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Document 62001CC0285(01)

Conclusioni dell'avvocato generale del 11 febbraio 2003.
Isabel Burbaud contro Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative d'appel de Douai - Francia.
Riconoscimento di diplomi - Dirigenti pubblici ospedalieri - Direttiva 89/48/CEE - Nozione di diploma - Concorso di ammissione - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).
Causa C-285/01.

European Court Reports 2003 I-08219

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:88

62001C0285(01)

Conclusioni dell'avvocato generale dell'11febbraio2003. - Isabel Burbaud contro Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative d'appel de Douai - Francia. - Riconoscimento di diplomi - Dirigenti pubblici ospedalieri - Direttiva 89/48/CEE - Nozione di diploma - Concorso di ammissione - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE). - Causa C-285/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-08219


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1. Il presente procedimento concerne l'accesso alla professione di dirigente ospedaliero in Francia e, in particolare, la compatibilità delle condizioni d'ammissione a tale professione, previste dall'ordinamento francese, con la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (in prosieguo: la «direttiva») .

2. Dopo che la Quinta Sezione, in data 26 giugno 2002, aveva ascoltato le parti, il 12 settembre 2002 ho presentato le mie conclusioni.

3. Con ordinanza 19 novembre 2002 la Corte ha deciso, d'ufficio, di riaprire la fase orale. In tale ordinanza la Corte ha sottolineato che l'importanza delle questioni da affrontare rendeva necessaria la loro trattazione in seduta plenaria.

4. Dal momento che le diverse posizioni sono ormai note, in prosieguo farò riferimento alle tesi sviluppate nella nuova fase orale solo in quanto esse contengano argomenti ulteriori o complementari.

II - Analisi

5. Come si evince già dalle mie conclusioni 12 settembre 2002, il presente procedimento è incentrato sulla distinzione tra riconoscimento della formazione professionale e inserimento nel pubblico impiego e, in particolare, sui limiti derivanti dalla direttiva riguardo alle relative procedure di selezione degli Stati membri. Nella causa principale si dibatte sulla specifica configurazione del sistema francese.

6. D'accordo con il governo svedese e con la Commissione ritengo di poter partire dall'idea che gli Stati membri possano predisporre procedure finalizzate all'assunzione, cioè all'inserimento nel pubblico impiego. Ciò può avvenire anche nelle forme di una procedura di selezione, il cosiddetto «concours» (concorso). Nel disciplinare quest'ultimo gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad osservare le disposizioni del diritto comunitario.

7. Durante il dibattimento il governo francese ha sottolineato soprattutto che il periodo di formazione trascorso presso l'École Nationale de la Santé Publique di Rennes (Scuola nazionale di Sanità di Rennes; in prosieguo: la «ENSP») è paragonabile ad un periodo di prova svolto presso un datore di lavoro. Nella pubblica amministrazione coesisterebbero sia questo sistema, sia la possibilità di trascorrere il periodo di prova frequentando uno «stage» (tirocinio) direttamente presso l'amministrazione volta a volta interessata. Tale circostanza, che dipende unicamente da una scelta organizzativa dell'ordinamento nazionale, è comunque irrilevante ai fini di una valutazione sotto il profilo dell'ordinamento comunitario delle questioni giuridiche oggetto del presente procedimento. La circostanza che un rapporto di lavoro valga al tempo stesso come formazione non può sottrarre la fattispecie all'applicazione del diritto comunitario.

8. Nell'ambito della disciplina comunitaria va citata almeno la direttiva oggetto della causa principale, che disciplina il riconoscimento dei diplomi e l'accesso alle professioni regolamentate, come quella di dirigente ospedaliero in Francia.

9. Orbene, se le procedure di selezione stabiliscono specifici requisiti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, di conseguenza anche alle dette procedure vanno applicate le disposizioni della direttiva.

10. Poiché tuttavia la direttiva non regola tutti gli aspetti dell'accesso al mercato del lavoro, per gli ambiti non armonizzati resta inoltre applicabile la regola della libera circolazione dei lavoratori, ossia l'art. 39 CE. Nel presente giudizio ciò riguarda in primo luogo la questione relativa alle modalità specifiche di regolamentazione di una procedura di assunzione.

11. Il governo svedese e la Commissione giungono alla conclusione che il sistema oggetto della causa principale sia in contrasto con l'art. 39 CE.

12. Per quanto concerne la valutazione alla luce del diritto primario, nel caso di specie pertanto dell'art. 39 CE, il governo francese ha asserito che il vigente «concours» non rappresenta nessuna limitazione alla libera circolazione dei lavoratori e, in subordine, che la limitazione è quanto meno giustificata. A ciò il governo svedese e la Commissione hanno giustamente opposto che il governo francese non ha finora fornito la prova che la disciplina vigente sia anche proporzionata allo scopo. Occorre poi aggiungere che durante il dibattimento non è stata fornita nessuna prova di un'eventuale necessità e adeguatezza della normativa vigente.

13. Già l'esistenza di eccezioni dimostra che lo svolgimento di un «concours» non costituisce una misura necessaria. Il sistema francese vigente prevede infatti la possibilità - effettivamente sfruttata nella prassi - di coprire posti nell'amministrazione ospedaliera anche senza la previa frequenza della ENSP.

14. Infine, occorre sottolineare che non è compito della Corte indicare che forma debba avere una procedura di assunzione conforme al diritto comunitario. Naturalmente il sistema più trasparente sarebbe quello che intervenga solo dopo la fase di formazione. A un siffatto «concours» - distinto da eventuali esami svolti nell'ambito della formazione - potrebbero partecipare allora sia i titolari di un diploma della ENSP, sia i titolari di un diploma straniero. Ciò consentirebbe inoltre il confronto di tutti i candidati in competizione fra loro.

15. La soluzione del presente procedimento si lascia ricavare facilmente - quanto meno sotto il profilo giuridico - dalla consolidata giurisprudenza della Corte. A tal riguardo si può fare richiamo a una causa sfortunatamente non tenuta presente dalle parti del presente giudizio, ossia a quella vertente su un concorso spagnolo per medici . Quel procedimento verteva su una disciplina nazionale che obbligava anche i titolari di una specializzazione a partecipare a una procedura di selezione. Per tale categoria di persone valevano pertanto le stesse condizioni imposte alle persone estranee a tale categoria, ossia alle persone non ancora specializzate.

16. Come la Corte ha dichiarato in tale sentenza, «non è (...) lecito allo Stato membro ospitante né includere altri ambiti nella formazione complementare che impone al medico migrante né assoggettare quest'ultimo alle medesime condizioni di accesso richieste a un medico che desideri intraprendere per la prima volta una formazione (...)» .

17. E' evidente che le considerazioni della Corte possono considerarsi valide anche per il presente giudizio, con la conseguenza che non è ammissibile un «concours» unico per i titolari di una specializzazione e per coloro che tali non sono.

18. In conclusione si deve pertanto prendere atto che la fase orale svoltasi a seguito della riapertura non ha fornito elementi che rendano necessaria una modifica sostanziale delle mie precedenti conclusioni.

III - Conclusione

19. Alla luce di tutto ciò nonché delle considerazioni svolte nelle mie precedenti conclusioni confermo la validità della soluzione da me proposta in tal sede. Pertanto, suggerisco alla Corte di risolvere nel seguente modo le questioni pregiudiziali propostele:

1) Un tirocinio di formazione alla carriera di pubblico dipendente in una scuola come la ENSP, il quale comporta l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, consente il conseguimento di un diploma ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

2) L'autorità competente non può subordinare ad alcuna condizione l'assunzione, nel pubblico impiego dello Stato ospitante, di pubblici dipendenti provenienti da un altro Stato membro e, in particolare, non può richiedere il superamento di una procedura di selezione come quella di cui al procedimento principale, allorché tali dipendenti sono in possesso di un diploma equivalente.

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