EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61989TJ0143

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 6 aprile 1995.
Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Infrazione all'art. 85 del Trattato CEE.
Causa T-143/89.

European Court Reports 1995 II-00917

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:64

61989A0143

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - FERRIERE NORD SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - INFRAZIONE ALL'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA T-143/89.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00917


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Oggetto o effetto anticoncorrenziale ° Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri ° Criteri ° Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

2. Concorrenza ° Intese ° Lesione della concorrenza ° Criteri di valutazione ° Oggetto anticoncorrenziale ° Constatazione sufficiente

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Concorrenza ° Intese ° Lesione della concorrenza ° Art. 85, n. 1, del Trattato ° Esigenza alternativa di uno scopo o di un effetto contrario alla concorrenza ° Interpretazione alla luce delle diverse versioni linguistiche

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. Concorrenza ° Intese ° Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri ° Criteri

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

5. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Infrazioni ° Intenzionalità ° Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

6. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione ° Nozione

7. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Sviamento di potere ° Nozione

Massima


1. Per stabilire se si possa addebitare ad un' impresa una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, le sole questioni pertinenti sono se essa abbia partecipato assieme ad altre imprese ad un accordo che aveva lo scopo o l' effetto di restringere la concorrenza e se questi accordi fossero atti a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri. E' irrilevante stabilire se la partecipazione individuale dell' impresa considerata potesse, malgrado le piccole dimensioni di quest' ultima, restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio fra Stati membri.

Per quanto concerne l' incidenza sul commercio tra Stati membri, occorre ricordare che l' art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che tali accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi tra Stati membri, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto.

2. Ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune.

3. Perché sussista un' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato, non è necessario che un' intesa abbia sia un oggetto che un effetto contrario alla concorrenza, come suggerisce il testo italiano di tale disposizione. Tale testo, infatti, non può prevalere da solo su tutte le altre versioni linguistiche che, impiegando la congiunzione "o" evidenziano chiaramente il carattere non cumulativo ma alternativo della condizione in questione. Infatti, l' uniforme interpretazione del diritto comunitario postula che questo sia interpretato ed applicato alla luce delle versioni nelle altre lingue comunitarie.

4. L' art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che le accertate restrizioni della concorrenza abbiano effettivamente pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi ch' esse erano atte a produrre questo effetto.

5. Perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza.

6. Perché vi sia violazione del principio della parità di trattamento occorre che situazioni tra loro equiparabili siano state trattate in maniera differente.

7. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati, o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.

Parti


Nella causa T-143/89,

Ferriere Nord SpA, società di diritto italiano, con sede in Osoppo (Italia), rappresentata e difesa dagli avvocati Wilma Viscardini-Donà, del foro di Padova, e Giuseppe Campeis, del foro di Udine, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dai signori Enrico Traversa e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la "decisione"), con la quale la Commissione ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto oggetto della decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete. Essa è impiegata in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.

2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.

3 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: la Tréfilunion SA, la Sotralentz SA, la Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, le Ferriere Nord SpA (Pittini), la Baustahlgewebe GmbH, la Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), la NV Bekaert, il Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e il Fachverband Betonstahlmatten eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano altri accertamenti negli uffici delle imprese ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère-Bourgeois Commerciale SA, Van Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.

4 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la Commissione a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del Trattato mediante una serie di pratiche concordate relative alle quote di consegna e ai prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.

5 In esito di questo procedimento, la Commissione ha adottato la decisione. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di accordi e/o di pratiche concordate aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la decisione, "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune".

6 La decisione reca il seguente dispositivo:

"Articolo 1

Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Societé des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.

Articolo 2

Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.

Articolo 3

A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:

1) Tréfilunion SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU;

2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU;

3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un' ammenda di 150 000 ECU;

4) Sotralentz SA: un' ammenda di 228 000 ECU;

5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l.: un' ammenda di 1 143 000 ECU;

6) Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU;

7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un' ammenda di 550 000 ECU;

8) Thibo Bouwstaal BV: un' ammenda di 420 000 ECU;

9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un' ammenda di 375 000 ECU;

10) ZND Bouwstaal BV: un' ammenda di 42 000 ECU;

11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU;

12) ILRO SpA: un' ammenda di 13 000 ECU;

13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU;

14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un' ammenda di 20 000 ECU.

(...)".

Svolgimento del processo

7 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 ottobre 1989, la ricorrente, Ferriere Nord SpA (in prosieguo: la "Ferriere Nord"), ha introdotto il presente ricorso, tendente all' annullamento della decisione. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della decisione hanno presentato ricorso.

8 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1). Questi ricorsi sono stati iscritti a ruolo coi numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.

9 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione i procedimenti suddetti ai fini della procedura orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura.

10 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile 1993 e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.

11 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla procedura orale senza preventivamente esperire mezzi d' istruzione.

12 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.

Conclusioni delle parti

13 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

in via principale:

° annullare la decisione nella parte in cui riguarda la Ferriere Nord SpA;

in subordine:

° revocare l' ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA, o ridurla ad equità.

° condannare la Commissione alle spese.

14 La Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:

° respingere come non fondato il ricorso proposto dalla Ferriere Nord SpA;

° condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

Sul merito

15 Il Tribunale osserva che la decisione (punti 23, 51, 159 e 160) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a due serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l' Evêque, Frère Bourgeois Commerciale e Tréfilarbed), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia, ed uno scambio di informazioni. La prima serie di intese sarebbe stata attuata tra l' aprile 1981 e il marzo 1982, la seconda tra l' inizio del 1983 e la fine del 1984. La seconda serie di accordi sarebbe stata formalizzata con l' adozione di un "protocole d' accord".

16 La ricorrente adduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo attiene alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, il secondo attiene alla violazione dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e il terzo attiene allo sviamento di potere.

Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato

Argomenti delle parti

17 La ricorrente ammette di avere partecipato agli accordi censurati, ma ritiene che tale partecipazione "non abbia concretizzato una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato".

18 Essa sostiene, in primo luogo, di occupare una posizione molto debole sul mercato francese a causa degli alti costi sopportati per il trasporto della rete saldata e della localizzazione dei suoi stabilimenti nella parte orientale dell' Italia. Vista la sua debole posizione sul mercato, la sua partecipazione alle intese non avrebbe potuto incidere né sulla concorrenza né sul commercio tra Stati membri. Ciò sarebbe provato dal fatto che gli accordi non hanno modificato la porzione di mercato complessivamente detenuta dai produttori italiani e che le sue esportazioni in Francia sono restate notevolmente al di sotto della quota attribuitale.

19 La ricorrente soggiunge che, se, come sostiene la Commissione, gli accordi hanno comportato un aumento dei prezzi sul mercato francese, tuttavia questo ha provocato un aumento del commercio tra Stati membri e della concorrenza. Infatti solo un elevato livello dei prezzi in Francia le avrebbe consentito di penetrare su questo mercato, dati gli alti costi di trasporto ai quali essa doveva fare fronte. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, si può dubitare che sussista alterazione della concorrenza qualora l' accordo appaia necessario appunto per la penetrazione di un' impresa in una zona in cui non operava o se questo abbia avuto un effetto favorevole sugli scambi (sentenza 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière, Racc. pag. 261).

20 In fase di replica, la ricorrente ha contestato i dati riportati dalla Commissione al punto 25 della decisione in merito alle dimensioni dell' aumento del prezzo risultante dagli accordi e sostiene che la Commissione non può ovviare alla mancanza di effetto degli accordi richiamandosi al loro oggetto, in quanto la versione italiana dell' art. 85 del Trattato richiede che, per essere sanzionati ai sensi di questa disposizione, gli accordi abbiano sia un oggetto sia un effetto contrari alla concorrenza.

