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Document 61984CC0174

Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 10 dicembre 1985.
Bulk Oil (Zug) AG contro Sun International Limited e Sun Oil Trading Company.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court - Regno Unito.
Restrizioni quantitative praticate dal Regno Unito all'esportazione di petrolio grezzo destinato a paesi terzi (Israele) - Validità rispetto alla politica commerciale comune - Validità rispetto all'accordo CEE-Israele.
Causa 174/84.

European Court Reports 1986 -00559

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:491

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

del 10 dicembre 1985 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

La presente causa, rinviata alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE, pone sul tappeto importanti questioni, al centro delle quali è la compatibilità con il diritto comunitario della politica seguita dal Regno Unito nel 1981 in fatto di esportazione di petrolio grezzo, nella fattispecie in Israele.

Il 31 gennaio 1979, dopo che l'Iran aveva cessato di esportare petrolio grezzo e mentre le forniture a diversi stati erano minacciate, il ministro per l'energia del Regno Unito annunciava, in una risposta scritta al Parlamento, quali passi intendesse compiere il governo per fronteggiare la crisi. Egli aggiungeva : « Il governo auspica che le compagnie petrolifere esportatrici di grezzo del Mare del Nord continuino la loro attività sui mercati dei paesi con noi consociati nell'International Energy Agency, nonché nella Comunità europea. Questa aspettativa non intende affatto pregiudicare la conservazione, nei limiti del possibile, di tutte le correnti di traffico già esistenti al di fuori di dette regioni ». Una copia della dichiarazione ministeriale veniva distribuita ad una riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri della Comunità il giorno successivo al suo rilascio dinanzi al Parlamento del Regno Unito.

Questa politica veniva confermata di tanto in tanto dai ministri del governo formato nel 1979. Si chiariva che il governo disapprovava l'esportazione di petrolio greggio (ma non dei prodotti raffinati) in paesi non compresi nelle tre categorie menzionate nella dichiarazione iniziale, tanto se effettuata direttamente, quanto se effettuata tramite paesi inclusi nelle tre categorie di cui sopra. Non veniva redatto un elenco preciso dei paesi della terza categoria, ma un ministro del governo, in data 8 dicembre 1983, dichiarava al Parlamento che la Finlandia e determinati paesi dei Caraibi rientravano in questa categoria. Israele non era un paese compreso in una delle tre categorie e prima dell'aprile del 1981 i ministri, in almeno due occasioni, confermavano al Parlamento che le esportazioni in Israele non erano viste di buon occhio.

Questa politica non veniva codificata in leggi né in decreti ministeriali a norma di legge. Non si trattava di un vero e proprio « divieto », pur se nella presente causa sovente è stato definito tale; il fermo atteggiamento del governo costituiva comunque chiaramente un efficace mezzo dissuasivo, come dimostrano i fatti della presente lite.

La Bulk Oil (Zug) AG, attrice dinanzi alla High Court inglese, che ha effettuato il rinvio, è una società svizzera, la Sun International Limited e la Sun Oil Trading Company, convenute, sono membri di un gruppo ora controllato dalla Sun and Company, che ha sede nel Delaware, USA.

Con un accordo stipulato mediante scambio di telex del 13 aprile 1981, la Sun conveniva di vendere alla Bulk due partite per trimestre, pari a 500-550 mila barili, riservandosi il venditore la facoltà di fornire a scelta il tipo di greggio Brent, Ninian o Forties, consegna fob in Houndpoint o Sullom Voe, a seconda della convenienza; la prima spedizione avrebbe dovuto aver luogo a metà maggio del 1981. Tanto Houndpoint quanto Sullom Voe sono nel Regno Unito. L'accordo conteneva la seguente clausola:

« Destinazione: destinazione libera, ma sempre in armonia con la politica del governo del paese esportatore. La politica del Regno Unito, attualmente, non consente la consegna al Sudafrica ».

La Bulk ha sempre inteso spedire il petrolio in Israele. Il 19 maggio 1981 essa dava istruzioni alla Sun di trasportare il petrolio a « Gibilterra in attesa di ordini », istruzioni inaccettabili per la Sun. Il fornitore originario, la BP, si rifiutava di consegnare dopo aver accertato che la vera destinazione del petrolio era Israele. Il 9 luglio 1981 la Sun considerava risolto il contratto con la Bulk e di conseguenza citava la Bulk per danni dinanzi ad un arbitro, vale a dire l'avv. Richard Jorcke Q. C. In un lodo provvisorio questi si pronunciava a favore della Sun, in quanto la politica del governo britannico non era viziata sotto il profilo del diritto comunitario e in un secondo tempo liquidava i danni in circa 13 milioni di dollari. Egli osservava, tuttavia, che se i punti di diritto comunitario fossero stati risolti a favore della Bulk il suo lodo avrebbe dovuto dichiarare inadempiente la Sun. La causa veniva allora portata dinanzi alla High Court nell'intento di consultare la Corte di giustizia a norma dell'art. 177 su questi punti, giacché l'arbitro non poteva effettuare il rinvio pregiudiziale. La High Court ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

« 1)

a)

Se l'accordo 11 maggio 1975 fra la Comunità economica europea e lo stato di Israele (l' ” accordo “) adottato con il regolamento del Consiglio n. 1274/75 (il “regolamento ”), correttamente interpretato:

i)

impedisca la creazione di nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente per le esportazioni dal Regno Unito in Israele e in caso affermativo

ii)

impedisca tale creazione per l'esportazione di petrolio greggio dal Regno Unito in Israele;

iii)

impedisca altrimenti l'inserzione in un contratto fra due singoli di una clausola la quale vieti l'esportazione di petrolio greggio dal Regno Unito in Israele nel periodo aprile 1981 — luglio 1981 compreso (il “periodo di cui trattasi ”).

b)

Se il regolamento del Consiglio n. 2603/69 abbia rilievo ai fini della soluzione.

2)

In caso affermativo, se un provvedimento avente la forma di una politica (la ” politica “) assertivamente adottata dal Regno Unito di vietare l'esportazione di petrolio greggio dal Mare del Nord in paesi che non fossero gli Stati membri della CEE, i paesi partecipanti all'International Energy Agency e quelli con cui erano in atto, al momento dell'adozione della politica, correnti di scambio, e che quindi impedisca l'esportazione diretta in Israele di petrolio greggio del Mare del Nord, sarebbe stato giustificato a norma dell'art. 11 dell'accordo e dei regolamenti in vigore nel periodo di cui trattasi. E se un provvedimento del genere sarebbe stato un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio fra le parti contraenti a norma di detto articolo.

3)

Ove rilevante, alla luce della soluzione delle questioni 1 e 2:

a)

se le afferenti disposizioni dell'accordo e dei regolamenti siano direttamente efficaci in modo che il singolo possa farle valere;

b)

se il singolo possa farle valere nei confronti di un altro singolo;

e

e)

se il singolo possa farle valere nei confronti di un altro singolo nel caso in cui abbia con questo stipulato un contratto, una clausola del quale prescrive l'osservanza della politica di uno Stato membro che sia in contrasto con dette disposizioni.

4)

Qualora sia rilevante alla luce delle soluzioni date alle questioni 1, 2 e 3 se, tenuto conto del regolamento del Consiglio n. 2603/69, l'adozione della politica fosse incompatibile con il trattato CEE per intero o nella parte in cui si proponeva di pregiudicare o impedire l'esportazione di petrolio greggio dal Regno Unito in Israele, in quanto il trattato vietava al Regno Unito di adottare una politica del genere:

i)

o in ogni caso, o

ii)

senza previa notifica, consultazione e/o approvazione della Commissione e/o del Consiglio dei ministri delle Comunità europee.

5)

Se l'adozione della politica era incompatibile con il trattato:

a)

se le afferenti disposizioni del trattato siano direttamente efficaci in modo che il singolo possa farle valere;

b)

se il singolo possa farle valere nei confronti di un altro singolo

e

e)

se il singolo possa farle valere nei confronti di un altro singolo nel caso in cui abbia con questo stipulato un contratto, una clausola del quale prescrive l'osservanza della politica di uno Stato membro che sia in contrasto con dette disposizioni.

6)

Se, ai fini delle questioni che precedono, abbia rilevanza il fatto che tanto il Consiglio dei ministri, quanto la Commissione delle Comunità europee non abbiano formulato alcuna obiezione circa la legittimità della politica. »

In seguito ad un accordo tra la Comunità economica europea e lo stato di Israele in data 11 maggio 1975, il Consiglio adottava il regolamento n. 1274/75 (GU 1975, L 136, pag. 1). Scopo di questo accordo era, fra l'altro, la promozione, tramite l'espansione dell'interscambio tra le due zone, dell'armonioso sviluppo dei rapporti economici tra la Comunità europea ed Israele e la contribuzione « eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso dell'espansione del commercio mondiale ».

Quanto alle importazioni, è esplicitamente contemplato dall'art. 3 che non saranno istituiti nuovi dazi doganali od oneri di effetto equivalente e non saranno introdotte nuove restrizioni quantitative delle importazioni o misure di effetto equivalente nel commercio tra la Comunità ed Israele. Gli oneri esistenti devono venire o immediatamente aboliti oppure soppressi gradualmente.

Quanto alle esportazioni, l'art. 4 dispone che non si dovranno introdurre nuovi dazi doganali od oneri aventi effetto equivalente. Non vi è divieto espresso, in questo od in qualsiasi altro articolo, di restrizioni quantitative delle esportazioni.

L'art. 11 comunque stabilisce che « l'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati » da determinati motivi. La tesi che questa formulazione presuppone che le restrizioni quantitative delle esportazioni erano altrimenti vietate è stata respinta dalla Corte a proposito di un analogo accordo con la Spagna che conteneva la stessa clausola (causa 225/78, Procureur de la République/Bouhelier, Race. 1979, pag. 3151). Pare probabile che allorché si è incluso l'equivalente dell'art. 36 del trattato CEE nell'accordo con Israele, si è dimenticato che l'art. 3 riguardava tanto l'art. 12 quanto l'art. 30 del trattato CEE, mentre l'art. 4 riguardava solo l'art. 12 e non l'art. 34. Come ha detto l'avvocato generale Capotorti « non si può pensare che divieti di così grande importanza siano deducibili da una norma che ha un diverso oggetto » (pag. 3164).

Questo modo di vedere è accettato dalla Bulk. Di conseguenza, pur se l'effetto della politica governativa, a mio parere, è quello di una « restrizione quantitativa delle esportazioni » ai sensi del trattato CEE (cause 249/81, Commissione/Irlanda, Race. 1982, pag. 4005 e 222/82, Apple and Pear Development Counćil/Lewis, Racc. 1983, pag. 403), l'accordo con Israele non ha espressamente o implicitamente vietato restrizioni quantitative delle esportazioni o misure di effetto equivalente.

La Bulk deduce tuttavia che la politica del governo britannico contravviene all'art. 25 dell'accordo che, fra l'altro, « obbliga le parti contraenti ad astenersi da ogni misura che possa pregiudicare il perseguimento delle finalità dell'accordo ».

Tenendo conto solo della motivazione e dell'art. 1 dell'accordo, si potrebbe sostenere che il divieto da parte della Comunità di esportazioni della Comunità o degli Stati membri in Israele era pregiudizievole per gli scopi perseguiti. A mio parere, è un grossolano errore considerare unicamente la motivazione e l'art. 1. Le parti contraenti hanno deciso di non vietare restrizioni quantitative all'esportazione, ma solo all'importazione. Questa scelta si deve ritenere limiti o definisca il metodo per perseguire lo scopo generale fissato dall'accordo. Le restrizioni delle esportazioni esulano dall'accordo, anche se imposte da o con il consenso della Comunità; la loro adozione non va considerata una « misura che possa ostacolare il perseguimento delle finalità dell'accordo ». Le restrizioni delle esportazioni adottate da uno Stato membro, anche se non autorizzate dalla Comunità, non possono ritenersi nemmeno esse una misura di questo tipo. A mio parere, la politica del governo britannico non era in contrasto con l'art. 25 dell'accordo.

Si è pure sostenuto, richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa 22/70 (Commissione/Consiglio, Race. 1971, pag. 263), che, adottando il regolamento n. 2603/69 (GU 1969, L 324, pag. 25) e stipulando l'accordo con Israele, la Comunità è entrata nel campo dei rapporti commerciali fra la CEE ed Israele. Ancora una volta si fa affidamento in particolare sulla motivazione e sull'art. 1 dell'accordo. Si assume che, di conseguenza, agli Stati membri è vietato introdurre nuove restrizioni quantitative delle esportazioni di petrolio in Israele, risultato non incompatibile con la sentenza Bouhelier, che riguardava le restrizioni in atto.

Pur se la causa Bouhelier verteva di fatto su restrizioni in atto, non interpreto la sentenza della Corte nel senso che sia fondata sulla distinzione tra vecchie e nuove restrizioni. Nemmeno, qualunque sia la situazione alla luce del regolamento, direi che la Comunità, con l'accordo con Israele, ha inteso disciplinare la totalità degli scambi con Israele quando ha lasciato espressamente aperta la possibilità di restrizioni delle esportazioni. Di conseguenza, l'adozione da parte di uno Stato membro di restrizioni del genere, o la politica che miri a far sì che non si esporti petrolio in Israele, non è resa impossibile dallo stesso accordo con Israele.

Perciò, a mio parere, l'accordo Comunità-Israele né ha reso invalida né ha impedito la politica seguita dal governo britannico.

Ciò premesso, non è necessario stabilire se la politica fosse giustificata dall'art. 11 dell'accordo; quanto al modo di vedere opposto, potrebbero farsi considerazioni simili, se non identiche, a quelle che possono farsi sotto il profilo dell'art. 11 del regolamento n. 2603/69 che esporrò in seguito.

Se fossi giunto alla conclusione che l'accordo vietava nuove restrizioni quantitative delle esportazioni in Israele, non avrei accettato l'assunto secondo il quale il petrolio greggio esula completamente dall'accordo. E vero che la definizione di prodotti « originari » di cui all'art. 1, n. 2, del protocollo n. 3, non vale per il petrolio greggio ed altri prodotti. Tuttavia non ne consegue che, per il fatto che non si fornisce una definizione in merito per quel che riguarda il petrolio, questo esuli dall'accordo e nemmeno che il fatto che non si è data una definizione di petrolio grezzo nell'art. 3 del regolamento comunitario sull'origine (regolamento del Consiglio n. 802/68, GU 1968, L 148, pag. 1) implichi che il petrolio greggio non è compreso nel trattato CEE. Che il petrolio grezzo rientri nell'accordo mi pare sia indicato a) dall'art. 5 e dall'allegato C del protocollo n. 2 dell'accordo, con cui Israele è stato invitato ad abolire le restrizioni quantitative delle importazioni di petrolio grezzo secondo le scadenze stabilite nell'allegato D di detto protocollo e b) dal regolamento del Consiglio n. 2818/77 (GU 1977, L 331, pag. 21) che impone limiti annui a determinati prodotti originari di Israele comprendenti, pur se non il petrolio grezzo, altri prodotti petroliferi che non sono compresi nella definizione di « prodotti originari » contenuta nel protocollo n. 3.

Infine, anche se l'art. 25, n. 1, dell'accordo può essere interpretato nel senso che vieta l'adozione da parte di uno Stato membro di restrizioni quantitative delle esportazioni, non mi pare che questo obbligo sia sancito con sufficiente chiarezza o certezza, tanto da consentire ai singoli di invocarlo dinanzi ai giudici nazionali degli Stati membri. Esso corrisponde all'inarca all'art. 5 del trattato CEE, che, preso di per sé e senza riferimenti ad altri precisi articoli, non può, a mio parere, esser fatto valere dai singoli dinanzi ai tribunali nazionali (cause 78/70, Deutsche Grammophon/Metro, Race. 1971, pag. 487 e 499; 9/73, Schlüter/Hauptzollamt Lörrach, Race. 1973, pag. 1135 e 1161; 141/78, Francia/Regno Unito, Racc. 1979, pag. 2923 e 2942).

Il secondo punto da vedere è se la politica del governo fosse incompatibile con il regolamento del Consiglio n. 2603/69 che ha fissato norme comuni per le esportazioni. La motivazione dichiara che, dopo il periodo transitorio, « la politica commerciale comune deve essere basata su principi uniformi, fra l'altro per quanto riguarda l'esportazione ». Dal momento che le esportazioni sono quasi completamente liberalizzate negli Stati membri è « possibile prendere in considerazione, sul piano comunitario, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al trattato »; « è opportuno escludere provvisoriamente dalla liberalizzazione comunitaria taluni prodotti fino a che non sia adottata una decisione del Consiglio che instauri un regime comune applicabile a tali prodotti ».

Gli art. 1 e 10 del regolamento pongono in atto questi scopi:

« 1. Le esportazioni della Comunità economica europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quella applicata in conformità delle disposizioni del presente regolamento. »

« 10. Fin quando il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione non istituisce un regime comune nei loro confronti, il principio della libertà di esportazione sul piano comunitario di cui all'art. 1 non si applica ai prodotti che figurano nell'allegato ».

Gli allegati includono sotto le voci 27.09 e 27.10 gli oli di petrolio e il petrolio grezzo.

A prima vista e considerando questo regolamento isolatamente, gli Stati membri hanno piena facoltà di continuare nel loro indirizzo politico senza mutarlo, ivi comprese le restrizioni, per quanto riguarda l'esportazione di petrolio grezzo. Possono istituire nuove restrizioni dopo la data del regolamento? Si sostiene che a norma del regolamento essi non possono farlo. Si pone l'accento sul fatto che la motivazione sottolinea l'importanza dell'esame a livello comunitario. In secondo luogo si sostiene che la motivazione rende manifesto che esso va applicato a tutti i prodotti, cosicché l'art. 10 non esclude il petrolio grezzo dal regolamento, esso stabilisce semplicemente che l'obbligo di liberalizzazione non si applica, tra l'altro, al petrolio grezzo. Quindi si sostiene che tutte le disposizioni degli art. 2-9 valgono per il petrolio grezzo.

Gli art. 2-5 del regolamento fissano le modalità per la notifica e per la consultazione e autorizzano la Commissione a chiedere agli Stati membri la produzione di dati statistici e l'esercizio di una sorveglianza secondo il procedimento stabilito dalla Commissione. L'art. 6 autorizza la Commissione a assoggettare l'esportazione di una merce alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione; l'art. 7 autorizza il Consiglio ad adottare provvedimenti adeguati onde impedire che si verifichino situazioni critiche per scarsezza di prodotti di base, oppure onde porre rimedio a una siffatta situazione. Con l'art. 8, che è rimasto in vigore sino alla fine del 1974 (regolamento del Consiglio n. 2747/72, GU 1972, L 291, pag. 50), uno Stato membro, se considera necessari provvedimenti di tutela, poteva solo adottarli individualmente su base temporanea, finché la Commissione avesse adottato una decisione e si dovevano effettuare consultazioni mentre detti provvedimenti erano in vigore onde accertare che essi fossero sempre giustificati.

Nuovi provvedimenti, si è sostenuto, non possono venire adottati se non in conformità a queste disposizioni. Gli art. 5-9 si applicano poiché l'art. 10 esenta solo i prodotti di cui all'allegato dal principio sancito nell'art. 1. Esso non esclude l'applicazione degli art. 2-9.

Inoltre, si invoca il fatto che le merci dell'allegato sono quelle per le quali era in vigore una restrizione applicata da almeno uno Stato membro e man mano che gli Stati membri hanno abolito le restrizioni le merci sono state radiate dall'allegato.

La Bulk, a sostegno della sua tesi, si richiama: a) alla decisione della Commissione n. 79/365 (GU 1979, L 85, pag. 44) relativa al controllo delle esportazioni di vitelli non trattati e di pelli bovine (prodotti contemplati nell'allegato), decisione che si fonda sull'art. 5 del regolamento; b) alla deroga limitata concessa all'Irlanda al momento dell'adesione per quel che riguardava l'esportazione di determinati prodotti del legno (prodotti compresi nell'allegato) in forza dell'art. 133 e dell'allegato VII dell'atto di adesione, che — si sostiene — sarebbe stata superflua se l'Irlanda fosse stata libera di esportare queste merci e e) al regolamento n. 1934/82 (GU 1982, L 211, pag. 1) che i) nella motivazione recita « è opportuno anche precisare con maggiore chiarezza che le restrizioni mantenute in virtù degli art. 1 e 10 del regolamento CEE n. 2603/69 sono applicate soltanto dagli Stati membri indicati a fronte dei prodotti riassunti in allegato, eccettuati taluni prodotti del settore energetico che appare opportuno escludere » e che ii) sostituiva un nuovo art. 10 in forza del quale « il principio della libertà di esportazione sul piano comunitario di cui all'art. 1 non si applica ai prodotti che figurano nell'allegato per gli Stati membri menzionati, né ai seguenti prodotti per tutti gli Stati membri: 27.09 (oli grezzi di petrolio o di minerali bituminosi) ». Ciò, si sostiene, dimostra che erano esenti solo le restrizioni esistenti, ma non le nuove restrizioni.

Nonostante il valore degli argomenti della Bulk, non credo che il regolamento n. 2603/69 vada inteso nel senso da questa caldeggiato. La struttura del regolamento crea problemi, ma mi pare che, per quel che riguarda l'art. 1, si potrebbero applicare « in conformità del regolamento » tre tipi di deroghe e cioè i) quelle che costituiscono l'oggetto d'azione specifica della Commissione, del Consiglio o dello Stato membro a norma del titolo III, « Misure protettive »; ii) quelle che si riferiscono alle merci eccettuate dal principio di liberalizzazione in forza dell'art. 10; e iii) quelle che sono giustificate per uno dei motivi elencati nell'art. 11. Mi pare impossibile sostenere che uno Stato membro fino al 1974, quando è venuto meno l'art. 8, non poteva adottare restrizioni dell'esportazione comprese nell'art. 10 se non in forma di provvedimenti temporanei a norma dell'art. 8 o che esso doveva aspettare che il Consiglio o la Commissione prendessero l'iniziativa a norma degli art. 6 o 7. Ciò svuoterebbe di senso l'art. 10. I provvedimenti che possono venir adottati a norma del titolo III si aggiungono a quelli che possono venir adottati per quel che riguarda merci eccettuate dal principio di liberalizzazione. Mi pare che l'intento del regolamento sia che il titolo III va applicato alle merci che non rientrano nell'art. 10, ma nei cui confronti sono necessarie misure specifiche in speciali situazioni.

Se fossi giunto alla conclusione opposta, cioè che è possibile che misure di tutela possono venire adottate a norma degli art. 6-8 per quel che riguarda merci comprese nell'allegato, ciò, a mio parere, non priverebbe gli Stati membri del potere discrezionale di agire indipendentemente e di adottare provvedimenti diversi da quelli specificati nel titolo III.

Secondo me, gli art. 2, 3 e 4 del titolo II sono essenzialmente subordinati al titolo III. Uno Stato membro è obbligato a informare la Commissione, a norma dell'art. 2, solo se ritiene che possano essere necessari provvedimenti di tutela ai sensi del titolo III. A norma dell'art. 3 si deve tenere una consultazione, per quanto riguarda questo punto, entro i 4 giorni lavorativi successivi al ricevimento della notifica contemplata dall'art. 2 (cioè, se lo Stato membro ritiene che possano essere necessari provvedimenti di tutela ai sensi del titolo III).

Se, come penso, il titolo III non si applica alle merci eccettuate, allora non si possono applicare loro nemmeno gli art. 2, 3 e 4. Se, d'altra parte, si possono adottare provvedimenti a norma del titolo III per quel che riguarda le merci eccettuate, allora gli art. 2, 3 e 4 si applicano solo qualora uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di tutela ai sensi del titolo III. Ciò varrebbe solo qualora lo Stato membro, invece di agire indipendentemente in forza del potere discrezionale che gli conferisce il regolamento come conseguenza dell'art. 10, preferisse valersi dei provvedimenti contemplati dal titolo III. Non mi pare che gli obblighi di cui agli art. 2, 3 e 4 si applichino alle iniziative prese da uno Stato membro che agisca nei confronti di merci eccettuate dalla politica di liberalizzazione in forza dell'art. 10.

Si può obiettare che, se le consultazioni a norma dell'art. 3 sono subordinate alla notifica a norma dell'art. 2, l'art. 5 del regolamento, che prescrive che gli Stati membri forniscano dati statistici sull'andamento del mercato ed esercitino la sorveglianza sulle esportazioni, si può applicare solo alle merci non comprese nell'allegato. D'altro canto, se è esatto interpretare l'art. 3 nel senso che le consultazioni non sono subordinate alla notifica a norma dell'art. 2, si può del pari obiettare che i provvedimenti a norma dell'art. 5 possono valere per le merci non contemplate nell'allegato purché le consultazioni si svolgano « prima di instaurare qualsiasi misura ai sensi degli art. 5-7 ». Poiché l'art. 5 esula dalla presente causa, è superfluo risolvere questo punto. Se fosse necessario risolverlo, direi che l'art. 5 non si applica alle merci incluse nell'allegato e che la Commissione può ottenere per altre vie le informazioni relative a queste merci.

Ciò premesso, ben si comprende perché l'art. 10 si richiami solo all'art. 1. Era superfluo fare richiamo ad altri articoli, in quanto essi comunque non riguardavano le merci non comprese nel principio di liberalizzazione.

Non mi pare che gli argomenti fondati sull'atto di adesione dell'Irlanda e sulla decisione della Commissione 79/365 portino alla soluzione contraria per il problema in esame. La disposizione circa i prodotti del legno può essere stata inserita come compromesso o per chiarezza al momento dell'adesione di uno Stato membro; all'epoca dell'adesione dell'Irlanda si trattava ad ogni modo di una restrizione « vecchia » e non« nuova ». La decisione 79/365 era stata adottata validamente, in quanto l'art. 5 (sebbene non necessariamente gli altri articoli nei titoli II e III) si applicava alle merci incluse nell'allegato, oppure erroneamente.

L'argomento basato sulla motivazione del regolamento n. 1934/82 non è nemmeno esso sufficiente per confutare quella che io considero la corretta interpretazione del regolamento n. 2603/69. L'espressione « restrizioni mantenute in vigore » può essere interpretata nel senso che comprende nuove restrizioni introdotte solo dagli Stati membri specificati relativamente a determinate merci, oppure da tutti gli Stati membri per determinate merci nel settore dell'energia. Il tenore del nuovo art. 10 è chiaramente idoneo a comprendere nuove restrizioni. Non ritengo che in ogni caso si debba far ricorso a questo regolamento per interpretare il regolamento precedente; per di più esso non incide sui fatti controversi nella presente causa.

Di conseguenza, a mio parere, il Regno Unito non era tenuto ad inviare comunicazioni a norma dell'art. 2 del regolamento n. 2603/69. L'art. 10, considerandolo adottato validamente, esentava il petrolio grezzo dalla politica di liberalizzazione; il Regno Unito era libero, sotto il profilo di questo regolamento, di adottare la politica che ha adottato.

È stato sostenuto che la politica del governo, se era per altri motivi incompatibile con l'accordo o con il regolamento n. 2603/69, era giustificata ai sensi dell'art. 11 di entrambi per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, salvoché fosse un mezzo di discriminazione arbitraria ai sensi dell'accordo.

Alla luce della sentenza della Corte nella causa 270/80, Polydor/Harlequin Records (Race. 1982, pag. 329), questi due articoli non devono necessariamente avere la stessa portata, anche se la lettera è simile. Le disposizioni dell'accordo possono avere effetti più ampi di quelle del regolamento.

È stato fatto riferimento alla causa 72/83, Campus Oil/Ministero dell'industria e dell'energia (sentenza 10 luglio 1984) nella quale è stato deciso che una restrizione dell'importazione di prodotti petroliferi da altri Stati membri può essere giustificata a norma dell'art. 36 del trattato CEE per motivi di pubblica sicurezza, qualora sia necessaria per garantire scorte essenziali. La Corte comunque non ha dichiarato in quella occasione che l'art. 36 attribuisca poteri illimitati di imporre restrizioni di questo tipo; le restrizioni adottate non devono andar oltre il necessario per garantire il minimo di scorte necessarie.

Quella sentenza non riguarda direttamente la presente causa, giacché ivi le restrizioni concernevano il commercio fra Stati membri ed erano state adottate onde tutelare le esigenze specifiche dell'Irlanda. Nel nostro caso non si sostiene che la restrizione sia necessaria per tutelare le esigenze del Regno Unito in fatto di petrolio, bensì per assistere gli altri Stati membri della Comunità e gli aderenti all'accordo internazionale sull'energia, nessuno dei quali apparentemente ne ha chiesto l'adozione. La restrizione implicata dalla politica del governo non si applicava comunque ai prodotti petroliferi raffinati: anzi, essa « incoraggia l'adattamento delle infrastrutture delle raffinerie nell'ambito dei paesi aderenti per ottenere un impiego ottimale su una base continua delle particolari caratteristiche del petrolio grezzo del Mare del Nord del Regno Unito » (osservazioni del Regno Unito nel procedimento pregiu-dizialel.

Mi par chiaro che una restrizione dell'esportazione di petrolio grezzo può essere giustificata da motivi di pubblica sicurezza. Inoltre, può apparire attendibile l'assunto che questa particolare politica era giustificata nel 1979, quando c'era penuria di petrolio e incertezza quanto al futuro degli approvvigionamenti. Nel 1981 la posizione era cambiata e c'era un'eccedenza di petrolio grezzo. Accetto la tesi secondo la quale, dato che la situazione può facilmente cambiare di nuovo, non sarebbe giusto sostenere che, poiché le precise circostanze nel 1979 sono venute meno, la politica non può più giustificarsi. Può esser necessario guardare più lontano. Tuttavia, in un periodo di eccedenze la situazione dev'essere riesaminata e può esser altrettanto assurdo sostenere che, se una politica è giustificata da motivi di pubblica sicurezza, è giustificata in eterno o anche a tempo indeterminato. Mi pare che questo sia un punto sul quale può pronunciarsi solo il giudice nazionale e su di esso l'arbitro si è pronunciato. In base al fascicolo, non mi pare che si possa decidere se questa politica continuasse ad essere giustificata nel periodo che ci interessa. Se una decisione del genere dovesse essere presa ora, direi che dal fascicolo dinanzi a questa Corte non si desume che nel 1981 la restrizione fosse giustificata da motivi di pubblica sicurezza del Regno Unito. D'altra parte, dati i motivi per seguire questa politica, non ammetterei che, se le cose stessero altrimenti ai sensi dell'art. 11, la politica sia stata nuovamente abbandonata in quanto costituiva una discriminazione arbitraria.

Si sostiene inoltre che la politica del Regno Unito era in ogni modo in contrasto con l'art. 113 del trattato e che l'art. 10 del regolamento, se ha l'effetto che ritengo abbia, era invalido.

