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Document 61999TJ0083

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2000.
Carlo Ripa di Meana, Leoluca Orlando e Gastone Parigi contro Parlamento europeo.
Deputati al Parlamento europeo - Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività - Termine di presentazione della domanda - Conoscenza acquisita - Ricevibilità.
Cause riunite T-83/99, T-84/99 e T-85/99.

European Court Reports 2000 II-03493

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:244

61999A0083

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2000. - Carlo Ripa di Meana, Leoluca Orlando e Gastone Parigi contro Parlamento europeo. - Deputati al Parlamento europeo - Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività - Termine di presentazione della domanda - Conoscenza acquisita - Ricevibilità. - Cause riunite T-83/99, T-84/99 e T-85/99.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-03493


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Atti delle istituzioni - Natura giuridica - Regolamento o decisione - Distinzione - Criteri

[Trattato CE, artt. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) e 189 (divenuto art. 249 CE)]

2. Ricorso di annullamento - Ricorso proposto contro una decisione confermativa di una decisione non tempestivamente impugnata - Irricevibilità - Nozione di decisione confermativa

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

3. Eccezione di illegittimità - Carattere incidentale - Ricorso principale irricevibile - Irricevibilità dell'eccezione

[Trattato CE, art. 184 (divenuto art. 241 CE)]

Massima


1. Il termine «decisione» figurante all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), deve intendersi nel senso tecnico attribuitogli dall'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione ai sensi di quest'ultimo articolo va ricercato nella portata generale o no dell'atto di cui trattasi. La natura normativa di un atto non viene meno solo perché è possibile determinare con un certo grado di precisione il numero o addirittura l'identità delle persone nei cui confronti esso si applica.

( v. punti 27-28 )

2. E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto.

( v. punto 33 )

3. L'eccezione di illegittimità può essere sollevata solo in via incidentale, in occasione di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale o alla Corte sulla base di un'altra norma del Trattato, dato che l'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE) non consente ai singoli di contestare la validità di un atto regolamentare attraverso un ricorso diretto. La possibilità di far valere l'eccezione di illegittimità presuppone pertanto la ricevibilità del ricorso in occasione del quale essa è sollevata.

( v. punto 35 )

4. Il Parlamento europeo è autorizzato ad adottare, in forza del potere di organizzazione interna attribuitogli dai trattati, i provvedimenti atti a garantire il suo buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure. Ne consegue che il Parlamento non eccede i propri poteri adottando un termine per l'adesione al regime pensionistico provvisorio dei deputati al Parlamento europeo.

( v. punti 45-46 )

5. Ogni atto dell'amministrazione che produca effetti giuridici deve essere chiaro, preciso e portato a conoscenza dell'interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici. In mancanza di una siffatta notifica, un termine per la presentazione di una domanda basata su un atto che prevede diritti a pensione può decorrere solo dal momento in cui l'interessato, avendo avuto conoscenza dell'esistenza di tale atto, ha acquisito, entro un lasso di tempo ragionevole, una conoscenza esatta dell'atto stesso.

( v. punti 76-77 )

Parti


Nelle cause riunite da T-83/99 a T-85/99,

Carlo Ripa di Meana, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Montecastello di Vibio,

Leoluca Orlando, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Palermo,

Gastone Parigi, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Pordenone,

rappresentati dagli avv.ti V. Viscardini Donà e G. Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 8/10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai signori A. Caiola e G. Ricci, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. F. Capelli, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni del Parlamento europeo del 4 febbraio 1999, con cui venivano respinte le domande dei signori Ripa di Meana, Orlando e Parigi dirette ad ottenere l'applicazione con effetto retroattivo del regime pensionistico provvisorio di cui all'allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, dai signori R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine della controversia

1 I ricorrenti sono stati deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: il «Parlamento») durante la legislatura 1994-1999.

2 In mancanza di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento, il 24 e il 25 maggio 1982 l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato un regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività (in prosieguo: il «regime pensionistico provvisorio») per i deputati dei paesi le cui autorità nazionali non prevedevano alcun regime pensionistico per i membri del Parlamento. Tale regime si applica anche nel caso in cui il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai parlamentari dello Stato per il quale il membro interessato del Parlamento è stato eletto. Tale disposizione si applica attualmente ai soli deputati italiani e francesi. Il regime pensionistico provvisorio è previsto all'allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento (in prosieguo: l'«allegato III»).

3 Il regime pensionistico provvisorio (nella versione vigente dal 25 maggio 1982) prevedeva che:

«Articolo 1

1. Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

2. In attesa dell'istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio della Comunità, Sezione Parlamento.

Articolo 2

1. L'entità e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato in rappresentanza del quale il deputato al Parlamento europeo è stato eletto.

