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Document 52023PC0237

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni

COM/2023/237 final

Bruxelles, 3.5.2023

COM(2023) 237 final

2023/0140(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina ha segnato il drammatico ritorno del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità sul suolo europeo. Negli ultimi decenni le forze armate degli Stati membri dell'Unione europea sono state adattate allo svolgimento di missioni di spedizione e missioni di mantenimento e/o di imposizione della pace; la pianificazione e l'acquisizione di sistemi di difesa sono state adattate a questa realtà operativa.

La capacità di produzione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) è stata pertanto adattata per rispondere soprattutto alle limitate esigenze degli Stati membri, principalmente lungo linee di divisione nazionali, a causa di decenni di insufficienti investimenti pubblici.

In un simile scenario le imprese del settore della difesa si sono spesso trovate di fronte alla necessità di ridurre i tassi di produzione al fine di tenere a galla le linee di produzione e conservare il personale qualificato, producendo nel contempo una quantità limitata di sistemi di difesa per clienti nazionali.

Il ritorno a uno scenario di conflitto ad alta intensità capovolge il contesto di mercato sopra descritto. Come sottolineato nella comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN(2022) 24 final), il sottoinvestimento ha determinato carenze industriali e di capacità nell'Unione. Nel luglio 2022 la Commissione ha presentato la proposta relativa allo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), volta a sostenere la collaborazione tra Stati membri nella fase di appalto per colmare in modo collaborativo le carenze più urgenti e critiche, specialmente quelle create dalla risposta all'attuale aggressione russa. L'EDIRPA contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali dell'UE nel settore della difesa e l'adattamento dell'industria della difesa dell'Unione alle trasformazioni strutturali del mercato determinate da un aumento della domanda a causa del ritorno della guerra ad alta intensità.

Le carenze a livello di capacità sono diverse, ma alla luce della situazione in Ucraina vi è una specifica e urgente necessità di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria, come pure di missili, come riconosciuto dal Consiglio che, il 20 marzo 2023, ha concordato un approccio tripartito. Il Consiglio ha convenuto di consegnare con urgenza munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria all'Ucraina e, se richiesti missili, e ha invitato gli Stati membri ad acquisire congiuntamente munizioni e, se richiesto, missili, per ricostituire le proprie scorte e consentire nel contempo il proseguimento del sostegno all'Ucraina. Poiché gli sforzi congiunti volti a consentire agli Stati membri di ricostituire le proprie scorte esaurite e sostenere l'Ucraina possono essere efficaci solo se il versante dell'approvvigionamento dell'UE è in grado consegnare in tempo i prodotti per la difesa necessari, il Consiglio ha incaricato la Commissione di presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di fabbricazione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell'Unione.

La task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa ha avviato la mappatura delle capacità di fabbricazione dell'industria dell'UE, anche nel settore delle munizioni terra-terra e di artiglieria e in quello dei missili ("prodotti per la difesa pertinenti"). Le capacità di produzione nel settore industriale della difesa dell'Unione sono state tuttavia adattate a una situazione di pace, e le imprese europee del settore della difesa si trovano ad affrontare un'impennata della domanda nel settore dei prodotti per la difesa pertinenti, che impone loro di aumentare e velocizzare la produzione. Questa discrepanza tra un'urgente necessità delle forze armate e l'attuale limitata capacità di produzione si traduce in un'inflazione dei prezzi e nella difficoltà di servire i clienti, rischiando di causare un problema di sicurezza dell'approvvigionamento per le forze armate degli Stati membri e, di conseguenza, di danneggiare potenzialmente la sicurezza dei cittadini dell'UE. Questa situazione non riguarda soltanto i contraenti principali, ma tutta la catena di approvvigionamento che, per i prodotti per la difesa pertinenti, è ampiamente distribuita in tutta l'Unione e composta da numerose PMI e imprese a media capitalizzazione.

Sebbene gli Stati membri debbano garantire ordini vincolanti all'EDTIB, il potenziamento dell'industria della difesa è un processo che richiede tempo e sforzi in diversi ambiti (risorse umane, macchine utensili, gestione della catena di approvvigionamento, approvvigionamento di materie prime). Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento da parte dell'industria, la Commissione può intervenire riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso ed eliminando le strozzature esistenti, permettendo così all'industria di aumentare e velocizzare la produzione lungo la catena del valore.

Oltre al rafforzamento industriale sono necessarie ulteriori misure per garantire il corretto funzionamento del mercato interno nell'ambito dei prodotti per la difesa pertinenti, in linea con le disposizioni dell'articolo 114 TFUE. Gli ordini vincolanti da parte delle autorità degli Stati membri si troveranno ad affrontare l'ostacolo dell'attuale scarsità di capacità di fabbricazione, materie prime e personale qualificato. Per garantire l'aumento del volume e della velocità di produzione la Commissione potrebbe avere bisogno della possibilità, d'intesa con gli Stati membri interessati, di invitare i soggetti giuridici ad accettare gli ordini relativi alla produzione o all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e a darvi la priorità. Ciò garantirà che le limitate capacità di produzione esistenti siano utilizzate per conseguire gli obiettivi politici fissati dal Consiglio. Analogamente, la semplificazione normativa consentirà di derogare temporaneamente ai regolamenti e alle direttive vigenti con l'obiettivo di accelerare la produzione. Il presente atto prevede in particolare di derogare alla direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 per consentire la possibilità di aprire contratti quadro nazionali ad altri Stati membri senza organizzare una nuova gara d'appalto in considerazione dell'estrema urgenza della situazione e qualora le flessibilità offerte da tale direttiva non siano sufficienti a garantire gli interessi di sicurezza degli Stati membri disposti a partecipare ad appalti comuni. La deroga deve essere accompagnata dalla possibilità per qualsiasi operatore economico che soddisfi i requisiti iniziali degli accordi quadro di aderirvi. L'accordo quadro resta soggetto ai principi di trasparenza e di non discriminazione.

Analogamente, e al fine di accelerare i trasferimenti di munizioni e missili all'interno dell'UE, tali trasferimenti devono essere autorizzati a derogare all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/43/CE e non essere soggetti ad autorizzazione preventiva.

Per essere competitiva, innovativa e resiliente, nonché per essere in grado di incrementare le proprie capacità di produzione, l'EDTIB deve accedere a finanziamenti pubblici e privati. Trovandosi di fronte a importanti esigenze finanziarie per aumentare le capacità di produzione, le imprese del settore della difesa potrebbero avere bisogno, oltre alle sovvenzioni, di soluzioni di debito per colmare i divari tra gli ordini dei ministeri della Difesa e il fabbisogno di flussi di cassa. Le politiche di prestito restrittive nei confronti del settore industriale della difesa ostacolano tuttavia l'accesso ai finanziamenti per le imprese del settore nell'UE.

Le imprese della catena del valore dei prodotti per la difesa pertinenti devono avere accesso al finanziamento del debito per accelerare gli investimenti necessari ad aumentare le capacità di fabbricazione. Lo strumento mirerà ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le imprese dell'Unione nel settore delle munizioni e dei missili. Il regolamento dovrebbe in particolare assicurare che a tali soggetti giuridici siano garantite le stesse condizioni offerte ad altri soggetti giuridici, prendendo in carico gli eventuali costi aggiuntivi connessi specificamente alla difesa. L'atto prevede misure per agevolare l'accesso ai finanziamenti, sia con un'azione specifica ammissibile, sia nell'ambito di uno strumento denominato "Fondo di potenziamento" che propone soluzioni al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione e ridurre i rischi di tali investimenti. Il Fondo di potenziamento è attuato in regime di gestione diretta o indiretta conformemente al regolamento finanziario. La Commissione esaminerà la possibilità di istituire un meccanismo di finanziamento misto, anche nell'ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi. Anche le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'UE e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali dovrebbero essere trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il 20 marzo 2023 il Consiglio dell'Unione europea ha concordato un approccio tripartito per "accelerare la consegna e l'acquisizione congiunta di un milione di munizioni di artiglieria per l'Ucraina, nell'ambito di uno sforzo congiunto, entro i prossimi dodici mesi". Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati membri ad "acquisire congiuntamente munizioni da 155 mm e, se richiesto, missili per l'Ucraina nel modo più rapido possibile prima del 30 settembre 2023 dall'industria europea della difesa (e dalla Norvegia), entro i parametri definiti nel contesto di un progetto esistente dell'AED o attraverso progetti complementari di acquisizione congiunta guidati da uno Stato membro". Ha infine invitato la Commissione a "presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di produzione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell'Unione."

Ha altresì affermato che "saranno inoltre organizzate riunioni periodiche a livello di direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa (Commissione, SEAE, AED) al fine di valutare le esigenze e le capacità industriali nonché di garantire la stretta cooperazione necessaria, in particolare riguardo alle forniture dalle scorte, alla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti e ai vari progetti di acquisizione congiunta, allo scopo di assicurare un'adeguata attuazione delle tre diverse linee di azione."

Il 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha ribadito che "l'Unione europea è fermamente e pienamente al fianco dell'Ucraina e continuerà a fornire al paese e alla sua popolazione fermo sostegno a livello politico, economico, militare, finanziario e umanitario per tutto il tempo necessario." Ha inoltre accolto con favore "l'accordo raggiunto in sede di Consiglio per consegnare con urgenza munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria all'Ucraina e, se richiesti, missili, anche attraverso l'acquisizione congiunta e la mobilitazione di finanziamenti adeguati, tra l'altro mediante lo strumento europeo per la pace, puntando a fornire, entro i prossimi dodici mesi, un milione di munizioni di artiglieria nell'ambito di uno sforzo congiunto".

La legge a sostegno della produzione di munizioni sarà inoltre complementare alla proposta relativa allo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) e aprirà la strada al futuro programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP).

L'EDIRPA incentiva la cooperazione nella fase di appalto, a vantaggio degli Stati membri che generalmente acquistano i prodotti per la difesa più urgenti e critici, offrendo pertanto una migliore visione d'insieme ai fabbricanti di materiale per la difesa al fine di aiutarli ad adattarsi alle trasformazioni strutturali. L'attuale crisi di approvvigionamento nel settore delle munizioni richiede ulteriori azioni rivolte al versante dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti. La legge a sostegno della produzione di munizioni accompagnerà, incentiverà, accelererà e semplificherà pertanto il necessario incremento della produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Lo strumento integrerà le iniziative collaborative dell'UE esistenti in materia di difesa e genererà sinergie con l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa e altri programmi dell'UE, quali il Fondo europeo per la difesa. Lo strumento sarà inoltre attuato in piena coerenza con il piano di sviluppo delle capacità (CDP) dell'UE che individua le priorità in materia di capacità di difesa a livello dell'UE, nonché con la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) dell'UE, che tra l'altro individua nuove opportunità per la cooperazione in materia di difesa. In tale contesto potranno essere prese in considerazione anche le attività pertinenti svolte dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e da altri partner, qualora siano al servizio degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa e non escludano la partecipazione di alcuno Stato membro.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il presente regolamento mira a rafforzare la reattività dell'EDTIB e la sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione. A tal fine stabilisce un quadro per l'attuazione di una serie di misure specifiche e mirate volte ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali. Il quadro si basa su due pilastri, ciascuno dei quali corrisponde a una delle basi giuridiche del presente regolamento.

