EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CJ0159

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 giugno 2002.
Sapod Audic contro Eco-Emballages SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Direttiva 83/189/CEE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Rifiuti - Obbligo di informazione in ordine alle misure progettate - Normativa nazionale relativa allo smaltimento dei rifiuti di imballaggio - Obbligo per i produttori o gli importatori di indicare gli imballaggi che devono essere affidati ad un'impresa autorizzata - Obbligo per l'impresa autorizzata di garantire che gli imballaggi ad essa affidati soddisfino talune prescrizioni tecniche.
Causa C-159/00.

European Court Reports 2002 I-05031

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:343

62000J0159

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 giugno 2002. - Sapod Audic contro Eco-Emballages SA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia. - Direttiva 83/189/CEE - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Rifiuti - Obbligo di informazione in ordine alle misure progettate - Normativa nazionale relativa allo smaltimento dei rifiuti di imballaggio - Obbligo per i produttori o gli importatori di indicare gli imballaggi che devono essere affidati ad un'impresa autorizzata - Obbligo per l'impresa autorizzata di garantire che gli imballaggi ad essa affidati soddisfino talune prescrizioni tecniche. - Causa C-159/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05031


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189 - Nozione - Norma nazionale che può essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o etichettatura - Inclusione

(Art. 234 CE; direttiva del Consiglio 83/189/CEE, art. 1, punti 1 e 5)

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica - Esenzione - Esecuzione degli obblighi derivanti dalle direttive e dai regolamenti comunitari - Inapplicabilità a una norma nazionale che deve essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o etichettatura

(Direttiva del Consiglio 83/189, artt. 8 e 10)

3. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica - Facoltà dei privati di invocare l'omessa comunicazione - Obbligo del giudice nazionale di disapplicare la norma di cui si tratta - Sanzione - Modalità - Applicazione del diritto nazionale - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 83/189, art. 8)

4. Ravvicinamento delle legislazioni - Rifiuti - Direttiva 75/442 - Obbligo di comunicare i progetti di regolamentazione - Violazione - Facoltà dei privati di invocare l'omessa comunicazione - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 75/442, art. 3, n. 2)

5. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Nozione - Norma nazionale che impone un obbligo generico di indicare gli imballaggi che sono affidati ad un'impresa autorizzata ai fini del loro smaltimento - Inapplicabilità dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) - Ammissibilità - Presupposti - Valutazione da parte del giudice nazionale

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)]

Massima


1. Una norma nazionale che, in considerazione della sua formulazione e del suo contesto, non sembra di per sé imporre, ai fini dell'identificazione degli imballaggi dalla stessa prevista, l'apposizione di un contrassegno sul prodotto o sul relativo imballaggio, può rappresentare una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 88/182, solo nel caso in cui il giudice nazionale decida che essa deve essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura.

( v. punto 39, dispositivo 1 )

2. Dal momento che una norma nazionale deve essere intesa come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura, l'art. 10 della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 88/182, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non è esentata dalla comunicazione prevista dall'art. 8 della direttiva 83/189.

( v. punto 46, dispositivo 2 )

3. Un privato può invocare l'omessa comunicazione richiesta dall'art. 8 della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, di una disposizione nazionale che deve essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura. Il giudice nazionale è tenuto in tal caso a disapplicare tale disposizione, fermo restando che il problema di sapere quali conclusioni debbano trarsi dall'inapplicabilità della citata disposizione nazionale quanto all'entità della sanzione prevista dal diritto nazionale applicabile, come la nullità o l'inopponibilità di un contratto, è retto dal diritto nazionale. Tale conclusione è tuttavia sottoposta alla condizione che le norme di diritto nazionale applicabili non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

( v. punto 53, dispositivo 3 )

4. L'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti, dev'essere interpretato nel senso che non conferisce ai privati alcun diritto che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali al fine di ottenere l'annullamento o la disapplicazione di una normativa nazionale rientrante nell'ambito d'applicazione della disposizione stessa, per il fatto che tale normativa è stata adottata senza essere previamente comunicata alla Commissione.

( v. punto 63, dispositivo 5 )

5. Una norma nazionale che deve essere interpretata nel senso che non impone un obbligo di marchiatura o di etichettatura, ma si limita ad imporre un obbligo generico di indicare gli imballaggi affidati, ai fini del loro smaltimento, ad un'impresa autorizzata, può essere qualificata come modalità di vendita. Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti individuati a tal proposito dalla giurisprudenza della Corte al fine di escludere un tale obbligo dal campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), ossia che la disposizione in oggetto vale nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e che essa incide in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sul commercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.

( v. punto 75, dispositivo 6 )

Parti


Nel procedimento C-159/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Sapod Audic

e

Eco-Emballages SA,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1 e 10 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75), dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), nonché dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Sapod Audic, dal sig. L. Boré, avocat;

- per la Eco-Emballages SA, dai sigg. D. Brouchot, T. Schneider e M. Troncoso Ferrer, avocats;

- per il governo francese, dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

- per il governo tedesco, dai sigg. W.D. Plessing e T. Jürgensen, in qualità di agenti;

- per il governo olandese, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. zur Hausen e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Sapod Audic, rappresentata dai sigg. L. Boré e M. Quimbert, avocat, della Eco-Emballages SA, rappresentata dai sigg. T. Schneider e M. Troncoso Ferrer, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, e della Commissione, rappresentata dal sig. G. zur Hausen e dalla sig.ra J. Adda, all'udienza del 23 ottobre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 18 aprile 2000, pervenuta alla Corte il 28 aprile seguente, la Cour de cassation (Corte di cassazione francese) ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 1 e 10 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva 83/189»), dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), nonché dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Sapod Audic (in prosieguo: la «Sapod») e la società Eco-Emballages SA (in prosieguo: la «Eco-Emballages»), relativa al contributo preteso dalla Eco-Emballages nei confronti della Sapod in forza di un contratto con il quale la Sapod si è impegnata ad aderire, al fine di adempiere taluni obblighi giuridici, al sistema di smaltimento dei rifiuti attuato dalla Eco-Emballages.

