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Document 62001CJ0464

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2005.
Johann Gruber contro Bay Wa AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Convenzione di Bruxelles - Art. 13, primo comma - Condizioni di applicazione - Nozione di "contratti conclusi da consumatori" - Acquisto di tegole da parte di un agricoltore per la copertura di una fattoria ad uso in parte privato ed in parte professionale.
Causa C-464/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-00439

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:32

Arrêt de la Cour

Causa C-464/01

Johann Gruber

contro

Bay Wa AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Convenzione di Bruxelles — Art. 13, primo comma — Presupposti per l’applicazione — Nozione di “contratti conclusi da consumatori” — Acquisto di tegole da parte di un agricoltore per la copertura di una fattoria ad uso in parte privato ed in parte professionale»

Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 16 settembre 2004 ?

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 gennaio 2005 ?

Massime della sentenza

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Nozione di «contratto concluso da un consumatore» — Contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte privato — Esclusione salvo in caso di uso professionale marginale — Valutazione da parte del giudice nazionale — Criteri

(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 13-15)

Le regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente:

—      un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13-15 della detta Convenzione, a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofessionale;

—      spetta al giudice adito decidere se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all’attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l’uso professionale abbia rivestito solo un ruolo insignificante;

—      a tal fine il detto giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente dal fascicolo; non occorre invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l’impressione, nella controparte contrattuale, di agire con finalità professionali.

(v. punto 54 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 gennaio 2005(1)

«Convenzione di Bruxelles – Art. 13, primo comma – Condizioni di applicazione – Nozione di “contratti conclusi da consumatori” – Acquisto di tegole da parte di un agricoltore per la copertura di una fattoria ad uso in parte privato ed in parte professionale»

Nel procedimento C‑464/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 8 novembre 2001, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2001, nella causa

Johann Gruber

contro

Bay Wa AG ,



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito all'udienza del
24 giugno 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:

per il sig. Gruber, dal sig. W. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt;

per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;

per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. G. Aiello e G. Albenzio, avvocati dello Stato;

per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M. Telles Romão, in qualità di agenti;

per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 13, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Gruber, domiciliato in Austria, e la società di diritto tedesco Bay Wa AG (in prosieguo: la «Bay Wa»), con sede in Germania, a causa di un’asserita esecuzione incompleta di un contratto stipulato con quest’ultima.


Ambito normativo

3
Le norme sulla competenza stabilite dalla Convenzione di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, costituito dagli artt. 2‑24.

4
L’art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che fa parte del titolo II della stessa, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», enuncia la seguente norma di principio:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

5
L’art. 3, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, dispone:

«Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».

6
Gli artt. 5‑18 della Convenzione di Bruxelles, che costituiscono le sezioni 2‑6 del suo titolo II, prevedono regole di competenza speciale, imperativa o esclusiva.

7
L’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, che fa parte del suo titolo II, sezione 2, intitolata «Competenze speciali», dispone quanto segue:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1)       in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)».

8
La sezione 4, intitolata «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», del titolo II della Convenzione di Bruxelles è formata dagli artt. 13‑15.

9
L’art. 13 della Convenzione di Bruxelles così dispone:

«In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata “consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione (…):

1)
qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

2)
qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

3)
qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:

a)
la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se

b)
il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

(…)».

10
Ai sensi dell’art. 14, primo comma, della Convenzione di Bruxelles:

«L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

11
Può derogarsi alla citata norma di competenza solamente nel rispetto delle condizioni enunciate all’art. 15 della Convenzione di Bruxelles.


Controversia principale e questioni pregiudiziali

12
Dal fascicolo della causa principale risulta che il sig. Gruber è un agricoltore proprietario di una fattoria disposta in forma di quadrato («Vierkanthof») situata in Austria Superiore, in prossimità della frontiera tedesca. Egli vi occupa una decina di stanze per la sua abitazione con la famiglia. La fattoria comprende anche un allevamento di più di 200 suini, nonché una grande sala macchine e silos contenenti dal 10 al 15% della quantità totale di mangimi necessari al suo esercizio. La parte della fattoria usata a fini privati è leggermente superiore al 60% della superficie utile totale dell’immobile.

