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Document 61999CC0184
Opinion of Mr Advocate General Alber delivered on 28 September 2000. # Rudy Grzelczyk v Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Nivelles - Belgium. # Articles 6, 8 and 8a of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 12 EC, 17 EC and 18 EC) - Council Directive 93/96/EEC - Right of residence for students - National legislation which guarantees a minimum subsistence allowance only for nationals, persons covered by Regulation (EEC) No 1612/68 and stateless persons and refugees - Foreign student who has met his own living expenses during the first years of his studies. # Case C-184/99.
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 28 settembre 2000.
Rudy Grzelczyk contro Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Nivelles - Belgio.
Artt. 6, 8 e 8 A del Trattato Ce (divenuti, in seguito a modifica, 12 CE, 17 CE e 18 CE) - Direttiva del Consiglio 93/96/CEE - Diritto di soggiorno degli studenti - Normativa nazionale che garantisce un minimo dei mezzi di sussistenza, detto minimex, ai soli cittadini, alle persone che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, agli apolidi e ai rifugiati - Studente straniero che durante i primi anni di studio ha provveduto al proprio mantenimento.
Causa C-184/99.
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 28 settembre 2000.
Rudy Grzelczyk contro Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Nivelles - Belgio.
Artt. 6, 8 e 8 A del Trattato Ce (divenuti, in seguito a modifica, 12 CE, 17 CE e 18 CE) - Direttiva del Consiglio 93/96/CEE - Diritto di soggiorno degli studenti - Normativa nazionale che garantisce un minimo dei mezzi di sussistenza, detto minimex, ai soli cittadini, alle persone che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, agli apolidi e ai rifugiati - Studente straniero che durante i primi anni di studio ha provveduto al proprio mantenimento.
Causa C-184/99.
European Court Reports 2001 I-06193
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:518
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 28 settembre 2000. - Rudy Grzelczyk contro Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Nivelles - Belgio. - Artt. 6, 8 e 8 A del Trattato Ce (divenuti, in seguito a modifica, 12 CE, 17 CE e 18 CE) - Direttiva del Consiglio 93/96/CEE - Diritto di soggiorno degli studenti - Normativa nazionale che garantisce un minimo dei mezzi di sussistenza, detto minimex, ai soli cittadini, alle persone che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68, agli apolidi e ai rifugiati - Studente straniero che durante i primi anni di studio ha provveduto al proprio mantenimento. - Causa C-184/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06193
I - Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunal du travail de Nivelles (Tribunale del lavoro di Nivelles; in prosieguo: il «giudice di rinvio»), verte sulla questione se un cittadino comunitario non belga che studia in Belgio possa invocare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla cittadinanza dell'Unione e il principio di parità di trattamento, per ottenere, in forza del diritto belga, risorse che gli garantiscano il minimo di mezzi di sussistenza.
II - Fatti e procedimento
2. Il ricorrente nel procedimento principale (in prosieguo: il «ricorrente») è cittadino francese. E' nato il 9 dicembre 1974 ed è stato residente in Francia fino alla conclusione degli studi secondari. In seguito ha iniziato i suoi studi universitari di educazione fisica presso l'Università Cattolica di Lovanio (Louvain-la-Neuve) e risiede da allora nel comune belga di Ottignies-Louvain-la-Neuve.
3. Durante i primi tre anni di studi il ricorrente ha provveduto con mezzi personali al proprio mantenimento e alle spese per l'alloggio e gli studi, effettuando vari lavori e ottenendo facilitazioni di pagamento per quanto riguarda le tasse scolastiche. All'inizio del suo quarto ed ultimo anno di studi, durante il quale non ha lavorato per autofinanziarsi, egli chiedeva la concessione del minimo di mezzi di sussistenza (minimex) presso il Centre public d'aide sociale comunale di Ottignies-Louvain-la-Neuve, convenuto nel procedimento principale (in prosieguo: il «CPAS» o il «convenuto»). Egli dichiarava che i suoi genitori residenti in Francia non potevano accollarsi le spese per i suoi studi, essendo suo padre disoccupato e sua madre gravemente malata.
4. L'assistente sociale del CPAS sottolineava nella sua relazione che il ricorrente aveva lavorato molto per pagarsi gli studi, ma aveva dovuto sollecitare l'intervento del CPAS poiché l'ultimo anno accademico era più oneroso degli altri, a motivo della tesi (mémoire) e dell'obbligo di effettuare un tirocinio.
5. Con decisione 16 ottobre 1998, il CPAS concedeva al ricorrente il minimo di mezzi di sussistenza dal 5 ottobre 1998 al 30 giugno 1999.
6. Con decisione 29 gennaio 1999 il CPAS revocava il beneficio concesso, a partire dal 1° gennaio 1999, adducendo la seguente motivazione: «L'interessato è cittadino CEE iscritto come studente». Il ricorrente ha impugnato tale decisione.
7. Al procedimento dinanzi alla Corte hanno preso parte il convenuto, i governi belga, danese, francese, portoghese e del Regno Unito, nonché il Consiglio e la Commissione. Ritornerò in prosieguo sui motivi invocati dalla parti intervenienti.
III - Contesto normativo
1) Le disposizioni comunitarie
a) Trattato CE
8. L'art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 12, primo comma, CE) dispone quanto segue:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
(...)».
9. L'art. 8 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 17 CE) così recita:
«1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione.
E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».
10. L'art. 8 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18 CE) prevede quanto segue:
«1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
2. (...)».
11. Nel caso di specie sono inoltre rilevanti:
b) il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), nonché
c) la direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (in prosieguo: la «direttiva 93/96»).
2) Le disposizioni belghe
a) Legge 7 agosto 1974
12. L'art. 1 della legge 7 agosto 1974, che istituisce il diritto al minimo di mezzi di sussistenza, stabilisce che:
«1. Tutti i cittadini belgi maggiorenni, con residenza effettiva in Belgio e che non dispongono di risorse sufficienti né possono procurarsele con sforzi personali, o con altri mezzi, hanno diritto al minimo di mezzi di sussistenza.
Il Re stabilisce cosa debba intendersi per residenza effettiva.
Lo stesso diritto spetta ai minori emancipati per matrimonio, nonché alle persone celibi e nubili con uno o più figli a carico.
2. Il Re, con decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, può estendere l'applicazione della presente legge, alle condizioni da Lui stabilite, ad altre categorie di minori nonché a persone che non sono in possesso della cittadinanza belga».
b) Regio decreto 27 marzo 1987
13. Il diritto riconosciuto da tale disposizione consiste, nell'ordinamento belga, al diritto ad un reddito garantito nelle forme di un diritto a una prestazione sociale di carattere non contributivo.
14. L'art. 1 del regio decreto 27 marzo 1987, che estende il campo d'applicazione della legge 7 agosto 1974, che istituisce il diritto al minimo di mezzi di sussistenza, a persone che non hanno la cittadinanza belga, così dispone:
«Il campo d'applicazione della legge 7 agosto 1974, che istituisce il diritto al minimo di mezzi di sussistenza, è esteso alle seguenti persone:
1) quelle che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;
2)-3) (...)».
c) Regio decreto 8 ottobre 1981
15. L'art. 55, n. 1, del regio decreto 8 ottobre 1981, che attua la legge 15 dicembre 1980, relativa all'accesso al territorio, al soggiorno, allo stabilimento e all'allontanamento di stranieri, prevede quanto segue.
16. Il cittadino comunitario che si reca in Belgio per motivi di studio gode del diritto di soggiorno per una durata superiore a tre mesi purché:
1. sia iscritto ad un istituto scolastico organizzato, riconosciuto o finanziato dallo Stato, al fine, essenzialmente, di acquisire ivi una formazione professionale;
2. assicuri con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo di disporre di risorse sufficienti, onde evitare di divenire un onere per le istituzioni pubbliche;
3. disponga di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in Belgio.
17. L'art. 55, n. 3, prima frase, stabilisce sostanzialmente quanto segue:
Entro i tre mesi successivi alla richiesta del permesso di soggiorno il cittadino comunitario deve dimostrare di soddisfare le condizioni di cui al n. 1.
18. Ai sensi dell'art. 55, n. 4, del regio decreto:
Il permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è valido per la durata degli studi, purché non superiore ad un anno. Esso è rinnovabile per la stessa durata se il cittadino comunitario continua a soddisfare le condizioni di cui al n. 1.
Durante il periodo di validità del permesso di soggiorno o in occasione del suo rinnovo, il ministro o un suo delegato può porre fine al soggiorno del cittadino comunitario ed eventualmente ordinare il suo allontanamento dal paese, nel caso constati che:
1. il cittadino comunitario non adempie più le citate condizioni di cui al n. 1, punti 1 e 3;
2. il cittadino comunitario [o un suo familiare (...)] ha beneficiato di un aiuto finanziario concesso da un CPAS, il cui importo complessivo, calcolato su un periodo di dodici mesi precedenti al mese in cui si dispone la fine del soggiorno, supera il triplo dell'importo mensile del minimo di mezzi di sussistenza [calcolato in base alla legge 7 agosto 1974 (...)] e il detto aiuto non è stato rimborsato entro sei mesi dal pagamento dell'ultimo sussidio mensile.
IV - La domanda di pronuncia pregiudiziale
19. Il giudice di rinvio s'interroga sulla compatibilità delle citate disposizioni nazionali con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 6 e 8 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 12 CE e 17 CE), in quanto essi stabiliscono il divieto di discriminazione basata sulla cittadinanza, il principio della cittadinanza europea e il riconoscimento dei diritti previsti dal Trattato per i cittadini dell'Unione.
20. Il giudice di rinvio parte dai seguenti presupposti:
- nelle sentenze Hoeckx e Scrivner la Corte ha giudicato che la concessione del minimo di mezzi di sussistenza prevista nel diritto belga costituisce un «vantaggio sociale», ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68 , dal quale un lavoratore migrante, cittadino di un altro Stato membro e residente nel territorio dello Stato che eroga la prestazione, non può essere escluso;
- con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, i diritti riconosciuti dal Trattato sono stati estesi a tutti i cittadini dell'Unione europea e non sono più limitati ai soli «lavoratori»;
- nella sentenza Martínez Sala la Corte ha dichiarato tra l'altro che un cittadino dell'Unione europea, residente legalmente nel territorio di uno Stato membro ospitante, può avvalersi dell'art. 6 del Trattato in tutte le situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae del diritto comunitario.
21. Il giudice di rinvio chiede pertanto se i principi sanciti dagli artt. 6 e 8 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che una normativa nazionale limiti il diritto a prestazioni sociali di carattere non contributivo, come la concessione del minimo di mezzi di sussistenza, ai cittadini di un altro Stato membro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1612/68, e che essi prescrivono l'estensione del diritto a prestazioni di tal genere a tutti i cittadini dell'Unione.
22. In caso di soluzione negativa, sorgerebbe ancora una questione ulteriore, che il giudice di rinvio sottopone in subordine alla Corte. Poiché nella fattispecie si tratta di uno studente, sarebbe opportuno fare riferimento alla direttiva 93/96 , relativa al diritto di soggiorno degli studenti, il cui art. 1 riconosce il diritto di soggiorno allo studente che assicuri con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, egli e la sua famiglia diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
V - Questioni pregiudiziali
23. Il giudice di rinvio chiede quindi come occorra valutare situazioni, come quella del caso di specie, in cui, dopo il riconoscimento del diritto di soggiorno, viene dimostrato che, in contrasto con la dichiarazione rilasciata, lo studente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Esso chiede se le norme di diritto comunitario permettano l'esclusione a posteriori dal diritto ad una prestazione sociale di carattere non contributivo, come la concessione del minimo di mezzi di sussistenza, a carico del paese ospitante, di uno studente cui è stato riconosciuto il diritto di soggiorno. In caso affermativo, occorrerebbe inoltre verificare se queste stesse disposizioni vadano interpretate nel senso che tale esclusione ha carattere generale e definitivo, vale a dire che il detto diritto non potrebbe mai essere riconosciuto, nemmeno in caso di buona fede dell'interessato o di sopravvenienza di un elemento nuovo o di circostanze delle quali lo studente di cui trattasi non può essere chiamato a rispondere.
24. Il giudice di rinvio sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto comunitario - in particolare i principi della cittadinanza europea e il divieto di discriminazione stabiliti dagli artt. 6 e 8 del Trattato che istituisce la Comunità europea - osti a che il diritto ad una prestazione sociale di un regime non contributivo, come quello istituito dalla legge belga 7 agosto 1974 sul minimo di mezzi di sussistenza, sia riconosciuto ai soli cittadini degli Stati membri che beneficiano dell'applicazione del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, e non a tutti i cittadini dell'Unione.
2) In subordine, se gli artt. 6 e 8 A del Trattato e la direttiva 29 ottobre 1993, 93/96, relativa al diritto di soggiorno degli studenti, debbano essere interpretati nel senso che essi permettono che, qualora sia stato concesso il diritto di soggiorno, lo studente sia successivamente escluso dal diritto alle prestazioni di un regime non contributivo di prestazioni sociali, come quello del minimo di mezzi di sussistenza, a carico del paese ospitante, e, in caso affermativo, nel senso che tale esclusione presenta un carattere generale e definitivo».
VI - Argomenti delle parti intervenienti
25. Il ricorrente nella causa principale non ha presentato osservazioni nell'ambito del procedimento pregiudiziale.
1) Il convenuto
26. A titolo di precisazione, il convenuto rileva che, in seguito alla decisione di concessione dell'aiuto 16 ottobre 1998, la pratica è stata inoltrata al competente ministero per ottenerne il rimborso. Tuttavia, il ministero avrebbe rifiutato di concedere il rimborso a motivo del fatto che il ricorrente, in qualità di studente comunitario, non avrebbe diritto al minimo di mezzi di sussistenza. Il convenuto avrebbe quindi riesaminato la propria decisione stabilendone la revoca. Nel contempo l'autorità competente avrebbe nondimeno concesso al ricorrente un contributo sociale mensile non rimborsabile pari a BFR 7 000 per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1999, vale a dire sino alla conclusione degli studi. Il diniego dell'autorità competente di concedere il minimo di mezzi di sussistenza si fonderebbe sulla posizione adottata dallo Stato belga.
27. Per quanto riguarda la prima questione, il convenuto ritiene che allo stato attuale del diritto comunitario gli artt. 6 e 8 del Trattato CE non possano essere interpretati nel senso che un cittadino dell'Unione ha il diritto di rivendicare una siffatta prestazione sociale. La normativa belga sarebbe pertanto conforme agli artt. 6 e 8 A del Trattato CEE. L'art. 8 A prevede che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, «fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso». Da tale locuzione deriverebbe che la disposizione non ha efficacia diretta e che la sua attuazione è subordinata al rispetto delle limitazioni previste dal Trattato e dal diritto derivato. Secondo il convenuto tali limitazioni comprendono le direttive 90/364/CEE , 90/365/CEE nonché la direttiva 90/366/CEE , ovvero 93/96. Le tre direttive condizionerebbero e limiterebbero la libera circolazione subordinandola al requisito secondo cui la persona deve dimostrare di disporre di risorse sufficienti e di una copertura assicurativa sociale. Dall'art. 1 nonché dai considerando della direttiva [93/96] emergerebbe che il beneficiario non deve «costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante» . Così, i beneficiari di un «diritto generale di soggiorno» (droit de séjour généralisé) non potrebbero rivendicare gli stessi vantaggi fruiti dai lavoratori migranti e dai loro familiari, poiché nel loro caso mancherebbe la controprestazione economica fornita dal lavoratore.
28. Quanto alla sentenza nella causa Martínez Sala , citata dal giudice di rinvio, il convenuto sostiene che i fatti all'origine di tale controversia sarebbero stati fondamentalmente diversi, cosicché i principi ivi sviluppati non potrebbero essere trasposti al caso di specie. Il ricorrente, in Belgio da quattro anni per il solo scopo di seguirvi i suoi studi, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai lavoratori.
29. Per quanto concerne la seconda questione, il convenuto ritiene che uno studente, in quanto tale, sia escluso per l'intera durata del soggiorno da prestazioni sociali di carattere non contributivo. La locuzione «durante il soggiorno» contenuta nella direttiva sottintenderebbe che la condizione della disponibilità di risorse sufficienti si applica agli studenti per l'intera durata del soggiorno.
30. Il legislatore belga avrebbe recepito in tal senso la direttiva, con l'adozione dell'art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1981, che consente al ministro competente di porre fine al soggiorno di un cittadino comunitario ordinando il suo allontanamento dal paese qualora una delle condizioni non sia più soddisfatta, vale a dire quella posta dal n. 4, punto 2, della disposizione, secondo la quale il diritto di soggiorno può essere revocato allorquando lo studente ha fruito di aiuti, calcolati su un periodo di dodici mesi, per un importo pari al triplo del minimex mensile.
31. Infine, ancora in data 21 gennaio 1999 il ricorrente avrebbe dichiarato di disporre di risorse sufficienti, mentre di fatto ne sarebbe stato ormai privo e avrebbe chiesto un aiuto a carico del CPAS. A tale riguardo, il ricorrente avrebbe agito in mala fede.
2) Il governo belga
32. A titolo di precisazione, il governo belga osserva che il ricorrente ha richiesto un permesso di soggiorno solo il 25 ottobre 1998, documento che gli è stato concesso il 21 gennaio 1999. Quindi, prima di tale data il signor Grzelczyk avrebbe soggiornato in territorio belga in posizione irregolare. Il 21 gennaio 1999 egli avrebbe altresì chiesto un certificato di soggiorno in qualità di studente, dichiarando in tale occasione di disporre di risorse sufficienti.
33. Inoltre, il CPAS non avrebbe chiesto formalmente al competente ministero il rimborso delle prestazioni corrisposte. Pertanto mancherebbe anche una lettera di rigetto.
34. Il governo belga interpreta le disposizioni nazionali applicabili nel senso che, per ottenere il minimo di mezzi di sussistenza, il richiedente deve dimostrare di avere bisogno dell'aiuto. In tale contesto, egli deve in linea di principio provare di essere disposto a lavorare. Per motivi di equità o di salute, il richiedente può essere esonerato da tale requisito. Una parte della giurisprudenza ammette come motivo di equità a tale fine la circostanza che un richiedente intraprenda gli studi.
35. Riguardo alla natura della prestazione, il governo belga osserva che si tratta di una prestazione sociale concessa come ultima risorsa. Prima di farvi ricorso si dovrebbero esaurire tutte le altre possibilità di ottenere alimenti e prestazioni sociali. Soltanto uno studente che soddisfi tali condizioni potrebbe fruire della prestazione.
36. Per quanto attiene alla domanda di pronuncia pregiudiziale, il governo belga sostiene che il principio della parità di trattamento è applicabile a fatti rientranti nell'ambito di applicazione del Trattato. Così, secondo la giurisprudenza della Corte, l'accesso alla formazione professionale dev'essere garantito in maniera non discriminatoria. Nel caso di assegni alimentari ci si regolerebbe diversamente. Tale valutazione costituirebbe altresì la base della direttiva 93/96. La prestazione controversa sarebbe per contro uno strumento di politica sociale, indipendente dalla formazione professionale, e pertanto estraneo all'ambito di applicazione dell'art. 6 del Trattato CE.
37. L'attribuzione del minimex costituirebbe un vantaggio sociale che può essere concesso ad un lavoratore, ma non ad uno «studente migrante» (étudiant migrant), il quale non potrebbe essere considerato un lavoratore. Inoltre, anche secondo il Trattato di Maastricht il diritto di soggiorno non avrebbe carattere assoluto e sarebbe limitato e vincolato dalle disposizioni del Trattato e del diritto derivato. Pertanto, occorrerebbe risolvere la prima questione sollevata dal giudice di rinvio nel senso che il diritto di soggiorno può essere a giusto titolo subordinato a condizioni rispondenti ai legittimi interessi dello Stato membro, come la copertura delle spese di mantenimento e l'assicurazione malattia.
38. Per quanto riguarda la seconda questione deferita dal giudice di rinvio, il governo belga ritiene che ad uno studente comunitario debba applicarsi durante il suo soggiorno in qualità di studente l'esclusione sistematica di una persona avente tale qualifica dall'accesso a prestazioni sociali di un regime non contributivo. Al riguardo, l'art. 2 della direttiva 93/96 consente di limitare il diritto di soggiorno alla durata della formazione. L'art. 3 esclude un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui all'art. 1. Al contrario si dovrebbe considerare che il diritto di soggiorno cessa quando lo studente diventa un onere per l'assistenza sociale dello Stato ospitante. Il recepimento della direttiva mediante l'art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1981 tiene conto di tali principi.
39. In subordine il governo belga fa valere che ai sensi del regolamento n. 1612/68 è possibile concedere ad uno studente comunitario una prestazione sociale come il minimo di mezzi di sussistenza soltanto se sono soddisfatte le relative condizioni. In conformità alla direttiva 93/96, il diritto di soggiorno viene concesso a studenti che non dispongano già di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario . Spetterebbe al giudice dello Stato membro esaminare se il ricorrente sia un lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Tuttavia, stando alle informazioni in possesso del governo belga, il ricorrente avrebbe svolto solo saltuariamente lavori da studente. In tali circostanze, non si potrebbe attribuirgli lo status di lavoratore. Nel caso di specie mancherebbe l'elemento della continuità fra l'attività lavorativa e gli studi, così come indicato nella sentenza nella causa Lair . Non si tratterebbe di studi che migliorano le opportunità del lavoratore nel mercato del lavoro nel suo ambito specifico di attività.
40. Tuttavia, qualora la Corte dovesse stabilire che uno studente comunitario, in quanto tale, ha diritto alle stesse prestazioni sociali concesse a studenti appartenenti allo Stato membro ospitante, il governo belga chiede di limitare l'efficacia della sentenza nel tempo, in particolare per motivi di certezza del diritto e per non turbare il regime di finanziamento relativo alle prestazioni sociali.
41. Assolutamente in subordine, il governo belga fa infine valere che il diritto alla parità di trattamento non potrebbe in definitiva avere un'estensione maggiore del diritto al minimo di mezzi di sussistenza concesso ad uno studente dello Stato membro ospitante. Uno studente comunitario dovrebbe in ogni caso soddisfare le stesse severe condizioni.
3) Il governo danese
42. Il governo danese sostiene che, secondo il diritto belga, il minimo di mezzi di sussistenza costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 , che dev'essere concesso ai lavoratori in maniera non discriminatoria. Sulla base della domanda di pronuncia pregiudiziale non è tuttavia possibile stabilire se il ricorrente sia un lavoratore. Egli, in qualità di studente, non potrebbe rivendicare le prestazioni sulla base del regolamento n. 1612/68. Gli artt. 6 e 8 del Trattato CE non sarebbero atti a modificare tale situazione e neanche il Trattato di Amsterdam potrebbe condurre ad un'altra conclusione. La cittadinanza dell'Unione non farebbe sorgere alcun nuovo diritto. Come si può evincere dal tenore letterale delle dette disposizioni, esse non hanno significato autonomo . Il governo danese sottolinea di non condividere l'opinione sostenuta dal giudice di rinvio, secondo cui il Trattato di Maastricht avrebbe esteso i diritti sanciti dal Trattato a tutti i cittadini dell'Unione.
43. Per quanto riguarda la seconda questione, il governo danese fa valere che la direttiva 93/96 presuppone che uno studente disponga di risorse sufficienti. Soltanto in questo caso egli fruirebbe del diritto di soggiorno, che decade allorquando gli vengono a mancare i mezzi sufficienti. Questo è quanto emerge dal sesto considerando e dall'art. 1 della direttiva. La disponibilità di risorse sufficienti costituirebbe quindi una condizione per il diritto di soggiorno.
44. Il governo danese ritiene inoltre che non sia chiaro se il ricorrente soggiorni legalmente in territorio belga ai sensi della sentenza nella causa Martínez Sala . Del resto, la presente fattispecie non sarebbe neanche equiparabile a quella della detta causa.
45. Anche qualora il ricorrente rientrasse nell'ambito di applicazione ratione personae del Trattato, questo non comporterebbe la concessione del minimex. Nel caso di specie, esso dovrebbe essere corrisposto a titolo di aiuto allo studente per le spese di mantenimento; tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, tale aiuto è escluso dall'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso alla formazione professionale. Neanche l'art. 18 CE modifica la situazione giuridica degli studenti, come emerge già dalla restrizione contenuta nel testo della disposizione. Essa non conferirebbe uno status giuridico autonomo. Gli artt. 12 CE e 18 CE nonché la direttiva 93/96 non osterebbero all'esclusione di studenti dalla fruizione delle prestazioni sociali controverse.
4) Il governo francese
46. Riguardo alla prima questione, il governo francese sostiene che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 costituisce un'espressione specifica del principio di parità di trattamento dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, di cui all'art. 48 del Trattato CE (divenuto art. 39 CE). Occorrerebbe accertare se, per quanto riguarda vantaggi sociali e fiscali, il detto principio debba essere esteso a tutti i cittadini dell'Unione. Ciò comporterebbe una parità di trattamento globale dei cittadini comunitari e dei cittadini di un dato Stato membro.
47. Tale ipotesi apparirebbe confutabile per il fatto che una siffatta parità di trattamento globale sarebbe difficilmente compatibile con i diritti connessi alla cittadinanza. Inoltre, anche il governo francese fa riferimento alla restrizione di cui all'art. 8 A del Trattato CE che, dal punto di vista del contenuto, trova la sua attuazione nelle direttive relative al diritto di soggiorno 90/364 , 90/365 e 93/96 . Per di più, la direttiva 93/96, nella versione della direttiva 90/366, è stata annullata dalla Corte per vizi di fondamento giuridico . La direttiva 93/96 è stata di conseguenza adottata sulla base dell'art. 7 A, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 14, n. 2, CE), che definisce il mercato interno richiamando le disposizioni del Trattato. Da ciò deriva una parità di trattamento di carattere assoluto. Il governo francese ritiene che il ricorrente nel procedimento principale non possa invocare una parità di trattamento ai sensi del regolamento n. 1612/68.
48. Il governo francese fonda la soluzione della seconda questione sull'art. 1 della direttiva 93/96. La disposizione sancirebbe un diritto di soggiorno condizionato, come emergeva già prima dalle sentenze nelle cause Gravier , Blaizot e Brown . Tuttavia, il diritto comunitario non stabilisce il modus operandi nel caso in cui, come nella causa principale, la situazione economica iniziale di uno studente in un altro Stato membro peggiori durante il soggiorno. Spetterebbe pertanto allo Stato membro risolvere tale problema, come avvenuto effettivamente nel caso di specie. Gli artt. 6 e 8 del Trattato CE nonché la direttiva 93/96 non consentirebbero di far valere alcun diritto ad una prestazione sociale di carattere non contributivo a favore di uno studente.
5) Il governo portoghese
49. Il governo portoghese esamina anzitutto nei particolari la questione se la concessione del minimex costituisca, secondo il diritto belga, un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, per poi rispondere affermativamente. Esso si chiede poi se il ricorrente avesse inizialmente lo status di lavoratore e se lo abbia eventualmente mantenuto. Nel diritto comunitario la pertinente nozione di lavoratore sarebbe subordinata all'ambito giuridico cui si applica. Il governo portoghese si fonda sulla nozione di lavoratore definita nelle sentenze nelle cause Lawrie-Blum , Lair , Raulin e Martínez Sala .
50. Infine, ritenendo dubbio se il ricorrente abbia abbandonato del tutto la sua attività lavorativa al quarto anno di studi, il governo portoghese considera l'ipotesi del lavoro nel senso che il signor Grzelczyk abbia interrotto la sua occupazione per acquisire una qualifica professionale. Vero è che il diritto comunitario non risponde in maniera inequivocabile alla questione se in un siffatto caso lo status di lavoratore venga mantenuto. Tuttavia, vi sono alcuni elementi che fanno propendere per una soluzione affermativa della questione. Il governo portoghese rinvia alla sentenza nella causa Lair , secondo cui lo status di lavoratore non dipende necessariamente dalla prosecuzione di un rapporto di lavoro. Supponendo che il ricorrente sia stato un lavoratore per tre anni, tale qualità dovrebbe mantenere la propria validità, poiché, in caso contrario, si avrebbe una disparità di trattamento nei confronti dei disoccupati che, ai sensi del regolamento n. 1612/68 , fruiscono degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali. La sentenza nella causa Lair andrebbe interpretata anche in questo senso.
51. Quanto al criterio della continuità tra attività lavorativa e studi, il governo portoghese analizza due alternative: in presenza di una continuità intrinseca sussisterebbe il diritto al vantaggio sociale controverso. Viceversa, qualora non si possa stabilire tale nesso e il ricorrente abbia acquisito con gli studi intrapresi una qualifica per un altro settore di attività, egli dovrebbe nondimeno essere considerato un lavoratore, conformemente alla sentenza nella causa Lair , secondo cui l'elemento della continuità è superfluo quando il lavoratore è divenuto disoccupato contro la sua volontà ed è costretto dalla situazione del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale.
52. Alla luce di tale valutazione, l'ulteriore esame della cittadinanza dell'Unione avrebbe carattere puramente accademico. Il governo portoghese osserva al riguardo che il Trattato CEE sancisce la libera circolazione delle persone come fattore economico. Grazie alle direttive relative al diritto di soggiorno , si sarebbe notevolmente ampliato l'ambito di applicazione di tale libertà. Il diritto di soggiorno sarebbe subordinato soltanto a determinate condizioni economiche, come la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti. Con il Trattato di Maastricht il diritto di soggiorno avrebbe subito un'ulteriore evoluzione, in quanto, ai sensi dell'art. 8 A del Trattato CE, avrebbe comportato un cambiamento qualitativo dello status giuridico dei cittadini della Comunità. La cittadinanza dell'Unione avrebbe acquisito maggiore importanza rispetto alla valutazione puramente economica della persona come fattore economico, su cui si basa il Trattato CE. Le condizioni cui potrebbe essere subordinata la libera circolazione non sarebbero più, ormai, di natura economica, come succedeva ancora nel caso delle direttive del 1990 . Il riferimento a «limitazioni e condizioni» della libera circolazione concernerebbe ormai solo motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Pertanto, il regolamento n. 1612/68 sarebbe applicabile a tutti i cittadini dell'Unione residenti nel territorio di uno Stato membro, siano essi vincolati da un contratto di lavoro o meno.
53. Di conseguenza, non occorrerebbe più risolvere la seconda questione deferita dal giudice di rinvio.
6) Il governo del Regno Unito
54. Il governo del Regno Unito ritiene che un'eventuale discriminazione del ricorrente sia ininfluente, poiché esulerebbe dall'ambito di applicazione del Trattato. Lo specifico divieto di discriminazione di cui all'art. 48 del Trattato CE nonché il regolamento n. 1612/68 adottato per la sua attuazione prevarrebbero sull'art. 6 del Trattato CE. L'art. 8 del Trattato CE non estenderebbe l'ambito di applicazione dell'art. 6. Anche se l'art. 6 dovesse applicarsi autonomamente, esso non potrebbe concernere fatti estranei all'ambito di applicazione ratione personae del Trattato. Ciò è anche conforme alla sentenza nella causa Martínez Sala , in cui la ricorrente aveva diritto alla prestazione già ai sensi della legislazione nazionale. L'art. 6 le avrebbe unicamente consentito di superare il requisito aggiuntivo della presentazione di un permesso di soggiorno. La signora Martínez Sala avrebbe incontestabilmente soggiornato legalmente in Germania, anche se le autorità tedesche avessero omesso di consegnarle in tempo utile il documento richiesto.
55. Viceversa, il ricorrente nel procedimento principale non avrebbe alcun diritto alla prestazione richiesta ai sensi dell'ordinamento nazionale. Sia il CPAS che il giudice di rinvio avrebbero considerato il ricorrente uno studente e non un lavoratore. Non sarebbe giustificato dubitare di tale valutazione. Lo status di studente ai sensi della direttiva 93/96 e quello di lavoratore si escluderebbero a vicenda per l'intera durata degli studi. Un impiego a tempo parziale svolto al fine di finanziare gli studi non sarebbe atto a fondare lo status di lavoratore. In un siffatto caso l'attività lavorativa sarebbe puramente accessoria rispetto agli studi. Inoltre, la frequenza saltuaria e la durata determinata dell'attività lavorativa ben difficilmente consentirebbero di riconoscere «il carattere reale ed effettivo» dell'attività lavorativa ai sensi della giurisprudenza .
56. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 93/96, il diritto di soggiorno di uno studente è subordinato a determinate condizioni, come ad esempio quella di disporre di risorse sufficienti per finanziare gli studi. Uno studente che deve lavorare per pagarsi gli studi non disporrebbe affatto di mezzi sufficienti. Tuttavia, il ricorrente avrebbe perso lo status di lavoratore al più tardi al momento dell'abbandono del lavoro e della richiesta di concessione del minimex. Per concludere l'esame della prima questione, il governo del Regno Unito osserva che gli aiuti concessi agli studenti per il loro mantenimento non rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato, come si evince sia dalla giurisprudenza della Corte , sia dalla direttiva 93/96 , e - pur non precisando in maniera definitiva la natura del minimex - che anche per tale motivo sembra escluso il diritto alla parità di trattamento.
57. Per quanto attiene alla soluzione della seconda questione, il governo del Regno Unito rileva che dalla lettera e dalla ratio della direttiva 93/96 emerge che uno studente non ha alcun espresso diritto a borse di mantenimento. Il governo del Regno Unito ritiene che l'art. 8 A del Trattato CE non abbia carattere costitutivo di un diritto di soggiorno autonomo per studenti, i cui limiti prevalgano su quelli della direttiva 93/96. Tuttavia, anche se l'art. 8 A del Trattato CE facesse sorgere un diritto di soggiorno autonomo, non sarebbe possibile rivendicare solo su tale base il diritto a prestazioni sociali. Inoltre, l'art. 8 A del Trattato CE non sarebbe direttamente applicabile. Il diritto di soggiorno soggiace ad una restrizione e, ai sensi del n. 2 del suddetto articolo, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui trattasi.
7) Il Consiglio
58. Nelle sue brevi osservazioni il Consiglio rileva che la prestazione richiesta dal ricorrente non può fondarsi sul regolamento n. 1612/68, il quale si applica esclusivamente a lavoratori. Il ricorrente sarebbe invece uno studente. Inoltre, il Consiglio ritiene che non ci siano elementi atti a mettere in dubbio la validità del regolamento n. 1612/68.
8) La Commissione
59. Nelle sue considerazioni la Commissione parte dal presupposto che il ricorrente avrebbe ottenuto la prestazione richiesta se in possesso della cittadinanza belga. Ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento di cui all'art. 6, si dovrebbe pertanto esaminare se la prestazione controversa rientri nell'ambito di applicazione del Trattato. Non sussisterebbero dubbi sull'ambito di applicazione ratione materiae, poiché la prestazione va qualificata come vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Quanto all'ambito ratione personae, occorrerebbe anzitutto esaminare le sfere di applicazione specifiche del diritto comunitario, come la libera circolazione dei lavoratori e i diritti degli studenti, prima di poter prendere in considerazione le disposizioni generali relative alla cittadinanza europea.
60. La Commissione ritiene che, anche se, in definitiva, spetta al giudice di rinvio stabilire se il ricorrente fosse un lavoratore, al signor Grzelczyk, alla luce dei criteri enunciati nella giurisprudenza della Corte , debba essere attribuito lo status di lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Un'attività lavorativa che abbia consentito al ricorrente di far fronte alle spese relative ad alloggio, mantenimento e studi nel corso di tre anni non potrebbe affatto essere considerata «puramente marginale ed accessoria» ai sensi della sentenza nella causa Levin . Anche in caso di interruzione dell'attività professionale a motivo della prosecuzione degli studi, lo status di lavoratore potrebbe, se del caso, mantenersi, mentre, dall'altro lato, potrebbe anche prevalere sul diritto di soggiorno in qualità di studente.
61. Per quanto attiene ai diritti connessi allo status di studente, la Commissione osserva che il diritto di soggiorno degli studenti, in quanto tale, non implica necessariamente l'acquisizione di altri diritti, come quello a prestazioni sociali. Il diritto di soggiorno degli studenti, così come sancito dalla giurisprudenza della Corte, sarebbe espressione del principio di parità di trattamento in relazione all'accesso alla formazione professionale. Tuttavia non apparirebbe del tutto escluso che uno studente nella situazione del ricorrente possa godere, almeno parzialmente, della prestazione del minimex. Da una costante giurisprudenza della Corte emerge che gli studenti beneficiano di aiuti allo studio, purché l'aiuto concesso sia finalizzato a compensare le tasse d'iscrizione o altre tasse necessarie per la frequenza dei corsi . In tale contesto sarebbe ammissibile un diritto parziale al minimex.
62. Riguardo all'art. 8 del Trattato CE, la Commissione osserva che tale disposizione non è direttamente applicabile, poiché fa riferimento ai diritti previsti «dal presente trattato». Il detto articolo non conferirebbe di per sé alcun diritto a prestazioni sociali, nemmeno in combinato disposto con gli artt. 8 A ovvero 6 del Trattato CE. L'art. 8 A del Trattato CE sancirebbe un diritto di soggiorno intrinsecamente subordinato alla condizione di disporre di risorse sufficienti.
VII - Analisi
63. Sebbene il giudice di rinvio chieda espressamente alla Corte di pronunciarsi solo sull'interpretazione degli artt. 6 e 8 del Trattato CE, nonché in subordine dell'art. 8 A del Trattato CE e della direttiva 93/96 e, a tale riguardo, chiami in causa la cittadinanza dell'Unione ovvero lo status di studente del ricorrente, occorre nondimeno prendere in esame l'eventuale qualità di lavoratore del signor Grzelczyk. Vero è che il giudice di rinvio non considera implicitamente lo status di lavoratore del ricorrente, tuttavia non consta che egli abbia intenzionalmente escluso tale possibilità.
64. Per motivi sistematici si deve anzitutto esaminare se il ricorrente possieda eventualmente lo status giuridico di lavoratore, poiché tale motivo di soggiorno e i diritti ed obblighi da esso derivanti costituiscono l'oggetto di una normativa specifica rispetto al diritto generale di soggiorno dei cittadini dell'Unione ai sensi dell'art. 8 A del Trattato CE. Tale carattere specifico ha validità anche nei confronti del diritto di soggiorno degli studenti di cui alla seconda questione pregiudiziale, come deriva espressamente dall'art. 1 della direttiva 93/96, secondo cui il diritto di soggiorno viene riconosciuto a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, «il quale non disponga di tale diritto in base ad un'altra disposizione di diritto comunitario».
Sullo status di lavoratore
65. In definitiva, spetterà al giudice di rinvio statuire in merito ad un eventuale status di lavoratore del ricorrente. Ciononostante, in questo ambito si devono stabilire i criteri determinanti per la valutazione di tale status. La nozione comunitaria di lavoratore varia a seconda dell'ambito giuridico cui si applica. Per la libera circolazione dei lavoratori sancita dal Trattato occorre applicare criteri diversi da quelli rilevanti, ad esempio, per la nozione di lavoratore ai fini della previdenza sociale. Nel caso di specie si applicano i criteri della libera circolazione, poiché possono risultare rilevanti le posizioni giuridiche disciplinate dal regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
66. Secondo una costante giurisprudenza della Corte la libera circolazione dei lavoratori fa parte dei fondamenti della Comunità. Le disposizioni che sanciscono questa libertà fondamentale e, in particolare, le nozioni di «lavoratori» e «attività subordinata», che ne determinano l'ambito di applicazione, devono perciò essere interpretate estensivamente . Lavoratore è il soggetto che svolge un'attività reale ed effettiva, restando escluse quelle attività talmente ridotte da apparire completamente marginali ed accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore e sotto la direzione di un'altra persona, prestazioni in contropartita delle quali percepisca una retribuzione .
67. Nonostante un quesito posto per iscritto dalla Corte in tal senso, non è stato possibile stabilire effettivamente la natura, la durata e l'entità delle attività svolte dal ricorrente. Tuttavia, secondo la relazione del CPAS citata nella domanda di pronuncia pregiudiziale, è noto che il ricorrente ha «lavorato molto». Si deve in ogni caso tener presente che il ricorrente ha provveduto per tre anni al proprio mantenimento, vale a dire ad alimentazione, vestiario, alloggio e spese connesse agli studi. Per quanto attiene a queste ultime, il giudice di rinvio ha segnalato che il ricorrente ha ottenuto facilitazioni di pagamento. All'udienza la rappresentante del governo belga ha spiegato che in Belgio, in caso di studenti socialmente deboli, si procede di solito ad una riduzione delle tasse scolastiche (minerval). Tuttavia, ciò non impedisce che, anche qualora le normali tasse scolastiche siano ridotte, sia necessario procurarsi altro denaro per gli studi. Tenuto conto che il ricorrente ha fatto fronte a tutte le suddette spese con sforzi personali, mediante l'attività lavorativa svolta, ci sono elementi che fanno propendere prima facie per considerarlo come lavoratore.
68. Il governo belga ha rilevato che il ricorrente ha svolto in qualità di «studente lavoratore» numerosi «lavori da studente» (petits travaux d'étudiant), i quali costituiscono un tipo di rapporto di lavoro particolare previsto dal legislatore belga, ma che non possono essere considerati alla stessa stregua di un rapporto di lavoro regolare. Il governo belga non ha specificato di quali attività lavorative si trattasse.
69. Occorre quindi stabilire se eventualmente si debba negare la qualifica di lavoratore al ricorrente per il fatto di aver svolto lavori che rientrano in tale specifico quadro giuridico. La regolamentazione giuridica di rapporti di lavoro non destinati a durare a lungo non è prerogativa belga. Si possono rintracciare simili discipline anche in altri ordinamenti giuridici nazionali. In tal modo il legislatore nazionale soddisfa, da un lato, esigenze economiche e, dall'altro, l'interesse delle persone disposte a svolgere un'attività lavorativa limitata. Detti rapporti di lavoro, definiti e limitati dalla legge, sono spesso caratterizzati dal fatto di tenere conto della situazione particolare dei potenziali salariati dal punto di vista previdenziale ed eventualmente fiscale. Tale criterio si applica sia nel caso di studenti che di coniugi. Le due categorie sono, ad esempio, regolarmente assicurate contro le malattie. Al tipo descritto di «rapporti di lavoro di entità ridotta» può pertanto associarsi una parziale esenzione dall'obbligo di contribuzione.
70. Il presente procedimento non verte sull'aspetto contributivo dei lavori da studente giuridicamente disciplinati in Belgio. A tale riguardo non è chiaro se siano state istituite agevolazioni contributive e, in caso affermativo, quali. Se è vero che l'obbligo contributivo non costituisce un criterio determinante per affermare o negare lo status di lavoratore del ricorrente, il caso di specie ha tuttavia ad oggetto la qualifica di lavoratore nell'ambito della libera circolazione e non la nozione di lavoratore in forza del regolamento (CEE) n. 1408/71 . In conclusione, il fatto che il ricorrente - come ha sostenuto il governo belga - abbia comunque svolto attività lavorative, sotto forma di «lavori da studente» giuridicamente disciplinati, non può giustificare il diniego della qualifica di lavoratore. L'unico elemento determinante è che egli ha fornito per un certo periodo, a favore e sotto la direzione di un'altra persona, determinate prestazioni in contropartita delle quali ha percepito una retribuzione, prestazioni che a loro volta non «sono meramente marginali ed accessorie» .
71. Un'attività ovvero l'insieme di singoli rapporti di lavoro che consentano al lavoratore di mantenersi senza l'aiuto di altri per tre anni non si possono in alcun caso considerare «meramente marginali ed accessori».
72. In un altro contesto la Corte ha riconosciuto ovvero ritenuto ammissibile lo status di lavoratore in casi che non riguardavano rapporti di lavoro a tempo pieno destinati a durare a lungo. Così, ad esempio, nella causa Levin , dovendo valutare la presenza di un'attività lavorativa reale ed effettiva, la Corte ha ammesso che un impiego a tempo parziale può giustificare lo status di lavoratore, nonostante nel procedimento si fosse obiettato che gli introiti derivanti da tale attività erano inferiori alla retribuzione minima garantita nel settore considerato .
73. Sempre al fine di accertare il carattere reale ed effettivo di un'attività lavorativa, nella causa Kempf la Corte non ha comunque perlomeno escluso che lo status di lavoratore possa derivare da un lavoro a tempo parziale di dodici ore settimanali in qualità di insegnante di musica o, nella causa Meeusen , da un impiego di due ore settimanali. Nella causa Brown la Corte ha ritenuto sufficiente un «apprendistato preuniversitario nell'industria» di circa otto mesi per riconoscere lo status di lavoratore .
74. Nella causa Raulin , in cui la ricorrente aveva lavorato sessanta ore in un periodo di due settimane piene nell'ambito di un contratto di lavoro «a chiamata» , la Corte ha rimesso al giudice nazionale il compito di statuire in maniera definitiva sullo status di lavoratore degli interessati. Il contratto di lavoro «a chiamata» non costituiva in ogni caso un ostacolo sostanziale per il riconoscimento della qualità di lavoratore . Nella causa Bernini , la Corte ha, infine, ammesso, senza sollevare obiezioni, che un tirocinio di dieci settimane può essere considerato sufficiente per fondare lo status di lavoratore .
75. Con queste premesse, a quanto consta, le condizioni oggettive per ritenere che il ricorrente sia un lavoratore possono essere considerate soddisfatte. Occorrerà tornare in seguito su eventuali conseguenze della fine del rapporto di lavoro ovvero dell'interruzione volontaria dell'attività lavorativa.
76. Si deve quindi esaminare se una persona nella situazione del ricorrente fruisca allo stesso tempo di un diritto di soggiorno in qualità di studente.
