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Document 62007CJ0533

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 aprile 2009.
Falco Privatstiftung e Thomas Rabitsch contro Gisela Weller-Lindhorst.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001- Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino - Nozione di "prestazione di servizi" - Concessione di diritti di proprietà intellettuale.
Causa C-533/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-03327

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:257

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 aprile 2009 ( *1 )

«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino — Nozione di “prestazione di servizi” — Concessione di diritti di proprietà intellettuale»

Nel procedimento C-533/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 13 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 29 novembre 2007, nella causa

Falco Privatstiftung,

Thomas Rabitsch

contro

Gisela Weller-Lindhorst,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

per la Falco Privatstiftung e il sig. Rabitsch, dall’avv. M. Walter, Rechtsanwalt;

per la sig.ra Weller-Lindhorst, dall’avv. T. Wallentin, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, dalla sig.ra J. Kemper e dal sig. M. Lumma, in qualità di agenti;

per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti la Falco Privatstiftung, una fondazione con sede in Vienna (Austria), e il sig. Rabitsch, domiciliato a Vienna (Austria), alla sig.ra Weller-Lindhorst, domiciliata a Monaco di Baviera (Germania) ed avente ad oggetto, da un lato, l’adempimento di un contratto in forza del quale i ricorrenti nella causa principale hanno abilitato la convenuta nella causa principale alla vendita di registrazioni video di un concerto in Austria, in Germania e in Svizzera e, dall’altro, la vendita di registrazioni audio di tale concerto operata al di fuori di qualsiasi base contrattuale.

Contesto normativo

La Convenzione di Bruxelles

3

A norma dell’art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»):

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (…)».

Il regolamento n. 44/2001

4

Il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal (…) regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

5

Ai sensi dell’undicesimo considerando del regolamento n. 44/2001:

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…)».

6

Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

7

Il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 così prevede:

«È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il (…) regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte (…)».

8

Le regole sulla competenza sancite dal regolamento n. 44/2001 figurano nel suo capo II, composto dagli artt. 2-31.

9

L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che fa parte della sezione I, intitolata «Disposizioni generali», di detto capo II, enuncia quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

10

L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 44/2001, che figura nella stessa sezione, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

11

A norma dell’art. 5 del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II di tale regolamento:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

3)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

12

Dalla decisione di rinvio risulta che i ricorrenti nella causa principale chiedono il pagamento di corrispettivi di licenza in base all’ammontare, in parte noto, delle vendite effettuate di registrazioni video di un concerto. Essi chiedono altresì che la convenuta nella causa principale sia condannata a fornire una stima dell’ammontare totale delle vendite di registrazioni video e audio effettuate nonché a versare gli ulteriori corrispettivi di licenza che ne risultano. Per quanto riguarda la vendita delle registrazioni video, i ricorrenti nella causa principale fondano le proprie pretese sulle clausole del contratto che li vincola alla controparte e, per quanto riguarda la vendita delle registrazioni audio, sulla violazione dei diritti d’autore in assenza di base contrattuale a tale riguardo.

13

In primo grado l’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna), adito dai ricorrenti nella causa principale, ha dichiarato la propria competenza a pronunciarsi sulle suddette pretese, in applicazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Tale giudice ha ritenuto che, in considerazione dello stretto collegamento tra i diritti invocati, la propria competenza si estendesse altresì ai corrispettivi di licenza relativi alle registrazioni video dovute in applicazione del contratto di cui sopra, circostanza che la convenuta nella causa principale ha contestato.

14

In sede d’appello, l’Oberlandesgericht Wien (Corte d’appello di Vienna) ha ritenuto che l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non fosse applicabile ai diritti di natura contrattuale, al pari dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, dello stesso regolamento, per il motivo che il contratto in causa non è un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.

15

Adito con un ricorso per cassazione («Revision») concernente le sole pretese relative alla diffusione delle registrazioni video, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema di cassazione) fa osservare che la nozione di «prestazione di servizi» non viene definita nell’ambito del regolamento n. 44/2001. Richiamando la giurisprudenza della Corte in materia di libera prestazione di servizi e talune direttive in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») che privilegiano un’accezione ampia della nozione di servizi, il giudice del rinvio si pone la questione se un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto verso corrispettivo, debba essere qualificato quale contratto relativo alla «prestazione di servizi», ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001. In tale eventualità, il giudice del rinvio si pone la questione del luogo di prestazione del suddetto servizio e si chiede altresì se il giudice competente possa parimenti statuire sui corrispettivi di licenza relativi allo sfruttamento dei diritti d’autore in parola in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

