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Document 52024XC06481

Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

C/2024/7420

GU C, C/2024/6481, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6481/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6481/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6481

8.11.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

(regolamento sui controlli ufficiali)

(C/2024/6481)

La presente comunicazione della Commissione è destinata ad assistere le autorità nazionali nell'applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

INDICE

ABBREVIAZIONI 4
INTRODUZIONE 5

1

TITOLO I - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 5

1.1.

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali (articolo 2 OCR) 5

1.2.

Il veterinario ufficiale (articolo 3 OCR) 13

2

TITOLO II - CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI 15

2.1.

CAPO II — Controlli ufficiali 15

2.1.1

Controlli ufficiali del commercio elettronico 15

2.1.1.1

Registrazione degli operatori di commercio elettronico 16

2.1.1.2

Campionamento e analisi di animali e merci venduti online 16

2.1.1.3

Azioni in caso di non conformità e rischio 16

2.1.1.4

Prestatori di servizi digitali 17

2.1.1.5

Strategie di controllo del commercio elettronico - migliori pratiche 18

2.1.2.

Elenco degli operatori (articolo 10, paragrafi 2 e 3, OCR) 18

2.1.3.

Metodi e tecniche dei controlli ufficiali: ispezioni e audit (articolo 14 OCR) 19

2.1.3.1.

Ispezioni 19

2.1.3.2.

Audit 20

2.1.4.

Controlli ufficiali per la produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano 21

2.2.

CAPO III – Delega di determinati compiti delle autorità competenti (articoli da 28 a 33 OCR) 31

2.2.1.

Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali 31

2.3.

CAPO IV – Campionamento, analisi, prova e diagnosi (articoli da 34 a 42 OCR) 33

2.3.1.

Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi (articolo 34 OCR) 33

2.3.2.

Controperizia (articolo 35 OCR) 37

2.3.2.1.

Condizioni per il campionamento per una controperizia e per un’altra analisi da parte di un altro laboratorio ufficiale 39

2.3.2.2.

Un’altra analisi da parte di un altro laboratorio ufficiale 40

2.3.3.

Laboratori ufficiali (articoli da 37 a 42 OCR) 40

2.3.3.1.

Designazione 40

2.3.3.2.

Accreditamento 41

2.3.3.3.

Designazione a livello transfrontaliero 42

2.3.3.4.

Subappalto 43

2.3.3.5.

Audit 44

2.4.

CAPO V – Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione 44

2.4.1.

Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione 44

2.4.1.1.

Partite e documenti di accompagnamento 44

2.4.1.2.

Norme di certificazione per gli animali, i prodotti di origine animale, i prodotti compositi e il materiale germinale. 45

2.4.1.3.

Norme di certificazione per piante, prodotti vegetali e altri oggetti 46

2.4.1.4.

Certificazione elettronica 47

2.4.1.5.

Animali e merci che entrano nell’Unione soggetti a controlli ufficiali 47

2.4.1.6.

Esecuzione dei controlli 49

2.4.1.7.

Utilizzo del DSCE 51

2.4.1.8.

Cambiamento di uso previsto e trattamento speciale delle partite 52

2.4.1.9.

DSCE-PP collegato a un certificato fitosanitario 52

2.4.2.

Ingresso illegale di partite nell’Unione 52

2.4.2.1.

Notifica 53

2.4.2.2.

Misure 53

2.4.2.3.

Codici NC errati 54

2.4.3.

Movimentazione delle partite non conformi 55

2.4.3.1.

Non conformità individuata prima dell’immissione in libera pratica 55

2.4.3.2.

Non conformità individuata dopo l’immissione in libera pratica 57

2.4.4.

Uso di strutture di magazzinaggio commerciali (articolo 64 OCR) 57

2.4.4.1.

Uso di strutture di magazzinaggio commerciali per i controlli di identità e i controlli fisici su prodotti di origine non animale 58

2.4.4.2.

Procedura per l’uso delle strutture di magazzinaggio commerciali per le autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero 59

2.4.4.3.

Inserimento in elenco delle strutture di magazzinaggio commerciali e registrazione in TRACES-NT 59

2.5.

CAPO VI – Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali (articoli da 78 a 85 OCR) 62

2.5.1.

Finanziamento - norme generali 62

2.5.2.

Tariffe o diritti obbligatori 62

2.5.3.

Altre tariffe o diritti (non obbligatori) 62

2.5.4.

Livello dei costi e metodi di calcolo delle tariffe o dei diritti obbligatori 63

2.5.5.

Trasparenza 65

2.6.

CAPO VII - Certificazione ufficiale (articoli da 86 a 91 OCR) 66

2.6.1.

Certificazione ufficiale 66

2.6.2.

Certificato ufficiale 68

2.6.3.

Attestato ufficiale 69

2.6.4.

Certificatore 70

3

TITOLO III - LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO 70

3.1.

Designazione e ambito della missione 71

3.1.1.

Laboratori di riferimento dell’UE e centri di riferimento dell’UE (articoli da 92 a 99 OCR) 71

3.1.2.

Laboratori nazionali di riferimento (articoli 100 e 101 OCR) 71

3.2.

Accreditamento 72

3.2.1.

EURL (articolo 93 OCR) e LNR (articolo 100 OCR) 72

3.2.2.

EURC (articoli da 95 a 98 OCR) 72

3.3.

Obblighi di pubblicazione e notifica 73

3.3.1.

Elenco degli LNR 73

3.3.2.

Elenchi degli EURL e degli EURC 73

3.3.3.

Riservatezza dei dati 73

3.4.

Presentazione di relazioni e controlli della Commissione 73

3.4.1.

EURL e EURC 73

3.4.2.

LNR 73

3.4.2.1.

LNR: prove comparative interlaboratorio e prove valutative 74

4

TITOLO VII – AZIONI ESECUTIVE 74

4.1.

CAPO I - Azioni delle autorità competenti e sanzioni 74

4.1.1.

Segnalazione di violazioni (articolo 140 OCR) 74

4.1.1.1

Ambito di applicazione materiale: tipo di violazioni che possono essere segnalate 75

4.1.1.2

Meccanismi di segnalazione 76

4.1.1.3

Procedure scritte 77

4.1.1.4

Persone da contattare, ricevimento e trattamento delle segnalazioni 77

4.1.1.5

Protezione dei dati personali 77

4.1.1.6

Segnalazione anonima 78

4.1.1.7

Protezione dalle ritorsioni 79

ABBREVIAZIONI

PCF

Posto di controllo frontaliero:

come definito all'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2017/625.

AC

Autorità competente:

come definita all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DSCE

Documento sanitario comune di entrata:

come da articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.

NC

Nomenclatura combinata

COI

Certificato di ispezione:

come da articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (2).

EU CSW-CERTEX

Sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane:

come definito all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399 (3).

EURC

Centro di riferimento dell’Unione europea

EURL

Laboratorio di riferimento dell’Unione europea

HACCP

Analisi dei pericoli e punti critici di controllo:

come da articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 (4).

IMSOC

Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali:

come da articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

iRASFF

Sistema elettronico che attua il sistema RASFF:

come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5) (regolamento IMSOC).

LNR

Laboratorio nazionale di riferimento

CU

Controllo/i ufficiale/i

OCR

Regolamento sui controlli ufficiali: regolamento (UE) 2017/625

OIE

Office International des epizooties – Organizzazione mondiale per la salute animale

AAU

Altra attività ufficiale

VU

Veterinario ufficiale:

come definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2017/625.

RASFF

Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi:

come definito all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2019/1715.

TRACES

TRACES-NT

Nuova tecnologia TRACES (sistema esperto per il controllo degli scambi):

il sistema informatico di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 per lo scambio di dati, informazioni e documenti.

INTRODUZIONE

La legislazione in materia di filiera agroalimentare mira a prevenire i rischi e a promuovere taluni aspetti della qualità della produzione di animali e merci, con riferimento tanto alle merci che entrano nell'Unione europea quanto a quelle già presenti sul mercato. Gli Stati membri devono predisporre sistemi di controllo che verifichino il rispetto da parte degli operatori di quanto prescritto dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare.

Il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali, OCR) rappresenta un quadro armonizzato per lo svolgimento di tali controlli e attività ufficiali nell'intera filiera agroalimentare.

Dalla data di applicazione dell'OCR, gli Stati membri hanno chiesto in numerose occasioni alla Commissione di fornire chiarimenti e consulenza sull'applicazione pratica di determinate disposizioni dell'OCR, nonché sulle disposizioni stabilite in atti di esecuzione o delegati adottati sulla base di tale regolamento. La presente comunicazione mira a raccogliere le posizioni della Commissione riguardo alle disposizioni più frequentemente oggetto di tali richieste, al fine di contribuire a una comprensione e un'applicazione armonizzate di dette disposizioni da parte delle autorità competenti e delle parti interessate degli Stati membri.

Una prima serie di chiarimenti è stata pubblicata l'8 dicembre 2022 nella comunicazione della Commissione 2022/C 467/02 relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali). Da allora la Commissione ha proseguito le discussioni con gli Stati membri e le parti interessate in relazione ad altre disposizioni dell'OCR. Il presente documento, che è una revisione della prima comunicazione della Commissione, aggiunge nuovi elementi di chiarimento, mentre gli elementi della comunicazione precedente rimangono invariati.

La presente comunicazione non pregiudica la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

1.   TITOLO I - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1.   Controlli ufficiali e altre attività ufficiali (articolo 2 OCR)

L'articolo 2 OCR definisce e opera una distinzione tra «controlli ufficiali» e «altre attività ufficiali» effettuati dalle autorità competenti designate conformemente all'articolo 4 OCR:

Articolo 2 OCR

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1.

Ai fini del presente regolamento, per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

a)

il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e

b)

che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

2.

Ai fini del presente regolamento, per «altre attività ufficiali» si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

Ulteriori chiarimenti sulle «altre attività ufficiali» sono forniti nel considerando 25 OCR:

Considerando 25 OCR

La legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare affida inoltre alle autorità competenti degli Stati membri compiti specializzati che devono essere svolti a fini di tutela della salute animale, della sanità delle piante e del benessere degli animali e di protezione dell'ambiente in rapporto a OGM e prodotti fitosanitari. Tali compiti costituiscono attività di interesse pubblico che le autorità competenti degli Stati membri devono svolgere al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o anche per l'ambiente. Tali altre attività ufficiali, che comprendono la concessione di autorizzazioni o approvazioni, la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologici, l'eradicazione ed il contenimento delle malattie o degli organismi nocivi, nonché il rilascio di certificati o attestati ufficiali, sono disciplinate dalle stesse norme settoriali la cui attuazione è verificata mediante i controlli ufficiali e pertanto dal presente regolamento.

Questa distinzione è importante perché si applicano norme e condizioni diverse, a seconda che un'attività sia un «controllo ufficiale» o un'«altra attività ufficiale». In particolare, l'articolo 1, paragrafo 5, OCR specifica quali disposizioni di tale regolamento si applichino anche ad altre attività ufficiali e, come corollario, quali disposizioni si applichino soltanto ai controlli ufficiali. Ad esempio, sebbene gli operatori abbiano diritto a una controperizia per quanto concerne il campionamento, l'analisi, la prova o la diagnosi eseguiti sui loro animali o sulle loro merci nel contesto dei controlli ufficiali (articolo 35 OCR), tale diritto non si estende al campionamento, all'analisi, alla prova o alla diagnosi eseguiti su animali o merci nel contesto di altre attività ufficiali. La distinzione tra controlli ufficiali e altre attività ufficiali è pertinente anche in relazione al calcolo delle tariffe e dei diritti obbligatori a norma dell'articolo 79 OCR, dato che tale disposizione si applica soltanto ai controlli ufficiali e non ad altre attività ufficiali (cfr. anche 2.5. CAPO VI – Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali (articoli da 78 a 85 OCR)).

Come indicato all'articolo 2 OCR, tanto i «controlli ufficiali» quanto le «altre attività ufficiali» sono eseguiti da un'«autorità competente», un «organismo delegato»  (6) o una persona fisica cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali a norma del medesimo regolamento. Secondo la definizione data all'articolo 2, paragrafo 1, OCR, i «controlli ufficiali» sono eseguiti al fine di verificare il rispetto da parte degli operatori o degli animali e delle merci (7) delle norme dell'OCR e/o della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento. Questa definizione implica tre caratteristiche che un'attività deve soddisfare contemporaneamente al fine di essere considerata un «controllo ufficiale» ai sensi dell'OCR:

la sua finalità consiste nel

i)

verificare il rispetto

ii)

da parte degli operatori o degli animali e delle merci

iii)

delle norme dell’OCR e/o della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

Ad esempio, con riferimento al punto i), mentre la verifica della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR ai fini del rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale costituisce un «controllo ufficiale», il rilascio di un certificato (sulla base di un controllo ufficiale effettuato prima del rilascio) non è di per sé effettuato «al fine di verificare la conformità» e costituisce quindi un'«altra attività ufficiale».

Con riferimento al punto ii), ad esempio, la verifica del rispetto da parte dell'autorità competente delle norme dell'OCR non sarebbe considerata un «controllo ufficiale», in quanto l'«autorità competente» ai sensi dell'articolo 3, punto 3), di tale regolamento non è un «operatore» ai sensi dell'articolo 3, punto 29), del medesimo regolamento. Per analogia, le verifiche del rispetto da parte dei laboratori ufficiali o degli organismi delegati degli obblighi stabiliti nell'OCR sarebbero considerate «altre attività ufficiali». Non è tuttavia escluso che la normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR stabilisca obblighi per tali soggetti e, in tal caso, detti soggetti potrebbero qualificarsi come «operatori» e le verifiche della conformità a tale normativa potrebbero quindi qualificarsi come «controlli ufficiali».

Con riferimento al punto iii), ad esempio, i controlli del rispetto di norme diverse da quelle dell'OCR e dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR non sarebbero considerati né «controlli ufficiali» né «altre attività ufficiali» ai sensi dell'articolo 2 OCR.

In generale tutti i passaggi necessari per completare un'attività dovrebbero essere considerati parte di tale attività, ivi compresi i passaggi concernenti la documentazione, quali la stesura di relazioni sui controlli ufficiali o la registrazione dell'esito di un'attività nei sistemi elettronici (ad esempio finalizzazione e firma di un DSCE). Al contrario, il rilascio di un certificato ufficiale, ad esempio, è un'attività distinta che si traduce nella produzione di un documento avente efficacia giuridica, che si basa sugli esiti di un controllo ufficiale finalizzato e documentato, ma non fa di per sé parte del controllo ufficiale. Taluni altri esempi di «altre attività ufficiali», in linea con i pareri espressi dagli Stati membri durante la redazione dell'OCR e durante le discussioni in seno al Consiglio, sono:

gestione di elenchi di operatori registrati/riconosciuti;

orientamenti/consulenza forniti agli operatori riguardo alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare e alla sua attuazione;

indagini sulla presenza di organismi nocivi per le piante;

sorveglianza per l'individuazione di malattie animali;

indagini epidemiologiche di focolai di tossinfezione alimentare;

notifica di malattie animali o di organismi nocivi per le piante;

eradicazione e contenimento di malattie animali o di organismi nocivi per le piante.

Laddove una non conformità accertata dia adito al sospetto di ulteriori non conformità (articolo 137, paragrafo 2, OCR) oppure faccia scattare indagini destinate a determinare l'entità o l'origine della non conformità o la responsabilità dell'operatore (articolo 138, paragrafo 1, lettera a), OCR), tali attività sono di per sé volte a verificare la conformità e dovrebbero pertanto essere considerate «controlli ufficiali».

Talune attività possono essere considerate controlli ufficiali o altre attività ufficiali, a seconda della loro finalità. Ad esempio, l'accertamento della presenza di una malattia nel contesto di un programma di eradicazione si qualifica come un'«altra attività ufficiale» a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, OCR, mentre l'accertamento della presenza della medesima malattia può costituire un «controllo ufficiale» se viene effettuato per verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR. In particolare, taluni dei metodi e talune delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all'articolo 14 OCR sono parimenti utilizzati durante la sorveglianza e le indagini epidemiologiche (ad esempio esame di documenti e registrazioni della tracciabilità, colloqui, campionamento, analisi, diagnosi e prove, ecc.). Per tali attività, se necessario, è possibile effettuare una differenziazione tra i due contesti in base alle caratteristiche illustrate sopra.

Alcuni esempi pratici di «controlli ufficiali» e «altre attività ufficiali» sono riportati nella tabella 1.

Tabella 1

Esempi di controlli ufficiali (CU) e altre attività ufficiali (AAU)

 

Attività

CU

AAU

Osservazione/ragionamento

1

Controllo dell’elenco di notifiche preventive delle partite che entrano nell’Unione ai fini della pianificazione dei controlli alle frontiere.

 

AAU

Preparazione prima dell’esecuzione dei controlli ufficiali.

2

Definizione di un programma di eradicazione.

 

AAU

Eradicazione e contenimento di malattie o di organismi nocivi (cfr. considerando 25 OCR).

3

Utilizzo dei risultati della sorveglianza condotta dagli operatori.

 

AAU

Analisi dei dati che fornisce informazioni/assistenza ai fini della preparazione dei controlli ufficiali, non costituisce di per sé una verifica della conformità.

