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Document 52024XC06792

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), della direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione contabile), del regolamento (UE) n. 537/2014 (regolamento sulla revisione contabile), della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della (prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) (primo atto delegato sugli ESRS) e del regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR) per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità

C/2024/7756

GU C, C/2024/6792, 13.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6792/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6792/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6792

13.11.2024

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), della direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione contabile), del regolamento (UE) n. 537/2014 (regolamento sulla revisione contabile), della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della (prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) («primo atto delegato sugli ESRS») e del regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR) per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità

(C/2024/6792)

Questa serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese. Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).

La presente serie di FAQ comprende anche un numero limitato di chiarimenti relativi all'interpretazione di talune disposizioni della prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità «ESRS» (regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione), per i quali si è ritenuta necessaria un'interpretazione giuridica da parte della Commissione. Le imprese e altri portatori di interessi potrebbero inoltre voler consultare gli orientamenti sull'attuazione degli ESRS pubblicati dall'EFRAG, l'organo consultivo multipartecipativo incaricato di fornire consulenza alla Commissione in materia di ESRS (1).

Attraverso questa serie di FAQ la Commissione intende agevolare il rispetto da parte dei portatori di interessi degli obblighi normativi in modo efficace sotto il profilo dei costi e garantire che le informazioni fornite in materia di sostenibilità siano utilizzabili e comparabili. Fornendo maggiore chiarezza e certezza alle imprese, questa serie di FAQ contribuirà all'obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese associati alla rendicontazione di sostenibilità (2). Se necessario la Commissione può aggiornare il presente documento.

Le risposte alle domande frequenti raccolte nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive. Le domande frequenti in questione mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

Indice

Sezione I –

Glossario e normativa applicabile 3

Sezione II –

Panoramica degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla CSRD 4
OBBLIGHI DI SOSTENIBILITÀ PER LE IMPRESE SOGGETTE A RENDICONTAZIONE 5
OBBLIGHI PER I REVISORI LEGALI E I PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP) 13

Sezione III –

Domande frequenti riguardo alle informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile (dichiarazione individuale e consolidata sulla sostenibilità) 15
AMBITO E DATE DI APPLICAZIONE 15
NORME IN MATERIA DI ESENZIONE 19
ESRS 23
CATENA DEL VALORE 24
COMUNICAZIONI A NORMA DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA 27
REQUISITI LINGUISTICI 27
DIGITALIZZAZIONE (FORMATO E MARCATURA DIGITALE) 28
PUBBLICAZIONE 28
VIGILANZA 29

Sezione IV –

Domande frequenti sulle informazioni sulla sostenibilità comunicate a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile 29
AMBITO E DATA DI APPLICAZIONE 29
ESRS 30
COMUNICAZIONI A NORMA DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA 30
NORME IN MATERIA DI ESENZIONE 31
LINGUA E FORMATO 31
PUBBLICAZIONE 31
VIGILANZA 32

Sezione V –

Domande frequenti sull’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità 32
ABILITAZIONE DEI REVISORI LEGALI E DELLE IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE 32
ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE DEI PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP) 34
TERZO INDIPENDENTE ACCREDITATO 35
PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP) 35
PRESTATORI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI PAESI TERZI 36
OBBLIGO DI RISERVATEZZA 36
SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 36
CORRISPETTIVI 36
ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA DICHIARAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ REDATTA CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 19 bis E 29 bis DELLA DIRETTIVA CONTABILE 37
SERVIZI DIVERSI DALL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 39
ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ REDATTA CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 40 bis DELLA DIRETTIVA CONTABILE 39

Sezione VI –

Domande frequenti sulle risorse immateriali essenziali 40

Sezione VII –

Ulteriori domande frequenti sugli obblighi cui sono soggette le imprese di paesi terzi 41

Sezione VIII –

Domande frequenti sull’SFDR 42

SEZIONE I

GLOSSARIO E NORMATIVA APPLICABILE

Termine

Definizione/Riferimento giuridico

Direttiva contabile

Direttiva 2013/34/UE (3)

Direttiva sulla revisione contabile

Direttiva 2006/43/CE (4)

Regolamento sulla revisione contabile

Regolamento (UE) n. 537/2014 (5)

Direttiva sul diritto societario

Direttiva (UE) 2017/1132 (6)

CSRD

Direttiva (UE) 2022/2464 (direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità) (7)

Pacchetto ESAP

Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (regolamento ESAP (European Single Access Point)) (8).

Regolamento (UE) 2023/2869 che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (regolamento omnibus ESAP) (9).

Direttiva (UE) 2023/2864 che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (direttiva omnibus ESAP) (10).

Regolamento delegato sull’ESEF

Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione sul formato elettronico unico europeo (ESEF) (11).

LSME ESRS

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che devono essere utilizzati dalle piccole e medie imprese quotate (Listed Small-and Medium sized enterprises, LSME), escluse le microimprese, in alternativa agli ESRS per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità a norma dell’articolo 19 bis della direttiva contabile. Tali ESRS devono essere adottati dalla Commissione sulla base dell’articolo 29 quater della direttiva contabile.

ESRS relativi a talune imprese di paesi terzi

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che le imprese di paesi terzi soggette all’articolo 40 bis della direttiva contabile devono utilizzare per preparare la relazione sulla sostenibilità. Tali ESRS devono essere adottati dalla Commissione sulla base dell’articolo 40 ter della direttiva contabile.

ESRS

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile devono utilizzare per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. Tali ESRS comprendono sia la prima serie di ESRS intersettoriali (adottati dal regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione (12)) sia gli ESRS settoriali (che saranno adottati dalla Commissione entro il 30 giugno 2026).

PMI

Piccole e medie imprese quali definite all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva contabile.

SFDR

Regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) (13).

Relazione sulla sostenibilità relativa a talune imprese di paesi terzi

Informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile.

Dichiarazione sulla sostenibilità

Informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma dell’articolo 19 bis (dichiarazione individuale sulla sostenibilità) e dell’articolo 29 bis (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) della direttiva contabile.

Regolamento sulla tassonomia

Regolamento (UE) 2020/852 (14)

Direttiva sulla trasparenza

Direttiva 2004/109/CE (15)

SEZIONE II

PANORAMICA DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ INTRODOTTI DALLA CSRD

La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).

Nel complesso (16) tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale. Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.

Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro (17) che sono:

grandi imprese;

PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE; e

imprese madri di grandi gruppi.

Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie (18).

Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente. Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.

La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa. La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».

Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD (19) così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.

La CSRD non disciplina la divulgazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa (ad esempio le PMI i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE), che non è soggetta agli obblighi previsti a livello dell'Unione.

OBBLIGHI DI SOSTENIBILITÀ PER LE IMPRESE SOGGETTE A RENDICONTAZIONE

1.   Redazione, attestazione della conformità e pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile (dichiarazione sulla sostenibilità)

1.1.   Informazioni sulla sostenibilità da comunicare a livello individuale a norma dell’articolo 19 bis della direttiva contabile (dichiarazione sulla sostenibilità)

Ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva contabile, le imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:

grandi imprese (21), oppure

PMI (22), escluse le microimprese (23), con valori mobiliari (24) ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE

devono comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello individuale (dichiarazione individuale sulla sostenibilità) in merito all'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e al modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La dichiarazione individuale sulla sostenibilità deve soddisfare i requisiti seguenti:

(i)

deve essere inclusa in un’apposita sezione della relazione sulla gestione dell’impresa;

(ii)

deve essere elaborata conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) adottati mediante atti delegati della Commissione (25). Le PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE possono, in alternativa, redigere la loro dichiarazione individuale sulla sostenibilità conformemente a una serie specifica di ESRS proporzionati (26) adottati mediante atti delegati della Commissione (LSME ESRS) (27);

(iii)

deve essere marcata conformemente alla tassonomia digitale (28) adottata mediante una modifica del regolamento delegato della Commissione relativo al formato elettronico unico europeo (ESEF) (29) e la relazione sulla gestione che include la dichiarazione sulla sostenibilità è redatta in formato XHTML (30);

(iv)

deve essere soggetta a un obbligo di attestazione della conformità (31), che deve essere effettuata da revisori legali o da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità (Independent Assurance Services Providers, IASP), ove consentito da uno Stato membro, sulla base di principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (32);

(v)

la relazione sulla gestione che include la dichiarazione sulla sostenibilità è pubblicata conformemente alle norme di pubblicazione vigenti della relazione sulla gestione (33), unitamente all’attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della dichiarazione sulla sostenibilità (34).

Questi requisiti devono essere rispettati sulla base dell'approccio graduale seguente (35):

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2025): le grandi imprese che sono enti di interesse pubblico (36), che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2026): le altre grandi imprese (ossia diverse dalle grandi imprese che sono enti di interesse pubblico, che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio);

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2027):

PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE;

enti piccoli e non complessi (37), a condizione che si tratti di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE;

imprese di assicurazione captive (38) e imprese di riassicurazione captive (39), purché si tratti di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Le PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE possono derogare a tali obblighi fino agli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2028, a condizione che indichino brevemente nella loro relazione sulla gestione i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità (40).

L'impresa è esentata dall'obbligo di pubblicare una dichiarazione individuale sulla sostenibilità se le informazioni sono incluse nella dichiarazione consolidata sulla sostenibilità di un'impresa madre, purché siano soddisfatte determinate condizioni per quanto riguarda il contenuto della relazione sulla gestione dell'impresa esentata e la pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte dell'impresa madre (41). Le grandi imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, tra cui gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, nonché le imprese di paesi terzi, non possono beneficiare di tale esenzione (42).

1.2.   Informazioni sulla sostenibilità da comunicare a livello consolidato a norma dell’articolo 29 bis della direttiva contabile (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità)

Ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva contabile, un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è l'impresa madre di un grande gruppo (43) è tenuta a comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello consolidato (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) riguardanti l'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e il modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La dichiarazione consolidata sulla sostenibilità deve soddisfare gli stessi requisiti specificati per la dichiarazione individuale sulla sostenibilità (paragrafo 1.1, punti da i) a v)) (44).

Questi requisiti devono essere rispettati sulla base dell'approccio graduale seguente (45):

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva (ossia per la pubblicazione nel 2025): gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un grande gruppo e che alla data di chiusura del bilancio superano, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2026): le altre imprese madri di un grande gruppo (ossia le imprese madri di un grande gruppo diverse dagli enti di interesse pubblico e/o il cui gruppo, alla data di chiusura del bilancio, non supera, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio).

L'impresa madre che pubblica una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità è esentata dall'obbligo di pubblicare una dichiarazione individuale sulla sostenibilità (46). Un'impresa madre che è anche un'impresa figlia è esentata dall'obbligo di pubblicazione di una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità se le informazioni sono incluse nella dichiarazione consolidata sulla sostenibilità o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di un'altra impresa madre, purché siano soddisfatte determinate condizioni per quanto riguarda il contenuto della relazione sulla gestione dell'impresa esentata e la pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte dell'impresa madre (47). Le grandi imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, tra cui gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, nonché le imprese di paesi terzi, non possono beneficiare di tale esenzione (48).

1.3.   Informazioni sulla sostenibilità che devono essere comunicate a livello individuale (dichiarazione sulla sostenibilità) o, per le imprese madri di grandi gruppi, a livello consolidato (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE

Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza, che rinvia agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (49) (indipendentemente dal fatto che siano disciplinati dal diritto di uno Stato membro o dal diritto di un paese terzo), escluse le microimprese, devono includere nelle loro relazioni finanziarie annuali una relazione sulla gestione che riporti informazioni sulla sostenibilità a livello individuale (dichiarazione sulla sostenibilità) o, per le imprese madri di grandi gruppi, a livello consolidato (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) conformemente agli stessi requisiti di cui al paragrafo 1.1, punti da i) a v). Le norme di pubblicazione sono quelle stabilite per la relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sulla trasparenza (50).

Anche gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE che sono grandi imprese o PMI (escluse le microimprese) o imprese madri di grandi gruppi ai sensi della direttiva contabile dovranno pubblicare la relazione sulla gestione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva contabile e specificati ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2. Si applicano anche le norme in materia di esenzione di cui all'articolo 19 bis, paragrafi 8 e 9, della direttiva contabile.

Questi requisiti devono essere rispettati sulla base dell'approccio graduale seguente (51):

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2025): gli emittenti che sono grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio, nonché gli emittenti che sono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, superano, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2026): altri emittenti che sono grandi imprese, nonché altri emittenti che sono imprese madri di un grande gruppo;

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2027):

gli emittenti che sono PMI (escluse le microimprese);

gli emittenti definiti come enti piccoli e non complessi, a condizione che si tratti di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE; e

gli emittenti definiti come imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive, purché si tratti di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

2.   Redazione, attestazione della conformità e pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile (relazione sulla sostenibilità di talune imprese di paesi terzi)

In base all'articolo 40 bis della direttiva contabile, se l'impresa di un paese terzo che genera un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione (per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi) ha un'impresa figlia nell'Unione soggetta agli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile o, in assenza di un'impresa figlia, una succursale nell'Unione che ha generato un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR (nell'esercizio precedente), l'impresa figlia o la succursale dovrà pubblicare e rendere accessibili le informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo.

Tale relazione sulla sostenibilità da presentare a norma dell'articolo 40 bis della direttiva contabile ha un contenuto limitato rispetto alla «rendicontazione di sostenibilità» da fornire a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile. Alcune informazioni richieste nella dichiarazione sulla sostenibilità non sono previste nella relazione sulla sostenibilità, in particolare le informazioni sulla resilienza, sulle opportunità e sui rischi, in quanto l'intenzione è soprattutto quella di incentrare tale relazione sull'impatto in termini di sostenibilità (52).

La relazione sulla sostenibilità deve soddisfare i requisiti seguenti:

deve essere elaborata conformemente agli ESRS per talune imprese di paesi terzi, adottati mediante atti delegati della Commissione (53);

deve essere soggetta all'obbligo di attestazione della conformità (54);

deve essere pubblicata dalle imprese figlie o dalle succursali interessate stabilite o situate nell'Unione unitamente all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della relazione sulla sostenibilità (55).

Se l'impresa madre di un paese terzo redige la relazione sulla sostenibilità conformemente agli ESRS (anziché agli ESRS per talune imprese di paesi terzi), l'impresa figlia o la succursale non è tenuta a redigere la relazione sulla sostenibilità conformemente agli ESRS per talune imprese di paesi terzi. In tal caso si applicherebbero le esenzioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, e all'articolo 29 bis, paragrafo 8.

Tali requisiti devono essere soddisfatti per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva (56).

Diagramma di flusso per individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili per ciascun tipo di impresa e la data di applicazione specifica

Il diagramma di flusso che segue illustra il processo per determinare se l'ente è soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e a partire da quale esercizio finanziario.

