Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52025PC0186

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

COM/2025/186 final

Bruxelles, 16.4.2025

COM(2025) 186 final

2025/0101(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Contesto

Nel dicembre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulle proposte legislative del patto sulla migrazione e l'asilo, che riformano in modo globale le norme dell'UE in materia di gestione della migrazione e il sistema comune di asilo a livello dell'UE.

A norma della direttiva 2013/32/UE ("direttiva procedure"), la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro è possibile solo a livello di Stato membro. Il regolamento (UE) 2024/1348 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE ("regolamento sulla procedura di asilo"), che fa parte del patto, prevede per la prima volta la possibilità di designare paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Il 16 dicembre 2024, nella sua lettera ai capi di Stato e di governo in vista del Consiglio europeo, la presidente von der Leyen ha informato che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) era stata invitata ad accelerare l'analisi degli specifici paesi terzi che potrebbero essere designati paesi di origine sicuri, al fine di redigere un elenco a livello dell'UE. Le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2024 prendono atto dei lavori in corso sui paesi di origine sicuri. Per darvi seguito, nella sua lettera del 17 marzo 2025 ai capi di Stato in vista del Consiglio europeo la presidente von der Leyen ha comunicato che, sulla base dell'analisi dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e di altre fonti di informazione disponibili, la Commissione avrebbe presentato una proposta relativa a un primo elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Una volta adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l'elenco sarà dinamico e potrà essere ulteriormente ampliato o riveduto nel corso del tempo.

Scopo della presente proposta è designare i paesi candidati e un potenziale candidato all'adesione all'UE nonché altri sei paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348, se un richiedente protezione internazionale proviene da un paese di origine sicuro, l'esame della sua domanda è accelerato e completato entro un termine massimo di tre mesi. Inoltre, se il richiedente non è ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, uno Stato membro può esaminare la domanda con procedura di frontiera.

Conformemente al regolamento sulla procedura di asilo, un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma di detto regolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347 (regolamento qualifiche), né alcun rischio effettivo di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.

Per valutare se un paese terzo sia un paese di origine sicuro a norma del regolamento sulla procedura di asilo occorre fare riferimento a una serie di fonti d'informazione pertinenti e disponibili, tra cui gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre organizzazioni internazionali pertinenti, e tenere conto, se disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Per effettuare la valutazione occorre tener conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e il danno grave mediante:

·le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese e il modo in cui sono applicate;

·il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione europea;

·l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, correrebbero un grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche, ovvero in cui sarebbero esposti a grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;

·un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

La proposta intende rafforzare l'applicazione pratica del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate.

Il fatto che un paese terzo sia incluso in un elenco di paesi di origine sicuri, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per tutti i cittadini di tale paese. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese.

Sebbene gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare come paesi di origine sicuri a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati tali a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro a livello dell'Unione. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'esame delle domande e nelle relative procedure, scoraggiando altresì gli spostamenti non autorizzati dei richiedenti protezione internazionale.

Il regolamento sulla procedura di asilo introduce inoltre strumenti aggiuntivi per aiutare gli Stati membri a gestire le domande di asilo in modo più efficace. 

In primo luogo, introduce un nuovo motivo per l'applicazione della procedura accelerata e della procedura di frontiera, basato su un tasso di riconoscimento del 20 % a livello dell'UE ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), del regolamento sulla procedura di asilo. Questo tasso di riconoscimento si riferisce alla percentuale di richiedenti aventi una determinata cittadinanza che beneficiano di protezione internazionale in tutta l'UE e, se è pari o inferiore al 20 %, costituisce un indizio del rischio che le domande presentate da richiedenti di tale cittadinanza siano probabilmente infondate. Scopo di questo tasso è quindi fornire agli Stati membri uno strumento flessibile aggiuntivo per trattare determinate domande di protezione internazionale che potrebbero essere infondate, permettendo loro di adattarsi ai cambiamenti dei flussi migratori in modo flessibile e di trattare con maggiore rapidità le domande probabilmente infondate.

In secondo luogo, l'articolo 59, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo consentono, rispettivamente, di designare paesi terzi sicuri e paesi di origine sicuri con eccezioni, offrendo agli Stati membri una maggiore flessibilità nel definire la portata delle valutazioni di sicurezza, escludendo regioni specifiche o categorie di persone chiaramente identificabili. Insieme, queste disposizioni offrono i mezzi per gestire in modo efficace le domande probabilmente infondate, mantenendo nel contempo le necessarie garanzie giuridiche.

Secondo la Commissione, questi strumenti contribuiranno a risolvere alcune delle sfide pratiche emerse nell'applicazione dei concetti di "paese terzo sicuro" e "paese di origine sicuro". Tuttavia il ritardo nella loro applicazione, attualmente prevista per il giugno 2026, crea una lacuna per gli Stati membri, che cercano soluzioni immediate ed efficaci alle difficoltà procedurali nella gestione delle domande di protezione internazionale.

Di conseguenza, a parere della Commissione, anticipare la loro applicazione mediante una modifica mirata dell'attuale regolamento sulla procedura di asilo potrebbe dotare gli Stati membri dei mezzi giuridici e procedurali necessari per applicare in modo più efficace i concetti di "paese terzo sicuro" e "paese di origine sicuro". Permetterebbe inoltre agli Stati membri di applicare fin d'ora il nuovo motivo per ricorrere alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera (ossia il basso tasso di riconoscimento relativo a un paese), consentendo loro di adattarsi e reagire rapidamente a eventuali cambiamenti dei flussi migratori. Offrirebbe inoltre un altro strumento per trattare in modo efficace e rapido domande di asilo che potrebbero essere infondate. Applicare prima tali disposizioni aumenterebbe inoltre la coerenza tra gli Stati membri, riducendo le divergenze nelle prassi nazionali e i rischi di contenzioso, e doterebbe gli Stati membri di strumenti aggiuntivi per razionalizzare il trattamento delle domande di asilo.

La presente proposta intende pertanto anticipare l'applicazione delle disposizioni del regolamento sulla procedura di asilo che consentono di trattare nell'ambito di una procedura di frontiera o di una procedura accelerata le domande presentate da richiedenti che sono cittadini di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni che concedono la protezione internazionale a livello dell'UE emesse dalle autorità accertanti è pari o inferiore al 20 %. La proposta mira inoltre ad anticipare l'applicazione delle disposizioni del regolamento sulla procedura di asilo che consentono di designare paesi terzi sicuri e paesi di origine sicuri con eccezioni (articolo 59, paragrafo 2, e articolo 61, paragrafo 2), per offrire maggiore flessibilità a livello nazionale agli Stati membri che la desiderano.

Processo che ha portato all'adozione della presente proposta

Su richiesta dei servizi della Commissione europea, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha definito una metodologia a sostegno dell'identificazione dei paesi che potrebbero essere presi in considerazione per l'eventuale designazione di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, compresi i paesi candidati all'adesione all'UE e un potenziale candidato; paesi di origine da cui proviene un numero significativo di richiedenti asilo nell'UE con un tasso di riconoscimento a livello dell'Unione pari o inferiore al 5 %; paesi esentati dall'obbligo del visto da cui proviene un numero significativo di richiedenti asilo nell'UE con un tasso di riconoscimento a livello dell'Unione pari o inferiore al 5 %; paesi che figurano negli attuali elenchi dei paesi di origine sicuri stabiliti dagli Stati membri.

Sulla base di tale metodologia, i servizi della Commissione hanno chiesto all'Agenzia di preparare le informazioni sui paesi di origine per sostenere la valutazione della Commissione.

