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Document 52024DC0349

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Attuazione del regolamento sulle misure tecniche (articolo 31 del regolamento (UE) 2019/1241)

COM/2024/349 final

Bruxelles, 30.7.2024

COM(2024) 349 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Attuazione del regolamento sulle misure tecniche
(articolo 31 del regolamento (UE) 2019/1241)


Indice

1.Introduzione

2.Attuazione del regolamento

2.1.Progressi attuati rispetto agli obiettivi

2.2.Attuazione a livello regionale

2.2.1.Mar Baltico

2.2.2.Acque occidentali

2.2.3.Mare del Nord

2.2.4.Mediterraneo e Mar Nero

2.3.Altre questioni riguardanti l'attuazione

2.3.1.Modalità di attuazione

2.3.2.Pesca diretta

3.Innovazione e ricerca scientifica

3.1.Attività dello CSTEP

3.2.Parere del CIEM sugli attrezzi innovativi

3.3.Attività di pesca a fini scientifici

3.4.Spese connesse all'innovazione

4.Conclusioni



1.Introduzione 

L'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ("il regolamento") prevede che ogni tre anni la Commissione presenti una relazione sull'attuazione del regolamento.

La presente relazione fornisce una panoramica sull'attuazione del regolamento negli ultimi tre anni e si basa sulla prima relazione adottata 2 nel settembre 2021 e sulla relazione sull'uso della delega di poteri adottata nel settembre 2023 3 . È elaborata tenendo conto delle misure adottate e degli sviluppi scientifici, del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nonché dei contributi degli Stati membri, dei consigli consultivi e di altri portatori di interessi che hanno risposto alla consultazione pubblica (cfr. appendice I della presente relazione). Prende inoltre in esame le azioni attuate nel campo della ricerca e dell'innovazione come potenziale per continuare a progredire nel conseguimento degli obiettivi del regolamento.

2.Attuazione del regolamento 

Lo scopo del regolamento è contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca ("PCP") quali definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 ("regolamento sulla PCP") e al conseguimento di un buono stato ecologico come stabilito nella legislazione ambientale, trovando nel contempo il giusto equilibrio tra gli obiettivi economici, sociali e ambientali della PCP. La pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile (MSY) con misure tecniche adeguate dà un contributo importante a un'attività più sostenibile in mare e a un settore della pesca resiliente e competitivo in grado di produrre alimenti di qualità 4 . Il ricorso a pratiche di pesca più selettive e rispettose dell'ambiente contribuisce ad aumentare il rendimento degli stock bersaglio, riducendo nel contempo le catture (accessorie) indesiderate e gli effetti negativi sugli habitat sensibili.

Per garantire la sostenibilità delle risorse marine è necessario proteggere gli ecosistemi marini e limitare l'impatto della pesca su tali ecosistemi. Le misure tecniche contribuiscono efficacemente al conseguimento degli obiettivi della legislazione ambientale. Esse sono concepite e disciplinate allo scopo di limitare gli effetti negativi sulle specie e gli habitat sensibili protetti a norma delle direttive Uccelli e Habitat, come le zone Natura 2000, e di ridurre quelli riguardanti gli ecosistemi marini quale contributo all'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Ciò è particolarmente importante alla luce degli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità 5 e del piano d'azione per l'ambiente marino 6 .

Il regolamento in vigore ha mantenuto gli elementi essenziali dei regolamenti tecnici precedenti e ha dato alla Commissione la possibilità di definire le misure necessarie per un'attuazione coerente. Il regolamento invita inoltre gli Stati membri a collaborare, nell'ambito dei gruppi regionali, per definire le misure pertinenti a livello regionale che la Commissione può adottare mediante atti delegati e offre agli Stati membri la possibilità di adottare individualmente misure nazionali per le loro acque o le loro flotte.

Il regolamento è uno strumento importante per contribuire a mitigare le sfide in materia di clima e biodiversità ed è pertanto essenziale per l'attuazione del piano d'azione per l'ambiente marino, adottato nel febbraio 2023 come risultato della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e presentato nell'ambito del pacchetto per la pesca e gli oceani 7 .

2.1. Progressi attuati rispetto agli obiettivi 

La presente relazione prende in esame l'attuazione, a livello regionale, di misure che contribuiscono al conseguimento dei seguenti obiettivi del regolamento: ottimizzare i modelli di sfruttamento, contribuire a ridurre al minimo le catture accidentali di specie marine sensibili e gli effetti negativi della pesca a livello ambientale sugli habitat marini e introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive ambientali 8 .

Nel 2020 lo CSTEP ha rivisto l'indicatore più appropriato da utilizzare per valutare l'ottimizzazione dei modelli di sfruttamento. A tale revisione è seguita, nel febbraio 2024, un'analisi del Centro comune di ricerca (JRC) 9 che ha interessato 34 stock corrispondenti alle specie elencate nel regolamento. Considerando i dati aggregati, da tale analisi è emerso che nell'Oceano Atlantico la selettività ha continuato a migliorare negli ultimi 20 anni. Nel 2021, tuttavia, poco meno della metà degli stock valutati dal CIEM presentava una selettività migliore (ossia una maggior protezione dei giovanili) rispetto a quella corrispondente al rendimento massimo di equilibrio secondo la mortalità per pesca del periodo. Per quanto riguarda il Mediterraneo, due stock su dieci mostravano una selettività migliore di quella corrispondente al rendimento massimo di equilibrio secondo la mortalità per pesca del periodo.

Per quanto riguarda gli obiettivi connessi alla legislazione ambientale, alcuni obiettivi concreti sono stati conseguiti grazie alle direttive Uccelli e Habitat, che prevedono una protezione specifica per le zone Natura 2000 e per determinate specie, e ai valori soglia adottati nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Negli ultimi anni sono stati compiuti grandi passi avanti nell'adozione di questi valori soglia, soprattutto in riferimento ai descrittori che servono a determinare il buono stato ecologico degli habitat dei fondali marini 10 . Poiché i valori soglia della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino relativi alle catture accidentali di specie marine sensibili devono essere ancora adottati, non sono ancora disponibili obiettivi concreti al riguardo.

