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Document 61988CJ0009
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 September 1989. # Mário Lopes da Veiga v Staatssecretaris van Justitie. # Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. # Freedom of movement for workers - Seaman - Act of Accession of Spain and Portugal - Transitional arrangements. # Case 9/88.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 1989.
Mário Lopes da Veiga contro Staatssecretaris van Justitie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi.
Libera circolazione dei lavoratori - Marinaio - Atto di adesione della Spagna e del Portogallo - Regime transitorio.
Causa 9/88.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 1989.
Mário Lopes da Veiga contro Staatssecretaris van Justitie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi.
Libera circolazione dei lavoratori - Marinaio - Atto di adesione della Spagna e del Portogallo - Regime transitorio.
Causa 9/88.
European Court Reports 1989 -02989
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:346
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 27 SETTEMBRE 1989. - MARIO LOPES DA VEIGA CONTRO STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN STATE - PAESI BASSI. - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVATORI - MARINAIO - ATTO DI ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO - REGIME TRANSITORIO. - CAUSA 9/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02989
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Portogallo - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Cittadino portoghese occupato a bordo di una nave di uno degli Stati membri a partire da una data anteriore all' entrata in vigore dell' atto di adesione - Diritto di soggiorno sul territorio dello Stato membro che gli dà lavoro
( Atto d' adesione del 1985, art . 216, n . 1; regolamento del Consiglio n . 1612/68, art . 7 e seguenti; direttiva del Consiglio 68/360, art . 4 )
L' art . 216, n . 1, dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Portogallo deve essere interpretato nel senso che le disposizioni, relative all' esercizio dell' attività lavorativa ed alla parità di trattamento che sono oggetto dell' art . 7 e seguenti del regolamento n . 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, possono essere fatte valere da un cittadino portoghese che, da una data precedente all' adesione del Portogallo, esercita, a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, un' attività dipendente e che non ha ottenuto alcun documento di soggiorno per l' esercizio di tale attività sul territorio di detto Stato, quando il rapporto di lavoro ha un collegamento sufficientemente stretto col territorio di questo stesso Stato membro .
Un cittadino portoghese che soddisfa queste condizioni può avvalersi dell' art . 4 della direttiva 68/360, in base alla quale gli Stati membri riconoscono ai lavoratori degli Stati membri ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità il diritto di soggiorno sul loro territorio .
Nel procedimento 9/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, dal Raad van State dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Mário Lopes da Veiga
e
Staatssecretaris van Justitie,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 216, n . 1, e 218 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati,
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni presentate :
- per il sig . Mário Lopes da Veiga, ricorrente nella causa principale, dall' avv . R.J . Wybenga del foro di Rotterdam,
- per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale del Ministero degli affari esteri, e dal sig . A . Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso lo stesso ministero,
- per il governo della Repubblica portoghese, dal sig . Luís Fernandes, capo della direzione del servizio giuridico presso la direzione generale degli affari europei, e dalla sig.ra Maria Luísa Duarte, consigliere giuridico della direzione generale degli affari europei,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . A . Caeiro e B.J . Drijber, membri del suo servizio giuridico,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 29 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 22 dicembre 1987, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 1988, il Raad van State dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt . 216, n . 1, e 218 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, allegato al trattato tra i dieci Stati facenti già parte delle Comunità europee e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell' energia atomica, firmato il 12 giugno 1985 ( GU L 302, pag . 23; in prosieguo : "atto di adesione ").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra un cittadino portoghese, occupato su navi battenti bandiera olandese, e lo Staatssecretaris van Justitie, relativa al rilascio di un permesso di soggiorno .
3 La "Vreemdelingenwet" ( legge olandese sugli stranieri ) opera una distinzione, per quanto riguarda le condizioni di accesso e di soggiorno nei Paesi Bassi, tra i cittadini della CEE che godono di uno status privilegiato e gli stranieri soggetti al regime di diritto comune . Lo straniero cittadino di uno Stato che ha aderito alla CEE, nei confronti del quale il trattato di adesione o disposizioni di esecuzione di detto trattato contemplino un regime transitorio, è considerato cittadino della Comunità che gode di uno status privilegiato solo purché detta qualità risulti dalle disposizioni del regime transitorio .
4 Gli stranieri occupati a bordo di navi battenti bandiera olandese non debbono essere necessariamente titolari di un documento di soggiorno, dato che la presenza a bordo di una nave olandese di alto mare non è considerata soggiorno nei Paesi Bassi ai fini dell' applicazione della normativa sugli stranieri . Gli stranieri rientranti in questa categoria sono autorizzati a soggiornare nei Paesi Bassi durante i periodi di congedo .
