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Document 61998CJ0186

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 luglio 1999.
Procedimenti penali a carico di Maria Amélia Nunes e Evangelina de Matos.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de Círculo do Porto - Portogallo.
Contributo concesso dal Fondo sociale europeo - Uso indebito - Sanzioni di diritto comunitario e nazionale.
Causa C-186/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-04883

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:376

61998J0186

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 luglio 1999. - Procedimenti penali a carico di Maria Amélia Nunes e Evangelina de Matos. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de Círculo do Porto - Portogallo. - Contributo concesso dal Fondo sociale europeo - Uso indebito - Sanzioni di diritto comunitario e nazionale. - Causa C-186/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04883


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale - Uso indebito del contributo - Natura delle sanzioni di diritto comunitario - Natura non penale

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6]

2 Stati membri - Obblighi - Obbligo di sanzionare le violazioni del diritto comunitario - Portata

[Trattato CE, art. 5 (divenuto art. 10 CE)]

Massima


1 Il diritto comunitario non qualifica come illecito penale gli atti di uso indebito del contributo del Fondo sociale europeo.

Dall'art. 6 del regolamento n. 2950/83, concernente l'applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo, risulta infatti che le conseguenze di un uso del contributo del Fondo contrario alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione non hanno natura penale.

2 L'art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE) impone agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto comunitario e, pertanto, di adottare ogni provvedimento concreto che sanzioni comportamenti lesivi degli interessi finanziari della Comunità, qualora una normativa comunitaria non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di sua trasgressione o faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Lo stesso vale per una normativa comunitaria che preveda talune sanzioni in caso di sua violazione, senza determinare esaurientemente le sanzioni che gli Stati membri possono infliggere. In tal caso, i provvedimenti nazionali possono includere sanzioni penali anche ove la normativa comunitaria preveda solo una sanzione di carattere civile.

La sanzione prevista dalle autorità nazionali dev'essere analoga a quella inflitta in caso di violazioni del diritto nazionale simili per natura e per importanza e avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo.

Parti


Nel procedimento C-186/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de Círculo do Porto (Portogallo), nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti contro

Maria Amélia Nunes,

Evangelina de Matos,

" domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario che disciplinano l'uso indebito dei contributi concessi dal Fondo sociale europeo,

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Nunes, dall'avv. J. Lourenço Pinto, del foro di Lisbona;

- per il governo portoghese, dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del ministero degli Affari esteri, e Ângelo Seiça Neves, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti;

- per il governo finlandese, dall'ambasciatore Holger Rotkirch, capo del servizio «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Teresa Figueira e dal signor Knut Simonsson, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 maggio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 aprile 1998, pervenuta alla Corte il 18 maggio seguente, il Tribunal de Círculo di Porto ha proposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario che disciplinano l'uso indebito dei contributi concessi dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: l'«FSE»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali promossi contro le signore Nunes e de Matos per i reati di falsità in atti di cui all'art. 228, nn. 1 e 3, del codice penale portoghese, commessi nell'ambito di azioni di formazione realizzate nel 1986 e di un corso tenuto nel 1987. La signora Nunes è inoltre accusata di corruzione, reato previsto e punito dall'art. 424 del codice penale portoghese. Le varie azioni di formazione godevano di un contributo finanziario dell'FSE.

3 All'epoca dei fatti oggetto della causa a qua, l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1), così disponeva:

«Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni».

4 Ai sensi del n. 2 di tale disposizione, l'uso indebito delle somme versate dà luogo a ripetizione.

5 Innanzi al giudice nazionale la signora Nunes si è difesa affermando che, in materia di uso indebito di fondi comunitari da parte di privati, il diritto comunitario prevede sanzioni di carattere civile, le quali sono sufficienti a garantire gli interessi finanziari della Comunità. Ella ne ha concluso che né il legislatore nazionale né il giudice possono qualificare come illecito penale una condotta come quella contestatale.

6 Ciò considerato, il Tribunal de Círculo ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte

«- se la normativa comunitaria vigente al momento dei fatti contestati all'imputata qualifichi come illecito penale un comportamento come quello in causa,

e

- se uno Stato membro possa perseguire penalmente comportamenti che, pregiudicando unicamente interessi patrimoniali comunitari, in base alla normativa comunitaria sono puniti solo con sanzioni civili».

Sulla prima questione

7 Dall'art. 6 del regolamento n. 2950/83 risulta che le conseguenze di un uso del contributo dell'FSE contrario alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione non hanno natura penale.

8 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che il diritto comunitario non qualifica come illecito penale gli atti di uso indebito del contributo dell'FSE.

Sulla seconda questione

9 Occorre ricordare che, qualora una normativa comunitaria non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) impone agli Stati membri di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punto 23).

10 A tal fine, pur conservando la scelta delle sanzioni, gli Stati membri devono segnatamente vigilare affinché le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo (sentenza Commissione/Grecia, citata, punto 24).

11 Inoltre, le autorità nazionali debbono procedere, riguardo alle violazioni del diritto comunitario, con la stessa diligenza che impiegano per l'attuazione delle corrispondenti normative nazionali (sentenza Commissione/Grecia, citata, punto 25).

12 Lo stesso ragionamento vale per una normativa comunitaria che preveda talune sanzioni in caso di violazione senza determinare esaurientemente le sanzioni che gli Stati membri possono infliggere. Tale è il caso della normativa che disciplina l'FSE.

13 D'altra parte, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 9 delle sue conclusioni, la natura dell'obbligo derivante dall'art. 5 del Trattato è messa in evidenza dall'art. 209 A, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 280, n. 2, CE), ai sensi del quale gli Stati membri adottano, per combattere contro le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro le frodi che ledono i loro interessi finanziari.

14 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 5 del Trattato impone agli Stati membri di adottare ogni provvedimento concreto che sanzioni comportamenti lesivi degli interessi finanziari della Comunità. Tali provvedimenti possono includere sanzioni penali anche ove la normativa comunitaria preveda solo una sanzione di carattere civile. La sanzione prevista dev'essere analoga a quella inflitta in caso di violazioni del diritto nazionale simili per natura e per importanza e avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

15 Le spese sostenute dai governi portoghese e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de Círculo do Porto con ordinanza 21 aprile 1998, dichiara:

1) Il diritto comunitario non qualifica come illecito penale gli atti di uso indebito del contributo dell'FSE.

2) L'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) impone agli Stati membri di adottare ogni provvedimento concreto che sanzioni comportamenti lesivi degli interessi finanziari della Comunità. Tali provvedimenti possono includere sanzioni penali anche ove la normativa comunitaria preveda solo una sanzione di carattere civile. La sanzione prevista dev'essere analoga a quella inflitta in caso di violazioni del diritto nazionale simili per natura e per importanza e avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo.

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