Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61986CJ0027

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 luglio 1987.
Société anonyme constructions et entreprises industrielles (CEI) e altri contro Société coopérative "Association intercommunale pour les autoroutes des Ardennes" e altri.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio.
Procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici - Determinazione della capacità finanziaria ed economica di un imprenditore.
Cause riunite 27 a 29/86.

Raccolta della Giurisprudenza 1987 -03347

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:355

61986J0027

SENTENZA DELLA CORTE (SEXTA SEZIONE) DEL 9 LUGLIO 1987. - S. A. CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES INDUSTRIELLES (CEI) ED ALTRI CONTRO FONDS DES ROUTES ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CONSEIL D'ETAT. - PROCEDIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA'FINANZIARIA ED ECONOMICA DEGLI IMPRENDITORI. - CAUSE RIUNITE 27/86, 28/86 E 29/86.

raccolta della giurisprudenza 1987 pagina 03347


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - PROCEDURA PER L' AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA DELL' OFFERENTE - REFERENZE CHE SI POSSONO ESIGERE - POTERE DISCREZIONALE DEGLI STATI MEMBRI - DETERMINAZIONE DELL' IMPORTO MASSIMO DEI LAVORI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI CONTEMPORANEAMENTE - AMMISSIBILITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 71/305, ART . 25 )

2 . RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - PROCEDURE PER L' AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - CAPACITA ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA DELL' OFFERENTE - LIVELLO CHE SI PUO ESIGERE - POTERE DISCREZIONALE DEGLI STATI MEMBRI - ABILITAZIONE IN UNO STATO MEMBRO - EFFICACIA PROBATORIA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO COMMITTENTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO - LIMITI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 71/305, ARTT . 25, 26 E 28 )

Massima


1 . LE REFERENZE CHE CONSENTONO DI DETERMINARE LA CAPACITA FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL' IMPRENDITORE NON SONO INDICATE IN MODO LIMITATIVO DALL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA 71/305, CHE COORDINA LE PROCEDURE PER L' AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI .

L' INDICAZIONE DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI LORO ATTRIBUITI PUO ESSERE CHIESTA AGLI OFFERENTI, COME REFERENZA PROBATORIA AI SENSI DI DETTO ART . 25 E NE QUESTO ARTICOLO NE ALCUN' ALTRA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA OSTANO A CHE UNO STATO MEMBRO STABILISCA L' IMPORTO MASSIMO DEI LAVORI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI CONTEMPORANEAMENTE DALLA STESSA IMPRESA .

2 . GLI ARTT . 25, 26 E 28 DELLA DIRETTIVA 71/305 DEVONO ESSERE INTERPRETATI NEL SENSO CHE ESSI NON OSTANO A CHE IL COMMITTENTE ESIGA DALL' IMPRENDITORE ABILITATO IN UN ALTRO STATO MEMBRO LA PROVA CHE EGLI RISPONDA, SOTTO IL PROFILO DELLA CAPACITA ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA, A DETERMINATE ESIGENZE POSTE DALLE LEGGI NAZIONALI, NEMMENO SE DETTO IMPRENDITORE E ISCRITTO, NELLO STATO MEMBRO IN CUI E STABILITO, IN UNA CLASSE CORRISPONDENTE A QUELLA PRESCRITTA DA DETTE LEGGI NAZIONALI IN CONSIDERAZIONE DELL' ENTITA DEI LAVORI DA APPALTARE, A MENO CHE, NEI DUE STATI MEMBRI DI CUI TRATTASI, LA CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE SIA BASATA SU CRITERI EQUIVALENTI PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO DI CAPACITA PRESCRITTO .

Parti


NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 27, 28 E 29/86,

AVENTI AD OGGETTO DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL CONSIGLIO DI STATO DEL REGNO DEL BELGIO, RIPARTIZIONE AMMINISTRAZIONE, III SEZIONE, NELLE CAUSE DINANZI AD ESSO PENDENTI

NEL PROCEDIMENTO 27/86 TRA

SA CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES INDUSTRIELLES ( CEI )

E

SOCIETE COOPERATIVE "ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LES AUTOROUTES DES ARDENNES",

A CUI E SUCCEDUTO :

FONDS DES ROUTES, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI;

NEL PROCEDIMENTO 28/86 TRA

SPA DI DIRITTO ITALIANO ING . A . BELLINI E CO .

