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Document 52023XC0427(01)

    Avviso riguardante la prova valida dell'origine per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle Seychelles nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato economico UE-Africa orientale e australe a decorrere dal 1o luglio 2023 2023/C 145/06

    PUB/2023/472

    GU C 145 del 27.4.2023, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 145/9


    Avviso riguardante la prova valida dell'origine per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle Seychelles nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato economico UE-Africa orientale e australe a decorrere dal 1o luglio 2023

    (2023/C 145/06)

    Il presente avviso è pubblicato per informazione delle autorità doganali, degli importatori e degli operatori economici coinvolti nelle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle Seychelles nell'ambito dell'accordo interinale di partenariato economico UE-Africa orientale e australe («APEi UE-AOA»).

    A seguito dell'attivazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del protocollo 1 dell'APEi UE-AOA (1) mediante notifica effettuata dalle Seychelles al comitato di cooperazione doganale dell'APEi UE-AOA e fatte salve le deroghe e gli esoneri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 29 del medesimo protocollo, a decorrere dal 1o luglio 2023 i prodotti originari delle Seychelles beneficiano, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'APEi UE-AOA solo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata, a norma dell'articolo 23 del protocollo 1:

    (i)

    da un esportatore delle Seychelles registrato nel sistema degli esportatori registrati dell’Unione europea, oppure

    (ii)

    da qualsiasi esportatore delle Seychelles per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

    A decorrere dalla data summenzionata cessa di applicarsi l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).


    (1)  Modificato dalla decisione 1/2020 del comitato dell'APEi UE-AOA del 14 gennaio 2020.


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