COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.4.2025
COM(2025) 158 final
2025/0083(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione della Repubblica dell'Iraq all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e
le olive da tavola
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, "COI") in relazione all'adesione della Repubblica dell'Iraq all'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito, "l'accordo").
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola
L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito, "l'accordo") si prefigge gli obiettivi seguenti: i) uniformare le normative nazionali e internazionali riguardanti le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola per evitare ogni ostacolo agli scambi; ii) svolgere attività nel settore degli esami fisico-chimici e organolettici per accrescere la conoscenza della composizione e delle caratteristiche qualitative dei prodotti oleicoli onde consolidare le norme internazionali in materia e iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale quale forum di eccellenza per la comunità scientifica internazionale nel settore delle olive e dell'olio d'oliva.
La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1º gennaio 2017.
L'Unione europea è parte dell'accordo.
2.2.Il Consiglio dei membri
Il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, il "Consiglio dei membri") è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata in sede di Consiglio dei membri. Le decisioni del Consiglio dei membri relative all'adesione di un nuovo membro sono adottate per consenso. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, se il consenso non può essere raggiunto entro il termine fissato dal presidente del Consiglio dei membri, i membri sono chiamati a votare. La decisione è considerata adottata se ha ottenuto voti favorevoli dalla maggioranza dei membri che rappresentano almeno l'86 % delle quote di partecipazione dei membri.
Il COI è attualmente composto da 21 membri e l'Unione europea detiene 647 quote di partecipazione su un totale di 1 000.
2.3.L'atto previsto del Consiglio dei membri
In seguito alla presentazione da parte della Repubblica dell'Iraq, il 21 gennaio 2025, di una domanda formale di adesione all'accordo, si prevede che il Consiglio dei membri adotterà una decisione relativa all'adesione di tale paese, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere.
La finalità dell'atto previsto è stabilire le condizioni di adesione della Repubblica dell'Iraq ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo.
L'atto previsto diventerà vincolante per le parti, modificando l'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
Sebbene nella Repubblica dell'Iraq la produzione di olio d'oliva rimanga di importanza modesta, esiste una lunga tradizione di produzione di olive da tavola e di consumo di olio d'oliva e olive da tavola. La superficie agricola nella Repubblica dell'Iraq nel 2022 rappresentava il 21,8 % della superficie totale, con un consumo annuo medio di olive da tavola di circa 24 000 tonnellate.
Considerando la lunga tradizione della Repubblica dell'Iraq nel settore dell'olio d'oliva, l'adesione del paese, a determinate condizioni, rafforzerà il COI, in particolare in riferimento alla normalizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche dei prodotti oleicoli al fine di evitare ostacoli agli scambi. Tale adesione risponde agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio dei membri stabilirà le condizioni per l'adesione della Repubblica dell'Iraq per quanto riguarda le quote di partecipazione al COI e il termine per il deposito dello strumento di adesione.
Le quote di partecipazione dei membri usate per stabilire i contributi finanziari e i diritti di voto sono calcolate secondo la formula indicata all'articolo 11 dell'accordo. L'Unione si assicurerà che tale formula sia usata per la definizione delle quote di partecipazione della Repubblica dell'Iraq.
Quanto al deposito dello strumento di adesione l'Unione sosterrà qualsiasi termine che consenta alla Repubblica dell'Iraq di aderire in breve tempo all'accordo. Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l'Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri.
Tenuto conto del processo decisionale all'interno del Consiglio dei membri del COI, la posizione dell'Unione risulta necessaria per definire le condizioni di adesione della Repubblica dell'Iraq.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
L'atto che il Consiglio dei membri deve adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto produce effetti giuridici poiché, in particolare, inciderà sull'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Rispetto del principio "digitale per default"
Secondo la valutazione digitale effettuata, la presente proposta non ha dimensioni digitali in quanto non ha alcuna rilevanza digitale. La proposta stabilisce la posizione dell'UE in merito all'adesione della Repubblica dell'Iraq all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
I mezzi digitali o lo scambio di dati non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.
2025/0083 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione all'adesione della Repubblica dell'Iraq all'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e
le olive da tavola
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito, "l'accordo") è stato firmato a nome dell'Unione, in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, il 18 novembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1º gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019.
(2)Ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (di seguito, "Consiglio dei membri") deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all'accordo.
(3)La Repubblica dell'Iraq ha presentato domanda formale di adesione all'accordo. È pertanto opportuno invitare il Consiglio dei membri, in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l'adesione della Repubblica dell'Iraq per quanto riguarda le quote di partecipazione al COI e il termine per il deposito dello strumento di adesione.
(4)Poiché l'Iraq sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l'adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il COI, in particolare in vista del raggiungimento di un'uniformità tra le normative nazionali e internazionali relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, in quanto le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull'Unione, incidendo in particolare sull'equilibrio decisionale all'interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte dello stesso Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all'accordo da parte del governo della Repubblica dell'Iraq, è stabilita in allegato.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente