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Document 52023XG01362

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su donne e uguaglianza nel settore dello sport

ST/15479/2023/INIT

GU C, C/2023/1362, 1.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1362/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1362/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/1362

1.12.2023

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su donne e uguaglianza nel settore dello sport

(C/2023/1362)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1.   

Conformemente all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, i valori su cui si fonda l’Unione «sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»; come sancito dall’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle sue azioni l’Unione europea mira ad «eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne», e, ai sensi dell’articolo 19 TFUE, a «prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale».

2.   

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale». Inoltre l’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che «la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi».

3.   

Le conclusioni del Consiglio sulla parità di genere nello sport (1) invitano gli Stati membri, in stretta cooperazione con il movimento sportivo, a elaborare accordi generali o una strategia sulla parità di genere nello sport (2).

4.   

La risoluzione del Consiglio sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport riconosce che l’organizzazione dello sport in Europa si basa, tra l’altro, su valori quali la parità di genere (3).

5.   

La Carta europea dello sport riveduta del Consiglio d’Europa (4) coinvolge le parti interessate nella difesa dei diritti umani e promuove la parità di genere nello sport e attraverso lo sport, in particolare mediante l’attuazione della strategia per l’integrazione della dimensione di genere nello sport.

6.   

La raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sull’integrazione della dimensione di genere nello sport (CM/Rec(2015)2) approva la promozione di politiche volte a garantire l’integrazione della dimensione di genere in tutti i settori e a tutti i livelli dello sport.

7.   

La risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (5) individua nella parità di genere una tematica chiave nel settore prioritario della protezione dell’integrità e dei valori nello sport.

8.   

Nel 2020 la Commissione europea ha adottato la sua strategia per la parità di genere 2020-2025, adoperandosi per un’Unione dell’uguaglianza.

9.   

Le conclusioni del Consiglio (6) sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell’inclusione sociale attiva riconoscono la parità di genere come una delle priorità comuni che richiedono un sostegno più determinato in tutta l’Unione europea, anche nel settore dello sport, e incoraggiano la parità di genere nello sport, specie per quanto riguarda l’accesso allo sport e la rappresentanza negli organi decisionali, e introducendo misure attive per combattere gli stereotipi di genere.

10.   

Le conclusioni del Consiglio sulla promozione dei valori comuni dell’UE attraverso lo sport (7) riconoscono che, poiché lo sport rappresenta un linguaggio universale capito da tutti, può contribuire a prevenire intolleranza ed esclusione sociale, tra cui stereotipizzazione di genere e misoginia, razzismo, xenofobia e marginalizzazione.

11.   

Le conclusioni del Consiglio sull’innovazione nello sport (8) riconoscono che metodi di comunicazione e trasmissione tecnologici e digitali innovativi nonché l’apprendimento non formale e informale possono aiutare le organizzazioni sportive a garantire la sensibilizzazione e prevenire, tra l’altro, stereotipizzazione di genere, misoginia, omofobia, molestie, abusi e violenza, compresa la violenza sessuale, e qualsiasi forma di discriminazione.

12.   

Il gruppo di alto livello sull’uguaglianza di genere nello sport (2022) (9) ha presentato un piano d’azione e raccomandazioni alla Commissione europea, agli Stati membri, agli organismi sportivi nazionali e internazionali e alle organizzazioni di base per migliorare l’equilibrio di genere nello sport, evidenziando sei aree tematiche chiave di impegno (partecipazione, allenamento e ufficiali di gara, leadership, aspetti sociali ed economici dello sport, copertura mediatica e violenza di genere).

RICONOSCENDO CHE:

13.   

Nonostante i progressi finora compiuti e tenendo conto delle diverse situazioni negli Stati membri, la partecipazione delle donne allo sport e all’attività fisica è ancora inferiore rispetto a quella degli uomini (10) a causa di ostacoli pratici, personali, socioculturali e strutturali, che incidono così negativamente sul loro livello di presenza nelle posizioni di allenatrici e ufficiali di gara e di leadership.

14.   

Le donne incontrano ancora ostacoli nel mercato del lavoro sportivo in termini, ad esempio, di parità di accesso, parità di retribuzione per uno stesso lavoro, rappresentazione nelle posizioni decisionali, stereotipi di genere e pari apprezzamento e riconoscimento del loro lavoro.

15.   

Sussistono notevoli differenze tra sport e tra Stati membri, e la mancanza di parità per le donne in termini di accesso e coinvolgimento, di partecipazione alle posizioni di leadership e decisionali e di visibilità nel settore dello sport tendono a perpetuare le discriminazioni e le disuguaglianze (11).

16.   

Gli abusi, le molestie sessuali e la violenza contro le donne e le ragazze, compreso nella sfera digitale, come pure la stereotipizzazione di genere e il sessismo, continuano a destare gravi preoccupazioni nel settore dello sport.

17.   

La discriminazione di genere può portare all’esclusione, in particolare delle donne e delle persone in condizioni di vulnerabilità ed emarginazione, dalla partecipazione allo sport.

18.   

La copertura mediatica dello sport tende a concentrarsi sugli uomini, mentre le donne generalmente godono di una copertura mediatica o online inferiore rispetto agli uomini. Il trattamento delle donne nello sport è spesso basato su stereotipi di genere ovvero è sessualizzato e sessista.

19.   

Il potenziale dello sport ai fini della promozione dell’uguaglianza tramite l’autoemancipazione, la sensibilizzazione e la lotta agli stereotipi di genere prevalenti attraverso una partecipazione attiva è importante.

RILEVANDO CHE:

20.   

Il senso di appartenenza all’Europa e la futura prosperità europea dipendono da società che prevengono e combattono attivamente la discriminazione basata sul genere.

21.   

Lo sport svolge un ruolo importante nella vita della popolazione dell’UE e le attività sportive apportano un notevole contributo sociale, educativo, economico, culturale e unificante alla società dell’Unione europea, nonché ai suoi obiettivi strategici e ai suoi valori sociali.

22.   

Sebbene i vantaggi, per le persone, dell’accessibilità e della partecipazione allo sport siano consolidati, come quelli relativi allo sviluppo personale, a un senso di identità e di appartenenza, alla fiducia nei propri mezzi e in sé stessi, e al benessere fisico e mentale, per conseguirli appieno è essenziale che i partecipanti abbiano accesso a condizioni di parità sicure, inclusive ed eque, libere da qualsiasi forma di disuguaglianza, discriminazione o violenza.

23.   

Una maggiore visibilità e una migliore copertura mediatica delle competizioni sportive femminili potrebbero influenzare la percezione da parte del pubblico del valore dello sport femminile e della sua importanza nella società.

24.   

Gli investimenti pubblici nello sport dovrebbero essere distribuiti equamente tra donne e uomini, contribuendo così a correggere le disuguaglianze esistenti e sostenendo lo sviluppo di uno sport più paritario.

SOTTOLINEANDO CHE:

25.   

L’ambito di applicazione delle presenti conclusioni del Consiglio comprende tutte le misure di politica sportiva.

26.   

La parità di genere è un obiettivo della politica sportiva a livello dell’UE che è stato approvato nel piano di lavoro per lo sport (2021-2024).

27.   

Le misure di sostegno e promozione della parità di genere rafforzano il rispetto degli impegni internazionali di cui all’Allegato delle presenti conclusioni.

INVITANO GLI STATI MEMBRI, NELL'AMBITO DEI LORO SETTORI DI COMPETENZA E TENENDO DEBITAMENTE CONTO DEL RUOLO E DELL'AUTONOMIA DEI PARTNER SOCIALI, A:

28.   

Mirare a garantire che tutti abbiano pari accesso allo sport e possano parteciparvi pienamente a tutti i livelli e a tutte le funzioni senza discriminazioni basate sul genere.

29.   

Consolidare e integrare la parità di genere nella politica sportiva e promuovere modelli di riferimento positivi attraverso la politica sportiva e altre politiche collegate.

30.   

Incoraggiare la parità di partecipazione delle donne e degli uomini agli sport professionistici migliorando i termini e le condizioni di impiego, promuovendo la parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e sostenendo misure a favore dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata.

31.   

Incoraggiare e incentivare il settore dello sport ad aumentare la percentuale di donne in posizioni dirigenziali, nonché il personale sportivo e il numero di funzionari sportivi.

32.   

Ferma restando la libertà di espressione e di informazione, promuovere la parità di genere invitando i media, e in particolare quelli del servizio pubblico, a migliorare la visibilità e la copertura mediatica delle competizioni sportive femminili, e valutando il ricorso alla prerogativa conferita dall’articolo 14 della direttiva sui servizi di media audiovisivi agli eventi di particolare rilevanza per la società (12).

33.   

Incoraggiare e sostenere attivamente il settore dello sport per prevenire e combattere le molestie, l’incitamento all’odio sessista, gli abusi sessuali e la violenza contro le donne e le ragazze, in particolare le persone in condizioni di vulnerabilità ed emarginazione e i minori, a tutti i livelli.

34.   

Aumentare la protezione dei testimoni, degli informatori e delle vittime di violenza sessuale e di genere.

35.   

