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Document 52025PC0057

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda una proposta volta ad allineare l'AETR alle principali recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006

COM/2025/57 final

Bruxelles, 28.2.2025

COM(2025) 57 final

2025/0033(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda una proposta volta ad allineare l'AETR alle principali recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) dell'UNECE in riferimento alla prevista adozione di emendamenti al fine di allineare l'AETR alla legislazione dell'Unione a seguito dell'adozione di modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006 1 tramite i regolamenti (UE) 2020/1054 2 e (UE) 2024/1258 3 , nonché dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione che integra l'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006, che è una delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2020/1054.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)

Obiettivo dell'AETR è armonizzare il quadro legislativo delle parti contraenti per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo dei conducenti professionisti e i corrispondenti requisiti tecnici per la costruzione e l'installazione dell'apparecchio di controllo utilizzato nei veicoli (il tachigrafo). L'AETR è entrato in vigore il 5 gennaio 1976 ed è stato successivamente modificato. I più recenti emendamenti relativi ai periodi di guida e di riposo o ai tachigrafi sono stati adottati il 20 settembre 2010.

Tutti gli Stati membri sono parti dell'AETR 4 .

2.2.Il gruppo di esperti sull'AETR e il gruppo di lavoro dei trasporti su strada

Il gruppo di esperti sull'AETR, istituito dal comitato per i trasporti interni dell'UNECE, è un gruppo tecnico il cui obiettivo è elaborare proposte di emendamenti dell'AETR. Conformemente alla decisione che istituisce il gruppo di esperti sull'AETR, l'Unione europea può partecipare al gruppo di esperti 5 . La Commissione rappresenta pertanto l'Unione in seno a tale gruppo di esperti.

Il gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) è un gruppo istituito dal comitato per i trasporti interni per promuovere lo sviluppo e l'agevolazione dei trasporti internazionali su strada, anche attraverso l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e dei requisiti relativi ai trasporti su strada. Soltanto le parti contraenti dell'AETR partecipano al gruppo di lavoro dei trasporti su strada in qualità di membri. L'Unione europea è invitata a partecipare al gruppo di lavoro in veste di osservatore ed è pertanto rappresentata dalla Commissione o dalla delegazione dell'Unione europea presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra.

Generalmente le proposte di emendamenti dell'AETR sono in primo luogo presentate, esaminate e approvate in sede di gruppo di esperti e in seguito sottoposte all'approvazione del gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) dell'UNECE. Se in entrambi i gruppi si raggiunge un consenso in merito a determinati emendamenti dell'AETR, una parte contraente dell'AETR presenta formalmente l'emendamento al segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 21 dell'AETR. Una volta ricevuta la notifica della proposta di emendamento dell'AETR da parte del segretario generale delle Nazioni Unite, le parti contraenti dispongono di sei mesi per sollevare obiezioni all'emendamento. L'emendamento si considera adottato se nessuna parte contraente formula obiezioni all'emendamento entro tale termine.

Gli organi istituiti in seno all'UNECE (il gruppo di esperti sull'AETR e il gruppo di lavoro dei trasporti su strada) costituiscono forum in cui gli emendamenti dell'AETR sono presentati, esaminati e approvati allo scopo di preparare la presentazione formale di un emendamento conformemente all'AETR e di evitare obiezioni una volta che l'emendamento è stato presentato formalmente al segretario generale delle Nazioni Unite. È quindi opportuno stabilire le posizioni dell'Unione in merito alle decisioni da adottare in seno al gruppo di esperti e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE.

2.3.L'atto previsto che deve essere esaminato dal gruppo di esperti sull'AETR e dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada

Nella sua 38a sessione, programmata per giugno 2025, o nelle sessioni successive, il gruppo di esperti sull'AETR, sulla base della proposta dell'Unione allegata alla presente proposta, sarà chiamato a esaminare ed elaborare proposte di emendamenti dell'AETR in linea con le più recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006. Tali modifiche riguardano nuove disposizioni relative all'ambito di applicazione dell'accordo, le condizioni alle quali è possibile effettuare periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina, le norme in base alle quali il conducente deve ritornare allo stabilimento del datore di lavoro o al proprio luogo di residenza, le condizioni alle quali è possibile effettuare periodi di riposo in nave traghetto o su convoglio ferroviario, altre eventuali deroghe per i conducenti che effettuano trasporti occasionali di passeggeri, nonché il principio e le specifiche delle aree di parcheggio sicure e protette ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, promuovere la concorrenza leale tra gli operatori e di conseguenza rafforzare la sicurezza stradale. Il gruppo di esperti sarà incaricato di esaminare la proposta al fine di approvare le proposte di emendamenti e di raccomandarne l'approvazione da parte del gruppo di lavoro dei trasporti su strada. Se necessario, il gruppo di lavoro dei trasporti su strada potrà inoltre fornire orientamenti e istruzioni al gruppo di esperti. Una volta che il gruppo di lavoro dei trasporti su strada avrà approvato informalmente le proposte, una parte contraente dovrà presentare tali emendamenti al segretario generale delle Nazioni Unite.

Se adottato, l'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'accordo, il quale così recita: "Ogni emendamento giudicato accettato entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui sarà stato giudicato accettato."

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

L'AETR è stato da ultimo modificato in modo sostanziale nel 2010 e necessita di un aggiornamento più generale. Posteriormente a tale emendamento, l'Unione ha adottato, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, i seguenti atti relativi all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti internazionali su strada all'interno degli Stati membri: regolamenti (UE) n. 165/2014 6 , (UE) 2020/1054 e (UE) 2024/1258.

Gli emendamenti necessari per recepire le principali disposizioni del regolamento (UE) n. 165/2014, in particolare l'introduzione del tachigrafo intelligente, sono già stati presentati dall'Unione nei suddetti forum 7 , ma per il momento non è stato possibile raggiungere un accordo unanime.

Il 4 ottobre 2024 nelle cause riunite da C‑541/20 a C‑555/20 8 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1054.

Per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 561/2006, l'Unione deve pertanto proporre un aggiornamento delle disposizioni dell'AETR ai sensi delle più recenti norme adottate nell'Unione in materia.

La posizione proposta è in linea con la competenza esterna esclusiva dell'Unione in ambito di disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, in particolare a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 561/2006.

Nella sentenza del 31 marzo 1971 nella causa 22/70, AETR 9 , la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che l'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti su strada costituisce una competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tale competenza è stata da allora esercitata in numerosi atti legislativi adottati dai colegislatori dell'Unione, tra cui i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. Poiché la materia oggetto dell'AETR rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014, la competenza per negoziare e concludere l'AETR e i relativi emendamenti spetta esclusivamente all'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo 10 .

Quando l'ambito interessato appartiene a una sfera di competenza dell'Unione europea, la circostanza che l'Unione europea non sia parte dell'accordo internazionale in questione non le impedisce di esercitare detta competenza stabilendo, nel quadro delle sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell'organismo istituito da tale accordo, segnatamente tramite gli Stati membri parti di detto accordo, che agiscono congiuntamente nel suo interesse 11 .

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 12 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il gruppo di esperti sull'AETR e il gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) sono organi istituiti dal comitato per i trasporti interni dell'UNECE.

Gli emendamenti proposti costituiscono atti aventi effetti giuridici. Se adottati, gli emendamenti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'AETR.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica dei trasporti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0033 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda una proposta volta ad allineare l'AETR alle principali recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) 13 è entrato in vigore il 5 gennaio 1976. L'Unione ha competenza esclusiva nella materia disciplinata dall'AETR 14 .

(2)A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , le disposizioni dell'AETR dovrebbero essere allineate con quelle di tale regolamento. I regolamenti (UE) 2020/1054 16 e (UE) 2024/1258 17 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno modificato il regolamento (CE) n. 561/2006. Il regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione integra l'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006, che è una delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2020/1054. L'Unione dovrebbe pertanto proporre di modificare l'AETR per tenere conto delle modifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2020/1054 e (UE) 2024/1258 e integrate dal regolamento delegato (UE) 2022/1012. Tali modifiche riguardano nuove disposizioni relative all'ambito di applicazione dell'accordo, le condizioni alle quali è possibile effettuare periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina, le norme in base alle quali il conducente deve ritornare allo stabilimento del datore di lavoro o al proprio luogo di residenza, le condizioni alle quali è possibile effettuare periodi di riposo in nave traghetto o su convoglio ferroviario, altre eventuali deroghe per i conducenti che effettuano trasporti occasionali di passeggeri, nonché il principio e le specifiche delle aree di parcheggio sicure e protette ("atto previsto").

(3)A norma dell'articolo 21 dell'AETR, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamenti dell'AETR al segretario generale delle Nazioni Unite (ONU). Prima di essere presentate al segretario generale dell'ONU, generalmente le proposte sono in primo luogo presentate, esaminate e approvate in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) della Commissione economica per l'Europa dell'ONU (UNECE). Nel quadro dell'AETR, l'UNECE ha istituito un gruppo di esperti sull'AETR. Si tratta di un organo abilitato a elaborare e a presentare proposte di emendamenti dell'AETR al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE. Sulla base della presente decisione l'Unione proporrà al gruppo di esperti sull'AETR, nella sua 38a sessione programmata per giugno 2025 e nelle sessioni successive, e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE, nella sua 120a sessione programmata per ottobre 2025 e nelle sessioni successive, di discutere emendamenti dell'AETR relativi al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti addetti ai trasporti internazionali su strada in seguito alle recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dai regolamenti (UE) 2020/1054 e (UE) 2024/1258 e al regolamento delegato (UE) 2022/1012.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di esperti sull'AETR e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada, poiché le proposte di emendamenti che tali organi saranno chiamati a elaborare e ad approvare avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'AETR.