Sebbene non siano pienamente disponibili obiettivi misurabili, i pareri scientifici forniscono comunque importanti informazioni sulla delicata situazione di alcuni habitat e specie e, quindi, sugli elementi necessari per sostenere l'adozione di misure concrete.

2.2.Attuazione a livello regionale 

L'attuazione a livello regionale, che è la pietra angolare del regolamento, procede a una velocità e a livelli diversi ed è orientata alle esigenze e alle circostanze di ciascun bacino marittimo. Le misure possono essere adottate come misure nazionali o come atti delegati sulla base di una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati.

Per quanto riguarda le misure nazionali, tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione dell'adozione di misure che le loro flotte sono tenute ad applicare per conseguire obiettivi concreti nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

La relazione del settembre 2023 sull'uso della delega di poteri a norma del regolamento aveva evidenziato come, nel periodo compreso tra il 14 agosto 2019 e il 30 giugno 2023, fossero stati adottati 12 atti delegati, più uno che era in corso di adozione. Da allora ne sono stati adottati altri due che, sommati ai precedenti, portano a 14 il totale degli atti delegati adottati che prevedono un'ampia gamma di misure.

L'approccio, la velocità e il contenuto dell'attuazione a livello regionale variano molto in funzione sia delle circostanze e delle problematiche alquanto diverse che caratterizzano ogni singolo bacino marittimo, sia della portata e delle potenzialità offerte dal processo di regionalizzazione. Nel Mediterraneo e nel Mar Nero, ad esempio, l'approccio più efficace consiste nell'adozione, da parte della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), di misure che si applicano a tutti gli Stati affacciati su tali mari, garantendo in tal modo condizioni di parità. La necessità o il margine per ricorrere alla regionalizzazione nel quadro del regolamento sulla PCP sono perciò limitati. Ove necessario per il recepimento delle misure della CGPM o a titolo integrativo, gli Stati membri sono ritornati per lo più a misure nazionali. Per quanto riguarda il Mare del Nord e le acque occidentali la situazione è diversa. Sebbene vi sia pieno margine per ricorrere alla regionalizzazione, gli Stati membri e i consigli consultivi competenti accolgono con favore i lavori sulle misure tecniche in corso tra l'UE e il Regno Unito.

Le raccomandazioni comuni degli Stati membri possono basarsi sia sull'articolo 11 del regolamento sulla PCP sia sul regolamento sulle misure tecniche, che mirano entrambi a contribuire agli obiettivi della PCP e, quindi, all'attuazione della legislazione ambientale, ad esempio limitando l'impatto della pesca sugli habitat marini sensibili o riducendo al minimo le catture accessorie di specie sensibili. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il regolamento prevede anche la possibilità che gli Stati membri presentino raccomandazioni comuni per attuare misure di mitigazione volte a proteggere le specie sensibili, come è avvenuto per la focena del Baltico.

Il regolamento prevede inoltre una protezione speciale per alcune specie ittiche elencate nell'allegato I, di cui vieta espressamente la pesca. Sebbene esista la possibilità di modificare l'elenco e di aggiungervi altre specie, ciò finora non è avvenuto.

In risposta alle consultazioni condotte ai fini della presente relazione, i consigli consultivi hanno fornito informazioni dettagliate sul lavoro svolto durante il periodo di riferimento per dimostrare il loro coinvolgimento e impegno sia nell'adozione di misure volontarie sia nel processo di regionalizzazione.

Alcuni portatori di interessi hanno sottolineato che la regionalizzazione non procede al ritmo giusto, mentre altri hanno evidenziato la complessità del regolamento.

2.2.1.Mar Baltico

Per quanto riguarda la selettività, grazie alla stretta cooperazione tra gli Stati membri e il consiglio consultivo per il Mar Baltico (Baltic Sea Advisory Council – BSAC) la cooperazione sugli attrezzi selettivi avviata a livello regionale per ridurre drasticamente le catture accessorie di merluzzo bianco del Baltico e l'adozione dell'atto delegato e del relativo atto di esecuzione sono imminenti.

È inoltre proseguito l'impegno mirante a ridurre al minimo le catture accessorie di specie sensibili, in particolare per garantire una miglior protezione della focena del Baltico (su cui sono state presentate due raccomandazioni comuni), anche prevedendo ulteriori misure di controllo. Si sta valutando anche la possibilità di elaborare misure per il Mar Baltico orientale, con l'introduzione di chiusure in tempo reale. Alcuni Stati membri stanno inoltre predisponendo misure volte a ridurre al minimo l'impatto della predazione delle foche e dell'interazione con i pescatori e hanno adottato misure volontarie per limitare l'impatto della pesca sulle specie sensibili. Il consiglio consultivo per il Mar Baltico ha infine comunicato che i pescatori ad esso aderenti stanno partecipando a titolo individuale a progetti di ricerca.

Per quanto riguarda il più ampio contributo agli obiettivi ambientali e gli habitat dei fondali marini, gli Stati membri del Mar Baltico stanno introducendo alcune restrizioni nazionali alla pesca di fondo e all'uso delle reti fisse nelle zone Natura 2000. Alcuni Stati membri hanno inoltre preparato una raccomandazione comune per la protezione dei fondali nella parte tedesca del Baltico (è in preparazione un atto delegato basato su una raccomandazione comune per la protezione di sei aree marine protette nella ZEE tedesca del Baltico).

