Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 16 settembre 2004(1)
Causa C-4/03
Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT)
contro
Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf)
«Interpretazione dell'art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles – Competenza esclusiva “ in materia (...) di validità di brevetti” – Inclusione o non inclusione di un'azione per l'accertamento di una contraffazione (o non contraffazione) nel corso della
quale una parte fa valere l'invalidità del brevetto»
I – Introduzione
1.
Nella presente causa l’Oberlandesgericht di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte una questione vertente sull’interpretazione
dell’art. 16, punto 4, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale
(2)
(in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). Questa disposizione attribuisce in determinati casi competenza esclusiva ai
giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione di un brevetto sono stati richiesti, sono
stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati.
2.
Segnatamente il giudice del rinvio chiede se la competenza esclusiva valga soltanto quando viene proposta un’azione di annullamento
del brevetto (con efficacia erga omnes) o anche qualora in una causa per contraffazione di brevetto una delle parti sollevi
la questione della validità oppure della nullità del brevetto.
3.
È così possibile che in una causa per contraffazione di un brevetto il convenuto eccepisca la nullità del brevetto, oppure
che l’attore, in un procedimento diretto ad accertare l’insussistenza di una contraffazione, faccia valere che il brevetto
è invalido o nullo e che per questo non si configura alcuna contraffazione. Questa seconda situazione si riscontra nella causa
principale. In particolare il giudice del rinvio chiede ancora se sia rilevante il fatto che il giudice adito ritenga fondato
o infondato il motivo di nullità o di invalidità ed inoltre se occorra prendere in considerazione il momento in cui il motivo
viene sollevato nel procedimento.
4.
L’art. 16, punto 4, costituisce un’eccezione alla regola principale dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, che stabilisce
che la persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente, a prescindere dalla sua nazionalità, può essere
convenuta davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Il fondamento di questo articolo è l’adagio actor sequitur forum
rei. L’obiettivo dell’art. 2 è così quello di tutelare i diritti del convenuto. Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, dato il carattere generale del principio enunciato all’art. 2, le deroghe al medesimo vanno interpretate restrittivamente
(3)
.
5.
Per contro, un’interpretazione estensiva del disposto dell’art. 16, punto 4, favorisce la certezza del diritto e diminuisce
il rischio di decisioni contrastanti. La competenza a pronunciarsi sulla validità di un brevetto spetta quindi sempre allo
stesso giudice. Ancora più importante è l’inopportunità di interpretare l’art. 16, punto 4, nel senso che la scelta di un
attore per un’azione di nullità oppure per un’azione volta ad accertare l’insussistenza di una contraffazione sia determinante
al fine di stabilire la competenza giurisdizionale. Occorre infatti scongiurare il più possibile il c.d. «forumshopping».
II – Ambito normativo, fatti e procedimento
6.
L’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, contenuto nel Titolo II, sezione 1, «Disposizioni generali», stabilisce quanto segue:
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. (…)».
7.
L’art. 16, initio e punto 4, della Convenzione di Bruxelles, contenuto nel Titolo II, sezione 5, «competenze esclusive», recita:
«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi,
disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello
Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati
essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale».
8.
La Convenzione di Bruxelles è stata nel frattempo sostituita dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(4)
, regolamento che tuttavia non si applica alla causa in esame, in quanto la sua applicazione è limitata alle azioni proposte,
e agli atti pubblici formati, dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, il 1? marzo 2002, il che non corrisponde al
caso di specie.
9.
La questione è sorta in una controversia tra la GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, con sede in Alsdorf (attrice),
e la LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, con sede in Bühl. Le parti sono concorrenti nel settore della tecnologia
per autovetture.
10.
L’attrice si è candidata presso la Ford‑Werke AG di Colonia per vedersi aggiudicare una commessa avente ad oggetto la fornitura
di un giunto elastico torsionale. La convenuta sosteneva che l’attrice violava tra l’altro brevetti francesi, di cui la convenuta
detiene la registrazione. Successivamente l’attrice intentava un’azione dinanzi al Landgericht di Düsseldorf chiedendo a quest’ultimo
giudice di dichiarare che la convenuta non poteva far valere diritti fondati sui brevetti francesi ed ha al riguardo anche
fatto valere che i brevetti erano nulli o eventualmente non validi.