2. Il deputato che beneficia delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, versa al bilancio della Comunità un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un membro della Camera Bassa dello Stato in cui è stato eletto.

Articolo 3

Ai fini del computo dell'importo della pensione, gli anni di mandato presso il Parlamento di uno Stato membro possono essere cumulati con gli anni di mandato presso il Parlamento europeo. Gli anni in cui l'interessato ha assolto un duplice mandato vengono calcolati un'unica volta.

(...)

Articolo 6

La presente regolamentazione entra in vigore il 25 maggio 1982».

4 Il regime pensionistico provvisorio è stato modificato dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995, che stabilisce:

«Articolo 1

1. Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.

2. In attesa dell'istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio della Comunità, Sezione Parlamento.

Articolo 2

1. L'entità e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato in rappresentanza del quale il deputato al Parlamento europeo è stato eletto.

2. Il deputato che beneficia delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, versa al bilancio della Comunità un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un membro della Camera Bassa dello Stato in cui è stato eletto.

Articolo 3

1. La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro sei mesi dall'inizio del mandato dell'interessato.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l'adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

2. La richiesta di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla maturazione di tale diritto.

Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.

Articolo 4

Ai fini del computo dell'importo della pensione, gli anni di mandato presso il Parlamento di uno Stato membro possono essere cumulati con gli anni di mandato presso il Parlamento europeo. Gli anni in cui l'interessato ha assolto un duplice mandato vengono calcolati un'unica volta.

Articolo 5

La presente regolamentazione entra in vigore alla data della sua adozione da parte dell'Ufficio di presidenza [vale a dire, il 13 settembre 1995].

I deputati il cui mandato è in corso alla data di adozione della regolamentazione dispongono tuttavia di un termine di sei mesi a partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni per presentare domanda di adesione al regime in parola».

5 Tale modifica è stata inviata ai deputati europei con comunicazione del Parlamento n. 25/95 del 28 settembre 1995.

6 Credendo di essere assoggettati d'ufficio al regime pensionistico provvisorio, come avviene per il Parlamento italiano, i ricorrenti non hanno presentato domanda di adesione al regime provvisorio come previsto dalla modifica del 13 settembre 1995. Solo nel corso dei primi mesi dell'anno 1998 i ricorrenti hanno saputo per caso che, in realtà, essi non beneficiavano di alcuna pensione di cessata attività dato che non avevano aderito espressamente al regime pensionistico provvisorio entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo art. 3, n. 1, dell'allegato III quale modificato dall'Ufficio di presidenza il 13 settembre 1995.

7 Successivamente, i ricorrenti hanno proceduto in modi diversi. Il 18 febbraio 1998 il signor Parigi ha presentato alla divisione «Affari sociali» della direzione Personale e Affari sociali della Direzione generale Personale del Parlamento (in prosieguo: la «divisione "Affari sociali"») la sua domanda di adesione al detto regime, chiedendo l'applicazione retroattiva dello stesso. Il Collegio dei questori ha risposto con due lettere in data 2 luglio e 20 ottobre 1998 informandolo che era impossibile aderire retroattivamente al regime pensionistico provvisorio.

8 I signori Ripa di Meana e Orlando hanno contattato l'amministrazione del Parlamento senza inviare domande scritte.

9 Dopo questi tentativi infruttuosi presso i servizi competenti, i ricorrenti si sono rivolti ai vicepresidenti del Parlamento, signori Imbeni e Podestà, chiedendo loro di intervenire per risolvere tale problema.

10 Questi ultimi hanno inviato al Collegio dei questori una lettera, in data 19 novembre 1998, diretta ad ottenere un riesame della situazione dei ricorrenti. Tale richiesta è stata respinta con lettere individuali del 4 febbraio 1999, inviata dal Collegio ai ricorrenti (la n. 300762 al signor Ripa di Meana, la n. 300763 al signor Orlando e la n. 300761 al signor Parigi), in quanto tutti i deputati erano stati informati del fatto che l'adesione al suddetto regime pensionistico avrebbe avuto luogo solo previa presentazione della relativa domanda entro i termini previsti nella citata decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 (in prosieguo: la «decisione impugnata» o le «decisioni impugnate»).

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Di conseguenza, con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1999, i ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.

12 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione 22 maggio 2000, sentite le parti, le cause T-83/99, T-84/99 e T-85/99 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza per ragioni di connessione, in conformità dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e ha chiesto alle parti di rispondere a quesiti scritti e di produrre taluni documenti a titolo di misure di organizzazione del procedimento. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

14 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni impugnate;

- condannare il Parlamento alle spese.

