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Document 52023PC0763

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

COM/2023/763 final

Bruxelles, 28.11.2023

COM(2023) 763 final

2023/0445(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nel 2022, le tensioni internazionali a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il contesto geopolitico generale e i prezzi molto elevati dell’energia hanno acuito la necessità di accelerare la diffusione dell’energia rinnovabile nell’Unione allo scopo di eliminare gradualmente la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili russi.

In particolare, la situazione della crisi energetica era peggiorata nella seconda metà del 2022, richiedendo un intervento urgente. I livelli record registrati dai prezzi del gas naturale durante l’estate, l’ulteriore interruzione dell’approvvigionamento attraverso il gasdotto North Stream I, l’aumento dell’inflazione e le fluttuazioni dei prezzi dell’energia elettrica hanno causato difficoltà economiche e sociali e hanno gravato pesantemente sui cittadini e sull’economia. L’aumento dei costi dell’energia determina una riduzione del potere d’acquisto per i cittadini e una perdita di competitività per le imprese. La carenza per quanto riguarda la fornitura di gas ed elettricità e la relativa anelasticità della domanda di energia hanno determinato un aumento significativo dei prezzi e una volatilità dei prezzi del gas e dell’energia elettrica nell’UE.

È stata ritenuta necessaria una diffusione più rapida dell’energia rinnovabile per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e far calare i prezzi dell’energia, poiché ciò consente una riduzione immediata e strutturale della domanda di combustibili fossili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento, dell’industria e dei trasporti. Inoltre, per effetto dei minori costi di esercizio, l’energia rinnovabile può influire positivamente sui prezzi dell’energia in tutta l’UE.

In tale contesto, il 22 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Il regolamento mirava ad abbreviare e accelerare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e per i progetti infrastrutturali e di rete necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico. In assenza di proroga, il regolamento cesserà di applicarsi il 30 giugno 2024. La presente proposta intende prorogare l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2578 in considerazione del persistere dei rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione e di prezzi elevati dell’energia nell’Unione, nonché dell’importante ruolo svolto da una più rapida diffusione delle energie rinnovabili nell’affrontare tali rischi.

1.1.1.Motivi della proroga delle disposizioni del regolamento nella situazione attuale

Alla data di adozione della presente proposta persistono rischi significativi associati alla volatilità dei prezzi del gas e dell’energia elettrica e alla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. Tali rischi derivano dalla difficile situazione nei mercati dell’energia, esacerbata dalle tensioni del contesto geopolitico.

A causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l'Unione è notevolmente ridotta rispetto a prima della crisi. Con il livello attuale di importazioni via gasdotto, l'Unione dovrebbe ricevere circa 20 miliardi di m³ di gas russo nel 2023, ossia circa 110 miliardi di m³ in meno rispetto al 2021.

I mercati mondiali del gas sono ancora molto rigidi e si prevede che rimarranno tali per un certo periodo. Come osservato dall’AIE 1 , l’offerta globale di GNL è cresciuta solo in misura modesta nel 2022 (4 %) e nel 2023 (3 %) a causa "dell'aumento limitato della capacità di liquefazione, dell’indisponibilità di importanti impianti di esportazione e del calo dell'offerta di gas naturale da trattare negli impianti di GNL alimentati da giacimenti obsolescenti". Una nuova, significativa capacità di liquefazione del GNL a livello mondiale (in particolare negli Stati Uniti e in Qatar) dovrebbe essere attivata a partire dal 2025, ma "nell’immediato futuro gli equilibri di mercato rimangono precari" 2 . Questa situazione sta avendo conseguenze negative sui prezzi del gas che, pur essendo molto inferiori al picco registrato nell’estate 2022 (quando hanno superato i 300 EUR/MWh), si attestano ancora a più del doppio rispetto ai livelli pre-crisi (compresi tra 40 EUR/MWh e 50 EUR/MWh all’inizio dell’autunno 2023), con inevitabili ripercussioni sul potere d’acquisto dei cittadini dell’UE e sulla competitività delle imprese europee. La volatilità del mercato è anche una conseguenza della rigidità del mercato e rappresenta un ulteriore rischio per l’economia dell’UE. L’estate e l’autunno del 2023 hanno registrato una serie di episodi di notevole volatilità che mostrano come i mercati del gas siano ancora fragili e possano reagire in modo eccessivo a qualsiasi shock imprevisto e improvviso dell’offerta e della domanda, come è avvenuto in seguito allo sciopero degli impianti GNL australiani, alla crisi del Medio Oriente e all’interruzione del Balticconnector. In queste condizioni, il timore di scarsità può far scattare forti reazioni con gravi ripercussioni sui prezzi in tutta l’UE.

Queste gravi difficoltà sono esacerbate da una serie di ulteriori rischi che, qualora si concretizzassero, peggiorerebbero notevolmente la situazione. Tali rischi comprendono: una ripresa della domanda asiatica di GNL tale da ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale, 3 4 condizioni meteorologiche estreme tali da incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica o sulla produzione nucleare, con necessità di un maggiore ricorso alla produzione di energia elettrica alimentata a gas, e ulteriori possibili interruzioni dell’approvvigionamento di gas, compresa un’interruzione totale delle importazioni di gas dalla Russia, o un’interruzione delle infrastrutture critiche del gas esistenti. Inoltre, vi sono i conflitti armati in diverse regioni importanti per l’approvvigionamento energetico dell’UE, come l’Ucraina, l’Azerbaigian o il Medio Oriente.

Esempi recenti illustrano come i rischi connessi alla perturbazione delle infrastrutture energetiche siano probabili e rilevanti. Nel settembre 2022 il gasdotto Nord Stream 1 è stato danneggiato da atti di sabotaggio, rendendo impossibile trasportarvi gas in questo momento e nel prossimo futuro. Nell’ottobre 2023 è stato interrotto il Balticconnector, un importante gasdotto che collegava la Finlandia all’Estonia. A seguito dell’incidente, le autorità finlandesi hanno dichiarato un livello di allerta che indica un deterioramento significativo della situazione dell’approvvigionamento di gas 5 .

Va inoltre osservato che la significativa riduzione della domanda di gas naturale (-18 % tra agosto 2022 e agosto 2023) sta contribuendo a preservare l’equilibrio del gas nell’UE. Questa riduzione è il risultato di fattori economici (ad esempio prezzi elevati) e dei provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2022/1369 e della sua proroga con il regolamento (UE) 2023/706 in materia di riduzione coordinata della domanda di gas. Un possibile aumento della domanda, dovuto a una ripresa dell’uso del gas nei settori residenziale, commerciale e industriale o nel caso in cui i provvedimenti amministrativi volti a ridurre la domanda non fossero ulteriormente prorogati, rappresenta un ulteriore rischio che potrebbe compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE.

In tre relazioni successive di dicembre 2022, febbraio e luglio 2023, l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) ha continuato a mettere in luce i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE e ha esortato a non abbassare la guardia di fronte al miglioramento della situazione rispetto al picco della crisi dell’estate 2022. Secondo la relazione del febbraio 2023, "l’offerta mondiale di gas dovrebbe rimanere limitata nel 2023 e l’equilibrio globale è condizionato da una gamma insolitamente ampia di incertezze e di fattori di rischio esogeni. Questo comprende la possibilità di una cessazione completa delle forniture di gas russo all’Unione europea, ma anche una ripresa delle importazioni cinesi di GNL in linea con i contratti a lungo termine del paese per il GNL e una possibile minore disponibilità di GNL". L’AIE ha ammonito che "il miglioramento delle prospettive non dovrebbe distogliere l’attenzione dalle misure necessarie (...) per attenuare l’esposizione dell’Unione europea ai rischi esogeni" 6 . L'AIE ha elaborato scenari di stress caratterizzati dall’interruzione delle forniture di gas russo, dalla rigidità protratta dell'offerta di GNL e da aumenti della domanda dovuti alle condizioni meteorologiche, congiuntura questa che potrebbe determinare un divario tra domanda e offerta pari a 40 miliardi di m³ nell’UE. Nella sua relazione del luglio 2023, l’AIE ha sottolineato che "permangono rischi e incertezze in vista dell’inverno 2023/24 dell’emisfero settentrionale" e che "il riempimento completo dei siti di stoccaggio non è una garanzia contro la volatilità invernale e il rischio di nuove tensioni sul mercato" 7 .

Inoltre, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSOG) ha pubblicato le sue prospettive annuali di approvvigionamento per l’inverno, con una panoramica anche sull’estate, in linea con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009. L’ENTSOG ha concluso che, sebbene la situazione generale della sicurezza dell’approvvigionamento nell’UE sia notevolmente migliorata, potrebbero essere necessarie misure supplementari qualora si concretizzi il rischio di un’interruzione totale delle forniture russe. Inoltre è necessaria un’attenta gestione degli stoccaggi durante l’inverno 2023-2024, poiché all’inizio della stagione di iniezione servirà verosimilmente un livello di riempimento del 46 % per raggiungere l’obiettivo di stoccaggio del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2022/1032.

La risposta dell’Unione nell’ambito di REPowerEU e iniziative successive, comprese le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2577 per quanto riguarda la diffusione accelerata delle energie rinnovabili, ha contribuito a migliorare la situazione per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e i prezzi dell’energia. In considerazione dell’interconnessione tra i sistemi energetici tra gli Stati membri, l’aumento della quota di produzione di energia da fonti rinnovabili in uno Stato membro può contribuire ad alleviare la carenza di energia in un altro Stato membro, promuovendo in tal modo la solidarietà di fronte a questa crisi. Il dispiegamento accelerato di capacità di produzione di energia rinnovabile ha svolto e continuerà a svolgere un ruolo essenziale nella strategia adottata dall'Unione per far fronte alla crisi energetica ed è stata determinante nell'aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi attraverso la riduzione della domanda complessiva di gas dell'UE. Secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia, senza le capacità aggiuntive, nel 2022 i prezzi medi all'ingrosso dell'energia elettrica sarebbero stati più alti dell'8 % in tutti i mercati europei. 8 Anche se per vedere la maggior parte degli effetti del regolamento occorrerà attendere i prossimi mesi, un segnale di accelerazione è già ravvisabile, almeno in alcuni Stati membri, nei primi dati disponibili sulla produzione, la diffusione e l'autorizzazione delle energie rinnovabili e dei relativi progetti infrastrutturali per il periodo successivo all'entrata in vigore. Secondo Eurostat nella prima metà del 2023 la produzione di energia rinnovabile nell'Unione ha raggiunto livelli record, essenziali per continuare a sostituire ulteriori volumi di gas. 9  
La relazione della Commissione pone inoltre l'accento sugli sviluppi positivi registrati nell'aumento della diffusione di energia rinnovabile nei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2577. Stando ai primi dati di settore, l'UE ha installato più capacità solari fotovoltaiche nei primi tre trimestri del 2023 che in tutto il 2022. Anche la capacità eolica è notevolmente aumentata in vari Stati membri. I dati disponibili indicano inoltre che, dall’entrata in vigore del regolamento, diversi Stati membri hanno registrato aumenti a due cifre del volume delle autorizzazioni rilasciate per progetti nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre almeno in uno Stato membro beneficiano dell'accelerazione dell'iter autorizzativo anche progetti di reti importanti per una maggiore penetrazione delle energie rinnovabili, per un totale di oltre 2 000 km.

Nell’eventualità in cui il regolamento (UE) 2022/2577 cessasse di applicarsi, nonostante il persistere di rischi significativi, si comprometterebbe il miglioramento conseguito e la resilienza dell’UE rispetto a possibili sviluppi, tra cui un’interruzione completa delle importazioni russe.

A norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2577, la Commissione riesamina tale regolamento alla luce dello sviluppo della sicurezza dell’approvvigionamento e dei prezzi dell’energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili. Sulla base di tale riesame, la Commissione può proporre di prorogare la validità del regolamento. La Commissione ha effettuato tale riesame e, il 28 novembre 2023, ha adottato la relazione che ne presenta i risultati 10 . La relazione conclude che l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2577 ha avuto un impatto positivo sull’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione e ha di conseguenza contribuito ad attenuare gli effetti della crisi energetica. Tenendo conto dei fattori summenzionati e del fatto che alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 sono molto simili a quelle della direttiva (UE) 2023/2413 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, la relazione ha inoltre concluso che sono soddisfatte le condizioni per una proroga del regolamento.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della proroga, la relazione tiene conto del rapporto tra il regolamento (UE) 2022/2577, che è una misura temporanea di emergenza, e la direttiva (UE) 2023/2413 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, che è un atto legislativo ordinario permanente. In particolare, vi è una valutazione per delimitare quali misure del regolamento (UE) 2022/2577 non trovino espressione nel quadro giuridico permanente in materia di energie rinnovabili istituito dalla direttiva (UE) 2018/2001, in modo da evitare una sovrapposizione tra la proroga di alcune disposizioni del regolamento e le disposizioni della direttiva.

