COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.7.2024
COM(2024) 279 final
2024/0153(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'obiettivo della presente proposta è adattare il regolamento di esecuzione n. 282/2011 del Consiglio (il regolamento di esecuzione IVA) per spianare la strada all'introduzione di un certificato elettronico di esenzione per confermare che l'operazione può beneficiare di un'esenzione specifica a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (la direttiva IVA).
L'allegato II del regolamento di esecuzione IVA stabilisce un certificato di esenzione cartaceo per l'esenzione dall'IVA e/o dalle accise destinato a essere firmato a mano. Per consentire agli Stati membri di stare al passo con le crescenti esigenze dell'era digitale e ridurre l'onere amministrativo per le imprese, l'attuale versione cartacea sarà sostituita dal nuovo certificato elettronico di esenzione nella prospettiva di un uso crescente delle firme elettroniche avanzate. Tale conversione elettronica consentirà inoltre agli Stati membri di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione, che impone loro di adottare i mezzi tecnici necessari per consentire l'elaborazione elettronica dei documenti firmati elettronicamente quando si fruisce di un servizio online fornito da o per conto di un organismo del settore pubblico.
Ai sensi del nuovo articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, avrà la facoltà di adottare misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico applicabile del nuovo certificato elettronico di esenzione nonché le relative modalità di elaborazione elettronica. Il nuovo certificato elettronico sostituirà integralmente la versione cartacea a decorrere dal 1° luglio 2030. Per le operazioni effettuate prima di tale data e al fine di tener conto meglio di altri progetti informatici in corso, gli Stati membri possono continuare a utilizzare la versione cartacea di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione IVA. Di conseguenza il testo dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione IVA è modificato al fine di consentire l'uso alternativo dei certificati, in entrambe le forme, cartacea ed elettronica.
L'allegato II del regolamento di esecuzione IVA non è più aggiornato poiché fa riferimento alla direttiva 2008/118/CE, sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (rifusione), e sarà modificato di conseguenza.
Infine, sia l'articolo 51, sia l'allegato II del regolamento di esecuzione IVA saranno soppressi a decorrere dal 1° luglio 2030, data alla quale tale versione cartacea sarà sostituita dal nuovo certificato elettronico di esenzione dall'IVA, a norma dell'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta consente la conversione elettronica del certificato di esenzione quale fase successiva al suo adattamento del 2022, che rispecchia l'ambito di applicazione esteso delle esenzioni a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva IVA, al fine di comprendere le attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e le misure unionali di risposta alla pandemia di COVID-19.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'introduzione del certificato elettronico di esenzione dall'IVA è coerente con le iniziative nell'ambito della politica di digitalizzazione dell'UE e aiuterà gli Stati membri ad attrezzare le amministrazioni fiscali affinché soddisfino i requisiti relativi all'uso delle firme elettroniche avanzate stabiliti nella legislazione dell'UE.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 397 della direttiva IVA. Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'introduzione del certificato elettronico di esenzione dall'IVA ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA esige il corrispondente adattamento del regolamento di esecuzione IVA. Gli Stati membri non possono conseguire tale risultato agendo individualmente. L'adeguamento richiede una proposta della Commissione al fine di modificare il regolamento di esecuzione IVA,
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo perseguito. L'iniziativa introduce un certificato elettronico di esenzione per confermare che l'operazione può beneficiare di un'esenzione specifica a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA. Tenuto conto del crescente onere amministrativo e dell'assenza di flessibilità associati al regime di esenzione basato su documenti cartacei, le misure proposte apporteranno una semplificazione e risparmi significativi a lungo termine e sono quindi proporzionati alla luce della loro incidenza sul bilancio.
•Scelta dell'atto giuridico
Al fine di modificare il regolamento di esecuzione IVA si propone un regolamento di esecuzione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST E DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata svolta alcuna consultazione dei portatori di interessi, a causa della natura altamente tecnica della presente iniziativa e del suo allineamento con gli sforzi a livello dell'UE intesi a promuovere le interazioni di amministrazione digitale.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ha effettuato uno studio tecnico inteso a identificare le possibili soluzioni informatiche per introdurre un certificato elettronico di esenzione e la procedura corrispondente.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta non è collegata all'esercizio REFIT e non incide in modo particolare sulle microimprese o le PMI.
•Diritti fondamentali
La proposta di conversione elettronica della procedura di esenzione dall'IVA sostiene l'adattamento all'era digitale e rafforza i diritti dei cittadini relativamente all'elaborazione dei loro dati personali, tutelati dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta introduce talune modifiche necessarie ai fini della conversione elettronica del certificato di esenzione dall'IVA ma non incide sull'ambito di applicazione delle esenzioni dall'IVA cui fa riferimento. Essa non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione monitorerà l'attuazione delle misure proposte nell'ambito delle sue responsabilità per garantire l'applicazione corretta della legislazione dell'UE in materia di IVA.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1, paragrafo 1, della proposta modifica il testo dell'articolo 51, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di esecuzione IVA al fine di garantire che il nuovo certificato elettronico di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA possa essere usato come alternativa.
L'articolo 1, paragrafo 2, della proposta sostituisce il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione IVA con una nuova versione che riflette la sostituzione della direttiva 2008/118/CE con la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (rifusione).
L'articolo 2 della proposta sopprime l'articolo 51 e l'allegato II del regolamento di esecuzione IVA per garantire che a decorrere dal 1° luglio 2030 si applichi unicamente il certificato elettronico di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva IVA.
2024/0153 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1)L'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/112/CE introduce il nuovo certificato elettronico di esenzione dall'IVA e la procedura elettronica necessaria alla relativa elaborazione. Al fine di consentire agli Stati membri di disporre di una flessibilità sufficiente per attuare l'ampio numero di progetti informatici correlati in corso, essi sono autorizzati a continuare a utilizzare il certificato cartaceo esistente, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2030. L'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato per consentire l'uso del certificato elettronico o cartaceo durante un periodo transitorio.
2)L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe essere sostituito al fine di rispecchiare il fatto che la direttiva 2008/118/CE del Consiglio è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio.
3)In conformità con la direttiva 2006/112/CE, a decorrere dal 1° luglio 2030 dovrà essere utilizzato unicamente il certificato elettronico di esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1 bis, di detta direttiva. Di conseguenza l'articolo 51 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, che stabiliscono la versione cartacea del certificato di esenzione, dovrebbero essere soppressi a decorrere da tale data.
4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:
1)all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nell'Unione ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione e non è utilizzato il certificato elettronico di esenzione a norma dell'articolo 151, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/112/CE, per confermare che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è utilizzato il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento, ferme restando le note esplicative figuranti nell'allegato di detto certificato.
Nell'usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti.";
2)L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:
1)l'articolo 51 è soppresso;
2)l'allegato II è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.
L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2030.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente