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Document 52023PC0353

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

COM/2023/353 final

Bruxelles, 30.6.2023

COM(2023) 353 final

2023/0204(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione europea a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (di seguito denominato accordo BBNJ).

Dal 2004 l'Unione europea e i suoi Stati membri partecipano a un processo internazionale presso le Nazioni Unite (ONU) per sviluppare tale accordo. Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti 1 , la Commissione europea ha condotto negoziati dal 2016 al 2023 al fine di concludere l'accordo BBNJ. Il testo finale dell'accordo BBNJ è stato adottato dalla conferenza intergovernativa sulle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) il 19 e il 20 giugno 2023. Il 20 settembre 2023 si terrà una cerimonia di firma durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'accordo BBNJ tratta la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Tali zone coprono quasi due terzi degli oceani mondiali e circa il 95 % del loro volume e comprendono l'alto mare e l'area internazionale dei fondali marini. L'accordo BBNJ consentirà una migliore protezione e gestione della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. L'accordo riguarda in particolare questioni relative alle risorse genetiche marine, comprese quelle relative alla ripartizione dei benefici, misure quali gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, le valutazioni dell'impatto ambientale, la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina.

L'accordo BBNJ sarà il terzo accordo di attuazione nel quadro dell'UNCLOS, di cui l'UE e i suoi Stati membri sono parti. L'accordo consentirà all'UNCLOS di tenere il passo con gli sviluppi e le sfide che sono apparsi in relazione alla biodiversità marina dalla conclusione della convenzione nel 1982. Esso sosterrà inoltre il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 ("Vita sott'acqua"). L'accordo BBNJ contribuirà inoltre a raggiungere gli obiettivi e i traguardi fissati nell'ambito del quadro globale in materia di biodiversità, in particolare l'obiettivo di garantire, entro il 2030, una conservazione e una gestione efficaci di almeno il 30 % delle terre, delle acque interne, delle zone costiere e degli oceani del pianeta. Esso sosterrà infine l'attuazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione europea ha garantito che i negoziati sul testo dell'accordo BBNJ fossero pienamente conformi alle norme e alle politiche pertinenti dell'Unione europea nei settori da esso contemplati (politica ambientale, politica dei trasporti marittimi, politica comune della pesca, politica del mercato interno, politica commerciale comune, politica di ricerca e sviluppo tecnologico, politica climatica e altre politiche pertinenti) e agli accordi bilaterali e multilaterali pertinenti di cui l'Unione europea è parte. L'accordo BBNJ contribuisce anche al Green Deal europeo ed è una priorità dell'agenda dell'UE sulla governance internazionale degli oceani.

Poiché l'accordo BBNJ è un accordo di attuazione dell'UNCLOS e quest'ultima fa già parte dell'acquis dell'Unione europea, la Commissione europea ha assicurato che le disposizioni e l'equilibrio tra i diritti e gli obblighi sanciti dall'UNCLOS e integrati nell'acquis dell'Unione europea fossero rispettati e che l'esito dei negoziati fosse conforme all'UNCLOS.

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Durante i negoziati la Commissione europea ha collaborato strettamente con gli Stati membri. Si sono svolte anche consultazioni periodiche con i portatori d'interessi coinvolti, in particolare le organizzazioni della società civile e altre organizzazioni rappresentate nel contesto delle Nazioni Unite.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 218 TFUE stabilisce la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. In particolare il paragrafo 5 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione in quanto negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma di un accordo a nome dell'Unione europea.

Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, tra l'altro, dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo BBNJ crea una struttura istituzionale specifica, che comprende un segretariato, un organo scientifico e tecnico, un meccanismo di scambio di informazioni, un comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia e un comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici. Il costo di tali istituzioni sarà ripartito tra tutte le parti dell'accordo BBNJ, sulla base di una tabella delle Nazioni Unite.

I costi istituzionali finanziari dell'attuazione dell'accordo BBNJ per l'Unione europea saranno noti solo dopo la prima conferenza delle parti, che dovrebbe concordare un primo bilancio per tale accordo.

Oltre ai costi istituzionali, l'attuazione dell'accordo BBNJ potrebbe generare esigenze finanziarie per creare capacità nei paesi in via di sviluppo e contribuire al trasferimento di tecnologia marina, ma anche, ad esempio, per generare le conoscenze scientifiche necessarie per istituire, monitorare ed esaminare le aree marine protette. I costi potenziali, a livello mondiale, saranno stimati a tempo debito nell'ambito dell'accordo BBNJ.

2023/0204 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Le zone non soggette a giurisdizione nazionale coprono quasi i due terzi della superficie degli oceani mondiali e il 95 % del loro volume e contengono una ricca biodiversità marina d'importanza ecologica e socioeconomica soggetta a una pressione crescente.

(2)Vi è l'esigenza di affrontare, in modo coerente e cooperativo, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi oceanici, dovuti in particolare agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini, quali il riscaldamento e la deossigenazione, l'acidificazione, l'inquinamento, compreso l'inquinamento da plastica, e l'uso non sostenibile degli oceani.

(3)Vi è l'esigenza di un regime globale onnicomprensivo nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) per garantire una migliore conservazione e un miglior uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

(4)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio 2 , l'Unione europea ha concluso l'UNCLOS per quanto riguarda le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Attualmente l'Unione europea è l'unica organizzazione internazionale che è parte dell'UNCLOS ai sensi dell'articolo 305, paragrafo 1, lettera f), dell'UNCLOS e dell'articolo 1 del relativo allegato IX.

(5)In quanto parte dell'UNCLOS, l'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, ha partecipato al gruppo di lavoro ad hoc informale aperto dell'ONU ("gruppo di lavoro") che si è riunito dal 2006 al 2015 per studiare le questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Nell'ultima riunione del gruppo di lavoro è stato raccomandato di sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("strumento").

(6)In seguito alle raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro il 23 gennaio 2015, il 19 giugno 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la risoluzione 69/292 che ha istituito, prima dell'organizzazione di una conferenza intergovernativa, un comitato preparatorio, aperto a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, ai membri delle agenzie specializzate e alle parti dell'UNCLOS, incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all'Assemblea generale dell'ONU sugli elementi del progetto di strumento. I diritti di partecipazione dell'Unione europea alla riunione del comitato preparatorio sono stati disciplinati dal paragrafo 1, lettera j), della suddetta risoluzione 69/292.

(7)Il 22 marzo 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alle direttive di negoziato figuranti nell'addendum a tale autorizzazione.

(8)Nel 2016 e nel 2017 l'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, ha partecipato a quattro sessioni del comitato preparatorio incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all'Assemblea generale dell'ONU sugli elementi di un futuro strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro dell'UNCLOS, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

(9)Il comitato preparatorio ha adottato la sua relazione il 21 luglio 2017, raccomandando all'Assemblea generale dell'ONU di esaminare gli elementi contenuti nelle raccomandazioni e di decidere quanto prima in merito alla convocazione di una conferenza intergovernativa sotto gli auspici delle Nazioni Unite, al fine di considerare le raccomandazioni del comitato preparatorio ed elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro dell'UNCLOS.

(10)Nella sua risoluzione 72/249 del 24 dicembre 2017, l'Assemblea generale dell'ONU ha deciso di convocare una conferenza intergovernativa, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, per elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

(11)Il 19 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, per le materie di competenza dell'Unione europea in relazione alle quali l'Unione europea ha adottato norme, su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

(12)L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, ha partecipato ai negoziati sul testo di tale strumento, conformemente alle direttive di negoziato che figurano nell'allegato di tale autorizzazione. Il processo negoziale si è concluso positivamente in occasione dell'ulteriore ripresa della quinta sessione della conferenza intergovernativa tenutasi a New York dal 19 al 20 giugno 2023, quando è stato adottato l'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (accordo BBNJ).

(13)L'Unione europea ha conseguito i suoi obiettivi nei negoziati e ha contribuito attivamente ai risultati.

(14)L'accordo BBNJ riguarda quattro ambiti: le risorse genetiche marine e la ripartizione dei benefici; gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette; le valutazioni dell'impatto ambientale; e la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Esso sosterrà inoltre il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 ("Vita sott'acqua"). L'accordo BBNJ contribuirà anche al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del quadro globale di Kunming-Montréal sulla biodiversità concordato nel dicembre 2022, compreso l'obiettivo di proteggere almeno il 30 % degli oceani entro il 2030.

(15)L'accordo BBNJ è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione europea di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(16)L'adesione all'accordo BBNJ promuoverà un approccio coerente dell'Unione europea alla conservazione e alla gestione degli oceani e rafforzerà il suo impegno a favore della conservazione a lungo termine e dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine a livello globale.

(17)È pertanto opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Adottate dal Consiglio il 22 marzo 2016 e il 19 marzo 2018.
(2)    Decisione del Consiglio 98/392/CE, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
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Bruxelles, 30.6.2023

COM(2023) 353 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE del CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale


Conferenza intergovernativa su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Ripresa della quinta sessione

New York, 20 febbraio–3 marzo 2023

       Progetto di accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Il presente documento contiene il testo finale del progetto di accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, approvato nella riunione del 3 maggio 2023 dal gruppo di lavoro informale aperto istituito dalla conferenza intergovernativa su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l'uniformità terminologica in tutto il testo del progetto di accordo e armonizzare le versioni nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite.


PREAMBOLO

   Le parti del presente accordo,

   Ricordando le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, compreso l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino,

   Sottolineando la necessità di rispettare l'equilibrio tra diritti, doveri e interessi stabilito nella convenzione,

   Riconoscendo la necessità di affrontare, in modo coerente e collaborativo, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi oceanici dovuti, in particolare, all'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini, quali il riscaldamento, la deossigenazione, l'acidificazione, l'inquinamento, compreso l'inquinamento da plastica, e l'uso non sostenibile degli oceani,

   Consapevoli della necessità di un regime internazionale globale che, nel quadro della convenzione, consenta di affrontare meglio il problema della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale,

   Riconoscendo l'importanza di contribuire alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutta l'umanità e, in particolare, degli interessi e delle necessità specifici dei paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste,

   Riconoscendo altresì che il sostegno agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo attraverso la creazione di capacità e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina sono elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi di conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale,

   Ricordando la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;

   Affermando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo tale da ridurre o estinguere i diritti preesistenti delle popolazioni autoctone, compresi quelli sanciti nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, o se del caso delle comunità locali,

   Riconoscendo l'obbligo previsto dalla convenzione di valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali delle attività soggette a giurisdizione o al controllo di uno Stato sull'ambiente marino, qualora tale Stato abbia fondati motivi di ritenere che tali attività possono causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino,

   Consapevoli dell'obbligo sancito dalla convenzione di adottare tutte le misure necessarie per garantire che l'inquinamento causato da incidenti o da attività non si propaghi al di là delle zone in cui sono esercitati diritti sovrani conformemente alla convenzione,

   Desiderose di agire come custodi degli oceani nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, per conto delle generazioni presenti e future, proteggendo l'ambiente marino, avendone cura, garantendone un uso responsabile, mantenendo l'integrità degli ecosistemi oceanici e preservando il valore intrinseco della biodiversità delle zone non soggette a giurisdizione nazionale,

   Riconoscendo che la generazione, l'accesso e l'utilizzo delle informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, unitamente a una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, contribuiscono alla ricerca e all'innovazione e all'obiettivo generale del presente accordo,

   Rispettando la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di tutti gli Stati,

   Ricordando che lo status giuridico dei soggetti che non sono parti della convenzione o di qualsiasi altro accordo connesso è disciplinato dalle norme contenute nei trattati,

   Ricordando inoltre che, come stabilito nella convenzione, gli Stati sono responsabili dell'adempimento dei loro obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino e possono risponderne ai sensi del diritto internazionale,

   Impegnate a conseguire uno sviluppo sostenibile,

   Aspirando a ottenere una partecipazione universale,

   hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

1.    "strumento di gestione per zona": uno strumento, compresa un'area marina protetta, riguardante una zona geograficamente definita attraverso il quale sono gestiti uno o più settori o attività al fine di conseguire particolari obiettivi di conservazione e di uso sostenibile in virtù del presente accordo;

2.    "zone non soggette a giurisdizione nazionale": l'alto mare e l'area della convenzione;

3.    "biotecnologia": tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico;

4.    "raccolta in situ": in relazione alle risorse genetiche marine, la raccolta o il campionamento di risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale;

5.    "convenzione": la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

6.    "effetti cumulativi": gli effetti combinati e incrementali derivanti da diverse attività, comprese le attività note passate e presenti e ragionevolmente prevedibili, o dalla ripetizione di attività analoghe nel corso del tempo, e le conseguenze dei cambiamenti climatici, dell'acidificazione degli oceani e i relativi effetti;

7.    "valutazione dell'impatto ambientale": un processo volto a individuare e valutare gli effetti potenziali di un'attività al fine di orientare il processo decisionale; 

8.    "risorse genetiche marine": qualsiasi materiale di origine marina, vegetale, animale, microbica o di altro tipo, contenente unità funzionali di ereditarietà di valore reale o potenziale;

9.    "area marina protetta": una zona marina geograficamente definita, designata e gestita per conseguire obiettivi specifici di conservazione della biodiversità a lungo termine e che può consentire, se del caso, un uso sostenibile purché coerente con gli obiettivi di conservazione;

10.    "tecnologia marina": la tecnologia comprendente, tra l'altro, informazioni e dati, forniti in un formato di facile utilizzo, sulle scienze marine e sulle operazioni e i servizi marini correlati; manuali, orientamenti, criteri, norme e materiali di riferimento; attrezzature di campionamento e apparecchiature metodologiche; strutture e attrezzature per l'osservazione in situ e in laboratorio, analisi e sperimentazione; computer e relativo software, compresi modelli e tecniche di modellizzazione; biotecnologie correlate; e capacità, conoscenze, competenze, knowhow tecnico, scientifico e giuridico e metodi analitici relativi alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina;

11.    "parte": uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dal presente accordo e per cui l'accordo è in vigore;

12.    "organizzazione d'integrazione economica regionale": qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dal presente accordo e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alle proprie procedure interne, a firmare, ratificare, approvare o accettare il presente accordo, o ad aderirvi;

13.    "uso sostenibile": l'utilizzo di componenti di biodiversità secondo modalità e a una frequenza non in grado di causare, nel lungo periodo, un declino della biodiversità, mantenendone la capacità di far fronte alle necessità e alle aspirazioni delle generazioni attuali e future.

14.    "uso delle risorse genetiche marine": le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche marine, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia quale definita all'articolo 3.

Articolo 2

Obiettivo generale

   L'obiettivo del presente accordo è garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, nell'immediato e a lungo termine, attraverso l'attuazione efficace delle disposizioni pertinenti della convenzione e l'ulteriore cooperazione e coordinamento a livello internazionale.

Articolo 3

Ambito di applicazione

   Il presente accordo si applica alle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Articolo 4

Eccezioni

   Il presente accordo non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Fatta eccezione per la parte II, il presente accordo non si applica ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotti e impiegati, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Ogni parte adotta tuttavia misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per garantire che essi agiscano in maniera coerente con il presente accordo, per quanto possibile e ragionevole.

Articolo 5

Relazioni tra il presente accordo e la convenzione, gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti

1.    Il presente accordo è interpretato e applicato nell'ambito della convenzione e in modo coerente con essa. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati ai sensi della convenzione, anche per quanto riguarda la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale entro e oltre le 200 miglia nautiche.

2.    Il presente accordo è interpretato e applicato in modo da non compromettere gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e da promuovere la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi.

3.    Il presente accordo lascia impregiudicato lo status giuridico dei soggetti che non sono parti della convenzione o di qualsiasi altro accordo correlato per quanto riguarda i suddetti strumenti.

