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Document 62005CC0330

Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 27 febbraio 2007.
Procedimento penale a carico di Fredrik Granberg.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hovrätten för Övre Norrland - Svezia.
Accise - Oli minerali - Modalità di trasporto atipico.
Causa C-330/05.

European Court Reports 2007 I-09871

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:117

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 27 febbraio 20071(1)

Causa C-330/05

Fredrik Granberg

contro

Åklagaren

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Hovrätten för Övre Norrland (Svezia)]

«Disposizioni fiscali – Armonizzazione delle legislazioni - Direttiva 92/12/CEE – Accise – Oli minerali – Modo di trasporto atipico - Acquisto e trasporto in un altro Stato membro da parte di un privato per uso proprio – Art. 7, n. 4 della direttiva – Possibilità per lo Stato membro di destinazione di esigere la costituzione di una garanzia per il pagamento delle accise e la detenzione, durante il trasporto, di un documento di accompagnamento semplificato – Art. 9, n. 3 della direttiva – Possibilità per lo Stato membro di destinazione di riscuotere i diritti di accisa»





I –    Introduzione

1.     Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l’Hovrätten för Övre Norrland (Corte d’appello di Övre Norrland) (Svezia) sottopone alla Corte quattro questioni vertenti sull’interpretazione degli artt. 7, n. 4, e 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (2), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva»).

2.     Il sig. Granberg è perseguito penalmente per avere introdotto dalla Finlandia in Svezia, in tre recipienti posti nel vano posteriore di un furgone, 3 000 litri di gasolio destinati ad uso personale senza aver tenuto conto degli obblighi prescritti dal diritto svedese e volti a garantire il pagamento dell’accisa in Svezia.

II – Diritto comunitario applicabile

3.     I ‘considerando’ quinto, sesto e settimo della direttiva enunciano quanto segue:

«[C]onsiderando che qualsiasi fornitura, detenzione in previsione della fornitura o destinazione all’uso di un operatore che svolga un’attività economica a titolo indipendente o all’uso di un organismo di diritto pubblico, avente luogo in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo, rende l’accisa esigibile in quest’ultimo Stato membro;

considerando che i prodotti soggetti ad accisa che sono acquistati dai privati per proprio uso, trasportati dai medesimi, devono essere tassati nello Stato membro in cui tali prodotti sono stati acquistati;

considerando che, per stabilire che i prodotti soggetti ad accisa non sono detenuti a fini personali bensì a fini commerciali, gli Stati membri devono tener conto di un certo numero di criteri».

4.     L’art. 7 della direttiva dispone:

«1. Nel caso in cui prodotti soggetti ad accisa, che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, le accise vengono riscosse nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti.

(…)

4. I prodotti di cui al paragrafo 1 circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento in cui sono menzionati i principali elementi del documento di cui all’articolo 18, paragrafo 1. La forma e il contenuto di questo documento sono stabiliti secondo la procedura prevista dall’articolo 24 della presente direttiva.

(…)».

5.     L’art. 8 della direttiva così recita:

«Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati».

6.     L’art. 9, n. 3, della direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri possono altresì prevedere che l’accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell’acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Va considerato come modo di trasporto atipico il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall’apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali».

III – Disposizioni pertinenti del diritto svedese

7.     L’art. 1 di cui al capo 4, della legge relativa all’imposta sull’energia (in prosieguo: la «LSE»), prevede quanto segue:

«È soggetta alla tassa sull’energia, (…)

5.      qualsiasi persona (…) che introduca o riceva combustibile in Svezia, proveniente da un altro Stato membro della Comunità europea».

8.     L’art. 1, bis, che figura al capo 4 della LSE, prevede una deroga a tale punto 5:

«La tassa non è dovuta ai sensi dell’art. 1, punto 5, (…)

per i carburanti introdotti in Svezia per uso privato nel serbatoio di veicoli, navi o aerei o in bidoni di scorta che contengano al massimo 10 litri».