21 Inoltre, la ricorrente ricorda che il valore aggiunto della rete saldata è relativamente modesto (20-25%) rispetto al valore del semilavorato, la vergella, prodotto soggetto al Trattato CECA. Il prezzo della rete saldata dipenderebbe quindi in gran parte da quello della vergella, come anche la Commissione ha ammesso al punto 2 della decisione. Conseguentemente, il margine di concorrenza sarebbe stato molto ridotto e sarebbe stato impossibile danneggiare quest' ultima. La ricorrente sostiene che è vero che gli accordi hanno avuto l' effetto di fare aumentare il prezzo della rete saldata, ma tale risultato ha coinciso con l' auspicio, manifestato dalla Commissione nell' ambito della sua politica di ristrutturazione dell' industria siderurgica, di vedere aumentare il prezzo della vergella, perché quest' ultimo è potuto aumentare grazie all' aumento di quello della rete saldata. Essa aggiunge di avere condiviso, in quanto produttore di vergella, tale preoccupazione della Commissione.

22 La Commissione rileva, con riferimento al punto 25 della decisione, che, grazie alla fissazione di prezzi e quote, gli accordi hanno permesso un rialzo spettacolare dei prezzi sul mercato francese e che tanto ha comportato una alterazione delle condizioni di concorrenza, essendo il mercato divenuto redditizio anche per la ricorrente. Essa fa presente che l' affermazione della ricorrente secondo la quale l' aumento dei prezzi sul mercato sarebbe stato diverso da quello indicato nel punto 25 della decisione non è sostenuta da alcun documento.

23 Essa aggiunge che il decremento delle esportazioni della ricorrente in Francia non fa che evidenziare il suo interesse per un sensibile aumento dei prezzi in Francia, soprattutto per penetrare in un mercato che in una situazione normale di concorrenza non sarebbe mai stato veramente remunerativo (sentenza della Corte 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc. pag. 391). La Commissione ribadisce che l' accordo illecito ha sensibilmente modificato gli scambi tra Italia e Francia, in quanto mirava in un certo senso ad isolare il mercato francese per consentire un notevole aumento dei prezzi. In ogni caso, risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che non è necessario dimostrare che gli "accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi, (...) ma (...) che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto" (sentenza 1º febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag. 131, punto 15).

24 La Commissione fa presente che i provvedimenti da essa adottati per taluni prodotti soggetti al Trattato CECA non riguardano l' infrazione commessa dalla ricorrente sul mercato della rete elettrosaldata. Il fatto che la Commissione regolamenti il mercato di tali prodotti non consentirebbe infatti alle imprese di fissare prezzi e quote di consegna per un altro prodotto soggetto al Trattato CEE. Essa afferma tuttavia di avere tenuto debito conto dell' influenza esercitata sul prezzo della rete saldata dal prezzo della vergella quando ha determinato l' importo dell' ammenda (punto 201 della decisione).

Giudizio del Tribunale

25 Il Tribunale prende atto preliminarmente del fatto che la ricorrente ha ammesso di avere aderito agli accordi stipulati tra produttori di rete saldata e non ne contesta l' oggetto, ossia la fissazione di prezzi e quote.

26 L' art. 85, n. 1, del Trattato vieta perché incompatibili con il mercato comune tutti gli accordi tra imprese o pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

27 Dal testo della norma si evince che le sole questioni rilevanti sono se gli accordi ai quali la ricorrente ha partecipato con altre imprese avevano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e se potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri. Pertanto, è irrilevante la questione se la partecipazione individuale della ricorrente a tali accordi, tenuto conto della debolezza della sua posizione sul mercato francese, poteva restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio tra Stati membri (Sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punti 216 e 224).