15 Il convenuto chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo;

- statuire sulle spese secondo giustizia.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

16 Il Parlamento contesta la ricevibilità del ricorso. Esso ricorda che i signori Ripa di Meana e Orlando non hanno presentato domande di adesione al regime pensionistico provvisorio alla divisione «Affari sociali». Esso ritiene che la lettera dei vicepresidenti sia priva di ogni effetto giuridico. L'atto di cui si chiede l'annullamento sarebbe una mera comunicazione informativa del contenuto di una disposizione giuridica, vale a dire della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995. Di conseguenza, la decisione controversa sarebbe in realtà la decisione 13 settembre 1995, recante modifica dell'allegato III, la quale, avendo un contenuto chiaro e tassativo, aveva già modificato la situazione giuridica dei ricorrenti. In altre parole, una volta scaduto il termine per presentare domanda di adesione, la decisione era automaticamente adottata.

17 Il convenuto osserva che il ricorso è, di conseguenza, anche tardivo. I ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 non appena venuti a conoscenza di essa. Inoltre, per quanto riguarda il signor Parigi, egli avrebbe dovuto impugnare, in ogni caso, le decisioni del Collegio dei questori 2 luglio o 20 ottobre 1998, giacché la lettera del 4 febbraio 1999 aveva un valore meramente confermativo.

18 Il Parlamento ricorda che, poiché i termini giuridici sono di ordine pubblico, i ricorrenti non possono riaprirli attraverso una domanda di riesame.

19 Esso rifiuta, in particolare, la tesi del signor Parigi secondo cui lo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dovrebbe essere applicato per analogia. Esso fa altresì rilevare che, anche applicando le disposizioni dello Statuto, il ricorso del signor Parigi è tardivo.

20 Infine, il Parlamento fa valere che la decisione impugnata non è un atto idoneo a produrre effetti giuridici, in quanto non è stata adottata in esito alla procedura di cui all'art. 27, n. 2, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento. Secondo questa procedura, il deputato che ritenga che le disposizioni di tale regolamentazione non siano state correttamente applicate può rivolgersi per iscritto al Segretario generale del Parlamento e, qualora non venga raggiunto un accordo tra il deputato e il Segretario generale, la questione è deferita al Collegio dei questori che prende una decisione previa consultazione del Segretario generale e, se del caso, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza.

21 Due dei ricorrenti, cioè i signori Ripa di Meana e Orlando, ammettono di non aver presentato domande formali di adesione al regime pensionistico unicamente per il fatto di essere stati informati dai funzionari della divisione «Affari sociali» che l'adesione non poteva avere effetto retroattivo.

22 Da parte sua, il signor Parigi asserisce che le decisioni sfavorevoli adottate dal Collegio dei questori prima della decisione impugnata non erano impugnabili. Ora, solo quella del 4 febbraio 1999 era irrevocabile. Egli fa valere che poteva aspettarsi una soluzione positiva e comune essendovi altri deputati italiani che avevano il medesimo problema. Infine, egli sostiene che le disposizioni dello Statuto relative ai mezzi di impugnazione dovrebbero essere applicate per analogia ai deputati europei.

23 Quanto all'affermazione del convenuto secondo cui le lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999 sarebbero solo una risposta ad una richiesta di informazioni dei due vicepresidenti del Parlamento, i ricorrenti fanno valere che essa è smentita dal tenore delle dette missive, le quali sono rivolte personalmente a ciascun ricorrente e concludono in questi termini: «Pertanto, a norma della regolamentazione vigente, la Sua richiesta non può essere accolta». I ricorrenti sostengono che a incidere direttamente sulla loro situazione patrimoniale è stata la decisione del Collegio dei questori e che, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata questa decisione e non quella dell'Ufficio di presidenza.

24 Quanto alle affermazioni del Parlamento secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la decisione dell'Ufficio di presidenza 13 settembre 1995 poiché essa riguardava direttamente la loro posizione di deputati, i ricorrenti ritengono che, alla luce dell'art. 25 del regolamento interno del Parlamento secondo cui «I questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati ai sensi di direttive fissate dall'Ufficio di presidenza», l'Ufficio di presidenza del Parlamento si limiti ad emanare «direttive» di carattere generale, mentre le decisioni individuali competono al Collegio dei questori.