·Il primo pilastro si compone di misure volte a sostenere il rafforzamento industriale lungo le catene di approvvigionamento connesse alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'UE e si fonda sull'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'industria della difesa dell'Unione coinvolta nella produzione dei prodotti per la difesa pertinenti sta attualmente affrontando un'improvvisa impennata della domanda e deve urgentemente adattarsi a questa nuova situazione di mercato. Il sostegno finanziario dell'UE nell'ambito di questo pilastro mirerà a rafforzare la competitività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nel settore dei prodotti per la difesa pertinenti per far sì che si adatti urgentemente alle trasformazioni strutturali conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, primo trattino, TFUE. Questo pilastro sostiene pertanto l'industria dell'UE nell'incremento del suo volume di produzione, nella riduzione dei termini di consegna e nel far fronte a possibili strozzature e/o fattori che potrebbero ritardare o ostacolare l'approvvigionamento e la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

·Conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, TFUE, questo pilastro esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il secondo pilastro si fonda sull'articolo 114 TFUE e si compone di misure di armonizzazione per individuare, mappare e monitorare costantemente la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti, dei relativi componenti e dei fattori di produzione corrispondenti, e di misure volte a stabilire prescrizioni per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione.

Garantire la sicurezza del territorio dell'Unione costituisce un obiettivo prioritario di politica pubblica, e tale sicurezza dipende anche dalla disponibilità di quantità sufficienti di beni e servizi per la difesa. L'attuale contesto geopolitico determina un aumento significativo della domanda di prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione. Questa situazione incide sul funzionamento del mercato interno per tali prodotti e per i relativi componenti e ne minaccia la sicurezza dell'approvvigionamento. Gli Stati membri hanno adottato o probabilmente adotteranno misure per preservare le proprie scorte di tali prodotti e dei relativi componenti a fini di difesa nazionale. Tuttavia le divergenze tra le legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda la certificazione dei prodotti per la difesa e il trasferimento all'interno dell'UE di prodotti e relativi componenti, nonché le divergenze nell'attuazione del diritto dell'Unione, hanno determinato strozzature per le catene di approvvigionamento europee dei prodotti per la difesa pertinenti e ostacoli all'interoperabilità. Di conseguenza è necessario adottare una normativa di armonizzazione dell'Unione fondata sull'articolo 114 TFUE per garantire il funzionamento del mercato interno, evitando carenze dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione. Tali misure dovrebbero consistere nell'individuazione di "prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento", nella mappatura delle relative capacità industriali, in ordinativi classificati come prioritari, nell'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni o nell'agevolazione delle procedure di appalto. La combinazione di tali misure dovrebbe tradursi nella disponibilità di una maggiore offerta, in tutti gli Stati membri, dei prodotti per la difesa pertinenti e dei relativi componenti, necessari per il funzionamento del mercato interno, e dovrebbe inoltre garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione.

Non possono essere addotti a giustificazione di entrambi gli obiettivi di cui sopra altri articoli del TFUE né gli articoli summenzionati presi singolarmente. Gli elementi proposti sono contenuti in un unico atto, in quanto tutte le misure costituiscono un approccio coerente per affrontare, in modi diversi, la necessità di rafforzare l'ecosistema della difesa dell'Unione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Fornire una risposta globale all'improvviso aumento della domanda dei prodotti per la difesa pertinenti richiede un'azione rapida e coordinata a livello europeo, in quanto nessuno Stato membro è in grado di raggiungere tale obiettivo da solo. I singoli Stati membri non possono affrontare efficacemente il rischio di perturbazioni significative dell'approvvigionamento di tali prodotti per la difesa causate da uno squilibrio tra domanda e offerta nel mercato interno. L'adozione di approcci non coordinati comporterebbe il rischio di aggravare gli effetti della crisi di approvvigionamento poiché determinerebbe l'impennata dei prezzi ed effetti di spiazzamento per tali prodotti per la difesa. Inoltre, considerate le attuali capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione, le conseguenze delle carenze di approvvigionamento nell'Unione sono talmente ampie che quest'ultima è nella posizione migliore per intervenire rispetto a tali questioni.

Gli ambiti che la presente proposta affronta attraverso i suoi due pilastri richiedono pertanto un'azione dell'Unione.

·Per quanto riguarda il primo pilastro le misure proposte mirano ad accelerare gli investimenti nelle capacità di fabbricazione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione, rafforzando nel contempo la resilienza dell'EDTIB attraverso partenariati industriali transfrontalieri e la collaborazione delle imprese pertinenti in uno sforzo industriale congiunto per evitare un peggioramento della frammentazione delle catene di approvvigionamento. Il sostegno e gli incentivi finanziari possono essere adeguatamente concepiti e attuati soltanto a livello dell'Unione in considerazione della necessità di adattare l'EDTIB alle trasformazioni strutturali. È importante sottolineare che i produttori dei prodotti per la difesa pertinenti sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione e composti da diverse PMI e imprese a media capitalizzazione.

·Per quanto riguarda il secondo pilastro le misure previste beneficeranno il mercato interno, rafforzeranno la resilienza dell'EDTIB e garantiranno la sicurezza dell'approvvigionamento. Le misure volte a individuare, mappare e monitorare costantemente la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti, dei relativi componenti e dei fattori di produzione corrispondenti nell'Unione garantiranno la necessaria raccolta di informazioni a livello dell'Unione e consentiranno alla Commissione e agli Stati membri di prevenire le carenze che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti per la difesa. Le misure volte a stabilire prescrizioni per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti consentiranno agli Stati membri e alla Commissione di far fronte alle carenze e alle strozzature nelle catene di approvvigionamento in modo più efficace rispetto a un mosaico di misure nazionali.

Proporzionalità

Alla luce della situazione geopolitica senza precedenti e della grave minaccia per la sicurezza dell'Unione, è evidente la necessità di un'azione coordinata a livello dell'UE. L'approccio strategico proposto è proporzionato alla portata e alla gravità dei problemi individuati, ossia la necessità di garantire la consegna tempestiva di alcuni dei prodotti per la difesa di cui gli Stati membri hanno urgente bisogno. Le misure indicate nella proposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire i loro obiettivi, sono proporzionate a tali obiettivi e rispettano i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati. Esse dovranno essere attuate conformemente al principio di proporzionalità, anche nel contesto della limitazione dei diritti fondamentali conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

Scelta dell'atto giuridico

La Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta dello strumento giuridico più idoneo in quanto solo un regolamento, con le sue disposizioni di legge direttamente applicabili, può fornire il grado di uniformità necessario per l'istituzione e il funzionamento di uno strumento dell'Unione inteso a promuovere il rafforzamento di un settore industriale in tutta l'Europa e a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti specifici. Un regolamento direttamente applicabile consente inoltre di garantire che le misure proposte possano essere attuate a breve termine per rispondere alle esigenze delineate nella proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non esiste alcuna legislazione precedente concernente la presente azione specifica o che sia pertinente in relazione alla stessa. Ad oggi non vi sono state altre iniziative legislative dell'Unione nel settore della difesa aventi l'obiettivo di sostenere l'incremento delle capacità di produzione, ridurre i lead time di consegna e far fronte alle carenze di approvvigionamento. Pertanto non vi sono precedenti valutazioni ex-post o vagli di adeguatezza della legislazione vigente che abbiano avuto luogo per la presente iniziativa legislativa.

Consultazioni dei portatori di interessi

Considerata la natura politicamente sensibile della proposta e l'urgenza di prepararla affinché i colegislatori possano adottarla in tempo, non è stato possibile consultare i portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

Data l'urgente necessità di incrementare le capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di questi ultimi, la presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto formale. Un tale documento non avrebbe potuto essere realizzato nei tempi disponibili prima dell'adozione della proposta. La proposta si fonda sugli insegnamenti tratti dalla comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso del 18 maggio 2022 e sul lavoro intrapreso nel quadro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa, istituita immediatamente dopo la pubblicazione della suddetta comunicazione. La Commissione presenta questa proposta di regolamento senza includere una valutazione d'impatto al fine di consentire la sua rapida attuazione entro il 26 aprile 2023. La proposta è limitata nel tempo e contiene una disposizione che impone alla Commissione di elaborare una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

Efficienza normativa e semplificazione

Lo strumento non dovrebbe aumentare l'onere amministrativo.

Diritti fondamentali

Garantire la sicurezza dei cittadini dell'UE è un obiettivo di interesse generale che può contribuire a salvaguardare il loro diritto fondamentale alla vita, conformemente all'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), e alla libertà e alla sicurezza, conformemente all'articolo 6 della Carta.

Per contro, l'articolo 16 della Carta prevede la libertà d'impresa, e l'articolo 17 il diritto di proprietà.

Alcune misure nell'ambito del secondo pilastro sono necessarie per far fronte a gravi perturbazioni dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione e possono limitare temporaneamente la libertà d'impresa e contrattuale, tutelata dall'articolo 16 della Carta, e il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17. Qualsiasi limitazione di tali diritti contemplata dalla presente proposta, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista dalla legge, rispetterà il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, conseguirà effettivamente l'obiettivo di interesse pubblico della sicurezza e sarà conforme al principio di proporzionalità.

L'obbligo di comunicare informazioni specifiche alla Commissione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa (articolo 16 della Carta) e non la pregiudicherà in modo sproporzionato. Qualsiasi richiesta di informazioni persegue l'obiettivo di interesse generale dell'Unione di consentire l'individuazione di potenziali misure di attenuazione delle carenze che interessano i prodotti per la difesa pertinenti, essenziali per garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tali richieste di informazioni sono appropriate ed efficaci per conseguire l'obiettivo, in quanto forniscono i dati necessari per valutare la crisi in corso. La Commissione, in linea di principio, richiede solo le informazioni sollecitate da organizzazioni rappresentative e può rivolgersi alle singole imprese solo se necessario a titolo complementare. Poiché le informazioni sulla situazione dell'offerta non sono altrimenti disponibili, non esiste alcuna misura altrettanto efficace per ottenere le informazioni necessarie per consentire ai responsabili delle politiche europee di adottare misure di attenuazione. Date le gravi conseguenze geopolitiche e per la sicurezza delle carenze dei prodotti per la difesa pertinenti e la rispettiva importanza delle misure di attenuazione, le richieste di informazioni sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Le limitazioni alla libertà d'impresa e al diritto di proprietà sono inoltre controbilanciate da adeguate misure di salvaguardia. Le richieste di informazioni possono essere inviate solo per i prodotti necessari alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti e specificamente individuati, dalla Commissione e mediante un atto di esecuzione, come interessati da una crisi di approvvigionamento.

L'obbligo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari e darvi la priorità rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa e contrattuale (articolo 16 della Carta) e del diritto di proprietà (articolo 17 della Carta) e non li pregiudicherà in modo sproporzionato. Tale obbligo risponde all'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione affrontando le pertinenti perturbazioni dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa. L'obbligo è appropriato ed efficace per conseguire tale obiettivo perché garantisce che le risorse disponibili siano utilizzate preferibilmente per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. Non esiste una misura altrettanto efficace. Per quanto riguarda i prodotti individuati come interessati da una crisi di approvvigionamento che minaccia gli obiettivi di interesse generale e i diritti fondamentali di cui sopra, è proporzionato obbligare le imprese che hanno ottenuto un appalto nel contesto di un appalto congiunto degli Stati membri o le imprese coinvolte nella catena di approvvigionamento di tali prodotti ad accettare determinati ordini e darvi la priorità. Appropriate misure di salvaguardia garantiscono che le eventuali conseguenze negative che l'obbligo di assegnare priorità potrebbe avere sulla libertà d'impresa e contrattuale e sul diritto di proprietà non costituiscano una violazione di tali diritti. L'obbligo di dare la priorità a determinati ordini può scattare solo per prodotti individuati dalla Commissione e mediante un atto di esecuzione come interessati da una crisi di approvvigionamento. L'impresa interessata può chiedere alla Commissione di riconsiderare l'ordinativo classificato come prioritario se non è in grado di eseguirlo o se la sua esecuzione comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà. Il soggetto dell'obbligo è inoltre esente da qualunque responsabilità per danni per la violazione di obblighi contrattuali dovuta all'adempimento dell'obbligo imposto. Il presente regolamento sarà infine applicabile solo per un periodo di tempo limitato necessario a ripristinare il funzionamento del mercato interno e l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento per il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 30 giugno 2025 è di 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

L'incidenza sul periodo del quadro finanziario pluriennale in termini di bilancio e risorse umane necessari è indicata in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta e sarà coperta con le risorse disponibili del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione dello strumento e trasmetterla al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2024. Tale relazione valuterà in particolare i progressi compiuti in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati nella proposta. Tenendo conto della relazione di valutazione, la Commissione potrà inoltre presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento, in particolare al fine di continuare ad affrontare eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti.

2023/0140 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha messo alla prova l'industria europea della difesa e il mercato dei materiali per la difesa e ha evidenziato una serie di carenze. Si tratta di carenze che ne compromettono la capacità di soddisfare in modo sicuro e tempestivo le esigenze urgenti degli Stati membri relative a prodotti e sistemi di difesa quali munizioni e missili, considerato l'elevato tasso di consumo di questi prodotti o sistemi durante un conflitto ad alta intensità.

(2)Dal 24 febbraio 2022 l'Unione e i suoi Stati membri intensificano costantemente gli sforzi per contribuire a soddisfare le pressanti esigenze di difesa dell'Ucraina. In tale contesto, di fronte alla crescita dell'instabilità, della competizione strategica e delle minacce alla sicurezza, i capi di Stato o di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, hanno inoltre deciso di assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza dell'Unione e di compiere ulteriori passi decisivi verso la costruzione della sovranità europea. Si sono impegnati a "rafforzare le capacità di difesa" europee, hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti comuni e appalti congiunti in materia di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'Unione. Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la "bussola strategica per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Unione nel prossimo decennio", che è stata successivamente approvata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022. La bussola strategica sottolinea la necessità di aumentare la spesa per la difesa e di investire di più nelle capacità, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale.

(3)Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta "sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso", che sottolinea l'esistenza, all'interno dell'Unione, di lacune finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa. Nel luglio 2022 la Commissione ha presentato lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), destinato a sostenere la collaborazione tra Stati membri nella fase degli appalti per colmare le carenze più urgenti e critiche, specialmente quelle create dalla risposta all'attuale aggressione russa, in modo collaborativo. L'EDIRPA contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali dell'Unione nel settore della difesa e l'adattamento dell'industria della difesa dell'Unione alle trasformazioni strutturali del mercato determinate da un aumento della domanda dovuto a nuove sfide, come il ritorno a un conflitto ad alta intensità.

(4)Alla luce della situazione in Ucraina e delle sue pressanti esigenze di difesa, in particolare per quanto riguarda le munizioni, il 20 marzo 2023 il Consiglio ha concordato un approccio tripartito, volto a fornire all'Ucraina un milione di munizioni di artiglieria nell'ambito di uno sforzo congiunto entro i prossimi dodici mesi. Ha convenuto di consegnare con urgenza all'Ucraina munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili provenienti dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti. Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati membri ad acquisire congiuntamente munizioni e, se richiesti, missili dall'industria europea della difesa (e dalla Norvegia) nel contesto di un progetto esistente dell'Agenzia europea per la difesa (AED) o attraverso progetti complementari di acquisizione congiunta guidati dagli Stati membri, al fine di ricostituire le proprie scorte e consentire nel contempo il proseguimento del sostegno all'Ucraina. Per sostenere tali sforzi, il Consiglio ha convenuto di mobilitare finanziamenti adeguati, tra l'altro mediante lo strumento europeo per la pace (EPF). Il Consiglio ha altresì incaricato la Commissione di presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di produzione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell'Unione. Quest'ultimo punto è essenziale per garantire che le esigenze di sicurezza dell'Unione siano adeguatamente soddisfatte in ogni momento e che l'industria della difesa e il mercato interno dell'Unione siano all'altezza degli attuali cambiamenti. Le tre linee di azione interconnesse devono essere perseguite in parallelo e in modo coordinato. Saranno inoltre organizzate riunioni periodiche a livello di direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa (Commissione, SEAE, AED) al fine di valutare le esigenze e le capacità industriali nonché di garantire la stretta cooperazione necessaria, così da assicurare un'adeguata attuazione delle tre linee di azione.

(5)Il 13 aprile 2023 il Consiglio ha adottato una misura di assistenza del valore di 1 miliardo di EUR nell'ambito dell'EPF a sostegno delle forze armate ucraine, che consente il rimborso agli Stati membri delle munizioni terra-terra, delle munizioni di artiglieria e, se del caso, dei missili donati all'Ucraina e provenienti dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 31 maggio 2023. Per quanto riguarda gli appalti congiunti, finora 24 Stati membri e la Norvegia hanno firmato l'accordo di progetto dell'AED che prevede l'acquisto collaborativo di munizioni.

(6)Gli sforzi congiunti volti a consentire agli Stati membri di ricostituire le proprie scorte esaurite e a sostenere l'Ucraina possono essere efficaci solo se l'approvvigionamento dell'Unione permette la consegna tempestiva dei prodotti per la difesa necessari. Tuttavia, il rapido calo delle scorte, la produzione europea giunta quasi alla capacità massima di assorbimento degli ordini degli Stati membri o di paesi terzi, e i prezzi già in notevole aumento rendono necessarie ulteriori misure di politica industriale dell'Unione per garantire un rapido potenziamento delle capacità di fabbricazione.

(7)Come evidenziato dai lavori della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa (Commissione, SEAE, AED) riguardanti il coordinamento delle esigenze in materia di appalti a brevissimo termine nel settore della difesa e il dialogo con gli Stati membri e i fabbricanti di materiali per la difesa dell'Unione per sostenere gli appalti comuni volti a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina, l'industria dell'Unione dispone di capacità di fabbricazione nel settore delle munizioni terra-terra, delle munizioni di artiglieria e dei missili. Tuttavia, le capacità di produzione nel settore industriale della difesa dell'Unione sono state definite specificamente per periodi diversi dall'attuale, ricco di sfide per l'Unione. I flussi di approvvigionamento sono stati adattati in funzione di una domanda più modesta, con un livello minimo di scorte e fornitori diversificati a livello mondiale per ridurre i costi, e ciò espone il settore industriale della difesa dell'Unione a dipendenze. Di conseguenza, in tale contesto, l'attuale capacità di fabbricazione e le catene di approvvigionamento e del valore esistenti non consentono una consegna sicura e tempestiva dei prodotti per la difesa tale da soddisfare le esigenze degli Stati membri in relazione ai rispettivi requisiti di sicurezza e al proseguimento del sostegno delle esigenze ucraine, e questo genera tensioni sul mercato delle munizioni terra-terra, delle munizioni di artiglieria e dei missili nonché il rischio di un effetto di spiazzamento. È pertanto necessario un intervento supplementare a livello dell'Unione.

(8)Conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, TFUE, la politica industriale dell'Unione persegue l'obiettivo di accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali. Appare pertanto opportuno sostenere l'industria dell'Unione nell'incremento del suo volume di produzione, nella riduzione del lead time di consegna e nel far fronte a possibili strozzature e/o fattori che potrebbero ritardare o ostacolare l'approvvigionamento e la produzione di munizioni terra-terra, di munizioni di artiglieria e di missili, considerati prodotti per la difesa pertinenti ai fini del presente regolamento.

(9)Le misure adottate a livello dell'Unione dovrebbero mirare a rafforzare la competitività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nel settore delle munizioni e dei missili, per consentirne l'urgente adattamento alle trasformazioni strutturali.

(10)A tal fine è opportuno istituire uno strumento volto a sostenere finanziariamente il rafforzamento dell'industria in tutte le catene di approvvigionamento e del valore connesse alla produzione di tali prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione ("strumento").

(11)Lo strumento sarà coerente con le iniziative collaborative esistenti dell'UE nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa, la proposta relativa a uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni, nonché lo strumento europeo per la pace, e genererà sinergie con altri programmi dell'Unione. Lo strumento è inoltre pienamente coerente con le ambizioni della bussola strategica.

(12)È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio si applichi al presente strumento, salvo diversamente specificato.

(13)A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di rispondere all'invito del Consiglio del 20 marzo 2023 di accelerare la consegna dei prodotti per la difesa pertinenti, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni riguardanti un periodo a decorrere da tale data.

(14)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie 3 (Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020).

(15)Gli Stati membri possono chiedere di trasferire allo strumento le risorse loro assegnate in regime di gestione concorrente, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo potrebbe verificarsi in particolare nei casi in cui la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti deve far fronte a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatesi nei territori degli Stati membri, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, e quando tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma dal quale provengono. Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 possono essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del FESR e del FSE+ secondo quanto stabilito nei regolamenti specifici relativi ai fondi. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione dovrebbe valutare i programmi nazionali modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi. Data l'urgenza della situazione, è opportuno che la Commissione si adoperi per concludere la valutazione dei programmi nazionali modificati senza indebito ritardo.

