Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0234

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2002.
Niels Nygård contro Svineafgiftsfonden, in presenza di Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vestre Landsret - Danimarca.
Tassa nazionale sui suini - Tassa d'effetto equivalente - Imposizione interna - Regime fiscale autorizzato dalla Commissione quale aiuto di Stato compatibile con il mercato comune - Incompatibilità della tassa con disposizioni del Trattato CE diverse dagli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) - Potere discrezionale del giudice nazionale.
Causa C-234/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-3657

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:244

61999J0234

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2002. - Niels Nygård contro Svineafgiftsfonden, in presenza di Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vestre Landsret - Danimarca. - Tassa nazionale sui suini - Tassa d'effetto equivalente - Imposizione interna - Regime fiscale autorizzato dalla Commissione quale aiuto di Stato compatibile con il mercato comune - Incompatibilità della tassa con disposizioni del Trattato CE diverse dagli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) - Potere discrezionale del giudice nazionale. - Causa C-234/99.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-3657


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Disposizioni fiscali - Imposizioni interne - Tassa parafiscale sui suini riscossa per qualsiasi animale allevato in uno Stato membro e macellato in tale Stato membro o esportato vivo, a beneficio di entrambi i tipi di produzione - Qualificazione come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale - Esclusione - Qualificazione come imposizione interna - Presupposti

[Trattato CE, artt. 9, 12 e 95 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE)]

2. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che autorizza un regime fiscale quale aiuto di Stato - Ostacolo all'esame della compatibilità con altre disposizioni del Trattato da parte dei giudici nazionali - Insussistenza

[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e art. 96 (divenuto art. 88 CE)]

Massima


1. Una tassa riscossa da un ente di diritto pubblico in base a criteri identici sui suini prodotti in uno Stato membro per essere macellati sul mercato nazionale o per essere esportati vivi in altri Stati membri, il cui gettito sia destinato ad attività rivolte a beneficio di entrambe le produzioni, non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietata ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE e 25 CE) e 16 del Trattato (abrogato dal Trattato di Amsterdam). Per contro, tale tassa può essere qualificata come imposizione interna discriminatoria, vietata ai sensi dell'art. 95 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE), se e nella misura in cui i benefici derivanti dalla destinazione del suo gettito compensino in parte l'onere gravante sui suini prodotti per la macellazione nello Stato membro interessato, sfavorendo in tal modo la produzione di suini da esportare vivi in altri Stati membri.

( v. punto 49, dispositivo 1 )

2. La circostanza che una tassa nazionale sia destinata al finanziamento di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione in applicazione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato non osta a che un giudice nazionale proceda ad una valutazione della compatibilità di tale tassa con altre disposizioni del Trattato aventi effetto diretto.

Tale valutazione svolta dal giudice nazionale consente di assicurare ai singoli la protezione giuridica derivante dall'effetto diretto delle disposizioni del diritto comunitario e, in caso di violazione di tali norme, di ristabilire la legalità sul piano interno, senza per questo attentare al ruolo centrale ed esclusivo riservato dall'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e dall'art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE) alla Commissione per l'accertamento della compatibilità di un aiuto con il mercato comune.

( v. punti 62, 65, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-234/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Niels Nygård

e

Svineafgiftsfonden,

interveniente:

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 23 CE), 12 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE), 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) e 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. Nygård, dall'avv. M. Meyer, advokat;

- per lo Svineafgiftsfonden, dall'avv. S.T. Sørensen, advokat;

- per il governo danese, dal sig. J. Mølde, in qualità di agente, assistito dall'avv. S.G. Jensen, advokat;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H.P. Hartvig e E. Traversa, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza del 16 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 21 giugno successivo, il Vestre Landsret ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione degli artt. 9 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 23 CE), 12 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE), 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) e 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Nygård, produttore di suini, e lo Svineafgiftsfonden (Fondo imposte nel settore della carne suina; in prosieguo: il «Fondo») in merito al rimborso della tassa sulla produzione dovuta per i suini che il sig. Nygård ha esportato vivi verso la Germania nel periodo compreso tra il 1° agosto 1992 e il 1° luglio 1993.

Contesto normativo

3 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Lov om administration Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (legge relativa, in particolare, all'applicazione dei regolamenti comunitari sull'organizzazione di mercato dei prodotti agricoli) 13 giugno 1990, n. 414 (Lovtidende 1990, pag. 1365), come modificata dalla legge 6 giugno 1991, n. 380 (Lovtidende 1991, p. 1499) e dalla legge 6 maggio 1993, n. 265 (Lovtidende 1993, pag. 1122; in prosieguo: la «legge di autorizzazione»), il Ministro dell'Agricoltura può «adottare norme relative al versamento di contributi sui prodotti agricoli di origine danese (...). I contributi sono versati in un fondo per ciascun settore nel quale avviene la riscossione (...)».

4 Secondo l'art. 6, n. 3, di tale legge, «il Ministro dell'Agricoltura stabilisce le modalità di pagamento delle risorse pubbliche di cui ai nn. 1 e 2».

5 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della legge di autorizzazione:

«Le risorse dei fondi sono utilizzate per il finanziamento di misure relative alla promozione delle vendite, alla ricerca e alla sperimentazione, allo sviluppo della produzione, alla consulenza, alla formazione, alla prevenzione sanitaria, alla lotta contro le malattie e al controllo sanitario, nonché a tutte le altre misure autorizzate dal Ministro dell'Agricoltura (...). Le risorse di cui all'art. 6, n. 1, devono essere utilizzate all'interno dei settori in cui sono state riscosse».

6 Il landbrugsministeriets bekendtgørelse om afgift ved slagtning og ved eksport af svin (decreto del Ministro dell'Agricoltura relativo alla tassa sulla macellazione e l'esportazione dei suini) 30 gennaio 1992, n. 74 (in prosieguo: il «decreto n. 74/92»), emanato in esecuzione della legge di autorizzazione, che è applicabile ai fatti di cui alla causa principale, dispone, in particolare, che:

«Articolo 1

1. E' riscosso un contributo alla produzione per ogni suino - inclusi scrofe, verri, suinotti e porcellini da latte - prodotto e macellato in Danimarca e dichiarato idoneo all'alimentazione umana in seguito a controllo pubblico. Il contributo è dovuto anche per i suini macellati per il consumo privato.

2. L'aliquota del contributo è pari a DKK 7 per ogni suino di un peso di macellazione inferiore o pari a 100 kg e a DKK 17,50 per ogni suino di un peso di macellazione superiore a 100 kg.

(...)

Articolo 2

1. Per i suini abbattuti in macelli per l'esportazione, incombe al macello interessato riscuotere dal fornitore il contributo di cui all'art. 1 ed informare settimanalmente (...) lo Svineafgiftsfonden del numero di suini macellati e dichiarati idonei al consumo, in ciascuna delle due categorie di peso, nel corso della settimana precedente, e pagare al fondo i contributi dovuti a tale titolo.

2. Per i suini abbattuti in macelli privati, incombe al macello interessato pagare il contributo di cui all'art. 1 allo Svineafgiftsfonden (...) entro un termine massimo di due settimane dalla macellazione. La carta di pagamento è rilasciata dal veterinario addetto al controllo, che ha il compito di informare lo Svineafgiftsfonden, immediatamente a seguito del rilascio dell'attestato di controllo, sul numero di suini macellati per ogni categoria di peso.

Articolo 3

1. Per ogni suino - inclusi i verri, le scrofe, i suinotti e i porcellini da latte - prodotto in Danimarca ed esportato vivo, l'esportatore deve pagare un contributo pari a DKK 7 per ogni suino vivo di peso inferiore o pari a 120 kg e a DKK 17,50 per ogni suino vivo di peso superiore a 120 kg.

2. E' compito dell'esportatore, entro un termine massimo di due settimane dall'esportazione, informare lo Svineafgiftsfonden (...) dell'esportazione, precisando il numero di suini vivi per ogni categoria di peso, e pagare al fondo i contributi dovuti a tale titolo».

Causa principale e questioni pregiudiziali

7 Il sig. Nygård, produttore di suini stabilito in Danimarca, ha esportato verso la Germania, tra il 1° agosto 1992 ed il 1° luglio 1993, suini vivi destinati alla macellazione. A tale titolo ha versato, in Germania, una tassa sulla produzione per ogni suino consegnato ai macelli, in applicazione del Gesetz über die Einrichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (legge tedesca relativa all'istituzione di un fondo centrale per la promozione commerciale nei settori agricolo, forestale e alimentare; in prosieguo: la «legge tedesca sul fondo di promozione commerciale»).

8 Essendosi rifiutato di versare la somma richiestagli, per gli stessi suini, a titolo di contributo alla produzione ex art. 3, n. 1, del decreto n. 74/92, il sig. Nygård è stato citato in giudizio dal Fondo dinanzi al Retten i Skjern (tribunale di primo grado di Skjern, Danimarca). Con sentenza del 31 marzo 1995, quest'ultimo tribunale lo ha condannato a pagare l'intero ammontare del contributo alla produzione dovuto per i suini esportati, equivalente alla somma di DKK 101 776,37, maggiorata degli interessi.

9 Il sig. Nygård ha proposto appello dinanzi al Vestre Landsret facendo valere, in via principale, che il contributo imposto sui suini esportati vivi costituisce, nel suo insieme, una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale di esportazione, ai sensi degli artt. 9, 12 e 16 del Trattato. In via subordinata, l'appellante ha sostenuto che tale contributo, qualora non venisse considerato una tassa di effetto equivalente, costituirebbe un'imposizione interna discriminatoria, vietata ai sensi dell'art. 95 del Trattato, nella misura in cui il gettito della tassa è destinato ad attività che favoriscono esclusivamente, o proporzionalmente in misura maggiore, la produzione di suini da macellare nell'ambito del mercato nazionale.

10 Nell'ordinanza di rinvio il Vestre Landsret rileva che la normativa danese delle tasse sulla produzione, in particolare quella riguardante la tassa sulla produzione introdotta con il decreto n. 74/92, è stata notificata, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, alla Commissione, che l'ha autorizzata quale aiuto di Stato compatibile con il mercato comune. Lo stesso giudice precisa che, nell'ambito dell'esame delle attività finanziate con i proventi di tali tasse, la Commissione ha tenuto conto in particolare del fatto che il controllo riguardante la qualità, il peso, la classificazione, ecc. è obbligatorio in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali, che la ricerca riveste interesse per l'intero settore e che i risultati sono comunicati agli operatori del settore.

11 Il giudice del rinvio rileva parimenti che il Fondo, che costituisce parte integrante della pubblica amministrazione, ha l'obiettivo di rafforzare le possibilità di sviluppo e la capacità di concorrenza del settore della carne suina, finanziando, nell'ambito di questo settore, misure quali quelle indicate nell'art. 7, n. 1, della legge di autorizzazione.

12 D'altro lato, il giudice del rinvio esamina la destinazione delle sovvenzioni concesse dal Fondo nel corso dell'esercizio 1992/1993. A tal fine egli traccia un quadro analitico che mostra la ripartizione diretta delle sovvenzioni tra due categorie di attività: quelle relative alla produzione primaria nazionale (40% del totale delle sovvenzioni) e quelle relative alla macellazione nazionale e alla successiva lavorazione, nonché allo smercio dei derivati della produzione primaria, rispettivamente sul mercato danese e sui mercati di esportazione (60% del totale delle sovvenzioni). Essa precisa, comunque, che le cifre riportate non tengono conto di eventuali effetti indiretti derivanti dalla concessione utilizzo delle sovvenzioni e che le parti nella causa principale si sono riservate il diritto di rettificare il criterio di ripartizione delle attività in corso di causa.