Giudizio del Tribunale

25 Per quanto riguarda i ricorsi T-83/99 e T-84/99, i signori Ripa di Meana e Orlando hanno contattato l'amministrazione del Parlamento senza domande scritte e pertanto senza domande esplicite, prima dell'intervento dei vicepresidenti del Parlamento, il 19 novembre 1998. Tuttavia, il Parlamento ritiene che tali ricorsi siano irricevibili in quanto la lettera del 4 febbraio 1999 si limita a riprodurre il contenuto di una disposizione giuridica, cioè della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995. Di conseguenza, la decisione controversa sarebbe in realtà la decisione 13 settembre 1995, recante modifica dell'allegato III, che, avendo un contenuto chiaro e tassativo, aveva già modificato la situazione giuridica dei ricorrenti.

26 Questa tesi non può essere accolta. Per quanto riguarda la lettera del 19 novembre 1998, essa dev'essere considerata come una domanda dei ricorrenti fatta per loro conto dai vicepresidenti.

27 Occorre poi ricordare che già nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio (Racc. pag. 877), la Corte ha considerato che il termine «decisione» figurante all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 230, quarto comma, CE), deve intendersi nel senso tecnico attribuitogli dall'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e che il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione ai sensi di quest'ultimo articolo va ricercato nella portata generale o no dell'atto di cui trattasi.

28 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, la natura normativa di un atto non viene meno solo perché è possibile determinare con un certo grado di precisione il numero o addirittura l'identità delle persone nei cui confronti esso si applica (v. ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).

29 Nel caso di specie, si deve constatare che le definizioni adottate nella modifica del 13 settembre 1995 dell'allegato III, redatte in termini generali ed astratti e produttive così di effetti giuridici per deputati europei determinati in maniera generale ed astratta e, di conseguenza, per ciascuno dei deputati, devono essere considerate come aventi portata generale e normativa. Anche se fosse stato provato che i deputati cui si applica l'art. 5, secondo comma, della modifica del 13 settembre 1995 erano identificabili al momento della sua adozione, la natura regolamentare di quest'ultima non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che esso riguarda solo situazioni di diritto o di fatto oggettive.

30 Anche se la Corte ha riconosciuto che una disposizione di natura normativa può, in talune circostanze, riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T-172/98, da T-175/98 a T-177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-2487, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata), la detta giurisprudenza non può essere fatta valere nel caso di specie dato che la disposizione impugnata non ha leso alcun diritto specifico dei ricorrenti ai sensi della stessa giurisprudenza.

31 Ne consegue che gli argomenti del Parlamento relativi all'irricevibilità dei ricorso T-83/99 e T-84/99 devono essere respinti.

32 Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso T-85/99 del signor Parigi, si deve rilevare che, dopo essersi accorto che non aderiva al regime pensionistico provvisorio, il signor Parigi ha presentato la sua domanda di adesione al detto regime alla divisione «Affari sociali» il 18 febbraio 1998. Successivamente, con lettera del 13 maggio 1999, egli ha presentato domanda di adesione al detto regime con effetto retroattivo. Tale domanda è stata esplicitamente respinta dal Collegio dei questori, prima il 2 luglio 1998 e poi il 20 ottobre 1998.

33 Secondo consolidata giurisprudenza, è irricevibile il ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto (ordinanza del Tribunale 4 maggio 1998, causa T-84/97, BEUC/Commissione, Racc. pag. II-795, punto 52, e la giurisprudenza ivi citata).

34 Pertanto, visto che la lettera del 4 febbraio 1999 non contiene alcun elemento nuovo rispetto alle lettere del 2 luglio 1998 o del 20 ottobre 1998, ne consegue che la lettera del 4 febbraio 1999 costituisce una decisione meramente confermativa delle decisioni 2 luglio e 20 ottobre 1998. Per giunta, il fatto che il Collegio dei questori abbia nuovamente risposto non costituisce un riesame della situazione del signor Parigi. Poiché le decisioni 2 luglio e 20 ottobre 1998 non sono state impugnate entro i termini prescritti, ossia, in forza dell'art. 173, quinto comma, del Trattato CE, entro un termine di due mesi a decorrere dalla loro notifica alla parte ricorrente, ne consegue che il ricorso T-85/99 è irricevibile.

35 Per quanto riguarda le affermazioni del signor Parigi relative all'eccezione di illegittimità, si deve ricordare che l'eccezione di illegittimità può essere sollevata solo in via incidentale, in occasione di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale o alla Corte sulla base di un'altra norma del Trattato, dato che l'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE) non consente ai singoli di contestare la validità di un atto regolamentare attraverso un ricorso diretto. La possibilità di far valere l'eccezione di illegittimità presuppone pertanto la ricevibilità del ricorso in occasione del quale essa è sollevata (ordinanza della Corte 28 giugno 1993, causa C-64/93, Donatab e a./Commissione, Racc. pag. I-3595, punti 19 e 20).