(16)Nella proposta di piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , gli Stati membri dovrebbero poter proporre misure che contribuiscano anche agli obiettivi del presente strumento. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero prendere in particolare considerazione misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza conformemente allo strumento.

(17)In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 6 , (Euratom, CE) n. 2185/96 7 e (UE) 2017/1939 8 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 . In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(18)I membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al presente strumento come paesi associati nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che prevede l'attuazione delle condizioni di partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga a tali paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(19)Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così all'industria un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Nell'attuale contesto di emergenza, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 60 % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai beneficiari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.

(20)I portatori di interessi del settore industriale della difesa sostengono costi indiretti specifici, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza. È pertanto opportuno consentire un tasso fisso pari al 7 % del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione.

(21)Lo strumento dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi definiti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti, quali il coordinamento industriale e le attività di rete, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità, il processo industriale di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in questo settore, nonché la formazione del personale.

(22)Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, sono idonei al sostegno solo i soggetti giuridici, pubblici o privati, che sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o nei paesi associati.

(23)I soggetti giuridici che sono stabiliti nell'Unione o in un paese associato e sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero essere idonei quali destinatari solo se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. La partecipazione di tali soggetti giuridici non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi dello strumento. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. A tale riguardo dovrebbero inoltre essere prese in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In considerazione dell'urgenza della situazione derivante dall'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni, lo strumento dovrebbe tenere conto delle catene di approvvigionamento esistenti.

(24)Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione sostenuta dallo strumento dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione, e i destinatari coinvolti in un'azione dovrebbero avere le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato. Di conseguenza, un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato, non dovrebbe essere idoneo a essere un destinatario coinvolto nell'azione.

(25)A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio 10 , le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(26)Nella valutazione delle proposte, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità dello strumento. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del contributo all'incremento, al potenziamento, alla riserva, alla modernizzazione delle capacità di fabbricazione, nonché alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze della relativa forza lavoro. La valutazione dovrebbe inoltre riguardare il contributo delle proposte alla riduzione del lead time di consegna dei prodotti per la difesa pertinenti, anche attraverso meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini, all'individuazione e all'eliminazione delle strozzature lungo le catene di approvvigionamento nonché al rafforzamento della resilienza di tali catene di approvvigionamento grazie allo sviluppo e all'operatività della cooperazione transfrontaliera delle imprese, in particolare, in misura significativa, delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

(27)Nella progettazione, nella concessione e nell'attuazione del sostegno finanziario dell'UE, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione affinché tali misure non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

(28)Inoltre l'attuale crisi non ha soltanto messo in luce le carenze nel settore industriale della difesa dell'UE, ma ha anche creato difficoltà al funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa. L'attuale contesto geopolitico determina infatti un aumento significativo della domanda che incide sul funzionamento del mercato interno della produzione e della vendita di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili nonché dei relativi componenti nell'Unione. Mentre alcuni Stati membri hanno adottato o probabilmente adotteranno misure per preservare le proprie scorte per motivi di sicurezza nazionale, altri hanno difficoltà di accesso alle merci necessarie per fabbricare o acquisire munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. Talvolta la difficoltà di accedere a una singola materia prima o a uno specifico componente ostacola l'intera catena di produzione. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario adottare determinate misure che garantiranno, in modo coordinato, norme armonizzate per agevolare la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa. Tali norme dovrebbero includere la mappatura delle esigenze di beni e servizi nel mercato interno in questione, la possibilità di stabilire ordini classificati come prioritari a livello dell'Unione quando almeno tre Stati membri decidono o intendono decidere di acquisire congiuntamente prodotti per la difesa, ove necessario per perseguire un obiettivo di interesse generale di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, e un'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni o l'agevolazione delle procedure di appalto. Tali misure dovrebbero basarsi sull'articolo 114 TFUE.

(29)Al fine di adottare le misure necessarie e appropriate a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, sulla base dell'attività di cooperazione con il SEAE e l'AED nel contesto della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa, istituire e mantenere una mappatura delle imprese stabilite nell'Unione che operano lungo le catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti. La mappatura dovrebbe includere in particolare il tipo e le specifiche dei loro prodotti, la relativa capacità di produzione e la loro posizione nella catena di approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti. La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente la capacità di produzione e le catene di approvvigionamento delle imprese individuate nella mappatura, in stretta cooperazione con queste ultime. I risultati della mappatura e del monitoraggio dovrebbero essere presentati e discussi dal comitato di programma.

(30)Su tale base, la Commissione dovrebbe redigere un elenco indicando i prodotti per la difesa pertinenti, o loro materie prime o componenti, che sono oggetto di perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative. La Commissione dovrebbe aggiornare regolarmente tale elenco di prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento, al fine di concentrarsi solo su eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti.

(31)La Commissione dovrebbe poter chiedere di ricevere le informazioni necessarie per garantire la tempestiva disponibilità dei prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento dagli operatori economici che trattano tali prodotti o loro materie prime o componenti, d'intesa con lo Stato membro in cui essi sono stabiliti. Tali informazioni dovrebbero orientare la decisione della Commissione sulle misure appropriate da adottare a norma del presente regolamento per affrontare eventuali perturbazioni o strozzature che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché di loro materie prime e componenti. 

(32)Tale meccanismo di individuazione, mappatura e monitoraggio costante dovrebbe consentire un'analisi in tempo quasi reale della capacità di produzione nell'Unione, dei fattori critici che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e dello stato delle scorte. Dovrebbe inoltre consentire alla Commissione di elaborare misure di risposta alle emergenze in caso di carenze effettive o previste.

(33)Evitare carenze dei prodotti per la difesa pertinenti è essenziale per preservare l'obiettivo di interesse generale della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e giustifica, ove necessario, interferenze proporzionate con i diritti fondamentali delle imprese che forniscono prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento, quali la libertà d'impresa a norma dell'articolo 16 della Carta e il diritto di proprietà a norma dell'articolo 17 della stessa, nel rispetto dell'articolo 52 della medesima. Tali interferenze possono essere giustificate in particolare quando diversi Stati membri hanno intrapreso sforzi specifici per consolidare la domanda attraverso appalti congiunti, contribuendo in tal modo all'ulteriore integrazione e al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa pertinenti. Su richiesta di almeno tre Stati membri che cooperano all'acquisto dei prodotti per la difesa pertinenti o di almeno uno Stato membro che acquista allo scopo di trasferire all'Ucraina i prodotti per la difesa pertinenti acquisiti, i quali Stati membri hanno gravi difficoltà a concludere o eseguire un contratto, la Commissione può, con l'accordo dello Stato membro di stabilimento, richiedere alle imprese di accettare e dare priorità agli ordini dei prodotti pertinenti critici dal punto di vista dell'approvvigionamento. Al fine di tutelare i diritti fondamentali delle imprese, tali richieste dovrebbero essere avanzate solo per i prodotti che sono stati identificati dalla Commissione in una decisione di esecuzione. Dovrebbe inoltre essere stabilita una procedura in più fasi per dare alle imprese la possibilità di esprimere le loro preoccupazioni in merito all'azione prospettata. In particolare la Commissione, d'intesa con lo Stato membro in cui è stabilita l'impresa, dovrebbe informare le imprese interessate della sua intenzione di chiedere loro di accettare e mettere al primo posto un ordine classificato come prioritario e fornire a dette imprese tutti gli elementi necessari per consentire loro di prendere una decisione informata sulla possibilità di accettare tale richiesta. In caso di rifiuto dell'impresa, la Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato e tenendo debitamente conto della natura delle obiezioni sollevate dall'impresa, può ritenere che sia giustificata da motivi di sicurezza l'imposizione, mediante una decisione di esecuzione, di un ordine classificato come prioritario. Una tale decisione dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'ordine classificato come prioritario dovrebbe essere effettuato a un prezzo equo e ragionevole. Tale ordine dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

(34)Al fine di tutelare i diritti fondamentali delle imprese, esse dovrebbero avere il diritto di chiedere di essere dispensate dai loro obblighi in situazioni in cui l'esecuzione dell'ordine classificato come prioritario non sia possibile, neppure dandogli la priorità, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa.

(35)Nel caso eccezionale in cui un'impresa operante lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione riceva un ordine classificato come prioritario da un paese terzo, essa dovrebbe informarne la Commissione.

(36)Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a specifici settori della difesa che svolgono funzioni vitali per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, il rispetto dell'obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità per danni verso terzi per eventuali violazioni di obblighi contrattuali che potrebbero derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione di obblighi contrattuali fosse necessaria per il rispetto delle priorità imposte. Le imprese potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione di un ordine classificato come prioritario dovrebbero prevedere tale possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l'applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non dovrebbe incidere sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio 11 .

(37)L'obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti non dovrebbe pregiudicare in modo sproporzionato la libertà d'impresa e contrattuale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e il diritto di proprietà sancito dal suo articolo 17. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti dovrebbero essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e rispettare il principio di proporzionalità.

(38)Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'UE così come la qualificazione e certificazione dei prodotti finali pertinenti siano trattate in modo efficiente e tempestivo.

(39)Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza, è necessario che gli impianti di produzione connessi alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. Dovrebbe essere data loro la priorità in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.

(40)In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'applicazione del pertinente diritto possa incidere negativamente sulle suddette finalità. Ciò può applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza 12 , che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. La sua attuazione però può anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che possa essere adottata per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l'ambiente, la salute e la sicurezza.

(41)Al fine di ottimizzare l'uso delle catene di approvvigionamento esistenti, assicurando in tal modo la continuità della produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di ricorrere, o di incoraggiare le imprese interessate a ricorrere, alle deroghe previste dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 . Qualora per avvalersi di tali deroghe sia richiesta un'autorizzazione preventiva delle autorità nazionali, le relative domande dovrebbero essere trattate in modo efficiente e tempestivo.

(42)La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal trattato. Questa direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano situazioni di urgenza dovute a una crisi, tra cui i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia l'estrema urgenza causata dall'attuale crisi di approvvigionamento nel settore delle munizioni può essere incompatibile anche con tali disposizioni nei casi in cui più di due Stati membri intendano partecipare ad appalti comuni. In alcuni casi l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è quella di aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori degli Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro iniziale.

