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Document 52024PC0480

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024

COM/2024/480 final

Bruxelles, 25.10.2024

COM(2024) 480 final

2024/0284(BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024


RELAZIONE

1.Contesto della proposta

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 1 (di seguito "regolamento FSUE") per un importo di 116 031 553 EUR al fine di fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alla catastrofe naturale (alluvioni) verificatasi nel 2024.

La mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 14/2024, che propone di trasferire l'importo di 116 031 553 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà europea (di seguito "ESR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento.

2.Informazioni e condizioni

2.1Germania – catastrofe grave: alluvioni nella Germania meridionale di maggio 2024

Il 30 maggio 2024 la Germania è stata colpita da piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni eccezionali nella Germania meridionale all'inizio di giugno.

La Germania ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

1)Il 20 agosto 2024 la Germania ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni nella Germania meridionale di maggio 2024.

2)La Germania ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 30 maggio 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

4)Secondo le stime delle autorità tedesche i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 4 139,9 milioni di EUR. La Commissione ha accolto la somma di 4 131,6 milioni di EUR come importo plausibile dei danni diretti totali. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per la Germania, ossia 3 miliardi di EUR a prezzi 2011, pari a 3,8 miliardi di EUR a prezzi 2024. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

6)La Germania non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

7)Il 30 maggio 2024 piogge torrenziali hanno colpito gli Stati della Baviera e del Baden-Württemberg, causando inondazioni eccezionali nella Germania meridionale all'inizio di giugno. In molti luoghi i livelli delle acque hanno superato i massimi storici e in 18 distretti bavaresi è stato dichiarato lo stato di emergenza. La catastrofe alluvionale ha provocato il decesso di sei persone e il collasso di varie dighe nella regione, rendendo necessarie l'evacuazione di diversi comuni e l'effettuazione di missioni di soccorso. Il flusso delle acque alluvionali e dei detriti ha danneggiato ponti, reti ferroviarie e strade, con ripercussioni sui collegamenti via terra nelle zone colpite. I servizi ferroviari hanno subito gravi ripercussioni e, in un caso, un treno espresso con a bordo 185 passeggeri ha deragliato a seguito di uno smottamento.

8)Le autorità tedesche non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM).

9)La Germania ha stimato a 235 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 132 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante attiene alla messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e alle misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 72,9 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante è riferita alle misure provvisorie di alloggio e ai servizi di soccorso, per un ammontare di 27,5 milioni di EUR. I costi riguardanti la ripulitura della zona danneggiata ammontano a 2,6 milioni di EUR.

10)La direttiva 2007/60/CE 2 è stata pienamente recepita in Germania dalla legge sulla gestione delle acque. L'attuazione della legge è monitorata a livello dei Länder.

11)Alla data di presentazione della domanda la Germania non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

12)Le autorità tedesche hanno indicato che i danni assicurati riguardano principalmente i privati e le imprese e che i danni a carico del settore pubblico non sono coperti da assicurazione. Le autorità tedesche non hanno segnalato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.2Italia – catastrofe regionale: alluvioni nella regione Valle d'Aosta

Il 29 giugno 2024 l'Italia è stata colpita da violenti nubifragi che hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti nella regione autonoma Valle d'Aosta.

L'Italia ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

1)Il 20 settembre 2024 l'Italia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni nella regione autonoma Valle d'Aosta del 29 giugno 2024.

2)L'Italia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 29 giugno 2024. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

4)Nella domanda l'evento è stato presentato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Secondo le stime delle autorità italiane i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 158,39 milioni di EUR. Tale importo supera la soglia applicabile indicata per la "catastrofe regionale", pari a 71,05 milioni di EUR per la regione Valle d'Aosta nel 2024 3 .

5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

6)L'Italia non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

7)Il 29 giugno 2024 violenti nubifragi con forti precipitazioni hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti. Le inondazioni torrenziali hanno causato danni ingenti alle infrastrutture, interruzione di servizi e isolamento di comunità della regione autonoma Valle d'Aosta. Il 58 % dei comuni della Valle d'Aosta è stato colpito dalle inondazioni. La superficie interessata è pari al 66 % circa della superficie totale della regione. Tra i comuni più colpiti figurano Aymavilles, Cogne e Valtournenche. Oltre 52 000 abitanti e 4 800 imprese hanno subito ripercussioni dirette a seguito della catastrofe.

8)Le autorità italiane non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM). Il Dipartimento della Protezione civile italiana ha tuttavia tenuto aggiornato il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) della direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione europea sull'evoluzione delle attività di gestione della catastrofe.

9)L'Italia ha stimato a 39 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della salute e dell'istruzione, per un ammontare di 26,3 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante si riferisce alla messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e alle misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 10 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 1,7 milioni di EUR. I costi concernenti le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso ammontano a 0,7 milioni di EUR. 

10)L'Italia ha recepito la direttiva 2007/60/CE con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49; tale decreto stabilisce che siano predisposte mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate in base all'atto legislativo stesso. Prima del 22 dicembre 2015 è stato inoltre approvato un piano di gestione del rischio di alluvioni suddiviso in distretti idrografici.

11)Alla data di presentazione della domanda l'Italia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

12)Le autorità italiane non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.3Conclusioni

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e a seguito della valutazione delle informazioni presentate, la Commissione conclude che le catastrofi di cui alle domande presentate dalla Germania e dall'Italia rientrano nelle condizioni stabilite nel regolamento FSUE per la mobilitazione del FSUE.