(5)Gli Stati membri non dovrebbero formulare obiezioni a una notifica da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'AETR di proposte di emendamenti che figurano nell'allegato della presente decisione. Qualora una notifica da parte del segretario generale delle Nazioni Unite non si limiti alle sole proposte di emendamenti che figurano nell'allegato della presente decisione, gli Stati membri non dovrebbero formulare obiezioni alle proposte di emendamenti che figurano nell'allegato della presente decisione.

(6)La posizione dell'Unione in sede di gruppo di esperti sull'AETR dovrà essere espressa dalla Commissione e la posizione dell'Unione in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dovrà essere espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle prossime sessioni del gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) dell'UNECE in relazione a una proposta volta ad allineare l'AETR alle recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006 introdotte dai regolamenti (UE) 2020/1054 e (UE) 2024/1258 e al regolamento delegato (UE) 2022/1012 figura nell'allegato della presente decisione.

Modifiche formali e di minore entità della posizione di cui al primo comma possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dalla Commissione in sede di gruppo di esperti sull'AETR e dagli Stati membri, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione, in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE.

Articolo 3

Qualora una proposta di emendamento di cui all'allegato della presente decisione sia stata approvata dal gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE, gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, la presentano al segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, dell'AETR.

Gli Stati membri non formulano obiezioni a una notifica da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'AETR di proposte di emendamenti che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj ).
(2)    Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1054/oj ).
(3)    Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo (GU L, 2024/1258, 2.5.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1258/oj ).
(4)    Austria (ratificato l'11.6.1975), Belgio (ratificato il 30.12.1977), Bulgaria (ratificato il 12.5.1995), Cechia (ratificato il 22.6.1993), Croazia (ratificato il 3.8.1992), Cipro (ratificato il 5.9.2003), Danimarca (ratificato il 30.12.1977), Estonia (ratificato il 3.5.1993), Finlandia (ratificato il 16.2.1999), Francia (ratificato il 9.1.1978), Germania (ratificato il 9.7.1975), Grecia (ratificato l'11.1.1974), Irlanda (ratificato il 28.8.1979), Italia (ratificato il 28.12.1978), Lettonia (ratificato il 14.1.1994), Lituania (ratificato il 3.6.1998), Lussemburgo (ratificato il 30.12.1977), Malta (ratificato il 24.9.2004), Paesi Bassi (ratificato il 30.12.1977), Polonia (ratificato il 14.7.1992), Portogallo (ratificato il 20.9.1973), Romania (ratificato l'8.12.1994), Slovacchia (ratificato il 28.5.1993), Slovenia (ratificato il 6.8.1993), Spagna (ratificato il 3.1.1993), Svezia (ratificato il 24.8.1973) e Ungheria (ratificato il 22.10.1999).
(5)    "Decision on matters relating to Inland Transport Committee: Establishment of a Group of Experts on European Agreement Concerning Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport (AETR)", ECE/EX/2011/L.16, paragrafo 3: "In accordance with the Guidelines, participation in the Expert Group would be open to all ECE member States, all AETR Contracting Parties and the European Union [...]" ("Conformemente agli orientamenti, la partecipazione al gruppo di esperti è aperta a tutti gli Stati membri dell'ECE, a tutte le parti contraenti dell'AETR e all'Unione europea [...]").
(6)    Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
(7)    Da ultimo con decisione (UE) 2021/366 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (GU L 70 dell'1.3.2021, pag. 12, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2021/366/oj ), riportata dall'UNECE con ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2021/2.
(8)    ECLI:EU:C:2024:818.
(9)    Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, C-22/70, ECLI:EU:C:1971:32.
(10)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.
(11)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 52.
(12)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(13)     GU L 95 dell'8.4.1978, pag. 1 .
(14)    Sentenza della Corte di giustizia del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, C-22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punti 30 e 31.
(15)     Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).
(16)     Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).
(17)     Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo (GU L, 2024/1258, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1258/oj ).
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Bruxelles, 28.2.2025

COM(2025) 57 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e di gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda una proposta volta ad allineare l'AETR alle principali recenti modifiche del regolamento (CE) n. 561/2006


ALLEGATO

(1)All'articolo 1 dell'AETR è aggiunta la nuova definizione i bis) seguente:

"i bis) "servizi occasionali": i servizi per il trasporto di passeggeri che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del committente o del vettore stesso. Un servizio occasionale è effettuato in base a un foglio di viaggio, che deve essere compilato dal vettore prima di ciascun viaggio e in cui figurano almeno le informazioni riguardanti il tipo di servizio, l'itinerario principale e il vettore o i vettori interessati.".

(2)All'articolo 2, paragrafo 2, dell'AETR la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) veicoli adibiti al trasporto di merci di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, non superiore a 2,5 tonnellate.".

(3)All'articolo 2, paragrafo 2, dell'AETR è aggiunta la nuova lettera l) seguente:

"l) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:

i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o

ii) la consegna di merci prodotte artigianalmente,

solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi.".

(4)All'articolo 7, paragrafo 2, dell'AETR sono aggiunti i commi seguenti:

"Per un conducente che effettua un servizio occasionale, l'interruzione di cui al primo comma può anche essere sostituita da due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, distribuite nel periodo di guida di cui al primo comma, in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

Un conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.".

(5)All'articolo 8, paragrafo 2, dell'AETR è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. A condizione che la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro del conducente non siano compromesse, un conducente che effettua un singolo servizio occasionale passeggeri di durata non inferiore a sei periodi consecutivi di 24 ore può derogare al paragrafo 2, primo comma, effettuando il periodo di riposo giornaliero una volta entro un massimo di 25 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, purché il tempo di guida totale accumulato per quel giorno non abbia superato le sette ore. Nel rispetto delle stesse condizioni, tale deroga può essere utilizzata due volte in un singolo servizio occasionale di trasporto passeggeri con una durata di almeno otto periodi consecutivi di 24 ore. Il ricorso a tale deroga non pregiudica l'orario di lavoro massimo ai sensi della normativa applicabile.".

(6)Alla fine dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), dell'AETR è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, un conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori della parte contraente di stabilimento del datore di lavoro, effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che un conducente effettui trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori della parte contraente di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente.".

(7)All'articolo 8, paragrafo 6, dell'AETR la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, lettera a), il conducente che effettua un singolo servizio occasionale può rinviare il periodo di riposo settimanale di 12 periodi consecutivi di 24 ore al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:

dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:

·due periodi di riposo settimanale regolari, oppure

·un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;

quattro anni dopo l'implementazione del tachigrafo digitale da parte del paese di immatricolazione, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell'allegato, appendice 1B, e

in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore.".

(8)L'articolo 8, paragrafo 8, dell'AETR è sostituito dal seguente:

"8. I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.

Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.".

(9)All'articolo 8, paragrafo 8, dell'AETR è aggiunto il nuovo paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis. Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nella parte contraente di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell'arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.

Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 6, lettera a), l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.

L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.".

(10)All'articolo 8 bis dell'AETR, i primi due paragrafi sono sostituiti dai seguenti:

"1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, un conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta.

Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se:

a) la durata prevista della tratta è pari a otto o più ore; e

b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario.

2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una cabina letto, branda o cuccetta.".

(11)È aggiunto il nuovo articolo 8 ter seguente:

"Articolo 8 ter

Aree di parcheggio sicure e protette

1.Sulla base delle informazioni fornite dalle parti contraenti, il segretariato dell'UNECE provvede affinché i conducenti che effettuano il trasporto di merci e di passeggeri su strada possano accedere facilmente alle informazioni sulle aree di parcheggio sicure e protette. Il segretariato dell'UNECE pubblica un elenco delle aree di parcheggio che sono state certificate, allo scopo di offrire ai conducenti servizi adeguati, ossia:

prevenzione e rilevamento delle intrusioni;

illuminazione e visibilità;

punti di contatto e procedure in casi di emergenza;

servizi igienici che tengono conto delle specificità di genere;

possibilità di acquisto di cibo e bevande;

connessioni che permettono la comunicazione;

alimentazione elettrica.

L'elenco di tali aree di parcheggio è pubblicato su un sito web ufficiale unico, regolarmente aggiornato.

2.Le norme che forniscono ulteriori dettagli circa il livello di servizio e sicurezza relativo alle aree di cui al paragrafo 1 e le procedure riguardanti la certificazione delle aree di parcheggio figurano nell'appendice 5.

3.L'appendice 5 può essere modificata a maggioranza dalle parti contraenti presenti e votanti in sede di gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE.

4.Le parti contraenti devono incoraggiare la creazione di spazi di parcheggio per gli utenti commerciali della strada.".

(12)L'articolo 9 dell'AETR è sostituito dal seguente:

"1. A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni del presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica sul foglio di registrazione, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel suo registro di servizio la natura e il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge un punto di sosta appropriato.

2.A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.

3.Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

4.Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.

5.Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.".

(13)All'AETR è aggiunta la nuova appendice 5 seguente:

"Appendice 5

1.Per essere certificata come area di parcheggio sicura e protetta ai sensi dell'articolo 8 ter, paragrafo 1, dell'AETR, un'area di parcheggio deve rispettare le seguenti norme:

(a)tutte le norme sul livello minimo di servizio di cui alla sezione A della presente appendice;

(b)tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza di cui alla sezione B della presente appendice.

2.La certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, dell'AETR deve essere conforme alle norme e alle procedure di cui alla sezione C della presente appendice.

Sezione A – Livello minimo di servizio

Servizi igienici che tengono conto delle specificità di genere

Sono disponibili docce e toilette funzionanti separate per uomini e donne. Le docce forniscono acqua calda.

Sono disponibili rubinetti dell'acqua funzionanti che forniscono acqua calda. Il sapone per le mani è fornito gratuitamente.