36 Alla luce di quanto sopra, si deve constatare che il ricorso del signor Parigi è irricevibile nel suo complesso. Pertanto, non occorre esaminare gli altri motivi sollevati da quest'ultimo. Ne consegue che, nel prosieguo, il riferimento ai ricorrenti riguarderà unicamente i signori Ripa di Meana e Orlando.

Sul merito

Sull'eccezione di illegittimità

37 I ricorrenti sollevano, nell'ambito del presente ricorso di annullamento, in via preliminare, un'eccezione di illegittimità contro la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 che modifica il regime pensionistico provvisorio. Tale eccezione è sorretta da tre motivi, relativi ad un abuso di potere, ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e ad una violazione del principio di parità di trattamento.

Sul primo motivo, relativo ad un abuso di potere

Argomenti delle parti

38 I ricorrenti asseriscono che il regime pensionistico provvisorio sarebbe amministrato dal Parlamento per conto dei vari governi, tra i quali il governo italiano. Di conseguenza, i servizi competenti del Parlamento e i deputati europei cittadini italiani dovevano appunto fare riferimento al regime applicabile ai deputati della Camera dei deputati italiana. Tenuto conto del fatto che, secondo il governo italiano, il deputato era assoggettato d'ufficio al regime pensionistico, anche l'allegato III avrebbe dovuto prevederlo e, in ogni caso, non avrebbe assolutamente dovuto subordinare l'applicazione di tale regime ad un termine. Ne risulterebbe che il Parlamento, introducendo una limitazione temporale per aderire al regime pensionistico provvisorio di cui all'allegato III, si è arrogato un potere che non rientrava nelle sue attribuzioni e che, di conseguenza, esso ha commesso un abuso di potere. Inoltre, i ricorrenti sostengono che la modifica dell'allegato III è illegittima in quanto introduce una limitazione al diritto alla pensione di cessata attività che non esiste nella regolamentazione italiana.

39 Il Parlamento ritiene che i ricorrenti cerchino di eludere l'irricevibilità del loro ricorso facendo valere un'eccezione di illegittimità. Facendo riferimento alle sue conclusioni relative all'irricevibilità del ricorso, il Parlamento ribadisce che la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 era destinata ad un gruppo preciso e identificabile di soggetti, i quali avrebbero avuto la possibilità di contestare la validità di tale decisione attraverso un ricorso di annullamento. Di conseguenza, i ricorrenti non potevano più mettere in discussione la legittimità di tale decisione non avendo essi tempestivamente impugnato quest'ultima mediante ricorso di annullamento.

40 Il Parlamento contesta il fatto che il rinvio all'entità e alle modalità dei regimi nazionali, contenuto all'art. 2 dell'allegato III, gli impedisca di fissare un termine per la presentazione di una domanda di adesione. Esso aggiunge che, conformemente all'art. 22 del regolamento interno del Parlamento, l'Ufficio di presidenza è l'organo competente per farlo. Esso sottolinea che l'adozione di talune modalità e procedure da seguire per aderire al regime pensionistico provvisorio non limita il diritto alla pensione di cessata attività dei ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

41 Occorre innanzi tutto ricordare, come la Corte ha affermato in particolare nella sentenza 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777, punto 39), che l'art. 184 del Trattato è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione ad essa rivolta, la validità degli atti regolamentari che costituiscono il fondamento giuridico di quest'ultima, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato, un ricorso diretto contro tali atti.

42 Il primo motivo sull'eccezione di illegittimità si basa sulla presunzione secondo cui il regime pensionistico provvisorio è gestito dal Parlamento per conto dei vari governi. Tuttavia, tale presunzione è erronea. Risulta dall'art. 1 di tale regime che una pensione provvisoria di cessata attività viene erogata a carico del bilancio della Comunità, Sezione Parlamento.

43 Per quanto riguarda l'asserzione dei ricorrenti secondo cui l'art. 2, n. 1, si riferisce al regime applicabile ai deputati della Camera dei deputati italiana, anch'essa è infondata. Infatti, l'art. 2, n. 1, dell'allegato III prevede che l'entità e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato per il quale il deputato al Parlamento europeo è stato eletto. Pertanto, tali disposizioni allineano la pensione al regime dello Stato per il quale il membro interessato del Parlamento europeo è stato eletto, e non le modalità di esercizio della facoltà di aderire al regime pensionistico provvisorio.

44 Inoltre, come il Parlamento ha giustamente affermato, l'adozione di talune modalità e procedure da seguire per aderire al regime pensionistico provvisorio non limita il diritto alla pensione di cessata attività dei ricorrenti.