E

REGIE DES BATIMENTS, RAPPRESENTATA DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

INTERVENIENTE

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF CONFEDERATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION E

NEL PROCEDIMENTO 29/86 TRA

SOCIETA PER AZIONI DI DIRITTO ITALIANO INGG . A . BELLINI E CO .

E

STATO BELGA, RAPPRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA NAZIONALE,

DOMANDE VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA 71/305/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 26 LUGLIO 1971, CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ( GU L 185, PAG . 5 ),

LA CORTE ( SESTA SEZIONE ),

COMPOSTA DAI SIGNORI C . KAKOURIS, PRESIDENTE DI SEZIONE, T.F . O' HIGGINS, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, GIUDICI

AVVOCATO GENERALE : J . MISCHO

CANCELLIERE : B . PASTOR, AMMINISTRATORE

VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE

- DALLA SA CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES INDUSTRIELLES ( CEI ), RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO 27/86, CON I SIGG . R . LIBIEZ, J . PUTZEYS E CON L' AVV . X . LEURQUIN;

- DALLA SPA ING . A . BELLINI E CO ., RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NEI PROCEDIMENTI 28 E 29/86, CON IL SIG . PUTZEYS E CON L' AVV . X . LEURQUIN;

- DALL' ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LES AUTOROUTES DES ARDENNES, DIVENUTA FONDS DES ROUTES, RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO 27/86, RAPPRESENTATA DALL' AVV . P . LAMBERT;

- DALLA REGIE DES BATIMENTS, RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO 28/86, RAPPRESENTATA DALL' AVV . P . LAMBERT;

- DALLO STATO BELGA, RESISTENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO 29/86, RAPPRESENTATO DAL SUO MINISTRO DELLA DIFESA NAZIONALE, NELLA PERSONA DELL' AVV . J.P . PIERARD, IN QUALITA DI AGENTE;

- DALLA CONFEDERATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION, INTERVENIENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO 28/86, CON GLI AVV.TI L . GOFFIN E J.L LODOMEZ;

- DAL REGNO DI SPAGNA, RAPPRESENTATO DAL SIG . L.J . CASANOVA FERNANDEZ, SEGRETARIO GENERALE PER LE COMUNITA EUROPEE;

- DALLA REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DALL' AVVOCATO DELLO STATO IVO BRAGUGLIA;

- DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SIG . GUERRIN, CONSIGLIERE GIURIDICO,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 13 MAGGIO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DELL' 11 GIUGNO 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON TRE SENTENZE DEL 15 GENNAIO 1986, PERVENUTE IN CANCELLERIA IL 13 FEBBRAIO SUCCESSIVO, IL CONSIGLIO DI STATO DEL REGNO DEL BELGIO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DIVERSE QUESTIONI PREGIUDIZIALI AVENTI AD OGGETTO L' INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA 71/305/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 26 LUGLIO 1971, CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ( GU L 185, PAG . 5 ).

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NEL CORSO DI CONTROVERSIE RELATIVE ALL' ANNULLAMENTO DI DECISIONI DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI .

3 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO 27/86 VENIVA ESCLUSA IN FAVORE DI UN' IMPRESA CHE AVEVA PRESENTATO UN' OFFERTA PIU ELEVATA IN QUANTO L' IMPORTO GLOBALE DI TUTTI I LAVORI PUBBLICI O PRIVATI IN CORSO DI ESECUZIONE DA PARTE DELLA STESSA AL MOMENTO DELL' AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO SUPERAVA UN LIMITE MASSIMO CONTEMPLATO DALLA NORMATIVA BELGA IN MATERIA .

4 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NEI PROCEDIMENTI 28 E 29/86 SI VEDEVA ANCH' ESSA ESCLUDERE LE PROPRIE OFFERTE IN FAVORE DI UN' IMPRESA CHE AVEVA PRESENTATO UN' OFFERTA PIU ELEVATA PER IL FATTO CHE ESSA NON SODDISFACEVA AI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA BELGA PER LA CONCESSIONE DELL' ISCRIZIONE NELLA CLASSE RICHIESTA DAL CAPITOLATO D' ONERI, E CIO MALGRADO IL FATTO CHE LA STESSA AVESSE FORNITO COPIA DELLA PROPRIA ISCRIZIONE IN ITALIA IN UNA CLASSE CHE LE PERMETTEVA L' AGGIUDICAZIONE NELLO STESSO PAESE DI APPALTI DI IMPORTO EQUIVALENTE A QUELLI DEGLI APPALTI DI CUI TRATTASI, AGGIUDICATI IN BELGIO .