Articolo 6

Utilizzo non pregiudizievole

   Il presente accordo, comprese le decisioni o le raccomandazioni della conferenza delle parti o di uno dei suoi organi ausiliari, nonché gli atti, le misure o le attività intraprese in virtù dello stesso, non pregiudicano né possono essere invocati come base per far valere o negare rivendicazioni di sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, anche in relazione a eventuali controversie in materia.

Articolo 7

Principi e approcci generali

   Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, le parti si ispirano ai principi e agli approcci seguenti:

   a)    il principio "chi inquina paga";

   b)    il principio del patrimonio comune dell'umanità enunciato dalla convenzione;

   c)    la libertà della ricerca scientifica marina, insieme ad altre libertà riguardanti l'alto mare;

   d)    il principio di equità e di giusta ed equa ripartizione dei benefici;

   e)    il principio di precauzione o l'approccio precauzionale, a seconda dei casi;

   f)    un approccio ecosistemico;

   g)    un approccio integrato alla gestione degli oceani;

   h)    un approccio che sviluppi la resilienza degli ecosistemi, anche agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dell'acidificazione degli oceani, e che mantenga e ripristini anche l'integrità degli ecosistemi, compresa la funzione del ciclo del carbonio a sostegno del ruolo di regolamentazione climatica degli oceani;

   i)    l'uso delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili;

   j)    l'uso delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, se esistenti;

   k)    il rispetto, la promozione e la considerazione dei rispettivi obblighi, se del caso, relativi ai diritti delle popolazioni autoctone o, ove opportuno, delle comunità locali al momento di adottare misure volte ad assicurare la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   l)    l'astensione dal trasferire, direttamente o indirettamente, danni o pericoli da una zona ad un'altra e dal trasformare un tipo di inquinamento in un altro nel momento in cui si adottano misure volte a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino;

   m)    il pieno riconoscimento delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati;

   n)    il riconoscimento delle esigenze e degli interessi specifici dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

Articolo 8

Cooperazione internazionale

1.    Le parti cooperano nell'ambito del presente accordo per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, anche rafforzando e intensificando la cooperazione con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e promuovendola tra tali strumenti, quadri e organismi ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

2.    Le parti si adoperano per promuovere, se del caso, gli obiettivi del presente accordo quando partecipano al processo decisionale nell'ambito di altri strumenti e quadri giuridici o organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti.

3.    Le parti promuovono la cooperazione internazionale nella ricerca scientifica marina e nello sviluppo e nel trasferimento di tecnologia marina in linea con la convenzione e a sostegno degli obiettivi del presente accordo.

PARTE II

RISORSE GENETICHE MARINE, COMPRESA LA GIUSTA ED EQUA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI

Articolo 9

Obiettivi

   La presente parte si prefigge:

   a)    una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone;

   b)    la creazione e lo sviluppo della capacità delle parti, soprattutto degli Stati in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, nell'intraprendere attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   c)    la generazione di conoscenze, la comprensione scientifica e l'innovazione tecnologica, anche attraverso lo sviluppo e lo svolgimento della ricerca scientifica marina, quali contributi fondamentali all'attuazione del presente accordo;

   d)    lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina conformemente al presente accordo.

Articolo 10

Applicazione

1.    Le disposizioni del presente accordo si applicano alle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte e generate dopo l'entrata in vigore del presente accordo per la parte contraente interessata. L'applicazione delle disposizioni del presente accordo si estende all'utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale raccolte o generate prima della loro entrata in vigore, a meno che una parte non presenti un'eccezione scritta ai sensi dell'articolo 70 al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione del presente accordo o dell'adesione ad esso.

2.    Le disposizioni della presente parte non si applicano:

   a)    alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale pertinente e alle attività connesse alla pesca; o

   b)    ai pesci o altre risorse marine vive che sono stati notoriamente catturati nel corso di attività di pesca o connesse alla pesca in zone non soggette a giurisdizione nazionale, tranne nei casi in cui tali pesci o risorse rientrino nel regime di utilizzo stabilito dalla presente parte.

3.    Gli obblighi della presente parte non si applicano alle attività militari di una parte contraente, comprese le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali. Gli obblighi di cui alla presente parte relativi all'utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale si applicano alle attività non militari di una parte contraente.

Articolo 11

Attività relative alle risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale

1.    Le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale possono essere svolte da tutte le parti, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica, e da persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione delle parti. Tali attività sono svolte conformemente al presente accordo.

2.    Le parti promuovono la cooperazione in tutte le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

3.    La raccolta in situ di risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale è effettuata tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi degli Stati costieri nelle zone soggette alla loro giurisdizione nazionale e degli interessi di altri Stati nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alla convenzione. A tale scopo, le parti si adoperano per cooperare, ove opportuno e anche attraverso modalità specifiche, per il funzionamento del meccanismo di scambio di informazioni stabilito all'articolo 51, ai fini dell'attuazione del presente accordo.

4.    Nessuno Stato può rivendicare né esercitare sovranità o diritti sovrani su risorse genetiche marine di zone non soggette a giurisdizione nazionale. Non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione o esercizio di sovranità o di diritti sovrani.

5.    La raccolta in situ di risorse genetiche marine nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale non costituisce il fondamento giuridico di alcuna rivendicazione su nessuna parte dell'ambiente marino o delle sue risorse.

6.    Le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono nell'interesse di tutti gli Stati e a vantaggio di tutte le persone, in particolare favoriscono il miglioramento delle conoscenze scientifiche dell'umanità e promuovono la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina, tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo. 

7.    Le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono svolte esclusivamente a fini pacifici.

Articolo 12

Notifiche sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

1.    Le parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie a garantire che le informazioni siano notificate al meccanismo di scambio di informazioni conformemente alla presente parte.

2.    Al meccanismo di scambio di informazioni sono notificate, sei mesi prima della raccolta in situ delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, o appena possibile, le informazioni seguenti:

   a)    la natura e gli obiettivi della raccolta, compresi, se del caso, i programmi di cui essa fa parte;

   b)    l'oggetto della ricerca o, se note, le risorse genetiche marine che si intende raccogliere e le finalità della raccolta stessa;

   c)    le zone geografiche in cui sarà effettuata la raccolta;

   d)    una sintesi del metodo e dei mezzi da utilizzare per la raccolta, compresi il nome, la stazza, il tipo e la classe delle navi, le attrezzature scientifiche e/o i metodi di studio utilizzati;

   e)    le informazioni su eventuali altri contributi ai principali programmi proposti;

   f)    la data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, se del caso, dell'installazione e rimozione delle apparecchiature;

   g)    il nome degli enti patrocinanti il progetto e del responsabile del progetto;

   h)    le possibilità per gli scienziati di tutti gli Stati, in particolare dei paesi in via di sviluppo, di partecipare o associarsi al progetto;

   i)    la misura in cui si ritiene che gli Stati che possono necessitare di assistenza tecnica e richiederla, in particolare i paesi in via di sviluppo, siano in grado di partecipare al progetto o di esservi rappresentati;

   j)    un piano di gestione dei dati elaborato secondo una governance dei dati aperta e responsabile, tenendo conto delle attuali prassi internazionali.

3.    A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, il meccanismo di scambio di informazioni genera automaticamente un identificatore standardizzato del lotto "BBNJ".

4.    In caso di modifica sostanziale delle informazioni trasmesse al meccanismo di scambio di informazioni prima della raccolta prevista, le informazioni aggiornate sono notificate al meccanismo entro un lasso di tempo ragionevole e, ove possibile, non oltre l'inizio della raccolta in situ.

5.    Le parti provvedono affinché, insieme all'identificativo standardizzato del lotto "BBNJ", siano notificate al meccanismo di scambio di informazioni, non appena disponibili e comunque entro e non oltre un anno dalla raccolta in situ delle risorse genetiche marine in zone non soggette a giurisdizione nazionale, le informazioni seguenti:

   a)    l'archivio o la banca dati in cui sono o saranno depositate le informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine;

   b)    il luogo in cui tutte le risorse genetiche marine raccolte in situ sono o saranno depositate o conservate;

   c)    una relazione che specifichi la zona geografica da cui sono state raccolte le risorse genetiche marine, comprese informazioni sulla latitudine, la longitudine e la profondità della raccolta e, se disponibili, i risultati dell'attività svolta;

   d)    tutti gli aggiornamenti necessari del piano di gestione dei dati di cui al paragrafo 2, lettera j).

6.    Le parti provvedono affinché i campioni di risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale che si trovano in archivi o banche dati sotto la loro giurisdizione possano essere identificati come provenienti da zone non soggette a giurisdizione nazionale, conformemente alla prassi internazionale vigente e nella misura del possibile.

7.    Le parti provvedono affinché, nella misura del possibile, gli archivi e le banche dati soggette alla loro giurisdizione preparino, con cadenza biennale, una relazione aggregata sull'accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento connesse al loro identificatore standardizzato del lotto "BBNJ" e la mettano a disposizione del comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15.

8.    Qualora le risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e, ove possibile, le informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse siano oggetto di utilizzo, compresa la commercializzazione, da parte di persone fisiche o giuridiche soggette alla loro giurisdizione, le parti provvedono affinché le informazioni seguenti, compreso l'identificativo standardizzato del lotto "BBNJ", se disponibile, siano notificate al meccanismo di scambio di informazioni non appena disponibili:

   a)    l'ubicazione dei risultati dell'utilizzo, quali pubblicazioni, brevetti concessi, se disponibili e nella misura del possibile, e prodotti sviluppati;

   b)    se disponibili, i dettagli della notifica al meccanismo di scambio di informazioni successiva alla raccolta in merito alle risorse genetiche marine che sono state utilizzate;

   c)    il luogo di conservazione del campione originario oggetto di utilizzo;

   d)    le modalità previste per l'accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse oggetto di utilizzo, nonché un piano di gestione dei dati;

   e)    una volta commercializzate, se disponibili, le informazioni sulle vendite dei prodotti interessati e su eventuali ulteriori sviluppi.

Articolo 13

Conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle comunità locali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

   Le parti, se del caso e ove opportuno, adottano misure legislative, amministrative o politiche volte a garantire che le conoscenze tradizionali connesse alle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui le popolazioni autoctone e le comunità locali sono depositarie siano accessibili solo con il consenso libero, previo e informato o l'approvazione e il coinvolgimento di tali popolazioni e comunità. L'accesso a tali conoscenze tradizionali può essere agevolato dal meccanismo di scambio di informazioni. L'accesso a tali conoscenze tradizionali e il loro uso avvengono secondo modalità definite di comune accordo.

Articolo 14

Ripartizione giusta ed equa dei benefici

1.    I benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale sono ripartiti in modo giusto ed equo conformemente alla presente parte e concorrono alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone.

2.    I benefici non monetari sono ripartiti conformemente al presente accordo anche sotto forma di:

   a)    accesso a campioni e raccolte di campioni conformemente alla prassi internazionale vigente;

   b)    accesso alle informazioni digitali sul sequenziamento conformemente alla prassi internazionale vigente;

   c)    accesso aperto a dati scientifici reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (i cosiddetti principi FAIR, da "findable, accessible, interoperable and reusable"), conformemente alla prassi internazionale vigente e a una governance dei dati aperta e responsabile;

   d)    informazioni contenute nelle notifiche, insieme agli identificatori standardizzati dei lotti "BBNJ", trasmesse a norma dell'articolo 12, in forme consultabili e accessibili pubblicamente;

   e)    trasferimento di tecnologia marina secondo le modalità di cui alla parte V del presente accordo;

   f)    creazione di capacità, anche attraverso il finanziamento di programmi di ricerca, e opportunità di partenariato, in particolare se direttamente pertinenti ed effettive, per scienziati e ricercatori nell'ambito di progetti di ricerca, nonché iniziative specifiche, in particolare per i paesi in via di sviluppo, che tengano conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati;

   g)    maggiore cooperazione tecnica e scientifica, in particolare con scienziati e istituti scientifici dei paesi in via di sviluppo;

   h)    altri benefici stabiliti dalla conferenza delle parti, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15.

3.    Le parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie a garantire che le risorse genetiche marine e le informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, insieme ai rispettivi identificatori standardizzati dei lotti "BBNJ", oggetto di utilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche rientranti nella loro giurisdizione siano depositate in archivi e banche dati accessibili al pubblico, tenuti a livello nazionale o internazionale, entro e non oltre tre anni dall'inizio di tale utilizzo o non appena disponibili, tenendo conto della prassi internazionale in vigore.

4.    L'accesso alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale depositate negli archivi e nelle banche dati soggetti alla giurisdizione di una parte può essere subordinato alle condizioni ragionevoli seguenti:

   a)    necessità di preservare l'integrità fisica delle risorse genetiche marine;

   b)    costi ragionevoli per il mantenimento della banca genetica, del bioarchivio o della banca dati in cui sono conservati il campione, i dati o le informazioni;

   c)    costi ragionevoli per l'accesso alle risorse genetiche marine, ai dati o alle informazioni;

   d)    altre condizioni ragionevoli in linea con gli obiettivi del presente accordo; ai ricercatori e agli istituti di ricerca dei paesi in via di sviluppo possono essere offerte opportunità di accesso a condizioni eque e altamente favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali.

5.    I benefici monetari derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, inclusa la loro commercializzazione, sono ripartiti in modo giusto ed equo conformemente al meccanismo finanziario di cui all'articolo 52, ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone.

6.    Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti sviluppate versano contributi annuali al fondo speciale di cui all'articolo 52. La percentuale di contributo di una parte è pari al 50 % del suo contributo al bilancio adottato dalla conferenza delle parti a norma dell'articolo 47, paragrafo 6, lettera e). Tale versamento continua fintantoché la conferenza delle parti non adotta una decisione ai sensi del paragrafo 7.

7.    La conferenza delle parti decide le modalità di ripartizione dei benefici monetari derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15. Una volta esperito ogni mezzo per raggiungere l'unanimità, la decisione è adottata a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti. I pagamenti sono effettuati tramite il fondo speciale istituito a norma dell'articolo 52. Le modalità di pagamento possono comprendere:

   a)    compensi da corrispondere al raggiungimento di determinati obiettivi;

   b)    pagamenti o contributi legati alla commercializzazione di prodotti, compreso il versamento di una percentuale dei proventi delle vendite di prodotti;

   c)    un canone scaglionato, pagato periodicamente, sulla base di una serie diversificata di indicatori che misurino il livello aggregato delle attività di una parte;

   d)    altre forme decise dalla conferenza delle parti, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici.

8.    Nel momento in cui la conferenza delle parti adotta le suddette modalità, una parte può formulare una dichiarazione in cui afferma che queste ultime non avranno effetto nei suoi confronti per un periodo massimo di quattro anni, così da disporre del tempo necessario per l'attuazione. La parte che presenta tale dichiarazione continua a effettuare il pagamento di cui al paragrafo 6 fino all'entrata in vigore delle nuove modalità.

9.    Nel decidere le modalità di ripartizione dei benefici monetari derivanti dall'uso di informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai sensi del paragrafo 7, la conferenza delle parti tiene conto delle raccomandazioni del comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici, riconoscendo che tali modalità dovrebbero essere complementari e adattarsi ad altri strumenti di accesso e di ripartizione dei benefici.

10.    La conferenza delle parti, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15, riesamina e valuta, con cadenza biennale, i benefici monetari derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche marine e delle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Il primo riesame ha luogo entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il riesame comprende la valutazione dei contributi annuali di cui al paragrafo 6.

11.    Le parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie, se del caso, al fine di garantire che i benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale effettuate da persone fisiche o giuridiche soggette alla loro giurisdizione siano ripartiti conformemente al presente accordo.

Articolo 15

Comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici

1.    È istituito un comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici. Il comitato serve, tra l'altro, come mezzo per stabilire orientamenti per la ripartizione dei benefici conformemente all'articolo 14, assicurare trasparenza e garantire una giusta ed equa ripartizione dei benefici monetari e non monetari.