Image 1

Calendario per l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità

La tabella seguente riporta le diverse date di applicazione per i vari tipi di imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità.

 

Esercizio finanziario

2024

(rendicontazione nel 2025)

Esercizio finanziario

2025

(rendicontazione nel 2026)

Esercizio finanziario

2026

(rendicontazione nel 2027)

Esercizio finanziario

2027

(rendicontazione nel 2028)

Esercizio finanziario

2028

(rendicontazione nel 2029)

Grandi imprese che sono enti di interesse pubblico (compresi gli emittenti di paesi terzi) con più di 500 dipendenti in media nel corso dell’esercizio

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Enti di interesse pubblico (compresi gli emittenti di paesi terzi) che sono imprese madri di un grande gruppo con più di 500 dipendenti in media su base consolidata nel corso dell’esercizio

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

Grandi imprese (compresi gli emittenti di paesi terzi) che non sono enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti in media nel corso dell’esercizio

n.d.

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS)

Imprese madri di un grande gruppo (compresi gli emittenti di paesi terzi) che non sono enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti in media su base consolidata nel corso dell’esercizio

n.d.

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

Dichiarazione consolidata sulla sostenibilità

(ESRS)

PMI quotate, enti piccoli e non complessi, imprese di (ri)assicurazione captive (compresi gli emittenti di paesi terzi)

n.d.

n.d.

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS o LSME ESRS)  (*1)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS o LSME ESRS)  (*1)

Dichiarazione individuale sulla sostenibilità

(ESRS o LSME ESRS)

Imprese figlie, che rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD (o, in assenza, succursali situate nell’UE con fatturato netto nell’Unione > 40 milioni di EUR), di imprese non quotate di paesi terzi con fatturato netto nell’Unione > 150 milioni di EUR

n.d.

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Relazione sulla sostenibilità

(ESRS per talune imprese di paesi terzi o ESRS)

OBBLIGHI PER I REVISORI LEGALI E I PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP)

1.   Attestazione della conformità delle informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile (dichiarazione sulla sostenibilità)

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva contabile, qualsiasi impresa soggetta alla rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile deve ottenere un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della dichiarazione sulla sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione (57).

A partire dal primo anno di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, tale attestazione deve contenere conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni seguenti (58):

gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva contabile (tra cui la conformità della rendicontazione di sostenibilità con gli ESRS adottati a norma degli articoli 29 ter/29 quater della direttiva contabile, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti ESRS e la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies della direttiva contabile); e

gli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

Ai sensi dell'articolo 26 bis della direttiva sulla revisione contabile, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 1o ottobre 2026, principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (59).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 1o ottobre 2028, principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza (60).

In attesa dell'adozione da parte della Commissione di principi di attestazione della conformità su tale materia, gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali in materia di attestazione della conformità relativi a tale materia (61).

Sulla base dell'articolo 34 della direttiva contabile, le categorie di prestatori di servizi di attestazione della conformità seguenti possono esprimere un giudizio sulla rendicontazione di sostenibilità:

il revisore legale che sottopone a revisione il bilancio dell'impresa interessata (62);

un revisore legale diverso da quello che sottopone a revisione il bilancio (se consentito da uno Stato membro) (63);

un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità «IASP» (ove consentito da uno Stato membro) (64).

Lo Stato membro che decide di autorizzare uno IASP a esprimere conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità consente altresì a un revisore legale diverso da quello o quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di procedere in tal senso (65).

2.   Attestazione della conformità delle informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile (relazione sulla sostenibilità per talune imprese di paesi terzi)

A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 3, primo comma, della direttiva contabile, le imprese figlie o le succursali soggette alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 40 bis della direttiva contabile devono ottenere un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della relazione sulla sostenibilità (66). L'impresa madre di un paese terzo è responsabile di fornire all'impresa figlia o alla succursale interessata l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della relazione sulla sostenibilità (67).

Tale attestazione deve riguardare la conformità della relazione sulla sostenibilità menzionata alle prescrizioni pertinenti di cui alla direttiva contabile, compresa la conformità della relazione sulla sostenibilità agli ESRS adottati a norma dell'articolo 40 ter della direttiva contabile.

Tale attestazione contenente le conclusioni sulla conformità deve essere rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto nazionale dell'impresa del paese terzo o di uno Stato membro (68).

3.   Prestatori di servizi di attestazione della conformità: condizioni per fornire un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

I revisori legali o le imprese di revisione contabile, abilitati a effettuare la revisione del bilancio in uno Stato membro, che desiderino ottenere l'abilitazione a fornire un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovranno rispettare le misure nazionali di recepimento delle prescrizioni pertinenti di cui alla direttiva sulla revisione contabile riguardanti l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Tali prescrizioni riguardano in particolare i titoli di studio, l'esame di idoneità professionale, il controllo delle conoscenze teoriche, il tirocinio e la formazione continua. Il rispetto di tali prescrizioni non è obbligatorio se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non presta servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

I revisori legali abilitati prima del 1o gennaio 2026, ossia che sono stati abilitati prima del 1o gennaio 2024 o che al 1o gennaio 2024 erano oggetto di una procedura di abilitazione, che desiderano anche rilasciare un'attestazione di conformità non devono necessariamente soddisfare tali prescrizioni, sebbene debbano comunque acquisire le conoscenze necessarie attraverso la formazione continua (69).

I prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità (IASP) possono rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità se consentito da uno Stato membro (70) e alle seguenti condizioni:

lo IASP è accreditato per il rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 (71)  (72); e

lo IASP rispetta obblighi equivalenti a quelli stabiliti nella direttiva sulla revisione contabile cui devono attenersi i revisori legali nell'Unione per poter rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (73). Tali obblighi riguardano in particolare: a) la formazione e l'esame dell'idoneità; b) la formazione continua; c) i sistemi di controllo della qualità; d) la deontologia professionale, l'indipendenza, l'obiettività, la riservatezza e il segreto professionale; e) la designazione e la revoca; f) le indagini e le sanzioni; g) l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e h) le segnalazioni di irregolarità.

A decorrere dal 6 gennaio 2027, uno Stato membro che consente agli IASP di prestare servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nel suo territorio autorizza gli IASP stabiliti in altri Stati membri a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nel suo territorio (74).

I revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che forniscono un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per le imprese stabilite in un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE di uno Stato membro devono essere iscritti all'albo in tale Stato membro (75).

SEZIONE III

DOMANDE FREQUENTI RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ DA COMUNICARE A NORMA DEGLI ARTICOLI 19 BIS/29 BIS DELLA DIRETTIVA CONTABILE (DICHIARAZIONE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA SULLA SOSTENIBILITÀ)

AMBITO E DATE DI APPLICAZIONE

1)

Quale esercizio determina quando un’impresa rientra in una determinata categoria dimensionale? L’esercizio finanziario dell’anno di riferimento o quello precedente?

Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme vigenti in materia di informativa finanziaria che si applicano all'impresa in funzione dello Stato membro in cui ha la sede legale (76). Tali norme sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente.

2)

Nel caso dovesse evolvere nel corso di un determinato esercizio finanziario in modo da soddisfare i criteri per essere inclusa in un’altra categoria, l’impresa è tenuta a iniziare a comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente alle norme che si applicano a tale nuova categoria per lo stesso esercizio finanziario o solo dopo che i criteri sono stati soddisfatti per due esercizi consecutivi?

Quando si riscontra un'evoluzione nel corso di un determinato esercizio finanziario, le norme per determinare la categoria dimensionale di un'impresa ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme vigenti relative all'informativa finanziaria (cfr. anche la FAQ 1). Tali norme sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente.

3)

Come viene calcolato il numero medio di dipendenti ai fini della classificazione dell’impresa ai sensi della direttiva contabile?

La normativa dell'Unione non disciplina il calcolo del numero medio di dipendenti ai fini della classificazione dell'impresa ai sensi della direttiva contabile. Tuttavia è possibile che gli Stati membri abbiano adottato norme nazionali o fornito orientamenti in materia. In assenza di norme od orientamenti nazionali, le imprese possono basarsi sull'articolo 5 della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (77) per la misurazione degli effettivi, come variabile proxy del numero medio di dipendenti: «[...] Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.».

4)

Le PMI i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE sono tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile?

Le PMI i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE non sono tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello individuale ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva contabile (dichiarazione individuale sulla sostenibilità). Esse sono tuttavia tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello consolidato ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva contabile (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) se sono imprese madri di un grande gruppo (78). L'articolo 29 bis della direttiva contabile si applica indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa madre.

5)

Gli enti creditizi e le imprese di assicurazione sono tenuti a comunicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, indipendentemente dalla loro forma giuridica?

La risposta è sì. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva contabile, gli enti creditizi (79) e le imprese di assicurazione (80), comprese cooperative e mutue, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis della direttiva contabile (dichiarazione individuale sulla sostenibilità) indipendentemente dalla loro forma giuridica se si tratta di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE. Essi sono inoltre inclusi nell'ambito di applicazione dell'articolo 29 bis della direttiva contabile (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità), indipendentemente dalla loro forma giuridica se sono l'impresa madre di un grande gruppo.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, della direttiva contabile, gli Stati membri possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a specifici enti creditizi (81).

6)

Gli istituti finanziari diversi dalle imprese di assicurazione e dagli enti creditizi sono tenuti a comunicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile?

La risposta è sì. Gli istituti finanziari diversi dalle imprese di assicurazione e dagli enti creditizi rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile se soddisfano entrambi i requisiti seguenti:

sono imprese costituite nella forma di imprese di cui all'allegato I o II della direttiva contabile (82);

sono grandi imprese o PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (articolo 19 bis della direttiva contabile) e/o imprese madri di un grande gruppo (articolo 29 bis della direttiva contabile).

7)

Un ente piccolo e non complesso, attualmente tenuto a comunicare informazioni di carattere non finanziario a norma della direttiva 2014/95/UE (direttiva NFI), deve continuare a comunicare tali informazioni conformemente alle disposizioni della direttiva NFI fino a quando il regime della CSRD non inizierà ad applicarsi agli enti piccoli e non complessi (ossia a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva)?

La risposta è sì. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della CSRD, un ente piccolo e non complesso che sia una grande impresa o una PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sarà tenuto a comunicare informazioni sulla sostenibilità conformemente agli ESRS (o, in alternativa, agli LSME ESRS) a partire dall'esercizio finanziario 2026. Pertanto un ente piccolo e non complesso che è attualmente tenuto a comunicare informazioni di carattere non finanziario a norma dell'articolo 19 bis della direttiva contabile introdotto dalla direttiva 2014/95/UE (direttiva NFI) (83) (poiché, oltre ad essere un ente creditizio, è anche una grande impresa che alla data di chiusura del bilancio supera il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio) dovrebbe continuare a fornire informazioni ai sensi del regime della direttiva NFI fino a quando la CSRD non diventerà applicabile agli enti piccoli e non complessi (ossia a partire dall'esercizio finanziario 2026).

8)

Se un ente piccolo e non complesso è un’impresa madre di un grande gruppo, può beneficiare della deroga di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 6, della direttiva contabile e redigere la rendicontazione di sostenibilità conformemente agli LSME ESRS?

Un'impresa che (indipendentemente dalle dimensioni o dalla tipologia specifica, come anche gli enti piccoli e non complessi) è un'impresa madre di un grande gruppo deve pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva contabile redatta conformemente agli ESRS. La possibilità di ricorrere agli LSME ESRS conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 6, della direttiva contabile per la redazione della dichiarazione individuale sulla sostenibilità si applica solo alle PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono quotati in un mercato regolamentato dell'UE e agli enti piccoli e non complessi, alle imprese di assicurazione captive o alle imprese di riassicurazione captive (purché si tratti di grandi imprese o PMI, escluse le microimprese, i cui valori mobiliari sono quotati in un mercato regolamentato dell'UE. Cfr. anche la FAQ 10).

9)

Se un ente piccolo e non complesso è un’impresa madre di un grande gruppo, quando deve iniziare a comunicare informazioni sulla sostenibilità?

Se è un'impresa madre di un grande gruppo, un ente piccolo e non complesso deve pubblicare una rendicontazione consolidata di sostenibilità utilizzando gli ESRS a partire dall'esercizio finanziario 2024 (se si tratta di un ente di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, supera, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio) o dall'esercizio 2025 (in tutti gli altri casi).

10)

Un ente piccolo e non complesso che è un’impresa madre di un grande gruppo, ma non è tenuto a pubblicare bilanci consolidati in quanto tutte le sue imprese figlie sono irrilevanti, deve comunque redigere e pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità?

La risposta è no. L'articolo 29 bis della direttiva contabile si applica alle imprese madri di grandi gruppi. Tuttavia l'impresa madre di un grande gruppo che è esentata dall'obbligo di redigere e pubblicare il bilancio consolidato sulla base dell'articolo 23, paragrafo 10, della direttiva contabile (in quanto possiede solo imprese figlie che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente, o perché tutte le sue imprese figlie possono essere escluse dal consolidamento in virtù dell'articolo 23, paragrafo 9, della direttiva contabile) non è tenuta né a redigere né a pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità. Tuttavia, nel caso in cui sia essa stessa una grande impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile e rientri pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 bis della direttiva contabile, tale impresa madre deve redigere e pubblicare una dichiarazione individuale sulla sostenibilità conformemente all'articolo 19 bis della direttiva contabile. Tale dichiarazione deve prendere in considerazione le sue imprese figlie nel riferire in merito alla catena del valore conformemente agli ESRS.

11)

Gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi di investimento alternativi (FIA) sono tenuti a comunicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile?

La risposta è no. In base all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva contabile, gli OICVM e i FIA sono esentati dalla comunicazione di informazioni sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile, anche se tali prodotti finanziari rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva contabile (84).

12)

Le società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi di investimento alternativi (FIA) sono tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile?

L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva contabile mira a escludere gli OICVM e i FIA dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile.

Tuttavia le società che gestiscono gli OICVM e i FIA sarebbero soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile se dovessero soddisfare le condizioni relative alla forma giuridica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva contabile nonché i criteri dimensionali di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile.

13)

I fondi indicizzati quotati e i trust di investimento immobiliare sono tenuti a comunicare informazioni sulla sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile?

Per quanto riguarda i fondi indicizzati quotati, poiché tali prodotti finanziari sono costituiti come investimenti collettivi in valori mobiliari o fondi di investimento alternativi, vale la stessa esenzione applicabile agli OICVM e ai FIA (cfr. FAQ 11). Per quanto riguarda i trust di investimento immobiliare quotati, nel caso in cui soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE (85) e siano considerati alla stregua dei fondi di investimento alternativi, vale la stessa esenzione applicabile ai FIA (cfr. FAQ 11).