Nel contesto del trattato, visto nel suo insieme, l'importanza di elaborare, trascorso il periodo transitorio, una politica commerciale comune « fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne ( ... ) la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d'esportazione ( ... ) » non ha bisogno di venir messa in evidenza.

È evidente che la politica del governo del Regno Unito era un provvedimento di politica commerciale. È pure evidente, stando alle sentenze della Corte, che la politica commerciale comune è una materia che compete alla Comunità e che gli Stati membri non dispongono di poteri concorrenti nel settore di detta politica; « l'art. 113, n. 1, ha conferito alla Comunità una competenza generale in fatto di politica commerciale » (sentenza 41/76, Donckerwolcke/Procureur de la Republique, Race. 1976, pag. 1921; vedi inoltre cause 37 e 38/73, Sociaalfonds/Indiamex, Race. 1973, pag. 1609; Parere 1/78, Race. 1979, pag. 2871). « Riconoscere tale competenza significherebbe ammettere che gli Stati membri possono assumere, nei rapporti con i paesi terzi, atteggiamenti divergenti dall'orientamento generale della Comunità, quindi ne resterebbe falsato il gioco istituzionale, ne risulterebbe scossa la buona fede nell'ambito della Comunità, che non sarebbe più in grado di assolvere il proprio compito che è soprattutto di tutela dell'interesse comune» (Parere 1/75, Race. 1975, pag. 1355, in particolare pag. 1363 e 1364).

Anche con queste premesse, tuttavia, la Comunità deve avere la possibilità di autorizzare gli Stati membri, in via provvisoria, ad adottare iniziative indipendenti. Queste iniziative non sono l'espressione di un potere concorrente o antagonistico rispetto a quello della Comunità; sono l'esercizio di un potere attribuito o riconosciuto dalla Comunità.

La politica comune della Comunità per quel che riguarda le esportazioni è disciplinata dal regolamento n. 2603/69; detta politica include la libertà per gli Stati membri, almeno attualmente, di agire in modo indipendente per quanto riguarda determinate merci. Una di queste è il petrolio greggio e, a quanto pare, il Regno Unito era in grado di imporre restrizioni nell'ambito della politica comune oppure di adottare una politica di orientamento.

La Bulk sostiene tuttavia che il Consiglio non poteva legittimamente concedere un'autorizzazione del genere in esame, giacché una siffatta autorizzazione può venir concessa solo previo accurato esame della situazione specifica, che qui non è stato fatto. In altre parole l'art. 10 andava oltre la competenza del Consiglio.

A mio parere, il Consiglio è partito dall'idea che gli Stati membri già applicavano restrizioni riguardo a determinate merci, alcune delle quali, seppure non tutte, di secondaria importanza economica; queste erano escluse dalla liberalizzazione in via temporanea: lo scopo era di passare ad una maggiore liberalizzazione riducendo l'elenco delle merci nell'allegato, come in realtà è stato fatto. Per i motivi esposti dalla Corte nella sentenza Campus Oil, il petrolio grezzo e i prodotti petroliferi occupano una posizione speciale nella società industrializzata contemporanea; considerazioni particolari valgono per taluni Stati membri, come, ad esempio, le proposte di modificare l'allegato dimostrano essere accaduto per la Francia come per il Regno Unito. Indubbiamente, quanto meno in parte, per queste ragioni il petrolio greggio e i prodotti petroliferi sono stati inclusi nell'allegato. Sebbene sia evidente che si deve aver cura di garantire che la politica commerciale comune non venga compromessa da eccezioni ingiustificate, a mio parere questi sono motivi sufficienti per giustificare la politica seguita dalla Comunità nel regolamento. Non ne consegue, come sostiene la Bulk, che — se il Consiglio può, per validi motivi, escludere provvisoriamente talune merci dal principio di liberalizzazione — ciò implica che possa escluderle tutte, o un numero tale che in pratica la politica viene svuotata di contenuto. Qualsiasi tentativo di seguire una simile condotta da parte del Consiglio si presterebbe a varie considerazioni per quel che riguarda la sua competenza. Ciò non accade nella presente causa.

Di conseguenza non ritengo che l'art. 10 del regolamento sia invalido in quanto oltrepasserebbe i limiti del margine discrezionale di cui dispone il Consiglio nell'elaborare una politica commerciale comune ai sensi dell'art. 113.

La politica era forse illegittima per altri motivi, giacché il Regno Unito non ha previamente comunicato la sua intenzione di adottarla oppure perché non ha consultato le istituzioni comunitarie prima di farlo? Non si sostiene che vi sia stata previa notifica o consultazione, nonostante il Coreper fosse informato, e il rappresentante della Commissione fosse al corrente, di detta politica allorché partecipò alla riunione il giorno successivo alla dichiarazione dinanzi al Parlamento.

La Commissione si richiama alla decisione del Consiglio 9 ottobre 1961 (GU 1961, pag. 1273), che stabilisce un procedimento di consultazione circa determinati provvedimenti di politica commerciale, ed alla decisione del Consiglio 25 settembre 1962, relativa ad un programma d'azione su questioni di politica commerciale comune (GU 1962, pag. 2353).

L'art. 4 della decisione del 1961 recita:

« Lo Stato membro che prevede di procedere a modifiche del proprio regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi, informerà preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.

In questi casi, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, avranno luogo consultazioni preventive, tranne nei casi di urgenza, per i quali le consultazioni si svolgeranno a posteriori ».

Il programma d'azione adottato mediante la decisione del 1962 stabiliva per quanto ci riguarda che « la procedura di consultazione, instaurata dalla decisione del Consiglio 9 ottobre 1961, si applica ad ogni misura che modifichi il regime di esportazione verso paesi terzi, attualmente in vigore in uno degli Stati membri ».

Non concordo con la Commissione allorché sostiene che queste due decisioni erano in vigore nel 1979 e sono tuttora in vigore. Esse erano fondate unicamente sull'art. 111, che si riferiva solo al periodo transitorio. Di conseguenza, alla fine di detto periodo, quando è venuto meno il loro fondamento giuridico, mi pare siano venute meno anche le decisioni. La motivazione della decisione del 1961 lo dimostra chiaramente, giacché essa si richiama solo al periodo transitorio. Anche se, come assume la Commissione, ciò valesse ancora, l'obbligo imposto dall'art. 4 della decisione del 1961 è espresso in termini generali. La dichiarazione fatta dal governo britannico secondo cui « il governo auspica ( ... ) » è stata comunicata un giorno dopo esser stata letta. Il momento preciso in cui questa politica ha iniziato ad incidere sulle operazioni in corso non è chiaro. Quello che è chiaro è che gli Stati membri e la Commissione lo sapevano e non è stata fatta alcuna richiesta di consultazione a norma dell'art. 4 né è pervenuta alcuna obiezione. Mi pare impossibile sostenere che il ritardo, se tale può considerarsi, possa invalidare la politica. Inoltre, come mostra il suo titolo, la decisione del 1962 istituiva solo un programma di azione. Per quel che riguarda le restrizioni quantitative delle esportazioni, le decisioni sono ora state sostituite dal regolamento n. 2603/69.

È stato fatto richiamo al regolamento del Consiglio n. 388/75, relativo alla comunicazione alla Commissione delle esportazioni di petrolio grezzo e di metano in paesi terzi (GU 1975, L 45, pag. 1) e al relativo regolamento d'attuazione, cioè il regolamento della Commissione n. 2678/75 (GU 1975, L 275, pag. 8). Tuttavia, questi regolamenti prescrivono solo la comunicazione dei quantitativi esportati di detti prodotti, non dei provvedimenti di politica adottati o da adottarsi da parte degli Stati membri in relazione a dette esportazioni. L'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio, stabilisce, è vero, che « gli Stati membri accludono alle loro notifiche le eventuali osservazioni ». Tuttavia ciò non obbliga gli Stati membri a spiegare perché non vengano effettuate esportazioni in determinati paesi.

Si è pure fatto richiamo alla risoluzione del Consiglio 9 giugno 1980, relativa agli scopi di politica energetica della Comunità per il 1990 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU 1980, C 149, pag. 1). Al n. 2 della risoluzione il Consiglio « invita gli Stati membri a presentare annualmente alla Commissione i loro programmi di politica energetica fino al 1990 ». Ciò, se ho ben capito, comprenderebbe i provvedimenti come il divieto di esportazione di cui ci occupiamo. Cionondimeno, a mio parere questa risoluzione non è una di quelle che « danno una forma concreta nel particolare settore cui essa si applica all'obbligo di collaborazione che gli Stati membri hanno assunto a norma dell'art. 5 del trattato CEE aderendo alla Comunità» (causa 141/78, Francia/Regno Unito, Racc. 1979, pag. 2923, in particolare pag. 2942).

Infine, su questo aspetto della lite, si sostiene che un obbligo di comunicare e di consultare deriva dal principio sancito in sentenze come la 804/79, Commissione/Regno Unito (Race. 1981, pag. 1045) e la 269/80, Regina/Tymen (Racc. 1981, pag. 3079).

Nella prima di queste cause il Consiglio aveva adottato provvedimenti temporanei per la conservazione delle risorse della pesca. La Commissione aveva proposto provvedimenti definitivi da adottarsi dal Consiglio a norma dell'art. 102 dell'atto di adesione, ma il Consiglio, al momento buono, non era stato in grado di raggiungere un accordo su detti provvedimenti. Con la risoluzione dell'Aia il Consiglio concordava che gli Stati membri potevano adottare provvedimenti temporanei. « Prima di prendere tali provvedimenti, lo Stato membro in questione cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione che deve essere consultata in tutte le fasi della procedura. Siffatti provvedimenti lasciano impregiudicati gli orientamenti che saranno adottati per l'applicazione delle norme comunitarie ». Il Regno Unito comunicava i provvedimenti in progetto, ma gli veniva risposto che essi non dovevano essere adottati senza l'approvazione della Commissione.

Nella sentenza 804/79, la Corte ha deciso che, dopo il periodo transitorio, gli Stati membri non erano liberi di esercitare alcun potere indipendente in fatto di conservazione. Poiché il Consiglio non aveva agito, i provvedimenti vigenti alla fine del periodo transitorio dovevano rimaner in vigore. Dati questi fatti e le direttive che erano state impartite, la Corte affermava che, prima di adottare qualsiasi provvedimento, gli Stati membri devono cercar di ottenere l'approvazione della Commissione « che deve essere consultata in tutte le fasi della procedura ». Essi non devono prendere iniziative che ostacolino gli scopi del trattato o che prestino il fianco ad obiezioni, riserve o condizioni formulate dalla Commissione. Il Regno Unito non aveva proceduto ad alcuna consultazione adeguata ed aveva istituito i provvedimenti « malgrado le obiezioni della Commissione ».

Mi sono dilungato sui punti controversi di detta causa, data l'importanza che le attribuisce la Bulk, onde dimostrare quanto sia diversa la presente fattispecie. Nel nostro caso il Consiglio non ha mancato di agire, fatto capitale nella causa 804/79; esso ha adottato il regolamento n. 2603/69. Non vi era alcun equivalente della risoluzione dell'Aia che rendeva obbligatoria la consultazione. Non vi erano direttive quanto alle merci escluse a norma dell'art. 10 del regolamento n. 2603/69. La Commissione non aveva formulato obiezioni, riserve o condizioni. Non mi pare, così stando le cose, che le sentenze in fatto di pesca abbiano stabilito una massima che valga anche nella presente lite.

Concludo che, in ogni caso, non c'era obbligo per il Regno Unito di consultare le istituzioni comunitarie o gli altri Stati membri prima di adottare la sua politica in fatto di petrolio grezzo. Pur se ritengo che, per motivi di correttezza, si doveva comunicare l'adozione della politica, quest' obbligo è stato soddisfatto mediante la comunicazione fatta alla riunione del Coreper il giorno dopo la dichiarazione in Parlamento. Se, contrariamente a quanto penso, l'obbligo di comunicazione a norma delle decisioni del 1961 e del 1962 fosse continuato dopo il 1969 o fosse insorto in forza del regolamento n. 2603/69, avrei del pari concluso che quest'obbligo era stato adempiuto con la comunicazione che è stata data.