4

Redazione di procedure scritte per l’esecuzione dei controlli ufficiali.

 

AAU

Preparazione/assistenza prima dei controlli ufficiali.

5

Controllo delle registrazioni di partite in transito.

CU

 

Verifica della conformità (rispetto all’articolo 19, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (8)).

6

Prelievo di campioni di partite che entrano nell’Unione conformemente a TRACES-NT.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

7

Esecuzione di controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

8

Controllo della corretta compilazione da parte dell’operatore di un DSCE.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

9

Campionamento e analisi di una partita presso un posto di controllo frontaliero.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

10

Campionamento e analisi di una partita presso il luogo di destinazione dopo il commercio transfrontaliero.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

11

Controllo del rispetto da parte di un operatore delle restrizioni dei movimenti.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

12

Campionamento e analisi di una partita presso uno stabilimento di quarantena, come richiesto dalle norme dell’Unione.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

13

Campionamento e analisi per una malattia emergente.

 

AAU

Sorveglianza epidemiologica; cfr. considerando 25 OCR.

14

Campionamento di animali selvatici da sottoporre a indagine per una malattia elencata.

 

AAU

Programma di sorveglianza per accertare la presenza di una malattia; cfr. considerando 25 OCR.

15

Controllo del rispetto da parte di un operatore dei requisiti specifici prescritti da un programma di eradicazione per una malattia elencata.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

16

Assistenza a un operatore in merito a misure di biosicurezza per impedire la diffusione di malattie elencate, fornita dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma dell’OCR e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

 

AAU

Assistenza, non verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

17

Controllo dei dati di produzione per verificare se l’operatore notifica mortalità anomale, una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate o sospetti di determinate malattie elencate, ecc. come richiesto dalle norme dell’Unione.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

18

Campionamento e analisi ai fini del mantenimento da parte di uno Stato membro, di una zona o di uno stabilimento dello status di indenne da una malattia elencata/un organismo nocivo.

 

AAU

Programma di sorveglianza per accertare la presenza di una malattia.

19

Esecuzione di indagini basate sul rischio per accertare la presenza di organismi nocivi.

 

AAU

Cfr. articolo 2, paragrafo 2, e considerando 25 OCR.

20

Valutazione della conformità di alimenti e mangimi biologici prima della loro immissione sul mercato.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

21

Verifica del rispetto dei livelli massimi di residui.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

22

Indagine epidemiologica volta a determinare l’entità della diffusione di una malattia.

 

AAU

Cfr. articolo 2, paragrafo 2, e considerando 25 OCR.

23

Controlli regolari o basati sul rischio presso uno stabilimento riconosciuto al fine di verificare se l’operatore continua a soddisfare i requisiti per tale riconoscimento.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

24

Azioni (ad esempio ispezione, controllo documentale, ecc.) in relazione a uno stabilimento che ha presentato domanda di riconoscimento come richiesto dalle norme dell’Unione (ad esempio un centro di raccolta, uno stabilimento di acquacoltura, uno stabilimento di materiale germinale).

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

25

Audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi HACCP presso macelli/laboratori di sezionamento.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

26

Verifica (compresi campionamento e analisi) dello svolgimento da parte di un veterinario privato delle indagini necessarie in merito a mortalità anomale o a una riduzione significativa della produzione conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 (9).

CU

 

Verifica del rispetto da parte degli operatori e dei veterinari privati della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

27

Verifica del rispetto della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR da parte degli animali e delle merci che entrano nell’Unione.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

28

Adozione di una decisione e firma del DSCE.

CU

 

Parte della finalizzazione del controllo ufficiale.

29

Inserimento in TRACES-NT dei risultati dei controlli sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione.

CU

 

Parte della finalizzazione del controllo ufficiale.

30

Rilascio di un permesso per l’ingresso nell’Unione di animali, compresi i permessi rilasciati sulla base di norme in materia di ingresso che non sono pienamente armonizzate a livello di Unione.

 

AAU

Attività basata sugli esiti dei controlli ufficiali (in analogia al rilascio di un certificato o un attestato ufficiale (articolo 2, paragrafo 2, OCR)). L’articolo 1, paragrafo 2, OCR fa riferimento alle norme stabilite tanto a livello di Unione quanto a livello nazionale.

31

Campionamento e analisi svolti per verificare la conformità di un animale/di una partita ai requisiti relativi alla certificazione per il commercio transfrontaliero.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

32

Controlli effettuati da autorità competenti o da organismi delegati/persone fisiche su lotti di piante o prodotti vegetali per valutare la presenza di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione ai fini del rilascio di un certificato fitosanitario.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), OCR.

33

Controlli effettuati da autorità competenti o da organismi delegati/persone fisiche su lotti di piante o prodotti vegetali per valutare la presenza di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione ai fini del rilascio di un passaporto delle piante.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), OCR.

34

Controlli effettuati da autorità competenti o da organismi delegati/persone fisiche su lotti di piante o prodotti vegetali per valutare la presenza di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

35

Rilascio di un certificato fitosanitario o di un passaporto delle piante.

 

AAU

Attività basata sull’esito di un controllo ufficiale.

36

Attività di indagine destinate a rilevare la presenza di organismi nocivi per le piante.

 

AAU

Attività non direttamente tesa alla verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

37

Campionamento e analisi eseguiti nel contesto di indagini per valutare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

 

AAU

Sorveglianza epidemiologica e monitoraggio; cfr. considerando 25 OCR.

38

Ordine di smaltimento di sottoprodotti di origine animale in seguito a un focolaio per contenere la diffusione di malattie animali.

 

AAU

Contenimento della diffusione di malattie animali (cfr. articolo 2, paragrafo 2, OCR).

39

Imposizione di restrizioni dei movimenti nel contesto di un programma di eradicazione o in ragione di un determinato status stabilito (infetto, indenne da malattia, ecc.)

 

AAU

Eradicazione di malattie animali (cfr. articolo 2, paragrafo 2, OCR).

40

Imposizione di restrizioni dei movimenti in ragione di un focolaio epidemico.

 

AAU

Contenimento della diffusione di malattie animali (cfr. articolo 2, paragrafo 2, OCR).

41

Abbattimento di animali nel contesto di un programma di eradicazione.

 

AAU

Eradicazione di malattie animali (cfr. articolo 2, paragrafo 2, OCR).

42

Notifica della presenza di una malattia elencata (tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS), all’OIE, ai paesi coinvolti negli scambi commerciali, ecc.).

 

AAU

Attività a seguito del controllo ufficiale (o a seguito di altre attività ufficiali).

43

Fornitura di informazioni al pubblico in merito a determinati rischi (ad esempio una malattia a carattere epidemico, la natura della stessa, le misure adottate, ecc.).

 

AAU

Fornitura di informazione, non verifica della conformità.

44

Concessione del riconoscimento di uno stabilimento.

 

AAU

Attività a seguito di una verifica della conformità (articolo 148 OCR); cfr. considerando 25.

45

Controlli presso uno stabilimento dell’UE al fine di verificare la conformità ai requisiti di esportazione stabiliti nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

46

Azioni investigative volte a determinare l’entità di una non conformità.

CU

 

Articolo 138, paragrafo 1, OCR; verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

47

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR ai fini del rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

CU

 

Verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR (cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), OCR).

48

Rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale sulla base degli esiti dei controlli ufficiali.

 

AAU

Attività basata su un controllo ufficiale completato (cfr. articolo 2, paragrafo 2, OCR).

49

Preparazione di una relazione di ispezione/audit/laboratorio (esito del controllo ufficiale).

CU

 

Parte integrante dell’attività di controllo ufficiale.

50

Monitoraggio di contaminanti negli alimenti o nei mangimi (10) eseguito al fine di verificare la conformità rispetto a un livello normativo stabilito da norme dell’Unione o nazionali oppure al fine di verificare la conformità da parte di un operatore rispetto a misure di riduzione dei rischi stabilite da norme dell’Unione o nazionali.

CU

 

Attività tesa alla verifica della conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

51

Monitoraggio dei contaminanti in alimenti o mangimi per i quali non è stato stabilito alcun livello normativo, effettuato al fine di verificare la presenza di contaminanti in alimenti o mangimi oppure con l’obiettivo di raccogliere dati conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

 

AAU

Attività di monitoraggio non mirata, non tesa a verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR.

1.2.   Il veterinario ufficiale (articolo 3 OCR)

Articolo 3 OCR

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per: [...]

32)

«veterinario ufficiale»: un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

49)

«assistente ufficiale»: un rappresentante delle autorità competenti formato in conformità ai requisiti di cui all’articolo 18 e impiegato per eseguire determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali; [...]

Come indicato al considerando 44 OCR, l'esecuzione di alcuni controlli ufficiali richiede il ricorso alle competenze specifiche dei veterinari ufficiali per garantire il buon esito di tali controlli, senza che questo requisito limiti il loro lavoro esclusivamente a tali tipi di controlli ufficiali.

Dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 32), OCR risulta che i veterinari ufficiali possono essere membri del personale delle autorità competenti o avere un altro inquadramento. A quest'ultima categoria potrebbe appartenere un veterinario del settore privato; pertanto la designazione di un veterinario ufficiale non è necessariamente collegata a un contratto di lavoro come membro del personale dell'autorità competente.

L'articolo 5, paragrafo 2, OCR specifica che le autorità competenti designano i veterinari ufficiali in forma scritta e che tale designazione comprende una descrizione dei controlli ufficiali specifici e delle altre attività ufficiali e dei compiti correlati che essi svolgeranno. Le norme sulla delega di compiti di cui agli articoli da 28 a 31 OCR non sono correlate a tale designazione; in questo caso, infatti, la nozione di delega non è appropriata, in quanto la legislazione attribuisce specificamente determinati compiti di controllo al veterinario ufficiale.

L'OCR definisce il ruolo dei veterinari ufficiali in due capi distinti del titolo II:

a)

per quanto riguarda la produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, agli articoli 17 e 18 (capo II) sui controlli ufficiali, l’OCR stabilisce, tra l’altro, un quadro sui tipi di collaborazione tra il veterinario ufficiale e l’assistente ufficiale durante l’esecuzione di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e sulle condizioni per il contributo del personale del macello ai compiti riguardanti i controlli ufficiali;

b)

per quanto riguarda le partite di cui all’articolo 47, paragrafo 1, che sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri all’ingresso nell’Unione, gli articoli 49 e 55 (capo V) distinguono gli animali e le merci per quanto riguarda il ruolo del veterinario ufficiale. Più specificamente l’OCR distingue gli animali e le merci a seconda che i veterinari ufficiali debbano effettuare i controlli fisici e prendere le decisioni pertinenti in merito alla conformità delle partite alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di persona o possano essere sostituiti da personale formato. Questa distinzione è illustrata nella figura 1.

Figura 1

Ruolo del veterinario ufficiale e del personale specificamente formato e designato per quanto riguarda i controlli fisici e le decisioni prese sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione, a norma degli articoli 49 e 55 OCR

Image 1

Dall'articolo 5, paragrafo 2, OCR risulta che i requisiti applicati al personale delle autorità competenti devono essere soddisfatti anche da tutti i veterinari ufficiali designati. A questo punto l'OCR sottolinea l'importanza dell'assenza di conflitti di interessi per i veterinari ufficiali. Per garantire tale assenza di conflitti di interessi, le autorità competenti sono tenute a disporre di procedure o meccanismi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), OCR.

L'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, OCR si applica a tutti i veterinari ufficiali. Lo stesso vale per gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 8 OCR e per i requisiti di imparzialità e assenza di conflitti di interessi di cui all'articolo 91, paragrafo 3, che in questo caso fa riferimento alla supervisione del rilascio di attestati ufficiali da parte del veterinario ufficiale.

L'obbligo delle autorità competenti di eseguire i controlli ufficiali secondo procedure documentate, di cui all'articolo 12 OCR, si applica anche ai veterinari ufficiali. Gli operatori devono fornire assistenza ai veterinari ufficiali e collaborare con loro durante l'esecuzione di controlli ufficiali o compiti relativi ad altre attività ufficiali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 6, OCR.

Per quanto riguarda la formazione, i veterinari ufficiali sono soggetti alle prescrizioni generali in materia di formazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, OCR, alla formazione per il rilascio di attestati ufficiali di cui all'articolo 91, paragrafo 3, OCR e alla formazione fornita dai centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali di cui all'articolo 96, lettera e), OCR.

Per quanto riguarda i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, gli articoli 13 e 14 e l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (12) elencano le prescrizioni in materia di formazione per i veterinari ufficiali, gli assistenti ufficiali, il personale del macello e il personale designato dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento.

Il personale che assiste il veterinario ufficiale nell'esecuzione dei controlli fisici o che esegue i controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri per gli animali e i prodotti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, OCR è soggetto alle prescrizioni specifiche in materia di formazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione (13).

2.   TITOLO II - CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI

2.1.   CAPO II — Controlli ufficiali

2.1.1.    Controlli ufficiali del commercio elettronico

Gli Stati membri hanno l'obbligo generale di istituire un sistema di controlli ufficiali basati sul rischio (articolo 9 OCR). Nella misura necessaria ad accertare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR, le autorità competenti devono effettuare controlli ufficiali «su animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso»; «su sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche o la salute degli animali e delle merci e sul loro rispetto delle prescrizioni applicabili, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso»; e «sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione» (articolo 10, paragrafo 1, OCR). I controlli ufficiali possono pertanto riguardare gli animali e le merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza e gli operatori per quanto riguarda le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Fra le « tecniche di comunicazione a distanza » (di cui all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 36 OCR) possono rientrare sia internet, sia altri meccanismi di ordini a distanza, ad esempio da un catalogo tramite posta o telefono. Tuttavia le attività di commercio elettronico, e in particolare le vendite online di prodotti agroalimentari, sono le più importanti – in termini di volume e di diffusione tra i cittadini – di cui tener conto ai fini dei controlli ufficiali.

Le attività di commercio elettronico nel settore agroalimentare possono comprendere:

vendite da impresa a consumatore e da impresa a impresa;

presentazione online del prodotto e informazioni in merito;

operazioni che utilizzano canali fisici e online nonché canali esclusivamente online;

diverse modalità di acquisto delle merci online (ad esempio pagamento online o al momento della consegna/del ritiro);

attività che coinvolgono prestatori di servizi digitali, compresi i mercati e le piattaforme online;

specifici modelli aziendali online, come i «ristoranti virtuali» (ossia strutture di preparazione di alimenti che operano esclusivamente per la consegna oppure per ordini da asporto effettuati su siti web, app o piattaforme);

vendite transfrontaliere, comprese le importazioni provenienti da operatori situati in paesi terzi destinate direttamente ai cittadini dell'UE.

In generale le autorità competenti devono effettuare controlli regolari, basati sul rischio, sugli operatori e sugli animali o sulle merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso conformemente agli articoli 9 e 10 OCR. Tale prescrizione si applica alle attività di commercio elettronico allo stesso modo che alle attività convenzionali.

2.1.1.1.   Registrazione degli operatori di commercio elettronico

L'articolo 10, paragrafo 2, OCR impone alle autorità competenti di tenere elenchi aggiornati degli operatori (cfr. anche la sezione 2.1.2). A tal fine l'articolo 15, paragrafo 5, OCR impone agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni aggiornate sul loro nome e sulla loro forma giuridica, nonché sulle attività svolte, « comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo». Tali informazioni dovrebbero comprendere informazioni specifiche su tutti i canali di comunicazione a distanza utilizzati dall'operatore, tra cui l'eventualità che l'operatore si avvalga di servizi di intermediazione quali i social network e i mercati online, e dovrebbero consentire alle autorità competenti di effettuare controlli ufficiali « sugli operatori per quanto riguarda le attività, compreso il mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, e sulla relativa documentazione » conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), OCR.

Gli operatori stabiliti in uno Stato membro possono gestire siti web destinati a clienti di un altro Stato membro (ad esempio utilizzando la lingua dell'altro Stato membro e/o offrendo opzioni di consegna).

Le strategie di ricerca online utilizzate dagli Stati membri per individuare siti web o merci vendute online di solito rivelano anche operatori stabiliti al di fuori della giurisdizione degli Stati membri stessi. Gli Stati membri possono avvalersi dei meccanismi di assistenza amministrativa e collaborazione (articoli da 102 a 108 OCR) per informarsi reciprocamente in merito alle attività transfrontaliere degli operatori.

Gli operatori di paesi terzi possono essere soggetti a prescrizioni specifiche per la registrazione o l'autorizzazione, stabilite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR, a seconda delle loro attività e delle categorie di merci esportate nell'UE.

2.1.1.2.   Campionamento e analisi di animali e merci venduti online

Le autorità competenti possono effettuare campionamenti e analisi per verificare la conformità durante i controlli basati sul rischio sugli animali e sulle merci, conformemente all'articolo 14, lettera h), OCR. Ciò può riguardare gli animali e le merci offerti online. Possono essere prelevati campioni durante l'ispezione dei locali degli operatori che offrono prodotti online. Un altro efficace metodo di campionamento (in particolare nelle situazioni transfrontaliere) consiste nell'ordinare merci online e nel prelevare campioni di tali merci al momento della consegna. A tal fine, e allo scopo di eseguire controlli ufficiali senza preavviso conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, OCR, le autorità competenti potrebbero dover celare la propria identità durante il processo di ordinazione. L'articolo 36 OCR fornisce la base giuridica che consente alle autorità competenti di utilizzare come campioni, ai fini dei controlli ufficiali, animali e merci ordinati online (o con altre tecniche di comunicazione a distanza) senza svelare la propria identità. Una volta in possesso dei campioni, le autorità competenti devono informare gli operatori del fatto che le merci sono state ordinate a fini di campionamento e/o di analisi ufficiali (articolo 36, paragrafo 2, lettera a), OCR). Gli operatori i cui animali e merci sono soggetti a campionamento e analisi hanno diritto a una controperizia (cfr. maggiori dettagli nel capitolo 2.3.2 relativo all'articolo 35 OCR).

2.1.1.3.   Azioni in caso di non conformità e rischio

La responsabilità di far rispettare la legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri (considerando 15 OCR), le cui autorità competenti agiscono in conformità degli articoli 137 e 138 OCR. Qualora si rilevino o si sospettino casi di non conformità di animali e merci, offerti o messi in vendita online, che presentano rilevanza per altri Stati membri, o qualora l'operatore responsabile sia situato in un altro Stato membro, si devono utilizzare i meccanismi di assistenza amministrativa e collaborazione di cui agli articoli da 102 a 108 OCR, attuati nel sistema informatico iRASFF come componente del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), al fine di consentire un'azione esecutiva efficiente e coerente in tutti gli Stati membri.

Qualora si accerti che merci non conformi, offerte o messe in vendita online, presentano un rischio per la salute ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002, si dovrebbe utilizzare di conseguenza la procedura RASFF attuata nel sistema iRASFF.

La Commissione informerà i paesi terzi che non hanno accesso ai sistemi iRASFF o TRACES in merito ai prodotti soggetti a notifiche RASFF (notifica di allarme, di informazione o di respingimento alla frontiera) originari di tali paesi terzi o in essi distribuiti; in caso di notifiche di non conformità e di frode alimentare, la Commissione può informare i paesi terzi interessati che non hanno accesso a iRASFF o TRACES (articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715).

Ulteriori informazioni sull'uso pratico dell'iRASFF per notificare i prodotti offerti online sono disponibili nelle procedure operative standard RASFF (14).

2.1.1.4.   Prestatori di servizi digitali

Il regolamento (UE) 2022/2065 (15) (regolamento sui servizi digitali) si applica già alle piattaforme online e ai motori di ricerca online designati dalla Commissione come piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (16). Si applica a tutti i prestatori di servizi intermediari attivi nell'Unione a decorrere dal 17 febbraio 2024. Il regolamento sui servizi digitali stabilisce norme relative all'esenzione dalla responsabilità e agli obblighi in materia di dovere di diligenza imposti ai prestatori di servizi intermediari.

L'articolo 3, lettera g), del regolamento sui servizi digitali definisce diverse categorie di servizi intermediari, delle quali la memorizzazione di informazioni («hosting») è la più pertinente dal punto di vista della sicurezza e della conformità dei prodotti. Si tratta di un servizio mediante il quale un prestatore di servizi memorizza sul proprio server le informazioni fornite dall'utente del servizio, vale a dire un terzo indipendente. Un servizio di «piattaforma online» è una sottocategoria specifica della memorizzazione di informazioni che comprende servizi in cui le informazioni memorizzate sono inoltre diffuse al pubblico su richiesta dell'utente del servizio, quali i social network online o le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali.

I prestatori di servizi intermediari che svolgono attività di memorizzazione di informazioni non hanno l'obbligo generale di monitorare l'uso dei loro servizi per individuare attività illegali e godono di un'esenzione condizionata dalla responsabilità per i contenuti illegali forniti da terzi che utilizzano i loro servizi. La nozione di contenuto illegale in questo contesto comprende anche l'offerta di merci non sicure e/o non conformi.

L'esenzione dalla responsabilità non è assoluta. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sui servizi digitali, essa si applica soltanto a condizione che il prestatore di servizi:

a)

non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dei contenuti; oppure

b)

non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l’accesso agli stessi.

Pertanto, al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di cui all'articolo 6 del regolamento sui servizi digitali, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni devono agire non appena, a seguito di indagini volontarie promosse di propria iniziativa (17) o mediante notifica da persone o enti esterni, ottengano informazioni specifiche su attività o contenuti illegali. Conformemente all'articolo 16 del regolamento sui servizi digitali, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni devono predisporre meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali («meccanismi di segnalazione e azione»).

I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sono inoltre tenuti ad attuare la «conformità dal momento della progettazione». In altre parole essi dovrebbero provvedere affinché la loro « interfaccia online sia progettata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile » (articolo 31, paragrafo 1, del regolamento sui servizi digitali).

In ogni caso inoltre gli articoli 9 e 10 del regolamento sui servizi digitali impongono ai prestatori di servizi intermediari di informare senza indebito ritardo le autorità pertinenti del seguito dato a qualsiasi ordine di contrastare contenuti illegali o di fornire informazioni, adottato dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione. A tal fine l'articolo 11 di tale regolamento impone ai prestatori di servizi intermediari di designare un punto unico di contatto per comunicare con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato europeo per i servizi digitali (articolo 61 del regolamento sui servizi digitali).

2.1.1.5.   Strategie di controllo del commercio elettronico - migliori pratiche

Sulla base di quanto precede e delle esperienze maturate negli Stati membri, le misure seguenti dovrebbero essere considerate migliori pratiche per i controlli del commercio elettronico:

i)

ai controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri si dovrebbe affiancare lo svolgimento di ricerche sul web per identificare i venditori online situati nel territorio dello Stato membro che non sono ancora noti alle autorità competenti, al fine di sottoporli a controlli basati sul rischio;

ii)

le ricerche sul web si dovrebbero utilizzare anche per individuare le offerte online di merci che sono state identificate durante i controlli ufficiali come non conformi o che presentano un rischio, oppure in caso di sospetta non conformità, anche per quanto riguarda le merci notificate nel sistema iRASFF;

iii)

il controllo delle attività di commercio elettronico dovrebbe comprendere il controllo dei siti web e della loro conformità ai requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti. Ad esempio le offerte online di alimenti devono essere conformi ai requisiti in materia di informazioni sugli alimenti di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 (18). A norma dell’articolo 1 di tale regolamento, i requisiti in materia di informazioni sugli alimenti si applicano agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; si applicano altresì a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. si devono garantire pratiche commerciali leali attraverso la fornitura di informazioni sugli alimenti, anche per mezzo della pubblicità, a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

iv)

i controlli del commercio elettronico si dovrebbero effettuare utilizzando hardware e software adeguati che consentano ricerche sul web e acquisti online senza rivelare l’identità dell’autorità competente;

v)

le autorità competenti dovrebbero stabilire contatti con i punti di contatto dei prestatori di servizi intermediari a seconda dei casi: ciò comprende i social network online, i mercati online, i prestatori di servizi di pagamento digitali e i registri dei nomi di dominio di primo livello, al fine tra l’altro di agevolare la tempestiva rimozione delle offerte online di merci non conformi o contraffatte o di identificare gli operatori o gli utenti di servizi digitali, qualora ciò sia necessario a fini di contrasto;

vi)

ai fini di un’esecuzione efficiente dei controlli ufficiali, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di richiedere informazioni o di adottare misure adeguate nei confronti di altri operatori pertinenti che non sono soggetti all’OCR (ad esempio alcuni prestatori di servizi intermediari o istituti finanziari) o, a seconda delle strutture amministrative nazionali, dovrebbero garantire una stretta collaborazione con altre autorità nazionali che vigilano sulle attività di tali altri operatori;

vii)

conformemente alle rispettive norme costituzionali, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di istituire unità centrali di controllo del commercio elettronico incaricate dei compiti di cui sopra, per motivi di efficienza e armonizzazione in materia di procedure, attrezzature e contatti esterni.

2.1.2.    Elenco degli operatori (articolo 10, paragrafi 2 e 3, OCR)

L'articolo 10, paragrafo 2, OCR impone alle autorità competenti di tenere elenchi aggiornati degli operatori. Questa disposizione riguarda gli « operatori » ai sensi dell'articolo 3, punto 29), OCR.

Articolo 10, paragrafi 2 e 3, OCR

2.

Fatte salve le norme relative agli elenchi o registri esistenti elaborati ai sensi della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori. Se un simile elenco o registro esiste già per altri fini, può essere anche usato ai fini del presente regolamento.