3.Finanziamenti

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 4 (di seguito "regolamento QFP") consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR). Il punto 10 dell'accordo interistituzionale (AII) del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 5 , fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

Dato che la solidarietà era la motivazione principale per l'istituzione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Pertanto la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011, cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto alla parte dei danni al di sotto della soglia. Ciò significa che l'importo degli aiuti per un paese colpito da una catastrofe che rientra nelle condizioni previste per una "catastrofe naturale grave" è calcolato sommando due importi: il 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e il 6 % per la parte dei danni diretti totali al di sopra della soglia.

La percentuale applicata per la determinazione degli importi degli aiuti per "catastrofe naturale regionale", che non supera la soglia nazionale, è il 2,5 % dei danni diretti totali. 

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti per le domande della Germania e dell'Italia.

Catastrofe

Danni diretti totali
(in EUR)

Soglia per catastrofe applicata

(in EUR)

2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia per le catastrofi gravi
(in EUR)

6 % dei danni diretti al di sopra della soglia per le catastrofi gravi 
(in EUR)

2,5 % dei danni diretti totali

(in EUR)

Importo totale dell'aiuto proposto

(in EUR)

Anticipo

(in EUR)

Saldo da versare

(in EUR)

Germania – alluvione (catastrofe grave)

4 131 673 024

3 880 820 000

97 020 500

15 051 181

NA

112 071 681

NA

112 071 681

Italia (Valle d'Aosta) – alluvione (catastrofe regionale)

158 394 907

71 054 400

NA

NA

3 959 872

3 959 872

NA

3 959 872

TOTALE

116 031 553

NA

116 031 553

Il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio 6 , del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, ha suddiviso la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza in due strumenti distinti: la riserva di solidarietà europea e la riserva per gli aiuti d'urgenza. La riserva di solidarietà europea, con un importo annuo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 1 144,2 milioni di EUR a prezzi 2024) sarà utilizzata per l'assistenza al fine di rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal FSUE.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento FSUE e l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento QFP, il 25 % della dotazione annuale del FSUE (vale a dire 286 milioni di EUR per il 2024) è reso disponibile il 1º ottobre di ogni anno.

Infine, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 milioni di EUR è già stato iscritto nel bilancio generale dell'UE 2024 (in stanziamenti di impegno e di pagamento) per il versamento di eventuali anticipi.

L'importo massimo che può essere utilizzato dal FSUE a titolo della dotazione della riserva di solidarietà europea per il 2024 in questa fase è pertanto pari a 297 420 718 EUR, anticipi esclusi; tale importo consente di coprire il fabbisogno di pagamenti di questa mobilitazione.

Importo disponibile a titolo del FSUE nel 2024

 

Dotazione totale annua del FSUE per il 2024 (compresa la tranche del 1º ottobre)

1 144 181 018

Crediti riservati per i versamenti anticipati (-)

50 000 000

Importo mobilitato nell'ambito della 1a decisione di mobilitazione 7 (-)

796 760 300

Importo disponibile per la mobilitazione (esclusi gli anticipi)

297 420 718

Importo proposto per la mobilitazione nell'ambito della 2a decisione di mobilitazione

116 031 553

Importo ancora disponibile per i versamenti anticipati

12 926 996

Importo rimanente per domande future (inclusi gli anticipi)

194 316 161

A titolo informativo, nel 2024, dei 50 milioni di EUR già iscritti nel bilancio generale dell'UE 2024 per i versamenti anticipati, la Commissione ha già erogato alla Grecia un anticipo in relazione alle alluvioni provocate dal ciclone "Daniel" per un importo di 25 382 237 EUR e un anticipo alla Francia per le alluvioni nell'ex regione Nord-Pas-de-Calais per un importo di 11 690 767 EUR. Di conseguenza, l'importo residuo disponibile per gli anticipi ammonta a 12 926 996 EUR. Oltre a tale importo, le disponibilità rimanenti sono pari a 297 420 718 EUR; risulta pertanto che il totale delle disponibilità rimanenti è pari a 310 347 714 EUR. Dopo l'adozione della presente decisione di mobilitazione le disponibilità rimanenti ammonteranno a 194 316 161 EUR. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento QFP, qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nel 2024 può essere utilizzata nel 2025.

2024/0284 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 8 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 9 , in particolare l'articolo 9,

visto l'accordo interistituzionale (AII) del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 10 , in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 11 .

(3)Il 20 agosto 2024 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni nella Germania meridionale di maggio 2024.

(4)Il 20 settembre 2024 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni nella regione autonoma Valle d'Aosta, Italia, del 29 giugno 2024.

(5)Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(6)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario alla Germania e all'Italia.

(7)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:

a)alla Germania è erogato l'importo di 112 071 681 EUR in relazione alle alluvioni di maggio e giugno 2024;

b)all'Italia è erogato l'importo di 3 959 872 EUR in relazione alle alluvioni del 29 giugno 2024 nella regione autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione] 12*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente        Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/661/oj), e dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/461/oj).
(2)    Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
(3)    La domanda è stata presentata nel 2024, pertanto la soglia applicabile è quella del 2024.
(4)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(5)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(6)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(7)    COM(2024) 325.
(8)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.
(9)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(10)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(11)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(12) *    Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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