28 Ora, gli accordi ai quali la ricorrente ha aderito, stabilendo prezzi e quote, avevano per oggetto di restringere la concorrenza e potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri. Al riguardo, basti ricordare che, per il periodo 1981/1982, la ricorrente ha assistito ad una riunione tenutasi a Parigi il 1º aprile 1981, alla quale hanno partecipato produttori francesi, italiani e belgi, e nel corso della quale è stata decisa una quota di 32 000/33 000 tonnellate per i produttori italiani nel periodo di dodici mesi a partire dall' aprile 1981, 4 000 delle quali per la ricorrente. In questa riunione sono stati fissati anche i prezzi dei vari tipi di rete saldata, gli sconti, i premi di penetrazione e varie modalità per lo scambio di informazioni. Tanto risulta dal telex inviato dalla Italmet, agente in Francia della Ferriere Nord e della Martinelli, alla Martinelli il 9 aprile 1981 (punto 33 della decisione), dal promemoria del signor Marie (direttore della divisione "rete elettrosaldata" della Tréfilunion e presidente della Association technique pour le développement de l' emploi du treillis soudé dal 1983) datato 9 aprile 1981 (punto 34 della decisione), dalla tabella della Tréfilunion dal titolo "Importations de treillis soudé en provenance d' Italie" (punto 35 della decisione) e dalla lettera 4 maggio 1981 del signor Cattapan, rappresentante della Ferriere Nord, al signor François, dell' Italmet (punto 36 della decisione), che fa riferimento all' accettazione delle condizioni di tale accordo. Inoltre, per il periodo 1983/1984, la ricorrente ha partecipato con altri produttori italiani e francesi a una riunione tenutasi il 23 febbraio 1983, nel corso della quale sono stati decisi una ripartizione delle quote (61% ai produttori francesi integrati, 19% ai produttori francesi non integrati, 3% ai belgi, 7% ai tedeschi, 10% agli italiani) ed un aumento dei prezzi (tra 200 e 300 FF a partire da aprile 1983 e 300 FF per luglio). Tanto risulta dagli appunti del signor Cattapan sulla detta riunione (punto 53 della decisione) e da un appunto del signor Haller, rappresentante della CCG (punto 54 della decisione).

29 Per quanto concerne l' incidenza sulla concorrenza, è vero che, come rilevato dalla ricorrente, il prezzo della rete elettrosaldata dipende in ampia misura da quello della vergella, ma ciò non vuol dire che sia esclusa qualsiasi possibilità di concorrenza efficace in questo campo sul mercato. Infatti i produttori disponevano ancora di un margine sufficiente per consentire una concorrenza effettiva sul mercato. Pertanto le intese hanno potuto avere un effetto apprezzabile sulla concorrenza (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punti 133 e 153).

30 Inoltre, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti, come nel caso degli accordi accertati nella decisione, che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45).

31 La ricorrente non può invocare la versione italiana dell' art. 85 per imporre alla Commissione l' onere di provare che l' intesa aveva sia un oggetto sia un effetto contrario alla concorrenza. Tale testo, infatti, non può prevalere da solo su tutte le altre versioni linguistiche che, impiegando la congiunzione 'o' , evidenziano chiaramente il carattere non cumulativo ma alternativo della condizione in questione, come la Corte ha affermato in una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza Société technique minière, citata (Racc. pag. 359). Infatti, l' uniforme interpretazione del diritto comunitario postula che questo sia interpretato ed applicato alla luce delle versioni nelle altre lingue comunitarie (sentenze della Corte 5 dicembre 1967, causa 19/67, Van der Vecht, Racc. pag. 407, in particolare pag. 417, e 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit, Racc. pag. 3415, punto 18).

32 Per quanto concerne l' incidenza sul commercio tra Stati membri, occorre ricordare che l' art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che tali accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi (...) ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto (sentenza Miller/Commissione, citata, punto 15).

33 Nel caso di specie va rilevato che il fatto che le unità produttive della rete saldata della ricorrente sono distanti dal mercato francese non è di per sé atto a ostacolare le sue esportazioni in tale mercato. In proposito, l' argomento della ricorrente dimostra peraltro esso stesso che le intese, mirando ad aumentare i prezzi, erano idonee ad incrementare le sue esportazioni in Francia e quindi a incidere sugli scambi tra Stati membri.

34 Anche ammettendo, come sostiene la ricorrente, che le intese non abbiano modificato la quota di mercato complessivamente detenuta dai produttori italiani e che le loro esportazioni siano rimaste molto al di sotto delle quote attribuite, cionondimeno le accertate restrizioni alla concorrenza erano atte a sviare i flussi commerciali dal percorso che avrebbero altrimenti seguito (sentenza Van Landewyck e a./Commissione, citata, punto 172). Le intese avevano infatti per oggetto il contingentamento delle importazioni sul mercato francese allo scopo di consentire un artificioso rialzo dei prezzi su tale mercato.

