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Document 61979CJ0034
Judgment of the Court of 14 December 1979. # Regina v Maurice Donald Henn and John Frederick Ernest Darby. # Reference for a preliminary ruling: House of Lords - United Kingdom. # Prohibition on imports - Justification on groaunds of public morality - Art. 36 of the Treaty - Pornographic articles. # Case 34/79.
Sentenza della Corte del 14 dicembre 1979.
Regina contro Maurice Donald Henn e John Frederick Ernest Darby.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: House of Lords - Regno Unito.
Divieto d'importazione - Motivi di moralità pubblica - Art. 36 del Trattato - Oggetti pornografici.
Causa 34/79.
Sentenza della Corte del 14 dicembre 1979.
Regina contro Maurice Donald Henn e John Frederick Ernest Darby.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: House of Lords - Regno Unito.
Divieto d'importazione - Motivi di moralità pubblica - Art. 36 del Trattato - Oggetti pornografici.
Causa 34/79.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -03795
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:295
SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 DICEMBRE 1979. - REGINA CONTRO MAURICE DONALD HENN E JOHN FREDERICK ERNEST DARBY. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA HOUSE OF LORDS). - DIVIETO D'IMPORTAZIONE - MOTIVI DI MORALITA'PUBBLICA - ART. 36 DEL TRATTATO - OGGETTI PORNOGRAFICI. - CAUSA 34/79.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 03795
edizione speciale greca pagina 00781
edizione speciale svedese pagina 00637
edizione speciale finlandese pagina 00693
edizione speciale spagnola pagina 01771
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - NOZIONE - DIVIETO D ' IMPORTAZIONE - INCLUSIONE
( TRATTATO CEE , ART . 30 )
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI - DIVIETO D ' IMPORTARE OGGETTI AVENTI CARATTERE INDECENTE OD OSCENO - APPLICAZIONE AL COMPLESSO DEL TERRITORIO NAZIONALE - DISPARITA FRA LE LEGISLAZIONI IN VIGORE NEL TERRITORIO DELLO STESSO STATO MEMBRO - IRRILEVANZA
( TRATTATO CEE , ART . 36 )
3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - ART . 36 DEL TRATTATO - OGGETTO DELLA SECONDA FRASE
( TRATTATO CEE , ART . 36 )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DEROGHE - MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA - DIVIETO ASSOLUTO D ' IMPORTAZIONE - SEMPLICE ILLICEITA DEL COMMERCIO INTERNO DELLE MERCI DI CUI TRATTASI - DISCRIMINAZIONI ARBITRARIE - RESTRIZIONI DISSIMULATE - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ART . 36 )
5 . ACCORDI INTERNAZIONALI - ACCORDI DEGLI STATI MEMBRI - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1923 SULLA REPRESSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DEL TRAFFICO DELLE PUBBLICAZIONI OSCENE - CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE RINNOVATA A LOSANNA NEL 1974 - INCOMPATIBILITA FRA GLI OBBLIGHI DERIVANTI DA TALI CONVENZIONI E QUELLI DERIVANTI DAL TRATTATO CEE - INSUSSISTENZA
( TRATTATO CEE , ARTT . 36 E 234 )
1 . L ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE RIGUARDA ANCHE I DIVIETI D ' IMPORTAZIONE IN QUANTO COSTITUISCONO LA PIU GRAVE FORMA DI RESTRIZIONE . L ' ESPRESSIONE USATA NELL ' ART . 30 VA QUINDI INTESA COME EQUIVALENTE ALL ' ESPRESSIONE ' DIVIETI O RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE ' CHE FIGURA ALL ' ART . 36 . DI CONSEGUENZA , LA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO LA QUALE VIETI QUALSIASI IMPORTAZIONE DI ARTICOLI PORNOGRAFICI NELLO STESSO STATO COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
2 . IN FORZA DELL ' ART . 36 , PRIMO INCISO DEL TRATTATO CEE , SPETTA IN LINEA DI PRINCIPIO A CIASCUNO STATO MEMBRO IL DETERMINARE LE ESIGENZE DELLA MORALITA PUBBLICA NEL PROPRIO TERRITORIO , SECONDO LA PROPRIA SCALA DI VALORI E NELLA FORMA DA ESSO SCELTA .