11.
Il Landgericht di Düsseldorf ha ritenuto di avere la competenza internazionale per decidere sulla controversia avente ad oggetto
la contraffazione dei brevetti francesi. Esso ha altresì ritenuto di essere competente a conoscere della controversia relativa
alla nullità, o all’invalidità dei brevetti in questione. Secondo la decisione di rinvio alla Corte, esso si fonda su un’interpretazione
restrittiva dell’art. 16, punto 4, necessaria per evitare che un giudice perda la propria competenza non appena il soggetto
cui è contestata la contraffazione di un brevetto eccepisca la nullità del brevetto medesimo.
12.
Il Landgericht ha respinto la domanda dell’attrice ed ha dichiarato che i brevetti soddisfano i requisiti richiesti per la
brevettabilità. L’attrice ha successivamente proposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht di Düsseldorf. Nell’ambito della
trattazione di tale appello, l’Oberlandesgericht ha proposto la questione di cui al paragrafo 2.
13.
Nell’ordinanza di rinvio l’Oberlandesgericht osserva tra l’altro che, qualunque sia la soluzione prescelta, esiste il rischio
di decisioni divergenti. Tale giudice attribuisce inoltre importanza al fatto che il rilascio di un brevetto è un atto di
sovranità sul quale il giudice dello Stato interessato, e non quello di uno Stato straniero, sarebbe nella migliore posizione
per esercitare un controllo. A giudizio dell’Oberlandesgericht, l’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles mira anche
a realizzare questo risultato.
III – Osservazioni presentate alla Corte
14.
Alla cancelleria della Corte sono state depositate osservazioni scritte dalla convenuta nella causa principale (LuK), dai
governi di Germania, Francia e Regno Unito e dalla Commissione. Il 14 luglio 2004 la Corte ha dedicato alla causa un’udienza
dibattimentale, in cui l’attrice nella causa principale (GAT) ha esposto il suo punto di vista.
15.
Nel procedimento dinanzi alla Corte vengono sostenute tre tesi che si escludono vicendevolmente. La Corte dovrà stabilire
quale di queste tre tesi corrisponda meglio alla formulazione e agli obiettivi dell’art. 16, punto 4, della Convenzione di
Bruxelles.
16.
La LuK e il governo tedesco sono a favore di un’interpretazione restrittiva dell’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles.
Essi sostengono che l’art. 16, punto 4, si applica ad una controversia avente ad oggetto la validità di brevetti solo se tale
controversia riguarda la domanda principale di una causa. Essi contestano la concezione secondo cui le questioni vertenti
sulla validità e sulla contraffazione di un brevetto non potrebbero essere distinte, ritenendo che tale concezione comprometterebbe
seriamente l’equilibrio tra le diverse competenze derivanti dalla Convenzione di Bruxelles. Siffatta concezione implicherebbe
infatti che quasi tutti i procedimenti di contraffazione rientrerebbero nella competenza esclusiva di cui all’art. 16.
17.
In tal modo le parti verrebbero private di diritti loro conferiti dall’art. 2 (il giudice del luogo di residenza del convenuto),
ma anche dall’art. 5, punti 3 e 5, e dall’art. 6, punto 1 della Convenzione di Bruxelles. A ciò si aggiunge poi che il titolare
del brevetto, in forza dell’art. 2, potrebbe adire lo stesso giudice (ossia quello del luogo di residenza del contraffattore)
per tutte le azioni di contraffazione, mentre a norma dell’art. 16, punto 4, dovrebbe rivolgersi ai giudici di tutti gli Stati
membri dove un brevetto è registrato.
18.
I governi francese e britannico, insieme alla GAT, sono favorevoli ad una tesi contraria. Essi sostengono un’interpretazione
estensiva dell’art. 16, punto 4, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia.
19.
Essi osservano che i giudici dello Stato membro che ha rilasciato il brevetto sono i più adatti a giudicare della validità
del brevetto medesimo, grazie alla prossimità di fatto e anche perché giuridicamente sono i più collegati al rilascio del
brevetto. Inoltre le questioni relative alla validità e quelle vertenti sulla contraffazione in pratica sono inscindibili.
L’applicabilità dell’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles alle azioni di contraffazione può prevenire soluzioni
contrastanti ed è pertanto nell’interesse della certezza del diritto. Inoltre siffatta concezione impedisce che le parti possano
eludere la regola di competenza esclusiva di cui all’art. 16, punto 4. Secondo una concezione contraria, infatti, il presunto
contraffattore, qualora intenti un’azione per accertare che la contraffazione non sussiste invece di impugnare la validità
del brevetto, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 4. Il governo francese rinvia in merito alla
relazione Jenard
(5)
, in cui si sottolinea che le decisioni relative alla validità dei brevetti rientrano nella competenza degli Stati membri.
20.
La Commissione propugna una terza tesi, intermedia tra le altre due. Essa afferma che la summenzionata interpretazione estensiva
dell’art. 16, punto 4, sostanzialmente implica che tutte le controversie relative ai brevetti siano trattate dal giudice dello
Stato in cui il brevetto è stato o è depositato o registrato. La Commissione non mette in discussione l’opportunità di siffatta
soluzione, ma ritiene che questa non sia riscontrabile nella formulazione dell’art. 16, punto 4.
21.
Essa considera invece importante che alle parti non venga consentito di svuotare di contenuto l’art. 16, punto 4, della Convenzione
di Bruxelles. Esse non possono scegliere di eleggere un foro a seconda del contenuto della loro domanda principale, ossia
la validità o la nullità, oppure la contraffazione. In una fattispecie come quella in esame non rileva se la nullità di un
brevetto è addotta come elemento della domanda principale o solo come argomento a sostegno della tesi dell’insussistenza di
una contraffazione. In forza dell’art. 16, punto 4, c’è un solo giudice che può accertare la validità oppure la nullità. Altre
questioni aventi ad oggetto i brevetti non rientrano nell’art. 16, punto 4.
IV – Valutazione
A –
L’ambito: la giurisprudenza della Corte
22.
Per cominciare rinvio alla giurisprudenza costante secondo la quale, al fine di garantire, nella misura del possibile, la
parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione di Bruxelles, per gli Stati contraenti e
per le persone interessate, occorre determinare in maniera autonoma il significato spettante alle nozioni contenute in tale
convenzione
(6)
.
23.
Inoltre l’interpretazione della Corte deve contribuire alla prevedibilità della ripartizione della competenza giurisdizionale.
Sia la tutela giuridica, sia la certezza del diritto vengono favorite se l’attore in un’azione civile è in grado di stabilire
con facilità quale giudice possa adire e se il convenuto può facilmente determinare dinanzi a quale giudice possa essere citato.
Le disposizioni relative alla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità, come precisa l’undicesimo ‘considerando’
del regolamento n. 44/2001.
24.
La Corte ha altresì ripetutamente dichiarato che, in quanto eccezione alla regola generale sulla competenza contenuta nell’art. 2,
primo comma, della Convenzione di Bruxelles, l’art. 16 di quest’ultima non dev’essere interpretato in senso più esteso di
quanto non richieda la finalità da essa perseguita, dal momento che ha per effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti
spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio
di alcuna di esse. Ho già accennato a ciò nell’introduzione
(7)
. Concordo d’altro canto con l’avvocato generale Jacobs quando questi fa notare che non bisogna neppure attribuire eccessiva
rilevanza ad un’interpretazione restrittiva. Come egli afferma nelle sue conclusioni per la causa Gabriel
(8)
, ad un’eccezione legale, come a qualunque altra disposizione normativa, va attribuito il significato che le è proprio, determinato
alla luce del suo scopo e della sua formulazione, nonché del sistema e dell’oggetto dell’atto di cui fa parte.
25.
Un quarto presupposto su cui si basa la Corte nella sua giurisprudenza in merito alla Convenzione di Bruxelles è che deve
sussistere un collegamento per quanto possibile stretto tra la controversia e il giudice del luogo ove è avvenuto l’evento
dannoso, di modo che la competenza di quest’ultimo giudice sarebbe giustificata dalle esigenze di buona amministrazione della
giustizia e di economia processuale
(9)
.
26.
Fondandosi su questi presupposti la Corte ha dato diverse volte un’interpretazione delle nozioni menzionate all’art. 16 della
Convenzione di Bruxelles. La maggior parte delle sentenze è relativa alla competenza esclusiva a norma dell’art. 16, punto 1,
che riguarda determinate controversie aventi ad oggetto beni immobili. Una sola volta la Corte si è pronunciata sull’art. 16,
punto 4.
27.
Nella sentenza Reichert e Kockler
(10)
la Corte ha affermato che la competenza esclusiva attribuita ai giudici dello Stato contraente in cui si trova un immobile
(art. 16, punto 1, della Convenzione di Bruxelles) è giustificata dalla circostanza che tali giudici sono quelli meglio in
grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari
vigenti in materia. La competenza esclusiva del giudice dello Stato contraente ove si trova l’immobile non ingloba il complesso
delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari. Al contrario, la competenza esclusiva è (sostanzialmente) limitata
alle azioni miranti a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di
altri diritti reali su tali beni.
28.
Nella sentenza Duijnstee
(11)
la Corte dà un’interpretazione della competenza esclusiva attribuita dall’art. 16, punto 4, ai giudici dello Stato membro
in cui un brevetto è stato rilasciato (o in cui è stato chiesto il rilascio). La Corte giustifica siffatta competenza con
il «fatto che questi giudici sono quelli che meglio sono situati per conoscere dei casi nei quali la controversia verte direttamente
sulla validità del brevetto o sull’esistenza del deposito o della registrazione». La Corte opera una distinzione tra queste
controversie ed altre cause aventi ad oggetto brevetti, ma che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 4,
della Convenzione di Bruxelles. Di quest’ultima categoria fanno parte, ad esempio, controversie vertenti su contraffazioni,
ma ad esempio anche la questione su cui verteva la causa Duijnstee, ossia se avesse diritto al brevetto il datore di lavoro
o il dipendente.
29.
La Corte pone a fondamento della sua concezione la relazione Jenard
(12)
, nonché le convenzioni aventi ad oggetto i brevetti, che distinguono chiaramente tra il rilascio e la registrazione di un
brevetto da un lato e le contraffazioni dall’altro.
B –
Contenuto del testo della Convenzione di Bruxelles
30.
In forza dell’art. 16, punto 4, inserito nella parte II, sezione 5, della Convenzione di Bruxelles, intitolata «competenze
esclusive», determinate controversie aventi ad oggetto brevetti ed altri diritti di proprietà industriale vengono giudicate
dal giudice dello Stato membro ove il diritto è stato o verrà depositato o registrato.
31.
Dal disposto degli artt. 17 e 18 della Convenzione di Bruxelles emerge il carattere vincolante della competenza esclusiva.
Resta da vedere a quali controversie si applichi l’art. 16, punto 4.
32.
Per cominciare, avendo riguardo al testo dell’art. 16, punto 4, è sufficientemente accertato che l’autore della Convenzione
non ha voluto ricomprendere nella competenza esclusiva tutte le controversie aventi ad oggetto i brevetti (ed altri diritti
di proprietà industriale). L’art. 16, punto 4, riguarda infatti esclusivamente controversie vertenti sulla registrazione o
sulla validità di brevetti e di altri diritti. Tale disposizione esplicitamente non riguarda controversie aventi ad oggetto
la contraffazione di brevetti. In questo senso questa disposizione si distingue dall’art. 229A CE, che prevede che alla Corte
possa essere attribuita la competenza a pronunciarsi in tutte le controversie relative a diritti di proprietà industriale
comunitaria.
33.
Il giudice a quo rinvia segnatamente alla versione in lingua inglese che, all’art. 16, punto 4, sembra adottare una formulazione
più ampia rispetto al disposto dell’art. 16, punti 1, 2 e 3. L’art. 16, punto 4, parla di «proceedings concerned with», mentre
nell’art.16, punti 1, 2 e 3, sono menzionati i «proceedings which have as their object». Altre versioni linguistiche, come
quelle tedesca, francese, italiana e olandese, non contengono questa distinzione, mentre neppure dalla versione inglese emerge
inequivocabilmente quale sia il significato della differenza di formulazione. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione
esamina in modo approfondito la differenza nella versione inglese del testo ricordata dal giudice del rinvio. Essa la considera
irrilevante, in quanto la differenza non sussiste in altre versioni linguistiche e per il resto nulla indica altresì che l’autore
della Convenzione abbia voluto limitare in questo modo il significato dell’art. 16, punto 4. A questo proposito la Commissione
rinvia alla già citata relazione Jenard
(13)
. Concordo in questo con la Commissione.
34.
In forza dell’art. 19 della Convenzione di Bruxelles, il giudice di uno Stato contraente, investito di una controversia per
la quale l’art. 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d’ufficio
la propria incompetenza. La versione francese – a differenza di quelle tedesca, inglese, italiana e olandese – precisa che
in questo caso deve trattarsi di un’azione intentata «à titre principal». Il disposto dell’art. 19 della Convenzione di Bruxelles
è stato ampiamente discusso nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. In tale sede è stato chiarito che l’art. 19 non
è una norma di competenza e che la sua interpretazione non è determinante ai fini dell’interpretazione dell’art. 16 della
Convenzione di Bruxelles. A prescindere dall’interpretazione del suo art. 19, la Convenzione di Bruxelles non esclude che
l’art. 16, punto 4, riguardi anche cause nei confronti delle quali il giudice non debba già dichiararsi incompetente nel momento
in cui queste vengono intentate.
35.
In sintesi: la Convenzione di Bruxelles ha adottato un regime vincolante per l’attribuzione di competenza, senza tuttavia
far rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 4, tutte le controversie aventi ad oggetto i brevetti. D’altro
canto, dal testo della Convenzione di Bruxelles non risulta che il suo autore abbia voluto limitare siffatto ambito di applicazione
alle cause in cui la domanda principale abbia ad oggetto la validità, oppure la nullità di un brevetto.
C –
La valutazione vera e propria
36.
Il giudice del rinvio chiede, come si è detto, quale sia la portata della competenza esclusiva attribuita dall’art. 16, punto 4,
della Convenzione di Bruxelles ai giudici dello Stato in cui un brevetto è registrato o depositato. Dagli interventi presso
la Corte risultano tre tesi (v., più in esteso, il capo III di queste conclusioni):
- –
- la prima tesi: l’art. 16, punto 4, si applica solo qualora la domanda principale di una causa riguardi la validità dei brevetti;
- –
- la seconda tesi: le questioni vertenti sulla validità e sulla contraffazione di un brevetto nella prassi non possono essere
distinte l’una dall’altra e pertanto l’art. 16, punto 4, si applica anche alle azioni di contraffazione;
- –
- la terza tesi: solo il giudice indicato dall’art. 16, punto 4, è competente a determinare la validità o la nullità di un brevetto.
Le altre questioni aventi ad oggetto un brevetto esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 4.
37.
Suggerisco alla Corte di scegliere per la terza tesi, e ciò per i seguenti motivi.
38.
Per cominciare va esclusa la seconda tesi. Come sottolineato dalla Corte nella sentenza Duijnstee, l’art. 16, punto 4, della
Convenzione di Bruxelles si fonda su una distinzione tra le controversie sulla concessione e sulla registrazione di un brevetto,
da un lato, in cui sovente è in discussione la validità dei brevetti, e quelle sulle contraffazioni dei brevetti, dall’altro.
Pur potendo essere attraente dal punto di vista della certezza e dell’uniformità del diritto, la seconda tesi è in contrasto
con la scelta esplicita dell’autore della Convenzione di non ricomprendere tutte le controversie aventi ad oggetto brevetti
ed altri diritti di proprietà industriale nell’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles.
39.
Va poi scartata anche la prima tesi. Pur essendo sostenibile un’interpretazione strettamente grammaticale dell’art. 16, punto 4,
una scelta a favore di questa tesi consentirebbe all’attore in una causa civile di eludere la scelta di foro vincolante prevista
dall’art. 16, punto 4. Ciò è dimostrato anche dalla fattispecie in esame nella causa principale. Se si accogliesse la prima
tesi, la GAT avrebbe giustamente scelto di chiedere al giudice tedesco una declaratoria di non contraffazione. Tale impresa
avrebbe peraltro anche potuto scegliere di contestare in via principale dinanzi al giudice civile la validità dei brevetti
spettanti alla LuK. In tal caso, ai sensi dell’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles, essa avrebbe dovuto rivolgersi
al giudice dello Stato membro in cui il brevetto è registrato, ossia la Francia.
40.
Siffatta libertà di scelta dell’attore in una causa civile – con le relative conseguenze per la competenza del giudice – pregiudica
la prevedibilità del sistema per il convenuto e pertanto uno dei presupposti della giurisprudenza della Corte
(14)
. Inoltre tale libertà di scelta fa venir meno lo scopo e la portata dell’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles,
che prevede infatti una normativa vincolante.
41.
La terza tesi invece è facilmente sostenibile. Da essa consegue che la competenza esclusiva prevista dall’art. 16, punto 4,
è sempre determinante quando in una causa civile è contestata la validità di un diritto conferito da un’autorità di uno Stato
membro – o registrato da tale autorità. È in questione poi, tra l’altro, la decisione dell’autorità stessa, per cui la decisione
contiene anche elementi di diritto pubblico. Una decisione di un’autorità nazionale, laddove possibile, dev’essere assoggettata
ad un controllo da parte del giudice dello Stato stesso, non di quello di uno Stato straniero. Al riguardo vedo anche un parallelo
con la sentenza Reichert e Kockler, in cui la Corte applica il criterio della prossimità per talune azioni aventi ad oggetto
beni immobili (v. precedente paragrafo 27).
42.
Le considerazioni che precedono valgono a prescindere dalla causa in cui si inserisce la contestazione della validità. È determinante
l’oggetto della controversia, e non la formulazione della domanda principale dell’attore. Il giudice del rinvio chiede ancora
se sia rilevante in quale stadio del giudizio venga in questione la validità o la nullità. A mio avviso questa questione va
risolta negativamente. L’essenza della soluzione da me suggerita è infatti che solo il giudice dello Stato membro in cui un
brevetto è stato depositato o registrato decide sulla validità. Di conseguenza, non importa in che stadio del giudizio venga
contestata la validità, tutto ciò anche prescindendo dal fatto che la Convenzione di Bruxelles va interpretata il più possibile
autonomamente, indipendentemente dal diritto processuale degli Stati membri.
43.
Nelle cause per contraffazione «pure» manca un siffatto collegamento con l’autorità nazionale. Queste controversie riguardano
la violazione di un diritto soggettivo spettante ad una persona e in linea di principio non si distinguono da altre controversie
civili analoghe, aventi ad oggetto diritti soggettivi non compresi nel settore della proprietà industriale. Questa concezione
relativa alla distinzione tra le cause vertenti sulla contraffazione di un brevetto e quelle vertenti sull’accertamento del
medesimo trova conforto direttamente nel testo della Convenzione di Bruxelles. Come si è detto, siffatta distinzione è stata
anche riconosciuta dalla Corte nella sentenza Duijnstee.
44.
L’autore della Convenzione ha esplicitamente scelto di non ricomprendere la contraffazione di un brevetto (o, ad esempio,
di un marchio) nell’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles. Non sarebbe corretto – anche
in relazione al necessario equilibrio del sistema – interpretare l’art. 16, punto 4, in modo da sottrarre anche le cause per
contraffazione «pure» alla regola principale dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles. Inoltre una siffatta interpretazione
sarebbe in contrasto con il giudizio della Corte secondo cui le deroghe alla regola della competenza generale prevista all’art. 2,
primo comma, della Convenzione di Bruxelles non devono essere interpretate in senso più esteso di quanto non richieda la loro
finalità
(15)
.
45.
Ad abundantiam ricordo anche la sentenza Gantner Electronic
(16)
, che riguarda l’art. 21 della Convenzione di Bruxelles. Questo articolo disciplina la situazione in cui tra le stesse parti
sono state proposte domande dinanzi a giudici di diversi Stati contraenti. La Corte sottolinea in questa sentenza che ai
fini della competenza giurisdizionale sono determinanti le domande dell’attore e non i motivi difensivi. In caso contrario
si potrebbe modificare la ripartizione di competenza a seconda del contenuto della comparsa di risposta – che necessariamente
è depositata solo nel corso del giudizio. A ciò si aggiunge che se si dovesse tenere conto dei motivi difensivi, ciò consentirebbe
al convenuto di agire in malafede e di ostacolare un procedimento già in corso.
46.
La sentenza Gantner Electronic a mio avviso non comporta che l’art. 16, punto 4, debba essere applicato quando il convenuto
contesta la validità di un brevetto nell’ambito di una causa per contraffazione. La Convenzione di Bruxelles prevede meccanismi
adeguati per tener conto dell’interesse ad un ricorso effettivo. Il giudice che conosce della contraffazione può rinviare
integralmente la causa, può sospenderla fino a che il giudice di un altro Stato membro, competente ai sensi dell’art. 16,
punto 4, abbia deciso sulla validità del brevetto, e può infine deciderla egli stesso quando il convenuto sia in malafede.
47.
Infine: uno dei tipi di argomento principali addotti negli interventi dinanzi alla Corte nell’ambito della causa in esame
riguarda la buona amministrazione della giustizia e l’economia processuale. Da questa prospettiva, peraltro, neppure la tesi
prescelta offre la soluzione ideale. Come per qualunque altra soluzione, non si può pertanto evitare il rischio che i giudici
di più Stati membri vengano coinvolti nella stessa causa e che adottino decisioni divergenti. Infatti il titolare del brevetto
sovente possiede brevetti in più Stati membri per il medesimo prodotto o per lo stesso procedimento. Pertanto ai giudici di
questi diversi Stati membri spetterebbe contemporaneamente la competenza esclusiva, quando nell’ambito di una causa per contraffazione
viene messa in discussione la validità di un brevetto. Ciò non facilita certamente una causa per contraffazione.
V – Conclusione
48.
Suggerisco alla Corte di risolvere come segue la questione proposta dall’Oberlandesgericht di Düsseldorf:
«L’art. 16, punto 4, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale stabilisce la competenza giurisdizionale quando in una causa viene proposta una
domanda di accertamento della validità o della nullità di un brevetto o di un altro diritto di proprietà industriale menzionato
nella disposizione stessa. Questo articolo pertanto si applica quando, in una causa avente ad oggetto l’accertamento di una
contraffazione, il convenuto, o, nell’ipotesi di una causa volta all’accertamento di una non contraffazione, l’attore fa valere
che il brevetto non è valido o è nullo».
- 1 –
- Lingua originale: l'olandese.
- 2 –
- GU 1972, L 299, pag. 32. La versione consolidata della Convenzione, nel frattempo modificata, si trova in GU 1998, C 27, pag. 1.
- 3 –
- V., ad esempio, sentenza 27 settembre 1988, causa C‑189/87, (Kalfelis, Racc. pag. I‑5565, punto 19), e, più di recente, 10
giugno 2004, causa C‑168/02, (Kronhofer, Raccolta pag. I‑0000, punti 12‑14).
- 4 –
- GU L 12, pag. 1. La Convenzione di Bruxelles è ancora vigente nei confronti del Regno di Danimarca.
- 5 –
- GU 1979, C 59, pag. 1.
- 6 –
- V., con riguardo all’art. 16 della Convenzione di Bruxelles, ordinanza della Corte 5 aprile 2001, causa C‑518/99, Gaillard
(Racc. pag. I‑2771, punto 13).
- 7 –
- V., anche, ordinanza citata alla nota precedente, punto 14.
- 8 –
- Conclusioni presentate per la sentenza 11 luglio 2002, causa C‑96/00 (Racc. pag. I‑6367, paragrafo 46).
- 9 –
- V. di recente sentenza Kronhofer, citata alla nota 3, punto 15 (con riguardo all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles).
- 10 –
- Sentenza 19 gennaio 1990 causa C‑115/88 (Racc. pag. I‑27, punti 10 e 11).
- 11 –
- Sentenza 15 novembre 1983 (causa C‑288/82, Racc. pag. 3663).
- 12 –
- V. nota 5.
- 13 –
- V. nota 5.
- 14 –
- V. il precedente paragrafo 23.
- 15 –
- V. il precedente paragrafo 24.
- 16 –
- Sentenza 8 maggio 2003, causa C‑111/01 (Racc. pag. I‑4207).