2.    Il comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici è composto da 15 membri in possesso di qualifiche adeguate in settori correlati, in modo da garantire l'esercizio effettivo delle sue funzioni. I membri sono nominati dalle parti ed eletti dalla conferenza delle parti, tenendo conto dell'equilibrio di genere e di un'equa distribuzione geografica e garantendovi una rappresentanza degli Stati in via di sviluppo, compresi i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Il mandato e le modalità di funzionamento del comitato sono stabiliti dalla conferenza delle parti.

3.    Il comitato può rivolgere raccomandazioni alla conferenza delle parti su questioni relative alla presente parte, tra cui: 

   a)    eventuali orientamenti o un codice di condotta per le attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale conformemente alla presente parte;

   b)    misure per l'attuazione delle decisioni adottate conformemente alla presente parte;

   c)    tassi o meccanismi di ripartizione dei benefici monetari a norma dell'articolo 14;

   d)    questioni relative alla presente parte in relazione al meccanismo di scambio di informazioni;

   e)    questioni relative alla presente parte in relazione al meccanismo finanziario di cui all'articolo 52;

   f)    qualsiasi altra questione relativa alla presente parte che la conferenza delle parti possa chiedere al comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici di trattare.

4.    Attraverso il meccanismo di scambio di informazioni ogni parte mette a disposizione del comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici le informazioni richieste ai sensi del presente accordo, tra cui:

   a)    le misure legislative, amministrative e politiche riguardanti l'accesso e la ripartizione dei benefici;

   b)    i recapiti dei punti di contatto nazionali e altre informazioni pertinenti che li riguardano;

   c)    altre informazioni richieste a norma delle decisioni adottate dalla conferenza delle parti.

5.    Il comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici può consultare e agevolare lo scambio di informazioni con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti in merito alle attività rientranti nel suo mandato, tra cui la ripartizione dei benefici, l'uso di informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche marine, le migliori prassi, gli strumenti e le metodologie, la governance dei dati e gli insegnamenti tratti.

6.    Il comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici può formulare raccomandazioni alla conferenza delle parti in merito alle informazioni ottenute a norma del paragrafo 5.

Articolo 16

Monitoraggio e trasparenza

1.    Il monitoraggio e la trasparenza delle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale si esplicano mediante notifica al meccanismo di scambio di informazioni, attraverso l'uso di identificatori standardizzati dei lotti "BBNJ" conformemente alla presente parte e seguendo le procedure adottate dalla conferenza delle parti raccomandate dal comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici.

2.    Le parti presentano periodicamente al comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici relazioni sull'attuazione delle disposizioni della presente parte sulle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale e sulla ripartizione dei benefici che ne derivano, conformemente alla presente parte.

3.    Il comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici prepara una relazione basata sulle informazioni ricevute tramite il meccanismo di scambio di informazioni e la mette a disposizione delle parti, che possono presentare osservazioni. Il comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici sottopone la relazione, comprese le osservazioni ricevute, all'esame della conferenza delle parti. La conferenza delle parti, tenendo conto della raccomandazione del comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici, può stabilire orientamenti adeguati per l'attuazione del presente articolo, che considerino le capacità e le situazioni nazionali delle parti.

PARTE III

MISURE, COME STRUMENTI DI GESTIONE PER ZONA, COMPRESE LE AREE MARINE PROTETTE

Articolo 17

Obiettivi

La presente parte si prefigge di:

   a)    conservare e utilizzare in modo sostenibile le zone che necessitano di protezione, anche attraverso l'istituzione di un sistema globale di strumenti di gestione per zona, con reti ecologicamente rappresentative e ben connesse di aree marine protette;

   b)    rafforzare la cooperazione e il coordinamento nell'uso degli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tra gli Stati, gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti;

   c)    proteggere, preservare, ripristinare e mantenere la biodiversità e gli ecosistemi, anche al fine di migliorarne la produttività e la salute, e rafforzare la resilienza ai fattori di stress, compresi quelli relativi ai cambiamenti climatici, all'acidificazione degli oceani e all'inquinamento marino;

   d)    sostenere la sicurezza alimentare e altri obiettivi socioeconomici, compresa la tutela dei valori culturali;

   e)    aiutare gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, a predisporre, attuare, monitorare, gestire e applicare strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tramite la creazione di capacità e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina. 

Articolo 18

   Zona di applicazione

   L'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, non comprende le zone soggette a giurisdizione nazionale e non può essere invocata per far valere o negare rivendicazioni di sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, anche in relazione a eventuali controversie in materia. La conferenza delle parti non prende in considerazione, a fini di decisione, proposte d'istituzione di tali strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e in nessun caso tali proposte possono essere interpretate come riconoscimento o meno di rivendicazioni di sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione.

Articolo 19

Proposte

1.    Le parti presentano al segretariato, individualmente o collettivamente, le proposte relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, ai sensi della presente parte.

2.    Le parti collaborano e si consultano, se del caso, con i portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, nonché con la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, per l'elaborazione delle proposte di cui alla presente parte.

3.    Le proposte sono formulate sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, tenendo conto dell'approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico.

4.    Le proposte relative alle zone individuate comprendono gli elementi essenziali seguenti:

   a)    una descrizione geografica o spaziale della zona oggetto della proposta con riferimento ai criteri indicativi di cui all'allegato I;

   b)    le informazioni su uno qualsiasi dei criteri di cui all'allegato I, nonché eventuali criteri che possono essere ulteriormente sviluppati e rivisti conformemente al paragrafo 5 applicati per individuare la zona;

   c)    le attività antropiche nella zona, compresi gli usi da parte delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e il loro possibile impatto, se del caso;

   d)    una descrizione dello stato dell'ambiente marino e della biodiversità nella zona individuata;

   e)    una descrizione degli obiettivi di conservazione e, se del caso, di uso sostenibile da applicare alla zona;

   f)    un progetto di piano di gestione che comprenda le misure proposte e delinei le attività di monitoraggio, ricerca e riesame proposte per conseguire gli obiettivi specificati;

   g)    la durata della protezione della zona e delle misure proposte, se del caso;

   h)    le informazioni su eventuali consultazioni avviate con gli Stati, compresi gli Stati costieri adiacenti e/o gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, se del caso;

   i)    le informazioni sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, attuati nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti;

   j)    i contributi scientifici pertinenti e, se esistenti, le conoscenze tradizionali delle popolazioni autoctone e delle comunità locali.

5.    I criteri indicativi per l'individuazione di tali zone comprendono, se del caso, quelli specificati nell'allegato I e possono essere ulteriormente sviluppati e riveduti, se necessario, dall'organismo scientifico e tecnico a fini di esame e adozione ad opera della conferenza delle parti.

6.    Ulteriori requisiti relativi al contenuto delle proposte, comprese le modalità di applicazione dei criteri indicativi di cui al paragrafo 5 e gli orientamenti sulle proposte di cui al paragrafo 4, lettera b), sono elaborati dall'organismo scientifico e tecnico, se necessario, a fini di esame e adozione ad opera della conferenza delle parti.

Articolo 20

Pubblicazione ed esame preliminare delle proposte

   Una volta ricevuta una proposta scritta, il segretariato la mette a disposizione del pubblico e la trasmette all'organismo scientifico e tecnico per un esame preliminare. Scopo del riesame è accertare che la proposta contenga le informazioni richieste a norma dell'articolo 19, compresi i criteri indicativi descritti nella presente parte e nell'allegato I. L'esito di tale riesame è reso pubblico e comunicato al promotore dal segretariato. Il promotore ritrasmette la proposta al segretariato, tenendo conto dell'esame preliminare dell'organismo scientifico e tecnico. Il segretariato informa le parti, rende pubblica la proposta ritrasmessa e facilita le consultazioni a norma dell'articolo 21.

Articolo 21

Consultazioni e valutazione delle proposte

1.    Le consultazioni sulle proposte presentate a norma dell'articolo 19 sono inclusive, trasparenti e aperte a tutti i portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, nonché la società civile, la comunità scientifica, le popolazioni autoctone e le comunità locali.

2.    Il segretariato facilita le consultazioni e raccoglie i contributi nel modo seguente:

   a)    gli Stati, in particolare gli Stati costieri adiacenti, sono informati e invitati a presentare, tra l'altro:

   i)    pareri sulla fondatezza e sulla portata geografica della proposta;

   ii)    qualsiasi altro contributo scientifico pertinente;

   iii)    informazioni su eventuali misure o attività attualmente intraprese in zone, adiacenti o connesse, soggette e non soggette alla giurisdizione nazionale;

   iv)    pareri sulle potenziali implicazioni della proposta per le zone soggette a giurisdizione nazionale;

   v)    qualsiasi altra informazione pertinente;

   b)    gli organi degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti sono informati e invitati a presentare, tra l'altro:

   i)    pareri sulla fondatezza della proposta;

   ii)    qualsiasi altro contributo scientifico pertinente;

   iii)    informazioni su eventuali misure esistenti adottate da tale strumento, quadro o organismo per la zona interessata o per le zone adiacenti;

   iv)    pareri su tutti gli aspetti delle misure e su altri elementi di un progetto di piano di gestione individuati nella proposta che rientrano nelle competenze dell'organismo interessato;

   v)    pareri su eventuali misure supplementari pertinenti che rientrano nella competenza dello strumento, quadro o organismo interessato;

   vi)    qualsiasi altra informazione pertinente;

   c)    le popolazioni autoctone e le comunità locali depositarie di conoscenze tradizionali pertinenti, la comunità scientifica, la società civile e altri portatori di interessi sono invitati a presentare, tra l'altro:

   i)    pareri sulla fondatezza della proposta;

   ii)    qualsiasi altro contributo scientifico pertinente;

   iii)    le conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali;

   iv)    altre informazioni pertinenti.

3.    Il segretariato mette a disposizione del pubblico i contributi ricevuti a norma del paragrafo 2.

4.    Nel caso in cui la misura proposta riguardi zone interamente circondate dalle zone economiche esclusive degli Stati, il promotore:

   a)    avvia consultazioni mirate e proattive con tali Stati, anche tramite notifica preventiva;

   b)    esamina i pareri e le osservazioni di tali Stati sulla misura proposta e fornisce risposte scritte mirate a tali pareri e osservazioni e, se del caso, rivede di conseguenza la misura proposta.

5.    Il promotore prende in considerazione i contributi ricevuti durante il periodo di consultazione e le informazioni e i pareri trasmessi dall'organismo scientifico e tecnico e, se del caso, rivede di conseguenza la proposta o risponde ai contributi principali non considerati nella proposta.

6.    Il periodo di consultazione è limitato nel tempo.

7.    La proposta riveduta è presentata all'organismo scientifico e tecnico, che la valuta e formula raccomandazioni alla conferenza delle parti.

8.    L'organismo scientifico e tecnico precisa se del caso le modalità del processo di consultazione e valutazione, compresa la durata, in occasione della sua prima riunione, a fini di esame e adozione ad opera della conferenza delle parti, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Articolo 22

Istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette

1.    Sulla base della proposta finale e del progetto di piano di gestione, la conferenza delle parti, tenendo conto dei contributi, anche scientifici, ricevuti durante il processo di consultazione istituito a norma della presente parte e del parere scientifico e delle raccomandazioni dell'organismo scientifico e tecnico:

   a)    adotta decisioni sull'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e sulle misure correlate;

   b)    può adottare decisioni su misure compatibili con quelle adottate dagli strumenti e dai quadri giuridici pertinenti e dagli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, in cooperazione e in coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi;

   c)    qualora le misure proposte rientrino nella competenza di altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali, può rivolgere raccomandazioni alle parti del presente accordo e agli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali al fine di promuovere l'adozione di misure pertinenti attraverso tali strumenti, quadri e organismi, conformemente ai rispettivi mandati.

2.    Nell'adottare decisioni a norma del presente articolo, la conferenza delle parti rispetta, e non pregiudica, le competenze degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.

3.    La conferenza delle parti predispone consultazioni periodiche per rafforzare la cooperazione e il coordinamento con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e tra di essi per quanto riguarda gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, nonché il coordinamento per le misure correlate adottate nell'ambito di tali strumenti e quadri e da tali organismi.

4.    Qualora il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione della presente parte lo richiedano, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento internazionali per quanto riguarda la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, la conferenza delle parti può prendere in considerazione e, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, decidere, se del caso, di sviluppare un meccanismo relativo agli strumenti di gestione per zona esistenti, comprese le aree marine protette, adottati dagli strumenti e dai quadri giuridici pertinenti o dagli organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti.

5.    Le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla conferenza delle parti a norma della presente parte non pregiudicano l'efficacia delle misure adottate nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale e sono adottate tenendo debitamente conto dei diritti e degli obblighi di tutti gli Stati, conformemente alla convenzione. Nel caso in cui le misure proposte ai sensi della presente parte incidano o si ritengano ragionevolmente in grado di incidere sulle acque sovrastanti il fondale marino e il sottosuolo delle zone sottomarine sulle quali uno Stato costiero esercita diritti sovrani in conformità della convenzione, tali misure tengono debitamente conto dei diritti sovrani di tale Stato costiero. A tal fine sono avviate consultazioni conformemente alle disposizioni della presente parte.

6.    Nel caso in cui uno strumento di gestione per zona, comprese le aree marine protette, istituito a norma della presente parte rientri successivamente, interamente o parzialmente, nella giurisdizione nazionale di uno Stato costiero, esso cessa immediatamente di essere in vigore per quanto riguarda la parte assoggettata alla giurisdizione nazionale. La parte rimanente nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale resta in vigore fintantoché la conferenza delle parti, nel corso della riunione successiva, non riesamina lo strumento di gestione per zona, comprese le aree marine protette, per decidere se modificarlo o revocarlo, se necessario.

7.    All'atto dell'istituzione o della modifica della competenza di uno strumento o di un quadro giuridico pertinente o di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, qualsiasi strumento di gestione per zona, compresa un'area marina protetta, o le misure correlate adottate dalla conferenza delle parti a norma della presente parte che rientrano successivamente, totalmente o parzialmente, nella competenza di tale strumento, quadro o organismo rimangono in vigore fintantoché la conferenza delle parti non riesamina lo strumento di gestione per zona, compresa un'area marina protetta, e le misure correlate, a seconda dei casi, per decidere, in stretta cooperazione e coordinamento con tale strumento, quadro o organismo, se mantenerli, modificarli o revocarli.

Articolo 23

Processo decisionale

1.    Di norma le decisioni e le raccomandazioni di cui alla presente parte sono adottate all'unanimità.

2.    Se non si raggiunge l'unanimità, e una volta deliberato, ad opera della conferenza delle parti e a maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti, che è stato esperito ogni mezzo per raggiungerla, le decisioni e le raccomandazioni di cui alla presente parte sono adottate a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti.

3.    Le decisioni adottate a norma della presente parte entrano in vigore 120 giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui sono state adottate e sono vincolanti per tutte le parti.

4.    Nell'arco dei 120 giorni di cui al paragrafo 3, qualunque parte, mediante notifica scritta al segretariato, può sollevare obiezioni in merito a una decisione adottata a norma della presente parte e tale decisione non è vincolante per tale parte. L'obiezione a una decisione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica scritta al segretariato e, in tal caso, la decisione diventa vincolante per tale parte 90 giorni dopo la data della notifica in cui essa ha dichiarato di aver ritirato l'obiezione.

5.    Nel formulare l'obiezione sollevata a norma del paragrafo 4, la parte fornisce al segretariato, per iscritto, una spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta a sollevarla, adducendo uno o più dei motivi seguenti:

   a)    la decisione è incompatibile con il presente accordo o con i diritti e i doveri della parte che solleva obiezioni conformemente alla convenzione;

   b)    la decisione, per forma o sostanza, costituisce una discriminazione ingiustificata nei confronti della parte che solleva l'obiezione;

   c)    la parte non è concretamente in grado di conformarsi alla decisione al momento dell'obiezione, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per farlo.

6.    La parte che solleva un'obiezione a norma del paragrafo 4 adotta, nella misura del possibile, misure o approcci alternativi di effetto equivalente alla decisione sulla quale ha mosso obiezione e non adotta misure o azioni che possano compromettere l'efficacia della decisione alla quale si è opposta, a meno che tali misure o azioni non siano essenziali per l'esercizio dei diritti e degli obblighi della parte che ha sollevato l'obiezione conformemente alla convenzione.

7.    La parte che solleva l'obiezione riferisce alla riunione ordinaria successiva della conferenza delle parti che fa seguito alla notifica di cui al paragrafo 4, e in un secondo tempo periodicamente, in merito all'attuazione del paragrafo 6, ai fini del monitoraggio e del riesame di cui all'articolo 26.

8.    Un'obiezione a una decisione adottata a norma del paragrafo 4 può essere rinnovata, solo se la parte che solleva l'obiezione lo ritiene ancora necessario, ogni tre anni dopo l'entrata in vigore della decisione, mediante notifica scritta al segretariato. Tale notifica scritta comprende una spiegazione dei motivi dell'opposizione iniziale.

9.    Se non perviene alcuna notifica di rinnovo a norma del paragrafo 8, l'obiezione è considerata automaticamente ritirata e, di conseguenza, la decisione diventa vincolante per tale parte 120 giorni dopo il ritiro automatico dell'obiezione. Il segretariato ne informa la parte 60 giorni prima della data in cui l'obiezione sarà automaticamente ritirata.

10.    Le decisioni della conferenza delle parti adottate a norma della presente parte e le obiezioni a tali decisioni sono messe a disposizione del pubblico dal segretariato e trasmesse a tutti gli Stati e a tutti gli strumenti e quadri giuridici pertinenti, nonché agli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.

Articolo 24

Misure di emergenza

1.    La conferenza delle parti decide di adottare misure nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, da applicare in caso di emergenza, se necessario, qualora un fenomeno naturale o una catastrofe provocata dall'uomo abbia causato, o rischi di causare, danni gravi o irreversibili alla biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di impedire l'aggravarsi di tali danni gravi o irreversibili.

2.    Le misure adottate ai sensi del presente articolo sono considerate necessarie solo se, previa consultazione degli strumenti o quadri giuridici pertinenti o degli organismi a livello mondiale, regionale, subregionale o settoriale competenti, il danno grave o irreversibile non può essere gestito in modo tempestivo mediante l'applicazione degli altri articoli del presente accordo o da uno strumento o quadro giuridico pertinente o organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente.

3.    Le misure adottate in caso di emergenza si basano sulle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, sulle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e tengono conto dell'approccio precauzionale. Tali misure possono essere proposte dalle parti o raccomandate dall'organismo scientifico e tecnico e possono essere adottate tra una sessione e l'altra. Le misure sono temporanee e devono essere riesaminate a fini di decisione alla riunione successiva della conferenza delle parti dopo la loro adozione.

4.    Le misure cessano due anni dopo la loro entrata in vigore o la conferenza delle parti pone loro fine in anticipo al momento della loro sostituzione con strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e misure correlate stabiliti in conformità della presente parte o con misure adottate da uno strumento giuridico o da un quadro giuridico pertinente o da un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, o da una decisione della conferenza delle parti quando le circostanze che hanno reso necessaria la misura cessano di esistere.

5.    Le procedure e gli orientamenti per l'adozione di misure di emergenza, comprese le procedure di consultazione, sono elaborati dall'organismo scientifico e tecnico, se necessario, a fini di esame e adozione, quanto prima, ad opera della conferenza delle parti. Tali procedure sono inclusive e trasparenti.

Articolo 25

Attuazione

1.    Le parti garantiscono che le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano condotte in modo coerente con le decisioni adottate a norma della presente parte.

2.    Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle sue navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella sua giurisdizione o nel suo controllo, oltre a quelle adottate a norma della presente parte, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell'accordo.

3.    L'attuazione delle misure adottate a norma della presente parte non dovrebbe imporre alcun onere sproporzionato alle parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati, direttamente o indirettamente.

4.    Le parti promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui sono membri, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla conferenza delle parti a norma della presente parte.

5.    Le parti incoraggiano gli Stati che hanno il diritto di diventare parti del presente accordo, in particolare quelli le cui attività, le cui navi o i cui cittadini operano in una zona oggetto di uno strumento di gestione per zona, compresa un'area marina protetta, ad adottare misure a sostegno delle decisioni e delle raccomandazioni della conferenza delle parti sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, istituiti a norma della presente parte.

6.    Una parte che non aderisce o partecipa a uno strumento giuridico o a un quadro giuridico pertinente, o che non è membro di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, e che non accetta in altro modo di applicare le misure stabilite nell'ambito di tali strumenti e quadri e da tali organismi non è esonerata dall'obbligo di cooperare, conformemente alla convenzione e al presente accordo, ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Articolo 26

Monitoraggio e riesame

1.    Le parti riferiscono, individualmente o collettivamente, alla conferenza delle parti in merito all'attuazione degli strumenti di gestione per zona istituiti a norma della presente parte, comprese le aree marine protette, e delle misure correlate. Il segretariato mette a disposizione del pubblico le relazioni in questione, nonché le informazioni e il riesame di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3.

2.    Gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti sono invitati a fornire informazioni alla conferenza delle parti in merito all'attuazione delle misure da essi adottate per conseguire gli obiettivi degli strumenti di gestione per zona istituiti a norma della presente parte, comprese le aree marine protette. 

3.    L'organismo scientifico e tecnico monitora e riesamina periodicamente gli strumenti di gestione per zona istituiti a norma della presente parte, comprese le aree marine protette, e le misure correlate, tenendo conto rispettivamente delle relazioni e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.    Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 3, l'organismo scientifico e tecnico valuta l'efficacia degli strumenti di gestione per zona istituiti a norma della presente parte, comprese le aree marine protette, e le misure correlate, nonché i progressi compiuti nel conseguimento dei loro obiettivi, e fornisce consulenza e raccomandazioni alla conferenza delle parti.

5.    Dopo tale riesame, la conferenza delle parti adotta, se necessario, decisioni o raccomandazioni in merito alla modifica, all'estensione o alla revoca degli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e delle misure correlate da essa adottate, sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, tenendo conto dell'approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico.

PARTE IV

VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 27

Obiettivi

La presente parte si prefigge di:

   a)    rendere operative le disposizioni della convenzione riguardanti la valutazione dell'impatto ambientale per le zone non soggette a giurisdizione nazionale stabilendo procedure, soglie e altri requisiti che le parti dovranno applicare per realizzare tali valutazioni e comunicarne i risultati;

   b)    garantire che le attività di cui alla presente parte siano valutate e realizzate in modo da prevenire, mitigare e gestire eventuali effetti negativi significativi al fine di proteggere e preservare l'ambiente marino;

   c)    fare in modo che si prendano in considerazione gli effetti cumulativi e gli effetti nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;

   d)    prevedere valutazioni ambientali strategiche;

   e)    istituire un quadro coerente di valutazione dell'impatto ambientale per le attività svolte nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   f)    creare e rafforzare la capacità delle parti, soprattutto degli Stati aderenti in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, nel preparare, effettuare ed esaminare le valutazioni dell'impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche a sostegno degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 28

Obbligo di effettuare valutazioni dell'impatto ambientale

1.    Le parti fanno sì che i potenziali effetti sull'ambiente marino delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati come indicato nella presente parte prima che tali attività vengano autorizzate.

2.    Nel caso in cui stabilisca che un'attività pianificata da realizzare in zone marine soggette a giurisdizione nazionale rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, la parte avente giurisdizione o controllo su tale attività provvede affinché essa sia oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente parte o conformemente alla propria procedura nazionale. La parte che effettua tale valutazione conformemente alla propria procedura nazionale:

   a)    mette tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti attraverso il meccanismo di scambio di informazioni nel corso della procedura nazionale;

   b)    garantisce che l'attività sia oggetto di un monitoraggio conforme ai requisiti della propria procedura nazionale;

   c)    garantisce che le relazioni di valutazione dell'impatto ambientale e qualunque relazione di monitoraggio pertinente siano messe a disposizione attraverso il meccanismo di scambio di informazioni di cui al presente accordo.

3.    Subito dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), l'organismo scientifico e tecnico può presentare osservazioni alla parte avente giurisdizione o controllo sull'attività pianificata.

Articolo 29

Relazioni tra il presente accordo e le procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dagli strumenti e dai quadri giuridici pertinenti e dagli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti

1.    Le parti promuovono il ricorso alle valutazioni dell'impatto ambientale e l'adozione e l'applicazione delle norme e/o degli orientamenti elaborati a norma dell'articolo 38 nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui sono membri.

2.    La conferenza delle parti predispone, nell'ambito della presente parte, meccanismi che consentano all'organismo scientifico e tecnico di collaborare con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti che disciplinano le attività nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale o proteggono l'ambiente marino.

3.    All'atto dell'elaborazione o dell'aggiornamento delle norme o degli orientamenti per lo svolgimento delle valutazioni dell'impatto ambientale delle attività svolte dalle parti del presente accordo nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale a norma dell'articolo 38, l'organismo scientifico e tecnico collabora, a seconda dei casi, con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.

4.    Non occorre effettuare un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale di un'attività pianificata in zone non soggette a giurisdizione nazionale, a condizione che la parte avente giurisdizione o controllo su tale attività stabilisca:

   a)    che gli effetti potenziali dell'attività o categoria di attività pianificata sono stati valutati conformemente ai requisiti di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o da organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti;

   b)    che:

   i)    la valutazione già effettuata per l'attività pianificata equivale a quella richiesta a norma della presente parte e i suoi risultati sono presi in considerazione; o

   ii)    i regolamenti o le norme elaborati dagli strumenti o dai quadri giuridici pertinenti o dagli organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti a seguito della valutazione sono stati concepiti nell'intento di prevenire, mitigare o gestire gli effetti potenziali mantenendoli al di sotto della soglia prevista ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale di cui alla presente parte e sono stati rispettati.

5.    Nel caso in cui una valutazione dell'impatto ambientale di un'attività pianificata in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia stata effettuata nell'ambito di uno strumento o quadro giuridico pertinente o di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, la parte interessata provvede affinché la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata attraverso il meccanismo di scambio di informazioni.

6.    A meno che le attività pianificate rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), non siano soggette a monitoraggio ed esame nell'ambito di uno strumento o quadro giuridico pertinente o di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, le parti monitorano ed esaminano le attività in questione e provvedono affinché le relazioni di monitoraggio ed esame siano pubblicate attraverso il meccanismo di scambio di informazioni.

Articolo 30

Soglie e fattori da considerare ai fini di una valutazione dell'impatto ambientale

   1.    Quando un'attività pianificata rischia di avere un effetto più che minore o transitorio sull'ambiente marino o se i suoi effetti sono sconosciuti o scarsamente noti, la parte avente giurisdizione o controllo su tale attività ne effettua un'analisi preliminare conformemente all'articolo 31, utilizzando i fattori di cui al paragrafo 2, fermo restando che:

   a)    l'analisi preliminare deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alla parte di valutare se vi siano fondati motivi per ritenere che l'attività pianificata rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino e comprende:

   i)    una descrizione dell'attività pianificata, tra cui la finalità, il sito in cui sarà effettuata, la durata e l'intensità; e

   ii)    una prima analisi degli effetti potenziali che tenga conto anche degli effetti cumulativi e, se del caso, delle alternative all'attività pianificata;

   b)    se si accerta, sulla base dell'analisi preliminare, che la parte ha fondati motivi per ritenere che l'attività rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino, occorre procedere a una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle disposizioni della presente parte.

2.    Nel determinare se le attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo rispettano la soglia di cui al paragrafo 1, le parti tengono conto dei seguenti fattori non esaustivi:

   a)    il tipo di attività, la tecnologia utilizzata e il modo in cui si prevede di effettuare l'attività;

   b)    la durata dell'attività;

   c)    il sito in cui si svolgerà l'attività;

   d)    le caratteristiche e l'ecosistema di tale sito (comprese le zone di particolare rilevanza o vulnerabilità ecologica o biologica);

   e)    gli effetti potenziali dell'attività, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale;

   f)    la misura in cui gli effetti dell'attività sono sconosciuti o scarsamente noti;

   g)    altri criteri ecologici o biologici pertinenti.

Articolo 31

Processo di valutazione dell'impatto ambientale

1.    Le parti provvedono affinché il processo di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla presente parte comprenda le fasi descritte di seguito.

   a)    Analisi preliminare. Le parti procedono tempestivamente a un'analisi preliminare per stabilire se sia necessario effettuare una valutazione dell'impatto ambientale per un'attività pianificata rientrante nella loro giurisdizione o nel loro controllo, conformemente all'articolo 30, e rendono pubbliche le loro conclusioni:

   i)    la parte che non ritiene necessario procedere a una valutazione dell'impatto ambientale per un'attività pianificata rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo mette a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti, incluse quelle di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), attraverso il meccanismo di scambio di informazioni previsto dal presente accordo;

   ii)    basandosi sulle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, sulle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, una parte può comunicare le sue osservazioni sugli effetti potenziali di un'attività pianificata su cui un'altra parte sia giunta alla conclusione di cui alla lettera a), punto i), a tale altra parte e all'organismo scientifico e tecnico entro 40 giorni dalla pubblicazione di detta conclusione;

   iii)    se la parte che ha comunicato le sue osservazioni ha espresso preoccupazioni sugli effetti potenziali dell'attività pianificata oggetto della suddetta conclusione, la parte che è giunta a tale conclusione esamina le preoccupazioni espresse e può rivedere la sua conclusione;

   iv)    dopo aver esaminato le preoccupazioni espresse da una parte a norma della lettera a), punto ii), l'organismo scientifico e tecnico esamina e può valutare gli effetti potenziali dell'attività pianificata basandosi sulle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, sulle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali e, se del caso, può rivolgere raccomandazioni alla parte che ha formulato la conclusione dopo averle dato la possibilità di rispondere alle preoccupazioni espresse e tenendo conto di tale risposta;

   v)    la parte che ha formulato la conclusione di cui alla lettera a), punto i), tiene conto delle eventuali raccomandazioni dell'organismo scientifico e tecnico;

   vi)    le osservazioni espresse e le raccomandazioni dell'organismo scientifico e tecnico sono messe a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni.

   b)    Definizione dell'ambito di valutazione. Le parti provvedono affinché siano individuati i principali effetti ambientali e gli eventuali effetti correlati, quali quelli economici, sociali, culturali e sulla salute umana, compresi gli effetti cumulativi potenziali e le ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale, nonché le eventuali alternative all'attività pianificata, da includere nelle valutazioni dell'impatto ambientale che saranno effettuate a norma della presente parte. L'ambito di valutazione è definito avvalendosi delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali.

   c)    Studio e valutazione d'impatto. Le parti garantiscono che gli effetti delle attività pianificate, compresi gli effetti cumulativi e le ripercussioni nelle zone soggette giurisdizione nazionale, siano studiati e valutati avvalendosi delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali.

   d)    Prevenzione, mitigazione e gestione degli effetti negativi potenziali. Le parti provvedono affinché:

   i)    le misure volte a prevenire, mitigare e gestire gli effetti negativi potenziali delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo siano individuate e analizzate al fine di evitare effetti negativi significativi. Tali misure possono includere l'esame di eventuali alternative all'attività pianificata rientrante nella loro giurisdizione o nel loro controllo;

   ii)    se del caso, tali misure sono incluse in un piano di gestione ambientale.

   e)    Le parti provvedono alla notifica e alla consultazione pubbliche conformemente all'articolo 32.

   f)    Le parti provvedono all'elaborazione e alla pubblicazione di una relazione di valutazione dell'impatto ambientale conformemente all'articolo 33.