14)

I fondi pensione sono tenuti a comunicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile?

Un fondo pensione che sia costituito secondo una tipologia di impresa elencata nell'allegato I o II della direttiva contabile (86) e rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile dovrà includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione sulla sostenibilità. A differenza degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi di investimento alternativi (FIA), i fondi pensione non sono esentati dal rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva contabile.

15)

Le informazioni comunicate nella dichiarazione sulla sostenibilità pubblicata nella relazione sulla gestione da un emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE devono essere considerate «informazioni previste dalla regolamentazione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva sulla trasparenza?

La risposta è sì. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva sulla trasparenza definisce le informazioni previste dalla regolamentazione come, tra l'altro, « tutte le informazioni che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma della presente direttiva [ossia la direttiva sulla trasparenza] [...]». L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza impone agli emittenti di pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità: le informazioni ivi contenute devono pertanto essere considerate «informazioni previste dalla regolamentazione».

16)

Quali imprese possono derogare all’obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1o gennaio 2028 a norma dell’articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile?

Ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile, le PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE possono decidere di non comunicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis della direttiva contabile per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1o gennaio 2028 (ad esempio per gli esercizi 2026 e 2027). In tali casi le PMI indicano tuttavia brevemente, nella loro relazione sulla gestione, i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità.

Tale clausola di esenzione si applica anche agli enti piccoli e non complessi, nonché alle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, purché si tratti di PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

NORME IN MATERIA DI ESENZIONE

17)

Un’impresa madre che comunichi informazioni sulla sostenibilità a livello consolidato ai sensi dell’articolo 29 bis della direttiva contabile (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) è tenuta a comunicare informazioni sugli indicatori fondamentali di risultato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva contabile nella relazione sulla gestione consolidata?

La risposta è no. L'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva contabile (87), che disciplina la relazione sulla gestione individuale, prescrive la pubblicazione di informazioni sugli indicatori fondamentali di risultato nella relazione sulla gestione individuale. L'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva contabile (88), che disciplina la relazione sulla gestione consolidata, prevede che tale relazione contenga almeno le informazioni prescritte dagli articoli 19 e 20 della direttiva contabile. Dato che l'articolo 29 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile (89) esonera le imprese dall'obbligo di comunicare informazioni sugli indicatori fondamentali di risultato nel contesto della relazione sulla gestione individuale (come previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva contabile) se hanno rispettato l'articolo 29 bis, paragrafi da 1 a 5, e considerato che il contenuto della relazione sulla gestione consolidata di cui all'articolo 29, paragrafo 1, include anche le informazioni prescritte dall'articolo 19, paragrafo 1, l'esenzione si applicherebbe anche alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa ai sensi dell'articolo 29 bis.

18)

Se una PMI, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE, decide su base volontaria di redigere e pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità a norma dell’articolo 29 bis della direttiva contabile, è esentata dalla redazione e dalla pubblicazione della dichiarazione individuale sulla sostenibilità a norma dell’articolo 19 bis della direttiva contabile?

La risposta è sì. Una PMI, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, che decida su base volontaria di pubblicare la dichiarazione consolidata sulla sostenibilità di cui all'articolo 29 bis della direttiva contabile è esentata dalla redazione e dalla pubblicazione della dichiarazione individuale sulla sostenibilità di cui all'articolo 19 bis della direttiva contabile, a condizione che la dichiarazione consolidata sulla sostenibilità sia redatta conformemente agli ESRS.

19)

Quali sono le condizioni affinché un’impresa figlia che rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile sia esentata dall’obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità ai sensi degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile (dichiarazione sulla sostenibilità)?

A norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 9, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile, l'impresa che è impresa figlia è esentata dagli obblighi di cui all'articolo 19 bis, paragrafi da 1 a 4, della direttiva contabile (o all'articolo 29 bis, paragrafi da 1 a 5, della direttiva contabile se l'impresa figlia è essa stessa un'impresa madre intermedia di un grande gruppo) se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione sulla gestione consolidata di un'impresa madre redatta conformemente agli articoli 29 e 29 bis della direttiva contabile (o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di un'impresa madre di un paese terzo redatta conformemente agli ESRS o con modalità equivalenti a tali ESRS).

Tale esenzione è soggetta a tutte le condizioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva contabile (o all'articolo 29 bis, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva contabile se l'impresa figlia è essa stessa un'impresa madre intermedia di un grande gruppo). In particolare la relazione sulla gestione dell'impresa esentata deve contenere: il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo; il/i link alla relazione sulla gestione consolidata o alla rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre; e l'esenzione dell'impresa dall'obbligo di pubblicare la dichiarazione individuale sulla sostenibilità (o la dichiarazione consolidata sulla sostenibilità, se l'impresa figlia è essa stessa un'impresa madre intermedia di un grande gruppo). Se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la rendicontazione consolidata di sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di tale rendicontazione devono essere pubblicate conformemente al diritto dello Stato membro cui è soggetta l'impresa figlia e le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia (riguardanti le attività svolte dall'impresa figlia) devono essere incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa figlia o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta dall'impresa madre del paese terzo.

Se uno Stato membro richiede che sia fornita una traduzione della relazione sulla gestione consolidata o della rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre, tale traduzione dovrebbe essere certificata (ad es. dal traduttore o dall'autorità incaricata di certificare le traduzioni dello Stato membro interessato) o includere una dichiarazione che specifichi che non è stata certificata.

A norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 10, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 9, della direttiva contabile, le grandi imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, anche se sono enti piccoli e non complessi, imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive, nonché imprese di paesi terzi, non possono beneficiare di tale esenzione.

20)

La relazione sulla gestione consolidata/rendicontazione consolidata di sostenibilità dell’impresa madre deve essere già stata pubblicata quando l’impresa figlia pubblica la sua relazione sulla gestione per essere esentata dal pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità?

La risposta è no. Affinché l'impresa figlia sia esentata dal pubblicare la propria dichiarazione sulla sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 9, o dell'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile, la relazione sulla gestione pubblicata dall'impresa figlia deve contenere un link alla relazione sulla gestione consolidata o alla rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre (90). Se la relazione sulla gestione consolidata o la rendicontazione consolidata di sostenibilità non è ancora disponibile al momento della pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa figlia, l'impresa figlia che richiede l'esenzione può indicare nella relazione sulla gestione un link generale in cui i documenti pertinenti saranno disponibili in futuro. L'impresa figlia stabilita nell'Unione potrebbe prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di richiedere all'impresa madre una dichiarazione che attesti gli impegni da essa stessa assunti e di pubblicare tale dichiarazione unitamente alla relazione sulla gestione entro il termine fissato dal proprio Stato membro.

21)

La relazione sulla gestione consolidata o la rendicontazione consolidata di sostenibilità dell’impresa madre deve essere disponibile in una lingua accettata dallo Stato membro in base al cui diritto nazionale è disciplinata l’impresa figlia affinché quest’ultima sia esentata dalla pubblicazione della dichiarazione sulla sostenibilità?

Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa figlia può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata (o, se del caso, la rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre) sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. In tal caso detti obblighi devono essere rispettati affinché l'impresa figlia sia esentata dalla pubblicazione della dichiarazione sulla sostenibilità (91).

22)

In che modo l’impresa figlia esentata dovrebbe comunicare tale esenzione?

Sulla base dell'articolo 19 bis, paragrafo 9, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile, l'impresa figlia esentata deve includere nella relazione sulla gestione informazioni circa la sua esenzione dall'obbligo di pubblicare una dichiarazione individuale sulla sostenibilità (o una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità, se l'impresa figlia è essa stessa un'impresa madre intermedia di un grande gruppo) (92).

23)

La relazione sulla gestione dell’impresa figlia esentata dovrebbe essere redatta in un formato di pubblicazione specifico?

Qualora un'impresa figlia benefici dell'esenzione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile, si applicano le norme generali sulla pubblicazione della relazione sulla gestione, compreso l'obbligo di presentare la relazione sulla gestione al registro nazionale delle imprese a norma dell'articolo 30 della direttiva contabile in combinato disposto con le disposizioni del titolo I, capo III, della direttiva sul diritto societario. Non si applica l'obbligo di redigere la rendicontazione di sostenibilità in formato elettronico di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva contabile. Se l'impresa figlia che beneficia dell'esenzione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile possiede valori mobiliari che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, essa dovrà inoltre rispettare le prescrizioni generali di cui all'articolo 4 della direttiva sulla trasparenza per la pubblicazione della relazione sulla gestione nell'ambito della relazione finanziaria annuale (ossia l'uso del formato elettronico unico europeo (ESEF) stabilito dal regolamento delegato sull'ESEF e la pubblicazione della relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio finanziario).

24)

Le grandi imprese ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE possono beneficiare delle esenzioni di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 9, e all’articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile?

La risposta è no. A norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 10, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 9, della direttiva contabile, le grandi imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, anche se sono enti piccoli e non complessi, imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive, nonché imprese di paesi terzi, non possono essere esentate dall'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Dovranno pertanto comunicare informazioni sulla sostenibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza e degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile.

25)

In che modo un’impresa può rispettare l’obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione individuale o consolidata sulla sostenibilità quando non è tenuta né a redigere né a pubblicare una relazione sulla gestione individuale o consolidata?

Un'impresa che deve comunicare informazioni sulla sostenibilità e che non è tenuta né a redigere né a pubblicare una relazione sulla gestione individuale o consolidata può pubblicare la dichiarazione individuale o consolidata sulla sostenibilità in un documento separato. Tale principio si applica anche alla rendicontazione consolidata di sostenibilità di un'impresa madre di un paese terzo affinché le imprese figlie siano esentate a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 9, e dell'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile.

Tuttavia tale documento separato, che include la dichiarazione individuale o consolidata sulla sostenibilità, deve rispettare gli obblighi riguardanti il formato e la marcatura di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva contabile (93).

26)

In che modo un’impresa può rispettare l’obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità quando è esentata dalla redazione del bilancio consolidato?

Un'impresa che deve redigere e pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità senza dover redigere né pubblicare il corrispondente bilancio consolidato dovrà includere nella dichiarazione le informazioni finanziarie necessarie per comprendere l'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e il modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione (94).

ESRS

27)

Quale serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) deve essere utilizzata dalle imprese per redigere le informazioni sulla sostenibilità di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile?

Tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile utilizzano automaticamente gli ESRS adottati a norma dell'articolo 29 ter della medesima direttiva. La prima serie di ESRS è stata adottata dalla Commissione europea tramite il regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023.

Per la redazione della dichiarazione individuale sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva contabile, le PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, nonché gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, possono utilizzare in alternativa gli ESRS proporzionati che saranno adottati a norma dell'articolo 29 quater della direttiva contabile (LSME ESRS). Cfr. anche la FAQ 28.

28)

Quali imprese possono utilizzare gli LSME ESRS per redigere la dichiarazione individuale sulla sostenibilità in alternativa agli ESRS adottati a norma dell’articolo 29 ter della direttiva contabile?

Le imprese che possono utilizzare gli LSME ESRS per redigere la dichiarazione individuale sulla sostenibilità sono le seguenti:

le PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE;

gli enti piccoli e non complessi (95), a condizione che siano i) grandi imprese, o ii) PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE;

le imprese di assicurazione captive (96), a condizione che siano: i) grandi imprese, o ii) PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE; e

le imprese di riassicurazione captive (97), a condizione che siano: i) grandi imprese, o ii) PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

CATENA DEL VALORE

29)

A norma degli ESRS le imprese devono utilizzare stime se non riescono a ottenere tutte le informazioni necessarie sulla catena del valore anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo in tal senso (ESRS 1, Prescrizioni generali, paragrafo 69). Cosa si intende per «ragionevole sforzo»?

Il concetto di «ragionevole sforzo» è utilizzato per determinare quando un'impresa comunica stime delle informazioni sulla catena del valore anziché riportare le informazioni raccolte dai soggetti facenti parte della catena del valore.

Il paragrafo 65 dell'ESRS 1 (Prescrizioni generali) stabilisce quale sia l'obiettivo di includere le informazioni relative alla catena del valore nella dichiarazione sulla sostenibilità, affermando che « [l]'impresa include informazioni rilevanti sulla catena del valore quando ciò è necessario per: a) consentire a tutti i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa; e/o b) produrre un insieme di informazioni che soddisfi le caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B)» .

Il paragrafo 68 dell'ESRS 1 (Prescrizioni generali) così recita: « La capacità dell'impresa di ottenere le necessarie informazioni sulla catena del valore a monte e a valle può variare in funzione di diversi fattori, come gli accordi contrattuali dell'impresa, il livello di controllo da essa esercitato sulle operazioni esterne all'ambito di consolidamento e il suo potere di acquisto. Quando l'impresa non ha la capacità di controllare le attività della sua catena del valore a monte e/o a valle e i suoi rapporti commerciali, può essere più difficile ottenere informazioni sulla catena del valore.».

Il paragrafo 69 dell'ESRS 1 (Prescrizioni generali) così recita: « Può accadere che l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non sia in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, come prescritto al paragrafo 63. In tal caso, l'impresa effettua una stima delle informazioni da comunicare riguardo alla sua catena del valore a monte e a valle, sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, come i dati sulle medie di settore e altre variabili proxy. ».

Il paragrafo 70 dell'ESRS 1 (Prescrizioni generali) riconosce che può essere difficile ottenere informazioni sulla catena del valore quando l'attore della catena del valore interessato è una PMI o un'altra impresa che di per sé non è soggetta agli obblighi di rendicontazione di cui alla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il paragrafo 71 dell'ESRS 1 (Prescrizioni generali) distingue tra la rendicontazione in materia di politiche, azioni e obiettivi e la rendicontazione relativa alle metriche. Con riferimento alle politiche, alle azioni e agli obiettivi, il paragrafo afferma che le imprese comunicano le informazioni sulla catena del valore « nella misura in cui tali politiche, azioni e obiettivi coinvolgono gli attori della catena del valore ». Per quanto riguarda le metriche, esso stabilisce che « in molti casi, in particolare per quanto concerne le questioni ambientali per le quali sono disponibili variabili proxy, l'impresa può essere in grado di adempiere agli obblighi di rendicontazione senza raccogliere i dati degli attori della catena del valore a monte e a valle, in particolare delle PMI, ad esempio per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 ».

Il paragrafo 72 chiarisce che: « L'inserimento di stime elaborate sulla base dei dati sulle medie di settore e di altre variabili proxy non pregiudica la conformità delle informazioni sotto il profilo delle caratteristiche qualitative (cfr. capitolo 2 e sezione 7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati).» .

L'impresa dovrebbe determinare il ragionevole sforzo di cui al paragrafo 69 dell'ESRS 1 (Prescrizioni generali) tenendo conto delle circostanze e dei fatti specifici nonché delle condizioni del contesto esterno in cui opera. Il significato del concetto di «ragionevole sforzo» può quindi variare a seconda dell'impresa.