Normativa comunitaria

3 L'art. 1 della direttiva 83/189 prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

1) "specificazione tecnica": la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura (...);

(...)

5) "regola tecnica": le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali;

6) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo infine adottare come regola tecnica, e che si trova in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali;

7) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli».

4 Gli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 fanno obbligo agli Stati membri, da un lato, di comunicare alla Commissione i progetti di regole tecniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, salvo si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma rilevante, e, dall'altro, di rinviare di vari mesi l'adozione di tali progetti per consentire alla Commissione di verificare se i medesimi siano compatibili con il diritto comunitario o di proporre una direttiva in materia.

5 L'art. 10 della direttiva 83/189 prevede che «gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono gli obblighi derivanti da direttive e regolamenti comunitari».

6 L'art. 3 della direttiva 75/442 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:

a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante

(...)

b) in secondo luogo:

i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o

ii) l'uso dei rifiuti come fonte di energia.

2. Salvo nei casi in cui si applicano le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (...), gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. La Commissione informa di tali misure gli altri Stati membri e il comitato di cui all'articolo 18».

7 L'art. 8 della direttiva 75/442 precisa quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

- li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure

- provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva».

Normativa francese

8 Gli artt. 4-6 del decreto 1° aprile 1992, n. 92-377, recante attuazione, per i rifiuti risultanti dall'abbandono degli imballaggi, della legge 15 giugno 1975, n. 75-633, e successive modifiche, relativa allo smaltimento dei rifiuti ed al recupero dei materiali (JORF del 3 aprile 1992, pag. 5003), dispongono:

«Art. 4

Ogni produttore, ogni importatore (...) è tenuto a contribuire o a provvedere allo smaltimento di tutti i suoi rifiuti d'imballaggio (...).

A tale scopo, egli indica gli imballaggi che affida a un ente o ad un'impresa titolare dell'autorizzazione definita al seguente art. 6, secondo le modalità da essi determinate, come precisato dal seguente art. 5. Egli recupera gli altri imballaggi alle condizioni previste dal seguente art. 10.

Art. 5

Le persone di cui all'art. 4, che fanno ricorso, ai fini dello smaltimento dei loro imballaggi usati, ai servizi di un ente o di un'impresa autorizzati stipulano con questi un contratto che precisa in particolare il tipo di indicazione dei detti imballaggi, il quantitativo previsto dei rifiuti da recuperare ogni anno nonché il compenso dovuto a tale ente o a tale impresa; a tale riguardo, questi contratti devono essere conformi alle clausole del capitolato di oneri previsto dal seguente art. 6.

Art. 6

Ogni ente o impresa che si fa carico, alle condizioni previste dagli artt. 4 e 5, dello smaltimento degli imballaggi usati delle proprie controparti, deve essere titolare di un'apposita autorizzazione, rinnovabile, per periodi della durata massima di sei anni, concessa con provvedimento congiunto del Ministro dell'Ambiente, del Ministro dell'Economia, del Ministro dell'Industria, del Ministro dell'Agricoltura e del Ministro degli Enti locali.

Tale ente o impresa deve, a sostegno della propria istanza d'autorizzazione, fornire prova del possesso di capacità tecniche ed economiche atte a condurre a buon esito le operazioni necessarie per lo smaltimento degli imballaggi usati, nonché precisare le condizioni in cui intende adempiere alle clausole del capitolato di oneri di cui tale contratto sarà dotato (...).

(...)

[Tale capitolato di oneri] indica le prescrizioni tecniche cui gli imballaggi usati devono conformarsi, per ciascuna trafila di materiali, qualora l'ente o l'impresa autorizzati stipulino accordi per lo smaltimento di tali rifiuti con i produttori di imballaggi o di materiali da imballaggio.

(...)».

9 Secondo l'art. 10 del medesimo decreto, le persone di cui al suo art. 4 possono scegliere di provvedere esse stesse allo smaltimento dei rifiuti risultanti dall'abbandono degli imballaggi che esse utilizzano. In tal caso, esse devono «o stabilire un dispositivo di consegna dei loro imballaggi, segnalato in maniera evidente su questi ultimi» [art. 10, lett. a)], «o allestire, per il deposito di tali imballaggi, siti specificamente destinati a tale scopo, dopo aver fatto approvare, con decreto congiunto del Ministro dell'Ambiente, del Ministro dell'Industria e del Ministro dell'Agricoltura, le modalità di controllo del sistema di smaltimento che permettano loro di calcolare la proporzione tra gli imballaggi smaltiti e gli imballaggi messi in commercio» [art. 10, lett. b)].

