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Document 52024AP0100
P9_TA(2024)0100 – Standard essential patents – European Parliament legislative resolution of 28 February 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2024)0100 — Brevetti essenziali — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P9_TA(2024)0100 — Brevetti essenziali — Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2025/1360, 17.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1360/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
C/2025/1360 |
17.3.2025 |
P9_TA(2024)0100
Brevetti essenziali
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2025/1360)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0232), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0147/2023), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023 (1), |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A9-0016/2024), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.
P9_TC1-COD(2023)0133
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale (3), in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP), anche mediante il miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle micro, piccole e medie imprese (PMI) (4). Il piano d'azione è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021 (5) e da una risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 (6). [Em. 1] |
(2) |
Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati , il che riduce le risorse disponibili per gli investimenti nell'innovazione . Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza. [Em. 2 e 280] |
(2 bis) |
In molti casi le negoziazioni tra le parti per la concessione di licenze SEP si svolgono in buona fede, ma in alcuni casi i brevetti SEP divengono oggetto di procedimenti giudiziari. Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire vantaggi sia ai titolari che agli utilizzatori di brevetti SEP dell'Unione, introducendo meccanismi studiati per affrontare due problematiche fondamentali: in primo luogo, le situazioni in cui gli utilizzatori di brevetti SEP ritardano o rifiutano in modo irragionevole licenze a condizioni FRAND; in secondo luogo, i casi in cui i titolari di brevetti SEP impongono royalty a condizioni non FRAND a causa del rischio di un'azione inibitoria e di una mancanza di trasparenza. È essenziale garantire che i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP agiscano in buona fede prima, durante e dopo le negoziazioni per la concessione delle licenze. Gli utilizzatori di brevetti SEP che utilizzano tecnologie standardizzate dovrebbero cercare proattivamente di ottenere una licenza dal titolare di brevetti SEP che possiede la tecnologia da essi utilizzata e i titolari di brevetti SEP dovrebbero concedere una licenza a condizioni FRAND a qualsiasi parte ne faccia richiesta, indipendentemente dalla posizione del potenziale licenziatario nella rispettiva catena del valore. [Em. 3] |
(2 ter) |
Le misure introdotte dal presente regolamento sono coerenti con gli obiettivi dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS») di promuovere l'innovazione tecnologica e la diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei titolari di brevetti SEP e degli utenti, nonché con i principi di prevenzione dell'abuso dei diritti di proprietà intellettuale e di adozione di misure per finalità di interesse pubblico. In particolare, secondo l'accordo TRIPS, un'eccezione ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto è giustificata se non è indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento di un brevetto e se non pregiudica in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. [Em. 4] |
(3) |
I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono «essenziali» nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti , in vigore in uno o più Stati membri, che un titolare di brevetti SEP ritiene che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP o un precedente titolare dei brevetti SEP in questione si è impegnato o meno a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 5] |
(4) |
Per alcuni casi d'uso utilizzi delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso utilizzi , generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso utilizzi identificati di determinate norme o parti di esse per le nei quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo. [Em. 6] |
(4 bis) |
Difficoltà o inefficienze significative nella concessione di licenze di brevetti SEP che incidono sul funzionamento del mercato interno potrebbero derivare, tra l'altro, da impedimenti sostanziali all'impiego, allo sviluppo, alla distribuzione o alla commercializzazione tempestivi ed efficaci di un prodotto, un servizio o una tecnologia, ma anche da ritardi irragionevoli, che comportano un indebito rinvio della conclusione di un accordo di licenza. Esse possono anche derivare da costi eccessivi, da molteplici liti, controversie o contenziosi legali che coinvolgono più di un titolare di brevetti SEP o di un utilizzatore di brevetti SEP, nonché da ostacoli all'innovazione laddove l'attuazione di una norma, compresa una sua eventuale mancata attuazione, ostacoli, limiti o riduca l'innovazione tecnologica o il progresso rispetto alle norme del settore. [Em. 7] |
(5) |
Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso gli utilizzi delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso innovative e di utilizzi emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso gli utilizzi rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP. [Em. 8] |
(6) |
Poiché dovrebbe essere assunto un impegno FRAND per tutti i brevetti SEP dichiarati essenziali per qualsiasi norma destinata a un'applicazione ripetuta e continua, il significato di norma dovrebbe essere più ampio rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). [Em. 9] |
(7) |
La concessione di licenze a condizioni FRAND , che sono fondamentali nello sviluppo della società digitale, include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty di brevetti SEP, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty . [Em. 10] |
(7 bis) |
Le norme aperte sono fondamentali per lo sviluppo della nostra società digitale, compreso lo sviluppo di software open source. Le norme aperte eliminano gli ostacoli all'interoperabilità, promuovono la scelta tra fornitori e tra soluzioni tecnologiche e garantiscono la concorrenza sul mercato e l'innovazione. Il presente regolamento si applica alle norme aperte senza disincentivare i titolari di brevetti SEP dall'innovare e dal partecipare all'elaborazione collaborativa di norme aperte. [Em. 11] |
(8) |
Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento. |
(9) |
Nell'Unione l'attività di normazione e l'applicazione ai brevetti essenziali delle disposizioni del diritto della concorrenza relative all'obbligo FRAND sono soggette alle linee direttrici orizzontali (8) e alla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015 nella causa C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH (9). La Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto del titolare di un brevetto SEP di ottenere protezione per i suoi brevetti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, purché siano soddisfatte alcune condizioni per prevenire un abuso di posizione dominante da parte del titolare di un brevetto SEP nel momento in cui chiede un'azione inibitoria. Poiché il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi l'uso dell'invenzione senza il suo consenso solo nella giurisdizione per la quale il brevetto è stato rilasciato, le controversie sui brevetti sono disciplinate dalle leggi e dai procedimenti civili nazionali in materia di brevetti e/o dalle leggi in tema di esecuzione armonizzate dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(10) |
Poiché esistono procedure specifiche per valutare la validità e la violazione dei brevetti, il presente regolamento non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali procedure. |
(10 bis) |
I pool di brevetti, in quanto soluzioni congiunte guidate dall'industria per la concessione di licenze di brevetto, sono vantaggiosi per il mercato e le imprese coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP, tra cui figurano i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP. Detti pool rappresentano un'opzione prevedibile ed equa per la concessione di licenze relative a tecnologie brevettate essenziali per una norma, poiché consentono di raggiungere un accordo su un insieme di condizioni ampiamente accettabili per la concessione di licenze fra imprese di tutto il mondo. Dal momento che si occupano dei brevetti SEP, i pool di brevetti dovrebbero anche rispettare le condizioni FRAND e dovrebbero altresì offrire piena trasparenza in merito ai brevetti trattati dal loro portafoglio, idealmente concedendone la licenza a tutti i licenziatari interessati indipendentemente dalla loro posizione nella catena del valore e preferibilmente includendo tutti i brevetti SEP inerenti alla norma. [Em. 12] |
(10 ter) |
Mentre il controllo della concorrenza in relazione ai pool di brevetti è già stato eseguito, persiste incertezza sulla compatibilità dei gruppi di negoziazione di licenziatari costituiti da utilizzatori di brevetti SEP. Tali gruppi possono semplificare il processo di negoziazione, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo una maggiore uniformità ed equità delle condizioni di concessione delle licenze per tutti gli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti. I gruppi di negoziazione di licenziatari sono vantaggiosi soprattutto per le PMI. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'impatto concorrenziale di tali gruppi e analizzare le condizioni che essi dovrebbero soddisfare per essere conformi alla normativa in materia di concorrenza, evitando al contempo il rischio di offrire opzioni «dilatorie» («hold-out») agli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti. [Em. 13] |
(11) |
Qualsiasi riferimento nel presente regolamento a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro include il tribunale unificato dei brevetti, se sono soddisfatte le condizioni previste al riguardo. |
(12) |
In quanto agenzia dell'Unione europea responsabile dei diritti di proprietà intellettuale e per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È necessario dotare essenziale garantire che il centro di competenza delle disponga dei mezzi necessari, tra cui le risorse umane e finanziarie necessarie , perché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace . [Em. 14] |
(12 bis) |
La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, anche tramite un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti a valle all'interno della catena del valore. Il quadro previsto dal presente regolamento dovrebbe promuovere la leadership tecnologica dell'Unione Europea in materia di innovazione. [Em. 15] |
(13) |
Il centro di competenza dovrebbe , da un lato, istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici . Il registro elettronico dovrebbe fungere da repertorio di base ed essere concepito per essere il punto di riferimento principale per gli utenti, fornendo a titolo gratuito informazioni di base sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI Dall'altro lato , il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione inoltre istituire e amministrare una banca dati elettronica che fornisca informazioni facilmente accessibili nell'ambito di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza insieme di dati più ampio e completo il cui accesso potrebbe essere condizionato al pagamento di una tassa ragionevole e proporzionata. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, avere accesso alle informazioni contenute nella banca dati a titolo gratuito. Anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle le istituzioni accademiche dovrebbero poter richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito a certe condizioni . Il registro elettronico e la banca dati elettronica dovrebbero offrire un elevato livello di certezza del diritto FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche. [Em. 16] |
(13 bis) |
Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI e alle start-up. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche. [Em. 17] |
(14) |
Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. È Sarebbe quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza. Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati, come i risultati delle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND. [Em. 18] |
(15) |
Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare i titolari dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento e gli utilizzatori di brevetti SEP a stimare il costo dell'integrazione della norma nei loro prodotti . La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È Pertanto necessario rendere pubbliche le , gli utilizzatori e i titolari di brevetti SEP trarrebbero vantaggio dalla pubblicazione delle informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze. [Em. 19] |
(16) |
I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma per la quale chiedono il riconoscimento del carattere essenziale o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso degli utilizzi di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore. [Em. 20] |
(16 bis) |
I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere che il centro di competenza fornisca tramite una terza parte indipendente una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore. [Em. 21] |
(17) |
In linea con i principi e gli obiettivi generali di trasparenza, partecipazione e accesso alla normazione europea, il registro centralizzato elettronico dovrebbe rendere pubbliche le informazioni sul numero di brevetti SEP applicabili a una norma, sulla titolarità di tali brevetti e sulle parti della norma coperte dai brevetti SEP. Il registro e la banca dati conterranno informazioni su norme, prodotti, processi, servizi e sistemi che utilizzano la norma, sui brevetti SEP in vigore nell'UE, sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP o su eventuali programmi per la concessione di licenze, anche collettive, nonché sul carattere essenziale. Per i titolari di brevetti SEP il registro garantirà la trasparenza in merito ai brevetti SEP rilevanti, alla loro quota rispetto alla totalità di brevetti SEP dichiarati per la norma in questione e alle caratteristiche della norma coperte dai brevetti. I titolari di brevetti SEP saranno in condizioni di comprendere meglio il rapporto tra i loro portafogli e quelli di altri titolari di brevetti SEP. Tale aspetto è importante non solo per le negoziazioni con gli utilizzatori, ma anche per la concessione di licenze incrociate con altri titolari di brevetti SEP. Il vantaggio per gli utilizzatori è che il registro rappresenterà una fonte affidabile di informazioni sui brevetti SEP, anche per quanto riguarda i titolari di brevetti da cui l'utilizzatore potrebbe dover ottenere una licenza. Rendere disponibili tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase delle negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP. [Em. 22] |
