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Document 52025XG04186

Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/1478 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1476 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

GU C, C/2025/4186, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4186/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4186/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/4186

19.7.2025

Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/1478 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1476 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(C/2025/4186)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2025/1478 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1476 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 impone a tali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di trasmettere prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 (5).


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)   GU L, 2025/1478, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1478/oj.

(3)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)   GU L, 2025/1476, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1476/oj.

(5)  Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo EUR-Lex - 02014R0269-20240314 - IT - EUR-Lex (europa.eu)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4186/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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