La Bulk sostiene poi che la politica del Regno Unito era in contrasto con l'art. 34 del trattato, giacché si applicava alle esportazioni indirette in Israele e quindi impediva le esportazioni di petrolio grezzo in altri Stati membri che lo avrebbero riesportato in Israele. È possibile che, se la politica britannica impediva di spedire petrolio a Rotterdam in quanto petrolio proveniente dal Regno Unito e posto in libera pratica nei Paesi Bassi era stato rispedito in Israele, vi sia trasgressione dell'art. 34, salva restando l'applicazione dell'art. 115 del trattato. Ciò però non significa che la politica, in quanto si applica alle esportazioni in Israele, dirette o tramite un terzo stato, sia in contrasto con l'art. 34. La validità della politica deve esser vista in relazione alla sua applicazione specifica. L'intera politica non contravviene all'articolo perché potrebbe venir messa in pratica in modo da violare l'articolo (confronta cause riunite da 314 a 316/81 e 83/82, Procureur de la République/Waterkeyn, Race. 1982, pag. 4337). Qui, la destinazione originale era stata indicata come « Gibilterra in attesa di ordini ». Gibilterra deve considerarsi parte del Regno Unito, ai presenti fini, in forza dell'art. 227, n. 4, del trattato. Quindi non vi era « restrizione alle esportazioni tra gli Stati membri » ai sensi dell'art. 34.

Si sostiene ancora che la clausola di destinazione, inserita nel contratto facendo richiamo alla politica del governo del Regno Unito, era incompatibile con l'art. 85 del trattato. La Bulk altresì sostiene che la politica era in contrasto con il combinato disposto dell'art. 85, degli art. 3, lett. f), e 5 del trattato e degli art. 12 e 25, n. i, dell'accordo, che rispecchiano gli art. 5 e 85 del trattato, in quanto era intesa ad incoraggiare, e incoraggiava di fatto, un'iniziativa incompatibile con detti articoli.

A mio parere, questo particolare patto tra la Bulk e la Sun non aveva l'oggeto o l'effetto d'impedire, restringere o alterare la concorrenza nell'ambito del mercato comune. Quindi esso non ricade sotto l'art. 85. Quanto al fatto che la clausola di destinazione sia stata inserita in questo contratto in ossequio alla politica governativa, per la stessa ragione essa non può costituire trasgressione degli art. 3, len. f), 5 e 85 del trattato da parte del Regno Unito.

Dal canto mio, non intenderei l'art. 12 dell'accordo nel senso che esso includa l'imposizione di restrizioni quantitative delle esportazioni che, a mio parere, non sono vietate dall'accordo. Sarebbe inaudito introdurre dalla porta di servizio dell'art. 12 una limitazione intenzionalmente esclusa dall'art. 4 dell'accordo. Per lo stesso motivo non vi può essere trasgressione dell'art. 25 dell'accordo da parte dello Stato membro.

Con la questione finale, la High Court chiede se le soluzioni delle questioni siano influenzate dal fatto che non sono state sollevate obiezioni circa la legittimità della politica, né da parte del Consiglio né da parte della Commissione. Questa acquiescenza non sarebbe rilevante per alcuna infrazione del trattato o dell'accordo (causa 43/75, Defrenne/Sabena, Race. 1976, pag. 455, in particolare pag. 475). Avrebbe unicamente rilevanza se, contrariamente al mio parere, fosse necessaria un'approvazione o una consultazione. L'assenza di reazione può costituire approvazione o indicare che non era prescritta o ritenuta necessaria alcuna consultazione.

La questione sollevata circa l'efficacia diretta delle disposizioni dell'accordo e del trattato non si pone, data la conclusione cui sono giunto. Poiché le disposizioni di un regolamento possono esser fatte valere in una controversia tra singoli dinanzi al giudice nazionale, se sono sufficientemente chiare e precise, avrei ammesso che, se fosse stato invalido il regolamento n. 2603/69, detta invalidità potesse esser fatta valere dalla Bulk dinanzi al giudice nazionale. Come ha detto il giudice Bingham nel provvedimento di rinvio:

« Il richiamo nella clausola alla politica governativa di esportazione, a mio parere, deve essere interpretato nel senso che si riferisce alia politica governativa legittima del paese d'esportazione. Non posso ammettere che il diritto a prima vista spettante alla Bulk di esportare in Israele possa venir legittimamente limitato richiamandosi ad una politica che il governo di sua Maestà non era autorizzato ad adottare o a seguire ».

Se, d'altro canto, fossi giunto alla conclusione che vi era l'obbligo di notificare o di consultare a norma degli art. 2 e 3 del regolamento n. 2603/69, non avrei ritenuto che tale inosservanza inficiasse la politica, per i motivi esposti, mutatis mutandis, dall'avvocato generale Reischl nella parte finale delle conclusioni per le cause riunite 181 e 229/78, Van Paassen/Staatssecretaris van Financiën, Race. 1979, pag. 2063. Nemmeno ritengo che, se fosse possibile ravvisare nell'accordo, in forza degli art. 4, 11 e 25, il divieto di limitare le esportazioni, detto obbligo sarebbe sufficientemente chiaro e preciso per avere efficacia diretta in una lite fra singoli dinanzi al giudice nazionale.

Gli art. 34 e 85 possono evidentemente esser fatti valere dai singoli. Se l'art. 113 lo possa, ed eventualmente in quali circostanze, è un problema spinoso che, giacché mi pare non sorga, mi asterrò dal trattare.

Di conseguenza, propongo di risolvere come segue le questioni sottopostevi:

1)

L'accordo 11 maggio 1975 tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele non vieta l'imposizione, dopo la sua entrata in vigore, di restrizioni quantitative delle esportazioni della Comunità o degli Stati membri in Israele.

2)

L'art. 10 del regolamento del Consiglio n. 2063/69 autorizza gli Stati membri ad imporre, dopo l'entrata in vigore del regolamento, restrizioni quantitative delle esportazioni di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento. Il singolo può far valere detto regolamento nei confronti di un altro singolo, con il quale abbia stipulato un contratto, qualora una clausola di detto contratto imponga l'osservanza di un provvedimento o della politica di uno Stato membro seguita o adottata conformemente al tenore di detto regolamento.

3)

Gli art. 3, lett. f), 5, 34, 85 e 113 del trattato non vietano l'imposizione, da parte di Stati membri, di restrizioni dell'esportazione di merci elencate di volta in volta nell'allegato di detto regolamento.

Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulle spese sostenute dalle parti nella causa principale. La Commissione e il Regno Unito dovranno sopportare le spese rispettivamente incontrate.


( *1 ) Traduzione dall'inglese.

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