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 La Eco-Emballages è una società di diritto privato costituita nel 1992. Il suo oggetto consiste specificamente nell'organizzare sistemi volti allo smaltimento dei rifiuti ed al recupero dei materiali, ed in particolare al trattamento degli imballaggi di imprese soggette agli obblighi sanciti dalla legge 15 luglio 1975, n. 75/633, relativa all'eliminazione dei rifiuti e al recupero dei materiali (JORF del 16 luglio 1975, pag. 7279), e successive modifiche (in prosieguo: la «legge n. 75-633»), e dai relativi decreti d'applicazione.

11 Con decreto interministeriale 12 novembre 1992 la Eco-Emballages ha ottenuto l'autorizzazione che l'art. 6 del decreto n. 92-377 prevede per garantire il trattamento dei rifiuti risultanti dall'abbandono degli imballaggi usati di prodotti consumati o utilizzati a livello domestico, che siano stati oggetto di contratti con essa stipulati da produttori o importatori.

12 La Sapod è una società francese che commercializza pollame in imballaggi di plastica.

13 Il 16 settembre 1993 la Sapod ha sottoscritto con la Eco-Emballages un contratto d'adesione. Ai sensi di tale contratto, la Sapod dichiarava di aderire, per adempiere gli obblighi ad essa imposti dal decreto n. 92-377, al sistema di smaltimento dei rifiuti attuato dalla Eco-Emballages.

14 In base al contratto sottoscritto, la Eco-Emballages concedeva alla Sapod il diritto non esclusivo di utilizzo del logo Punto verde, da apporsi sugli imballaggi dei prodotti della Sapod secondo modalità definite in un allegato contrattuale.

15 Il contratto prevedeva il versamento di un contributo annuale. La Sapod ha versato i primi contributi senza difficoltà. In seguito, essa ha cessato di pagare il contributo previsto e, poiché il contratto era stato rinnovato, alla data del 30 settembre 1996 essa era debitrice di una somma pari a FRF 60 791.

16 La Eco-Emballages ha quindi citato la Sapod con procedimento d'ingiunzione dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) (Francia) il quale, con ordinanza 14 febbraio 1997, ha condannato la Sapod a versare alla Eco-Emballages, a titolo provvisorio, la somma indicata al punto che precede, aumentata degli interessi al tasso legale. Tale decisione è stata confermata con sentenza della Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) 23 gennaio 1998.

17 Nell'ambito di tale procedimento, la Sapod ha in particolare fatto valere, da un lato, che il decreto n. 92-377 costituiva una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189, la quale non era stata comunicata alla Commissione ed era pertanto inopponibile ai terzi e, dall'altro, che l'obbligo di adesione ad un sistema autorizzato, quale quello attuato dalla Eco-Emballages, costituiva una misura di effetto equivalente incompatibile con l'art. 30 del Trattato.

18 Poiché la Sapod ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cour d'appel de Paris, la Cour de Cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, sia nella versione vigente anteriormente sia nella versione vigente successivamente alla direttiva [del Parlamento europeo e] del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono una regola tecnica le disposizioni del decreto 1° aprile 1992, n. 92/377, in quanto, segnatamente, tali disposizioni consentono al produttore di non avvalersi del sistema autorizzato della società Eco Emballages se provvede direttamente allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'abbandono degli imballaggi da esso utilizzati.

2) Se l'art. 10 della direttiva 83/189/CEE, sia nella versione anteriore sia nella versione successiva alla direttiva di modifica 23 marzo 1994, 94/10/CEE, e l'art. 3, n. 2, della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CE, relativa ai rifiuti, nella versione di cui alla direttiva di modifica 18 marzo 1991, 91/156/CEE, debbano essere interpretati nel senso che il governo francese era tenuto a comunicare alla Commissione le disposizioni del decreto 1° aprile 1992 e, in caso affermativo, che la mancanza di comunicazione può essere invocata da un privato per far dichiarare tali disposizioni inopponibili.

3) Se l'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) del Trattato istitutivo della Comunità europea debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa come quella contenuta nel decreto 1° aprile 1992, che fa obbligo, a coloro che importano da altri Stati membri prodotti destinati al consumo familiare, di servirsi di imballaggi che rispettano determinate prescrizioni tecniche e di apporre su tali imballaggi un "logo" attestante l'adesione ad un sistema autorizzato di recupero dei rifiuti di imballaggio, in quanto tale normativa, che si applica indistintamente, non sarebbe proporzionata al dovere imperativo di tutela dell'ambiente».

Osservazioni preliminari

19 Si deve preliminarmente rilevare, innanzi tutto, che, con la sua prima e seconda questione, il giudice del rinvio chiede l'interpretazione della direttiva 83/189 nella sua versione applicabile sia anteriormente sia posteriormente all'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189 (GU L 100, pag. 30).

20 Si deve a tal proposito rilevare, da un lato, che, anche ipotizzando che le disposizioni rilevanti del decreto n. 92-377 rappresentino regole tecniche, si sarebbe dovuto procedere alla loro comunicazione sotto forma di progetto in forza della direttiva 83/189, nella sua versione modificata dalla direttiva 88/182, e, dall'altro, che le modifiche apportate dalla direttiva 94/10 alle disposizioni rilevanti nel caso di specie sono di natura sostanziale e non si limitano quindi a chiarire le nozioni di cui alla direttiva 83/189 (v. specificamente, in tal senso, sentenze 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim, Racc. pag. I-3175, punti 25 e 26, e 12 ottobre 2000, causa C-314/98, Snellers, Racc. pag. I-8633, punti 31-33).