16

Nell’ipotesi in cui la competenza giurisdizionale non fosse fondata sull’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio ritiene che occorra, in forza dell’art. 5, punto 1, lett. c), del predetto regolamento, applicare la regola di cui al punto 1, lett. a), di detto art. 5. Orbene, ad avviso del giudice del rinvio, nell’ambito dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001, il luogo di adempimento dell’obbligazione controversa avrebbe rilevanza decisiva, in ossequio alla sentenza 6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos (Racc. pag. 1497), e dovrebbe essere determinato in funzione del diritto applicabile al contratto oggetto della causa principale, ai sensi della sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Industrie Tessili Italiana Como (Racc. pag. 1473).

17

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttare tale diritto (contratto di licenza) costituisca un contratto avente ad oggetto una “prestazione di servizi” ai sensi dell’art. 5, punto 1), lett. b), del regolamento [n. 44/2001];

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

a)

se i servizi debbano intendersi prestati in ogni luogo, situato in uno Stato membro, in cui ai sensi del contratto lo sfruttamento del diritto conferito sia autorizzato e venga anche di fatto realizzato;

b)

in alternativa, se i servizi debbano intendersi prestati presso il domicilio ovvero presso la sede dell’amministrazione centrale del concedente la licenza;

c)

se al giudice risultato competente in caso di soluzione affermativa della seconda questione, lett. a), o della seconda questione, lett. b), spetti altresì decidere in merito ai corrispettivi dovuti per lo sfruttamento dei diritti di licenza realizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

3)

In caso di soluzione negativa della prima questione oppure della seconda questione, lett. a), nonché della seconda questione, lett. b), se la competenza riguardo al pagamento dei corrispettivi di licenza, ai sensi dell’art. 5, punto 1), lett. a) e c), del regolamento [n. 44/2001], debba tuttora essere valutata sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativa all’art. 5, punto 1), della [Convenzione di Bruxelles]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del versamento di un corrispettivo, sia un contratto di prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.

19

Anzitutto si deve constatare che il testo dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 non consente, di per sé, di risolvere la questione sollevata, atteso che questa disposizione non fornisce la definizione della nozione di contratto di prestazione di servizi.

20

Ne consegue che l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato alla luce della genesi, degli obiettivi e dell’impianto sistematico dello stesso regolamento (v., in tal senso, sentenze 13 luglio 2006, causa C-103/05, Reisch Montage, Racc. pag. I-6827, punto 29; 14 dicembre 2006, causa C-283/05, ASML, Racc. pag. I-12041, punti 16 e 22, nonché 3 maggio 2007, causa C-386/05, Color Drack, Racc. pag. I-3699, punto 18).

21

In proposito, come risulta dai suoi secondo e undicesimo ‘considerando’, il regolamento n. 44/2001 mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità.

22

Il regolamento n. 44/2001 persegue pertanto un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nella Comunità europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v. sentenze citate Reisch Montage, punti 24 e 25, nonché Color Drack, punto 20).

23

A tal fine le norme sulla competenza stabilite dal regolamento n. 44/2001 si articolano intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, sancita al suo art. 2 e completata da competenze speciali (v. sentenze citate Reisch Montage, punto 22, e Color Drack, punto 21).

24

La norma sulla competenza del giudice del domicilio del convenuto è completata, infatti, all’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, da una norma sulla competenza speciale in materia contrattuale. Quest’ultima regola, che risponde a un obiettivo di prossimità, è fondata sull’esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne.

25

In applicazione di tale norma sulla competenza speciale, una persona può essere convenuta anche dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere adempiuta, giudice che si presume abbia con il contratto uno stretto collegamento.

26

Al fine di consolidare l’obiettivo principale di certezza del diritto che sottende alle regole sulla competenza da esso stabilite, il regolamento n. 44/2001 fornisce una definizione autonoma di tale criterio di collegamento per i contratti di prestazione di servizi.

27

Infatti, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

28

Alla luce di tali considerazioni occorre determinare se un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, sia un contratto di prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.

29

A questo proposito, come hanno rilevato i governi tedesco, italiano e del Regno Unito nelle osservazioni che hanno presentato alla Corte, la nozione di servizi implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo.

30

Orbene, il contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo non implica una siffatta attività.