13 Il Vestre Landsret indica di condividere la tesi difesa davanti allo stesso dal Fondo e dal Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministero danese dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e della Pesca), intervenuto a sostegno delle conclusioni del Fondo, secondo la quale le questioni interpretative derivanti dagli artt. 9, 12, 16 e 95 del Trattato, rilevanti per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente, hanno già ricevuto risposta allo stato attuale della giurisprudenza della Corte. Il giudice del rinvio ne deduce la propria competenza a procedere alla necessaria valutazione dei fatti di cui alla causa principale, alla luce dei criteri enucleati da tale giurisprudenza.

14 Egli si chiede, tuttavia, se l'autorizzazione concessa dalla Commissione a conclusione della procedura di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato, non osti a che una giurisdizione nazionale disapplichi, anche solo parzialmente, in quanto contrario agli artt. 9, 12 e 16, o anche all'art. 95 del Trattato, un contributo utilizzato per finanziare l'aiuto autorizzato.

15 Constatando che la Corte non ha ancora trattato specificamente tale questione, il Vestre Landsret ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 9 [divenuto, in seguito a modifica, art. 23 CE], 12 [divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE] e 16 del Trattato CE [abrogato dal Trattato di Amsterdam] ovvero se l'art. 95 del Trattato stesso [divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE] debbano essere interpretati nel senso che le prime norme, rispettivamente, quest'ultima norma, sono tali da impedire che un ente di diritto pubblico in uno Stato membro riscuota un contributo alla produzione sui suini prodotti nello Stato membro interessato e che vengono esportati, allo stato di animale vivo, in un altro Stato membro, qualora

- un corrispondente contributo sia riscosso per ciascun suino prodotto nello Stato membro interessato e venduto per essere macellato sul mercato nazionale;

- le modalità di applicazione per il calcolo del contributo non determinino un trattamento differenziato tra i due gruppi di prodotti, poiché quello derivante dalla fissazione di diverse "classi di peso" rispettivamente per i suini macellati e quelli vivi deve ritenersi compensato dalla differenza media tra "peso verificato dopo la macellazione" e "peso allo stato di animale vivo", ma

- il diritto al contributo sui suini che vengono venduti per essere macellati sul mercato nazionale sorga con la consegna per la macellazione, mentre il diritto al contributo sui suini che vengono esportati allo stato di animali vivi sorga con l'esportazione;

- il contributo nel primo caso gravi sul produttore, mentre nel secondo caso esso sia a carico dell'esportatore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia anche il produttore, e

- non venga riscosso alcun contributo sui suini che vengono venduti allo stato di animali vivi sul mercato nazionale, nonché

- una parte del gettito del contributo venga ripartito tra attività che, in base al loro carattere e al loro scopo immediato, riguardano la produzione primaria di suini nello Stato membro, andando così anche a beneficio dei suini esportati, mentre un'altra parte del gettito del contributo venga ripartita tra attività che, in base al loro carattere e al loro scopo immediato, riguardano solo la macellazione e la lavorazione delle carni nello Stato membro nonché lo smercio, sul mercato nazionale e sui mercati di esportazione, di derivati della produzione primaria prodotti nell'ambito nazionale senza andare così a beneficio dei suini esportati.

2) Nel caso in cui la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo, si chiede se faccia qualche differenza ai fini della soluzione il fatto che il regime del contributo sia stato notificato, conformemente all'art. 93, n. 3, del Trattato CE [divenuto art. 88, n. 3, CE], alla Commissione delle Comunità europee e sia stato da questa approvato quale legittimo aiuto di Stato».

Sulla prima questione

16 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una tassa quale quella di cui trattasi nella causa principale possa costituire una tassa di effetto equivalente a dazi doganali di esportazione, ai sensi degli artt. 9, 12 e 16 del Trattato, o un'imposizione interna discriminatoria, vietata dall'art. 95 dello stesso Trattato.

17 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, una stessa imposizione non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C-347/95, UCAL, Racc. pag. I-4911, punto 17, e 2 aprile 1998, causa C-213/96, Outokumpu, Racc. pag. I-1777, punto 19).

18 Bisogna pertanto esaminare, in primo luogo, se la tassa di cui trattasi nella causa principale debba essere qualificata come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sull'esportazione, nel senso degli artt. 9, 12 e 16 del Trattato. Altrimenti, occorrerà esaminare, in secondo luogo, se tale tassa costituisca un tributo interno discriminatorio vietato ai sensi dell'art. 95 del Trattato.

Sulla qualificazione di tassa di effetto equivalente

19 Risulta da una giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I-4085, punto 20, e Outokumpo, citata, punto 20) che qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d'effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato. Un onere siffatto sfugge tuttavia a tale qualificazione se fa parte di un regime generale di tributi interni che colpisce sistematicamente categorie di merci secondo criteri obiettivi, applicati indipendentemente dall'origine delle merci, nel qual caso esso rientra nella sfera di applicazione dell'art. 95 del Trattato.

20 Quest'ultima ipotesi presuppone, tuttavia, che il predetto onere colpisca i prodotti nazionali lavorati o commercializzati sul mercato nazionale ed i prodotti nazionali esportati come tali allo stesso stadio commerciale, e che il fatto generatore dell'imposta sia identico per entrambe le due categorie di prodotti (v., per analogia, relativamente a tributi gravanti, da una parte, sui prodotti nazionali e, d'altra parte, sui prodotti importati, sentenze 11 giugno 1992, cause riunite C-149/91 e C-150/91, Sanders Adour e Guyomarc'h Orthez Nutrition animale, Racc. pag. I-3899, punto 17, e Outokumpu, citata, punto 24).

21 Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che, ai fini della qualificazione giuridica di una tassa che gravi sui prodotti nazionali lavorati o commercializzati sul mercato nazionale ed i prodotti nazionali esportati come tali sulla base di criteri identici, può risultare necessario tener conto della destinazione del gettito dell'imposizione (v., analogamente, sentenza UCAL, citata, punto 20).

22 Così, quando il gettito di un'imposizione del genere è diretto a finanziare attività che giovino in modo specifico, tra i prodotti nazionali tassati, a quelli lavorati o commercializzati sul mercato nazionale, può derivarne che il tributo riscosso secondo gli stessi criteri costituisca nondimeno una tassazione discriminatoria, nella misura in cui l'onere fiscale gravante sui prodotti lavorati o commercializzati sul mercato nazionale sia neutralizzato da vantaggi finanziati per mezzo di esso, mentre quello gravante sui prodotti esportati come tali rappresenta un onere netto (v., per analogia, sentenze 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1533, punto 15; 11 marzo 1992, cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Compagnie commerciale de l'Ouest e a., Racc. pag. I-1847, punto 26, e UCAL, citata, punto 21).

23 In proposito, per giurisprudenza costante, se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di una tassa, facente parte di un regime generale di imposizioni interne gravanti sistematicamente sui prodotti nazionali lavorati o commercializzati sul mercato nazionale e su quelli esportati come tali, compensano integralmente l'onere sopportato dal prodotto nazionale lavorato o commercializzato sul mercato nazionale all'atto della sua immissione in commercio, tale imposizione costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, incompatibile con gli artt. 9 e 12 del Trattato (v., per analogia, sentenze Compagnie commerciale de l'Ouest e a., citata, punto 27; 16 dicembre 1992, causa C-17/91, Lornoy e a., Racc. pag. I-6523, punto 21, e 27 ottobre 1993, causa C-72/92, Scharbatke, Racc. pag. I-5509, punto 10). Per contro, una tassa di tal genere costituirebbe una violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 95 del Trattato se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito dell'imposizione per i prodotti nazionali gravati da imposta che vengono lavorati o commercializzati sul mercato nazionale compensassero solo parzialmente l'onere da questi sopportato (v., in particolare, per analogia, sentenza UCAL, citata, punto 22).

24 Al fine di valutare il contributo di cui trattasi nella causa principale alla luce dei principi ricordati, occorre ricordare in primo luogo che è accertato che tale contributo appartiene ad un sistema generale di tassazione dei prodotti agricoli danesi, che comprende diversi regimi di tasse sulla produzione. E' altresì certo che tali regimi hanno come fondamento normativo la stessa legge, ovvero la legge di autorizazzione, e sono finalizzati ad alimentare, ciascuno per il proprio settore, fondi specifici, le cui risorse sono destinate ad obiettivi relativi alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli danesi.

25 In secondo luogo, per quanto riguarda il problema dell'individuazione dei criteri di riscossione del contributo, il sig. Nygård sostiene che il regime di tassazione considerato nella causa principale è basato sull'identità fittizia di due diverse operazioni, vale a dire la consegna dei suini alla macellazione sul mercato nazionale e l'esportazione di suini vivi. In particolare, egli fa valere che, nel caso di suini destinati alla macellazione in Danimarca, il fatto generatore dell'imposizione è costituito dalla macellazione e dall'autorizzazione, accordata a seguito di un controllo effettuato dalla pubblica autorità, ad utilizzare l'animale macellato per l'alimentazione umana, mentre, nel caso di suini esportati vivi, il fatto generatore dell'imposizione è l'attraversamento delle frontiere. Non si tratterebbe pertanto dello stesso stadio di produzione o commercializzazione, in quanto, nel primo caso, l'operazione determinante l'esazione del contributo consisterebbe nel passaggio allo stadio della lavorazione, laddove, nel secondo caso, l'operazione consisterebbe nella fuoriuscita dei suini dalla produzione primaria danese. A ciò si aggiungerebbe che, nel primo caso, l'imposizione grava sul produttore, mentre, nel secondo caso, essa grava sull'esportatore, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia anche produttore.

26 Secondo il sig. Nygård, la differenza relativa al fatto generatore dell'imposizione ha inoltre ad effetto che le percentuali di tassazione sono stabilite implicitamente in funzione del valore del prodotto soggetto a tassazione nel caso di consegna per la macellazione in Danimarca, mentre nel caso di esportazione esse non sono poste in relazione con il valore del prodotto soggetto e tassazione. Al riguardo l'appellante nella causa principale afferma che la ripartizione degli animali in due categorie, soggiacenti a due percentuali di tassazione diverse, segue la distinzione principale, rilevante dal punto di vista della macellazione, operata tra suini di macellazione ordinaria da un lato, e scrofe ed altri suini, detti «pesanti», dall'altro. Ora, mentre i «suini consegnati per la macellazione» potrebbero, salvo alcune eccezioni, essere considerati come un gruppo di prodotti omogenei, i «suini esportati vivi» comprenderebbero in realtà diverse categorie di prodotti, situate a diversi stadi della catena produttiva e finalizzate ad obiettivi differenti nell'ambito della produzione. Così, il valore reale dei «suini esportati vivi» non risiederebbe nel fatto che essi possano, in linea di principio, essere consegnati per la macellazione, ma nel fatto che essi possano essere introdotti nella produzione primaria sia come «materia prima», sia come «apparato produttivo» .