Si prevede che le imprese ricorreranno più spesso alle stime nei primi anni di applicazione degli obblighi di rendicontazione e che l'uso di tali stime diverrà meno frequente man mano che la capacità delle imprese e degli attori delle catene del valore di condividere informazioni sulla sostenibilità migliorerà nel tempo.

In tutti i casi l'impresa dovrebbe valutare se il ricorso alle stime possa incidere sulla qualità delle informazioni comunicate. Il fatto di ricorrere alle stime potrebbe, in alcune circostanze, migliorare la qualità delle informazioni comunicate, ad esempio se ciò contribuisce a garantire che le informazioni sugli impatti, sui rischi e sulle opportunità siano oggettive o a valutare se le informazioni raccolte non sarebbero sufficientemente affidabili. In tali circostanze le stime contribuirebbero a una rappresentazione più fedele dei fenomeni che le informazioni intendono rappresentare e pertanto è più probabile che l'impresa che comunica le informazioni utilizzi le stime. In altre circostanze l'uso delle stime potrebbe compromettere la qualità delle informazioni comunicate, ad esempio se tali informazioni sono meno accurate e/o meno complete e quindi la rappresentazione dei fenomeni che esse intendono rappresentare risulta meno fedele.

Nell'esaminare le circostanze e i fatti specifici dell'impresa e le condizioni del contesto esterno in cui essa opera, al fine di determinare quale sia il ragionevole sforzo da compiere, i seguenti criteri potrebbero fornire orientamenti utili. Ciascuno di questi criteri potrebbe, di per sé, essere sufficiente per stabilire che è stato compiuto un ragionevole sforzo, oppure i criteri potrebbero essere applicati in modo combinato.

Le dimensioni e le risorse dell'impresa che comunica le informazioni in relazione alla portata e alla complessità della sua catena del valore. Uno sforzo considerato ragionevole per un'impresa più grande, dotata di risorse adeguate, potrebbe non essere tale per un'impresa più piccola, che in genere dispone di risorse più limitate. Le dimensioni e le risorse dell'impresa dovrebbero essere considerate anche in relazione alla portata e alla complessità della sua catena del valore. Ad esempio uno sforzo considerato ragionevole per un'impresa più grande, avente un numero elevato di fornitori per prodotti differenti e/o catene di approvvigionamento che comprendono molti livelli, potrebbe non essere tale per un'impresa più piccola con una catena del valore altrettanto complessa.

La preparazione tecnica dell'impresa che comunica informazioni per raccogliere informazioni sulla catena del valore. Ad esempio uno sforzo considerato ragionevole per un'impresa molto grande che vanta una notevole esperienza pregressa nella raccolta di informazioni sulla sostenibilità dai soggetti che fanno parte della sua catena del valore potrebbe non essere tale per un'impresa più piccola che non disponga di una simile esperienza precedente. Nel corso del tempo, è atteso un miglioramento della preparazione tecnica delle imprese per raccogliere informazioni sulla catena del valore.

La disponibilità di strumenti per accedere alle informazioni sulla catena del valore e condividerle. Ciò che costituisce un ragionevole sforzo può essere determinato dalla disponibilità di strumenti efficienti e di uso comune, compresi gli strumenti digitali, che permettano la condivisione delle informazioni sulla catena del valore tra le imprese. La disponibilità di tali strumenti potrebbe essere limitata nei primi anni di applicazione degli ESRS ma dovrebbe migliorare nel tempo, anche grazie ai principi di rendicontazione di sostenibilità applicati su base volontaria dalle PMI attualmente in fase di elaborazione da parte dell'EFRAG (VSME). Ciò significa che il ricorso alle stime da parte delle imprese è molto più probabile nei primi anni di applicazione degli ESRS che nei cicli di rendicontazione successivi.

Le dimensioni e le risorse dei soggetti che fanno parte della catena del valore. Ciò che costituisce un ragionevole sforzo può essere determinato dalle dimensioni e dalle risorse dei soggetti che fanno parte della catena del valore e che sono tenuti a comunicare informazioni. Le PMI in particolare potrebbero non disporre delle risorse necessarie per fornire in modo agevole e rapido le informazioni che possono interessare l'impresa che comunica informazioni, la quale a sua volta incontra maggiori difficoltà nell'ottenere dalle PMI le informazioni necessarie sulla catena del valore. Se il soggetto che fa parte della catena del valore è una PMI, è più probabile che l'impresa che comunica le informazioni ricorra alle stime. In generale, se l'impresa che comunica informazioni applica un ragionevole sforzo, non ci si dovrebbe attendere che il soggetto che fa parte della catena del valore applichi uno sforzo eccessivo.

La preparazione tecnica del soggetto che fa parte della catena del valore. Ciò che costituisce un ragionevole sforzo può essere determinato dalla preparazione tecnica del soggetto che fa parte della catena del valore a fornire informazioni sulla sostenibilità. La preparazione tecnica dei soggetti della catena del valore dovrebbe migliorare nel tempo e ciò significa che il ricorso alle stime da parte delle imprese è molto più probabile nei primi anni di applicazione degli ESRS che nei cicli di rendicontazione successivi.

Livello di influenza e potere d'acquisto. Ciò che costituisce un ragionevole sforzo può essere determinato dal livello di controllo esercitato dall'impresa che comunica informazioni sul soggetto che fa parte della catena del valore e dal relativo potere d'acquisto di tale impresa rispetto ad altre imprese. Ad esempio può essere necessario uno sforzo minore per ottenere informazioni da un soggetto della catena del valore che è in parte di proprietà dell'impresa che comunica informazioni o che genera una quota elevata del proprio fatturato mediante vendite a tale impresa. Ciò significa che è molto più probabile che le imprese ricorrano alle stime nel caso di soggetti della catena del valore di cui non sono in parte proprietarie o per i quali rappresentano solo una piccola percentuale del fatturato.

Collegamento tra il livello di influenza e la «prossimità» del soggetto nella catena del valore. La «prossimità» del soggetto nella catena del valore all'impresa che comunica informazioni può essere presa in considerazione per determinare cosa costituisca un ragionevole sforzo, in quanto solitamente ottenere informazioni da un fornitore di primo livello o da un cliente diretto richiede meno sforzo che ottenerle da altri soggetti della catena del valore. Ciò significa che è molto più probabile che le imprese ricorrano alle stime nel caso di soggetti della catena del valore che non sono fornitori di primo livello o clienti diretti.

30)

Quali sono le richieste di informazioni sulla sostenibilità che una PMI dovrebbe aspettarsi di ricevere a seguito dell’applicazione della CSRD e degli ESRS?

I paragrafi 132 e 133 dell'ESRS 1 (Prescrizioni generali) stabiliscono disposizioni transitorie che limitano le informazioni sulla catena del valore che le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD devono comunicare e/o ottenere dai soggetti della loro catena del valore durante i primi tre anni (98). La misura in cui le imprese richiederanno alle PMI di fornire informazioni sulla sostenibilità a seguito dell'applicazione della CSRD e degli ESRS sarà fortemente influenzata, durante i primi tre anni di attuazione, dalla possibilità che le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD si avvalgano di tali disposizioni transitorie in materia di informativa sulla catena del valore.

Fatte salve le disposizioni transitorie di cui sopra, le PMI dovrebbero attendersi che le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD applichino «ragionevoli sforzi» per raccogliere dai soggetti che fanno parte delle loro catene del valore le informazioni di cui hanno bisogno per conformarsi agli ESRS. Sulla base della risposta alla domanda precedente, le dimensioni e le risorse, la preparazione tecnica e la prossimità del soggetto nella catena del valore sono tra i criteri che possono essere utilizzati per stabilire cosa si intenda per «ragionevole sforzo». Pertanto le PMI di minori dimensioni che non hanno mai comunicato informazioni sulla sostenibilità su base volontaria, che non sono responsabili di gravi impatti negativi e che non sono fornitori o clienti di primo livello di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD dovrebbero, almeno durante i primi anni di applicazione degli obblighi di rendicontazione, essere meno esposte alla richiesta di possedere e condividere informazioni sulla sostenibilità. Le PMI di maggiori dimensioni che hanno precedentemente comunicato informazioni sulla sostenibilità (ad esempio perché applicano il sistema EMAS o altri sistemi di certificazione o rendicontazione di sostenibilità o in materia di ambiente) e le PMI che sono fornitori o clienti di primo livello di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD possono essere esposte a una maggiore richiesta di possedere e condividere informazioni sulla sostenibilità.

L'EFRAG sta attualmente elaborando due principi di rendicontazione di sostenibilità per le PMI: uno obbligatorio per le PMI quotate (LSME ESRS) e uno volontario per le PMI non quotate (VSME). L'LSME ESRS stabilirà il livello massimo di informazioni sulla sostenibilità che un'impresa che rientra nell'ambito di applicazione della CSRD dovrà ottenere dalle PMI nella sua catena del valore sulla base di quanto prescritto da tale principio di rendicontazione. Il VSME sarà concepito in modo da diventare un punto di riferimento per tutti gli operatori del mercato, al fine di garantire che gli sforzi di rendicontazione delle imprese che rientrano o meno nell'ambito di applicazione della CSRD siano proporzionati.

31)

Fino a quando si applica il periodo transitorio per la comunicazione di informazioni nella catena del valore? La data di inizio del periodo transitorio di tre anni dovrebbe essere diversa a seconda del tipo di impresa?

Il capitolo 10.2 dell'ESRS 1 stabilisce disposizioni transitorie relative al capitolo 5 riguardante le catene del valore. Il periodo transitorio per la comunicazione delle informazioni che devono essere ottenute dalla catena del valore si applica per i primi tre esercizi finanziari di applicazione degli obblighi di rendicontazione e a seconda dell'impresa. Ad esempio un'impresa che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva contabile a partire dall'esercizio finanziario 2024 può avvalersi, per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, del periodo transitorio riguardante l'informativa relativa alla catena del valore.

COMUNICAZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA

32)

Le imprese devono includere nella loro dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?

La risposta è sì. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva contabile devono includere nelle loro dichiarazioni sulla sostenibilità le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

33)

Se una PMI i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE si avvale per due anni della clausola di esenzione dall’obbligo di rendicontazione di sostenibilità fino al 2028, essa deve sempre includere nella sua relazione sulla gestione le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?

La risposta è no. L'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia si applica a tutte le imprese tenute a redigere e a pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. Tuttavia se una PMI (escluse le microimprese) i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE decide di non includere nella relazione sulla gestione la dichiarazione sulla sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile, nella quale dovrebbero essere comunicate le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia, essa non è tenuta a comunicare tali informazioni.

34)

Le imprese sono tenute a includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia anche se sono esentate dall’obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 9, e dell’articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile?

Sì, ma solo se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo e le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia non sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre. Nel caso in cui l'impresa si avvalesse dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 9, o dell'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile, se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia, relative alle attività svolte dall'impresa figlia esentata stabilita nell'Unione e dalle sue imprese figlie, devono essere incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo (99).

REQUISITI LINGUISTICI

35)

In quale lingua dovrebbe essere redatta e pubblicata la dichiarazione sulla sostenibilità?

Le imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile dovrebbero pubblicare la relazione sulla gestione (che comprende la dichiarazione sulla sostenibilità) insieme all'attestazione di conformità e alla dichiarazione del revisore legale o dall'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 34 della direttiva contabile, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva contabile, che fa riferimento alle normative stabilite da ciascuno Stato membro conformemente al titolo 1, capo III, della direttiva sul diritto societario. In particolare l'articolo 21 della direttiva sul diritto societario chiarisce che « 1. Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 14 sono redatti e registrati in una delle lingue consentite dalle norme applicabili in materia nello Stato membro nel quale è stato costituito il fascicolo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.». Pertanto la lingua che le imprese devono utilizzare per pubblicare la dichiarazione sulla sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione deve essere specificata dalla legislazione adottata dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 21 della direttiva sul diritto societario.

Un'impresa soggetta agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile che possieda valori mobiliari quotati in un mercato regolamentato dell'UE dovrà inoltre rispettare gli obblighi di comunicazione delle informazioni previsti dalla direttiva sulla trasparenza per quanto riguarda la relazione sulla gestione. Il regime linguistico per le «informazioni previste dalla regolamentazione», che comprendono la relazione sulla gestione nell'ambito della relazione finanziaria annuale, è stabilito da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 20 della direttiva sulla trasparenza.

DIGITALIZZAZIONE (FORMATO E MARCATURA DIGITALE)

36)

Quali sono le prescrizioni sul formato digitale in cui deve essere redatta la relazione sulla gestione che comprende una dichiarazione sulla sostenibilità?

L'articolo 29 quinquies della direttiva contabile impone alle imprese che sono tenute a effettuare la rendicontazione di sostenibilità di redigere la relazione sulla gestione (se del caso, a livello consolidato) nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato sull'ESEF (ossia nel formato XHTML) e di marcare la dichiarazione sulla sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione conformemente alla tassonomia digitale che sarà specificata mediante modifica del regolamento delegato sull'ESEF.

37)

Le imprese devono anche marcare le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?

La risposta è sì. L'articolo 29 quinquies della direttiva contabile impone alle imprese che devono pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione di marcare tale dichiarazione, così come le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia, conformemente alla tassonomia digitale che sarà specificata mediante modifica del regolamento delegato sull'ESEF.

38)

Quali sono le prescrizioni sul formato da utilizzare che le imprese devono rispettare in attesa dell’adozione da parte della Commissione europea di una tassonomia digitale per la marcatura della dichiarazione sulla sostenibilità?

L'articolo 29 quinquies della direttiva contabile impone alle imprese che devono pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione di redigere tale relazione nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato sull'ESEF (ossia nel formato XHTML) e di marcare la dichiarazione sulla sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione conformemente alla tassonomia digitale specifica che sarà adottata mediante modifica del regolamento delegato sull'ESEF. Finché tale tassonomia digitale non sarà adottata le imprese non sono tenute a marcare le loro dichiarazioni sulla sostenibilità. Considerando che la dichiarazione sulla sostenibilità potrà essere letta da un dispositivo automatico solo quando sarà inclusa in un documento XHTML e marcata con una tassonomia digitale, in attesa dell'adozione di tale tassonomia le imprese non sono tenute a redigere la relazione sulla gestione in formato XHTML.

PUBBLICAZIONE

39)

Qual è il termine per la pubblicazione della relazione sulla gestione che include la dichiarazione sulla sostenibilità?

L'articolo 30 della direttiva contabile stabilisce le norme per la pubblicazione della relazione sulla gestione (comprendente, se del caso, la dichiarazione sulla sostenibilità redatta a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile), che deve essere pubblicata unitamente all'attestazione/relazione di conformità ed entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la relazione, come previsto da ciascuno Stato membro.