13
La Bay Wa possiede in Germania diverse imprese distinte da un punto di vista organizzativo. A Pocking (Germania), non lontano dalla frontiera austriaca, essa gestisce un negozio di materiali per costruzioni, nonché un magazzino di bricolage e di orticoltura. Quest’ultimo dipartimento della Bay Wa ha diffuso prospetti pubblicitari che sono stati altresì distribuiti in Austria.

14
Volendo sostituire le tegole del tetto della sua fattoria, il sig. Gruber ha preso conoscenza di tali prospetti pubblicitari della Bay Wa che erano allegati alla Braunauer Rundschau , un periodico regionale distribuito alle famiglie. Le tegole proposte in vendita dal dipartimento dei materiali per costruzioni della Bay Wa, a Pocking, non erano riportate in tali prospetti.

15
Il sig. Gruber si è informato a più riprese per telefono presso un impiegato della Bay Wa in merito ai diversi tipi di tegole ed ai prezzi, segnalando il suo nome ed indirizzo, ma senza menzionare il fatto di essere agricoltore. Tale impiegato gli ha sottoposto un’offerta telefonica, ma il sig. Gruber ha voluto vedere le tegole in loco. In occasione della sua visita presso la Bay Wa, l’impiegato gli ha consegnato un preventivo scritto, datato 23 luglio 1998. Durante tale colloquio, il sig. Gruber ha detto al dipendente della Bay Wa di svolgere un’attività agricola e di voler coprire il tetto della sua fattoria. Egli ha altresì comunicato di possedere edifici secondari destinati essenzialmente all’impresa agricola, ma non ha precisato espressamente se l’edificio da coprire fosse essenzialmente destinato all’impresa o ad uso privato. Il giorno dopo il sig. Gruber ha telefonato dall’Austria al detto impiegato per comunicargli che accettava il preventivo redatto dalla Bay Wa. Quest’ultimo ha quindi inviato per fax una conferma dell’ordine alla banca del sig. Gruber in Austria.

16
Secondo il sig. Gruber, le tegole consegnate dalla Bay Wa, utilizzate da quest’ultima per coprire il tetto della sua fattoria, presentavano grosse differenze cromatiche, nonostante la promessa di un colore uniforme, tanto che il tetto ha dovuto essere rifatto. Egli ha pertanto deciso di far valere in giudizio il risarcimento, a titolo di garanzia e responsabilità del venditore, da un lato, del prezzo di acquisto delle tegole, pari a ATS 258 123 , nonché delle spese di posa e rifacimento del tetto, pari a ATS 141 877, e, dall’altro, di spese future.

17
A tal fine, il 26 maggio 1999, il sig. Gruber ha proposto una causa dinanzi al Landesgericht Steyr (Austria), che era stato designato come giudice competente in Austria dall’Oberster Gerichtshof, conformemente all’art. 28 della legge 1° agosto 1895 sulla competenza di attribuzione e sulla competenza territoriale dei giudici ordinari in materia civile (Jurisdiktionsnorm, RGBl. 111).

18
Con sentenza 29 novembre 2000, il Landesgericht Steyr ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Bay Wa e si è quindi dichiarato competente a conoscere della controversia.

19
Secondo tale giudice, sono soddisfatti i requisiti per l’applicazione dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles. Infatti, in caso di contratto avente una duplice finalità, occorrerebbe ricercare l’obiettivo predominante, privato o professionale che sia. Poiché, in caso di imprese agricole, la linea di demarcazione fra le operazioni private e le operazioni professionali è difficilmente individuabile, il detto giudice ha ritenuto che nulla permettesse al venditore di sapere obiettivamente se, al momento della conclusione del contratto, predominasse l’una o l’altra finalità, di modo che, nel dubbio, si tratterebbe di un contratto concluso da un consumatore. Inoltre, nell’ambito dell’art. 13, primo comma, punto 3, lett. a), della Convenzione di Bruxelles, sarebbe poco rilevante il fatto che il prodotto concreto effettivamente acquistato dal consumatore sia stato o meno oggetto di pubblicità. Sarebbe sufficiente l’adozione di misure tese a garantire una pubblicità a favore di una determinata impresa. Ora, sarebbe grazie alla pubblicità che la Bay Wa avrebbe potuto concludere un contratto con il sig. Gruber, anche se tale pubblicità proveniva da un dipartimento diverso da quello che ha fornito la merce. Infine, anche il requisito di una «proposta specifica» da parte del venditore ai sensi della detta disposizione sarebbe soddisfatto nel caso di specie, in quanto il sig. Gruber avrebbe ricevuto un’offerta telefonica. Rileverebbe poco sapere se quest’ultima sia stata accettata.

20
Con sentenza 1° febbraio 2001, l’Oberlandesgericht Linz (Austria) ha invece accolto l’appello interposto dalla Bay Wa nei confronti della detta sentenza ed ha respinto la domanda del sig. Gruber dichiarando che i giudici austriaci non sono competenti a conoscere della controversia.

21
Secondo l’Oberlandesgericht Linz, per essere in presenza di un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles, occorre che il contratto costituisca un atto che non possa essere ricondotto all’attività professionale o commerciale della persona di cui trattasi. Per accertare tale finalità, sarebbe irrilevante l’intenzione del beneficiario della prestazione. Ciò che conta sarebbero le circostanze obiettive della transazione di cui ha potuto prendere conoscenza la controparte. Gli artt. 13‑15 della Convenzione di Bruxelles sarebbero applicabili solo se l’interessato avesse agito, essenzialmente, al di fuori dell’ambito della sua attività professionale e se la sua controparte conoscesse o avesse dovuto conoscere tale circostanza al momento della conclusione del contratto, conoscenza che dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi.

22
Ora, la transazione di cui trattasi avrebbe una finalità almeno essenzialmente professionale, secondo gli elementi obiettivi portati a conoscenza della Bay Wa. L’acquisto di tegole effettuato da un agricoltore per coprire la sua fattoria sarebbe collegato a prima vista alla sua attività di imprenditore agricolo. In un’impresa agricola, la fattoria sarebbe per sua natura un locale professionale che serve altresì, ma non a titolo principale, da alloggio al suo proprietario ed ai membri della sua famiglia. Il fatto di abitare in una fattoria deriverebbe in linea di principio dall’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo e presenterebbe quindi uno stretto nesso con quest’ultima; si tratterebbe essenzialmente, per gran parte della popolazione, del luogo di lavoro dell’agricoltore. Quando il sig. Gruber ha dichiarato di possedere un’impresa agricola e di voler sostituire le tegole del tetto della sua fattoria, la Bay Wa sarebbe stata legittimamente indotta a considerare che si trattava essenzialmente di finalità professionali. Le constatazioni relative alla proporzione delle superfici destinate all’uso privato e all’uso professionale non sarebbero idonee a inficiare tale conclusione, dato che tali elementi non sarebbero stati portati a conoscenza della Bay Wa. Il venditore non avrebbe avuto alcun motivo di pensare che il sig. Gruber avrebbe utilizzato le tegole esclusivamente o principalmente per finalità non professionali. Infine, l’entità dei quantitativi acquistati, cioè un totale di 24 000 tegole, avrebbe legittimamente potuto rappresentare, per il venditore, un elemento determinante per ritenere che l’edificio fosse essenzialmente destinato ad uso professionale.

23
Il sig. Gruber ha quindi proposto un ricorso dinanzi all’Oberster Gerichtshof avverso la sentenza dell’Oberlandesgericht Linz 1° febbraio 2001.

24
A sostegno del suo ricorso, il sig. Gruber fa valere che, per poter essere considerato un consumatore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles, occorre che prevalga la finalità non professionale dell’operazione. Ora, nel caso di specie, l’uso privato della fattoria prevarrebbe sul suo uso professionale. Egli aggiunge che la controparte del consumatore ha l’obbligo di informarsi, nonché di consigliare il cliente, dato che il rischio di un eventuale errore è a suo carico. Secondo il ricorrente, nel caso di spese la Bay Wa avrebbe avuto sufficienti motivi per considerare che si trattava di un uso essenzialmente privato della fattoria e, nel dubbio, avrebbe dovuto informarsi sul punto presso il compratore. Inoltre, la vendita delle tegole sarebbe stata preceduta da una pubblicità diffusa in Austria dalla Bay Wa, che avrebbe indotto il sig. Gruber a trattare con quest’ultima, mentre, prima di tale diffusione, egli non conosceva questa società. Infine, il sig. Gruber avrebbe svolto in Austria gli atti che precedono la conclusione del contratto.

25
La Bay Wa risponde che, in un’impresa agricola, la fattoria è prima di tutto un luogo di lavoro e che, di regola, le consegne relative a tale impresa non possono avvenire sulla base di contratti conclusi da consumatori. Nel caso di specie, l’uso a fini privati sarebbe in ogni caso accessorio e la Bay Wa non avrebbe avuto conoscenza di un tale uso. Il consumatore dovrebbe dichiarare chiaramente la veste in cui agisce quando è possibile supporre a prima vista che agisce con una finalità professionale, come nel caso concreto. La controparte non avrebbe alcun obbligo di informarsi al riguardo. I dubbi sulla qualità di consumatore dovrebbero condurre a escludere l’applicabilità delle regole di competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles in materia di contratti conclusi dai consumatori. Inoltre, il dipartimento di materiali per costruzioni della Bay Wa al quale sono state ordinate le tegole non avrebbe beneficiato della pubblicità effettuata mediante prospetti ed i negozi di bricolage e di orticoltura della stessa società, a vantaggio dei quali è stata realizzata la detta pubblicità, non venderebbero tegole da copertura. Comunque, per le tegole non sarebbe stata fatta alcuna pubblicità. Gli atti necessari alla conclusione del contratto non sarebbero stati effettuati in Austria, bensì in Germania, in quanto, secondo il diritto tedesco, la dichiarazione telefonica di accettazione del preventivo rappresenta una manifestazione di volontà che necessita di una conferma di ricezione e la conferma dell’ordine da parte del venditore è avvenuta per fax a partire dalla Germania. In caso di offerta ed accettazione non simultanee, come si verifica quando l’ordine è fatto telefonicamente sulla base di un preventivo, il contratto si reputa concluso nel luogo di residenza del convenuto.

26
L’Oberster Gerichtshof rileva che, se è vero che dalla giurisprudenza della Corte emerge che le regole di competenza della Convenzione di Bruxelles in materia di contratti conclusi dai consumatori rivestono un carattere derogatorio rispetto al principio della competenza dei giudici dello Stato contraente sul territorio del quale risiede il convenuto, di modo che la nozione di consumatore deve essere interpretata rispettivamente, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata su taluni requisiti per l’applicazione dell’art. 13 di tale Convenzione, che sono al centro della controversia sottopostale.

27
Considerando pertanto che la soluzione della controversia di cui è investito dipende dall’interpretazione della Convenzione di Bruxelles, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se, ai fini della qualità di consumatore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles, in caso di parziale rispondenza della prestazione ad esigenze private, sia decisivo il prevalente scopo privato o professionale della prestazione stessa e quali criteri siano determinanti per la prevalenza dello scopo privato o di quello professionale.

2)
Se per la determinazione dello scopo siano rilevanti le circostanze obiettivamente riconoscibili dal punto di vista della controparte del consumatore.

3)
Se, in caso di dubbio, un contratto, riconducibile sia all’attività privata che a quella professionale, debba essere considerato come un contratto concluso da un consumatore.

4)
Se la conclusione del contratto sia stata preceduta da una pubblicità ai sensi dell’art. 13, [primo comma,] punto 3, lett. a), della Convenzione di Bruxelles, allorché colui che in seguito sarà la controparte del consumatore ha distribuito nello Stato del consumatore un prospetto pubblicitario per i suoi prodotti, senza tuttavia avervi propagandato il prodotto successivamente acquistato dal consumatore.

5)
Se sussista un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles quando il venditore abbia fatto dal suo Stato una proposta, non accettata, all’acquirente residente in un altro Stato e tuttavia l’acquirente abbia successivamente comprato il prodotto offerto sulla base di una proposta scritta.

6)
Se, ai sensi dell’art. 13, [primo comma,] punto 3, lett. b), della Convenzione di Bruxelles, il consumatore abbia compiuto nel suo Stato l’atto necessario per la conclusione del contratto, anche quando egli accetti con una telefonata, eseguita dal suo Stato, la proposta che gli sia stata formulata nello Stato della sua controparte».


Sulle prime tre questioni

28
Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le regole di competenza sancite dalla Convenzione di Bruxelles debbano essere interpretate nel senso che un contratto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, relativo ad attività in parte professionali ed in parte private, dev’essere considerato concluso da un consumatore ai sensi dell’art. 13, primo comma, della detta Convenzione.

29
Come emerge dalla sua ordinanza di rinvio, l’Oberster Gerichtshof si chiede essenzialmente se, ed eventualmente a quali condizioni, un contratto avente una duplice finalità, come quello concluso dal sig. Gruber con la Bay Wa, rientri nell’ambito delle regole di competenza specifiche previste agli artt. 13‑15 della Convenzione di Bruxelles. Più in particolare, il giudice del rinvio chiede di ottenere precisazioni sulle circostanze di cui deve tener conto ai fini della classificazione di un simile contratto, sull’importanza, a tal fine, della prevalenza della finalità privata o professionale perseguita dall’operazione oggetto del contratto, nonché sull’incidenza della conoscenza, per la controparte del soggetto a vantaggio del quale ha luogo tale operazione, da un lato, della finalità del detto contratto e, dall’altro, delle condizioni in cui si è verificata tale conclusione.

30
In via preliminare si deve rammentare che la Convenzione di Bruxelles determina, al suo titolo II, sezione 4, le regole di competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da un consumatore. Quest’ultima nozione è definita, come risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 10, primo comma, di tale Convenzione, come avente ad oggetto i «contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale».

31
Secondo una giurisprudenza costante, le nozioni impiegate dalla Convenzione di Bruxelles – fra le quali, in particolare, quella di consumatore ai sensi degli artt. 13‑15 di tale Convenzione – vanno interpretate autonomamente, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità di questa, così da assicurarne la piena efficacia in tutti gli Stati contraenti (v., segnatamente, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand, Racc. pag. 1431, punti 14‑16; 19 gennaio 1993, causa C‑89/91, Shearson Lehman Hutton, Racc. pag. I‑139, punto 13; 3 luglio 1997, causa C‑269/95, Benincasa, Racc. pag. I‑3767, punto 12; 27 aprile 1999, causa C‑99/96, Mietz, Racc. pag. I‑2277, punto 26, e 11 luglio 2002, causa C‑95/00, Gabriel, Racc. pag. I‑6367, punto 37).

32
Ora, in primo luogo, nel sistema della Convenzione di Bruxelles, la competenza dei giudici dello Stato contraente sul territorio del quale risiede il convenuto costituisce il principio generale, sancito all’art. 2, primo comma, di tale Convenzione, ed è solo in deroga a tale principio che quest’ultima prevede casi tassativi in cui il convenuto può o deve essere citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente. Di conseguenza, le regole di competenza derogatorie a tale principio generale devono essere interpretate restrittivamente, nel senso che non possono dare luogo ad un’interpretazione che va al di là delle ipotesi espressamente previste dalla detta Convenzione (v., segnatamente, citate sentenze Bertrand, punto 17; Shearson Lehman Hutton, punti 14‑16; Benincasa, punto 13, e Mietz, punto 27).

33
Un’interpretazione del genere si impone a maggior ragione a proposito di una regola di competenza, come quella dell’art. 14 della Convenzione di Bruxelles, che consente al consumatore, ai sensi dell’art. 13, primo comma, di quest’ultima, di citare il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato contraente sul territorio del quale risiede l’attore. Infatti, oltre ai casi da essa espressamente previsti, tale Convenzione non sembra favorire l’ammissione della competenza dei giudici del domicilio dell’attore (v. sentenze 11 gennaio 1990, causa C‑220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I‑49, punti 16 e 19; Shearson Lehman Hutton, cit., punto 17; Benincasa, cit., punto 14, e 10 giugno 2004, causa C‑168/02, Kronhofer, Racc. pag. I‑6009, punto 20).

34
In secondo luogo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il particolare regime istituito dalle disposizioni del titolo II, sezione 4, della Convenzione di Bruxelles, che deroga alla regola di principio prevista dall’art. 2, primo comma, della stessa Convenzione ed alla regola di competenza speciale per i contratti in generale, sancita al suo art. 5, punto 1, è diretto a garantire un’adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta più debole e giuridicamente meno esperta della sua controparte professionale, parte che non può essere scoraggiata dall’agire in giudizio vedendosi obbligata a proporre l’azione dinanzi ai giudici dello Stato sul territorio del quale risiede la sua controparte (v., segnatamente, citate sentenze Shearson Lehman Hutton, punto 18, e Gabriel, punto 39).

35
Dal sistema delle regole di competenza instaurato dalla Convenzione di Bruxelles, nonché dalla ragion d’essere dello specifico regime istituito dalle disposizioni del suo titolo II, sezione 4, la Corte ha dedotto che tali disposizioni riguardano solo il consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali, in quanto il beneficio di tali disposizioni non può essere esteso a persone per le quali non è giustificata una particolare protezione (v., in tal senso, in particolare, citate sentenze Bertrand, punto 2; Shearson Lehman Hutton, punti 19 e 22; Benincasa, punto 15, e Gabriel, punto 39).

36
Ai punti 16‑18 della sentenza Benincasa, cit., la Corte ha precisato al riguardo che la nozione di «consumatore» ai sensi degli artt. 13, primo comma, e 14, primo comma, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa persona può essere considerata un consumatore nell’ambito di talune operazioni ed un operatore economico nell’ambito di altre. La Corte ne ha dedotto che solo i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto dalla detta Convenzione in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un’attività professionale.

37
Ne consegue che le regole di competenza specifiche degli artt. 13‑15 della Convenzione di Bruxelles possono essere applicate, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso del bene o del servizio di cui trattasi diverso da quello professionale.

38
È alla luce di tali principi che occorre esaminare il problema di sapere se ed in quali limiti un contratto, come quello di cui trattasi nella causa principale, relativo ad attività in parte professionali ed in parte private possa rientrare nell’ambito di applicazione delle regole di competenza derogatorie prescritte ai detti artt. 13‑15.

39
A tale riguardo emerge chiaramente già dall’obiettivo degli artt. 13‑15 della Convenzione di Bruxelles, vale a dire quello di proteggere efficacemente la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte, che il beneficio di tali disposizioni non può essere fatto valere, in linea di principio, da un soggetto che conclude un contratto per un uso relativo in parte alla sua attività professionale e quindi solo in parte estraneo a quest’ultima. La conclusione sarebbe diversa solo nell’ipotesi in cui il nesso fra il detto contratto e l’attività professionale dell’interessato fosse talmente modesto da divenire marginale ed avesse quindi solo un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione, considerata nel suo insieme, per cui il contratto è stato concluso.

40
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 40 e 41 delle sue conclusioni, dal momento che una persona conclude un contratto per un uso connesso alla sua attività professionale, si deve considerare che essa agisce su un livello di parità con la sua controparte, di modo che la particolare protezione riservata ai consumatori dalla Convenzione di Bruxelles in tal caso non è giustificata.