27 Il sig. Nygård spiega che il suino da macellazione destinato al mercato tedesco è più pesante di quello venduto sul mercato danese, in quanto la domanda è diversa. Il contributo, in valore assoluto, sarebbe comunque lo stesso, indipendentemente dal fatto che il suino da macellazione destinato all'esportazione risulti più caro del suino da macellazione destinato al mercato nazionale, a causa del più lungo tempo di produzione. Così, in rapporto al valore dei suini, il livello di tassazione sarebbe molto più elevato in caso di esportazione che in caso di vendita per la macellazione sul mercato nazionale.

28 Per quanto riguarda, da una parte, la questione della determinazione dell'operazione che costituisce il fatto generatore della tassa controversa nella causa principale, occorre ricordare che, nella sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a. (Racc. pag. 735, punto 23), la Corte ha dichiarato, a proposito di un'imposizione percepita, nel caso di esportazione di animali vivi a fini diversi dalla loro immediata macellazione, al momento della loro esportazione, mentre gli animali non esportati ne erano esentati sino al momento della loro consegna per la macellazione, che il fatto generatore di un siffatto tributo risiede nella separazione degli animali dal patrimonio zootecnico nazionale, sia al fine dell'esportazione che della macellazione. La Corte ne ha tratto la conclusione che un tributo interno gravante sugli animali esportati vivi in occasione della loro consegna in vista dell'esportazione, non rientri nel divieto relativo alle tasse di effetto equivalente a dazi doganali sull'esportazione qualora essa colpisca egualmente, in modo sistematico ed in base agli stessi criteri, gli animali non esportati al momento della loro consegna per la macellazione (sentenza Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., citata, punto 24).

29 Occorre, analogamente, considerare che il fatto generatore della tassa di cui trattasi nella causa principale risiede nella separazione dei suini dal patrimonio zootecnico nazionale e che detto tributo colpisce i suini destinati alla macellazione in Danimarca o esportati vivi. Pertanto, l'obbligo fiscale nasce, nell'uno e l'altro caso, nel momento in cui gli animali escono dalla produzione primaria nazionale.

30 Conseguentemente, il fatto che i suini esportati vivi siano tassati al momento dell'esportazione mentre i suini destinati alla macellazione sul mercato nazionale siano tassati al momento della consegna per la macellazione perde rilevanza, poiché, nella realtà economica, questi due momenti rientrano nella medesima fase commerciale, essendo entrambe le operazioni effettuate in vista della fuoriuscita dei suini dalla produzione primaria nazionale (v., in tal senso, citate sentenze Sanders Adour e Guyomarc'h Orthez Nutrition animale, punto 18, e Outokumpu, punto 25).

31 Analogamente, nel caso di consegna al fine della macellazione in Danimarca, il fatto che la tassa gravi sia sul produttore che, in caso di esportazione, sull'esportatore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia anche produttore, non basta a dimostrare che, nel secondo caso, essa colpisce la merce esportata per il motivo che questa oltrepassa la frontiera.

32 Infatti, come risulta dalle statuizioni degli artt. 1-3 del decreto n. 74/92, nel caso di suini consegnati per la macellazione in Danimarca, spetta al macello cui è affidata l'operazione riscuotere il tributo dal fornitore, ovvero dal produttore, e versarlo al Fondo, mentre nel caso di suini esportati è compito dell'esportatore stesso occuparsi del versamento della tassa. Ora, è ragionevole presumere che, nella realtà economica, se l'esportatore non è allo stesso tempo produttore, dell'ammontare della tassa si terrà conto al fine della determinazione, presso il produttore, del prezzo d'acquisto degli animali, sul quale tale ammontare si ripercuoterà.

33 Bisogna quindi ammettere che il tributo controverso nella causa principale va a gravare sul produttore primario, indipendentemente dalle differenze che possono esistere sul piano amministrativo, in relazione all'operatore obbligato a riscuoterlo e versarlo al Fondo.

34 Per ciò che concerne, d'altra parte, le modalità di calcolo del tributo controverso nella causa principale, se è vero che, nel caso di suini macellati in Danimarca, esso è calcolato in base al peso dopo la macellazione, mentre, nel caso di suini esportati vivi, esso è calcolata sulla base del peso dell'animale vivo, occorre considerare, come indica la giurisdizione di rinvio, che il legislatore danese ha emanato disposizioni al fine di porre rimedio alla differenza di trattamento che avrebbe potuto risultare tra le due categorie produttive prevedendo una compensazione pari alla differenza media tra il peso alla macellazione e il peso dell'animale vivo. Così, secondo quanto esposto dagli artt. 1 e 3 del decreto n. 74/92, il contributo, che consiste nel minimo in DKK 7 a capo, viene portato a DKK 17,50 per i suini macellati in Danimarca con peso alla macellazione superiore a 100 kg, mentre, per i suini esportati vivi, tale ammontare è applicato soltanto nel caso di peso dell'animale vivo superiore a 120 kg.

35 Dati tali presupposti, anche ritenendo che il sig. Nygård subisca un trattamento discriminatorio nella misura in cui le percentuali di tassazione non siano rapportate al valore reale dei suini esportati vivi ed alle differenti finalità che le stesse intendono perseguire, non si può non riconoscere che deriva dalla stessa natura di un tributo gravante sulla produzione primaria, sia che quest'ultima concerna la macellazione nell'ambito del mercato nazionale sia che riguardi l'esportazione di animali vivi, che lo stadio produttivo al quale si trovano i suini e lo scopo della loro esportazione (macellazione od ulteriore ingrasso) non abbiano rilevanza alcuna ai fini della determinazione del livello di tassazione.

