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Document 52022XC0720(01)

Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, relativa ai casi AT.40703 Amazon – Buy Box e AT.40462 - Amazon Marketplace (C(2022) 5078) 2022/C 278/06

C/2022/5078

OJ C 278, 20.7.2022, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 278/8


Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, relativa ai casi AT.40703 Amazon – Buy Box e AT.40462 - Amazon Marketplace

(C(2022) 5078)

(2022/C 278/06)

1.   Introduzione

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e qualora le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato. Essa conclude che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sintesi del caso

(2)

In data 10 novembre 2020, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente al caso AT.40462 - Amazon Marketplace, riguardante presunte violazioni dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («trattato») e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») da parte di Amazon.com, Inc., Amazon Europe Core Sarl, Amazon Services Europe Sarl, e Amazon EU Sarl (congiuntamente, «Amazon») («comunicazione degli addebiti»).

(3)

La comunicazione degli addebiti giungeva alla conclusione preliminare secondo cui Amazon avrebbe abusato della sua posizione dominante in qualità di fornitore di servizi di mercato ai venditori, in violazione dell’articolo 102 del trattato, utilizzando sistematicamente grandi quantità di dati non pubblici ottenuti grazie alle attività di venditori terzi sul suo mercato, a vantaggio delle proprie attività commerciali di vendita al dettaglio che si trovano ad essere in concorrenza diretta con quelle di tali venditori.

(4)

In particolare, i sistemi automatizzati di Amazon così come i dipendenti incaricati delle sue attività di vendita al dettaglio («Amazon Retail») utilizzerebbero tali dati di venditori terzi al fine di individuare i prodotti da lanciare, iniziare e terminare la loro vendita, individuare i fornitori, negoziare i prezzi e le condizioni all’ingrosso, pianificare e gestire le scorte e stabilire i prezzi delle proprie offerte al dettaglio.

(5)

La comunicazione degli addebiti non contesta l’utilizzo che Amazon fa dei dati di venditori terzi al fine di migliorare le proprie operazioni di mercato e i propri servizi di mercato destinati ai venditori.

(6)

Inoltre, il 15 giugno 2022 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare nel caso AT.40703 - Amazon Buy Box, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, riguardante presunte violazioni dell’articolo 102 del trattato e dell’articolo 54 dell’accordo SEE da parte di Amazon («valutazione preliminare»).

(7)

In questa valutazione preliminare, la Commissione esprimeva il timore preliminare che Amazon abusasse della sua posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del trattato, favorendo artificiosamente le proprie offerte di vendita al dettaglio e le offerte dei venditori presenti sul suo mercato che utilizzano i servizi logistici e di consegna di Amazon (i cosiddetti servizi «Fulfilment by Amazon» o «servizi FBA»), a scapito di altri venditori e dei consumatori sul suo mercato, al momento di selezionare: i) l’offerta singola evidenziata sulla pagina di dettaglio del prodotto di Amazon (offerta aggiudicataria della «Buy Box») e ii) i venditori che offrono dei prodotti agli utenti del programma di fedeltà di Amazon (il «programma Prime») utilizzando il marchio Prime.

(8)

La Buy Box evidenzia in modo prominente l’offerta di un dettagliante per un determinato prodotto e consente ai clienti di introdurre tale prodotto direttamente nel carrello di acquisto. È fondamentale, per i venditori attivi sul mercato di Amazon, aggiudicarsi la Buy Box in quanto la stragrande maggioranza dei consumatori si limita a visualizzare la Buy Box e ad acquistare l’offerta evidenziata nella stessa. La disparità delle condizioni e dei criteri di selezione dell’aggiudicatario della Buy Box può quindi incrementare artificiosamente il traffico verso le offerte di vendita al dettaglio di Amazon, nonché dei venditori che utilizzano i servizi FBA di Amazon, e gli acquisti legati a tali offerte, provocando così una distorsione della concorrenza sui mercati di Amazon.

(9)

Per i venditori è importante guadagnare i clienti del programma Prime in quanto gli utenti Prime, il cui numero è in costante aumento, sono generalmente più fedeli e tendono a generare maggiori vendite sui mercati di Amazon rispetto ai clienti che non aderiscono al programma Prime. Inoltre, l’ammissibilità dei venditori al programma Prime incide sulla loro capacità di aggiudicarsi la Buy Box. Le condizioni e i criteri utilizzati da Amazon per selezionare i venditori e le offerte riconducibili al marchio Prime favorirebbero Amazon Retail e i venditori che utilizzano i servizi FBA di Amazon, provocando così una distorsione della concorrenza sui mercati di Amazon. Tra le condizioni e i criteri iniqui del programma Prime vi sono anche quelli relativi alla scelta, alle condizioni contrattuali ed alle prestazioni dei fornitori di servizi logistici utilizzati dai venditori indipendenti che cercano di affiliarsi a Prime.