41
Tale considerazione non è affatto inficiata dalla circostanza che il contratto di cui trattasi soddisfa al contempo una finalità di natura privata e rimane rilevante quale che sia il rapporto tra l’uso privato e quello professionale che potrebbe farsi del bene o del servizio di cui trattasi, anche qualora l’uso privato fosse predominante, a condizione che la proporzione dell’uso relativo all’attività professionale non sia trascurabile.

42
Di conseguenza, in caso di contratto avente una duplice finalità, non è necessario che l’uso del detto bene o servizio a fini professionali sia preponderante per dare applicazione agli artt. 13‑15 della detta Convenzione.

43
Una siffatta interpretazione è confermata dal fatto che la definizione della nozione di consumatore riportata all’art. 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles è redatta in termini nettamente restrittivi, ricorrendo ad una formula negativa («contratti conclusi (…) per un uso (…) estraneo [all’]attività professionale»). Del resto, la definizione del contratto concluso da un consumatore deve essere interpretata restrittivamente, in quanto rappresenta una deroga alla regola di competenza di principio sancita all’art. 2, primo comma, di tale Convenzione, che conferisce eccezionalmente competenza ai giudici della residenza dell’attore (v. punti 32 e 33 della presente sentenza).

44
La detta interpretazione si impone altresì in considerazione del fatto che la qualifica del contratto può derivare solo da una sua valutazione globale, dato che la Corte ha dichiarato a più riprese che l’assenza di moltiplicazione dei criteri di competenza giurisdizionale per uno stesso rapporto giuridico rappresenta uno degli obiettivi essenziali della Convenzione di Bruxelles (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 19 febbraio 2002, causa C‑256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punto 27; Gabriel, cit., punto 57, e 5 febbraio 2004, causa C‑18/02, DFDS Torline, Racc. pag. I‑1417, punto 26).

45
L’interpretazione diretta a negare lo status di consumatore, ai sensi dell’art. 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, nel caso in cui l’uso del bene o del servizio persegua una finalità avente un rapporto non trascurabile con l’attività professionale delle persone di cui trattasi è altresì la più conforme ai requisiti di certezza del diritto nonché di prevedibilità, per il futuro convenuto, del giudice competente, che rappresentano la base di tale Convenzione (v., segnatamente, sentenza Besix, cit., punti 24‑26).

46
Considerate le normali regole in materia di onere della prova, spetta al soggetto che intende avvalersi degli artt. 13‑15 della Convenzione di Bruxelles dimostrare che, nel contratto a duplice finalità di cui trattasi, l’uso professionale ha un ruolo meramente trascurabile, mentre la parte avversa avrà il diritto di fornire una prova contraria.

47
Alla luce degli elementi di prova sottopostigli, il giudice adito dovrà quindi pronunciarsi sul problema se il detto contratto mirasse a soddisfare, in misura non trascurabile, necessità rientranti nell’attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l’uso professionale non avesse una rilevanza meramente insignificante. A tal fine, il giudice nazionale dovrà prendere in considerazione non solo il contenuto, la natura e la finalità del contratto, bensì anche le circostanze oggettive che hanno accompagnato la sua conclusione.

48
Per quanto riguarda infine il problema del giudice del rinvio relativo alla necessità, per la controparte del presunto consumatore, di aver avuto conoscenza della finalità dell’operazione a proposito della quale è stato concluso il contratto, nonché delle condizioni in cui è intervenuta tale conclusione, occorre precisare che, per facilitare per quanto possibile sia l’amministrazione che la valutazione delle prove, il giudice adito deve fondarsi in primo luogo sugli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo.

49
Se tali elementi sono sufficienti per consentire al giudice di dedurne che il contratto rispondeva in modo non trascurabile ad esigenze relative all’attività professionale del soggetto di cui trattasi, gli artt. 13‑15 della Convenzione di Bruxelles non possono trovare applicazione, considerata la posizione eccezionale che tali disposizioni occupano nel sistema instaurato da tale convenzione. È quindi inutile, in tal caso, ricercare se l’uso professionale potesse essere o meno conosciuto dalla controparte.