35 Da quanto sopra discende che, come dichiarato nella decisione, la ricorrente, aderendo ad accordi che avevano per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune e che erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri, ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato.

36 Il motivo va quindi disatteso.

Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17

37 Tale motivo si articola in quattro censure. La prima si fonda sulla assenza di intenzionalità e di negligenza in capo alla ricorrente; la seconda sul ruolo limitato da essa svolto, la terza sul principio della parità di trattamento e la quarta su una insufficiente presa in considerazione del contesto economico e giuridico.

I ° Sulla assenza di intenzionalità e di negligenza in capo alla ricorrente

Argomenti delle parti

38 La ricorrente sostiene di non avere avuto l' intenzione di violare l' art. 85 del Trattato e che il solo scopo della sua partecipazione agli accordi era poter penetrare sul mercato francese, cosa che non poteva avvenire senza un aumento dei prezzi.

39 La ricorrente invoca il fatto che, in qualità di produttore di acciaio, le cui attività sono governate dal Trattato CECA, che consente la regolamentazione dei prezzi e la fissazione di quote, essa non si era resa conto che gli accordi cui ha aderito erano illegali alla luce del Trattato CEE.

40 La Commissione ribatte che l' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, non richiede affatto, per infliggere un' ammenda, la presenza di un elemento di intenzionalità, che, ad ogni modo, si rinverrebbe nel caso di specie. Essa ricorda che la Ferriere Nord ha partecipato attivamente alla preparazione, alla conclusione, all' interpretazione e alla realizzazione di tali intese illecite.

Giudizio del Tribunale

41 Il Tribunale ricorda che, perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenze della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Balasco/Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41, e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-ex/Commissione, Racc. pag. I-261; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 350).

42 Nel caso di specie, il Tribunale, tenuto conto dell' intrinseca gravità e del carattere palese dell' infrazione all' art. 85, n. 1, del Trattato, ed in particolare alle lettere a) e c) dello stesso, ritiene che la ricorrente non possa sostenere di non avere agito intenzionalmente. Per gli stessi motivi essa non può appellarsi al fatto che, come produttore di acciaio, le cui attività sono governate abitualmente dal Trattato CECA, essa ignorava che gli accordi erano contrari al Trattato CEE.

43 La censura non può quindi essere condivisa.

II ° Sul carattere limitato del ruolo svolto dalla ricorrente

Argomenti delle parti

44 La ricorrente sostiene di avere avuto un ruolo minore essendosi limitata a prendere atto degli accordi intervenuti senza mai assumere iniziative. Essa non avrebbe partecipato agli accordi relativi al mercato del Benelux né a quelli relativi al mercato tedesco e non avrebbe posto in essere intese sul mercato italiano.

45 Essa fa presente che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la Italmet, che ha condotto tutte le trattative, non è il suo agente, ma un agente di commercio indipendente.

46 La Commissione replica che l' ammenda è perfettamente giustificata, in particolare per le dimensioni della ricorrente e per l' impulso che essa ha dato al complesso delle intese illecite, segnatamente facendosi portavoce dei produttori italiani ed in un certo senso garante presso i produttori francesi della corretta applicazione degli accordi da parte di quelli.

