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Document 62005CJ0396

Sentenza della Corte (grande sezione) del 18 dicembre 2007.
Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05) e Peter Wachter (C-450/05) contro Deutsche Rentenversicherung Bund.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Sozialgericht Berlin e Landessozialgericht Berlin-Brandenburg - Germania.
Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Allegati III e VI - Libera circolazione delle persone - Artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE - Pensioni di vecchiaia - Periodi contributivi maturati al di fuori della Repubblica federale di Germania - Non esportabilità.
Cause riunite C-396/05, C-419/05 e C-450/05.

European Court Reports 2007 I-11895

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:810

Cause riunite C‑396/05, C‑419/05 e C‑450/05

Doris Habelt e altri

contro

Deutsche Rentenversicherung Bund

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sozialgericht Berlin e dal Landessozialgericht Berlin-Brandeburg)

«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Allegati III e VI — Libera circolazione delle persone — Artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE — Prestazioni di vecchiaia — Periodi contributivi maturati al di fuori della Repubblica federale di Germania — Non esportabilità»

Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 28 giugno 2007 

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 dicembre 2007 

Massime della sentenza

1.     Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazioni di vecchiaia o ai superstiti

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, nn. 1, lett. c) e d), e 4]

2.     Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni di vecchiaia — Modalità particolari della normativa tedesca

(Artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, e allegato VI, parte C, punto 1)

3.     Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazioni di vecchiaia o ai superstiti

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. c) e d)]

4.     Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Subentro alle convenzioni in materia di previdenza sociale stipulate tra Stati membri — Limiti

[Artt. 39 CE e 42 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e)]

5.     Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni di vecchiaia — Modalità particolari della normativa tedesca

(Art. 42 CE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, e allegato VI, parte C, punto 1)

1.     Una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

Riguardo a pensioni di vecchiaia tedesche fondate inizialmente su periodi contributivi maturati dagli interessati in parti del territorio nelle quali, nel corso dei periodi in questione, le leggi di previdenza sociale del Reich tedesco erano applicabili, ma situate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, i detti periodi contributivi non sono riconosciuti come tali in ragione della guerra, bensì in quanto sono stati versati contributi in forza della normativa tedesca in materia di assicurazione di vecchiaia. Le dette prestazioni sono finanziate, al pari delle pensioni relative a periodi maturati sul territorio dell’attuale Repubblica federale di Germania, dai contributi degli assicurati che esercitano attualmente un’attività. Peraltro, il pagamento di tali prestazioni nei confronti dei beneficiari residenti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania non è discrezionale, se non altro in quanto il regime legale di pensione di vecchiaia prevede che le pensioni relative ai periodi contributivi maturati nelle parti del territorio in cui erano applicabili le norme previdenziali del Reich tedesco, in linea generale, sono versate all’estero quando gli aventi diritto sono nati prima del 19 maggio 1950 ed hanno stabilito la propria residenza abituale all’estero prima del 19 maggio 1990. Conseguentemente, siffatte prestazioni, in considerazione delle loro caratteristiche, devono essere considerate quali prestazioni di vecchiaia o prestazioni ai superstiti ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 1408/71.

(v. punti 63, 66-67, 69)

2.     Le disposizioni dell’allegato VI, parte C, intitolata «Germania», punto 1, del regolamento n. 1408/71 sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l’art. 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati, tra il 1937 e il 1945, in parti del territorio in cui era applicabile la normativa previdenziale del Reich tedesco, ma situate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, al requisito che il beneficiario sia residente nel territorio di tale Stato membro.

Infatti, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 che mirano a garantire il beneficio delle prestazioni di previdenza sociale, a carico dello Stato competente, anche quando l’assicurato, che ha lavorato esclusivamente nel suo Stato di origine, risiede o trasferisce la residenza in un altro Stato membro, contribuiscono sicuramente a garantire la libertà di circolazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 39 CE, ma anche dei cittadini dell’Unione all’interno della Comunità europea ai sensi dell’art. 18 CE. Pertanto, il diniego delle autorità tedesche di prendere in considerazione, ai fini del calcolo delle prestazioni di vecchiaia, i contributi versati dagli interessati durante i periodi di cui trattasi rende manifestamente più difficile, se non addirittura impossibile, l’esercizio, da parte loro, del loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione e costituisce, pertanto, un ostacolo a tale libertà.

Riguardo alle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, il legislatore comunitario può adottare, nel contesto dell’attuazione dell’art. 42 CE, disposizioni in deroga al principio di esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale. In particolare, il requisito della residenza nello Stato dell’istituzione competente può essere legittimamente richiesto ai fini della concessione di prestazioni strettamente connesse con l’ambiente sociale. Tale ipotesi non ricorre, manifestamente, riguardo a prestazioni di previdenza sociale che ricadono nella previsione dell’art. 4, n. 1 del detto regolamento, le quali non risultano connesse con l’ambiente sociale caratteristico dello Stato membro che le ha introdotte e, dunque, idonee ad essere assoggettate al requisito della residenza. Ciò premesso, consentire allo Stato membro competente di invocare ragioni di integrazione nella vita sociale dello Stato medesimo al fine di imporre una clausola di residenza si porrebbe direttamente in contrasto con l’obiettivo fondamentale dell’Unione consistente nel favorire la circolazione delle persone al suo interno e la loro integrazione nella società di altri Stati membri.

Peraltro, se è pur vero che un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale può giustificare limitazioni siffatte, il governo tedesco ha omesso di dimostrare sotto qual profilo trasferimenti di residenza fuori della Germania possono incidere negativamente sugli obblighi finanziari del regime di previdenza sociale tedesco.

(v. punti 78-79, 81-83, 85, dispositivo 1)

3.     Una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

Riguardo a prestazioni basate su periodi contributivi ai sensi della legge tedesca relativa ai diritti pensionistici acquisiti mediante contribuzione all’estero, la finalità di tale legge consiste nell’integrazione degli assicurati che hanno maturato periodi contributivi ai sensi della legge medesima nel regime legale pensionistico tedesco, laddove tali assicurati vengono considerati come se avessero maturato in Germania detti periodi contributivi. Peraltro, se è pur vero che vi sono situazioni in cui le prestazioni corrisposte ai sensi della detta legge possono essere considerate come intese ad alleviare situazioni difficili sorte da avvenimenti legati al regime nazista ed alla Seconda Guerra mondiale, ciò non si verifica riguardo ad una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale. A ciò si aggiunge che il pagamento delle dette prestazioni ai beneficiari che non possiedono la residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania non è discrezionale, se non altro in quanto il regime legale di assicurazione di vecchiaia prevede che le pensioni a titolo dei periodi contributivi ricadenti sotto la legge tedesca relativa ai diritti pensionistici acquisiti mediante contribuzione all’estero sono, in linea di principio, corrisposte all’estero quando i beneficiari siano nati prima del 19 maggio 1950 ed abbiano stabilito la propria residenza abituale all’estero prima del 19 maggio 1990. Conseguentemente, siffatte prestazioni, in considerazione delle loro caratteristiche, devono essere considerate quali prestazioni di vecchiaia o prestazioni ai superstiti ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 1408/71.

(v. punti 107, 110-112, 114)

4.     La perdita, ai sensi dell’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71, nonché della Convenzione sulla previdenza sociale conclusa tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria il 4 ottobre 1995, del diritto a prestazioni di vecchiaia che risulta dalla Convenzione sulla previdenza sociale conclusa tra i medesimi Stati il 22 dicembre 1966, malgrado che l’interessato si sia stabilito in Austria precedentemente all’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in tale Stato membro, viola gli artt. 39 CE e 42 CE. Pertanto, le citate disposizioni del regolamento n. 1408/71 e della Convenzione austro-tedesca del 1995 sono incompatibili con gli artt. 39 CE e 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare, in circostanze in cui il beneficiario è residente in Austria, il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi della legge relativa ai diritti pensionistici acquisiti mediante contribuzione all’estero, tra il 1953 e il 1970 in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente nel territorio della Repubblica federale di Germania.

Infatti, le norme di diritto comunitario possono trovare applicazione in relazione ad attività lavorative esercitate al di fuori del territorio della Comunità quando il rapporto di lavoro conservi un nesso abbastanza stretto con tale territorio. Tale principio va inteso nel senso che esso riguarda parimenti i casi in cui il rapporto di lavoro presenta un sufficiente collegamento con il diritto di uno Stato membro e, di conseguenza, con le pertinenti norme del diritto comunitario.

(v. punti 122, 124-125, dispositivo 2)

5.     Le disposizioni dell’allegato VI, parte C, intitolata «Germania», punto 1, del regolamento n. 1408/71 sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l’art. 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi della legge sui diritti pensionistici acquisiti mediante contribuzione all’estero, tra il 1953 e il 1970 in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente nel territorio della Repubblica federale di Germania.

