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Document 62006CJ0064

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2007.
Telefónica O2 Czech Republic a.s. contro Czech On Line a.s.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Obvodní soud pro Prahu 3 - Repubblica Ceca.
Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Quadro normativo comune - Impresa dominante - Obbligo di interconnessione con altri operatori - Disposizioni transitorie - Direttiva 97/33.
Causa C-64/06.

European Court Reports 2007 I-04887

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:348

Causa C-64/06

Telefónica O2 Czech Republic a.s., già Český Telecom a.s.

contro

Czech On Line a.s.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 3)

«Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Quadro normativo comune — Impresa dominante — Obbligo di interconnessione con altri operatori — Disposizioni transitorie — Direttiva 97/33»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 27 febbraio 2007 

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 giugno 2007 

Massime della sentenza

1.     Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti

(Art. 234 CE)

2.     Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttive 2002/19 e 2002/21 — Disposizioni transitorie

(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33, 2002/19 e 2002/21)

1.     Allorché le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte statuisce senza dover, in linea di principio, accertare le circostanze in cui i giudici nazionali sono stati indotti a sottoporle le questioni e intendono applicare la disposizione di diritto comunitario che hanno chiesto di interpretare.

La soluzione sarebbe diversa solo nelle ipotesi in cui o la disposizione di diritto comunitario sottoposta all’interpretazione della Corte non fosse applicabile ai fatti di cui alla causa a qua, svoltisi prima dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione europea, o fosse manifesto che la detta disposizione non può essere applicata.

(v. punti 22-23)

2.     In forza delle disposizioni transitorie della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, nonché della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, l’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004 è legittimata ad esaminare l’obbligo, in capo ad un’impresa di telecomunicazioni che dispone di un significativo potere di mercato, ai sensi della direttiva 97/33, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), come modificata dalla direttiva 98/61, di stipulare un accordo di interconnessione della sua rete con quella di un altro operatore, dopo la data di adesione dello Stato interessato, nell’ambito delle disposizioni della direttiva 97/33, come modificata.

(v. punto 28 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 giugno 2007 (*)

«Comunicazioni elettroniche – Reti e servizi – Quadro normativo comune – Impresa dominante – Obbligo di interconnessione con altri operatori – Disposizioni transitorie – Direttiva 97/33»

Nel procedimento C‑64/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Obvodní soud pro Prahu 3 (Repubblica ceca), con decisione 24 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2006, nella causa

Telefónica O2 Czech Republic a.s., già Český Telecom a.s.,

contro

Czech On Line a.s.,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris (relatore), K. Schiemann, J. Makarczyk e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° febbraio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la Telefónica O2 Czech Republic a.s., dalla sig.ra J. Procházková, právnička;

–       per la Czech On Line a.s., dal sig. V. Horáček, advokát;

–       per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

–       per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Shotter e P. Ondrůšek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva di accesso) (GU L 108, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva accesso»), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33; in prosieguo: la «direttiva quadro»).

2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Telefónica O2 Czech Republic a.s., già Český Telecom a.s. (in prosieguo: la «TO2»), e la Czech On Line a.s. (in prosieguo: la «COL») in merito al rifiuto opposto dalla TO2 ad una richiesta da parte della COL di estendere la collaborazione esistente ai servizi Internet a banda larga e ad alta velocità («Asymetric Digital Subscriber Line»; in prosieguo: l’«ADSL»).

 Contesto normativo

 Il diritto comunitario

3       L’art. 27 della direttiva quadro così definisce le misure transitorie:

«Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all’articolo 7 della [direttiva accesso] e all’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva “servizio universale”) fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all’articolo 16 della presente direttiva.

Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come operatori che detengono una quota di mercato significativa nell’ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell’allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE (GU L 268, pag. 37; in prosieguo: la “direttiva 97/33”] o della direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998] 98/10/CE [sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24)] continuano ad essere considerati “operatori notificati” ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di mercato di cui all’articolo 1[6]. Successivamente cessano di essere considerati “operatori notificati” ai fini del suddetto regolamento».

4       L’art. 7 della direttiva accesso, intitolato «Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione», così dispone:

«1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione e vigenti prima dell’entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della [direttiva 97/33], dell’articolo 16 della direttiva 98/10/CE e degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE, fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.

2. La Commissione indicherà i mercati rilevanti nell’ambito dei quali applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati transnazionali che saranno adottate a norma dell’articolo 15 della [direttiva quadro].

3. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un’analisi del mercato, conformemente all’articolo 16 della [direttiva quadro] per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato».

 Il diritto nazionale

5       L’art. 37 della legge 151/2000 sulle telecomunicazioni, recante modifica di altre leggi (zákon č. 151/2000, Sb. o telekomunikacích»), così dispone:

«1.      I gestori di reti pubbliche di telefonia e i fornitori di un servizio di affitto di linee di telecomunicazione, detentori di una significativa quota del mercato rilevante, hanno l’obbligo di accogliere le richieste di accesso alla rete da essi gestita presentate dai fornitori autorizzati di servizi di telecomunicazione (in prosieguo: l’“accesso alla rete”).

2.      I gestori di reti pubbliche di telecomunicazione, e i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni che controllano l’accesso ad almeno un punto terminale della rete identificato da uno o più numeri dei piani di numerazione, nonché i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione mediante affitto di circuiti di telecomunicazione collegati ai locali utilizzati da un utente, hanno l’obbligo, qualora lo richieda un altro gestore o fornitore che eserciti una corrispondente attività di telecomunicazione, di consentire al detto richiedente l’interconnessione diretta o indiretta alle reti di telecomunicazione da essi gestite (in prosieguo: l’“interconnessione delle reti”). L’accesso alla rete avviene a spese del richiedente e dietro compenso.

3.      L’accesso alla rete è assicurato sulla base di un contratto scritto concluso dal gestore della rete pubblica di telecomunicazioni e dal fornitore di servizi pubblici di telecomunicazioni; l’interconnessione delle reti è assicurata sulla base di un contratto scritto concluso tra i gestori delle reti pubbliche di telecomunicazioni.

(…)».

 Controversia di cui al procedimento principale e questioni pregiudiziali

6       La TO2 e la COL sono operatori di telecomunicazioni che il 29 gennaio 2001 hanno stipulato un accordo di interconnessione delle loro reti pubbliche di telecomunicazioni fisse. La seconda di queste due società proponeva alla prima, il 3 febbraio 2003, di stipulare una clausola addizionale a tale accordo affinché le loro reti fossero egualmente interconnesse per la fornitura dell’ADSL. Orbene, la TO2 faceva pubblicare sul Bollettino ufficiale delle telecomunicazioni soltanto un’offerta di accesso all’infrastruttura della sua rete che utilizza tale tecnologia, benché la legge 151/2000 le imponesse l’obbligo di pubblicare un’offerta di interconnessione delle reti.

7       In mancanza di accordo, la COL adiva la Český telekomunikační úřad (autorità ceca per le telecomunicazioni; in prosieguo: l’«autorità di regolamentazione») la quale, con decisione 30 aprile 2004, accoglieva la sua domanda sulla base della legge 151/2000. A seguito di un ricorso dinanzi al presidente di tale autorità, la detta decisione veniva annullata per motivi di carattere generale e di merito e gli atti venivano rinviati all’autorità di regolamentazione. Quest’ultima, il 14 settembre 2004, adottava una nuova decisione, favorevole alla COL, e imponeva alle parti nel procedimento principale di stipulare una clausola aggiuntiva all’accordo di interconnessione per coprire i servizi dell’ADSL.

8       Il presidente dell’autorità di regolamentazione, con decisione 20 gennaio 2005, respingeva il nuovo ricorso con il quale era stato adito dalla TO2. Quest’ultima decisione diveniva definitiva ed esecutiva.

9       Il codice di procedura civile ceco consente in tale ipotesi di adire con un ricorso di annullamento il giudice ordinario, in questo caso l’Obvodní soud pro Prahu 3 (Tribunale di primo grado del circondario di Praga 3).

10     Secondo tale giudice, la TO2 sostiene che la decisione dell’autorità di regolamentazione è in contrasto con l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall’altro, concluso e approvato a nome delle Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 19 dicembre 1994, 94/910/CECA, CE, Euratom (GU L 360, pag. 1), nonché con le direttive accesso, quadro e 97/33.

11     In tali condizioni, l’Obvodní soud pro Prahu 3 ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      [Se l’autorità di regolamentazione] fosse legittimata ad imporre, mediante decisione amministrativa intervenuta dopo il 1° maggio 2004 (quindi successivamente all’adesione della Repubblica ceca alle Comunità europee), a una società di telecomunicazioni dotata di significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni l’obbligo di concludere un accordo di interconnessione della sua rete con quella di un altro operatore.

