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Document 61991TJ0016

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 18 novembre 1992.
Rendo NV e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Accordo che ostacola l'importazione e l'esportazione di elettricità nei Paesi Bassi - Astensione parziale dalla pronuncia sulla compatibilità di detto accordo con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
Causa T-16/91.

European Court Reports 1992 II-02417

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:109

61991A0016

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 18 NOVEMBRE 1992. - RENDO NV, CENTRAAL OVERIJSSELSE NUTSBEDRIJVEN NV E REGIONAAL ENERGIEBEDRIJF SALLAND NV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - ACCORDO CHE OSTACOLA L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI ELETTRICITA NEI PAESI BASSI - OMISSIONE PARZIALE NELLO STATUIRE SULLA COMPATIBILITA DI TALE ACCORDO CON L'ART. 85, N. 1, DEL TRATTATO. - CAUSA T-16/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02417


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente ° Decisione della Commissione di rinviare ad un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato l' esame di taluni problemi sollevati con una denuncia ai sensi del regolamento n. 17

(Trattato CEE, art. 169; regolamento del Consiglio n. 17; regolamento della Commissione n. 99/63/CEE)

2. Ricorso di annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente ed individualmente ° Decisione della Commissione in materia di concorrenza ° Imprese denuncianti nominatamente citate ° Ricevibilità del ricorso limitata alle disposizioni che riguardano censure formulate nella denuncia

(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

3. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Obbligo della Commissione di pronunciarsi mediante decisione sull' esistenza di una violazione ° Insussistenza

(Trattato CEE, art. 90, n. 2; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Decisione della Commissione di pronunciarsi su una denuncia riguardante un accordo fra imprese solo al termine di un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato relativo ad una normativa nazionale che impone restrizioni quasi identiche a quelle contemplate dall' accordo ° Liceità

(Trattato CEE, art. 169; regolamento del Consiglio n. 17)

5. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata

(Trattato CEE, art. 190)

6. Procedura ° Atto introduttivo del ricorso ° Requisiti formali ° Esposizione sommaria dei mezzi dedotti

(Statuto della Corte di Giustizia, art. 19; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1)

Massima


1. E' ricevibile il ricorso di annullamento proposto dall' autore di una denuncia ai sensi del regolamento n. 17 contro la decisione della Commissione di rinviare ad un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato l' esame della normativa nazionale grazie alla quale si attuano le prassi anticoncorrenziali esposte nella denuncia, poiché detta decisione, benché non sia una decisione di archiviazione, presenta al riguardo carattere definitivo ed è per questo motivo in grado di incidere sulla situazione giuridica del ricorrente sul piano procedurale.

Infatti la posizione procedurale delle parti che hanno presentato alla Commissione una denuncia è fondamentalmente diversa nell' ambito di un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato da quella che è loro propria nell' ambito di un procedimento in forza del regolamento n. 17. In quest' ultimo procedimento i denuncianti fruiscono di diritti procedurali chiaramente definiti dal regolamento n. 99/63, nonché della facoltà di sottoporre al sindacato giurisdizionale la decisione finale della Commissione. Per contro, nell' ambito di un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato, i denuncianti non fruiscono di siffatti diritti procedurali, né della facoltà di investire il giudice comunitario con un ricorso avverso la decisione della Commissione di archiviare la loro denuncia.

2. Il fatto che un' impresa sia nominatamente indicata in un atto non implica che la stessa necessariamente sia direttamente ed individualmente riguardata, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, da tutte le sue disposizioni. Per questo motivo il fatto che una decisione adottata dalla Commissione in forza del regolamento n. 17 designi nominatamente le imprese reclamanti non autorizza quest' ultime ad impugnare parti della decisione che non riguardano censure formulate nella loro denuncia.

3. Nell' ambito di un procedimento in forza del regolamento n. 17 la Commissione non è tenuta, una volta che ha constatato una infrazione, ad adottare una decisione che obblighi le imprese considerate a porvi fine e l' autore di una denuncia non ha il diritto di esigere che essa adotti una decisione quanto all' esistenza dell' asserita violazione. Ciò potrebbe non valere solo qualora l' oggetto della denuncia rientrasse nelle competenze esclusive della Commissione. Tuttavia, ciò non si verifica per applicazione dell' art. 90, n. 2, del Trattato.

4. E' lecita la decisione della Commissione, adottata nell' ambito di un procedimento in forza del regolamento n. 17, di non pronunciarsi su restrizioni all' importazione di elettricità contenute in un accordo fra imprese fintantoché non sarà stata esaminata, nell' ambito di un procedimento per inadempimento che essa intende avviare, la compatibilità col diritto comunitario di una normativa, vigente nello Stato membro ove si applica l' accordo, che impone restrizioni quasi identiche, in grado di produrre gli stessi effetti.

Infatti, la Commissione non può obbligare le imprese, per porre fine ad una violazione dell' art. 85 del Trattato, ad adottare un comportamento incompatibile con una legge nazionale, senza emettere su quest' ultima un giudizio sotto il profilo del diritto comunitario. Orbene, per tale giudizio, che può riguardare interessi di ordine nazionale, il procedimento adeguato di cui dispone la Commissione è quello di cui all' art. 169 del Trattato, nell' ambito del quale gli Stati membri sono direttamente implicati e col quale spetta alla Corte constatare, eventualmente, che una legge nazionale costituisce una violazione del Trattato.

5. L' interesse che possono avere persone diverse dai destinatari di un atto, ma riguardate direttamente ed individualmente da quest' ultimo, ad ottenere spiegazioni deve essere preso in considerazione quando si tratta di valutare la portata dell' obbligo di motivazione di detto atto.

6. L' atto introduttivo del ricorso deve contenere una esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per questa ragione esso deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la sua semplice enunciazione astratta non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura. Non può pertanto essere considerato sufficiente il mero riferimento ad un' inosservanza delle forme sostanziali, in mancanza di affermazioni precise relative alla formalità che sarebbe stata disconosciuta.

Parti


Nella causa T-16/91,

Rendo NV, società di diritto olandese, con sede a Hoogeveen (Paesi Bassi),

Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV, società di diritto olandese, con sede ad Almelo (Paesi Bassi),

Regionaal Energiebedrijf Salland NV, con sede a Deventer (Paesi Bassi),

rappresentate inizialmente dall' avv. M.A. Poelman, del foro di Eindhoven, e successivamente dall' avv. T.R. Ottervanger, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. S. Oostvogels, 8 boulevard Pierre Dupong,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven NV, società di diritto olandese, con sede a Arnhem (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti M. van Empel e O.W. Brouwer, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. M. Loesch, 8, rue Sainte-Zithe,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l' annullamento parziale della decisione della Commissione 16 gennaio 1991, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/32.732 ° IJsselcentrale e altri, GU L 28, pag. 32), nonché la condanna della Commissione a constatare un' infrazione dell' art. 85 e ad obbligare le imprese considerate a porre fine all' infrazione accertata,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts e R. Schintgen, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 giugno 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti del ricorso

1 La presente causa riguarda restrizioni all' importazione e all' esportazione di elettricità vigenti nei Paesi Bassi, restrizioni che discendono, in parte, da accordi stipulati fra imprese del settore dell' approvvigionamento di elettricità e, in parte, dalla normativa nazionale relativa a detto settore.

1) Le imprese considerate

2 Le ricorrenti sono aziende locali di distribuzione di elettricità nei Paesi Bassi. Esse si riforniscono di elettricità presso un' azienda di distribuzione regionale, denominata IJsselcentrale (o IJsselmij, in prosieguo: la "IJC").

3 Nel maggio 1988 le ricorrenti (o i loro danti causa) presentavano alla Commissione una denuncia ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), diretta, fra l' altro, contro la IJC e la NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven (in prosieguo: la "SEP"), interveniente nel presente procedimento. Esse lamentavano varie infrazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato commesse dalla SEP e dalle società produttrici di elettricità nei Paesi Bassi.

4 La SEP è una società che è stata fondata nel 1949 dalle società di produzione di elettricità nei Paesi Bassi al fine di organizzare la loro cooperazione. Fra i suoi compiti statutari figurano, in particolare, la gestione della rete di alta tensione e la conclusione di accordi con società elettriche estere per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni e l' uso delle interconnessioni internazionali.

5 A seguito della denuncia delle ricorrenti, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che riguarda un accordo di collaborazione (Overeenkmost van Samenwerking, in prosieguo: l' "OVS") stipulato tra le società di produzione di elettricità e la SEP.

2) L' accordo OVS

6 L' accordo OVS è stato firmato il 22 maggio 1986 fra la SEP e i suoi azionisti (i danti causa dei quattro produttori di elettricità esistenti attualmente nei Paesi Bassi). L' accordo non è stato notificato alla Commissione.

7 L' art. 21 di detto accordo riserva alla sola SEP l' importazione e l' esportazione di elettricità e impone ai suoi partecipanti di stipulare, nei contratti di fornitura ad aziende distributrici di energia elettrica, che queste ultime si asterranno dall' importare od esportare elettricità. Questa disposizione costituisce l' oggetto della decisione impugnata e della presente causa.

3) Il contesto normativo nazionale

8 Nella motivazione della decisione impugnata la Commissione rileva che la normativa olandese in vigore quando l' OVS è stato stipulato non vietava alle aziende diverse dai fornitori di importare autonomamente l' elettricità, ma subordinava tale importazione ad un' autorizzazione che, in via di principio, poteva essere concessa a chiunque. Nella decisione impugnata non figurano elementi quanto ad un' eventuale normativa sulle esportazioni di elettricità.