2.    Le parti possono effettuare valutazioni congiunte dell'impatto ambientale, in particolare per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

3.    Nell'ambito dell'organismo scientifico e tecnico è istituito un registro di esperti. Le parti con capacità limitate possono chiedere la consulenza e l'assistenza di tali esperti per effettuare ed esaminare le analisi preliminari e le valutazioni dell'impatto ambientale relative a un'attività pianificata rientrante nella loro giurisdizione o nel loro controllo. Gli esperti non possono essere designati per un'altra componente del processo di valutazione dell'impatto ambientale riguardante la stessa attività. La parte che ha chiesto la consulenza e l'assistenza provvede affinché le suddette valutazioni dell'impatto ambientale le siano presentate per poterle esaminare e adottare una decisione in merito.

Articolo 32

Notifica e consultazione pubbliche

1.    Le parti provvedono tempestivamente alla notifica pubblica di un'attività pianificata, anche mediante la pubblicazione attraverso il meccanismo di scambio di informazioni e tramite il segretariato, e per quanto possibile offrono a tutti gli Stati, in particolare quelli costieri adiacenti e qualsiasi altro Stato adiacente all'attività su cui essa rischia di incidere in misura maggiore, e ai portatori di interessi possibilità effettive e pianificate di partecipazione al processo di valutazione dell'impatto ambientale per un periodo di tempo determinato. La notifica e la partecipazione, anche mediante la presentazione di osservazioni, hanno luogo durante l'intero processo di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare, a seconda dei casi, all'atto della definizione dell'ambito di tale valutazione conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), e una volta elaborato un progetto di relazione di valutazione dell'impatto ambientale conformemente all'articolo 33, prima che si decida se autorizzare o meno l'attività.

2.    Gli Stati che potrebbero subire gli effetti maggiori sono determinati tenendo conto della natura e degli effetti potenziali dell'attività pianificata sull'ambiente marino e comprendono:

   a)    gli Stati costieri il cui esercizio di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione o della gestione delle risorse naturali può ragionevolmente ritenersi compromesso dall'attività;

   b)    gli Stati che, nella zona dell'attività pianificata, svolgono attività umane, anche economiche, che possono ragionevolmente ritenersi compromesse.

3.    I portatori di interessi coinvolti in questo processo includono le popolazioni autoctone e le comunità locali depositarie di conoscenze tradizionali pertinenti, gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, la società civile, la comunità scientifica e il pubblico.

4.    Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, la notifica e la consultazione pubbliche sono inclusive e trasparenti, sono effettuate tempestivamente e sono mirate e proattive allorché coinvolgono i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

5.    Le parti esaminano, rispondono o danno seguito alle osservazioni principali ricevute durante il processo di consultazione, anche dagli Stati costieri adiacenti e da qualsiasi altro Stato adiacente all'attività pianificata, nel caso in cui si tratti di Stati che potrebbero subire gli effetti maggiori. Le parti prestano particolare attenzione alle osservazioni relative a potenziali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale e, se del caso, forniscono risposte scritte circostanziate, anche riguardo ad eventuali misure supplementari volte ad affrontare tali potenziali ripercussioni. Le parti rendono pubbliche le osservazioni ricevute e le risposte o il seguito dato a tali osservazioni.

6.    Qualora un'attività pianificata vada ad incidere negativamente su zone d'alto mare interamente circondate dalle zone economiche esclusive degli Stati, le parti:

   a)    avviano consultazioni mirate e proattive con tali Stati circostanti, anche mediante notifiche preventive;

   b)    esaminano i pareri e le osservazioni di tali Stati circostanti sull'attività pianificata e forniscono risposte scritte circostanziate in cui vagliano tali pareri e osservazioni, e se del caso modificano di conseguenza l'attività pianificata.

7.    Le parti garantiscono l'accesso alle informazioni relative al processo di valutazione dell'impatto ambientale previsto dal presente accordo. Esse non sono tuttavia tenute a divulgare informazioni riservate o di proprietà esclusiva. Il fatto che informazioni riservate o di proprietà esclusiva siano state espunte deve essere indicato nei documenti pubblici.

Articolo 33

Relazioni di valutazione dell'impatto ambientale

1.    Le parti provvedono all'elaborazione di una relazione per qualunque valutazione dell'impatto ambientale effettuata ai sensi della presente parte.

2.    La relazione di valutazione dell'impatto ambientale contiene almeno le informazioni seguenti: una descrizione dell'attività pianificata, compreso il sito in cui sarà effettuata; una descrizione dei risultati dell'esercizio di definizione dell'ambito della valutazione; una prima valutazione dell'ambiente marino su cui essa potrebbe incidere negativamente; una descrizione dei suoi effetti potenziali, compresi quelli cumulativi e le eventuali ripercussioni nelle zone soggette a giurisdizione nazionale; una descrizione delle possibili misure di prevenzione, mitigazione e gestione; una descrizione delle incertezze e delle lacune a livello di conoscenze; informazioni sull'iter di consultazione pubblica; una descrizione delle alternative ragionevoli all'attività pianificata prese in considerazione; una descrizione delle azioni di followup, compreso un piano di gestione ambientale; e un riepilogo di natura non tecnica.

3.    La parte mette a disposizione il progetto di relazione di valutazione dell'impatto ambientale attraverso il meccanismo di scambio di informazioni durante l'iter di consultazione pubblica, così che l'organismo scientifico e tecnico abbia la possibilità di esaminarlo e valutarlo.

4.    L'organismo scientifico e tecnico può, se del caso, presentare alla parte, in tempo utile, osservazioni sul progetto di relazione di valutazione dell'impatto ambientale. La parte tiene conto delle eventuali osservazioni formulate dall'organismo scientifico e tecnico.

5.    Le parti pubblicano le relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni. Il segretariato provvede affinché a tutte le parti sia data tempestivamente notifica della pubblicazione di tali relazioni tramite il meccanismo di scambio di informazioni.

6.    L'organismo scientifico e tecnico esamina la versione definitiva delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale sulla base delle prassi, delle procedure e delle conoscenze pertinenti nel quadro del presente accordo, ai fini dell'elaborazione di orientamenti, compresa l'individuazione delle migliori prassi.

7.    L'organismo scientifico e tecnico esamina e valuta alcune delle informazioni pubblicate utilizzate nel corso dell'analisi preliminare per decidere se effettuare o meno una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente agli articoli 30 e 31, sulla base delle prassi, delle procedure e delle conoscenze pertinenti nel quadro del presente accordo, ai fini dell'elaborazione di orientamenti, compresa l'individuazione delle migliori prassi.

Articolo 34

Adozione di decisioni

1.    Spetta alla parte nella cui giurisdizione o nel cui controllo rientra l'attività pianificata decidere se essa può essere o meno realizzata.

2.    Nel decidere se l'attività pianificata può essere realizzata a norma della presente parte si tiene pienamente conto di una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla presente parte. La parte decide di autorizzare l'attività pianificata rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo solo dopo aver stabilito, tenuto conto delle misure di mitigazione o di gestione, di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere realizzata in modo coerente con la prevenzione di effetti negativi significativi sull'ambiente marino.

3.    I documenti relativi alla decisione indicano chiaramente le condizioni di approvazione riguardanti le misure di mitigazione e gli obblighi di follow-up. Essi sono resi pubblici, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni.

4.    La conferenza delle parti può fornire consulenza e assistenza alla parte che ne faccia richiesta per decidere se un'attività pianificata rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo possa essere o meno effettuata.

Articolo 35

Monitoraggio degli effetti delle attività autorizzate

   Avvalendosi delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, le parti tengono sotto controllo gli effetti di qualsiasi attività da esse consentita o intrapresa in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di stabilire se sia probabile che tale attività possa causare inquinamento o effetti dannosi per l'ambiente marino. Ogni parte monitora, in particolare, gli effetti ambientali e gli eventuali effetti correlati, ad esempio economici, sociali, culturali e sulla salute umana, di un'attività autorizzata rientrante nella sua giurisdizione o nel suo controllo, conformemente alle condizioni stabilite all'atto dell'approvazione di tale attività.

Articolo 36

Comunicazioni riguardanti gli effetti delle attività autorizzate

1.    Le parti, individualmente o congiuntamente, riferiscono periodicamente in merito agli effetti dell'attività autorizzata e ai risultati del monitoraggio di cui all'articolo 35.

2.    Le relazioni di monitoraggio sono rese pubbliche, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni, e l'organismo scientifico e tecnico può esaminarle e valutarle.

3.    L'organismo scientifico e tecnico esamina le relazioni di monitoraggio, sulla base delle prassi, delle procedure e delle conoscenze pertinenti nel quadro del presente accordo, ai fini dell'elaborazione di orientamenti sul monitoraggio degli effetti delle attività autorizzate, compresa l'individuazione delle migliori prassi.

Articolo 37

Riesame delle attività autorizzate e dei loro effetti

1.    Le parti garantiscono che gli effetti dell'attività autorizzata monitorata ai sensi dell'articolo 35 siano oggetto di riesame.

2.    Qualora individui effetti negativi significativi la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni stabilite all'atto dell'approvazione di una data attività, la parte avente giurisdizione o controllo su quest'ultima riesamina la sua decisione di autorizzarla, ne dà notifica alla conferenza delle parti, ad altre parti e al pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni, e:

   a)    esige che siano proposte e attuate misure miranti a prevenire, mitigare e/o gestire tali effetti o intraprende qualsiasi altra azione necessaria e/o interrompe l'attività, a seconda dei casi; e

   b)    valuta tempestivamente le misure attuate o le azioni intraprese a norma della lettera a).

3.    Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 36, l'organismo scientifico e tecnico può informare la parte che ha autorizzato l'attività se ritiene che quest'ultima possa avere effetti dannosi significativi che non erano stati previsti nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di approvazione dell'attività autorizzata e, se del caso, può formulare raccomandazioni alla parte interessata.

4.    a)    Sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, qualunque parte può manifestare alla parte che ha autorizzato l'attività e all'organismo scientifico e tecnico le sue preoccupazioni sugli effetti dannosi significativi, la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale, che tale attività autorizzata potrebbe comportare o che derivino da una violazione di una delle condizioni di approvazione di detta attività;

   b)    la parte che ha autorizzato l'attività tiene conto di tali preoccupazioni;

   c)    tenuto conto delle preoccupazioni espresse da una parte, l'organismo scientifico e tecnico esamina la questione e può valutarla sulla base delle migliori conoscenze e informazioni scientifiche disponibili e, se esistenti, delle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, può render noto alla parte che ha autorizzato l'attività se ritiene che tale attività possa avere effetti dannosi significativi non previsti nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di approvazione dell'attività autorizzata e, dopo aver dato alla parte la possibilità di rispondere alle preoccupazioni sollevate e aver tenuto conto di tale risposta, può, se del caso, formulare raccomandazioni alla parte che ha autorizzato l'attività;

   d)    le preoccupazioni espresse, le notifiche effettuate e le raccomandazioni formulate dall'organismo scientifico e tecnico sono messe a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni;

   e)    la parte che ha autorizzato l'attività prende in considerazione tutte le notifiche effettuate e tutte le raccomandazioni formulate dall'organismo scientifico e tecnico.

5.    Tutti gli Stati, in particolare gli Stati costieri adiacenti e qualsiasi altro Stato adiacente all'attività, se si tratta di Stati che potrebbero subire gli effetti maggiori, e i portatori di interessi sono tenuti informati tramite il meccanismo di scambio di informazioni e possono essere consultati nel corso del monitoraggio, della presentazione delle relazioni e del riesame riguardanti un'attività autorizzata in virtù del presente accordo.

6.    Le parti, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni, pubblicano:

   a)    le relazioni riguardanti l'esame degli effetti dell'attività autorizzata;

   b)    i documenti riguardanti le decisioni, compreso un resoconto dei motivi alla base della decisione adottata dalla parte, se questa ha modificato la sua decisione di autorizzare l'attività in questione.

Articolo 38

Norme e/o orientamenti elaborati dall'organismo scientifico e tecnico in materia di valutazione dell'impatto ambientale

1.    L'organismo scientifico e tecnico elabora norme o orientamenti, da sottoporre all'esame e all'adozione ad opera della conferenza delle parti, riguardanti:

   a)    l'accertamento del rispetto o del superamento delle soglie per lo svolgimento di un'analisi preliminare o di una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 30 per le attività pianificate, anche sulla base dei fattori non esaustivi di cui al paragrafo 2 di tale articolo;

   b)    la valutazione degli effetti cumulativi nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e il modo in cui tali effetti dovrebbero essere presi in considerazione nel processo di valutazione dell'impatto ambientale;

   c)    la valutazione degli effetti, nelle zone soggette a giurisdizione nazionale, di attività pianificate nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale e il modo in cui tali effetti dovrebbero essere presi in considerazione nel processo di valutazione dell'impatto ambientale;

   d)    il processo di notifica e consultazione pubbliche di cui all'articolo 32, compresa la determinazione di ciò che si configura come informazione riservata o di proprietà esclusiva;

   e)    gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale e delle informazioni pubblicate utilizzate per l'analisi preliminare ai sensi dell'articolo 33, comprese le migliori prassi;

   f)    il monitoraggio e la presentazione di relazioni sugli effetti delle attività autorizzate di cui agli articoli 35 e 36, compresa l'individuazione delle migliori prassi;

   g)    lo svolgimento di valutazioni ambientali strategiche.

2.    L'organismo scientifico e tecnico può inoltre elaborare norme o orientamenti, da sottoporre all'esame e all'adozione ad opera della conferenza delle parti, riguardanti tra l'altro:

   a)    un elenco indicativo non esaustivo delle attività che richiedono o meno una valutazione dell'impatto ambientale, nonché qualsiasi criterio relativo a tali attività, da aggiornare periodicamente;

   b)    lo svolgimento di valutazioni dell'impatto ambientale ad opera delle parti del presente accordo in zone identificate come zone che richiedono protezione o particolare attenzione.

3.    Tutte le norme figurano in un allegato del presente accordo, conformemente all'articolo 74.

Articolo 39

Valutazioni ambientali strategiche

1.    Le parti, individualmente o in collaborazione con altre parti, prendono in considerazione l'ipotesi di effettuare valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi relativi ad attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di valutare i potenziali effetti sull'ambiente marino di tali piani o programmi, nonché delle eventuali alternative.

2.    La conferenza delle parti può effettuare una valutazione ambientale strategica per una zona o regione al fine di raccogliere e sintetizzare le migliori informazioni disponibili su tale zona o regione, valutare gli effetti attuali e potenziali futuri e individuare le lacune nei dati e le priorità di ricerca.

3.    Nell'effettuare le valutazioni dell'impatto ambientale ai sensi della presente parte, le parti tengono conto, se disponibili, dei risultati delle valutazioni ambientali strategiche pertinenti effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.    La conferenza delle parti elabora orientamenti per lo svolgimento di ciascuna categoria di valutazione ambientale strategica descritta nel presente articolo.

PARTE V

CREAZIONE DI CAPACITÀ E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA MARINA

Articolo 40

Obiettivi

   La presente parte si prefigge di:

   a)    assistere le parti, in particolare gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, nell'attuare le disposizioni di quest'ultimo, allo scopo di conseguirne gli obiettivi;

   b)    consentire una cooperazione e una partecipazione inclusive, eque ed efficaci alle attività intraprese in virtù del presente accordo;

   c)    sviluppare le capacità scientifiche e tecnologiche marine delle parti, in particolare degli Stati aderenti in via di sviluppo, anche in materia di ricerca, per quanto riguarda la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, ivi incluso tramite l'accesso degli Stati aderenti in via di sviluppo alla tecnologia marina e il trasferimento a questi Stati di tale tecnologia;

   d)    aumentare, diffondere e condividere le conoscenze sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   e)    più specificamente, sostenere gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, nel conseguire, mediante la creazione di capacità e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina in virtù del presente accordo, gli obiettivi riguardanti:

   i)    le risorse genetiche marine, compresa la ripartizione dei benefici di cui all'articolo 9;

   ii)    le misure come gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, di cui all'articolo 17;

   iii)    le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 27.

Articolo 41

Cooperazione riguardante la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina

1.    Le parti cooperano, direttamente o attraverso gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, nell'assistere le parti, in particolare gli Stati aderenti in via di sviluppo, nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo mediante la creazione di capacità e lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche marine.

2.    Nel provvedere alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina in virtù del presente accordo, le parti cooperano a tutti i livelli e in tutte le forme, anche istituendo partenariati e coinvolgendo tutti i portatori di interessi, tra cui, ove necessario, il settore privato, la società civile, le popolazioni autoctone e le comunità locali in quanto depositarie di conoscenze tradizionali, e rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti.

3.    Nel dare applicazione alla presente parte, le parti riconoscono pienamente le esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio. Le parti provvedono affinché la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina non siano subordinati a obblighi di comunicazione onerosi.

Articolo 42

Modalità di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina

1.    Le parti garantiscono, nei limiti delle loro capacità, la creazione di capacità per gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo e cooperano nel trasferire la tecnologia marina, in particolare, agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo che ne hanno bisogno e ne fanno richiesta, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2.    Le parti forniscono, nei limiti delle loro capacità, risorse destinate a sostenere la creazione di capacità e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina e a facilitare l'accesso ad altre fonti di sostegno, tenendo conto delle loro politiche e priorità e dei loro piani e programmi nazionali.

3.    Il processo di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina dovrebbe essere improntato alle esigenze dei singoli paesi, trasparente, efficace e iterativo, di tipo partecipativo, trasversale e attento alla dimensione di genere. Si baserà, a seconda dei casi, sui programmi esistenti, senza duplicarli, e si ispirerà agli insegnamenti tratti dall'esperienza, tra cui quella acquisita mediante le attività di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina realizzate nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti. Per quanto possibile, esso terrà conto di tali attività al fine di massimizzare l'efficienza e i risultati.

4.    La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina si baseranno sulle esigenze e sulle priorità degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, e risponderanno a tali esigenze e priorità, che saranno individuate caso per caso mediante apposite valutazioni su base individuale, subregionale o regionale. La valutazione di dette esigenze e priorità potrà essere autonoma o resa più agevole tramite il comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina e il meccanismo di scambio di informazioni.

Articolo 43

Ulteriori modalità di trasferimento di tecnologia marina

1.    Le parti condividono una visione a lungo termine dell'importanza di realizzare pienamente lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia ai fini di una cooperazione e di una partecipazione inclusive, eque ed efficaci alle attività intraprese in virtù del presente accordo e della realizzazione totale dei suoi obiettivi.

2.    Il trasferimento di tecnologia marina effettuato in virtù del presente accordo avviene a condizioni eque e il più possibile favorevoli, anche agevolate e preferenziali, secondo modalità e condizioni reciprocamente convenute e conformemente agli obiettivi del presente accordo.

3.    Le parti promuovono e incoraggiano l'introduzione di condizioni economiche e giuridiche, tra cui eventuali incentivi alle imprese e alle istituzioni, per il trasferimento di tecnologia marina agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.

4.    Il trasferimento di tecnologia marina tiene conto di tutti i diritti esistenti su tale tecnologia ed è effettuato rispettando debitamente tutti gli interessi legittimi, tra cui i diritti e i doveri di chi detiene, fornisce o è destinatario della tecnologia marina interessata, e tenendo conto, in particolare, degli interessi e delle esigenze degli Stati in via di sviluppo ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

5.    La tecnologia marina trasferita a norma della presente parte è appropriata, pertinente e, per quanto possibile, affidabile, economica, aggiornata, ecocompatibile e disponibile in forma accessibile agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, tenendo conto delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.

Articolo 44

Tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina

1.    A sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 40, la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina possono espletarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tramite un sostegno alla creazione o al potenziamento delle capacità delle parti a livello di risorse umane, scientifiche, tecnologiche, organizzative, istituzionali, di gestione finanziaria e di altro tipo, ad esempio sotto forma di:

   a)    condivisione e uso di dati, informazioni, conoscenze e risultati delle attività di ricerca pertinenti;

   b)    divulgazione di informazioni e sensibilizzazione, anche per quanto riguarda le conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, nel rispetto del consenso libero, previo ed informato di tali popolazioni e, se del caso, di tali comunità;

   c)    creazione e potenziamento delle infrastrutture pertinenti, comprese le attrezzature e la capacità di utilizzo e manutenzione ad opera del personale;

   d)    sviluppo e potenziamento della capacità istituzionale e dei quadri o meccanismi normativi nazionali;

   e)    sviluppo e potenziamento delle capacità delle risorse umane, delle capacità di gestione finanziaria e delle competenze tecniche mediante gli scambi, la collaborazione nel settore della ricerca, il supporto tecnico, l'istruzione e la formazione e il trasferimento di tecnologia marina;

   f)    elaborazione e condivisione di manuali, orientamenti e norme;

   g)    elaborazione di programmi tecnici, scientifici e di ricerca e sviluppo;

   h)    sviluppo e potenziamento delle capacità e degli strumenti tecnologici necessari per un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza efficaci delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo.

2.    Ulteriori dettagli sui tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina di cui al presente articolo sono illustrati nell'allegato II.

3.    La conferenza delle parti, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina, riesamina periodicamente, valuta e sviluppa ulteriormente e fornisce orientamenti, a seconda dei casi, riguardo all'elenco indicativo e non esaustivo dei tipi di azioni previste per lo sviluppo delle capacità e il trasferimento di tecnologia marina di cui all'allegato II, al fine di tener conto del progresso tecnologico e dell'innovazione e di rispondere e adattarsi alle mutevoli esigenze degli Stati, delle sottoregioni e delle regioni.

Articolo 45

Monitoraggio e riesame

1.    La creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina intrapresi conformemente alle disposizioni della presente parte sono monitorati e riesaminati periodicamente.

2.    Il monitoraggio e il riesame di cui al paragrafo 1 sono effettuati dal comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina sotto l'autorità della conferenza delle parti e mirano a:

   a)    valutare e riesaminare le esigenze e le priorità degli Stati in via di sviluppo che sono parte dell'accordo relativamente alla creazione di capacità e al trasferimento di tecnologia marina, prestando particolare attenzione alle loro esigenze specifiche e alle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, conformemente all'articolo 42, paragrafo 4;

   b)    riesaminare il sostegno necessario, fornito e mobilitato, nonché le lacune nel soddisfare le esigenze individuate degli Stati in via di sviluppo che sono parte dell'accordo in relazione al presente accordo;

   c)    individuare e mobilitare i finanziamenti previsti nell'ambito del meccanismo finanziario istituito ai sensi dell'articolo 52 per sviluppare e attuare la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina, anche a fini di valutazione delle esigenze;

   d)    misurare l'efficienza sulla base di indicatori concordati e riesaminare le analisi basate sui risultati ottenuti, tra cui i prodotti, le realizzazioni, i progressi e l'efficacia delle azioni di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina intraprese in virtù del presente accordo, nonché gli esiti positivi e le difficoltà incontrate;

   e)    formulare raccomandazioni per attività di follow-up, anche per quanto riguarda i modi in cui la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina potrebbero essere ulteriormente migliorati per consentire agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo di rafforzare la loro attuazione dell'accordo al fine di conseguirne gli obiettivi, tenendo conto nel contempo delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.

3.    Nel sostenere il monitoraggio e il riesame delle azioni di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina, le parti presentano relazioni al comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Le relazioni dovrebbero essere redatte in un formato e a intervalli stabiliti dalla conferenza delle parti, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Nel presentare le loro relazioni, le parti tengono conto, se del caso, dei contributi degli organismi regionali e subregionali in materia di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina. Le relazioni presentate dalle parti e qualsiasi contributo degli organismi regionali e subregionali in materia di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina dovrebbero essere resi pubblici. La conferenza delle parti garantisce che gli obblighi in materia di presentazione di relazioni siano semplificati e non onerosi, in particolare per gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, anche a livello di costi e tempistiche.

Articolo 46

Comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina

1.    È istituito un comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina.

2.    Il comitato è composto da membri in possesso di qualifiche e competenze adeguate che svolgono la loro funzione con obiettività nell'interesse superiore dell'accordo e che sono nominati dalle parti ed eletti dalla conferenza delle parti tenendo conto dell'equilibrio di genere e di un'equa rappresentanza geografica e garantendovi una rappresentanza dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Il mandato e le modalità di funzionamento del comitato sono decisi dalla conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.

3.    Il comitato presenta relazioni e raccomandazioni che la conferenza delle parti esamina e alle quali dà opportunamente seguito.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 47

Conferenza delle parti

1.    È istituita una conferenza delle parti.

2.    La prima riunione della conferenza delle parti è convocata dal segretario generale delle Nazioni Unite entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. In seguito, la conferenza delle parti indice riunioni ordinarie ad intervalli regolari da essa stabiliti. La conferenza delle parti può indire riunioni straordinarie in altre occasioni, conformemente al suo regolamento interno.

3.    La conferenza delle parti si riunisce in sessione ordinaria presso la sede del segretariato o presso la sede delle Nazioni Unite.

4.    La Conferenza delle parti adotta all'unanimità, in occasione della sua prima riunione, il suo regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari, le norme finanziarie che disciplinano il suo finanziamento e quello del segretariato e degli organi ausiliari e, successivamente, il regolamento interno e le norme finanziarie di qualunque altro organo ausiliario da essa eventualmente istituito. Fintantoché il regolamento interno non è stato adottato, si applica il regolamento interno della conferenza intergovernativa su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

5.    La conferenza delle parti si adopera per adottare decisioni e raccomandazioni all'unanimità. Salvo disposizione contraria del presente accordo, una volta esperito ogni mezzo per raggiungere l'unanimità, le decisioni e le raccomandazioni della conferenza delle parti su questioni di merito sono adottate a maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti e le decisioni su questioni procedurali sono adottate a maggioranza delle parti presenti e votanti.

6.    La conferenza delle parti esamina e valuta regolarmente l'attuazione del presente accordo e a tal fine:

   a)    adotta decisioni e raccomandazioni relative all'attuazione del presente accordo;

   b)    esamina le informazioni pertinenti all'attuazione del presente accordo e ne facilita lo scambio tra le parti;

   c)    promuove, anche istituendo procedure appropriate, la cooperazione e il coordinamento con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e tra tali strumenti, quadri e organismi, al fine di favorire la coerenza tra le iniziative miranti alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   d)    istituisce gli organi ausiliari ritenuti necessari per sostenere l'attuazione del presente accordo;

   e)    adotta un bilancio a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti, una volta esperito ogni mezzo per raggiungere l'unanimità, con la frequenza e per l'esercizio finanziario da essa stabiliti;

   f)    svolge altre funzioni indicate nel presente accordo o eventualmente necessarie per la sua attuazione.

7.    La conferenza delle parti può decidere di chiedere un parere consultivo al Tribunale internazionale per il diritto del mare su una questione giuridica riguardante la conformità al presente accordo di una proposta ad essa presentata su qualsiasi argomento di sua competenza. Non possono essere presentate richieste di parere consultivo per questioni rientranti negli ambiti di competenza di altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali, né per questioni che implichino necessariamente l'esame contestuale di una controversia relativa alla sovranità o ad altri diritti su un territorio terrestre, continentale o insulare, o a rivendicazioni ad esso correlate, o che riguardino lo status giuridico di una data zona per stabilire se essa ricada o meno nella giurisdizione nazionale. La richiesta indica l'ambito di applicazione della questione giuridica per la quale si postula il parere consultivo. La conferenza delle parti può chiedere che tale parere sia espresso con urgenza. 

8.    Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, a intervalli da essa stabiliti, la conferenza delle parti valuta e riesamina l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni del presente accordo e, se necessario, propone mezzi per rafforzarne l'attuazione al fine di garantire più efficacemente la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Articolo 48

Trasparenza

1.    La conferenza delle parti promuove la trasparenza dei processi decisionali e delle altre attività svolte in virtù del presente accordo.

2.    Tutte le riunioni della conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari sono aperte agli osservatori ammessi a parteciparvi conformemente al suo regolamento interno, salvo decisione contraria della conferenza delle parti. La conferenza delle parti pubblica e tiene un registro pubblico delle sue decisioni.

3.    La conferenza delle parti promuove la trasparenza nell'attuazione del presente accordo, anche divulgando pubblicamente le informazioni e agevolando la partecipazione e la consultazione degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, delle popolazioni autoctone e delle comunità locali depositarie di conoscenze tradizionali pertinenti, della comunità scientifica, della società civile e di altri portatori di interessi, a seconda dei casi e conformemente alle disposizioni del presente accordo.

4.    I rappresentanti degli Stati che non sono parti del presente accordo e i rappresentanti degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, delle popolazioni autoctone e delle comunità locali depositarie di conoscenze tradizionali pertinenti, della comunità scientifica, della società civile e di altri portatori di interessi in questioni di competenza della conferenza delle parti possono chiedere di partecipare in qualità di osservatori alle riunioni di quest'ultima e dei suoi organi ausiliari. Il regolamento interno della conferenza delle parti stabilisce le modalità di tale partecipazione e non è ingiustamente restrittivo al riguardo. Prevede inoltre che i suddetti rappresentanti abbiano accesso in tempo utile a tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 49

Organismo scientifico e tecnico

1.    È istituito un organismo scientifico e tecnico.

2.    L'organismo scientifico e tecnico è composto da membri che svolgono la loro funzione di esperti nell'interesse superiore dell'accordo, sono in possesso di qualifiche adeguate e sono nominati dalle parti ed eletti dalla conferenza delle parti tenendo conto della necessità di disporre di competenze multidisciplinari, tra cui competenze scientifiche e tecniche ad hoc e competenze riguardanti le conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, e di garantire l'equilibrio di genere e un'equa rappresentanza geografica. Il mandato e le modalità di funzionamento dell'organismo scientifico e tecnico, comprese la procedura di selezione e la durata del mandato dei membri che lo compongono, sono stabiliti dalla conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.

3.    L'organismo scientifico e tecnico può avvalersi di apposite consulenze fornite da strumenti e quadri giuridici pertinenti e da organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, nonché da altri scienziati ed esperti, a seconda delle esigenze.

4.    Sotto l'autorità e la guida della conferenza delle parti e tenendo conto delle competenze multidisciplinari di cui al paragrafo 2, l'organismo scientifico e tecnico fornisce consulenza scientifica e tecnica alla conferenza delle parti, svolge le funzioni assegnategli in virtù del presente accordo e altre funzioni eventualmente stabilite dalla conferenza delle parti e riferisce a quest'ultima in merito alla sua attività.

Articolo 50

Segretariato

1.    È istituito un segretariato. In occasione della sua prima riunione la conferenza delle parti adotta le disposizioni necessarie per il funzionamento del segretariato e, in particolare, ne decide la sede.

2.    Fintantoché il segretariato della conferenza delle parti non inizierà ad esercitare le sue funzioni, il segretario generale delle Nazioni Unite, tramite la divisione per gli affari oceanografici e il diritto del mare dell'ufficio degli affari giuridici del segretariato delle Nazioni Unite, svolge le funzioni di segretariato previste dal presente accordo.

3.    Il segretariato e lo Stato ospitante possono concludere un accordo di sede. Il segretariato gode della capacità giuridica nel territorio dello Stato ospitante, che gli conferisce i privilegi e le immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni.

4.    Il segretariato:

   a)    fornisce supporto amministrativo e logistico alla conferenza delle parti e ai suoi organi ausiliari ai fini dell'attuazione del presente accordo;

   b)    organizza le riunioni della conferenza delle parti e di qualsiasi altro organo eventualmente istituito in virtù del presente accordo o dalla conferenza delle parti e fornisce assistenza in tali occasioni;

   c)    divulga tempestivamente le informazioni relative all'attuazione del presente accordo, anche mettendo a disposizione del pubblico le decisioni della conferenza delle parti e trasmettendole a tutte le parti, agli strumenti e ai quadri giuridici pertinenti e agli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti;

   d)    facilita la cooperazione e il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali competenti e, in particolare, conclude gli accordi amministrativi e contrattuali necessari per assolvere tale compito e per espletare efficacemente le sue funzioni, previa approvazione della conferenza delle parti;

   e)    prepara relazioni relative all'esercizio delle sue funzioni in virtù del presente accordo e le presenta alla conferenza delle parti;

   f)    fornisce assistenza nell'attuazione del presente accordo e svolge altre funzioni eventualmente stabilite dalla conferenza delle parti o ad esso assegnate in virtù del presente accordo.

Articolo 51

Meccanismo di scambio di informazioni

1.    È istituito un meccanismo di scambio di informazioni.

2.    Il meccanismo di scambio di informazioni è costituito principalmente da una piattaforma ad accesso libero. La conferenza delle parti stabilisce le modalità specifiche di funzionamento del meccanismo di scambio di informazioni.

3.    Il meccanismo di scambio di informazioni:

   a)    funge da piattaforma centralizzata che consente alle parti di accedere, fornire e divulgare le informazioni relative alle attività svolte a norma delle disposizioni del presente accordo, comprese quelle riguardanti:

   i)    le risorse genetiche marine delle zone non soggette a giurisdizione nazionale di cui alla parte II del presente accordo;

   ii)    l'istituzione e l'attuazione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette;

   iii)    le valutazioni dell'impatto ambientale;

   iv)    le richieste concernenti la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina e le relative opportunità, tra cui le opportunità di collaborazione e formazione nel campo della ricerca, le informazioni sulle fonti e sulla disponibilità di informazioni e dati tecnologici per il trasferimento di tecnologia marina, le opportunità di accesso agevolato a tale tecnologia e la disponibilità di finanziamenti;

   b)    facilita l'abbinamento tra le esigenze di creazione di capacità, il sostegno disponibile e i fornitori per quanto riguarda il trasferimento di tecnologia marina, compresi gli enti governativi, non governativi o privati interessati a partecipare in qualità di donatori al trasferimento di tecnologia marina, e facilita l'accesso al know-how e alle competenze corrispondenti;

   c)    fornisce collegamenti ipertestuali ai meccanismi di scambio di informazioni pertinenti a livello mondiale, regionale, subregionale, nazionale e settoriale e ad altre banche genetiche, archivi e banche dati, compresi quelli relativi alle conoscenze tradizionali pertinenti delle popolazioni autoctone e delle comunità locali, e ove possibile promuove collegamenti con piattaforme private e non governative di scambio di informazioni accessibili al pubblico;

   d)    fa riferimento a centri di scambio di informazioni a livello mondiale, regionale e subregionale, se del caso, al momento di istituire meccanismi regionali e subregionali nell'ambito del meccanismo a livello mondiale;

   e)    promuove una maggior trasparenza, anche agevolando la condivisione, tra le parti e altri portatori di interessi, di dati e informazioni di riferimento in materia ambientale relativamente alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   f)    facilita la cooperazione e la collaborazione internazionali, anche in campo scientifico e tecnico;

   g)    svolge altre funzioni eventualmente stabilite dalla conferenza delle parti o ad esso assegnate in virtù del presente accordo.

4.    Il meccanismo di scambio di informazioni è gestito dal segretariato, fatta salva l'eventuale cooperazione con altri strumenti e quadri giuridici pertinenti e con organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti indicati dalla conferenza delle parti, tra cui la Commissione oceanografica intergovernativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, l'Autorità internazionale per i fondali marini, l'Organizzazione marittima internazionale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

5.    Nel gestire il meccanismo di scambio di informazioni si tiene pienamente conto sia delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo sia delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e l'accesso di tali Stati al meccanismo è agevolato per consentire loro di utilizzarlo senza indebiti ostacoli o oneri amministrativi. Il meccanismo fornisce inoltre informazioni su attività miranti a promuovere lo scambio e la divulgazione delle informazioni stesse e la sensibilizzazione in tal senso sia all'interno che con i suddetti Stati e ad offrire programmi specifici ad essi destinati.

6.    La riservatezza delle informazioni fornite in virtù del presente accordo e i relativi diritti sono rispettati. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come obbligo di condividere informazioni protette dalla divulgazione ai  sensi del diritto interno di una parte o di altre normative applicabili.

PARTE VII

RISORSE FINANZIARIE E MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Articolo 52

Finanziamento

1.    Ogni parte, nei limiti delle sue capacità, fornisce risorse per le attività intese a conseguire gli obiettivi del presente accordo, tenendo conto delle sue politiche e priorità interne e dei suoi piani e programmi nazionali.

2.    Le istituzioni create in virtù del presente accordo sono finanziate mediante i contributi stabiliti per ciascuna parte.

3.    È istituito un meccanismo che permette di fornire risorse finanziarie adeguate, accessibili, nuove e supplementari e prevedibili nel quadro del presente accordo. Tale meccanismo assiste gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo ai fini della sua attuazione, anche attraverso finanziamenti destinati a sostenere la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina, e svolge le altre funzioni previste dal presente articolo ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina.

4.    Il meccanismo comprende:

   a)    un fondo fiduciario volontario istituito dalla conferenza delle parti per facilitare la partecipazione dei rappresentanti degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, in particolare dei paesi meno sviluppati, dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, alle riunioni degli organismi istituiti in virtù del presente accordo;

   b)    un fondo speciale alimentato dalle fonti seguenti:

   i)    contributi annuali a norma dell'articolo 14, paragrafo 6;

   ii)    pagamenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 7;

   iii)    contributi supplementari delle parti e degli enti privati che intendono fornire risorse finanziarie per sostenere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   c)    il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente.

5.    La conferenza delle parti può valutare la possibilità di istituire, nell'ambito del meccanismo finanziario, fondi supplementari destinati a sostenere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, allo scopo di finanziare il risanamento e il ripristino ecologico della biodiversità marina di tali zone.

6.    Il fondo speciale e il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente sono utilizzati al fine di:

   a)    finanziare progetti riguardanti la creazione di capacità in virtù del presente accordo, tra cui progetti efficaci in materia di conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina, attività e programmi, in particolare una formazione relativa al trasferimento di tecnologia marina;

   b)    assistere gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo ai fini della sua attuazione;

   c)    sostenere i programmi di conservazione e di uso sostenibile attuati dalle popolazioni autoctone e dalle comunità locali in quanto depositarie di conoscenze tradizionali;

   d)    sostenere le consultazioni pubbliche a livello nazionale, subregionale e regionale;

   e)    finanziare la realizzazione di qualsiasi altra attività decisa dalla conferenza delle parti.

7.    Il meccanismo di finanziamento dovrebbe cercare di evitare duplicazioni e promuovere la complementarità e la coerenza nell'utilizzo dei finanziamenti erogati.

8.    Le risorse finanziarie mobilitate a sostegno dell'attuazione del presente accordo possono comprendere finanziamenti erogati tramite fonti pubbliche e private, sia nazionali che internazionali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contributi degli Stati, delle istituzioni finanziarie internazionali, dei meccanismi di finanziamento esistenti nell'ambito di strumenti mondiali e regionali, degli organismi donatori, delle organizzazioni intergovernative, delle organizzazioni non governative e delle persone fisiche e giuridiche, nonché attraverso partenariati pubblico-privato.

9.    Ai fini del presente accordo, il meccanismo opera sotto l'autorità, se del caso, e sotto la guida della conferenza delle parti, alla quale è tenuto a render conto. La conferenza delle parti fornisce orientamenti sulle strategie generali, le politiche, le priorità programmatiche e i criteri di ammissibilità per accedere alle risorse finanziarie e utilizzarle.

10.    La conferenza delle parti e il Fondo mondiale per l'ambiente concordano, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti, le disposizioni necessarie per attuare quanto previsto nei paragrafi precedenti.

11.    Riconoscendo che è urgente adoperarsi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, la conferenza delle parti stabilisce, per il fondo speciale, un obiettivo iniziale di mobilitazione delle risorse di qui al 2030 indipendentemente dalla fonte di provenienza, tenendo conto, tra l'altro, delle modalità istituzionali del fondo speciale e delle informazioni fornite tramite il comitato per la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina.

12.    Gli Stati in via di sviluppo che sono parti del presente accordo sono ammissibili ai finanziamenti previsti in virtù di quest'ultimo in funzione delle loro necessità. I finanziamenti nell'ambito del fondo speciale sono distribuiti secondo criteri di equa ripartizione, tenendo conto sia delle necessità di assistenza delle parti aventi esigenze specifiche, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, gli Stati geograficamente svantaggiati, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e gli Stati costieri africani, gli Stati-arcipelago e i paesi in via di sviluppo a reddito medio, sia delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati. Il fondo speciale intende garantire un accesso efficiente ai finanziamenti grazie a procedure semplificate di domanda e approvazione e a una maggior tempestività del sostegno a favore degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo di cui sopra.

13.    Le parti incoraggiano le organizzazioni internazionali ad accordare un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, alla luce delle loro capacità limitate, e a tener conto, all'atto dell'assegnazione di finanziamenti e assistenza tecnica adeguati e dell'utilizzo dei loro servizi specializzati ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, delle necessità ed esigenze specifiche dei suddetti Stati e delle situazioni particolari dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.

14.    La conferenza delle parti istituisce un comitato finanziario responsabile delle risorse finanziarie. Il comitato finanziario è composto da membri in possesso di qualifiche e competenze adeguate e tiene conto dell'equilibrio di genere e di un'equa ripartizione geografica. Il mandato e le modalità di funzionamento del comitato finanziario sono decisi dalla conferenza delle parti. Il comitato finanziario riferisce periodicamente e formula raccomandazioni in merito all'individuazione e alla mobilitazione dei finanziamenti nell'ambito del meccanismo. Raccoglie inoltre informazioni e riferisce in merito ai finanziamenti nell'ambito di altri meccanismi e strumenti che concorrono direttamente o indirettamente al conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, il comitato finanziario prende tra l'altro in esame:

   a)    la valutazione delle esigenze delle parti, in particolare degli Stati aderenti in via di sviluppo;

   b)    la disponibilità e l'erogazione tempestiva dei finanziamenti;

   c)    la trasparenza dei processi di adozione delle decisioni e di gestione per quanto riguarda la raccolta di fondi e la loro assegnazione;

   d)    l'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione degli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo e beneficiari dei finanziamenti per quanto riguarda l'utilizzo che ne è stato concordato.

15.    La conferenza delle parti esamina le relazioni e le raccomandazioni del comitato finanziario e adotta le misure del caso.

16.    La conferenza delle parti procede inoltre a un riesame periodico del meccanismo finanziario per valutare l'adeguatezza, l'efficacia e l'accessibilità delle risorse finanziarie, anche ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina, in particolare per gli Stati in via di sviluppo che sono parti dell'accordo.

PARTE VIII

ATTUAZIONE E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI

Articolo 53

Attuazione

   Le parti adottano le misure legislative, amministrative o politiche necessarie, a seconda dei casi, per garantire l'attuazione del presente accordo.

Articolo 54

Monitoraggio dell'attuazione

   Ogni parte monitora l'adempimento degli obblighi che le incombono in virtù del presente accordo e, nella forma e a intervalli stabiliti dalla conferenza delle parti, riferisce a quest'ultima in merito alle misure adottate per attuare il presente accordo.

Articolo 55

Comitato per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni

1.    È istituito un comitato per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni incaricato di agevolare ed esaminare l'attuazione delle disposizioni del presente accordo e di promuoverne l'osservanza. Il comitato per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni agisce da facilitatore e funziona in modo trasparente, non antagonistico e non punitivo.

2.    Il comitato per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni è composto da membri in possesso di qualifiche ed esperienza adeguate, nominati dalle parti ed eletti dalla conferenza delle parti tenendo debitamente conto dell'equilibrio di genere e di un'equa rappresentanza geografica.

3.    Il comitato per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni opera secondo le modalità e il regolamento interno adottati dalla conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione. Esso esamina le questioni relative all'attuazione e al rispetto delle disposizioni a livello sia individuale che sistemico e riferisce periodicamente e formula raccomandazioni alla conferenza delle parti, tenendo conto se del caso delle rispettive situazioni nazionali.

4.    Nell'esercizio del suo operato, il comitato per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni può avvalersi di informazioni appropriate fornite dagli organi istituiti in virtù del presente accordo, nonché da strumenti e quadri giuridici pertinenti e organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, a seconda delle necessità.

PARTE IX

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 56

Prevenzione delle controversie

   Le parti cooperano per prevenire le controversie.

Articolo 57

Obbligo di risoluzione delle controversie con mezzi pacifici

   Le parti hanno l'obbligo di dirimere le loro controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo mediante negoziato, indagine, mediazione, conciliazione, arbitrato, risoluzione giudiziale, ricorso a organismi o intese regionali o altri mezzi pacifici di loro scelta.

Articolo 58

Risoluzione delle controversie mediante un mezzo pacifico scelto dalle parti

   Nessuna disposizione della presente parte pregiudica il diritto delle parti di concordare in qualunque momento la risoluzione di una controversia tra esse insorta in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo mediante un mezzo pacifico di loro scelta.

Articolo 59

Controversie di natura tecnica

   Qualora una controversia riguardi una questione di natura tecnica, le parti interessate possono deferire la controversia a un collegio di esperti da esse appositamente designato. Il collegio conferisce con le parti in causa e si adopera per dirimere rapidamente la controversia, senza ricorrere alle procedure vincolanti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 60.

Articolo 60

Procedure di risoluzione delle controversie

1.    Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte conformemente alle disposizioni riguardanti la risoluzione delle controversie di cui alla parte XV della convenzione.

2.    Le disposizioni di cui alla parte XV e agli allegati V, VI, VII e VIII della convenzione si considerano replicate ai fini della risoluzione delle controversie che coinvolgano una parte del presente accordo che non sia anche parte della convenzione.

3.    Una procedura accettata da una parte del presente accordo che sia anche parte della convenzione ai sensi dell'articolo 287 di quest'ultima si applica alla risoluzione delle controversie di cui alla presente parte, a meno che la parte in questione, al momento della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, o successivamente, non abbia accettato un'altra procedura ai sensi del suddetto articolo 287 per la risoluzione delle controversie di cui alla presente parte.

4.    Una dichiarazione resa da una parte del presente accordo che sia anche parte della convenzione ai sensi dell'articolo 298 di quest'ultima si applica alla risoluzione delle controversie di cui alla presente parte, a meno che la parte in questione, al momento della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, o successivamente, non abbia reso una dichiarazione diversa ai sensi del suddetto articolo 298 per la risoluzione delle controversie di cui alla presente parte.

5.    Ai sensi del paragrafo 2, all'atto della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, o successivamente, la parte del presente accordo che non sia parte della convenzione è libera di scegliere, mediante dichiarazione scritta presentata al depositario, uno o più dei seguenti mezzi per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo:

   a)    il Tribunale internazionale per il diritto del mare;

   b)    la Corte internazionale di giustizia;

   c)    un tribunale arbitrale costituito conformemente all'allegato VII della convenzione;

   d)    un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'allegato VIII della convenzione per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.