Sul diritto di soggiorno in qualità di studente
77. E' pacifico che il ricorrente risiede in territorio belga anche e in special modo al fine di frequentare il corso di educazione fisica presso l'università di Louvain-la-Neuve. La direttiva 93/96 conferisce agli studenti un diritto di soggiorno in forza del diritto comunitario. Ai sensi dell'art. 1 della direttiva, tale diritto di soggiorno, sussidiario rispetto ad altri titoli di soggiorno , è subordinato alle tre seguenti condizioni:
1) la persona che rivendica il diritto di soggiorno in qualità di studente dev'essere «iscritt[a] in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale»;
2) deve disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e
3) deve assicurare all'autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, tale persona (ed eventualmente la sua famiglia) diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
78. In questo modo il testo della direttiva riporta i criteri formulati in precedenza dalla giurisprudenza della Corte in relazione al diritto di accesso a parità di condizioni ad una formazione professionale.
79. Si può supporre che nel caso di specie la prima condizione sia soddisfatta. Il ricorrente è iscritto all'università di Louvain-la-Neuve come studente in corso e vi frequenta regolarmente la facoltà di educazione fisica. Sembra altresì che egli porti a termine gli studi nei tempi previsti ed abbia richiesto a tal fine l'aiuto controverso.
80. Il governo belga ha fatto valere che il ricorrente non soggiornava legalmente in territorio belga ma, a questo proposito, si riferisce al permesso di soggiorno richiesto solo nel 1998. Però l'iscrizione all'università doveva essere stata regolarmente effettuata, poiché in caso contrario il ricorrente non avrebbe ottenuto «facilitazioni di pagamento per il versamento di tasse scolastiche» da parte dell'università.
81. E' verosimile che anche la seconda condizione, relativa all'assicurazione malattia, sia soddisfatta. Tale elemento non viene preso in esame nel presente procedimento e non dà assolutamente adito a problemi.
82. Per quanto attiene alla terza condizione, occorre senza dubbio partire dal presupposto che il ricorrente non ha presentato la dichiarazione prevista nel corso dei primi tre anni di studi, con ogni probabilità perché non gli è stata richiesta. Egli ha chiesto un permesso di soggiorno solo verso la fine del terzo anno di studi. Di fatto, per tre anni egli ha tuttavia soddisfatto la condizione, se non formalmente almeno dal punto di vista sostanziale, ed è stato in grado di procurarsi con sforzi personali risorse sufficienti, non avendo così necessità di ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
83. Vero è che il governo del Regno Unito ha obiettato che il ricorrente, dovendo lavorare per mantenersi, non avrebbe affatto potuto presentare una dichiarazione in tal senso e ciò a dimostrazione del fatto che egli non disponeva di risorse sufficienti.
84. Tuttavia, la situazione reale non corrobora tale tesi. Per tre anni il ricorrente ha disposto di risorse sufficienti e non ha fatto ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Non vi è inoltre alcun motivo per cui il fatto di procurarsi con sforzi personali mezzi di sussistenza mediante un'attività lavorativa non possa essere considerato una forma adeguata di procacciarsi risorse. Per tre anni il ricorrente ha saputo senza dubbio conciliare efficacemente studio e lavoro. In caso contrario egli non avrebbe in realtà aspirato a conseguire il diploma di laurea durante l'ultimo anno di studi.
85. Non è evidente il motivo per cui soltanto un «finanziamento esterno», sotto forma di aiuto proveniente dai genitori, dallo Stato o anche da borse di studio, possa giustificare l'esistenza di risorse sufficienti. Quel che rileva è che lo studente non ha bisogno di ricorrere all'assistenza sociale.
86. In tale contesto occorre altresì osservare che, contrariamente a quanto previsto nelle direttive 90/364 e 90/365 , nella direttiva 93/96 il legislatore comunitario si è astenuto dal porre il criterio delle risorse «sufficienti» . Tale differenza denota una prassi più flessibile per quanto riguarda la prova della disponibilità delle risorse. Ciò potrebbe derivare, da un lato, dal fatto che il diritto di soggiorno di uno studente è limitato alla durata degli studi, mentre il diritto di soggiorno previsto dalle direttive 90/364 e 90/365 ha in linea di principio un'applicazione illimitata nel tempo e, dall'altro, dalla volontà di non stabilire un criterio per non creare un nuovo ostacolo al diritto di soggiorno degli studenti. Pertanto l'«autofinanziamento» degli studi, anche mediante un'attività lavorativa, non può impedire il riconoscimento dell'esistenza di mezzi di sussistenza.
87. In ogni caso il ricorrente non ha presentato formalmente alcuna dichiarazione durante i primi tre anni di studio. Si può nondimeno partire dal presupposto che tale denuncia abbia carattere dichiarativo, cosicché in caso di sostanziale soddisfacimento del criterio il diritto di soggiorno non venga messo in causa. Tale interpretazione trova fondamento nella giurisprudenza della Corte. Già nella causa Raulin la Corte aveva osservato che il divieto di discriminazione in materia di condizioni d'accesso alla formazione professionale implica «che un cittadino di uno Stato membro che sia stato ammesso a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro fruisce, a tal fine, di un diritto di soggiorno per la durata della formazione» . Per quanto attiene al requisito relativo ad un permesso di soggiorno, la Corte ha statuito inoltre che, non avendo il rilascio di un simile permesso natura di atto costitutivo dei diritti garantiti dall'ordinamento comunitario, la sua mancanza non può pregiudicare l'esercizio di tali diritti . Occorre intendere in tal senso anche la sentenza nella causa Martínez Sala, che così recita:
«Invero, ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, la carta di soggiorno può avere solo un valore dichiarativo e probatorio» .
88. Poiché la dichiarazione relativa alla disponibilità di mezzi di sussistenza costituisce una fase preliminare al rilascio del permesso di soggiorno, al riguardo non è in linea di principio possibile applicare disposizioni diverse. Nella sentenza nella causa C-424/98 la Corte ha statuito che l'art. 1 della direttiva 93/96 prevede soltanto che lo studente assicuri di disporre di risorse economiche. Invece, il riconoscimento del diritto di soggiorno è subordinato al requisito «dell'iscrizione dello studente a un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e [al fatto] che lo studente disponga di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante» . Nella detta causa la Corte ha dichiarato che lo Stato membro, avendo imposto con normativa nazionale che uno studente garantisse di disporre di risorse economiche di un determinato importo e non avendo lasciato allo studente la scelta del mezzo per presentare tale dichiarazione, ha violato i limiti impostigli dal diritto comunitario .
89. In conclusione, si può considerare che il ricorrente nel procedimento principale fruisca altresì del diritto di soggiorno in qualità di studente.
Sulla concorrenza dei diversi diritti di soggiorno
90. Occorre stabilire l'efficacia de jure e de facto di tale «diritto di soggiorno» derivante, da un lato, dall'attività lavorativa e, dall'altro, dagli studi. Il governo francese ha obiettato che lo status di lavoratore e quello di studente si escludono a vicenda. Altri intervenienti hanno fatto valere la prevalenza della seconda posizione giuridica.
91. Il diritto comunitario non ignora la possibilità di far discendere il diritto di soggiorno per una stessa persona da fondamenti giuridici diversi. Ad esempio, il figlio di un lavoratore migrante, il cui diritto di soggiorno deriva dalla sua condizione di familiare, intraprendendo un'attività lavorativa, acquisirà per tale ragione un diritto di soggiorno originario in qualità di lavoratore. Una situazione analoga si configura nel caso dei coniugi, in cui il congiunto che ha seguito il lavoratore migrante può acquisire il diritto di soggiorno sia a motivo della situazione familiare sia, se del caso, a motivo della propria attività lavorativa. Questa forma di concorrenza di diritti è quindi del tutto possibile. Al riguardo, il beneficiario del permesso di soggiorno non deve necessariamente scegliere tra l'uno o l'altro titolo di soggiorno. Tale parallelismo possibile in linea di principio induce a ritenere che una persona possa fruire contemporaneamente di un diritto di soggiorno derivante, da un lato, dall'attività economica e, dall'altro, dagli studi.
92. Il fatto che ad ogni fondamento giuridico siano connessi diritti e obblighi di natura diversa potrebbe eventualmente rivelarsi problematico. Nell'interesse della libera circolazione si deve tener conto degli effetti di volta in volta più favorevoli per il beneficiario del diritto di soggiorno. Non è possibile accogliere le obiezioni sollevate all'udienza dai governi francese e britannico, secondo cui un cittadino straniero che si reca in uno Stato membro ospitante in qualità di studente può avvalersi per tutta la durata degli studi soltanto del diritto di soggiorno che gli deriva dallo status di studente e non può modificare tale status senza l'approvazione dello Stato membro. Una volta soddisfatte le condizioni de jure e de facto necessarie per fruire del permesso di soggiorno in qualità di lavoratore migrante, l'introduzione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori equivarrebbe a voler impedire all'interessato di far valere tale condizione.
93. Pertanto, il diritto di soggiorno può fondarsi, sia nello stesso periodo, sia in periodi successivi, su basi giuridiche diverse. Di conseguenza, in un caso analogo a quello del ricorrente, nonostante sia iscritto ad un'università e sia uno studente in corso, il beneficiario può al tempo stesso far valere il suo status di lavoratore, purché non svolga un'attività lavorativa puramente marginale ed accessoria.