Le informazioni raccolte dall'Agenzia si basano su un'ampia gamma di fonti comprendente, tra l'altro: relazioni della Commissione europea, comprese le relazioni sull'allargamento dell'UE; relazioni del servizio europeo per l'azione esterna; relazioni delle agenzie dell'UE (come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali); relazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e di altre organizzazioni internazionali (ad esempio il Consiglio d'Europa, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani) e organizzazioni non governative; analisi politiche prodotte da gruppi di riflessione sulle politiche e sulle relazioni internazionali; articoli pubblicati su media online verificati; articoli di giornale e legislazione nazionale dei paesi interessati.

Con l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e in consultazione con il servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione europea è giunta alla conclusione che, considerato che in generale non sussistono rischi di persecuzione o di danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, nonché nel Kosovo 1 , potenziale candidato all'adesione all'UE, come dimostrato dai tassi di riconoscimento molto bassi, tali paesi terzi possono essere designati paesi di origine sicuri. Tuttavia è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che possono avere un timore fondato di essere perseguitati o correre un rischio effettivo di subire danni gravi.

La Commissione ha inoltre concluso che i paesi cui è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'UE possono essere designati paesi di origine sicuri ai sensi del regolamento sulla procedura di asilo, a meno che non si verifichino determinate circostanze specifiche. Tuttavia è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che possono avere un timore fondato di essere perseguitati o correre un rischio effettivo di subire danni gravi.

La presente proposta non pregiudica l'eventuale futura designazione di altri paesi terzi come paesi di origine sicuri, in linea con i requisiti del regolamento sulla procedura di asilo.

Paesi terzi che possono essere designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

Paesi candidati

Per quanto riguarda i paesi che hanno ottenuto lo status di paesi candidati all'adesione all'UE, l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea stabilisce le condizioni e i principi che deve rispettare qualsiasi paese che desideri diventare membro dell'UE.

Tali criteri ("criteri di Copenaghen") sono stati stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995.

Si tratta dei criteri seguenti:

·stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la tutela delle minoranze;

·un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'UE;

·la capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione, compresa la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'UE ("acquis") e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria.

Il Consiglio europeo riconosce a un paese lo status di "paese candidato" sulla base di un parere formulato dalla Commissione europea in seguito alla domanda del paese in questione di aderire all'UE.

Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze.

I paesi cui è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'UE possono pertanto essere designati paesi di origine sicuri ai sensi del regolamento sulla procedura di asilo. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che, durante il processo di adesione, la situazione nel paese candidato può evolvere in misura tale che la designazione del paese come paese di origine sicuro non sia più giustificata. Ciò può avvenire quando:

·si verificano violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;

·sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;

·oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'UE relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %, soglia della procedura accelerata e della procedura di frontiera, in quanto con un tasso superiore non vi sarebbe alcuna indicazione che le domande possano essere infondate in base ai motivi di accelerazione previsti dal regolamento sulla procedura di asilo.

Potenziale candidato all'adesione all'UE

Per quanto riguarda il Kosovo, secondo le informazioni dell'EUAA, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti dal paese è stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'UE.

La Costituzione del Kosovo include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo ha presentato domanda di adesione all'UE e sta conducendo riforme per migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e rafforzare la tutela dei diritti fondamentali; il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee. In generale, il quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee.

Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica con una ripartizione dei poteri tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie. L'indipendenza e l'imparzialità dei giudici e dei pubblici ministeri sono garantite dalla Costituzione e dalla legge. Occorre modificare la legislazione per risolvere i problemi rimanenti riguardo all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità del sistema giudiziario. Il Kosovo dispone di una strategia sullo Stato di diritto per il periodo 2021-2026.

Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti.

Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento qualifiche. Rimangono tuttavia casi di attacchi e minacce contro giornalisti. Inoltre, sebbene il quadro giuridico, politico e istituzionale relativo alla violenza di genere sia in linea con le norme europee, la sua attuazione rimane disomogenea.

In Kosovo non esistono rischi effettivi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento qualifiche. La legislazione nazionale non prevede la pena di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti.

Si può concludere che la popolazione del Kosovo non è esposta a persecuzioni o rischi effettivi di danno grave, come dimostrano l'analisi di cui sopra e il basso tasso di riconoscimento, e che pertanto il paese può essere designato paese di origine sicuro a livello dell'Unione.

Altri paesi di origine

Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'EUAA, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti dal paese è stato del 4 %.

Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR).

Il Bangladesh sta attraversando una transizione politica da un sistema repressivo caratterizzato da frequenti violazioni dei diritti umani; il processo è in corso. Il paese è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Il governo precedente è stato destituito dal potere a seguito delle proteste di massa a livello nazionale nel luglio e all'inizio di agosto 2024. L'8 agosto 2024 è stato insediato un governo ad interim guidato dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, il cui compito principale è organizzare nuove elezioni, previste per la fine del 2025 o l'inizio del 2026, e avviare ampie riforme volte a ripristinare le istituzioni democratiche. Sono state costituite dieci commissioni di riforma, fra l'altro sui diritti delle donne, incaricate di presentare proposte di riforma della Costituzione, della polizia, del sistema giudiziario, della commissione elettorale, della pubblica amministrazione e della lotta alla corruzione.

Il Bangladesh si adopera da tempo per accogliere quasi un milione di rifugiati rohingya provenienti dal Myanmar/Birmania, malgrado debba affrontare problemi persistenti, tra cui le difficoltà economiche in cui versa la popolazione in generale. Grazie alle riforme in corso, il Bangladesh sta notevolmente progredendo verso una maggiore stabilità politica e una governance democratica. Progrediscono le iniziative volte a rafforzare la libertà di espressione e la libertà di stampa, come dimostra l'abrogazione della legge sulla cibersicurezza. Malgrado permangano alcune sfide, emerge chiaramente l'impegno a promuovere una società civile più aperta.

L'UE è il più grande mercato di esportazione del Bangladesh, grazie alle preferenze commerciali "Tutto tranne le armi" e all'industria dell'abbigliamento altamente competitiva bangladese, che è stata un elemento chiave della crescita dell'economia negli ultimi anni e ha contribuito a ridurre la povertà, procurando alla popolazione vantaggi concreti in termini di sviluppo dei settori dell'istruzione e della sanità. L'UE intrattiene un dialogo attivo con il Bangladesh sui diritti umani, sui diritti dei lavoratori e sulle questioni climatiche. L'UE è pronta a sostenere e accompagnare un processo di transizione democratico, pacifico e inclusivo. Nel 2023 sono stati avviati i negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione.

Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, le commissioni istituite dal governo ad interim sono state incaricate di raccogliere idee per le riforme del sistema giudiziario, anche per quanto riguarda la riduzione delle spese di giustizia e dell'arretrato giudiziario. Questi sviluppi positivi non hanno ancora prodotto risultati incisivi dal momento che, a quanto riferito, gli organi giurisdizionali devono affrontare problemi di capacità causati da un ampio arretrato giudiziario, ritardi nella definizione delle cause e mancanza di infrastrutture digitali; si riferisce inoltre che la corruzione costituisca un grave ostacolo all'accesso alla giustizia.

Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. Il Bangladesh ha dimostrato il suo impegno a difendere i diritti fondamentali garantendo che i suoi cittadini non siano espulsi, allontanati o estradati verso paesi in cui potrebbero essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o a trattamenti inumani o degradanti.