Sono disponibili sul posto contenitori per rifiuti che vengono svuotati regolarmente.

Le toilette, le docce e i lavandini sono puliti e controllati quotidianamente a intervalli regolari. Il programma di pulizia è esposto.

Possibilità di acquisto e consumo di alimenti e bevande

Spuntini e bevande possono essere acquistati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È disponibile una sala di ristorazione per i conducenti.

Connessioni che permettono la comunicazione

Internet è accessibile gratuitamente.

Alimentazione elettrica

Sono disponibili prese elettriche per uso personale.

Entro il 31 dicembre 2026 sono disponibili sul posto stazioni di ricarica elettrica per veicoli refrigerati adibiti al trasporto su strada.

Punti di contatto e procedure in casi di emergenza

È presente una segnaletica chiara ai fini della circolazione sicura nel parcheggio.

I contatti di emergenza sono esposti nel parcheggio almeno nella lingua nazionale ufficiale e in inglese. Sono integrati da pittogrammi facilmente comprensibili.

Sezione B – Livelli di sicurezza

a.

Le aree di parcheggio sicure e protette certificate secondo le norme dell'AETR soddisfano i criteri di uno dei livelli di sicurezza descritti nelle tabelle da 2 a 5.

b.

Nelle aree di parcheggio sicure e protette, le attrezzature e le procedure indicate per ogni livello di sicurezza sono pienamente operative.

c.

Le norme stabilite nel presente regolamento non pregiudicano la legislazione nazionale relativa alle mansioni del personale di sicurezza autorizzato e formato, interno o esterno. Tutto il personale di sicurezza ha inoltre ricevuto una formazione adeguata, qualora prescritta dalla legislazione nazionale.

d.

I periodi di conservazione dei dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza (CCTV) non pregiudicano la legislazione applicabile in materia. Essi si applicano a tutti i requisiti obbligatori e volontari previsti dalle presenti norme.

e.

I valori di illuminazione (lux) indicati nei diversi livelli di sicurezza sono valori medi.

f.

Fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni in materia di formazione, gli operatori delle aree di parcheggio sicure e protette fanno in modo che il loro personale sul posto e a distanza che opera in tali aree, nonché il gestore del parcheggio, seguano un corso di formazione sulle norme dell'AETR in materia di aree di parcheggio sicure e protette. Il personale neoassunto segue tale corso di formazione entro i sei mesi successivi all'entrata in servizio. Il corso di formazione riguarda i seguenti argomenti:

formazione e supervisione del personale;

gestione degli episodi;

sorveglianza e monitoraggio;

tecnologia.

g.

Nelle aree di parcheggio sicure e protette sono esposte le informazioni per gli utenti relative alle modalità per sporgere reclami presso l'organismo di certificazione competente.

Livello bronzo

LIVELLO BRONZO

Perimetro

Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è tutelato da un deterrente visivo. Il deterrente visivo è posizionato sul terreno per indicare il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta e per segnalare che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 15 lux.

Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.

Area di parcheggio

Una segnaletica appropriata indica che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

I controlli di sorveglianza fisici o a distanza sono effettuati almeno una volta ogni 24 ore.

Qualsiasi forma di vegetazione nell'area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.

Tutte le corsie per i veicoli e i percorsi pedonali dell'area di parcheggio sono illuminati a 15 lux.

Entrata/uscita

I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 lux.

In tutti i punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità.

Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima (5 fotogrammi al secondo) o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere a immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.

L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo di routine del sistema CCTV una volta alla settimana, la cui registrazione è conservata per una settimana. L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 48 ore.

I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.

L'area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell'area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.

Procedure per il personale

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza che comprende tutti gli aspetti, dalla prevenzione e attenuazione dei rischi alla risposta in collaborazione con le forze dell'ordine.

L'area di parcheggio sicura e protetta nomina una persona responsabile delle procedure per il personale in caso di episodi riguardanti la sicurezza. Il personale dell'area di parcheggio sicura e protetta ha accesso a un elenco completo delle forze dell'ordine locali in ogni momento.

È prevista una procedura per i casi in cui nell'area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell'area di parcheggio sicura e protetta.

La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall'esposizione di una procedura chiara nell'area di parcheggio sicura e protetta.

Livello argento

LIVELLO ARGENTO

Perimetro

Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è protetto almeno da un deterrente fisico che ostacoli il passaggio e permetta l'entrata e l'uscita dall'area di parcheggio sicura e protetta solo attraverso i punti di entrata e di uscita definiti. Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è tutelato mediante il monitoraggio e la registrazione video continui e tramite un deterrente visivo.

Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere a immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.

L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 72 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.

L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 48 ore.

I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.

L'area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell'area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.

Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 20 lux.

Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.

Area di parcheggio

Una segnaletica appropriata indica che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

I controlli di sorveglianza fisici o a distanza sono effettuati almeno due volte ogni 24 ore e almeno una volta durante il giorno e una volta durante la notte.

Tutte le corsie per i veicoli e i percorsi pedonali dell'area di parcheggio sono illuminati a 15 lux.

Qualsiasi forma di vegetazione nell'area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.

Entrata/uscita

I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 lux e protetti da barriere. Tali barriere sono dotate di un sistema di interfono vocale e di un sistema di biglietteria.

In tutti i punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I requisiti prescritti per il sistema CCTV nella sezione "perimetro" del presente livello di sicurezza valgono anche per il sistema CCTV nei punti di entrata e di uscita.

Procedure per il personale

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari connessi all'area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, i tipi di utenti, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e considerazioni generali sulla sicurezza.

L'area di parcheggio sicura e protetta nomina una persona responsabile delle procedure per il personale in caso di episodi riguardanti la sicurezza. Il personale dell'area di parcheggio sicura e protetta ha accesso a un elenco completo delle forze dell'ordine locali in ogni momento.

È prevista una procedura per i casi in cui nell'area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell'area di parcheggio sicura e protetta.

La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall'esposizione di una procedura chiara nell'area di parcheggio sicura e protetta.

L'assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Livello oro

LIVELLO ORO

Perimetro

Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è protetto da una barriera fisica alta almeno 1,8 metri. È presente una zona libera di 1 metro tra la barriera e l'area di parcheggio.

Sono in vigore misure per prevenire danni involontari alle barriere.

Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 25 lux.

L'intero perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è monitorato da una videosorveglianza continua senza punti ciechi.

Il sistema CCTV esegue una registrazione continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere a immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.

L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 48 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.

L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 24 ore.

I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.

L'area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio che preveda almeno una visita di servizio all'anno da parte di un'organizzazione specializzata qualificata, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell'area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.

Gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono sincronizzati attraverso un software di notifica comune.

In caso di indisponibilità della rete, tutti gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono memorizzati localmente, per poi essere caricati una volta che sono state ristabilite le connessioni con l'apparecchiatura di registrazione centrale.

Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.

Area di parcheggio

Una segnaletica appropriata indica che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

I controlli di sorveglianza fisici o a distanza sono effettuati almeno due volte ogni 24 ore e almeno una volta durante il giorno e una volta durante la notte.

Le corsie dell'area di parcheggio e i percorsi pedonali sono contrassegnati e illuminati a 15 lux.

Qualsiasi forma di vegetazione nell'area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.

Entrata/uscita

I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 lux, tutelati per mezzo di barriere con protezione antiscavalcamento e antintrusione da sotto e regolati da semafori.

In tutti i punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I punti di entrata e di uscita sono dotati di una tecnologia per il riconoscimento delle targhe. Le registrazioni dei veicoli in entrata e in uscita sono salvate in conformità alla legislazione applicabile.

I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono protetti attraverso meccanismi di prevenzione e di rilevamento delle intrusioni, come tornelli alti almeno 1,80 metri per i pedoni. I punti di accesso a servizi come toilette, ristoranti e negozi sono dotati di tornelli a tripode quando tali servizi sono accessibili direttamente dal parcheggio.

Procedure per il personale

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari connessi all'area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, il tipo di clientela, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e considerazioni generali sulla sicurezza.

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di continuità operativa che prevede misure dettagliate su come reagire in caso di episodi perturbatori e come mantenere la fornitura di attività essenziali anche durante tali episodi. I gestori dell'area di parcheggio sicura e protetta sono in grado di dimostrare l'attuazione di tali misure.

È prevista una procedura per i casi in cui nell'area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell'area di parcheggio sicura e protetta.

L'assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall'esposizione di una procedura chiara nell'area di parcheggio sicura e protetta.

È nominata una persona responsabile delle procedure per il personale.

Il sistema di gestione dell'area di parcheggio è preparato per il trasferimento dei dati DATEX II.

Livello platino

LIVELLO PLATINO

Perimetro

Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è protetto da una barriera continua alta almeno 1,8 metri con deterrenti antiscavalcamento. È presente una zona libera di 1 metro tra la barriera e l'area di parcheggio.

Sono in vigore misure per prevenire danni intenzionali o involontari alle barriere.

Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 25 lux.

L'intero perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è monitorato da una videosorveglianza continua senza punti ciechi.

Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere a immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.

L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 48 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.

L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 24 ore.

I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.

L'area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio che preveda almeno due visite di servizio all'anno da parte di un'organizzazione specializzata qualificata, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell'area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.

Gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono sincronizzati attraverso un software di notifica comune.

Gli eventi di sicurezza relativi al sistema CCTV presso il parcheggio sono esaminati da personale che utilizza client basati sul web. In caso di indisponibilità della rete, tutti gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono memorizzati localmente, per poi essere caricati una volta che sono state ristabilite le connessioni con l'apparecchiatura di registrazione centrale.