(43)Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le modifiche di un contratto devono limitarsi rigorosamente a quanto strettamente necessario nelle circostanze, rispettando nel contempo, per quanto possibile, i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. A tale riguardo, dovrebbe essere possibile derogare alla direttiva 2009/81/CE aumentando i quantitativi previsti nell'accordo quadro, aprendo inoltre quest'ultimo alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di altri Stati membri. Tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, per detti quantitativi supplementari, dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice iniziale che ha concluso l'accordo quadro iniziale. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe inoltre consentire a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'accordo quadro iniziale di diventare un contraente nell'ambito di tale accordo quadro. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate possano essere informate. Al fine di limitare gli effetti di tali modifiche sul corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni sproporzionate della concorrenza, è opportuno che le modifiche degli accordi quadro siano introdotte solamente fino al 30 giugno 2025.

(44)La direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 mira a semplificare le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'UE, in particolare attraverso licenze generali di trasferimento che si basano su verifiche ex post e coprono una data gamma di prodotti diretti a determinati destinatari o per uno scopo specifico, e per le quali non è necessaria una richiesta preventiva. Tuttavia nessuna delle licenze generali di trasferimento obbligatorie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/43/CE né le raccomandazioni della Commissione sull'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni di tali licenze sono sufficienti a garantire i trasferimenti necessari per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

(45)Nel contesto attuale, che impone di ridurre i lead time di consegna lungo le catene di approvvigionamento e del valore interessate, risulta necessario esentare il trasferimento dei prodotti per la difesa pertinenti dall'obbligo di autorizzazione preventiva all'interno dell'Unione. Tale esenzione non dovrebbe incidere sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

(46)Per essere competitiva, innovativa e resiliente, nonché per essere in grado di incrementare le proprie capacità di produzione, l'EDTIB deve accedere a finanziamenti pubblici e privati. Come indicato nel "Contributo della Commissione alla difesa europea" del 15 febbraio 2022, le iniziative dell'Unione nel campo della finanza sostenibile si articolano coerentemente con gli sforzi profusi dall'Unione per favorire un adeguato accesso ai finanziamenti e agli investimenti per l'industria europea della difesa. In tale contesto il quadro della finanza sostenibile dell'UE non impedisce gli investimenti in attività connesse alla difesa. L'industria della difesa dell'Unione contribuisce in modo determinante alla resilienza, alla sicurezza dell'Unione e, di conseguenza, alla pace e alla sostenibilità sociale. Nell'ambito delle iniziative dell'Unione sulle politiche di finanza sostenibile, le armi controverse oggetto di convenzioni internazionali che ne vietano lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, l'impiego, il trasferimento e la fornitura, e di cui gli Stati membri dell'Unione sono firmatari, sono considerate incompatibili con la sostenibilità sociale. Il settore è soggetto a un rigoroso controllo normativo da parte degli Stati membri per quanto riguarda il trasferimento e l'esportazione di prodotti militari e a duplice uso. In questa prospettiva, l'impegno degli agenti finanziari nazionali ed europei, come le banche e gli istituti nazionali di promozione, a sostegno dell'industria europea della difesa invierebbe un segnale forte al settore privato. Oltre a perseguire pienamente le sue altre missioni di finanziamento dello sviluppo economico e delle politiche pubbliche, compresa la duplice transizione, e in linea con l'articolo 309 TFUE e con il suo statuto, la Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti al di là dell'attuale sostegno al duplice uso, laddove tali investimenti servano chiaramente ad attuare le priorità della bussola strategica.

(47)Le imprese della catena del valore dei prodotti per la difesa pertinenti dovrebbero avere accesso al finanziamento del debito per accelerare gli investimenti necessari ad aumentare le capacità di fabbricazione. Lo strumento dovrebbe agevolare l'accesso ai finanziamenti per le imprese dell'Unione nel settore delle munizioni e dei missili. Il regolamento dovrebbe in particolare assicurare che a tali soggetti giuridici siano garantite le stesse condizioni offerte ad altri soggetti giuridici, prendendo in carico gli eventuali costi aggiuntivi connessi specificamente alla difesa.

(48)La Commissione può istituire un apposito meccanismo nell'ambito delle attività di agevolazione degli investimenti descritte collettivamente come "Fondo di potenziamento". Il Fondo di potenziamento può essere attuato in regime di gestione diretta o indiretta. La Commissione dovrebbe esaminare al riguardo il modo più adeguato per mobilitare il bilancio dell'UE al fine di sbloccare investimenti pubblici e privati a sostegno del rapido potenziamento perseguito, ad esempio attraverso la possibilità di un meccanismo di finanziamento misto, anche nell'ambito del fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi. Le attività del "Fondo di potenziamento" dovrebbero sostenere l'aumento delle capacità di fabbricazione nel settore delle munizioni e dei missili offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per le imprese lungo tutta la catena del valore.

(49)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e dell'elenco dei prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento, la disposizione dell'obbligo per le imprese interessate da una richiesta di ordine classificato come prioritario di accettare o eseguire tale ordine a un prezzo equo e ragionevole e la definizione delle modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 . Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'adozione dell'elenco dei prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento, alla disposizione dell'obbligo per le imprese interessate da una richiesta di ordine classificato come prioritario di accettare o eseguire tale ordine a un prezzo equo e ragionevole e alla definizione delle modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(50)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all'impatto della crisi di sicurezza, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea ("TUE"). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(51)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 TFUE e i relativi regolamenti di esecuzione.

(52)Occorre ricordare che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti dal titolo V, capo 2, sono a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

(53)Considerata l'urgenza di affrontare la crisi di sicurezza, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tenuto conto del pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento causato dalla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

(54)In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 18 , è opportuno che il presente regolamento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del regolamento sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione entro il 30 giugno 2024, anche al fine di presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce una serie di misure e stabilisce un bilancio intesi a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e la sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria nonché di missili ("prodotti per la difesa pertinenti"), in particolare attraverso:

a)uno strumento che sostiene finanziariamente il rafforzamento industriale per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione, anche attraverso l'approvvigionamento dei loro componenti ("strumento");

b)l'individuazione, la mappatura e il monitoraggio costante della disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti, dei loro componenti e dei fattori di produzione (materie prime) corrispondenti;

c)l'istituzione di meccanismi, principi e norme temporanee per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti per i loro acquirenti nell'Unione.

Sulla base di una valutazione, a norma dell'articolo 28, dei risultati conseguiti con l'attuazione del presente regolamento entro la metà del 2024, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del contesto della sicurezza, sarà presa in considerazione l'opportunità di estendere l'applicabilità della serie di misure e di assegnare il bilancio supplementare corrispondente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"materie prime": i materiali necessari per produrre i prodotti per la difesa pertinenti;

2)"strozzatura": un punto di congestione in un sistema di produzione che interrompe o rallenta gravemente la produzione;

3)"destinatario": un soggetto con cui sono stati firmati un accordo o una convenzione di finanziamento o cui è stata notificata una decisione relativa a un accordo o a una convenzione di finanziamento;

4)"richiedente": una persona fisica o un soggetto, dotato o meno di personalità giuridica, che ha presentato domanda nell'ambito di una procedura di attribuzione di una sovvenzione;

5)"controllo": la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

6)"struttura di gestione esecutiva": un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

7)"soggetto": una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

8)"informazioni classificate": le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o un contrassegno di classifica corrispondente, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea;

9)"informazioni sensibili": le informazioni e i dati che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;

10)"soggetto di un paese terzo non associato": un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o, qualora sia stabilito nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;

11)"lead time di produzione": il periodo di tempo che intercorre tra l'inoltro di un ordine di acquisto e il completamento dell'ordine da parte del fabbricante;

12)"prodotti per la difesa pertinenti": munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili;

13)"prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento": i prodotti per la difesa pertinenti o loro componenti o materie prime chiave che sono stati identificati come gravemente colpiti da perturbazioni o potenziali perturbazioni del funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento, con conseguenti carenze significative, effettive o potenziali;

14)"operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme non rimborsabili di aiuto o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

15)"marchio di eccellenza": un marchio di qualità attribuito alle proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nel quadro dello strumento che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito nell'ambito del programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali. 

Articolo 3

Paesi terzi associati allo strumento

Lo strumento è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (paesi associati), in conformità delle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Capo II

LO STRUMENTO

Articolo 4

Obiettivi dello strumento

1.L'obiettivo dello strumento è promuovere l'efficienza e la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per sostenere il potenziamento della capacità di produzione e la consegna tempestiva dei prodotti per la difesa pertinenti attraverso il rafforzamento industriale.

2.Il rafforzamento industriale consiste in particolare nell'avviare e accelerare l'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dalla crisi di approvvigionamento che colpisce i prodotti per la difesa pertinenti. Ciò dovrebbe includere il miglioramento e l'accelerazione della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti per la difesa pertinenti, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa pertinenti in tutta l'Unione, in particolare grazie all'intensificazione e all'ampliamento della cooperazione transfrontaliera tra i soggetti giuridici interessati.

Articolo 5

Bilancio

1.La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 30 giugno 2025 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino a 50 milioni di EUR possono essere utilizzati come operazione di finanziamento misto nell'ambito del "Fondo di potenziamento" di cui all'articolo 21.

3.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite allo strumento, su richiesta dello Stato membro interessato, alle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 . Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta per le risorse trasferite in conformità del presente paragrafo, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi in conformità delle condizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

4.L'importo di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

5.Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

6.Il bilancio dello strumento può essere rafforzato qualora la situazione lo richieda o in caso di proroga del regolamento, in conformità dell'articolo 1, ultimo comma.

Articolo 6

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche nel quadro dello strumento, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2.Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento, le azioni devono essere conformi a tutte le condizioni seguenti: 

a)sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento; 

b)sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; 

c)non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio. 

3.Nel proporre piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, in conformità del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono includere misure che contribuiscono anche agli obiettivi del presente strumento, in particolare misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.

4.L'articolo 8, paragrafo 5, si applica per analogia alle azioni finanziate in conformità del presente articolo.

Articolo 7

Forme di finanziamento dell'Unione

1.Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta e, per quanto riguarda la gestione del Fondo di potenziamento di cui all'articolo 21, in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Lo strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, compresi finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto. Le operazioni di finanziamento misto sono effettuate in conformità del titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento (UE) 2021/523 e dell'articolo 21 del presente regolamento. 

2.In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i contributi finanziari possono, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, riguardare azioni avviate prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 20 marzo 2023.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1.Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 4 sono ammissibili al finanziamento.

2.Lo strumento fornisce sostegno finanziario ad azioni volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione per assicurare l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.