(v. punto 129, dispositivo 3)







SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 dicembre 2007 (*)

«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Allegati III e VI – Libera circolazione delle persone – Artt. 18 CE, 39 CE e 42 CE – Prestazioni di vecchiaia – Periodi contributivi maturati al di fuori della Repubblica federale di Germania – Non esportabilità»

Nei procedimenti riuniti C‑396/05, C‑419/05 e C‑450/05,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sozialgericht Berlin (Germania) (C‑396/05 e C‑419/05) nonché dal Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Germania) (C‑450/05), con decisioni 27 settembre e 11 novembre 2005, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 14 e il 28 novembre nonché il 19 dicembre 2005, nelle cause

Doris Habelt (C‑396/05),

Martha Möser (C‑419/05),

Peter Wachter (C‑450/05)

contro

Deutsche Rentenversicherung Bund,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 marzo 2007,

considerate le osservazioni presentate:

–       per la sig.ra Möser, dall’avv. R.‑G. Müller, Rechtsanwalt;

–       per il Deutsche Rentenversicherung Bund, dal sig. R. Meyer e dalla sig.ra A. Pflüger, in qualità di agenti;

–       per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr e dal sig. C Blaschke, in qualità di agenti;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra I. Kaufmann‑Bühler, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità degli allegati III e VI del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1, in prosieguo il «regolamento n. 1408/71»).

2       Tali domande sono state sollevate nel contesto di una controversia tra i ricorrenti nelle cause principali, da una parte, e il Deutsche Rentenversicherung Bund (ente pensionistico federale, in prosieguo: la «Rentenversicherung»), dall’altra, riguardo al diniego di detto ente di prendere in considerazione, ai fini del pagamento di pensioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati, rispettivamente, dalla sig.ra Habelt (causa C‑396/05) nel territorio dei Sudeti, dal mese di gennaio 1939 al mese di aprile 1945, dalla sig.ra Möser (causa C‑419/05) in Pomerania, dal 1° aprile 1937 al 1° febbraio 1945, in un periodo in cui tali territori, che non sono compresi nell’attuale Repubblica federale di Germania, facevano parte dei territori in cui era applicabile la normativa previdenziale del Reich tedesco, nonché dal sig. Wachter (causa C‑450/05) in Romania, dal mese di settembre 1953 al mese di ottobre 1970, in ragione della circostanza che i ricorrenti nelle cause principali hanno fissato la propria residenza in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania.

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

3       Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

4       L’art. 4 del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(…)

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

(…)

2.      Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate:

a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure

b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati.

(…)

4.      Il presente regolamento non si applica né all’assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato».

5       L’art. 5 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all’articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all’articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78».

6       Conformemente all’art. 6 del regolamento n. 1408/71:

«Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest’ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli:

a)      esclusivamente due o più Stati membri, oppure

b)      almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati».

7       L’art. 7 dello stesso regolamento, intitolato «Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento», così dispone al suo n. 2:

«Nonostante quanto disposto nell’articolo 6, rimangono applicabili:

(…)

c)      le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell’allegato III».

8       L’allegato III, parte A, intitolata «Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l’articolo 6 del regolamento [articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento]», punto 35, intitolato «Germania-Austria», lett. e), del regolamento n. 1408/71 così recita:

«Articolo 4, paragrafo 1 della convenzione [22 dicembre 1966 tra Repubblica federale di Germania e Repubblica d’Austria in materia di sicurezza sociale (in prosieguo: la «Convenzione del 1966 tra Germania e Austria»)] per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui:

i)      la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1°  gennaio 1994;

ii)      la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un’assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994;

ciò vale anche per i periodi di riscossione di un’altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi di riscossione si susseguono senza interruzione».

9       L’allegato III, parte B, intitolata «Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)», punto 35, intitolato «Germania-Austria», lett. e), del regolamento n. 1408/71 riprende il contenuto dell’allegato III, parte A, punto 35, lett. e), supra menzionato.

10     Ai sensi dell’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71:

«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti (...) acquisit[e] in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».

11     L’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71 così prevede:

«Nonostante le disposizioni dell’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza ed a suo carico».

12     L’art. 89 del medesimo regolamento così recita:

«Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell’allegato VI».

13     L’allegato VI, parte C, del regolamento n. 1408/71, intitolata «Germania», così dispone al suo punto 1:

«L’articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania».

14     L’art. 94 dello stesso regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati», prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1° ottobre 1972 o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° ottobre 1972 o della data d’applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

(…)»

 La Convenzione del 1966 tra Germania e Austria

15     L’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria così recita:

«Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, la legislazione di uno Stato contraente che subordina l’esistenza di diritti a prestazioni o la concessione di prestazioni o il pagamento di prestazioni in denaro alla residenza nel territorio nazionale non si applica alle persone citate nell’art. 3 [cittadini tedeschi e austriaci] che risiedono nel territorio dell’altro Stato contraente».

 La Convenzione del 4 ottobre 1995 fra Repubblica federale di Germania e Repubblica d’Austria sulla previdenza sociale

16     Conformemente all’art. 14, n. 2, lett. b), della Convenzione del 4 ottobre 1995 fra Repubblica federale di Germania e Repubblica d’Austria sulla previdenza sociale (BGBl. 1998 II, pag. 313), entrata in vigore il 1° ottobre 1998 (BGBl. 1998 II, pag. 2544, in prosieguo: la «Convenzione del 1995 tra Germania e Austria»):

« Continuano ad essere applicabili le seguenti disposizioni:

(...)

b)      L’art. 4, n. 1, [della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria], riguardo alle disposizioni tedesche in forza delle quali gli infortuni (malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania e nei casi in cui:

i)      le prestazioni siano già state concesse o fossero esigibili alla data di entrata in vigore del regolamento nei rapporti tra le due parti contraenti;

ii)      la persona interessata abbia stabilito la propria residenza abituale in Austria anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento nei rapporti tra le due parti contraenti e la corresponsione della prestazione dovuta a titolo di un’assicurazione pensione e infortuni sia iniziata nei dodici mesi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento nei rapporti tra le parti contraenti; ciò vale anche per i periodi di riscossione di un’altra pensione, ivi compresa una pensione di reversibilità, allorché i periodi di riscossione si susseguono senza interruzione».

 Il codice di previdenza sociale tedesco

17     L’art. 110, nn. 2 e 3, del Sozialgesetzbuch VI – Rentenversicherung (sesto libro del codice di previdenza sociale – Regime legale di assicurazione vecchiaia, in prosieguo: il «SGB VI») così recita:

«2)      I beneficiari che risiedono abitualmente all’estero ricevono tali prestazioni salvo che le disposizioni seguenti relative alle prestazioni a favore di titolari residenti all’estero non dispongano diversamente.

3)      Le disposizioni del presente capo si applicano salvo che le disposizioni del diritto internazionale o derivanti da accordi bilaterali non dispongano diversamente».

18     L’art. 113 del SGB VI così recita:

«1)      I punti pensione personali dei beneficiari vengono determinati in base a:

1.      i punti pensione per i periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale;

(...)

I periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale sono quelli per i quali sono stati versati contributi a norma della disciplina della Repubblica federale successivamente all’8 maggio 1945, nonché i periodi ad essi equiparati nel capo V.

2)      I punti pensione personali supplementari nel caso di pensioni di orfano di beneficiari sono determinati esclusivamente sulla base dei periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale.

3)      I punti pensione personali di beneficiari che non abbiano la cittadinanza di uno Stato in cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1408/71 sono presi in considerazione al 70%».

19     Ai sensi dell’art. 114 del SGB VI:

«1)      I punti pensione di beneficiari che abbiano la cittadinanza di uno Stato in cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1408/71 vengono determinati, inoltre, in base:

1.      ai punti pensione per periodi che non hanno dato luogo al versamento di contributi,

2.      ai punti pensione supplementari per i periodi che hanno dato luogo al versamento di contributi ridotti e

3.      alla decurtazione dei punti pensione derivante da una perequazione delle prestazioni pensionistiche nella parte in cui esula dai periodi che non hanno dato luogo al versamento di contributi o a punti pensione supplementari per i periodi che hanno dato luogo al versamento di contributi ridotti.

In tal modo, i punti pensione determinati ai sensi della prima frase sono presi in considerazione proporzionalmente alla quota dei punti pensione relativi ai periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale e a quelli determinati ai sensi degli artt. 272, n. 1, punto 1, e 272, n. 3, prima frase, nell’insieme dei punti pensione relativi a periodi contributivi, ivi inclusi i periodi lavorativi ai sensi [della legge sulle pensioni maturate mediante contribuzione all’estero (Fremdrentengesetz, in prosieguo: il “FRG”].

2)      I punti pensione personali supplementari relativi a pensioni di orfano di beneficiari che abbiano la cittadinanza di uno Stato in cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1408/71 sono determinati, inoltre, in base:

1.      ai periodi che non hanno dato luogo al versamento di contributi nella quota risultante dal n. 1, prima frase, e

2.      ai periodi da prendere in considerazione maturati sul territorio nazionale».

20     A termini dell’art. 247, n. 3, prima frase, del capitolo V del SGB VI:

«Sono parimenti considerati come periodi contributivi i periodi relativamente ai quali sono stati versati contributi obbligatori o volontari ai sensi delle leggi del Reich in materia di assicurazione pensione».

21     L’art. 271 del capitolo V del SGB VI prevede quanto segue:

«Sono periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale anche i periodi relativamente ai quali, ai sensi della normativa del Reich in materia di assicurazione pensione in vigore prima 9 maggio 1945, sono stati versati:

1.      contributi obbligatori relativi ad attività lavorativa subordinata o autonoma svolta nel territorio dello Stato, ovvero

2.      contributi volontari per il periodo relativo alla dimora abituale nello Stato o esulanti dal rispettivo ambito di applicazione della normativa del Reich in materia di assicurazione pensione.

I periodi dedicati all’educazione della prole (Kindererziehungszeiten) sono considerati periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale qualora l’educazione della prole abbia avuto luogo nel territorio della Repubblica federale di Germania».

22     L’art. 272 del capitolo V del SGB VI così recita:

«1)      I punti pensione personali di beneficiari aventi la cittadinanza di uno Stato in cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1408/71, nati prima del 19 maggio 1950 e che abbiano stabilito la propria dimora abituale all’estero prima del 19 maggio 1990 vengono determinati, inoltre, in base:

1.      ai punti pensione per periodi contributivi ai sensi del [FRG], in misura non superiore ai punti pensione per periodi contributivi maturati nella Repubblica federale;

2.      al supplemento contributivo per i periodi contributivi ai sensi del FRG, in misura non superiore al supplemento contributivo per i periodi contributivi maturati nella Repubblica federale;

3.      alla decurtazione dei punti pensione derivante da una perequazione delle prestazioni pensionistiche (…) per i periodi contributivi a norma del FRG secondo il rapporto esistente fra i punti pensione limitati ai sensi del n. 1 per i periodi contributivi completati a norma del FRG e per tutti i punti pensione corrispondenti a tali periodi e

4.      ai punti pensione personali supplementari nel caso di pensioni per orfani derivanti dai periodi contributivi a norma del FRG, nel rapporto ricavato dal disposto di cui al n. 3.

2)      I punti pensione per i periodi contributivi di cui al FRG, che a norma del primo comma devono anch’essi essere presi in considerazione ai sensi del n. 1 sulla base dei punti pensione (Est), valgono come punti pensione (Est).

3)      Anche i periodi contributivi maturati nel territorio del Reich rientrano nei punti pensione dei beneficiari a norma del n. 1, da prendere in considerazione in misura non superiore ai punti pensione per i periodi contributivi maturati nel territorio della Repubblica federale. Nel determinare i punti pensione derivanti da un supplemento contributivo, da una decurtazione risultante da una perequazione delle prestazioni pensionistiche (…) e da un supplemento nel caso di una pensione per orfani, i periodi contributivi maturati nel territorio del Reich sono considerati come periodi contributivi ai sensi del FRG».

23     Ai sensi dell’art. 14 del FRG:

«Se non altrimenti disposto dalle seguenti disposizioni, i diritti e i doveri dei beneficiari ai sensi del presente capo sono disciplinati dalle disposizioni generali in vigore nella Repubblica federale di Germania».

 Cause principali e questioni pregiudiziali

 Causa C‑396/05

24     Dalla decisione di rinvio emerge che la sig.ra Habelt, cittadina tedesca, è nata il 30 gennaio 1923 a Eulau (Jilové), nel territorio dei Sudeti, che all’epoca faceva parte della Cecoslovacchia e, oggi, della Repubblica ceca.

25     Dal mese di gennaio 1939 al mese di maggio 1946, ha lavorato a Eulau. Riguardo al periodo dal 1° gennaio 1939 al 30 aprile 1945, ha versato contributi obbligatori ai sensi delle leggi del Reich in materia di assicurazione vecchiaia, vale a dire la legge che disciplinava la previdenza sociale dei dipendenti privati (Angestelltenversicherungsgesetz), alla Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (ente previdenziale del Reich per i dipendenti privati, in prosieguo: la «RfA»). Tale ente, situato a Berlino, era, dopo l’annessione del territorio dei Sudeti da parte del Reich, l’istituzione previdenziale competente. Dal 5 maggio 1945 al 13 maggio 1946, la ricorrente è stata soggetta al regime di previdenza obbligatorio in Cecoslovacchia. Dopo essere stata espulsa dal territorio dei Sudeti, ha vissuto nel territorio della Repubblica federale di Germania.

26     Dal 1° febbraio 1988, la sig.ra Habelt percepisce una pensione di vecchiaia dalla Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (ente previdenziale federale per i dipendenti privati, in prosieguo: la «Bundesversicherungsanstalt»), divenuta, dal mese di ottobre 2005, Rentenversicherung. Nel computo dell’importo della pensione erano considerati, inizialmente, oltre ai periodi dedicati all’educazione della prole e ai contributi volontari, i contributi obbligatori versati in ragione dell’attività svolta dall’interessata nel territorio dei Sudeti dal 1° gennaio 1939 al 30 aprile 1945, nonché i periodi pensionistici maturati all’estero ai sensi del FRG per l’attività soggetta a contributi obbligatori svolta in Cecoslovacchia fra il 5 maggio 1945 ed il 13 maggio 1946.

27     Dopo il trasferimento della sig.ra Habelt in Belgio, il 1° agosto 2001, la Bundesversicherungsanstalt decideva di calcolare nuovamente la pensione della ricorrente e le corrispondeva, dal 1° dicembre 2001, una pensione mensile di importo lordo pari a DEM 204,50 (EUR l04,56), riducendo in tal modo di DEM 438,05 (EUR 223,96) al mese la pensione corrisposta sino a quel momento.

28     Il reclamo presentato dalla sig.ra Habelt avverso la decisione in cui la sua pensione veniva nuovamente calcolata veniva respinto dalla Bundesversicherungsanstalt. Secondo tale ente, nell’ipotesi di versamento di una pensione da parte del regime legale di assicurazione vecchiaia ad un beneficiario abitualmente residente all’estero, devono essere prese in considerazione le disposizioni speciali sul versamento, previste all’art. 113, n. 1, punto 1, del SGB VI. A termini di tale disposizione, i punti pensione personali degli amministrati sono convertiti in punti pensione per i periodi contributivi maturati nel territorio tedesco, vale a dire i periodi contributivi per i quali sono stati versati contributi ai sensi del diritto tedesco successivo al 1945 ed i periodi contributivi assimilati a questi ultimi nel capitolo V del SGB VI.

29     La Bundesversicherungsanstalt ha pertanto ritenuto che, poiché i periodi contributivi maturati dall’interessata tra il mese di gennaio 1939 e il mese di aprile 1945 per un’attività lavorativa svolta nel territorio dei Sudeti non erano stati pagati ai sensi del diritto tedesco applicabile dopo il 1945, occorreva riferirsi all’art. 271 del SGB VI che determina i contributi versati precedentemente al 9 maggio 1945 che devono essere considerati come periodi contributivi maturati sul territorio della Repubblica federale di Germania ai sensi dell’art. 113, n. l, punto l, del SGB VI.

30     Al riguardo, la Bundesversicherungsanstalt ha rilevato che, conformemente all’art. 271 del SGB VI, i periodi contributivi maturati sul territorio tedesco sono anche i periodi per i quali, ai sensi della normativa del Reich in materia di assicurazione pensione vigente prima del 9 maggio 1945, sono stati versati contributi obbligatori relativi ad un’attività lavorativa subordinata o autonoma in Germania. Orbene, per «Germania» deve intendersi non la sfera di applicazione della normativa del Reich in materia previdenziale, ma solo il territorio dell’attuale Repubblica federale di Germania. Conseguentemente, i contributi obbligatori versati ai sensi della normativa del Reich in materia di assicurazione pensione per un’attività lavorativa subordinata o autonoma sul territorio in cui tale normativa era applicabile, ma al di fuori dell’attuale Repubblica federale di Germania, non costituirebbero contributi versati sul territorio tedesco. Ciò varrebbe con riguardo ai contributi versati dalla sig.ra Habelt tra il mese di gennaio 1939 e il mese di aprile 1945 ai sensi della normativa del Reich, dal momento che il territorio dei Sudeti non si trova in quello dell’attuale Repubblica federale di Germania.

31     Peraltro, la Bundesversicherungsanstalt ritiene che la sig.ra Habelt non possa nemmeno invocare il beneficio di cui all’art. 272 del SGB VI, in quanto ha iniziato a risiedere abitualmente all’estero successivamente al 19 maggio 1990.

32     A seguito di tale decisione di rigetto della sua domanda, il 23 marzo 2002 la sig.ra Habelt ha presentato ricorso dinanzi al Sozialgericht Berlin. Rispondendo ad un quesito di tale giudice relativo all’incidenza sulla situazione della sig.ra Habelt della circostanza che il territorio dei Sudeti fa parte del territorio dell’Unione europea dal 1° maggio 2004, la Bundesversicherungsanstalt ha dichiarato che l’adesione della Repubblica ceca all’Unione non modifica la situazione in oggetto. Conformemente all’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71, non potrebbe essere versata alcuna prestazione in uno Stato membro sulla base dei punti pensione personali per i periodi contributivi maturati su parti del territorio in cui erano applicabili le leggi sulla previdenza sociale del Reich tedesco ovvero sulla base dei periodi maturati in applicazione del FRG.