3.   Contenuto essenziale degli impegni proposti

(10)

Le parti interessate dal procedimento, pur essendo in disaccordo con la comunicazione degli addebiti e con la valutazione preliminare della Commissione, hanno nondimeno proposto degli impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, al fine di rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla Commissione. Gli elementi fondamentali degli impegni sono i seguenti.

(11)

Al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione esposte nella comunicazione degli addebiti relativa al caso AT.40462 - Amazon Marketplace, Amazon si impegna a non utilizzare dati non pubblici forniti da venditori terzi sul suo mercato od ottenuti attraverso l’utilizzo da parte di venditori terzi dei servizi di mercato di Amazon o dei servizi di mercato connessi quali i servizi di pagamento e di logistica, laddove tali dati non siano nella disponibilità di tali venditori terzi, per le finalità delle operazioni al dettaglio proprie di Amazon, in concorrenza con tali venditori terzi.

(12)

In particolare, Amazon si impegna a non utilizzare tali dati di venditori terzi, sia attraverso i sistemi automatizzati di Amazon, sia tramite i suoi dipendenti, siano essi finalizzati alla vendita di prodotti di altri marchi o di prodotti recanti il proprio marchio commerciale. I dati in questione ricomprendono dati aggregati, dati individuali, dati anonimizzati e dati personali, in forma grezza o trattati.

(13)

Al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare relativa al caso AT.40703 - Amazon Buy Box, Amazon si impegna a:

i.

impiegare condizioni e criteri non discriminatori al fine di selezionare l'offerta visualizzata nella Buy Box («l'offerta evidenziata»). Tali condizioni e criteri si applicherebbero a tutti i parametri ed a tutte le ponderazioni applicabili, al fine di stabilire delle condizioni di concorrenza eque tra i venditori per aggiudicarsi la Buy Box;

ii.

visualizzare almeno un'offerta concorrente a fianco dell'offerta evidenziata, laddove essa sia disponibile e sia diversa da questa in termini di prezzo e/o tempi di consegna. Tali offerte presenteranno in modo equivalente le stesse informazioni descrittive ed offriranno le possibilità di acquisto in condizioni di assoluta parità;

iii.

stabilire condizioni e criteri non discriminatori per l'ammissibilità al programma Prime di venditori terzi e delle loro offerte, al fine di garantire condizioni di parità a tutti i venditori;

iv.

consentire ai venditori Prime di scegliere liberamente i vettori e di negoziare con essi le tariffe e le condizioni commerciali;

v.

non utilizzare alcun dato relativo alle condizioni o alle prestazioni di vettori terzi per le finalità delle operazioni logistiche proprie di Amazon.

(14)

Amazon propone di applicare questi impegni a tutti i suoi mercati presenti e futuri all’interno del SEE, ad eccezione degli impegni di cui al punto 13) i quali, alla luce della decisione del 30 novembre 2021 dell’autorità italiana garante della concorrenza riguardante il caso A528, non si applicherebbero all’Italia.

(15)

Gli impegni sono pubblicati in versione integrale, in inglese, sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

4.   Invito a presentare osservazioni

(16)

La Commissione intende adottare, previa consultazione dei soggetti terzi interessati (market test), una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui rende vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza.

(17)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i soggetti terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni dovranno pervenire alla Commissione entro e non oltre il 9 settembre 2022. La Commissione invita altresì i soggetti terzi interessati ad inoltrare una versione non riservata delle loro osservazioni, in cui le informazioni ritenute essere segreti aziendali o di altra natura confidenziale saranno omesse e sostituire con una sintesi non riservata delle stesse o con la dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(18)

Le risposte e le osservazioni formulate dovrebbero di preferenza essere argomentate e contenere i fatti fondamentali. Ove i soggetti terzi interessati rilevino un problema relativo a qualunque aspetto degli impegni proposti, la Commissione li invita anche a suggerire una possibile soluzione.

(19)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando i numeri di riferimento AT.40703 – Amazon – Buy Box e AT.40462 – Amazon Marketplace, tramite posta elettronica (agli indirizzi COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu e comp-c6-mail@ec.europa.eu) oppure a mezzo posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.


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