3.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 144 per modificare il presente regolamento con riguardo alla definizione di categorie di operatori esonerati dall’elenco degli operatori di cui al paragrafo 2 del presente articolo nei casi in cui il loro inserimento in un tale elenco costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio relativo alle loro attività.

Articolo 3, punto 29), OCR

«operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

La definizione di operatori di cui all'articolo 3, punto 29), OCR include le persone fisiche, se queste sono soggette a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Ad esempio l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 esclude dall'ambito di applicazione di tale regolamento « [la] preparazione, [la] manipolazione e [la] conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato» . Pertanto, in relazione al regolamento (CE) n. 178/2002, i consumatori domestici non sarebbero considerati operatori ai sensi dell'articolo 3, punto 29), OCR e non dovrebbero essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, OCR.

I requisiti per l'inserimento in elenco e la registrazione degli operatori di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, OCR si applicano a tutti i settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR. Qualora la normativa settoriale stabilisca norme per l'inclusione o l'esclusione di determinate categorie di operatori, tenendo conto delle esigenze in termini di gestione del rischio specifiche di tale settore, i registri redatti sulla base di tali norme possono essere utilizzati ai fini dell'OCR conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, seconda frase, OCR.

Ad esempio, nel settore della sanità delle piante, l'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 (19) impone alle autorità competenti di tenere e aggiornare un registro delle diverse categorie di operatori professionali che operano sul territorio dello Stato membro interessato. Pertanto, in virtù di tali norme settoriali, è richiesta solo la registrazione degli operatori professionali. L'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce inoltre alcune esenzioni da tale obbligo di elaborare un registro e conferisce alla Commissione il potere di aggiungere ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al basso rischio connesso a organismi nocivi legato alle loro attività professionali. In linea con l'articolo 10, paragrafo 2, seconda frase, OCR, nel settore della sanità delle piante i registri degli operatori professionali istituiti a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 possono essere utilizzati anche ai fini dell'OCR. Analogamente nel settore biologico gli elenchi degli operatori e dei gruppi di operatori tenuti a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848 (20) possono essere utilizzati ai fini dell'OCR.

È possibile che i punti di contatto della rete TRACES degli Stati membri debbano tenere elenchi aggiornati di determinati operatori come dati di riferimento nel sistema TRACES conformemente all'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (regolamento IMSOC). Tali elenchi possono essere utilizzati anche ai fini dell'articolo 10 OCR.

2.1.3.    Metodi e tecniche dei controlli ufficiali: ispezioni e audit (articolo 14 OCR)

2.1.3.1.   Ispezioni

L'articolo 14 OCR elenca i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali che le autorità competenti devono utilizzare, a seconda dei casi, per verificare la conformità degli operatori e degli animali o delle merci alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Due importanti tecniche elencate in tale articolo sono le « ispezioni» e gli « audit».

Nel contesto dei controlli ufficiali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'OCR, l'obiettivo di un'attività ispettiva è verificare la conformità (attuale) di un oggetto di ispezione alle prescrizioni specifiche stabilite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, OCR.

Il termine « ispezione» non è definito nell'OCR; secondo il significato che ne danno i dizionari si può intendere come un esame approfondito di un oggetto o di determinati suoi aspetti (ad esempio, attrezzature, strutture, luoghi, animali, merci, materiali, dati, attività, processi). Un'ispezione comporta per lo più osservazioni dirette, condotte in un determinato momento dalla persona che effettua l'esame. Le ispezioni si effettuano spesso con l'ausilio di liste di controllo dei requisiti specifici da rispettare. Questa interpretazione del termine è analoga alla definizione di « ispezione » contenuta nella norma internazionale ISO/IEC 17000 «Valutazione della conformità — Vocabolario e principi generali».

Gli elementi da esaminare, a seconda dei casi, mediante « ispezione » nell'ambito dei controlli ufficiali sono elencati all'articolo 14, lettera b), OCR:

Articolo 14 OCR

I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali comprendono quanto segue, a seconda dei casi:

[...]

b)

l’ispezione:

i)

delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, dei locali e degli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze;

ii)

di animali e merci, compresi prodotti semilavorati, materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di merci o per l'alimentazione o l'accudimento degli animali;

iii)

di prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione;

iv)

della tracciabilità, dell'etichettatura, della presentazione, della pubblicità e dei materiali di imballaggio pertinenti compresi materiali destinati a venire a contatto con alimenti;

È possibile che le ispezioni si sovrappongano ad altri metodi elencati all'articolo 14 OCR, o comportino anche l'impiego di tali metodi. Ad esempio, un'ispezione della « tracciabilità » di un animale o di una merce (articolo 14, lettera b), punto iv), OCR) comporta generalmente l'esame dei dati sulla tracciabilità di cui all'articolo 14, lettera e), OCR.

2.1.3.2.   Audit

Il termine « audit » è definito all'articolo 3, punto 30), OCR:

Articolo 3, punto 30), OCR

«audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi;

Tale definizione si articola in tre elementi:

i)

conformità alle disposizioni previste;

ii)

applicazione efficace di tali disposizioni;

iii)

idoneità di tali disposizioni a conseguire gli obiettivi.

Rispetto a un'ispezione, pertanto, un audit non si limita a verificare la conformità a requisiti specifici; esamina anche la possibilità di conseguire risultati predefiniti (obiettivi).

Questa definizione di audit è paragonabile alla definizione di audit contenuta in norme internazionali quali la norma ISO/IEC 17000 «Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali» e la norma ISO 19011 «Linea guida per gli audit dei sistemi di gestione».

In generale un audit si effettua quando l'oggetto dei controlli è un'attività come una procedura o un sistema di gestione, che occorre valutare in relazione alla sua idoneità a conseguire sistematicamente risultati conformi. Un audit richiede pertanto una valutazione più ampia e sistematica delle diverse fasi di un processo.

Se è utilizzato come tecnica durante i controlli ufficiali, l'audit può comprendere tutti gli altri metodi e le tecniche elencati all'articolo 14 OCR o alcuni di essi: ad esempio l'esame di documenti o altri dati, interviste con il personale, ecc.

Alcuni elementi elencati all'articolo 14 OCR possono inoltre comportare l'audit come metodo, ad esempio:

l'esame dei controlli applicati dagli operatori e dei risultati così ottenuti (articolo 14, lettera a), OCR);

la valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione, di corrette prassi igieniche, di buone prassi agricole e delle procedure basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) (articolo 14, lettera d), OCR).

Sebbene in generale i controlli ufficiali debbano essere eseguiti senza preavviso (articolo 9, paragrafo 4, OCR), spesso gli audit si possono effettuare solo con preavviso, a causa della necessaria preparazione del revisore e dell'ente sottoposto a audit (cfr. considerando 33 OCR).

Oltre al ricorso all'audit nei controlli ufficiali, l'audit come tecnica è pertinente anche per l'esecuzione di:

audit interni o esterni delle autorità competenti (articolo 6 OCR) (21);

audit degli organismi delegati e delle persone (articolo 33, lettera a), OCR), dei laboratori ufficiali (articolo 39 OCR) e dei laboratori nazionali di riferimento (articolo 100, paragrafo 2, OCR) organizzati dalle autorità competenti;

valutazioni di accreditamento eseguite dagli organismi nazionali di accreditamento, ad esempio su organismi delegati (articolo 29, lettera b), punto iv), OCR) o laboratori ufficiali (articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e paragrafo 5, OCR);

controlli della Commissione negli Stati membri (articolo 116 OCR).

2.1.4.    Controlli ufficiali per la produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

L'articolo 17 OCR stabilisce definizioni specifiche applicabili ai controlli sulla produzione di prodotti di origine animale. Le definizioni «sotto la responsabilità del veterinario ufficiale» e «sotto la supervisione del veterinario ufficiale» specificano il tipo di collaborazione tra il veterinario ufficiale e l'assistente ufficiale durante i controlli veterinari, come previsto nell'OCR.

In entrambi i casi il veterinario ufficiale assegna l'esecuzione di un compito all'assistente ufficiale, con la differenza che nel caso della supervisione il veterinario ufficiale è presente nei locali durante l'esecuzione del compito da parte dell'assistente ufficiale.

L'articolo 17 definisce inoltre le attività che rientrano nell'ambito dell'«ispezione ante mortem» e dell'«ispezione post mortem».

L'articolo 18 OCR stabilisce norme specifiche sui controlli ufficiali in merito alla produzione di prodotti di origine animale. Al paragrafo 2 delinea il quadro per la verifica della conformità alla normativa dell'Unione per la produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e specifica i controlli ufficiali e il ruolo del veterinario ufficiale e dell'assistente ufficiale che eseguono tali controlli, come si illustra nella figura 2.

