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Document 52024PC0279

Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

COM/2024/279 final

Bruxelles, 8.7.2024

COM(2024) 279 final

2024/0153(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è adattare il regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio 1 (il regolamento di esecuzione IVA) per spianare la strada all'introduzione di un certificato elettronico di esenzione per confermare che l'operazione può beneficiare di un'esenzione specifica a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (la direttiva IVA).

L'allegato II del regolamento di esecuzione IVA stabilisce un certificato di esenzione cartaceo per l'esenzione dall'IVA e/o dalle accise destinato a essere firmato a mano. Per consentire agli Stati membri di stare al passo con le crescenti esigenze dell'era digitale e ridurre l'onere amministrativo per le imprese, l'attuale versione cartacea sarà sostituita dal nuovo certificato elettronico di esenzione nella prospettiva di un uso crescente delle firme elettroniche avanzate. Tale conversione elettronica consentirà inoltre agli Stati membri di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione 2 , che impone loro di adottare i mezzi tecnici necessari per consentire l'elaborazione elettronica dei documenti firmati elettronicamente quando si fruisce di un servizio online fornito da o per conto di un organismo del settore pubblico.

Ai sensi del nuovo articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, avrà la facoltà di adottare misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico applicabile del nuovo certificato elettronico di esenzione nonché le relative modalità di elaborazione elettronica. Il nuovo certificato elettronico sostituirà integralmente la versione cartacea a decorrere dal 1° luglio 2030. Per le operazioni effettuate prima di tale data e al fine di tener conto meglio di altri progetti informatici in corso, gli Stati membri possono continuare a utilizzare la versione cartacea di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione IVA. Di conseguenza il testo dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IVA è modificato al fine di consentire l'uso alternativo dei certificati, in entrambe le forme, cartacea ed elettronica.

L'allegato II del regolamento di esecuzione IVA non è più aggiornato poiché fa riferimento alla direttiva 2008/118/CE, sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (rifusione) 3 , e sarà modificato di conseguenza.

Infine, sia l'articolo 51, sia l'allegato II del regolamento di esecuzione IVA saranno soppressi a decorrere dal 1° luglio 2030, data alla quale tale versione cartacea sarà sostituita dal nuovo certificato elettronico di esenzione dall'IVA, a norma dell'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta consente la conversione elettronica del certificato di esenzione quale fase successiva al suo adattamento del 2022 4 , che rispecchia l'ambito di applicazione esteso delle esenzioni a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva IVA, al fine di comprendere le attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) 5 e le misure unionali di risposta alla pandemia di COVID-19 6 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'introduzione del certificato elettronico di esenzione dall'IVA è coerente con le iniziative nell'ambito della politica di digitalizzazione dell'UE e aiuterà gli Stati membri ad attrezzare le amministrazioni fiscali affinché soddisfino i requisiti relativi all'uso delle firme elettroniche avanzate stabiliti nella legislazione dell'UE 7 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 397 della direttiva IVA. Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'introduzione del certificato elettronico di esenzione dall'IVA ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA esige il corrispondente adattamento del regolamento di esecuzione IVA. Gli Stati membri non possono conseguire tale risultato agendo individualmente. L'adeguamento richiede una proposta della Commissione al fine di modificare il regolamento di esecuzione IVA,

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo perseguito. L'iniziativa introduce un certificato elettronico di esenzione per confermare che l'operazione può beneficiare di un'esenzione specifica a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA. Tenuto conto del crescente onere amministrativo e dell'assenza di flessibilità associati al regime di esenzione basato su documenti cartacei, le misure proposte apporteranno una semplificazione e risparmi significativi a lungo termine e sono quindi proporzionati alla luce della loro incidenza sul bilancio.

Scelta dell'atto giuridico

Al fine di modificare il regolamento di esecuzione IVA si propone un regolamento di esecuzione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST E DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata svolta alcuna consultazione dei portatori di interessi, a causa della natura altamente tecnica della presente iniziativa e del suo allineamento con gli sforzi a livello dell'UE intesi a promuovere le interazioni di amministrazione digitale.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ha effettuato uno studio tecnico inteso a identificare le possibili soluzioni informatiche per introdurre un certificato elettronico di esenzione e la procedura corrispondente.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata all'esercizio REFIT e non incide in modo particolare sulle microimprese o le PMI.

Diritti fondamentali

La proposta di conversione elettronica della procedura di esenzione dall'IVA sostiene l'adattamento all'era digitale e rafforza i diritti dei cittadini relativamente all'elaborazione dei loro dati personali, tutelati dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta introduce talune modifiche necessarie ai fini della conversione elettronica del certificato di esenzione dall'IVA ma non incide sull'ambito di applicazione delle esenzioni dall'IVA cui fa riferimento. Essa non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà l'attuazione delle misure proposte nell'ambito delle sue responsabilità per garantire l'applicazione corretta della legislazione dell'UE in materia di IVA.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta modifica il testo dell'articolo 51, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di esecuzione IVA al fine di garantire che il nuovo certificato elettronico di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA possa essere usato come alternativa.

L'articolo 1, paragrafo 2, della proposta sostituisce il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione IVA con una nuova versione che riflette la sostituzione della direttiva 2008/118/CE con la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (rifusione).

L'articolo 2 della proposta sopprime l'articolo 51 e l'allegato II del regolamento di esecuzione IVA per garantire che a decorrere dal 1° luglio 2030 si applichi unicamente il certificato elettronico di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA.

