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Document 62003CJ0442

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1 giugno 2006.
P & O European Ferries (Vizcaya) SA (C-442/03 P) e Diputación Foral de Vizcaya (C-471/03 P) contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti concessi dagli Stati - Impugnazioni - Ricorso d'annullamento - Decisione di chiusura di un procedimento d'esame avviato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Nozione di aiuto di Stato - Autorità assoluta di cosa giudicata - Aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune - Aiuti a carattere sociale - Presupposti.
Cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P.

European Court Reports 2006 I-04845

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:356

Cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P

P & O European Ferries (Vizcaya) SA

e

Diputación Foral de Vizcaya

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Impugnazioni — Ricorso di annullamento — Decisione di chiusura di un procedimento d’esame avviato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Nozione di aiuto di Stato — Autorità assoluta di cosa giudicata — Aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune — Aiuti a carattere sociale — Presupposti»

Massime della sentenza

1.        Procedura — Termini di ricorso — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 2, secondo comma, e 100, n. 2, secondo comma)

2.        Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Portata

3.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di fatto presentati al Tribunale — Esclusione salvo il caso di snaturamento

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

4.        Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Ricevibilità — Questioni di diritto

(Art. 88, n. 3, CE)

5.        Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione

(Art. 88, n. 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 2, n. 1)

6.        Aiuti concessi dagli Stati — Decisione con cui la Commissione constata che un aiuto non notificato è incompatibile col mercato comune — Obbligo di motivazione — Portata

(Art. 88, n. 3, CE)

1.        In mancanza di un avvertimento della notifica di una sentenza o di un’ordinanza, da parte della cancelleria del Tribunale, mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, ai sensi dell’art. 100, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, a un destinatario che non ha eletto domicilio in Lussemburgo ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che ha acconsentito a una tale notifica, conformemente all’art. 44, n. 2, secondo comma, del citato regolamento, non si può presumere che la sentenza o l’ordinanza in questione siano state consegnate al loro destinatario il decimo giorno successivo al relativo deposito presso l’ufficio postale di Lussemburgo. In un caso di questo genere, la data della notifica della sentenza o dell’ordinanza, che fa decorrere il termine dell’impugnazione, è quella in cui il destinatario ha accusato ricevuta o del plico raccomandato che gli è stato inoltrato o della consegna, contro ricevuta, della sentenza o dell’ordinanza di cui trattasi, senza che possa essere preso in considerazione il fatto che tale destinatario ha potuto avere conoscenza della decisione ben prima, in quanto essa era accessibile sul sito Internet della Corte di giustizia.

(v. punti 26‑27)

2.        Una sentenza in cui il giudice comunitario annulla una decisione della Commissione ai sensi della quale una determinata azione di uno Stato membro non può essere qualificata come aiuto di Stato non ha unicamente un’autorità relativa di cosa giudicata, idonea a precludere esclusivamente la proposizione di nuovi ricorsi che abbiano lo stesso oggetto, vedano contrapposte le stesse parti e siano fondati sui medesimi motivi. L’annullamento retroattivo che essa pronuncia ha un effetto erga omnes nei confronti di tutti gli amministrati, che le conferisce l’autorità assoluta di cosa giudicata, e osta quindi a che le questioni di diritto che essa ha definito siano nuovamente sottoposte allo stesso giudice e da questi esaminate. Tale autorità assoluta non riguarda solo il suo dispositivo, ma si estende alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento e ne è di conseguenza inscindibile. Questa autorità assoluta di cosa giudicata è una questione di ordine pubblico che dev’essere sollevata d’ufficio dal giudice.

(v. punti 41‑45)

3.        La valutazione dei fatti da parte del Tribunale non costituisce, fatto salvo il caso di snaturamento da parte di quest’ultimo degli elementi sottopostigli, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione. La Corte può così censurare lo snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi che gli vengono presentati, in particolare laddove quest’ultimo sostituisca la propria motivazione a quella della decisione controversa.

(v. punti 60, 67)

4.        La qualificazione giuridica di un fatto o di un atto da parte del Tribunale, come la questione se una lettera debba essere considerata un atto di notifica ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, è una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un ricorso di annullamento di una sentenza.

(v. punti 89‑90)

5.        Dalla stessa struttura dell’art. 88, n. 3, CE, che instaura un rapporto bilaterale tra la Commissione e lo Stato membro, risulta che l’obbligo di notifica dei progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato grava sui soli Stati membri. Di conseguenza non si può ritenere che detto obbligo sia soddisfatto mediante la notifica effettuata dall’impresa beneficiaria dell’aiuto. Infatti, il sistema di controllo e di esame degli aiuti di Stato istituito dall’art. 88 CE non impone al beneficiario di un aiuto alcun obbligo specifico. In primo luogo, l’obbligo di notifica e il divieto di attuazione immediata dei progetti di aiuto hanno come destinatario lo Stato membro. In secondo luogo, è sempre quest’ultimo colui cui è diretta la decisione con la quale la Commissione dichiara un aiuto incompatibile e invita a sopprimerlo entro un dato termine.

Pertanto, il fatto che, all’epoca in cui un progetto di accordo è stato trasmesso alla Commissione, nessun testo normativo prevedesse che una notifica, per essere regolare, dovesse essere effettuata dal governo interessato, è ininfluente. Se è vero che l’obbligo ai sensi del quale la notifica incombe al governo interessato è stato ribadito nella normativa comunitaria all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], il suddetto articolo si limitava a codificare la giurisprudenza della Corte senza nulla aggiungere allo stato del diritto applicabile.

(v. punti 102‑103)

6.        Nei casi di aiuti di Stato concessi senza essere stati oggetto di una previa notifica alla Commissione, quest’ultima non è tenuta, nella sua decisione, a dimostrare il loro effetto reale. Infatti, imporle un obbligo del genere equivarrebbe a favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione del dovere di notifica di cui all’art. 88, n. 3, CE.

(v. punto 109)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

1° giugno 2006 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Impugnazioni – Ricorso di annullamento – Decisione di chiusura di un procedimento d’esame avviato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Nozione di aiuto di Stato – Autorità assoluta di cosa giudicata – Aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune – Aiuti a carattere sociale – Presupposti»

Nei procedimenti riuniti C‑442/03 P e C‑471/03 P,

aventi ad oggetto due ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposti rispettivamente il 17 ottobre e il 10 novembre 2003,

P & O European Ferries (Vizcaya) SA, con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata dal sig. J. Lever, QC, dal sig. J. Ellison, solicitor, e dalla sig.ra M. Pickford, barrister, assistiti dai sigg. E. Bourtzalas e J. Folguera Crespo abogados,

ricorrente nella causa C‑442/03 P,

Diputación Foral de Vizcaya, rappresentata dagli avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, abogados,

ricorrente nella causa C‑471/03 P,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N. Khan e J. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet (relatore), S. von Bahr e A. Borg Barthet, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 settembre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i ricorsi in esame, la P & O European Ferries (Vizcaya) SA, già Ferries Golfo de Vizcaya SA (in prosieguo: la «P & O Ferries»), e la Diputación Foral de Vizcaya (consiglio provinciale di Biscaglia; in prosieguo: la «Diputación») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 agosto 2003, cause riunite T‑116/01 e T‑118/01, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (Racc. pag. II‑2957; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2000, 2001/247/CE, relativa al regime di aiuti al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore della compagnia marittima «Ferries Golfo de Vizcaya» (GU 2001, L 89, pag. 28; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 I fatti all’origine della controversia e la decisione impugnata

2        I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati come segue nella sentenza impugnata:

«1      Il 9 luglio 1992, la Diputación (…) ed il Ministero del Commercio e del Turismo del governo basco, da un lato, e la Ferries Golfo de Vizcaya, divenuta P & O European Ferries (Vizcaya) (…) d’altro lato, hanno sottoscritto un accordo (in prosieguo: l’“accordo iniziale”) relativo all’istituzione di un servizio di traghetti tra Bilbao e Portsmouth. Tale accordo prevedeva l’acquisizione, da parte delle autorità firmatarie, per il periodo dal marzo 1993 al marzo 1996, di 26 000 biglietti di viaggio da utilizzare sulla linea marittima Bilbao-Portsmouth. Il corrispettivo massimo che doveva essere versato alla P & O Ferries era fissato in 911 800 000 pesetas spagnole (ESP) ed era stato convenuto che la tariffa per passeggero sarebbe stata di ESP 34 000 per l’anno 1993/1994 e, salvo modifiche, di ESP 36 000 per l’anno 1994/1995 nonché ESP 38 000 per l’anno 1995/1996. L’accordo iniziale non è stato notificato alla Commissione.

2      Con lettera 21 settembre 1992, la società Bretagne Angleterre Irlande, che gestisce da vari anni, con la denominazione commerciale di “Brittany Ferries”, una linea di navigazione marittima tra i porti di Plymouth, nel Regno Unito, e Santander, in Spagna, ha presentato alla Commissione una denuncia relativa alle ingenti sovvenzioni che dovevano essere concesse dalla Diputación e dal governo basco alla P & O Ferries.

3      Con lettera 30 novembre 1992 la Commissione ha invitato il governo spagnolo a fornirle tutte le informazioni utili relativamente alle sovvenzioni in oggetto. Quest’ultimo ha fatto pervenire la sua risposta il 1° aprile 1993.

4      Il 29 settembre 1993 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE). Essa ha ritenuto che l’accordo iniziale non costituisse una normale operazione commerciale, in quanto aveva ad oggetto l’acquisto di un numero predeterminato di biglietti di viaggio per un periodo di tre anni, in quanto il prezzo pattuito era superiore alla tariffa commerciale, in quanto i biglietti di viaggio sarebbero stati pagati anche per i viaggi non effettuati o dirottati verso altri porti, in quanto l’accordo conteneva un impegno a ripianare tutte le perdite nel corso dei primi tre anni di esercizio del nuovo servizio, e (…) quindi si eliminava, in capo alla P & O Ferries, l’elemento connesso al rischio commerciale. Alla luce delle informazioni che le erano state trasmesse, la Commissione ha stabilito che l’aiuto finanziario concesso alla P & O Ferries costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e che esso non presentava i requisiti richiesti per essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

5      Con lettera 13 ottobre 1993, la Commissione ha notificato tale decisione al governo spagnolo e lo ha invitato a confermare che avrebbe sospeso ogni versamento a titolo dell’aiuto in questione sino all’adozione di una decisione definitiva. In tale lettera, il governo spagnolo è stato altresì invitato a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione di tale aiuto.

6      Con lettera 10 novembre 1993, il governo basco ha comunicato alla Commissione la sospensione dell’esecuzione dell’accordo iniziale.

7      La decisione di avviare un procedimento concernente l’aiuto concesso dalla Spagna alla P & O Ferries è stat[a] oggetto di una comunicazione della Commissione agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1994, C 70, pag. 5).