9 L' 8 dicembre 1989 è entrata in vigore la maggior parte delle disposizioni della nuova legge olandese sull' elettricità (l' Elektriciteitswet del 1989). A tenore dell' art. 2 di questa legge, i concessionari (vale a dire le quattro aziende produttrici di elettricità) e la "società designata" (vale a dire una società designata dal ministro degli Affari economici, a norma dell' art. 8 della legge, per svolgere alcune funzioni stabilite dalla legge) hanno il compito di assicurare insieme il funzionamento affidabile ed efficace della rete elettrica pubblica nazionale. Con decreto ministeriale 20 marzo 1990 la SEP è stata designata a tale scopo.

10 L' art. 34 della legge sull' elettricità, entrato in vigore il 1 luglio 1990, dispone che la "società designata" è l' unica a poter importare energia elettrica destinata all' approvvigionamento pubblico (a meno che si tratti di elettricità con tensione inferiore a 500 V). La legge vieta quindi alle aziende di distribuzione di importare elettricità per l' approvvigionamento pubblico. Ai sensi della decisione impugnata, dal suddetto art. 34 consegue, per contro, che taluni consumatori privati possono importare energia elettrica per il proprio consumo e che essi non hanno più bisogno d' autorizzazione a questo scopo. Dall' art. 47 emerge che le imprese che abbiano in esercizio linee elettriche devono metterle a disposizione di chiunque ne faccia domanda per trasportare l' elettricità così importata.

11 La legge sull' elettricità del 1989 non disciplina l' esportazione di elettricità. La Commissione ne ha dedotto, conformemente agli elementi forniti dal governo olandese, che l' esportazione è libera sia per le aziende di distribuzione sia per i consumatori privati. Tuttavia, contrariamente a quanto avviene per l' importazione, la legge non dispone alcun obbligo di trasporto a questo proposito.

4) Il procedimento amministrativo

12 La denuncia presentata nel maggio 1988 dalle ricorrenti trae origine dai procedimenti civili relativi all' applicazione da parte della IJC di un divieto d' importazione e di esportazione, unitamente ad un obbligo di approvvigionamento esclusivo, nonché all' imposizione di una tassa, denominata "supplemento per la perequazione dei costi" ("egalisatiekostentoeslag"). Essa era diretta contro i tre seguenti elementi:

1) il divieto esplicito di importazione contenuto sia nell' accordo generale SEP del 1971 (art. 2), sia nell' accordo di collaborazione ("OVS") del 1986 (art. 21);

2) l' obbligo di approvvigionamento esclusivo disposto dai contratti stipulati dagli autori della denuncia con la IJC, obbligo che secondo gli autori stessi è una conseguenza, in particolare, delle disposizioni dell' accordo OVS in materia;

3) il potere della IJC di fissare i prezzi unilateralmente e il supplemento di perequazione imposto unilateralmente agli autori della denuncia.

13 Con lettera 14 giugno 1989, firmata da un capo di divisione presso la direzione generale della Concorrenza (in prosieguo: la "DG IV"), la Commissione ha informato le ricorrenti che l' 8 giugno 1989 aveva inviato una comunicazione di addebiti alla SEP e alle altre parti dell' OVS. Nella lettera si precisava che questo procedimento non verteva sul supplemento di perequazione, in quanto questa imposta non incideva significativamente sul commercio fra gli Stati membri.

5) La decisione impugnata

14 L' oggetto della decisione impugnata è costituito dall' art. 21 dell' OVS in quanto esso si riferisce, ovvero viene applicato dalla SEP, alle importazioni effettuate da utenti privati, e in quanto detto articolo ha l' effetto, mediante il controllo della SEP sulle reti di interconnessione, di ostacolare le importazioni e le esportazioni da parte di detti utenti, nonché le esportazioni effettuate dai distributori (punto 20 della motivazione, ultimo capoverso). Essa riguarda quindi le prime due censure formulate dalle ricorrenti nella loro denuncia. Per contro, la decisione non concerne la terza censura dedotta nella denuncia, vale a dire il supplemento di perequazione imposto dalla IJC (punto 1, penultimo capoverso).

15 Nella decisione impugnata la Commissione constata, in primo luogo, che l' OVS è un accordo fra imprese ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, e che il divieto d' importazione e di esportazione di energia elettrica effettuate da imprese diverse dalla SEP costituisce una restrizione della concorrenza.

16 Per quanto attiene, in secondo luogo, all' incidenza della legge sull' elettricità del 1989 sull' accordo OVS, la Commissione rileva come la SEP consideri che la nuova legge non ha affatto modificato la portata dell' art. 21 dell' OVS. Quanto alle importazioni di elettricità, essa osserva che, se la legge vieta che esse siano effettuate da parte di soggetti diversi dalla SEP quando sono destinate all' approvvigionamento pubblico, le stesse sono invece libere quando sono effettuate da consumatori privati per il loro consumo. Essa ne deduce che l' art. 21 dell' accordo OVS è applicato, in questo settore, in un modo che esula dalla legge. Quanto alle esportazioni, la Commissione rileva che il governo olandese ha comunicato che esse sono completamente libere, tanto per le aziende di distribuzione quanto per gli utenti privati, e che questo regime si applica tanto per l' elettricità prelevata dalla rete pubblica quanto per quella prodotta dagli stessi utenti. Diversamente dal regime stabilito per le importazioni, nel limite in cui queste sono ammissibili, la legge sull' elettricità non pone un obbligo di trasporto ai fini delle esportazioni. Come sottolinea la Commissione, l' esportatore potenziale deve quindi mettersi d' accordo con la SEP per quanto attiene all' uso della rete di alta tensione a questo scopo, e il ruolo svolto dalla SEP al riguardo dipende dal modo in cui essa applica l' art. 21 dell' OVS. Da queste varie considerazioni la Commissione deduce che il mantenimento in vigore dell' art. 21 dell' OVS, in combinato disposto con il regime della nuova legge, costituisce sempre un' infrazione dell' art. 85.

17 In terzo luogo, la Commissione esamina la questione se l' art. 90, n. 2, del Trattato osti, nella fattispecie, all' applicazione dell' art. 85, n. 1.

18 A questo proposito essa constata che tanto la SEP quanto le aziende di produzione che ne fanno parte sono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Per quanto attiene alle importazioni e alle esportazioni effettuate dai consumatori finali privati essa considera tuttavia che l' applicazione dell' art. 85 all' accordo OVS non ostacola l' adempimento dei compiti affidati a dette imprese. Essa osserva che il controllo assoluto sulle importazioni e sulle esportazioni di cui la SEP dispone in forza dell' art. 21 dell' OVS non è indispensabile per l' adempimento dei suoi compiti in generale.

19 Per quanto attiene, invece, alle importazioni destinate all' offerta pubblica, la Commissione constata che il divieto imposto alle società di produzione e di distribuzione di importare se non tramite la SEP è ora sancito dall' art. 34 della legge sull' elettricità del 1989.

20 Essa ne trae la seguente conclusione:

"Nel quadro della presente procedura a norma del regolamento n. 17 la Commissione si asterrà dal valutare se una simile limitazione alle importazioni sia giustificata ai sensi dell' articolo 90, paragrafo 2, del Trattato. In caso contrario, infatti essa si troverebbe ad anticipare una risposta alla domanda se la nuova legge sia in quanto tale compatibile con il Trattato CEE, questione che non costituisce oggetto della presente procedura (punto 50 della motivazione della decisione)".

21 Per lo stesso motivo la Commissione dichiara che essa non può pronunciarsi sul divieto di esportazione imposto alle società di produzione nell' ambito dell' offerta pubblica. Questo divieto può essere dedotto dall' obbligo di fornitura loro imposto dall' art. 11 della legge sull' elettricità del 1989. Questa disposizione obbliga i produttori a vendere l' elettricità esclusivamente alla SEP e a vendere esclusivamente ai distributori l' elettricità loro fornita dalla SEP (punto 51 della motivazione, primo capoverso, della decisione).

22 Infine, quanto al divieto di esportazione imposto alle società di distribuzione dall' art. 21 dell' OVS, incluso quello al di fuori dell' offerta pubblica, la Commissione lo considera in contraddizione con il sistema della nuova legge, che lascia libere appunto le esportazioni, e dubita quindi che le parti contraenti dell' accordo OVS possano mantenerlo in vigore e continuare ad applicarlo. Nell' ipotesi in cui il divieto continui comunque ad essere applicato, la Commissione considera che esso non può essere giustificato dall' art. 90, n. 2 (punti 51, secondo e terzo capoverso, e 52 della decisione).

23 Avendo esclusa un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, il cui dispositivo dispone in particolare:

"Articolo 1

L' articolo 21 dell' Overeenkomst van Samenwerking del 22 maggio 1986, stipulato tra le danti causa delle attuali quattro società produttrici di elettricità da una parte e la NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven dall' altra, quale viene applicato in combinazione con il controllo di fatto e l' influenza di fatto esercitati sulle forniture internazionali di elettricità, costituisce un' infrazione all' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE nella misura in cui detto articolo ha l' obiettivo o l' effetto di ostacolare l' importazione da parte di singoli utenti industriali privati e l' esportazione di produzione da parte di società di distribuzione e utenti industriali privati, compresi gli autoproduttori, al di fuori dell' offerta pubblica.

Articolo 2

Le società citate all' art. 3 devono prendere tutti i provvedimenti utili a porre fine all' infrazione constatata all' articolo 1. A tale scopo esse devono presentare alla Commissione, entro tre mesi dalla comunicazione della presente decisione, proposte intese a porre fine all' infrazione".

Ai termini dell' art. 3 della decisione, la SEP e le quattro produttrici di elettricità stabilite nei Paesi Bassi sono destinatarie della decisione, la quale inoltre è stata comunicata alle ricorrenti.

Procedimento

24 Il 14 marzo 1991 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, volto all' annullamento parziale della decisione della Commissione. Le parti dell' accordo OVS, invece, non hanno impugnato la decisione.

25 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su sua domanda, registrata nella cancelleria del Tribunale il 16 luglio 1991, la SEP è stata ammessa, con ordinanza del presidente della Prima Sezione 8 ottobre 1991, ad intervenire a sostegno della convenuta.

26 Il 20 marzo 1991 la Commissione ha deciso di promuovere alcuni procedimenti di infrazione, a norma dell' art. 169 del Trattato, contro nove Stati membri, fra cui i Paesi Bassi, riguardanti i monopoli pubblici nel settore degli scambi di corrente elettrica. Questi procedimenti hanno in particolare lo scopo di esaminare detti monopoli con riguardo all' art. 37 del Trattato. Il 9 agosto 1991 una lettera di diffida in merito è stata inviata al governo olandese.

27 Il 20 novembre 1991 la Commissione ha inviato alle ricorrenti una lettera firmata da un direttore della DG IV, in cui affermava che "non si può dar corso a tutt' oggi alla Loro denuncia (...)". In questa lettera la Commissione informa le ricorrenti che l' imposta di perequazione, contro la quale era essenzialmente diretta la denuncia originaria, non può costituire oggetto di un procedimento basato sugli artt. 85 e/o 86 del Trattato, perché essa non incide sensibilmente sul commercio fra gli Stati membri. Quanto al divieto di importare e di esportare elettricità nel settore dell' offerta pubblica, la Commissione fa riferimento alla decisione impugnata per giustificare la sua astensione dal pronunciarsi e informa le ricorrenti dello stato dei procedimenti promossi in forza dell' art. 169 del Trattato. A tenore di detta lettera, la decisione impugnata può essere interpretata come un rigetto parziale della denuncia delle ricorrenti, per quanto attiene alle restrizioni all' importazione di elettricità nel settore dell' offerta pubblica durante il periodo che ha preceduto l' entrata in vigore della legge sull' elettricità del 1989. Per quanto attiene al periodo successivo, la Commissione afferma, per contro, che detta denuncia costituisce ancora oggetto di esame in base all' art. 37 del Trattato, senza che si applichino le disposizioni del regolamento n. 17. Essa afferma che non è possibile, nella fase attuale, anticipare il giudizio sul risultato di questo esame. Il 17 gennaio 1992 le ricorrenti hanno proposto un ricorso contro detta lettera (causa T-2/92, Rendo II).

28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato la Commissione a produrre una copia della denuncia e del relativo carteggio con le ricorrenti e ha inoltre invitato le due parti a pronunciarsi, all' udienza, su taluni quesiti.

29 Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 5 giugno 1992. Il presidente ha disposto la chiusura della fase orale al termine dell' udienza.

30 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della Commissione 16 gennaio 1991, unicamente nella parte in cui la Commissione non si è pronunciata sull' applicazione dell' art. 21 dell' accordo OVS alle importazioni e alle esportazioni effettuate dalle aziende di distribuzione, fra le quali le ricorrenti, nel settore dell' offerta pubblica;

° intimare alla Commissione di dichiarare ancora in questa fase, mediante decisione, in conformità all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, che l' art. 21 dell' accordo di cui all' art. 1 della decisione impugnata, quale applicato unitamente al controllo di fatto e all' influenza di fatto esercitati sulle forniture internazionali di elettricità, costituisce anche una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto detto art. 21 ha l' oggetto o l' effetto di ostacolare le importazioni e le esportazioni effettuate da società di distribuzione nel settore dell' offerta pubblica, e, inoltre, di obbligare le società elencate nell' art. 3 della decisione a porre fine alle infrazioni accertate;

° quanto meno, adottare ogni provvedimento che il Tribunale riterrà utile per una buona amministrazione della giustizia;

° condannare la Commissione alle spese.

31 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° condannare in solido le ricorrenti alle spese.

32 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle dell' interveniente.

Sulla ricevibilità

1) Sul primo capo della domanda

33 Col primo capo della domanda le ricorrenti chiedono l' annullamento della decisione della Commissione per la parte in cui questa si è astenuta dal pronunciarsi sul divieto, imposto dall' art. 21 dell' accordo OVS alle società di distribuzione, comprese le ricorrenti, di importare e di esportare elettricità nell' ambito dell' offerta pubblica. Poiché le circostanze del caso di specie non sono le stesse per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni, occorre esaminare innanzi tutto la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda il settore delle importazioni di elettricità, prima di verificare la sua ricevibilità per quanto concerne quello delle esportazioni.

a) Sull' astensione dal pronunciarsi sul divieto, imposto alle società di distribuzione, di importare elettricità

Argomenti delle parti

34 La Commissione è del parere che la decisione impugnata contenga un rigetto parziale e implicito della denuncia delle ricorrenti, in particolare in quanto, diversamente da quanto le ricorrenti avevano chiesto nella loro denuncia, essa non ha condannato, in base all' art. 3 del regolamento n. 17, il divieto imposto alle società distributrici di importare elettricità, nella forma in cui questo divieto risultava dall' art. 21 dell' accordo OVS prima dell' entrata in vigore dell' art. 34 della legge olandese sull' elettricità. Per contro, essa ha precisato, rispondendo ai quesiti del Tribunale all' udienza, che essa ritiene di aver riservato la sua pronuncia per il periodo successivo all' entrata in vigore di detta legge, di modo che la pratica rimane sotto esame a questo riguardo.

35 L' interveniente ritiene che la Commissione si sia riservata di pronunciarsi nella decisione impugnata, sia per il periodo che ha preceduto l' entrata in vigore della legge sull' elettricità, sia per il periodo successivo. A suo avviso, persino una decisione che stabilisca che l' art. 21 dell' accordo OVS costituiva una violazione del diritto della concorrenza prima dell' entrata in vigore di detta legge implicherebbe una valutazione della compatibilità di quest' ultima col diritto comunitario. Essa si oppone a che una distinzione sia effettuata fra i due periodi e sottolinea che la stessa decisione non opera tale distinzione. La SEP ritiene inoltre che una decisione di divieto, quale la decisione impugnata, non possa esser interpretata nel senso che contiene il rigetto implicito di una denuncia.

36 Le ricorrenti hanno sottolineato nella replica il loro interesse a che sia fatta ogni chiarezza quanto alla situazione giuridica che è prevalsa prima dell' entrata in vigore della legge sull' elettricità. A questo riguardo esse hanno fatto riferimento alle cause pendenti dinanzi ai giudici nazionali.

37 Rispondendo ai quesiti del Tribunale, le ricorrenti hanno affermato che la decisione impugnata dev' esser interpretata nel senso che essa ha implicitamente respinto la loro denuncia sia per il periodo precedente sia per il periodo successivo all' entrata in vigore della legge sull' elettricità. Esse negano che la Commissione si sia riservata di decidere e invocano la precitata lettera 20 novembre 1991 per sostenere che è stata archiviata la pratica avviata in base al regolamento n. 17.

38 Per dimostrare che la decisione impugnata le riguarda direttamente e individualmente, esse sottolineano che la loro posizione giuridica è diversa nell' ambito di un procedimento esperito in base agli artt. 169 e 37 del Trattato, da quella di cui esse fruiscono nell' ambito di un procedimento in forza del regolamento n. 17.

Valutazione del Tribunale

39 Il Tribunale rileva che, in forza dell' art. 113 del suo regolamento di procedura, esso può in qualsiasi momento rilevare d' ufficio l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico. L' esistenza di un atto impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato costituisce un presupposto essenziale di ricevibilità, il cui difetto è stato più volte rilevato d' ufficio dalla Corte (ordinanza 7 ottobre 1987, causa 248/86, Brueggemann/CES, Racc. pag. 3963, e sentenza 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/Parlamento, Racc. pag. 1753, a pag. 1757) e dal Tribunale (sentenza 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, a pag. 381, in prosieguo: l' "Automec I").

40 Occorre pertanto esaminare se la decisione impugnata sia un atto che possa costituire oggetto di ricorso per annullamento, in quanto la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi sul divieto di importare elettricità nel settore dell' offerta pubblica. Come emerge da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, occorre stabilire a questo scopo se tale astensione abbia prodotto effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica (v., ad esempio, le sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, Automec I, e 13 dicembre 1990, causa T-116/89, Prodifarma/Commissione, Racc. pag. II-843, a pag. 860).

41 Il Tribunale rileva come nel suo dispositivo la decisione impugnata constati una violazione dell' art. 85 del Trattato da parte della SEP e dei quattro produttori di elettricità e obblighi questi ultimi a porre fine a tale infrazione. Per contro, né il dispositivo né la motivazione della decisione impugnata respingono espressamente e definitivamente la denuncia delle ricorrenti per quanto riguarda le restrizioni all' importazione imposte alle società di distribuzione.

42 Tuttavia, occorre esaminare se la dichiarazione, figurante nel punto 50 della motivazione della decisione, secondo la quale la Commissione si asterrà dal pronunciarsi, nell' ambito del procedimento esperito in forza del regolamento n. 17, sull' applicazione a dette restrizioni dell' art. 90, n. 2, del Trattato, implichi una decisione sulla denuncia delle ricorrenti.

43 Onde determinare il senso e la portata di detta dichiarazione, si deve tener conto, da un lato, della motivazione fornita dalla Commissione e, dall' altro, dei fatti nel cui ambito essa è inserita. Poiché la dichiarazione si riferisce solo al periodo successivo all' entrata in vigore della legge olandese sull' elettricità del 1989, occorre esaminare anzitutto se vi sia una decisione riguardante detto periodo e, inoltre, se ve ne sia una per il periodo precedente.