Giudizio del Tribunale

47 Il Tribunale rileva che la ricorrente, al contrario di quanto essa sostiene, non si è limitata a prendere atto degli accordi intervenuti, ma ha preso talvolta l' iniziativa, come dimostrano i documenti citati ai punti 36-45 della decisione, tra i quali figura un telex del signor Cattapan in data 19 aprile 1982 indirizzato al signor Marie e contenente una proposta di proroga degli accordi per il 1982 (punto 42 della decisione). Secondo tale telex, "considerando infine la volontà comune di cercar di sanare un settore già in crisi per effetto di una domanda debole, i produttori italiani si dichiarano d' accordo sulla proposta di applicare un ribasso di 325 FF sul prezzo di listino, più un ribasso di penetrazione. I quantitativi massimi che i produttori italiani si impegnano ad esportare sul mercato francese nel periodo aprile-maggio-giugno ammontano in totale a 7 200 t, cioè tre volte 1 800 + 300 + 300 alla condizione espressa che le previsioni sopra menzionate si realizzino correttamente e si sviluppino normalmente. (...) Credo di poter affermare che il nostro scopo e speranza comuni sono stati raggiunti. Di conseguenza le decisioni adottate, essendo conformi al nostro accordo, saranno applicate a decorrere dalla nota odierna".

48 L' estraneità della ricorrente alle infrazioni sui mercati del Benelux e tedesco è stata presa in considerazione nella decisione poiché questa non indica che la ricorrente vi abbia partecipato. Allo stesso modo, la decisione non constata la stipula di accordi per il mercato italiano. Al riguardo, la ricorrente non può, per chiedere una diminuzione dell' ammenda inflittale, invocare il fatto che l' infrazione da lei commessa non sia stata più grave di quanto è stata.

49 Quanto al fatto che la Italmet non era l' agente della ricorrente, occorre sottolineare che gli scambi di note tra quella e la ricorrente non lasciano sussistere alcun dubbio sulla natura degli accordi ai quali quest' ultima ha partecipato per mezzo della prima (v. per esempio i documenti citati nei punti 36, 41, 42 e 43 della decisione), ma anche e soprattutto senza passare per la Italmet.

50 Ne discende che la censura della ricorrente deve essere respinta.

III ° Sulla violazione del principio della parità di trattamento

Argomenti delle parti

51 La ricorrente sostiene che la Commissione ha stabilito l' ammontare dell' ammenda che le ha inflitto solo sulla base del suo fatturato in rete elettrosaldata, in violazione dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, come interpretato dalla Corte nella sentenza 7 giugno 1983 (cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825). Secondo tale sentenza occorre tener conto, tra l' altro, anche del vantaggio economico che le imprese partecipanti possono avere ricavato dagli accordi illegittimi. Orbene, nel caso di specie la ricorrente non avrebbe ricavato alcun beneficio dalla propria partecipazione alle intese. Questo errore di diritto avrebbe condotto la Commissione a infliggerle un' ammenda il cui importo sarebbe discriminatorio rispetto a quello delle ammende inflitte agli altri produttori italiani.

52 La Commissione replica che essa ha seguito i criteri definiti dalla Corte nella citata sentenza Musique diffusion française. Essa sottolinea che l' ammenda inflitta alla ricorrente è certo più elevata di quella inflitta alle altre due imprese italiane, ma ciò dipende in particolare dalle dimensioni dell' impresa ricorrente e dall' impulso che essa ha dato al complesso delle intese illecite. Su questo punto la sua posizione era diversa da quella delle altre imprese italiane.

Giudizio del Tribunale

53 Il Tribunale constata che nel calcolo dell' ammenda inflitta alla ricorrente si è tenuto conto del fatto che essa non ha ricavato benefici dall' infrazione. Infatti la Commissione ha preso in considerazione la redditività generalmente poco soddisfacente nel settore della rete elettrosaldata (punto 201 della decisione) nonché la situazione finanziaria delle imprese (punto 203 della decisione). Comunque, l' assenza di vantaggi tratti dall' infrazione non può impedire l' applicazione di ammende considerevoli, se non a prezzo di privare le ammende del loro potere dissuasivo.

54 Il Tribunale ritiene che da quanto sopra discende che la Commissione non ha stabilito l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente solo sulla base del suo fatturato nella rete saldata. E' vero che questo è un elemento del quale la Commissione ha tenuto conto insieme ad altri, e che tale elemento ha contribuito a fare infliggere alla ricorrente un' ammenda in valore assoluto superiore agli altri produttori italiani; tuttavia questa impostazione è conforme all' orientamento fornito dalla Corte nella sentenza Musique diffusion française (citata, punti 120 e 121), che consente alla Commissione di tenere conto dell' influenza che l' impresa ha potuto esercitare sul mercato, in particolare per le sue dimensioni e la sua forza, elementi sui quali il fatturato per il prodotto in questione fornisce indicazioni. La prova che questo non è stato il solo criterio seguito dalla Commissione è data dal fatto che la ricorrente è stata condannata ad un' ammenda che in termini relativi è inferiore (1%) a quella alla quale è stata condannata la Martinelli (1,5%).

55 Quanto al fatto che la ricorrente avrebbe subito una discriminazione rispetto alla ILRO, Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, perché vi sia violazione del principio della parità di trattamento occorre che situazioni tra loro equiparabili siano state trattate in maniera differente. Secondo la Commissione, la differenza tra l' ammenda inflitta alla ricorrente e quella inflitta alla ILRO è dovuta ai seguenti fattori: la violazione da parte della ILRO degli accordi conclusi che avrebbe contribuito a far vacillare l' intesa, il fatto che la Commissione non ha potuto provare che la ILRO abbia sostenuto la proroga delle intese del 1981/1982, il fatto che la ILRO ha aiutato la Commissione nel corso delle indagini collaborandovi in maniera decisiva, come è stato precisato in udienza (punto 204 della decisione), il fatto che era stata vittima delle ritorsioni delle autorità francesi e, infine, il fatto che aveva cessato di partecipare all' intesa nel maggio 1984 (v. i punti 44, 64, 65 e 66 della decisione).

56 Orbene, occorre constatare nel caso di specie che le differenze evidenziate dalla Commissione tra la situazione dell' ILRO e quella della ricorrente sono sufficienti per giustificare la differenza di trattamento rilevata tra le due imprese.

57 Ne discende che la censura della ricorrente deve essere respinta.

IV ° Sull' insufficiente considerazione del contesto economico e giuridico

Argomenti delle parti

58 La ricorrente ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del contesto economico e giuridico del settore a monte della produzione della rete saldata, ossia quello della vergella. Essa fa presente lo stretto legame esistente tra la rete saldata e la vergella, per la quale erano in vigore un regime di quote e una disciplina dei prezzi. Essa fa presente al riguardo che tale legame non è diverso, mutatis mutandis, da quello esistente tra lo zucchero e la barbabietola, esaminato dalla Corte nella sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663). In quest' ultimo caso, esisteva per lo zucchero un' organizzazione comune dei mercati che tendeva a garantire, attraverso un sistema di prezzi e di quote, un' equa remunerazione del prodotto di base, che è la barbabietola. Nel caso presente esiste "una organizzazione comune dei mercati" a livello del prodotto di base, la vergella, mirante a proteggere direttamente questo prodotto, senza prevedere alcunché per il prodotto trasformato. Orbene, in mancanza di una disciplina delle consegne e dei prezzi del prodotto trasformato, la rete saldata, la protezione accordata alla vergella si sarebbe potuta rivelare inefficace. Per questo motivo i produttori avrebbero volontariamente colmato la lacuna nel sistema con una disciplina propria. Conseguentemente, il Tribunale dovrebbe ridurre notevolmente l' ammenda, come aveva fatto la Corte nella sua sentenza 16 dicembre 1975, per via del fatto che nel settore in questione il margine di applicazione delle regole di concorrenza è estremamente ridotto.

59 La ricorrente ricorda che, se è vero che l' intesa ha provocato un aumento dei prezzi della rete elettrosaldata, essa ha comportato anche un aumento di quelli della vergella, secondo gli auspici della Commissione.

60 La ricorrente ritiene infine che la Commissione non abbia tenuto sufficientemente conto di circostanze attenuanti quali la notevole collaborazione che essa avrebbe fornito all' inchiesta della Commissione ed i notevoli sforzi che essa avrebbe accettato nel quadro della ristrutturazione del mercato dell' acciaio.