5 NELLE CONTROVERSIE OGGETTO DELLE TRE CAUSE PRINCIPALI, LE RICORRENTI ASSERIVANO IN PARTICOLARE, A SOSTEGNO DEL LORO RICORSO PER L' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DI AGGIUDICAZIONE, CHE QUESTE ULTIME ERANO STATE ADOTTATE IN CONTRASTO CON LE NORME DELLA GIA CITATA DIRETTIVA 71/305/CEE .

6 RITENENDO NECESSARIA UN' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA STESSA DIRETTIVA, IL CONSIGLIO DI STATO HA SOSPESO I GIUDIZI E HA DOMANDATO ALLA CORTE DI PRONUNZIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULLE SEGUENTI QUESTIONI :

A - NELLA CAUSA 27/86

"1 ) SE LE REFERENZE CHE CONSENTONO DI STABILIRE LA CAPACITA FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL' IMPRENDITORE SIANO ENUNCIATE DALL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA 71/305/CEE IN MODO LIMITATIVO .

2 ) IN CASO DI SOLUZIONE NEGATIVA, SE L' IMPORTO DEI LAVORI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI CONTEMPORANEAMENTE POSSA ESSERE CONSIDERATO COME UNA REFERENZA CHE CONSENTE DI STABILIRE LA CAPACITA FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL' IMPRENDITORE AI SENSI DELL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA ".

B - NELLE CAUSE 28 E 29/86 :

"SE LA DIRETTIVA 71/305/CEE DEL 26 LUGLIO 1971, CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, CONSENTE, IN PARTICOLARE GRAZIE AGLI ARTT . 25 E 26, LETT . D ), CHE L' OFFERTA DI UN IMPRENDITORE ITALIANO VENGA SCARTATA DA UN APPALTANTE BELGA, IN QUANTO L' IMPRENDITORE NON FORNISCE LA PROVA DI DISPORRE DEL CAPITALE MINIMO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA BELGA E PERCHE NON HA ALLE SUE DIPENDENZE IN MEDIA IL NUMERO MINIMO DI OPERAI E DI QUADRI PRESCRITTO DALLA STESSA NORMATIVA, PUR SE DETTO IMPRENDITORE E ISCRITTO IN ITALIA IN UNA CLASSE CORRISPONDENTE A QUELLA PRESCRITTA NEL BELGIO IN CONSIDERAZIONE DELL' ENTITA DEI LAVORI DA APPALTARE ".

7 PER UN' ESPOSIZIONE PIU AMPIA DEGLI ANTEFATTI DELLE LITI NELLE CAUSE PRINCIPALI, DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE E NAZIONALI DI CUI E CAUSA, DELLE OSSERVAZIONI SCRITTE PRESENTATE ALLA CORTE E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO, SI RINVIA ALLA RELAZIONE DI UDIENZA . TALI ELEMENTI DEL FASCICOLO VERRANNO RIPORTATI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA IN CUI SIANO NECESSARI ALLE DEDUZIONI DELLA CORTE .

SULLA QUESTIONE RELATIVA AL CARATTERE LIMITATIVO DELLE REFERENZE PROBANTI PRESCRITTE DALL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA

8 L' ART . 25, 1* COMMA, DELLA DIRETTIVA DISPONE CHE LA CAPACITA FINANZIARIA ED ECONOMICA DEGLI IMPRENDITORI POSSA, COME REGOLA GENERALE, DIMOSTRARSI MEDIANTE UNA O PIU DELLE REFERENZE CHE LO STESSO ARTICOLO MENZIONA . IN FORZA DEL 2* COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SONO TENUTE A PRECISARE, NEL BANDO DI GARA O NELL' INVITO A PRESENTARE L' OFFERTA, LE REFERENZE SCELTE TRA QUELLE MENZIONATE AL COMMA PRECEDENTE "NONCHE LE ALTRE REFERENZE PROBANTI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE LETT . A ), B ) E C ), DA PRESENTARE ".

9 GIA DALLA LETTERA DI QUEST' ARTICOLO, IN PARTICOLARE NEL SUO 2* COMMA, EMERGE CHE L' ELENCO DELLE REFERENZE IVI MENZIONATO NON E ESAUSTIVO .

10 OCCORRE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE POSTA DAL GIUDICE NAZIONALE NEL SENSO CHE LE REFERENZE CHE CONSENTONO DI DETERMINARE LA CAPACITA FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL' IMPRENDITORE NON SONO ENUNCIATE IN MODO LIMITATIVO DALL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA N . 71/305/CEE .

