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Document 52025PC0183

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le modifiche di tale accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro

COM/2025/183 final

Bruxelles, 25.4.2025

COM(2025) 183 final

2025/0099(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le modifiche di tale accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda 1 ("accordo") in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato per il commercio che modifica l'articolo 19.3, paragrafi 3 e 5, dell'accordo. La modifica proposta dell'articolo 19.3, paragrafo 3, prevede l'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e sano nell'elenco dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro conformemente alla Risoluzione I 2 adottata il 10 giugno 2022 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), riunitasi in occasione della sua 110a sessione ("110a Conferenza internazionale del lavoro"). La modifica proposta prevede inoltre di aggiornare il riferimento alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro facendo riferimento alla sua ultima modifica in occasione della 110a Conferenza internazionale del lavoro. Infine, a seguito dell'ultima modifica della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e in relazione alle modifiche dell'articolo 19.3, paragrafo 3, la modifica proposta prevede anche la soppressione di una nota in calce all'articolo 19.3, paragrafo 5.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

Gli obiettivi dell'accordo sono "la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti". L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2024.

L'obiettivo del capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile) è "rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare delle sue dimensioni ambientale e sociale (soprattutto gli aspetti relativi al lavoro), nelle relazioni commerciali e di investimento tra le parti, anche rafforzando il dialogo e la cooperazione".

2.2.Il comitato per il commercio

Il comitato per il commercio è stato istituito a norma dell'articolo 24.1 (Comitato per il commercio) dell'accordo. L'articolo 27.1, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il comitato per il commercio possa modificare l'accordo nei casi previsti all'articolo 24.3 dello stesso. L'articolo 24.3, lettera j), prevede che il comitato per il commercio possa adottare decisioni volte a modificare il capo 19 (Commercio e sviluppo sostenibile), articolo 19.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro), paragrafi 3 e 4.

L'articolo 19.3, paragrafo 4, prevede che il comitato per il commercio possa adottare, al più tardi in occasione della sua prima riunione, una decisione intesa a modificare l'articolo 19.3, paragrafo 3, al fine di aggiungere un ambiente di lavoro sicuro e sano ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro.

2.3.L'atto previsto del comitato per il commercio

Come previsto all'articolo 19.3, paragrafo 4, dell'accordo, in occasione della sua prima riunione il comitato per il commercio può adottare una decisione ("atto previsto") intesa a tenere conto nell'articolo 19.3, paragrafo 3, dell'aggiunta di un ambiente di lavoro sicuro e sano nel quadro dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. L'atto previsto dovrebbe inoltre modificare il riferimento alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro affinché tenga conto della sua ultima modifica in occasione della 110a Conferenza internazionale del lavoro. Infine l'atto dovrebbe modificare l'articolo 19.3, paragrafo 5, sopprimendo la nota in calce a tale articolo.

La finalità dell'atto previsto è modificare come segue l'articolo 19.3, paragrafi 3 e 5, dell'accordo:

(1)il riferimento alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dovrebbe essere aggiornato specificando l'ultima modifica adottata in occasione della 110a sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 2022;

(2)un ambiente di lavoro sicuro e sano dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei principi e diritti fondamentali nel lavoro di cui all'articolo 19.3, paragrafo 3; e

(3)la nota obsoleta in calce all'articolo 19.3 paragrafo 5, dovrebbe essere soppressa.

La modifica proposta dell'articolo 19.3, paragrafi 3 e 5, tiene conto della Risoluzione I adottata il 10 giugno 2022, con la quale la 110a Conferenza internazionale del lavoro, tra l'altro:

1.decide di modificare il paragrafo 2 della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro per includervi, dopo le parole "l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione", le parole "e e) un ambiente di lavoro sicuro e sano" e di apportare le conseguenti modifiche all'allegato della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nonché alla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta e al patto globale per l'occupazione, come specificato nell'allegato della risoluzione.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 24.5, paragrafo 1, dell'accordo, il quale così recita: "Le decisioni adottate dal comitato per il commercio o, a seconda dei casi, da un comitato specializzato sono vincolanti per le parti (...)". 

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente proposta.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante secondo il diritto internazionale a norma dell'articolo 24.5, paragrafo 1, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato per il commercio apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2025/0099 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le modifiche di tale accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio 4 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2024.

(2)A norma dell'articolo 24.2, paragrafo 2, lettera i), dell'accordo, il comitato per il commercio istituito dall'articolo 24.1, paragrafo 1, dell'accordo può adottare decisioni volte a modificare l'accordo stesso. A norma dell'articolo 24.3, lettera j), dell'accordo, il comitato per il commercio può decidere di modificare l'articolo 19.3, paragrafi 3 e 4, dell'accordo relativo alle norme e agli accordi multilaterali in materia di lavoro.