61 La Commissione ribatte che, come ha indicato espressamente nella decisione (punto 201), essa ha tenuto conto della situazione nel settore della vergella per determinare l' importo dell' ammenda. Essa aggiunge che la situazione del mercato dello zucchero descritta nella citata sentenza Suiker Unie e a./Commissione differisce da quella del mercato della rete saldata in quanto non esiste, nel caso di specie, alcuna organizzazione comune del mercato della rete saldata. In tale sentenza la Corte avrebbe espressamente dichiarato che "indipendentemente dalla critiche che si possano formulare in merito ad un sistema che tende a perpetuare, fra l' altro attraverso le quote statali, l' isolamento dei mercati nazionali (...), resta tuttavia il fatto che alle norme sulla concorrenza spetta un reale, ancorché residuo, ambito di applicazione".

62 Essa aggiunge che la collaborazione della ricorrente alla sua inchiesta e alla ristrutturazione del mercato dell' acciaio non è andata al di là di quanto legalmente dovuto.

Giudizio del Tribunale

63 Per quanto attiene al legame esistente tra il mercato della rete saldata e quello della vergella, occorre in primo luogo constatare che la Commissione lo ha preso in considerazione (punto 201 della decisione). Ad abundantiam, la ricorrente non può invocare la citata sentenza Suiker Unie e a. /Commissione in quanto questa si riferisce ad un' ipotesi sostanzialmente diversa da quella in esame per due aspetti. Da un canto, si trattava di un' organizzazione comune del mercato agricolo soggetta al Trattato CEE, mentre nel caso di specie si tratta di un regime di prezzi e di quote di produzione soggetto al Trattato CECA. D' altro canto, nel caso Suiker Unie era il prodotto derivato ad essere oggetto di un' organizzazione comune di mercato, mentre nel caso di specie è il prodotto di base che è oggetto del regime di prezzi e di quote di produzione. Ne discende che le ipotesi considerate nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione e la presente causa sono, sul piano economico, fondamentalmente diverse e che quindi la ricorrente non può invocare quella sentenza a sostegno delle proprie pretese.

64 Peraltro, anche ammettendo che l' attuazione degli accordi in questione abbia indirettamente causato un aumento dei prezzi della vergella, aumento che era auspicato dalla Commissione, la ricorrente non può invocare tale circostanza quale attenuante. Le imprese non possono infatti invocare il fatto che i loro accordi di prezzi e di quote relativi ad un prodotto hanno avuto indirettamente una influenza positiva sui prezzi di un altro prodotto soggetto ad un regime di quote di produzione istituito dalla Commissione, in quanto ciò accentuerebbe in modo eccessivo l' incidenza di tale sistema di quote. Il sistema delle quote istituito dalla Commissione ai sensi del Trattato CECA per la vergella era limitato a questo prodotto. Le imprese non erano autorizzate ad estenderlo ad un prodotto soggetto al Trattato CEE quale la rete elettrosaldata.

65 Infine, il Tribunale ritiene che la collaborazione fornita dalla ricorrente all' inchiesta della Commissione e alla ristrutturazione dell' industria siderurgica non sia andata al di là di quanto legalmente dovuto e che pertanto non doveva essere presa in considerazione come circostanza attenuante.

66 La censura non può quindi essere accolta.

Sul motivo attinente allo sviamento di potere

67 La ricorrente sostiene che la decisione è viziata da sviamento di potere concretantesi nel fatto che la Commissione ha constatato una infrazione inesistente e le ha inflitto un' ammenda per la quale non vi erano i presupposti. A sostegno di tale asserzione, essa riprende gli argomenti svolti in relazione ai primi due motivi.

68 Il Tribunale ritiene che, ammettendo che una così vaga asserzione possa essere considerata un motivo, questo deve essere respinto. Infatti un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati, o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 24).

69 Gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno dei suoi primi due motivi non possono in alcun modo provare l' esistenza di uno sviamento di potere, poiché la ricorrente non precisa per nulla a quale scopo, diverso da quello menzionato nella decisione, la Commissione avrebbe esercitato i poteri attribuitile dal Trattato.

70 Da tutto quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

71 Ai sensi dell' art. 87 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha concluso in questo senso, la ricorrente va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Top