36 In terzo luogo, il sig. Nygård fa valere che, non considerando la situazione fiscale al momento della macellazione effettiva dei suini nel paese d'importazione, l'assoggettamento dei suini esportati ad un tributo quale quello controverso nella causa principale li espone ad una doppia tassazione. A tal riguardo sottolinea che i suini esportati vivi verso la Germania e trasferiti verso la produzione primaria in questo Stato membro divengono in pratica, applicando la legge tedesca sul fondo di promozione commerciale, suini allevati in Germania, cosicché essi vengono gravati, nel caso di successiva macellazione, da una tassa corrispondente alla tassa danese gravante sui suini destinati alla macellazione in Danimarca.

37 In proposito si deve sottolineare che il fatto che i suini esportati vivi siano ulteriormente gravati da una tassa al momento della loro consegna per la macellazione nel paese d'importazione non va ad incidere sulla qualificazione del regime fiscale danese.

38 Infatti, occorre ricordare che, allo stato attuale, il diritto comunitario non contiene alcuna norma volta ad impedire gli effetti di una doppia tassazione, che si producono nel caso di tasse come quella di cui trattasi nella causa principale, disciplinate da normative nazionali autonome, e che, se l'eliminazione di tali effetti è auspicabile nell'interesse della libera circolazione delle merci, essa può essere, tuttavia, conseguita soltanto mediante l'armonizzazione dei sistemi nazionali (v., in tal senso, sentenze 29 giugno 1978, causa 142/77, Larsen e Kjerulff, Racc. pag. 1543, punti 33-35, e Scharbatke, citata, punti 14 e 15).

39 In ultimo luogo, con riguardo alla destinazione del gettito dell'imposta di cui trattasi nella causa principale, risulta dall'ordinanza di rinvio che il giudice a quo ritiene accertato che tale gettito non è destinato soltanto al finanziamento di attività rivolte a favorire in maniera esclusiva la produzione di suini per la macellazione sul mercato nazionale, ma che lo stesso è utilizzato per finanziare attività volte a sostenere in generale la produzione primaria di suini in Danimarca, compresa, conseguentemente, la produzione di suini vivi destinati all'esportazione.

40 Alla luce di tale analisi, si deve concludere che un tributo quale quello di cui trattasi nella causa principale non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale sull'esportazione, cosicché la sua compatibilità con il diritto comunitario deve essere valutata nell'ambito dell'art. 95 del Trattato.

Sulla qualificazione di imposizione interna discriminatoria

41 In merito alla qualificazione di una tassa applicata ai prodotti esportati nell'ambito dell'art. 95 del Trattato, bisogna ricordare preliminarmente che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale articolo va inteso come una norma che vieta del pari qualsiasi discriminazione fiscale nei confronti di prodotti destinati all'esportazione in altri Stati membri (v. sentenza Larsen e Kjerulff, citata, punto 27).

42 Per quanto riguarda la compatibilità di un tributo, quale quello controverso nella causa principale, con l'art. 95 del Trattato, bisogna ricordare che, come indicato al punto 23 della presente sentenza, un tributo del genere, per quanto indistintamente applicabile, deve nondimeno essere considerato in violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 95 del Trattato, se i vantaggi derivanti dalla destinazione del gettito dell'imposizione giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati che sono trasformati o commercializzati sul mercato nazionale, compensando parzialmente l'onere da essi sopportato e sfavorendo così i prodotti nazionali esportati (v., per analogia, sentenza 2 agosto 1993, causa C-266/91, CELBI, Racc. pag. I- 4337, punto 14). In questa ipotesi, la tassa riscossa sul prodotto esportato, legittima in via di principio, dovrà essere vietata nella misura in cui va parzialmente a compensare l'onere gravante sul prodotto trasformato o commercializzato sul mercato nazionale, ed essere oggetto di una riduzione proporzionale (v., per analogia, sentenze 18 giugno 1975, causa 94/74, IGAV, Racc. pag. 699, punto 13; Scharbatke, citata, punto 10, e UCAL, citata, punto 23).

43 Ora, per giurisprudenza costante, spetta al giudice nazionale stabilire l'entità dell'eventuale discriminazione che grava sui prodotti esportati (v., per analogia, sentenza Scharbatke, citata, punto 11). A tale scopo, esso deve accertare, nel corso di un periodo di riferimento, l'equivalenza pecuniaria tra l'ammontare totale del tributo sopportato dai prodotti nazionali trasformati o commercializzati sul mercato nazionale per effetto della tassa in esame ed i benefici di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva (v., in particolare, per analogia, sentenza UCAL, citata, punto 25).

44 Nel caso di specie, risulta dall'ordinanza di rinvio che il giudice a quo ritiene accertato che il 60% del gettito della tassa controversa nella causa principale è destinato a sovvenzionare attività riguardanti la macellazione e la trasformazione sul mercato nazionale, come anche la commercializzazione dei prodotti trasformati, che vanno unicamente a beneficio della produzione di suini per la macellazione sul mercato nazionale, mentre soltanto il 40% del gettito della tassa è destinato al finanziamento di attività relative alla produzione primaria, che vanno a contemporaneo beneficio della produzione di suini da esportare vivi e da macellare sul mercato nazionale.

45 Il Fondo ed il governo danese contestano l'esattezza della ripartizione applicata dal giudice di rinvio. Essi fanno valere, da un lato, che la stessa si fonda sulla premessa erronea che l'esportazione di suini vivi non tragga benefici da attività diverse da quelle direttamente collegate alla produzione primaria. In particolare essi sostengono che il gettito del contributo controverso nella causa principale va a beneficio dell'intero settore della produzione di suini danese, senza discriminare la produzione dei suini esportati vivi, in quanto è utilizzato per finanziare tutto un ventaglio di azioni rivolte, a diversi livelli, a beneficio dei differenti operatori coinvolti nella produzione primaria di suini in Danimarca. A titolo esemplificativo essi menzionano le numerose misure, rivolte in particolare alla prevenzione ed al trattamento delle malattie del bestiame, alla protezione del bestiame durante il trasporto o alla promozione della vendita di carne suina, finanziate con il gettito della tassa controversa nella causa principale e che vanno parimenti a beneficio dell'esportazione di suini vivi.