(18) |
Dopo la notifica di una norma oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri. |
(19) |
Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. In caso di registrazione tempestiva, I titolari di brevetti SEP dovrebbero essere in grado di possono riscuotere le royalty e anche se il loro brevetto SEP non è registrato, ma dovrebbero poter chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della registrazione in caso di registrazione tempestiva, purché il loro ammontare sia stato fissato in conformità alle condizioni di determinazione FRAND stabilite nel presente regolamento . [Em. 23] |
(20) |
I In caso di mancata registrazione da parte dei titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del entro il termine indicato. In tal caso i titolari , il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare di brevetti SEP che, in caso di ulteriori ritardi nella registrazione dei suoi brevetti, dopo un periodo di tolleranza di un mese, detto titolare non dovrebbe non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo intentare un'azione in relazione al suo brevetto fino al completamento della registrazione . [Em. 24] |
(21) |
È opportuno che le clausole degli accordi di licenza che stabiliscono una royalty per un gran numero di brevetti, presenti o futuri, non siano influenzate dall'invalidità, dal carattere non essenziale o dall'inapplicabilità di un piccolo numero di tali brevetti, quando tali fattori non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre clausole di tali accordi. |
(22) |
I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. Il In caso di mancato aggiornamento può comportare la sospensione della registrazione dei brevetti SEP dal registro , il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare del brevetto SEP che, qualora vi siano ulteriori ritardi nell'aggiornamento della sua registrazione, dopo un periodo di tolleranza di un mese il suo brevetto SEP può essere sospeso . [Em. 25] |
(23) |
Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. Per garantire la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP. [Em. 26] |
(23 bis) |
Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. Per garantire la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP. [Em. 27] |
(24) |
Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti e imparziali selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti. [Em. 28] |
(25) |
Tali verifiche del carattere essenziale dovrebbero essere effettuate su un campione dei portafogli di brevetti SEP, così da garantire che dal campione si possano ottenere risultati statisticamente validi. I risultati delle verifiche a campione del carattere essenziale dovrebbero determinare il rapporto tra i brevetti SEP sottoposti a verifica con esito positivo e la totalità dei brevetti SEP registrati da ciascun titolare. Il tasso di essenzialità dovrebbe essere aggiornato su base annua. |
(26) |
Prima di registrare i loro brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP per le verifiche del carattere essenziale. Dopo la registrazione, i titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti. [Em. 29] |
(27) |
È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro , a meno che il valutatore non abbia motivi oggettivi, basati su elementi di prova sufficienti, per ritenere che la precedente verifica del carattere essenziale fosse inesatta . I titolari di brevetti SEP o i pool di brevetti dovrebbero inoltre poter effettuare la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 30] |
(28) |
È opportuno che i valutatori operino in modo indipendente, nel rispetto del regolamento di procedura e del codice di condotta che saranno stabiliti dalla Commissione. Il titolare di un brevetto SEP potrà chiedere una valutazione inter pares prima che sia emesso un parere motivato. I risultati della verifica del carattere essenziale non saranno oggetto di ulteriori revisioni, tranne qualora il brevetto SEP sia oggetto di una valutazione inter pares. I risultati della valutazione inter pares dovrebbero servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale, a individuare e porre rimedio alle carenze e a migliorare la coerenza. |
(29) |
Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. Dovrebbe quindi essere possibile risolvere qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale dovrebbe quindi essere risolta dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP o altri criteri pertinenti nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali. [Em. 31] |
(30) |
È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione. [Em. 32 e 289] |
(31) |
Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque e ragionevoli e non discriminatorie e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede. [Em. 33] |
(32) |
La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi di transazione per tutti i portatori di interessi . È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali e imparziali di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND. Dovrebbero essere previste norme e procedure intese a definire i conflitti di interessi e i meccanismi per la gestione di eventuali conflitti di tale genere. [Em. 34] |
(33) |
La Nel caso in cui una o più parti avviino una determinazione delle condizioni FRAND , essa dovrebbe rappresentare rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di gli utilizzi delle norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. [Em. 35] |
(34) |
Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di incontrarsi in un contesto neutro, ad esempio dinanzi a un panel di conciliatori, e di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento. [Em. 36] |
(35) |
L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle Le parti dovrebbe inoltre dovrebbero poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti. [Em. 37] |
(36) |
Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un conciliatore panel di conciliatori dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta dei membri del panel di conciliatori del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 38] |
(37) |
Una volta nominato il conciliatore panel di conciliatori , il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 39] |
(38) |
Il conciliatore panel di conciliatori dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il conciliatore panel di conciliatori , di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati. [Em. 40] |
(39) |
Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del conciliatore panel di conciliatori , l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare. [Em. 41] |
(40) |
Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il conciliatore panel di conciliatori o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte. [Em. 42] |
(41) |
Al termine della procedura, il conciliatore panel di conciliatori dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il conciliatore panel di conciliatori dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo. [Em. 43] |
(42) |
Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti , in linea con l' (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti (11). In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti (12). [Em. 44] |
(43) |
La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE (13), una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP. La procedura di determinazione delle condizioni FRAND consente inoltre il deposito di una cauzione da parte del presunto autore della violazione come provvedimento provvisorio di natura finanziaria, che può essere richiesto per evitare gravi limitazioni alle attività del presunto autore della violazione e assicurare che l'altra parte riceva l'importo corrispondente in caso di azione di risarcimento dei danni. Inoltre, la determinazione delle condizioni FRAND non pregiudica in alcun modo la possibilità per il titolare di un brevetto SEP di ricevere un risarcimento per una violazione verificatasi durante la determinazione delle condizioni FRAND nell'ambito di un successivo procedimento giudiziario. [Em. 45] |
(44) |
Nel determinare le royalty aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali (14) e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo «Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali» (15). I Il panel di conciliatori dovrebbero dovrebbe inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, dovrebbero dovrebbe chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali. [Em. 46] |
(45) |
La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore. [Em. 47] |
(45 bis) |
Al fine di evitare un possibile impatto negativo sulle imprese stabilite nell'Unione che partecipano e concorrono con successo allo sviluppo delle tecnologie globali attraverso la normazione, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, il sistema di determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, se necessario, presentare una proposta legislativa al fine di adattare i sistemi. Il ruolo dei pool di brevetti, compresi quelli creati dagli utilizzatori di brevetti SEP, dovrebbe essere esaminato dalla Commissione al fine di valutarne l'impatto una volta entrato in vigore il presente regolamento, in particolare in termini di effetti sulla competitività sul mercato. [Em. 48] |
(46) |
Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque anche agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio minori oneri amministrativi, tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione , in modo che siano maggiormente in grado di occuparsi delle questioni relative ai brevetti SEP nonché dello sviluppo delle norme . I brevetti SEP delle micro e piccole imprese e delle start-up non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI e start-up dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND. In tale contesto, è importante garantire che le PMI e le start-up beneficino di uno sportello unico istituito dal centro di competenza incaricato di individuare i licenziatari e i licenzianti pertinenti per le PMI e di fornire loro consulenza a titolo gratuito sui brevetti SEP. A tal fine, il centro di competenza dovrebbe istituire un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che potrebbe anche, a determinate condizioni, fornire assistenza per quanto riguarda il sostegno giudiziario, ad esempio mettendo a disposizione un rappresentante legale a titolo gratuito durante i procedimenti giudiziari. [Em. 49] |
(46 bis) |
Sebbene sia opportuno concedere vantaggi alle PMI, questi non dovrebbero dare adito a usi impropri. A tale riguardo gli aggregatori di brevetti, che possono essere caratterizzati da un modello commerciale di tipo «ottenere e affermare» e che hanno lo scopo di generare entrate attraverso diritti di licenza, royalty e risarcimento dei danni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni e dell'assistenza del centro di competenza previsto dal presente regolamento. [Em. 50] |
(46 ter) |
I meccanismi di sostegno, come ad esempio i voucher per la PI a favore delle PMI, si sono rivelati efficaci nell'aiutare le PMI a tutelare i propri diritti di PI. Il periodo di applicazione di detti meccanismi dovrebbe essere esteso oltre il 2024. [Em. 51] |
(47) |
Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione dei casi d'uso degli utilizzi delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 52] |
(48) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori . I valutatori e i conciliatori dovrebbero possedere requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per esercitare le loro funzioni . È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). [Em. 53] |
(49) |
Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per il calcolo delle royalty aggregate e la determinazione delle condizioni FRAND. |
(50) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). |
(51) |
Poiché è opportuno accordare all'EUIPO, alla Commissione e ai portatori di interessi il tempo necessario per prepararsi all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere rinviata. |
(52) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la trasparenza in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP e offrire un meccanismo efficiente per risolvere le controversie sulle condizioni FRAND, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del moltiplicarsi dei costi ma, per motivi di efficienza e di portata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni seguenti in materia di brevetti essenziali per una norma («brevetti SEP»):
a) |
le disposizioni che rafforzano la trasparenza sulle informazioni necessarie per la concessione di licenze per i brevetti SEP; |
b) |
le disposizioni relative alla registrazione dei brevetti SEP; |
c) |
una procedura per valutare il carattere essenziale dei brevetti SEP registrati; |
d) |
una procedura per la risoluzione amichevole delle controversie relative alla natura equa, ragionevole e non discriminatoria delle condizioni («determinazione delle condizioni FRAND»); |
e) |
le competenze dell'EUIPO per l'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento. |
2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono in vigore in uno o più Stati membri e che il titolare di un brevetto SEP ritiene essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale , dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il titolare del brevetto SEP si è sia impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, .
a) |
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3; |
b) |
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66. [Em. 54] |
3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le trattative per la concessione di licenze per i brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda utilizzi individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4 di determinate norme o di parti di esse . Tali utilizzi, norme e parti di esse sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 ter. [Em. 55]
4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i Fatto salvo il paragrafo 2, del presente articolo, il presente regolamento si applica anche ai brevetti in vigore in uno o più Stati membri che il titolare di un brevetto SEP ritiene essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso nella concessione di licenze di brevetti SEP per taluni utilizzi, norme e parti di esse. Tali utilizzi , norme o e parti di esse, ai fini del paragrafo 3 sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 quater . [Em. 56]
5. Il presente regolamento non si applica ai titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri soggetti a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty . [Em. 57]
6. Il presente regolamento non si applica alle azioni per invalidità o violazione di brevetti non correlati all'utilizzo di una norma notificata ai sensi del presente regolamento.
7. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE o delle corrispondenti disposizioni nazionali di diritto della concorrenza.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«brevetto essenziale» o «brevetto SEP»: qualsiasi brevetto che un titolare di brevetti SEP ritiene essenziale per una norma; [Em. 58] |
(2) |
«essenziale per una norma»: significa che il brevetto contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica; |
(3) |
«norma»: una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi; [Em. 59] |
(4) |
«specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); |
(5) |
«organizzazione di normazione»: qualsiasi organismo di normazione che elabori raccomandazioni o requisiti tecnici o di qualità per prodotti, processi di produzione, servizi o metodi e che non sia un'associazione industriale privata che sviluppa specifiche tecniche proprietarie; |
(5 bis) |
«utilizzo»: uno scenario specifico in cui una specifica tecnologia standardizzata o uno specifico metodo standardizzato sono applicati per soddisfare una determinata finalità o funzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di un sistema, indipendentemente dal livello della catena del valore; [Em. 60] |
(6) |
«titolare di un brevetto SEP»: il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP in uno o più Stati membri; [Em. 61 - non concerne la versione italiana] |
(7) |
«utilizzatore»: la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema sul mercato dell'Unione ; [Em. 62] |
(8) |
«condizioni FRAND»: condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la concessione di licenze per i brevetti SEP; |
(9) |
«determinazione delle condizioni FRAND»: una procedura strutturata per la determinazione di condizioni FRAND per la concessione di licenze per un brevetto SEP; |
(10) |
«royalty aggregata»: l'importo massimo della royalty per totale corrisposto o da corrispondere per la concessione di tutti i brevetti essenziali per una norma; [Em. 63] |
(10 bis) |
«esente da royalty»: disponibile senza il pagamento di una royalty o senza un accordo in merito a qualsiasi altra considerazione, di natura economica o meno; [Em. 64] |
(11) |
«pool di brevetti»: un ente creato mediante un accordo con cui tra due o più titolari di brevetti SEP si concedono o un consorzio in cui più titolari di brevetti SEP concordano di concedersi reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno di darli in licenza a terzi; [Em. 65] |
(12) |
«valutazione inter pares»: processo di riesame dei risultati preliminari delle verifiche del carattere essenziale da parte di valutatori diversi da quelli che hanno effettuato la verifica iniziale del carattere originale; |
(13) |
«tabella delle rivendicazioni»: una presentazione della un documento che mostra la corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma; [Em. 66] |
(14) |
«requisito di una norma»: l'espressione, nel contenuto di un documento, che descrive criteri oggettivamente verificabili che devono essere soddisfatti e dai quali non è consentita alcuna deviazione se si intende rivendicare la conformità al contenuto del documento; |
(15) |
«raccomandazione di una norma»: l'espressione, nel contenuto di un documento, che descrive una possibile scelta o linea d'azione suggerita in quanto ritenuta particolarmente adatta, senza necessariamente menzionarne o escluderne altre; |
(16) |
«famiglia di brevetti»: un insieme di domande di brevetto aventi almeno una priorità in comune, compresi i documenti brevettuali riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità; prioritari stessi; [Em. 67] |
(17) |
«portatore di interessi»: qualsiasi persona che possa dimostrare un interesse legittimo per i brevetti SEP, compresi i titolari di brevetti SEP, gli utilizzatori, gli agenti dei titolari di brevetti SEP o degli utilizzatori, o le associazioni che rappresentano gli interessi dei titolari di brevetti SEP e degli utilizzatori; |
(17 bis) |
«conciliatore»: qualsiasi persona nominata per mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata in conformità all'articolo 17, per operare in un panel che fornisce un parere su una royalty aggregata a norma dell'articolo 18 e per partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND a norma del titolo VI, che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti; [Em. 68] |
(17 ter) |
«valutatore»: qualsiasi persona nominata per svolgere verifiche del carattere essenziale a norma del titolo V che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti; [Em. 69] |
(17 quater) |
«valutatore inter pares»: qualsiasi persona nominata per condurre una valutazione inter pares che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti; [Em. 70] |
(18) |
«centro di competenza»: le unità amministrative dell'EUIPO che svolgono i compiti affidati all'EUIPO ai sensi del presente regolamento. |
(18 bis) |
«aggregatore di brevetti»: un soggetto che deriva i suoi profitti principalmente dall'applicazione di brevetti o dalla concessione di licenze per i brevetti, ivi compresi danni o riconoscimenti economici derivanti dall'aggregazione di tali brevetti, e che non partecipa alla produzione, alla fabbricazione, alla vendita o alla distribuzione di prodotti o servizi che utilizzano le invenzioni brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni, che non è un istituto di istruzione o di ricerca, né un'organizzazione di trasferimento delle tecnologie intesa ad agevolare la commercializzazione di innovazioni tecnologiche da essa stessa generate, e che non è un inventore singolo che aggrega brevetti originariamente riconosciutigli o brevetti relativi a tecnologie che ha originariamente sviluppato in prima persona; [Em. 71] |
Titolo II
Centro di competenza
Articolo 3
Compiti del centro di competenza
1. I compiti previsti dal presente regolamento sono svolti da un centro di competenza istituito in seno all'EUIPO, dotato delle risorse umane e finanziarie necessarie.
2. Il centro di competenza promuove la trasparenza e la determinazione di condizioni FRAND in relazione ai brevetti SEP e svolge i compiti seguenti:
a) |
creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP in conformità agli articoli 4 e 5 ; [Em. 72] |
b) |
istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori in conformità all'articolo 27 ; [Em. 73] |
c) |
creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP in conformità agli articoli da 28 a 33 ; [Em. 74] |
d) |
impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND in conformità agli articoli da 34 a 58 ; [Em. 75] |
e) |
offrire corsi di formazione ai valutatori e ai conciliatori; |
f) |
amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate e l'agevolazione di accordi in relazione a tali royalty in conformità agli articoli 17 e 18 ; [Em. 76] |
g) |
migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni:
|
h) |
istituire e mantenere un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di brevetti SEP e offrire alle PMI e alle start-up corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP in conformità all'articolo 61 ; [Em. 81] |
i) |
condurre studi e qualsiasi altra attività necessaria a sostenere gli obiettivi del presente regolamento; |
j) |
sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP, compresa la creare un gruppo di lavoro dedicato alle condizioni di concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore e sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP . [Em. 82] |
3. Nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo dell'EUIPO adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati al centro di competenza dal presente regolamento.
Titolo III
Informazioni sui brevetti SEP rese disponibili attraverso il centro di competenza
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 4
Registro dei brevetti essenziali
1. È istituito un registro dell'Unione per i brevetti SEP Il centro di competenza istituisce e mantiene in formato elettronico un registro dell'Unione per i brevetti SEP («il registro»). [Em. 83]
2. Il registro è mantenuto in formato elettronico dal centro di competenza. [Em. 84]
3. Il registro contiene:
a) |
informazioni sulle norme pertinenti; |
b) |
l'identificazione dei brevetti SEP registrati, compreso il paese di registrazione e il numero di brevetto ; [Em. 85 - non concerne la versione italiana] |
c) |
la versione della norma, la specifica tecnica e le sezioni della specifica tecnica per le quali il brevetto è considerato essenziale; [Em. 86 - non concerne la versione italiana] |
d) |
un riferimento alle condizioni dell'impegno alla concessione di licenze FRAND assunto dal titolare del brevetto SEP nei confronti dell'organizzazione di normazione; |
e) |
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del titolare del brevetto SEP; |
f) |
se il titolare del brevetto SEP è un'affiliata, una controllata o fa parte di un gruppo di una o più società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società madre; [Em. 87] |
g) |
il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dei rappresentanti legali del titolare del brevetto SEP nell'Unione, se del caso; |
h) |
l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche disponibili al pubblico , comprese le politiche in materia di royalty, esenzioni da royalty e sconti del titolare del brevetto SEP; [Em. 88] |
i) |
l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche disponibili al pubblico per la concessione alle PMI e alle start-up di licenze per i brevetti SEP; [Em. 89] |
j) |
la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti e il nome del rispettivo pool di brevetti , se del caso; [Em. 90] |
(k) |
i dati di contatto per la concessione della licenza, compresi quelli del soggetto che la concede; |
l) |
la data di iscrizione del brevetto SEP nel registro e il numero della registrazione. |
4. Il registro contiene inoltre, con la relativa data di annotazione:
a) |
le modifiche dei dati di contatto per le voci di cui al paragrafo 3, lettere e), f), g) e k); |
b) |
la concessione o il trasferimento di una licenza attraverso i pool di brevetti, ove applicabile ai sensi dell'articolo 9; |
c) |
eventuali informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e , a meno che non sia possibile a causa di limiti contrattuali concordati tra le parti, anche un riferimento al risultato all'esito della verifica del carattere essenziale ; [Em. 91] |
d) |
informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto o , sia stato annullato o sia stato ritenuto inapplicabile da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro; [Em. 92] |
e) |
i dati relativi ai procedimenti e alle decisioni sui brevetti SEP ai sensi dell'articolo 10; |
f) |
la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11; [Em. 93] |
g) |
la data di sospensione del brevetto SEP dal registro, ai sensi dell'articolo 22; |
h) |
le correzioni dei brevetti SEP, ai sensi dell'articolo 23; |
i) |
la data di cancellazione del brevetto SEP dal registro ai sensi dell'articolo 25, e i motivi della cancellazione; |
j) |
la correzione o la cancellazione dal registro delle voci di cui alle lettere b), e) ed f). |
4 bis. Prima della registrazione dei propri brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP ai fini della verifica del carattere essenziale. [Em. 94]
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 67 per modificare i paragrafi 3 e 4 al fine di determinare le voci che devono essere iscritte nel registro ai fini del presente regolamento oltre a quelle di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Il centro di competenza raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 3 e 4, compresi i dati personali, ai fini del presente regolamento.
7. Il centro di competenza rende il registro facilmente accessibile al pubblico. I dati sono considerati di interesse pubblico e sono accessibili gratuitamente ai terzi.
Articolo 5
Banca dati elettronica
1. Il centro di competenza crea istituisce e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP. [Em. 95]
2. Devono essere accessibili ai terzi, previa registrazione presso il centro di competenza, le seguenti informazioni contenute nella banca dati:
a) |
dati bibliografici sui brevetti SEP o sui brevetti SEP iscritti nel corrispondente registro, compresa la data di priorità, i membri della famiglia, la data di concessione e la data di scadenza; |
b) |
le condizioni standard pubbliche disponibili al pubblico , comprese le politiche in materia di royalty, esenzioni da royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili; [Em. 96] |
c) |
le condizioni standard pubbliche disponibili al pubblico per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI e alle start-up ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, incluso l'accesso esente da royalty, se disponibili; [Em. 97] |
d) |
le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi e, ove disponibili, eventuali dati di mercato noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b) a) ; [Em. 98] |
e) |
le informazioni sul carattere essenziale ai sensi dell'articolo 8; |
f) |
le informazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND ai sensi dell'articolo 11; |
g) |
le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17; |
h) |
le perizie di cui all'articolo 18; |
i) |
le relazioni non riservate dei conciliatori ai sensi dell'articolo 57; |
j) |
i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, i pareri motivati o i pareri motivati definitivi ai sensi dell'articolo 33; |
(k) |
la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25; |
l) |
le informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi ai sensi dell'articolo 12; |
m) |
la giurisprudenza e le relazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3 e 5; |
n) |
i materiali per le attività di sensibilizzazione e formazione. |
3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), del presente articolo, è disponibile ai terzi previa registrazione presso il centro di competenza e può essere soggetto al pagamento di una tassa ragionevole, come stabilito all'articolo 63 . [Em. 99]
4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza. Anche le istituzioni accademiche possono richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito solo al fine di svolgere compiti accademici. [Em. 100]
Articolo 6
Disposizioni comuni sul registro e sulla banca dati
1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una dichiarazione motivata per giustificare questa riservatezza e, ove ragionevolmente possibile, una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata. [Em. 101]
2. Il centro di competenza conserva i fascicoli delle procedure relative alla registrazione dei brevetti SEP. Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce la forma in cui tali fascicoli sono conservati e resi disponibili. Il centro di competenza conserva i fascicoli per 10 anni dopo la cancellazione della registrazione del brevetto SEP. Su richiesta, i dati personali possono essere rimossi dal registro o dalla banca dati trascorsi 18 mesi dalla scadenza del brevetto SEP o dalla sua cancellazione dal registro.
3. Il centro di competenza può correggere qualsiasi informazione contenuta nel registro o nella banca dati ai sensi dell'articolo 23.
4. Il titolare del brevetto SEP e il suo rappresentante legale nell'Unione sono informati mediante notifica di qualsiasi modifica nel registro o nella banca dati che riguardi un determinato brevetto SEP.
5. Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al pagamento di una tassa ragionevole . [Em. 102]
6. La Commissione stabilisce mediante un atto di esecuzione le condizioni per l'accesso alla banca dati, comprese le tasse per tale accesso o per i certificati di registrazione e le copie certificate di documenti della banca dati o del registro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
Articolo 7
Identificazione degli utilizzi di una norma e delle relative condizioni per la concessione di licenze per brevetti SEP
Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:
a) |
le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, e, ove disponibili, eventuali dati di mercato, nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP. [Em. 103] |
b) |
se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty , esenzione da royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione. [Em. 104] |
Articolo 8
Informazioni sul carattere essenziale [Em. 105 - non concerne la versione italiana]
Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:
a) |
la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro sei mesi dalla pubblicazione di tale due mesi dopo che la decisione è diventata definitiva ; [Em. 106] |
b) |
altre eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente , ad esempio nell'ambito di un pool di brevetti , indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore. [Em. 107] |
Articolo 9
Informazioni che devono fornire i pool di brevetti
1. I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti , accurate e aggiornate, e ne danno comunicazione al centro di competenza: [Em. 108]
a) |
le norme soggette a licenze collettive; |
b) |
gli azionisti o la struttura proprietaria dell'ente amministrativo; |
c) |
il processo di valutazione dei brevetti SEP; |
d) |
l'elenco dei valutatori con residenza nell'Unione; |
e) |
l'elenco dei brevetti SEP valutati e l'elenco dei brevetti SEP sotto licenza; |
f) |
riferimenti incrociati alla norma a fini esemplificativi; |
g) |
l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti o l'ente; [Em. 109] |
h) |
le politiche in materia di royalty , esenzione da royalty e di sconti per categoria di prodotti utilizzo, comprese le informazioni sul calcolo delle royalty per ciascun titolare di brevetto SEP nel pool e il canone di royalty aggregato, se applicabile ; [Em. 110] |
i) |
gli accordi di licenza standard per categoria di prodotti utilizzo ; [Em. 111] |
j) |
l'elenco dei licenzianti di ciascuna categoria di prodotti ciascun utilizzo ; [Em. 112] |
(k) |
l'elenco dei licenziatari di ciascuna categoria di prodotti ciascun utilizzo . [Em. 113] |
1 bis. Il centro di competenza verifica in maniera sistematica le informazioni fornite dai pool di brevetti conformemente al comma 1 con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base della metodologia elaborata a tale scopo, garantendo che il processo di verifica sia accurato, trasparente e coerente. A fini di trasparenza, la metodologia è resa disponibile ai pool di brevetti e agli altri portatori di interessi. [Em. 114]
1 ter. Il centro di competenza elabora una relazione che illustra nel dettaglio gli esiti della sua verifica, anche per quanto riguarda la conformità dei pool di brevetti al primo comma, eventuali discrepanze o informazioni mancanti rilevate e le azioni correttive intraprese o raccomandate. La relazione è presentata alla Commissione entro un mese dal completamento di ciascun ciclo di verifica. [Em. 115]
Articolo 10
Informazioni relative alle decisioni sui brevetti SEP
1. Entro sei mesi dall'adozione di una sentenza due mesi dal momento in cui la decisione relativa a brevetti SEP è diventata definitiva gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su: [Em. 116]
a) |
azioni inibitorie; |
b) |
procedimenti d'infrazione infrazioni ; [Em. 117] |
c) |
carattere essenziale e validità; |
d) |
abuso di posizione dominante; |
e) |
determinazione delle condizioni FRAND. |
2. Chiunque può informare il centro di competenza su qualsiasi procedimento giudiziario o di risoluzione alternativa delle controversie che riguardi un brevetto SEP.
Articolo 11
Informazioni sulle determinazioni delle condizioni FRAND
1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro sei quattro mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati. [Em. 118]
2. Il centro di competenza non può divulgare informazioni riservate senza il previo consenso della parte interessata.
Articolo 12
Informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi
1. Il centro di competenza raccoglie , verifica debitamente e pubblica prontamente nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi. Il centro di competenza può anche raccogliere informazioni concernenti la conformità al presente regolamento nei paesi terzi e monitorare l'impatto di quest'ultimo sugli utilizzatori. [Em. 119]
2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati dopo averne verificato l'accuratezza . [Em. 120]
2 bis. Al fine di agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, il centro di competenza può cooperare, dialogare e scambiare informazioni con, tra l'altro, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di brevetti SEP, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi o per prevenire procedimenti paralleli. [Em. 121]
Articolo 13
Rafforzamento della trasparenza e della condivisione di informazioni
1. Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri motivati e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori. [Em. 122]
2. La raccolta, la memorizzazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai seguenti fini:
a) |
gestire le registrazioni dei brevetti SEP, le verifiche del carattere essenziale e i procedimenti di conciliazione ai sensi del presente regolamento; |
b) |
accedere alle informazioni necessarie per svolgere tali procedimenti in modo più semplice ed efficiente; |
c) |
comunicare con le parti del procedimento; |
c bis) |
mettere a disposizione delle persone interessate brevetti SEP, norme e utilizzi, con l'uso di strumenti di ricerca facilmente accessibili e di risultati di ricerca ragionevolmente comprensibili; [Em. 123] |
d) |
produrre relazioni e statistiche che consentano al centro di competenza di migliorare le proprie operazioni e il funzionamento della registrazione dei brevetti SEP e dei procedimenti previsti dal presente regolamento. |
d bis) |
agevolare la valutazione delle pratiche di concessione di licenze per i brevetti SEP e del loro impatto sul mercato interno, l'innovazione e l'accesso alle tecnologie standardizzate. [Em. 124] |
3. Il centro di competenza inserisce nella banca dati la giurisprudenza degli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, delle giurisdizioni dei paesi terzi e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
4. Il centro di competenza raccoglie tutte le informazioni sulle condizioni FRAND, anche riguardo a eventuali sconti, che sono state rese pubbliche dai titolari di brevetti SEP, comunicate al centro di competenza ai sensi dell'articolo 11 e incluse nelle relazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND, e rende tali informazioni accessibili alle autorità pubbliche dell'Unione, compresi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, previa richiesta scritta. I documenti riservati sono accompagnati da una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
5. Il centro di competenza pubblica nella banca dati una relazione annuale sulle metodologie per la determinazione delle condizioni FRAND, basata su informazioni provenienti da decisioni di organi giurisdizionali e lodi arbitrali, e informazioni statistiche riguardo alle licenze e ai prodotti concessi in licenza estratte dalle determinazioni delle condizioni FRAND.
