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Document 61988CO0286

Ordinanza della Corte del 26 gennaio 1990.
Falciola Angelo SpA contro Comune di Pavia.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italia.
Compatibilità di una legge nazionale con il diritto comunitario.
Causa C-286/88.

European Court Reports 1990 I-00191

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:33

61988O0286

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 26 GENNAIO 1990. - IMPRESA COSTRUZIONI ANGELO FALCIOLA SPA CONTRO COMUNE DI PAVIA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - ITALIA. - COMPATIBILITA DI UNA LEGGE NAZIONALE CON IL DIRITTO COMUNITARIO. - CAUSA 286/88.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00191


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente irrilevanti

( Trattato CEE, art . 177 )

Massima


La procedura dell' art . 177 del trattato è uno strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che son loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a decidere . La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una domanda pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame di validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale .

Parti


Nel procedimento C-286/88,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e volta ad ottenere, nella causa pendente dinanzi a quest' ultimo fra

Impresa Falciola Angelo SpA

e

Comune di Pavia,

l' interpretazione degli artt . 5, 177 e 189, 3° comma, del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Zuleeg, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M . Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale : F.G . Jacobs

cancelliere : J.-G . Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 . Con ordinanza 24 settembre 1988, pervenuta alla Corte il 29 dello stesso mese, il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, prima sezione, ha sottoposto alla Corte varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del diritto comunitario ed in particolare degli artt . 5, 177 e 189, 3° comma, del trattato CEE .

2 . Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia originata da un ricorso che la società Falciola Angelo ha presentato al suddetto tribunale per ottenere l' annullamento della delibera 29 luglio 1987 mediante cui il consiglio comunale di Pavia ha ratificato la decisione della commissione giudicatrice di attribuire, in seguito ad appalto-concorso, un appalto di lavori stradali al consorzio cooperative costruzioni di Bologna, nonché l' annullamento di tutti gli atti connessi alla delibera impugnata .

3 . Risulta dall' ordinanza di rinvio che, tenuto conto del costo previsto per i lavori, l' appalto è soggetto alle direttive del Consiglio n . 71/304/CEE, concernente la soppressione delle limitazioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici e l' aggiudicazione di appalti pubblici di lavori tramite agenzie o succursali, e n . 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, adottate il 26 luglio 1971 ( GU L 185, pagg . 1 e 5 ).

4 . In tale contesto, il tribunale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 . Dica la Corte di giustizia se oltre ai due ordinamenti comunitario e italiano, esista oggi anche un terzo ordinamento ( quello italo-comunitario ) che si affianca a quelli anglo-comunitario, tedesco-comunitario ecc . e che è caratterizzato :

a ) dal fatto di trovare la sua disciplina in via primaria nelle norme comunitarie e in via sub-primaria nelle norme italiane ( le due categorie di norme - primarie e sub primarie - si fondono in un quadro normativo unitario );

b ) dal fatto che esso concerne interessi sostanziali comunitari, realizzati anche attraverso strumenti italiani .

2 . Dica la Corte di giustizia se gli artt . 189/3, 177 e 5 del trattato CEE debbano essere intesi nel senso che gli Stati membri - quando danno attuazione alle direttive comunitarie - devono prevedere anche i relativi strumenti processuali, ritenuti necessari per assicurare una tutela giurisdizionale adeguata; con l' obbligo di modificare in meglio gli strumenti giurisdizionali già esistenti e, comunque, con l' obbligo di non modificare in peggio gli strumenti giurisdizionali già esistenti .

3 . Dica la Corte di giustizia se dal combinato disposto degli artt . 5, 177 e 189/3 del trattato CEE derivi necessariamente - a carico degli Stati membri - l' obbligo di prevedere che le controversie relative a materie di diritto "italo-comunitario" ( e, cioè, disciplinate in via primaria da norme comunitarie e, in via sub-primaria, da norme italiane ) debbano essere decise da giudici interni che, per quanto riguarda l' essenza della funzione giurisdizionale, siano equiparati alla Corte di giustizia ( e, cioè, non siano "meno giudici" della Corte ).

4 . ( In via subordinata ) dica la Corte di giustizia se dal combinato disposto degli artt . 5, 177 e 189/3 del trattato CEE, derivi necessariamente a carico degli Stati membri l' obbligo di prevedere - in sede di 'attuazione delle direttive comunitarie' - che le controversie relative a materie di diritto 'italo-comunitario' , siano decise da organi dotati di potestà giurisdizionale 'effettiva' , non 'apparente' (' utilis, non inutilis jurisdictio' )."

5 . Come si ricava dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio, le quattro questioni poste dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sono in realtà dirette a far precisare dalla Corte se i tribunali italiani siano ancora in grado di fornire tutte le garanzie che potrebbero essere richieste dal diritto comunitario affinché i giudici nazionali possano svolgere in modo soddisfacente, in piena indipendenza ed imparzialità, la loro funzione di giudici comunitari nonostante l' approvazione della legge italiana 13 aprile 1988, n . 117, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell' esercizio delle funzioni giudiziarie ed alla responsabilità civile dei magistrati ( GURI n . 88 del 15 aprile 1988, pag . 3 ).

6 . Il tribunale teme infatti che questa legge "non assicuri l' imparzialità del giudice, atteso che non pare garantire l' assenza di timori di alcun pregiudizio ". Ne risulterebbe che "proprio perchè può essere chiamato a rispondere patrimonialmente" il giudice italiano "solo apparentemente è un giudice", essendo "in realtà (...) un organo che può essere indotto a giudicare diversamente da quanto dettano scienza e coscienza, con evidente violazione delle norme comunitarie sulla "essenza" della funzione giurisdizionale ".

7 . Come ha sottolineato la Commissione nelle osservazioni che ha presentato alla Corte in base all' art . 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, la procedura dell' art . 177 è uno strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che son loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a decidere .

8 . Secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc . pag . 1563, punto 6 della motivazione ), la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale soltanto se risulti in modo manifesto che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, chiesti da detto giudice, non hanno alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della causa principale .

9 . Ciò si verifica nel presente procedimento nel cui ambito sono state sollevate questioni che non hanno alcuna relazione con l' oggetto della causa principale giacché il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia non ha affatto chiesto alla Corte di interpretare le due direttive del Consiglio n . 71/304 / e n . 71/305 /, ma si è semplicemente limitato a segnalarle che dovrà applicare queste direttive nella controversia su cui è stato chiamato a pronunciarsi . Si evince infatti dalla formulazione stessa dell' ordinanza di rinvio che il tribunale ha dei dubbi unicamente sulle possibili reazioni psicologiche di taluni giudici italiani di fronte all' approvazione della citata legge 13 aprile 1988 . Di conseguenza, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte non vertono su di un' interpretazione del diritto comunitario che sia obiettivamente necessaria per decidere la causa principale .

10 . Così stando le cose, la Corte di giustizia non è, manifestamente, competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia .

11 . Si deve pertanto applicare l' art . 92 del regolamento di procedura e constatare che la Corte non è competente .

Dispositivo


Per questi motivi

LA CORTE

così provvede :

La Corte non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia .

Lussemburgo, il 26 gennaio 1990 .

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