45 Infine, si deve ribadire che il Parlamento è autorizzato ad adottare, in forza del potere di organizzazione interna attribuitogli dai trattati, i provvedimenti atti a garantire il suo buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure, come emerge già dalla sentenza della Corte 10 febbraio 1983, causa 230/81, Lussemburgo/Parlamento (Racc. pag. 255, punto 38; v. anche la sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 44).

46 Ne consegue che il Parlamento non ha ecceduto i propri poteri adottando un termine per l'adesione al regime pensionistico provvisorio.

47 Il primo motivo non può pertanto essere accolto.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Argomenti delle parti

48 La modifica del 13 settembre 1995 avrebbe inoltre comportato una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto essa non è stata portata a conoscenza dei parlamentari interessati. In occasione dell'investitura per la legislatura 1994-1999, sarebbe stato spiegato ai ricorrenti che la normativa in vigore in materia pensionistica era allineata a quella del Parlamento italiano. A fronte di tale situazione, che si è protratta per almeno quindici mesi, i ricorrenti avrebbero potuto legittimamente formarsi la convinzione che il regime pensionistico provvisorio non avrebbe subito modifiche nel corso della legislatura.

49 Il Parlamento sottolinea che il proprio atteggiamento non ha potuto far sorgere nei ricorrenti un legittimo affidamento.

Giudizio del Tribunale

50 Al fine di esaminare ciò che i ricorrenti avrebbero potuto attendersi, occorre verificare le disposizioni pertinenti dell'allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento quale in vigore nel luglio 1994, vale a dire all'inizio della legislatura. Risulta dalla precedente versione dell'allegato III che non esisteva alcuna disposizione relativa ad un termine di presentazione della domanda di adesione. Così, prima della modifica del 13 settembre 1995, i deputati potevano presentare una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio con effetto retroattivo in qualsiasi momento nel corso della legislatura, come ammette anche il Parlamento.

51 Dato che i deputati, prima della modifica del 13 settembre 1995, potevano presentare una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio senza termini di scadenza, occorre esaminare se questa situazione abbia potuto essere modificata senza che fosse violato il legittimo affidamento dei ricorrenti.

52 Risulta dalla giurisprudenza costante che il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria gli abbia suscitato aspettative fondate (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T-203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento, Racc. pag. II-4239, punto 74). Invece, non può invocarsi una violazione del suddetto principio in mancanza di assicurazioni precise fornite dall'amministrazione (sentenza del Tribunale 30 novembre 1994, causa T-498/93, Dornonville de la Cour/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-257 e II-813, punto 46).

53 A questo proposito si deve constatare che l'amministrazione del Parlamento non ha fornito assicurazioni nel senso che le modalità del regime pensionistico provvisorio sarebbero restate inalterate nel corso della legislatura. D'altro canto, il riferimento, contenuto nell'allegato III, al sistema italiano non può essere interpretato nel senso che fosse tale da suscitare fondate aspettative in capo ai ricorrenti per quanto riguarda il mantenimento delle modalità di adesione al regime pensionistico provvisorio.

54 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento dev'essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del principio di parità

Argomenti delle parti

55 I ricorrenti considerano che la modifica del 13 settembre 1995 comporta una disparità di trattamento sotto un duplice profilo. In primo luogo, i ricorrenti sono del parere che la loro situazione di fatto e di diritto sia a tal punto identica a quella di un membro della Camera dei deputati italiana che il loro trattamento non debba essere diverso. Dato che il regolamento italiano non prevede, per i parlamentari nazionali, alcun termine per aderire al regime pensionistico, neppure il regime pensionistico provvisorio dovrebbe ricorrervi. In secondo luogo, i ricorrenti ritengono altresì di essere vittime di una discriminazione rispetto ai deputati italiani al Parlamento europeo subentrati in corso di legislatura e che hanno la possibilità di aderire al regime provvisorio chiedendone l'applicazione con effetto retroattivo a partire dall'inizio della legislatura.

56 Il Parlamento contesta tali asserzioni.

Giudizio del Tribunale

57 Si deve innanzi tutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio di parità di trattamento, che costituisce un principio fondamentale, quando due categorie di persone le cui situazioni di diritto e di fatto non presentano alcuna differenza sostanziale si vedono applicare un trattamento diverso o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica (sentenza del Tribunale 23 settembre 1997, causa T-172/96, Chevalier-Delanoue/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-287 e II-809, punto 21).

58 I ricorrenti raffrontano la loro situazione a quella dei deputati italiani della Camera dei deputati e a quella dei deputati al Parlamento che subentrano in corso di legislatura.