6.    Se la parte del presente accordo che non sia parte della convenzione non ha rilasciato alcuna dichiarazione, si ritiene che essa abbia accettato l'opzione di cui al paragrafo 5, lettera c). Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la risoluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto a tale procedura, salvo diverso accordo tra le parti. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura per la risoluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto all'arbitrato di cui all'allegato VII della convenzione, salvo diverso accordo tra le parti. Alle dichiarazioni rese a norma del paragrafo 5 si applica l'articolo 287, paragrafi da 6 a 8, della convenzione.

7.    Una parte del presente accordo che non sia parte della convenzione può, all'atto della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, o successivamente, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla presente parte, dichiarare per iscritto di non accettare una o più procedure di cui alla parte XV, sezione 2, della convenzione per quanto riguarda una o più categorie di controversie indicate all'articolo 298 di quest'ultima per la risoluzione delle controversie di cui alla presente parte. A tale dichiarazione si applica l'articolo 298 della convenzione.

8.    Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le procedure di risoluzione delle controversie su cui le parti abbiano convenuto in quanto partecipanti a uno strumento o quadro giuridico pertinente, o membri di un organismo mondiale, regionale, subregionale o settoriale competente, relativamente all'interpretazione o all'applicazione di tali strumenti e quadri.

9.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da attribuire competenza a un organo giurisdizionale su controversie che riguardino o implichino necessariamente il riesame contestuale dello status giuridico di una data zona per stabilire se essa ricada o meno nella giurisdizione nazionale, né su controversie riguardanti la sovranità o altri diritti sul territorio terrestre, continentale o insulare, o rivendicazioni ad esso correlate, di una parte del presente accordo, a condizione che nessuna disposizione del presente paragrafo sia interpretata come limitazione della competenza di un organo giurisdizionale ai sensi della parte XV, sezione 2, della convenzione.

10.    Per fugare ogni dubbio, nessuna disposizione del presente accordo può essere invocata per far valere o negare rivendicazioni di sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione su zone terrestri o marittime, anche in relazione ad eventuali controversie in materia.

Articolo 61

Disposizioni provvisorie

   In attesa della risoluzione di una controversia conformemente alla presente parte, le parti in causa si adoperano per stipulare intese provvisorie di natura pratica.

PARTE X

SOGGETTI CHE NON SONO PARTI DEL PRESENTE ACCORDO

Articolo 62

Soggetti che non sono parti del presente accordo

   Le parti incoraggiano i soggetti che non sono parti del presente accordo a diventarne parti e ad adottare leggi e regolamenti compatibili con le sue disposizioni.

PARTE XI

BUONA FEDE E ABUSO DI DIRITTO

Articolo 63

Buona fede e abuso di diritto

   Le parti adempiono in buona fede gli obblighi assunti in virtù del presente accordo ed esercitano i diritti ivi riconosciuti in modo tale da non costituire abuso di diritto.

PARTE XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64

Diritto di voto

1.    Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle parti del presente accordo dispone di un voto.

2.    Un'organizzazione regionale d'integrazione economica che sia parte del presente accordo esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti del presente accordo. Tale organizzazione non esercita il suo diritto di voto se lo esercita uno qualunque dei suoi Stati membri, e viceversa.

Articolo 65

Firma

   Il presente accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali d'integrazione economica a decorrere dal [inserire la data] e rimane aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al [inserire data].



Articolo 66

Ratifica, approvazione, accettazione e adesione

   Il presente accordo è sottoposto alla ratifica, all'approvazione o all'accettazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica. È aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, approvazione, accettazione e adesione sono depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 67

Ripartizione delle competenze tra le organizzazioni regionali d'integrazione economica e i loro Stati membri per le materie disciplinate dal presente accordo

1.    L'organizzazione regionale d'integrazione economica che diventa parte del presente accordo senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia parte rispetta tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono parti del presente accordo, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare i diritti derivanti dal presente accordo in modo concorrente.

2.    Nel suo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara il suo ambito di competenza riguardo alle materie disciplinate dal presente accordo. Essa informa inoltre il depositario, il quale a sua volta informa le parti, di ogni eventuale modifica pertinente del suo ambito di competenza.

Articolo 68

Entrata in vigore

1.    Il presente accordo entra in vigore 120 giorni dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione.

2.    Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, approvi o accetti il presente accordo o vi aderisca dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del rispettivo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, fatto salvo il paragrafo 1.

3.    Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non è conteggiato come ulteriore strumento rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Articolo 69

Applicazione provvisoria

1.    Il presente accordo è applicabile in via provvisoria da uno Stato o da un'organizzazione regionale d'integrazione economica che vi acconsenta dandone notifica scritta al depositario all'atto della firma o del deposito del rispettivo strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione. L'applicazione provvisoria diventa effettiva a decorrere dalla data in cui il depositario riceve la notifica.

2.    L'applicazione provvisoria da parte di uno Stato o di un'organizzazione regionale d'integrazione economica ha termine al momento dell'entrata in vigore del presente accordo per lo Stato o l'organizzazione regionale d'integrazione economica in questione, oppure nel momento in cui tale Stato o organizzazione notifica per iscritto al depositario la sua intenzione di porre fine all'applicazione provvisoria.

Articolo 70

Riserve ed eccezioni

   Non possono essere poste riserve o eccezioni al presente accordo salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli del medesimo.

Articolo 71

Dichiarazioni

   L'articolo 70 non osta a che uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica, all'atto della firma, ratifica, approvazione, accettazione o adesione al presente accordo, renda dichiarazioni, comunque formulate o denominate, miranti, tra l'altro, ad armonizzare le proprie leggi e i propri regolamenti con le disposizioni del presente accordo, a condizione che tali dichiarazioni non si prefiggano di escludere o modificare l'effetto giuridico delle disposizioni del presente accordo nella loro applicazione a tale Stato o organizzazione.

Articolo 72

Modifica

1.    Una parte può proporre modifiche del presente accordo mediante comunicazione scritta indirizzata al segretariato. Il segretariato trasmette tale comunicazione a tutte le parti. Se, nei sei mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la metà delle parti dà una risposta favorevole alla richiesta, la modifica proposta è presa in esame nel corso della riunione successiva della conferenza delle parti.

2.    Il depositario comunica a tutte le parti le modifiche adottate conformemente all'articolo 47, a fini di ratifica, approvazione o accettazione.

3.    Le modifiche del presente accordo entrano in vigore, per le parti che le ratificano, approvano o accettano, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione ad opera di due terzi del numero delle parti del presente accordo al momento dell'adozione della modifica. Successivamente, per ogni parte che deposita il proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione di una modifica dopo il deposito del numero richiesto di tali strumenti, la modifica entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica, approvazione o accettazione di tale parte.

4.    Al momento dell'adozione, una modifica può prevedere che per la sua entrata in vigore sia richiesto un numero di ratifiche, approvazioni o adesioni inferiore o superiore rispetto a quello previsto dal presente articolo.

5.    Ai fini dei paragrafi 3 e 4, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non è conteggiato come ulteriore strumento rispetto a quelli depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

6.    A meno che non abbia espresso alcuna intenzione contraria, lo Stato o l'organizzazione regionale d'integrazione economica che diventi parte del presente accordo dopo l'entrata in vigore di una modifica conformemente al paragrafo 3 si ritiene:

   a)    parte del presente accordo così modificato;

   b)    parte dell'accordo non modificato rispetto ad ogni parte contraente che non sia vincolata dalla modifica in questione.

Articolo 73

Denuncia

1.    Una parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite in cui può indicare le proprie ragioni. La mancata indicazione delle motivazioni non incide sulla validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva.

2.    La denuncia non influisce in alcun modo sul dovere di una parte di adempiere gli obblighi inclusi nel presente accordo cui sarebbe soggetta in base al diritto internazionale indipendentemente dal presente accordo.

Articolo 74

Allegati

1.    Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo e, salvo espressa disposizione contraria, qualsiasi riferimento al presente accordo o a una delle sue parti rinvia anche ai relativi allegati.

2.    Le disposizioni dell'articolo 72 relative alla modifica del presente accordo si applicano anche alla proposta, all'adozione e all'entrata in vigore di un nuovo allegato dell'accordo.

3.    Le parti possono proporre una modifica di qualsiasi allegato del presente accordo affinché essa sia presa in esame nel corso della riunione successiva della conferenza delle parti. La conferenza delle parti può modificare gli allegati. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 72, alle modifiche degli allegati del presente accordo si applicano le disposizioni seguenti:

   a)    il testo della modifica proposta è comunicato al segretariato con almeno 150 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Subito dopo aver ricevuto il testo della modifica proposta, il segretariato lo trasmette alle parti. Il segretariato consulta, se necessario, gli organi ausiliari competenti e trasmette le eventuali risposte a tutte le parti entro e non oltre 30 giorni prima della riunione;

   b)    le modifiche adottate nel corso di una riunione entrano in vigore 180 giorni dopo la conclusione della riunione per tutte le parti, salvo quelle che sollevano un'obiezione conformemente al paragrafo 4.

4.    Nell'arco dei 180 giorni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualunque parte può sollevare un'obiezione in merito alla modifica mediante notifica scritta al depositario. L'obiezione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario e, in tal caso, la modifica dell'allegato entra in vigore per tale parte il trentesimo giorno successivo alla data in cui l'obiezione è stata ritirata.

Articolo 75

Depositario

   Il segretario generale delle Nazioni Unite è depositario del presente accordo e di ogni sua modifica o revisione.

Articolo 76

Testi facenti fede

   I testi del presente accordo in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.



ALLEGATO I

Criteri indicativi per l'individuazione delle zone

   a)    Unicità;

   b)    rarità;

   c)    particolare importanza per le varie fasi del ciclo vitale delle specie;

   d)    particolare importanza delle specie presenti nella zona;

   e)    importanza per le specie o gli habitat minacciati, in pericolo o in declino;

   f)    vulnerabilità, anche ai cambiamenti climatici e all'acidificazione degli oceani;

   g)    fragilità;

   h)    sensibilità;

   i)    biodiversità e produttività;

   j)    rappresentatività;

   k)    dipendenza;

   l)    naturalità;

   m)    connettività ecologica;

   n)    importanza dei processi ecologici che avvengono nella zona;

   o)    fattori economici e sociali;

   p)    fattori culturali;

   q)    effetti cumulativi e transfrontalieri;

   r)    lenta capacità di recupero e resilienza;

   s)    adeguatezza e fattibilità;

   t)    replicabilità;

   u)    sostenibilità della riproduzione;

   v)    esistenza di misure di conservazione e di gestione.



ALLEGATO II

Tipi di azioni previste ai fini della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina

   Nel quadro del presente accordo, le iniziative di creazione di capacità e di trasferimento di tecnologia marina possono comprendere a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

   a)    la condivisione di dati, informazioni, conoscenze e ricerche pertinenti, in formati di facile utilizzo, tra cui:

   i)    la condivisione di conoscenze scientifiche e tecnologiche marine;

   ii)    lo scambio di informazioni sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   iii)    la condivisione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo;

   b)    la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione, anche per quanto riguarda:

   i)    la ricerca scientifica marina, le scienze marine e le operazioni e i servizi marini correlati;

   ii)    le informazioni ambientali e biologiche raccolte mediante ricerche condotte in zone non soggette a giurisdizione nazionale;

   iii)    le conoscenze tradizionali pertinenti, nel rispetto del consenso libero, previo ed informato dei loro depositari;

   iv)    i fattori di stress sugli oceani che incidono sulla biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, compresi gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, quali il riscaldamento, la deossigenazione e l'acidificazione degli oceani;

   v)    misure quali gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette;

   vi)    le valutazioni dell'impatto ambientale;

   c)    lo sviluppo e il rafforzamento di infrastrutture pertinenti, comprese le attrezzature, ad esempio:

   i)    lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture necessarie;

   ii)    la fornitura di tecnologia, tra cui attrezzature di campionamento e apparecchiature metodologiche (ad esempio, per il campionamento idrico, geologico, biologico o chimico);

   iii)    l'acquisto delle attrezzature necessarie per sostenere e potenziare ulteriormente le capacità di ricerca e sviluppo, anche per quanto riguarda la gestione dei dati, nel contesto delle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, misure quali gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, e la realizzazione delle valutazioni dell'impatto ambientale;

   d)    lo sviluppo e il potenziamento della capacità istituzionale e dei quadri o meccanismi normativi nazionali, tra cui:

   i)    i quadri e i meccanismi strategici, giuridici e di governance;

   ii)    l'assistenza nella definizione, nell'attuazione e nell'esecuzione di misure legislative, amministrative o strategiche nazionali, compresi i requisiti normativi, scientifici e tecnici correlati, a livello nazionale, subregionale o regionale;

   iii)    l'assistenza tecnica per l'attuazione delle disposizioni del presente accordo, anche per quanto riguarda il monitoraggio dei dati e l'elaborazione di relazioni;

   iv)    la capacità di tradurre le informazioni e i dati in politiche efficaci ed efficienti, anche agevolando l'accesso e l'acquisizione delle conoscenze necessarie ad orientare i responsabili delle decisioni negli Stati in via di sviluppo che sono parte dell'accordo;

   v)    la creazione o il rafforzamento delle capacità istituzionali delle organizzazioni e delle istituzioni nazionali e regionali competenti;

   vi)    la creazione di poli scientifici nazionali e regionali, che fungano anche da archivi di dati;

   vii)    la creazione di centri di eccellenza regionali;

   viii)    la creazione di centri regionali di sviluppo delle competenze;

   ix)    il rafforzamento dei rapporti di cooperazione tra le istituzioni regionali, ad esempio la collaborazione nord-sud e sud-sud e la collaborazione tra organizzazioni marittime regionali e tra organizzazioni di gestione della pesca regionali;

   e)    lo sviluppo e il potenziamento delle capacità delle risorse umane, delle capacità di gestione finanziaria e delle competenze tecniche mediante gli scambi, la collaborazione nel settore della ricerca, il supporto tecnico, l'istruzione e la formazione e il trasferimento di tecnologia marina, ad esempio:

   i)    la collaborazione e la cooperazione nel campo delle scienze marine, anche attraverso la raccolta di dati, gli scambi di natura tecnica, i progetti e i programmi di ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti comuni di ricerca scientifica in collaborazione con le istituzioni degli Stati in via di sviluppo;

   ii)    l'istruzione e la formazione riguardanti:

       a.    le scienze naturali e sociali, sia di base che applicate, allo scopo di sviluppare le capacità scientifiche e di ricerca;

       b.    le tecnologie e l'applicazione della scienza e della tecnologia marina allo scopo di sviluppare capacità scientifiche e di ricerca;

       c.    la politica e la governance;

       d.    la pertinenza e l'applicazione delle conoscenze tradizionali;

   iii)    lo scambio di esperti, anche in materia di conoscenze tradizionali;

   iv)    l'assegnazione di finanziamenti per lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze tecniche, anche attraverso:

       a.    l'erogazione di borse di studio o di altre sovvenzioni ai rappresentanti dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo che sono parte dell'accordo all'interno di gruppi di lavoro, programmi di formazione o altri programmi pertinenti, allo scopo di sviluppare le loro capacità specifiche;

       b.    la messa a disposizione di competenze e risorse finanziarie e tecniche, in particolare per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

   v)    la creazione di un meccanismo di rete tra le risorse umane formate;

   f)    l'elaborazione e la condivisione di manuali, orientamenti e norme, tra cui:

   i)    criteri e materiali di riferimento;

   ii)    norme e regole tecnologiche;

   iii)    un archivio contenente manuali e informazioni pertinenti in cui reperire e condividere le conoscenze e le capacità su come effettuare le valutazioni dell'impatto ambientale, gli insegnamenti tratti e le migliori prassi;

   g)    l'elaborazione di programmi tecnici, scientifici e di ricerca e sviluppo, incluse le attività di ricerca biotecnologica.

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