33     Secondo il giudice del rinvio, la situazione oggetto della causa principale è ricompresa nella sfera di applicazione ratione personae, materiae e temporis del regolamento n. 1408/71.

34     Non scorgendo alcuna giustificazione alla restrizione, qui controversa, del principio dell’esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale garantito dal Trattato CE, il Sozialgericht Berlin decideva di sospendere il giudizio e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il disposto dell’allegato VI, parte D (precedentemente parte C), [intitolata] ‘Germania’, del regolamento n. 1408/71 [...] sia compatibile con il diritto comunitario superiore, in particolare con il principio della libera circolazione – nel caso in esame, con il principio dell’esportabilità delle prestazioni di cui all’art. 42 CE – nella parte in cui esclude il pagamento di una pensione per periodi contributivi maturati nel territorio del Reich».

 Causa C‑419/05

35     La sig.ra Möser, cittadina tedesca, è nata il 2 gennaio 1923 a Pniewo, in Pomerania. Nel 1946 è fuggita dalla zona di occupazione russa per stabilirsi sul territorio dell’attuale Repubblica federale di Germania, ove percepisce, dal 1° febbraio 1988, una pensione di vecchiaia da parte della Bundesversicherungsanstalt. Inizialmente, il calcolo di tale pensione si fondava, segnatamente, sui periodi contributivi obbligatori maturati dall’interessata dal 1° aprile 1937 al 1° febbraio 1945 per attività svolte in Pomerania, su una parte del territorio in cui erano applicabili le leggi sulla previdenza sociale del Reich tedesco, attualmente appartenente alla Repubblica di Polonia.

36     Dopo il trasferimento della sig.ra Möser in Spagna, il 1° luglio 2001, la sua pensione di vecchiaia veniva ricalcolata con effetto a decorrere dal 1° settembre 2001. La conseguente riduzione di EUR 143,15 di tale pensione era motivata con la circostanza che, atteso che l’interessata risiedeva all’estero, i periodi contributivi maturati al di fuori del territorio dell’attuale Repubblica federale di Germania non avrebbero potuto essere presi in considerazione. Dal 1° giugno 2004, la sig.ra Möser risiede in Gran Bretagna.

37     Dopo molteplici tentativi di ottenere una pronuncia sul suo reclamo, il 17 maggio 2002 la sig.ra Möser presentava ricorso per carenza dinanzi al giudice del rinvio. Con pronuncia 14 luglio 2003, la Bundesversicherungsanstalt respingeva il reclamo.

38     Il 9 agosto 2003, la sig.ra Möser adiva il giudice del rinvio chiedendo l’annullamento di tale decisione. Il giudice a quo, sulla base delle medesime considerazioni svolte nella causa C‑396/05 e dopo aver rilevato che l’interessata non aveva nemmeno diritto a percepire una pensione di vecchiaia ai sensi del sistema pensionistico polacco, decideva di sospendere il giudizio e di sollevare dinanzi alla Corte una questione pregiudiziale formulata negli stessi termini di quella deferita alla Corte nella causa C‑396/05.

 Causa C‑450/05

39     Il sig. Wachter è nato in Romania nel 1936. È cittadino austriaco e beneficia dello status di sfollato (espatriato) ai sensi del Bundesvertriebenengesetz (legge federale tedesca in materia di sfollati, in prosieguo: il «BVG»).

40     Nel 1970 lasciava la Romania per trasferirsi a lavorare in Austria, dove tuttora risiede. Nel mese di novembre 1995, la Bundesversicherungsanstalt, ai sensi del FRG, riconosceva i periodi lavorativi e contributivi maturati dal sig. Wachter in Romania, dal mese di settembre 1953 al mese di ottobre 1970, quali periodi contributivi obbligatori nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia tedesca, atteso che l’interessato gode dello status di sfollato ai sensi del BVG.

41     Nel mese di giugno 1999, il sig. Wachter chiedeva il versamento di una pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° agosto 1999, data in cui avrebbe compiuto 63 anni. Tale domanda veniva respinta argomentando che i periodi contributivi maturati presso un ente straniero e che danno diritto ad una pensione secondo le modalità previste dal FRG non possono dar luogo al versamento di una pensione all’estero. I regolamenti comunitari che hanno sostituito la Convenzione del 1966 tra Germania e Austria non disporrebbero diversamente.

42     Il ricorso presentato dal sig. Wachter avverso tale pronunzia dinanzi al Sozialgericht Berlin è stato respinto con decisione 9 luglio 2001.

43     A sostegno del ricorso esperito in appello dinanzi al Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, il sig. Wachter fa valere che, in forza della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria, in quanto cittadino austriaco residente in Austria, beneficiava sino al 31 dicembre 1993 del medesimo status di un cittadino tedesco residente in Germania. Orbene, atteso che tale Convenzione è stata abrogata a far data dal 1° gennaio 1994 dal regolamento n. 1408/71, il principio dell’equiparazione territoriale che essa prevedeva troverebbe applicazione solo a date condizioni, che egli non soddisferebbe [allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71 e allegato VI, parte C, punto 1, di tale regolamento].

44     Il sig. Wachter sostiene che dall’applicazione del regolamento n. 1408/71 è conseguita la sua collocazione in una situazione meno vantaggiosa di quella di cui beneficiava precedentemente. Il principio della libera circolazione delle persone osterebbe ad una siffatta conseguenza.

45     Il giudice del rinvio osserva che, secondo la normativa tedesca applicabile, le pensioni dovute per i periodi ricompresi dal FRG non possono essere corrisposte all’estero, ma che l’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria prevedeva il versamento all’estero di pensioni per periodi contributivi ai sensi del FRG. Il principio dell’equiparazione territoriale si applicava, pertanto, illimitatamente in quanto tale Convenzione escludeva l’applicazione delle norme di diritto tedesco che ostano al trasferimento all’estero delle pensioni in un’ipotesi siffatta (artt. 110, n. 2, 113, n. 1, e 272 del SGB VI).

46     Il giudice del rinvio si chiede se l’applicazione alla Repubblica d’Austria, a far data dal 1° gennaio 1994, del regolamento n. 1408/71, che abroga automaticamente tutte le convenzioni bilaterali, sia compatibile con il diritto alla libera circolazione garantito dal Trattato.

47     Vero è, aggiunge il giudice del rinvio, che l’art. 10 del regolamento n. 1408/71 prevede un’equiparazione territoriale. Tuttavia, tale equiparazione sarebbe nuovamente abrogata dalle disposizioni dell’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71, relativamente ai periodi contributivi maturati in parti del territorio in cui erano applicabili le leggi di previdenza sociale del Reich tedesco nonché a quelli maturati ai sensi del FRG.

48     Sussisterebbe, tuttavia, un’eccezione a tale restrizione al principio dell’esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale, precisamente in relazione con l’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria. Infatti, le disposizioni dell’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71 elencano, rispettivamente, le disposizioni delle convenzioni di previdenza sociale che continuano ad essere applicabili nonostante l’art. 6 di tale regolamento, nonché le disposizioni delle convenzioni medesime che rimangono applicabili, il cui beneficio non si estende a tutti i soggetti cui si applica detto regolamento. Tuttavia, il sig. Wachter non soddisferebbe le condizioni ivi previste per poter invocare il beneficio della convenzione del 1966 tra Germania e Austria.

49     Secondo il giudice del rinvio, non può escludersi che le disposizioni dell’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), nonché dell’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71 siano, quantomeno in una situazione come quella oggetto della causa principale, in contrasto con il principio della libera circolazione delle persone e, segnatamente, con il principio dell’esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale previsto dall’art. 42 CE, poiché esse produrrebbero l’effetto di ostare al versamento all’interessato della pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, in quanto quest’ultima si fondi esclusivamente su periodi contributivi maturati ai sensi del FRG.

50     Ciò premesso, il Landessozialgericht Berlin-Brandenburg decideva di sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’allegato III, parti A e B, in entrambe punto 35, [intitolato] “Germania‑Austria”, lett. e), del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché l’allegato VI, parte C, [intitolata] “Germania”, punto 1, del medesimo regolamento siano compatibili con il diritto comunitario di rango superiore, ed in particolare con il principio della libera circolazione dei lavoratori di cui all’art. 39 CE in combinato disposto con l’art. 42 CE».

51     Con una nota pervenuta il 3 febbraio 2006, il giudice a quo ha presentato il seguente chiarimento relativamente alla questione pregiudiziale:

«1.      Per allegato III, parti A e B, punto 35, [intitolato] “Germania‑Austria”, lett. e), del regolamento n. 1408/71 – secondo la nuova numerazione degli allegati del regolamento n. 1408/71 in seguito all’ampliamento dell’Unione del 1° maggio 2004: punto 83 – si intende la versione vigente fino all’entrata in vigore del regolamento (CE) 5 maggio 2005, n. 647. La normativa contenuta nell’allegato corrisponde all’art. 14, n. 2, lett. b), della [convenzione del 1995 tra Germania e Austria], al quale anche si riferisce la questione pregiudiziale, in relazione al quadro normativo pertinente nel 1999 (compimento del 63° anno).

2.      L’allegato VI, parte C, [intitolata] “Germania”, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 corrisponde all’allegato VI, parte D, [intitolata] “Germania”, punto 1, del regolamento n. 1408/71 dopo la nuova numerazione a seguito dell’ampliamento dell’Unione del 1° maggio 2004».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla questione pregiudiziale nei procedimenti C‑396/05 e C‑419/05

52     Conformemente all’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71, l’art. 10 di detto regolamento, che prevede il principio della revoca delle clausole di residenza, non pregiudica le disposizioni a norma delle quali i periodi maturati fuori del territorio della Repubblica federale di Germania non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento delle prestazioni quando i titolari risiedono fuori del territorio medesimo.

53     Con la sua questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71 siano compatibili con la libertà di circolazione delle persone, in particolare con quanto previsto dall’art. 42 CE, nella parte in cui consentono, in circostanze come quelle oggetto delle cause principali, di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati, tra il 1937 e il 1945, su parti del territorio in cui le leggi di previdenza sociale del Reich tedesco erano applicabili, ma situate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio di tale Stato membro.

54     Si deve, in primo luogo, esaminare se una situazione come quella delle ricorrenti nelle cause principali sia ricompresa nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71.

55     Occorre anzitutto rilevare che, conformemente all’art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, soggetti nella situazione delle sig.re Habelt e Möser possono invocare che si tenga conto, ai fini della determinazione dei diritti sorti a norma del regolamento medesimo, nella specie a far data dal 1° febbraio 1988, di tutti i periodi assicurativi, lavorativi o di residenza maturati nel vigore della normativa tedesca precedentemente alla data in cui tale regolamento è divenuto applicabile (v. in tal senso, in particolare, sentenza 7 febbraio 2002, causa C‑28/00, Kauer, Racc. pag. I‑1343, punti 22 e 46).

56     Risulta peraltro pacifico che le sig.re Habelt e Möser, lavoratrici in pensione iscritte al regime di previdenza sociale tedesco, rientrano nella sfera di applicazione personale del regolamento n. 1408/71, come definito dal suo art. 2, n. 1, a termini del quale tale regolamento si applica, segnatamente, «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri».

57     Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, i titolari di una pensione o di una rendita spettanti in forza della normativa di uno o più Stati membri, anche quando non esercitino un’attività lavorativa, rientrano, in ragione della loro iscrizione ad un regime previdenziale, nella sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative ai lavoratori (v., in particolare, sentenza 5 marzo 1998, causa C‑194/96, Kulzer, Racc. pag. I‑895, punto 24).

58     La Rentenversicherung ed il governo tedesco contestano, tuttavia, che le prestazioni controverse rientrino nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71. A loro avviso, tali prestazioni sono riconducibili «ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze», esclusi dalla sfera di applicazione di tale regolamento ai sensi del suo art. 4, n. 4. Essi rinviano, al riguardo, alle sentenze della Corte 31 marzo 1977, causa 79/76, Fossi (Racc. pag. 667), e 22 febbraio 1979, causa 144/78, Tinelli (Racc. pag. 757), che avrebbero confermato la validità dell’esclusione di prestazioni come quelle oggetto delle cause principali dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71.

59     Secondo la Rentenversicherung ed il governo tedesco, in tali sentenze, relative a rendite per infortunio e prestazioni d’invalidità connesse con periodi contributivi maturati prima del 1945 su parti del territorio in cui era applicabile la normativa previdenziale del Reich tedesco, ma fuori di quello della Repubblica federale di Germania, la Corte ha statuito che tali rendite e prestazioni non dovessero essere ritenute ricomprese nell’ambito della previdenza sociale. A tal fine, ha tenuto conto della circostanza che i competenti enti assicurativi ai quali erano stati iscritti i soggetti indicati dalla disposizione in oggetto non esistevano più ovvero si trovavano al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, del fatto che la normativa tedesca de qua aveva lo scopo di alleviare determinate situazioni dovute ad eventi connessi al regime nazista ed alla Seconda Guerra mondiale, ed infine del fatto che il versamento delle prestazioni di cui trattasi, riguardo ai cittadini, assumeva un carattere discrezionale quando essi risiedevano all’estero.

60     Sempre secondo la Rentenversicherung ed il governo tedesco, tali considerazioni restano ancora valide. Gli enti di previdenza sociale di allora, tra cui la RfA, sono stati sciolti a seguito dei cambiamenti territoriali nonché degli spostamenti di popolazioni durante e dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, e i diritti attinenti a tali periodi non possono più essere esercitati nei confronti di tali enti. Le pertinenti disposizioni del SGB VI, in particolare gli artt. 271 e 272, costituirebbero una regolamentazione specifica relativa alle conseguenze di tale guerra. Le prestazioni pensionistiche attinenti a tali periodi costituirebbero prestazioni che la Repubblica federale di Germania fornirebbe in ragione della propria responsabilità storica; in tal modo, detto Stato membro avrebbe sempre controllato che i soggetti interessati fossero abitualmente residenti in Germania e vi mantenessero la residenza all’età della pensione.

61     Tale argomento non può essere accolto.

62     Conformemente all’art. 4, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 1408/71, tale regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia e le prestazioni ai superstiti in quanto prestazioni di sicurezza sociale.

63     Una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenza 21 febbraio 2006, causa C‑286/03, Hosse, Racc. pag. I‑1771, punto 37).

64     Come costantemente dichiarato dalla Corte, l’obiettivo degli artt. 39 CE e 42 CE non verrebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell’esercizio del diritto della libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla legge di uno Stato membro, specie quando tali vantaggi costituiscono la contropartita di contributi da essi versati (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C‑215/99, Jauch, Racc. pag. I‑1901, punto 20).

65     Se è vero che il legislatore comunitario può adottare, nel contesto dell’attuazione dell’art. 42 CE, disposizioni che escludono talune specifiche prestazioni dall’ambito di applicazione di tali misure di attuazione, tuttavia tali disposizioni, come quelle previste dall’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza Hosse, cit., punto 37). Ciò implica che dette disposizioni possono applicarsi solo a prestazioni che soddisfano i criteri dalle stesse fissati. L’art. 4, n. 4, di detto regolamento esclude dalla sfera di applicazione del regolamento stesso i regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.

66     Come emerge dalle decisioni di rinvio, dall’art. 247, n. 3, prima frase, del SGB VI risulta che i periodi contributivi maturati dalle parti ricorrenti nelle cause principali sulle parti del territorio in cui le leggi di previdenza sociale del Reich tedesco erano applicabili durante i periodi di cui trattasi non sono riconosciuti come tali in ragione della guerra, bensì in quanto sono stati versati contributi in forza della normativa tedesca in materia di assicurazione vecchiaia. Le prestazioni controverse sono finanziate, al pari delle pensioni relative a periodi maturati sul territorio dell’attuale Repubblica federale di Germania, dai contributi degli assicurati che esercitano attualmente un’attività (art. 153 del SGB VI).

67     Peraltro, il pagamento di tali prestazioni nei confronti dei beneficiari residenti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania non è discrezionale, se non altro in quanto l’art. 272, nn. 1 e 3, del SGB VI prevede che le pensioni relative ai periodi contributivi maturati sulle parti del territorio in cui erano applicabili le norme previdenziali del Reich tedesco, in linea generale, sono versate all’estero quando gli aventi diritto sono nati prima del 19 maggio 1950 ed hanno stabilito la propria residenza abituale all’estero prima del 19 maggio 1990.

68     Alla luce delle loro finalità e dei loro requisiti di concessione, prestazioni come quelle oggetto delle cause principali non possono, pertanto, essere ritenute quali prestazioni a favore delle vittime della guerra o delle sue conseguenze ai sensi dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71.

69     Conseguentemente, siffatte prestazioni, in considerazione delle caratteristiche sottolineate ai precedenti punti 66 e 67, devono essere considerate quali prestazioni di vecchiaia e prestazioni ai superstiti ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 1408/71.

70     Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Rentenversicherung e dal governo tedesco, la circostanza che la RfA sia venuta meno dopo la Seconda Guerra mondiale non modifica tale conclusione, indipendentemente dalla questione relativa a quanto è avvenuto del capitale raccolto dalla RfA e dei suoi beni, essendo pacifico che sono stati versati contributi in applicazione delle leggi tedesche in materia di assicurazione vecchiaia ai sensi dell’art. 247, n. 3, punto 1, del SGB VI.

71     A ciò si aggiunge che non sono ricompresi nella clausola di residenza controversa soggetti che, durante i periodi di cui trattasi, al pari delle ricorrenti nelle cause principali, erano assicurati con la RfA, ma che, contrariamente a tali parti, risiedevano sul territorio dell’attuale Repubblica federale di Germania, ancorché in entrambi i casi siano stati versati contributi previdenziali alla RfA, medio tempore venuta meno.

72     La conclusione esposta al precedente punto 69 trova conferma nella dichiarazione della Repubblica federale di Germania rilasciata conformemente all’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 (GU 2003, C 210, pag. 1), la quale, al punto I, relativo alle legislazioni e ai regimi di cui all’art. 4, nn. 1 e 2 di tale regolamento, menziona, nella parte 3, lett. a), riguardo al regime legale della copertura previdenziale, il «codice sociale, libro sesto, del 18 dicembre 1989», in cui si trova l’art. 247 del SGB VI.

73     In quanto la situazione delle ricorrenti nelle cause principali rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71, occorre rilevare che, in forza dell’art. 10 del regolamento medesimo, la revoca delle clausole di residenza è garantita «salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento».

74     Come già rilevato supra, l’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71 prevede appunto che le disposizioni di cui all’art. 10 dello stesso regolamento non incidono sulle disposizioni in forza delle quali i periodi maturati fuori del territorio della Repubblica federale di Germania non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori di tale territorio.

75     Occorre pertanto esaminare, in secondo luogo, se, come chiede il giudice del rinvio, l’art. 42 CE osta a tale disposizione dell’allegato VI, nella parte in cui consente, in circostanze come quelle oggetto delle cause principali, di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati sulle parti del territorio in cui erano applicabili le leggi di previdenza sociale del Reich tedesco, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio della Repubblica federale di Germania.

76     È pacifico, nelle cause principali, che il trasferimento di residenza degli interessati in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania abbia avuto come conseguenza una diminuzione sostanziale dell’importo della loro pensione di vecchiaia.

77     Secondo la Rentenversicherung ed il governo tedesco, la conseguente limitazione alla libera circolazione delle persone si giustifica in quanto mira a garantire l’integrazione nella società della Repubblica federale di Germania degli sfollati provenienti dagli ex territori orientali, consentendo al contempo a tale Stato membro di premunirsi rispetto a conseguenze finanziarie difficilmente superabili a seguito del venir meno della RfA in ragione del numero di potenziali beneficiari, quasi ingestibile a causa della Seconda Guerra mondiale, nel corso della quale ampie zone dell’Europa dell’Est sono state soggette all’occupazione tedesca. Tale cerchia di persone non potrebbe essere razionalmente circoscritta mediante altri criteri oggettivi se non quello della residenza.

78     Occorre rilevare che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative alla revoca delle clausole di residenza costituiscono misure di attuazione dell’art. 42 CE adottate al fine di attuare, nel settore della previdenza sociale, la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’art. 39 CE (v., in particolare, sentenze Jauch, cit., punto 20, e 11 settembre 2007, causa C‑287/05, Hendrix, Racc. pag. I‑6909). La Corte ha parimenti affermato che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 che mirano a garantire il beneficio delle prestazioni di previdenza sociale, a carico dello Stato competente, anche quando l’assicurato, che ha lavorato esclusivamente nel suo Stato di origine, risiede o trasferisce la residenza in un altro Stato membro, contribuiscono sicuramente a garantire la libertà di circolazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 39 CE, ma anche dei cittadini dell’Unione all’interno della Comunità europea ai sensi dell’art. 18 CE (v., in tal senso, in particolare, sentenza 23 novembre 2000, causa C‑135/99, Elsen, Racc. pag. I‑10409, punto 35).

79     Come correttamente rilevato dalla Commissione delle Comunità europee, il diniego delle autorità tedesche di prendere in considerazione, ai fini del calcolo delle prestazioni di vecchiaia, i contributi versati dalle ricorrenti nelle cause principali durante i periodi controversi rende manifestamente più difficile, se non addirittura impossibile, l’esercizio, da parte degli interessati, del loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione e costituisce, pertanto, un ostacolo a tale libertà.

80     Si deve esaminare se tale diniego possa obiettivamente giustificarsi.

81     Riguardo alle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’allegato II bis del regolamento n. 1408/71, la Corte ha dichiarato che il legislatore comunitario può adottare, nel contesto dell’attuazione dell’art. 42 CE, disposizioni in deroga al principio di esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale. In particolare, come la Corte ha già riconosciuto, il requisito della residenza nello Stato dell’istituzione competente può essere legittimamente richiesto ai fini della concessione di prestazioni strettamente connesse con l’ambiente sociale (v., in particolare, sentenze 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir, Racc. pag. 5391, punto 16; 4 novembre 1997, causa C‑20/96, Snares, Racc. pag. I‑6057, punto 42, e 6 luglio 2006, causa C‑154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, Racc. pag. I‑6249, punto 33).

82     Tale ipotesi non ricorre, manifestamente, riguardo a prestazioni di previdenza sociale che, come nelle cause principali, ricadono nella previsione dell’art. 4, n. 1 del regolamento n. 1408/71, le quali non risultano connesse con l’ambiente sociale caratteristico dello Stato membro che le ha introdotte e, dunque, tali da essere assoggettate al requisito della residenza. Ciò premesso, consentire allo Stato membro competente di invocare ragioni di integrazione nella vita sociale dello Stato medesimo al fine di imporre una clausola di residenza si porrebbe direttamente in contrasto con l’obiettivo fondamentale dell’Unione consistente nel favorire la circolazione delle persone al suo interno e la loro integrazione nella società di altri Stati membri.

83     Peraltro, se è pur vero che la Corte ha già riconosciuto che un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale può giustificare limitazioni siffatte (v., in particolare, sentenza 28 aprile 1998, causa C‑158/96, Kohll, Racc. pag. I‑1931, punto 41), occorre tuttavia rilevare che il governo tedesco ha omesso di dimostrare sotto qual profilo trasferimenti di residenza al di fuori della Germania, come quelli effettuati nelle cause principali, possono incidere negativamente sugli obblighi finanziari del regime di previdenza sociale tedesco.

84     Conseguentemente, viola l’art. 42 CE il fatto che la concessione di una prestazione di vecchiaia come quella oggetto delle cause principali possa, ai sensi dell’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71, essere assoggettata al requisito della residenza sul territorio dello Stato membro competente.

85     Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione sollevata deve essere risolta nel senso che le disposizioni dell’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71 sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l’art. 42 CE, nella parte in cui consentono, in circostanze come quelle oggetto delle cause principali, di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati, tra il 1937 e il 1945, su parti del territorio in cui era applicabile la normativa previdenziale del Reich tedesco, ma situate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio di tale Stato membro.

 Sulla questione pregiudiziale nel procedimento C‑450/05

86     Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza se, da una parte, le disposizioni di cui all’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71 siano compatibili con gli artt. 39 CE e 42 CE, e, dall’altra, se le disposizioni di cui all’allegato VI, parte C, punto 1, dello stesso regolamento siano compatibili con la libera circolazione delle persone, e in particolare con l’art. 42 CE, nella parte in cui tali disposizioni consentono, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi del FRG, tra il 1953 e il 1970, in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio della Repubblica federale di Germania.

 Sulla validità delle disposizioni di cui all’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71

87     Conformemente all’art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell’allegato III di tale regolamento rimangono in vigore, nonostante l’art. 6 dello stesso regolamento, secondo cui, nel quadro del suo campo di applicazione quanto alle persone e del suo campo di applicazione quanto alle materie, quest’ultimo si sostituisce, in linea di principio, alle convenzioni sulla sicurezza sociale che vincolano due o più Stati membri.

88     In forza dell’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71, l’art. 4, n. 1, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria rimane applicabile nel caso in cui la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1°gennaio 1994 o se la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria anteriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo delle assicurazioni pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994. L’applicabilità del citato art. 4, n. 1, nonostante l’art. 6 del regolamento n. 1408/71, concerne la normativa tedesca che, secondo il giudice del rinvio, prevede che i periodi contributivi maturati al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i beneficiari non risiedono su tale territorio.

89     Tali disposizioni del citato allegato III corrispondono a quelle dell’art. 14, n. 2, lett. b), della Convenzione del 1995 tra Germania e Austria, entrata in vigore il 1° ottobre 1998, in forza delle quali l’art. 4, n. 1, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria resta applicabile nelle ipotesi previste da tale allegato.

90     Come osserva il giudice del rinvio, la situazione del sig. Wachter, non ricompresa in alcuna delle previsioni delle pertinenti disposizioni del SGB VI ai fini del beneficio del versamento delle prestazioni di cui è causa all’estero, non rientra nemmeno in una delle ipotesi summenzionate, atteso che il suo diritto ad una pensione di vecchiaia è sorto solo a far data dal 1° agosto 1999.

91     Dinanzi al giudice del rinvio, il sig. Wachter osserva che, se fino al 1° gennaio 1994, data in cui il regolamento n. 1408/71 è entrato in vigore nei confronti della Repubblica d’Austria (v. infra, punto 94), egli poteva avvalersi dell’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria al fine di poter godere della revoca della clausola di residenza ivi prevista, l’applicazione del regolamento n. 1408/71, conformemente al suo art. 6, ha avuto come conseguenza la sostituzione di tale regolamento a detta convenzione.