59 E' pacifico che tali situazioni sono diverse rispetto a quella dei ricorrenti, tanto sul piano di diritto quanto sul piano di fatto. Così, è conforme al principio di non discriminazione che esse non siano trattate in maniera uguale.

60 Pertanto, anche il terzo motivo deve essere respinto.

61 Risulta da quanto precede che tutti i motivi relativi all'eccezione di illegittimità debbono essere respinti.

Sui motivi relativi alla non inosservanza, da parte dei ricorrenti, del termine di sei mesi, previsto dall'allegato III, per presentare le loro domande di adesione al regime pensionistico provvisorio, alla violazione del principio di buona amministrazione, nonché alla violazione del principio di certezza del diritto

Argomenti delle parti

62 I ricorrenti asseriscono di non aver ricevuto la comunicazione n. 25/95 relativa alla modifica dell'allegato III del 13 settembre 1995. Essi precisano di aver appreso per caso, nel 1998, l'esistenza di un termine per presentare la domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio.

63 Quanto alle circostanze che possono spiegare la mancata ricezione da parte loro della comunicazione n. 25/95, essi hanno precisato che tutti i deputati hanno una cassetta postale personale, che non è provvista di serratura né è controllata, ed in cui è depositata quotidianamente una corrispondenza voluminosa ed assai eterogenea. Così era possibile che qualcuno avesse preso la comunicazione controversa, oppure che quest'ultima fosse passata inosservata.

64 Essi ricordano che, in applicazione dell'art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento, «all'inizio del loro mandato i deputati ricevono dal Segretario generale una copia della presente regolamentazione e danno atto per iscritto dell'avvenuta ricezione». A loro parere, la decisione dell'Ufficio di presidenza 13 settembre 1995, recante modifica dell'allegato III, avrebbe dovuto essere portata a conoscenza di ciascun deputato secondo le modalità previste al citato art. 27, n. 1, e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere loro notificata individualmente e i destinatari avrebbero dovuto dare atto per iscritto dell'avvenuta ricezione.

65 I ricorrenti sostengono che, secondo una giurisprudenza costante, incombe alle parti che fanno valere la tardività di un provvedimento provare la data di notifica della decisione che si impugna e quindi, a fortiori, l'esistenza di tale notifica. Di conseguenza, l'amministrazione deve garantire un sistema di comunicazione degli atti che sia adeguato allo scopo da raggiungere e all'importanza dell'atto. Nella fattispecie, l'amministrazione non avrebbe rispettato questo principio.

66 Essi contestano al Parlamento di non aver attirato l'attenzione dei deputati, nella comunicazione n. 25/95, sul fatto che da allora in poi essi disponevano di soli sei mesi per aderire al regime pensionistico con effetto retroattivo. Per giunta, ricordando l'affermazione del convenuto secondo la quale la maggior parte dei deputati ha fatto domanda nei termini, i ricorrenti ritengono che un'amministrazione diligente avrebbe dovuto informare i «pochi» che non avevano ancora aderito al regime controverso del fatto che stava per scadere il termine entro il quale avrebbero ancora potuto aderire.

67 A questo proposito, i ricorrenti fanno valere che nel 1992 il Parlamento ha ritenuto necessario comunicare le modifiche di un regime pensionistico integrativo a tutti i deputati sia al loro recapito al Parlamento sia al loro domicilio privato. Essi sottolineano che la modifica dell'allegato III riguardava solo i deputati italiani e francesi.

68 Infine, i ricorrenti ricordano che la normativa comunitaria deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che ad essa sono sottoposti. Questa necessità di certezza del diritto si impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l'estensione degli obblighi che essa impone. Secondo i ricorrenti tale principio non è stato rispettato nel caso di specie per i motivi sopra menzionati.

69 Per quanto riguarda la pretesa inadeguatezza della pubblicità degli atti di cui trattasi, il Parlamento sottolinea che i deputati hanno ricevuto, a più riprese, l'informazione relativa alla modifica del 13 settembre 1995. Esso fa valere che i suoi servizi competenti hanno provveduto all'invio ai deputati del testo della modifica apportata all'allegato III trasmettendo loro la comunicazione n. 25/95 datata 28 settembre 1995, il verbale della riunione dell'Ufficio di presidenza del 13 settembre 1995 che, in base alle disposizioni di cui all'art. 28, n. 1, del regolamento del Parlamento, è distribuito a tutti i deputati e il testo consolidato della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo che è stato pubblicato nel marzo del 1996 e ripubblicato nel settembre 1997. Esso aggiunge che la maggior parte dei deputati interessati ha presentato domanda di adesione nei termini.

70 Esso osserva che i ricorrenti hanno ricevuto, all'inizio del loro mandato, una copia della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento conformemente all'art. 27, n. 1, della regolamentazione stessa. Esso nega che tutte le modifiche apportate a tale regolamentazione dovessero essere distribuite come previsto all'art. 27, n. 1, della detta regolamentazione e si richiama al dovere di diligenza dei deputati nei riguardi della loro istituzione, senza il quale la ricezione di ogni informazione trasmessa attraverso i canali interni potrebbe essere sistematicamente contestata, impedendo lo svolgimento normale dell'attività parlamentare. Infine, il Parlamento sostiene che i deputati dovrebbero essere tenuti a seguire i lavori degli organi del Parlamento e a tenersi informati delle decisioni adottate.

71 Esso ritiene pertanto che solo la disattenzione dei ricorrenti sia all'origine dell'omessa presentazione della domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine di sei mesi.

72 Inoltre, esso fa valere che, in ogni caso, i ricorrenti stessi asseriscono di aver avuto conoscenza della modifica al più tardi nel corso dei primi mesi dell'anno 1998.

73 Infine, il Parlamento ricorda che, persino prima della modifica dell'allegato III, l'adesione al regime pensionistico provvisorio non era automatica.

Giudizio del Tribunale

74 Con i tre motivi relativi al merito, i ricorrenti mirano sostanzialmente a dimostrare che il Parlamento non ha rispettato i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione omettendo di notificare correttamente la modifica dell'allegato III. I ricorrenti sostengono che la modifica dell'allegato III sarebbe inopponibile nei loro confronti dato che la modifica non è stata portata a conoscenza di ciascun deputato secondo le modalità previste all'art. 27, n. 1, della regolamentazione relativa alle spese e alle indennità dei deputati al Parlamento e, di conseguenza, che essa non è stata loro notificata individualmente.

75 Il Tribunale considera che il Parlamento, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, e visto l'art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell'allegato III avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento.

76 Solo così il Parlamento si sarebbe comportato in maniera conforme alla giurisprudenza comunitaria ai sensi della quale è necessario che ogni atto dell'amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell'interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici (sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-53, punto 40; v. anche la sentenza della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 2585, punto 39).

77 Poiché una siffatta notifica non è avvenuta, un termine per la presentazione di una domanda basata su un atto che prevede diritti a pensione come quelli riguardanti la presente causa può decorrere, secondo la giurisprudenza comunitaria, solo dal momento in cui l'interessato, avendo avuto conoscenza dell'esistenza di tale atto, ha acquisito, entro un lasso di tempo ragionevole, una conoscenza esatta dell'atto stesso (in questo senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).

78 Anche se i ricorrenti non contestano di aver avuto conoscenza dell'esistenza della modifica dell'allegato III nel corso dei primi mesi dell'anno 1998, il Parlamento non ha fornito la prova del fatto che la conoscenza esatta dell'atto modificativo sia stata acquisita più di sei mesi prima della presentazione della domanda, avvenuta il 19 novembre 1998. Per giunta, dalle circostanze del caso di specie si ricava che tale conoscenza esatta è stata acquisita in un lasso di tempo ragionevole.

79 Pertanto, i ricorrenti hanno presentato la loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine previsto dalla modifica dell'allegato III.

80 In conseguenza di tutto quanto precede le decisioni impugnate per quanto riguarda i signori Ripa di Meana e Orlando sono annullate.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

81 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento è rimasto soccombente nelle cause T-83/99 e T-84/99, esso sarà condannato alle spese sostenute rispettivamente dal signor Ripa di Meana e dal signor Orlando, conformemente alle conclusioni in tal senso di questi ultimi. Essendo rimasto soccombente, il signor Parigi sarà condannato alle spese sostenute dal Parlamento, conformemente alle conclusioni in tal senso di quest'ultimo.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Le decisioni del Parlamento europeo 4 febbraio 1999, nn. 300762 e 300763, con cui sono state respinte rispettivamente le domande del signor Ripa di Meana e del signor Orlando, dirette ad ottenere l'applicazione con effetto retroattivo del regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività di cui all'allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento, sono annullate.

2) Il ricorso nella causa T-85/99 è irricevibile.

3) Il Parlamento sopporterà le proprie spese, nonché quelle dei signori Ripa di Meana e Orlando, nelle cause T-83/99 e T-84/99.

4) Il signor Parigi sopporterà le proprie spese, nonché quelle del Parlamento, nella causa T-85/99.

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