CIASCUNO STATO MEMBRO PUO STABILIRE DIVIETI D ' IMPORTAZIONE GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA PER L ' INTERO TERRITORIO NAZIONALE , COME DEFINITO DALL ' ART . 227 DEL TRATTATO , A PRESCINDERE DALLA SUA STRUTTURA COSTITUZIONALE E DALL ' ATTRIBUZIONE DEI POTERI LEGISLATIVI PER QUANTO RIGUARDA LA MATERIA DI CUI TRATTASI . IL FATTO CHE ESISTANO TALUNE DIFFERENZE FRA LE LEGGI VIGENTI NELLE DIVERSE PARTI COSTITUTIVE D ' UNO STATO MEMBRO NON IMPEDISCE QUINDI A TALE STATO DI APPLICARE UNA CONCEZIONE UNITARIA PER QUANTO RIGUARDA I DIVIETI D ' IMPORTAZIONE IMPOSTI , PER MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA , NEGLI SCAMBI CON GLI ALTRI STATI MEMBRI .
IL PRIMO INCISO DELL ' ART . 36 VA QUINDI INTESO NEL SENSO CHE IN LINEA DI MASSIMA UNO STATO MEMBRO PUO LEGITTIMAMENTE VIETARE L ' IMPORTAZIONE , DA QUALSIASI ALTRO STATO MEMBRO , DI OGGETTI DI NATURA INDECENTE OD OSCENA AI SENSI DELLE LEGGI INTERNE E CHE TALE DIVIETO PUO APPLICARSI LEGITTIMAMENTE AL COMPLESSO DEL SUO TERRITORIO NAZIONALE , ANCHE SE IN QUESTO SETTORE SUSSISTONO DIFFERENZE FRA LE LEGGI IN VIGORE NELLE VARIE PARTI COSTITUTIVE DELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI .
3 . L ' ART . 36 , SECONDO INCISO DEL TRATTATO CEE HA LO SCOPO DI IMPEDIRE CHE LE RESTRIZIONI DEGLI SCAMBI BASATE SUI MOTIVI INDICATI NEL PRIMO INCISO DI DETTO ARTICOLO SIANO DISTOLTE DAL LORO FINE ED USATE IN MANIERA DA CREARE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DELLE MERCI ORIGINARIE DI ALTRI STATI MEMBRI OVVERO DA PROTEGGERE INDIRETTAMENTE TALUNI PRODOTTI NAZIONALI .
4 . QUALORA IL DIVIETO DI IMPORTARE DETERMINATE MERCI POSSA GIUSTIFICARSI CON MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA E SIA IMPOSTO A TALE SCOPO , L ' APPLICAZIONE DELLO STESSO DIVIETO , IN CASO D ' INESISTENZA DI UN COMMERCIO LECITO DELLE STESSE MERCI NELL ' AMBITO DELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI , NON PUO COSTITUIRE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA NE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA PER IL COMMERCIO , IN CONTRASTO CON L ' ART . 36 DEL TRATTATO CEE .
5 . QUALORA UNO STATO MEMBRO SI VALGA DELLA RISERVA RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELLA MORALITA PUBBLICA , STABILITA DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO CEE , L ' ART . 234 DELLO STESSO TRATTATO NON OSTA ALL ' ADEMPIMENTO , DA PARTE DELLO STESSO STATO , DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1923 SULLA REPRESSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DEL COMMERCIO DELLE PUBBLICAZIONI OSCENE NONCHE DALLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE ( RINNOVATA A LOSANNA NEL 1974 ED ENTRATA IN VIGORE NELLA NUOVA VERSIONE IL 1* GENNAIO 1976 ).
NEL PROCEDIMENTO 34/79 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA ' HOUSE OF LORDS ' DI LONDRA , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
REGINA
E
MAURICE DONALD HENN E JOHN FREDERICK ERNEST DARBY ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 36 DEL TRATTATO CEE , TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E CONVENZIONALI CHE VIETANO L ' IMPORTAZIONE DI ARTICOLI PORNOGRAFICI ,
1 CON ORDINANZA 22 FEBBRAIO 1979 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 1* MARZO SUCCESSIVO , LA HOUSE OF LORDS HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 , 36 E 234 DEL TRATTATO . TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO A CARICO DEI RICORRENTI CHE , IL 14 LUGLIO 1977 , LA CROWN COURT DI IPSWICH AVEVA DICHIARATO COLPEVOLI DI UN CERTO NUMERO DI REATI . UNO SOLO DEI REATI ADDEBITATI AI RICORRENTI E PERTINENTE AL PRESENTE RINVIO : QUELLO DI ' TRASGRESSIONE DOLOSA DEL DIVIETO DI IMPORTARE ARTICOLI OSCENI O SCANDALOSI , IN CONTRASTO CON LA SEZIONE 42 DEL CUSTOMS CONSOLIDATION ACT , 1876 ( LEGGE IN MATERIA DI DAZI DOGANALI ) E DELLA SEZIONE 304 DEL CUSTOMS AND EXCISE ACT , 1952 ( LEGGE IN MATERIA DI DAZI DOGANALI E DI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE ) ' .
2 GLI OGGETTI MENZIONATI NEL CAPO D ' IMPUTAZIONE DI CUI TRATTASI FACEVANO PARTE D ' UNA PARTITA DI VARIE SCATOLE DI PELLICOLE E RIVISTE OSCENE INTRODOTTE NEL REGNO UNITO CON UN AUTOCARRO GIUNTO IL 14 OTTOBRE 1975 A FELIXSTOWE COL TRAGHETTO PROVENIENTE DA ROTTERDAM . NEL CAPO D ' IMPUTAZIONE SI MENZIONAVANO SEI PELLICOLE E SETTE RIVISTE , TUTTE D ' ORIGINE DANESE .
3 GLI INTERESSATI IMPUGNAVANO LA SENTENZA DI CONDANNA DINANZI ALLA COURT OF APPEAL OF ENGLAND AND WALES . QUESTA , CON SENTENZA 13 LUGLIO 1978 , RESPINGEVA GLI APPELLI . IL 9 NOVEMBRE 1978 GLI INTERESSATI VENIVANO AUTORIZZATI DALLA HOUSE OF LORDS A PROPORRE RICORSO DINANZI A QUESTA . IL 29 GENNAIO 1979 , SENTITI I RICORRENTI , LA HOUSE OF LORDS DECIDEVA CHE ERA OPPORTUNO SOTTOPORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA , IN CONFORMITA ALL ' ART . 177 DEL TRATTATO , LE QUESTIONI FORMULATE NELL ' ORDINANZA DI RINVIO .
4 I RICORRENTI SOTTOLINEAVANO CHE NEL REGNO UNITO NON ESISTE UNA NORMATIVA UNIFORME A TUTELA DELLA MORALITA PUBBLICA PER QUANTO CONCERNE GLI ARTICOLI INDECENTI OD OSCENI , E MENZIONAVANO IN PROPOSITO LE DIVERGENZE CHE ESISTONO TRA LE LEGGI VIGENTI NELLE DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO NAZIONALE . ESSI SOSTENEVANO , INOLTRE , CHE IL DIVIETO ASSOLUTO D ' IMPORTARE ARTICOLI INDECENTI OD OSCENI HA L ' EFFETTO DI ASSOGGETTARE LA MERCE IMPORTATA AD UNA DISCIPLINA PIU RIGOROSA DI QUELLA APPLICATA ALLA MERCE NAZIONALE E COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA AI SENSI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO .
5 DALLA ESPOSIZIONE IN DIRITTO CHE ACCOMPAGNA L ' ORDINANZA DI RIMESSIONE RISULTA CHE IN EFFETTI LE LEGGI VIGENTI IN MATERIA , NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO DEL REGNO UNITO , E CIOE L ' INGHILTERRA ED IL GALLES , LA SCOZIA , L ' IRLANDA DEL NORD E L ' ISOLA DI MAN , SONO DIVERSE LE UNE DALLE ALTRE E DERIVANO DA FONTI DIFFERENTI , COME LA ' COMMON LAW ' E IL DIRITTO SCRITTO .
6 SECONDO LA SUDDETTA ESPOSIZIONE , LE DIFFERENTI LEGGI DEL REGNO UNITO AMMETTONO ED APPLICANO DUE CRITERI DIVERSI E DISTINTI L ' UNO DALL ' ALTRO . IL PRIMO , DESIGNATO NELL ' ESPOSIZIONE COME CRITERIO A , RIGUARDA I TERMINI ' INDECENTE OD OSCENO ' , CHE FIGURANO NELLE NORME DOGANALI ED IN TALUNE ALTRE NORME DI LEGGE E VALGONO INOLTRE A DEFINIRE IL REATO , NOTO ALLA ' COMMON LAW ' , DI ' OFFESA ALLA PUBBLICA DECENZA ' . QUESTI TERMINI , STANDO ALLA STESSA ESPOSIZIONE , ESPRIMONO UN ' UNICA NOZIONE , QUELLA DI VIOLAZIONE DEI CRITERI COMUNEMENTE AMMESSI DI CORRETTEZZA , LA CUI GRAVITA VARIA DA UN MINIMO ( ' INDECENTE ' ) AD UN MASSIMO ( ' OSCENO ' ).
7 IL SECONDO CRITERIO , INDICATO NELL ' ESPOSIZIONE IN DIRITTO COME ' CRITERIO B ' , SI RIFERISCE AL TERMINE ' OSCENO ' USATO DA SOLO , COM ' E IL CASO NEGLI ' OBSCENE PUBLICATIONS ACTS ' 1959 E 1964 ( IN VIGORE SOLTANTO IN INGHILTERRA E NEL GALLES ), E PER DESCRIVERE IL CONTENUTO DI TALUNI REATI CONTEMPLATI NELLA ' COMMON LAW ' IN INGHILTERRA E NEL GALLES , IN SCOZIA E NELL ' IRLANDA DEL NORD . STANDO ALLA STESSA ESPOSIZIONE , DETTO TERMINE DESIGNA UNA CATEGORIA PIU LIMITATA DI OGGETTI , CIOE QUELLI CHE POSSONO ' DEPRAVARE O CORROMPERE ' COLORO CHE VI SONO ESPOSTI .
8 GLI ' OBSCENE PUBLICATIONS ACTS ' 1959 E 1964 PRECISANO TALUNI REATI PER QUANTO RIGUARDA LA PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI OSCENI , ESCLUDONO DAL LORO AMBITO DI APPLICAZIONE ' GLI ARTICOLI OSCENI ' AI SENSI DELLA LEGGE LA CUI PUBBLICAZIONE SIA GIUSTIFICATA DA MOTIVI SCIENTIFICI , LETTERARI , ARTISTICI O EDUCATIVI O DA ALTRI MOTIVI D ' INTERESSE GENERALE .
9 IL SEMPLICE POSSESSO , PER SCOPI NON COMMERCIALI , DI ARTICOLI RISPONDENTI AL CRITERIO A O AL CRITERIO B NON COSTITUISCE REATO IN NESSUNA PARTE DEL TERRITORIO DEL REGNO UNITO .
10 LE DISPOSIZIONI ESSENZIALI IN MATERIA D ' IMPORTAZIONE DI ARTICOLI PORNOGRAFICI SONO LA SEZIONE 42 DEL CUSTOMS CONSOLIDATION ACT 1876 E LA SEZIONE 304 DEL CUSTOMS AND EXCISE ACT 1952 . ESSE SI APPLICANO NELL ' INTERO TERRITORIO DEL REGNO UNITO . IN TERMINI CONCISI , ESSE DISPONGONO CHE GLI ARTICOLI INDECENTI OD OSCENI SONO PASSIBILI DI CONFISCA E DI DISTRUZIONE AL LORO ARRIVO NEL REGNO UNITO E CHE CHIUNQUE TENTI DI INTRODURRE CON FRODE ARTICOLI DEL GENERE ALL ' INTERNO DEL REGNO UNITO COMMETTE REATO . L ' ALLEGATO 7 DEL CUSTOMS AND EXCISE ACT 1952 CONTEMPLA UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO INTESO AD ACCERTARE SE SIFFATTI ARTICOLI DEBBANO ESSERE CONFISCATI .
SULLA PRIMA QUESTIONE
11 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA LEGGE D ' UNO STATO MEMBRO , CHE VIETI L ' IMPORTAZIONE NELLO STESSO STATO DI ARTICOLI PORNOGRAFICI , COSTITUISCA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE , AI SENSI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE .
12 DETTO ARTICOLO DISPONE CHE SONO VIETATE FRA GLI STATI MEMBRI ' LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE NONCHE QUALSIASI MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE ' . E EVIDENTE CHE TALE DISPOSIZIONE CONCERNE ANCHE IL DIVIETO D ' IMPORTAZIONE IN QUANTO ESSO COSTITUISCE LA PIU GRAVE FORMA DI RESTRIZIONE . L ' ESPRESSIONE IMPIEGATA NELL ' ART . 30 DEVE , QUINDI , ESSER INTESA COME EQUIVALENTE ALL ' ESPRESSIONE ' DIVIETI O RESTRIZIONI ALL ' IMPORTAZIONE ' CHE FIGURA ALL ' ART . 36 .
13 LA PRIMA QUESTIONE VA , QUINDI , RISOLTA NEL SENSO CHE UNA LEGGE COME QUELLA DI CUI TRATTASI NELLA FATTISPECIE COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
SULLA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE
14 LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE SONO FORMULATE NEI SEGUENTI TERMINI :
2 ) IN CASO AFFERMATIVO :
SE LA PRIMA FRASE DELL ' ART . 36 , CORRETTAMENTE INTERPRETATA , SIGNIFICHI CHE UNO STATO MEMBRO PUO LEGITTIMAMENTE VIETARE L ' IMPORTAZIONE , DA UN ALTRO STATO MEMBRO , DI MERCI SCANDALOSE OD OSCENE AI SENSI DELLE LEGGI DEL PRIMO STATO MEMBRO .
3 ) IN PARTICOLARE :
I ) SE LO STATO MEMBRO POSSA MANTENERE DETTI DIVIETI ONDE PREVENIRE , SVENTARE O RIDURRE LA PROBABILITA DI VIOLAZIONI DELLA LEGGE NAZIONALE DI TUTTE LE PARTI COSTITUTIVE DEL TERRITORIO DOGANALE DELLO STATO ;
II ) SE LO STATO MEMBRO POSSA MANTENERE DETTI DIVIETI TENUTO CONTO DEI CRITERI NAZIONALI E DELLE CARATTERISTICHE DI ESSO STATO , RISULTANTI DALLE LEGGI NAZIONALI DELLE PARTI COSTITUTIVE DEL SUO TERRITORIO DOGANALE , IVI COMPRESA LA LEGGE CHE STABILISCE IL DIVIETO , NONOSTANTE LA DIVERSITA TRA LE LEGGI VIGENTI NELLE PARTI COSTITUTIVE .
E OPPORTUNO ESAMINARE CONGIUNTAMENTE TALI QUESTIONI .
15 A TERMINI DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO , LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA NON OSTANO AI DIVIETI D ' IMPORTAZIONE GIUSTIFICATI , FRA L ' ALTRO , ' DA MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA ' . SPETTA IN LINEA DI PRINCIPIO A CIASCUNO STATO MEMBRO DETERMINARE GLI IMPERATIVI DELLA MORALITA PUBBLICA NELL ' AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO IN BASE ALLA PROPRIA SCALA DI VALORI E NELLA FORMA DA ESSO SCELTA . DI CONSEGUENZA , NON SI PUO CONTESTARE CHE LE NORME DI LEGGE APPLICATE DAL REGNO UNITO PER QUANTO RIGUARDA L ' IMPORTAZIONE DI OGGETTI DI NATURA INDECENTE OD OSCENA RIENTRINO NELLA FACOLTA RISERVATA AGLI STATI MEMBRI DAL PRIMO INCISO DELL ' ART . 36 .
16 CIASCUNO STATO MEMBRO PUO STABILIRE DIVIETI D ' IMPORTAZIONE GIUSTIFICATI DA MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA PER L ' INTERO TERRITORIO NAZIONALE , COME DEFINITO DALL ' ART . 227 DEL TRATTATO , A PRESCINDERE DALLA SUA STRUTTURA COSTITUZIONALE E DALL ' ATTRIBUZIONE DEI POTERI LEGISLATIVI PER QUANTO RIGUARDA LA MATERIA DI CUI TRATTASI . IL FATTO CHE ESISTANO TALUNE DIFFERENZE TRA LE LEGGI VIGENTI NELLE DIVERSE PARTI COSTITUTIVE D ' UNO STATO MEMBRO NON IMPEDISCE QUINDI A TALE STATO DI APPLICARE UNA CONCEZIONE UNITARIA PER QUANTO RIGUARDA I DIVIETI D ' IMPORTAZIONE IMPOSTI , PER MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA , NEGLI SCAMBI CON GLI ALTRI STATI MEMBRI .
17 LA SECONDA E LA TERZA QUESTIONE VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE IL PRIMO INCISO DELL ' ART . 36 VA INTESO NEL SENSO CHE IN LINEA DI MASSIMA UNO STATO MEMBRO PUO LEGITTIMAMENTE VIETARE L ' IMPORTAZIONE , DA QUALSIASI ALTRO STATO MEM BRO , DI OGGETTI DI NATURA INDECENTE OD OSCENA AI SENSI DELLE LEGGI INTERNE E CHE TALE DIVIETO PUO APPLICARSI LEGITTIMAMENTE AL COMPLESSO DEL SUO TERRITORIO NAZIONALE , ANCHE SE IN QUESTO SETTORE SUSSISTONO DIFFERENZE FRA LE LEGGI IN VIGORE NELLE VARIE PARTI COSTITUTIVE DELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI .
SULLA QUARTA , QUINTA E SESTA QUESTIONE
18 LA QUARTA , LA QUINTA E LA SESTA QUESTIONE SONO REDATTE NEI TERMINI SEGUENTI :
4 ) SE IL DIVIETO D ' IMPORTARE MERCI MOTIVABILE CON CONSIDERAZIONI DI PUBBLICA MORALITA O DI ORDINE PUBBLICO ED IMPOSTO A QUESTO SCOPO POSSA CIONONDIMENO COSTITUIRE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA O UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA DEGLI SCAMBI IN CONTRASTO CON L ' ART . 36 .
5 ) IN CASO AFFERMATIVO , SE IL FATTO CHE IL DIVIETO D ' IMPORTARE DETTE MERCI ABBIA PORTATA DIVERSA DA QUELLO IMPOSTO DALLA LEGGE PENALE SULLA DETENZIONE E SULLA PUBBLICAZIONE DI DETTE MERCI NELLO STATO MEMBRO O IN UNA SUA PARTE COSTITUISCA NECESSARIAMENTE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA O UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA DEL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI INCOMPATIBILI CON I REQUISITI DI CUI ALLA SECONDA FRASE DELL ' ART . 36 .
6 ) QUALORA - DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO - IL DIVIETO IMPOSTO ALL ' IMPORTAZIONE POSSA VENIR FATTO OSSERVARE DAGLI ADDETTI ALLA DOGANA CHE ESAMINANO LE MERCI AI VALICHI DI ENTRATA , MENTRE CIO NON E POSSIBILE PER IL DIVIETO RELATIVO ALLA DETENZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE , SE CIO POSSA AVER RILIEVO PER LA SOLUZIONE DEL PUNTO 5 .
19 CON TALI QUESTIONI , LA HOUSE OF LORDS TIENE CONTO DEGLI ARGOMENTI DEI RICORRENTI BASATI SU TALUNE DIFFERENZE TRA IL DIVIETO DELL ' IMPORTAZIONE DELLE MERCI DI CUI TRATTASI , CHE E ASSOLUTO , E LE LEGGI VIGENTI NELLE DIVERSE PARTI COSTITUTIVE DEL REGNO UNITO , LE QUALI RISULTANO MENO RIGOROSE , NEL SENSO CHE IL SEMPLICE POSSESSO DI ARTICOLI OSCENI A SCOPO NON COMMERCIALE NON COSTITUISCE IN NESSUNA PARTE NEL REGNO UNITO UN REATO E CHE IL COMMERCIO DEI MEDESIMI ARTICOLI , PUR SE E GENERALMENTE VIETATO , E TUTTAVIA CONSENTITO IN CASI ECCEZIONALI , AD ESEMPIO QUANDO TRATTASI DI ARTICOLI D ' INTERESSE SCIENTIFICO , LETTERARIO , ARTISTICO O EDUCATIVO . TENUTO CONTO DI TALI DIFFERENZE , IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE IL DIVIETO D ' IMPORTAZIONE NON POSSA EVENTUALMENTE RIENTRARE NEL SECONDO INCISO DELL ' ART . 36 .
20 A TERMINI DEL SECONDO INCISO DELL ' ART . 36 , I DIVIETI DI IMPORTAZIONE DI CUI AL PRIMO INCISO NON DEVONO ' COSTITUIRE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA , NE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI ' .
21 PER RISOLVERE LE QUESTIONI SOLLEVATE , E OPPORTUNO PRENDERE IN CONSIDERAZONE LA FUNZIONE DI TALE DISPOSIZIONE , CHE HA LO SCOPO DI IMPEDIRE CHE LE RESTRIZIONI DEGLI SCAMBI BASATE SUI MOTIVI INDICATI NEL PRIMO INCISO DELL ' ART . 36 SIANO DISTOLTE DAL LORO FINE ED USATE IN MANIERA DA CREARE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DELLE MERCI ORIGINARIE DI ALTRI STATI MEMBRI OVVERO DA PROTEGGERE INDIRETTAMENTE TALUNI PRODOTTI NAZIONALI . NON E QUESTO LO SCOPO DEL DIVIETO D ' IMPORTARE OGGETTI DI NATURA INDECENTE OD OSCENA , COME QUELLO PRESCRITTO DALLE LEGGI VIGENTI NEL REGNO UNITO . PRESCINDENDO INFATTI DALLE DIVERGENZE DELLE NORME CHE VANNO APPLICATE IN MATERIA NELLE VARIE PARTI COSTITUTIVE DEL REGNO UNITO , E NONOSTANTE TALUNE ECCEZIONI DI PORTATA LIMITATA CHE ESSE STABILISCONO , DETTE LEGGI HANNO , NEL LORO COMPLESSO , LO SCOPO DI VIETARE O , ALMENO , DI FRENARE LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI PUBBLICAZIONI O DI OGGETTI DI NATURA INDECENTE OD OSCENA . STANDO COSI LE COSE , SI PUO RITENERE , IN GENERALE , CHE NEL REGNO UNITO NON ESISTE UN COMMERCIO LECITO DI MERCI DEL GENERE . IL FATTO CHE IL DIVIETO D ' IMPORTAZIONE POSSA ESSERE SOTTO CERTI ASPETTI PIU RIGOROSO DI TALUNE NORMATIVE APPLICATE NELL ' AMBITO DEL REGNO UNITO NON VA QUINDI CONSIDERATO ALLA STREGUA DI UNA MISURA DESTINATA A PROTEGGERE INDIRETTAMENTE UN PRODOTTO NAZIONALE QUALSIASI , NE COME PROVVEDIMENTO INTESO A STABILIRE UNA DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA FRA LE MERCI DI TAL GENERE PARTICOLARE , A SECONDA CH ' ESSE SIANO PRODOTTE NEL TERRITORIO NAZIONALE O IN UN ALTRO STATO MEMBRO .
22 LA QUARTA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , QUALORA IL DIVIETO DI IMPORTARE DETERMINATE MERCI POSSA GIUSTIFICARSI CON MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA E SIA IMPOSTO A TALE SCOPO , L ' APPLICAZIONE DELLO STESSO DIVIETO , IN CASO D ' INESISTENZA DI UN COMMERCIO LECITO DELLE STESSE MERCI NELL ' AMBITO DELLO STATO MEBRO DI CUI TRATTASI , NON PUO COSTITUIRE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA NE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA PER IL COMMERCIO , IN CONTRASTO CON L ' ART . 36 .
23 RISULTA COSI SUPERFLUO RISOLVERE LA QUINTA E LA SESTA QUESTIONE .
SULLA SETTTIMA QUESTIONE
24 CON LA SETTIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE , INDIPENDENTEMENTE DALLE QUESTIONI DI CUI SOPRA , UNO STATO MEMBRO POSSA LEGITTIMAMENTE VIETARE L ' IMPORTAZIONE DI SIFFATTE MERCI DA UN ALTRO STATO MEMBRO RICHIAMANDOSI AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1923 PER LA SOPPRESSIONE DEL COMMERCIO DI PUBBLICAZIONI OSCENE , NONCHE DALLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE ( RINNOVATA A LOSANNA NEL 1974 , ENTRATA IN VIGORE IL 1* GENNAIO 1976 ), TENENDO CONTO DI QUANTO DISPONE L ' ART . 234 DEL TRATTATO .
25 A TERMINI DELL ' ART . 234 , LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO NON PREGIUDICANO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DERIVANTI DA CONVENZIONI STIPULATE , ANTERIORMENTE ALL ' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO STESSO , TRA UNO O PIU STATI MEMBRI DA UNA PARTE ED UNO O PIU STATI TERZI DALL ' ALTRA . TUTTAVIA , SE ED IN QUANTO TALI CONVENZIONI SIANO INCOMPATIBILI COL TRATTATO , LO STATO MEMBRO INTERESSATO E TENUTO A RICORRERE A TUTTI I MEZZI ATTI AD ELIMINARE LE INCOMPATIBILITA CONSTATATE .
26 DAL RAFFRONTO TRA LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI RICHIAMATE DALLA HOUSE OF LORDS E LE CONSIDERAZIONI SOPRA SVOLTE , RISULTA CHE L ' APPLICAZIONE DELLE SUDDETTE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DA PARTE DEL REGNO UNITO NON PUO CREARE UN CONFLITTO CON LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI TENUTO CONTO DELLA DEROGA CONTEMPLATA DALL ' ART . 36 PER QUANTO RIGUARDA EVENTUALI DIVIETI D ' IMPORTAZIONE STABILITI PER MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA .
27 LA SETTIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE , QUALORA UNO STATO MEMBRO SI VALGA DELLA RISERVA RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELLA MORALITA PUBBLICA , STABILITA DALL ' ART . 36 DEL TRATTATO , L ' ART . 234 NON OSTA ALL ' ADEMPIMENTO , DA PARTE DELLO STESSO STATO , DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1923 SULLA REPRESSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DEL COMMERCIO DELLE PUBBLICAZIONI OSCENE NONCHE DALLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE ( RINNOVATA A LOSANNA NEL 1974 ED ENTRATA IN VIGORE NELLA NUOVA VERSIONE IL 1* GENNAIO 1976 ).
SULLE SPESE
28 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE .
29 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NELL ' AMBITO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA HOUSE OF LORDS CON ORDINANZA 22 FEBBRAIO 1979 , DICHIARA :
1* LA LEGGE DI UNO STATO MEMBRO LA QUALE VIETI QUALSIASI IMPORTAZIONE DI ARTICOLI PORNOGRAFICI NELLO STESSO STATO COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE AI SENSI DELL ' ART . 30 DEL TRATTATO .
2* IL PRIMO INCISO DELL ' ART . 36 VA INTESO NEL SENSO CHE IN LINEA DI MASSIMA UNO STATO MEMBRO PUO LEGITTIMAMENTE VIETARE L ' IMPORTAZIONE , DA QUALSIASI ALTRO STATO MEMBRO , DI OGGETTI DI NATURA INDECENTE OD OSCENA AI SENSI DELLE LEGGI INTERNE E CHE TALE DIVIETO PUO APPLICARSI LEGITTIMAMENTE AL COMPLESSO DEL SUO TERRITORIO NAZIONALE , ANCHE SE IN QUESTO SETTORE SUSSISTONO DIFFERENZE FRA LE LEGGI IN VIGORE NELLE VARIE PARTI COSTITUTIVE DELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI .
3* QUALORA IL DIVIETO DI IMPORTARE DETERMINATE MERCI POSSA GIUSTIFICARSI CON MOTIVI DI MORALITA PUBBLICA E SIA IMPOSTO A TALE SCOPO , L ' APPLICAZIONE DELLO STESSO DIVIETO , IN CASO D ' INESISTENZA DI UN COMMERCIO LECITO DELLE STESSE MERCI NELL ' AMBITO DELLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI , NON PUO COSTITUIRE UN MEZZO DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA NE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA PER IL COMMERCIO , IN CONTRASTO CON L ' ART . 36 .
4* QUALORA UNO STATO MEMBRO SI VALGA DELLA RISERVA RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DELLA MORALITA PUBBLICA , STABILITA DALL ' ART . 36 DEL TRATTATO , L ' ART . 234 NON OSTA ALL ' ADEMPIMENTO , DA PARTE DELLO STESSO STATO , DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1923 SULLA REPRESSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DEL COMMERCIO DELLE PUBBLICAZIONI OSCENE NONCHE DALLA CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE ( RINNOVATA A LOSANNA NEL 1974 ED ENTRATA IN VIGORE NELLA NUOVA VERSIONE IL 1* GENNAIO 1976 ).