92     È pur vero che, nonostante l’art. 6 del regolamento n. 1408/71, l’art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento medesimo prevede che le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell’allegato III dello stesso rimangono applicabili. Tuttavia, come si è precedentemente rilevato, il sig. Wachter non soddisfa i requisiti previsti dalle parti A e B, punto 35, lett. e), di tale allegato ai fini del beneficio di cui all’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria e, pertanto, del pagamento delle prestazioni di vecchiaia ai sensi del FRG se non risiede sul territorio della Repubblica federale di Germania.

93     Ai fini di risolvere la questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre verificare se, contrariamente a quanto sostenuto dalla Rentenversicherung e dal governo tedesco, una situazione come quella del ricorrente nella causa principale rientri nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71.

94     Al riguardo occorre rilevare, anzitutto, che il regolamento n. 1408/71 è stato reso applicabile nei confronti della Repubblica d’Austria il 1° gennaio 1994 con l’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), e che detto regolamento è stato applicato, a far data dal 1° gennaio 1995, nei confronti di tale Stato in qualità di Stato membro dell’Unione.

95     Ai sensi dell’art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71, un soggetto nella situazione del sig. Wachter può far valere il computo, ai fini della determinazione dei diritti acquisiti in conformità a detto regolamento, nella specie a far data dal 1° agosto 1999, di ogni periodo di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del regolamento medesimo.

96     Quindi, come risulta dai precedenti punti 56 e 57, un soggetto nella situazione del sig. Wachter, che è un lavoratore austriaco in pensione che beneficia di prestazioni di vecchiaia ai sensi della normativa tedesca, rientra nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come definita dal suo art. 2, n. 1, ai sensi del quale detto regolamento si applica, in particolare, «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri».

97     Il fatto che il sig. Wachter, dopo aver lasciato la Romania, si sia stabilito in Austria nel 1970 senza aver poi lavorato né essersi stabilito in un altro Stato membro non modifica tale conclusione, atteso che, in particolare, l’interessato invoca il beneficio di una pensione di vecchiaia in forza della normativa di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede (v., in tal senso, in particolare, sentenza 10 maggio 2001, causa C‑389/99, Rundgren, Racc. pag. I‑3731, punto 35).

98     La Rentenversicherung ed il governo tedesco contestano che le prestazioni oggetto della causa principale, che si fondano sul FRG, siano ricomprese nella sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, in base al rilievo che esse si riferiscono ai «regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze», esclusi dalla sfera di applicazione di tale regolamento conformemente al suo art. 4, n. 4.

99     Il governo tedesco rileva, a tal riguardo, che i periodi contributivi maturati presso un ente previdenziale straniero possono essere calcolati in quanto periodi contributivi tedeschi se l’assicurato fa parte, segnatamente, delle persone sfollate e poi rimpatriate, riconosciute dal BVG, vale a dire, in particolare, coloro che, in quanto cittadini tedeschi o di origine tedesca, avevano il loro domicilio nei territori tedeschi dell’Est o all’estero ed hanno perso tale domicilio in ragione di eventi connessi con la Seconda Guerra mondiale, a seguito di uno sfollamento dovuto ad un’espulsione o un esodo.

100   Tale normativa dovrebbe essere presa in considerazione nel contesto della situazione delle minoranze tedesche che, nell’Europa dell’Est e nell’Asia centrale, hanno vissuto una situazione particolarmente difficile durante e dopo la Seconda Guerra mondiale. Per tale ragione, la Repubblica federale di Germania riconoscerebbe di essere particolarmente responsabile di tale sorte. Detta responsabilità sarebbe assunta nel senso che, da un canto, i soggetti interessati possono decidere di trascorrere il loro futuro nella propria patria di allora ovvero di far ritorno in Germania nel contesto delle disposizioni legali di integrazione e, d’altro canto, nel senso che l’integrazione sociale dei rimpatriati godrebbe di un supporto.

101   Il FRG farebbe parte di tali misure di integrazione e i soggetti interessati sarebbero posti, in linea di principio, nella medesima situazione in cui si troverebbero se avessero svolto la propria vita professionale in Germania. I periodi contributivi che gli interessati hanno maturato presso un ente previdenziale straniero sarebbero integrati nella normativa pensionistica tedesca e sarebbero indennizzati al livello delle pensioni tedesche.

102   Tale integrazione sarebbe necessaria, vuoi poiché i competenti enti previdenziali stranieri non esportano le proprie pensioni, vuoi perché le pensioni straniere esportate non sono sufficienti a garantire ai soggetti interessati in Germania redditi sufficienti a far fronte alle proprie necessità. Le prestazioni attinenti ai periodi ricompresi dal FRG sarebbero destinate a concedere una garanzia supplementare, sostitutiva o complementare nei confronti del rischio di vecchiaia connesso con l’ambiente economico e sociale in Germania.

103   Inoltre, la concessione di prestazioni attinenti a periodi ricompresi dal FRG in Germania non dipenderebbe dalla circostanza che i soggetti interessati abbiano versato contributi all’assicurazione vecchiaia tedesca. Lo Stato federale rimborserebbe agli enti previdenziali, ai sensi dell’art. 291b del SGB VI, mediante fondi pubblici, le spese connesse con tali prestazioni. Tali prestazioni costituirebbero materialmente un risarcimento dei danni connessi con il regime nazista e con la guerra, assumendo al contempo la veste giuridica di una prestazione previdenziale per facilitare l’integrazione della popolazione interessata, sia sul piano psicologico sia su quello economico.

104   Tali disposizioni di legge sarebbero storicamente limitate e dovrebbero intendersi nel contesto dell’intento di alleviare le conseguenze della guerra. Dette prestazioni, peraltro, si fonderebbero sul principio dell’integrazione e del riconoscimento nazionale dello sfollamento, nonché sull’intento di alleviare le conseguenze negative a ciò connesse. Tuttavia, esse non corrisponderebbero ad alcun contributo versato ad un ente situato sul territorio attuale della Repubblica federale di Germania. Tale idea di integrazione sarebbe valida a tutt’oggi, più di sessant’anni dopo il termine della Seconda Guerra mondiale.

105   Conseguentemente, i criteri sanciti nelle citate sentenze Fossi e Tinelli, continuerebbero ad essere utili. Le pensioni controverse, che si radicherebbero nella normativa attinente agli sfollati e perseguirebbero ancora il fine, malgrado il tempo trascorso, di integrare nella società tedesca i soggetti interessati dalle conseguenze della guerra, dovrebbero essere qualificate, secondo tali criteri, come «regime di prestazioni a favore delle vittime della guerra».

106   Tale argomento non può essere accolto.

107   Come rilevato al precedente punto 63, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

108   Dalla giurisprudenza della Corte richiamata al precedente punto 65 risulta anche che disposizioni come quelle dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate restrittivamente.

109   Se è pur vero che, nell’ipotesi di prestazioni che si fondano sui periodi contributivi ai sensi del FRG, contrariamente alle prestazioni di cui trattasi nelle cause C‑396/05 e C‑419/05, non sono stati versati contributi in forza della normativa tedesca in materia di assicurazione vecchiaia, da ciò non consegue, tuttavia, che le prestazioni che si fondano sui periodi ai sensi del FRG siano escluse dalle prestazioni previste dall’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

110   È pacifico che la finalità del FRG consiste nell’integrazione degli assicurati che hanno maturato periodi contributivi ai sensi di tale legge nel regime legale pensionistico tedesco, ove tali assicurati vengono considerati come se avessero maturato in Germania detti periodi contributivi.

111   Peraltro, se è pur vero che vi sono situazioni in cui le prestazioni corrisposte ai sensi del FRG possono essere considerate come intese ad alleviare situazioni difficili sorte da avvenimenti legati al regime nazista ed alla Seconda Guerra mondiale, ciò non si verifica riguardo ad una situazione come quella del sig. Wachter.

112   A ciò si aggiunge che il pagamento delle prestazioni controverse ai beneficiari che non possiedono la residenza sul territorio della Repubblica federale di Germania non è discrezionale, se non altro in quanto l’art. 272, nn. 1 e 2, del SGB VI prevede che le pensioni per periodi contributivi ai sensi della FRG, in linea di principio, sono corrisposte all’estero quando i beneficiari siano nati prima del 19 maggio 1950 ed abbiano stabilito la propria residenza abituale all’estero prima del 19 maggio 1990.

113   A prescindere dalla circostanza che sono stati versati contributi ad enti previdenziali di uno Stato terzo, le prestazioni controverse non possono essere considerate quali prestazioni a favore delle vittime della guerra o delle sue conseguenze ai sensi dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71.