5 Il ricorrente nella causa principale, sig . Mário Lopes da Veiga, cittadino portoghese, lavora dal 1974 come marinaio su navi immatricolate nei Paesi Bassi, alle dipendenze di una società armatrice di diritto olandese avente sede nei Paesi Bassi . Egli è stato assunto nei Paesi Bassi, è ivi assicurato ai sensi del regime di previdenza sociale ed è ivi soggetto all' imposta sul reddito . La nave sulla quale il sig . Lopes da Veiga è occupato effettua regolarmente scalo in porti dei Paesi Bassi, dove l' interessato trascorre i periodi di congedo .
6 Iscrittosi all' anagrafe del comune dell' Aia, il sig . Lopes da Veiga ha presentato domanda di permesso di soggiorno, che è stata respinta dal capo della polizia locale . Questo rigetto è stato confermato con decisione dello Staatssecretaris van Justitie .
7 Il Raad van State, dinanzi al quale è stato proposto ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno, ha sospeso il procedimento, con sentenza 22 dicembre 1987, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni :
"1 ) Se l' art . 216, n . 1, dell' atto di adesione debba essere interpretato nel senso che gli artt . 7 e seguenti del regolamento 15 ottobre 1968, n . 1612, si applicano nei confronti di un cittadino portoghese che lavori a bordo di una nave olandese alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi e che non abbia ottenuto, né in base al regime di diritto comune in materia di ammissione degli stranieri nel territorio olandese, né altrimenti, un documento di soggiorno per lo svolgimento di un' attività lavorativa subordinata nel territorio olandese .
2 ) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l' art . 218 dell' atto di adesione debba essere interpretato nel senso che l' art . 4 della direttiva 68/360/CEE del 15 ottobre 1968 si applica del pari nei confronti del cittadino portoghese di cui alla prima questione ".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
9 L' art . 216, n . 1, dell' atto di adesione dispone che gli artt . da 1 a 6 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ( GU 257, pag . 2 ), sono applicabili in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri e negli altri Stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi, soltanto a partire dal 1° gennaio 1993 . Da un' interpretazione a contrario di questa disposizione si desume che gli artt . 7 e seguenti di detto regolamento, che non costituiscono oggetto della citata disposizione di deroga, si applicano a partire dal 1° gennaio 1986, data di entrata in vigore dell' atto di adesione .
10 Quest' interpretazione è conforme alla ratio del regime transitorio, che sospende fino al 1° gennaio 1993 l' applicazione delle disposizioni del titolo I del regolamento n . 1612/68, relativo all' accesso all' impiego, onde evitare perturbamenti sul mercato del lavoro degli Stati facenti già parte delle Comunità, dovuti ad un massiccio afflusso di cittadini portoghesi in cerca di lavoro . Nessuna considerazione di tale natura consente tuttavia di negare a lavoratori portoghesi già occupati nel territorio di uno Stato facente già parte delle Comunità il beneficio delle disposizioni del titolo II del regolamento n . 1612/68, relativo all' esercizio dell' impiego e alla parità di trattamento .
11 A proposito delle analoghe disposizioni dell' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, la Corte ha peraltro considerato, nella sentenza 30 maggio 1989 ( Commissione / Repubblica ellenica, causa 305/87, Racc . pag . 0000 ), che il regime transitorio pur avendo sospeso l' applicazione di talune disposizioni del regolamento n . 1612/68 che precisano i diritti garantiti dagli artt . 48 e 49 del trattato, non ha sospeso l' applicazione di questi ultimi articoli, in particolare, per quanto attiene ai lavoratori degli altri Stati membri che erano già regolarmente occupati nella Repubblica ellenica prima del 1° gennaio 1981 e che hanno continuato a svolgervi la loro attività lavorativa dopo questa data, ovvero a quelli che sono stati regolarmente occupati per la prima volta nella Repubblica ellenica successivamente a detta data .
12 Si deve quindi accertare se una persona che si trovi nella situazione del ricorrente nella causa principale possa essere considerata lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato nel territorio di un altro Stato membro ai sensi degli artt . 7, 8 e 9 del regolamento n . 1612/68 .
13 E' costante giurisprudenza che la nozione di lavoratore ha portata comunitaria e dev' essere interpretata estensivamente ( vedasi, in particolare, la sentenza 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf, Racc . pag . 1746 ).
14 Nella sentenza 4 aprile 1974 ( Commissione / Repubblica francese, causa 167/73, Racc . pag . 359 ), la Corte ha rilevato che gli artt . da 48 a 51 del trattato CEE si applicano al settore dei trasporti marittimi ed ha così implicitamente riconosciuto che un cittadino di uno Stato membro occupato a bordo di una nave di un altro Stato membro della Comunità dev' essere considerato lavoratore ai sensi del trattato .
15 Per quanto riguarda le attività lavorative esercitate in parte o temporaneamente al di fuori del territorio della Comunità, la Corte, nelle sentenze 12 dicembre 1974 ( Walrave, causa 36/74, Racc . pag . 1405 ) e 12 luglio 1984 ( Prodest, causa 237/83, Racc . pag . 3153 ), ha considerato che le persone che esercitano dette attività hanno la qualità di lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro, purché il rapporto giuridico di lavoro possa essere ubicato nel territorio della Comunità o conservi un nesso abbastanza stretto con detto territorio .
16 Questo criterio del nesso deve applicarsi anche nell' ipotesi del lavoratore cittadino di uno Stato membro che eserciti, in via permanente, un' attività lavorativa subordinata su una nave battente bandiera di un altro Stato membro .
17 Compete al giudice nazionale stabilire se il rapporto di lavoro del ricorrente nella causa principale abbia un nesso abbastanza stretto col territorio olandese, prendendo in considerazione, in particolare, le seguenti circostanze, che si ricavano dagli atti della causa principale e dalle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte : il ricorrente nella causa principale lavora su una nave immatricolata nei Paesi Bassi, alle dipendenze di una società armatrice di diritto olandese avente sede nei Paesi Bassi; è stato assunto nei Paesi Bassi e il rapporto di lavoro che lo lega al suo datore di lavoro è soggetto alla legge olandese; egli è assicurato ai sensi del regime previdenziale olandese ed è soggetto all' imposta sul reddito nei Paesi Bassi .
18 Siccome il giudice a quo ha rilevato nella questione pregiudiziale che il ricorrente nella causa principale non ha ottenuto un documento di soggiorno per svolgere un' attività lavorativa subordinata nel territorio olandese, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il lavoratore acquista il diritto di soggiorno in forza del diritto comunitario, indipendentemente dal rilascio, da parte dell' autorità competente di uno Stato membro, di un documento di soggiorno, il quale riveste carattere puramente dichiarativo ( vedasi sentenza 8 aprile 1976, Royer, causa 48/75, Racc . pag . 497 ).
19 Pertanto, la prima questione sollevata dal Raad van State va così risolta : l' art . 216, n . 1, dell' atto di adesione dev' essere interpretato nel senso che gli artt . 7 e seguenti del regolamento n . 1612/68 possono essere fatti valere da un cittadino portoghese che, da una data precedente all' adesione del Portogallo, eserciti a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro un' attività lavorativa subordinata e che non abbia ottenuto un documento di soggiorno per l' esercizio di tale attività nel territorio di detto Stato, purché il rapporto di lavoro abbia un nesso abbastanza stretto col territorio dello stesso Stato membro .
Sulla seconda questione
20 L' art . 1 della direttiva 68/360 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all' interno della Comunità, dispone che detta direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri e ai membri delle loro famiglie ai quali si applica il regolamento n . 1612/68, senza fare distinzione tra il titolo I della prima parte, relativo all' accesso all' impiego, e il titolo II, relativo all' esercizio dell' impiego e alla parità di trattamento . Ai sensi dell' art . 4 della stessa direttiva, gli Stati membri riconoscono a dette persone il diritto di soggiorno nei rispettivi territori e rilasciano loro a tal fine un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE ".
21 Un cittadino portoghese che sia già occupato nel territorio di uno degli Stati facenti già parte della Comunità al momento dell' adesione del suo paese e che, in forza dell' art . 216, n . 1, dell' atto di adesione, possa avvalersi delle disposizioni del titolo II del regolamento n . 1612/68, può, di conseguenza, far valere le disposizioni della direttiva 68/360 .
22 La seconda questione sollevata dal Raad van State dev' essere pertanto risolta nel senso che un cittadino portoghese che soddisfi le condizioni menzionate nella soluzione data alla prima questione può avvalersi dell' art . 4 della direttiva 68/360 .
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo della Repubblica portoghese, dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State, con sentenza 22 dicembre 1987, dichiara :
1 ) L' art . 216, n . 1, dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, allegato al trattato tra i dieci Stati facenti già parte delle Comunità europee e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell' energia atomica, firmato il 12 giugno 1985, dev' essere interpretato nel senso che gli artt . 7 e seguenti del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n . 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, possono essere fatti valere da un cittadino portoghese che, da una data precedente all' adesione del Portogallo, eserciti, a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, un' attività lavorativa subordinata e che non abbia ottenuto un documento di soggiorno per l' esercizio di tale attività nel territorio di detto Stato, purché il rapporto di lavoro abbia un nesso abbastanza stretto col territorio dello stesso Stato membro .
2 ) Un cittadino portoghese che soddisfi queste condizioni può avvalersi dell' art . 4 della direttiva 68/360 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni allo spostamento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e dei loro familiari all' interno della Comunità .