Le imprese che sono emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE sono inoltre tenute a pubblicare la relazione finanziaria annuale (comprendente la relazione sulla gestione e quindi la dichiarazione sulla sostenibilità) al più tardi quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza, che rinvia agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile.

VIGILANZA

40)

Quali autorità sono incaricate di vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative alla dichiarazione sulla sostenibilità redatta a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile?

La CSRD non introduce alcuna modifica al regime di vigilanza dell'UE preesistente, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza degli obblighi da parte delle imprese a responsabilità limitata (articolo 51 della direttiva contabile) e di istituire un'autorità nazionale di vigilanza incaricata di vigilare sull'osservanza delle norme da parte degli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (articoli 28 e successivi della direttiva sulla trasparenza). Ciò significa che il rispetto da parte delle imprese degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità sarà soggetto al regime sanzionatorio nazionale in vigore in merito alla relazione sulla gestione delle imprese a responsabilità limitata (soggette alla direttiva contabile) e degli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (soggetti alla direttiva sulla trasparenza). Per quanto riguarda gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, l'ESMA è inoltre tenuta a formulare orientamenti sul controllo della rendicontazione di sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 28 quinquies della direttiva sulla trasparenza.

In ogni caso la dichiarazione sulla sostenibilità da includere nella relazione sulla gestione deve sempre essere soggetta a un obbligo di attestazione della conformità, che deve essere effettuata da un revisore legale o da un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità (IASP), ove consentito da uno Stato membro, a norma dell'articolo 34 della direttiva contabile.

SEZIONE IV

DOMANDE FREQUENTI SULLE INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ COMUNICATE A NORMA DELL'ARTICOLO 40 BIS DELLA DIRETTIVA CONTABILE

AMBITO E DATA DI APPLICAZIONE

41)

L’impresa capogruppo di un paese terzo deve avere una determinata forma giuridica per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 40 bis della direttiva contabile?

La risposta è no. La forma giuridica dell'impresa capogruppo di un paese terzo è irrilevante ai fini dell'articolo 40 bis della direttiva contabile.

42)

Quali sono gli obblighi cui è soggetta l’impresa figlia stabilita nell’UE o la succursale situata nell’UE ai sensi dell’articolo 40 bis della direttiva contabile? L’impresa figlia/la succursale presente nell’UE è tenuta a redigere una relazione sulla sostenibilità o semplicemente a pubblicare e rendere accessibile quella elaborata dall’impresa madre?

Se un'impresa di un paese terzo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis della direttiva contabile, l'impresa figlia stabilita nell'UE o la succursale situata nell'UE dovrà pubblicare e rendere accessibile una relazione sulla sostenibilità per conto dell'impresa madre stabilita in un paese terzo. L'obbligo di redigere la relazione sulla sostenibilità non incombe esplicitamente all'impresa figlia o alla succursale situata nell'UE. Ciò significa che l'impresa madre di un paese terzo può redigere la relazione, che sarà poi pubblicata e resa accessibile dall'impresa figlia o dalla succursale stabilita nell'UE, depositandola in un registro delle imprese dell'UE o pubblicandola sul suo sito web. In alternativa l'impresa figlia o la succursale situata nell'UE può redigere, pubblicare e rendere accessibile la relazione per conto dell'impresa madre di un paese terzo.

43)

Ciascuna impresa figlia stabilita nell’UE o succursale situata nell’UE è tenuta a pubblicare una relazione sulla sostenibilità ai sensi dell’articolo 40 bis della direttiva contabile? Oppure è sufficiente che solo una delle imprese figlie o succursali situate nell’UE pubblichi la relazione e che le altre forniscano semplicemente un link a tale relazione sulla sostenibilità?

L'articolo 40 bis della direttiva contabile prescrive che almeno un'impresa figlia o succursale in ciascuno Stato membro pubblichi una relazione sulla sostenibilità (« [L]o Stato membro prescrive che un'impresa figlia stabilita nel suo territorio [...]»). Per evitare la duplice trasmissione di dati da parte delle imprese figlie e delle succursali della stessa impresa di un paese terzo, gli Stati membri possono consentire a un'impresa figlia o a una succursale stabilita o situata nel loro territorio di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 40 bis della direttiva contabile fornendo un link alla relazione sulla sostenibilità pubblicata da un'altra impresa figlia o succursale, situata nell'Unione, dell'impresa del paese terzo.

ESRS

44)

Quali ESRS dovrebbero essere utilizzati per redigere la relazione sulla sostenibilità ai sensi dell’articolo 40 bis della direttiva contabile?

La relazione sulla sostenibilità di cui all'articolo 40 bis della direttiva contabile deve essere redatta conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità che devono essere adottati a norma dell'articolo 40 ter della direttiva contabile.

A titolo di deroga, l'articolo 40 bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva contabile consente di redigere la relazione sulla sostenibilità secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter della direttiva contabile (ossia gli ESRS) o con modalità equivalenti a tali principi, determinati da una decisione della Commissione sull'equivalenza. Questa disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che un'impresa madre di un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis della direttiva contabile può scegliere di pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva contabile (redatta conformemente ai principi adottati a norma dell'articolo 29 ter), anziché far pubblicare dall'impresa figlia stabilita nell'UE o dalla succursale situata nell'UE una relazione sulla sostenibilità a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 40 bis della direttiva contabile. In tal caso si applicherebbero le esenzioni di cui può beneficiare un'impresa figlia stabilita nell'UE definite all'articolo 19 bis, paragrafo 9, e all'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile.

45)

Cosa succede se l’impresa figlia/la succursale situata nell’UE non riesce a raccogliere tutte le informazioni necessarie per redigere la relazione sulla sostenibilità?

Qualora non siano fornite tutte le informazioni richieste, l'impresa figlia o la succursale redige, pubblica e rende accessibile la relazione sulla sostenibilità, contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie (articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva contabile).

COMUNICAZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA

46)

Le imprese devono includere le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia nella relazione sulla sostenibilità redatta a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile?

La risposta è no. Le imprese che comunicano informazioni a norma dell'articolo 40 bis della direttiva contabile non devono includere nella relazione sulla sostenibilità le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

47)

Un’impresa madre di un paese terzo soggetta all’articolo 40 bis della direttiva contabile che decide di redigere e pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità elaborata conformemente agli ESRS invece di una relazione sulla sostenibilità è tenuta a riportare le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?

L'impresa madre di un paese terzo soggetta all'articolo 40 bis della direttiva contabile che decide di pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità redatta conformemente agli ESRS invece di una relazione sulla sostenibilità non è tenuta a riportare le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

Tuttavia, affinché le imprese figlie stabilite nell'Unione di tale impresa madre di un paese terzo siano esentate dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile (laddove tali imprese figlie stabilite nell'Unione siano soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile), le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia relative alle attività svolte da tali imprese figlie stabilite nell'Unione devono essere incluse nella relazione sulla gestione o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo (100).

NORME IN MATERIA DI ESENZIONE

48)

Le imprese figlie stabilite nell’Unione che sono soggette all’articolo 40 bis della direttiva contabile possono beneficiare del regime di esenzione di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 9, e all’articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile?

La dichiarazione sulla sostenibilità redatta a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile e la relazione sulla sostenibilità elaborata a norma dell'articolo 40 bis della direttiva contabile hanno un contenuto diverso e operano nell'ambito di regimi distinti.

Pertanto la pubblicazione da parte di un'impresa figlia stabilita nell'Unione di una relazione sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre di un paese terzo conformemente alle disposizioni dell'articolo 40 bis non esenta l'impresa figlia stessa stabilita nell'Unione né le sue imprese figlie dall'adempiere gli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 19 bis e/o 29 bis.

Tuttavia un'impresa madre di un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis può decidere di pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità a norma dell'articolo 29 bis (redatta conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità), invece di far pubblicare all'impresa figlia stabilita nell'UE o alla succursale situata nell'UE una relazione sulla sostenibilità a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 40 bis. In tal caso l'impresa figlia stabilita nell'UE è esentata dalla pubblicazione della relazione sulla sostenibilità a norma dell'articolo 40 bis, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, e all'articolo 29 bis, paragrafo 8.

LINGUA E FORMATO

49)

In quale lingua dovrebbe essere pubblicata la relazione sulla sostenibilità?

Il regime linguistico per la redazione della relazione sulla sostenibilità è stabilito da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 21 della direttiva sul diritto societario.

50)

Quali sono le prescrizioni sul formato in cui deve essere redatta la relazione sulla sostenibilità da fornire ai sensi dell’articolo 40 bis della direttiva contabile?

La direttiva contabile non prevede un formato specifico per la pubblicazione della relazione sulla sostenibilità. Tuttavia l'articolo 33 bis, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2864 riguardante il funzionamento del punto di accesso unico europeo (direttiva omnibus ESAP) (101), impone alle imprese figlie e alle succursali soggette all'articolo 40 bis di trasmettere all'organismo di raccolta designato dallo Stato membro la relazione sulla sostenibilità in un formato per dati estraibili insieme ai metadati pertinenti che corredano le informazioni (102). Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare misure di esecuzione per specificare ulteriori metadati a corredo della relazione sulla sostenibilità e per richiedere un formato leggibile meccanicamente.

PUBBLICAZIONE

51)

Quando le imprese/succursali dovrebbero pubblicare la relazione sulla sostenibilità?

L'articolo 40 quinquies, paragrafo 1, della direttiva contabile impone alle imprese figlie e alle succursali di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 1, della direttiva contabile di pubblicare la relazione sulla sostenibilità, unitamente all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità e, se del caso, alla dichiarazione di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva contabile, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la relazione.

VIGILANZA

52)

Quali autorità sono incaricate di vigilare sul rispetto delle prescrizioni riguardanti la relazione sulla sostenibilità?

La CSRD non introduce alcuna modifica al regime sanzionatorio preesistente nel quadro della direttiva contabile, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle prescrizioni della direttiva contabile da parte di imprese soggette a tali obblighi (103). Il rispetto da parte delle imprese degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità è pertanto soggetto al regime sanzionatorio nazionale in vigore per la relazione sulla gestione delle imprese soggette alla direttiva contabile. In ogni caso la relazione sulla sostenibilità deve essere sempre soggetta a un obbligo di attestazione della conformità rilasciata da un prestatore di servizi di attestazione della conformità ai sensi dell'articolo 40 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile (104).

SEZIONE V

DOMANDE FREQUENTI SULL'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

ABILITAZIONE DEI REVISORI LEGALI E DELLE IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE

53)

Le persone fisiche che effettuano revisioni legali per conto dell’impresa di revisione contabile devono soddisfare le condizioni imposte dall’articolo 4 e dagli articoli da 6 a 12 della direttiva sulla revisione contabile, nonché le ulteriori prescrizioni specifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva sulla revisione contabile? Le persone fisiche che esercitano diritti di voto in un’impresa di revisione contabile devono soddisfare anche le condizioni imposte dall’articolo 4 e dagli articoli da 6 a 12 della direttiva sulla revisione contabile, nonché le ulteriori prescrizioni specifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e all’articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva sulla revisione contabile, anche se l’impresa di revisione contabile non prevede di fornire un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità? Quali sono gli obblighi cui sono soggette le persone fisiche che fanno parte dell’organo di amministrazione o di direzione dell’impresa di revisione contabile?

L'articolo 3 della direttiva sulla revisione contabile, che disciplina l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, prevede che le autorità competenti possano abilitare i revisori legali e le imprese di revisione contabile solo se sono soddisfatte determinate condizioni.

Le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva sulla revisione contabile per l'abilitazione dei revisori legali fanno riferimento all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 10 della medesima direttiva, mentre le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulla revisione contabile per l'abilitazione delle imprese di revisione contabile fanno riferimento all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12 della stessa direttiva.

La formulazione dell'articolo 4 della direttiva sulla revisione contabile riguardante l'onorabilità è sufficientemente generica da poter essere applicata anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, mentre gli articoli da 6 a 12 della medesima direttiva sono stati modificati per poter essere applicati esplicitamente all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che desideri ottenere l'abilitazione a fornire l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrà rispettare tutti gli obblighi pertinenti previsti dalla normativa nazionale che recepisce la direttiva sulla revisione contabile per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della medesima direttiva. Il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non è obbligatorio per l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva sulla revisione contabile, di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile che non fornisce tale attestazione.

54)

Quali sono i requisiti di abilitazione per il rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità cui devono conformarsi i revisori legali abilitati prima del 1o gennaio 2024 o che al 1o gennaio 2024 erano oggetto di una procedura di abilitazione?

Affinché siano in grado di rilasciare un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, i revisori legali devono essere abilitati e quindi soddisfare gli ulteriori obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Più specificamente, sulla base dell'articolo 14 bis, terzo comma, della direttiva sulla revisione contabile, i revisori legali abilitati prima del 1o gennaio 2026 – abilitati anteriormente al 1o gennaio 2024 o che al 1o gennaio 2024 erano oggetto di una procedura di abilitazione – che desiderano anche rilasciare un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità non devono conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva contabile, ma devono comunque acquisire le conoscenze necessarie attraverso la formazione continua.

55)

I revisori legali abilitati prima del 1o gennaio 2026 possono presentare domanda, senza che vi siano limiti di tempo, per essere abilitati al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità? Quali sono gli obblighi che dovrebbero rispettare per poter essere abilitati?

A norma dell'articolo 14 bis, terzo comma, della direttiva sulla revisione contabile, i revisori legali abilitati anteriormente al 1o gennaio 2026 che intendono svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in relazione alle materie elencate all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sulla revisione contabile attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui all'articolo 13 della medesima direttiva. L'articolo 14 bis della direttiva sulla revisione contabile non prevede ulteriori esami né l'acquisizione di tali conoscenze prima dell'ottenimento dell'abilitazione. La direttiva sulla revisione contabile non fissa un termine entro il quale i revisori legali abilitati prima del 1o gennaio 2026 devono presentare domanda per poter svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente a tali obblighi.

56)

Affinché il revisore legale o il tirocinante sia altresì abilitato al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il tirocinio triennale di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, della direttiva sulla revisione contabile dovrà includere otto mesi di formazione pratica in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o dovrà essere prorogato di altri otto mesi?

Affinché il revisore legale o il tirocinante sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, il tirocinio di tre anni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, della direttiva sulla revisione contabile dovrà includere otto mesi di formazione pratica riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.

Il revisore legale o il tirocinante che ha già completato il tirocinio di tre anni al momento della presentazione della domanda di abilitazione al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dovrà svolgere un ulteriore tirocinio di otto mesi riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.