44 Quanto al periodo successivo all' entrata in vigore della legge, la Commissione rileva, per motivare la sua astensione, che il divieto di importare elettricità per l' offerta pubblica se non per il tramite della SEP è attualmente sancito dall' art. 34 della legge sull' elettricità, e che essa non intende anticipare una risposta quanto alla questione della compatibilità della nuova legge col Trattato, in quanto tale questione non costituisce oggetto del presente procedimento, promosso in forza del regolamento n. 17.

45 Questa argomentazione si spiega col fatto che la Commissione ha avviato, due mesi circa dopo la data della decisione impugnata, un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato contro il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati membri, relativo ai monopoli pubblici nel settore degli scambi di corrente elettrica. La decisione impugnata è stata quindi adottata quando la Commissione aveva già pensato di avviare un procedimento per inadempimento.

46 Il Tribunale considera che, di conseguenza, il punto 50 della decisione dev' essere interpretato nel senso che esso si riferisce implicitamente ad un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato, mirante, fra l' altro, a valutare la compatibilità con le disposizioni del Trattato della legge sull' elettricità del 1989, in particolare la compatibilità delle restrizioni alle importazioni da essa previste.

47 La Commissione è quindi dell' avviso che l' esame di questa questione debba essere riservato ad un procedimento per inadempimento, dal cui esito dipenderà il giudizio da formulare, alla luce dell' art. 90, n. 2, del Trattato, sulle corrispondenti restrizioni contenute nell' accordo OVS.

48 Nella decisione la Commissione manifesta quindi la sua intenzione di non proseguire il procedimento esperito in forza del regolamento n. 17 per quanto riguarda il divieto di importare elettricità nel settore dell' offerta pubblica, nella misura in cui questo divieto è coperto dalla nuova legge, e di rinviare l' esame di questo divieto ad un procedimento da promuovere in forza dell' art. 169 del Trattato contro il Regno dei Paesi Bassi.

49 Questo rinvio non equivale ad una decisione di respingere definitivamente una denuncia e di archiviare la pratica, quale essa è stata adottata più volte nella prassi della Commissione e ammessa dalla giurisprudenza (v., ad esempio, le sentenze della Corte 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045; 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/Commissione, Racc. pag. 1105, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT/Commissione, Racc. pag. 4487). Siffatte decisioni di archiviazione sono caratterizzate dal fatto che esse pongono fine all' indagine svolta, contengono (eventualmente) una valutazione degli accordi di cui trattasi e impediscono alle ricorrenti di chiedere la riapertura dell' indagine, a meno che esse non forniscano elementi nuovi (v. la summenzionata sentenza BAT, in particolare a pag. 4571).

50 Nella fattispecie nulla impedisce alla Commissione di proseguire il procedimento avviato in base al regolamento n. 17 e al regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni contemplate dall' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU L 1963, n. 127, pag. 2268, in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), una volta terminato il procedimento promosso in forza dell' art. 169 del Trattato. Inoltre, la Commissione non ha neanche stabilito la sua posizione circa il seguito che essa intende riservare alla denuncia in detto momento.

51 Tuttavia, anche se la denuncia delle ricorrenti rimane così pendente dinanzi alla Commissione, il rinvio dell' esame della legge sull' elettricità ad un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato, poiché esso presenta, a questo riguardo, un carattere definitivo, può incidere sulla situazione giuridica delle ricorrenti sul piano processuale.

52 Infatti, la posizione processuale delle parti che hanno presentato alla Commissione una denuncia è fondamentalmente diversa nell' ambito di un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato da quella che è loro propria nell' ambito di un procedimento in base al regolamento n. 17. In quest' ultimo procedimento i denuncianti fruiscono di diritti procedurali chiaramente definiti dal regolamento n. 99/63, in particolare del diritto di ricevere comunicazione delle ragioni per le quali la Commissione non intende riservare un esito favorevole alla loro denuncia e del diritto di formulare le loro osservazioni al riguardo. Esse possono inoltre sottoporre al sindacato giurisdizionale la decisione adottata dalla Commissione al termine di tale procedimento (v. la sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, a pag. 1902). Per contro, nell' ambito di un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato, le persone che hanno presentato una denuncia non beneficiano di diritti procedurali che consentano loro di esigere che la Commissione li informi e li ascolti, ed esse non hanno la possibilità di investire, se del caso, il giudice comunitario con un ricorso avverso la decisione con cui la Commissione archivia la loro denuncia (v., ad esempio, sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito/Commissione, Racc. pag. I-1981).

53 Poiché il rinvio effettuato dalla Commissione ha l' effetto di interrompere per un notevole periodo il procedimento esperito in forza del regolamento n. 17, si deve considerare che l' esame di una parte delle questioni sollevate dalle ricorrenti nella loro denuncia, per quanto attiene alle importazioni di elettricità, è stato sottratto a detto procedimento, nell' ambito del quale le ricorrenti fruivano di precisi diritti procedurali, ed è stato affidato ad un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato, nell' ambito del quale le ricorrenti non dispongono di tali diritti.

54 Durante l' interruzione del procedimento ex regolamento n. 17, le denuncianti saranno private dell' effettivo esercizio dei loro diritti procedurali. Infatti, la Commissione ha chiaramente affermato che essa ritiene di non disporre, fintantoché non sarà terminato il procedimento avviato in forza dell' art. 169, di un elemento che essa considera necessario per stabilire se riserverà o meno un esito favorevole alla denuncia, per la parte in cui questa riguarda le restrizioni all' importazione stabilite dall' art. 21 dell' accordo OVS e identiche a quelle fissate dalla legge sull' elettricità.

55 Di conseguenza, la dichiarazione contenuta nel punto 50 della decisione adottata collegialmente, secondo la quale la Commissione si asterrà dall' esaminare le restrizioni all' importazione, nella misura in cui esse risultano attualmente dall' art. 34 della legge sull' elettricità, ha prodotto effetti giuridici incidendo sui diritti procedurali delle ricorrenti e costituisce quindi, per questo motivo, una decisione.

56 Da quanto precede discende che la decisione impugnata, la quale, a tenore del suo art. 3, non è stata inviata alle ricorrenti, le riguarda direttamente e individualmente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, in quanto ha inciso sui loro diritti procedurali.

57 Il ricorso è quindi ricevibile per la parte in cui esso riguarda l' annullamento della decisione della Commissione di astenersi dal pronunciarsi, per il periodo successivo all' entrata in vigore della legge sull' elettricità, sulle restrizioni all' importazione stabilite dall' art. 21 dell' accordo OVS per le aziende distributrici.

58 Per quanto riguarda il periodo precedente l' entrata in vigore della legge, la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione sull' esito che la Commissione intende riservare alla denuncia, nella misura in cui essa riguarda le restrizioni all' importazione stabilite dal solo art. 21 dell' accordo OVS. Essa non si pronuncia né su un rigetto definitivo delle censure ad esse relative, né su un qualsivoglia rinvio dell' esame di tali restrizioni ad un altro procedimento.

59 Peraltro, la decisione impugnata, anche se è stata adottata a seguito della denuncia delle ricorrenti, ha solo parzialmente lo stesso oggetto di quest' ultima. Da un lato, la Commissione ha considerato censure non sollevate dalle ricorrenti e, dall' altro, essa si è occupata solo di una parte delle censure effettivamente formulate. Così né il supplemento di perequazione, né gli addebiti relativi ad una violazione dell' art. 86 del Trattato costituiscono oggetto di una valutazione giuridica nella decisione.

60 Di conseguenza, la decisione impugnata non può essere considerata una risposta ad aspetti della denuncia che non sono menzionati né nella motivazione, né nel dispositivo della decisione, quali sono stati approvati collegialmente dalla Commissione.

61 Il Tribunale constata pertanto che la decisione impugnata non si pronuncia affatto sulle restrizioni all' importazione applicabili durante il periodo precedente l' entrata in vigore della legge sull' elettricità. Essa non ha quindi prodotto effetti giuridici al riguardo e, su questo punto, manca una decisione della Commissione.

62 Di conseguenza, il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile per la parte in cui esso riguarda l' annullamento di un' asserita decisione della Commissione di astenersi dal pronunciarsi sulle restrizioni all' importazione applicabili durante detto periodo.

b) Sull' astensione dal pronunciarsi sul divieto, imposto alle aziende di distribuzione, di esportare elettricità

Argomenti delle parti

63 Mentre la Commissione non si era pronunciata, durante la fase scritta, sulla ricevibilità di questo aspetto del ricorso, all' udienza essa ha precisato, rispondendo ai quesiti rivoltile precedentemente dal Tribunale, che lo considera irricevibile. Secondo la Commissione, la ricevibilità del ricorso dipende dall' oggetto della denuncia presentata dalle ricorrenti. Poiché quest' ultima non verteva sulle restrizioni all' esportazione, la Commissione ritiene che le ricorrenti non siano direttamente ed individualmente prese in considerazione da questo aspetto della decisione impugnata, o che esse non abbiano interesse ad agire. Rispondendo ai quesiti del Tribunale all' udienza, la Commissione ha aggiunto che nella decisione essa si è riservata di pronunciarsi sulla questione delle esportazioni effettuate dalle aziende di distribuzione nell' ambito dell' offerta pubblica. Inoltre, ha affermato che la sua astensione dal pronunciarsi su questo punto non ha affatto modificato la situazione giuridica delle ricorrenti.