94. Per ragioni di chiarezza ed esaustività occorre osservare che lo svolgimento occasionale di «lavori da studente» difficilmente soddisfa tali criteri. E' teoricamente ammissibile prendere in considerazione una certa interazione tra studio e lavoro nella valutazione dei criteri della natura «puramente marginale ed accessoria» dell'attività lavorativa. Orbene, il criterio può essere quello di seguire, «a titolo principale, una formazione professionale», in base alla quale occorrerebbe valutare l'importanza dell'attività lavorativa. Nel caso di specie, in cui il beneficiario ha tuttavia provveduto al proprio mantenimento per molti anni, tale confronto non è necessario.
Sul mantenimento dello status di lavoratore
95. Premesso che il ricorrente è stato lavoratore ai sensi del diritto comunitario per tre anni, dalla giurisprudenza della Corte si evince che egli avrebbe potuto chiedere in tale periodo la concessione del minimo di mezzi di sussistenza a titolo di integrazione del suo reddito . Inoltre tale circostanza non avrebbe comportato l'estinzione del diritto di soggiorno . Qualora il ricorrente avesse continuato a lavorare anche durante il quarto anno di soggiorno nello Stato membro ospitante, avrebbe certamente anche avuto diritto alla concessione del minimex. Tuttavia si deve partire dal presupposto che il ricorrente ha interrotto l'attività lavorativa per concludere con successo gli studi intrapresi.
96. Sorge quindi la questione se il ricorrente possa ciononostante far valere lo status di lavoratore precedentemente acquisito. Al riguardo occorre considerare, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che una volta cessato il rapporto di lavoro l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo restando tuttavia che questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro . Nei casi finora decisi dalla Corte in merito al rapporto tra un'attività lavorativa e una successiva formazione professionale ovvero un corso di studi , la Corte ha anche pienamente riconosciuto che la qualità di lavoratore può produrre determinate conseguenze. Nella sentenza nella causa Lair essa ha così osservato al riguardo che il diritto comunitario contiene elementi «che indicano come i diritti garantiti ai lavoratori migranti non dipendano necessariamente dall'esistenza o dalla prosecuzione di un rapporto di lavoro» .
«Quanto ai soggetti che abbiano precedentemente esercitato, nello Stato membro ospitante, un'attività salariata reale ed effettiva (...), ma il cui rapporto di lavoro è cessato, secondo talune disposizioni comunitarie essi continuano ad essere considerati lavoratori» .
La Corte elenca inoltre singole disposizioni che conferiscono diritti ad un lavoratore migrante «disoccupato» . In conclusione, la Corte dichiara «che taluni diritti connessi alla condizione di lavoratore sono garantiti ai lavoratori migranti anche se questi non sono più inseriti in un rapporto di lavoro» .
Nel campo dei sussidi per l'istruzione universitaria, la Corte esige una continuità fra l'attività lavorativa precedentemente svolta e gli studi intrapresi per poter beneficiare dell'aiuto, nel senso che «deve esistere una relazione fra l'oggetto degli studi e la precedente attività lavorativa» . Detta continuità non è affatto indispensabile «nel caso di un lavoratore migrante, divenuto disoccupato non per sua volontà, e che sia costretto dalla situazione del mercato del lavoro ad operare una riconversione professionale in altro settore di attività» .
In conclusione, la Corte constata che «un cittadino di altro Stato membro che abbia intrapreso nello Stato ospitante, dopo avervi svolto un'attività lavorativa, studi universitari sanciti da un diploma professionale, conserva la veste giuridica di lavoratore che gli consente di avvalersi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE ) n. 1612/68, a condizione, tuttavia, che esista una relazione fra la precedente attività lavorativa e gli studi in questione» .
97. In tale contesto si potrebbe quindi considerare - come sostiene il governo portoghese - che si mantiene lo status di lavoratore qualora sussista un nesso tra l'attività professionale e gli studi. Il giudice di rinvio ha il compito di accertare l'esistenza di un siffatto nesso sostanziale.
98. Tuttavia, in mancanza di un nesso sostanziale comunque conformato sorge la questione se il mantenimento dello status di lavoratore possa emergere da altri elementi. Per risolvere la detta questione occorre anzitutto esaminare le differenze sostanziali e i punti in comune tra le cause in cui la Corte ha richiesto la caratteristica della «continuità» e la causa ora pendente.
99. Tutte le cause finora risolte dalla Corte vertevano su un susseguirsi di attività lavorativa e studi. In tali casi occorreva anche superare il problema di periodi di durata più o meno lunga fra il lavoro e l'inizio degli studi . Pertanto, il criterio della continuità è atto a garantire l'esistenza di un nesso tra attività lavorativa e studi. Inoltre esso impedisce che il mero fatto di intraprendere un ciclo di studi possa dare diritto al suo finanziamento.
100. Il caso di specie differisce dalla situazione succitata in quanto ha ad oggetto la concomitanza di studi e attività lavorativa. A tale riguardo emerge un nesso tra lavoro e studi, da un lato, già in base all'elemento cronologico e, dall'altro, dal fatto che l'attività lavorativa è volta al completamento degli studi. Un siffatto nesso in sé non è atto a mettere in causa lo status di lavoratore. Già nella causa Levin la Corte ha statuito che l'attività lavorativa non dev'essere l'unico scopo dell'ingresso in uno Stato membro. Non è quindi necessario un criterio sostanziale aggiuntivo per stabilire un nesso tra attività lavorativa e studi. Lo status di lavoratore, una volta acquisito, può essere mantenuto anche in caso di interruzione dell'attività lavorativa per l'intero periodo di formazione, quindi per tutto il tempo in cui il diritto di soggiorno resta valido.
101. Di conseguenza, il ricorrente potrebbe invocare, in qualità di lavoratore, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
102. L'attribuzione della qualifica di lavoratore ad uno studente lavoratore può altresì poggiare sull'argomento sollevato dal governo portoghese secondo cui il detto studente non può trovarsi in una situazione peggiore di quella di un disoccupato. A tale riguardo occorre anche rinviare all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, il quale recita che un lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne la reintegrazione professionale o il ricollocamento se disoccupato. Al detto lavoratore si applica altresì l'art. 7, n. 2, secondo cui egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
103. Un soggetto nella situazione del ricorrente può pertanto invocare l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, poiché la Corte ha statuito che una prestazione sociale come quella controversa nella fattispecie costituisce un vantaggio sociale ai sensi della detta disposizione .
104. Orbene, se lo status di lavoratore produce determinati effetti anche dopo la fine del rapporto di lavoro, questi non sono però illimitati. Se la concessione di una prestazione è subordinata ad ulteriori condizioni, queste devono essere soddisfatte. A tale riguardo, è naturalmente di esclusiva competenza del giudice nazionale appurare l'adempimento delle condizioni poste dalla legislazione nazionale, come ad esempio il requisito previsto dall'art. 1, n. 1, della legge belga 7 agosto 1974 (v. supra, paragrafo 12), che prevede il caso in cui il richiedente non possa procurarsi «con sforzi personali» le risorse richieste, ovvero se detto requisito sia soddisfatto qualora il richiedente interrompa volontariamente un'attività mediante la quale potrebbe procurarsi le dette risorse. Nell'esaminare tale questione il giudice nazionale quo deve tuttavia rispettare il principio della parità di trattamento e riservare ad un cittadino comunitario lo stesso trattamento di un lavoratore (ovvero studente) belga che si trovi in una situazione equiparabile.
Sullo status di studente
105. Solo per l'ipotesi in cui lo status di lavoratore del ricorrente del procedimento principale non debba essere riconosciuto, occorre esaminare se egli possa avere diritto al minimex in quanto studente. La giurisprudenza della Corte e la direttiva in materia 93/96 hanno già delineato lo status dello studente nel diritto comunitario in relazione all'accesso a vantaggi sociali. Un cittadino comunitario che desidera studiare in un altro Stato membro fruisce dello stesso trattamento per quanto riguarda l'accesso alla formazione professionale , nozione comprendente anche corsi di studi che preparano al conseguimento di un titolo professionale . Il diritto alla parità di trattamento include in linea di principio anche aiuti finalizzati a coprire le tasse d'iscrizione ed altre tasse necessarie per l'accesso ai corsi «e ciò a prescindere dalle modalità di computo del sussidio o dalla ratio alla quale esso è informato» .
106. Nel caso in cui il sussidio controverso possa qualificarsi almeno parzialmente come pagamento finalizzato a coprire le tasse d'iscrizione ed altre tasse, in particolare quelle scolastiche , una persona nella situazione del ricorrente potrebbe invocare il diritto alla parità di trattamento nei confronti di studenti nazionali ai sensi dell'art. 6 del Trattato CE. Spetta al giudice nazionale accertare tale possibilità.
107. Affinché sia possibile ottenere un sussidio di maggiore portata per le spese di mantenimento fondato sul principio di parità di trattamento, la fattispecie dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del Trattato e la concessione dell'aiuto non dovrebbe essere esclusa da disposizioni più specifiche.
Secondo l'attuale giurisprudenza, sulla base dei Trattati CEE e CE, un finanziamento agli studi, realizzato mediante un aiuto per le spese di mantenimento, esula dall'ambito di applicazione del Trattato. In ogni caso la politica dell'insegnamento e la previdenza sociale , entro i limiti della loro rilevanza, erano reputate estranee al Trattato.
108. Il fatto che il diritto di soggiorno degli studenti sia ormai disciplinato dal diritto derivato potrebbe indurre ad asserire che lo status di studente è divenuto con ciò materia contemplata dal diritto comunitario, alla quale si deve parimenti applicare il principio generale della parità di trattamento.
109. Vero è che l'art. 3 della direttiva stabilisce che la direttiva medesima non costituisce, per gli studenti titolari del diritto di soggiorno, il fondamento di un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante; tuttavia ciò non significa che il detto diritto non possa poggiare su un altro fondamento giuridico.
110. La garanzia del minimo di mezzi di sussistenza rientra comunque tra i presupposti del diritto di soggiorno degli studenti . Vero è che è legittimo chiedersi se la prova dell'autosufficienza economica costituisca una condizione per l'acquisizione del diritto di soggiorno o se il ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante sia una possibile causa di estinzione di tale diritto. Alla luce della sentenza nella causa C-424/98 sembra corretta quest'ultima interpretazione. L'esistenza di risorse economiche non costituisce quindi una conditio sine qua non del diritto di soggiorno. Ciononostante, anche una causa potenziale di estinzione del detto diritto per ricorso all'assistenza sociale, ammessa dal diritto comunitario, configura una disparità di trattamento nei confronti degli stranieri, giustificata da motivi inerenti ai legittimi interessi dello Stato.
111. Dato che il vantaggio ottenuto rappresenta una causa legittima di estinzione del diritto di soggiorno, il quale costituisce la condizione necessaria per l'applicabilità del principio della parità di trattamento, il diritto al detto trattamento paritario sembra non sussistere.
112. Si potrebbe soltanto ipotizzare che la disposizione di diritto derivato sia contraria a norme di diritto comunitario di rango primario, e debba essere pertanto disapplicata. Occorre quindi stabilire se uno studente possa far valere, ai sensi del Trattato stesso, un diritto di soggiorno ed un conseguente diritto alla parità di trattamento per quanto attiene a tutti i vantaggi sociali concessi dallo Stato membro ospitante.
113. Nel caso di specie il diritto può fondarsi, da un lato, sulla libera prestazione dei servizi e, dall'altro, sulla cittadinanza dell'Unione.
1) Sulla libera prestazione dei servizi
114. Già nella causa Cowan la Corte ha riconosciuto ad un cittadino comunitario recatosi in un altro Stato membro per motivi turistici, in qualità di destinatario di servizi, il diritto ad essere risarcito per un'aggressione in forza del principio generale della parità di trattamento sancito dal Trattato. Nella detta sentenza la Corte ha ribadito «la completa parità di trattamento per soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello Stato membro» . La Corte ha fatto riferimento alla suddetta dichiarazione nella causa Bickel e Franz , avente ad oggetto il principio della parità di trattamento per quanto riguarda il regime linguistico applicabile ai procedimenti penali. In tale causa la Corte ha osservato quanto segue:
«Rientrano quindi nell'art. 59 tutti i cittadini degli Stati membri i quali, senza godere di un'altra libertà garantita dal Trattato, si recano in un altro Stato membro al fine di ricevervi determinati servizi o avendo la facoltà di riceverne» .
115. Secondo tale ampia interpretazione i soggetti, i quali «esercitano il loro diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, hanno in linea di principio il diritto di fruire di un trattamento non discriminatorio rispetto ai cittadini di tale Stato (...)» . All'obiezione secondo cui l'ambito giuridico controverso è riservato alla competenza degli Stati membri, la Corte rammenta i limiti che il diritto comunitario pone a tale competenza, consistenti nei divieti di discriminazione e di limitazione delle libertà fondamentali .
116. Uno studente potrebbe forse essere considerato come destinatario di servizi ai sensi della citata giurisprudenza. Tuttavia, nella causa Humbel la Corte, espressamente chiamata a statuire sulla natura dell'insegnamento impartito in un istituto tecnico, ha dichiarato che «l'insegnamento, impartito in un istituto tecnico e rientrante nell'istruzione secondaria nell'ambito della pubblica istruzione nazionale, non può essere considerato prestazione di servizi» . La Corte è pervenuta a tale conclusione in considerazione delle caratteristiche economiche di una prestazione di servizi. La caratteristica essenziale della retribuzione, determinante ai fini della prestazione di servizi, va rintracciata nella circostanza ch'essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio .
117. «Ebbene, detta caratteristica non si riscontra nell'insegnamento impartito nell'ambito della pubblica istruzione nazionale. Lo Stato, istituendo e mantenendo quest'ultima, non intende svolgere attività retribuite bensì adempie i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini. D'altro canto, il sistema è di regola finanziato dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori.
Sulla natura di questa attività non incide il fatto che talora gli alunni od i loro genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche al fine di contribuire in una certa misura ai costi di gestione del sistema» . Queste considerazioni possono applicarsi all'insegnamento universitario. Ne consegue che uno studente, in quanto tale, non va considerato come destinatario di servizi ai sensi del diritto comunitario.
118. Quindi, si pone unicamente la domanda se il detto studente, in quanto soggetto che soggiorna lecitamente in un altro Stato membro, abbia diritto alla parità di trattamento. A questo punto interviene la questione della cittadinanza dell'Unione, su cui si è espressamente interrogato il giudice di rinvio.
2) Sulla cittadinanza dell'Unione
119. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri . Nella causa Bickel e Franz, la Corte ha fatto esplicito riferimento alla cittadinanza dell'Unione in relazione al motivo del soggiorno dei ricorrenti .
120. La cittadinanza dell'Unione conferisce al cittadino comunitario un diritto di soggiorno originario derivante dal Trattato. Di conseguenza, a tale posizione giuridica soggettiva, senza dubbio rientrante nell'ambito di applicazione del Trattato, deve applicarsi il divieto generale di discriminazione in ragione della cittadinanza. Ciò significa che, se il diritto di soggiorno non fosse soggetto a restrizioni, un cittadino dell'Unione potrebbe in linea di principio rivendicare la parità di trattamento anche per quanto riguarda le prestazioni sociali.
121. Tuttavia, i cittadini dell'Unione non fruiscono di un diritto di soggiorno privo di restrizioni, bensì «fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso» .
122. Dette restrizioni comprendono le direttive del Consiglio 90/364, 90/365 e 93/96, relative al diritto di soggiorno, ognuna delle quali presuppone che i beneficiari di tale diritto non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche . Per tale motivo tutte le tre direttive prevedono che, per esercitare il diritto di soggiorno, i beneficiari devono disporre di risorse economiche . La condizione posta dal diritto comunitario per l'esercizio del diritto di soggiorno, unitamente al postulato secondo cui i beneficiari non devono costituire un onere «eccessivo» per le finanze pubbliche, può corrispondere ad una restrizione, tollerata dal diritto comunitario, del diritto alla parità di trattamento nell'ambito delle prestazioni sociali. Di conseguenza, il ricorso all'assistenza sociale potrebbe costituire una causa di estinzione del diritto di soggiorno.
123. L'esatta delimitazione delle circostanze in cui un onere dev'essere considerato «eccessivo» per le finanze pubbliche non emerge direttamente dalle disposizioni di diritto comunitario applicabili, tanto più che, secondo l'interpretazione qui preferita, non vi è un nesso automatico tra il ricorso a risorse pubbliche e l'estinzione del diritto di soggiorno. Gli Stati membri dispongono pertanto di un certo margine di discrezionalità per stabilire tale delimitazione.
124. Occorre interpretare in questo contesto l'art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1981, pertinente nel caso di specie. Ai sensi dell'art. 55, n. 4, punto 2, del regio decreto, si può adottare un provvedimento di espulsione di uno studente comunitario avente in linea di principio il diritto di soggiorno, se egli ha beneficiato di aiuti finanziari di un certo importo durante un determinato periodo e non è in grado di rimborsarli entro sei mesi.
125. Nel contesto delineato tale situazione giuridica non dà adito a nessun dubbio dal punto di vista del diritto comunitario. In conclusione occorre rilevare che un cittadino comunitario beneficiario del diritto di soggiorno in linea di principio può far valere, in forza della cittadinanza dell'Unione, il diritto alla parità di trattamento anche in relazione a prestazioni sociali. Il ricorso a prestazioni sociali dello Stato membro ospitante incontra certi limiti in determinate circostanze, idonee all'estinzione del diritto di soggiorno.
VIII - Conclusione
126. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:
«Per risolvere la questione se un cittadino comunitario abbia diritto al minimo di mezzi di sussistenza, occorre anzitutto stabilire se egli possa considerarsi come lavoratore ai sensi del diritto comunitario e possa rivendicare in quanto tale il diritto a ricevere un trattamento uguale a quello dei cittadini dello Stato membro ospitante.
Il diritto comunitario, in particolare il principio della cittadinanza dell'Unione e il divieto di discriminazione sanciti dagli artt. 6 e 8 del Trattato CE (divenuti artt. 12 CE e 17 CE), osta in linea di principio al mancato conferimento a tutti i cittadini dell'Unione del diritto ad una prestazione sociale di carattere non contributivo, come il diritto derivante dalla legge belga 7 agosto 1974, sul minimo di mezzi di sussistenza, pur sussistendo tuttavia limiti rigorosi all'ambito di validità del principio della parità di trattamento, cui si va incontro in tutti i casi in cui dalla necessità di ricorrere all'assistenza sociale scaturisce una causa di estinzione del diritto di soggiorno».