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Document 52024XC02966

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione e l'attuazione della disposizione transitoria di cui al regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini

C/2024/2557

GU C, C/2024/2966, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2966/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2966/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/2966

2.5.2024

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'interpretazione e l'attuazione della disposizione transitoria di cui al regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(C/2024/2966)

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (nel seguito il «MiFIR») è modificato dal regolamento (UE) 2024/791 (nel seguito il «regolamento di riesame del MiFIR»). La presente comunicazione interpretativa mira a chiarire le disposizioni transitorie di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR modificato dal regolamento di riesame del MiFIR. I riferimenti che seguono rimandano agli articoli del MiFIR nella versione modificata dal regolamento di riesame del MiFIR.

La presente comunicazione non estende in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal regolamento di riesame del MiFIR né introduce requisiti aggiuntivi per gli operatori interessati e le autorità competenti. Le affermazioni e le opinioni in essa contenute rispecchiano il punto di vista della Commissione europea. Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Corte di giustizia ha competenza esclusiva in materia di interpretazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea.

2.   INTERPRETAZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELL’ARTICOLO 54, PARAGRAFO 3, DEL MiFIR

Il regolamento di riesame del MiFIR entrerà in vigore il 28 marzo e si applicherà a decorrere da tale data. Per diventare pienamente operative, diverse sue disposizioni devono essere integrate da regolamenti delegati della Commissione. Per il periodo transitorio, l'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR stabilisce che «le disposizioni degli atti delegati adottati in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 [ossia il MiFIR] applicabile prima del 28 marzo 2024 continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati adottati in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 [ossia del MiFIR modificato dal regolamento di riesame del MiFIR] applicabile a partire da tale data».

L'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR mira a garantire la continuità per i partecipanti al mercato durante la preparazione dei nuovi regolamenti delegati della Commissione; in forza di esso, continuano ad applicarsi i regolamenti delegati della Commissione vigenti. In alcuni casi, per diventare pienamente operative, le nuove disposizioni del MiFIR devono essere integrate da regolamenti delegati della Commissione nuovi o modificati e non possono essere adeguatamente integrate da quelli vigenti a causa delle differenze tra le nuove disposizioni del MiFIR e quelle applicabili prima del 28 marzo 2024 che sono integrate dai regolamenti delegati vigenti. In tali casi, dall'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR risulta che i regolamenti delegati vigenti continuano ad applicarsi unitamente alle disposizioni del MiFIR applicabili prima del 28 marzo 2024 che essi integrano.

Di seguito si riportano i punti interessati e le rispettive implicazioni.

Il meccanismo del massimale sul volume (articolo 5 del MiFIR)

L'articolo 5 del MiFIR relativo al meccanismo del massimale unico sul volume fissa la soglia al di sotto della quale è consentita la negoziazione di strumenti rappresentativi di capitale nell'ambito della deroga basata sul prezzo di riferimento. L'articolo 5 del MiFIR deve essere integrato da un regolamento delegato della Commissione che definisca le modalità con cui l'ESMA raccoglie, calcola e pubblica i dati relativi alle operazioni necessari per calcolare il massimale unico sul volume (1). Poiché il massimale unico sul volume è calcolato sulla base di un insieme di dati diverso da quello impiegato per calcolare il doppio massimale sul volume, il regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione (nel seguito la «norma tecnica di regolamentazione 3») non permette di integrare adeguatamente il nuovo massimale unico sul volume. Di conseguenza, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR, continuano ad applicarsi le norme sul doppio massimale sul volume specificate nella norma tecnica di regolamentazione 3. Il massimale unico sul volume sarà applicabile a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del MiFIR.

Pubblicazione differita dei dettagli delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati o quote di emissione e pubblicazione differita dei dettagli delle operazioni eseguite relativamente ai derivati (articoli 11 e 11 bis del MiFIR)

Gli articoli 11 e 11 bis del MiFIR stabiliscono norme relative alla pubblicazione differita dei dettagli delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati. Tali articoli devono essere integrati da regolamenti delegati della Commissione che definiscano la calibrazione dei piani di differimento (2). Poiché il regolamento di riesame del MiFIR ha modificato in modo significativo i criteri per definire tale calibrazione, il regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (nel seguito la «norma tecnica di regolamentazione 2») non permette di integrare adeguatamente gli articoli 11 e 11 bis del MiFIR. Di conseguenza, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR, continuano ad applicarsi le norme sul differimento applicabili prima del 28 marzo 2024 specificate nella norma tecnica di regolamentazione 2. I nuovi piani di differimento per le obbligazioni, gli strumenti finanziari strutturati e le quote di emissione, da un lato, e per i derivati, dall'altro, si applicheranno a decorrere dall'entrata in applicazione dei regolamenti delegati della Commissione adottati, rispettivamente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, del MiFIR.

Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli (articolo 13 del MiFIR)

L'articolo 13 del MiFIR impone a gestori del mercato, imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, dispositivi di pubblicazione autorizzati (approved publication arrangements – APA), sistemi consolidati di pubblicazione e internalizzatori sistematici di rendere disponibili al pubblico le informazioni pre- e post-negoziazione relative a operazioni in strumenti finanziari a condizioni commerciali ragionevoli e di assicurare un accesso non discriminatorio a tali informazioni. L'articolo 13 del MiFIR deve essere integrato da un regolamento delegato della Commissione che specifichi una serie di elementi, in particolare quelli da includere nel calcolo dei costi e del margine ragionevole (3). Poiché il regolamento di riesame del MiFIR introduce un nuovo principio per cui non è possibile chiedere agli utenti un corrispettivo in base al valore che i dati rappresentano per ciascuno di essi, i regolamenti delegati (UE) 2017/565 e (UE) 2017/567 della Commissione non permettono di integrare adeguatamente l'articolo 13 del MiFIR. Di conseguenza, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR, continua ad applicarsi l'obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli applicabile prima del 28 marzo 2024 specificato nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti delegati (UE) 2017/565 e (UE) 2017/567 della Commissione e negli orientamenti dell'ESMA (ESMA70-156-4263). L'obbligo modificato di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli si applicherà a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del MiFIR.

Norme di quotazione per gli internalizzatori sistematici in strumenti rappresentativi di capitale (articolo 14 del MiFIR)

L'articolo 14 del MiFIR delega alla Commissione il compito di definire in un nuovo regolamento delegato la dimensione minima delle quotazioni e la soglia al di sotto della quale le norme in materia di trasparenza pre-negoziazione si applicano agli internalizzatori sistematici in strumenti rappresentativi di capitale (4). Il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione si limita a definire i metodi per determinare la dimensione standard del mercato. Tuttavia non contiene alcuna indicazione in merito alla dimensione minima della quotazione e alla soglia al di sotto della quale le norme in materia di trasparenza pre-negoziazione si applicano agli internalizzatori sistematici in strumenti rappresentativi di capitale (entrambi gli elementi sono definiti all'articolo 14 nella versione applicabile prima del 28 marzo). Pertanto il regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione non permette di integrare adeguatamente l'articolo 14 del MiFIR. Di conseguenza, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR, continuano ad applicarsi le norme di quotazione per gli internalizzatori sistematici in strumenti rappresentativi di capitale applicabili prima del 28 marzo 2024 e specificate nelle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione. Le nuove norme di quotazione per gli internalizzatori sistematici si applicheranno a decorrere dall'entrata in applicazione del regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del MiFIR.

Obbligo di segnalare le operazioni (articolo 26 del MiFIR)

L'articolo 26 del MiFIR stabilisce norme sull'obbligo che impone alle imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari di comunicare i dettagli di tali operazioni all'autorità competente. Il suddetto articolo deve essere integrato da un regolamento delegato della Commissione che specifichi gli strumenti finanziari che hanno un indice come sottostante da segnalare e che modifichi taluni dettagli delle operazioni da segnalare (5). Pertanto il regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (nel seguito la «norma tecnica di regolamentazione 22») non permette di integrare adeguatamente l'articolo 26 del MiFIR. Di conseguenza, a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del MiFIR, continuano ad applicarsi le norme sulla segnalazione delle operazioni applicabili prima del 28 marzo 2024 specificate nella norma tecnica di regolamentazione 22. Le nuove norme sulla segnalazione delle operazioni si applicheranno a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell'articolo 26, paragrafo 9, del MiFIR.


(1)  Articolo 5, paragrafo 9, del MiFIR.

(2)  Articolo 11, paragrafo 4, e articolo 11 bis, paragrafo 3, del MiFIR.

(3)  Articolo 13, paragrafo 5, del MiFIR.

(4)  Articolo 14, paragrafo 7, del MiFIR.

(5)  Articolo 26, paragrafo 9, del MiFIR.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2966/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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