Le immagini del sistema CCTV sono controllate a distanza (24 ore su 24, 7 giorni su 7) da un centro esterno di monitoraggio e ricezione degli allarmi, a meno che in loco non sia presente personale di sicurezza.

Il sistema CCTV trasmette gli allarmi relativi a intrusioni e scavalcamenti tramite segnali acustici o luminosi presso il parcheggio e nei centri di monitoraggio e ricezione degli allarmi.

Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.

Area di parcheggio

Una segnaletica appropriata indica che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.

Le corsie dell'area di parcheggio e i percorsi pedonali sono contrassegnati e illuminati a 15 lux.

Qualsiasi forma di vegetazione nell'area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.

Il sito è presidiato o videosorvegliato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I requisiti prescritti per il sistema CCTV nella sezione "perimetro" del presente livello di sicurezza valgono anche per il sistema CCTV nell'area di parcheggio.

Entrata/uscita

I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 lux e tutelati per mezzo di cancelli con protezione antiscavalcamento e antintrusione da sotto o di barriere con lo stesso tipo di protezione integrate da dissuasori.

In tutti i punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I punti di entrata e di uscita, compresi quelli pedonali, sono monitorati in tempo reale.

I requisiti prescritti per il sistema CCTV nella sezione "perimetro" del presente livello di sicurezza valgono anche per il sistema CCTV nei punti di entrata e di uscita.

I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono protetti attraverso meccanismi di prevenzione e di rilevamento delle intrusioni, come tornelli alti almeno 1,80 metri per i pedoni. I punti di accesso a servizi come toilette, ristoranti e negozi sono dotati di tornelli a tripode quando tali servizi sono accessibili direttamente dal parcheggio.

I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono dotati di una tecnologia per il riconoscimento delle targhe. All'uscita dall'area di parcheggio sicura e protetta, il personale di sicurezza verifica se la targa corrisponde all'identificatore del sistema di verifica dell'entrata e dell'uscita, ad esempio biglietti, lettori RFID o codici QR. Le registrazioni dei veicoli in entrata/uscita nell'area di parcheggio sicura e protetta sono salvate in conformità alla legislazione applicabile.

I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono protetti da un sistema di verifica in due fasi che comprende il controllo della targa e un altro metodo adeguato scelto dai responsabili dell'area di parcheggio, che consenta l'identificazione e la verifica dei conducenti, degli accompagnatori e di qualsiasi altra persona autorizzata a entrare nel parcheggio.

L'eventuale portineria è in grado di resistere a un attacco esterno, anche mediante un meccanismo di chiusura delle porte.

Procedure per il personale

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari connessi all'area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, il tipo di clientela, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e considerazioni generali sulla sicurezza.

Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di continuità operativa che prevede misure dettagliate su come reagire in caso di episodi perturbatori e come mantenere la fornitura di attività essenziali anche durante tali episodi. I gestori dell'area di parcheggio sicura e protetta sono in grado di dimostrare l'attuazione di tali misure.

È prevista una procedura per i casi in cui nell'area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell'area di parcheggio sicura e protetta.

L'assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La segnalazione di episodi e reati al personale di sicurezza e alla polizia è facilitata dall'esposizione di una procedura chiara nell'area di parcheggio sicura e protetta.

È nominata una persona responsabile delle procedure per il personale.

È utilizzato un manuale tecnico per l'utente.

Sono predisposte procedure di risposta agli allarmi.

Il sistema di gestione dell'area di parcheggio è preparato per il trasferimento dei dati DATEX II.

La pre-prenotazione sicura è disponibile tramite telefono, moduli di contatto, e-mail, app o piattaforme di prenotazione. Se la pre-prenotazione è eseguibile tramite un'app o sistemi di prenotazione analoghi, la trasmissione dei dati deve avvenire in tempo reale.

Sezione C – Norme e procedure di certificazione

Organismi di certificazione e formazione dei revisori

1.

Solo gli organismi di certificazione e i revisori in possesso dei requisiti stabiliti nella presente sezione sono autorizzati a certificare le aree di parcheggio sicure e protette di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, dell'AETR.

2.

Gli organismi di certificazione i cui revisori effettuano gli audit per certificare aree di parcheggio sicure e protette conformemente alle norme di cui alle sezioni A e B dispongono di un accreditamento di gruppo conformemente alla norma ISO 17021.

3.

I revisori che effettuano audit di certificazione al fine di certificare aree di parcheggio sicure e protette conformemente alle norme di cui alle sezioni A e B hanno un rapporto contrattuale con l'organismo di certificazione.

4.

In conformità con la norma ISO 17021, gli organismi di certificazione garantiscono che i revisori che effettuano gli audit al fine di certificare aree di parcheggio sicure e protette siano adeguatamente formati.

5.

I revisori degli organismi di certificazione devono aver svolto con risultato positivo un corso di formazione per revisori sull'ultima versione delle norme di cui alle sezioni A e B comprendente una parte teorica e una pratica.

6.