Permangono sfide per quanto riguarda la situazione dei rifugiati rohingya, compresi casi in cui questi ultimi sono rimpatriati nello Stato di Rakhine in Myanmar/Birmania, e solo un miglioramento della situazione in Myanmar/Birmania potrebbe creare le condizioni che consentirebbero ai rohingya di rimpatriare in maniera sicura, sostenibile, volontaria e dignitosa. Tuttavia sono in corso iniziative volte ad affrontare tali problemi in cooperazione con i partner internazionali.

In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento qualifiche. La Costituzione bangladese garantisce la libertà di religione e vieta la discriminazione fondata sulla religione, la razza, la casta o il luogo di nascita. Il governo continua ad adoperarsi per promuovere una società inclusiva, e gli episodi che colpiscono le minoranze indigene e religiose rimangono sporadici. Malgrado le tensioni occasionali tra i musulmani ahmadiyya, le minoranze cristiane, gli indù e altre minoranze, sono in atto tentativi di rafforzare le tutele giuridiche e promuovere la tolleranza.

Il Bangladesh ha compiuto progressi nella promozione della parità di genere e nella lotta contro la discriminazione. La consapevolezza in merito alla diversità e all'inclusione sta aumentando gradualmente, sebbene le persone LGBTIQ continuino a subire discriminazioni e molestie. Sono sempre più frequenti le discussioni sulla protezione dei diritti umani, e le organizzazioni della società civile sostengono attivamente politiche più inclusive, anche se le condotte omosessuali continuano a essere criminalizzate.

Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna. Ha inoltre adottato un piano d'azione nazionale per prevenire la violenza contro le donne e i bambini (2018-2030) e il suo diritto derivato comprende diverse leggi che affrontano forme specifiche di violenza contro le donne. La violenza di genere rimane un problema diffuso nel paese, dove si registrano episodi di molestie sessuali nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

I rifugiati rohingya ricevono sostegno umanitario, compresi alloggi e servizi essenziali, all'interno dei campi. Permangono tuttavia difficoltà, in quanto il Bangladesh non è parte della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati, e i rifugiati rohingya sono soggetti a restrizioni alla circolazione e hanno un accesso limitato all'istruzione formale e all'occupazione. Le autorità stanno collaborando con i partner internazionali per rafforzare le misure di protezione, migliorare le condizioni di vita e affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza nei campi. La collaborazione con le organizzazioni umanitarie mira inoltre a migliorare le opportunità di autosufficienza e stabilità a lungo termine.

In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento qualifiche. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, le condanne a morte emesse sono eseguite raramente. Inoltre, in occasione della votazione più recente sulla pena di morte in sede di Consiglio dei diritti umani il Bangladesh si è astenuto, il che riflette la sua partecipazione alle discussioni globali sui diritti umani.

Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Sotto il precedente governo sono stati segnalati casi di tortura e maltrattamenti di detenuti da parte delle autorità di contrasto e delle forze armate. Il Bangladesh rimane un paese pacifico. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nella regione collinare di Chittagong rimangono ribellioni localizzate a bassa intensità, che non comportano rischi più generali in termini di sicurezza. Il governo continua a impegnarsi nel dialogo e nello sviluppo di iniziative volte a promuovere la stabilità nella regione.

Alla luce di tale analisi, e come dimostrato anche dal basso tasso di riconoscimento a livello dell'UE, si può concludere che in generale la popolazione del Bangladesh non è esposta a persecuzioni o rischi effettivi di danno grave. Il Bangladesh può pertanto essere designato paese di origine sicuro. Questa conclusione lascia impregiudicate le sfide specifiche affrontate da alcuni gruppi nel paese, che potrebbero meritare particolare attenzione.

Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'EUAA, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti dal paese è stato del 5 %.

Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR).

La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Corte ha segnalato in diverse occasioni una situazione incostituzionale in materia di diritti umani e ambientali, ad esempio con una decisione specifica sui difensori dei diritti umani nel dicembre 2023.

La Colombia dispone di una serie di politiche, meccanismi e leggi per prevenire gli abusi contro determinati profili di persone, quali difensori dei diritti umani, ex combattenti e altre persone a rischio, e per migliorare l'accesso alla giustizia.

Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti.

La Colombia è descritta come leader mondiale per la sua risposta ai flussi migratori senza precedenti di milioni di venezuelani che hanno attraversato le sue frontiere e ha adottato nuove norme per l'integrazione di grandi flussi di persone in condizioni di sfollamento forzato.

In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento qualifiche. Le persone LGBTIQ sono protette giuridicamente, ma sono spesso oggetto di discriminazione sociale. La Colombia è considerata un paese pioniere nella protezione dei difensori dei diritti umani grazie alla creazione di un programma di protezione nel 1997. Difensori dei diritti umani, leader sociali e difensori dell'ambiente sono stati assassinati, minacciati e stigmatizzati. I giornalisti hanno subito intimidazioni, violenze e ritorsioni per il loro lavoro. Gli attacchi si sono concentrati principalmente nei dipartimenti di Antioquia, Arauca e Cauca. Di fronte a queste sfide, il governo si è impegnato in modo concertato contro le violenze.

In generale, in Colombia non vi sono rischi effettivi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento qualifiche. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali.

Per quanto riguarda la presenza di una minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, alcuni gruppi armati continuano ad agire e a diffondersi in tutto il paese. Le zone maggiormente colpite dalla violenza sono tendenzialmente quelle controllate in precedenza dalle FARC e in cui i gruppi si contestano risorse quali le colture di coca e l'estrazione mineraria illegale. La missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia indica che i conflitti armati si concentrano in zone storicamente colpite dalla violenza, come le zone rurali di Antioquia, Arauca, Bolívar meridionale, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo e Valle del Cauca.

Poiché il rischio effettivo di persecuzioni e danni gravi sembra essere concentrato in specifiche zone rurali di alcune regioni della Colombia, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero, in linea con l'obbligo di cui all'articolo 8 del regolamento qualifiche, valutare con particolare attenzione se i richiedenti della Colombia non necessitino di protezione internazionale dal momento che possono legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammessi in una parte della Colombia e si può ragionevolmente supporre che vi si stabiliscano e se, in tale parte del paese, i richiedenti non abbiano fondati motivi di temere di essere perseguitati o non corrano rischi effettivi di subire danni gravi; oppure abbiano accesso a una protezione effettiva e non temporanea da persecuzioni o danni gravi.

Alla luce di tale analisi, e come dimostrato anche dal basso tasso di riconoscimento a livello dell'UE, si può concludere che in generale la popolazione della Colombia non è esposta a persecuzioni o rischi effettivi di danno grave. La Colombia può pertanto essere designata paese di origine sicuro. Questa conclusione lascia impregiudicate le sfide specifiche affrontate da alcuni gruppi nel paese, che potrebbero meritare particolare attenzione.

Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'EUAA, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti dal paese è stato del 4 %.

Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), ma non ha ancora aderito alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate. Il paese ospita diversi milioni di rifugiati e richiedenti asilo, situazione peggiorata con l'aggravarsi del conflitto in Sudan. L'Egitto ha recentemente approvato una nuova legge in materia di asilo e sta collaborando con l'UNHCR per la transizione verso l'attuazione.

La Costituzione egiziana definisce il paese come una repubblica democratica, in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nel 2021 l'Egitto ha abolito lo stato di emergenza (tranne nelle zone del Sinai).

Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, la Costituzione egiziana prevede l'indipendenza, l'immunità e l'imparzialità della magistratura. Dalla revoca dello stato di emergenza nel 2021 sono in funzione meccanismi giudiziari ordinari. Tuttavia le autorità continuano a ricorrere ai tribunali militari e di emergenza per perseguire alcune persone in forza di disposizioni generali della legislazione antiterrorismo e di altre leggi.

Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti.

In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento qualifiche. La Costituzione riconosce il cristianesimo, l'Islam e il giudaismo e afferma che i cittadini sono uguali davanti alla legge e per quanto riguarda i diritti, le libertà e i doveri generali, senza discriminazioni basate, ad esempio, sulla religione e sul sesso. La discriminazione e l'incitamento all'odio sono reati punibili per legge. Nella pratica, tuttavia, i rappresentanti di alcune confessioni religiose possono essere oggetto di discriminazioni. I difensori dei diritti umani, gli attivisti politici e gli oppositori possono essere oggetto di arresti arbitrari e torture e di misure quali restrizioni di viaggio e congelamento dei beni. I comportamenti omosessuali consensuali non sono esplicitamente criminalizzati in Egitto, sebbene la situazione delle persone LGBTIQ rimanga difficile.

I problemi in materia di diritti umani in Egitto rimangono significativi, in particolare per quanto riguarda la protezione delle libertà fondamentali, il buon governo e lo Stato di diritto. Negli ultimi anni, comunque, la leadership politica egiziana ha adottato misure che pongono maggiormente l'accento sull'importanza del rispetto dei diritti umani: ha abolito lo stato di emergenza (tranne nelle zone del Sinai), ha avviato la prima strategia nazionale per i diritti umani, ha rilanciato la commissione presidenziale per l'amnistia, ha rilasciato prigionieri politici e ha avviato un dialogo nazionale. L'Egitto ha intensificato il dialogo con l'UE in materia di diritti umani, anche attraverso scambi con il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani. L'Egitto partecipa a consessi internazionali e collabora con l'OHCHR delle Nazioni Unite nell'ambito di un progetto finanziato dall'UE che mira a istituire un partenariato UE-ONU, creando sinergie per rafforzare una cultura dei diritti umani in Egitto.

In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento qualifiche. L'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. La pena di morte è però tuttora vigente in forza del codice penale e delle leggi militari, e in alcuni casi è applicata nella pratica. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per affrontare gli attuali problemi l'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali.

Alla luce di tale analisi, e come dimostrato anche dal basso tasso di riconoscimento a livello dell'UE, si può concludere che in generale la popolazione dell'Egitto non è esposta a persecuzioni o rischi effettivi di danno grave. L'Egitto può pertanto essere designato paese di origine sicuro. Questa conclusione lascia impregiudicate le sfide specifiche affrontate da alcuni gruppi nel paese, che potrebbero meritare particolare attenzione.

Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'EUAA, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti dal paese è stato del 2 %.

Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR).

L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, la magistratura indiana è in generale funzionale e indipendente dai rami legislativo ed esecutivo. Inoltre un organismo indipendente in forza della legge sulla protezione dei diritti umani, la commissione nazionale per i diritti umani, responsabile dinanzi al parlamento indiano, può indagare sulle violazioni dei diritti umani e porvi rimedio.

Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti.

In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento qualifiche. Secondo quanto riferito, giornalisti, difensori dei diritti umani e attivisti impegnati nella lotta contro la corruzione sono vittime di vessazioni e attacchi fisici e online.

La libertà di religione e di credo è un diritto costituzionale consolidato. Permangono problemi per le comunità musulmane e cristiane, che subiscono discriminazioni e violenze settarie. Vi sono inoltre difficoltà per quanto riguarda i mezzi di ricorso giurisdizionali e amministrativi contro la discriminazione nei confronti dei gruppi minoritari religiosi.

L'India riconosce ufficialmente i diritti delle donne e la parità di genere nel diritto nazionale. La violenza sessuale rimane un problema grave. Le organizzazioni della società civile contribuiscono a sensibilizzare in merito alla situazione delle donne nel paese e le autorità giudiziarie hanno adottato diverse decisioni fondamentali a difesa dei diritti delle donne.

La Costituzione indiana garantisce la parità di opportunità e il governo indiano ha adottato misure per riservare ai membri di caste e tribù registrate posti nel settore pubblico e nelle università, migliorando così, secondo quanto riferito, la mobilità sociale. Le leggi che tutelano le caste e le tribù registrate continuano ad essere applicate in modo inadeguato.

In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento qualifiche. Va osservato che l'India mantiene la pena di morte nel suo ordinamento penale e non ha firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. È tuttavia diminuito il numero di condanne a morte pronunciate e la pena di morte non risulta applicata nella pratica dal 2020.

L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sebbene siano stati segnalati casi di tortura da parte delle autorità di contrasto. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Alla luce di tale analisi, e come dimostrato anche dal basso tasso di riconoscimento a livello dell'UE, si può concludere che in generale la popolazione dell'India non è esposta a persecuzioni o rischi effettivi di danno grave. L'India può pertanto essere designata paese di origine sicuro. Questa conclusione lascia impregiudicate le sfide specifiche affrontate da alcuni gruppi nel paese, che potrebbero meritare particolare attenzione.

Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'EUAA, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti dal paese è stato del 4 %.

Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR).

La Costituzione del 2011 istituisce una monarchia con un parlamento, nella quale il Re riveste la massima autorità. La Costituzione introduce inoltre il principio della separazione, dell'equilibrio e della collaborazione dei poteri e afferma l'indipendenza della magistratura, di cui è garante il Re, nonché il principio dell'irrevocabilità dei giudici.

Nel 2012 il Marocco ha avviato una riforma senza precedenti volta a rafforzare lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, comprendente una riforma del codice penale. Le autorità hanno adottato misure per migliorare l'accesso alla giustizia e continuano a migliorare le attività in settori connessi alla trasparenza, alla corruzione e alle pratiche abusive.

Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti.

In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento qualifiche. Sono in corso tentativi di lotta contro la violenza domestica e di promozione dei diritti delle donne, anche attraverso l'attuale riforma del diritto di famiglia. Il Marocco svolge un ruolo attivo nei formati multilaterali, adottando una serie di iniziative ambiziose. In alcuni casi le organizzazioni della società civile sono state soggette a restrizioni e, secondo quanto riferito, i giornalisti che hanno assunto posizioni critiche sono stati condannati per reati, che sono stati successivamente condonati dal Re. La condotta omosessuale tra adulti consenzienti è generalmente tollerata nella sfera privata, ma rimane un reato ai sensi del codice penale. La situazione delle persone LGBTIQ rimane difficile.

In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento qualifiche. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Nel dicembre 2024 il Marocco ha votato a favore di una risoluzione per una moratoria mondiale sul ricorso alla pena di morte in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Rendere operativo il meccanismo nazionale di prevenzione contro la tortura è un passo importante verso il miglioramento dei diritti dei detenuti, settore in cui permangono alcuni problemi.

In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Alla luce di tale analisi, e come dimostrato anche dal basso tasso di riconoscimento a livello dell'UE, si può concludere che in generale la popolazione del Marocco non è esposta a persecuzioni o rischi effettivi di danno grave. Il Marocco può pertanto essere designato paese di origine sicuro. Questa conclusione lascia impregiudicate le sfide specifiche affrontate da alcuni gruppi nel paese, che potrebbero meritare particolare attenzione.

Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'EUAA, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti dal paese è stato del 4 %.

Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR).

La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale, in cui il presidente è eletto tramite votazioni pubbliche nazionali ogni cinque anni. Il presidente e l'Assemblea dei rappresentanti del popolo hanno la prerogativa dell'iniziativa legislativa, sebbene le proposte del presidente siano prioritarie rispetto alle proposte legislative presentate dai membri dell'Assemblea.

Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, la Costituzione prevede che la magistratura sia una funzione indipendente esercitata da giudici, che non sono soggetti ad altra autorità al di là della legge, e incarica gli organi giurisdizionali di proteggere i diritti e le libertà, riconoscendo il ruolo indipendente della magistratura nella protezione dalle violazioni da parte del potere esecutivo e legislativo. Secondo quanto riferito, il sistema giudiziario deve far fronte a difficoltà, anche a causa di limitazioni delle risorse.

Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti.

In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento qualifiche. Politici e attivisti, nonché avvocati e giudici, sono stati oggetto di misure restrittive, tra cui detenzione, arresto e azione penale, spesso in forza delle leggi antiterrorismo e anticorruzione. I giornalisti sono stati oggetto di azioni penali e detenzioni sulla base di accuse quali insulti alle autorità o diffusione di notizie false. In termini generali, gli atti di repressione non raggiungono una portata tale da configurare una situazione di repressione sistematica e su vasta scala. Tuttavia, nel settore della protezione dei migranti, membri delle organizzazioni che forniscono alloggio a migranti e rifugiati sono stati sottoposti a indagini di polizia e custodia cautelare. Il diritto penale tunisino continua a vietare i comportamenti omosessuali tra adulti consenzienti, prevedendo pene detentive fino a tre anni. Negli ultimi anni la legge è stata applicata occasionalmente. La situazione delle persone LGBTIQ rimane difficile. Alcuni gruppi specifici per i diritti umani delle persone LGBTIQ sono tuttavia ufficialmente riconosciuti e registrati legalmente.

In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento qualifiche. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte; si riferisce che i giudici nazionali abbiano comminato condanne a morte.

La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che non ha ancora pienamente attuato.

In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Alla luce di tale analisi, e come dimostrato anche dal basso tasso di riconoscimento a livello dell'UE, si può concludere che in generale la popolazione della Tunisia non è esposta a persecuzioni o rischi effettivi di danno grave. La Tunisia può pertanto essere designata paese di origine sicuro. Questa conclusione lascia impregiudicate le sfide specifiche affrontate da alcuni gruppi nel paese, che potrebbero meritare particolare attenzione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con il regolamento sulla procedura di asilo, che prevede la possibilità di designare paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. È inoltre coerente con il regolamento qualifiche, che si applica all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e al contenuto della protezione internazionale riconosciuta, e stabilisce disposizioni dettagliate in merito a quali atti debbano essere considerati atti di persecuzione o danno grave ai sensi della convenzione di Ginevra e quali elementi debbano essere presi in considerazione nella valutazione dei motivi di persecuzione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta di istituire un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di includervi, in particolare, i paesi terzi che sono stati designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati all'adesione all'UE è coerente con la politica di allargamento dell'Unione. Quando i paesi in questione sono stati designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, si è valutato che essi soddisfacevano i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Per diventare membri dell'Unione i paesi candidati dovranno continuare a soddisfare tali criteri. Ogni anno la relazione annuale della Commissione sullo stato di avanzamento contiene una valutazione dei progressi compiuti nel soddisfare i criteri politici ed economici, nonché nell'allineamento con l'acquis.

La proposta sostiene gli obiettivi generali del patto sulla migrazione e l'asilo, in particolare l'obiettivo di rendere più efficace il trattamento delle domande di asilo nell'UE e di trovare soluzioni per cooperare e condividere gli oneri con i paesi terzi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per le misure in materia di procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status uniforme in materia di asilo e di protezione sussidiaria. La proposta mira a designare paesi di origine sicuri a livello dell'Unione ai fini del regolamento sulla procedura di asilo modificando tale regolamento, adottato sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), TFUE.

Geometria variabile

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, l'Irlanda non partecipa all'adozione dell'atto e non è vincolata da alcuna misura adottata a norma della parte terza, titolo V, TFUE, che comprende misure che istituiscono un sistema europeo comune di asilo. Tuttavia, a norma dell'articolo 3 dello stesso protocollo, l'Irlanda può decidere di partecipare all'adozione e all'applicazione di tali misure. L'Irlanda ha notificato che desidera partecipare al nuovo regolamento sulla procedura di asilo. Può anche scegliere di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente proposta, che modifica il regolamento sulla procedura di asilo, in linea con gli articoli 3 e 4 bis del protocollo n. 21.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 TUE, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La proposta mira a istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, volto a facilitare l'utilizzo da parte di tutti gli Stati membri delle procedure connesse all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro. La proposta intende anche superare alcune divergenze esistenti tra gli elenchi nazionali di paesi di origine sicuri stabiliti dagli Stati membri, le quali fanno sì che i richiedenti protezione internazionale provenienti da un medesimo paese terzo non siano sempre soggetti alle stesse procedure negli Stati membri. L'obiettivo generale dell'azione proposta non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello dell'Unione europea.

Proporzionalità

In conformità al principio di proporzionalità, le modifiche al quadro legislativo vigente proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo fissato. L'elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione sarà istituito secondo i criteri già stabiliti dal regolamento sulla procedura di asilo per la designazione dei paesi di origine sicuri e sarà riesaminato periodicamente. Le modifiche proposte del regolamento sulla procedura di asilo si limitano a quanto necessario per garantire che le disposizioni del regolamento relative all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro si applichino ai paesi terzi che figurano nell'elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

La scelta del regolamento per istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione si giustifica per la natura di un siffatto elenco comune, istituito a livello dell'Unione e direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 16 dicembre 2024, nella sua lettera ai capi di Stato e di governo in vista del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha informato che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo era stata invitata ad accelerare la sua analisi degli specifici paesi terzi che potrebbero essere designati paesi di origine sicuri, al fine di redigere un elenco a livello dell'UE. Nelle conclusioni adottate dopo la riunione del 19 dicembre 2024, il Consiglio europeo ha preso atto della lettera e dei lavori in corso sui paesi di origine sicuri. Le consultazioni si sono svolte al più alto livello.

Assunzione e uso di perizie

Le informazioni raccolte dall'Agenzia si basano su un'ampia gamma di fonti comprendente, tra l'altro: relazioni della Commissione europea, comprese le relazioni sull'allargamento dell'UE; relazioni del servizio europeo per l'azione esterna; relazioni delle agenzie dell'UE (come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali); relazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e di altre organizzazioni internazionali (ad esempio il Consiglio d'Europa, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani) e organizzazioni non governative, comprese organizzazioni della società civile; analisi politiche prodotte da gruppi di riflessione sulle politiche e sulle relazioni internazionali; articoli pubblicati su media online verificati; articoli di giornale e legislazione nazionale dei paesi interessati.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta diritti fondamentali dell'Unione europea, ivi compreso il diritto di asilo e di protezione contro il respingimento di cui agli articoli 18 e 19 della Carta.

Conformemente al regolamento sulla procedura di asilo, il fatto che un paese terzo sia designato paese di origine sicuro non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e pertanto non eliminerà la necessità di esaminare adeguatamente le loro domande di protezione internazionale. Si rammenta inoltre che, quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'UE e non dovrebbe avere impatti sui bilanci degli Stati membri.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

A norma del regolamento sulla procedura di asilo, la Commissione, assistita dall'EUAA, è tenuta a riesaminare la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. In caso di significativo deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi e a seguito di una valutazione circostanziata, la Commissione è tenuta a sospendere la designazione del paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione per un periodo di sei mesi mediante un atto delegato. Conformemente al regolamento sulla procedura di asilo, la Commissione, se ha adottato un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione, dovrebbe presentare con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese di origine sicuro a livello dell'Unione.

L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello dell'Unione cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta la proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato. Se la Commissione presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Inoltre, con l'entrata in vigore del patto nel giugno 2026, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo monitorerà l'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo a norma dell'articolo 14 del regolamento EUAA (regolamento (UE) 2021/2303). L'applicazione del concetto di paese di origine sicuro farà parte del monitoraggio svolto dall'EUAA. Inoltre, le relazioni annuali che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione tengono conto dei risultati del monitoraggio dell'EUAA e quindi dell'applicazione del concetto di paese di origine sicuro e del relativo elenco. La Commissione deve tenere conto di questi diversi elementi nel valutare se gli Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, rischino di esserlo o si trovino ad affrontare una situazione migratoria significativa, nonché nel determinare se uno Stato membro presenti carenze sistemiche che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento del sistema di Dublino.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Stabilire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

L'articolo 1 modifica l'articolo 62 introducendo un nuovo paragrafo che designa i paesi candidati all'adesione all'Unione come paesi di origine sicuri e l'allegato II che designa sei paesi e un potenziale candidato all'adesione all'UE come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

Anticipare l'applicazione del nuovo motivo che giustifica la procedura accelerata/di frontiera, ossia il fatto che le persone provengano da paesi con un basso tasso di riconoscimento (pari o inferiore al 20 %)

Questo nuovo motivo che giustifica la procedura accelerata e la procedura di frontiera previste dal regolamento sulla procedura di asilo intende offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di reagire in modo rapido e flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Il nuovo motivo si basa su criteri più oggettivi e facili da applicare, in base ai quali gli Stati membri accelerano l'esame delle domande presentate da richiedenti provenienti da paesi terzi per i quali la percentuale di decisioni positive in materia di asilo rispetto al numero totale di decisioni in materia di asilo è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %. La sua applicazione dovrebbe inoltre armonizzare maggiormente l'approccio degli Stati membri alle procedure di asilo, in quanto l'elemento chiave è la percentuale di decisioni positive adottate a livello dell'UE in materia di protezione internazionale, ossia un indicatore obiettivo, verificabile e valido della probabilità che un richiedente necessiti di protezione.

L'applicazione del motivo per l'accelerazione delle procedure rimarrà volontaria fino all'entrata in applicazione del regolamento sulla procedura di asilo. Nella pratica, gli Stati membri dovrebbero poter trattare le domande di persone che probabilmente non necessitano di protezione internazionale nell'ambito della procedura accelerata o della procedura di frontiera e in seguito rimpatriare rapidamente tali persone. Questo consentirà alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficace le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Applicazione anticipata delle eccezioni relative ai paesi terzi sicuri e ai paesi di origine sicuri nel diritto nazionale

Il regolamento sulla procedura di asilo permette di designare, a livello sia dell'Unione che nazionale, paesi terzi sicuri e paesi di origine sicuri, con eccezioni territoriali ed eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili, al fine di tenere conto delle situazioni complesse e dinamiche dei paesi terzi. Per rendere i due concetti applicabili nella pratica, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tali disposizioni per quanto riguarda i rispettivi elenchi nazionali il prima possibile prima del giugno 2026.

2025/0101 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , nel caso in cui un richiedente provenga da un paese di origine sicuro possono applicarsi norme specifiche. In particolare, l'esame della domanda dev'essere accelerato e, se il richiedente non è ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, uno Stato membro può esaminare nel merito la domanda con procedura di frontiera.

(2)È necessario rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido esame di domande probabilmente infondate, designando alcuni paesi terzi come paesi di origine sicuri. È inoltre necessario superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi di origine sicuri degli Stati membri. È pertanto opportuno istituire un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione. Sebbene gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, tale designazione comune a livello dell'Unione dovrebbe garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti il cui paese di origine è designato come sicuro.

(3)Il fatto che un paese terzo sia considerato paese di origine sicuro, a livello dell'Unione o nazionale, non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare le singole domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro soltanto a condizione che il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale, e a condizione che il richiedente abbia la cittadinanza di quel paese oppure sia un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese. L'applicazione del concetto nell'ambito della valutazione individuale non impedisce che talune categorie di richiedenti possano trovarsi in una situazione specifica nei paesi terzi designati e pertanto possano avere un timore fondato di essere perseguitate o corrano un rischio effettivo di subire un danno grave.

(4)Per quanto riguarda i paesi che hanno ottenuto lo status di Stati candidati all'adesione all'Unione, il trattato sull'Unione europea stabilisce le condizioni e i principi che deve rispettare qualsiasi paese che desideri diventare uno Stato membro. Tali criteri sono stati stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e rafforzati dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995. Essi riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle pressioni della concorrenza e alle forze di mercato all'interno dell'UE; e la capacità di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione, tra cui la capacità di attuare efficacemente le regole, le norme e le politiche che costituiscono il corpus del diritto dell'UE e l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. Il Consiglio europeo riconosce a un paese lo status di paese candidato sulla base di un parere formulato dalla Commissione europea in seguito alla domanda del paese in questione di aderire all'Unione.

(5)La valutazione della situazione di altri paesi terzi si basa su una serie di fonti di informazione pertinenti e disponibili, tra cui quelle provenienti dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ("Agenzia per l'asilo"), dal servizio europeo per l'azione esterna, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La valutazione tiene conto anche, ove disponibile, dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , conformemente al regolamento (UE) 2024/1348.

(6)I paesi candidati all'adesione all'UE hanno ottenuto tale status dal Consiglio europeo mediante una decisione adottata all'unanimità su raccomandazione della Commissione europea. Per quanto riguarda, in particolare, i criteri politici per l'adesione all'UE, si è constatato che i paesi candidati hanno compiuto progressi verso il raggiungimento della stabilità istituzionale che garantisce la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze. Si può pertanto concludere che i paesi terzi che hanno ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE dovrebbero essere designati paesi di origine sicuri, tranne nelle circostanze seguenti: esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese; sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese; oppure il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione relativo ai richiedenti provenienti dal paese è superiore al 20 %.