8      Nel corso del procedimento amministrativo, la P & O Ferries e la Commissione hanno discusso sul tipo di accordo che poteva essere negoziato tra le parti. Tali discussioni hanno condotto, in particolare, ad un progetto di modifica dell’accordo iniziale e a progetti di sostituzione dell’accordo iniziale con un nuovo accordo.

9      Con lettera 27 marzo 1995, indirizzata ad un funzionario della direzione generale (DG) «Trasporti», incaricato degli aiuti di Stato nel settore dei trasporti, la P & O Ferries ha comunicato alla Commissione un nuovo accordo (in prosieguo: il “nuovo accordo”), che era stato stipulato il 7 marzo 1995 tra la Diputación e la P & O Ferries, che sarebbe stato vigente dal 1995 al 1998. Emerge da una lettera allegata a tale comunicazione che la Diputación doveva ricevere interessi sulle somme che erano state messe a disposizione della P & O Ferries nel quadro dell’accordo iniziale.

10      Ai sensi di questo nuovo accordo, la Diputación si impegnava ad acquistare, per il periodo che va dal gennaio 1995 al dicembre 1998, un totale di 46 500 biglietti di viaggio da utilizzare sulla linea di navigazione marittima Bilbao-Portsmouth, gestita dalla P & O Ferries. Il corrispettivo massimo che l’autorità pubblica doveva versare era fissato in ESP 985 500 000, di cui ESP 300 000 000 dovevano essere pagate nel 1995, ESP 315 000 000 nel 1996, ESP 198 000 000 nel 1997 e ESP 172 500 000 nel 1998. La tariffa convenuta per passeggero era pari a ESP 20 000 per il 1995, ESP 21 000 per il 1996, ESP 22 000 per il 1997 e ESP 23 000 per il 1998. A tali tariffe si applicava uno sconto che teneva conto dell’impegno di acquisto a lungo termine assunto dalla Diputación; inoltre, esse erano calcolate sulla base di una tariffa di riferimento di ESP 22 000, cioè la tariffa commerciale pubblicata per il 1994, aumentata del 5% annuo, pari quindi a ESP 23 300 nel 1995, ESP 24 500 nel 1996, ESP 25 700 nel 1997 e ESP 26 985 nel 1998.

11      La quinta clausola del nuovo accordo dispone:

“(...) La [Diputación] conferma con la presente che sono state assunte tutte le misure necessarie per conformarsi alla legislazione applicabile all’accordo e conferma, in particolare, che quest’ultimo non viola la legislazione interna, né la legislazione relativa alla tutela nei confronti delle violazioni alla concorrenza, né l’art. 92 del Trattato di Roma, e che sono state assunte tutte le misure necessarie per conformarsi all’art. 93, n. 3, del Trattato di Roma”.

12      Il 7 giugno 1995, la Commissione ha adottato la sua decisione di chiusura del procedimento d’esame avviato con riferimento ad un aiuto in favore della P & O Ferries (in prosieguo: la “decisione 7 giugno 1995”).

13      La decisione 7 giugno 1995 sottolineava che il nuovo accordo conteneva numerose modifiche, rilevanti ai fini della conformità con le prescrizioni imposte dalla Commissione. Il governo basco non sarebbe più stato parte di questo accordo. Stando ai ragguagli forniti alla Commissione, il numero di biglietti di viaggio che la Diputación avrebbe dovuto acquistare era stato fissato in base alle previsioni di accettazione dell’offerta da parte di alcuni gruppi di persone a basso reddito e da parte di persone interessate dai programmi socioculturali, ivi compresi i gruppi scolastici, i giovani e gli anziani. Il prezzo dei biglietti di viaggio era meno elevato rispetto a quello dei biglietti figurante nell’opuscolo relativo al periodo in questione, conformemente alla normale prassi di sconti concessi, in funzione della quantità, ai grossi utenti di servizi commerciali. Nella decisione veniva altresì precisato che gli altri punti dell’accordo iniziale i quali avevano sollevato critiche non comparivano nel nuovo accordo.

14      Nella decisione 7 giugno 1995, la Commissione rilevava del pari che la capacità di sopravvivenza del servizio proposto dalla P & O Ferries era stata dimostrata dai risultati commerciali realizzati e che quest’ultima aveva potuto consolidare le proprie attività senza far ricorso agli aiuti statali. Secondo il nuovo accordo, la P & O Ferries non avrebbe goduto di alcun diritto speciale nel porto di Bilbao e il suo diritto di precedenza sul molo sarebbe stato limitato agli orari specifici di partenza e di arrivo delle sue navi, il che avrebbe consentito effettivamente ad altre navi di utilizzare il molo al di fuori di questi orari. La Commissione riteneva che il nuovo accordo, il cui scopo era quello di avvantaggiare i residenti che utilizzano i servizi di trasporto locali di traghetto, sembrava essere l’espressione di un normale e leale rapporto commerciale per quanto concerne la definizione delle tariffe dei servizi forniti.

15      La Commissione ha dunque ritenuto che il nuovo accordo non costituisse aiuto statale e ha deciso di chiudere il procedimento avviato il 29 settembre 1993.

16      Con sentenza 28 gennaio 1999, causa T‑14/96, BAI/Commissione (Racc. pag. II‑139) (…), il Tribunale ha annullato la decisione 7 giugno 1995 in quanto la Commissione si era basata su un’erronea interpretazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato CE, concludendo che il nuovo accordo non costituiva un aiuto di Stato.

17      Il 26 maggio 1999, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, al fine di permettere agli interessati di presentare le loro osservazioni sulla posizione assunta dalla Commissione alla luce della sentenza BAI (GU C 233, pag. 22). Essa ne ha informato il Regno di Spagna con lettera 16 giugno 1999, ed ha ricevuto le osservazioni di talune parti interessate, che ha trasmesso alle autorità spagnole per osservazioni. Queste ultime hanno esposto i loro argomenti con lettera 21 ottobre 1999 ed hanno formulato osservazioni complementari l’8 febbraio ed il 6 giugno 2000».

3        La sentenza impugnata ha illustrato la decisione impugnata come segue:

«18      Con [la decisione impugnata] (…) la Commissione ha posto fine al procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, dichiarando che l’aiuto in oggetto era incompatibile con il mercato comune e ordinando al Regno di Spagna di chiederne la restituzione.

19      Emerge dalla decisione impugnata che, con l’acquisto dei biglietti di viaggio, la Diputación intendeva, da un lato, sovvenzionare viaggi per persone appartenenti alla terza età residenti in Biscaglia, nell’ambito di un programma di viaggi tutto compreso e vacanze personalizzate, denominato «Adineko» e, d’altro lato, facilitare l’accesso ai trasporti per persone e istituzioni in Biscaglia che necessitino di facilitazioni per viaggiare (ad esempio, autorità locali, associazioni, scuole professionali e università). Da essa emerge altresì che il programma Adineko era stato creato dalle autorità autonome basche al fine di sostituire, a partire dal 1996, il programma nazionale di viaggi sovvenzionati denominato «Inserso», del quale avevano beneficiato annualmente circa 15 000 residenti in Biscaglia (‘considerando’ 32-34, 48 e 51 della decisione).

20      Nella sua valutazione dell’aiuto, la Commissione sottolinea che il numero totale di biglietti di viaggio acquistato dalla Diputación non è stato fissato in funzione delle sue reali necessità. A suo parere, contrariamente a quanto le era stato esposto dalla Diputación, il numero di biglietti acquistati presso la P & O Ferries non ha potuto essere stimato a partire dalle cifre del programma Inserso. Essa rileva (‘considerando’ 49):

“[La Diputación] ha deciso di acquistare 15 000 biglietti di viaggio dalla [P & O Ferries] nel 1995, quando [essa] aderiva ancora al programma Inserso, che, secondo quanto dichiarato, nel 1995 aveva 15 000 beneficiari nella zona di Vizcaya. Le autorità della regione autonoma basca non hanno chiarito perché le necessità della zona siano raddoppiate in quell’anno. Non è stato chiarito nemmeno perché il programma abbia distribuito solamente 9 000 e 7 500 biglietti di viaggio nel 1997 e nel 1998 (invece di 15 000). Quando [la Diputación] ha deciso di impegnarsi ad acquistare tale quantità di biglietti viaggio, [essa] ancora non sapeva che il programma Inserso avrebbe continuato ad essere applicato agli abitanti della zona [benché la Diputación avesse cessato di partecipare al programma] e che il suo programma non avrebbe avuto successo. Le autorità della Regione autonoma basca non hanno spiegato nemmeno perché il numero di biglietti viaggio variasse tanto da un mese all’altro (ad esempio nel gennaio 1995 ne sono stati acquistati 750, contro i 3 000 del febbraio dello stesso anno)”.

21      Per quanto concerne il numero di biglietti distribuiti, la decisione rileva che nell’ambito del programma Adineko tra il 1996 e il 1998 sono stati distribuiti in totale 3 532 biglietti, e che 12 520 biglietti di viaggio sono stati distribuiti tra il 1995 e il 1998 nell’ambito del programma inteso a facilitare l’accesso al trasporto per le persone e le istituzioni in Biscaglia (‘considerando’ 50 e 51)

22      Infine, la Commissione rileva che il nuovo accordo contiene numerose disposizioni che sono anormali nell’ambito di un accordo commerciale avente ad oggetto l’acquisto di biglietti di viaggio, citando, a titolo di esempio, il fatto che l’accordo specifica il numero settimanale e annuo dei viaggi che la P & O Ferries deve effettuare, il fatto che serve il consenso della Diputación nel caso in cui la P & O Ferries desideri cambiare la nave che effettua il servizio ed il fatto che l’accordo impone determinate condizioni, come la nazionalità dei membri dell’equipaggio, o la provenienza dei beni e dei servizi (‘considerando’ 52).

23      La Commissione conclude (‘considerando’ 53) come segue:

“[Il nuovo accordo] non perseguiva autentici imperativi di carattere sociale, come affermato dalle autorità della Regione autonoma basca, né costituiva una normale operazione commerciale, ma si trattava in realtà di un aiuto alla compagnia marittima. La somiglianza tra le cifre concesse in base [all’accordo iniziale] e [al nuovo accordo] non fa che confermare tale conclusione. In altri termini, le autorità della regione autonoma hanno elaborato un secondo programma che permetteva alla compagnia marittima di conservare l’ammontare dell’aiuto promesso nel 1992”.

24      Per quanto concerne l’applicabilità delle deroghe previste dall’art. 87, nn. 2 e 3, CE, la Commissione ritiene che nessuna di tali deroghe trovi applicazione nel caso in esame (‘considerando’ 56-73).

25      In ordine alla restituzione dell’aiuto, la Commissione respinge l’argomento secondo cui tale restituzione sarebbe lesiva del legittimo affidamento della Diputación e della P & O Ferries. A tal proposito, la Commissione invoca e cita integralmente i punti 51-54 dei motivi della sentenza della Corte 14 gennaio 1997, causa C‑169/95, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑135). Essa invoca del pari il fatto che la decisione 7 giugno 1995 è stata impugnata nei termini, quindi annullata dal Tribunale, che l’aiuto è stato eseguito prima che la Commissione avesse adottato una decisione definitiva in proposito e che lo Stato membro non ha mai effettuato una notifica valida ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE (‘considerando’ 74-78).