31

Infatti, in base a tale contratto, il titolare del diritto concesso assume nei confronti della controparte unicamente l’obbligo di non contestare lo sfruttamento di tale diritto da parte di quest’ultima. Come l’avvocato generale ha sottolineato al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il titolare del diritto di proprietà intellettuale non effettua alcuna prestazione concedendo lo sfruttamento del diritto in questione, impegnandosi esclusivamente a consentire che la controparte sfrutti liberamente tale diritto.

32

Al riguardo è indifferente che la controparte del concedente sia o meno tenuta a sfruttare il diritto di proprietà intellettuale concesso.

33

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione da argomenti relativi all’interpretazione della nozione di «servizi» ai sensi dell’art. 50 CE o a strumenti di diritto comunitario derivato diversi dal regolamento n. 44/2001 o ancora all’economia ed al sistema dell’art. 5, punto 1, di questo regolamento.

34

In primo luogo, non ricorre alcun elemento relativo all’economia o al sistema del regolamento n. 44/2001 che imponga di interpretare la nozione di «prestazione di servizi» figurante all’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del suddetto regolamento, secondo il metro delle soluzioni elaborate dalla Corte in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 50 CE.

35

Anche se questo settore dà luogo, eventualmente, a interpretazioni ampie della nozione di servizi, un simile approccio è motivato dall’intento di far sì che il maggior numero di attività economiche non ricadenti nell’ambito della libera circolazione dei beni, dei capitali, o delle persone non sia con ciò escluso dall’applicazione del Trattato CE.

36

Orbene, nel sistema del regolamento n. 44/2001, la circostanza che un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, non rientri nell’ambito dei contratti di prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, di tale regolamento non osta a che il suddetto contratto sia soggetto al regolamento stesso, in particolare alle altre norme sulla competenza giurisdizionale.

37

Il sistema e l’economia delle norme sulla competenza enunciate dal regolamento n. 44/2001 pongono la necessità, al contrario, di interpretare restrittivamente le norme sulle competenze speciali, tra le quali quella che figura, in materia contrattuale, all’art. 5, punto 1, del suddetto regolamento, che derogano al principio generale di competenza dei giudici del domicilio del convenuto.

38

Per motivi analoghi, non occorre neanche, in secondo luogo, interpretare la nozione di «prestazione di servizi», che compare all’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, sulla scorta della definizione della nozione di «servizi», derivante dalle direttive comunitarie in materia di IVA.

39

Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 71 e 72 delle sue conclusioni, la definizione di quest’ultima nozione fornita dalle direttive in materia di IVA è una definizione negativa che è, per sua stessa natura, necessariamente ampia, dal momento che la nozione di «prestazione di servizi» viene ivi definita come ogni operazione che non costituisce una cessione di beni. Quindi, tali direttive considerano quali operazioni imponibili all’interno del territorio della Comunità soltanto due categorie di attività economiche, ossia la cessione di beni e la prestazione di servizi.

40

Orbene, nell’ambito dell’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, allorché non si tratta di un contratto di compravendita di beni, la competenza giurisdizionale non viene per tale ragione determinata sul solo fondamento delle norme che si applicano ai contratti di prestazione di servizi. Infatti, l’art. 5, punto 1, lett. a), di tale regolamento è applicabile ai contratti che non sono né contratti di compravendita di beni né contratti di prestazione di servizi, in conformità dell’art. 5, punto 1, lett. c), del suddetto regolamento.

41

In terzo ed ultimo luogo, la conclusione secondo la quale un contratto, con cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, non è un contratto di prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, non può essere rimessa in discussione neppure in virtù dell’esigenza, sostenuta dalla Commissione delle Comunità europee, di delimitare ampiamente l’ambito di applicazione del suddetto art. 5, punto 1, lett. b), rispetto allo stesso art. 5, punto 1, lett. a).

42

Infatti, è d’uopo rammentare che dal sistema dell’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 emerge che il legislatore comunitario ha adottato distinte norme sulla competenza per i contratti di compravendita di beni nonché per i contratti di prestazioni di servizi, da un lato, e per tutti gli altri tipi di contratti che non sono oggetto di disposizioni specifiche nel regolamento stesso, dall’altro.

43

Orbene, estendere l’ambito di applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 avrebbe l’effetto di eludere l’intenzione del legislatore comunitario a questo riguardo e pregiudicherebbe l’effetto utile del suddetto art. 5, punto 1, lett. c) e a).

44

In considerazione di tutti i rilievi che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, non è un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.

Sulla seconda questione

45

Alla luce della soluzione fornita alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda questione.