Gli Stati membri stanno infine elaborando due raccomandazioni comuni in cui propongono misure di conservazione (a breve, medio e lungo termine) per circa 25 siti Natura 2000 o zone del Mare del Nord e del Mar Baltico soggette alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

2.2.2.Acque occidentali

Per contribuire alla selettività, gli Stati membri hanno continuato ad attuare misure volte a ridurre al minimo le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Celtico e, collegandosi ai risultati conseguiti in questo senso nel Mare del Nord, stanno discutendo se aumentare la dimensione delle maglie nella pesca del calamaro (da 40 mm a 80 o 90 mm a seconda della zona di pesca). Ulteriori misure sono state attuate mediante atti delegati per rafforzare la protezione dell'occhialone nel Golfo di Biscaglia (con l'aumento delle taglie minime di riferimento per la conservazione e delle chiusure dell'attività di pesca).

Per quanto riguarda la necessità di ridurre al minimo le catture accessorie di specie sensibili nel Golfo di Biscaglia, nel 2021 la Francia e la Spagna hanno adottato misure nazionali per proteggere la lampuga, prevedendo l'utilizzo di dispositivi acustici di dissuasione per alcuni pescherecci da traino in tale zona. Oltre a questi dispositivi da installare sui pescherecci da traino, la Francia sta introducendo sempre di più l'uso delle telecamere a bordo, insieme ad altre misure di monitoraggio per migliorare le conoscenze sulla popolazione di lampughe nel Golfo di Biscaglia e sta inoltre lavorando a diversi progetti riguardanti misure tecniche per evitare che le lampughe siano accidentalmente catturate dalle reti da imbrocco. Per questo tipo di reti il Portogallo e la Spagna stanno studiando misure tecniche di mitigazione, ad esempio dispositivi acustici di dissuasione, nel quadro del progetto Cetambicion 11 . Sono però necessari ulteriori progressi, in particolare mediante l'adozione di misure regionali che coprano tutte le zone, poiché ciò migliorerebbe la conservazione della lampuga.

Gli Stati membri stanno anche organizzando corsi e formazioni per il settore della pesca al fine di migliorare la conoscenza e l'individuazione delle catture accessorie connesse a determinate attività di pesca.

Per quanto riguarda i futuri progetti di tutela delle specie sensibili, molti Stati membri partecipano al progetto CIBBRiNA 12 e a diverse attività di ricerca condotte da organizzazioni regionali di gestione della pesca, come la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, miranti alla protezione delle specie sensibili nelle attività di pesca. Alcuni hanno segnalato un progetto che prevede ricerche sull'acido desossiribonucleico (DNA) e attività di monitoraggio acustico passivo.

Per quanto riguarda il contributo alla protezione dell'ambiente, gli Stati membri hanno esteso le attuali aree marine protette e stanno collaborando con le autorità ambientali per l'elaborazione di piani di gestione per molte di queste aree nell'ambito di Natura 2000.

2.2.3.Mare del Nord

Gli Stati membri del Mare del Nord hanno attuato diverse misure in materia di selettività per integrare le esenzioni dall'obbligo di sbarco. Di recente la Commissione ha introdotto un periodo di chiusura della pesca durante il picco della stagione riproduttiva dell'ippoglosso atlantico 13 . Gli Stati membri hanno inoltre attuato per le loro flotte altre misure che vanno al di là delle attuali disposizioni obbligatorie (ad esempio, l'uso del pannello Flemish nei pescherecci a sfogliara per la pesca dei gamberetti, un ulteriore programma di campionamento congiunto per monitorare le catture accessorie delle specie soggette a contingente nella pesca dei gamberetti).

Gli Stati membri del Mare del Nord hanno comunicato una serie di misure nazionali volte a ridurre l'impatto sulle specie sensibili, ad esempio restrizioni spaziali e temporali in aree marine protette o la limitazione di determinati attrezzi. È stata inoltre segnalata una maggior copertura di osservazione per poter contare su dati solidi e affidabili.

Anche gli Stati membri del Mare del Nord (insieme alla Polonia, al Portogallo e alla Spagna) partecipano al progetto CIBBRiNA, il cui obiettivo principale è ridurre la mortalità delle catture accessorie accidentali di specie sensibili. Il progetto, avviato nel dicembre del 2023, proseguirà fino al 2029.

Per quanto riguarda il contributo alla protezione dell'ambiente, sono stati adottati due atti delegati (i regolamenti delegati (UE) 2022/952 e (UE) 2023/340) sulla base di cinque raccomandazioni comuni che suggeriscono misure di conservazione per 18 siti Natura 2000 o zone soggette alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino nel Mare del Nord.

Le discussioni in corso tra gli Stati membri vertono principalmente su quattro raccomandazioni comuni. Una è stata presentata dalla Germania e dai Paesi Bassi per il Doggerbank (ed è stata recentemente valutata dallo CSTEP nella riunione plenaria di primavera PLEN 24-01 14 ). Le altre tre sono in via di preparazione, in particolare: una dei Paesi Bassi riguarda sei aree marine protette nella parte olandese del Mare del Nord (Klaverbank, Doggerbank meridionale, Centrale Oestergronden, Friese Front soggetta alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, Bruine Bank e Borkum-Riffgrund); una del Belgio riguarda tre zone di gestione nella parte belga del Mare del Nord e l'ultima, della Danimarca, riguarda cinque siti Natura 2000 nel Mare del Nord e nello Skagerrak.

2.2.4.Mediterraneo e Mar Nero

In materia di selettività, gli Stati membri aventi interessi di pesca nel Mar Nero attuano le misure che sono state adottate, mediante raccomandazioni, a livello di Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), tra cui chiusure della pesca per le reti da traino al fine di proteggere i giovanili e l'uso di reti da imbrocco in monofilamento.

Nel Mediterraneo, gli Stati membri hanno attuato una lunga serie di misure tecniche nazionali per proteggere le specie commerciali, ad esempio restrizioni spaziali e temporali per la tutela delle zone di riproduzione delle specie principali (nasello, scampo), limitazioni della pesca a strascico conformemente alle raccomandazioni della CGPM o in linea con il piano di gestione pluriennale dell'iniziativa WestMED 15 e norme più rigorose sulle specifiche degli attrezzi (alcuni Stati membri prevedono una maggior apertura di maglia per la pesca di piccoli pelagici), vietando le cinte di rinforzo e gli strozzatoi e stabilendo una lunghezza minima del sacco pari a 3 m.

Nel periodo 2022-2024 gli Stati membri hanno iniziato a sperimentare attrezzi più selettivi ed efficienti. I risultati saranno disponibili nel prossimo periodo di riferimento. In particolare, si stanno testando diverse configurazioni delle dimensioni delle maglie per gli attrezzi demersali e le reti fisse, o addirittura attrezzi innovativi del tutto nuovi. Sono inoltre previsti una maggior copertura di osservazione e un maggior uso delle informazioni fornite dalle telecamere di sorveglianza a distanza (REM) e a circuito chiuso (CCTV).

Per quanto riguarda le specie sensibili, la CGPM ha adottato diverse raccomandazioni per i cetacei, gli elasmobranchi, gli uccelli marini e le tartarughe e ha pianificato progetti pilota e l'adozione di misure di mitigazione e di un piano d'azione regionale per monitorare e mitigare le interazioni tra la pesca e le specie vulnerabili nel Mediterraneo e nel Mar Nero 16 . Il piano d'azione mira a sviluppare sistemi di monitoraggio adeguati e a sperimentare misure di mitigazione per le catture accidentali di specie vulnerabili e per l'attività predatoria della megafauna marina negli attrezzi da pesca.

Gli Stati membri del Mar Nero, inoltre, hanno adottato diverse misure nazionali per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla focena, ad esempio introducendo l'uso di reti da imbrocco in monofilamento nella pesca del rombo chiodato con cui si vogliono ridurre le catture accessorie di cetacei. Questa misura ha richiesto due anni di attuazione progressiva, oltre a campagne di sensibilizzazione per la protezione della focena nel Mar Nero. Nelle acque nazionali si stanno creando anche diverse aree marine protette in cui le reti da imbrocco per la pesca del rombo chiodato saranno autorizzate solo se dotate di dispositivi acustici di dissuasione. Va tuttavia osservato che tutte le misure volte a conseguire questo obiettivo dovrebbero essere attuate a livello regionale, in particolare nell'ambito della CGPM, così da garantire condizioni di parità con gli altri paesi rivieraschi.

Per proteggere le specie sensibili nel Mediterraneo gli Stati membri stanno compiendo progressi a livello di legislazione nazionale, in particolare per la tutela di specie ad alto rischio come la berta delle Baleari, mediante l'introduzione di misure di gestione della pesca e l'istituzione di siti Natura 2000 e di zone di protezione speciale per gli uccelli (ZPS), per le quali si stanno istituendo misure di gestione specifiche.

Ad integrazione delle misure adottate dalla CGPM e dagli Stati membri, i portatori di interessi e gli Stati membri sono coinvolti in progetti di sensibilizzazione sulle catture accessorie, nella diffusione di buone pratiche tra i pescatori, nell'elaborazione e nella traduzione di orientamenti sulle buone pratiche miranti alla riduzione delle catture accessorie, nella sperimentazione di dispositivi scaccia-uccelli (aquiloni e boe) e nella ricerca sui cavi dissuasori per uccelli marini da utilizzare sui pescherecci del Regno Unito impegnati nella pesca del nasello nel Gran Sol 17 .

Per quanto riguarda il contributo alla protezione dell'ambiente nel Mediterraneo e nel Mar Nero, vari Stati membri vietano la pesca a strascico e le attività di dragaggio nelle aree marine protette; attualmente, le 10 zone di restrizione della pesca istituite dalla CGPM proteggono oltre 1,75 milioni di km² di habitat marini nel Mediterraneo e nel Mar Nero. I circa 31 000 km² di habitat bentonici protetti nel Mediterraneo, integrati da un'ampia zona di restrizione della pesca in acque profonde, portano a circa il 60 % il fondale marino mediterraneo in cui, in tutte le acque di una profondità superiore ai 1 000 metri, è vietato l'uso di draghe trainate e di reti da traino per proteggere gli habitat bentonici di acque profonde. Per proteggere gli habitat bentonici in acque profonde sono vietate le reti da traino in tutte le acque di una profondità superiore ai 1 000 metri.

Sulla base dei risultati di un progetto pilota della CGPM, ci si sta adoperando per istituire nuove zone di restrizione della pesca e per ridurre in futuro a 800 m il limite di profondità previsto. Parallelamente, sono in corso iniziative per la creazione di reti coerenti ed efficienti tra le aree marine protette e la CGPM ha avviato una valutazione interna per l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

2.3.Altre questioni riguardanti l'attuazione

2.3.1.Modalità di attuazione

Oltre a prevedere un'attuazione a livello regionale, il regolamento conferisce alla Commissione alcune competenze di esecuzione per definire le caratteristiche specifiche di alcuni aspetti importanti o necessari 18 per mantenere gli standard di selettività.

Tali norme dettagliate, attualmente in preparazione, sono importanti per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri nell'attuazione del regolamento e per assicurare un controllo coerente ed efficace. Si tratta delle specifiche relative ai dispositivi utilizzati per evitare la cattura di giovanili e per prevenire l'usura degli attrezzi trainati.

L'obiettivo è ripristinare alcune delle condizioni precedentemente applicate che sono essenziali per l'attuazione efficace del regolamento. Per poter fare affidamento sui pareri scientifici più aggiornati, e a seguito di discussioni tecniche con gli Stati membri su alcuni di questi elementi, è stato consultato lo CSTEP, che ha formulato un parere nel marzo 2024 19 .

Sono ora in corso consultazioni con gli Stati membri al fine di presentare tempestivamente il progetto di regolamento di esecuzione al comitato per la pesca e l'acquacoltura.

2.3.2.Pesca diretta 

Un altro aspetto importante per l'attuazione del regolamento è la necessità di dare un'ulteriore definizione al termine "pesca diretta" per determinate specie, come previsto all'articolo 6, punto 3, e all'articolo 27, paragrafo 7: "lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o a un determinato gruppo di specie, ulteriormente specificabile a livello regionale in atti delegati".

Tale ulteriore specificazione è importante per molte attività di pesca, anche se non tutte. Per alcune gli standard sono chiari e non vi è alcun rischio che le pratiche di attuazione comportino un loro deterioramento, ad esempio mediante l'uso di una griglia di selezione o di qualsiasi altro dispositivo di selettività. Per le attività di pesca per le quali non esistono standard né ulteriori disposizioni che disciplinino l'impiego di reti con le dimensioni di maglia più piccole, l'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento, obbliga gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto in tali attività a presentare raccomandazioni comuni per la prima volta entro il 15 agosto 2020 20 .

Il regolamento stabilisce una dimensione di maglia di riferimento, ritenuta la più appropriata per offrire i migliori standard di selettività, e prevede due opzioni per derogarvi. Gli Stati membri possono definire modifiche di selettività applicando gli stessi standard (minimi) di selettività previsti dalla legislazione vigente e valutati dallo CSTEP oppure, per alcune attività di pesca e nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni e la composizione delle catture previste dal regolamento, possono definire dimensioni di maglia specifiche (generalmente dispositivi di selettività).

Questo aspetto è stato oggetto di costante approfondimento da parte dei gruppi regionali degli Stati membri; la Commissione ha consultato più volte lo CSTEP per aiutare le autorità nazionali ad attuare progressi in questo senso, anche a seguito della presentazione di raccomandazioni comuni da parte di quattro gruppi regionali. Ad oggi, tuttavia, nessuna misura è stata scientificamente convalidata né adottata in atti legislativi.

Un altro aspetto che può incidere sul conseguimento complessivo degli obiettivi è il fatto che in nessuna regione esistono regimi di autorizzazione riguardanti dimensioni di maglia specifiche. In assenza di regimi di autorizzazione che disciplinino l'impiego di dimensioni di maglia specifiche, tutti i pescherecci sono automaticamente autorizzati a utilizzare qualsiasi dimensione di maglia specifica in qualunque momento.

Poiché questi aspetti possono avere ripercussioni significative sulla conservazione, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad affrontarli nell'ambito dei rispettivi gruppi regionali e, per quanto riguarda le autorizzazioni, a livello nazionale.

3.Innovazione e ricerca scientifica

Le sfide che attualmente interessano i nostri ecosistemi marini non possono essere affrontate soltanto con gli attrezzi tradizionali. L'innovazione è fondamentale a questo riguardo e il regolamento, che consente agli Stati membri di introdurre deroghe per sperimentare nuove tecnologie e, di conseguenza, elaborare misure applicabili a livello regionale, rappresenta una solida base per gestire il cambiamento.

L'impegno e la partecipazione di tutti gli operatori che sviluppano la loro attività nell'ambiente marino sono fondamentali ed essenziali per conseguire risultati. I portatori di interessi che hanno preso parte alla consultazione (dagli Stati membri ai consigli consultivi, alle organizzazioni non governative e ad altre associazioni) hanno ribadito l'impegno a partecipare ad attività di ricerca e innovazione.

Progetti come CIBBRiNA (mirante a ridurre al minimo l'impatto sulle specie sensibili), Marine Beacon 21 (che intende sviluppare e sperimentare tecniche e strumenti innovativi per migliorare il monitoraggio delle specie importanti e limitare i rischi di catture accessorie) e DecarbonyT 22 (per la valutazione dell'uso di attrezzature ottimizzate per la pesca con reti a strascico nel Mediterraneo e nel Mar Nero al fine di ridurre il consumo di carburante) sono un buon esempio di progetti paneuropei ai quali partecipano, insieme, istituzioni scientifiche, organizzazioni del settore della pesca e portatori di interessi.

Da tali progetti scaturiranno indicazioni su come migliorare le attuali tecniche di pesca (dalle modifiche sugli attrezzi alle restrizioni spaziali e temporali) al fine di ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sull'ambiente. I risultati ottenuti saranno disponibili nel corso del prossimo periodo di riferimento.

3.1.Attività dello CSTEP

Dall'adozione del regolamento, lo CSTEP, attraverso un apposito gruppo di esperti, si riunisce annualmente per discutere, valutare e fornire pareri sull'attuazione delle misure tecniche allo scopo di consolidare la base scientifica per una migliore attuazione.

Nell'ambito delle raccomandazioni fornite dallo CSTEP è proseguito lo studio degli indicatori di selettività (cfr. punto 2.1) e parallelamente si sono analizzati i motivi alla base della discrepanza esistente tra selettività attuale e ottimale, e cioè quella in grado di garantire il rendimento massimo sostenibile. Nel 2021 23 lo CSTEP ha valutato la selettività per età della popolazione delle specie interessate 24 e l'ha messa a confronto con quella ottimale (e cioè quella che produce i rendimenti più elevati a lungo termine). Nel 2022 25 si è invece concentrato sulla valutazione della selettività per lunghezza della popolazione di tali specie in modo da poterla mettere in relazione con l'effettiva selettività degli attrezzi da pesca basata sulle dimensioni e offrire soluzioni di ottimizzazione.

Lo CSTEP sta attualmente lavorando a tali soluzioni di ottimizzazione in quanto è necessario delineare quali modifiche siano necessarie (e fattibili) per ottenere i rendimenti più elevati di cui sopra. Per gli anni a venire la strategia da seguire dovrebbe consentire di individuare le misure necessarie per introdurre una valutazione bioeconomica dei cambiamenti realizzabili nelle tecniche e nei modelli di pesca e le possibili conseguenze (cambiamenti socioeconomici e a livello di catture, valore delle catture e ambiente).

3.2.Parere del CIEM sugli attrezzi innovativi    

Su richiesta della Commissione, nel 2023 il CIEM ha aggiornato il catalogo degli attrezzi innovativi pubblicato nel 2020 26 e ha fornito una valutazione del livello di utilizzo di tali attrezzi da parte del settore della pesca dell'UE (per bacino marittimo e per attività). Per le innovazioni che non sono state applicate, ha individuato e analizzato i principali fattori che ne hanno impedito l'utilizzo, tra cui le scelte di compromesso derivanti da considerazioni socioeconomiche, e ha proposto modalità per agevolarne l'applicazione. Le conclusioni 27 espresse in tale parere sono molto importanti, in particolare per quanto riguarda l'adesione del settore alle scelte innovative. Ad esempio, per un terzo delle tecnologie innovative presentate, gli attrezzi richiedono investimenti modesti ma redditizi: possono quindi ritenersi economicamente sostenibili.

Per valutare le opportunità e gli ostacoli all'utilizzo sistematico di attrezzi innovativi, il CIEM ha utilizzato il quadro PESTEL 28 prendendo in esame i fattori seguenti:

fattori politici: livello di sostegno alle politiche da parte dei pescatori e legittimità percepita di tali politiche, norme imposte dall'alto, assenza di condizioni di parità in caso di utilizzo degli attrezzi su base volontaria;

fattori economici: costo d'acquisto degli attrezzi, disponibilità di capitale per gli investimenti, cambiamenti a livello di oneri di gestione e di entrate, priorità ai benefici a breve anziché a lungo termine derivanti dall'utilizzo dei nuovi attrezzi, esistenza di contributi o sovvenzioni, resilienza finanziaria;

fattori sociali: riluttanza al cambiamento, utilizzo degli attrezzi da parte di terzi, efficacia della sensibilizzazione all'utilizzo di nuovi attrezzi, demotivazione dovuta agli sviluppi politici, diversa comprensione del problema tra i pescatori e gli altri portatori di interessi (ad esempio, sui rigetti in mare e sull'impatto della pesca a strascico), coinvolgimento nel processo decisionale, fiducia tra i pescatori e gli altri portatori di interessi (ad esempio, i responsabili delle decisioni politiche o gli scienziati);

fattori tecnologici: conoscenze tecniche, attrezzi difficili da utilizzare o che richiedono conoscenze specialistiche o formazione, attrezzi che richiedono tempo per essere installati e piccoli ritocchi per esser resi efficaci, grado di adattabilità degli attrezzi alle diverse configurazioni dei pescherecci;

fattori ambientali: riduzione dell'uso di carburante, riduzione delle catture accessorie indesiderate di pesci, riduzione delle catture indesiderate di altre specie marine (benthos, mammiferi e uccelli marini), minor impatto sui fondali;

fattori giuridici: attuale mancanza di autorizzazione all'uso degli attrezzi (ad esempio, in caso di sperimentazione ai sensi di una deroga o di restrizioni regionali), requisiti ai fini del rispetto di norme minime riguardanti gli attrezzi da pesca ed esistenza di misure di esecuzione adeguate.

Sebbene il parere del CIEM fornisca importanti indicazioni, è evidente che l'effettivo livello di utilizzo di tali attrezzi da pesca da parte del settore deve ancora essere determinato. Nelle risposte alla consultazione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno segnalato la difficoltà di adottare tecnologie innovative. Pur concordando sul fatto che la regionalizzazione sia in tal senso fondamentale e preferibile rispetto ad approcci basati su iniziative di tipo volontario, essi ritengono ancora troppo lunga e complicata la transizione verso l'uso di nuovi attrezzi. Con la regionalizzazione servono in media due anni per adottare un attrezzo, compresi il processo di negoziazione all'interno dei gruppi regionali, la consultazione dello CSTEP e la stessa adozione.

3.3.Attività di pesca a fini scientifici

L'articolo 25 del regolamento prevede la possibilità per gli Stati membri di autorizzare deroghe alle norme ai fini dell'esercizio di attività di pesca a scopo scientifico. L'obiettivo dell'articolo è incoraggiare gli operatori a partecipare alla ricerca scientifica. Sebbene sia possibile ricorrere ad altri articoli 29 del regolamento per introdurre soluzioni innovative, l'articolo 25 è il più utilizzato.

La ricerca è organizzata, svolta e conclusa da un istituto scientifico degli Stati membri. Negli ultimi tre anni si è assistito a una maggior partecipazione delle navi commerciali degli Stati membri alla ricerca scientifica e, il 6 luglio 2023, la Commissione ha organizzato un tavolo tecnico con gli Stati membri per aumentare la trasparenza tra i vari paesi e ricordare loro l'obbligo di informarla sulle ricerche intraprese.

La maggior parte dei progetti notificati è finalizzata allo studio di metodi alternativi per ridurre al minimo le catture di giovanili e alla ricerca di soluzioni per attenuare l'impatto sulle specie sensibili o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente.

Se da un lato l'articolo 25 è utile per incentivare la ricerca e la sperimentazione di tecnologie innovative in deroga ai requisiti tecnici previsti dal regolamento, dall'altro gli Stati membri e i portatori di interessi hanno osservato che tali possibilità sono assenti in altri regolamenti riguardanti la PCP, il che può talvolta limitare le opportunità e ritardare l'introduzione di cambiamenti. In base alle loro osservazioni, ad esempio, non è possibile derogare per fini di ricerca al permesso di catturare, tenere a bordo o sbarcare esemplari di spigola di taglia inferiore a quelle minime di riferimento per la conservazione, anche quando ciò risulterebbe auspicabile per i programmi di monitoraggio.

Gli Stati membri, i consigli consultivi e i portatori di interessi hanno infine evidenziato la complessità dell'iter che, dallo sviluppo di una nuova tecnica o tecnologia nel settore degli attrezzi, porta alla sua adozione definitiva a livello legislativo.

3.4.Spese connesse all'innovazione

Se da un lato l'articolo 25 illustra i modi in cui il regolamento può incentivare la partecipazione alla ricerca scientifica, dall'altro l'utilizzo dei fondi dell'UE offre una panoramica più ampia dei progetti ai quali le navi commerciali possono partecipare, spingendosi oltre la deroga alle misure tecniche. Tale utilizzo è infatti legato alla varietà di misure che gli Stati membri stanno adottando per contribuire agli obiettivi della PCP e al suo ruolo nel sostenere l'attuazione della legislazione ambientale.

La sperimentazione, la ricerca e l'innovazione a norma del regolamento, un tempo rientranti nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), sono oggi finanziate dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA). Entrambi i Fondi prevedono un ventaglio di opportunità di sostegno finanziario miranti a promuovere l'innovazione nel settore della pesca attraverso progetti di innovazione, sostenere i partenariati tra scienziati e pescatori mediante l'elaborazione e l'attuazione di misure di conservazione e la cooperazione regionale, limitare l'impatto della pesca sull'ambiente marino e contribuire all'attuazione della legislazione ambientale (anche per i siti Natura 2000).

I risultati di questi progetti cercheranno di offrire soluzioni nuove e innovative su come le attività di pesca possano ridurre al minimo il loro impatto sull'ambiente.

Nel periodo di programmazione del FEAMP (2014-2020) sono stati stanziati in tutto 438 038 353 EUR a favore di misure di innovazione riguardanti la pesca, pari al 7,87 % del totale degli impegni previsti dal Fondo, con la seguente ripartizione:

I progetti sostenuti nell'ambito del FEAMP, che hanno visto il coinvolgimento di quasi 2 000 pescherecci, sono stati in tutto 5 592.

Misura (articolo)

N. di operazioni

Numero di pescherecci finanziati a norma dell'articolo

Importo FEAMP impegnato (in EUR)

Art. 26: Innovazione

336

130

51 038 696

Art. 28: Partenariati

200

128

54 311 695

Art. 37: Misure di conservazione e cooperazione regionale

373

1

32 563 570

Art. 38: Ambiente marino, protezione delle specie

1 774

1 545

23 865 290

Art. 39: Innovazione connessa alla conservazione

195

66

40 103 657

Art. 40, par. 1, lettere da b) a g) e lettera i): Protezione e ripristino della biodiversità marina

2 714

38

236 155 446

Totale: 

5 592 

- 

438 038 353 

A sostegno della preparazione della presente relazione, la rete FAMENET ha presentato anche schede informative contenenti alcuni esempi di innovazione attualmente in fase di sviluppo e direttamente collegati agli obiettivi del regolamento 30 .

I nuovi programmi FEAMPA 31 adottati dagli Stati membri per il periodo 2021-2027 offrono molte opportunità di sostegno a favore di diversi tipi di azioni riguardanti la ricerca e l'innovazione e potrebbero contribuire all'attuazione del regolamento. La Commissione incoraggia pertanto gli Stati membri ad intensificare le iniziative a tale riguardo.

A integrazione delle misure specifiche nel settore della pesca, gli Stati membri hanno preso in considerazione anche altre opportunità di finanziamento. Il programma quadro di ricerca Orizzonte Europa (2021-2027) sostiene le azioni di ricerca e innovazione per una pesca e un'acquacoltura sostenibili. Tale programma prevede, ad esempio, anche la transizione digitale a sostegno dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca per attutire l'impatto ambientale degli attrezzi da pesca, rendere minimo l'impatto climatico sulle attività di pesca, acquisire coscienza delle catture accessorie di specie protette e ridurle.

Il precedente programma Orizzonte 2020, che ha finanziato la ricerca e l'innovazione nell'UE nel periodo 2014-2020, ha contribuito a migliorare la sostenibilità della pesca. Nella valutazione finale di Orizzonte 2020 adottata il 29 gennaio 2024 si afferma infatti che il Fondo ha contribuito in maniera significativa all'impatto sociale in numerosi settori, dimostrando la propria influenza ed efficacia ad ampio raggio, ad esempio sulla sostenibilità della pesca grazie ai miglioramenti nei metodi di pesca e alla riduzione dei rigetti in mare e contribuendo in tal modo a una maggior sostenibilità delle pratiche di pesca e all'equilibrio tra interessi economici e conservazione ambientale.

Le azioni di ricerca e innovazione sono infine sostenute dalla missione dell'UE "Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030" 32 , ad esempio per quanto riguarda gli attrezzi da pesca intelligenti e a basso impatto ambientale e l'efficienza energetica delle piccole flotte pescherecce. Il programma di lavoro per il 2024, che sarà a breve adottato, continuerà a sostenere attività dimostrative in loco per far sì che le attività di pesca possano riconciliarsi con la protezione dell'ambiente marino.

4.Conclusioni 

Nel processo verso il conseguimento degli obiettivi del regolamento, gli Stati membri hanno evidenziato le misure nazionali che stanno adottando, gli operatori del settore hanno indicato il ricorso sempre più frequente a misure di tipo volontario e alcuni portatori di interessi hanno messo in luce la necessità di mantenere un obiettivo ambizioso.

I progressi verso il conseguimento degli obiettivi del regolamento non si basano (e non dovrebbero basarsi) solo sull'adozione di atti di diritto derivato. L'aumento e la condivisione delle conoscenze, il coinvolgimento e l'impegno dei portatori di interessi e le iniziative volontarie rimangono essenziali e integrano l'adozione di norme comuni attraverso la regionalizzazione. È inoltre necessario considerare in modo dinamico i problemi posti da un'attività di pesca in evoluzione e piena di sfide; è quindi indispensabile mantenere vivo il dibattito e continuare a valutare le misure più adeguate.

L'innovazione è fondamentale, non solo per rispettare gli obiettivi del regolamento, ma anche affinché il settore della pesca dell'UE sia resiliente e competitivo e in grado di fornire al consumatore europeo prodotti ittici di altissima qualità.

Per conseguire gli obiettivi del regolamento gli Stati membri e i portatori di interessi stanno investendo nello sviluppo di nuove tecnologie. Sebbene ci si attendano risultati più significativi nel prossimo periodo di riferimento, la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero sin d'ora continuare a collaborare per trovare i modi più efficaci per attuare e continuare a sostenere la ricerca sugli attrezzi e l'innovazione, la loro diffusione e il loro utilizzo effettivo sul campo.



APPENDICE I: SINTESI DELLA CONSULTAZIONE

 

1. La strategia di consultazione

 

L'obiettivo della consultazione era raccogliere i pareri dei portatori di interessi in merito all'attuazione del regolamento (UE) 2019/1241, secondo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 1. Per garantire un riscontro completo, la consultazione degli Stati membri e dei consigli consultivi è stata integrata da una consultazione mirata online. 

2. La metodologia e gli strumenti per il trattamento dei dati

La metodologia utilizzata è stata diversificata in base alla tipologia dei portatori di interessi consultati.

Gli Stati membri sono le autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del regolamento. Ad essi è stato quindi inviato un apposito questionario 33 .

Un apposito questionario è stato inviato anche ai consigli consultivi, in considerazione del ruolo specifico svolto nel processo di regionalizzazione e in quanto principali organismi rappresentativi nell'ambito della PCP 34 .

La consultazione online è stata condotta utilizzando la piattaforma EUSurvey 35 . In questo caso la pubblicità è stata effettuata attraverso il sito web, la newsletter e i social network (Twitter, ecc.) della DG MARE.

In tutti e tre i casi la consultazione è stata avviata il 2 ottobre 2023 e si è conclusa il 24 novembre 2023.

In tutti e tre i casi è stata data la possibilità di includere documentazione giustificativa.

3. I risultati

Le risposte sono pervenute da 18 Stati membri, 5 consigli consultivi e altre 10 organizzazioni (tramite consultazione online).

Visto lo scopo della relazione, le risposte ricevute sono state sintetizzate e, per quanto possibile, le questioni sostanziali sono state incluse nella relazione stessa. In assenza di indicazioni specifiche nelle lettere inviate agli Stati membri e ai consigli consultivi, le singole risposte non possono essere riportate.

Le risposte fornite dagli Stati membri e dai consigli consultivi sono presentate con il riferimento specifico "SM"/"CC". I commenti provenienti dalla consultazione mirata online sono indicati con il termine "portatori di interessi".

(1) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(2) La relazione è consultabile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0583 ; il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna è consultabile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=SWD:2021:268:FIN .
(3)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0520 .
(4) Cfr. COM (2024) 235 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: "Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2025".
(5)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380 .
(6)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023DC0102 .
(7)   https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/policy/common-fisheries-policy-cfp_en?prefLang=it&etrans=it .
(8) Articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1241.
(9)   https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC137030 .
(10) Per una panoramica sui valori soglia cfr. la comunicazione della Commissione sui valori di soglia fissati dalla direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino e dalla decisione (UE) 2017/848 della Commissione (COM(2024)2078).
(11)   https://www.cetambicion-project.eu/?lang=es .
(12) Finanziato nell'ambito del programma LIFE: https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE22-NAT-NL-LIFE-CIBBRiNA-101114301/coordinated-development-and%E2%80%AFimplementation-of%E2%80%AFbest-practice-in%E2%80%AFbycatch%E2%80%AFreduction%E2%80%AFin-the%E2%80%AFnorth-atlantic-baltic-and-mediterranean-regions .
(13) Regolamento delegato (UE) 2024/1060 relativo a misure tecniche per l'ippoglosso atlantico.
(14) Riunione plenaria STECF-24-01.
(15) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014.
(16) Risoluzione CGPM/46/2023/4.
(17) Progetto MedBycatch.
(18) Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 24, paragrafo 1, del regolamento.
(19) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – relazione sulla 75a riunione plenaria (STECF-PLEN-24-01).
(20) Articolo 27 del regolamento.
(21)   https://marinebeacon.eu/ .
(22)   https://decarbonyt.eu/ .
(23) STECF-21-07.
(24) Specie elencate nell'allegato XIV del regolamento.
(25) STECF 22-19.
(26)   https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/InnovativeFishingGear.aspx .
(27)   https://www.ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/InnovativeGear.aspx .
(28) Fattori politici, economici, sociali, tecnologici, ambientali e giuridici (Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal (factors) – PESTEL).
(29) Articolo 20, attrezzi da pesca innovativi, e articolo 23, progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti.
(30)   Fisheries innovations under the European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 - European Commission (europa.eu)  
(31)   Programmi FEAMPA 2021-2027 – Commissione europea (europa.eu) .
(32)   Mission Ocean and Waters Service Portal | Research and Innovation (europa.eu) .
(33) Lettera inviata agli Stati membri il 2 ottobre 2023 (ARES(2023) 6664125).
(34) Lettera inviata ai consigli consultivi il 2 ottobre 2023 (ARES(2023) 6664226).
(35)   https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/consultations/targeted-stakeholder-consultation-technical-measures-regulation-fisheries-2023_en?prefLang=it&etrans=it .
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