64 Rispondendo ai quesiti del Tribunale, l' interveniente ha affermato che, a suo avviso, la Commissione si è riservata di pronunciarsi sulla questione delle esportazioni e che la sua astensione dal pronunciarsi al riguardo non può pertanto essere considerata una decisione. In subordine, ha fatto valere che un' eventuale decisione non riguarderebbe direttamente ed individualmente le ricorrenti poiché la loro denuncia non menzionava le esportazioni.

65 Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata contiene un diniego di adottare una decisione sul divieto che è loro imposto di esportare elettricità. Esse ammettono che la loro denuncia non menzionava expressis verbis le esportazioni; tuttavia, sono dell' avviso che tutta la decisione scaturisca dalla loro denuncia e che questa circostanza sia tale da individuarle rispetto alle altre aziende di distribuzione. Inoltre, esse sottolineano che sono citate nominatamente nel testo della decisione.

Valutazione del Tribunale

66 Il Tribunale constata che la Commissione, nel punto 51 della motivazione della decisione impugnata, dichiara che, "nuovamente", essa si asterrà dal pronunciarsi sul divieto di esportare elettricità imposto alle aziende di produzione nell' ambito dell' offerta pubblica. Siffatta espressione potrebbe annunciare, come per le restrizioni all' importazione, un rinvio ad un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato (v., sopra, punti 46 e seguenti).

67 Tuttavia, per quanto riguarda il divieto di esportazione imposto alle aziende di distribuzione, e quindi alle ricorrenti, nei punti 51, 52 e 54 della motivazione si afferma che tale divieto è in contrasto con l' art. 85, n. 1, del Trattato, e non può essere giustificato dall' art. 90, n. 2, dello stesso Trattato. Su questo punto la decisione non può quindi essere interpretata nel senso che essa annuncia un rinvio ad un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato.

68 Tuttavia, l' art. 1 del dispositivo della decisione impugnata si limita a considerare un' infrazione unicamente per quanto attiene alle esportazioni della produzione di elettricità al di fuori dell' offerta pubblica. Le parti dell' accordo OVS devono porre fine unicamente a detta infrazione, in conformità all' art. 2 della decisione.

69 Stando così le cose, occorre esaminare se la divergenza esistente fra il dispositivo e la motivazione della decisione impugnata consenta di concludere che la Commissione ha adottato una decisione quanto al divieto di esportazione imposto alle aziende di distribuzione nell' ambito dell' offerta pubblica. A questo riguardo è sufficiente rilevare che, anche se nella motivazione della decisione impugnata figura il risultato di un esame giuridico, tale risultato non è riprodotto nel dispositivo della decisione. Si deve pertanto constatare che la Commissione non ha tratto conseguenze dalla sua analisi giuridica e non ha quindi adottato una decisione su questo punto.

70 Il ricorso dev' essere pertanto dichiarato irricevibile per la parte in cui esso riguarda l' annullamento di un' asserita decisione della Commissione di astenersi dal pronunciarsi sulle esportazioni effettuate dalle società di distribuzione nell' ambito dell' offerta pubblica.

71 In ogni caso, va aggiunto che qualora il dispositivo della decisione dovesse essere interpretato come un' astensione dal constatare un' infrazione quanto alle esportazioni di cui trattasi, occorrerebbe esaminare se siffatta decisione possa riguardare, direttamente e individualmente, le ricorrenti. Orbene, la denuncia delle ricorrenti non era diretta contro le restrizioni all' esportazione stabilite dall' accordo OVS. Pertanto le ricorrenti non disponevano, in tale ambito, dei diritti procedurali contemplati per le parti denuncianti dai regolamenti nn. 17 e 99/63. Esse non possono quindi essere considerate direttamente ed individualmente prese in considerazione, a causa di taluni diritti procedurali che siano loro specifici, da un' eventuale decisione sulle restrizioni all' esportazione di elettricità.

72 Facendo valere che esse sono nominatamente designate dalla decisione impugnata, le ricorrenti hanno fatto riferimento ad una giurisprudenza della Corte secondo la quale imprese, che sono state individuate nell' atto che esse intendono impugnare o che sono state prese in considerazione nelle indagini preparatorie, possono essere direttamente e individualmente riguardate da detto atto (v. sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation/Commissione, Racc. pag. 1005, a pag. 1030). Questa giurisprudenza riguarda soprattutto i ricorsi contro atti che istituiscono dazi antidumping, proposti dai produttori o dagli esportatori il cui comportamento individuale viene preso in considerazione dalla misura impugnata.

73 Tuttavia, il fatto di essere individuata in detto atto non consente necessariamente ad un' impresa di chiedere l' annullamento di tutto l' intero atto. Così, un regolamento, quando impone dazi antidumping diversi a vari operatori economici, riguarda individualmente ciascuno di tali operatori unicamente attraverso le disposizioni che impongono ad esso un dazio antidumping, e non attraverso quelle che impongono dazi antidumping ad altre società (v., ad esempio, le sentenze della Corte 10 marzo 1992, causa C-174/87, Ricoh/Consiglio, Racc. pag. I-1335, e 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 12 della motivazione).

74 Orbene, nella fattispecie le ricorrenti sono state individuate nella decisione impugnata a causa della loro qualità di denuncianti. Questo fatto non è sufficiente di per sé perché esse possano essere considerate individualmente riguardate da parti della decisione impugnata che non riguardano censure formulate nella loro denuncia.

75 Si deve pertanto rilevare che le ricorrenti potrebbero essere lese da un' eventuale decisione sulle restrizioni all' esportazione soltanto per la loro qualità di aziende di distribuzione di elettricità nei Paesi Bassi. Siffatta decisione le riguarderebbe quindi allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che eserciti tale attività. Le ricorrenti non sarebbero pertanto individualmente riguardate da un' eventuale decisione della Commissione di non obbligare le parti dell' accordo OVS a porre fine agli ostacoli all' esportazione che ne derivano, nell' ambito dell' offerta pubblica, per le aziende di distribuzione. In ogni caso, il loro ricorso dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile, anche qualora l' atto impugnato potesse essere considerato una decisione della Commissione sulle restrizioni di cui trattasi.

2) Sul secondo capo della domanda

Argomenti delle parti

76 La Commissione e l' interveniente considerano irricevibile il secondo capo della domanda delle ricorrenti, mirante a che il Tribunale ordini alla Commissione di constatare l' esistenza di una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e di obbligare le parti dell' accordo a porvi fine, poiché il Tribunale non può inviare intimazioni alla Commissione.

Valutazione del Tribunale

77 In effetti, il Tribunale non è competente a pronunciare intimazioni nell' ambito di un controllo di legittimità basato sull' art. 173 del Trattato. Questo capo della denuncia dev' essere quindi dichiarato irricevibile.

78 Dall' insieme delle precedenti considerazioni risulta che il ricorso è ricevibile solo per la parte in cui esso riguarda l' annullamento della decisione di sospendere il procedimento esperito in forza del regolamento n. 17, per quanto concerne le restrizioni all' importazione imposte alle aziende che distribuiscono elettricità dopo l' entrata in vigore della legge sull' elettricità. Per il resto, il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile.

Nel merito

79 Nel ricorso le ricorrenti avevano diviso le loro censure in due parti. Nella prima parte esse deducevano la violazione dell' obbligo di motivazione, sancito dall' art. 190 del Trattato, e l' inosservanza delle forme sostanziali. Nella seconda lamentavano la violazione degli artt. 85, n. 1, e 155 del Trattato, degli artt. 1 e 3, n. 1, del regolamento n. 17, nonché la violazione dei principi generali facenti parte del diritto comunitario, in particolare del principio della certezza del diritto e del principio di sollecitudine e dell' accurata preparazione degli atti (zorgvuldigheidsbeginsel). Nella replica alle osservazioni dell' interveniente, le ricorrenti hanno sostenuto che esse avevano sollevato sette mezzi relativi alla:

1) violazione dell' art. 190 del Trattato;

2) inosservanza delle forme sostanziali ° l' art. 90, n. 2, è menzionato nella formulazione di questo mezzo;

3) violazione dell' art. 85, n. 1, in combinato disposto con l' art. 90, n. 2;

4) violazione degli artt. 1 e 3, n. 1, del regolamento n. 17;

5) violazione dell' art. 155 del Trattato;

6) violazione dei principi generali del diritto comunitario in generale e,

7) in particolare, violazione del principio della certezza del diritto e del principio di sollecitudine (zorgvuldigheidsbeginsel).

80 Il Tribunale ritiene che in realtà si debbano distinguere tre mezzi. Il primo mezzo riguarda la violazione del diritto comunitario della concorrenza e di alcuni principi giuridici generali. Il Tribunale considera infatti che non si deve effettuare al riguardo la suddivisione in cinque mezzi proposta dalle ricorrenti nella loro replica alle osservazioni dell' interveniente, poiché un esame separato delle varie censure elencate nei punti 3-7 della lista redatta dalle ricorrenti porterebbe a giudizi artificialmente divisi e frammentari. Quanto al secondo mezzo, esso riguarda la violazione dell' art. 190 del Trattato, mentre il terzo l' inosservanza delle forme sostanziali, in particolare di quella, dedotta nella replica, di cui all' art. 6 del regolamento n. 99/63.

1) Sul mezzo relativo alla violazione del diritto comunitario della concorrenza e dei principi giuridici generali

Argomenti delle parti

81 Col presente mezzo le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la Commissione era tenuta a constatare che le restrizioni all' importazione stabilite dall' accordo OVS costituiscono un' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e ad adottare una decisione di divieto al loro riguardo. Esse addebitano alla Commissione di essere venuta meno a tale obbligo.

82 Nel ricorso le ricorrenti hanno osservato che l' astensione della Commissione dal pronunciarsi sull' art. 21 dell' accordo OVS , per quanto attiene all' offerta pubblica, è in contrasto con lo spirito della giurisprudenza della Corte, secondo la quale l' art. 5 del Trattato obbliga gli Stati membri a non adottare misure che possano eliminare l' effetto utile delle norme in materia di concorrenza. A loro avviso, da detta giurisprudenza emerge come il fatto che l' art. 34 della legge sull' elettricità vieti attualmente l' importazione dell' elettricità per l' offerta pubblica, se non per il tramite della SEP, non impedisca l' applicabilità dell' art. 85.

83 Nella replica a proposito di tale mezzo hanno precisato che la Commissione, una volta constatata un' infrazione all' art. 85, n. 1, era tenuta ad adottare una "decisione negativa", a meno che essa decidesse, motivando adeguatamente il suo giudizio, che il comportamento di cui trattasi era giustificato in forza degli artt. 85, n. 3, o 90, n. 2.

84 In subordine, esse sostengono che nella fattispecie non ricorrono i presupposti d' applicazione dell' art. 90, n. 2, del Trattato. A questo proposito esse osservano come il fatto che uno Stato membro abbia adottato disposizioni legislative più o meno identiche alle disposizioni anticoncorrenziali figuranti in un accordo non sia sufficiente a giustificare l' applicazione dell' art. 90, n. 2. Esse si meravigliano del fatto che la Commissione "sembra battere in ritirata" qualora uno Stato membro confermi in qualche modo, con una legge, un accordo che continua ad essere valido. Esse aggiungono che un divieto assoluto delle importazioni non è indispensabile per garantire alla SEP la possibilità di svolgere adeguatamente la particolare funzione attribuitale.

85 Le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver osato trarre le conseguenze dal suo accertamento di un' infrazione dell' art. 85, n. 1. Esse si riferiscono alla tesi difesa, secondo loro, dalla Commissione, nelle "Linee direttrici sull' applicazione delle regole della concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni" (GU 1991, C 233, pag. 2, punto 23), secondo la quale la Commissione è l' unica competente a decidere sull' applicazione dell' art. 90, n. 2, per sottolineare che, a loro avviso, l' art. 21 dell' accordo OVS è viziato da nullità in quanto implica restrizioni all' importazione imposte alle aziende di distribuzione.

86 Infine, le ricorrenti hanno dedotto che la Commissione si è avvalsa di una concezione giuridica in contrasto col Trattato considerando che le restrizioni all' importazione che l' art. 21 dell' accordo OVS comporta sono "provvisoriamente giustificate" e, per questo motivo, (provvisoriamente) valide.

87 La Commissione osserva, in limine, che l' esame delle restrizioni all' importazione e all' esportazione di elettricità nell' ambito di un procedimento ex regolamento n. 17 è stato possibile nella fattispecie poiché l' OVS è un accordo fra imprese ai sensi dell' art. 85, n. 1. Essa ricorda che restrizioni in questo settore vigono però nella maggior parte degli Stati membri e che, contemporaneamente all' analisi da essa effettuata in forza dell' art. 85 del Trattato, ha esaminato la situazione in ciascuno Stato membro, esame che ha riguardato anche la legge olandese sull' elettricità. La Commissione rileva che essa ha ritenuto che il procedimento contro la SEP e le aziende di produzione non offrisse l' ambito adeguato per formulare il suo parere su una o più disposizioni di detta nuova legge. Per questo motivo essa non ha voluto anticipare nella decisione controversa il giudizio sulla compatibilità con il diritto comunitario della legge, in particolare del suo art. 34.

88 Ricordando inoltre il potere discrezionale di cui fruisce nell' esercizio delle sue funzioni, la Commissione rileva di non essere tenuta ad adire la Corte ex art. 169 del Trattato, qualora essa ritenga che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato, né a constatare e a far cessare, in seguito ad una denuncia, un' infrazione delle norme in materia di concorrenza.

89 La Commissione sostiene che la giurisprudenza della Corte relativa alle misure nazionali che privano gli artt. 85 e 86 del loro effetto utile non è pertinente nel caso di specie, poiché il procedimento basato sul regolamento n. 17, nel cui ambito rientra l' atto stipulato, riguarda solo le imprese, e non gli Stati membri. La Commissione è quindi dell' avviso che essa non poteva constatare, nel corso del procedimento di cui trattasi, che l' art. 34 della legge sull' elettricità era in contrasto con gli artt. 5 e 85 del Trattato. Essa aggiunge che le ricorrenti non hanno presentato una denuncia contro i Paesi Bassi in merito all' incompatibilità col diritto comunitario dell' art. 34 della legge sull' elettricità, e che esse non hanno sostenuto che il governo olandese aveva indotto le imprese di produzione ad adottare l' art. 21 dell' accordo OVS.

90 La Commissione si difende dall' addebito secondo cui essa si accontenta di un ruolo passivo qualora uno Stato membro sancisca con legge un accordo restrittivo della concorrenza sostenendo che ha avviato un procedimento, in forza dell' art. 169 del Trattato, contro vari Stati membri, fra cui i Paesi Bassi. Inoltre, sottolinea che la giurisprudenza relativa agli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato non si applica al caso di specie, poiché l' art. 90 costituisce una lex specialis rispetto all' art. 5 del Trattato.

91 La Commissione fa valere inoltre che è stata sollevata tardivamente la censura secondo la quale essa era tenuta ad adottare una decisione di divieto in quanto aveva constatato una violazione dell' art. 85, n. 1. Lo stesso vale, a suo avviso, per la censura secondo la quale essa ha omesso di constatare che non era adempiuto quanto prescritto dall' art. 90, n. 2, del Trattato.

92 Rispondendo a quest' ultima censura, la Commissione fa valere inoltre che non era tenuta ad esprimere un giudizio definitivo sull' art. 90, n. 2, ma che dispone di un potere discrezionale di cui si è avvalsa nel caso di specie promuovendo un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato.

93 L' interveniente fa riferimento al potere discrezionale della Commissione, la cui competenza in materia di politica della concorrenza implicherebbe che essa possa e debba decidere con piena libertà sull' opportunità di constatare un' infrazione delle norme in materia di concorrenza.

94 Essa ritiene che un giudizio della Commissione sul divieto, imposto dall' accordo OVS alle aziende di distribuzione, di importare e di esportare elettricità implichi necessariamente un giudizio sulla legge riguardante l' elettricità. Essa considera pertanto logico attendere anzitutto che sia formulato un giudizio sull' art. 34 di detta legge. Sottolinea che la Commissione non può in alcun caso ordinarle di porre fine alle restrizioni stabilite dall' accordo OVS che corrispondono al divieto sancito da detto art. 34 in quanto non può imporle di violare una legge nazionale.

95 L' interveniente interpreta la decisione nel senso che la Commissione non si è pronunciata, nell' ambito del procedimento promosso in forza del regolamento n. 17, sulla questione se fosse giustificato con riguardo all' art. 90, n. 2, del Trattato il divieto imposto alle aziende di distribuzione di importare elettricità nell' ambito dell' offerta pubblica . Essa ritiene che, fintantoché non sia stata fornita una soluzione della questione se l' art. 34 della legge sull' elettricità sia compatibile col Trattato, non sia compito della Commissione pronunciarsi sull' applicabilità dell' art. 90, n. 2, del Trattato, e sulla questione della violazione dell' art. 85, n. 1.

Valutazione del Tribunale

96 Per quanto riguarda la ricevibilità del presente mezzo, il Tribunale constata che le ricorrenti avevano già fatto valere, nel loro ricorso, che era ingiustificata l' astensione della Commissione dal pronunciarsi sull' art. 21 dell' accordo OVS, per quanto riguarda l' offerta pubblica, e che così la Commissione aveva violato, in particolare, gli artt. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e 155 del Trattato. Facendo riferimento a queste due ultime disposizioni, le ricorrenti hanno addebitato implicitamente alla Commissione di aver ignorato gli obblighi impostile, in sede di applicazione del diritto della concorrenza, dal regolamento n. 17. Stando così le cose, le censure formulate nella replica nei confronti della violazione da parte della Commissione di un asserito obbligo di adottare una decisione di divieto non costituiscono mezzi nuovi, ma argomenti supplementari a sostegno del mezzo dedotto nel ricorso, relativi alla violazione del diritto della concorrenza.

97 Quanto alla fondatezza di detto mezzo si deve ricordare che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi sulla questione se le controverse restrizioni dell' importazione siano giustificate alla luce dell' art. 90, n. 2, del Trattato, in quanto tale esame anticiperebbe il giudizio sulla questione della compatibilità col Trattato della nuova legge, il che non costituirebbe l' oggetto del procedimento di cui trattasi. La Commissione ha quindi manifestato la sua intenzione di rinviare l' esame di tale questione ad un procedimento in forza dell' art. 169 del Trattato, il quale è stato evidentemente promosso solo successivamente all' adozione della decisione impugnata. Secondo le ricorrenti, tale decisione costituisce una violazione degli obblighi della Commissione in materia.

98 A questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che la tesi secondo cui la Commissione è tenuta ad adottare, una volta che ha constatato un' infrazione, una decisione che obblighi le imprese considerate a porvi fine è in contrasto col tenore stesso dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, secondo il quale la Commissione può adottare tale decisione. Del pari, l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 non attribuisce all' autore di una domanda presentata in forza di detto articolo il diritto di ottenere dalla Commissione una decisione quanto alla sussistenza dell' asserita infrazione (v. sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. pag. 3173, a pag. 3189).

99 Ciò potrebbe non valere solo qualora l' oggetto della denuncia rientrasse nelle competenze esclusive della Commissione. Per quanto attiene all' applicazione dell' art. 90, n. 2, la Corte ha considerato, nella sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925, a pag. 2962), che spetta al giudice nazionale valutare se comportamenti contrastanti con l' art. 86 di un' impresa incaricata della gestione di un servizio d' interesse economico generale possano essere giustificati dalle necessità derivanti dai compiti particolari affidati a detta impresa. Da tale giurisprudenza emerge che la Commissione non è investita di una competenza esclusiva per applicare l' art. 90, n. 2, prima frase, del Trattato (v. del pari, sentenza della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed, Racc. pag. 803, a pag.853). Ne consegue che nella fattispecie il giudice olandese è del pari competente ad esaminare la questione sollevata con la denuncia delle ricorrenti.

100 Si deve aggiungere che la Commissione non può essere incondizionatamente obbligata ad intervenire, su domanda di un singolo, nei confronti delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, in particolare qualora siffatto intervento implichi il giudizio sulla compatibilità col diritto comunitario di una legge nazionale. Al contrario, si deve constatare che la Commissione dispone di un potere discrezionale per organizzare i procedimenti relativi alle denunce presentate dai singoli ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17.

101 Stando così le cose, spetta al Tribunale verificare, nell' ambito del presente mezzo se, nel caso di specie, la Commissione abbia esercitato il suo potere discrezionale senza commettere un errore di diritto o di fatto o un manifesto errore di valutazione. Tale esame implica che sia esaminato anche l' ambito nel quale si inserisce la decisione impugnata.

102 A questo proposito, il Tribunale constata che l' art. 21 dell' accordo OVS e l' art. 34 della legge sull' elettricità dispongono entrambi restrizioni dell' importazione di elettricità da parte delle imprese di distribuzione. L' art. 21 dell' accordo OVS mira a garantire, tramite contratti di fornitura stipulati dai partecipanti all' accordo con i distributori, che questi ultimi non importino elettricità, escluse, eventualmente, alcune forniture di dimensioni ridotte nelle regioni frontaliere. L' art. 34 della legge sull' elettricità, riservando alla sola SEP l' importazione di elettricità destinata all' offerta pubblica, vieta tale attività ai distributori, con l' eccezione per le importazioni di elettricità aventi una tensione inferiore a 500 V. La portata del divieto contenuto nell' accordo OVS è quindi leggermente diversa da quella che è stabilita dalla legge sull' elettricità.

103 Del pari, è diverso il metodo adottato per applicare tale divieto. Mentre l' accordo OVS mira a raggiungere il risultato perseguito mediante un obbligo contrattuale imposto ai distributori dalle parti dell' accordo, la legge raggiunge tale risultato mediante il monopolio attribuito alla SEP.

104 Il Tribunale rileva che i divieti all' importazione stabiliti dall' art. 21 dell' accordo OVS e, rispettivamente, dall' art. 34 della legge sono, nonostante le scarse divergenze sopra rilevate, quasi identici e possono produrre, in sostanza, gli stessi effetti, vale a dire l' impossibilità quasi totale per i distributori di importare elettricità.

105 Stando così le cose, l' esame della compatibilità della legge nazionale col diritto comunitario doveva precedere quello dell' accordo OVS. Infatti, fintantoché non è stabilita l' incompatibilità di detta legge col Trattato, l' accertamento da cui risulti che l' accordo OVS costituisce un' infrazione può produrre effetti pratici solo qualora le restrizioni che esso stabilisce superino quelle che discendono dalla legge.

106 Ciò risulta in particolare dal fatto che la Commissione non può obbligare imprese, onde porre fine ad un' infrazione dell' art. 85, ad adottare un comportamento in contrasto con una legge nazionale, senza emettere su di essa un giudizio sotto il profilo del diritto comunitario.

107 Orbene, la questione della compatibilità col Trattato dell' art. 34 della legge sull' elettricità può costituire oggetto di una discussione di natura politica ed istituzionale. Il procedimento adeguato di cui dispone la Commissione per esaminare questioni che riguardino interessi d' ordine nazionale è quello di cui all' art. 169 del Trattato, nell' ambito del quale gli Stati membri sono direttamente implicati e col quale spetta alla Corte constatare, eventualmente, che una legge nazionale costituisce una violazione del Trattato.

108 Occorre aggiungere che, diversamente dalle osservazioni presentate dalle ricorrenti nella replica, la Commissione non ha affermato che le restrizioni delle importazioni di cui trattasi sono provvisoriamente giustificate e, per questo motivo, provvisoriamente valide. Infatti, poiché non è stata risolta dalla decisione la questione dell' applicabilità dell' art. 90, n. 2, del Trattato, si deve constatare che ° a tenore del punto 38 della motivazione della stessa decisione ° tali restrizioni costituiscono infrazioni dell' art. 85 del Trattato.

109 Poiché la Commissione non ha adottato una decisione sull' applicazione dell' art. 90, n. 2, del Trattato, è irrilevante l' argomento delle ricorrenti secondo il quale nella fattispecie non ricorrono i presupposti di applicazione di detta disposizione. Esso può essere quindi disatteso, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se lo stesso sia stato dedotto tempestivamente.

110 Occorre aggiungere che nel presente contesto non è neanche pertinente l' argomento formulato dalle ricorrenti nell' ambito del mezzo relativo alla motivazione della decisione, secondo il quale la legge sull' elettricità può essere abrogata dal legislatore olandese. Infatti, l' art. 3 del regolamento n. 17 autorizza la Commissione a constatare infrazioni esistenti, ma non le attribuisce affatto il compito di pronunciarsi su situazioni ipotetiche.

111 Ne consegue che risulta giustificata la decisione della Commissione. Occorre aggiungere che tale risultato non pregiudica la tutela giurisdizionale spettante ai singoli che abbiano presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell' art. 3 del regolamento n. 17. E' certo possibile che il procedimento ex art. 169 del Trattato porti a risultati che le denuncianti considereranno insufficienti. Tuttavia, occorre ricordare che la denuncia delle ricorrenti non è stata affatto rigettata, ma è ancora pendente dinanzi alla Commissione. Se necessario, le ricorrenti potranno quindi chiedere la continuazione del procedimento iniziato ai sensi dei regolamenti nn. 17 e 99/63, nel corso del quale esse potranno pienamente far valere i loro diritti procedurali. Questo Tribunale non ignora che l' esercizio di questi diritti procedurali in tal caso subirebbe un ritardo notevole, il quale tuttavia è inevitabile poiché il procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato ha, nel caso di specie, precedenza rispetto al procedimento in forza dell' art. 3 del regolamento n. 17.

112 Stando così le cose, l' esame della decisione controversa da parte del Tribunale non ha messo in luce il fatto che la Commissione abbia commesso un errore di diritto o di fatto, o un manifesto errore di valutazione, astenendosi dal pronunciarsi sulla questione se le restrizioni dell' importazioni di cui trattasi siano giustificate in forza dell' art. 90, n. 2, del Trattato. E' pertanto infondato il mezzo relativo alla violazione del diritto comunitario della concorrenza e di taluni principi giuridici generali.

2) Sulla motivazione della decisione impugnata

Argomenti delle parti

113 Nel ricorso le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell' obbligo di motivazione, sancito dall' art. 190 del Trattato. Esse ritengono che le considerazioni figuranti nei punti 50 e 51 della decisione impugnata non costituiscano una motivazione sufficiente a giustificare l' astensione della Commissione dal pronunciarsi sulla questione se le restrizioni delle importazioni e delle esportazioni nell' ambito dell' offerta pubblica possano fruire di quanto disposto dall' art. 90, n. 2, del Trattato. A loro avviso, constatando che dette restrizioni non sono giustificate, la Commissione non si è pronunciata, almeno esplicitamente, sulla compatibilità col Trattato della legge sull' elettricità. Nella replica le ricorrenti hanno aggiunto che il rigetto implicito della loro denuncia, contenuto secondo loro nella decisione impugnata, non è stato sufficientemente motivato, in quanto la Commissione ha omesso di precisare i motivi per i quali ha ritenuto che non vi fosse infrazione.

114 Inoltre, nella replica esse hanno fatto valere che la decisione impugnata è viziata da contraddizioni interne. Sostengono, in primo luogo, che vi sono contraddizioni nelle considerazioni della decisione relative alle restrizioni delle importazioni e delle esportazioni istituite dai produttori di elettricità. Esse sostengono che, anche se talune di tali contraddizioni potevano essere dovute ad un errore di redazione, si tratta sempre di un ragionamento incoerente e impreciso, e che il dispositivo non discende logicamente dai 'considerando' della decisione.

115 Per quanto concerne le imprese distributrici, quali le ricorrenti, esse sostengono che vi è una contraddizione fra il punto 54 della decisione, intitolato "Conclusione", a tenore del quale le restrizioni delle esportazioni, ma non le restrizioni delle importazioni, costituiscono infrazione dell' art. 85, n. 1, e il punto 38, ove la Commissione rileva che il mantenimento in vigore dell' art. 21 dell' accordo OVS è in contrasto con l' art. 85, n. 1, senza distinguere fra le importazioni e le esportazioni.

116 Peraltro, esse sostengono che il dispositivo della decisione è in contrasto con i punti 38, 52 e 54, in quanto esso non riproduce integralmente la conclusione secondo la quale le restrizioni delle esportazioni imposte ai distributori costituiscono un' infrazione dell' art. 85, n. 1, e non sono giustificate dall' art. 90, n. 2.

