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Document 52024XC04488

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

PUB/2024/649

GU C, C/2024/4488, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4488/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4488/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/4488

11.7.2024

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(C/2024/4488)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

AUSTRIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C, C/2023/1609, del 22 dicembre 2023 .

Permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 16, lettera a), del codice frontiere Schengen:

I.   Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio

Titolo di soggiorno «Prova di stabilimento» in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005).

Titolo di soggiorno sotto forma di autoadesivo conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005).

Titoli di soggiorno «Permesso di stabilimento» (Niederlassungsbewilligung), «Familiare» (Familienangehörige), «Soggiornante di lungo periodo-UE» (Daueraufenthalt-EG), «Soggiornante di lungo periodo - Familiare» (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) e «Permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung) in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (rilasciati in Austria dal 1o gennaio 2006).

Alla denominazione del titolo di soggiorno «Permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung) occorre aggiungere lo scopo per il quale è rilasciato.

Il titolo di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di soggiorno» (Aufenthaltsbewilligung) può essere rilasciato per i seguenti scopi: «ICT» (lavoratore trasferito all'interno della società), «Distacco aziendale», «Lavoro autonomo», «Casi particolari di lavoro dipendente», «Studente», «Volontario nel settore sociale», «Ricongiungimento familiare». I permessi di soggiorno (Aufenthaltsbewilligung) a fini di trasferimenti intra-societari («ICT» e «mobile ICT») sono rilasciati dal 1o ottobre 2017. I permessi di soggiorno (Aufenthaltsbewilligung) per «Studente» ( «Student »), «Volontario» e «Mobilità-ricercatore» sono rilasciati dal 1o settembre 2018.

Il permesso di soggiorno (Aufenthaltsbewilligung) per «Studente universitario» (« Studierender ») è stato rilasciato fino al 31 agosto 2018.

Il permesso di soggiorno rientrante nella categoria «Permesso di stabilimento» (Niederlassungsbewilligung) può essere rilasciato senza specificarne la finalità o per i fini seguenti: «Nessuna attività lucrativa» e «A carico». Dal 1o ottobre 2017 i permessi di stabilimento (Niederlassungsbewilligung) possono essere rilasciati anche per i seguenti fini: «Ricercatore», «Artista» o «Casi particolari di attività lucrative dipendenti».

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Permesso di stabilimento» (Niederlassungsbewilligung) sono stati rilasciati in Austria fino al 30 giugno 2011 per le categorie «Lavoratori-chiave», «Illimitato» e «Limitato».

I titoli di soggiorno rientranti nella categoria «Soggiorno permanente-UE» (Daueraufenthalt-EG) e «Soggiorno permanente- Familiare» (Daueraufenthalt-Familienangehöriger) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013.

I permessi di soggiorno (Aufenthaltsbewilligung) ai fini dell'articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) sono stati rilasciati in Austria fino al 31 dicembre 2013.

Fino al 30 settembre 2017 i permessi di soggiorno (Aufenthaltsbewilligung) sono stati rilasciati anche per i fini «Avvicendamento professionale», «Artista» e «Ricercatore».

«Carta rossa-bianca-rossa» (Rot-Weiß-Rot-Karte), «Carta rossa-bianca-rossa Plus» (Rot-Weiß-Rot-Karte plus) e «Carta blu UE»(Blaue Karte EU) in formato ID1 conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emesse in Austria dal 1o luglio 2011).

Permessi «Soggiorno permanente-UE» (Daueraufenthalt- EU) conformemente alle azioni comuni basate sul regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (emessi in Austria dal 1o gennaio 2014).

Permessi «Articolo 50 TUE» («Artikel 50 EUV») per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari rientranti nell'accordo di recesso (data di emissione: 1o gennaio 2021). Il titolo di soggiorno può recare l'indicazione dello status di soggiornante di lungo periodo (Daueraufenthaltsrecht) e/o del rilascio del documento a un familiare (Familienangehöriger).

Permessi «diritto di soggiorno Plus» (Aufenthaltsberechtigung plus) ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, o dell'articolo 56, paragrafo 1, della Legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, in linea con le precedenti disposizioni dell'articolo 41a, paragrafo 9, e dell'articolo 43, paragrafo 3, della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciati in Austria dal 1o gennaio 2014).

Permesso «diritto di soggiorno» (Aufenthaltsberechtigung) ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, o dell'articolo 56, paragrafo 2, della Legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, corrispondente al precedente «Permesso di stabilimento» (Niederlassungsbewilligung) ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011 (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014).

