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Document 61991TJ0063

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 10 luglio 1992.
Elisabeth Benzler contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Determinazione del luogo di assunzione - Condizioni per la concessione dell'indennità giornaliera e dell'indennità di dislocazione.
Causa T-63/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02095

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:88

61991A0063

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 10 LUGLIO 1992. - ELISABETH BENZLER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI ASSUNZIONE - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA GIORNALIERA E DELL'INDENNITA DI DISLOCAZIONE. - CAUSA T-63/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02095


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti ° Rimborso spese ° Indennità giornaliera ° Oggetto

(Statuto del personale, allegato VII, art. 10)

2. Dipendenti ° Luogo di assunzione ° Determinazione ° Luogo di residenza abituale al momento dell' assunzione ° Nozione ° Centro di interessi del dipendente

(Statuto del personale, allegato VII, art. 7, n. 3)

Massima


1. L' indennità giornaliera prevista all' art. 10, n. 1, dell' allegato VII dello Statuto, a cui il dipendente di nuova assunzione ha diritto unicamente prima del trasloco che lo porti a risiedere nel luogo della sede di servizio, ha lo scopo di compensare le spese e gli inconvenienti determinati dalla necessità di trasferirsi e di insediarsi provvisoriamente nel luogo di tale sede di servizio, pur conservando, del pari temporaneamente, la residenza precedente.

Tale indennità non può pertanto essere concessa al dipendente che non comprova di aver affrontato tali spese o inconvenienti.

2. La nozione di residenza abituale al momento dell' assunzione, a cui si riferiscono, per determinare il luogo di assunzione di un dipendente e in mancanza di definizione statutaria, le disposizioni generali di esecuzione dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto, adottate da un' istituzione, dev' essere intesa come il luogo in cui l' interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei suoi interessi. Al riguardo, il fatto di risiedere in un luogo al solo fine di seguirvi degli studi non consente, da solo ed in assenza di altri elementi rilevanti, di concludere che l' interessato ha voluto trasferire il centro permanente dei propri interessi in tale luogo.

Parti


Nella causa T-63/91,

Elisabeth Benzler, ex agente ausiliario della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. J.N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, signor J. Griesmar, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione 29 ottobre 1990 che ha fissato il luogo di assunzione della ricorrente a Bruxelles e le ha negato il diritto alle indennità giornaliere e all' indennità di dislocazione,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 maggio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti e procedimento

1 La ricorrente, nata nel 1964 in Belgio, è figlia di un dipendente della Commissione in servizio a Bruxelles. Essa è in possesso della cittadinanza tedesca e non ha mai posseduto quella belga. Al termine degli studi secondari, effettuati presso la scuola europea di Bruxelles, essa, stando alle informazioni che figurano nel suo fascicolo personale, seguiva un corso di studi, dal 1984 al 1986, presso l' Institut supérieur de tourisme di Louvain-la-Neuve. Emerge dagli atti che, dal 1986, essa seguiva un corso di formazione professionale sia teorico che pratico presso la "Fachhochschule" di Duesseldorf, e successivamente la "Kaufmaennische Berufsschule" di Neuss, abbinando la frequenza alle lezioni con un addestramento professionale nell' ambito di due contratti di tirocinio e apprendistato stipulati, in ordine successivo, con le imprese L.B. e K. Werbeagentur, di Duesseldorf, per il periodo dal 1 ottobre 1986 al 31 maggio 1988, e Beste Accessoires, di Neuss, per il periodo dal 6 giugno 1988 al 23 maggio 1990. In tali periodi, a suo padre venivano versati assegni per figlio a carico e indennità scolastiche. Successivamente, la ricorrente veniva assunta in qualità di "Kauffrau" (venditrice autorizzata) presso la ditta Elysian Accessoires, a Neuss, dal 1 luglio 1990 al 31 agosto dello stesso anno.

2 Il 29 maggio 1990, la ricorrente recedeva, a far data dal 31 agosto dello stesso anno, dal contratto di locazione dell' appartamento da lei occupato a Duesseldorf.

3 Il 30 luglio 1990, in occasione di un soggiorno presso i genitori durante un periodo di ferie, la ricorrente si informava presso la Commissione circa l' esistenza di un posto vacante di ausiliaria di lingua tedesca. L' amministrazione della Commissione la contattava il giorno stesso e la invitava a sottoporsi ad una visita medica attitudinale fin dal giorno seguente, dato il suo imminente ritorno a Duesseldorf. La ricorrente presentava l' atto di candidatura il 1 agosto 1990 e indicava, quale recapito per la corrispondenza, quello dei genitori, in Belgio. Quale residenza permanente (staendiger Aufenthaltsort), essa indicava la città di Duesseldorf. La ricorrente assumeva servizio presso la Commissione, a Bruxelles, il 1 settembre 1990.

4 Con decisione 29 ottobre 1990, la Commissione stabiliva in Bruxelles il luogo di assunzione della ricorrente. Nella medesima decisione, la Commissione rilevava come la ricorrente non avesse diritto al versamento delle indennità giornaliere, in quanto la sua entrata in servizio non aveva reso necessario un cambiamento di residenza per ottemperare agli obblighi posti dall' art. 20 dello Statuto. La Commissione le negava inoltre il diritto all' indennità di dislocazione, considerando che la sua assenza dal Belgio avesse avuto carattere temporaneo.

5 In data 29 gennaio 1991, la ricorrente presentava un reclamo contro la suddetta decisione. In mancanza di esplicito rigetto di tale reclamo, mediante ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 1991, essa domandava l' annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 1990. La fase scritta del procedimento ha avuto corso rituale ed è terminata il 6 marzo 1992. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso, in conformità all' art. 53 del regolamento di procedura, di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali all' udienza del 19 maggio 1992.

Conclusioni delle parti

6 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione 29 ottobre 1990 che fissa in Bruxelles i luoghi di assunzione e di origine della ricorrente e nega alla stessa il diritto alle indennità giornaliere e all' indennità di dislocazione;

° annullare, per quanto necessario, la decisione implicita con la quale la Commissione respinge il reclamo da essa presentato in data 29 gennaio 1991;

° condannare la convenuta alle spese.

La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° statuire sulle spese secondo giustizia.

Mezzi ed argomenti delle parti

7 A sostegno del ricorso di annullamento, la ricorrente allega:

° la violazione dell' art. 7, terzo comma, dell' allegato VII dello Statuto, nonché della decisione della Commissione del 15 luglio 1980, che adotta disposizioni generali di esecuzione, e segnatamente del suo art. 2, n. 2;

° la violazione delle norme in materia di fissazione del luogo di origine.

8 Essa sostiene innanzi tutto che il luogo di assunzione è stato definito dall' art. 2, n. 2, della decisione della Commissione 15 luglio 1980, soprammenzionata, come il "luogo in cui il funzionario risiedeva abitualmente al momento dell' assunzione". Inoltre, essa ricorda che, ai fini della concessione dell' indennità di dislocazione, occorre far riferimento al luogo di residenza abituale dell' interessato al momento dell' assunzione. A tal proposito, essa si richiama alla sentenza della Corte 10 ottobre 1989, causa 201/88, Atala-Palmerini/Commissione (Racc. pag. 3109, punto 9 della motivazione), in cui si afferma che "la nozione di dislocazione dipende anche dalla situazione soggettiva del dipendente, vale a dire dal suo grado d' integrazione nel suo (...) ambiente, provato, ad esempio, dalla sua dimora abituale o dallo svolgimento di un' attività lavorativa principale".

9 Alla luce di tali criteri, la ricorrente considera che al momento della sua assunzione essa era perfettamente integrata a Duesseldorf, sia dal punto di vista "oggettivo" che "soggettivo". Ne sarebbero prova, da un lato, il tipo di formazione professionale seguito dal 1986 al 1990 ° che alternava corsi teorici a periodi di tirocinio pratico in imprese ° nonché, dall' altro, la circostanza che siffatta formazione possa essere valorizzata esclusivamente in Germania, il che dimostrerebbe chiaramente la sua intenzione di stabilirsi definitivamente in tale paese. Infatti, essa avrebbe accettato di proseguire la formazione presso un' impresa, dal 1988 al 1990, solo nella speranza di vedersi offrire un impiego nell' impresa medesima. Così, finito il periodo di tirocinio, essa precisa di essere rimasta alle dipendenze del suo datore di lavoro per imboccare la carriera di "Kauffrau" presso gli stabilimenti Elysian Accessoires. A tal proposito, nella memoria di replica essa spiega di non aver fatto menzione di questi due mesi di attività lavorativa retribuita nell' atto di candidatura per un posto di ausiliaria presso la Commissione, poiché aveva ritenuto che si trattasse di un "lavoro da studenti svolto durante le vacanze estive" essendo stata assunta ufficialmente da tale impresa solamente il 1 luglio 1990, vale a dire un mese prima della presentazione del suo atto di candidatura e dopo aver deciso di abbandonare l' impiego. Nondimeno in udienza essa ha sostenuto che la Commissione non aveva ritenuto, dal canto suo, che si trattasse di un lavoro da studenti, nei limiti in cui ha preteso la restituzione delle indennità scolastiche e per figli a carico riscosse dal padre della ricorrente durante tali due mesi, e ciò in contrasto con la prassi secondo la quale gli studenti che effettuano lavori estivi vengono considerati pur sempre a carico dei genitori durante tali periodi.

