COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.11.2024
COM(2024) 543 final
2024/0302(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 giugno 2024 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a continuare a derogare all'articolo 193 della direttiva IVA per quanto riguarda il debitore dell'IVA nel caso di talune operazioni effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 7 agosto 2024 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Ungheria. Con lettera del 9 agosto 2024 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la domanda.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
In base all'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario (meccanismo di inversione contabile). Nel 2017 l'Ungheria ha chiesto di estendere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni di beni strumentali e alle altre cessioni di beni o prestazioni di servizi aventi un valore di mercato superiore a 100 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa 250 EUR) al momento della cessione o prestazione, se il soggetto passivo che cede i beni o presta i servizi è oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza. La deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio.
La misura è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1775 del Consiglio del 5 ottobre 2021.
I beni strumentali sono generalmente strumenti, macchinari e oggetti di elevato valore. Inoltre, secondo l'Ungheria, numerose operazioni che superano la soglia di HUF 100 000 sono effettuate da soggetti passivi insolventi. Il liquidatore spesso non paga l'IVA dovuta poiché l'importo viene utilizzato per saldare i crediti pregressi. Al tempo stesso l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, con un'incidenza negativa sul bilancio. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive gonfiando in misura considerevole l'importo dell'IVA detraibile senza la garanzia che l'emittente delle fatture avrebbe versato l'IVA dovuta.
L'Ungheria sostiene pertanto che sussista una reale necessità di salvaguardare il gettito fiscale e gli interessi finanziari a causa del numero dei soggetti passivi in difficoltà finanziarie che effettuano le operazioni di cui sopra. Secondo l'Ungheria, il meccanismo di inversione contabile è uno strumento adeguato a tal fine. Il soggetto passivo in liquidazione non sarebbe tenuto a pagare l'IVA dovuta e il cliente non sarebbe penalizzato, mentre sarebbero evitate le perdite per il bilancio pubblico.
Ai sensi dell'articolo 199 bis della direttiva IVA, tutti gli Stati membri hanno la possibilità di applicare il meccanismo dell'inversione contabile a specifiche operazioni oggetto di frode. Poiché tale articolo è in vigore fino al 31 dicembre 2026, la Commissione valuterà se la cessione di beni strumentali o la cessione di beni o la prestazione di servizi, quando il soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi è oggetto di una liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca legalmente l'insolvenza, debbano essere incluse anche nelle cessioni o prestazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile, qualora vi sia una nuova proposta al riguardo.
Di conseguenza, sebbene l'Ungheria abbia chiesto la proroga dell'autorizzazione fino al 31 dicembre 2027, si propone di autorizzare tale proroga fino al 31 dicembre 2026.
Una deroga che consenta a un singolo Stato membro di avvalersi del meccanismo di inversione contabile, anziché di misure di portata generale, costituisce una soluzione estrema e dovrebbe essere il più possibile limitata nel tempo. Inoltre, tale periodo dovrebbe essere sufficiente per attuare altre misure convenzionali volte a ridurre le perdite per il bilancio pubblico, in particolare quelle connesse a comportamenti fraudolenti, evitando così che tale misura sia nuovamente prorogata.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta e lottare contro l'evasione o l'elusione fiscale. Essa non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Ungheria e concerne solo questo Stato membro.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione di esecuzione mira a salvaguardare il gettito fiscale e gli interessi finanziari in relazione alle imprese soggette a procedura di insolvenza che effettuano cessioni di beni strumentali o cessioni di beni o prestazioni di servizi con un valore di mercato superiore a 100 000 HUF. Secondo l'Ungheria, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazioni ha effettivamente semplificato la riscossione dell'imposta e impedito l'evasione o l'elusione fiscale.
Secondo i dati delle autorità fiscali ungheresi per il periodo 2021-2023, il numero di soggetti passivi interessati è salito a 380 nel 2021 – a seguito delle misure di emergenza introdotte per fronteggiare la pandemia di COVID-19 – per scendere quindi a 335 nel 2022 e a 212 nel 2023.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi registrate nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile si sono attestate a 34 miliardi di HUF nel 2021 e a 31 miliardi di HUF nel 2022. Nel 2023 la cifra è salita a 157 miliardi di HUF, di cui 109 miliardi di HUF erano riconducibili a un unico grande contribuente.
Di conseguenza – ipotizzando l'applicazione dell'aliquota standard – il debito d'imposta si è attestato a 8,3-9,3 miliardi di HUF nel 2021 e nel 2022, per raggiungere la cifra eccezionalmente elevata di 42 miliardi di HUF nel 2023.
Pertanto, considerando che vi sono scarse possibilità di recuperare l'IVA dai soggetti passivi sottoposti a procedura di liquidazione, l'amministrazione tributaria ungherese stima a circa 3,6-4 miliardi di HUF (5,6 miliardi di HUF nel 2023, escludendo il valore anomalo, o 18 miliardi di HUF, includendolo) l'importo dell'IVA che sarebbe stata persa per il bilancio ogni anno, se non fosse stata mantenuta la deroga per i beni mobili materiali.
Pertanto, la misura di deroga ha un impatto positivo. Dato il suo impatto limitato, per ridurre le perdite di bilancio l'Ungheria dovrebbe attuare altre misure convenzionali che potrebbero conseguire risultati analoghi.
In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non incide sul bilancio dell'UE.
5.ALTRI ELEMENTI
La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2026.
2024/0302 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/789 che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/789 del Consiglio l'Ungheria è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE ("la misura speciale") per quanto riguarda il debitore dell'IVA, qualora talune operazioni siano effettuate da soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di qualsiasi altra procedura che ne stabilisca giuridicamente l'insolvenza.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/1775 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, ha prorogato l'autorizzazione ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
(4)Con lettera del 10 giugno 2024 ("la domanda"), l'Ungheria ha chiesto alla Commissione di prorogare ulteriormente l'autorizzazione ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2027. L'Ungheria ha corredato la domanda di una relazione comprendente un riesame della misura speciale.
(5)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda agli altri Stati membri con lettere del 7 agosto 2024. Con lettera del 9 agosto 2024 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la domanda.
(6)L'Ungheria sostiene che i soggetti passivi oggetto di una procedura di liquidazione o di insolvenza spesso non versano all'erario l'IVA dovuta. Al tempo stesso l'acquirente, essendo un soggetto passivo con diritto a detrazione, può comunque detrarre l'IVA assolta, con un'incidenza negativa sul bilancio pubblico. L'Ungheria ha inoltre registrato casi di frode in cui imprese in liquidazione avrebbero emesso fatture fittizie a imprese attive e avrebbero ridotto in misura considerevole l'imposta da pagare senza la garanzia che l'emittente delle fatture avrebbe versato l'IVA dovuta.
(7)In conformità all'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni immobili in una vendita giudiziaria all'incanto da parte di un debitore giudiziario ("meccanismo di inversione contabile"). La misura speciale consente all'Ungheria di estendere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile ad altre cessioni e prestazioni effettuate da soggetti passivi nell'ambito di una procedura di insolvenza, vale a dire cessioni di beni strumentali e altre cessioni di beni o prestazioni di servizi con valore di mercato superiore a 100 000 HUF.
(8)Sulla base delle informazioni fornite dall'Ungheria, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazioni ha effettivamente semplificato la riscossione dell'imposta e impedito l'evasione o l'elusione fiscale. L'attuazione della misura ha limitato le perdite di entrate pubbliche e generato entrate di bilancio supplementari.
(9)La proroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire all'amministrazione fiscale di introdurre altre misure convenzionali allo scopo di affrontare il problema in questione e ridurre le perdite per il bilancio pubblico, in particolare quelle connesse a pratiche fraudolente, fino alla scadenza della misura speciale, rendendo così superflua un'ulteriore proroga della stessa. Una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, ritenuta una soluzione estrema, viene concessa soltanto in casi eccezionali per consentire il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. Inoltre, l'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026. L'autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata solo fino al 31 dicembre 2026.
(10)La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/789,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/789, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026".
Articolo 2
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente