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Document 62007CJ0390
Judgment of the Court (Third Chamber) of 10 December 2009. # European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. # Failure of a Member State to fulfil obligations - Environment - Directive 91/271/EEC - Urban waste water treatment - Article 3(1) and (2), Article 5(1) to (3) and (5) and Annexes I and II - Initial failure to identify sensitive areas - Concept of ‘eutrophication’ - Criteria - Burden of proof - Relevant date when considering the evidence - Implementation of collection obligations - Implementation of more stringent treatment of discharges into sensitive areas. # Case C-390/07.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 dicembre 2009.
Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegati I e II - Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili - Nozione di «eutrofizzazione» - Criteri - Onere della prova - Data rilevante per l’esame degli elementi probatori - Applicazione degli obblighi di raccolta - Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili.
Causa C-390/07.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 dicembre 2009.
Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1-3 e 5, nonché allegati I e II - Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili - Nozione di «eutrofizzazione» - Criteri - Onere della prova - Data rilevante per l’esame degli elementi probatori - Applicazione degli obblighi di raccolta - Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili.
Causa C-390/07.
Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00214*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:765
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 – Commissione / Regno Unito
(causa C‑390/07)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Art. 3, nn. 1 e 2 e art. 5, nn. 1‑3 e 5, nonché allegati I e II – Mancata individuazione iniziale delle zone sensibili – Nozione di «eutrofizzazione» – Criteri – Onere della prova – Data rilevante per l’esame degli elementi probatori – Applicazione degli obblighi di raccolta – Applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi nelle zone sensibili»
1. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 –Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione – Eutrofizzazione – Nozione (Direttiva del Consiglio 91/271, artt. 2, punto 11, e 5, n. 1) (v. punti 26‑29, 33‑38)
2. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Individuazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione – Obbligo per gli Stati membri di raccogliere i dati necessari per tale individuazione (Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, n. 1, e allegato II) (v. punti 32, 39, 42‑46, 355)
3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato [Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 5 n. 1, allegato II, lett. a)] (v. punti 50‑63)
4. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, nn. 2, 3 e 5, e allegato I, B) (v. punti 347, 357, dispositivo 1)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Art. 3, nn. 1 e 2, e art. 5, nn. 1‑3 e 5, nonché allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Mancata individuazione di talune aree che avrebbero dovuto essere classificate come sensibili all’eutrofizzazione e mancata applicazione di un trattamento più rigoroso degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 in aree sensibili o che avrebbero dovuto essere individuate come sensibili. |
Dispositivo
1) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da Craigavon (impianto di trattamento di Ballynacor e Bullay’s Hill) nonché da Magherafelt, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. |
4) |
La Repubblica portoghese sopporta le proprie spese. |