Sulla terza questione

46

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede se, per determinare, in applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento no 44/2001, il giudice competente a conoscere di una domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo, si debba fare tuttora riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativamente all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

47

In particolare il giudice del rinvio chiede se l’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, la nozione di «obbligazione», che compare in tale articolo, rinvia all’obbligazione derivante dal contratto e la cui mancata esecuzione viene dedotta in giudizio e, dall’altro, il luogo ove detta obbligazione è stata o deve essere eseguita viene determinato in base alla legge che disciplina tale obbligazione secondo le norme sui conflitti di competenza del giudice adito, come la Corte ha già dichiarato a proposito dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (v., rispettivamente, per quanto concerne la nozione di «obbligazione» di cui all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, sentenze De Bloos, cit., punto 13; 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai, Racc. pag. I-239, punto 9; 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercial, Racc. pag. I-2913, punto 23; 5 ottobre 1999, causa C-420/97, Leathertex, Racc. pag. I-6747, punto 31, e 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. I-1699, punto 44, nonché, per quanto attiene al luogo di adempimento di tale obbligazione ai sensi dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, sentenze Industrie Tessili Italiana Como, cit., punto 13; Custom Made Commercial, cit., punto 26; 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I-6307, punto 32; Leathertex, cit., punto 33, nonché Besix, cit., punti 33 e 36).

48

Al riguardo, è giocoforza constatare che i termini dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001 sono rigorosamente identici a quelli dell’art. 5, punto 1, prima frase, della Convenzione di Bruxelles.

49

Il regolamento n. 44/2001 si ispira in proposito in modo particolarmente ampio alla Convenzione di Bruxelles, con la quale il legislatore comunitario ha inteso garantire un’autentica continuità, come risulta dal diciannovesimo ‘considerando’ del suddetto regolamento.

50

Infatti il regolamento n. 44/2001 mira, invero, ad aggiornare la Convenzione di Bruxelles, ma a conservarne parimenti la struttura ed i principi fondamentali nonché a garantirne la continuità.

51

Orbene, in mancanza di motivi che impongano un’interpretazione diversa, la necessità di coerenza implica che all’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001 venga attribuita una portata identica a quella della corrispondente disposizione della Convenzione di Bruxelles, di modo che sia assicurata un’interpretazione uniforme della Convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza 1o ottobre 2002, causa C-167/00, Henkel, Racc. pag. I-8111, punto 49).

52

Come ha rilevato il governo italiano nelle proprie osservazioni, le disposizioni della Convenzione di Bruxelles che sono state riprese senza modifiche dal regolamento n. 44/2001 devono pertanto continuare a ricevere la stessa interpretazione nell’ambito di tale regolamento e ciò tanto più in quanto tale regolamento ha sostituito la Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze Henkel, cit., punto 49, e 8 maggio 2003, causa C-111/01, Gantner Electronic, Racc. pag. I-4207, punto 28).

53

Come evidenziato dal governo del Regno Unito nelle proprie osservazioni, la predetta continuità interpretativa è d’altronde conforme alle esigenze di certezza del diritto che impongono di non mettere in discussione una tradizione giurisprudenziale della Corte rispetto alla quale il legislatore comunitario non ha inteso intervenire.

54

In proposito, e come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 94 e 95 delle proprie conclusioni, tanto dai lavori preparatori del regolamento n. 44/2001 quanto dalla struttura del suo art. 5, punto 1, risulta che solo per i contratti di compravendita di beni e quelli di prestazione di servizi il legislatore comunitario ha inteso, da un lato, non ricollegarsi più all’obbligazione controversa, ma prendere in considerazione l’obbligazione caratteristica di tali contratti, e, dall’altro, definire in modo autonomo il luogo di adempimento quale criterio di collegamento al giudice competente in materia contrattuale.

55

Di conseguenza si deve ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso, nell’ambito del regolamento n. 44/2001, preservare, per tutti i contratti diversi da quelli concernenti le compravendite di beni e le prestazioni di servizi, i principi elaborati dalla Corte nel contesto della Convenzione di Bruxelles per quanto attiene, in particolare, all’obbligazione da prendere in considerazione e alla determinazione del luogo del suo adempimento.

56

Pertanto, all’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001 deve essere riconosciuta una portata identica a quella dell’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

57

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la terza questione dichiarando che, al fine di determinare, in applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001, il giudice competente a conoscere di una domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo, occorre tuttora fare riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativamente all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un contratto, con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo, non è un contratto di prestazione di servizi ai sensi di tale disposizione.

 

2)

Al fine di determinare, in applicazione dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001, il giudice competente a conoscere di una domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo, occorre tuttora fare riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte relativamente all’art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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