21 Date queste premesse, come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 30 e 31 delle sue conclusioni, le citate questioni devono essere esaminate con riferimento alla direttiva 83/189, nella sua versione modificata dalla direttiva 88/182, ma senza tener conto della direttiva 94/10.

22 In secondo luogo, in ordine alla prima ed alla seconda questione, si deve precisare che, come emerge dalla motivazione della sentenza di rinvio, le disposizioni del decreto n. 92/377, rispetto alle quali il giudice del rinvio si chiede se sia applicabile la direttiva 83/189, sono l'art. 4, secondo comma - in quanto impone l'obbligo per il produttore di indicare gli imballaggi che esso affida ad un ente o ad un'impresa autorizzati per il loro smaltimento -, e l'art. 6, quarto comma - in quanto introduce in capo al detto ente ovvero alla detta impresa autorizzati l'obbligo di garantire che gli imballaggi usati soddisfino determinate prescrizioni tecniche -.

Sulla prima questione

23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se disposizioni nazionali quali gli artt. 4, secondo comma, e 6, quarto comma, del decreto n. 92/377 costituiscano una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189 in quanto, segnatamente, tali disposizioni consentono ai produttori di non avvalersi di un sistema autorizzato di smaltimento dei loro imballaggi usati, quale quello attuato dalla Eco-Emballages, se provvedono direttamente allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'abbandono degli imballaggi da essi utilizzati.

24 Quanto alla questione specifica formulata dal giudice del rinvio, volta a sapere se la circostanza che i produttori non sono tenuti a conformarsi agli obblighi derivanti da tali disposizioni nazionali nel caso in cui decidano di provvedere essi stessi allo smaltimento dei loro rifiuti, sia tale da incidere sull'obbligatorietà delle disposizioni citate, ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva 83/189, tale questione deve essere risolta negativamente.

25 Infatti, come rilevato dalla Commissione, la sola scelta concessa ai produttori dal decreto n. 92-377, specificamente dal suo art. 4, primo comma, è quella di affidare i loro rifiuti di imballaggio, per il loro smaltimento, ad enti o ad imprese autorizzati, ovvero di provvedere essi stessi al loro smaltimento. Tuttavia, se il produttore opta, come nella causa principale, per il regime dell'affidamento ad un ente o ad un'impresa autorizzati, diviene obbligatoriamente applicabile una serie di disposizioni, tra cui gli artt. 4, secondo comma, e 6, quarto comma, del decreto n. 92-377. Quindi, tali disposizioni sono obbligatorie ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva 83/189.

26 Si deve quindi verificare se disposizioni nazionali quali quelle di cui al procedimento principale possano essere qualificate come specificazioni tecniche ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189.

27 Per quanto concerne, da un lato, l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, la Sapod fa presente che tale disposizione deve essere qualificata come specificazione tecnica poiché impone un obbligo di apporre simboli sull'imballaggio dei prodotti. La Eco-Emballages sostiene, al contrario, che la citata disposizione non rappresenta una specificazione tecnica poiché non impone un obbligo di marchiatura o di etichettatura. La Commissione condivide tale conclusione e rileva a questo proposito che non sembra che il decreto n. 92-377 imponga un simbolo, una marchiatura o un'etichettatura specifici. Il governo francese fa altresì presente che la disposizione in oggetto non può essere qualificata come specificazione tecnica, poiché essa fa parte di un insieme di modalità relative ad una prestazione di servizi e non ad un prodotto in quanto tale.

28 Si deve rilevare a tal proposito che l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, in considerazione della sua formulazione e del suo contesto, come anche degli elementi del fascicolo forniti alla Corte, non sembra di per sé imporre, ai fini dell'identificazione degli imballaggi dallo stesso prevista, l'apposizione di un contrassegno sul prodotto o sul relativo imballaggio.

29 Questa analisi sembra trovare conferma nell'art. 5 del decreto n. 92-377, allorché tale disposizione prevede che il tipo di indicazione è precisato nei contratti tra gli enti o le imprese autorizzati ed i produttori. Emerge infatti dal fascicolo, e specificamente dalle risposte ad un quesito scritto posto dalla Corte, che è solo nell'ambito di questi contratti, quale quello intervenuto tra la Sapod e la Eco-Emballages, che l'obbligo generale di indicazione, imposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, è stato concretizzato in un particolare obbligo di marchiatura, a mezzo dell'apposizione del logo Punto verde, in quanto il capitolato di oneri, sulla cui base la Eco-Emballages è stata autorizzata, nulla dice sul punto.

30 Così, l'obbligo di indicare gli imballaggi previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, nella parte in cui non sembra imporre un obbligo di marchiatura o di etichettatura di tali imballaggi, non sembra necessariamente riferirsi al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali. Così interpretata, questa disposizione non definisce quindi le caratteristiche richieste di un prodotto ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189 e, pertanto, non può essere qualificata come specificazione tecnica (v., specificamente, sentenza 8 marzo 2001, causa C-278/99, Van der Burg, Racc. pag. I-2015, punto 20).

31 Si deve tuttavia rilevare che, nell'ambito della ripartizione delle competenze di cui all'art. 234 CE, spetta al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale, nella fattispecie l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377.

32 Si deve quindi parimenti considerare l'ipotesi in cui, con riferimento all'insieme degli elementi fattuali e giuridici a lui noti, il giudice del rinvio giunga alla conclusione che l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 dev'essere interpretato nel senso che impone ai produttori un obbligo di marchiatura o di etichettatura, benché non precisi quale contrassegno debba essere apposto.