I revisori degli organismi di certificazione devono avere una buona conoscenza pratica di una delle lingue di lavoro dell'UNECE, oltre a conoscere la lingua locale della parte contraente in cui effettuano l'audit.

(I)Procedure relative ad audit di certificazione, audit senza preavviso e revoca del certificato di area di parcheggio sicura e protetta



1. Gli audit di certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette hanno luogo fisicamente. Gli operatori di un'area di parcheggio che desiderano essere certificati conformemente alle norme dell'AETR di cui alle sezioni A e B presentano una richiesta a un organismo di certificazione per l'esecuzione di un audit di certificazione nel loro sito.

2.

Tre mesi prima della fine della validità del certificato, gli operatori delle aree di parcheggio sicure e protette che desiderano rinnovare la certificazione richiedono un nuovo audit all'organismo di certificazione di loro scelta. Viene quindi organizzato l'audit di rinnovo della certificazione, i cui risultati sono comunicati all'operatore dell'area di parcheggio prima della data di scadenza del certificato in corso di validità.

3.

Qualora non fosse in grado di effettuare l'audit di rinnovo della certificazione richiesto a causa di circostanze eccezionali che non potevano essere previste né da esso né dall'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta, l'organismo di certificazione può decidere di estendere la validità del certificato esistente per un massimo di sei mesi. Tale estensione può essere rinnovata una sola volta.

4.

Durante il periodo di validità del certificato dell'area di parcheggio sicura e protetta, l'organismo di certificazione competente esegue almeno un audit senza preavviso relativo alle norme di cui alle sezioni A e B.

5.

L'organismo di certificazione comunica i risultati degli audit di rinnovo della certificazione e degli audit senza preavviso all'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta senza indebito ritardo.

6.

Qualora stabilisca, a seguito di un audit di rinnovo della certificazione o di un audit senza preavviso, che l'area di parcheggio sicura e protetta non possiede più uno o più requisiti previsti dal certificato, l'organismo di certificazione informa in dettaglio l'operatore sulle carenze riscontrate e suggerisce le misure per porvi rimedio. L'organismo di certificazione permette all'operatore di rimediare a tali carenze entro un periodo stabilito dal revisore, tenendo conto della gravità delle carenze riscontrate. L'operatore informa l'organismo di certificazione delle misure adottate per rimediare a tali carenze e fornisce tutti i dettagli necessari prima della fine del periodo previsto.

7.

L'organismo di certificazione valuta le misure correttive applicate dall'operatore entro quattro settimane. Se stabilisce che l'area di parcheggio sicura e protetta possiede tutti i requisiti minimi di servizio di cui alle sezioni A e B e tutti i requisiti di sicurezza previsti dal certificato, rilascia un nuovo certificato di audit per il livello richiesto. In caso di audit senza preavviso, lo stesso certificato di audit continua ad applicarsi fino alla sua scadenza.

8.

Se stabilisce che l'area di parcheggio sicura e protetta possiede tutti i requisiti minimi di servizio di cui alle sezioni A e B e i requisiti di sicurezza a un livello di sicurezza diverso da quello previsto dal certificato esistente, l'organismo di certificazione rilascia un nuovo certificato di audit che riflette il livello di sicurezza appropriato. In caso di audit senza preavviso, rilascia un nuovo certificato di audit con il livello di sicurezza appropriato e la stessa data di scadenza del certificato di audit che sostituisce.

9.

Qualora stabilisca, a seguito di un audit di rinnovo della certificazione o di un audit senza preavviso e della valutazione di eventuali misure correttive successive, che l'area di parcheggio sicura e protetta non possiede i requisiti minimi di servizio o uno o più requisiti di sicurezza previsti dal certificato esistente, l'organismo di certificazione revoca il certificato. L'organismo di certificazione informa immediatamente l'operatore, che è responsabile della rimozione di qualsiasi riferimento alle norme dell'AETR sulle aree di parcheggio sicure e protette nel suo sito.

10.

L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta ha l'opportunità di presentare ricorso all'organismo di certificazione che ha effettuato l'audit se non è d'accordo con l'esito dell'audit, conformemente alla norma ISO 17021. Dopo aver esaminato il ricorso, l'organismo di certificazione può decidere di non revocare il certificato di audit o di emettere un nuovo certificato di audit per un diverso livello di sicurezza.

Prescrizioni successive all'audit degli organismi di certificazione e comunicazione di informazioni

1.

A seguito dell'esito positivo dell'audit di certificazione o di rinnovo della certificazione, l'organismo di certificazione rilascia immediatamente il certificato di audit all'operatore dell'area di parcheggio e ne invia senza indugio una copia all'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta certificata e alle autorità competenti della parte contraente in cui è situata. Esso informa altresì le autorità competenti di tale parte contraente qualora i certificati di audit siano stati revocati o il livello di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette sia cambiato in seguito a un audit. Il certificato di audit ha una validità di tre anni.

2.

Gli organismi di certificazione istituiscono un meccanismo di reclamo online per gli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette.".

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