Permesso «diritto di soggiorno per protezione speciale» (Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz) ai sensi dell'articolo 57 della Legge sull'asilo pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 100/2005, che continua a dare attuazione, conformemente alla legislazione nazionale, alle disposizioni della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. L'antecedente normativo era l'articolo 69a della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale I, n. 38/2011. Rilasciato in Austria dal 1o gennaio 2014.

« Aufenthaltskarte »: carta di soggiorno che conferisce ai familiari di cittadini del SEE un diritto di soggiorno nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi ai sensi della direttiva 2004/38/CE (rilasciato in questo formato dal 1o luglio 2020).

« Daueraufenthaltskarte »: carta di soggiorno con validità permanente rilasciata ai familiari di cittadini del SEE ai sensi della direttiva 2004/38/CE dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo in Austria (rilasciato in questo formato dal 1o luglio 2020).

II.   Permessi di soggiorno che, in virtù della direttiva 2004/38/CE, non devono essere rilasciati secondo il modello uniforme (rilasciati in questo formato fino al 30 giugno 2020)

Permesso di soggiorno nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi per familiari di un cittadino SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE — non corrispondente al modello standard di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Carta di soggiorno permanente che attesta il diritto di soggiorno permanente nell'Unione per un periodo superiore a tre mesi per familiari di un cittadino SEE in virtù della direttiva 2004/38/CE – non corrispondente al modello standard di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Altri documenti che autorizzano il soggiorno o il reingresso in Austria (a norma dell'articolo 2, punto 16, lettera b), del codice frontiere Schengen):

Documento d'identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore rosso, giallo, blu, verde, marrone, grigio e arancione, rilasciato dal ministero federale per l'Europa, l'Integrazione e gli Affari esteri.

Documento d'identità in formato tessera munito di fotografia per titolari di privilegi e immunità, di colore grigio chiaro, con riferimento alle categorie rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola, marrone e grigio, rilasciato dal ministero federale per l'Europa, l'Integrazione e gli Affari esteri.

«Status di avente diritto all'asilo» a norma dell'articolo 3 della Legge sull'asilo del 2005 o disposizioni anteriori — comprovato di norma da un passaporto convenzionale sotto forma di libretto in formato ID 3 (rilasciato in Austria dal 28 agosto 2006) oppure da una carta per persona avente diritto all'asilo a norma dell'articolo 51 bis della Legge sull'asilo del 2005 (rilasciata agli stranieri aventi introdotto domanda di protezione internazionale dal 15 novembre 2015 e a cui tale status è stato accordato dal 1o giugno 2016).

«Status di avente diritto alla protezione sussidiaria» a norma dell'articolo 8 della Legge sull'asilo del 2005 o disposizioni anteriori — comprovato di norma da una carta per persona titolare di protezione sussidiaria a norma dell'articolo 52 della Legge sull'asilo del 2005.

Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno dell'Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da studenti di paesi terzi residenti in uno Stato membro.

«Conferma di soggiorno legale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, punto 5, della legge sulla polizia degli stranieri (Fremdenpolizeigesetz, FPG)»/«domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, punto 17a, della FPG» corredata di un documento di viaggio in corso di validità.

Permesso di lavoro a norma dell'articolo 32 lettera c) della legge sui lavoratori stranieri (Ausländerbeschäftigungsgesetz) corredato di visto «D» per lavoratori stagionali in corso di validità o scaduto o ai sensi dell'articolo 22, lettera a) della FPG, rilasciato dall'Austria.

Permesso di soggiorno di durata illimitata — Rilasciato sotto forma di visto ordinario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, punto 1, della Legge sugli stranieri del 1992 (FrG) (rilasciato dalle autorità nazionali austriache e dagli uffici di rappresentanza all'estero sotto forma di timbro fino al 31 dicembre 1995).

Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde fino al numero 790000.

Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo verde e bianco a partire dal numero 790001.

Permesso di soggiorno sotto forma di autoadesivo conforme all'azione comune 97/11/GAI del Consiglio del 16 dicembre 1996 (GU L 7 del 10.1.1997) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (rilasciato in Austria dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 2005).

«Conferma di diritto di ingresso in Austria ai sensi dell'articolo 24 della Legge in materia di stabilimento e di soggiorno (NAG) o dell'articolo 59 della legge sull'asilo» sotto forma di autoadesivo verde e blu.

«Conferma relativa alla presentazione di domanda a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di recesso» («Bestätigung über die Antragstellung gemäß Art. 18 Abs. 1 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Austrittsabkommen)», rilasciata dal 4 gennaio 2021 su carta di sicurezza di formato A4.

Permesso di lavoro (Beschäftigungsbewilligung) ai sensi della sezione 4c (1) della legge sull'occupazione degli stranieri (Ausländerbeschäftigungsgesetz)

Attestato di esenzione (Befreiungsschein) ai sensi della sezione 4c (2) della legge sull'occupazione degli stranieri (Ausländerbeschäftigungsgesetz)

LIECHTENSTEIN

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1 .

Permessi di soggiorno rilasciati dal Liechtenstein ai cittadini dell'UE/del SEE e svizzeri

Bewilligung in Briefform (BiB) (Permesso in formato di lettera) (Permesso di lavoro su base giornaliera o settimanale. Validità: massimo 180 giorni in un periodo di 12 mesi)

Aufenthaltstitel L (Kurzaufenthaltsbewilligung) (Permesso per soggiorno di breve durata. Validità: massimo 12 mesi)

Aufenthaltstitel B (Aufenthaltsbewilligung) (Permesso di soggiorno. Validità: massimo 5 anni)

Aufenthaltstitel C (Niederlassungsbewilligung) (Permesso di stabilimento. Validità del termine per il riesame: massimo 5 anni)

Aufenthaltstitel D (Daueraufenthaltsbewilligung) (Permesso di soggiorno permanente, validità del termine per il riesame: massimo 10 anni)

Permessi di soggiorno rilasciati dal Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi

1.   Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi conformemente al regolamento (CE) 1030/2002:

Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige (Permesso per un soggiorno di breve durata. Validità: minimo 3 mesi, massimo 12 mesi)

Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige (Permesso per un soggiorno di lunga durata. Validità: massimo 12 mesi)

Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige (Permesso di soggiorno permanente. Validità del termine per il riesame: massimo 3 anni)

2.   Permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell’UE/del SEE o svizzeri (diritto di libera circolazione):

Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige (Permesso per un soggiorno di breve durata per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE/del SEE o svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità: massimo 12 mesi)

Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige (Permesso per un soggiorno di lunga durata per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE/del SEE o svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità: massimo 5 anni)

Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige (Permesso di soggiorno permanente per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini svizzeri (diritto di libera circolazione). Validità del termine per il riesame: massimo 5 anni)

Aufenthaltstitel D für Drittstaatsangehörige (Permesso di soggiorno permanente per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'UE/del SEE (diritto di libera circolazione). Validità del termine per il riesame: massimo 10 anni)

3.   Altri permessi pertinenti per cittadini di paesi terzi

Ausländerausweis S / Livret pour étrangers S / Libretto per stranieri S [carta di protezione temporanea S] in forma di libretto recante la dicitura «Ausländerausweis / Livret pour étrangers / Libretto per stranieri S» [carta di protezione temporanea S], rilasciato a persone provenienti dall'Ucraina bisognose di protezione a partire dal 16 marzo 2022 (vecchio libretto)

Ausweis für schutzbedürftige S / Carta di protezione temporanea S in forma di libretto (carta di protezione temporanea S), rilasciata a persone provenienti dall'Ucraina bisognose di protezione a partire dal 16 marzo 2022 (nuovo libretto)

4.   Elenco delle persone che partecipano a un viaggio scolastico all’interno dell’Unione europea.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.

GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

GU C 298 dell'8.12.2009, pag.15.

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

GU C 118 del 17.4.2014 del pag. 9.

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.

GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.

GU C 345 del 27.9.2018. pag. 5.

GU C 27 del 22.01.2019. pag. 8.

GU C 31 del 25.1. 2019, pag. 5.

GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.

GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.

GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.

GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.

GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.

GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.

GU C 491 del 7.12.2021, pag. 5.

GU C 509 del 17.12.2021, pag. 10.

GU C 63 del 7.2.2022, pag. 6.

GU C 272 del 15.7.2022, pag. 4.

GU C 304 del 9.8.2022, pag. 5.

GU C 393 del 13.10.2022, pag. 10.

GU C 72 del 28.2.2023, pag. 44.

GU C 274 del 3.8.2023, pag. 6.

GU C, C/2023/260 del 19 ottobre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/260/oj.

GU C, C/2023/1408 del 5 dicembre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1408/oj.

GU C, C/2023/1609 del 22 dicembre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1609/oj.

GU C, C/2024/1212 del 31 gennaio 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1212/oj.

GU C, C/2024/1950 del 6 marzo 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1950/oj.


(1)  Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.

(2)   GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4488/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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