Alla luce delle conclusioni della relazione, considerando le gravi difficoltà e i rischi persistenti per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE e per la volatilità dei prezzi dell’energia, nonché gli effetti positivi che l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili dovrebbe avere per contrastarli, è necessario e urgente prorogare le parti del regolamento (UE) 2022/2577 che sono diverse da quelle incorporate nella direttiva (UE) 2023/2413 e che si sono dimostrate efficaci, o presentano le potenzialità per essere efficaci, nell’accelerare in modo significativo la diffusione delle energie rinnovabili. La presente proposta mira pertanto a prorogare parzialmente l’applicazione dell’articolo 1, articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Inoltre, alla luce delle difficoltà sollevate da alcuni Stati membri per quanto riguarda l’applicazione pratica dell’articolo 3, e poiché tali difficoltà rappresentano un grave ostacolo all’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, come indicato nella relazione, la presente proposta aggiunge una nuova disposizione per semplificare la valutazione della possibilità di concedere deroghe ambientali a un progetto.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’atto giuridico proposto prevede misure temporanee, proporzionate e straordinarie. Integra le pertinenti iniziative e normative dell’UE esistenti che garantiscono che i cittadini possano beneficiare di una diffusione accelerata delle energie rinnovabili e della sostituzione della domanda di combustibili fossili con energia pulita. La proposta integra le iniziative già prese dalla Commissione per rispondere alla crisi attuale dei mercati dell’energia. È coerente con il piano REPowerEU del 18 maggio 2022, che pone al centro della strategia per un abbandono graduale più rapido dei combustibili fossili russi l’accelerazione e la diffusione massiccia delle fonti rinnovabili nella produzione di energia, nell’industria, nell’edilizia e nei trasporti.

Inoltre, la proposta integra la direttiva (UE) 2023/2413 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, adottata il 9 ottobre 2023, al fine di introdurre in modo permanente norme modificate per le energie rinnovabili. Questa direttiva è entrata in vigore il 20 novembre 2023. Essa prevede ampie disposizioni volte a snellire complessivamente le procedure di autorizzazione applicabili ai progetti di energia rinnovabile attraverso la pianificazione territoriale, la semplificazione e l’accorciamento delle procedure. Tutte le norme in materia di autorizzazioni di cui alla direttiva (UE) 2023/2413, ad eccezione di quelle relative alle zone di "accelerazione per le energie rinnovabili", devono essere recepite entro il 1º luglio 2024, immediatamente dopo la scadenza della validità del regolamento del Consiglio. La direttiva (UE) 2023/2413 contiene disposizioni che riguardano le stesse materie del regolamento (UE) 2022/2577. Tuttavia, per alcune disposizioni vi sono differenze sostanziali rispetto al testo del regolamento (UE) 2022/2577. Ciò comprende in particolare l’articolo 3 del regolamento del Consiglio, che disciplina la presunzione di interesse pubblico prevalente ma, a differenza della direttiva (UE) 2023/2413, contiene un secondo comma che impone agli Stati membri di dare priorità ai progetti riconosciuti come di interesse pubblico prevalente ogniqualvolta sia necessaria una ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi. Inoltre, per quanto riguarda la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, l’articolo 5 del regolamento del Consiglio prevede un breve termine di sei mesi per tutte le autorizzazioni applicabili alla revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile, mentre la direttiva (UE) 2023/2413 prevede un termine di un anno per la revisione della potenza dei progetti al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e un termine di sei mesi per i progetti situati in zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Infine, l’articolo 6 del regolamento prevede condizioni diverse per avvalersi di alcune esenzioni dalla legislazione ambientale rispetto a quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2023/2413.

Il regolamento (UE) 2022/2577 e l’attuale proposta sono coerenti con gli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare lo sviluppo di un settore energetico basato in larga misura su fonti rinnovabili, la loro integrazione nel sistema energetico e una più rapida diffusione dei progetti di energia rinnovabile come strumento per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’UE in vista della strategia a lungo termine per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

Il regolamento (UE) 2022/2577 e la presente proposta sono coerenti con una serie più ampia di iniziative volte a rafforzare la resilienza energetica dell’Unione e a mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dell’energia e delle potenziali interruzioni dell’approvvigionamento energetico. La proposta non compromette il funzionamento del mercato interno e non influisce sulle misure per far fronte all’interruzione dell’approvvigionamento energetico.
La proposta è coerente con gli obiettivi ambientali, in quanto l’accelerazione della diffusione dell’energia rinnovabile è fondamentale per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento, che stanno provocando la perdita di biodiversità e minacciano la salute e la sicurezza pubblica. La proposta è inoltre coerente con gli obiettivi della normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119).

La proposta è conforme alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri nel quadro del semestre europeo 2022 per razionalizzare l’autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile. Ci si attende inoltre che acceleri gli investimenti in questo settore nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche con riferimento ai capitoli REPowerEU da inserire nei piani nazionali di ripresa e resilienza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del presente atto giuridico è l’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le condizioni di applicazione di questa disposizione richiedono che la misura sia "adeguata alla situazione economica", condizione che si verifica in particolare nel caso di "gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti". Le misure devono inoltre essere adottate in uno "spirito di solidarietà" e, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere temporanee e proporzionate.

L’attuale e continua penuria di forniture di gas costituisce una grave difficoltà nell’approvvigionamento di un prodotto energetico ai sensi dell’articolo 122 TFUE. Come spiegato nella sezione 1 ("Motivi e obiettivi della proposta"), persistono gravi difficoltà e rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE e la volatilità dei prezzi dell’energia.

L’accelerazione del dispiegamento di capacità di produzione di energia rinnovabile ha svolto un ruolo importante nella strategia dell’UE di lotta alla crisi energetica ed è stata determinante per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento e tenere sotto controllo i prezzi dell’energia. La ragione principale è stata la sostituzione del gas naturale con le energie rinnovabili, in particolare nel settore dell’energia elettrica, che ha quindi inciso sulla domanda complessiva di gas.

Qualora cessassero di applicarsi alcune misure previste nel regolamento (UE) 2022/2577, che presentano il maggiore potenziale di accelerazione delle energie rinnovabili e che sono diverse da quelle incorporate nella direttiva (UE) 2023/2413, gli Stati membri si troverebbero privati di uno strumento fondamentale per accelerare la diffusione della capacità rinnovabile, in un momento in cui la situazione dell’approvvigionamento energetico nell’Unione è ancora difficile.

Disposizioni specifiche del regolamento sono pertanto necessarie anche dopo il giugno 2024, per affrontare le gravi difficoltà e i potenziali rischi per i prezzi che potrebbero sorgere a causa dell’attuale fragile equilibrio del sistema del gas dell’UE. L’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili ha dimostrato di essere in grado di ridurre i rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, in particolare per il gas e l’elettricità, e ha contribuito a ridurre i prezzi dell’energia per i cittadini e le imprese dell’UE. Gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare, per un periodo di tempo limitato dopo giugno 2024, alcune delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 al fine di agevolare la diffusione di progetti nel settore delle energie rinnovabili in uno spirito di solidarietà, sulla base del fatto che, in un mercato dell’energia integrato, qualsiasi aumento della diffusione dell’energia rinnovabile in uno Stato membro può andare a beneficio anche di altri Stati membri.

La procedura d’urgenza di cui all’articolo 122, paragrafo 1, TFUE si applica fatte salve le altre procedure previste dai trattati. Il riferimento ad altre procedure previste dai trattati sottolinea il carattere eccezionale e temporaneo delle misure che possono essere adottate a norma dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE. Tali misure di emergenza e temporanee sono richieste dall’urgenza e dall’instabilità del mercato dell’energia, e dall’urgente necessità di accelerare immediatamente la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili come strumento per attenuare i rischi esistenti per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la volatilità dei prezzi dell’energia. Inoltre, alla luce dell’imminente fine del mandato del Parlamento europeo e del tempo solitamente necessario per adottare un atto legislativo nel quadro della procedura legislativa ordinaria, questa procedura non è un’opzione adeguata per disporre tempestivamente delle misure temporanee, tenendo conto anche dell’esigenza di prevedibilità e certezza del diritto per gli Stati membri e i promotori dei progetti per quanto riguarda il quadro giuridico applicabile. È pertanto giustificato basare l’atto giuridico proposto sull’articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà.

I soli Stati membri non possono conseguire uno sviluppo rapido e su larga scala delle energie rinnovabili. Tenendo conto delle diverse politiche energetiche degli Stati membri, è più probabile che un’iniziativa a livello dell’UE, piuttosto che a livello nazionale o locale, sia in grado di eliminare gradualmente la dipendenza dell’UE dai combustibili fossili russi e ridurre i prezzi dell’energia, oltre a conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di clima ed energia per il 2030, nonché gli obiettivi a lungo termine dell’UE in materia di neutralità climatica e inquinamento zero.

È necessario un approccio europeo coordinato per abbreviare e semplificare le procedure autorizzative e amministrative al fine di accelerare la necessaria diffusione delle energie rinnovabili. Considerando le differenti procedure in materia di energia degli Stati membri, e alla luce dell’urgenza di accelerare la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili in tutti gli Stati membri, è più probabile che un intervento a livello dell’UE consegua gli obiettivi prefissati rispetto a un’azione nazionale o locale isolata.

Infine, la proposta di regolamento introduce modifiche mirate agli atti legislativi vigenti dell’Unione. Questo intervento, che razionalizzerà ulteriormente talune procedure autorizzative, giustifica la necessità di un’azione a livello dell’Unione.

Proporzionalità

La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità. La misura è proporzionata alla dimensione e alla natura dei problemi definiti e al conseguimento degli obiettivi fissati.

Data la situazione geopolitica senza precedenti generata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, del prolungarsi dell’elevata volatilità dei prezzi dell’energia e della necessità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Europa per la stagione invernale alle porte e per tutto il prossimo anno, è evidente la necessità di un’azione coordinata e urgente.

Le disposizioni della presente proposta mirano a garantire procedure più brevi e più rapide per l’autorizzazione di progetti nel settore delle energie rinnovabili, stabilendo termini stretti e semplificando la valutazione a cui tali progetti devono essere sottoposti a norma della legislazione dell’Unione, mantenendo nel contempo un livello proporzionato di garanzie ambientali relative alla protezione delle specie.

Scelta dell’atto giuridico

Tenuto conto dell’entità della crisi energetica e della portata delle sue conseguenze sociali, economiche e finanziarie, le disposizioni che la presente proposta intende prorogare sono contenute in un regolamento di portata generale, applicabile direttamente e immediatamente. Anche la proroga del periodo di applicazione di tali disposizioni dovrebbe pertanto avvenire mediante l’adozione di un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Data l’urgenza con cui è stata elaborata la proposta di proroga del regolamento (UE) 2022/2576, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d’impatto

Data la natura temporanea e urgente delle misure che rispondono a una situazione di emergenza, non è stato possibile effettuare una valutazione d’impatto.

Diritti fondamentali

Non è stato rilevato alcun effetto negativo sui diritti fondamentali. L’obiettivo generale della presente proposta consiste nell’aumentare il ricorso all’energia rinnovabile, in linea con l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non richiede risorse aggiuntive a carico del bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche proposte sono mirate e di portata limitata, per prorogare di 12 mesi il periodo di applicazione dell’articolo 1, articolo 2, paragrafo 1, prima frase dell’articolo 3, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 1, e articoli 6 e 8 e relativi alla procedura autorizzativa.

Per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase fa riferimento alla protezione delle specie, che è collegata all’articolo 3, paragrafo 1. La proposta non proroga l’articolo 3, paragrafo 1, in quanto la stessa presunzione è contenuta nella direttiva (UE) 2023/2413.
Per questo motivo si propone di prorogare solo la prima frase dell’articolo 3, paragrafo 2.

Vi sono anche modifiche agli articoli 1, 5 e 8. Per quanto riguarda l’articolo 5, la modifica intende far sì che, a decorrere dal 1º luglio 2024, il termine di 6 mesi per la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti si applichi solo ai progetti di energia rinnovabile ubicati in un’area dedicata alle energie rinnovabili di cui all’articolo 6 del regolamento. Per quanto riguarda gli articoli 1 e 8, la modifica mira a circoscrivere il campo di applicazione di tali disposizioni all’articolo 5, paragrafo 1.

È introdotto un nuovo articolo 3 bis per specificare che la valutazione delle alternative nel contesto delle pertinenti valutazioni ambientali dovrebbe tenere conto delle alternative che garantiscono il conseguimento degli stessi obiettivi del progetto in questione in termini di diffusione della capacità di energia rinnovabile utilizzando la stessa tecnologia rinnovabile, un orizzonte temporale identico o simile e l’assenza di un incremento significativo dei costi.
Per quanto riguarda la tempistica delle modifiche proposte, gli articoli del regolamento (UE) 2022/2577 rimarranno in vigore nella loro forma attuale fino alla fine di giugno 2024. L’articolo 1, articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2 prima frase, articolo 5, paragrafo 1, articoli 6 e 8 continueranno ad applicarsi per altri 12 mesi, fino alla fine di giugno 2025. Per gli articoli 3, paragrafo 2 dell’articolo 5, paragrafo 1, si applicherà in forma modificata durante questo periodo supplementare. Il nuovo articolo 3 bis si applica dall’entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2025.



2023/0445 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio introduce misure urgenti e mirate per accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. La diffusione di energia rinnovabile nell'Unione può contribuire in maniera significativa a mitigare gli effetti della crisi energetica, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo la volatilità del mercato e abbassando i prezzi dell'energia. Poiché la durata e la complessità delle procedure autorizzative hanno gravato pesantemente sulla rapidità e l'entità degli investimenti nelle rinnovabili e relative infrastrutture, il regolamento (UE) 2022/2577 ha introdotto misure mirate ad accelerare immediatamente alcune delle procedure autorizzative applicabili a particolari tecnologie per le energie rinnovabili e a tipi di progetti specifici con il maggiore potenziale di diffusione rapida al fine di attenuare gli effetti della crisi energetica. Il regolamento (UE) 2022/2577 si applica fino al 30 giugno 2024.

(2)La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 ed è in vigore dal 20 novembre 2023, ha introdotto modifiche del quadro legislativo che disciplina le energie rinnovabili fino al 2030 e oltre, comprese disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile. Alcune misure introdotte dal regolamento (UE) 2022/2577 sono state incluse nella direttiva (UE) 2018/2001 dalla direttiva (UE) 2023/2413. Tuttavia la direttiva non ha ripreso alcune delle misure più eccezionali contenute nel regolamento (UE) 2022/2577, delimitandone così il carattere straordinario e temporaneo. La direttiva ha invece introdotto un regime permanente stabile e a lungo termine teso ad accelerare le procedure autorizzative, che prevede fasi e modalità specifiche caratterizzate da tempi di attuazione più lunghi. Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepirla entro il 21 maggio 2025, ad eccezione di alcune disposizioni che disciplinano le procedure autorizzative, che presentano una data di recepimento anteriore fissata al 1º luglio 2024, immediatamente dopo la scadenza della validità del regolamento (UE) 2022/2577. A seguito del recepimento di tale direttiva, i progetti di energia rinnovabile beneficeranno delle disposizioni da essa introdotte per razionalizzare le procedure autorizzative.

(3)In applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2577, la Commissione è tenuta a riesaminare detto regolamento entro il 31 dicembre 2023, in vista dell'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili, e a presentare al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame.
Lo stesso articolo prevede inoltre che, sulla base di tale riesame, la Commissione possa proporre di prorogare la validità del regolamento (UE) 2022/2577.

(4)Nella relazione [aggiungere nota in calce] la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per una proroga e ha proposto di prorogare determinate misure che presentano il potenziale maggiore in termini di accelerazione delle energie rinnovabili, differiscono da quelle incluse dalla direttiva (UE) 2023/2413 nella direttiva (UE) 2018/2001 e risultano imprimere un'accelerazione significativa all'autorizzazione delle energie rinnovabili e dei relativi progetti di rete o hanno un potenziale notevole in tal senso. Si è tenuto conto del fatto che la direttiva (UE) 2023/2413 introduce nella direttiva (UE) 2018/2001 alcune disposizioni volte a razionalizzare le procedure autorizzative applicabili ai progetti di energia rinnovabile, comprese norme su tematiche identiche o analoghe a quelle contemplate dal regolamento (UE) 2022/2577. Si è tenuto conto anche del fatto che le norme autorizzative introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2413, ad eccezione di quelle relative alle zone di accelerazione per le energie rinnovabili in applicazione degli articoli 15 quater e 16 bis della medesima direttiva, devono essere recepite entro il 1º luglio 2024, immediatamente dopo la scadenza del regolamento (UE) 2022/2577.

(5)Da quando il regolamento (UE) 2022/2577 è entrato in vigore, il livello di preparazione nel mercato dell'energia elettrica e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione sono migliorati. Permangono tuttavia gravi rischi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico unionale. La situazione globale del mercato del gas rimane molto difficile. I prezzi del gas sono ancora notevolmente più alti rispetto al periodo precedente la crisi, con inevitabili conseguenze sul potere d'acquisto dei cittadini dell'Unione e sulla competitività delle imprese europee. Ciò è aggravato dalla forte volatilità dei mercati, derivante, tra l'altro, dalle tensioni del contesto geopolitico. Gli episodi di marcata volatilità dei prezzi nell'estate e nell'autunno 2023, con aumenti di oltre il 50 % in poche settimane, in seguito a eventi come lo sciopero negli impianti australiani di gas naturale liquefatto (GNL), la crisi in Medio Oriente e l'interruzione del Balticconnector, indicano che i mercati sono ancora fragili e vulnerabili a shock anche relativamente modesti sul versante della domanda e dell'offerta. In tali condizioni il timore della scarsità, anche se causata da un evento isolato, può innescare reazioni sistemiche negative in tutta l'UE, con pesanti ripercussioni sui prezzi dell'energia. Oltretutto, a causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l'Unione è notevolmente ridotta rispetto a prima della crisi. Con il livello attuale di importazioni via gasdotto si prevede che l'Unione riceverà circa 20 miliardi di m³ di gas russo, ossia circa 110 miliardi di m³ in meno rispetto al 2021. Permane pertanto un grave rischio che si verifichino carenze di gas nell'Unione.

(6)I mercati mondiali del gas sono attualmente molto rigidi e si prevede che rimarranno tali per un certo periodo. Come osservato dall'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) 11 , l'offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta nel 2022 (4 %) e nel 2023 (3 %). Anche se le nuove capacità di GNL dovrebbero entrare in servizio a partire dal 2025, l'AIE prevede che gli equilibri di mercato rimarranno precari nell'immediato futuro. 12  

(7)Vari rischi aggiuntivi vengono ad acuire le gravi difficoltà menzionate: ripresa della domanda asiatica di GNL che riduce la disponibilità di gas sul mercato mondiale, un inverno rigido capace di comportare un aumento della domanda di gas fino a 30 miliardi di m³, eventi meteorologici estremi con potenziali ripercussioni sull'accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli delle acque e il conseguente aumento della domanda di generazione di energia elettrica a partire dal gas. Altri rischi derivano da ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, come gli atti di sabotaggio a danno dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 e l'interruzione del gasdotto Balticconnector nell'ottobre 2023, il deterioramento del contesto geopolitico, in particolare nelle regioni importanti per l'approvvigionamento energetico dell'UE, come l'Ucraina, l'Azerbaigian e il Medio Oriente.