Valutare la possibilità di promuovere la ricerca e gli studi, le statistiche e l’analisi in materia di parità di genere nel settore dello sport, nonché la compilazione di dati intersezionali e disaggregati su uomini e donne nel settore dello sport, anche sugli effetti degli stereotipi di genere.

36.   

Valutare la possibilità di subordinare la concessione di fondi pubblici al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di buona governance, compresa la parità di genere.

37.   

Tenere conto dell’aspetto della parità di genere e delle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze nel processo di costruzione e ristrutturazione delle infrastrutture sportive.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE SFERE DI COMPETENZA, A:

38.   

Promuovere lo scambio regolare di buone pratiche sulle misure volte a promuovere la parità di genere nel settore dello sport, ad esempio attraverso la partecipazione al progetto congiunto UE-CdE «All In Plus».

39.   

Favorire lo scambio di buone pratiche e orientamenti sulle modalità con cui le istituzioni sportive potrebbero mettere a punto misure e strutture organizzative per prevenire tutte le forme di abuso, con particolare attenzione alla violenza di genere.

40.   

Incoraggiare lo scambio di informazioni su tutte le iniziative e le pratiche che possono contribuire ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dello sport in generale e a combattere la discriminazione basata sul genere e gli stereotipi di genere.

41.   

Promuovere la cooperazione attiva tra i pertinenti partner sociali nel quadro del dialogo sociale e con i movimenti sportivi nel quadro del dialogo strutturato, con alla base un approccio multilivello, multilaterale e multidisciplinare fondato sui diritti umani e attento alle problematiche di genere.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

42.   

Valutare la possibilità di includere il settore dello sport nelle strategie future in materia di parità di genere, nel rispetto delle competenze nazionali degli Stati membri.

43.   

Riferire periodicamente al Consiglio in merito alle azioni intraprese in relazione alla promozione della parità di genere che hanno rilevanza per il settore dello sport.

44.   

Continuare a sostenere iniziative transnazionali in materia di parità di genere nel settore dello sport, quali campagne di sensibilizzazione, campagne educative, scambio di buone pratiche, studi, reti e progetti, come il progetto congiunto UE-CdE «All In Plus» (13).

45.   

Favorire la ricerca sul ruolo del settore e dell’industria dello sport nella definizione dei valori, dei comportamenti, delle esigenze e degli interessi di donne e uomini, analizzando aspetti quali la parità di accesso, la visibilità e la partecipazione nel campo dello sport.

46.   

Tenere conto della dimensione della parità di genere nella valutazione delle condizioni necessarie per qualificare gli eventi sportivi come di particolare rilevanza per la società ai sensi dell’articolo 14 della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

INVITANO IL MOVIMENTO SPORTIVO E GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSI A:

47.   

Fare della parità di genere una pietra angolare della buona governance delle organizzazioni sportive, ad esempio promuovendo un sistema di finanziamento equo e trasparente, pari opportunità di finanziamento e parità di retribuzione. Oltre a promuovere la diversità a tutti i livelli, è opportuno analizzare tutti gli aspetti pertinenti prestando particolare attenzione all’intersezionalità e alla discriminazione strutturale e istituzionale.

48.   

Promuovere iniziative che incoraggiano lo sviluppo, la diffusione e la creazione di capacità in relazione a strumenti volti a integrare la parità di genere come pilastro della buona governance nello sport, quali il bilancio di genere, le valutazioni dell’impatto di genere, la formazione sulla parità di genere e la valutazione sensibile alla dimensione di genere.

49.   

Integrare la parità di genere in tutte le strategie, le politiche e le azioni sportive, ad esempio istituendo una strategia interna con un coordinatore per la parità di genere e il bilancio di genere, nonché promuovendo la parità di genere in tutte le procedure e nella formazione dei dipendenti e dei volontari.

50.   

Adottare le misure necessarie per aumentare la percentuale di donne dirigenti, allenatrici e arbitri nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei club sportivi, in particolare motivando e sostenendo le donne nell’assunzione di tali posizioni.

51.   

Fissare obiettivi di partecipazione paritaria in termini di genere nella formazione del personale e dei funzionari sportivi, ad esempio sostenendo un programma di tutoraggio per ragazze e donne interessate a diventare allenatrici e arbitri.

52.   

Sviluppare e mettere a disposizione programmi educativi e di prevenzione sulla parità di genere nonché per combattere le molestie, l’incitamento all’odio, tutte le forme di abuso e la violenza di genere, creando meccanismi di comunicazione per ascoltare le vittime della violenza di genere e fornendo una migliore protezione alle vittime, agli informatori e ai testimoni.

53.   

Cercare di coinvolgere le donne e le ragazze provenienti da contesti socioeconomici diversi a partecipare allo sport.

54.   

