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Document 62006CA0451

Causa C-451/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. b) — Esenzione — Operazioni di affitto e di locazione di beni immobili — Locazione di un diritto di pesca)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

(Causa C-451/06) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. b) - Esenzione - Operazioni di affitto e di locazione di beni immobili - Locazione di un diritto di pesca)

(2008/C 22/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti

Ricorrente: Gabriele Walderdorff

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — I Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione dall'IVA — Nozione di prestazione di servizi connessa ad un bene immobile — Locazione e cessione a titolo oneroso dei diritti di pesca

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la concessione a titolo oneroso del diritto di praticare la pesca in virtù di un contratto di locazione concluso per una durata di dieci anni dal proprietario dello specchio d'acqua per il quale tale diritto è stato accordato, nonché dal titolare del diritto di pesca in uno specchio d'acqua appartenente al demanio pubblico, non costituisce né affitto, né locazione di beni immobili, qualora tale concessione non conferisca il diritto di occupare il bene immobile in questione e di escludere qualsiasi terzo dal godimento di un tale diritto.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


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