(8)Stante l'attuale fragilità dell'equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione della fornitura di energia, per quanto modesta, potrebbe incidere fortemente sui prezzi del gas e dell'energia elettrica, e causare gravi danni a lungo termine all'economia europea, minandone la competitività, e ai cittadini dell'Unione. La situazione attuale espone pertanto tutta l'Unione a rischi di penuria energetica e di rialzo dei prezzi dell'energia.

(9)La diffusione accelerata delle energie rinnovabili ha svolto un ruolo essenziale nella strategia adottata dall'Unione per far fronte alla crisi energetica ed è stata determinante nell'aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi attraverso la riduzione della domanda complessiva di gas dell'UE. Secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia, senza le capacità aggiuntive di energia rinnovabile, nel 2022 i prezzi medi all'ingrosso dell'energia elettrica sarebbero stati più alti dell'8 % in tutti i mercati europei. 13 Nello stesso anno l'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha sostituito la generazione di circa 107 TWh di energia elettrica da fonti fossili, equivalenti a circa 10 miliardi di m³ di gas, assicurando risparmi stimati in oltre 10 miliardi di EUR.

(10)Sebbene il regolamento (UE) 2022/2577 sia in vigore per un periodo limitato, la relazione della Commissione ne ha evidenziato il valido contribuito ad accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nell'Unione, in particolare razionalizzando le procedure applicabili a procedure autorizzative specifiche e sensibilizzando l'opinione politica sull'importanza di accelerare il rilascio di autorizzazioni per le energie rinnovabili. Anche se per vedere la maggior parte degli effetti del regolamento occorrerà attendere i prossimi mesi, un segnale di accelerazione è già ravvisabile, almeno in alcuni Stati membri, nei primi dati disponibili sulla produzione, la diffusione e l'autorizzazione delle energie rinnovabili e dei relativi progetti infrastrutturali per il periodo successivo all'entrata in vigore. Secondo Eurostat nella prima metà del 2023 la produzione di energia rinnovabile nell'Unione ha raggiunto livelli record nel sostituire ulteriori volumi di gas. 14  
La relazione della Commissione pone inoltre l'accento sugli sviluppi positivi registrati nell'aumento della diffusione di energia rinnovabile nei mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2577. Stando ai primi dati di settore, l'UE ha installato più capacità solari fotovoltaiche nei primi tre trimestri del 2023 che in tutto il 2022. Anche la capacità eolica è notevolmente aumentata in vari Stati membri. I dati disponibili raccolti nella relazione indicano che dall'entrata in vigore del regolamento vari Stati membri hanno registrato aumenti a due cifre delle autorizzazioni rilasciate per progetti di energia rinnovabile. In più, almeno in uno Stato membro, tra i beneficiari dell'accelerazione del rilascio di autorizzazioni vi sono anche progetti di rete rilevanti nel favorire la penetrazione delle rinnovabili, che coprono un totale di oltre 2 000 km.

(11)Considerato il persistere dei rischi per l'approvvigionamento e i prezzi dell'energia, l'esigenza di accelerare la diffusione dei progetti di energia rinnovabile proseguirà per un certo periodo anche dopo la fine di giugno 2024, allo scopo di eliminare gradualmente le rimanenti importazioni di gas russo. È indubbio che quote più elevate di energia da fonti rinnovabili rafforzerebbero ulteriormente la resilienza dell'Unione. Quanto più rapida la diffusione delle energie rinnovabili, tanto maggiore l'impatto positivo sulla resilienza dell'Unione, sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sui prezzi dell'energia e sull'indipendenza dai combustibili fossili russi.

(12)A causa della situazione energetica urgente e tuttora instabile cui fa fronte l'Unione, è necessario prorogare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577, in particolare quelle che hanno dimostrato il potenziale maggiore di accelerazione immediata delle fonti energetiche rinnovabili e che differiscono dalle misure incluse nella direttiva (UE) 2018/2001, assicurando in tal modo che la proroga del predetto regolamento non si sovrapponga a tale direttiva. Tali misure comprendono garanzie adeguate di tutela dell'ambiente in forma di condizioni di applicazione specifiche. Queste misure si applicano parallelamente alla direttiva e la integrano con ulteriori misure di emergenza temporanee. La mancata proroga del regolamento rischierebbe di rallentare il ritmo del rilascio delle autorizzazioni e della diffusione delle energie rinnovabili e relative infrastrutture, in particolare negli Stati membri che vi hanno fatto ampio ricorso. Ad esempio, secondo la Germania, la mancata proroga del regolamento, in particolare dell'articolo 6, potrebbe ritardare di circa due anni l'installazione di circa 41 GW di energia eolica a terra o, in alcuni casi, arrestarla completamente. Il rallentamento si ripercuoterebbe anche sul rilascio delle autorizzazioni di alcuni grandi progetti di reti di trasmissione estesi su migliaia di chilometri di lunghezza, con ritardi stimati da uno a tre anni.

(13)Una delle misure temporanee del regolamento (UE) 2022/2577 che ha mostrato effetti positivi e che presenta un potenziale di accelerazione notevole per il futuro è l'introduzione, all'articolo 3, paragrafo 1, di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini delle deroghe specifiche previste dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. L'articolo 16 septies della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, con una formulazione pressoché identica a quella dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. Non è pertanto necessario prorogare l'applicazione del paragrafo 1 in quanto tale presunzione si applicherà in virtù dell'articolo 16 septies della direttiva (UE) 2018/2001.

(14)Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 2, invita ad accordare priorità ai progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e introduce altri obblighi di compensazione pecuniaria per la protezione delle specie. Tale paragrafo non è incluso nella direttiva (UE) 2018/2001. L'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) 2022/2577 potrebbe accelerare ulteriormente i progetti di energia rinnovabile, nella misura in cui impone agli Stati membri di promuoverli accordando loro priorità in presenza di diversi beni in conflitto al di là delle questioni ambientali. La relazione della Commissione ha dimostrato il valore di tale disposizione, che riconosce l'importanza relativa della diffusione delle energie rinnovabili nel difficile contesto energetico attuale, al di là degli obiettivi specifici delle deroghe previste dalle direttive ambientali di cui all'articolo 3, paragrafo 1. È pertanto opportuno prorogarne l'applicazione al fine di riconoscere adeguatamente il ruolo cruciale che gli impianti di produzione di energia rinnovabile svolgono nel contrastare i cambiamenti climatici e l'inquinamento, ridurre i prezzi dell'energia e la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento nella ponderazione degli interessi giuridici da parte delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o degli organi giurisdizionali nazionali.

(15)Come emerge dalla relazione della Commissione, l'applicazione di un'altra condizione pone difficoltà: le deroghe specifiche previste dal diritto ambientale dell'Unione possono essere fatte valere "in assenza di soluzioni alternative". Tali difficoltà limitano l'utilità pratica della presunzione secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente, in quanto dimostrare che un progetto non possa essere realizzato altrove rappresenta un forte ostacolo se si deve prendere in considerazione il territorio di un intero paese e, a maggior ragione, se si devono considerare altre tecnologie per le energie rinnovabili. Per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, è opportuno quindi consentire agli Stati membri di limitare temporaneamente la portata delle condizioni alternative da considerare. Ai fini del diritto ambientale dell'Unione, nelle valutazioni caso per caso intese ad accertare l'esistenza di soluzioni alternative soddisfacenti al progetto specifico di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero considerare solo le alternative che consentono di conseguire gli stessi obiettivi del progetto in questione, in particolare in termini di diffusione della capacità di energia rinnovabile che impiega la stessa tecnologia, in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare tempi e costi delle soluzioni alternative soddisfacenti, gli Stati membri dovrebbero considerare la necessità di diffondere l'energia rinnovabile in modo accelerato ed efficace sotto il profilo dei costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e alla velocità prevista.

(16)Un'altra disposizione che potrebbe accelerare sensibilmente il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili è contenuta nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577, che impone un termine massimo di sei mesi per la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile. La revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile offre notevoli possibilità di aumentare rapidamente la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo così la riduzione del consumo di gas. È infatti possibile continuare a usare i siti aventi un potenziale significativo di energia rinnovabile, da cui una minore necessità di designare nuovi siti per progetti in questo settore. Rivedere la potenza di una centrale eolica dotandola di turbine più efficienti permette generalmente di mantenere o aumentare la capacità esistente usando meno turbine, ma più grandi e più efficienti. La revisione della potenza presenta anche altri vantaggi: sfrutta la connessione alla rete esistente, ha maggiori probabilità di essere accettata dal pubblico e il suo impatto ambientale è noto.

(17)Nel riesame la Commissione ha riscontrato che vi è margine per razionalizzare ulteriormente la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile, in particolare negli Stati membri con un potenziale maggiore di revisione della potenza. La direttiva (UE) 2023/2413 introduce varie disposizioni al riguardo nella direttiva (UE) 2018/2001, tra cui termini massimi di autorizzazione. L'articolo 16 ter della direttiva (UE) 2018/2001 introduce un termine massimo di un anno per la revisione della potenza dei progetti situati fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, mentre l'articolo 16 bis della medesima direttiva prevede un termine di sei mesi per i progetti situati nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Dato che la scadenza di esecuzione per la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili è di 27 mesi dall'entrata in vigore della direttiva (in altre parole, tali zone dovrebbero essere designate entro il 20 febbraio 2026), anche se è possibile designarle prima, è opportuno prorogare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2577. La proroga comprende una modifica mirata dell'ambito di applicazione della disposizione per limitarne la portata alle zone individuate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577. Prorogare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, insieme all'applicazione dell'articolo 6, di tale regolamento, assicurerebbe l'applicazione immediata di un termine di autorizzazione ambizioso per la revisione della potenza dei progetti situati nelle zone specifiche individuate su base volontaria dagli Stati membri a norma di detto regolamento, mentre i termini massimi di revisione della potenza dei progetti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 si applicherebbero al resto del territorio. Ciò è coerente con la distinzione introdotta dalla direttiva (UE) 2023/2413 tra zone di accelerazione per le energie rinnovabili e zone prive di tale status.

(18)L'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 consente agli Stati membri, a determinate condizioni per garantire la tutela dell'ambiente, di introdurre deroghe a determinati obblighi di valutazione ambientale stabiliti dalla normativa ambientale dell'Unione per i progetti di energia rinnovabile nonché per i progetti di stoccaggio dell'energia e per i progetti di rete elettrica necessari per l'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema elettrico. Tale disposizione è di applicazione facoltativa per gli Stati membri e fornisce loro uno strumento efficace per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dei relativi progetti infrastrutturali, garantendo un attento equilibrio tra l'esigenza di diffondere le rinnovabili a una velocità nettamente superiore e la necessità di proteggere le aree sensibili dal punto di vista ambientale. Come spiegato nella relazione della Commissione, l'articolo 6 ha dato risultati positivi tangibili sia in termini di numero di progetti di energie rinnovabili e di rete attuati in modo efficace, sia in termini di potenziale di accelerazione e di riduzione dei tempi di autorizzazione negli Stati membri che se ne sono avvalsi. Stando ai risultati della relazione basata sulle stime fornite dagli Stati membri e dai portatori di interessi, l'accelerazione spazia tra vari mesi e tre anni per i progetti offshore.

(19)Sulla base degli elementi di prova raccolti nella relazione della Commissione, la proroga dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 risulta necessaria ai fini di un'accelerazione forte e immediata dei progetti di energia rinnovabile. L'articolo può e dovrebbe coesistere, per un periodo limitato, con le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 sulla designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili (articolo 15 quater) e delle zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico (articolo 15 sexies).

(20)L'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri l'obbligo di designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili per una o più tecnologie energetiche rinnovabili entro un termine di 27 mesi dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/2413. Anche se gli Stati membri possono designare zone di accelerazione per le energie rinnovabili a partire dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/2413, senza attendere il termine di recepimento, tale designazione richiede tempo e dovrebbe durare più a lungo di quanto necessario per designare le zone dedicate di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577. Ciò si deve al fatto che tale disposizione non impone di stabilire in anticipo, nell'ambito del piano che designa le zone di accelerazione delle energie rinnovabili, norme adeguate per tali zone su misure di mitigazione efficaci da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati in dette zone né introduce procedure specifiche da seguire nelle stesse. Pertanto, onde agevolare ulteriormente la realizzazione di progetti di energia rinnovabile entro un periodo limitato, l'applicazione dell'articolo 6 dovrebbe essere prorogata per permettere agli Stati membri di razionalizzare la designazione delle zone specifiche, fatta salva la possibilità di designare parallelamente zone di accelerazione per le energie rinnovabili in applicazione dell'articolo 15 quater della direttiva (UE) 2018/2001 affinché le zone siano istituite entro il termine prescritto dalla direttiva.