SULLA QUESTIONE RELATIVA ALL' IMPORTO DEI LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTEMPORANEAMENTE

11 PER QUEL CHE RIGUARDA LA SECONDA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE NELLA CAUSA 27/86, VA RILEVATO CHE L' IMPORTO GLOBALE DEI LAVORI ATTRIBUITI A UN' IMPRESA IN UN DATO MOMENTO PUO COSTITUIRE UN ELEMENTO UTILE AI FINI DELLA CONCRETA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA DI QUESTA IMPRESA IN RELAZIONE AI PROPRI IMPEGNI . UNA VOLTA RICONOSCIUTO IL CARATTERE NON LIMITATIVO DELLE REFERENZE PRESCRITTE DALL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA, NULLA OSTA QUINDI A CHE UNA SIFFATTA INDICAZIONE POSSA ESSERE RICHIESTA AGLI OFFERENTI QUALE REFERENZA PROBANTE AI SENSI DEL PREDETTO ARTICOLO .

12 TUTTAVIA, ALLA LUCE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI RINVIO, DEL CONTENUTO DELLA NORMATIVA BELGA IVI CITATA E DELLA TRATTAZIONE SVOLTASI DINANZI ALLA CORTE, LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE VA INTESA COME DIRETTA ALTRESI AD APPURARE SE LA FISSAZIONE DA PARTE DI UNA NORMATIVA NAZIONALE DI UN IMPORTO MASSIMO DEI LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTEMPORANEAMENTE SIA COMPATIBILE O MENO CON LA DIRETTIVA .

13 A TAL PROPOSITO, VA RILEVATO CHE LA FISSAZIONE DI UN TALE LIMITE NON E NE AUTORIZZATA NE VIETATA DALL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA, DAL MOMENTO CHE OGGETTO DI QUESTA DISPOSIZIONE NON E QUELLO DI DELIMITARE LA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI ONDE FISSARE IL LIVELLO DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AI VARI APPALTI PUBBLICI, BENSI QUELLO DI DETERMINARE QUALI SONO LE REFERENZE PROBANTI O I MEZZI DI PROVA CHE POSSONO ESSERE PRESENTATI PER DIMOSTRARE LA CAPACITA FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL' IMPRENDITORE .

14 PER PRONUNCIARSI SULLA COMPATIBILITA DI UN TALE LIMITE CON LA DIRETTIVA NEL SUO COMPLESSO, VANNO RICHIAMATI LA FINALITA E L' OGGETTO DI QUESTA . L' OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA 71/305 E QUELLO DI ASSICURARE CHE LA CONCRETA REALIZZAZIONE ALL' INTERNO DELLA COMUNITA DELLA LIBERTA DI STABILIMENTO E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI COMPORTI, INSIEME ALLA ELIMINAZIONE DELLE RESTRIZIONI, UN COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE NAZIONALI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI . TALE COORDINAMENTO "DEVE RISPETTARE PER QUANTO POSSIBILE LE PROCEDURE E LE PRASSI IN VIGORE IN OGNUNO DEGLI STATI MEMBRI" ( SECONDO CONSIDERANDO DELLA DIRETTIVA ). L' ART . 2 DISPONE ESPLICITAMENTE CHE LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI APPLICHINO LE LORO PROCEDURE NAZIONALI, ADATTATE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA .

15 LA DIRETTIVA NON INTRODUCE DUNQUE UNA NORMATIVA COMUNITARIA UNIFORME ED ESAUSTIVA . NELL' AMBITO DELLE NORME COMUNI CHE ESSA DETTA, GLI STATI MEMBRI RESTANO LIBERI DI MANTENERE O DI EMANARE NORME SOSTANZIALI E PROCEDURALI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, PURCHE VENGANO RISPETTATE TUTTE LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA E, IN PARTICOLARE, I DIVIETI CHE DISCENDONO DAI PRINCIPI SANCITI DAL TRATTATO IN MATERIA DI DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI .

16 LA FISSAZIONE ALL' INTERNO DI UNO STATO MEMBRO DI UN IMPORTO MASSIMO DI LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTEMPORANEAMENTE NON E CONTRARIA AI SUDDETTI PRINCIPI E NULLA CONSENTE DI SUPPORRE CHE ESSA ABBIA UN EFFETTO RESTRITTIVO PER QUANTO RIGUARDA L' ACCESSO DEGLI IMPRENDITORI DELLA COMUNITA AGLI APPALTI PUBBLICI .

17 STANDO COSI LE COSE, E GIOCOFORZA CONSTATARE CHE ALLO STATO ATTUALE DEL DIRITTO COMUNITARIO NULLA OSTA A CHE GLI STATI MEMBRI, NELLA SFERA DELLE LORO COMPETENZE IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, STABILISCANO UN IMPORTO MASSIMO DI LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTEMPORANEAMENTE .

18 OCCORRE PERTANTO RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE NEL SENSO CHE L' INDICAZIONE DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ATTRIBUITI A UN' IMPRESA PUO ESSERE RICHIESTA AGLI OFFERENTI A TITOLO DI REFERENZA PROBANTE AI SENSI DELL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA 71/305/CEE E CHE NE DETTO ARTICOLO, NE ALCUN' ALTRA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA OSTANO A CHE UNO STATO MEMBRO STABILISCA L' IMPORTO DEI LAVORI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI CONTEMPORANEAMENTE .

SULLA QUESTIONE RELATIVA AGLI EFFETTI DELL' ISCRIZIONE A UNA LISTA UFFICIALE DI IMPRENDITORI IN UNO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

19 PER POTER RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE, E NECESSARIO PRECISARE LA FUNZIONE CHE, NEL SISTEMA DELLA DIRETTIVA, RIVESTE L' ISCRIZIONE IN UNA LISTA UFFICIALE DI IMPRENDITORI IN UNO STATO MEMBRO .

20 A NORMA DELL' ART . 28, N . 1, GLI STATI MEMBRI IN CUI ESISTONO LISTE UFFICIALI DI IMPRENDITORI SONO TENUTI AD ADATTARLE ALLE DISPOSIZIONI DELL' ART . 23, LETT . A ), D ) E G ), E DEGLI ARTT . DA 24 A 26 .

21 LE PRECITATE DISPOSIZIONI DELL' ART . 23 CONTENGONO LA DISCIPLINA DELLE CIRCOSTANZE RELATIVE ALLO STATO DI INSOLVENZA O ALL' ONORABILITA DI UN IMPRENDITORE TALI DA GIUSTIFICARE LA SUA ESCLUSIONE DALLA GARA D' APPALTO .

QUELLE DI CUI AGLI ARTT . 25 E 26 RIGUARDANO LE REFERENZE PROBANTI RELATIVE, IN PRIMO LUOGO, ALLA CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI IMPRENDITORI, E, IN SECONDO LUOGO, ALLA CAPACITA TECNICA .

22 L' ARMONIZZAZIONE DELLE LISTE UFFICIALI DI IMPRENDITORI DISPOSTA DALL' ART . 28 HA DUNQUE UNA PORTATA LIMITATA . ESSA RIGUARDA IN PARTICOLAR MODO LE REFERENZE PROBANTI DELLA CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE CAPACITA TECNICHE DEGLI IMPRENDITORI . I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPRENDITORI, INVECE, NON SONO ARMONIZZATI .

23 L' ART . 28, N . 2, DISPONE CHE GLI IMPRENDITORI ISCRITTI IN TALI LISTE POSSONO PRESENTARE ALL' AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, IN OCCASIONE DI OGNI GARA D' APPALTO, UN CERTIFICATO D' ISCRIZIONE RILASCIATO DALL' AUTORITA COMPETENTE E CONTENENTE LA MENZIONE DELLE REFERENZE CHE HANNO PERMESSO L' ISCRIZIONE ALLA LISTA NONCHE DELLA RELATIVA CLASSIFICA .

24 L' ART . 28, N . 3, RICONOSCE ALLE IMPRESE ISCRITTE IN UNA LISTA UFFICIALE DI UN QUALSIASI STATO MEMBRO IL DIRITTO DI UTILIZZARE, NEI CONFRONTI DELL' AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DI UN ALTRO STATO MEMBRO ED ENTRO I LIMITI FISSATI DALLO STESSO ARTICOLO, QUEST' ISCRIZIONE COME MEZZO DI PROVA ALTERNATIVO DEL FATTO CHE ESSE POSSIEDONO I REQUISITI QUALITATIVI INDICATI NEGLI ARTT . DA 23 A 26 DELLA DIRETTIVA ( SENTENZA 10 FEBBRAIO 1982, CAUSA 76/81, TRANSPOROUTE, RACC . PAG . 417 ).

25 PER QUEL CHE ATTIENE IN PARTICOLARE ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE CAPACITA TECNICHE DEGLI IMPRENDITORI, L' ISCRIZIONE IN UNA LISTA UFFICIALE DI IMPRENDITORI PUO PERCIO SOSTITUIRSI ALLE REFERENZE PROBANTI DI CUI AGLI ARTT . 25 E 26 IN QUANTO TALE ISCRIZIONE RIPOSI SU DATI EQUIVALENTI .

26 I DATI RISULTANTI DALL' ISCRIZIONE IN UNA LISTA UFFICIALE NON POSSONO PIU ESSERE MESSI IN DUBBIO DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI . QUESTE ULTIME MANTENGONO NONDIMENO LA COMPETENZA A STABILIRE IL LIVELLO DELLA CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLE CAPACITA TECNICHE RICHIESTE PER PARTECIPARE AD UN DATO APPALTO .

27 DI CONSEGUENZA, LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SONO OBBLIGATE A RITENERE SUFFICIENTI LA CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E LE CAPACITA TECNICHE DELL' IMPRENDITORE PER I LAVORI CORRISPONDENTI ALLA SUA CLASSIFICAZIONE SOLTANTO NELLA MISURA IN CUI TALE CLASSIFICAZIONE RIPOSI SU CRITERI EQUIVALENTI QUANTO AL LIVELLO DI CAPACITA RICHIESTA . SE CIO INVECE NON SI VERIFICA, ESSE HANNO IL DIRITTO DI ESCLUDERE L' OFFERTA DELL' IMPRENDITORE CHE NON SODDISFI I REQUISITI RICHIESTI .

28 LA QUESTIONE POSTA DAL GIUDICE NAZIONALE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE GLI ARTT . 25, 26, LETT . D ), E 28 DELLA DIRETTIVA 71/305/CEE DEL 26 LUGLIO 1971, CHE COORDINA LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI, VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE ESSI NON OSTANO A CHE L' APPALTANTE ESIGA DA UN IMPRENDITORE ISCRITTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO LA PROVA CH' EGLI DISPONE DEL MINIMO DI RISORSE PROPRIE E DEL NUMERO DI OPERAI E DI QUADRI PRESCRITTO DALLA LEGGE NAZIONALE, NEMMENO SE TALE IMPRENDITORE E ISCRITTO NELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO IN UNA CLASSE CORRISPONDENTE A QUELLA PRESCRITTA DA DETTA LEGGE NAZIONALE IN RELAZIONE ALL' ENTITA DEI LAVORI DA APPALTARE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

29 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, DAL REGNO DI SPAGNA E DALLA REPUBBLICA ITALIANA, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLE CAUSE PRINCIPALI, IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ( SESTA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTALE DAL CONSIGLIO DI STATO DEL REGNO DEL BELGIO CON SENTENZE 15 GENNAIO 1986, DICHIARA :

1 ) LE REFERENZE CHE CONSENTONO DI DETERMINARE LA CAPACITA FINANZIARIA ED ECONOMICA DI UN IMPRENDITORE NON SONO INDICATE IN MODO LIMITATIVO DALL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA 71/305/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 26 LUGLIO 1971, CHE COORDINA LE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI .

2 ) L' INDICAZIONE DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ATTRIBUITI AD UN' IMPRESA PUO ESSERE CHIESTA AGLI OFFERENTI COME REFERENZA PROBANTE AI SENSI DELL' ART . 25 DELLA DIRETTIVA 71/305/CEE E NE DETTO ARTICOLO NE ALCUN' ALTRA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA OSTANO A CHE LO STATO MEMBRO DETERMINI L' IMPORTO DEI LAVORI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI CONTEMPORANEAMENTE .

3 ) GLI ARTT . 25, 26, LETT D ), E 28 DELLA DIRETTIVA 71/305/CEE VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE ESSI NON OSTANO A CHE L' APPALTANTE ESIGA DA UN IMPRENDITORE ISCRITTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO LA PROVA CH' EGLI DISPONE DEL MINIMO DI RISORSE PROPRIE E DEL NUMERO DI OPERAI E DI QUADRI PRESCRITTO DALLA LEGGE NAZIONALE, NEMMENO SE L' IMPRENDITORE E ISCRITTO NELLO STATO MEMBRO DI STABILIMENTO IN UNA CLASSE CORRISPONDENTE A QUELLA PRESCRITTA DA DETTA LEGGE NAZIONALE IN RELAZIONE DELL' ENTITA DEI LAVORI DA APPALTARE .

Top