46 D'altro lato, il Fondo e il governo danese sostengono che il rapporto tra le attività che - secondo la premessa da cui è partito il giudice del rinvio - riguardano in primo luogo la produzione primaria e quelle che riguardano primariamente la macellazione, la trasformazione e la commercializzazione dei suini è soggetto a continui cambiamenti, in funzione delle esigenze del momento dell'intero settore. Un'immagine istantanea, corrispondente ad un limitato periodo temporale di riferimento, non potrebbe fornire indicazioni realistiche circa l'utilizzo dei proventi delle tasse sulla produzione come quella controversa nella causa principale. Per poter accertare se esista una discriminazione fiscale nei confronti dei prodotti esportati, il giudice del rinvio dovrebbe procedere, sulla base di indici economici medi, ad una valutazione globale basata su un periodo di riferimento molto più significativo.

47 C'è da rilevare al riguardo che, trattandosi di elementi di fatto, compete al giudice del rinvio procedere agli accertamenti necessari e trarne le conseguenti conclusioni, e che è pertanto davanti a tale giudice che grava sulle parti e sull'interveniente nella causa principale il relativo onere probatorio.

48 Nell'ipotesi in cui risulti, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte, che la produzione di suini per la macellazione sul mercato nazionale tragga dalle prestazioni del Fondo, ente destinatario del tributo di cui trattasi, nella causa principale benefici proporzionalmente maggiori rispetto a quelli ottenuti dalla produzione di suini da esportare vivi in un altro Stato membro, tale tassa dovrà essere considerata come un'imposizione interna discriminatoria, vietata ai sensi dell'art. 95 del Trattato, nella misura in cui la destinazione del suo gettito vada a compensare in parte l'onere gravante sui suini prodotti per la macellazione sul mercato nazionale.

49 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che una tassa riscossa da un ente di diritto pubblico in base a criteri identici sui suini prodotti in uno Stato membro per essere macellati sul mercato nazionale o per essere esportati vivi in altri Stati membri, il cui gettito sia destinato ad attività rivolte a beneficio di entrambe le produzioni, non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietata ai sensi degli artt. 9, 12 e 16 del Trattato. Per contro, tale tassa può essere qualificata come imposizione interna discriminatoria, vietata ai sensi dell'art. 95 del Trattato, se e nella misura in cui i benefici derivanti dalla destinazione del suo gettito compensino in parte l'onere gravante sui suini prodotti per la macellazione nello Stato membro interessato, sfavorendo in tal modo la produzione di suini da esportare vivi in altri Stati membri.

Sulla seconda questione

50 Con la seconda questione, il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se il fatto che un tributo nazionale sia destinato al finanziamento di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione in applicazione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato non osti a che il giudice nazionale proceda ad una valutazione della compatibilità di tale tributo con altre disposizioni del Trattato, aventi effetto diretto.

51 Preliminarmente, occorre considerare che, secondo costante giurisprudenza, gli artt. 12 e 95 del Trattato hanno effetto diretto e attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v., in particolare, sentenza Lornoy e a., citata, punto 24).

52 Per rispondere al quesito posto, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte concernente l'accertamento della compatibilità di una tassa facente parte di un regime di aiuti con le diverse disposizioni del Trattato nel cui ambito essa può rientrare.

53 Nel caso, in particolare, di un tributo parafiscale, quale quello di cui trattasi nella causa principale, che può ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 12 o dell'art. 95 del Trattato, la Corte ha dichiarato che la destinazione del gettito del detto tributo a beneficio dei prodotti nazionali può costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 87 CE), e che una valutazione del genere rientra nella competenza esclusiva della Commissione, secondo il procedimento all'uopo previsto dall'art. 93 del Trattato, e sotto il controllo della Corte (v. sentenza Scharbatke, citata, punti 18 e 20).

54 La Corte ha inoltre precisato che, anche se il procedimento di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato lascia alla Commissione un ampio margine discrezionale per sindacare la compatibilità di un regime di aiuti statali con le esigenze del mercato comune, dall'economia generale del Trattato si ricava che tale procedimento non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del Trattato, concernenti, ad esempio, le imposte interne (sentenza Commissione/Italia, citata, punto 11).

55 Infatti, così come sottolineato dalla Corte al punto 8 della sentenza Commissione/Italia, citata, anche se gli artt. 92 e 93 del Trattato, da un lato, e l'art. 95 del Trattato, dall'altro, perseguono una stessa finalità, che consiste nell'evitare che i due tipi d'intervento di uno Stato membro - ovvero la concessione di aiuti, da una parte, e l'imposizione di un tributo discriminatorio, dall'altra - abbiano l'effetto di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, tali disposizioni, tuttavia, hanno presupposti d'applicazione differenti, peculiari ai due ordini di provvedimenti statali che esse hanno rispettivamente lo scopo di disciplinare, e differiscono per di più quanto alle conseguenze giuridiche, soprattutto perché, diversamente da quanto si verifica per l'art. 95, per l'attuazione degli artt. 92 e 93 è lasciato ampio spazio all'intervento della Commissione. La Corte ne ha concluso che le pratiche fiscali discriminatorie non sono sottratte all'applicazione dell'art. 95 per il fatto di poter essere qualificate nello stesso tempo come modo di finanziamento di un aiuto statale (v. sentenze Commissione/Italia, citata, punto 9, e 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz, Racc. pag. 1331, punto 22).