L'articolo 14 bis, primo e secondo comma, della direttiva sulla revisione contabile esenta da tale obbligo le categorie di professionisti seguenti: i revisori legali abilitati o riconosciuti per l'esercizio della revisione legale anteriormente al 1o gennaio 2024 e le persone che al 1o gennaio 2024 erano oggetto della procedura di abilitazione, a condizione che completino tale procedura entro il 1o gennaio 2026. A norma dell'articolo 14 bis, terzo comma, della direttiva sulla revisione contabile, tali professionisti dovranno comunque acquisire le conoscenze necessarie attraverso la formazione continua.

57)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva sulla revisione contabile, affinché il revisore legale o il tirocinante sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno otto mesi del tirocinio di cui al primo comma riguardano l’attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità. Qual è l’interpretazione corretta di «altri servizi relativi alla sostenibilità»?

Per « altri servizi relativi alla sostenibilità » si dovrebbero intendere i servizi correlati alla rendicontazione di sostenibilità diversi dal rilascio dell'attestazione di conformità, tra cui, ad esempio, i servizi di consulenza riguardanti le relazioni sulla sostenibilità e la loro redazione.

58)

Un revisore legale abilitato all’esercizio della revisione legale anteriormente al 1o gennaio 2024 nello Stato membro A può essere abilitato al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nello Stato membro B anche se non è abilitato al rilascio di tale attestazione nello Stato membro A? Ai fini dell’iscrizione all’albo nello Stato membro B, il revisore deve essere iscritto come revisore legale e come prestatore di servizi di attestazione della conformità o può essere iscritto anche solo come prestatore di servizi di attestazione della conformità?

Ai fini dell'iscrizione all'albo nello Stato membro B, il revisore legale deve essere abilitato come tale in quello Stato membro (cfr. articolo 3, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sulla revisione contabile). In tal caso e se il revisore desidera essere iscritto come prestatore di servizi di attestazione della conformità, nello Stato membro B si applicherà il regime transitorio di cui all'articolo 14 bis della direttiva sulla revisione contabile (cfr. anche FAQ 54). Non è necessario ottenere un'abilitazione come prestatore di servizi di attestazione della conformità nello Stato membro A.

59)

Un revisore legale abilitato all’esercizio della revisione legale dopo il 1o gennaio 2024 nello Stato membro A, che è anche abilitato al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in tale Stato membro, desidera essere iscritto all’albo nello Stato membro B. In tal caso il revisore legale deve essere iscritto nello Stato membro B come revisore e come prestatore di servizi di attestazione della conformità o potrebbe essere iscritto anche solo come prestatore di servizi di attestazione della conformità?

Il revisore legale dovrebbe essere iscritto come revisore legale e come prestatore di servizi di attestazione della conformità nello Stato membro B. Gli unici soggetti che possono essere iscritti come prestatori di servizi di attestazione della conformità senza essere revisori sono i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità (IASP).

ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE DEI PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP)

60)

Le persone fisiche possono essere accreditate come fornitori indipendenti di servizi di attestazione della conformità (IASP)?

La risposta è sì. L'articolo 2, punto 23), della direttiva sulla revisione contabile e l'articolo 2, punto 20), della direttiva contabile definiscono lo IASP come « un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE ». Il regolamento n. 765/2008 definisce inoltre l'organismo di valutazione della conformità come « un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni ».

Sebbene il regolamento (CE) n. 765/2008 faccia riferimento unicamente all'accreditamento degli organismi, va ricordato che gli IASP non rientrano nell'ambito di applicazione previsto di tale regolamento. Il termine « organismo » dovrebbe essere interpretato in modo da includere il caso di persone fisiche al fine di garantire parità di condizioni tra gli IASP e i revisori legali.

61)

Gli IASP stabiliti in uno Stato membro possono rilasciare l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in tale territorio, a condizione che siano soggetti a obblighi equivalenti a quelli definiti nella direttiva sulla revisione contabile. L’equivalenza degli obblighi deve riguardare anche l’articolo 3 bis della direttiva sulla revisione contabile?

L'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva contabile impone agli IASP di rispettare obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva sulla revisione contabile per poter essere in grado di rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Tali obblighi comprendono l'elenco non esaustivo di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva contabile e una valutazione dell'equivalenza con l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 22), della direttiva sulla revisione contabile.

Per garantire la parità di condizioni tra i revisori legali e gli IASP, questi ultimi dovrebbero inoltre rispettare obblighi di iscrizione all'albo equivalenti a quelli di cui all'articolo 3 bis della direttiva sulla revisione contabile.

TERZO INDIPENDENTE ACCREDITATO

62)

Che cosa si intende per «terzo indipendente accreditato» di cui all’articolo 34, paragrafo 6, della direttiva contabile e all’articolo 37, paragrafo 3, della direttiva sulla revisione contabile?

Il considerando 63 della CSRD recita: « Gli Stati membri dovrebbero garantire che, quando il diritto dell'Unione impone a un'impresa la verifica, da parte di un terzo indipendente accreditato, di elementi della sua rendicontazione di sostenibilità, la relazione di tale terzo indipendente accreditato sia resa disponibile quale allegato della relazione sulla gestione o in qualsiasi altro modo accessibile al pubblico. Tale messa a disposizione della relazione non dovrebbe pregiudicare l'esito dell'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità da cui la verifica da parte di terzi dovrebbe rimanere indipendente. Inoltre, non dovrebbe comportare alcuna duplicazione del lavoro tra il revisore o il prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità che rilascia l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità e il terzo indipendente accreditato.».

Per «terzo indipendente accreditato» si intende un soggetto, solitamente un esperto diverso dal revisore legale o dal prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità (IASP) che rilascia l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della dichiarazione sulla sostenibilità, che potrebbe verificare parti della rendicontazione di sostenibilità, come le emissioni di gas a effetto serra. La CSRD impone che vi sia trasparenza sui risultati del lavoro svolto da tale soggetto e che non vi siano casi di sovrapposizione con quello dei revisori legali/degli IASP (105).

PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP)

63)

Un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità (IASP) stabilito nel territorio di un altro Stato membro sarà in grado di svolgere i suoi compiti in uno Stato membro che non consente agli IASP di svolgere nel proprio territorio il lavoro finalizzato al rilascio di un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità?

La risposto è no. Uno IASP stabilito nel territorio di un altro Stato membro non sarà in grado di fornire un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in uno Stato membro che non consente agli IASP di svolgere nel proprio territorio il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

L'articolo 34, paragrafo 4, primo comma, della direttiva contabile offre agli Stati membri la possibilità di consentire agli IASP stabiliti nel loro territorio di rilasciare l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a condizione che tali IASP siano soggetti a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva sulla revisione contabile per i revisori legali che forniscono l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. A norma dell'articolo 34, paragrafo 5, primo comma, della direttiva contabile, solo gli Stati membri che hanno esercitato tale opzione possono autorizzare gli IASP stabiliti in un altro Stato membro a svolgere nel loro territorio il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

64)

Se lo IASP è stabilito in un altro Stato membro, chi eserciterà poteri di vigilanza sul lavoro svolto da tale IASP?

Se lo IASP effettua l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nel territorio di un altro Stato membro (Stato membro ospitante), lo Stato membro in cui è stabilito (Stato membro di origine) dovrebbe essere responsabile della vigilanza sul lavoro dello IASP, a meno che lo Stato membro ospitante non decida di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità svolta dagli IASP nel suo territorio (106). Se lo Stato membro ospitante decide di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata nel suo territorio dagli IASP registrati in un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante: i) non impone a tali prestatori responsabilità od obblighi più rigorosi di quelli previsti per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dalla legislazione nazionale per gli IASP o i revisori stabiliti nello Stato membro ospitante, e ii) informa gli altri Stati membri della sua decisione di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata dagli IASP stabiliti in altri Stati membri.

65)

Una volta che uno Stato membro ha consentito agli IASP di stabilirsi nel suo territorio, le imprese nazionali sono automaticamente autorizzate a ricorrere agli IASP per il rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità?

Sì, le imprese saranno autorizzate a ricorrere agli IASP per l'attestazione della conformità della dichiarazione sulla sostenibilità una volta che lo Stato membro avrà consentito agli IASP di rilasciare tale attestazione.

PRESTATORI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI PAESI TERZI

66)

I prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità (IASP) di paesi terzi possono rilasciare nell’Unione un’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità?

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva contabile, gli IASP stabiliti nel territorio di uno Stato membro possono essere autorizzati a rilasciare un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

La definizione di IASP di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva sulla revisione contabile e all'articolo 2, punto 20), della direttiva contabile prevede che tale prestatore sia accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008. Sebbene tale regolamento si riferisca unicamente all'accreditamento di organismi stabiliti nel territorio di uno Stato membro, va ricordato che gli IASP non rientrano nell'ambito di applicazione previsto di tale regolamento. Dato che gli IASP prestano servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il regime di autorizzazione degli IASP deve essere interpretato alla luce degli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro del GATS (accordo generale sugli scambi di servizi dell'Organizzazione mondiale del commercio) e degli accordi bilaterali dell'Unione. Di conseguenza, in riferimento agli IASP, il regolamento (CE) n. 765/2008 deve essere interpretato in modo tale che gli IASP di paesi terzi siano autorizzati a rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente agli impegni assunti dagli Stati membri.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

67)

Gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 23 della direttiva sulla revisione contabile si applicano anche ai professionisti che rilasciano l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità?

La risposta è sì. Gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 23 della direttiva sulla revisione contabile sono applicabili anche ai professionisti che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Qualora lo Stato membro abbia consentito a uno IASP o a un revisore legale diverso da quello che sottopone a revisione il bilancio di rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tali prestatori di servizi di attestazione della conformità dovrebbero essere in grado di scambiare informazioni per potersi coordinare in modo appropriato.

SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

68)

Qual è il significato del termine «analisi della sostenibilità» di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva sulla revisione contabile?

Il termine « analisi della sostenibilità » è stato utilizzato, parallelamente a quello di « analisi finanziaria » citato nella direttiva sulla revisione contabile, in riferimento ai revisori legali. Mentre l'«analisi finanziaria» si riferisce a una valutazione dell'efficienza economica, della stabilità e della redditività di un'impresa, di una sottoimpresa o di un progetto, l'«analisi della sostenibilità» dovrebbe essere considerata come la valutazione delle questioni di sostenibilità che incidono sull'impresa e delle questioni di sostenibilità su cui l'impresa può influire.

CORRISPETTIVI

69)

Il fatto di prevedere un corrispettivo inferiore per un revisore legale che, oltre a rilasciare l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, effettua anche la revisione legale sarebbe considerato una violazione dell’articolo 25 della direttiva sulla revisione contabile?

L'articolo 25 della direttiva sulla revisione contabile impone agli Stati membri di assicurare che i corrispettivi per la revisione legale dei conti e per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non siano influenzati né determinati dalla prestazione di «servizi aggiuntivi» all'ente sottoposto a revisione, che dovrebbero essere intesi come «servizi diversi dalla revisione legale dei conti e dall'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità». Tale articolo dunque non disciplina il rapporto tra il corrispettivo per la revisione legale e quello per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA DICHIARAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ REDATTA CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 19 bis E 29 bis DELLA DIRETTIVA CONTABILE

70)

Su cosa il prestatore di servizi di attestazione della conformità dovrebbe esprimere un giudizio, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva contabile?

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva contabile, qualsiasi impresa soggetta alla rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile deve ottenere un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della dichiarazione sulla sostenibilità.

Tale attestazione contiene conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della dichiarazione sulla sostenibilità con le prescrizioni seguenti:

gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva contabile (tra cui la conformità della rendicontazione di sostenibilità con gli ESRS adottati a norma degli articoli 29 ter/29 quater della direttiva contabile, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti ESRS, ossia il processo di valutazione della doppia rilevanza, e la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies della direttiva contabile); e

gli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

I prestatori di servizi di attestazione della conformità sono tenuti a eseguire procedure che consentano loro di concludere che non sono emerse questioni tali da indurli a ritenere che le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità non siano presentate in modo corretto, sotto tutti gli aspetti rilevanti, conformemente agli ESRS adottati dall'Unione e che non siano conformi all'obbligo giuridico di marcatura delle informazioni sulla sostenibilità (ossia la marcatura digitale) e alle prescrizioni giuridiche di cui all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

La prima parte delle conclusioni in merito alla rappresentazione fedele delle informazioni, sotto tutti gli aspetti rilevanti, conformemente agli ESRS, prevede un giudizio sulle questioni seguenti:

se la dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa, compreso il processo volto a individuare le informazioni comunicate (ossia il processo di valutazione della doppia rilevanza), sia conforme agli ESRS; e

se l'esito di tale processo abbia portato alla comunicazione di tutti gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi alla sostenibilità dell'impresa conformemente agli ESRS.

71)

Il paragrafo 121 dell’ESRS 1 (Prescrizioni generali) consente all’impresa di includere informazioni nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento alla relazione redatta a norma del regolamento (UE) n. 1221/2009 che istituisce il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE. Tale disposizione è soggetta alle condizioni di cui al paragrafo 120 che prevede, tra l’altro, che le informazioni incluse mediante riferimento siano soggette almeno allo stesso livello di attestazione della conformità della dichiarazione sulla sostenibilità. La relazione dell’impresa redatta a norma del regolamento (UE) n. 1221/2009 che istituisce il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE è soggetta almeno allo stesso livello di attestazione della conformità della dichiarazione sulla sostenibilità?

A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva contabile, qualsiasi impresa soggetta alla rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile deve ottenere un'attestazione contenente conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della dichiarazione sulla sostenibilità. La relazione dell'impresa redatta a norma del regolamento (UE) n. 1221/2009 che istituisce il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE deve essere convalidata da un verificatore ambientale e tale convalida può essere considerata almeno equivalente al livello di sicurezza limitato prescritto dalla CSRD.

72)

Nel caso in cui siano due revisori legali diversi a effettuare la revisione del bilancio e a rilasciare l’attestazione della conformità della dichiarazione sulla sostenibilità, quale dei due dovrebbe esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio?

Sulla base dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto i), della direttiva contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale del bilancio deve esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio dello stesso esercizio. Quando le imprese di revisione contabile o i revisori legali, diversi da quelli che effettuano la revisione legale del bilancio, hanno il compito di rilasciare l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, le imprese di revisione contabile o i revisori legali incaricati della revisione del bilancio sono sempre tenuti a esprimere un giudizio sulla coerenza tra la relazione sulla gestione e il bilancio dello stesso esercizio.

73)

In quale documento deve essere inclusa l’attestazione contenente le conclusioni sulla conformità?

Nella relazione di attestazione della conformità (107). Se l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità è rilasciata dallo stesso revisore che effettua la revisione del bilancio, gli Stati membri possono consentire ai revisori di includere tale attestazione in una sezione distinta della relazione di revisione.

74)

Come dovrebbe essere pubblicata la relazione di attestazione della conformità? Esistono prescrizioni sul formato in cui dovrebbe essere redatta tale relazione?

Il diritto dell'Unione non impone attualmente alcun formato specifico per la relazione di audit e/o la firma da apporre. Tuttavia l'articolo 33 bis della direttiva contabile, quale modificata dal pacchetto ESAP, impone alle imprese di trasmettere la relazione di attestazione della conformità all'organismo pertinente di raccolta dell'ESAP quando rendono accessibile al pubblico detta relazione e di utilizzare un formato per dati estraibili (o un formato leggibile meccanicamente, ove richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale), unitamente ai metadati pertinenti che corredano le informazioni. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare misure di esecuzione per specificare ulteriori metadati a corredo della relazione di attestazione della conformità e per richiedere un formato leggibile meccanicamente.

75)

Quali principi di attestazione della conformità dovrebbero essere utilizzati dai prestatori di servizi di attestazione della conformità della dichiarazione sulla sostenibilità in attesa dell’adozione di principi di attestazione della conformità da parte della Commissione europea?

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva sulla revisione contabile, gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia.

Date le caratteristiche qualitative delle informazioni richieste ai sensi dell'ESRS 1 (capitolo 2 e appendice B: pertinenza e rappresentazione fedele nonché comparabilità, verificabilità e comprensibilità) e al fine di evitare la frammentazione e garantire che le pratiche siano il più possibile coerenti durante questo periodo transitorio, in attesa dell'adozione di principi di attestazione della conformità dell'Unione, la Commissione ha chiesto al comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) di elaborare nel 2024 orientamenti non vincolanti per i revisori legali e altri prestatori di servizi di attestazione della conformità.

76)

Gli Stati membri potrebbero consentire alle imprese soggette agli obblighi della CSRD di chiedere su base volontaria un giudizio basato su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza misto (ossia un livello di sicurezza limitato su alcune parti della rendicontazione di sostenibilità e un livello di ragionevole sicurezza su altre parti della rendicontazione, ad esempio in merito a specifici indicatori di risultato fondamentali)?

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva contabile, l'attestazione deve contenere conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità (108). Considerando che un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza garantisce un livello di sicurezza più elevato rispetto a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, la CSRD non impedisce a un'impresa di decidere su base volontaria di chiedere un giudizio basato su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza in merito alla rendicontazione di sostenibilità nel suo complesso o a parti di essa. Tale decisione spetterebbe all'impresa e non al prestatore di servizi di attestazione della conformità.

77)

Le imprese che comunicano informazioni sulla sostenibilità conformemente agli ESRS su base volontaria (come le PMI i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE) sono tenute a sottoporre tali informazioni all’attestazione della conformità?

La CSRD non disciplina i casi in cui la rendicontazione di sostenibilità è effettuata su base volontaria. Le informazioni sulla sostenibilità comunicate da un'impresa che effettua la rendicontazione di sostenibilità su base volontaria non devono pertanto essere soggette all'attestazione della conformità.

SERVIZI DIVERSI DALL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

78)

Quali sono le restrizioni relative ai servizi diversi dalla revisione contabile quando un revisore legale fornisce servizi di attestazione della conformità a norma della CSRD a un soggetto o a un gruppo che non è un cliente il cui bilancio è sottoposto a revisione?

A norma dell'articolo 25 quater, paragrafo 1, della direttiva sulla revisione contabile, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico, o qualsiasi membro della rete, non fornisce all'ente di interesse pubblico i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c) e da e) a k), del regolamento sulla revisione contabile.

Ai sensi dell'articolo 25 quater, paragrafo 2, della direttiva sulla revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può prestare all'ente di interesse pubblico servizi diversi dalla revisione contabile che non siano:

i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui al paragrafo 1 di tale articolo; oppure

se del caso (ossia se il revisore legale effettua anche revisioni del bilancio) i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sulla revisione contabile; oppure

i servizi considerati dagli Stati membri come una minaccia all'indipendenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile susseguente ad adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma dell'articolo 22 ter della direttiva sulla revisione contabile.

Pertanto:

quando svolge esclusivamente il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico, l'impresa di revisione contabile può prestare servizi diversi dalla revisione contabile che non siano quelli vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c) e da e) a k), del regolamento sulla revisione contabile (poiché questi ultimi rappresentano un rischio per l'indipendenza dell'impresa di revisione contabile nel caso in cui essa svolga un lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità);

quando effettua sia la revisione legale che il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un determinato ente di interesse pubblico, l'impresa di revisione contabile può prestare servizi diversi dalla revisione contabile che non siano quelli vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento sulla revisione contabile, ossia i servizi vietati di cui alle lettere da a) a k), in quanto tali servizi rappresentano un rischio per l'indipendenza dell'impresa di revisione contabile sia nel caso dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità (lettere b) e c) e da e) a k), che nel caso della revisione legale (lettere da a) a k)).

ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ REDATTA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 40 bis DELLA DIRETTIVA CONTABILE

79)

Cosa succede se l’impresa del paese terzo non fornisce l’attestazione contenente le conclusioni sulla conformità all’impresa figlia stabilita nell’UE/alla succursale situata nell’UE?

A norma dell'articolo 40 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile, se l'impresa di un paese terzo non fornisce l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità, l'impresa figlia o la succursale rilascia una dichiarazione in tal senso.

80)

Come dovrebbe essere pubblicata l’attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della relazione sulla sostenibilità redatta a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile? Esistono prescrizioni sul formato da utilizzare?

A norma dell'articolo 40 quinquies, paragrafo 1, della direttiva contabile, l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della relazione sulla sostenibilità redatta a norma dell'articolo 40 bis è pubblicata insieme alla relazione sulla sostenibilità e, se del caso, alla dichiarazione di cui all'articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva contabile, entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta la relazione, come previsto da ciascuno Stato membro, conformemente agli articoli da 14 a 28 della direttiva sul diritto societario e, se del caso, all'articolo 36 di tale direttiva. Il diritto dell'Unione non prevede attualmente prescrizioni specifiche sul formato da utilizzare per redigere l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità. Tuttavia l'articolo 33 bis della direttiva contabile, introdotto dal pacchetto ESAP (109), impone alle imprese figlie e alle succursali soggette all'articolo 40 bis della direttiva contabile di presentare la relazione sulla sostenibilità all'organismo di raccolta designato dallo Stato membro in un formato per dati estraibili unitamente ai metadati pertinenti che corredano le informazioni. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare misure di esecuzione per specificare ulteriori metadati a corredo dell'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità e per richiedere un formato leggibile meccanicamente.

SEZIONE VI

DOMANDE FREQUENTI SULLE RISORSE IMMATERIALI ESSENZIALI

81)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva contabile, le imprese comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell’impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l’impresa. Tale obbligo di informativa si applica a tutti i tipi di risorse immateriali essenziali, comprese le immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale?

L'articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva contabile non si limita alle informazioni sulle risorse immateriali essenziali che non sono rilevate come immobilizzazioni immateriali nello stato patrimoniale. Di conseguenza tale obbligo si applica a tutte le risorse immateriali essenziali dell'impresa, comprese le immobilizzazioni immateriali rilevate nello stato patrimoniale.

Questo approccio olistico consente agli utenti di comprendere in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende dalle risorse immateriali essenziali e l'importanza da esse rivestita per la creazione del valore dell'impresa, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i criteri di rilevazione e valutazione del quadro contabile applicabile. Ciò permetterà agli utenti di valutare il valore di mercato dell'impresa.

82)

Quali soggetti sono tenuti a fornire informazioni sulle risorse immateriali essenziali nella relazione sulla gestione? Tale obbligo si applica anche agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione, indipendentemente dalla loro forma giuridica?

Le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate (ad eccezione delle microimprese) comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa. L'articolo 19 della direttiva contabile si applica solo ai tipi di imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva contabile, compresi gli enti creditizi e le imprese di assicurazione che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. Tali informazioni devono essere incluse nella relazione sulla gestione (ma non necessariamente nella dichiarazione sulla sostenibilità).

83)

Le risorse immateriali essenziali devono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità?

L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva contabile stabilisce le informazioni che devono essere incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa. L'articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva contabile prevede che le informazioni relative alle risorse immateriali essenziali siano incluse nella relazione sulla gestione. Pertanto tali informazioni non devono necessariamente essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità e possono essere presentate in un'altra sezione della relazione sulla gestione.

SEZIONE VII

ULTERIORI DOMANDE FREQUENTI SUGLI OBBLIGHI CUI SONO SOGGETTE LE IMPRESE DI PAESI TERZI

84)

Le imprese di paesi terzi sono tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello individuale e/o consolidato (dichiarazione individuale/consolidata sulla sostenibilità) ai sensi degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile?

Fatto salvo l'articolo 23 della direttiva sulla trasparenza, le imprese di paesi terzi sono tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello individuale e/o consolidato a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile, ma solo se l'impresa del paese terzo è un emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, escluse le microimprese.

Gli emittenti di paesi terzi devono includere informazioni sulla sostenibilità nella relazione sulla gestione nell'ambito della relazione finanziaria annuale da essi redatta, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza, che rinvia agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile.

85)

Le PMI di paesi terzi i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE possono derogare all’obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1o gennaio 2028 a norma dell’articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile?

Sì, la clausola di esenzione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile si applica anche alle PMI di paesi terzi i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (cfr. FAQ 16).

86)

Se un’impresa madre di un paese terzo pubblica su base volontaria una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità per consentire alle sue imprese figlie di beneficiare delle esenzioni di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 9, e all’articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile, tale dichiarazione consolidata sulla sostenibilità deve essere inclusa in una relazione sulla gestione consolidata o può essere un documento a sé stante?

L'impresa madre di un paese terzo che rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 29 bis della direttiva contabile su base volontaria può includere la dichiarazione consolidata sulla sostenibilità in un documento separato.

87)

La dichiarazione consolidata sulla sostenibilità dell’impresa madre di un paese terzo redatta a norma dell’articolo 29 bis della direttiva contabile deve includere tutte le imprese figlie o solo quelle stabilite nell’UE?

Le norme per il consolidamento della dichiarazione sulla sostenibilità sono quelle che si applicano per il consolidamento del bilancio. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva contabile (110), la dichiarazione consolidata sulla sostenibilità deve includere tutte le imprese figlie, a prescindere dall'ubicazione della loro sede legale.

88)

In attesa di una decisione della Commissione sull’equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità di paesi terzi, in che modo un’impresa di un paese terzo che non è tenuta a comunicare informazioni sulla sostenibilità a norma del diritto dell’Unione può consentire alle sue imprese figlie stabilite nell’Unione di essere esentate dalla rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile?

L'impresa di un paese terzo che non è tenuta a comunicare informazioni sulla sostenibilità a norma del diritto dell'Unione e che intende consentire alle sue imprese figlie stabilite nell'Unione di essere esentate dalla rendicontazione di sostenibilità a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile può pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità redatta conformemente agli ESRS.

In alternativa, sulla base dell'articolo 48 decies, paragrafo 1, della direttiva contabile, fino agli esercizi finanziari che terminano il 6 gennaio 2030, gli Stati membri devono consentire a un'impresa figlia soggetta al diritto di uno Stato membro e agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, la cui impresa madre è disciplinata dal diritto di un paese terzo, di redigere e pubblicare una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva contabile, che include tutte le imprese figlie, dirette o indirette, nell'Unione di tale impresa madre soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. L'articolo 48 decies, paragrafo 2, della direttiva contabile specifica che l'impresa figlia nell'Unione che redige la rendicontazione consolidata di sostenibilità è una delle imprese figlie nell'Unione del gruppo che ha generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione in almeno uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata, se del caso.

Sulla base dell'articolo 48 decies, paragrafo 3, della direttiva contabile, la redazione e la pubblicazione della dichiarazione consolidata sulla sostenibilità da parte dell'impresa figlia nell'Unione di cui all'articolo 48 decies, paragrafo 1, della direttiva contabile comportano l'esenzione dalla rendicontazione di sostenibilità di tutte le imprese incluse nel consolidamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, e all'articolo 29 bis, paragrafo 8.

89)

Gli emittenti di paesi terzi devono includere nella loro dichiarazione sulla sostenibilità informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia?

Fatto salvo l'articolo 23 della direttiva sulla trasparenza, gli emittenti di paesi terzi che comunicano informazioni a norma dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva contabile devono includere nelle loro dichiarazioni sulla sostenibilità le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza impone agli emittenti dell'UE e di paesi terzi di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) di redigere la loro relazione sulla gestione conformemente agli articoli 19, 19 bis e 20 e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, della direttiva contabile (o agli articoli 29 e 29 bis e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 2, della direttiva contabile nel caso di una relazione sulla gestione consolidata) e di includere le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulla tassonomia, « se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli ».

In linea con la chiara intenzione dei colegislatori di estendere gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nella direttiva contabile (che si applica solo alle imprese dell'UE) agli emittenti dell'UE e dei paesi terzi, la frase « se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli » deve essere interpretata come riferita alle categorie di imprese di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile (ossia le grandi imprese, le PMI quotate, escluse le microimprese, e le società madri di grandi gruppi). Poiché la direttiva sulla trasparenza si applica a tutti gli emittenti dell'UE e dei paesi terzi (comprese le microimprese), questa frase è necessaria per garantire che le microimprese quotate non siano soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

L'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia impone alle imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva contabile di pubblicare informazioni su come e in che misura le attività dell'impresa sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili. La formulazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza indica che l'emittente dell'UE o di un paese terzo soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva contabile deve includere nella relazione sulla gestione le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia.

SEZIONE VIII

DOMANDE FREQUENTI SULL'SFDR

90)

I partecipanti ai mercati finanziari possono presumere che qualsiasi indicatore segnalato come non rilevante da un’impresa partecipata soggetta alla CSRD non contribuisca al corrispondente indicatore relativo ai principali effetti negativi nel contesto dell’informativa a norma dell’SFDR?

La risposta è sì. I partecipanti ai mercati finanziari possono presumere che qualsiasi indicatore segnalato come non rilevante da un'impresa partecipata che applica gli ESRS non contribuisca al corrispondente indicatore relativo ai principali effetti negativi nel contesto dell'informativa a norma dell'SFDR, ossia il valore di tale investimento non deve essere incluso nel numeratore dell'indicatore relativo ai principali effetti negativi in questione di cui all'SFDR.

L'articolo 29 ter, paragrafo 5, lettera b), della direttiva contabile impone alla Commissione, nella misura più ampia possibile, di tenere conto delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento quando si adottano i principi di rendicontazione di sostenibilità.