Raccogliere, diffondere ed evidenziare le buone pratiche in materia di parità di genere nello sport, promuovendo e agevolando nel contempo gli scambi di esperienze.

55.   

Garantire una copertura equilibrata sotto il profilo del genere nella comunicazione interna ed esterna, anche sui social network, e fare in modo che la cronaca, i commenti e la copertura di attività sportive non siano discriminatori.

56.   

Garantire che le donne e le ragazze che partecipano allo sport abbiano accesso ad attrezzature e a un abbigliamento adeguati affinché possano partecipare in condizioni di sicurezza.

57.   

Garantire pari accessibilità alle infrastrutture sportive sulla base delle esigenze e dei requisiti di tutte le persone e creare strutture adeguate e sicure per le donne e le ragazze.


(1)  Conclusioni del Consiglio sulla parità di genere nello sport del 21 maggio 2014 (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 39).

(2)  In dette conclusioni, il termine «sport» è considerato nel suo senso più ampio, compresa l'attività fisica.

(3)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport (GU C 501 del 13.12.2021, pag. 1).

(4)  Raccomandazione CM/Rec(2021)5 sulla Carta europea dello sport riveduta, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 13 ottobre 2021 in occasione della1414a riunione dei delegati dei ministri.

(5)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riunitiin sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1o gennaio 2021-30 giugno 2024) (GU C 419 del 4.12.2020, pag. 1).

(6)  Conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2010 sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale attiva (GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5).

(7)  Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dei valori comuni dell'UE attraverso lo sport (GU C 196 dell'8.6.2018, pag. 23).

(8)  Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'innovazione nello sport (GU C 212 del 4.6.2021, pag. 2).

(9)  Commissione europea, Verso una maggiore uguaglianza di genere nello sport. Raccomandazioni e piano d'azione presentati dal gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere nello sport (2022).

(10)  Secondo il quinto Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica pubblicato nel settembre 2022.

(11)  Dai dati dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) emerge che le donne coprono solo circa un quinto delle posizioni all'interno dei più alti organi decisionali delle organizzazioni sportive.

(12)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(13)  Consiglio d'Europa, «All In Plus: Promoting greater gender equality in sport», marzo 2023.


ALLEGATO

DOCUMENTI STRATEGICI PERTINENTI:

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 306 del 17.12. 2007, pag. 1).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02).

Conclusioni del Consiglio su infrastrutture sportive sostenibili e accessibili (GU C 494 del 28.12.2022, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport (GU C 501 del 13.12.2021, pag. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (1o gennaio 2021-30 giugno 2024) (GU C 419 del 4.12.2020, pag. 1).

Conclusioni del Consiglio dal titolo «Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire» (doc. 14938/19).

Conclusioni del Consiglio dal titolo «Colmare il divario retributivo di genere: politiche e misure fondamentali» (doc. 10349/19).

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dei valori comuni dell'UE attraverso lo sport (GU C 196 dell'8.6.2018, pag. 23).

Conclusioni del Consiglio sulla parità di genere nello sport del 21 maggio 2014 (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 39).

Conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2010 sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale attiva (GU C 326 del 3.12.2010, pag. 5).

Commissione europea, Verso una maggiore uguaglianza di genere nello sport - Raccomandazioni e piano d'azione presentati dal gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere nello sport (2022).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020) 152 final).

Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo, 2019.

Raccomandazione CM/Rec(2021)5 sulla Carta europea dello sport riveduta, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 13 ottobre 2021 in occasione della 1414a riunione dei delegati dei ministri.

Raccomandazione CM/Rec(2015)2 sull'integrazione della dimensione di genere nello sport, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 21 gennaio 2015 in occasione della 1217a riunione dei delegati dei ministri.

Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire (GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 2).

Relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sulla parità di genere nell'esercizio del potere e nei processi decisionali, 2015.

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), Moving forward the 2030 Agenda for Sustainable Development (Portare avanti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), BSP-2017/WS/1, 2017.

UNESCO, sesta conferenza internazionale dei ministri e dei funzionari di alto livello responsabili per l'educazione fisica e lo sport (MINEPS VI), Piano d'azione di Kazan, 15 luglio 2017.

UNESCO, MINEPS V, Dichiarazione di Berlino, 30 maggio 2013.

Comitato olimpico internazionale (CIO), Gender Equality and Inclusion Objectives 2021-2024, Gender Equality & Inclusion Report 2021 (Obiettivi in materia di parità di genere e inclusione 2021-2024, Relazione sulla parità di genere e l'inclusione 2021).

CIO, Olympic Agenda 2020+5: 15 Recommendations (Agenda olimpica 2020+5: 15 raccomandazioni).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1362/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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