6. Su richiesta motivata di un portatore di interessi, le informazioni riservate sono rielaborate in un formato non riservato contenente omissioni prima che il centro di competenza provveda a pubblicarle o trasmetterle.
Capo 2
Notifica di una norma e di una royalty aggregata
Articolo 14
Notifica di una norma al centro di competenza
1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano dichiarati essenziali per una norma per la quale sono o non sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti: [Em. 125]
a) |
la denominazione commerciale della norma; |
b) |
l'elenco delle specifiche tecniche rilevanti che definiscono la norma; |
c) |
la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica; |
d) |
gli usi della norma noti ai titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica. |
2. Tale notifica è effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.
3. In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1, qualunque titolare di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri notifica individualmente al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica. [Em. 126- non concerne la versione italiana]
4. In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 3, qualsiasi utilizzatore può notificare al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1.
5. Il centro di competenza informa della pubblicazione notifica anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP. [Em. 127]
6. Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3 , 4 e 4 bis e 4 per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco. [Em. 128]
7. Trascorso il termine di cui al paragrafo 6, il centro di competenza tiene conto di tutte le osservazioni ricevute, comprese tutte le specifiche tecniche e gli utilizzi pertinenti, e pubblica le informazioni ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 15
Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza
1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono o non sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per tutti i brevetti SEP relativi a una norma. [Em. 129]
2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) |
la denominazione commerciale della norma; |
b) |
l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma; |
c) |
i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1; |
d) |
la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP; |
e) |
la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma; |
f) |
gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c); |
g) |
la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale; |
h) |
l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1. |
3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:
a) |
della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o |
b) |
in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma. |
4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.
Articolo 16
Revisione della royalty aggregata
1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.
2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.
Articolo 17
Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della sulla royalty aggregata tra titolari di brevetti SEP [Em. 130]
1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.
2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.
3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:
a) |
la denominazione commerciale della norma; |
b) |
la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione; |
c) |
gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1; |
d) |
i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta; |
e) |
la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma. [Em. 131] |
4. Il centro di competenza informa i pubblica la richiesta e invita altri titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di a manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma. [Em. 132]
5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.
6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica raggiungano un accordo in merito alla presentazione congiunta di una royalty aggregata entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo. [Em. 133]
8. Se i contributori titolari di brevetti SEP si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4. [Em. 134]
Articolo 18
Perizia non vincolante sulla royalty aggregata
1. I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata . Un utilizzatore può avanzare tale richiesta anche se è già stato raggiunto un accordo tra i titolari di brevetti SEP, anche attraverso la procedura di cui agli articoli da 15 a 17 globale. [Em. 135]
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 150 giorni dalla data:
a) |
della pubblicazione della norma in questione per gli utilizzi noti; o |
b) |
in cui i nuovi utilizzi sono venduti per la prima volta sul mercato dell'Unione. |
3. La richiesta comprende:
a) |
la denominazione commerciale della norma; |
b) |
l'elenco delle specifiche tecniche rilevanti che definiscono la norma; |
c) |
l'elenco dei pertinenti prodotti, processi, servizi o sistemi o degli utilizzi; |
d) |
l'elenco dei portatori di interessi noti e i relativi dati di contatto. |
4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi noti pertinenti . Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta. [Em. 136]]
5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori e altri portatori di interessi forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti esistenti o potenziali della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione. [Em. 137]
6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma e o utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI o start-up , il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di dotati di adeguata esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi. [Em. 138]
7. I portatori di interessi che presentano al panel informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
8. In seguito alla Entro un mese dalla nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere entro un mese a: [Em. 139]
a) |
proporre una royalty aggregata comunicando le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, oppure |
b) |
fornire una giustificazione in caso di impossibilità di proporre una royalty aggregata per motivi tecnologici, economici o di altra natura. ; e [Em. 140] |
b bis) |
fornire elementi di prova o osservazioni per assistere il panel nella decisione su una royalty aggregata. [Em. 141] |
8 bis. Il panel consente ai partecipanti di fornire risposte alle osservazioni di cui al paragrafo 8 e reazioni a tali risposte. [Em. 142]
9. Il panel prende in debita considerazione le osservazioni e le risposte di cui al paragrafo 8 ai paragrafi 8 e 8 bis e decide se: [Em. 143]
a) |
sospendere la accordare una sospensione della procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure [Em. 144] |
b) |
fornire la perizia. |
10. Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo 8 9 , lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo 8 9 , lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori. [Em. 145]
11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, il canone di royalty aggregato raccomandato, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di Eventuali opinioni divergenti e le relative motivazioni sono specificate in un allegato della perizia. [Em. 146]
12. La perizia comprende un'analisi della catena del valore in questione ed il possibile impatto della royalty aggregata sugli incentivi all'innovazione sia per i titolari di brevetti SEP che per i portatori di interessi nella catena del valore in cui deve essere concessa la licenza.
13. Il centro di competenza pubblica la perizia e ne informa i partecipanti.
Capo 3
Registrazione dei brevetti SEP
Articolo 19
Amministrazione del registro dei brevetti essenziali
1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma o parte di essa in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti: [Em. 147]
a) |
la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7; |
b) |
la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11. |
2. Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di normazione interessata.
Articolo 20
Registrazione dei brevetti essenziali
1. Su richiesta del titolare di un brevetto SEP, il centro di competenza registra qualsiasi brevetto in vigore in uno o più Stati membri, che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sia essenziale per una norma per la quale il centro di competenza ha pubblicato un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
2. Affinché il brevetto SEP sia inserito nel registro, almeno una rivendicazione del brevetto deve corrispondere ad almeno un requisito o raccomandazione della norma, identificata dalla relativa denominazione, versione (e/o sottoversione) e sottoclausola.
3. La richiesta di registrazione è effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2. Nel caso in cui il brevetto SEP sia concesso da un ufficio brevetti nazionale o europeo solo dopo la pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, la richiesta di registrazione deve essere presentata entro sei mesi dalla concessione del brevetto SEP da parte dell'ufficio brevetti competente.
4. La richiesta comprende le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e).
5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro , a eccezione di quelle fornite a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica. [Em. 148]
6. La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese e le tasse previste per la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1. [Em. 149]
Articolo 21
Data di registrazione
1. La data di registrazione corrisponde alla data in cui il centro di competenza ha ricevuto una richiesta di registrazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5.
2. Il centro di competenza pubblica i brevetti SEP iscritti nel registro entro sette giorni lavorativi dalla data di registrazione.
Articolo 22
Esame delle condizioni di registrazione
1. L'EUIPO ogni anno è sottoposto sottopone a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza. [Em. 150]
2. L'EUIPO adotta una metodologia per selezionare il campione delle registrazioni di brevetti SEP da sottoporre ai controlli.
3. Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a due tre mesi. [Em. 151]
4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che al termine di un periodo di tolleranza di un mese, durante il quale il titolare del brevetto SEP ha ancora la possibilità di fornire le informazioni richieste, la sua la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti. [Em. 152]
5. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.
6. Qualsiasi intervento volto a completare o correggere le informazioni relative a un brevetto SEP ai sensi del presente articolo è effettuato a titolo gratuito.
Articolo 23
Correzione di un'iscrizione nel registro o delle informazioni nella banca dati
1. Il titolare di un brevetto SEP può chiedere una correzione della registrazione del proprio brevetto SEP o delle informazioni contenute nella banca dati presentando un'apposita richiesta al centro di competenza, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.
2. I terzi possono chiedere al centro di competenza di correggere la registrazione di un brevetto SEP o le informazioni contenute nella banca dati. La richiesta contiene le informazioni seguenti:
a) |
il nome e i dati di contatto del richiedente; |
b) |
il numero di registrazione del brevetto SEP registrato; |
c) |
i motivi della richiesta; |
d) |
gli elementi di prova a sostegno della richiesta provenienti da una fonte indipendente. |
3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta presentata a norma del paragrafo 2 e lo invita a correggere l chiedere la correzione dell 'iscrizione nel registro o le delle informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a due tre mesi. [Em. 153]
4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a correggere l chiedere la correzione dell 'iscrizione nel registro o le delle informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a 2 tre mesi, riguardo a: [Em. 154]
a) |
la scadenza di un brevetto SEP registrato; |
b) |
l'annullamento di un brevetto SEP registrato da parte di un'autorità competente; o |
c) |
una sentenza definitiva secondo cui il brevetto SEP registrato non è essenziale per la norma in questione. |
5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che, dopo un periodo di tolleranza di un mese durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti. [Em. 155]
6. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 5, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.
7. Il trattamento delle richieste di correzione ai sensi del presente articolo da parte del centro di competenza è sospeso a decorrere dalla selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e fino alla pubblicazione del risultato di tale verifica nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.
8. Il centro di competenza può correggere corregge d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati. [Em. 156]
9. Qualsiasi correzione ai sensi del presente articolo è effettuata a titolo gratuito.
Articolo 24
Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei brevetti SEP
1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro. [Em. 157]
2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla di proporre azioni relative alla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro. [Em. 158]
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti conclusi e applicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di i brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto che sono o sono stati dichiarati essenziali per l'applicazione di una norma . [Em. 159]
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6. [Em. 160]
5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.
Articolo 25
Cancellazione di un brevetto SEP dal registro e dalla banca dati
1. Il titolare di un brevetto SEP può chiedere la cancellazione del suo brevetto SEP registrato dal registro e dalla banca dati per i motivi seguenti:
a) |
il brevetto è scaduto; |
b) |
il brevetto è stato annullato da un'autorità competente; |
c) |
l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ha pronunciato una sentenza definitiva con cui stabilisce che il brevetto registrato non è essenziale per la norma in questione; |
d) |
la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 1, ha avuto esito negativo. |
2. Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento tranne nel periodo che intercorre tra la selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e la pubblicazione del risultato della verifica del carattere essenziale nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.
3. Il centro di competenza cancella il brevetto SEP dal registro e dalla banca dati.
Titolo IV
Valutatori e conciliatori
Articolo 26
Valutatori e conciliatori
1. Le verifiche del carattere essenziale sono effettuate da un valutatore.
2. Al conciliatore sono attribuiti i compiti seguenti:
a) |
mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata; |
b) |
fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata; |
c) |
intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND. |
3. I valutatori e i conciliatori si attengono a un codice di condotta.
4. Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni.
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti: [Em. 161 - non concerne la versione italiana]
a) |
i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta , che includano almeno i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del presente regolamento ; [Em. 162] |
b) |
le procedure previste dagli articoli 17, 18, 31 e 32 e dal titolo VI. |
Articolo 27
La procedura di selezione
1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.
2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza. e garantisce che: [Em. 163]
a) |
non vi siano potenziali conflitti di interesse, in modo che i valutatori e i conciliatori scelti siano imparziali e oggettivi; [Em. 164] |
b) |
ogni valutatore e conciliatore designato a far parte dell'elenco possieda le qualifiche, l'esperienza e le competenze necessarie per svolgere efficacemente i compiti richiesti. In particolare, essi sono tenuti a possedere le qualifiche necessarie, un'esperienza sostanziale nel settore dei brevetti e nella risoluzione delle controversie relative ai brevetti, una comprovata comprensione delle condizioni FRAND o una solida preparazione tecnica nel settore tecnologico pertinente. [Em. 165] |
3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati Vi sono diversi elenchi di valutatori o e conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro , a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5. [Em. 166]
4. Il centro di competenza riesamina periodicamente gli elenchi per garantire che continuino a contenere un numero sufficiente di candidati qualificati.
Titolo V
Verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP
Articolo 28
Prescrizioni generali per le verifiche del carattere essenziale
1. Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo trasparente, obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute. [Em. 167]
2. La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati.
3. La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti.
4. Il fatto che non sia stata effettuata oppure sia in corso una verifica del carattere essenziale non preclude le negoziazioni per la concessione di licenze né eventuali procedure giudiziarie o amministrative in relazione a un brevetto SEP registrato.
5. Il valutatore riassume il risultato della verifica del carattere essenziale e le relative ragioni in un parere motivato o, in caso di valutazione inter pares, in un parere motivato definitivo, che non è giuridicamente vincolante.
6. Il risultato della verifica del carattere essenziale e il parere motivato del valutatore o il parere motivato definitivo del valutatore inter pares possono essere utilizzati come elementi di prova nei confronti dei portatori di interessi e dei pool di brevetti e dinanzi ad autorità pubbliche, organi giurisdizionali o arbitri.
Articolo 29
Amministrazione delle verifiche del carattere essenziale
1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale , a meno che l'impresa in questione non sia un aggregatore di brevetti, o una società sussidiaria o affiliata, oppure posseduta o controllata direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non appartiene alla categoria delle PMI . Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2. [Em. 168]
2. Il centro di competenza notifica ai titolari di brevetti SEP i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale. Entro il termine stabilito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP possono presentare una tabella delle rivendicazioni con un massimo di cinque corrispondenze tra il brevetto SEP e la norma di cui trattasi, qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva che possa facilitare la verifica del carattere essenziale e le traduzioni del brevetto richieste dal centro di competenza.
3. Il centro di competenza pubblica l'elenco dei brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale.
4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale , salvo nel caso in cui si applichi il paragrafo 4 bis del presente articolo . Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata. [Em. 169]
4 bis. Se un valutatore ha motivi sufficienti per ritenere che una precedente verifica del carattere essenziale condotta in conformità all'articolo 8, lettera b), possa essere inesatta, questi ha l'autorità di rivedere l'esito di tale verifica. Se, in seguito alla revisione, conclude che l'esito della verifica del carattere essenziale precedente è inesatto, tale valutatore conduce una nuova verifica del carattere essenziale per il brevetto SEP in questione. [Em. 170]
5. Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.
6. Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.
7. Il centro di competenza assegna i brevetti SEP ai valutatori per la verifica del carattere essenziale in base all'elenco dei valutatori istituito ai sensi dell'articolo 27 e dà al valutatore l'accesso alla documentazione completa fornita dal titolare di brevetti SEP.
8. Il centro di competenza garantisce che l'identità del valutatore non sia rivelata ai titolari di brevetti SEP durante la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31 o durante la valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32. Tutte le comunicazioni tra il titolare del brevetto SEP e il valutatore devono passare attraverso il centro di competenza.
9. In caso di mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'articolo 28, di altri requisiti procedurali o del codice di condotta, il Centro di competenza può, d'ufficio o su richiesta di un portatore di interessi presentata entro un mese dalla pubblicazione del parere motivato o del parere motivato definitivo, sottoporre la verifica a revisione e decidere se:
a) |
mantenere, oppure |
b) |
revocare |
i risultati della verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato o della valutazione inter pares.
10. Nel caso in cui revochi i risultati ai sensi del paragrafo 9, lettera b), il centro di competenza nomina un nuovo valutatore o valutatore inter pares affinché effettui una nuova verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31 o una nuova valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32.
11. La parte che chiede la revisione della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares e la nomina di un nuovo valutatore, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla constatazione del centro di competenza. Le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di nominare un nuovo valutatore e ne informano il richiedente e, se del caso, il titolare del brevetto SEP.
Articolo 30
Osservazioni dei portatori di interessi
1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte ed elementi di prova sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati. [Em. 171]
2. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate al titolare del brevetto SEP, che può commentarle entro il termine stabilito dal centro di competenza.
3. Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni , gli elementi di prova e le risposte del titolare del brevetto SEP. [Em. 172]
Articolo 31
Verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato
1. La verifica del carattere essenziale è effettuata secondo una procedura che prevede tempo sufficiente e garantisce rigore e alta qualità.
2. Il valutatore può invitare il titolare del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.
3. Se il valutatore ha motivo di ritenere che il brevetto SEP possa non essere essenziale per la norma, il centro di competenza ne comunica le ragioni al titolare del brevetto SEP e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare le sue osservazioni o una tabella delle rivendicazioni modificata.
4. Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP o dai portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 . [Em. 173]
5. Il valutatore trasmette il suo parere motivato al centro di competenza entro sei mesi dalla nomina. Il parere motivato include il nome del titolare del brevetto SEP e del valutatore, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica, il risultato della verifica del carattere essenziale e le ragioni alla base di tale risultato.
6. Il centro di competenza notifica il parere motivato al titolare del brevetto SEP.
Articolo 32
Valutazione inter pares
1. Nel caso in cui sia stato informato dal centro di competenza a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, il titolare del brevetto SEP può chiedere una valutazione inter pares prima della scadenza del termine per la presentazione delle sue osservazioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3.
2. Se il titolare del brevetto SEP chiede una valutazione inter pares, il centro di competenza nomina un valutatore inter pares.
3. Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP o dai portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 , le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP. [Em. 174]
4. Nel caso in cui la valutazione inter pares confermi le conclusioni preliminari del valutatore, secondo cui il brevetto SEP valutato può non essere essenziale per la norma per cui è stato registrato, il valutatore inter pares ne informa il centro di competenza e fornisce le ragioni alla base di tale parere. Il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP e lo invita a presentare le sue osservazioni.
5. Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP o le osservazioni o gli elementi di prova forniti da altri portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato. [Em. 175]
6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP.
7. I risultati della valutazione inter pares devono servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale e a garantire la coerenza.
Articolo 33
Pubblicazione dei risultati delle verifiche del carattere essenziale
1. Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.
2. Il centro di competenza pubblica nel registro la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.
3. Se la pubblicazione dei risultati contiene un errore imputabile al centro di competenza, quest'ultimo, di propria iniziativa o su richiesta del titolare di brevetto SEP che ha effettuato la registrazione, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.
Titolo VI
Determinazione delle condizioni FRAND
Articolo 34
Avvio della determinazione delle condizioni FRAND
1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a una norma e a un utilizzo per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro è avviata da una delle persone seguenti:
a) |
il titolare di un brevetto SEP, prima dell'avvio di un'azione legale per violazione di un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro; |
b) |
un utilizzatore di un brevetto SEP, prima di presentare una richiesta di determinazione o valutazione delle condizioni FRAND di una licenza per un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro. |
La determinazione delle condizioni FRAND non si applica agli accordi di licenza esistenti durante il loro periodo di applicazione. [Em. 176]
2. Ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, la parte che chiede tale determinazione è denominata «parte richiedente», la parte che risponde alla richiesta è denominata «parte chiamata a rispondere» ed entrambe sono congiuntamente denominate «parti».
3. Alla determinazione delle condizioni FRAND può dare avvio una parte o possono aderire le parti per risolvere volontariamente controversie relative alle condizioni FRAND.
4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 177]
5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti. [Em. 178 - non concerne la versione italiana]
Articolo 35
Regolamento di procedura
La determinazione delle condizioni FRAND è disciplinata dagli articoli da 34 a 58, come ulteriormente definiti mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 26, paragrafo 5.
Articolo 36
Contenuto della richiesta di avviare la determinazione delle condizioni FRAND
1. La determinazione delle condizioni FRAND è avviata mediante una richiesta scritta indirizzata al centro di competenza, che contiene le informazioni seguenti:
a) |
il nome e i dati di contatto della parte richiedente; |
b) |
il nome e l'indirizzo della parte chiamata a rispondere; |
c) |
i numeri di registrazione dei pertinenti brevetti SEP nel registro; |
d) |
la denominazione commerciale della norma e il nome dell' della pertinente organizzazione di normazione; [Em. 179] |
e) |
una sintesi delle negoziazioni per la concessione delle licenze condotte fino a quel momento, se applicabile; |
f) |
i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND correlata , se applicabile. [Em. 180] |
2. Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND contiene , oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, contiene le informazioni seguenti: [Em. 181]
a) |
le tabelle delle rivendicazioni, che riportano le rivendicazioni brevettuali di una selezione di brevetti SEP registrati in relazione a una norma; |
b) |
la prova delle verifiche del carattere essenziale, se disponibile. |
3. La richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND può includere una proposta di determinazione di tali condizioni.
