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Document 62005CA0387

Causa C-387/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature per usi tanto civili che militari)

OJ C 51, 27.2.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-387/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature per usi tanto civili che militari)

2010/C 51/05

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, L. Visaggio e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.M. Mamouna, A. Samoni Rantou e K. Boskovits, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes e J. Gomes, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes Purokoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 26 CE e di varie disposizioni della normativa doganale [art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), e le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) 22 maggio 2000, n. 1150 (GU L 130, pag. 1)] — Importazione in franchigia doganale di materiale per usi militari e civili — Rifiuto di calcolare le somme che avrebbero dovuto essere percepite e messe a disposizione delle risorse proprie delle Comunità

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiali utilizzabili per usi tanto civili che militari nel periodo 1o gennaio 1999 — 31 dicembre 2002 e avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione nonché gli interessi di mora dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi, da un lato, dell’art. 26 CE, dell’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché, di conseguenza, della tariffa doganale comune e, dall’altro, degli artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 28.1.2006.


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