In conseguenza dell'obbligo stabilito nella CSRD di tenere conto delle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari, qualsiasi indicatore segnalato come non rilevante da un'impresa partecipata soggetta agli obblighi della CSRD è un'informazione pertinente e si può ritenere che non contribuisca ai principali effetti negativi ai sensi dell'SFDR.

I partecipanti ai mercati finanziari troveranno queste informazioni nella rendicontazione ai sensi della CSRD in quanto l'ESRS 1, paragrafo 35, prevede che, se ritiene che uno specifico elemento d'informazione derivante dall'SFDR non sia rilevante, l'impresa dichiari esplicitamente che le informazioni in questione non sono «rilevanti»  (111).

Inoltre l'ESRS 2, paragrafo 56, impone alle imprese soggette alla CSRD di includere una tabella di tutti gli elementi d'informazione derivanti da altri atti legislativi dell'UE, compreso l'SFDR, specificando dove sono reperibili nella dichiarazione sulla sostenibilità e indicando «non rilevante» nella tabella nel caso di quelli che l'impresa ha valutato come non rilevanti, conformemente all'ESRS 1, paragrafo 35.


(1)   www.efrag.org. L'EFRAG ha pubblicato orientamenti attuativi riguardanti la valutazione della rilevanza, l'informativa in merito alla catena del valore e l'elenco degli elementi d'informazione contenuti negli ESRS. L'EFRAG sta attualmente elaborando una guida applicativa sui piani di transizione climatica e ha istituito una piattaforma online di domande e risposte attraverso la quale le imprese e gli altri portatori di interessi possono presentare domande tecniche sugli ESRS.

(2)  Al fine di razionalizzare gli obblighi di rendicontazione, la Commissione si è avvalsa pienamente del potere conferitole dall'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva contabile di adottare la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2775, 21.12.2023) per adeguare i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione. Ciò ha ridotto il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva contabile e, di conseguenza, dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia).

(3)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(4)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(5)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

(6)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(7)  Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

(8)  Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2869, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj).

(10)  Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

(12)  Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).

(13)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(15)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(16)  Si tratta di una panoramica dei principali obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Obblighi di rendicontazione pertinenti per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro: articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della direttiva contabile. Per un'illustrazione più dettagliata di ciascun obbligo si vedano i paragrafi seguenti.

(17)  Si tratta di una panoramica delle imprese che sono soggette a tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Per un'illustrazione più dettagliata delle imprese soggette a ciascun obbligo, si vedano i paragrafi seguenti.

(18)  Obblighi di rendicontazione pertinenti per le imprese soggette al diritto di un paese terzo: articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza (che rinvia agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile) e articolo 40 bis della direttiva contabile.

(19)  Le norme relative alla presentazione e al contenuto della dichiarazione sulla sostenibilità redatta dalle imprese sono stabilite negli atti delegati che specificano i principi europei di rendicontazione di sostenibilità pertinenti. Tali norme sono adottate mediante regolamenti e sono dunque applicate direttamente dalle imprese senza che gli Stati membri debbano recepirle.

(20)  Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni (GU L, 2023/2775, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/2775/oj).

(21)  Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile, quale modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione.

(22)  Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva contabile, quale modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione.

(23)  Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva contabile, quale modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione.

(24)  Secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. I valori mobiliari comprendono, tra l'altro, le azioni di società e altri titoli di debito.

(25)  Articolo 29 ter della direttiva contabile. Tali ESRS comprendono sia la prima serie di ESRS intersettoriali (adottati dal regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione) sia gli ESRS settoriali (che saranno adottati dalla Commissione entro il 30 giugno 2026).

(26)  Articolo 19 bis, paragrafo 6, della direttiva contabile.

(27)  Articolo 29 quater della direttiva contabile.

(28)  Per «tassonomia digitale» si intende una serie di norme (che saranno adottate mediante una modifica del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione) che stabiliranno come marcare le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità, che deve essere inclusa nella relazione sulla gestione redatta in formato XHTML, affinché tale dichiarazione possa essere letta da un dispositivo automatico.

(29)  Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).

(30)  Articolo 29 quinquies della direttiva contabile.

(31)  Articolo 34 della direttiva contabile.

(32)  Ai sensi dell'articolo 26 bis della CSRD, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità deve essere effettuata conformemente ai principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, che la Commissione deve adottare entro il 1o ottobre 2026 (e attualmente in fase di elaborazione). Gli Stati membri possono tuttavia applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione concernente la medesima materia.

(33)  Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nella direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD, non modificano il termine di pubblicazione preesistente della relazione sulla gestione di cui all'articolo 30 della direttiva contabile, ossia entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio.

(34)  Articolo 30 della direttiva contabile.

(35)  Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della CSRD.

(36)  Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva contabile.

(37)  Secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013.

(38)  Secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE.

(39)  Secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 5), della direttiva 2009/138/CE.

(40)  Articolo 19 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile.

(41)  Queste condizioni sono stabilite all'articolo 19 bis, paragrafo 9, della direttiva contabile. Cfr. anche la FAQ 19.

(42)  Articolo 19 bis, paragrafo 10, della direttiva contabile.

(43)  Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva contabile.

(44)  Tuttavia la dichiarazione consolidata sulla sostenibilità può essere redatta solo utilizzando gli ESRS. Le imprese madri di grandi gruppi che sono PMI con valori mobiliari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE non possono utilizzare gli LSME ESRS.

(45)  Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva contabile.

(46)  Articolo 29 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile.

(47)  Queste condizioni sono stabilite all'articolo 29 bis, paragrafo 8, della direttiva contabile. Cfr. anche la FAQ 19.

(48)  Articolo 29 bis, paragrafo 9, della direttiva contabile.

(49)  Secondo le definizioni di cui all'articolo 2, lettere a) e d), della direttiva sulla trasparenza.

(50)  Gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nella direttiva sulla trasparenza, quale modificata dalla CSRD, non modificano il termine di pubblicazione preesistente della relazione finanziaria annuale (che include la relazione sulla gestione) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulla trasparenza, ossia entro quattro mesi dalla data di chiusura del bilancio.

(51)  Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva contabile.

(52)  Articolo 40 bis, paragrafo 1, della direttiva contabile: «[...] una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a v), lettere da b) a f) e, se del caso, lettera h) ».

(53)  Articolo 40 bis, paragrafo 2, primo comma e articolo 40 ter della direttiva contabile. Il termine entro il quale la Commissione deve adottare gli ESRS per talune imprese di paesi terzi è stato posticipato al 30 giugno 2026 dalla direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l'adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi (GU L, 2024/1306, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1306/oj).

(54)  Articolo 40 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile.

(55)  Articolo 40 quinquies della direttiva contabile.

(56)  Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della CSRD: « Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 14, per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva ».

(*1)  possibilità di derogare a tale obbligo

(57)  Articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva contabile: « I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre: [...] a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva [...]».

(58)  Articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva contabile: « I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre: […] a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852; […]».

(59)  Articolo 26 bis, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, della direttiva sulla revisione contabile: « Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione […]. Non oltre il 1o ottobre 2026, la Commissione adotta atti delegati […] per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori, e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione […]».

(60)  Articolo 26 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva sulla revisione contabile: Non oltre il 1o ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati […] al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione e se del caso, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.".

(61)  Articolo 26 bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva sulla revisione contabile: « Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione concernente la medesima materia.».

(62)  Articolo 34, paragrafo 1, primo comma, della direttiva contabile: « Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.».

(63)  Articolo 34, paragrafo 3, della direttiva contabile: « Gli Stati membri possono consentire a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile diversi da quello o da quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis).».

(64)  Articolo 34, paragrafo 4, primo comma, della direttiva contabile: «[...] Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis) [...]».

(65)  Articolo 34, paragrafo 4, sesto comma, della direttiva contabile: « Se uno Stato membro decide, a norma del primo comma, di autorizzare un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità a esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), esso consente altresì a un revisore legale diverso da quello o quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di procedere in tal senso, come previsto al paragrafo 3.».

(66)  Articolo 40 bis, paragrafo 3, primo comma, della direttiva contabile: « Gli Stati membri prescrivono che la pubblicazione della relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 sia accompagnata dall'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità [...]».

(67)  Articolo 40 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva contabile: « Nel caso in cui l'impresa del paese terzo non fornisca l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente al primo comma, l'impresa figlia o la succursale rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.».

(68)  Articolo 40 bis, paragrafo 3, primo comma, della direttiva contabile: « Gli Stati membri prescrivono che la pubblicazione della relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 sia accompagnata dall'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto nazionale dell'impresa del paese terzo o di uno Stato membro.».

(69)  Articolo 14 bis della direttiva sulla revisione contabile.

(70)  Articolo 34, paragrafo 4, primo comma, della direttiva contabile.

(71)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(72)  Articolo 2, punto 20), della direttiva contabile: « “prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità”: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva ».

(73)  Articolo 34, paragrafo 4, primo comma, della direttiva contabile: « Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 22), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di: a) formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; b) formazione continua; c) sistemi di controllo della qualità; d) deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale; e) designazione e revoca; f) indagini e sanzioni; g) l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e h) le segnalazioni di irregolarità.».

(74)  Articolo 34, paragrafo 5, primo comma, della direttiva contabile: « A decorrere dal 6 gennaio 2027, uno Stato membro che ha esercitato l'opzione prevista al paragrafo 4 (“Stato membro ospitante”) autorizza il prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante (“Stato membro di origine”) a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità.».

(75)  Articolo 45 della direttiva sulla revisione contabile.

(76)  Nel caso di imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione, le norme applicabili in materia di informativa finanziaria sono quelle dello Stato membro d'origine quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sulla trasparenza (ossia lo Stato membro in cui l'impresa ha la sede legale o uno degli Stati membri in cui i valori mobiliari dell'impresa sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE).

(77)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(78)  Secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva contabile.

(79)  Secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(80)  Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio.

(81)  Articolo 1, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, della direttiva contabile: « Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma del presente paragrafo alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio» .

(82)  Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva contabile: «1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le tipologie di imprese elencate: a) nell'allegato I; b) nell'allegato II, qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese: i) delle tipologie elencate nell'allegato I, oppure ii) non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate nell'allegato I. […]».

(83)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

(84)  Articolo 1, paragrafo 4, della direttiva contabile: « Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano ai prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) [ossia gli OICVM] e f) [ossia i FIA], del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio [ossia il regolamento SFDR]».

(85)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(86)  Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva contabile.

(87)  Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva contabile: « L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.».

(88)  Articolo 29, paragrafo 1, della direttiva contabile: « La relazione sulla gestione consolidata contiene come minimo, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 19 e 20, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità delle relazioni sulla gestione consolidate rispetto alle relazioni sulla gestione in modo da facilitare la valutazione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.».

(89)  Articolo 29 bis, paragrafo 7, della direttiva contabile: « Si considera che un'impresa madre che rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo abbia adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 19.».

(90)  Articolo 19 bis, paragrafo 9, secondo comma, lettera a), punto ii), e articolo 29 bis, paragrafo 8, secondo comma, lettera a), punto ii), della direttiva contabile: « i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma ».

(91)  Articolo 19 bis, paragrafo 9, terzo comma, e articolo 29 bis, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva contabile.

(92)  Articolo 19 bis, paragrafo 9, secondo comma, lettera a), punto iii), e articolo 29 bis, paragrafo 8, secondo comma, lettera a), punto iii), della direttiva contabile: « l'esenzione dell'impresa dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo ».

(93)  Articolo 29 quinquies della direttiva contabile: « 1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 (26) della Commissione e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato. 2. Le imprese madri soggette agli obblighi di cui all'articolo 29 bis redigono la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato.».

(94)  Tale ragionamento si basa sull'articolo 19 bis, paragrafo 3, terzo comma, e sull'articolo 29 bis, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva contabile: « Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, se del caso, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.». Con « se del caso » si intendono le situazioni in cui l'impresa non redige né pubblica il bilancio.

(95)  Definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 come "un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) non si tratta di un grande ente; b) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia; c) non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE; d) il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1; e) il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3; f) oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo; g) l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata; h) l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come «ente piccolo e non complesso» presso l'autorità competente; i) l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato «piccolo e non complesso». Tali enti possono rientrare nella definizione di grandi imprese se raggiungono le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva contabile.

(96)  Secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE.

(97)  Secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 5), della direttiva 2009/138/CE.

(98)  Paragrafo 132: « Per i primi 3 anni di rendicontazione di sostenibilità dell'impresa nell'ambito dell'ESRS, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore a monte e a valle, l'impresa illustra gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore a monte e a valle, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i piani per ottenerle in futuro.». Paragrafo 133: « Per i primi 3 anni della rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS, al fine di tenere conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dagli attori lungo tutta la loro catena del valore e al fine di limitare l'onere per le PMI nella catena del valore: a) nel divulgare informazioni su politiche, azioni e obiettivi in conformità dell'ESRS 2 e di altri ESRS, l'impresa può limitare le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle alle informazioni disponibili internamente, quali i dati già a disposizione dell'impresa e le informazioni pubblicamente disponibili; e b) nel comunicare le metriche, l'impresa non è tenuta a includere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, fatta eccezione per gli elementi d'informazione derivanti da altre normative dell'UE, elencate nell'ESRS 2, appendice B.».

(99)  Articolo 19 bis, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva contabile.

(100)  Articolo 19 bis, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), e articolo 29 bis, paragrafo 8, secondo comma, lettera c), della direttiva contabile.

(101)  Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2864, 20.12.2023, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj).

(102)  Articolo 33 bis della direttiva contabile, quale modificata dal pacchetto ESAP.

(103)  Articolo 51 della direttiva contabile: « Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.».

(104)  Articolo 40 bis, paragrafo 3, primo comma: « Gli Stati membri prescrivono che la pubblicazione della relazione sulla sostenibilità […] sia accompagnata dall'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto nazionale dell'impresa del paese terzo o di uno Stato membro.».

(105)  Articolo 34, paragrafo 6, della direttiva contabile e articolo 37, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva sulla revisione contabile.

(106)  Articolo 34, paragrafo 5, della direttiva contabile.

(107)  Articolo 28 bis della direttiva sulla revisione contabile.

(108)  Ai sensi dell'articolo 26 bis della direttiva sulla revisione contabile, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 1o ottobre 2026, principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare, entro il 1o ottobre 2028, principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza.

(109)  In particolare dalla direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (GU L, 2023/2864, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj) (direttiva omnibus ESAP).

(110)  Articolo 22, paragrafo 6, della direttiva contabile: « Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 9, l'impresa madre e tutte le sue figlie sono imprese da consolidare, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali imprese figlie.».

(111)  Lo stesso approccio è adottato per gli elementi d'informazione derivanti da altre normative dell'UE elencate nell'appendice B dell'ESRS 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6792/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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