2)       In caso di soluzione affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’autorità di regolamentazione fosse legittimata ad imporre siffatto obbligo solamente alle condizioni fissate dall’art. 8, n. 2, della direttiva (...) accesso, vale a dire sulla base di una previa analisi del mercato effettuata in conformità dell’art. 16 della direttiva (...) quadro e sulla base della procedura preliminare descritta agli artt. 6 e 7 della medesima direttiva, ovvero se potesse prescindere da tale analisi, ai sensi, [per esempio] del quindicesimo ‘considerando’, dell’art. 3, dell’art. 4, n. 1, dell’art. 5, n. 1, lett. a), e n. 4, dell’art. 10, nn. 1 e 2, della direttiva accesso.

3)       Se possa influire sulla soluzione della questione sub 2) il fatto che la domanda di un determinato operatore diretta ad ottenere una decisione di interconnessione coatta della sua rete con la rete di un operatore dotato di un significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni sia stata notificata all’autorità di regolamentazione e il procedimento vertente su tale domanda si sia svolto in misura determinante dinanzi ad essa prima del 1° maggio 2004, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica ceca alle Comunità europee.

4)       Poiché nel periodo rilevante – tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005 – la Repubblica ceca non aveva dato attuazione in misura sufficiente alle succitate direttive, se sia possibile applicarle direttamente, e di conseguenza

a)       se tali direttive (o una di queste) siano incondizionate e sufficientemente chiare da poter essere applicate dal giudice al posto della legge nazionale;

b)       se un operatore con un significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni sia legittimato, in conseguenza della trasposizione inadeguata della direttiva accesso e della direttiva quadro, a far valere l’effetto diretto di tali direttive e se esse (o di una di loro) garantiscano la protezione degli interessi di tale operatore, il quale si è rifiutato di concludere un accordo di interconnessione (riguardante il servizio ADSL) con altri operatori nazionali di telecomunicazione (e quando, secondo il giudizio dell’autorità di regolamentazione, soggetto a controllo giurisdizionale, tale operatore agisca in contrasto con gli obiettivi del nuovo quadro normativo);

c)       se il detto operatore possa invocare l’effetto diretto delle direttive (o di una di queste) non debitamente trasposte quando (anche se sono soddisfatte le condizioni previste dalle direttive) la decisione dell’autorità di regolamentazione verte sempre su condizioni concrete di interconnessione delle reti degli operatori e impone quindi obblighi concreti ai singoli».

 Sulla riapertura della fase orale del procedimento

12     Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 9 marzo 2007, la TO2 ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, la quale era stata chiusa il 27 febbraio 2007 a seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale.

13     A sostegno della sua domanda, la TO2 afferma che quest’ultimo, nelle sue conclusioni, ha esaminato argomenti che non sono stati presentati alle parti nel procedimento principale, in particolare quello che deduce l’effetto diretto dell’obbligo positivo di procedere ad un’analisi del mercato, mentre la controversia verterebbe su un obbligo negativo di non pronunciarsi sull’obbligo di connessione, senza che si sia proceduto ad una siffatta analisi.

14     Va ricordato che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (sentenza 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475, punto 20).

15     La Corte ritiene che la questione dell’effetto diretto delle disposizioni di cui trattasi nella causa principale sia stata sollevata con la quarta questione posta dal giudice a quo e di disporre di tutti gli elementi necessari per darvi soluzione.

16     La domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata dalla TO2 va pertanto respinta.

 Sulla competenza della Corte

17     In limine, il governo ceco sostiene che la Corte non ha competenza a risolvere l’insieme delle questioni sollevate per il motivo che le circostanze di merito della controversia di cui alla causa principale sono anteriori alla data di adesione della Repubblica ceca all’Unione europea.

18     Nel corso dell’udienza, la TO2, la COL e la Commissione hanno considerato che la Corte fosse competente ratione temporis in quanto, da un lato, se è ben vero che la controversia a qua ha avuto inizio nel febbraio 2003, essa è tuttavia proseguita fino all’intervento della decisione del presidente dell’autorità di regolamentazione 20 gennaio 2005 e, dall’altro, in forza della normativa ceca, la decisione dell’autorità di regolamentazione 30 aprile 2004 è stata annullata e una nuova decisione è così intervenuta il 20 gennaio 2005. Inoltre, la TO2 precisa che quest’ultima decisione, che presenta carattere costitutivo e non dichiarativo, non ha lo scopo di constatare, d’autorità, gli obblighi sorti da fatti che si sarebbero svolti in precedenza, bensì di porre le basi di futuri obblighi giuridici.

19     Dalla decisione di rinvio risulta che la domanda della COL, presentata all’autorità di regolamentazione al fine di imporre alla TO2 l’obbligo di fornirle un’interconnessione alla rete ADSL, è stata esaminata e ha dato luogo ad una decisione di tale autorità il 30 aprile 2004, cioè prima della data di adesione della Repubblica ceca all’Unione.

20     Tuttavia, tale decisione è stata annullata il 9 settembre 2004 e il 14 dello stesso mese è intervenuta una nuova decisione. Quest’ultima è stata confermata, a seguito di ricorso, dal presidente dell’autorità di regolamentazione in data 20 gennaio 2005. Essa è considerata dalle parti come divenuta definitiva ed esecutiva in tale data.

21     Senza che si renda necessario esaminare le conseguenze dell’annullamento di una decisione nel diritto ceco, si deve rilevare, da un lato, che la decisione impugnata nel procedimento principale è successiva alla data di adesione della Repubblica ceca all’Unione e che essa regola una situazione per il futuro e non per il passato e, dall’altro, che il giudice nazionale interpella la Corte circa la normativa comunitaria applicabile nel procedimento principale.

22     Dal momento che le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte statuisce senza dover, in linea di principio, accertare le circostanze in cui i giudici nazionali sono stati indotti a sottoporle le questioni e intendono applicare la disposizione di diritto comunitario che hanno chiesto di interpretare (sentenza 5 dicembre 1996, causa C‑85/95, Reisdorf, Racc. pag. I‑6257, punto 15).

23     La soluzione sarebbe diversa solo nelle ipotesi in cui o la disposizione di diritto comunitario sottoposta all’interpretazione della Corte non fosse applicabile ai fatti di cui alla causa a qua, svoltisi prima dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione (v., in questo senso, sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑302/04, Ynos, Racc. pag. I‑371, punti 35 e 36), o fosse manifesto che la detta disposizione non può essere applicata (v. sentenza Reisdorf, citata, punto 16).

24     Orbene nella specie non ne ricorre il caso. Di conseguenza, la Corte è competente a interpretare le sopramenzionate direttive e le questioni sollevate dal giudice a quo vanno risolte.

 Sulle questioni pregiudiziali

25     Occorre risolvere assieme la prima, la seconda e la terza questione, con le quali il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l’autorità di regolamentazione fosse legittimata, con riferimento alle disposizioni di diritto comunitario applicabili successivamente al 1° maggio 2004, a imporre ad un’impresa di telecomunicazioni che dispone di un significativo potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni l’obbligo di concludere un accordo di interconnessione della sua rete con quella di un altro operatore.

26     A questo proposito si deve precisare, alla luce delle disposizioni degli artt. 27 della direttiva quadro e 7, n. 1, della direttiva accesso relative alle norme transitorie che possono avere applicazione indipendentemente dalla trasposizione di tali direttive, che la direttiva 97/33, la cui trasposizione nel diritto ceco con la legge 151/2000 è pacifica, all’occorrenza continua a produrre i suoi effetti.

27     Pertanto, e come giustamente sostenuto dalla Commissione, l’autorità di regolamentazione poteva intervenire nell’ambito della direttiva 97/33.

28     Da quanto precede consegue che la prima, la seconda e la terza questione vanno risolte nel senso che, in forza delle disposizioni transitorie delle direttive accesso e quadro, l’autorità di regolamentazione era legittimata ad esaminare l’obbligo, in capo ad un’impresa di telecomunicazione che dispone di un significativo potere di mercato, ai sensi della direttiva 97/33, di concludere un accordo di interconnessione della sua rete con quella di un altro operatore, dopo il 1° maggio 2004, nell’ambito delle disposizioni della direttiva 97/33.

29     Considerata la risposta fornita alla prima, seconda e terza questione, non occorre risolvere la quarta.

 Sulle spese

30     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

In forza delle disposizioni transitorie della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), la Český telekomunikační úřad era legittimata ad esaminare l’obbligo, in capo ad un’impresa di telecomunicazioni che dispone di un significativo potere di mercato, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 settembre 1998, 98/61/CE, di stipulare un accordo di interconnessione della sua rete con quella di un altro operatore, dopo il 1° maggio 2004, nell’ambito delle disposizioni della direttiva 97/33, come modificata.

Firme


* Lingua processuale: il ceco.

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