La ricorrente sostiene inoltre di aver abitato senza interruzione, fino al giorno dell' assunzione, in un appartamento preso in locazione a Duesseldorf, città nella quale essa avrebbe "assunto regolare domicilio". Oltre a ciò, essa avrebbe fruito di una copertura sociale propria essendo iscritta ad una mutua e ad un regime pensionistico. Da ultimo, essa rileva che suo fratello e sua sorella hanno effettuato i loro studi superiori in Germania, stabilendovisi definitivamente, e che i suoi genitori vi faranno ritorno una volta ammessi a fruire della pensione.

10 Dopo aver sostenuto che, in base ai criteri fatti propri dalla Corte, il suo luogo di assunzione deve essere fissato in Duesseldorf, la ricorrente effettua un' analisi linguistica dei termini utilizzati per definire il luogo di assunzione all' art. 2, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto, relativo al luogo di origine. A tal proposito, essa sostiene che, nella versione tedesca, il citato art. 2 fa riferimento alla nozione di "Hauptwohnsitz" ("résidence habituelle" nella versione francese), come fa anche l' art. 4 dell' allegato VII dello Statuto, relativo alla concessione dell' indennità di dislocazione. La ricorrente ne desume che "applicando tale norma, il (suo) luogo di assunzione (...) dovrebbe essere fissato in Monaco di Baviera. Infatti, ai sensi della giurisprudenza tedesca, esiste per definizione un solo 'Hauptwohnsitz' , che è quello in cui viene esercitato il diritto di voto". Per corroborare le sue affermazioni, essa si basa su di un certificato rilasciato dal comune di Monaco di Baviera in data 3 gennaio 1991. Essa ne conclude che "la Commissione è tenuta a stabilire il luogo di origine della ricorrente nel luogo dell' 'Hauptwohnsitz' , vale a dire Monaco di Baviera". La conclusione della ricorrente è che il luogo di assunzione va fissato in Duesseldorf, e il luogo di origine in Monaco di Baviera, nonché, in via del tutto subordinata, in Duesseldorf.

11 Infine, in sede di replica e durante la trattazione orale, la ricorrente ha del pari sostenuto di aver soggiornato a Monaco di Baviera negli anni dal 1984 al 1986 onde seguirvi studi universitari, in quanto gli studi da lei contemporaneamente seguiti a Louvain-la-Neuve avevano solo natura integrativa.

12 La Commissione, per parte sua, sostiene che il luogo di assunzione e il luogo di origine della ricorrente non possono essere rispettivamente stabiliti in Duesseldorf e Monaco di Baviera.

In primo luogo, essa contesta l' argomento della ricorrente circa la fissazione in Monaco di Baviera del suo luogo di origine. A suo dire, ai sensi dell' art. 2, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto, "al momento dell' entrata in servizio, del funzionario, si presume che il luogo d' origine di quest' ultimo sia il luogo di assunzione". E' unicamente su richiesta del dipendente, nel corso dell' anno successivo alla sua entrata in servizio, che il luogo di origine può essere fissato, previa presentazione di documenti giustificativi, nel luogo ove egli ha il centro dei propri interessi, qualora esso non coincida col luogo di assunzione. A tal riguardo, la Commissione ritiene che il luogo in cui si esercita il diritto di voto sia solo uno fra i tanti elementi che consentono di localizzare il centro di interessi e non possa quindi, preso isolatamente, sostituirsi al luogo di assunzione ai fini dell' individuazione del luogo di origine.