3.Le azioni ammissibili riguardano una o più delle attività seguenti e sono esclusivamente connesse alle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, compresi i loro componenti e le loro materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione:

a)l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, per quanto riguarda i prodotti per la difesa pertinenti o le loro materie prime e i loro componenti, nella misura in cui questi ultimi siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;

b)l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività volte al coordinamento dell'approvvigionamento o della riserva di materie prime e componenti, nella misura in cui questi ultimi siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché le attività destinate alle capacità di produzione e al coordinamento dei piani di produzione;

c)la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate dei prodotti per la difesa pertinenti, delle loro materie prime e dei loro componenti, nella misura in cui questi ultimi siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;

d)il collaudo e, se del caso, il ricondizionamento e la certificazione dei prodotti per la difesa pertinenti, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali;

e)la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui alle lettere da a) a d) del presente articolo;

f)il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti da parte degli operatori economici interessati attivi nella produzione o nella messa a disposizione dei prodotti per la difesa pertinenti, mediante la compensazione di eventuali costi aggiuntivi derivanti specificamente dal settore industriale della difesa, per gli investimenti connessi alle attività di cui alle lettere da a) a e) del presente articolo.

4.Le azioni seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello strumento:

a)azioni connesse alla produzione di beni o alla prestazione di servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;

b)azioni connesse alla produzione di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani;

c)azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private;

d)azioni che comportano spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

5.Nel concludere accordi con singoli destinatari la Commissione assicura che lo strumento finanzi solo attività a esclusivo beneficio delle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o dei loro componenti e delle loro materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione.

Articolo 9

Tasso di finanziamento

1.Lo strumento finanzia fino al 40 % dei costi ammissibili di un'azione ammissibile.

2.In deroga al paragrafo 1, un'azione è ammissibile a un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali per ciascuno dei criteri seguenti:

a)se i richiedenti dimostrano un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati, come descritto all'articolo 10, paragrafo 4;

b)se i richiedenti si impegnano a dare priorità, per la durata dell'azione, agli ordini derivanti dagli appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti di almeno tre Stati membri o paesi associati o dagli appalti dei prodotti per la difesa pertinenti di almeno uno Stato membro che acquista allo scopo di trasferire all'Ucraina i prodotti per la difesa pertinenti acquisiti. Tale impegno si applica tutti gli appalti di prodotti che beneficiano direttamente o indirettamente del sostegno nell'ambito del presente strumento.

A titolo di deroga, il sostegno dello strumento può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili di un'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera f).

3.I destinatari dimostrano che i costi di un'azione non coperti dal sostegno dell'Unione devono essere coperti da altri strumenti di finanziamento.

Articolo 10

Soggetti idonei

1.I destinatari coinvolti in un'azione sono soggetti giuridici, di proprietà pubblica o privata, stabiliti nell'Unione o in un paese associato.

2.Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione, e le loro strutture di gestione esecutiva sono stabilite nell'Unione o in un paese associato.

3.Un'impresa stabilita nell'Unione o in un paese associato e controllata da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idonea quale destinataria coinvolta in un'azione sostenuta dallo strumento solo se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale l'impresa è stabilita sono rese disponibili alla Commissione secondo le relative procedure nazionali, così da assicurare che il coinvolgimento di una tale impresa in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

a)il destinatario sia in grado di eseguire l'azione e conseguire risultati senza restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o restrizioni che pregiudichino le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione;

b)i prodotti realizzati da imprese che hanno beneficiato del sostegno finanziario dello strumento non siano sottoposti ad alcuna restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati; e

c)sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili o classificate relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso.

4.Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilita l'impresa, possono essere previste ulteriori garanzie.

5.La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 in merito alle imprese considerate idonee ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 11

Criteri di attribuzione

Ciascuna proposta è valutata sulla base di uno o più dei criteri illustrati di seguito per la misurazione del contributo delle azioni in questione al rafforzamento industriale inteso a promuovere l'efficienza e la competitività generale dell'EDTIB in relazione ai prodotti per la difesa pertinenti:

1)aumento della capacità di produzione nell'Unione: il contributo dell'azione, in relazione ai prodotti per la difesa pertinenti, all'aumento, al potenziamento o alla conservazione delle capacità di fabbricazione, alla loro modernizzazione o alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze della relativa forza lavoro;

2)riduzione dei lead time di consegna: il contributo dell'azione al tempestivo soddisfacimento della domanda espresso nell'ambito degli appalti in termini di riduzione dei lead time di consegna, anche mediante meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini;

3)eliminazione delle strozzature nell'approvvigionamento e nella produzione: il contributo dell'azione alla celere individuazione e alla rapida e duratura eliminazione delle strozzature nell'approvvigionamento (materie prime e altri fattori di produzione) o nella produzione (capacità di fabbricazione);

4)resilienza attraverso la cooperazione transfrontaliera: il contributo dell'azione allo sviluppo e all'operatività della cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite in Stati membri o paesi associati diversi, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, le PMI o le imprese a media capitalizzazione in qualità di destinatari, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento;

5)la dimostrazione da parte dei richiedenti del nesso tra l'azione e i nuovi ordini derivanti dagli appalti congiunti dei prodotti per la difesa pertinenti indetti da almeno tre Stati membri o paesi associati, in particolare se organizzati in un quadro dell'UE;

6)la qualità del piano di attuazione dell'azione, anche in termini di processi e monitoraggio.

Articolo 12

Programma di lavoro

1.Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro unico di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

2.La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

3.Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento in linea con la mappatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.

Capo III

Individuazione e mappatura

Articolo 13

Individuazione delle esigenze, mappatura e monitoraggio delle capacità

1.Sulla base dell'attività di cooperazione con il SEAE e l'AED nel contesto della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa, la Commissione istituisce e mantiene una mappatura delle imprese interessate stabilite nell'Unione che operano lungo le catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, comprendente, ad esempio, il tipo e le specifiche dei prodotti per la difesa pertinenti realizzati, la relativa capacità di produzione e la loro posizione nella catena di approvvigionamento.

In base a tale mappatura la Commissione, in stretta cooperazione con le imprese individuate, ne monitora costantemente la capacità di produzione e le catene di approvvigionamento e ne valuta la capacità complessiva di rispondere all'evoluzione prevista della domanda di mercato.

2.La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 22 e discute regolarmente con esso i risultati della mappatura o del relativo aggiornamento nonché del monitoraggio delle catene di approvvigionamento e la propria valutazione della capacità complessiva delle imprese individuate di rispondere all'evoluzione prevista della domanda di mercato. A tal fine la Commissione terrà conto del lavoro svolto nel contesto delle riunioni periodiche dei direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.

3.Sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1 e tenendo debitamente conto delle discussioni tenutesi a norma del paragrafo 2 la Commissione, mediante atti di esecuzione, redige e aggiorna regolarmente un elenco di prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati in relazione alla crisi di approvvigionamento, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

4.La Commissione, d'intesa con lo Stato membro in cui sono stabilite, può chiedere alle imprese che forniscono prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento, e in relazione a tali prodotti, di ricevere, entro cinque giorni lavorativi, informazioni dettagliate riguardanti:

a)la capacità di produzione totale in relazione ai prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento pertinenti;

b)le variazioni esistenti e previste delle scorte di tali prodotti;

c)qualsiasi calendario esistente della produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione situato nell'Unione o al di fuori di essa;

d)qualsiasi altra informazione supplementare pertinente per garantire la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento.

5.Fatti salvi gli interessi di sicurezza nazionale, gli Stati membri forniscono alla Commissione, se del caso, le informazioni supplementari necessarie per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

6.Fatti salvi gli interessi di sicurezza nazionale e la tutela delle informazioni commerciali riservate derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri, lo Stato membro che intenda adottare, a livello nazionale, misure per l'appalto, l'acquisto o la fabbricazione di prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 3 informa tempestivamente la Commissione.

Capo IV

Sicurezza dell'approvvigionamento

Articolo 14

Ordini classificati come prioritari

1.Qualora almeno tre Stati membri che hanno concluso o stanno valutando di concludere un accordo in materia di appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti o qualora uno Stato membro che ha acquistato o sta valutando di acquistare allo scopo di trasferire all'Ucraina i prodotti per la difesa pertinenti acquisiti abbiano gravi difficoltà nell'effettuare l'ordine o nell'esecuzione del contratto a causa di carenze o gravi rischi di carenze di prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento e tali difficoltà possano compromettere la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, essi possono chiedere alla Commissione di imporre a un'impresa di accettare un ordine di prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento ("ordine classificato come prioritario"), quale definito all'articolo 13, paragrafo 3, o di darvi priorità.

2.In seguito a una tale richiesta la Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa interessata e con l'accordo dello stesso, può notificare a tale impresa l'intenzione di imporre un ordine classificato come prioritario.

La notifica dell'intenzione comprende informazioni sulla sua base giuridica, precisa il prodotto, le specifiche e le quantità in questione nonché il calendario e il termine di esecuzione dell'ordine e illustra i motivi che giustificano l'uso dell'ordine classificato come prioritario.

L'impresa risponde alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'intenzione e indica se può accettare o no la richiesta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, la Commissione, sulla base di una giustificazione di tale urgenza, può ridurre il termine entro il quale l'impresa è tenuta a rispondere.

Qualora declini la richiesta, l'impresa fornisce alla Commissione una spiegazione dettagliata della giustificazione addotta per declinare la richiesta prevista.

Qualora l'impresa accetti la richiesta, l'ordine si considera accettato alle condizioni descritte nella richiesta della Commissione conformemente al significato del paragrafo 1 e l'impresa è vincolata giuridicamente.

3.Qualora l'impresa notificata declini la richiesta, l'ordine si considera rifiutato. Tenendo debitamente conto delle giustificazioni addotte dall'impresa, la Commissione, d'intesa con lo Stato membro di stabilimento di tale impresa, può:

a)astenersi dal dare seguito alla richiesta;

b)adottare un atto di esecuzione che obbliga l'impresa interessata ad accettare o a eseguire l'ordine classificato come prioritario, a un prezzo equo e ragionevole.

4.La Commissione tiene conto delle obiezioni sollevate dall'impresa a norma del paragrafo 2 e indica i motivi per i quali, in linea con il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali dell'impresa ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è stato necessario adottare l'atto di esecuzione alla luce delle circostanze descritte al paragrafo 1.

Nell'atto di esecuzione la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e precisa il prodotto, le specifiche, il volume e qualsiasi altro parametro da rispettare. La Commissione indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 15 in caso di inosservanza dell'obbligo.

5.Qualora l'impresa abbia accettato la richiesta della Commissione a norma del paragrafo 2 o qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 3, l'ordine classificato come prioritario:

a)è effettuato a un prezzo equo e ragionevole;

b)prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.

6.Qualora l'impresa abbia accettato la richiesta della Commissione a norma del paragrafo 2 o qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 3, l'impresa può chiedere alla Commissione di riconsiderare l'ordine classificato come prioritario nel caso in cui lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti:

a)se l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;

b)se l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa.

L'impresa fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza delle obiezioni sollevate.

Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'impresa la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'impresa interessata dagli obblighi di cui al paragrafo 2.

7.Ai fini del presente regolamento i trasferimenti di prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento oggetto di ordini classificati come prioritari non possono essere considerati sensibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE.

8.L'impresa stabilita nell'Unione che è soggetta a una misura di un paese terzo che comporta un ordine classificato come prioritario ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa quindi il comitato dell'esistenza di tali misure.

9.Qualora accetti o sia obbligata ad accettare un ordine classificato come prioritario e a darvi priorità conformemente al paragrafo 2 o 3, un'impresa è sottratta a qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale connessa al rispetto degli ordini classificati come prioritari. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.

10.La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari.

11.Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 10 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati in relazione alla crisi di approvvigionamento, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Articolo 15

Sanzioni

1.Qualora un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non rispetti l'obbligo di dare priorità agli ordini classificati come prioritari a norma dell'articolo 14, la Commissione può, mediante decisione, ove ritenuto necessario e proporzionato, infliggere penalità di mora.

2.Le penalità di mora non superano l'1,5 % del fatturato giornaliero medio realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione.

3.Nel determinare l'importo della penalità di mora, si tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, così come dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

4.Qualora l'impresa si sia conformata all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

5.La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione illimitata per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

6.Il termine decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Tuttavia il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia imposto una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

7.Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi del presente articolo è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni. La prescrizione decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle penalità di mora è interrotto: a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica; b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle penalità di mora è sospeso: a) durante il periodo concesso per il pagamento; b) per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia.

Articolo 16

Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora

1.Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 15, la Commissione dà all'impresa interessata la possibilità di essere ascoltata in merito: a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2.Le imprese interessate possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.

3.La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4.I diritti di difesa dell'impresa interessata sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'impresa interessata ha diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti d'impresa. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Articolo 17

Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti

1.Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'UE e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.

2.Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

Articolo 18

Continuità della produzione dei prodotti per la difesa pertinenti

1.Se lo ritengono necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE, o di incoraggiare le imprese operanti nel campo dei prodotti per la difesa pertinenti a farlo, al fine di consentire l'ampliamento dei turni di lavoro, agevolando in tal modo la continuità della produzione nel settore dei prodotti per la difesa pertinenti.

2.A tal fine, e qualora sia richiesta un'autorizzazione preventiva, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché il trattamento più rapido giuridicamente possibile sia accordato alle richieste di avvalersi di tali deroghe presentate da imprese operanti nel campo dei prodotti per la difesa pertinenti.

Articolo 19

Agevolazione degli appalti comuni durante l'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni

1.Qualora almeno tre Stati membri concludano un accordo in materia di appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti e l'estrema urgenza derivante dall'attuale crisi dovuta all'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina impedisca di avvalersi di una delle procedure previste dalla direttiva 2009/81/CE per l'aggiudicazione di un accordo quadro, possono essere applicate le norme seguenti.

2.In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice può modificare un accordo quadro esistente che è stato aggiudicato mediante una delle procedure di cui all'articolo 21 della medesima direttiva affinché le sue disposizioni possano applicarsi alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro.

3.In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice può apportare modifiche sostanziali alle quantità fissate in un accordo quadro esistente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del paragrafo 2. Qualora le quantità fissate in un accordo quadro esistente subiscano modifiche sostanziali a norma del presente paragrafo, l'amministrazione aggiudicatrice, mediante un avviso ad hoc pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, offre a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni inizialmente fissate nell'accordo quadro la possibilità di aderirvi.

4.Agli accordi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica il principio di non discriminazione per quanto riguarda le quantità supplementari, in particolare tra le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri di cui al paragrafo 1.

5.Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso è pubblicato conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE. 

6.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono ricorrere al presente articolo in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

7.Le modifiche introdotte negli accordi quadro di cui al presente articolo non possono essere apportate dopo il 30 giugno 2025.

Articolo 20

Agevolazione dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'UE

1.In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/43/CE, il trasferimento dei seguenti prodotti per la difesa tra Stati membri non è soggetto ad un'autorizzazione preventiva:

a)munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, e loro componenti appositamente progettati, elencati nella terza categoria di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE (terza categoria dell'elenco delle attrezzature militari dell'UE – ML3);

b)missili e relative apparecchiature e accessori, e loro componenti appositamente progettati, elencati nella quarta categoria di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE (quarta categoria dell'elenco delle attrezzature militari dell'UE – ML4).

2.Qualsiasi trasferimento effettuato conformemente alla deroga di cui al paragrafo 1 è notificato, per informazione, allo Stato membro d'origine.

3.Il presente articolo non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa di cui al paragrafo 1.

Capo V

Disposizioni specifiche applicabili all'accesso ai finanziamenti

Articolo 21

Fondo di potenziamento

1.Può essere istituito un meccanismo di finanziamento misto, denominato "Fondo di potenziamento", che propone soluzioni di debito al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione e ridurre i rischi di tali investimenti.

2.Gli obiettivi specifici perseguiti dal Fondo di potenziamento sono definiti come segue:

a)migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;

b)fornire sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affrontare la necessità di sostenere la resilienza dell'industria della difesa dell'Unione;

c)accelerare gli investimenti nell'ambito della fabbricazione dei prodotti per la difesa pertinenti e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera catena del valore dell'industria della difesa dell'Unione;

d)migliorare l'accesso ai finanziamenti per gli investimenti connessi alle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a e).

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 22

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare al comitato.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 23

Sicurezza delle informazioni

1.La Commissione protegge le informazioni classificate ricevute in merito all'attuazione del presente regolamento conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 21 .

2.La Commissione si avvale dei sistemi di scambio sicuro esistenti o ne predispone di nuovi per agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante, l'Agenzia europea per la difesa e gli Stati membri come pure, se del caso, con i soggetti giuridici oggetto delle misure di cui al presente regolamento. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

Articolo 24

Riservatezza e trattamento delle informazioni

1.Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

3.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

4.La Commissione non condivide alcuna informazione in modo tale da poter determinare l'identificazione di un singolo operatore quando la condivisione dell'informazione comporta un potenziale danno commerciale o alla reputazione per tale operatore o la divulgazione di segreti commerciali.

Articolo 25

Protezione dei dati personali

1.Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , o gli obblighi incombenti alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni e ad altri organi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , nell'adempimento delle loro responsabilità.

2.I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, le condizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

3.Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.

Articolo 26

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 TFUE.

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa allo strumento in forza di una decisione adottata ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo, un paese associato concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, secondo quanto disposto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 28

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti.

3.Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

4.Le risorse finanziarie destinate al Fondo possono anche contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Articolo 29

Valutazione

1.Entro il 30 giugno 2024 la Commissione elabora una relazione in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.Tenendo conto della relazione di valutazione, la Commissione può presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento, in particolare al fine di continuare ad affrontare eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti.

Articolo 30

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2025. Ciò lascia impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento, tutte le azioni necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e i poteri di infliggere sanzioni conferiti alla Commissione conformemente all'articolo 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni

1.2.Settore/settori interessati 

Politica industriale dell'Unione in materia di difesa

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 25  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Il presente atto istituisce una serie di misure intese a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e la sua capacità di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria nonché di missili ("prodotti per la difesa pertinenti"), in particolare attraverso:

- uno strumento per sostenere finanziariamente le imprese che producono i prodotti per la difesa pertinenti lungo la catena del valore;

- una mappatura e un monitoraggio costante dei prodotti per la difesa pertinenti, dei loro componenti e dei fattori di produzione critici, al fine di individuare i prodotti per la difesa critici dal punto di vista dell'approvvigionamento;

- meccanismi, principi e norme temporanee per agevolare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti per gli Stati membri.

1.4.2.Obiettivi specifici

n.p.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Risultati previsti: lo strumento contribuirà a rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), agevolerà il suo adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato e contribuirà di conseguenza alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria nonché di missili (prodotti per la difesa pertinenti). L'Unione dispone di capacità di fabbricazione nel settore delle munizioni terra-terra e delle munizioni di artiglieria, come pure di missili. Le capacità di produzione sono state tuttavia adattate a una situazione di pace, con una domanda modesta, che ha determinato un livello minimo di scorte e fornitori diversificati a livello mondiale per ridurre i costi, e ciò espone il settore della difesa dell'Unione a dipendenze. Di conseguenza, l'attuale capacità di fabbricazione e le catene di approvvigionamento e del valore esistenti non consentono una consegna sicura e tempestiva dei prodotti per la difesa tale da soddisfare le esigenze degli Stati membri in relazione ai rispettivi requisiti di sicurezza e al proseguimento del sostegno delle esigenze ucraine. Il contributo finanziario dell'UE dovrebbe concorrere a sbloccare una serie di azioni da intraprendere con urgenza al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti agli Stati membri. La produzione europea è giunta quasi alla capacità massima di assorbimento degli ordini degli Stati membri o di paesi terzi, con una conseguente impennata dei prezzi. Sono pertanto necessarie ulteriori misure di politica industriale dell'UE, in linea con l'articolo 173, paragrafo 3, per sostenere l'industria dell'UE nell'incremento della sua produzione, nella riduzione dei termini di consegna e nel far fronte a possibili strozzature che potrebbero ritardare o ostacolare l'approvvigionamento e la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

Incidenza prevista:

un contributo dell'Unione di 500 milioni di EUR consentirebbe di incentivare adeguatamente gli operatori economici coinvolti nella fabbricazione dei prodotti per la difesa pertinenti a iniziare ad adottare misure volte a potenziare le loro capacità di produzione e/o ad agevolare gli investimenti lungo la catena di approvvigionamento. Contribuirà a ridurre il lead time di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, agevolando nel contempo gli investimenti per permettere all'industria di aumentare e velocizzare la produzione. Sosterrà inoltre la cooperazione industriale e il coordinamento dell'approvvigionamento di materie prime.

Di conseguenza lo strumento promuoverà la competitività dell'industria europea della difesa coinvolta nella produzione di tali prodotti. A medio e a più lungo termine si prevede che ulteriori investimenti nell'EDTIB porteranno vantaggi in termini di creazione di posti di lavoro e competenze e rafforzeranno la sicurezza dell'approvvigionamento.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tenendo conto del breve periodo di attuazione, i risultati e l'incidenza dello strumento saranno oggetto di una valutazione a posteriori al termine dell'attuazione del programma.