Figura 2

Personale che esegue i controlli ufficiali per la produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 4 e paragrafo 7, lettere a), b), ed è), OCR  (22)

Image 2

Si noti che, come risulta dall'articolo 18, paragrafo 5, OCR, quando si assegnano compiti agli assistenti ufficiali, i veterinari ufficiali rimangono responsabili delle decisioni pertinenti, indipendentemente dalla loro presenza nei locali.

L'articolo 18, paragrafo 3, OCR prevede inoltre la possibilità per il personale del macello di:

a)

assistere nell’esecuzione dei compiti connessi ai controlli ufficiali di cui all’articolo 18, paragrafo 2, presso gli stabilimenti che macellano pollame o lagomorfi;

b)

svolgere compiti di campionamento e analisi presso gli stabilimenti che macellano animali di altre specie.

Come prerequisito per la partecipazione del personale del macello ai controlli ufficiali, un'analisi del rischio effettuata dall'autorità competente deve dimostrare che, durante l'esecuzione di tali controlli ufficiali, nel macello è garantito lo stesso livello di protezione della salute umana e della salute e del benessere degli animali. Tale possibilità inoltre sussiste a condizione che l'autorità competente assicuri che tale personale sia adeguatamente formato, operi in modo indipendente dal personale del reparto produzione del macello e svolga i compiti in presenza e in base alle istruzioni del veterinario ufficiale o dell'assistente ufficiale. Alle stesse condizioni, anche il personale del macello può applicare il bollo sanitario.

L'articolo 18, paragrafi 7 e 8, OCR costituisce la base giuridica per l'adozione di atti delegati che integrano l'OCR e di atti di esecuzione che definiscono modalità pratiche di esecuzione dei controlli ufficiali.

L'assegnazione di compiti all'assistente ufficiale, sotto la supervisione o la responsabilità del veterinario ufficiale, o al personale designato dalle autorità competenti, è soggetta a determinati criteri e condizioni stabiliti nei pertinenti atti delegati.

Più specificamente il regolamento delegato (UE) 2019/624 definisce i ruoli del veterinario ufficiale e dell'assistente ufficiale per quanto riguarda i compiti specifici di controllo e prevede deroghe alle norme dell'OCR. I compiti riguardanti i controlli ufficiali che il regolamento delegato (UE) 2019/624 riserva esclusivamente al veterinario ufficiale sono illustrati nella figura 3.

Figura 3

Ispezioni ante mortem e post mortem effettuate esclusivamente dal veterinario ufficiale, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/624

Image 3

Le disposizioni degli articoli 3, 6, 7 e 9 del regolamento delegato (UE) 2019/624 integrano i ruoli del veterinario ufficiale e dell'assistente ufficiale in materia di ispezione ante mortem e post mortem e di altri controlli ufficiali.

Tale regolamento introduce inoltre la definizione del personale designato dalle autorità competenti per svolgere compiti specifici presso i laboratori di sezionamento.

Articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: [...]

5)

«personale designato dalle autorità competenti»: le persone, diverse dall’assistente ufficiale e dal veterinario ufficiale, che dispongono delle qualifiche in conformità al presente regolamento per assumere tale funzione nei laboratori di sezionamento e cui le autorità competenti assegnano compiti specifici; [..]"

A norma dell'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/624, in deroga alle disposizioni dell'OCR, nei laboratori di sezionamento altro personale designato dalle autorità competenti può eseguire i controlli ufficiali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), OCR, comprese le attività di audit. Tale personale è soggetto a prescrizioni specifiche in materia di formazione e a controlli regolari delle sue prestazioni.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (23) stabilisce norme dettagliate per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Contiene direttive per i compiti del personale che partecipa a tali controlli ufficiali. Nelle tabelle che seguono i compiti relativi all'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale sono stati riassunti con riferimento alle pertinenti disposizioni dell'OCR, del regolamento delegato (UE) 2019/624 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ciò consente di trarre conclusioni in merito al personale autorizzato a svolgere ciascun compito.

PERSONALE CHE ESEGUE COMPITI RIGUARDANTI I CONTROLLI UFFICIALI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Tabella 2

Compiti svolti dal veterinario ufficiale

N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

1.

Ante mortem

[definizione di cui all'art. 17, lett. c), OCR]

Ispezione ante mortem degli ungulati domestici al di fuori del macello in caso di macellazione d’urgenza a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 18, par. 7, lett. c)

Art. 4

-

2.

Ispezione ante mortem e controlli presso l’azienda di provenienza per tutte le specie a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 18, par. 7, lett. d)

Art. 5, par. 2

-

3.

Ispezione clinica di animali isolati per effettuare un'ispezione ante mortem più approfondita.

Ispezione ante mortem di animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana o animale

Art. 18, par. 2, lett. a)

Art. 3, par. 3, lett. da b) a f)

Art. 11, par. 5

Art. 43, par. 4


N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

4.

Ispezione post mortem [definizione di cui all’art. 17, lett. d), OCR]

In caso di macellazione d'urgenza degli ungulati domestici al di fuori del macello conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004

Esame del certificato sanitario di cui all'allegato IV, capitolo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (24)

Art. 18, par. 2, lett. c)

Art. 18, par. 7, lett. f)

Art. 8, lett. a)

-

Art. 10, par. 3

5.

Ispezione di animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana

Art. 18, par. 2, lett. c)

Art. 8, lett. b)

-

6.

Ispezione di bovini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi

Art. 8, lett. c)

-

7.

Ispezione di bovini, ovini e caprini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi

Art. 8, lett. d)

-

8.

Ispezione in caso di focolai di malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nella legislazione dell'Unione, per gli animali sensibili alla specifica malattia in questione che provengono da tutte le zone interessate da:

misure di emergenza dell'UE [determinate malattie di categoria A: influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), vaiolo ovino, ecc.];

misure nazionali connesse a misure di eradicazione di malattie di categoria A;

ulteriori misure speciali (supplementari) dell'UE di lotta contro le malattie [determinate malattie di categoria A: peste suina africana (PSA), infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (LSD), ecc.];

programmi obbligatori di eradicazione approvati per le malattie di categoria B ed elencati negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (25) [brucellosi e complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC)]

Art. 8, lett. e)

-

9.

Ispezione post mortem

Ispezione quando sono necessari controlli più rigorosi per tenere conto delle malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell’elenco stilato dall’Organizzazione mondiale per la salute animale

 

Art. 8, lett. f)

-

10.

Ispezione post mortem ritardata fino a un massimo di 24 ore dopo la macellazione o l’arrivo allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina, in macelli a capacità limitata o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata, conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione

Art. 8, lett. g)

Art. 13

11.

Esecuzione delle procedure supplementari di ispezione post mortem di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui vi sia un possibile rischio in relazione ai casi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 8

Art. 24

12.

Dichiarazione di carni non idonee al consumo umano

Non conformità alle prescrizioni per le carni fresche

Art. 18, par. 5

-

Art. 45

13.

Carni infette da cisticercosi o trichine

-

Artt. 30 e 31

14.

Carni di solipedi nei quali sia stata diagnosticata la presenza di morva

-

Art. 32, par. 3

15.

Qualora gli animali abbiano reagito in modo positivo o dubbio alla tubercolina o vi siano altri motivi per sospettare un’infezione

-

Art. 33

16.

Qualora gli animali abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test per la brucellosi o vi siano altri motivi per sospettare un’infezione

-

Art. 34

17.

Altro

Verifica della conformità dello svolgimento da parte dell’assistente ufficiale dei compiti riguardanti l’ispezione ante mortem sotto la supervisione o la responsabilità del veterinario ufficiale

-

Art. 3, par. 1, lett. c), e par. 2, lett. c)

-

18.

Verifica della conformità dello svolgimento dei propri compiti da parte degli operatori del settore alimentare che effettuano la macellazione e il dissanguamento della selvaggina di allevamento presso l’azienda di provenienza

-

Art. 6, par. 4, lett. b)

-

19.

Valutazione del sistema di cui dispone l’operatore per individuare e separare i volatili con anomalie, contaminazioni o difetti

-

-

Art. 25, par. 2, lett. a)

20.

Provvedere affinché siano effettuate le ulteriori prove di laboratorio necessarie ai fini dell’articolo 18, paragrafo 2, OCR

Art. 18, par. 5

-

Art. 37, par. 2


N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

21.

Altro

Valutazione dei risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità degli articoli da 7 a 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione

Art. 18, par. 5

-

Art. 39, par. 1

22.

Comunicazione dei risultati dei controlli se dalle ispezioni emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe incidere sulla salute umana o degli animali o compromettere il benessere degli animali

-

Art. 39, par. 2

23.

Verifica del rispetto dei requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte I, del regolamento (CE) n. 853/2004

-

-

Art. 49, parr. 1 e 3


Tabella 3

Compiti svolti dal veterinario ufficiale o dall'assistente ufficiale sotto la supervisione del VU

N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

1.