2024/0153 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 8 , in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)L'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/112/CE introduce il nuovo certificato elettronico di esenzione dall'IVA e la procedura elettronica necessaria alla relativa elaborazione. Al fine di consentire agli Stati membri di disporre di una flessibilità sufficiente per attuare l'ampio numero di progetti informatici correlati in corso, essi sono autorizzati a continuare a utilizzare il certificato cartaceo esistente, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio 9 , per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2030. L'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato per consentire l'uso del certificato elettronico o cartaceo durante un periodo transitorio.

2)L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe essere sostituito al fine di rispecchiare il fatto che la direttiva 2008/118/CE del Consiglio 10 è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio 11 .

3)In conformità con la direttiva 2006/112/CE, a decorrere dal 1° luglio 2030 dovrà essere utilizzato unicamente il certificato elettronico di esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1 bis, di detta direttiva. Di conseguenza l'articolo 51 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che stabiliscono la versione cartacea del certificato di esenzione, dovrebbero essere soppressi a decorrere da tale data.

4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1)all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione e non è utilizzato il certificato elettronico di esenzione a norma dell'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/112/CE, per confermare che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è utilizzato il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento, ferme restando le note esplicative figuranti nell'allegato di detto certificato.

Nell'usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.";

2)L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

1)l'articolo 51 è soppresso;

2)l'allegato II è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) ( GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1 ).
(2)    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ( GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37 ).
(3)    Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 ).
(4)    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise ( GU L 88 del 16.3.2022, pag. 15 )
(5)    Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione ( GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10 ).
(6)    Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 ( GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1 )
(7)    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno ( GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37 ).
(8)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj .
(9)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 77 del 23.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ).
(10)    Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/118/oj ).
(11)    Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj ).
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Bruxelles, 8.7.2024

COM(2024) 279 final

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto


ALLEGATO

"ALLEGATO II

Certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'articolo 51

UNIONE EUROPEA    CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE (*)

   (Direttiva 2006/112/CE - articolo 151, e direttiva 2020/262 - articolo 11)

N. di serie (facoltativo):

     

1.    BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA)

     

Denominazione/nominativo

     

Via e numero

     

CAP, località

     

Stato membro (ospitante)

2.    AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO (nome, indirizzo e numero di telefono)

     

3.    DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO O PERSONA)

Il beneficiario (organismo o persona)(1) dichiara

a)    di aver acquistato i beni e/o i servizi di cui alla casella 5(2)

   per uso ufficiale in quanto

   per uso personale in quanto

   missione diplomatica estera

   membro di una missione diplomatica estera

   rappresentanza consolare estera

   membro di una rappresentanza consolare estera

   organismo europeo cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

   organo internazionale

   membro del personale di un organismo internazionale

   forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)

   forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)

   forza armata del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro

   Destinato all'uso da parte della Commissione europea o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19

     

(designazione dell'organismo, cfr. casella 4)

b)    che i beni e/o i servizi di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospitante indicato nella casella 1, e

c)    che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.

Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro del luogo in cui sono forniti i beni o i servizi, l'IVA e/o le accise che sarebbero dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o qualora non ricevessero la destinazione prevista.

     

Luogo, data

     

Nome e qualifica del firmatario

     

Firma

4.    VISTO DELL'ORGANISMO (in caso di esenzione per uso personale)

     

Luogo, data

     

Timbro

     

Nome e qualifica del firmatario

Firma

5.    ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA L'ESENZIONE DALL'IVA E/O DALLE ACCISE

A. Dati relativi al fornitore/depositario autorizzato

1) Nome e indirizzo

2) Stato membro

3) Numero di identificazione IVA/Codice accisa o numero di registrazione/codice fiscale

B. Dati relativi ai beni e/o ai servizi:

N.

Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi(3) (o riferimento dell'ordinativo allegato)

Quantità o numero

Valore al netto dell'IVA e dell'accisa

Valuta

Valore unitario

Valore totale

Importo totale

6.    CERTIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa

totalmente

fino a una quantità di      

(numero)(4)

le condizioni per l'esenzione dall'IVA e/o dalle accise.

     

Luogo, data

Timbro

     

Nome e qualifica del firmatario

Firma

7.    DISPENSA DAL VISTO DI CUI ALLA CASELLA 6 (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n.:

     

Data:

     

l'organismo beneficiario designato:

è dispensato

     

     

dall'autorità competente dello Stato membro ospitante:

dall'obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6

     

     

Luogo, data

Timbro

     

Nome e qualifica del firmatario

Firma

(*)    Cancellare la dicitura non pertinente.

1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

2)    Indicare la menzione esatta.

3)    Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.

4)    Cancellare nella casella 5 o nell'ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell'esenzione.



Note esplicative

1.Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro.

2.a)Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (C 164 del 1° luglio 1989, pag. 3).

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

   Per l'esenzione dalle accise il certificato di esenzione è redatto in duplicato:

una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

una copia destinata ad accompagnare la movimentazione dei prodotti soggetti ad accisa.

b)Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

c)Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

d)Qualora l'elenco delle merci e/o dei servizi (casella 5, punto B, del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione.

e)Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore/depositario, il beneficiario (organismo/persona) deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci e ai servizi di cui alla casella 5, punto B.

f)Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l'uso ai presenti fini.

3.Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

4.Apponendo il visto di cui alla casella 4 l'organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

5.a)Il riferimento all'ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, è necessario vistare anche l'ordinativo.

b)L'indicazione del numero ai fini delle accise di cui all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, è facoltativa; l'indicazione del numero di identificazione IVA o di registrazione fiscale è obbligatoria.

c)Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma ISO 4217 stabilita dall'organizzazione internazionale di standardizzazione.

6.La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all'accordo di un'altra autorità del medesimo Stato. Spetta all'amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo.

7.Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l'organismo beneficiario dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato.

____________________________________________________________________________________

*Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti)."

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