(3)A norma dell'articolo 19.3, paragrafo 4, dell'accordo il comitato per il commercio può adottare, al più tardi in occasione della sua prima riunione, una decisione intesa a modificare l'articolo 19.3, paragrafo 3, dell'accordo al fine di tenere conto dell'aggiunta di un ambiente di lavoro sicuro e sano nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL") sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

(4)Il comitato per il commercio, in occasione della sua prima riunione, è chiamato ad adottare una decisione intesa ad aggiungere un ambiente di lavoro sicuro e sano all'elenco dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro di cui all'articolo 19.3, paragrafo 3, conformemente alla Risoluzione I 5 adottata il 10 giugno 2022 dalla Conferenza generale dell'OIL nel corso della sua 110a sessione. Il riferimento alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro di cui all'articolo 19.3, paragrafo 3, dovrebbe essere aggiornato per allinearlo alla sua più recente modifica.

(5)A seguito della modifica dell'articolo 19.3, paragrafo 3, l'affermazione contenuta nella nota in calce all'articolo 19.3, paragrafo 5, secondo cui tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL, è diventata obsoleta. Appare pertanto opportuno sopprimere la nota in calce all'articolo 19.3, paragrafo 5.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio, in quanto la decisione del comitato per il commercio vincolerà l'Unione.

(7)L'ultima modifica della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro deve essere menzionata all'articolo 19.3, paragrafo 3, un ambiente di lavoro sicuro e sano deve essere aggiunto all'elenco dei principi e diritti fondamentali nel lavoro di cui all'articolo 19.3, paragrafo 3 e una nota in calce obsoleta deve essere soppressa all'articolo 19.3, paragrafo 5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/866, 25.3.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj ).
(2)    Resolution on the inclusion of a safe and healthy working environment in the ILO's framework of fundamental principles and rights at work (ILC.110/Risoluzione I) https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40relconf/documents/meetingdocument/wcms_848632.pdf  
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(4)    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj ).
(5)    Resolution on the inclusion of a safe and healthy working environment in the ILO's framework of fundamental principles and rights at work (ILC.110/Risoluzione I) https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40relconf/documents/meetingdocument/wcms_848632.pdf  
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Bruxelles, 25.4.2025

COM(2025) 183 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda le modifiche di tale accordo concernenti i principi e i diritti fondamentali nel lavoro


ALLEGATO

Progetto di 
DECISIONE N. XX/2025 
del comitato per il commercio

del XX/XX/2025 

che modifica l'articolo 19.3, paragrafi 3 e 5, in relazione alla modifica della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e all'aggiunta di un ambiente di lavoro sicuro e sano ai principi e diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro

Il comitato per il commercio,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("accordo"), in particolare l'articolo 19.3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il 10 giugno 2022 la 110a Conferenza internazionale del lavoro ha adottato la Risoluzione I sull'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e sano nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

(2)L'articolo 19.3, paragrafo 4, prevede che il comitato per il commercio possa adottare, al più tardi in occasione della sua prima riunione, una decisione intesa a modificare l'articolo 19.3, paragrafo 3, per tenere conto dell'aggiunta di un ambiente di lavoro sicuro e sano ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro di cui alla decisione adottata nel giugno 2022 alla 110a Conferenza internazionale del lavoro.

(3)L'articolo 19.3, paragrafo 3, dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo un ambiente di lavoro sicuro e sano ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro. Il riferimento alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro di cui all'articolo 19.3, paragrafo 3, dovrebbe inoltre essere aggiornato per allinearlo alla sua più recente modifica.

(4)A seguito della modifica dell'articolo 19.3, paragrafo 3, l'affermazione contenuta nella nota in calce all'articolo 19.3, paragrafo 5, secondo cui tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL, è diventata obsoleta. Appare pertanto opportuno sopprimere la nota in calce all'articolo 19.3, paragrafo 5.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 19.3, paragrafi 3 e 5, è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche di cui all'allegato della presente decisione entrano in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore delle modifiche.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles e a Wellington, il [inserire la data]

Per il Comitato per il commercio

I copresidenti

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ALLEGATO

L'articolo 19.3, paragrafo 3, è così modificato:

(1)dopo le parole "nella sua 86a sessione e suoi seguiti," sono aggiunte le parole "come modificata nella sua 110a sessione nel 2022";

(2)alla lettera c), dopo le parole "abolizione effettiva del lavoro minorile", la parola "e" è soppressa;

(3)alla lettera d), dopo le parole "eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione", è soppresso il punto fermo ed è aggiunta la parola seguente: "e";

(4)è aggiunta la lettera e) seguente:

"e)    un ambiente di lavoro sicuro e sano".

L'articolo 19.3, paragrafo 5, è così modificato:

(1)La nota 1 "Le parti osservano che tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL" è soppressa.

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