117 La Commissione ritiene che la motivazione della sua decisione sia logica e coerente e che non abbia quindi violato l' art. 190 del Trattato. A suo avviso, qualsiasi giudizio emesso sull' art. 21 dell' accordo OVS implica inevitabilmente un giudizio sull' art. 34 della legge sull' elettricità, in quanto questi due articoli contengono disposizioni identiche. La Commissione afferma che è sufficiente la motivazione formulata nei punti 50 e 51 della decisione impugnata. Essa ricorda che la decisione, anche se costituisce contemporaneamente un rigetto implicito della denuncia delle ricorrenti, ha come destinataria la SEP e i quattro produttori di elettricità.

118 La Commissione sostiene che sono state sollevate tardivamente le censure formulate dalle ricorrenti nella replica relative alle contraddizioni interne della decisione. Essa sostiene che le ricorrenti non hanno interesse ad agire per quanto riguarda le censure relative ad incoerenze della decisione quanto alle restrizioni delle importazioni e delle esportazioni imposte alle società produttrici.

119 Essa nega che vi sia incoerenza fra i punti 38 e 54 della decisione, relativi alle importazioni da parte dei distributori. A suo avviso, il punto 38 costituisce solo una conclusione interlocutoria. Essa ritiene che nell' ambito della presente causa l' applicazione degli artt. 85 e 90, n. 2, del Trattato dipenda da un unico giudizio che si svolge in varie fasi. Logicamente occorrerebbe esaminare anzitutto se vi sia stata violazione dell' art. 85, n. 1, prima di accertare se si applichi la deroga di cui all' art. 90, n. 2.

120 L' interveniente sostiene che la decisione impugnata è sufficientemente motivata. Essa osserva che le incoerenze fra il punto 54 della decisione e la parte precedente della motivazione risultano da un errore di redazione, che non giustifica l' annullamento della decisione per difetto di motivazione. Inoltre, essa rileva che le ricorrenti non hanno compreso che nel punto 54 della decisione la Commissione trae le sue conclusioni dall' esame dell' art. 21 dell' accordo OVS, elencando le restrizioni che, a suo avviso, costituiscono violazione dell' art. 85, n. 1, e, al tempo stesso, non rispondono ai requisiti di cui all' art. 90, n. 2. Secondo la SEP, è quindi logico che il divieto di importazione menzionato nel punto 38 della decisione non figuri nel punto 54, poiché la Commissione non aveva intenzione di pronunciarsi sulla compatibilità di detto divieto con l' art. 90, n. 2.

121 Secondo l' interveniente, la decisione impugnata non costituisce un rigetto implicito della denuncia delle ricorrenti. Essa rileva che la Commissione non era quindi tenuta ad esporre dettagliatamente nella decisione le ragioni per le quali non poteva constatare una violazione delle norme in materia di concorrenza.

Valutazione del Tribunale

122 Il Tribunale rileva, in limine, che il fatto che la decisione impugnata non fosse inviata alle ricorrenti non osta a che queste ultime deducano un mezzo relativo alla violazione dell' art. 190 del Trattato. Infatti, l' interesse che possono avere persone diverse dai destinatari di un atto, ma riguardate direttamente ed individualmente da quest' ultimo, ad ottenere chiarimenti dev' essere preso in considerazione quando si tratta di valutare la portata dell' obbligo di motivare lo stesso atto (v., per esempio, sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa 41/83, Repubblica italiana/Commissione, Racc. pag. 873, a pag. 891, e 17 marzo 1983, causa 294/81, Control Data/Commissione, Racc. pag. 911, a pag. 928).

123 Il Tribunale constata, inoltre, che le ricorrenti hanno formulato solo nella replica una parte delle loro censure relative alla motivazione della decisione. Poiché si tratta, tuttavia, di argomenti supplementari a sostegno di un mezzo già dedotto nel ricorso, queste censure sono ricevibili tenuto conto dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

124 Si deve ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale (sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Repubblica federale di Germania/Commissione, Racc. pag. 127; 30 settembre 1982, causa 110/81, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3159; 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, e del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1) emerge che la motivazione di una decisione che rechi pregiudizio dev' essere tale da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità e all' interessato di conoscere le ragioni dell' atto adottato, onde poter difendere i suoi diritti e verificare se la decisione sia o meno fondata.

125 A questo proposito il Tribunale considera che il punto 50 della decisione impugnata espone chiaramente il motivo per cui la Commissione ha deciso, per quanto attiene al periodo successivo all' entrata in vigore della legge sull' elettricità, di sospendere il procedimento avviato in forza del regolamento n. 17, per quanto concerne le restrizioni dell' importazioni imposte alle aziende distributrici. Infatti, emerge inequivocabilmente da detto testo l' intento di evitare di anticipare il giudizio sulla compatibilità di suddetta legge col Trattato nell' ambito di siffatto procedimento.

126 Tale motivazione ha fornito alle ricorrenti le informazioni necessarie per contestare col presente ricorso la fondatezza della ragione formulata dalla Commissione, il che risulta, peraltro, dagli argomenti che esse hanno formulato nella fase scritta. Essa è del pari sufficiente al Tribunale per esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione.

127 L' asserzione delle ricorrenti secondo la quale la motivazione non è sufficiente a giustificare la decisione impugnata verte, in realtà, sulla fondatezza delle ragioni esposte dalla Commissione, e non sulla questione se la decisione impugnata formuli sufficientemente detti motivi. Essa dev' essere quindi disattesa nell' ambito del presente mezzo.

128 Per quanto riguarda l' asserita contraddizione fra i punti 38 e 54 della decisione riguardo alle restrizioni delle importazioni, il Tribunale rileva che la differenza fra i due punti è dovuta al posto che essi occupano nel sistema della decisione. Il primo di questi due punti riassume il risultato del giudizio dell' art. 21 dell' accordo OVS sotto il profilo del solo art. 85, n. 1, del Trattato, mentre il secondo punto tiene conto anche della possibilità che talune restrizioni della concorrenza possano essere giustificate dall' art. 90, n. 2, del Trattato. Poiché la Commissione si è parzialmente riservata di esaminare l' art. 90, n. 2, è coerente con la struttura di tutta la decisione che le infrazioni che essa ha preso in considerazione nel punto 54 costituiscono solo una parte di quelle che essa aveva constatato precedentemente, senza aver esaminato un' eventuale giustificazione.

129 Dall' insieme delle precedenti considerazioni risulta che è infondato il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione della decisione.

3) Sul mezzo relativo all' inosservanza delle forme sostanziali, in particolare dell' art. 6 del regolamento n. 99/63

130 Il Tribunale rileva che, ai sensi dell' art. 19, primo comma, del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, da applicare al Tribunale in forza dell' art. 46, primo comma, di detto Statuto, ai sensi dell' art. 38, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, che si doveva applicare al procedimento dinanzi al Tribunale all' atto della proposizione del ricorso, e ai sensi dell' art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un' esposizione sommaria dei motivi dedotti. Ciò significa che il ricorso deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni dello Statuto e del regolamento (v. sentenze della Corte 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 545, a pag. 575, e 5 marzo 1991, causa C-330/88, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1045, a pag. 1067). Non può essere pertanto considerato sufficiente il mero riferimento ad un' inosservanza delle forme sostanziali, quale esso è contenuto nel ricorso, in mancanza di affermazioni precise relative alla formalità che sarebbe stata disconosciuta.

131 E' vero che le ricorrenti nella replica hanno affermato di addebitare alla Commissione di aver omesso di inviare loro una comunicazione in forza dell' art. 6 del regolamento n. 99/63. Tuttavia, dagli artt. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale emerge che è vietata la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa. Poiché solamente nella fase della replica le ricorrenti hanno affermato che il presente mezzo riguarda la mancanza di comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63, tale mezzo deve essere respinto in quanto tardivo.

132 Dalle considerazioni che precedono risulta che è infondata la domanda avverso la decisione della Commissione di astenersi dal pronunciarsi sulla questione se le restrizioni delle importazioni imposte alle imprese di distribuzione possano essere giustificate dall' art. 90, n. 2, del Trattato. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto interamente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

133 Nella replica all' atto di intervento della SEP, le ricorrenti hanno chiesto, in ogni caso, di non essere condannate alle spese, neanche a quelle dell' intervento, tenuto conto delle imprecisioni e delle incoerenze della decisione impugnata.

134 L' interveniente sostiene che le ricorrenti devono sopportare le proprie spese. Essa osserva che al suo intervento si applica non il regolamento di procedura del Tribunale, entrato in vigore, a suo avviso, il 1 agosto 1991, ma il regolamento di procedura della Corte. Essa ritiene che, persino a tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le ricorrenti debbano essere condannate alle spese se esse soccombono quanto all' esito finale del procedimento.

135 Il Tribunale rileva, in limine, che il suo regolamento di procedura, a norma dell' art. 130, è entrato in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione, che ha avuto luogo il 30 maggio 1991. La data dell' entrata in vigore è quindi il 1 luglio 1991.

136 Conformemente all' art. 87, n. 2, di detto regolamento di procedura, la soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono risultate soccombenti e devono essere quindi condannate in solido alle spese. Il Tribunale considera che, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, la Commissione non ha contribuito a far sorgere la lite mediante una redazione imprecisa del punto 50 della decisione, e che non si debba quindi applicare l' art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura.

137 Per quanto attiene alle spese dell' interveniente, si deve rilevare che l' istanza di intervento, essendo stata depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 luglio 1991, è disciplinata dal regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale rileva che, nelle circostanze del caso di specie, non occorre applicare l' art. 87, n. 4, del suo regolamento di procedura per disporre che l' interveniente sostenga le proprie spese. Le ricorrenti devono quindi sostenere anche le spese dell' interveniente.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, comprese quelle dell' interveniente.

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