13 In secondo luogo, la Commissione sostiene che Duesseldorf non può essere considerata come luogo di assunzione della ricorrente. Essa rileva che, prima del 23 maggio 1990, la ricorrente aveva soggiornato in Germania unicamente per studiarvi e per seguirvi i corsi di formazione professionale, il che non può ritenersi come una residenza abituale ex art. 2, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione del 15 luglio 1980. A parere della Commissione, neppure l' attività lavorativa svolta nei mesi di luglio e agosto 1990, a causa della sua brevità, è tale da indurre alla conclusione che la ricorrente avesse la sua residenza abituale in Duesseldorf. A tal proposito, un insieme di circostanze fa pensare che non fosse intenzione della ricorrente stabilirsi in Germania al termine del suo periodo di tirocinio. Essa ha infatti disdetto il contratto di locazione del suo appartamento a fine maggio 1990, con effetto dal 31 agosto dello stesso anno. Inoltre, essa ha riguardato il suo primo impiego retribuito alla stregua di un semplice "lavoro da studenti svolto durante le vacanze estive", ed ha preso contatti con l' amministrazione alla fine del mese di luglio onde ottenere un lavoro in Belgio. Stando così le cose, la residenza della ricorrente in Duesseldorf è da considerarsi come temporanea e non rileva ai fini della determinazione del luogo di assunzione.

Valutazione giuridica

14 La domanda di annullamento della decisione impugnata si articola su quattro capi, relativi, rispettivamente, al diniego di concedere alla ricorrente l' indennità di dislocazione e l' indennità giornaliera e alla fissazione del suo luogo di assunzione, nonché del luogo di origine, in una località diversa da quella dell' assunzione medesima.

Sulla domanda riguardante l' indennità di dislocazione

15 Per quanto riguarda l' indennità di dislocazione, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, essa è concessa al dipendente il quale, come la ricorrente, non ha e non ha mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio purché egli non abbia, "abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l' applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un' organizzazione internazionale".

16 Nella fattispecie, la ricorrente ha preso servizio presso la Commissione in data 1 settembre 1990. Il diritto all' indennità di dislocazione è quindi subordinato, per quanto la concerne, all' assenza di residenza abituale o di attività lavorativa principale in Belgio nel corso dei cinque anni intercorrenti tra il 1 marzo 1985 e il 1 marzo 1990 (v. sentenze della Corte 2 maggio 1985, causa 246/83, De Angelis/Commissione, Racc. pag. 1253, punto 14 della motivazione, e 10 ottobre 1989, Atala-Palmerini/Commissione, citata, punti 6-11 della motivazione; v., altresì, sentenza del Tribunale 8 aprile 1992, causa T-18/91, Costacurta/Commissione, Racc. pag. II-1655, punto 44 della motivazione).

17 Il requisito di cui sopra non ricorre nel caso di specie. Gli atti, e segnatamente le indicazioni fornite dalla ricorrente stessa nell' atto di candidatura presentato alla Commissione, dimostrano che all' inizio del periodo di riferimento di cui sopra, dal 1984 al 1986, la ricorrente ha seguito un corso di studi presso l' Institut européen de tourisme di Louvain-la-Neuve, studi coronati da un diploma a pieni voti, come documentato dall' interessata in udienza. Per contro, le affermazioni della ricorrente, secondo cui essa avrebbe stabilito la propria residenza abituale in Monaco di Baviera dal 1984 al 1986 onde seguirvi un corso di studi universitari di economia, non sono corroborate da alcun elemento probatorio relativo, in particolare, all' effettiva frequenza al corso indicato. In particolare, la ricorrente non ha fatto menzione di tali studi universitari nell' atto di candidatura presentato alla Commissione. Inoltre essa non ha prodotto, dinanzi al Tribunale, certificati di iscrizione o attestati a prova della regolare frequenza ai corsi suddetti. Per giunta, l' attestato rilasciato dal comune di Monaco di Baviera, fatto valere dalla ricorrente e in base al quale essa ha in tale città la propria residenza abituale ("Hauptwohnung"), si riferisce, in conformità alla legislazione tedesca in materia, alla residenza dichiarata dall' interessata ° o dai suoi genitori durante la minore età della medesima ° come residenza abituale in territorio tedesco, senza che ciò osti ad una residenza abituale effettiva al di fuori di tale territorio (v. art. 12, n. 1, del "Melderechtsrahmengesetz" del 16 agosto 1980, BGBl. III, pag. 210-4, legge quadro del 16 agosto 1980 in materia di dichiarazione di residenza). La nozione di "Hauptwohnung" ai sensi del diritto tedesco si differenzia pertanto da quella di residenza abituale di cui all' art. 4, n. 1, lett. a), dell' allegato VII dello Statuto, che è una nozione di fatto implicante la presa in considerazione della residenza effettiva dell' interessata. Tale punto di vista si trova confermato dalla circostanza che l' attestato di cui sopra, rilasciato in data 3 gennaio 1991, comprova che la ricorrente, alla stessa data, aveva conservato dal 1 marzo 1972 la sua "Hauptwohnung" a Monaco di Baviera. Orbene, è pacifico che all' epoca essa aveva la sua residenza abituale, ai sensi dello Statuto, in Bruxelles, a seguito della sua assunzione il 1 settembre 1990 in qualità di agente ausiliario. Tutti questi elementi indicano pertanto chiaramente che, anche se la ricorrente avesse seguito ° fatto, questo, non dimostrato ° un corso di studi universitari a Monaco di Baviera di Baviera nel 1984, tali studi possono aver avuto unicamente carattere integrativo rispetto a quelli compiuti a Louvain-la-Neuve. Per il resto, occorre osservare che, prima di iniziare gli studi a Louvain-la-Neuve, la ricorrente aveva già la sua residenza abituale in Belgio, e precisamente a Bruxelles, luogo in cui risiedevano i suoi genitori e in cui essa aveva compiuto gli studi secondari fino al conseguimento, nel 1984, del diploma di maturità. La ricorrente ha pertanto continuato a risiedere abitualmente in Belgio nel corso dei suoi studi a Louvain-la-Neuve, studi che hanno occupato una parte non trascurabile del periodo di riferimento, dal 1 marzo 1985 al 30 settembre 1986.

18 In tale contesto, il Tribunale rileva che il requisito relativo all' assenza di residenza abituale nel paese della sede di servizio per tutta la durata del periodo di riferimento, requisito cui è subordinata la concessione dell' indennità di dislocazione, non ricorre nel caso di specie. La domanda volta ad ottenere l' indennità di dislocazione deve essere pertanto respinta.

Sulla domanda riguardante l' indennità giornaliera

19 Per quanto riguarda l' indennità giornaliera, si deve far menzione del fatto che l' art. 10, n. 1, dell' allegato VII dello Statuto ne contempla la concessione per il "funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all' art. 20 dello Statuto". Tale ultimo articolo pone in capo al dipendente l' obbligo di risiedere nel luogo della sua sede di lavoro o ad una distanza conciliabile con l' adempimento delle sue mansioni.

20 A tal proposito, si deve precisare che l' indennità giornaliera, a cui il dipendente di nuova assunzione ha diritto unicamente prima del trasloco che lo porti a risiedere nel luogo della sede di servizio, ha lo scopo di compensare le spese e gli inconvenienti determinati dalla necessità di trasferirsi e di insediarsi provvisoriamente nel luogo di tale sede di servizio, pur conservando, del pari temporaneamente, la residenza precedente. Tale finalità è stata costantemente sottolineata dalla Corte (v., segnatamente, sentenze 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/Commissione, Racc. pag. 81, punto 25 della motivazione, e 5 febbraio 1987, causa 280/85, Mouzourakis/Parlamento, Racc. pag. 589, punto 9 della motivazione).

21 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la ricorrente, che fin dal 29 maggio 1990, come essa stessa ha confermato in udienza, aveva disdetto il contratto di locazione del suo appartamento a Duesseldorf con effetto dal 31 agosto 1990, non ha sostenuto spese determinate dalla necessità di prendere una residenza diversa da quella precedente, senza peraltro poter abbandonare quest' ultima. Inoltre, essa non ha indicato quali spese o inconvenienti le siano derivati dall' obbligo di risiedere nel luogo della sede di servizio, al momento della sua entrata in servizio presso la Commissione a Bruxelles.

22 Alla luce di tali circostanze, la domanda vertente sulla concessione dell' indennità giornaliera deve essere respinta.

Sulla fissazione del luogo di assunzione

23 In assenza, nello Statuto, di una espressa definizione della nozione di luogo di assunzione di cui all' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto, detto luogo di assunzione trova la sua definizione nell' art. 2, n. 2, della decisione 15 luglio 1980, che adotta disposizioni generali di esecuzione del detto art. 7, n. 3, come il "luogo in cui il funzionario risiedeva abitualmente al momento dell' assunzione. Non possono considerarsi residenza abituale le residenze provvisorie, in particolare a motivo di studi, servizio militare, tirocini, turismo" (Informazioni amministrative n. 291 del 5 settembre 1980).

24 A tal proposito, si deve ricordare che le menzionate disposizioni generali di esecuzione costituiscono unicamente un' interpretazione ed una precisazione dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto (sentenza 6 giugno 1990, causa T-44/89, Gouvras-Laycock/Commissione, Racc. pag. II-217, punto 25 della motivazione). Nel caso di specie, la nozione di residenza abituale quale figura nelle disposizioni generali di esecuzione dello Statuto e quale applicata dalla Commissione nella fattispecie, è rilevante ai fini della determinazione del luogo di assunzione.

25 Di conseguenza, si deve ricordare che la nozione di residenza abituale è stata costantemente interpretata dalla Corte come il luogo in cui l' interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi (v. sentenze 12 luglio 1973, causa 13/73, Angenieux, Racc. pag. 935; 17 febbraio 1977, causa 76/76, Di Paolo, Racc. pag. 315, e 14 luglio 1988, causa 284/87, Schaeflein/Commissione, Racc. pag. 4475; nonché, in altri ambiti del diritto, la sentenza 23 aprile 1991, causa C-297/89, Ryborg, Racc. pag. I-1943, punto 19 della motivazione).

26 Nella fattispecie, il Tribunale constata che, abitando a Duesseldorf dal 1 ottobre 1986 al 31 agosto 1990, la ricorrente non ha reciso i suoi durevoli legami col Belgio. Emerge infatti dal complesso degli elementi agli atti che essa ha risieduto a Duesseldorf dal 1986 al solo scopo di seguirvi degli studi, non fissandovi quindi il centro permanente dei propri interessi.

27 La circostanza che la ricorrente, all' epoca, abbia mantenuto i suoi legami con Bruxelles, ove godeva di un permesso speciale di soggiorno e ritornava, nei periodi di ferie, in seno alla famiglia, risulta dalle seguenti considerazioni. Durante i quattro anni di studio presso la "Fachhochschule" di Duesseldorf, la ricorrente aveva lo status di studente e non svolgeva, secondo informazioni agli atti, alcuna attività lavorativa, avente carattere di stabilità e retribuita in modo analogo a quanto normalmente accade per lavoratori subordinati che svolgono tale attività, che le abbia permesso di integrarsi negli ambienti sociali e professionali del paese interessato. Sotto tale profilo, i periodi di tirocinio e di apprendistato effettuati dal 1 ottobre 1986 al 31 maggio 1988 presso due imprese rientravano nel preciso ambito di studi di indirizzo nel contempo teorico e pratico effettuati dalla ricorrente, che ha ottenuto, a tale titolo, il versamento di un' indennità d' importo compreso tra i 150 e i 350 DM a seconda dei periodi considerati, come le parti hanno precisato in sede di trattazione orale. Oltre a ciò, la ricorrente non si trovava in una condizione di indipendenza finanziaria dai suoi genitori, i quali provvedevano ai suoi bisogni, e in particolare al finanziamento dei suoi studi, percependo, per tale motivo, assegni per figli a carico e un' indennità scolastica. Infine, per quanto riguarda l' argomento della ricorrente relativo all' iscrizione ad un regime mutualistico e pensionistico tedesco, si deve ricordare che quest' ultima derivava dallo status di studentessa dell' interessata e non può quindi, in mancanza di altri elementi rilevanti, rappresentare un indizio della sua integrazione in Germania.

Circa l' attività lavorativa retribuita svolta dalla ricorrente nei mesi di luglio e agosto 1990, vale a dire proprio nel periodo della sua assunzione, tale attività va considerata come un "lavoro svolto durante le vacanze estive", per usare gli stessi termini impiegati nella replica. La ricorrente dichiara infatti di essere stata assunta il 1 luglio 1990, "vale a dire un mese prima della presentazione dell' atto di candidatura presso la Commissione e dopo aver deciso di abbandonare il suo impiego". Tale ultima affermazione troverebbe riscontro nella domanda di reiscrizione alla "Fachhochschule" di Duesseldorf, presentata dalla ricorrente relativamente al periodo di studi settembre 1990 - febbraio 1991, come è documentato dal certificato di iscrizione per detto semestre, allegato al ricorso. In più, la circostanza secondo cui la ricorrente ha svolto un' attività lavorativa subordinata, limitata al periodo delle vacanze, al solo scopo di procurarsi denaro per piccole spese è del pari comprovata dalla corresponsione al padre della ricorrente, per i due mesi di cui sopra, degli assegni per figli a carico e delle indennità scolastiche.

28 Alla luce di quanto sopra, e in conformità delle disposizioni generali di esecuzione dello Statuto, il Tribunale ritiene che il fatto di aver soggiornato a Duesseldorf onde seguirvi un corso di formazione professionale non consenta, da solo ed in assenza di altri elementi rilevanti, di concludere che la ricorrente ha voluto trasferire il centro permanente dei propri interessi da Bruxelles a Duesseldorf. La domanda volta all' annullamento della decisione impugnata nella parte in cui essa fissa in Bruxelles il luogo di assunzione della ricorrente dev' essere pertanto respinta.

Sulla fissazione del luogo di origine

29 Ai sensi dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto, "il luogo di origine del funzionario è determinato all' atto dell' entrata in servizio di quest' ultimo, tenuto conto del luogo di assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l' interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' 'APN' ). Tuttavia, finché l' interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda". Sotto tale profilo, si deve ricordare che, all' atto dell' entrata in servizio di un funzionario, si presume che il suo luogo di origine sia quello della sua assunzione, in conformità della decisione generale di esecuzione dell' art. 7, n. 3, dell' allegato VII dello Statuto. Tuttavia, ai sensi di questa stessa decisione, su richiesta del funzionario, presentata entro un anno dalla sua entrata in servizio e sulla base di documenti giustificativi, il luogo di origine dello stesso viene fissato nel centro dei suoi interessi, qualora quest' ultimo non coincida col luogo di assunzione.

30 Nella fattispecie, il Tribunale constata che, mediante il reclamo presentato in data 29 gennaio 1991 contro la decisione del 29 ottobre 1990, la ricorrente ha richiesto, per la prima volta, sulla base della decisione generale di esecuzione e delle menzionate disposizioni dello Statuto, che come suo luogo di origine venisse stabilito Monaco di Baviera, vale a dire un luogo diverso da quello dell' assunzione, che la stessa decisione fissava in Bruxelles. Orbene, su questo punto, il reclamo della ricorrente deve interpretarsi come una domanda presentata all' autorità che ha il potere di nomina, ex art. 90, n. 1, dello Statuto e volta a far stabilire il luogo di origine della ricorrente in una località diversa dal luogo di assunzione, in quanto il centro di interessi della ricorrente medesima si situerebbe, nella fattispecie, in Monaco di Baviera.

31 Sotto tale profilo, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, la mancanza di risposta esplicita ad una domanda nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda stessa ° nella fattispecie, il 29 maggio 1991 ° va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo entro un nuovo termine di tre mesi, ai sensi del successivo n. 2 di detto articolo.

32 Il Tribunale rileva che, nella fattispecie, la ricorrente non ha presentato, nel termine a tal fine previsto nello Statuto, alcun reclamo amministrativo avverso il diniego implicito dell' APN di accogliere la sua domanda. Ne consegue che il presente ricorso va dichiarato irricevibile nella parte in cui fa riferimento alla fissazione del luogo di origine in una località diversa dal luogo di assunzione della ricorrente.

33 Ne consegue che il presente ricorso, infondato nei primi tre capi della domanda e irricevibile nel quarto, dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

34 In sede di trattazione orale, la convenuta, a motivo del preteso valore irrisorio della controversia, ha chiesto che la ricorrente fosse condannata a sopportare tutte le spese, ai sensi dell' art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. In forza di tale disposizione, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

35 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la stima del valore della controversia, operata dalla convenuta, è palesemente erronea, tenuto conto delle implicazioni finanziarie insite nella decisione impugnata. Inoltre, poiché la determinazione della residenza abituale dell' interessata in un dato momento richiedeva una valutazione delicata, fondata su una serie complessa di elementi di fatto, la domanda della ricorrente non può considerarsi né superflua né illegittima. Pertanto, la domanda dell' istituzione convenuta non può essere accolta.

36 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Per il Tribunale, ciascuna delle parti va perciò condannata a sopportare le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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