(21)L'articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001 contiene una disposizione che permette agli Stati membri di designare, a determinate condizioni, zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico. Data la natura facoltativa dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 e dell'articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, non vi è rischio giuridico di contraddizione in quanto gli Stati membri possono decidere quale disposizione applicare o addirittura applicarle entrambe durante il periodo di applicazione del suddetto regolamento al fine di individuare in parallelo più zone di rete, in base alle diverse condizioni stabilite rispettivamente nei due atti giuridici.

(22)Restano applicabili le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus") per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e in particolare gli obblighi degli Stati membri relativi alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

(23)Quello della solidarietà energetica è un principio generale sancito nel diritto dell'Unione che si applica a tutti gli Stati membri. Attuando il principio della solidarietà energetica, le misure proposte permettono di distribuire oltre frontiera gli effetti di una diffusione più rapida dei progetti di energia rinnovabile. Le misure si applicano agli impianti di produzione di energia rinnovabile situati in tutti gli Stati membri e riguardano un'ampia gamma di progetti. Dato il grado di integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione, qualsiasi aumento della diffusione di energia rinnovabile in uno Stato membro dovrebbe andare a beneficio anche di altri Stati membri in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e abbassamento dei prezzi. Ciò dovrebbe concorrere a far fluire l'energia elettrica rinnovabile oltre le frontiere laddove è più necessaria e assicurare che l'energia elettrica prodotta a basso costo da fonti rinnovabili sia esportata verso gli Stati membri in cui la produzione è più costosa. Le capacità di energia rinnovabile di nuova installazione negli Stati membri incideranno inoltre sulla riduzione complessiva della domanda di gas in tutta l'Unione.

(24)In virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. Alla luce di tali considerazioni, la situazione energetica urgente e tuttora instabile e la pressante necessità di dare pronta accelerazione alle fonti energetiche rinnovabili per attenuare i rischi di approvvigionamento energetico e di volatilità dei prezzi dell'energia configurano una situazione di questo tipo. Occorre tenere conto dell'imminente fine della legislatura del Parlamento europeo, del tempo necessario per adottare la legislazione con procedura legislativa ordinaria e del fatto che gli Stati membri e gli investitori necessitano di prevedibilità e certezza del diritto in merito al quadro giuridico. La proroga di un anno di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 e l'aggiunta di una nuova disposizione sono necessarie per rispondere alla situazione attuale ed è pertanto giustificato basare il presente regolamento sull'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

(25)È necessario intervenire con urgenza in quanto il regolamento (UE) 2022/2577 cesserà di applicarsi il 30 giugno 2024 e gli investitori e le autorità dovranno avere quanto prima una visione chiara del quadro giuridico successivamente applicabile, al fine di assicurare le decisioni di investimento e pianificare di conseguenza i progetti.
È pertanto opportuno adottare la proroga di tale regolamento alcuni mesi prima della fine della sua applicazione. Inoltre, data l'inclusione di una nuova disposizione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(26)L'applicazione delle disposizioni in questione dovrebbe essere prorogata temporaneamente e, insieme alla nuova disposizione aggiunta, dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 giugno 2025.

(27)Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2577,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2577

Il regolamento (UE) 2022/2577 è così modificato:

all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1.";

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente. Fino al 30 giugno 2024, per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.";

è inserito l'articolo seguente:

Articolo 3 bis

Assenza di soluzioni alternative o soddisfacenti

"Nel valutare se non esistano soluzioni alternative soddisfacenti a un progetto di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, tale condizione può considerarsi rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in particolare in termini di sviluppo della stessa capacità di energia rinnovabile attraverso la stessa tecnologia energetica in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati.";

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile ubicati nella zona dedicata di cui all'articolo 6, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.";

all'articolo 8, il titolo e la frase introduttiva sono sostituiti dai seguenti:

"Termini relativi alla procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile in zone dedicate a norma dell'articolo 6

Nell'applicare i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, i periodi seguenti non sono conteggiati in tali termini, tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa:";

all'articolo 10 è aggiunto il terzo comma seguente:

"Tuttavia l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6 e l'articolo 8 si applicano fino al 30 giugno 2025.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2024. Tuttavia l'articolo 1, terzo comma, si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)

   AIE, Medium-Term Gas Report 2023.

(2)

   AIE, World Energy Outlook 2023.

(3)

   L’AIE ha osservato che “la domanda mondiale di gas dovrebbe tornare a una crescita moderata nel 2024, trainata principalmente dall’Asia Pacifico e dal Medio Oriente” e che la domanda della regione AsiaPacifico dovrebbe “aumentare del 20 % entro il 2026 rispetto al 2022” (cfr. Medium-Term Gas Report 2023).

(4)

   La carenza interna di energia idroelettrica e nucleare, dovuta alle condizioni climatiche e ad altri fattori di disponibilità, ha esacerbato le tensioni sul mercato del gas, facendo salire ulteriormente i prezzi nell’estate del 2022. Nel 2022 si è registrata una differenza nella produzione di energia idroelettrica e nucleare rispettivamente di circa 60 TWh e 120 TWh rispetto al 2021.

(5)

   https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/en/a/nesa-raising-its-risk-assessment-concerning-the-security-of-gas-supply

(6)

   Secondo l’AIE, la domanda europea di gas dovrebbe crescere del 2 % nel 2024. Cfr. Medium-Term Gas Report 2023.

(7)

   https://iea.blob.core.windows.net/assets/f45a2340-8479-4585-b26e-ec5e9b14feca/GlobalGasSecurityReview2023IncludingtheGasMarketReportQ32023.pdf. All’inizio di novembre 2023 gli stoccaggi di gas dell’UE hanno raggiunto un livello record, superando il 99 % della capacità.

(8)     "How much money are European consumers saving thanks to renewables?" – Renewable Energy Market Update, giugno 2023 – analisi AIE .
(9)     https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/nrg_cb_pem  
(10)    COM(2023) 764 final.
(11)

   AIE, Medium-Term Gas Report 2023.

(12)

   AIE, World Energy Outlook 2023.

(13)     "How much money are European consumers saving thanks to renewables?" – Renewable Energy Market Update, giugno 2023 – analisi AIE .
(14)     https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/nrg_cb_pem  
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