(7)Per quanto riguarda il Kosovo 6 , secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 16 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il Kosovo è un potenziale candidato all'adesione all'Unione. La sua Costituzione include i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Kosovo è una democrazia parlamentare rappresentativa multipartitica in cui il potere è ripartito tra le istituzioni legislative, esecutive e giudiziarie, e il quadro giuridico in materia è in linea con le norme europee. In generale, il quadro giuridico garantisce la tutela dei diritti fondamentali ed è conforme alle norme europee. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Kosovo verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. Nel Kosovo non vi sono rischi di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347 7 . La legislazione nazionale non prevede la pena di morte e le autorità kosovare mostrano un impegno a favore della prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Nel Kosovo non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Nel Kosovo non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(8)Per quanto riguarda il Bangladesh, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato alcuni strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Bangladesh è una repubblica parlamentare retta da una Costituzione che prescrive la separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Bangladesh verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene il Bangladesh mantenga in vigore la pena di morte e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, le condanne a morte sono eseguite raramente. Il Bangladesh ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(9)Per quanto riguarda la Colombia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nessuno Stato membro la designa attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 5 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 1991 e la conseguente giurisprudenza della Corte costituzionale stabiliscono garanzie solide in materia di diritti umani. La Colombia è una repubblica federale con un sistema politico democratico rappresentativo e una ripartizione dei poteri tra il ramo esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Nulla indica fatti diffusi di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Colombia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, in Colombia non vi è alcun rischio di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347, salvo in specifiche zone rurali in cui lo Stato non può assicurare la sua presenza in modo completo. La pena di morte è vietata dalla Costituzione colombiana. Il quadro giuridico che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti nell'ambito delle pene è in linea con le norme internazionali. Non sussistono minacce generalizzate derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(10)Per quanto riguarda l'Egitto, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, sei Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'Egitto è una repubblica in cui il presidente funge sia da capo di Stato che da capo dell'esecutivo. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'Egitto verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene la pena di morte rimanga in vigore a norma del codice penale e delle leggi militari, l'Egitto ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. L'Egitto ha dichiarato nella sua strategia nazionale per i diritti umani l'intenzione di riformare la legge sulla custodia cautelare, migliorare le condizioni di detenzione, limitare il numero di reati puniti con la pena di morte e rafforzare la cultura dei diritti umani in tutte le istituzioni governative. È necessaria un'attuazione effettiva, dal momento che i progressi compiuti finora hanno interessato gli aspetti istituzionali. Non vi è alcun conflitto armato nel paese e pertanto non sussistono minacce dovute a violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(11)Per quanto riguarda l'India, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, nove Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 2 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. L'India è una repubblica costituzionale con una democrazia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini dell'India verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Sebbene l'India mantenga in vigore la pena di morte nel suo ordinamento penale e non abbia firmato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che mira ad abolire la pena di morte, nella pratica la pena di morte non è applicata dal 2020. L'India ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In India non vi sono conflitti armati e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(12)Per quanto riguarda il Marocco, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 11 Stati membri lo designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Il Marocco è una monarchia parlamentare. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini del Marocco verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. Il Marocco osserva dal 1993 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. Il Marocco ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Marocco non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(13)Per quanto riguarda la Tunisia, secondo le informazioni dell'Agenzia per l'asilo, 10 Stati membri la designano attualmente paese di origine sicuro a livello nazionale e nel 2024 il tasso di riconoscimento a livello dell'Unione per i richiedenti provenienti da tale paese è stato del 4 %. Il paese ha ratificato i principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Costituzione del 2022 istituisce un sistema presidenziale. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di cittadini della Tunisia verso paesi in cui esiste un rischio di pena di morte, tortura, persecuzione o trattamenti inumani o degradanti. In generale, non vi è alcun rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347. La Tunisia osserva dal 1991 una moratoria sull'applicazione della pena di morte, sebbene questa rimanga in vigore nell'ordinamento penale e il paese non abbia ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte. La Tunisia ha ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In Tunisia non vi è alcun conflitto armato e pertanto non sussistono minacce derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. In generale, nel paese non vi sono persecuzioni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347.

(14)Il regolamento (UE) 2024/1348 prevede la possibilità di designare paesi terzi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione conformemente alle condizioni in esso stabilite.

(15)Conformemente al regolamento (UE) 2024/1348, un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun rischio reale di danno grave quale definito all'articolo 15 di tale regolamento.

(16)Tuttavia, considerato che, in generale, non vi è alcun rischio di persecuzione o danno grave, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347, in Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, né in Kosovo quale potenziale candidato all'adesione all'Unione, come dimostrato anche dai tassi di riconoscimento molto bassi, è opportuno che tali paesi siano designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.

(17)La designazione di tali paesi come paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti.

(18)Considerato che la situazione migratoria può cambiare rapidamente e che sussiste una pressione accresciuta a seguito degli arrivi di flussi misti, caratterizzati da un'alta percentuale di persone che hanno scarse possibilità di ottenere protezione internazionale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare il motivo per accelerare l'esame delle domande di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348 a decorrere da una data anteriore alla data generale di applicazione di detto regolamento. Ciò consentirebbe agli Stati membri di reagire rapidamente e in modo flessibile ai cambiamenti dei flussi migratori. Considerato che le domande presentate da tali richiedenti sono probabilmente infondate, trattarle rapidamente nell'ambito di una procedura accelerata o di una procedura di frontiera permetterebbe alle autorità competenti in materia di asilo e migrazione di valutare in modo più efficiente le domande fondate, di adottare decisioni più rapide e di contribuire in tal modo a un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di asilo e di rimpatrio, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

(19)Inoltre, al fine di tenere conto della complessità e della realtà delle situazioni nei paesi terzi, è opportuno che gli Stati membri, nell'applicare o introdurre una legislazione che consenta di designare a livello nazionale un paese terzo come paese di origine sicuro o paese terzo sicuro, possano farlo con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili, prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1348.

(20)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione e anticipare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato[, con lettera del ...,] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE    

[A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(22)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(23)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(24)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1348,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2024/1348 è così modificato:

(1)all'articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

a)    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I paesi ai quali è stato concesso lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, a meno che non si verifichi una delle circostanze seguenti:

(a)esiste una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese;

(b)sono state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in considerazione delle azioni del paese;

(c)la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante nei confronti dei richiedenti del paese – cittadini del paese o apolidi che avevano una precedente dimora abituale nel paese – è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, superiore al 20 %.";

b)    è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. I paesi terzi elencati nell'allegato II sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione.";

(2)l'articolo 79 è così modificato:

(a)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, l'articolo 59, paragrafo 2, l'articolo 61, paragrafo 2, e l'articolo 61, paragrafo 5, lettera b), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE).../... [che modifica il regolamento (UE) 2024/1348] per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" conformemente agli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE e del concetto di "paese di origine sicuro" conformemente all'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE.";

(b)al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri possono applicare l'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 42, paragrafo 3, lettera e), come motivi per la procedura d'esame accelerata conformemente all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE o per la procedura svolta alla frontiera o in zone di transito conformemente all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE prima del 12 giugno 2026.";

(3)il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione4

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.5

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe5

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti6

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione6

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria7

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti7

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità8

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA9

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate9

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti10

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi10

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato10

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne10

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi13

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi15

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato15

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne15

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti15

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane15

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato15

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne15

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane16

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali17

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale17

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento17

3.3.Incidenza prevista sulle entrate18

4.Dimensioni digitali18

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale18

4.2.Dati18

4.3.Soluzioni digitali19

4.4.Valutazione dell'interoperabilità19

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale19

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione

1.2.Settore/settori interessati 

Asilo

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

La proposta mira a designare paesi terzi quali paesi di origine sicuri a livello dell'Unione e a rafforzare l'applicazione del concetto di "paese di origine sicuro".

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1

Conseguire un livello più elevato di convergenza sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi e apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 ("regolamento qualifiche").

Obiettivo specifico n. 2

Affrontare alcune delle divergenze esistenti tra gli elenchi nazionali di paesi sicuri degli Stati membri per quanto riguarda i paesi designati.

Obiettivo specifico n. 3

Anticipare la possibilità di designare paesi di origini sicuri e paesi terzi sicuri, con eccezioni (articolo 59, paragrafo 2, e articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sulla procedura di asilo), per offrire agli Stati membri maggiore flessibilità a livello nazionale.

Obiettivo specifico n. 4

Anticipare la possibilità di trattare nell'ambito di una procedura di frontiera o di una procedura accelerata le domande presentate da richiedenti che sono cittadini di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni che concedono la protezione internazionale a livello dell'UE emesse dalle autorità accertanti è pari o inferiore al 20 %.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

1.    Migliorare la chiarezza giuridica e la coerenza nell'applicazione del concetto di "paese di origine sicuro".

2.    Migliorare la convergenza nelle procedure di asilo, anche per quanto riguarda le categorie di richiedenti provenienti da determinati paesi che dovrebbero essere indirizzati alla procedura ordinaria.

