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Document 52023XC0906(01)

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di Cooperazione Amministrativa Cumulo negli Stati della SACU di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, del protocollo 1 dell'APE fra l'UE e gli Stati della SADC 2023/C 316/03

PUB/2023/1137

GU C 316 del 6.9.2023, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 316/3


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di Cooperazione Amministrativa Cumulo negli Stati della SACU di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, del protocollo 1 dell'APE fra l'UE e gli Stati della SADC

(2023/C 316/03)

L'articolo 4, paragrafi 2 e 6, del protocollo 1 dell'accordo di partenariato economico («APE») fra l'Unione europea («Unione») e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC») aderenti all'APE (1) disciplina il cumulo in detti Stati.

Tale cumulo consente agli esportatori di uno Stato della SADC aderente all'APE di incorporare, nei prodotti che fabbricano ed esportano nell'UE, materiali originari di altri Stati della SADC aderenti all'APE, di altri Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP») o di paesi e territori d'oltremare dell'Unione («PTOM»), come se fossero originari dello Stato della SADC aderente all'APE che esporta il prodotto finito nell'Unione. Consente inoltre di considerare le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in tali paesi o territori come se fossero effettuate nello Stato della SADC aderente all'APE che esporta il prodotto finito nell'Unione. In entrambi i casi, le lavorazioni o le trasformazioni devono andare oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del protocollo 1 dell'APE UE-SADC.

Il segretariato dell'Unione doganale dell'Africa australe («SACU») ha fornito alla Commissione europea, per conto degli Stati della SACU (Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Sud Africa), informazioni dettagliate sugli accordi e le intese di cooperazione amministrativa conclusi da tali paesi con i seguenti Stati della SADC aderenti all'APE e i seguenti Stati ACP aderenti all'APE:

Regione dell'Africa centrale: Repubblica del Camerun;

Regione dell'Africa orientale e australe: Repubblica del Madagascar; Repubblica di Maurizio; Repubblica delle Seychelles e Repubblica dello Zimbabwe;

Regione del Pacifico: Stato indipendente di Papua Nuova Guinea;

Regione della SADC aderente all'APE: Repubblica del Botswana, Regno di Eswatini, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia e Repubblica del Sud Africa.

A seguito di tale comunicazione, gli Stati della SACU hanno adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del protocollo 1 dell'APE UE-SADC e possono pertanto applicare il cumulo di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, di detto protocollo, con i paesi elencati nella presente comunicazione a decorrere dal 1o giugno 2023.

Il cumulo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo 1 non può essere applicato ai materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati nell'UE in esenzione da dazi e contingenti (cfr. Comunicazione 2020/C 156/03 (2)).

La presente comunicazione è pubblicata a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo 1 dell'APE UE-SADC.


(1)   GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1924.

(2)   GU C 156 dell'8.5.2020, pag. 6.


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