50
Se, invece, le circostanze oggettive del fascicolo non sono tali da dimostrare a sufficienza di diritto che l’operazione che ha dato luogo alla conclusione di un contratto a duplice finalità perseguiva una finalità professionale non trascurabile, tale contratto deve essere considerato concluso, in linea di principio, da un consumatore ai sensi dei detti artt. 13‑15, salvo privare tali disposizioni del loro effetto utile.

51
Tuttavia, considerato il carattere derogatorio del regime di protezione istituito dagli artt. 13‑15 della Convenzione di Bruxelles, il giudice adito dovrà in quest’ultimo caso verificare inoltre se l’altra parte del contratto non potesse legittimamente ignorare la finalità extraprofessionale dell’operazione, in ragione del fatto che il presunto consumatore, con il suo comportamento nei confronti della controparte, avrebbe in realtà dato l’impressione a quest’ultima di agire a fini professionali.

52
Un caso del genere si verificherebbe, per esempio, qualora un privato ordinasse, senza ulteriori precisazioni, oggetti che potrebbero servire effettivamente all’esercizio della sua professione, utilizzasse a tal fine carta da lettera con intestazione professionale, si facesse consegnare beni presso il suo domicilio professionale o menzionasse la possibilità di recuperare l’imposta sul valore aggiunto.

53
In un caso siffatto, le regole specifiche di competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori sancite dagli artt. 13‑15 della Convenzione di Bruxelles non troverebbero applicazione, anche qualora il contratto non perseguisse in quanto tale una finalità professionale non trascurabile, dato che si deve ritenere che il singolo abbia rinunciato alla protezione prevista dai detti articoli, considerata l’impressione che ha fatto sorgere presso la sua controparte in buona fede.

54
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le prime tre questioni sollevate dichiarando che le regole di competenza stabilite dalla Convenzione di Bruxelles devono essere interpretate nel modo seguente:

un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13‑15 della detta Convenzione, a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofessionale;

spetta al giudice adito decidere se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all’attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l’uso professionale abbia rivestito solo un ruolo insignificante;

a tal fine il detto giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente dal fascicolo; non occorre invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l’impressione, nella controparte contrattuale, di agire con finalità professionali.


Sulle ultime tre questioni

55
Considerato che le ultime tre questioni sono state sollevate solo nell’ipotesi in cui fosse accertato lo status di consumatore ai sensi dell’art. 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, e tenuto conto della soluzione delle prime tre questioni fornita a tale riguardo, non occorre più risolvere le ultime tre questioni, relative ad altre condizioni di applicazione della detta disposizione.


Sulle spese

56
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Le regole di competenza stabilite dalla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel modo seguente:

un soggetto che ha stipulato un contratto relativo ad un bene destinato ad un uso in parte professionale ed in parte estraneo alla sua attività professionale non ha il diritto di avvalersi del beneficio delle regole di competenza specifiche previste dagli artt. 13‑15 della detta Convenzione, a meno che l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell’operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l’aspetto extraprofessionale;

spetta al giudice adito decidere se il contratto in questione sia stato concluso per soddisfare, in misura non trascurabile, esigenze attinenti all’attività professionale del soggetto di cui trattasi ovvero se, al contrario, l’uso professionale abbia rivestito solo un ruolo insignificante;

a tal fine il detto giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto rilevanti che risultano oggettivamente dal fascicolo; non occorre invece tener conto di circostanze o di elementi di cui la controparte avrebbe potuto prendere conoscenza al momento della conclusione del contratto, a meno che il soggetto che fa valere lo status di consumatore non si sia comportato in modo tale da far legittimamente sorgere l’impressione, nella controparte contrattuale, di agire con finalità professionali.

Firme


1
Lingua processuale: il tedesco.

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