33 In tale ipotesi, sarebbe giocoforza constatare che si tratta effettivamente di una specificazione tecnica ai sensi della direttiva 83/189 e quindi, poiché l'obbligo è imposto per decreto con riferimento alla commercializzazione di prodotti in imballaggi sull'intero territorio nazionale, di una regola tecnica.

34 Infatti, benché le modalità di marchiatura o di etichettatura siano da precisare, la marchiatura o l'etichettatura sarebbero allora obbligatorie in sé, anche per i prodotti importati (v., specificamente, sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux, Racc. pag. I-1753, punto 23). Inoltre, con riferimento all'obiettivo della direttiva 83/189, ossia la protezione della libera circolazione delle merci a mezzo di un controllo preventivo (v., specificamente, sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, Cia Security International, Racc. pag. I-2201, punti 40 e 48), un tale controllo in conformità alla procedura prevista dalla citata direttiva sarebbe indicato e possibile.

35 D'altra parte, quanto al sapere se l'art. 6, quarto comma, del decreto n. 92-377 possa essere qualificato come specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189, si deve rilevare, come fa l'avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni, che emerge dalla lettera di tale disposizione, come anche dagli altri elementi del fascicolo sottoposto alla Corte, e specificamente dalle risposte ad un quesito scritto posto dalla Corte, che è sugli enti o sulle imprese incaricate della raccolta dei rifiuti di imballaggio che tale disposizione fa gravare un obbligo, e che essa è dedicata alle prescrizioni tecniche minime a cui devono rispondere i rifiuti da imballaggio per poter essere ammessi nelle filiere di trattamento.

36 E' giocoforza constatare che il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcuna indicazione per la quale l'art. 6, quarto comma, del decreto n. 92-377 possa essere interpretato come implicante, per i produttori e gli importatori i cui prodotti sono commercializzati in imballaggi, un obbligo di vigilare affinché tali imballaggi rispondano a determinate prescrizioni tecniche.

37 Ne discende che la citata disposizione è una regola diversa da quelle che, in una controversia quale quella principale, sono suscettibili di essere applicate ai produttori i cui prodotti sono commercializzati in imballaggi (v., in particolare, sentenza 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, Racc. pag. I-3711, punto 34).

38 Di conseguenza, non occorre verificare se, in una controversia quale quella principale, l'art. 6, quarto comma, del decreto n. 92-377 possa essere qualificato come specificazione tecnica ai sensi della direttiva 83/189.

39 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 può rappresentare una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189 solo nel caso in cui il giudice nazionale decida che essa deve essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura.

Sulla seconda questione

40 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede l'interpretazione sia della direttiva 83/189, sia della direttiva 75/442. Queste direttive devono essere esaminate in ordine successivo.

Sulla direttiva 83/189

41 Si deve preliminarmente rilevare che, considerata la risposta data alla prima questione, la seconda questione, nella parte relativa alla direttiva 83/189, riguarda la sola ipotesi in cui il giudice del rinvio interpreti l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 come comportante un obbligo di marchiatura o di etichettatura, di modo che, come rilevato al punto 33 della presente sentenza, la citata disposizione debba essere qualificata come regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189.

Sull'esonero dalla comunicazione delle regole tecniche alla Commissione

42 In primo luogo, nell'ipotesi in cui una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 debba essere qualificata come regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in forza dell'art. 10 della medesima direttiva, una tale disposizione non sia comunque esonerata dalla comunicazione alla Commissione prevista dall'art. 8 della direttiva stessa, in quanto nell'adottarla lo Stato membro interessato ha adempiuto un obbligo derivante da direttive ovvero da regolamenti comunitari, in particolare dalla direttiva 75/442.

43 Secondo la Eco-Emballages ed i governi francese ed olandese, il decreto n. 92-377 sarebbe stato emanato al fine di attuare la direttiva 75/442 ovvero di darle applicazione, o per realizzare gli obiettivi della direttiva stessa, e beneficerebbe dunque dell'esenzione dalla notifica prevista dall'art. 10 della direttiva 83/189.

44 Tale punto di vista non può essere condiviso. Come rilevato dalla Commissione, tale questione deve essere risolta negativamente in quanto, benché il decreto n. 92-377 faccia riferimento nel suo preambolo alla direttiva 75/442, questa delinea solamente un quadro generale, concedendo un rilevante margine di azione agli Stati membri (v. specificamente, in tal senso, sentenza 26 settembre 2000, causa C-443/98, Unilever, Racc. pag. I-7535, punto 29). Si deve infatti rilevare che tale direttiva non contiene disposizioni che impongono agli Stati membri obblighi specifici, dei quali l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 costituirebbe l'attuazione.

45 Si deve aggiungere che, poiché, all'epoca dell'adozione del decreto n. 92-377, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), non era ancora stata adottata, tale direttiva non può essere presa in considerazione nel verificare l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 10 della direttiva 83/189.

46 Si deve quindi rispondere alla prima parte della seconda questione, là dove essa si riferisce alla direttiva 83/189, dichiarando che l'art. 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 debba essere intesa come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura, tale disposizione non è esonerata dalla comunicazione prevista dall'art. 8 della direttiva 83/189.