9.     L’art. 6 del capo 1 della legge relativa al controllo, nell’ambito della percezione dei diritti d’accisa, del trasporto, tra le altre operazioni, dei prodotti alcolici, del tabacco e degli oli minerali (in prosieguo: la «LPK») dispone quanto segue:

«Un prodotto soggetto ad accisa può essere trasportato solo se sono soddisfatte tutte le condizioni in materia di documento di accompagnamento, di costituzione di una garanzia [per assicurare il pagamento della tassa], di prova di tale costituzione e di obbligo di dichiarazione previste dalle leggi indicate all’articolo 2 o dalle disposizioni di cui all’articolo 5, bis».

10.   Conformemente all’art. 1 del capo 5 della LPK, chi introduce intenzionalmente in Svezia prodotti soggetti ad accisa da uno Stato rientrante nell’area in cui si applica la normativa comunitaria sulle accise in violazione dell’art. 6 del capo 1 della medesima legge e, di conseguenza, rischia di compromettere gravemente l’attività di controllo fiscale delle autorità sul trasporto delle merci, è condannato per trasporto illegale di prodotti soggetti ad accisa alla reclusione non superiore, nel massimo, a due anni. Se l’infrazione deve considerarsi lieve l’autore è punito con un’ammenda.

IV – La controversia principale e la domanda di pronuncia pregiudiziale

11.   Il sig. Fredrik Granberg è perseguito penalmente per avere introdotto in Svezia, in data 7 dicembre 2003, 3 000 litri di gasolio proveniente dalla Finlandia senza avere previamente dichiarato al fisco il trasporto, senza avere costituito una garanzia per il pagamento delle tasse dovute e senza avere presentato un documento di accompagnamento o una prova della costituzione di una garanzia.

12.   Il prodotto era trasportato nel vano coperto di un furgone in tre recipienti da 1 000 litri ciascuno. Tale prodotto doveva servire a riscaldare una villa con garage del sig. Granberg ed era quindi destinato al suo uso privato.

13.   Il sig. Granberg ammetteva i fatti, ma negava di avere commesso un’infrazione.

14.   Con sentenza 4 maggio 2004, l’Haparanda tingorätt (tribunale di Haparanda) riconosceva il sig. Granberg colpevole di trasporto illegale di prodotti soggetti ad accisa. Il sig. Granberg interponeva appello dinanzi all’Hovrätten för Övre Norrland.

15.   Secondo questo giudice, le disposizioni di diritto interno applicabili erano la LPK e la LES. Tutte le violazioni della LPK sono perseguite penalmente. La LPK rinvia alla direttiva.

16.   L’Hovrätten för Övre Norrland ha quindi ritenuto necessario sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 9, n. 3, della direttiva (…) dia la possibilità agli Stati membri di escludere, in generale, il gasolio da riscaldamento dall’ambito di applicazione dell’art. 8 della direttiva stessa, per cui [la normativa di] uno Stato membro può prevedere che un privato che ha acquistato, direttamente e per proprio uso, gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso verso lo Stato membro di destinazione, sia tenuto a pagare i diritti di accisa in quest’ultimo Stato, a prescindere dal modo in cui il gasolio è stato trasportato.

2)      Qualora la risposta alla questione n. 1 sia affermativa, se l’art. 9, n. 3, [della direttiva] sia compatibile con il principio della libera circolazione delle merci, sancito dal Trattato CE, nonché con il principio di proporzionalità, alla luce del fatto che lo scopo dell’art. 9, n. 3, della direttiva sembra essere quello di indurre i privati ad astenersi dal trasportare oli minerali, prevedendo un’eccezione al principio secondo cui, quando un privato acquista dei prodotti per proprio uso e li trasporta egli stesso, i diritti di accisa devono essere riscossi nello Stato membro in cui prodotti sono acquistati, e se tale scopo sia compatibile con il fondamento giuridico della direttiva stessa, invocato dal Consiglio [dell’Unione europea], oppure se l’art. 9, n. 3, della direttiva sia illegittimo.