La Commissione provvederà affinché il soggetto cui è affidata l'attuazione del programma impieghi i necessari indicatori utilizzati ai fini del monitoraggio dell'attuazione del programma. Tra questi rientrano:

- l'aumento della capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti all'interno dell'UE;

- la riduzione del lead time di produzione;

- il numero di operatori economici che ricevono un accesso agevolato ai finanziamenti;

- il numero di nuove cooperazioni transfrontaliere con imprese stabilite in un altro Stato membro o paese associato.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento sarà attuato in regime di gestione diretta. La Commissione dovrà disporre di esperti adeguati al fine di monitorare efficacemente l'attuazione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Come sottolineato nella comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN/2022/24 final), decenni di sottoinvestimento hanno determinato carenze nelle capacità di difesa a disposizione delle forze armate degli Stati membri dell'UE e carenze industriali all'interno dell'Unione. La frammentazione della domanda ha anche generato compartimenti stagni industriali nazionali e una corrispondente moltitudine di sistemi di difesa dello stesso tipo, spesso non interoperabili tra loro. L'attuale contesto del mercato della difesa è caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e vede gli Stati membri aumentare rapidamente i loro bilanci per la difesa e puntare ad acquisti di materiale analogo. Ciò si traduce in una quantità di domanda di munizioni terra-terra e di munizioni di artiglieria nonché di missili, che supera le capacità di fabbricazione dell'EDTIB per tali prodotti, attualmente adattate a un tempo di pace. In tale contesto sono necessari investimenti significativi per i quali le imprese del settore della difesa, che di norma non avviano ingenti investimenti industriali autofinanziati, avranno bisogno di un contesto di riduzione dei rischi e di un sostegno normativo volto a eliminare le strozzature esistenti, quali l'accesso a personale qualificato e alle materie prime. L'intervento dell'Unione, riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni, consentirà un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Le misure proposte promuoveranno inoltre la resilienza dell'EDTIB attraverso partenariati industriali transfrontalieri e la collaborazione delle imprese pertinenti in uno sforzo industriale congiunto per evitare un peggioramento della frammentazione delle catene di approvvigionamento.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

n.p.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Lo strumento integrerà gli strumenti previsti dell'UE, quali lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni, i programmi dell'UE esistenti, quali il Fondo europeo per la difesa, e le iniziative dell'UE in materia di difesa quali la cooperazione strutturata permanente (PESCO) o la bussola strategica per la sicurezza e la difesa. Genererà inoltre sinergie con altri programmi dell'UE.

 

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.p.

 

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal 2023 fino al 30.6.2025

   incidenza finanziaria dal 2023 al 2024 per gli stanziamenti di impegno e dal 2023 al 2028 per gli stanziamenti di pagamento 

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 26  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione 

   a opera delle agenzie esecutive 

 Gestione concorrente con gli Stati membri 

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario e, per quanto riguarda la gestione del Fondo di potenziamento di cui all'articolo 21, l'attuazione può essere effettuata in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Conformemente all'articolo 29 dello strumento, entro il 30 giugno 2024 la Commissione elaborerà una relazione di valutazione dello strumento e la presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuterà l'impatto e l'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito dello strumento. A tal fine la Commissione applicherà le modalità di monitoraggio necessarie a garantire che i dati pertinenti siano raccolti in modo affidabile e senza intoppi.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Alla Commissione spetterebbe la competenza generale per l'attuazione dello strumento. In particolare la Commissione intende attuare lo strumento in regime di gestione diretta (ad eccezione del Fondo di potenziamento che potrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta). Il ricorso alla modalità di gestione diretta chiarisce le competenze (attuazione da parte degli ordinatori responsabili), abbrevia la catena di esecuzione (riducendo i tempi di concessione e i tempi di pagamento), evita i conflitti di interesse e riduce i costi di attuazione (nessuna spesa di gestione per i soggetti incaricati).

La Commissione dovrebbe definire le priorità e le condizioni di finanziamento attraverso un programma di lavoro pluriennale. La definizione delle priorità dovrebbe essere sostenuta dal lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. Dovrebbe essere istituito un comitato di programma degli Stati membri, al quale l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere invitata a fornire le proprie opinioni e competenze in qualità di osservatore e al quale il servizio europeo per l'azione esterna, compreso lo Stato maggiore, dovrebbe essere invitato a fornire assistenza. La Commissione adotterebbe il programma di lavoro pluriennale previo parere del comitato nel contesto della procedura d'esame.

Il finanziamento a titolo dello strumento assumerà la forma di sovvenzioni che coprono fino al 100 % dei costi dell'azione, nonché di prestiti. La Commissione può ricorrere a opzioni semplificate in materia di costi (ad es. importi forfettari) nelle sue sovvenzioni al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e concentrare gli sforzi sui risultati delle azioni.

Il regime di pagamento sarà preparato tenendo conto della proposta del beneficiario (per consentire a quest'ultimo di evitare qualsiasi problema di tesoreria), garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'Unione. La Commissione, in quanto autorità che concede l'aiuto, può, in caso di mancata o inadeguata attuazione delle azioni o in caso di ritardi, ridurre, sospendere o cessare il proprio contributo finanziario.

La strategia di controllo del programma, compresi i controlli ex ante ed ex post, si fonderà sull'esperienza acquisita nel contesto del FED e dei suoi programmi precursori, EDIDP e PADR.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Lo strumento è inteso a sostenere il potenziamento della capacità produttiva.

I rischi associati sono un volume di bilancio insufficiente rispetto alle esigenze effettive, difficoltà a individuare le strozzature all'interno della produzione, l'urgenza delle esigenze delle forze armate dell'Unione rispetto ai processi di produzione. Poiché lo strumento è complementare ad altre iniziative concordate dal Consiglio per sostenere le forze armate dell'UE e l'Ucraina, il coordinamento della domanda tra gli Stati membri costituisce una condizione preliminare.

La Commissione attuerebbe pertanto lo strumento in regime di gestione diretta basandosi sulle competenze acquisite nell'attuazione del Fondo europeo per la difesa, preparerebbe e adotterebbe un solo programma di lavoro pluriennale e ridurrebbe i tempi di concessione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'esecuzione del bilancio del programma avverrà in gestione diretta. Sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione nella gestione delle sovvenzioni, la Commissione stima i costi di controllo generale dello strumento a meno dell'1 % dei fondi gestiti.

In termini di tassi di errore attesi, l'obiettivo è mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. La Commissione ritiene che l'attuazione del programma in regime di gestione diretta, con personale adeguato e formato (personale esperto, possibilmente assunto dai ministeri della Difesa degli Stati membri) operante sotto la direzione di ordinatori delegati, che applica regole chiare e fa un uso adeguato degli strumenti basati sulle realizzazioni, manterrà il tasso di errore al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %. 

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente a svolgere indagini sulle operazioni sostenute a titolo della presente iniziativa. Gli accordi stipulati a norma dal presente regolamento, compresi gli accordi conclusi con organizzazioni internazionali, contemplano un'ispezione ed un controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, nonché revisioni contabili della Corte dei conti, della Procura europea (EPPO) o dell'OLAF, eventualmente anche in loco. Anche i funzionari della Commissione in possesso di nulla osta di sicurezza possono condurre visite in loco.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 27

di paesi EFTA 28

di paesi candidati e potenziali candidati 29

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

5

13 01 05

Non diss.

NO

NO

NO

5

13 06 02

Diss.

NO

NO

NO

3.2.Fonti di finanziamento e incidenza finanziaria stimata della legge a sostegno della produzione di munizioni

3.2.1.Fonte di finanziamento degli stanziamenti previsti dalla legge a sostegno della produzione di munizioni

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

EDIRPA

157,000

83,000

240,000

FED - Capacità

174,000

174,000

FED - Ricerca

86,000

86,000

Totale

157,000

343,000

500,000

Qualora si materializzassero margini di bilancio inattesi per gli anni 2023 e 2024, la Commissione proporrà all'autorità di bilancio di assegnarli al Fondo europeo per la difesa fino a 100 milioni di EUR.

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

Sicurezza e difesa – Polo tematico 13 Difesa

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi

13 06 02 Strumento per il rafforzamento dell'industria della difesa

Impegni

(1)

156,000

343,000

500,000

Pagamenti

(2)

78,500

171,500

54,950

120,050

75,000

500,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 30  

13 01 05 Spese di sostegno per lo strumento per il rafforzamento dell'industria della difesa

Impegni = pagamenti

(3)

1,000

p.m.

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 5 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=1+3

157,000

343,000

500,000

Pagamenti

=2+3

1,000

78,500

171,500

54,950

120,050

74,000

500,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Risorse umane

1,554

2,500

2,500

2,158

2,158

1,801

12,671

Altre spese amministrative

0,233

0,288

0,067

0,067

0,057

0,052

0,764

TOTALE stanziamenti

per la RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,787

2,788

2,567

2,225

2,215

1,853

13,435

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

158,787

345,788

2,567

2,225

2,215

1,853

513,435

Pagamenti

2,787

81,288

174,067

57,175

122,265

75,853

513,435

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,554

2,500

2,500

2,158

2,158

1,801

12,671

Altre spese amministrative

0,233

0,288

0,067

0,067

0,057

0,052

0,764

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,787

2,788

2,567

2,225

2,215

1,853

13,435

Esclusa la RUBRICA 7 31  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

1,787

2,788

2,567

2,225

2,215

1,853

13,435

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

8

13

13

11

11

10

20 01 02 03 (delegazioni)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 32

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

2

3

3

3

3

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  33

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

10

16

16

14

14

11

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Saranno necessari 8 ETP (8 AD) per istituire lo strumento nel 2023 e avviare le prime attività, compresa la mappatura degli attori economici nelle catene di approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti e la preparazione del programma di lavoro; 13 ETP (10AD e 3 AST) per implementare le attività, ridotti gradualmente a 10 (8 AD e 2 AST) nel 2028 per garantire il monitoraggio operativo, finanziario e giuridico dell'attuazione dei progetti (compresa la chiusura).

Personale esterno

2 ETP per avviare le attività (2 END), aumentati a 3 (1 AC e 2 END) e ridotti poi a 1 nel 2028 (1 AC) per garantire il monitoraggio operativo, finanziario e giuridico dell'attuazione dei progetti (compresa la chiusura).

3.2.4.    Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Riassegnazione di stanziamenti dal FED e dall'EDIRPA, entrambi nell'ambito della rubrica 5. Ulteriori dettagli sulle linee interessate e sulla riassegnazione annuale nella sezione 3.2.1.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 34

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 35

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(2)    GU C del , pag. .
(3)    GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
(4)    Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(5)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1 ).
(6)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1 ).
(7)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2 ).
(8)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1 ).
(9)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ( GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29 ).
(10)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
(11)    Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
(12)    Ad esempio, il regolamento REACH, il regolamento CLP, la direttiva Seveso, la direttiva RoHS, il regolamento POP, il regolamento sui biocidi, il regolamento sull'ozono e il regolamento sui gas fluorurati.
(13)    Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).
(14)    Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(15)    Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
(16)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(17)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(18)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(19)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(20)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(21)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(22)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(23)    Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(24)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(25)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(26)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(27)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(28)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(29)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(30)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(31)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(32)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(33)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(34)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). e così per gli anni a seguire.
(35)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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