Sull'opponibilità delle regole tecniche non comunicate alla Commissione

47 In secondo luogo, nell'ipotesi in cui una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 debba essere qualificata come regola tecnica la quale, contrariamente a quanto imposto dalla direttiva 83/189, non è stata comunicata, ed in considerazione della circostanza che, in tal caso, questa disposizione non sarebbe esentata dalla comunicazione ai sensi dell'art. 10 della stessa direttiva, come rilevato al punto 46 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede se l'omissione della comunicazione prevista dalla citata direttiva possa essere invocata da un privato in una controversia quale quella principale per far dichiarare inopponibile tale disposizione.

48 Secondo la Sapod, risulta segnatamente dalla sentenza CIA Security International, citata, che spetta al giudice nazionale rifiutare l'applicazione di una regola tecnica che non sia stata comunicata in conformità alla direttiva 83/189. La Commissione sostiene che tale questione è priva d'oggetto, dovendosi rispondere alla prima questione nel senso che la normativa nazionale di cui alla causa principale non può essere qualificata come regola tecnica.

49 Si deve rilevare a tal proposito, in primo luogo, che, in conformità ad una costante giurisprudenza, la direttiva 83/189 deve essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione previsto al suo art. 8 costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità delle regole tecniche considerate, di modo che esse non possono essere opposte ai privati (v., segnatamente, sentenze CIA Security International, cit., punti 48 e 54, e Lemmens, cit., punto 33).

50 In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'inapplicabilità di una regola tecnica che non è stata comunicata in conformità all'art. 8 della direttiva 83/189 può essere invocata nell'ambito di una controversia tra soggetti dell'ordinamento in merito specificamente a diritti e obblighi di natura contrattuale (v., in particolare, sentenza Unilever, cit., punto 49).

51 Ne discende che il giudice del rinvio, ove interpretasse l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 come contenente un obbligo di marchiatura o di etichettatura, e pertanto come una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189, sarebbe tenuto a disapplicare tale disposizione nella causa principale.

52 Si deve tuttavia rilevare che il problema di sapere quali conclusioni debbano trarsi nella causa principale dall'inapplicabilità dell'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, quanto all'entità della sanzione prevista in tal senso dal diritto nazionale applicabile, quale la nullità o l'inopponibilità del contratto concluso tra la Sapod e la Eco-Emballages, è retto dal diritto nazionale, con specifico riferimento alle norme ed ai principi del diritto contrattuale che limitano o modulano una tale sanzione, così da renderla di entità proporzionale alle peculiarità del vizio accertato. Tuttavia, le citate norme ed i citati principi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere strutturati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., specificamente, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e 22 febbraio 2001, cause riunite C-52/99 e C-53/99, Camarotto e Vignone, Racc. pag. I-1395, punto 21).

53 Si deve quindi rispondere alla seconda parte della seconda questione, là dove essa si riferisce alla direttiva 83/189, dichiarando che un privato può invocare l'omissione della comunicazione, richiesta dall'art. 8 della citata direttiva, di una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 nell'ipotesi in cui tale ultima disposizione debba essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura. Il giudice nazionale è tenuto in tal caso a disapplicare tale disposizione, fermo restando che il problema di sapere quali conclusioni debbano trarsi dall'inapplicabilità della citata disposizione nazionale quanto all'entità della sanzione prevista dal diritto nazionale applicabile, quale la nullità o l'inopponibilità di un contratto, è retto dal diritto nazionale. Tale conclusione è tuttavia sottoposta alla condizione che le norme di diritto nazionale applicabili non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

Sulla direttiva 75/442

Sull'obbligo di informare la Commissione in ordine alle misure progettate

54 In primo luogo, nell'ipotesi in cui la direttiva 83/189 non si applichi alle disposizioni nazionali di cui alla causa principale, il giudice del rinvio chiede se lo Stato membro interessato debba informare la Commissione in ordine all'adozione di tali misure ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442.

55 La Sapod e la Commissione fanno presente che le autorità francesi erano tenute ad informare la Commissione in ordine al progetto di legge riguardante tali disposizioni nazionali.

56 E' giocoforza rilevare a tal proposito che emerge con chiarezza sia dalla natura delle norme contenute nel decreto n. 92-377, sia dal suo preambolo, che le autorità francesi dovevano informare la Commissione in ordine al progetto di legge riguardante le disposizioni nazionali in causa nel caso in cui la direttiva 83/189 non fosse applicabile.

57 Con riferimento a quanto precede, si deve rispondere alla prima parte della seconda questione, là dove essa si riferisce alla direttiva 75/442, dichiarando che, nell'ipotesi in cui la direttiva 83/189 non si applichi alle disposizioni del decreto n. 92-377, lo Stato membro interessato doveva informare la Commissione in ordine al progetto di legge riguardante tali disposizioni nazionali ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442.

Sull'opponibilità delle misure adottate senza aver informato la Commissione

58 In secondo luogo, nell'ipotesi in cui la circostanza che uno Stato membro non abbia informato la Commissione del fatto che esso intendeva adottare disposizioni nazionali quali quelle rilevanti nella causa principale rappresenti una violazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442, il giudice del rinvio chiede se tale omessa informazione possa essere invocata da un privato per far dichiarare tali disposizioni inopponibili.

59 Secondo la Sapod, la Eco-Emballages, il governo olandese e la Commissione, si deve rispondere negativamente a tale questione, in applicazione della giurisprudenza della Corte, in particolare della sentenza 13 luglio 1989, causa 380/87, Enichem Base e a. (Racc. pag. 2491).