Articolo 37
Durata della determinazione delle condizioni FRAND
1. Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi. [Em. 182 - non concerne la versione italiana]
2. Il termine di prescrizione dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.
Articolo 38
Notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND e della relativa risposta
1. Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni , comprese le informazioni presentate a norma dell'articolo 36, e ne informa la parte richiedente. [Em. 183]
2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e se si impegna a rispettarne l'esito , in caso di disaccordo, elenca i motivi per i quali ha deciso di non partecipare . [Em. 184]
3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, o di non impegnarsi a rispettarne l'esito, si applica quanto segue: [Em. 185]
a) |
il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND e se si impegna a rispettarne l'esito; [Em. 186] |
b) |
se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione e si impegna a rispettarne l'esito, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto; [Em. 187] |
c) |
se la parte richiedente non chiede, entro il termine di cui alla lettera a), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione. |
4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della , il centro di competenza ne informa la parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue: . [Em. 188]
a) |
il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti; [Em. 189] |
b) |
se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND; [Em. 190] |
c) |
se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto; [Em. 191] |
d) |
se la parte chiamata a rispondere non chiede, entro il termine di cui alla lettera b), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione. [Em. 192] |
4 bis. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento durante il procedimento di determinazione delle condizioni FRAND, dichiarare di impegnarsi a rispettarne l'esito. La parte dichiarante può subordinare il proprio impegno all'impegno dell'altra parte a rispettare l'esito. Ciò non pone fine al procedimento di determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 193]
5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte. [Em. 194]
6. La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI e le start-up che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione. [Em. 195]
Articolo 39
Selezione dei di un panel di conciliatori [Em. 196]
1. A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli la parte richiedente e la parte chiamata a rispondere nominano ciascuna un conciliatore al panel di conciliatori, scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come Il terzo conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND è nominato dal centro di competenza scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2 . [Em. 197]
2. Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. [Em. 198]
Articolo 40
Nomina dei conciliatori [Em. 199]
1. Il candidato selezionato comunica I candidati selezionati comunicano l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti. [Em. 200]
2. Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il conciliatore panel di conciliatori , al quale il centro di competenza deferisce il caso. [Em. 201]
Articolo 41
Preparazione del procedimento
Se durante la determinazione delle condizioni FRAND un conciliatore non è in grado di partecipare, si ritira o deve essere sostituito perché non soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 26, si applica la procedura di cui all'articolo 39. Il periodo di cui all'articolo 37 è prolungato per il tempo necessario alla nomina del nuovo conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.
Articolo 42
Preparazione del procedimento
1. Dopo che il caso è stato deferito al conciliatore panel di conciliatori in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, questi questo verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura. [Em. 202]
2. Il conciliatore panel di conciliatori comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura. [Em. 203]
Articolo 43
Procedura scritta
Il conciliatore panel di conciliatori invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine. [Em. 204]
Articolo 44
Obiezioni alla determinazione delle condizioni FRAND
1. Al più tardi con la prima comunicazione scritta In qualsiasi momento le parti possono eccepire che il conciliatore panel di conciliatori non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni. [Em. 205]
2. Il conciliatore panel di conciliatori decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore panel di conciliatori riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 206]
3. Se decide che l'obiezione è fondata, il conciliatore panel di conciliatori pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione. [Em. 207]
Articolo 45
Svolgimento della determinazione delle condizioni FRAND
1. Il conciliatore panel di conciliatori assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND. [Em. 208]
2. Il conciliatore panel di conciliatori può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto. [Em. 209]
3. Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il conciliatore panel di conciliatori , in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al conciliatore panel di conciliatori di ascoltare i testimoni e i periti che questi questo potrebbe convocare. [Em. 210]
4. La parte chiamata a rispondere può unirsi alla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento prima della sua conclusione.
5. In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il conciliatore panel di conciliatori pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 211]
Articolo 46
Mancato impegno di una delle parti
1. Se una parte:
a) |
non ottempera all'articolo 45, paragrafo 3 o alle richieste del conciliatore panel di conciliatori , al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, oppure [Em. 212] |
b) |
revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure [Em. 213] |
c) |
omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, |
il conciliatore panel di conciliatori ne informa entrambe le parti. [Em. 214]
2. Dopo aver ricevuto la notifica del conciliatore panel di conciliatori , la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti: [Em. 215]
a) |
elaborare una proposta di determinazione delle condizioni FRAND, in conformità all'articolo 55, sulla base delle informazioni a sua disposizione, attribuendo l'importanza che ritenga opportuna agli elementi di prova presentati, |
b) |
porre fine alla procedura. |
3. Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del conciliatore panel di conciliatori od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore panel di conciliatori pone fine alla procedura. [Em. 216]
Articolo 47
Procedimento parallelo in un paese terzo
1. Ai fini del presente articolo, per procedimento parallelo si intende un procedimento che soddisfa le condizioni seguenti:
a) |
si svolge dinanzi a una corte, un tribunale, un'autorità amministrativa o statale di un paese terzo che adotti decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive in materia di rivendicazione di brevetti, azioni inibitorie, violazioni di brevetti, abuso di posizione dominante sul mercato o determinazione delle condizioni FRAND; |
b) |
riguarda una controversia sulla concessione di licenze in relazione alla stessa norma e allo stesso utilizzo e un brevetto con le stesse rivendicazioni dei brevetti SEP oggetto della determinazione delle condizioni FRAND; |
c) |
coinvolge in qualità di parti una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND. |
2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore panel di conciliatori , oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta di qualsiasi dell' altra parte. [Em. 217]
Articolo 48
Elementi di prova
1. Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il conciliatore panel di conciliatori può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova. [Em. 218]
2. Il conciliatore panel di conciliatori può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro , la banca dati e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, le determinazioni della royalty aggregata e i risultati delle verifiche del carattere essenziale, nonché le altre informazioni e i altri documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati. [Em. 219]
Articolo 49
Testimoni e periti
Il conciliatore panel di conciliatori può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione. [Em. 220]
Articolo 50
Proposta di determinazione delle condizioni FRAND
1. In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore panel di conciliatori o una parte, di propria iniziativa o su invito del conciliatore panel di conciliatori , può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 221]
2. Se nella sua comunicazione scritta la parte richiedente ha presentato una proposta scritta di condizioni FRAND, nella sua risposta la parte chiamata a rispondere ha la possibilità di presentare osservazioni su tale proposta e/o una controproposta scritta.
3. Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il conciliatore panel di conciliatori prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il conciliatore panel di conciliatori può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi. [Em. 222]
Articolo 51
Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore panel di conciliatori [Em. 223]
Il conciliatore panel di conciliatori notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37. [Em. 224]
Articolo 52
Presentazione di proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND a opera delle parti
In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del conciliatore panel di conciliatori , l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del conciliatore panel di conciliatori . [Em. 225]
Articolo 53
Procedura orale
Se il conciliatore panel di conciliatori lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale. [Em. 226]
Articolo 54
Comunicazione delle informazioni
1. Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore panel di conciliatori le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni. [Em. 227]
2. Le parti possono chiedere al conciliatore panel di conciliatori che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate. [Em. 228]
3. Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il conciliatore panel di conciliatori non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata. [Em. 229]
Articolo 55
Proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore
1. Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il conciliatore panel di conciliatori presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. [Em. 230]
2. Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche in relazione alla proposta del conciliatore, che la entro un termine stabilito dal panel di conciliatori, che può riformulare la sua proposta per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone tempestivamente in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi. [Em. 231]
Articolo 56
Chiusura della determinazione delle condizioni FRAND e relativa notifica
1. Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo 4, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 46, paragrafo 3, e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:
a) |
le parti firmano un accordo transattivo; |
b) |
le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore panel di conciliatori , di cui all'articolo 55; [Em. 232] |
c) |
una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore panel di conciliatori , di cui all'articolo 55; [Em. 233] |
d) |
una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore panel di conciliatori , di cui all'articolo 55. [Em. 234] |
2. In caso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza adotta un avviso di chiusura e lo notifica alle parti entro cinque giorni dalla chiusura. L'avviso di chiusura contiene i nomi delle parti e del conciliatore, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e i motivi della chiusura.
3. L'avviso di chiusura notificato al titolare del brevetto SEP è considerato un documento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 608/2013, in relazione a un'eventuale richiesta di intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare il suo brevetto SEP.
4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5. [Em. 235]
5. Nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), l'articolo 34, paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.
Articolo 57
Relazione
1. In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore panel di conciliatori fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d). [Em. 236]
2. La relazione comprende gli elementi seguenti:
a) |
i nomi delle parti; |
b) |
una valutazione riservata della determinazione delle condizioni FRAND; |
c) |
una sintesi riservata delle principali questioni di disaccordo; |
d) |
una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore panel di conciliatori . [Em. 237] |
3. La relazione riservata è disponibile solo per le parti e per il centro di competenza. Il centro di competenza pubblica la relazione non riservata nella banca dati.
4. Ciascuna delle parti della determinazione delle condizioni FRAND può presentare la relazione in qualsiasi procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro contro l'altra parte della determinazione delle condizioni FRAND, in deroga a eventuali preclusioni procedurali.
Articolo 58
Riservatezza
1. Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore panel di conciliatori di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti. [Em. 238]
2. In deroga al paragrafo 1, il centro di competenza può inserire le informazioni relative alla determinazione delle condizioni FRAND nei dati statistici aggregati che pubblica in merito alle sue attività, a condizione che tali informazioni non consentano di identificare le parti o le circostanze specifiche della controversia.
Titolo VII
Norme procedurali
Articolo 59
Comunicazioni al centro di competenza e notifiche da parte di quest'ultimo
1. Le comunicazioni al centro di competenza e le notifiche da parte di quest'ultimo sono effettuate, in linea di principio, per via elettronica.
2. Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce in quale misura e a quali condizioni tecniche le comunicazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 sono inviate per via elettronica.
Articolo 60
Termini
1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.
1 bis Un periodo specificato in giorni termina l'ultimo giorno; un periodo specificato in settimane termina alla fine del giorno dell'ultima settimana; un periodo specificato in mesi termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale del periodo e, se non esiste tale giorno nell'ultimo mese, termina l'ultimo giorno di quel mese; un periodo specificato in anni termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale di un dato periodo e, se non esiste tale giorno, termina l'ultimo giorno di quel mese. [Em. 239]
2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce i giorni in cui l'EUIPO non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'EUIPO ha sede.
3. Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'EUIPO ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'EUIPO con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.
4. In caso di circostanze eccezionali che rendano particolarmente gravosa la comunicazione tra le parti del procedimento e il centro di competenza, il direttore esecutivo dell'EUIPO può prorogare tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, in base a una sua decisione in relazione ai soggetti seguenti:
a) |
le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nella regione interessata; |
b) |
i rappresentanti o gli assistenti, designati dalle parti, aventi il loro centro di attività nella regione interessata. |
5. Nel determinare la durata della proroga di cui al secondo comma, il direttore esecutivo dell'EUIPO tiene conto della data di fine della circostanza eccezionale. Se la circostanza di cui al secondo comma interessa la sede dell'EUIPO, la decisione del direttore esecutivo dell'EUIPO specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.
Titolo VIII
Micro, piccole e medie imprese
Articolo 61
Formazione, consulenza e Polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP [Em. 240]
1. Il centro di competenza offre corsi di formazione e istituisce e gestisce un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che aiuta le PMI e le start-up a svolgere i seguenti compiti a titolo gratuito su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese. : [Em. 241]
a) |
nel caso in cui la PMI o la start-up sia un utilizzatore di brevetti SEP, individuare quali brevetti SEP potrebbero essere pertinenti per il suo prodotto o servizio e i possibili licenzianti e pool di brevetti; [Em. 242] |
b) |
nel caso in cui la PMI o la start-up sia un titolare di brevetti SEP, individuare possibili licenziatari e, con l'aiuto dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, offrire loro consulenza su come far valere al meglio i propri diritti relativi ai brevetti SEP a livello europeo e globale; [Em. 243] |
c) |
offrire corsi di formazione e assistenza su questioni relative ai brevetti SEP. [Em. 244] |
Il centro di competenza non è ritenuto responsabile degli aiuti forniti alle PMI e alle start-up a norma del presente paragrafo. Nell'assolvere i compiti di cui al presente paragrafo, il centro di competenza può lavorare in stretta collaborazione con gli uffici nazionali dei brevetti e i regimi governativi a sostegno delle PMI. [Em. 245]
1 bis. Il centro di competenza consulta proattivamente e su base periodica le PMI e le start-up per stabilire quali siano i corsi di formazione e le forme di assistenza di maggiore utilità. [Em. 246]
2. Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le micro, piccole e medie imprese PMI su questioni relative ai brevetti SEP. Tali studi possono prevedere analisi, basate sulle informazioni fornite dai titolari e utilizzatori di brevetti SEP sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per applicazioni IoT e il centro di competenza può elaborare stime per le PMI sui costi di licenza di tali applicazioni. [Em. 247]
3. I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO e quest'ultimo garantisce che i servizi siano dotati di fondi e risorse sufficienti . [Em. 248]
3 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aggregatori di brevetti o alle PMI che sono società sussidiarie o affiliate, oppure possedute o controllate direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non è essa stessa una PMI. [Em. 249]
Articolo 62
Condizioni FRAND per le micro, piccole e medie imprese
1. Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP considerano la possibilità di offrire loro condizioni FRAND più favorevoli rispetto a quelle che offrono, per le stesse norme e per gli stessi utilizzi, a imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.
2. Se Laddove il titolare di un brevetto SEP offre condizioni FRAND più favorevoli alle micro, piccole e medie imprese, o conclude, o concluda una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte a imprese che non sono PMI ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che tale determinazione non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa. [Em. 250]
3. I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti , dilazionando i pagamenti in rate senza interessi, o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). [Em. 251]
3 bis. Eventuali vantaggi concessi alle PMI a norma del presente regolamento possono essere negati o revocati in caso di elusione o di uso improprio. [Em. 252]
Titolo IX
Tariffe e tasse
Articolo 63
Tariffe e tasse
1. Il centro di competenza può addebitare tasse amministrative per i servizi che presta ai sensi del presente regolamento.
2. Possono essere addebitate tasse almeno per le attività seguenti:
a) |
per l'agevolazione degli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata da parte dei conciliatori in conformità all'articolo 17; |
b) |
per le perizie sulle royalty aggregate in conformità all'articolo 18; |
c) |
per le verifiche del carattere essenziale effettuate dal valutatore in conformità all'articolo 31 e dal valutatore inter pares in conformità all'articolo 32; |
d) |
per la determinazione delle condizioni FRAND da parte dei conciliatori in conformità al titolo VI. |
3. Le tasse addebitate dal centro di competenza in conformità all'articolo 2 sono ripartite come segue:
a) |
le tasse di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostenute dai titolari di brevetti SEP che hanno partecipato al processo in base alle rispettive percentuali stimate di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma in questione; |
b) |
le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del rispettivo fatturato; |
c) |
le tasse di cui al paragrafo 2, lettera c), sono sostenute dal titolare del brevetto SEP che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, o una valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, e dell'utilizzatore che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6; |
d) |
le tasse di cui al paragrafo 2, lettera d), sono sostenute in egual misura dalle parti, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il conciliatore non suggerisca una ripartizione diversa in base al livello di partecipazione delle parti alla determinazione delle condizioni FRAND. |
4. Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e corrispondente limitato ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese. [Em. 253]
5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina gli importi delle tasse di cui all'articolo 63 e le disposizioni concernenti le modalità di pagamento in relazione alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
Articolo 64
Pagamento delle tasse
1. Le tasse sono versate all'EUIPO. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro. Il direttore esecutivo dell'EUIPO può stabilire quali metodi di pagamento specifici possono essere utilizzati.
2. Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di royalty aggregata o di determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.
3. La data alla quale il pagamento si considera effettuato all'EUIPO è la data alla quale l'importo del pagamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'EUIPO.
4. Se dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 una parte del pagamento richiesto rimane in sospeso, il centro di competenza può sospendere l'accesso della parte inadempiente alla banca dati, fino a quando non è effettuato il pagamento.
Articolo 65
Disposizioni finanziarie
1. Le spese sostenute dall'EUIPO o dai valutatori o conciliatori selezionati dall'EUIPO ai sensi degli articoli 26 e 27 nello svolgimento dei compiti ad esso conferiti conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse amministrative che gli utenti dei servizi del centro di competenza sono tenuti a versare all'EUIPO.
2. Per quanto riguarda i costi sostenuti dall'EUIPO per le attività affidategli dal presente regolamento e non coperti dalle tasse previste dal presente regolamento, l'EUIPO utilizza le proprie risorse di bilancio per finanziare tali attività.
Articolo 65 bis
Richiesta motivata alla Commissione
Un titolare o un utilizzatore di brevetti SEP può presentare una richiesta motivata alla Commissione per determinare se:
a) |
le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto concerne gli utilizzi individuati di determinate norme o parti di esse entro un mese dalla pubblicazione della norma da parte dell'organizzazione di normazione; |
b) |
il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze per i brevetti SEP per particolari utilizzi esistenti di norme o di parti di esse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 254] |
Articolo 65 ter
Atti delegati relativi alle nuove norme
1. Entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di cui all’articolo 65 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 67 e dopo un adeguato processo di consultazione che coinvolga tutte le parti interessate, e di redigere un elenco di utilizzi, norme o parti di esse, qualora le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno.
2. La Commissione rivede l'elenco di cui al paragrafo 1 con cadenza annuale per stabilire se necessiti di un aggiornamento.
3. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati i termini di cui agli articoli 17 e 18. [Em. 255]
Articolo 65 quater
Atti delegati relativi alle norme esistenti
1. La Commissione svolge adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse.
2. Dopo aver esaminato tutte le prove e i pareri degli esperti, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 67 per stabilire un elenco che determini quali utilizzi esistenti di norme o di parti di esse possono essere notificati a norma dell'articolo 66, paragrafo 1 o 2. Mediante il suddetto atto delegato, la Commissione determina altresì quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti, a parti di esse o ai pertinenti utilizzi. L'atto delegato è adottato entro... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione verifica con cadenza annuale l'eventuale necessità di aggiornamento dell'elenco in questione. [Em. 256]
Titolo X
Disposizioni finali
Articolo 66
Apertura della registrazione per una norma esistente
1. Fino al ... [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento («norme esistenti»), per la quale sono o non sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4 all'articolo 65 quater . Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis. [Em. 257]
2. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.
3. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.
4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 258]
5. Il presente articolo si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 67
Esercizio della delega di poteri
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4, agli articoli 65 ter e 65 quater è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 259]
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 66, paragrafo 4, agli articoli 65 ter e 65 quater può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 260]
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 66, paragrafo 4, degli articoli 65 ter e 65 quater entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 261]
Articolo 68
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 69
Orientamenti della Commissione
La Commissione può elaborare orientamenti ai sensi del presente regolamento su questioni che rientrano nel suo ambito di applicazione, escluse le questioni relative all'interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
Articolo 70
Valutazione
1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] , e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale. attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare: [Em. 262]
a) |
l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro; [Em. 263] |
b) |
l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale; nonché [Em. 264] |
c) |
l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, la determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno in particolare sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale e sull'innovazione all'interno dell'Unione. [Em. 265] |
2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro. [Em. 266]
3. Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 al paragrafo 1 , la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi. [Em. 267]
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 al paragrafo 1 , insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni. La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative. [Em. 268]
Articolo 71
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001
Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:
1. |
l'articolo 151, paragrafo 1, è così modificato:
|
2. |
all'articolo 157, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:
|
3. |
l'articolo 170 è così modificato:
|
Articolo 72
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
La presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C […] del […], pag. […].
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.
(4) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(5) Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.
(6) Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).
(7) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(8) Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).
(9) Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.
(10) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(11) Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.
(12) La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C-75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.
(13) Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457.
(14) Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).
(15) Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).
(16) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(18) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(19) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(20) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1360/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)