26      Ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata:

“L’aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di [P & O Ferries], per l’importo di [ESP] 985 500 000, è incompatibile con il mercato comune”.

27      L’art. 2 della decisione impugnata è così formulato:

“1. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2. Il recupero viene effettuato senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale”».

 Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

4        Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 e il 31 maggio 2001, la P & O Ferries (causa T‑116/01), e la Diputación (causa T‑118/01) hanno presentato due ricorsi diretti all’annullamento, rispettivamente, dell’art. 2 della decisione impugnata e dell’intera decisione di cui trattasi. La P & O Ferries è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Diputación nella causa T‑118/01. La Diputación è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della P & O Ferries nella causa T‑116/01.

5        Con ordinanza 20 gennaio 2003, i due procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza.

6        Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il nuovo accordo non aveva inciso, nella sostanza, sull’aiuto istituito dall’accordo iniziale e che questi due accordi costituivano un unico aiuto, istituito e attuato nel 1992 senza previa notifica alla Commissione, in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

7        Il Tribunale ne ha dedotto, in particolare, che la Commissione non era tenuta a dimostrare, in un caso del genere, l’effetto reale di detto aiuto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario e che essa poteva, giustamente, esigere il recupero dell’aiuto in questione, senza che a ciò ostasse il principio di tutela del legittimo affidamento. Ha altresì dichiarato che la mancata notifica alla Commissione dell’aiuto controverso ostava alla possibilità per le autorità spagnole di invocare nel caso di specie la disposizione in materia di termini risultante dalla sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471). Il Tribunale ha altresì rilevato che, poiché il suddetto aiuto è stato attuato senza una previa notifica alla Commissione, quest’ultima non era tenuta a motivare la sua decisione di disporne il recupero.

8        Peraltro, il Tribunale ha dichiarato che la forza di cosa giudicata insita nella menzionata sentenza BAI/Commissione non precludeva l’esame dei motivi formulati dalla P & O Ferries e dalla Diputación, con i quali si è dedotto che il nuovo accordo non poteva essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e che i suddetti motivi erano infondati.

9        Infine, il Tribunale ha escluso gli altri motivi e dichiarato, in particolare, che la Commissione aveva concluso, a giusto titolo, che l’aiuto controverso non era stato accordato ai singoli consumatori senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti e che, pertanto, le condizioni poste dall’art. 87, n 2, lett. a), CE non risultavano soddisfatte.

10      Il Tribunale ha pertanto respinto i ricorsi e condannato la P & O Ferries e la Diputación a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

11      La P & O Ferries conclude che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa davanti al Tribunale perché questo statuisca sulla legittimità dell’art. 2 della decisione impugnata, con il quale la Commissione ha disposto la restituzione dell’aiuto;

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione.

12      La Diputación conclude che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        se lo stato della causa lo consente, statuire direttamente sulla controversia e annullare la decisione impugnata o, in subordine, annullare l’art. 2 della suddetta decisione;

–        in subordine, rinviare la causa davanti al Tribunale;

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione.

13      La Commissione conclude che la Corte voglia:

–        dichiarare irricevibile l’impugnazione della Diputación o, in subordine, respingerla in quanto infondata;

–        respingere l’impugnazione della P & O Ferries;

–        condannare la P & O Ferries e la Diputación alle spese.

14      Con ordinanza 27 luglio 2005 il presidente della Terza Sezione, in conformità all’art. 43 del regolamento di procedura, ha disposto la riunione delle presenti cause ai fini della fase orale e della sentenza.

 Sui ricorsi contro la sentenza del Tribunale

15      Nella causa C‑442/03 P, la P & O Ferries solleva sette motivi.

16      Nella causa C‑471/03 P, la Diputación solleva nove motivi. La Commissione formula un’eccezione di irricevibilità contro l’impugnazione di cui trattasi.

17      Ai fini dell’esame dei suddetti ricorsi occorre analizzare:

–        la questione della ricevibilità del ricorso proposto dalla Diputación;

–        i motivi relativi alla qualificazione come aiuti di Stato delle somme versate alla P & O Ferries;

–        i motivi relativi al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che l’aiuto controverso non era stato legittimamente notificato alla Commissione;

–        i motivi relativi alle conseguenze che il Tribunale ha tratto dalla mancata notifica, e

–        il motivo relativo al fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando che il suddetto aiuto non era compatibile con il Trattato CE.

 Sulla ricevibilità dell’impugnazione della Diputación

 Argomenti delle parti

18      La Commissione sostiene che il ricorso è stato proposto tardivamente e che è, quindi, irricevibile. In data 1° settembre 2003 la Diputación avrebbe indubbiamente accusato ricevuta della sentenza impugnata, pronunciata il 5 agosto 2003, la qual cosa consentirebbe di ritenere che l’impugnazione sia stata presentata nei termini. Tuttavia, vari elementi dimostrerebbero che, essendo incorsa in un ritardo anche nell’accusare ricevuta di tale sentenza, la Diputación ha commesso una grave negligenza e addirittura prolungato artificiosamente il termine di cui disponeva per redigere il suo ricorso. Secondo la Commissione è stata disattesa la condizione del rispetto di un termine ragionevole, deducibile dagli artt. 100, n. 2, e 79, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Infatti le parti sono state informate con lettera 7 luglio 2003 della cancelleria del Tribunale in merito alla data di pronuncia della sentenza impugnata. La Commissione e la P & O Ferries hanno accusato ricevuta di detta sentenza rispettivamente il 12 e il 13 agosto 2003. Il comunicato stampa pubblicato il 5 agosto 2003 dalla Diputación, in cui si indicava che quest’ultima avrebbe impugnato la sentenza che aveva respinto il suo ricorso, dimostrerebbe che la ricorrente era venuta a conoscenza della sentenza in questione ben prima del 1° settembre 2003.

19      Per la Diputación sarebbe incontestabile la ricevibilità del ricorso. A giudizio della stessa, la sentenza impugnata è stata notificata secondo le condizioni enunciate all’art. 100, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e il termine di impugnazione, decorrente dal 1° settembre 2003, è stato rispettato. Gli artt. 100, n. 2, e 79, n. 2, del suddetto regolamento, ai quali si riferisce la Commissione, sarebbero pertanto inapplicabili alla notifica delle sentenze e pertanto non risulterebbero pertinenti. In ogni caso non sarebbe stato provato che i legali della ricorrente siano stati avvertiti via fax in merito all’invio di una copia della sentenza impugnata, cosicché nella fattispecie in questione tali articoli non potrebbero applicarsi. Peraltro, il termine di impugnazione non può decorrere dal momento in cui le parti hanno preso conoscenza della sentenza da esse contestata. Se così fosse, tale termine decorrerebbe dalla data di pronuncia delle sentenze del Tribunale, dal momento che queste ultime sono disponibili su Internet a partire da tale data, la qual cosa non sarebbe conforme alle disposizioni dell’art. 100 del regolamento di procedura del Tribunale, in combinato disposto con l’art. 101, n. 1, lett. a), di quest’ultimo. Infine, la ricorrente rileva che il periodo durante il quale essa, a giudizio della Commissione, avrebbe dovuto presentare il suo ricorso era quello delle vacanze annuali dei suoi legali, che corrisponde alle ferie giudiziarie.

20      Nella controreplica la Commissione sviluppa il suo argomento relativo alla tardività del ricorso. Poiché la Diputación non ha eletto domicilio in Lussemburgo, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere notificata mediante plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’art. 100, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, il 5 agosto 2003 la Diputación avrebbe ammesso di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata sul sito Internet della Corte e, di conseguenza, sarebbe stata avvertita in merito alla notifica di tale sentenza mediante un «mezzo tecnico di comunicazione», conformemente all’art. 100, n. 2, del medesimo regolamento. Sarebbe quindi applicabile la presunzione di notifica il decimo giorno successivo al deposito del plico presso gli uffici postali lussemburghesi, prevista al suddetto art. 100, n. 2, secondo comma. Tale presunzione potrebbe essere contestata, ai sensi di questa stessa disposizione, solo mediante una ricevuta di ritorno recante una data anteriore a quella presunta. Il fatto che la Diputación abbia accusato ricevuta della lettera il 1° settembre 2003 non consentirebbe pertanto di contestare la suddetta presunzione. Secondo la Commissione, questa interpretazione del regolamento di procedura del Tribunale è stata ammessa dalla Corte (ordinanza 19 febbraio 2004, causa C‑369/03 P, Forum des Migrants/Commissione, Racc. pag. I-1981, punti 10 e 11). Dal momento che esiste così la presunzione che la sentenza impugnata sia stata notificata alla ricorrente, al più tardi, in data 17 agosto 2003 e poiché il termine di impugnazione è scaduto il 27 ottobre 2003, il presente ricorso, presentato il 10 novembre 2003, sarebbe irricevibile.

 Giudizio della Corte

21      In forza dell’art. 44, n. 2, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, se il ricorso non contiene l’elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il Tribunale, facoltà prevista dall’art. 44, n. 2, primo comma, del suddetto regolamento, e se l’avvocato o l’agente della parte ricorrente non ha acconsentito a che gli fossero inviate notifiche mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, facoltà prevista dall’art. 44, n. 2, secondo comma, di tale regolamento, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate mediante lettera raccomandata e in tal caso, in deroga all’art. 100, n. 1, del regolamento in questione, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

22      Nella presente controversia è pacifico che la Diputación non ha eletto domicilio in Lussemburgo ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. Essa non si è quindi avvalsa della facoltà prevista dal menzionato art. 44, n. 2, primo comma. Per contro, la stessa ha osservato, alla prima pagina del ricorso presentato al Tribunale, che i suoi avvocati acconsentirono a che le notifiche fossero loro inviate mediante fax, conformemente all’art. 44, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, il terzo comma dell’art. 44, n. 2, del regolamento in questione non è applicabile (v., in tal senso, ordinanza 29 ottobre 2004, causa C‑360/02 P, Ripa di Meana/Parlamento, Racc. pag. I-10339, punto 21).

23      Date tali circostanze, le modalità di notifica della sentenza impugnata nel caso di specie possono risultare solo dall’art. 100, n. 2, secondo comma, del suddetto regolamento, in forza del quale le sentenze e le ordinanze del Tribunale, in mancanza di elezione di domicilio da parte del destinatario, sono notificate al recapito di quest’ultimo mediante invio tramite plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, di una copia conforme certificata dal cancelliere della sentenza o dell’ordinanza in questione o rimettendo la suddetta copia contro ricevuta (v., in tal senso, ordinanza Ripa di Meana/Parlamento, cit., punto 22). Secondo questa stessa disposizione, una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

24      Il menzionato art. 100, n. 2, secondo comma, precisa tuttavia che il destinatario è «avvertito» di detto invio o di detta consegna «mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione». Dal testo in questione discende che tale avviso costituisce una formalità la cui attuazione incombe all’unico servizio competente per la notifica delle sentenze o delle ordinanze, ossia la cancelleria del Tribunale.

25      Inoltre, la suddetta disposizione prevede che la regola in base alla quale una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l’ufficio postale non sia applicabile qualora, in particolare, il destinatario comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall’avviso mediante telefax o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta. Un siffatto avviso costituisce quindi una formalità sostanziale, l’unica in grado di garantire la regolarità della notifica. Infatti, se la cancelleria non avvertisse il destinatario in base alle modalità così prescritte, quest’ultimo non potrebbe contestare la data presunta dell’invio tramite posta e la disposizione che accorda tale possibilità al destinatario sarebbe resa inefficace.

26      Da quanto sopra considerato risulta che, in mancanza di tale avvertimento del destinatario ad opera della cancelleria del Tribunale, non si può presumere che la sentenza o l’ordinanza in questione siano state consegnate al loro destinatario il decimo giorno successivo al relativo deposito presso l’ufficio postale di Lussemburgo. In un caso di questo genere, la data della notifica di detta sentenza o di detta ordinanza, che fa decorrere il termine dell’impugnazione, è quella in cui il destinatario ha accusato ricevuta o del plico raccomandato che gli è stato inoltrato o della consegna, contro ricevuta, della sentenza o dell’ordinanza di cui trattasi.

27      Nel caso di specie, da un lato, è indiscusso che la cancelleria del Tribunale non ha avvertito la Diputación mediante telefax o un qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione che la sentenza impugnata le sarebbe stata notificata mediante lettera raccomandata e che, di conseguenza, detto plico si sarebbe ritenuto consegnato al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l’ufficio postale di Lussemburgo. Indubbiamente, la pubblicazione, il giorno in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, di un comunicato stampa sul sito della Diputación dimostra che quest’ultima ha potuto venire a conoscenza della sentenza in questione, presumibilmente grazie al sito Internet della Corte. Tuttavia, questa circostanza non è in grado di provare, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, che la Diputación sarebbe stata «avvertita» in merito alla notifica della sentenza di cui trattasi secondo le modalità previste dall’art. 100, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. Parimenti, la Commissione non può avvalersi dell’interpretazione del suddetto regolamento di procedura accolta dalla Corte nella menzionata ordinanza Forum des Migrants/Commissione, in cui tale istituzione si è limitata ad applicare l’art. 44, n. 2, terzo comma, di tale regolamento, disposizione che, come si è già detto, non risulta pertinente ai fini della presente causa.

28      D’altro lato, la Diputación ha sostenuto, senza essere contraddetta, di aver accusato ricevuta della sentenza impugnata in data 1° settembre 2003. Per presentare il suo ricorso disponeva, a partire da quella data, di un termine di due mesi, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di 10 giorni, previsto dall’art. 81, n. 2, del regolamento di procedura della Corte: il termine dell’impugnazione decorreva pertanto fino al 10 novembre 2003. Orbene, il ricorso è stato proposto in tale data e, di conseguenza, non è tardivo.

29      Dalle considerazioni sopra formulate risulta che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere respinta.

 Sulla qualificazione come aiuto di Stato delle somme versate alla P & O Ferries

 Argomenti delle parti

30      I motivi di cui trattasi sono presentati dalla Diputación a sostegno delle conclusioni del suo ricorso, nella causa C‑471/03 P.

31      Con il primo, il secondo e il terzo motivo del suo ricorso, la Diputación invoca gli errori di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nel dichiarare che la Commissione poteva regolarmente qualificare come aiuti di Stato le somme versate alla P & O Ferries.

32      In base al primo motivo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto prendendo in considerazione – per accertare se la Diputación avesse agito come un investitore privato operante in condizioni normali di un’economia di mercato – un criterio relativo alla necessità di un intervento delle pubbliche autorità.

33      Da una parte, questo criterio, fondato sull’esame soggettivo degli obiettivi dell’intervento pubblico, non sarebbe conforme alla giurisprudenza (v., segnatamente, sentenza 12 ottobre 2000, causa C‑480/98, Spagna/Commissione, Racc. pag.  I-8717, punto 16). Il solo criterio sul quale si sarebbe dovuto fondare il Tribunale, secondo la giurisprudenza della Corte, sarebbe quello relativo al raffronto tra i comportamenti dell’operatore pubblico in questione e quelli dell’investitore privato, prendendo in considerazione l’analisi economica del comportamento di tale operatore pubblico, con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili (v., in particolare, sentenza 3 luglio 2003, cause riunite C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, Chronopost e a./UFEX e a., Racc. pag. I‑6993). Ora, in caso di acquisizione di servizi, come nella fattispecie, non sussisterebbe alcun elemento d’aiuto se la transazione venisse effettuata alle normali condizioni di prezzo di mercato. Il nuovo accordo sarebbe stato in tal senso paragonabile ai contratti generalmente conclusi tra le compagnie marittime e gli operatori.

34      D’altra parte, il ricorso a un siffatto criterio soggettivo da parte del Tribunale avrebbe portato quest’ultimo a disattendere il principio in forza del quale la valutazione della razionalità economica del comportamento dello Stato si deve effettuare nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure controverse (sentenza 16 maggio 2002, causa C‑482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑4397, punto 71). Per verificare la necessità «reale ed effettiva» della Diputación di acquistare i biglietti di viaggio controversi, il Tribunale si sarebbe ingiustamente fondato su una situazione successiva. Parimenti, al punto 118 della sentenza impugnata, sarebbe ininfluente l’argomento del Tribunale secondo cui l’esigenza di provare l’esistenza di tale necessità si imponeva ancor più data la mancanza di una gara d’appalto.

35      Se fosse ammesso il ricorso al criterio relativo alla necessità dell’intervento pubblico, ne risulterebbe un’inaccettabile disparità di trattamento tra operatori pubblici e operatori privati nonché una violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento. Qualora l’intervento pubblico venisse considerato a posteriori come superfluo, il prestatore di servizi privato in questione sarebbe esposto all’obbligo di rimborsare le somme percepite, anche se dovessero corrispondere alle normali condizioni di mercato, e ciò nel corso di un lungo periodo, tenuto conto del termine di prescrizione fissato a dieci anni dall’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1). Il criterio di cui trattasi potrebbe comportare un obbligo generale di notifica di tutti i progetti di intervento pubblico affinché la Commissione possa pronunciarsi sulla giustificatezza di questi ultimi.

36      Il secondo motivo attiene al fatto che il Tribunale avrebbe applicato in modo inesatto l’art. 87 CE deducendo, al punto 137 della sentenza impugnata, l’esistenza di un aiuto di Stato dalla mancanza di necessità, nella fattispecie, di acquistare biglietti di viaggio. L’esigenza di acquistare tali biglietti sarebbe stata dimostrata dinanzi al Tribunale. Il fatto che siano stati utilizzati alcuni biglietti proverebbe l’esistenza di tale necessità e le somme versate per i biglietti utilizzati non si sarebbero quindi dovute qualificare come aiuti di Stato. Quanto agli importi versati per i biglietti non ancora utilizzati, il Tribunale a maggior ragione non avrebbe potuto classificarli, al punto 134 della sentenza impugnata, come aiuti di Stato. Infatti, dal nuovo accordo emergerebbe che i biglietti si sarebbero potuti utilizzare anche dopo il 1998. Le somme versate per il complesso dei biglietti, quindi, corrisponderebbero proprio a prestazioni utili per l’ente pubblico che le aveva finanziate e la P & O Ferries risultava debitrice di tali prestazioni verso la Diputación. L’avvio del procedimento di esame dopo l’intervento della menzionata sentenza BAI/Commissione sarebbe stato all’origine della cessazione dell’uso di biglietti durante quello stesso periodo, a titolo precauzionale, in attesa della decisione della Commissione. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente rifiutato di prendere in considerazione tale elemento di prova per concludere, al punto 121 della sentenza impugnata, che il nuovo accordo non era stato concluso al fine di far fronte a necessità «effettive». Quanto alle considerazioni relative al numero dei biglietti utilizzati, alle destinazioni scelte, alle condizioni climatiche, risultanti ai punti 128-130 della sentenza impugnata, esse sarebbero manifestamente erronee, dal momento che il Tribunale ha valutato in modo inesatto le prove che gli sono state fornite.

37      Il terzo motivo riguarda il fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione aveva potuto legittimamente classificare come aiuti di Stato tutte le somme versate, comprese quelle corrispondenti a biglietti utilizzati. La Commissione avrebbe dovuto procedere all’analisi economica che si imponeva e giungere alla conclusione che le somme corrisposte al prezzo di mercato, a fronte di un servizio fornito, non potevano essere considerate un vantaggio economico e pertanto non costituivano aiuti di Stato.

 Giudizio della Corte

38      Prima di analizzare il motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, relativo alla qualificazione come aiuti di Stato delle misure di cui trattasi, motivo suddiviso in tre parti, il Tribunale ha esaminato l’eccezione di irricevibilità formulata dalla Commissione con riguardo a tale motivo. A giudizio di quest’ultima, detto motivo poneva in discussione l’autorità di cosa giudicata insita nella menzionata sentenza BAI/Commissione e, di conseguenza, non poteva essere esaminato.

39      Il Tribunale ha dichiarato ricevibile il motivo di cui trattasi. Per giungere a tale soluzione ha dichiarato, al punto 77 della sentenza impugnata, che l’autorità di cosa giudicata insita in una sentenza può precludere la ricevibilità di un ricorso qualora il precedente ricorso che ha dato origine alla sentenza in questione abbia opposto le stesse parti, abbia lo stesso oggetto e sia fondato su medesimi motivi. Ha inoltre rilevato, rispettivamente ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, che il ricorso della Diputación, riguardante un atto diverso da quello che aveva dato origine alla menzionata sentenza BAI/Commissione, non aveva lo stesso oggetto del ricorso proposto nella causa da cui ha avuto origine tale sentenza e non vedeva contrapposte le stesse parti.

40      Statuendo in questi termini il Tribunale ha errato in merito alla portata della forza di cosa giudicata insita nella menzionata sentenza BAI/Commissione.

41      Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la menzionata sentenza BAI/Commissione non aveva una mera autorità relativa, idonea a precludere esclusivamente la proposizione di nuovi ricorsi che avessero lo stesso oggetto, vedessero contrapposte le stesse parti e fossero fondati sui medesimi motivi. Questa sentenza godeva dell’autorità assoluta di cosa giudicata e ostava a che le questioni di diritto da quest’ultima definite fossero nuovamente sottoposte al Tribunale ed esaminate da quest’ultimo.

42      Infatti, mediante la menzionata sentenza BAI/Commissione il Tribunale ha dichiarato l’annullamento della decisione 7 giugno 1995, con la quale la Commissione aveva ritenuto che il nuovo accordo non costituisse un aiuto statale, e ha pertanto deciso di chiudere il procedimento d’esame avviato con riguardo agli aiuti concessi alla Ferries Golfo de Vizcaya.

43      Orbene, il suddetto annullamento ha eliminato retroattivamente la decisione 7 giugno 1995 nei confronti di tutti gli amministrati. Una siffatta sentenza di annullamento ha, pertanto, un effetto erga omnes, conferitole dall’autorità assoluta della cosa giudicata (v., in particolare, sentenze 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc. pag. 7, in particolare pag. 34, causa 2/54, Italia/Alta Autorità, Racc. pag. 75, in particolare pag. 106; 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 125, e 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I‑5363, punto 54).

44      Tale autorità non riguarda solo il dispositivo della menzionata sentenza BAI/Commissione. Essa si estende alla motivazione di detta sentenza, che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile (v., in tal senso, sentenze 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27, e Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., cit., punto 54).

45      Inoltre, la questione relativa all’autorità assoluta della cosa giudicata è di ordine pubblico e pertanto deve essere sollevata d’ufficio dal giudice.

46      Nel caso di specie, per dichiarare l’annullamento della decisione 7 giugno 1995, il Tribunale si è fondato, segnatamente, al punto 80 della menzionata sentenza BAI/Commissione, sulla conclusione in base alla quale il nuovo accordo «non costituisce una normale operazione commerciale», e, al punto 81 della suddetta sentenza, sul fatto che «gli obiettivi di carattere socioculturale eventualmente perseguiti dalle autorità spagnole non assumono alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del [nuovo accordo] sotto il profilo dell’art. 92, n. 1, del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE]». Il Tribunale ha da ultimo dichiarato, al punto 82 della medesima sentenza, che «la valutazione della Commissione, secondo la quale [il nuovo accordo] non costituisce aiuto statale, si fonda su un’erronea interpretazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato» e che, «[p]ertanto, la decisione di chiudere la procedura d’esame avviata nei confronti degli aiuti concessi dalla Ferries Golfo de Vizcaya è inficiata da una violazione di questa disposizione e dev’essere annullata».

47      La menzionata sentenza BAI/Commissione non è stata impugnata e, di conseguenza, il suo dispositivo così come la menzionata motivazione che ne costituisce il necessario fondamento hanno acquisito carattere definitivo.

48      Dalla motivazione di detta sentenza risulta chiaramente che la Commissione avrebbe dovuto qualificare gli aiuti controversi come aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e che essa, in seguito all’annullamento così dichiarato, avrebbe dovuto riaprire la procedura d’esame ad essi relativa.

49      Per conformarsi a tale sentenza, la Commissione, essendovi tenuta, ha riaperto la procedura di esame della compatibilità degli aiuti controversi con il Trattato. Mediante la decisione impugnata essa, da una parte, ha confermato la qualificazione come aiuti di Stato riconosciuta dal Tribunale nella menzionata sentenza BAI/Commissione, e, dall’altra, ha dichiarato che gli aiuti controversi erano incompatibili con il Trattato. La Commissione si è quindi pronunciata in merito a provvedimenti identici a quelli la cui qualificazione come aiuti di Stato risultava dalla menzionata sentenza BAI/Commissione.

50      Date tali circostanze, il Tribunale, quando gli è stato sottoposto il ricorso della Diputación diretto contro la decisione impugnata, non poteva nuovamente esaminare i motivi relativi al fatto che gli aiuti controversi non costituivano aiuti di Stato senza disconoscere la portata della menzionata sentenza BAI/Commissione. Di conseguenza, statuendo come sopra descritto, il Tribunale non ha tenuto conto dell’autorità assoluta della cosa giudicata di cui godeva la sua precedente sentenza.

51      La sentenza impugnata è pertanto viziata da un errore di diritto in quanto il Tribunale ha esaminato il motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, che, nelle sue tre parti, mirava a porre nuovamente in forse la qualificazione come aiuti di Stato degli aiuti controversi. Tale errore tuttavia non comporta che sia messo in discussione il dispositivo della sentenza impugnata.

52      Dalle considerazioni sopra esposte emerge che i primi tre motivi del ricorso della Diputación, tenuto conto dell’autorità della cosa giudicata insita nella menzionata sentenza BAI/Commissione, non possono essere esaminati dalla Corte. I suddetti motivi sono inoperanti e devono essere disattesi.

 Sul fatto che il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato che l’aiuto controverso non era stato legittimamente notificato alla Commissione

53      Prima di procedere all’esame dei motivi del ricorso, il Tribunale ha ritenuto necessario accertare se l’aiuto di cui tratta la decisione impugnata sia stato concesso in conformità al procedimento previsto dall’art. 88, n. 3, CE, e, pertanto, se si tratti di un aiuto legittimo.

54      Il Tribunale è giunto alla conclusione che tale aiuto fosse illegittimo fondandosi su un duplice ordine di considerazioni, relative in un caso alla portata del nuovo accordo e, nell’altro caso, alla mancata notifica di detto accordo.

55      Da una parte, il Tribunale ha dichiarato che l’aiuto controverso era stato attuato nel 1992, senza previa notifica alla Commissione, e che il nuovo accordo non ne aveva modificato la sostanza. Ha dunque rilevato, al punto 58 della sentenza impugnata, che «emerge chiaramente dalla decisione impugnata, confortata in tal senso dalle spiegazioni fornite dalle parti nell’ambito del presente procedimento, che l’accordo iniziale ed il nuovo accordo costituiscono un unico aiuto, istituito ed attuato nel 1992, nell’ambito della conclusione dell’accordo iniziale, senza notifica preliminare alla Commissione». Il Tribunale ha successivamente osservato, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, che «il nuovo accordo rappresenta una semplice modifica dell’accordo iniziale», che «è stato elaborato allo scopo di sostituire quest’ultimo» e che le modifiche dell’accordo iniziale, come risultanti dal nuovo accordo, «non incidono, nella sostanza, sull’aiuto come istituito dall’accordo iniziale». Al punto 74 della detta sentenza, il Tribunale ha precisato che «il procedimento avviato il 29 settembre 1993 e chiuso con la decisione 7 giugno 1995 [ha] riguardato solamente l’accordo iniziale».

56      Dall’altra parte, il Tribunale ha affermato che il nuovo accordo non era stato debitamente notificato alla Commissione, in quanto, in particolare, la lettera 27 marzo 1995, per il fatto di promanare dai consulenti legali della P & O Ferries e non dal governo spagnolo, non si sarebbe potuta considerare come la notifica di un nuovo aiuto. Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, nello stesso senso, che «la circostanza che la Commissione abbia accettato la comunicazione del nuovo accordo senza alcuna obiezione relativa alla validità giuridica di quest’ultima non può in alcun caso influire sull’illegittimità dell’aiuto controverso».

 Sulla portata del nuovo accordo del 1995

57      Con il quinto motivo del suo ricorso, la Diputación rimette in discussione la prima serie di considerazioni sulla quale si è fondato il Tribunale per accertare l’illegittimità dell’aiuto controverso. Occorre esaminare detto motivo preliminarmente al primo, al secondo e al settimo motivo, sollevati dalla P & O Ferries nel suo ricorso e riguardanti la stessa parte della sentenza impugnata.

 Argomenti delle parti

58      La Diputación sostiene che, per poter formulare il rilievo in merito all’illegittimità dell’aiuto controverso, il Tribunale ha snaturato i fatti, la decisione impugnata e gli elementi di prova dichiarando, al punto 58 della sentenza impugnata, che gli aiuti figuranti nel nuovo accordo del 1995 sono stati «istituiti ed attuati nel 1992». Il Tribunale, a causa di questo snaturamento, avrebbe commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti e tratto inesatte conseguenze giuridiche dalla sua analisi. Nel sostituire la propria motivazione a quella della decisione impugnata avrebbe altresì ostacolato l’esercizio, da parte della ricorrente, dei diritti della difesa.

59      Secondo la Commissione, il suddetto motivo riguarderebbe esclusivamente una questione di fatto e si limiterebbe a riprodurre il testo delle memorie presentate al Tribunale, risultando pertanto irricevibile e, in ogni caso, infondato. L’aiuto controverso non sarebbe mai stato notificato. L’insieme delle valutazioni effettuate in merito a questo punto dal Tribunale sarebbero pertinenti cosicché quest’ultimo avrebbe concluso a buon diritto, al punto 58 della sentenza impugnata, che i due accordi costituivano un unico aiuto, attuato illegittimamente.

 Giudizio della Corte

60      Da un lato, per quanto riguarda la ricevibilità del quinto motivo sollevato nella causa C‑471/03 P, la Diputación, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non si è limitata a riprodurre il testo delle memorie presentate al Tribunale. Il suddetto motivo contiene infatti una critica precisa e circostanziata della motivazione della sentenza impugnata, in particolare del punto 58 di quest’ultima. Esso riguarda inoltre lo snaturamento dei fatti della controversia da parte del Tribunale e non può pertanto essere stato sollevato dinanzi a quest’ultimo. D’altro lato, se la valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione, tale principio si applica fatto salvo il caso di uno snaturamento degli elementi presentati al Tribunale. La Corte può così censurare lo snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi che gli vengono presentati, in particolare laddove quest’ultimo sostituisca la propria motivazione a quella della decisione controversa (v., in tal senso, sentenza 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I‑447, punti 48 e 49).

61      Il suddetto motivo è quindi ricevibile.

62      Esso è altresì fondato.

63      Come ha osservato a buon diritto la Diputación, l’aiuto sul quale si è pronunciata la Commissione nella decisione impugnata è quello risultante dal nuovo accordo, analizzato dalla Commissione separatamente da quello previsto nell’accordo iniziale.

64      Dal testo della decisione impugnata emerge infatti che non esisteva un unico aiuto, la cui attuazione risalirebbe al 1992. Al fine di dichiarare l’illegittimità dell’aiuto controverso la Commissione si è fondata, ai punti 77 e 78 della detta decisione, esclusivamente su circostanze di fatto proprie del nuovo accordo del 1995, e pertanto relative a un aiuto istituito ed attuato nel 1995.

65      La Commissione ha rilevato, al ‘considerando’ 43 della decisione impugnata, che «[l]’efficacia della prima convenzione conclusa tra le autorità della regione autonoma basca e la Ferries Golfo de Vizcaya è stata sospesa e le somme percepite dalla Ferries Golfo de Vizcaya rimborsate. Pertanto è venuta meno la materia del contendere». La Commissione ha proseguito, al punto 44 di detta decisione, osservando che, «[p]er quanto riguarda la seconda convenzione, la Commissione ritiene che rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato (ora articolo 87, paragrafo 1)». Il ‘considerando’ 45 della decisione di cui trattasi conferma la portata dell’esame al quale ha proceduto la Commissione, precisando che «[a]l fine di chiarire se la convenzione del 1995 rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato (ora articolo 87, paragrafo 1), occorre stabilire se costituisca “una normale operazione commerciale”». Nello stesso senso, il ‘considerando’ 67 della stessa decisione include l’indicazione secondo cui «gli aiuti controversi sono stati concessi tra il 1995 e il 1998».

66      Da quanto sopra esposto risulta che la Commissione si è effettivamente pronunciata, nella decisione impugnata, in merito alla compatibilità con il Trattato dell’aiuto risultante solo dall’accordo del 1995. Difficilmente si potrebbe imporre una diversa soluzione in quanto la decisione 7 giugno 1995, adottata alla luce di detto accordo portato a conoscenza della Commissione mediante la lettera 27 marzo 1995, ha comportato che venisse autorizzata l’attuazione delle sole misure contenute in quest’ultimo.

67      Pertanto il Tribunale, dichiarando, al punto 58 della sentenza impugnata, che «l’accordo iniziale ed il nuovo accordo costituiscono un unico aiuto, istituito ed attuato nel 1992, nell’ambito della conclusione dell’accordo iniziale, senza notifica preliminare alla Commissione», e, al punto 74 della suddetta sentenza, che «il procedimento avviato il 29 settembre 1993 e chiuso con la decisione 7 giugno 1995 [ha] riguardato solamente l’accordo iniziale», ha snaturato i fatti della controversia e il contenuto della decisione impugnata, sostituendo la propria motivazione a quella della decisione controversa (v, in tal senso, sentenza DIR International Film e a./Commissione, cit., punti 48 e 49).

68      Il quinto motivo sollevato nella causa C‑471/03 P è quindi fondato.

69      Di conseguenza, con la sentenza impugnata sono stati snaturati i fatti di cui al caso di specie giacché si è dichiarato nella stessa che il nuovo accordo e l’accordo iniziale costituivano un unico aiuto, attuato nel 1992.

70      Non occorre pertanto esaminare gli altri tre motivi diretti contro tale parte della sentenza impugnata, vale a dire:

–        il primo motivo sollevato nella causa C-442/03 P, con il quale si deduce che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il nuovo accordo non aveva istituito un aiuto autonomo rispetto all’aiuto iniziale;

–        il secondo motivo invocato nella suddetta causa, relativo al fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 60 della sentenza impugnata, che le modifiche dell’accordo iniziale non interessavano, quanto alla sua sostanza, quest’ultimo accordo;

–        il settimo motivo presentato nella stessa causa, relativo al fatto che il Tribunale, al punto 67 della sentenza impugnata, ha ignorato la duplice portata della decisione 7 giugno 1995, mediante la quale la Commissione non solo ha chiuso il procedimento avviato il 29 settembre 1993, ma si è anche espressamente pronunciata in merito alla qualificazione del nuovo accordo «vigente dal 1995 al 1998».

71      Tuttavia, poiché la sentenza impugnata era fondata anche sulla mancata notifica del nuovo accordo, occorre proseguire l’esame dei motivi relativi a tale questione.

 Sulla mancata notifica del nuovo accordo

72      Mediante i motivi terzo-sesto del suo ricorso, la P & O Ferries contesta la motivazione della sentenza impugnata con riferimento a quei punti in cui il Tribunale ha constatato che l’aiuto controverso non è stato debitamente notificato alla Commissione e, di conseguenza, i punti della motivazione di cui alla sentenza impugnata direttamente fondati su tale constatazione.

73      Per giungere alla conclusione che l’aiuto controverso non era stato notificato, il Tribunale ha osservato, al punto 62 della sentenza impugnata, che la lettera 27 marzo 1995, inviata ad un funzionario della DG «Trasporti» della Commissione ad opera degli avvocati della P & O Ferries, «lungi dal rappresentare una notifica formale di un nuovo aiuto previsto, chiude una lunga corrispondenza tra i servizi della Commissione e le ricorrenti, relativamente alle modifiche gradualmente apportate all’accordo iniziale». Il Tribunale ha constatato nello stesso senso, al punto 64 della sentenza impugnata, che la lettera 27 marzo 1995 è stata inviata dagli avvocati della P & O Ferries anziché dal governo spagnolo, che è stata indirizzata ad un funzionario della DG «Trasporti», laddove la lettera 2 ottobre 1981, SG (81) 12740, della Commissione agli Stati membri prescrive un invio al segretariato generale della Commissione, e che la lettera 27 marzo 1995 non conteneva alcun riferimento all’art. 88, n. 3, CE. Ai punti 66 e 70 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che il comportamento della Commissione suffragava l’analisi secondo cui la lettera 27 marzo 1995 non costituiva un atto di notifica e ha precisato che la circostanza che la Commissione abbia accettato la comunicazione del nuovo accordo senza alcuna obiezione relativa alla validità giuridica di quest’ultima non poteva influire sull’illegittimità dell’aiuto controverso. Infine, al punto 68 della suddetta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che le parti avevano «fornito indicazioni che permettono di rilevare come esse considerassero l’aiuto controverso come un aiuto non notificato».

74      Prima di esaminare i quattro motivi del ricorso della P & O Ferries diretti contro la suddetta parte della sentenza impugnata, occorre analizzare l’argomento della Commissione secondo il quale l’esame di tali motivi sarebbe, comunque, inutile, così che questi ultimi dovrebbero essere considerati inoperanti.

 Sull’inoperatività dei menzionati motivi di cui al ricorso della P & O Ferries

75      La Commissione rileva che l’impugnazione della P & O Ferries avrebbe carattere meramente dilatorio. La questione se l’aiuto controverso sia stato o meno notificato sarebbe irrilevante poiché, in ogni caso, l’argomento della ricorrente relativo al principio del legittimo affidamento non risulterebbe convincente. Infatti, l’aiuto di cui trattasi sarebbe stato contestato entro il termine di impugnazione e la P & O Ferries non potrebbe legittimamente pretendere di conservarne il beneficio. Anche se la Corte statuisse che il detto aiuto è stato notificato e rinviasse la causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo dovrebbe necessariamente dichiarare che la P & O Ferries è ad ogni modo tenuta a rimborsare l’aiuto controverso. Date tali circostanze, la Corte, indipendentemente dall’analisi dei motivi in questione, dovrebbe statuire che lo status procedurale dell’aiuto di cui trattasi non influisce sulla legittimità dell’art. 2 della decisione impugnata. In merito a tale aspetto, lo stato degli atti consentirebbe di statuire sulla controversia e la Corte dovrebbe respingere per questo motivo il ricorso della P & O Ferries.

76      La suddetta argomentazione, nella parte relativa all’inoperatività dei menzionati motivi, non può essere accolta.

77      Infatti, con i motivi in questione si contesta quella parte della motivazione della sentenza impugnata mediante la quale il Tribunale ha affermato che l’aiuto controverso non era stato notificato. Proprio tale rilievo d’illegittimità dell’aiuto in questione ha consentito al Tribunale di dichiarare che la Commissione, in un siffatto caso, non era tenuta a provare l’effetto reale dell’aiuto in questione sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario e che la Commissione stessa poteva a giusto titolo richiedere il recupero di un tale aiuto, senza che a ciò ostassero né il principio di tutela del legittimo affidamento né circostanze eccezionali. Fondandosi sullo stesso rilievo il Tribunale ha dichiarato che le autorità spagnole non potevano invocare nella fattispecie la disposizione in materia di termini generata dalla menzionata sentenza Lorenz, e che la Commissione non era obbligata a motivare la sua decisione di disporre il recupero dell’aiuto controverso.

78      Considerate tali circostanze i menzionati motivi, qualora fondati, sono tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui si è provata l’illegittimità dell’aiuto controverso e si sono conseguentemente disattese le censure enunciate al punto precedente della presente sentenza. I suddetti motivi non sono pertanto inoperanti, contrariamente a quanto sostiene la Commissione.

79      La circostanza che il ricorso della P & O Ferries potrebbe avere carattere dilatorio, anche supponendola accertata, è irrilevante ai fini della suddetta analisi. Quanto alla proposta avanzata dalla Commissione secondo la quale la Corte, indipendentemente dall’esame dei menzionati motivi, dovrebbe statuire che l’aiuto controverso dev’essere, in ogni caso, recuperato e l’impugnazione respinta per tale motivo, essa si fonda su un’errata concezione delle competenze della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Una siffatta proposta porterebbe infatti la Corte a statuire direttamente sul merito della controversia. Orbene, nell’ambito di un procedimento d’impugnazione, la Corte può pronunciarsi sul merito della controversia solo dopo aver annullato la sentenza del Tribunale.

80      Peraltro, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il sesto motivo del ricorso della P & O Ferries è articolato in modo chiaro e può essere esaminato dalla Corte.

 Sulla fondatezza dei menzionati motivi di cui al ricorso della P & O Ferries

81      Tali quattro motivi sono strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente.

–       Argomenti delle parti

82      La P & O Ferries sostiene, con il suo terzo motivo, che il Tribunale, al punto 62 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la lettera 27 marzo 1995 degli avvocati della ricorrente alla Commissione non costituiva la notifica formale di un nuovo aiuto previsto, mentre la lettera di cui trattasi avrebbe avuto proprio tale finalità.

83      Con il quarto motivo si deduce che il Tribunale si sarebbe erroneamente fondato, al punto 64 della sentenza impugnata, sul fatto che la lettera in questione promanava da avvocati e non dal governo spagnolo, che non era stata inviata al segretariato generale della Commissione e che non conteneva nessun riferimento all’art. 88, n. 3, CE, per negarne il carattere di atto di notifica.

84      Il quinto motivo attiene al fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto prendendo in considerazione, al punto 65 della sentenza impugnata, che le lettere inviate dalle ricorrenti alla Commissione, compresa la lettera 27 marzo 1995, recavano tutte il riferimento NN 40/93, utilizzato dalla Commissione nel fascicolo relativo all’accordo iniziale. Un tale riferimento, di cui si è usufruito per le esigenze della comunicazione con i servizi della Commissione, di per sé non avrebbe un particolare valore giuridico né alcuna incidenza sulla possibilità di qualificare o meno il nuovo accordo come aiuto nuovo.

85      Con il suo sesto motivo, la P & O Ferries rileva che la valutazione del Tribunale risulta viziata da un errore di diritto avendo quest’ultimo dichiarato, al punto 66 della sentenza impugnata, che la sua analisi era suffragata dal comportamento della Commissione. Al contrario, un siffatto comportamento avrebbe confermato che la notifica effettuata mediante la lettera 27 marzo 1995 era sufficiente.

86      La Commissione replica, per quanto riguarda il quarto motivo, che il sistema generale del procedimento nell’ambito degli aiuti di Stato, secondo quanto risulta dall’art. 88, n. 3, CE, implica che gli aiuti devono essere notificati dagli Stati membri e che tale esigenza prevaleva anche precedentemente all’intervento del regolamento n. 659/1999. Dal momento che le decisioni in materia hanno come destinatari tali Stati, questi ultimi dovrebbero essere gli unici a notificarle alla Commissione (v., in tal senso, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 45, e 15 febbraio 2001, causa C‑99/98, Austria/Commissione, Racc. pag. I‑1101, punti 32 e 84). Sarebbe anormale che la notifica da parte di un terzo possa premunire uno Stato membro contro una decisione che disponga il recupero dell’aiuto. Se la Corte dovesse dichiarare che l’obbligo di notifica incombe in ogni caso agli Stati membri, tale quarto motivo sarebbe infondato e gli altri motivi relativi alla notifica dell’aiuto controverso risulterebbero inoperanti.

87      Quanto al terzo motivo, la Commissione rileva che, al punto 68 della sentenza impugnata, non contestato dalla ricorrente, il Tribunale ha osservato come le parti «considerassero l’aiuto controverso come un aiuto non notificato». Contestando l’analisi del Tribunale ai sensi della quale la lettera 27 marzo 1995 non equivaleva alla notifica dell’aiuto, la P & O Ferries rimetterebbe inutilmente in discussione la valutazione dei fatti che emerge dalla sentenza impugnata.

88      Per quanto riguarda il quinto motivo, la Commissione contesta che l’uso dell’indicazione «NN» sia stato effettuato dal Tribunale per dimostrare che l’aiuto controverso non era stato notificato. Il Tribunale si sarebbe fondato su tale elemento di prova, al punto 65 della sentenza impugnata, per procedere alla constatazione di fatto contenuta al punto 68 della suddetta sentenza e detta constatazione non potrebbe essere rimessa in discussione nell’ambito di un’impugnazione.

–       Giudizio della Corte

89      I quattro motivi analizzati in tale sede mirano tutti a contestare il rifiuto del Tribunale di qualificare la lettera 27 marzo 1995 come atto di notifica.

90      La qualificazione giuridica attribuita ad un fatto o a un atto dal Tribunale è una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un ricorso di annullamento di una sentenza. È il caso, ad esempio, della questione se una lettera debba essere considerata un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (v., in tal senso, sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I‑3319, punto 26, e 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondation européenne pour la formation, Racc. pag. I‑5019, punto 11).

91      Nel caso di specie, tenuto conto della natura degli argomenti proposti, che riguardano i criteri di cui si è avvalso il Tribunale per dichiarare che l’aiuto controverso non è stato notificato, la questione se la lettera 27 marzo 1995 costituisca o meno un atto di notifica dell’aiuto controverso previsto dal nuovo accordo è una questione di diritto, che rientra nella giurisdizione della Corte.

92      Ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, sono soggetti all’obbligo di notifica previsto da tale disposizione i «progetti diretti a istituire o modificare aiuti».

93      Dal disposto stesso di tale disposizione risulta che un accordo quale il nuovo accordo, mediante il quale è stato istituito l’aiuto controverso, è soggetto all’obbligo di notifica così prescritto. Di conseguenza, secondo quanto giustamente sostiene la P & O Ferries, l’obbligo di notifica del suddetto nuovo accordo si presenta come autonomo rispetto all’obbligo di notifica dell’accordo iniziale. Pertanto, la mancata notifica dell’accordo iniziale, che ha reso quest’ultimo illegittimo, non incide sull’esame della legittimità del nuovo accordo, fondato sulla valutazione relativa all’osservanza dell’obbligo di notifica applicabile solo a questo accordo.

94      La circostanza che il nuovo accordo venga portato a conoscenza della Commissione nel corso del procedimento di esame avviato con riferimento all’accordo iniziale non è tale da inficiare detta considerazione. Infatti, poiché la decisione impugnata riguarda, come è stato detto, solo l’aiuto istituito dal nuovo accordo, la questione se l’aiuto di cui trattasi sia stato o meno notificato deve essere valutata indipendentemente dal fatto che la Commissione avesse avviato il procedimento di esame con riferimento all’accordo iniziale.

95      Pertanto, il fatto che le lettere inviate dalle ricorrenti alla Commissione, compresa la lettera 27 marzo 1995, rechino ciascuna il riferimento NN 40/93, utilizzato dalla Commissione nel fascicolo relativo all’accordo iniziale, di per sé non può incidere sulla possibilità di qualificare o meno il nuovo accordo come nuovo aiuto. Il Tribunale si è dunque erroneamente basato su tale elemento per provare che l’aiuto controverso sarebbe stato indissociabile dalle misure previste nell’accordo iniziale e per dichiarare, di conseguenza, che l’aiuto controverso non era stato notificato.

96      Inoltre dagli atti di causa emerge che la P & O Ferries, con l’invio della lettera 27 marzo 1995, ha inteso «informare in tempo utile» la Commissione in merito all’esistenza e al contenuto del nuovo accordo nonché all’intenzione delle parti firmatarie di dare attuazione all’aiuto controverso.

97      Innanzitutto, è sulla base delle informazioni contenute nella suddetta lettera e alla luce delle «modifiche significative [contenute in un nuovo accordo]» che la Commissione, nella sua decisione 7 giugno 1995, ha deciso di chiudere il procedimento d’esame avviato con riferimento all’accordo iniziale. La Commissione ha quindi pienamente preso in considerazione la lettera di cui trattasi, inoltrata al funzionario direttamente incaricato della gestione del fascicolo, per le necessità relative all’esame delle misure di aiuto controverse.

98      Dal testo della decisione 7 giugno 1995 emerge poi che tali modifiche significative sono state inserite nel nuovo accordo «al fine di venire incontro alle preoccupazioni della Commissione». Inoltre, la suddetta decisione si chiude con l’indicazione alquanto esplicita secondo la quale «il nuovo accordo, [che si applica] dal 1995 al 1998, non costituisce un aiuto di Stato». La Commissione non può quindi legittimamente pretendere di non essere stata informata, in tempo utile per presentare le sue osservazioni, in merito alle misure contenute in detto nuovo accordo né sostenere che la lettera 27 marzo 1995 non l’avrebbe posta in condizioni di esercitare normalmente il proprio controllo.

99      Infine, dagli atti di causa emerge che l’aiuto controverso, previsto dal nuovo accordo, non è stato erogato prima che il 7 giugno 1995 la Commissione decidesse di chiudere il procedimento d’esame avviato con riferimento all’accordo iniziale. I primi versamenti a favore della P & O Ferries sono stati effettuati solo nel dicembre 1995. D’altronde, al ‘considerando’ 77 della decisione impugnata, la Commissione ha ammesso che «i pagamenti (…) [sono] stati successivi alla decisione positiva della Commissione del 7 giugno 1995». Per di più, il nuovo accordo include una clausola, sulla cui portata la Commissione nel 1995 non ha espresso riserve, ai sensi della quale «tutte le misure sono state adottate per rispettare l’art. 93, n. 3, del Trattato di Roma». Quanto al fatto che il nuovo accordo è stato concluso prima che intervenisse la decisione 7 giugno 1995, esso non consente di provare che agli aiuti è stata data attuazione anteriormente alla suddetta decisione.

100    Da quanto sopra esposto risulta che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le parti interessate e la Commissione consideravano esse stesse l’aiuto controverso come un aiuto non notificato.

101    Non occorre pertanto che la Corte si pronunci in merito al nono motivo formulato dalla Diputación, relativo al fatto che il Tribunale, non statuendo in merito alla richiesta di produrre tutti i documenti relativi all’accordo del 1995 idonei a dimostrare che la Commissione aveva considerato la lettera 27 marzo 1995 come la notifica di un nuovo aiuto, ha disapplicato i diritti della difesa e violato l’art. 66 del regolamento di procedura del Tribunale.

102    Senza tuttavia incorrere in errore di diritto il Tribunale ha dichiarato che la lettera 27 marzo 1995 non costituiva un atto di notifica rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 88, n. 3, CE.

103    Infatti, dallo stesso disposto dell’art. 88, n. 3, CE, che instaura un rapporto bilaterale tra la Commissione e lo Stato membro, risulta che l’obbligo di notifica grava sui soli Stati membri. Di conseguenza non si può ritenere che detto obbligo sia soddisfatto mediante la notifica effettuata dall’impresa beneficiaria dell’aiuto. Come ha già statuito la Corte, il sistema di controllo e di esame degli aiuti di Stato istituito dall’art. 88 CE non impone al beneficiario di un aiuto alcun obbligo specifico. In primo luogo, l’obbligo di notifica e il divieto di attuazione immediata dei progetti di aiuto hanno come destinatario lo Stato membro. In secondo luogo, è sempre quest’ultimo colui cui è diretta la decisione con la quale la Commissione dichiara un aiuto incompatibile e invita a sopprimerlo entro un dato termine (v. sentenza della Corte 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punto 73).

104    È ininfluente a tale riguardo il fatto che, all’epoca in cui, nella fattispecie, è stato trasmesso alla Commissione il progetto di nuovo accordo, nessun testo normativo prevedesse che una notifica, per essere regolare, dovesse essere effettuata dal governo interessato. Se è vero che l’obbligo ai sensi del quale la notifica incombe a detto governo è stato ribadito nella normativa comunitaria all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 659/1999, il suddetto articolo si limitava a codificare la giurisprudenza della Corte senza nulla aggiungere allo stato del diritto applicabile.

105    Date tali circostanze, il Tribunale, senza inficiare la propria sentenza con un errore di diritto, poteva fondarsi sulla circostanza che la lettera 27 marzo 1995 non proveniva dal governo dello Stato membro interessato al fine di dichiarare che essa non costituiva un atto di notifica rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 88, n. 3, CE.

106    Il Tribunale ha quindi correttamente applicato l’art. 88, n. 3, CE considerando, nelle circostanze del caso di specie, che la lettera 27 marzo 1995 non costituiva un atto di notifica del nuovo accordo.

107    Da quanto sopra illustrato emerge che, anche se la sentenza del Tribunale è affetta da un vizio di snaturamento dei fatti all’origine della presente causa, avendo quest’ultimo ritenuto che il nuovo accordo e l’accordo iniziale costituissero un unico aiuto, attuato dal 1992, esso ha giustamente dichiarato che è stata data attuazione all’aiuto controverso senza previa notifica alla Commissione. La Corte è di conseguenza tenuta a respingere le conclusioni dei ricorsi dirette contro tale parte della sentenza impugnata.

 Sulle conseguenze che il Tribunale ha dedotto dalla mancata notifica

108    Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo sollevati dalla Diputación mirano a rimettere in discussione i punti della motivazione di cui alla sentenza impugnata relativamente ai quali il Tribunale si è fondato, di conseguenza, sulla mancata notifica dell’aiuto di cui trattasi.

109    Con il suo sesto motivo la Diputación sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando, ai punti 142 e 143 della sentenza impugnata, che l’aiuto controverso era illegittimo e che non era quindi necessaria una valutazione da parte della Commissione in merito alla concreta incidenza di tale aiuto sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

110    Il motivo in esame deve essere disatteso. Come ha già statuito la Corte, se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 88, n. 3, CE a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (v. sentenza 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 33).

111    Nel caso di specie il Tribunale, come è già stato detto, ha legittimamente dichiarato che la lettera 27 marzo 1995 non costituiva un atto di notifica del nuovo accordo. Da ciò poteva pertanto desumere, senza inficiare la sua sentenza con un errore di diritto, che la Commissione non era obbligata a provare il concreto impatto dell’aiuto concesso sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Il sesto motivo è, pertanto, infondato.

112    Il settimo motivo della Diputación riguarda il fatto che il Tribunale avrebbe snaturato l’argomentazione che quest’ultima gli aveva sottoposto e, quindi, violato i diritti della difesa. Il Tribunale avrebbe infatti rilevato, al punto 203 della sentenza impugnata, che la Diputación non era legittimata a invocare «la tutela del legittimo affidamento della P & O Ferries», mentre essa faceva valere la tutela del proprio legittimo affidamento, in quanto parte del nuovo accordo. Anche se la P & O Ferries aveva addotto l’esistenza di circostanze eccezionali e la tutela del legittimo affidamento, il Tribunale non sarebbe stato legittimato a concludere che la Diputación non poteva formulare un motivo fondato sul principio del legittimo affidamento di detta impresa.

113    La Commissione sostiene che la portata del settimo motivo è mutata nel corso del giudizio. La Diputación, nella sua replica, avrebbe riproposto il motivo relativo alla violazione del legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, da essa sollevato dinanzi al Tribunale. Orbene, la Diputación nel ricorso avrebbe sollevato un altro motivo, riguardante la violazione del proprio legittimo affidamento. Di conseguenza, il motivo relativo al legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria sarebbe nuovo e, pertanto, irricevibile. Esso sarebbe, in ogni caso, infondato.

114    Occorre in primo luogo respingere l’eccezione d’irricevibilità formulata dalla Commissione con riferimento al settimo motivo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Diputación, nella replica così come nel ricorso, ha sollevato il medesimo motivo con il quale si deduce che il Tribunale avrebbe snaturato i suoi argomenti prendendo in considerazione solo il legittimo affidamento della P & O Ferries, mentre la Diputación invocava anche il proprio legittimo affidamento. Quindi, il motivo è ricevibile.

115    Esso è tuttavia infondato. Sebbene in effetti il Tribunale, al punto 203 della sentenza impugnata, abbia espressamente menzionato solo «il legittimo affidamento della P & O Ferries», ha tuttavia risposto all’argomentazione dinanzi ad esso sviluppata dalla Diputación dichiarando, al punto 202 di detta sentenza, che non spettava alle autorità spagnole, ma all’impresa beneficiaria, far valere circostanze eccezionali sulle quali essa abbia potuto fondare il proprio legittimo affidamento al fine di opporsi alla restituzione di un aiuto illegittimo. La Diputación non è pertanto legittimata a sostenere che, mediante la sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato i suoi argomenti.

116    Con il suo ottavo motivo, la Diputación afferma che il Tribunale ha snaturato gli argomenti del ricorso fondati sull’art. 10 CE e sul principio di buona amministrazione dichiarando, al punto 211 della sentenza impugnata, che tali argomenti rimetterebbero in discussione l’illegittimità dell’aiuto controverso. Al contrario, la ricorrente avrebbe sostenuto che l’art. 10 CE e il menzionato principio osterebbero alla restituzione di aiuti, anche illegittimi. A causa di tale snaturamento, il Tribunale non avrebbe realmente analizzato il motivo di cui trattasi e sarebbe incorso in una violazione dei diritti della difesa.

117    Emerge tuttavia dal fascicolo che gli argomenti mediante i quali la Diputación, in particolare ai punti 261 e 272-275 del suo ricorso, mirava a rimettere in discussione il comportamento della Commissione, appellandosi all’art. 10 CE e al principio di buona amministrazione, rinviavano agli argomenti sviluppati dalla ricorrente per dimostrare che l’aiuto controverso era stato correttamente notificato e, in sostanza, non erano distinguibili con questi ultimi.

118    Date tali circostanze, non si può utilmente sostenere che il Tribunale abbia snaturato gli argomenti della Diputación dichiarando che quelli riguardanti l’art. 10 CE e il principio di buona amministrazione in sostanza sembravano censurare il comportamento della Commissione in fase di istruzione del fascicolo e rimettere in discussione l’illegittimità dell’aiuto controverso. L’ottavo motivo della Diputación deve conseguentemente essere disatteso.

 Sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che l’aiuto controverso non fosse compatibile con il Trattato

119    Il quarto motivo nella causa C‑471/03 P è l’unico che rimette in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale, ai sensi della quale la deroga prevista dall’art 87, n. 2, lett. a), CE non è applicabile nel caso di specie.

 Argomenti della Diputación

120    Il suddetto motivo consta di due parti.

121    Con la prima parte di questo motivo, la Diputación rileva che il Tribunale ha snaturato il preambolo della decisione impugnata, osservando, al punto 165 della sentenza impugnata, che l’aiuto controverso non poteva andare a beneficio di quei consumatori che utilizzino altre compagnie marittime in grado di operare tra Bilbao e Portsmouth. Ai ‘considerando’ 58 e 59 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe in realtà considerato che l’art. 87, n. 2, lett. a), CE non poteva applicarsi a causa della mancanza di trasparenza nella scelta dell’operatore marittimo. Snaturando così il testo della decisione impugnata, il Tribunale non avrebbe posto la ricorrente in condizioni di predisporre correttamente la sua difesa.

122    Con la seconda parte del medesimo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso in ogni caso un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 87, n. 2, lett. a), CE basandosi, al punto 166 della sentenza impugnata, sull’attribuzione dell’aiuto ad un unico operatore, con esclusione di altre compagnie idonee a realizzare l’obiettivo sociale perseguito. Poiché un solo operatore sarebbe stato disposto a fornire la prestazione sul collegamento in questione, non potrebbe essere dimostrato il carattere discriminatorio dell’aiuto connesso all’origine dei prodotti. In un siffatto caso, dal momento che era stato riconosciuto nella decisione impugnata il carattere sociale dell’aiuto controverso (punto 58), l’art. 87, n. 2, lett. a), CE sarebbe stato applicabile.

 Giudizio della Corte

123    Quanto alla prima parte del detto motivo, dal testo della decisione impugnata emerge che, per affermare che l’aiuto controverso non soddisfaceva la condizione prescritta dall’art. 87, n. 2, lett. a), CE secondo la quale l’aiuto deve essere accordato «senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti», la Commissione si è basata in particolare, da una parte, al punto 58 della suddetta decisione, sulla circostanza che «i [biglietti] di viaggio sono stati acquistati solo dalla Ferries Golfo de Vizcaya e le autorità della regione autonoma non sono state in grado di dimostrare che l’impresa è stata scelta in maniera trasparente», e, dall’altra, al punto 60 della stessa decisione, sul fatto che «le autorità della regione autonoma basca, inoltre, avrebbero potuto raggiungere gli stessi obiettivi di carattere sociale per mezzo di offerte di viaggio diversificate».

124    Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che la Ferries Golfo de Vizcaya fosse l’unica impresa beneficiaria dell’aiuto controverso e che non fosse provato che gli obiettivi sociali perseguiti mediante il suddetto aiuto potessero essere raggiunti solo tramite l’acquisto di biglietti di viaggio presso detta impresa.

125    Per negare l’applicabilità della deroga contenuta all’art. 87, n. 2, lett. a), CE, la Commissione non si è quindi fondata, contrariamente a quanto assume la Diputación, solo sulla mancanza di trasparenza nella scelta dell’operatore marittimo interessato.

126    Il Tribunale non ha quindi snaturato la motivazione della decisione impugnata né leso i diritti della difesa nel constatare, al punto 165 della sentenza impugnata, che «la Diputación non ha affermato, né ha a fortiori dimostrato, che i consumatori avrebbero potuto del pari beneficiare dell’aiuto controverso utilizzando eventualmente altre compagnie marittime che potessero operare tra Bilbao e Portsmouth».

127    Ne consegue che tale motivo, considerato nella sua prima parte, è infondato in fatto e, pertanto, non può essere accolto.

128    Per quanto riguarda la seconda parte del suddetto quarto motivo, occorre rilevare che, per poter concludere che l’art. 87, n. 2, lett. a), CE non era applicabile nella fattispecie, il Tribunale non si è fondato, al punto 166 della sentenza impugnata, sulla sola circostanza che la convenzione di acquisto di biglietti di viaggio è stata stipulata esclusivamente tra la Diputación e la P & O Ferries.

129    Esso ha infatti affermato, alla prima frase del punto in questione, che, «in forza del nuovo accordo, la P & O Ferries riceve un importo annuale predeterminato, a prescindere dal numero di biglietti di viaggio effettivamente utilizzati dai consumatori finali». Con tale indicazione il Tribunale ha inteso rammentare, come aveva constatato in particolare ai punti 121 e 137 della sentenza impugnata, che la Diputación non aveva concluso il nuovo accordo al fine di far fronte a necessità effettive, ma che quest’ultimo era stato siglato onde conferire alla P & O Ferries un vantaggio di cui la stessa non avrebbe beneficiato in normali condizioni di mercato.

130    Nella presente controversia, tenuto conto delle valutazioni così effettuate dal Tribunale in merito alla natura del vantaggio economico attribuito alla P & O Ferries, l’indicazione figurante nella prima frase del punto 166 di cui alla sentenza impugnata era, in ogni caso, sufficiente a giustificare in diritto la conclusione, formulata al punto 167 della sentenza impugnata, secondo cui non si poteva considerare l’aiuto controverso come un aiuto «accordato ai singoli consumatori senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti», ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. a), CE.

131    Il Tribunale non è pertanto incorso in un errore di diritto nell’applicare la disposizione di cui trattasi.

132    Pertanto, il suddetto motivo, considerato nella sua seconda parte, è infondato e deve essere respinto.

133    Da tutte le considerazioni sopra esposte risulta che la sentenza del Tribunale è affetta da errore di diritto e da un vizio di snaturamento dei fatti all’origine della presente controversia in quanto il Tribunale, disconoscendo l’autorità assoluta della cosa giudicata derivante dalla menzionata sentenza BAI/Commissione, ha esaminato il motivo relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, e in quanto ha ritenuto che il nuovo accordo e l’accordo iniziale costituissero un unico aiuto, attuato nel 1992.

134    Poiché il suddetto errore di diritto e il suddetto snaturamento dei fatti all’origine della presente controversia non incidono tuttavia sul dispositivo della sentenza impugnata, non vi è motivo per annullare quest’ultima.

135    I ricorsi devono essere, pertanto, respinti.

 Sulle spese

136    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la P & O Ferries e la Diputación, rimaste sostanzialmente soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi contro la pronuncia del Tribunale di primo grado sono respinti.

2)      La P & O European Ferries (Vizcaya) SA e la Diputación Foral de Vizcaya sono condannate alle spese.

Firme


* Lingue processuali: l'inglese e lo spagnolo.

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