60 Si deve rilevare a tal proposito che, specificamente ai punti 20-23 della sentenza Enichem Base e a., citata, la Corte ha precisato che né il testo né la finalità dell'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442, nella sua versione iniziale, consentono di ritenere che dall'inosservanza dell'obbligo di previa comunicazione gravante sugli Stati membri in forza della citata disposizione derivi di per sé l'illegittimità delle normative nazionali in tal modo adottate, in quanto la citata disposizione si limita a imporre agli Stati membri un obbligo di comunicazione dei progetti di normativa cui essa si applica senza stabilire una procedura di controllo comunitaria di questi progetti e senza subordinare l'entrata in vigore delle normative progettate all'assenso o alla mancata opposizione della Commissione (v., altresì, sentenza CIA Security International, cit., punto 49).

61 Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso, al punto 24 della sentenza Enichem Base e a., citata, che l'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442, nella sua versione iniziale, dev'essere interpretato nel senso che esso non conferisce ai privati alcun diritto che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, al fine di ottenere l'annullamento o la disapplicazione di una normativa nazionale rientrante nell'ambito d'applicazione della disposizione stessa, per il fatto che tale normativa sia stata adottata senza essere stata previamente comunicata alla Commissione.

62 Se è vero che, a seguito della pronuncia della sentenza Enichem Base e a., citata, l'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442 è stato modificato dalla direttiva 91/156 e che ormai, ai sensi di tale disposizione, a seguito della comunicazione alla Commissione delle misure che lo Stato membro intende assumere, quest'ultima ne informa gli altri Stati membri ed il comitato di cui all'art. 18 della direttiva 75/442, è giocoforza constatare che la citata modifica non incide minimamente sulla sostanza del ragionamento svolto in tale sentenza, richiamato al punto 60 della presente sentenza, né, quindi, sulle conclusioni a cui è giunta la Corte nella sentenza Enichem Base e a., citata, riportate al punto precedente di questa sentenza.

63 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda parte della seconda questione, là dove essa si riferisce alla direttiva 75/442, dichiarando che l'art. 3, n. 2, di tale direttiva dev'essere interpretato nel senso che esso non conferisce ai privati alcun diritto che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, al fine di ottenere l'annullamento o la disapplicazione di una normativa nazionale rientrante nell'ambito d'applicazione della disposizione stessa, per il fatto che tale normativa sia stata adottata senza essere stata previamente comunicata alla Commissione.

Sulla terza questione

64 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 30 del Trattato osti a disposizioni nazionali quali l'art. 4, secondo comma, e l'art. 6, quarto comma, del decreto n. 92-377, in quanto tali disposizioni, che si applicano indistintamente, non sarebbero proporzionate al dovere imperativo di tutela dell'ambiente.

65 Secondo la Sapod, l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 deve essere considerato come ostacolo vietato ai sensi dell'art. 30 del Trattato. A tal proposito la Sapod fa presente, in sostanza, che la Eco-Emballages gode di un monopolio assoluto nell'ambito dello smaltimento degli imballaggi in plastica, che un produttore straniero che voglia vendere in Francia i suoi prodotti commercializzati in imballaggi è obbligato a produrre o ad acquistare imballaggi di un tipo autorizzato dalla Eco-Emballages e che abbiano il segno distintivo di tale società, ossia il logo Punto verde, il che comporta per lo stesso rilevanti spese supplementari e rende difficile l'importazione dei suoi prodotti in Francia, ed, infine, che tale regime non è né elastico né efficace.

66 Basandosi segnatamente sulle sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649); 20 settembre 1988, causa 302/86, Commissione/Danimarca (Racc. pag. 4607), e 14 luglio 1998, causa C-389/96, Aher-Waggon (Racc. pag. I-4473), la Eco-Emballages, come anche i governi tedesco ed olandese, sostengono che, se la normativa nazionale in questione rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 30 del Trattato, essa è giustificata dai doveri imperativi di protezione dell'ambiente.

67 Il governo francese e la Commissione ritengono che la normativa nazionale in questione nella causa principale non rientri nell'ambito d'applicazione dell'art. 30 del Trattato.

68 Si deve preliminarmente rilevare a tal proposito che, da un lato, considerate le risposte date alla prima ed alla seconda questione, non è necessario rispondere alla terza questione nella parte in cui essa si riferisce all'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio interpreti tale disposizione come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura. Infatti, in tale ipotesi, la citata disposizione non sarebbe opponibile ai privati, come rilevato ai punti 49-51 della presente sentenza.

69 Se, d'altro canto, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 luglio 2000, causa C-36/99, Idéal tourisme, Racc. pag. I-6049, punto 20; 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39; 17 maggio 2001, causa C-340/99, TNT Traco, Racc. pag. I-4109, punto 31, e 6 dicembre 2001, causa C-472/99, Clean Car Autoservice, Racc. pag. I-9687, punto 14).

70 Come già rilevato al punto 36 della presente sentenza, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte permette di affermare che l'art. 6, quarto comma, del decreto n. 92-377 imponga ai fabbricanti di prodotti commercializzati in imballaggi e destinati al consumo familiare, o agli importatori di tali prodotti provenienti da altri Stati membri, un obbligo di servirsi di imballaggi che rispettino determinate prescrizioni tecniche. Nella parte in cui la terza questione ha ad oggetto la compatibilità di un tale obbligo con l'art. 30 del Trattato, è giocoforza constatare che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile a tale questione, là dove si riferisce all'art. 6, quarto comma, del decreto n. 92-377.

71 Quindi, si deve rispondere alla terza questione solo nella parte in cui essa è volta a sapere se l'art. 30 del Trattato osti ad una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 e solamente nell'ipotesi in cui tale disposizione debba interpretarsi nel senso che non impone un obbligo di marchiatura o di etichettatura, ma si limita ad imporre un obbligo generico di indicare gli imballaggi che sono affidati, ai fini del loro smaltimento, ad un'impresa autorizzata.

72 Si deve rilevare a tal proposito che, anche ipotizzando che debba essere accolta una tale interpretazione della detta disposizione nazionale, l'obbligo da essa imposto non si riferisce come tale al prodotto o al suo imballaggio e quindi non riguarda in se stesso una norma che detti requisiti a cui devono rispondere determinate merci, come quelli relativi, segnatamente, alla loro etichettatura o al loro confezionamento (v., in particolare, sentenza 5 aprile 2001, causa C-123/00, Bellamy e English Shop Wholesale, Racc. pag. I-2795, punto 18).

73 Al contrario, in una simile ipotesi, l'obbligo generico di indicare gli imballaggi ai sensi della citata disposizione nazionale può essere qualificato come modalità di vendita. Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistono tutti i presupposti individuati a tal proposito dalla giurisprudenza dalla Corte al fine di escludere un tale obbligo dal campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato, ossia che la disposizione in oggetto vale nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e che essa incide in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sul commercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri (v., segnatamente, sentenze 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punto 16, e 13 gennaio 2000, causa C-254/98, TK-Heimdienst, Racc. pag. I-151, punto 23).

74 Si deve infine rilevare che, se la natura dell'obbligo generico di indicare gli imballaggi, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, è stata concretizzata in un obbligo di marchiatura a carico della Sapod, consistente nell'apposizione del logo Punto verde, quest'ultimo obbligo deriva da un contratto di diritto privato intercorso tra le parti della causa principale. Una tale disposizione contrattuale non può essere considerata un ostacolo ai sensi dell'art. 30 del Trattato, poiché essa non è emanata da uno Stato membro bensì concordata tra privati (v. specificamente, in questo senso, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5, e Colim, cit., punto 36).

75 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, nell'ipotesi in cui venga interpretata dal giudice del rinvio nel senso che non impone un obbligo di marchiatura o di etichettatura, ma si limita ad imporre un obbligo generico di indicare gli imballaggi che sono affidati, ai fini del loro smaltimento, ad un'impresa autorizzata, può essere qualificata come modalità di vendita. Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti individuati a tal proposito dalla giurisprudenza della Corte al fine di escludere un tale obbligo dal campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato, ossia che la disposizione in oggetto vale nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e che essa incide in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sul commercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

76 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco e olandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour de cassation con sentenza 18 aprile 2000, dichiara:

1) Una disposizione nazionale, quale l'art. 4, secondo comma, del decreto 1° aprile 1992, n. 92-377, recante attuazione, per i rifiuti risultanti dall'abbandono degli imballaggi, della legge 15 giugno 1975, n. 75-633, e successive modifiche, relativa allo smaltimento dei rifiuti ed al recupero dei materiali, può rappresentare una regola tecnica ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, solo nel caso in cui il giudice nazionale decida che essa deve essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura.

2) L'art. 10 della direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 88/182, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 debba essere intesa come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura, tale disposizione non è esentata dalla comunicazione prevista dall'art. 8 della direttiva 83/189.

3) Un privato può invocare l'omessa comunicazione, richiesta dall'art. 8 della direttiva 83/189, di una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377 nell'ipotesi in cui tale ultima disposizione debba essere interpretata come implicante un obbligo di marchiatura o di etichettatura. Il giudice nazionale è tenuto in tal caso a disapplicare tale disposizione, fermo restando che il problema di sapere quali conclusioni debbano trarsi dall'inapplicabilità della citata disposizione nazionale quanto all'entità della sanzione prevista dal diritto nazionale applicabile, quale la nullità o l'inopponibilità di un contratto, è retto dal diritto nazionale. Tale conclusione è tuttavia sottoposta alla condizione che le norme di diritto nazionale applicabili non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

4) Nell'ipotesi in cui la direttiva 83/189 non si applichi alle disposizioni del decreto n. 92-377, lo Stato membro interessato doveva informare la Commissione in ordine al progetto di legge riguardante tali disposizioni nazionali, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

5) L'art. 3, n. 2, della direttiva 75/442 dev'essere interpretato nel senso che non conferisce ai privati alcun diritto che essi possano far valere dinanzi ai giudici nazionali, al fine di ottenere l'annullamento o la disapplicazione di una normativa nazionale rientrante nell'ambito d'applicazione della disposizione stessa, per il fatto che tale normativa è stata adottata senza essere previamente comunicata alla Commissione.

6) Una disposizione nazionale quale l'art. 4, secondo comma, del decreto n. 92-377, nell'ipotesi in cui venga interpretata dal giudice del rinvio nel senso che non impone un obbligo di marchiatura o di etichettatura, ma si limita ad imporre un obbligo generico di indicare gli imballaggi che sono affidati, ai fini del loro smaltimento, ad un'impresa autorizzata, può essere qualificata come modalità di vendita. Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti individuati a tal proposito dalla giurisprudenza della Corte al fine di escludere un tale obbligo dal campo d'applicazione dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), ossia che la disposizione in oggetto vale nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e che essa incide in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sul commercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.

Top