114   Conseguentemente, le prestazioni in causa devono essere qualificate, alla luce delle caratteristiche evidenziate ai precedenti punti 110‑112, al pari di quelle oggetto delle cause C‑396/05 e C‑419/05, come prestazioni di vecchiaia ed ai superstiti ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 1408/71, sicché tale regolamento, in linea di principio, è applicabile e, segnatamente, è applicabile il suo art. 10, a termini del quale la revoca delle clausole di residenza è garantita «salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento».

115   Orbene, come si è precedentemente rilevato, l’allegato VI, parte C, punto 1, di tale regolamento prevede proprio che le disposizioni dell’art. 10 di suddetto regolamento non pregiudicano le disposizioni in virtù delle quali i periodi maturati fuori del territorio della Repubblica federale di Germania non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni quando i titolari risiedono fuori di questo territorio.

116   Conseguentemente, un soggetto che si trovi nella situazione del sig. Wachter non beneficia del diritto al versamento delle prestazioni controverse se risiede al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania. In primo luogo, l’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71 consente subordinare il computo dei periodi maturati al di fuori del territorio di tale Stato membro alla residenza sul territorio dello Stato medesimo. In secondo luogo, l’interessato non può chiedere la revoca della clausola di residenza in forza dell’art. 4, n. 1, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria, atteso che l’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71 non disciplina una situazione come quella del sig. Wachter. In terzo luogo, la Convenzione del 1995 tra Germania e Austria si limita a riprendere, all’art. 14, le summenzionate disposizioni dell’allegato III.

117   Il giudice del rinvio si chiede se una situazione siffatta non comporti l’incompatibilità delle disposizioni di tale allegato III con gli artt. 39 CE e 42 CE, nella parte in cui la perdita del diritto a prestazioni di vecchiaia ai sensi del FRG da parte di un beneficiario come il sig. Wachter dipende dall’inapplicabilità dell’art. 4, n. 1, prima frase, della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in Austria e della Convenzione del 1995 tra Germania e Austria, applicabile a far data dal 1° ottobre 1998.

118   Ai punti 22, 23 e 29 della sentenza 7 febbraio 1991, causa C‑227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I‑323), la Corte ha avuto modo di affermare che, se è pur vero che gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1408/71 mettono chiaramente in luce che la sostituzione del regolamento n. 1408/71 alle disposizioni delle convenzioni previdenziali stipulate tra gli Stati membri ha una portata tassativa e non ammette alcuna deroga, salvo i casi espressamente ricordati dal regolamento, rimane tuttavia da accertare se siffatta sostituzione, allorché sfocia nel collocare i lavoratori, per quanto riguarda taluni loro diritti, in una situazione meno favorevole di quella di cui godevano nel regime precedente, sia compatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori enunciato agli artt. 39 CE e 42 CE. Infatti, detti articoli vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell’inapplicabilità, per effetto dell’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate nel loro diritto nazionale.

119   La Corte ha ulteriormente precisato che tale principio non può applicarsi, tuttavia, ai lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione solo successivamente all’entrata in vigore di detto regolamento (v., in particolare, sentenza 9 novembre 1995, causa C‑475/93, Thévenon, Racc. pag. I‑3813, punto 28).

120   Nella causa principale, risulta pacifico che l’interessato si è stabilito in Austria al fine di ivi vivere e lavorare prima dell’entrata in vigore, in tale Stato membro, del regolamento n. 1408/71, le disposizioni del quale, salvo eccezioni, si sono sostituite a quelle della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria. Non è ammissibile che tale sostituzione possa, eventualmente, privare un soggetto nella situazione del sig. Wachter dei diritti e dei benefici di cui gode in virtù di tale convenzione.

121   La circostanza che tale soggetto non sia emigrato da uno Stato membro ad un altro, ma abbia lavorato e vissuto in Romania prima di stabilirsi e di lavorare in Austria senza aver mai vissuto né lavorato in un altro Stato membro non osta all’applicazione degli artt. 39 CE e 42 CE.

122   Come la Corte ha avuto occasione di rilevare al punto 15 della sentenza 30 aprile 1996, causa C‑214/94, Boukhalfa (Racc. pag. I‑2253), le norme di diritto comunitario possono trovare applicazione in relazione ad attività lavorative esercitate al di fuori del territorio della Comunità quando il rapporto di lavoro conservi un nesso abbastanza stretto con tale territorio (v. in tal senso, in particolare, sentenze 12 luglio 1984, causa 237/83, Prodest, Racc. pag. 3153, punto 6; 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga, Racc. pag. 2989, punto 15, e 29 giugno 1994, causa C‑60/93, Aldewereld, Racc. pag. I‑2991, punto 14). Tale principio va inteso nel senso che esso riguarda parimenti i casi in cui il rapporto di lavoro presenta un sufficiente collegamento con il diritto di uno Stato membro e, di conseguenza, con le pertinenti norme del diritto comunitario.

123   Ciò si verifica in una situazione come quella di cui alla causa principale. Da una parte, i periodi contributivi maturati dall’interessato in Romania sino al 1970 sono stati assimilati a periodi contributivi ai sensi della normativa tedesca dato il suo status di sfollato, ai sensi del BVG. Dall’altra, nei limiti in cui una persona nella situazione del sig. Wachter si sia stabilita in Austria nel 1970 al fine di vivere e lavorare in tale Stato beneficiando, in forza della Convenzione del 1966 tra Germania e Austria, del diritto a prestazioni di vecchiaia tedesche in forza dei periodi del FRG all’età della pensione, nel 1999, le norme relative alla libera circolazione delle persone si applicano ad una situazione siffatta.

124   Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la perdita, ai sensi dell’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71, nonché della Convenzione del 1995 tra Germania e Austria, del diritto a prestazioni di vecchiaia che risulta dalla Convenzione del 1966 tra Germania e Austria, malgrado che l’interessato si sia stabilito in Austria precedentemente all’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in tale Stato membro, viola gli artt. 39 CE e 42 CE.

125   La prima parte della questione sottoposta alla Corte deve pertanto essere risolta nel senso che le disposizioni dell’allegato III, parti A e B, punto 35, lett. e), del regolamento n. 1408/71 sono incompatibili con gli artt. 39 CE e 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui il beneficiario è residente in Austria, il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi del FRG, tra il 1953 e il 1970, in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio della Repubblica federale di Germania.

 Sulla validità dell’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71

126   È pacifico che il trasferimento di residenza e di luogo di lavoro del sig. Wachter in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ha avuto come conseguenza il rifiuto di prendere in considerazione, ai fini della sua pensione di vecchiaia, i periodi contributivi maturati dall’interessato tra il mese di settembre 1953 ed il mese di ottobre 1970 in Romania. Una conseguenza siffatta, legittimata dalle disposizioni dell’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71, rende più difficile, se addirittura non impedisce, l’esercizio, da parte dell’interessato, del suo diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione e costituisce, pertanto, un ostacolo a tale libertà.

127   Al fine di giustificare un tale diniego, la Rentenversicherung ed il governo tedesco fanno valere, in sostanza, i medesimi argomenti invocati nel contesto delle cause C‑396/05 e C‑419/05, riguardo ai periodi contributivi maturati su parti del territorio in cui erano applicabili le leggi previdenziali del Reich tedesco (v. supra, punto 77).

128   Per i motivi esposti ai precedenti punti 81 e 82, e in quanto il governo tedesco ha omesso di dimostrare che il computo dei contributi controversi ai fini del calcolo delle prestazioni di vecchiaia di cui trattasi nella causa principale inciderebbe in modo significativo sul finanziamento del sistema previdenziale tedesco, tale argomento deve essere respinto.

129   Occorre, pertanto, risolvere la seconda parte della questione nel senso che le disposizioni dell’allegato VI, parte C, punto 1, del regolamento n. 1408/71 sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l’art. 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi del FRG, tra il 1953 e il 1970, in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio della Repubblica federale di Germania.

 Sulle spese

130   Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      Le disposizioni dell’allegato VI, parte C, intitolata «Germania», punto 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l’art. 42 CE, nella parte in cui consentono, in circostanze come quelle oggetto delle cause principali, di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati, tra il 1937 e il 1945, su parti del territorio in cui era applicabile la normativa previdenziale del Reich tedesco, ma situate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio di tale Stato membro.

2)      Le disposizioni dell’allegato III, parti A e B, punto 35, intitolato «Germania‑Austria», lett. e), del regolamento n. 1408/71, come modificato, sono incompatibili con gli artt. 39 CE e 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui il beneficiario è residente in Austria, il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi della legge sulle pensioni maturate mediante contribuzione all’estero (Fremdrentengesetz) tra il 1953 e il 1970 in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio della Repubblica federale di Germania.

3)      Le disposizioni dell’allegato VI, parte C, intitolata «Germania», punto 1, del regolamento n. 1408/71, come modificato, sono incompatibili con la libera circolazione delle persone, in particolare con l’art. 42 CE, nella parte in cui consentono di subordinare, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati ai sensi della legge sulle pensioni maturate mediante contribuzione all’estero, tra il 1953 e il 1970 in Romania, al requisito che il beneficiario sia residente sul territorio della Repubblica federale di Germania.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

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