56 Per quanto riguarda più in particolare le procedure che permettono di esaminare un tributo facente parte di un regime di aiuti dal punto di vista delle diverse disposizioni del Trattato che possono essere applicate, la Corte ha dichiarato che l'esistenza del procedimento previsto dall'art. 93 del Trattato non osta affatto a che la compatibilità di un regime di sovvenzioni con norme comunitarie diverse da quelle contenute nell'art. 92 sia valutata mediante il procedimento contemplato dall'art. 226 CE (v. sentenza 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 439, punto 17), come anche, nel caso di disposizioni del Trattato ad effetto diretto, che sia valutata dai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli & Volpi, Racc. pag. 557, punto 14).

57 Certamente, la possibilità per i giudici nazionali di valutare le modalità di un regime di aiuti in relazione a disposizioni del Trattato diverse da quelle degli artt. 92 e 93 presuppone che tali modalità possano essere esaminate singolarmente, ovvero che si tratti di condizioni o di elementi che, pur facendo parte del regime di aiuti considerato, non siano necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento (v. sentenza Iannelli & Volpi, citata, punto 14).

58 Tuttavia, in tal caso, non è possibile richiamarsi alla ripartizione delle competenze derivante dagli artt. 92 e 93 del Trattato per concludere che, qualora siano violate altre norme del Trattato, aventi efficacia diretta, queste ultime non possono essere invocate dinanzi al giudice nazionale per il solo fatto che l'elemento considerato costituisce un aspetto di un aiuto (v. sentenza Iannelli & Volpi, citata, punto 14).

59 A tal riguardo si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, è compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione a progetti di aiuto sancito dall'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato, che ha efficacia diretta. Siffatta inosservanza, una volta dedotta dai singoli ed accertata dai giudici nazionali, deve indurre questi ultimi a trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, senza che le loro decisioni implichino per questo una valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune, la quale rientra nella competenza esclusiva della Commissione, sotto il sindacato della Corte (v. sentenze CELBI, citata, punto 23; 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, Racc. pag. I-5505, punto 14, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punti 40 e 42).

60 Ora, se, come risulta dal punto 41 della sentenza SFEI e a., citata, all'interno stesso del sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato, i giudici nazionali e la Commissione hanno ruoli complementari e distinti, lo stesso deve valere, a maggior ragione, quando si tratta dell'esame di una tassa parafiscale destinata al finanziamento di un regime di aiuti, con riferimento a disposizioni del Trattato diverse da quelle riguardanti gli aiuti di Stato, al fine di poter rimediare, se del caso, alle violazioni del diritto comunitario non riscontrate nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 93 del Trattato.

61 In effetti, se l'accertamento della compatibilità di un regime di aiuti con il mercato comune compete alla Commissione, avuto riguardo al fatto che tale esame implica valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (v., in tal senso, sentenza 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 67), non può essere contestato che, qualora si tratti di esaminare la ripartizione del gettito di un'imposta parafiscale nazionale, i giudici nazionali siano i più idonei a raccogliere le informazioni necessarie e a procedere alle necessarie valutazioni, in base ai dati che dovrebbero normalmente risultare dalla contabilità e dagli altri documenti di gestione degli enti che riscuotono il tributo e concedono le sovvenzioni od altri benefici.

62 Si ritiene, quindi, che la valutazione effettuata a tal riguardo dalle giurisdizioni nazionali consenta di assicurare ai singoli la protezione giuridica derivante dall'effetto diretto delle disposizioni del diritto comunitario quali quelle degli artt. 12 e 95 del Trattato e, nel caso di violazione di tali norme, di ristabilire la legalità sul piano interno, senza per questo attentare al ruolo centrale ed esclusivo riservato dagli artt. 92 e 93 del Trattato alla Commissione per l'accertamento della compatibilità di un aiuto col mercato comune.

63 Infine, si deve rilevare che, nel caso di specie, come risulta dalla risposta al primo quesito pregiudiziale, il problema della destinazione del gettito del tributo di cui trattasi può formare oggetto di una valutazione separata rispetto al complessivo regime fiscale nazionale cui tale tributo appartiene.

64 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si rileva che l'autorizzazione di un regime fiscale generale riguardante i prodotti agricoli nazionali, quale quello di cui alla causa principale, accordata dalla Commissione in applicazione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato, non impedisce affatto ai giudici nazionali di valutare se un tributo facente parte di tale regime, quale quello considerato, sia compatibile con gli artt. 12 o 95 del Trattato, in riferimento, in particolare, alla destinazione del suo gettito.

65 La seconda questione pregiudiziale deve quindi essere risolta nel senso che il fatto che un tributo nazionale sia destinato al finanziamento di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione in applicazione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato non osta a che un giudice nazionale proceda ad una valutazione della compatibilità di tale tributo con altre disposizioni del Trattato aventi effetto diretto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

66 Le spese sostenute dal governo danese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vestre Landsret con ordinanza del 16 giugno 1999, dichiara:

1) Una tassa riscossa da un ente di diritto pubblico in base a criteri identici sui suini prodotti in uno Stato membro per essere macellati sul mercato nazionale o per essere esportati vivi in altri Stati membri, il cui gettito sia destinato ad attività rivolte a beneficio di entrambe le produzioni, non costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietata ai sensi degli artt. 9 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 23 CE), 12 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 25 CE) e 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam). Per contro, tale tassa può essere qualificata come imposizione interna discriminatoria, vietata ai sensi dell'art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE), se e nella misura in cui i benefici derivanti dalla destinazione del suo gettito compensino in parte l'onere gravante sui suini prodotti per la macellazione nello Stato membro interessato, sfavorendo in tal modo la produzione di suini da esportare vivi in altri Stati membri.

2) Il fatto che un tributo nazionale sia destinato al finanziamento di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione in applicazione delle disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato non osta a che un giudice nazionale proceda ad una valutazione della compatibilità di tale tributo con altre disposizioni del Trattato aventi effetto diretto.

Top