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Document 62007CA0025

Causa C-25/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (IVA — Direttive 67/227/CEE e 77/388/CEE — Normativa nazionale che fissa le modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Misure particolari di deroga)

OJ C 260, 11.10.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Causa C-25/07) (1)

(IVA - Direttive 67/227/CEE e 77/388/CEE - Normativa nazionale che fissa le modalità di rimborso dell'eccedenza di IVA - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Misure particolari di deroga)

(2008/C 260/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Interpretazione dell'art. 5, terzo comma, CE, dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301), nonché degli artt. 18, n. 4, e 27, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale in materia di imposta sulla cifra d'affari che prevede, per quanto riguarda il termine di restituzione dell'eccedente, modalità meno favorevoli per i soggetti passivi che cominciano ad effettuare operazioni imponibili e registrate in quanto soggetti passivi che effettuano consegne intracomunitarie — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità

Dispositivo

1)

L'art. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 dicembre 2005, 2005/92/CE, e il principio di proporzionalità ostano ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, che per consentire i controlli necessari ad evitare evasioni e frodi fiscali estende da 60 a 180 giorni, da contarsi a partire dal deposito della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del soggetto passivo, il termine a disposizione dell'amministrazione tributaria nazionale per rimborsare ad una categoria di soggetti passivi l'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto, salvo quando questi ultimi depositino una cauzione pari a 250 000 PLN.

2)

Disposizioni come quelle in discussione nella causa principale non costituiscono «misure particolari di deroga» volte ad evitare talune frodi o evasioni fiscali ai sensi dell'art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2005/92.


(1)  GU C 69 del 24.3.2008.


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