3)      Qualora la risposta alla questione n. 1 sia negativa, se il trasporto da parte di un privato di 3000 l di gasolio da riscaldamento in tre recipienti comunemente denominati “grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa”, che possono essere, di per sé, riconosciuti idonei al trasporto professionale di merci pericolose, in particolare in forma liquida, nel vano di un furgone, costituisca un modo di trasporto atipico ai sensi dell’art. 9, n. 3, [della direttiva].

4)      Se sia conforme all’art. 7, n. 4, [della direttiva] che uno Stato membro adotti una disposizione per cui un privato che ha acquistato, direttamente e per uso proprio, gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso nello Stato membro di destinazione avvalendosi di un modo di trasporto atipico ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva, sia tenuto a costituire una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa e ad avere, al momento del trasporto, un documento di accompagnamento semplificato e la prova della costituzione di una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa».

17.   Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che sono pendenti dinanzi ad esso altre sei cause analoghe.

V –    Osservazioni presentate alla Corte

18.   Hanno presentato osservazioni scritte i governi svedese, ellenico, italiano e polacco nonché il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee. In sede di udienza il sig. Granberg ha esposto le proprie tesi.

A –    Sulla prima questione

19.   Il giudice del rinvio chiede se l’art. 9, n. 3, della direttiva consenta di escludere dal campo di applicazione dell’art. 8 della suddetta direttiva, e quindi di assoggettare al pagamento di accise nello Stato membro di consumo, tutti i trasporti, da uno Stato membro a un altro, effettuati da un privato, di gasolio acquistato per uso proprio.

20.   Secondo il governo polacco, il Consiglio e la Commissione, l’art. 9, n. 3, della direttiva non prevede tale possibilità in via generale.

21.   La Commissione osserva che l’accisa può essere riscossa nello Stato membro di destinazione solo se il modo di trasporto è atipico. Se, per contro, il modo di trasporto può essere considerato normale, l’accisa non può essere prelevata nello Stato membro di destinazione. Ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva, per «modi di trasporto atipici» si devono intendere tutti i trasporti, salvo alcuni che sono specificati. La seconda frase della disposizione precisa infatti che la deroga ivi prevista non è applicabile quando il carburante è trasportato nel serbatoio del veicolo o in appositi bidoni di scorta. La terza situazione, rilevante ai fini del caso di specie, riguarda il «trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali».

22.   Il Consiglio aggiunge che l’art. 9, n. 3, della direttiva, in quanto deroga alla regola generale dell’art. 8 della direttiva di cui trattasi, va interpretato restrittivamente. Se l’intenzione del legislatore comunitario fosse stata quella di consentire l’esclusione dal campo di applicazione dell’art. 8 di tale direttiva di tutti i trasporti di oli minerali da parte di privati, esso si sarebbe espresso chiaramente in tal senso. In tal caso, il testo dell’art. 9, n. 3, della direttiva non conterrebbe la seconda frase e disporrebbe quanto segue:

«Gli Stati membri possono altresì prevedere che l’accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell’acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati da privati».

23.   Per contro, i governi svedese, ellenico e italiano ritengono che gli Stati membri possano escludere dal campo di applicazione dell’art. 8 della direttiva qualsiasi trasporto di oli minerali effettuato da privati e quindi rendere l’accisa su tali prodotti esigibile nello Stato membro di destinazione.

24.   Secondo il governo svedese, in base all’art. 9, n. 3, della direttiva un privato non ha alcuna possibilità di trasportare oli minerali con un modo di trasporto atipico, dato che un privato non può trasportare tali prodotti in autocisterne per conto di operatori professionali, il che comporta quindi la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderino, di escludere tali prodotti dal campo di applicazione dell’art. 8 di tale direttiva.

25.   I tre governi sopra menzionati rilevano peraltro che tale possibilità di esclusione si ricollega alla natura particolare degli oli minerali, che normalmente non dovrebbero essere trasportati da privati, per motivi di sicurezza e di tutela dell’ambiente.

B –    Sulla seconda questione

26.   In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se l’art. 9, n. 3, della direttiva sia compatibile con i principi della libera circolazione delle merci e di proporzionalità, e, dall’altro, se lo scopo di impedire ai privati di trasportare oli minerali riscuotendo i diritti di accisa, nello Stato membro di consumo, in deroga alla regola generale stabilita dall’art. 8 della direttiva in questione, sia compatibile con il fondamento normativo di quest’ultima.

27.   Per quanto riguarda la prima parte della seconda questione, la Commissione ritiene, in particolare, che l’art. 9, n. 3, della direttiva sia conforme al principio della libera circolazione delle merci e cita, a questo proposito, il punto 32 della sentenza 17 giugno 2003, causa C‑383/01, De Danske Bilimportører: «[o]ccorre rammentare che la sfera di applicazione dell’art. 28 CE non comprende gli ostacoli [contemplati] da altre disposizioni specifiche e che gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente a dazi doganali considerati dagli artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE non rientrano nel divieto di cui all’art. 28 CE» (4). La Commissione sottolinea inoltre che l’art. 9, n. 3, della direttiva non rimette in discussione la libera circolazione delle merci, dato che, come si è osservato in risposta alla prima questione, esso consente ai privati di trasportare, per uso proprio, gasolio per riscaldamento in esenzione dalle accise con un «modo di trasporto non atipico».

28.   Per quanto riguarda la seconda parte di tale questione, l’Hovrätten för Övre Norrland, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, rileva che la direttiva rinvia in particolare all’art. 93 CE (5), che non sembra consentire l’adozione di misure dirette a migliorare la sicurezza dei trasporti, mentre, secondo una relazione della Commissione, l’art. 9, n. 3, della direttiva di cui trattasi sarebbe inteso a prevenire i rischi connessi al trasporto privato di oli minerali (6). Il giudice del rinvio pone quindi la questione della validità di questa disposizione.

29.   Secondo i governi ellenico e italiano nonché secondo il Consiglio, l’art. 9, n. 3, della direttiva è valido. Anche supponendo che l’art. 9, n. 3, di tale direttiva tenga conto di esigenze connesse alla sicurezza dei trasporti, si tratterebbe solo di un obiettivo accessorio rispetto allo scopo principale di natura fiscale della direttiva. Secondo la giurisprudenza, l’atto deve basarsi sul fondamento normativo concernente lo scopo principale del provvedimento.

30.   I governi svedese ed ellenico spiegano peraltro che l’armonizzazione fiscale realizzata dalle direttive in materia di accise è solo parziale. Tali direttive si limitano in sostanza a classificare i prodotti in base a criteri oggettivi, definire le condizioni di esigibilità dell’accisa, organizzare un regime di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, determinare la base imponibile delle accise e fissare aliquote minime.

C –    Sulla terza questione

31.   In caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede se il trasporto da parte di un privato di 3 000 litri di gasolio in tre recipienti a bordo di un furgone costituisca un modo di trasporto atipico ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva.

32.   La Commissione, il Consiglio e il governo polacco ritengono che tale trasporto sia atipico. I governi svedese ed ellenico non considerano utile, date le loro soluzioni delle questione precedenti, rispondere a tale quesito. Il sig. Granberg non si è pronunciato.

D –    Sulla quarta questione

33.   Con tale quesito, il giudice a quo chiede se l’art. 7, n. 4, della direttiva consenta a uno Stato membro di imporre a un privato che trasporti gasolio da uno Stato membro a un altro per uso proprio, con un modo di trasporto atipico, di costituire una garanzia per il pagamento delle accise e di essere munito, durante il suddetto trasporto, di un documento di accompagnamento semplificato.

34.   La Commissione rileva che l’art. 7, n. 1, della direttiva, che definisce i prodotti di cui all’art. 7, n. 4, della stessa, riguarda unicamente i prodotti «detenuti a scopo commerciale». Di conseguenza, l’art. 7, n. 4, della direttiva in questione non riguarda i prodotti acquistati per uso proprio.

35.   La Commissione rinvia peraltro, in particolare, al punto 23 della sentenza 2 aprile 1998, EMU Tabac e a. (7), secondo cui «risulta dai ‘considerando’ terzo, quinto, sesto ed undicesimo, [che] la direttiva stabilisce una distinzione tra, da un lato, le merci che sono detenute a fini commerciali e per il cui trasporto è necessario prevedere un documento d’accompagnamento e, dall’altro, le merci detenute a fini personali».

36.   La Commissione aggiunge che, se pure uno Stato membro che ha il diritto di riscuotere l’accisa conformemente all’art. 9, n. 3, della direttiva ha anche il diritto di ricorrere a strumenti di controllo per verificare che l’accisa sia stata effettivamente pagata, tale facoltà non può derivare dall’art. 7, n. 4, della direttiva di cui trattasi.

37.   Secondo i governi svedese e polacco, invece, risulta dall’art. 9, n. 3, della direttiva che qualsiasi trasporto atipico è effettuato a scopi commerciali. Tali governi ritengono che i privati non debbano trasportare gasolio e che, di conseguenza, qualsiasi trasporto di tale prodotto, anche se effettuato da un privato per uso proprio, debba essere considerato di natura commerciale e quindi soggetto agli obblighi di cui all’art. 7, n. 4, della suddetta direttiva.

VI – Osservazioni preliminari

38.   L’armonizzazione delle accise sugli oli minerali ha comportato gravi difficoltà, sia per l’importanza stessa dei prodotti in questione per l’economia degli Stati membri che per il fatto che tali prodotti (benzina, gasolio, nafta, cherosene, ecc.) presentano stretti e importanti legami con altre politiche di settore.

39.   Parallelamente alla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (8), la direttiva in discussione nel presente procedimento stabilisce regole proprie per organizzare il regime fiscale degli scambi di prodotti soggetti ad accisa in uno spazio privo di frontiere interne.

40.   L’art. 8 della direttiva sancisce il principio generale secondo cui l’accisa sui prodotti acquistati dai privati per uso proprio e trasportati dai medesimi è riscossa nello Stato membro di acquisto.

41.   L’art. 9, n. 3, della direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di derogare, a certe condizioni, a tale principio e di prevedere che le accise siano riscosse nello Stato membro di consumo.

42.   Tuttavia, tale disposizione potrebbe essere soppressa, su iniziativa della Commissione (9).

43.   Nondimeno, allo stato attuale del diritto positivo, si deve applicare l’art. 9, n. 3, della direttiva in modo letterale, anche qualora tale applicazione costituisca un freno alla libertà di circolazione delle merci (10) che non esisteva prima della direttiva di cui trattasi e che non esisterebbe più dopo la soppressione di tale disposizione.

VII – Analisi

A –    Sulla prima questione

44.   La soluzione della prima questione richiede una lettura attenta dei singoli termini impiegati all’art. 9, n. 3, della direttiva, da leggere in combinato disposto con l’art. 8 di quest’ultima, ai sensi del quale, per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, «i diritti di accisa [sono] riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati».

45.   L’art. 9, n. 3, di tale direttiva prevede una deroga all’applicazione del suddetto art. 8, secondo cui «[g]li Stati membri possono altresì prevedere che l’accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell’acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi» (11).

46.   Orbene, si deve sottolineare che l’art. 9, n. 3, fornisce una definizione della nozione di modo di trasporto atipico, secondo la quale «[v]a considerato come modo di trasporto atipico il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall’apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali».

47.   Pertanto, l’art. 9, n. 3, dà una definizione a contrario del trasporto tipico. Costituisce trasporto tipico, da un lato, il trasporto di carburante nel serbatoio di un veicolo o in un apposito bidone di scorta, e, dall’altro, il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

48.   Qualsiasi trasporto che non rientri in una di queste categorie di trasporti tipici è un trasporto atipico.

49.   Poiché il legislatore ha posto la condizione di un modo di trasporto atipico (12) per lasciare agli Stati membri la possibilità di derogare al principio generale del luogo di esigibilità dell’accisa, è evidente che ha voluto che questa possibilità fosse concessa solo per i trasporti atipici. Tale evidenza è ulteriormente rafforzata dal fatto che il legislatore ha definito ciò che rientra nella nozione di trasporto atipico.

50.   Il governo svedese fa valere che non esiste alcuna possibilità per un privato di trasportare gasolio con un modo di trasporto tipico, dato che un singolo non potrebbe trasportare gasolio in autocisterne per conto di operatori professionali e ritiene quindi che gli Stati membri possano escludere dal campo di applicazione dell’art. 8 della direttiva qualsiasi trasporto di oli minerali da parte di privati.

51.   Tale argomento non può essere accolto, in quanto l’art. 9, n. 3, della direttiva, che costituisce una deroga alla regola generale fissata dall’art. 8 della stessa, dev’essere interpretato restrittivamente (13).

52.   Pertanto, anche se i privati non avessero alcuna possibilità di trasportare gasolio con una modalità tipica (14), si dovrebbe comunque risolvere la prima questione in senso negativo, nel senso che gli Stati membri non possono escludere il gasolio, con una disposizione di carattere generale, dal campo di applicazione dell’art. 8 della direttiva, in caso di trasporto da parte di un singolo di gasolio acquistato per uso proprio, in quanto tale esclusione è possibile solo in caso di trasporto atipico.

B –    Sulla seconda questione

53.   Dal momento che la prima questione va risolta in senso negativo, non occorre risolvere la seconda.

C –    Sulla terza questione

54.   Risulta dai termini dell’art. 9, n. 3, della direttiva che qualsiasi trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento che non venga effettuato «in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali» dev’essere considerato come un modo di trasporto atipico.

55.   Di conseguenza, non sembra potersi contestare che il trasporto da parte di un privato di 3 000 litri di gasolio in tre recipienti a bordo di un furgone costituisce un modo di trasporto atipico, ai sensi dell’art. 9, n. 3, della direttiva.

D –    Sulla quarta questione

56.   Come rileva la Commissione, l’art. 7, n. 1, della direttiva definisce i prodotti menzionati dall’art. 7, n. 4, di tale direttiva. Si tratta unicamente dei prodotti «detenuti a scopo commerciale».

57.   Orbene, la Corte ha già dichiarato che la direttiva stabilisce – come emerge, in particolare, dai ‘considerando’ quinto e sesto di quest’ultima – una distinzione tra, da un lato, le merci detenute a fini commerciali, per il trasporto delle quali sono necessari documenti di accompagnamento e, dall’altro, le merci detenute a fini personali, per le quali non è richiesto alcun documento (15).

58.   Ne consegue che l’art. 7, n. 4, della direttiva non sembra riguardare i prodotti acquistati per uso proprio e non può costituire il fondamento normativo dell’obbligo previsto da uno Stato membro di costituire una garanzia per il pagamento delle accise e di disporre, al momento del trasporto, della prova relativa alla costituzione di tale garanzia in caso di trasporto dei suddetti prodotti.

VIII – Conclusione

59.   Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni poste dall’Hovrätten för Övre Norrland:

«1)       L’art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, non dà la possibilità agli Stati membri di escludere il gasolio, con una disposizione di carattere generale, dall’ambito di applicazione dell’art. 8 della direttiva stessa, per cui uno Stato membro può prevedere che un privato che ha acquistato, direttamente e per proprio uso, gasolio in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato immesso in commercio, e che lo ha egli stesso trasportato verso lo Stato membro di destinazione, sia tenuto a pagare i diritti di accisa in quest’ultimo Stato, a prescindere dal modo in cui è stato effettuato il trasporto del gasolio.

2)       Considerata la soluzione negativa della prima questione, non occorre risolvere la seconda.

3)       Il trasporto da parte di un privato di 3 000 litri di gasolio in tre recipienti a bordo di un furgone costituisce un modo di trasporto atipico ai sensi dell’art. 9, n. 3, della menzionata direttiva.

4)       L’art. 7, n. 4, della medesima direttiva non si applica nel caso di un trasporto, da parte di un privato, di gasolio acquistato direttamente e per uso proprio in uno Stato membro nel quale il prodotto in questione sia stato immesso in commercio e trasportato dallo stesso privato nello Stato membro di destinazione con un modo di trasporto atipico, ai sensi dell’art. 9, n. 3, di detta direttiva».


1 – Lingua originale:il francese.


2 – GU L 76, pag. 1.


3 – GU L 390, pag. 124.


4 – Causa C-383/01 (Racc. pag. I-6065).


5 – Ai sensi di tale articolo, «[i]l Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre imposte, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall’articolo 14».


6 – Il giudice del rinvio fa riferimento alla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull’applicazione degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12 [COM (2004) 227 def.].


7 – Causa C-296/95 (Racc. pag. I-1605).


8 – GU L 316, pag. 12.


9 – Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12 [COM (2004) 227 def.]. Ai sensi di quest’ultima: «[a]ll’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso. La Commissione non è convinta della necessità di mantenere una disposizione fiscale che permette agli Stati membri di derogare al principio generale di libera circolazione applicabile ai movimenti effettuati da privati. Qualora ci si trovasse di fronte ad un problema di sicurezza in materia di trasporto di oli minerali, il ricorso ad una disposizione che deroga al menzionato principio non è di natura tale da fornire una soluzione giuridica soddisfacente al problema. Il fatto che una normativa nazionale o comunitaria subordini il trasporto di oli minerali al rispetto di regole molto vincolanti in materia di sicurezza, va completamente dissociato dal principio di imposizione da riservare a tali movimenti. Nel caso in cui non fossero rispettate talune norme, si dovrebbe constatare un’infrazione, ma la constatazione della medesima non potrebbe in alcun caso avere un’incidenza in materia di accise».


10 – Tanto più che un privato che pagasse l’accisa nello Stato membro di acquisto, ai sensi dell’art. 8 della direttiva, e si vedesse chiedere il pagamento di un’accisa nello Stato membro di consumo, in quanto rientrerebbe nell’ipotesi di cui all’art. 9, n. 3, della suddetta direttiva, non potrebbe beneficiare del sistema di rimborso in caso di doppia imposizione previsto dall’art. 22 della direttiva, dato che quest’ultimo concede tale possibilità, peraltro a condizioni molto rigorose, solo «su richiesta di un operatore nell’esercizio della propria professione».


11 – Tale deroga risulta chiara. Orbene, secondo l’adagio, interpretatio cessat in claris.


12 – Art. 9, n. 3, della direttiva: «qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici».


13 – V., in particolare, sentenze 12 dicembre 1995, causa C-399/93, Oude Luttikhuis e a. (Racc. pag. I-4515, punto 23), 18 gennaio 2001, causa C-83/99, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑445, punto 19), e 12 dicembre 2002, causa C‑5/01, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑11991, punto 56).


14 – Ad abundantiam, si può aggiungere che, ad esempio, l’affitto da parte di un singolo di un’autocisterna con autista per trasportare gasolio da riscaldamento acquistato per uso proprio sembra rientrare nella definizione di trasporto tipico.


15 – Sentenza 23 novembre 2006, causa C-5/05, Joustra (Racc. pag. I-11075, punto 28).

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