Ante mortem

[definizione di cui all'art. 17, lett. c), OCR]

Ispezione ante mortem presso il macello di specie diverse dal pollame e dai lagomorfi (compresa la verifica della conformità alla normativa sul benessere degli animali (26)), per quanto riguarda le informazioni sulla catena alimentare, il controllo di identità dell’animale e la preselezione di animali che presentano anomalie alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento delegato

Art. 18, par. 2, lett. a)

Art. 18, par. 7, lett. a)

Art. 3, par. 1

Art. 10, par. 1

Artt. 11, 38 e 40

2.

Ispezione ante mortem del pollame e dei lagomorfi, compresa la verifica della conformità alla normativa sul benessere degli animali

Art. 18, par. 2, lett. b)

-

Art. 38


N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

3.

Post mortem [definizione all’art. 17, lett. d), OCR] (27)

Esame dei certificati degli animali macellati presso l’azienda di provenienza

Art. 18, par. 2, lett. c)

-

Art. 10, par. 2

4.

Esame:

i)

delle dichiarazioni (della persona formata) che accompagnano la selvaggina selvatica grossa rilasciate conformemente all’allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004;

ii)

del certificato ufficiale di cui all’allegato II, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione per i movimenti tra Stati membri di selvaggina selvatica grossa non scuoiata destinata al consumo umano.

-

Art. 10, par. 4

Art. 28

5.

Ispezione post mortem delle carcasse e delle frattaglie che le accompagnano, comprese specifiche modalità pratiche, prove di laboratorio e verifica della conformità alla normativa sul benessere degli animali

-

Articoli 12, 14 (salvo se non autorizzato da altri articoli specifici), 15 e 17, articolo 18, paragrafi 1 e 2, articolo 19, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 1, articolo 21, paragrafo 1, articolo 22, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 1, articoli 25, 26 e 27, articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, articolo 29 (rimozione dalla carcassa del materiale specifico a rischio), articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38

6.

Esecuzione delle procedure supplementari di ispezione post mortem di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui vi sia un possibile rischio Un’ulteriore ispezione post mortem sotto la supervisione del veterinario ufficiale non è possibile nei casi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (cfr. tabella 2, riga 11).

-

Art. 24

7.

Altro

Controlli ufficiali in relazione alle TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 (28), per quanto riguarda la manipolazione e lo smaltimento del materiale specifico a rischio a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 (29) sui sottoprodotti di origine animale

Art. 18, par. 2, lett. d), punti iv) e v)

-

Art. 29

8.

Campionamento a fini di analisi ed eventuali campionamenti supplementari

Art. 18, par. 2, lett. d), punti ii), iii) e iv)

-

Artt. 35 e 36

Art. 37


Tabella 4

Compiti svolti dal veterinario ufficiale o dall'assistente ufficiale sotto la supervisione o la responsabilità del VU

N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

1.

Ante mortem

[definizione di cui all'art. 17, lett. c), OCR]

Ispezione ante mortem presso il macello di tutte le specie (compresa la verifica della conformità alla normativa sul benessere degli animali) nel caso in cui un'ispezione ante mortem sia già stata effettuata dal veterinario ufficiale presso l'azienda di provenienza, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento delegato

Esame del modello di certificato sanitario per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza [allegato IV, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione]

Art. 18, par. 2, lett. a) e b)

Art. 3, par. 2

Art. 5, par. 2, lett. f)

Art. 11, par. 6

Art. 10, par. 2

Art. 38

2.

Controlli supplementari sulle norme in materia di identificazione e benessere degli animali al macello a seguito di un’ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 3, par. 2, e art. 5, par. 3

-

3.

Post mortem

[definizione di cui all'art. 17, lettera d), OCR]

Ispezione post mortem dei compiti di cui alla tabella 3 in stabilimenti a capacità limitata che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione

Art. 18, par. 2, lett. c), e par. 7, lett. e)

Art. 7

-

4.

Ispezione post mortem dei visceri, degli organi genitali e delle mammelle, come specificato all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, del Rangifer tarandus tarandus (renna) proveniente dalle zone della Svezia e della Finlandia di cui all’allegato I di tale regolamento delegato (30)

Art. 12, par. 1, lett. c)

-


N.

Compiti

OCR

Reg. (UE) 2019/624

Reg. (UE) 2019/627

5.

Altro

Raccolta di informazioni sul campionamento e sui risultati del campionamento per la Salmonella da parte degli operatori del settore alimentare nei macelli di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione

Art. 18, par. 2, lett. d), punto iii), e par. 7, lett. e)

Art. 9

Art. 35

6.

Raccolta di informazioni sul campionamento e sui risultati del campionamento per il Campylobacter da parte degli operatori del settore alimentare nei macelli di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione

Art. 36

7.

Raccolta di informazioni sui controlli ufficiali per quanto riguarda le buone prassi igieniche e le procedure basate sui principi HACCP nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Art. 39

8.

Adozione di misure adeguate in caso di non conformità alla normativa sul benessere degli animali per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio

Art. 18, par. 2, lett. d), punto vi)

-

Art. 44 (31)

9.

Verifica delle azioni correttive e preventive dell’operatore in caso di non conformità alle norme sulla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento, di cui agli articoli da 3 a 9, agli articoli da 14 a 17 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1099/2009

-

10.

Azione di esecuzione in caso di non conformità alla normativa sul benessere degli animali per quanto riguarda la protezione degli animali durante l’abbattimento di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009

-

11.

Comunicazione alle autorità competenti dei problemi individuati in relazione al benessere degli animali, ove necessario

-

12.

Applicazione del bollo sanitario agli ungulati domestici, ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni (32)

Art. 18, par. 4

-

Art. 48

2.2.   CAPO III – Delega di determinati compiti delle autorità competenti (articoli da 28 a 33 OCR)

Il titolo II, capo III, OCR stabilisce, da un lato, le condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali (articoli da 28 a 30 OCR) e, dall'altro, le condizioni per la delega di compiti riguardanti altre attività ufficiali (articolo 31 OCR). L'articolo 32 OCR stabilisce le norme relative agli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche. L'articolo 33 OCR stabilisce gli obblighi delle autorità competenti deleganti.

Ulteriori norme in materia di delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali possono essere stabilite in norme specifiche dell'UE. Nel settore della produzione biologica, ad esempio, l'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici stabilisce ulteriori norme sulla delega agli «organismi di controllo» di compiti riguardanti i controlli ufficiali e compiti riguardanti altre attività ufficiali.

2.2.1.    Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

Gli articoli 29 e 30 OCR stabiliscono le condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali rispettivamente a organismi delegati e a persone fisiche.

Le autorità competenti dovrebbero concedere la delega dei compiti riguardanti i controlli ufficiali sulla base di controlli in loco effettuati presso i potenziali organismi delegati o persone fisiche. Nel caso degli organismi delegati i controlli ufficiali si dovrebbero effettuare indipendentemente dal loro accreditamento a norma dell'articolo 29, lettera b), punto iv), OCR.

Le autorità competenti che hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati o a persone fisiche devono organizzare, per quanto necessario, audit o ispezioni di tali organismi o persone. Devono revocare interamente o parzialmente la delega senza indugio in caso di non conformità (articolo 33, lettera b), OCR).

Di conseguenza le condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui agli articoli 29 e 30 OCR e i meccanismi di verifica e le misure di follow-up concernenti i casi di non conformità di cui all'articolo 33 OCR devono essere intesi come un processo continuo di monitoraggio della conformità.

Nell'organizzare audit e ispezioni, le autorità competenti devono tenere conto dell'esito dei pertinenti audit di accreditamento effettuati dagli organismi nazionali di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008 (33) (articolo 33, lettera a), OCR). In relazione a questi diversi tipi di controlli, è opportuno evitare duplicazioni (articolo 33, lettera a), OCR). Di conseguenza è necessario comunicare con gli organismi nazionali di accreditamento e coordinare i tempi dei controlli.

Le norme adottate negli Stati membri che consentono una delega provvisoria di compiti a organismi delegati non ancora accreditati conformemente all'articolo 29, lettera b), punto iv), OCR potrebbero essere considerate compatibili con tale regolamento qualora siano rispettate determinate condizioni. Ciò si verifica se:

i)

tale delega provvisoria non è esclusa dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, OCR che stabilisce disposizioni specifiche in materia di delega di compiti;

ii)

dai controlli in loco emerge che tutte le altre condizioni per la delega di cui all’articolo 29 OCR sono soddisfatte (34);

iii)

la delega provvisoria è concessa per un periodo di tempo limitato, tenendo conto della durata della procedura di accred