3.    Migliorare l'efficienza delle procedure di asilo e ridurre la pressione sui sistemi di asilo dell'UE e gli abusi di tali sistemi.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Impatto delle modifiche su quanto segue:

1.    tasso di riconoscimento dei richiedenti provenienti da paesi designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione;

2.    numero di domande presentate da cittadini dei paesi di origine designati paesi di origine sicuri indirizzati alla procedura regolare, alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera;

3.    numero di Stati membri che si avvalgono di meccanismi nazionali di designazione dei paesi di origine sicuri/paesi terzi sicuri ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, e dell'articolo 61, paragrafo 2;

4.    numero di Stati membri che si avvalgono delle eccezioni per la determinazione dei paesi di origine sicuri/paesi terzi sicuri;

5.    numero di richiedenti asilo sottoposti alla procedura accelerata o alla procedura di frontiera sulla base di tassi di riconoscimento inferiori al 20 %.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

A norma dell'articolo 75 del regolamento sulla procedura di asilo, gli Stati membri sono tenuti a elaborare piani nazionali di attuazione sulla base del piano di attuazione comune per il patto sulla migrazione e l'asilo elaborato dalla Commissione. La Commissione deve monitorare attentamente l'attuazione dei piani di attuazione nazionali. Con l'entrata in vigore dei testi legislativi del patto, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) monitorerà l'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo (CEAS) a norma dell'articolo 14 del regolamento EUAA (regolamento (UE) 2021/2303). L'applicazione del concetto di paese di origine sicuro farà parte del monitoraggio svolto dall'EUAA. Inoltre, le relazioni annuali che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione devono includere i risultati del monitoraggio dell'EUAA. La Commissione deve tenere conto di questi diversi elementi nel valutare se gli Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, rischino di esserlo o si trovino ad affrontare una situazione migratoria significativa, nonché nel determinare se uno Stato membro presenti carenze sistemiche che potrebbero comportare conseguenze negative gravi per il funzionamento del sistema di Dublino.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Il concetto di paese di origine sicuro e le procedure di asilo sono disciplinati dal diritto dell'UE ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo. Senza un'azione a livello dell'UE, gli Stati membri continuerebbero a designare diverse serie di paesi come paesi di origine sicuri a livello nazionale: gli elenchi nazionali di paesi di origine sicuri sarebbero quindi notevolmente diversi tra loro. Le divergenze tra gli approcci nazionali continuerebbero a creare incertezza giuridica, aumentare i rischi di contenzioso e compromettere l'applicazione uniforme delle norme in materia di asilo in tutta l'Unione, dando luogo anche a movimenti secondari. La mancanza di un'azione coordinata ostacolerebbe inoltre l'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri. Agendo a livello dell'UE, la presente proposta garantisce l'armonizzazione dei paesi designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, la certezza del diritto e le garanzie procedurali.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

Una volta attuata, la presente proposta migliorerà la certezza del diritto e l'efficienza procedurale garantendo che, per i paesi designati, gli Stati membri indirizzino i richiedenti verso lo stesso tipo di procedura di asilo.

L'introduzione della soglia del 20 % del tasso di riconoscimento per la procedura accelerata e la procedura di frontiera garantirà che le risorse in materia di asilo siano dedicate in via prioritaria ai casi che presentano reali esigenze di protezione, migliorando l'efficienza complessiva del sistema europeo comune di asilo.

A livello dell'UE, il controllo da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e della Commissione farà sì che gli Stati membri applichino il concetto di paese di origine sicuro nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. La proposta consegue un equilibrio tra efficienza ed equità, facendo in modo che il sistema di asilo dell'UE rimanga efficace, prevedibile e allineato agli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La Commissione ha già proposto un elenco comune di paesi di origine sicuri nel 2015 e nel 2016. In entrambe le occasioni i negoziati interistituzionali sulla questione sono falliti a causa di disaccordi tra i colegislatori.

Per questo motivo la preparazione della presente proposta è stata accompagnata da una serie di consultazioni informali tra i servizi della Commissione (DG ENEST, MENA, INTPA) e il SEAE, affinché le conoscenze specialistiche dei paesi designati fossero debitamente prese in considerazione nell'analisi che ha portato alla designazione e la valutazione fosse corroborata da prove concrete e verificabili, anche per quanto riguarda specifici profili di rischio.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La presente proposta deriva dal regolamento sulla procedura di asilo (2024/1348) e fa parte del patto sulla migrazione e l'asilo adottato nel maggio 2024, per il quale sono già previsti finanziamenti. La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'Unione europea e pertanto non incide sul suo bilancio. L'applicazione del concetto di paese di origine sicuro non è nuova per gli Stati membri, i quali saranno in grado di utilizzare i fondi assegnati nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali nel quadro dell'attuale Fondo Asilo, migrazione e integrazione e dei futuri fondi per la migrazione per sostenere gli investimenti necessari all'applicazione di tale concetto. A questo scopo l'EUAA può sostenere gli Stati membri con il suo personale, nell'ambito dei rispettivi mandati.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non applicabile

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal YYYY al YYYY

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 9

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

La Commissione riesaminerà costantemente la situazione nel paese terzo interessato tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri e dall'Agenzia per l'asilo relativamente all'ulteriore evoluzione di tale paese terzo.

A norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura di asilo, gli Stati membri devono elaborare piani nazionali di attuazione basati sul piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo presentato dalla Commissione, che ne monitorerà attentamente l'attuazione. Una volta entrato in vigore il patto, l'EUAA sorveglierà l'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo (CEAS) a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303, compresa l'attuazione del concetto di paese di origine sicuro.

Le relazioni annuali della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione includeranno i risultati del monitoraggio dell'EUAA, valutando se gli Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie o si trovino ad affrontare carenze sistemiche che potrebbero incidere sul funzionamento del sistema di Dublino.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non applicabile

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Uno dei principali rischi associati alla modifica proposta è che gli Stati membri applichino la presunzione di sicurezza a tutti i richiedenti provenienti dai paesi di origine designati come sicuri a livello dell'Unione. Al fine di attenuare tale rischio, per quanto riguarda diversi paesi designati, è opportuno prestare particolare attenzione, nell'ambito di una valutazione individualizzata della domanda di asilo, ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi (ad esempio vittime di violenza di genere, difensori dei diritti umani, minoranze religiose, persone LGBTIQ e giornalisti).

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Non applicabile

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Non applicabile

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Non applicabile in quanto non vi sono implicazioni finanziarie o in termini di personale.

Please insert as many budget lines as needed in the two tables below.

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 10 .

di paesi EFTA 11

di paesi candidati e potenziali candidati 12

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 13

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi 

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi 

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 14

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 15

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 16

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 17

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

[Considering the overall strained situation in Heading 7, in terms of both staffing and the level of appropriations, the human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to the management of the action and/or have been redeployed within the DG or other Commission services.]

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

*Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 18

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

Non applicabile in quanto si tratta di una modifica mirata della relazione annuale di attività e tutte le questioni relative alla dimensione digitale sono trattate nel patto sulla migrazione e l'asilo. Nessun elemento digitale aggiuntivo da prendere in considerazione.

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

[Prescrizione 1 (R1): …]

[Prescrizione 2 (R2): …]

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

(1)    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2)    GU C […], […], pag. […].
(3)    GU C […], […], pag. […].
(4)    Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).
(5)    Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj ).
(6)    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(7)    Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj ).
(8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(10)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(11)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(12)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(13)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(14)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(15)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(16)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(17)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(18)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
Top

Bruxelles, 16.4.2025

COM(2025) 186 final

ALLEGATO

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione


"ALLEGATO II

I paesi terzi seguenti sono designati paesi di origine sicuri a livello dell'Unione:

Bangladesh

Colombia

Egitto

India

Kosovo*

Marocco

Tunisia

*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo."

Top