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Document 52022XC0324(10)

Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina 2022/C 131 I/01

C/2022/1890

OJ C 131I, 24.3.2022, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 131/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina

(2022/C 131 I/01)

1.   L’AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CONTRO L’UCRAINA, LE SUE RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA DELL’UE E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE DI AIUTO DI STATO

1.

Il 22 febbraio 2022 la Russia ha riconosciuto illegalmente come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk in Ucraina. Il 24 febbraio 2022 la Russia ha dato l’avvio a un’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina. L’Unione europea (UE) e i partner internazionali hanno reagito immediatamente a questa grave violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina imponendo misure restrittive (sanzioni). Sono state imposte sanzioni anche nei confronti della Bielorussia per il ruolo svolto nel favoreggiare l’aggressione militare russa. Nelle settimane successive sono state adottate ulteriori misure e altre potrebbero essere adottate con l’evolversi della situazione. Dal canto suo, la Russia ha deciso di adottare alcune contromisure economiche restrittive (1).

2.

L’aggressione militare russa contro l’Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, avranno ripercussioni economiche sull’intero mercato interno. Le imprese dell’UE possono esserne colpite in diversi modi, sia direttamente che indirettamente. Tali conseguenze possono assumere la forma di una contrazione della domanda, di interruzione di contratti e progetti esistenti, con la conseguente perdita di fatturato, e di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento in particolare per quanto riguarda le materie prime e i preprodotti, oppure possono consistere nella mancata disponibilità o insostenibilità dal punto di vista economico di altri fattori produttivi.

3.

L’aggressione militare russa contro l’Ucraina ha comportato una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l’UE di taluni prodotti dell’Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall’UE verso l’Ucraina. Il mercato dell’energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas nell’UE. Il rischio di un’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell’energia nelle settimane precedenti l’aggressione fisica. I prezzi elevati dell’energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo. L’impatto si è fatto sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda la liquidità e la volatilità del mercato nel commercio di materie prime. L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina ha inoltre provocato un significativo sfollamento di cittadini ucraini sia all’interno del paese che verso i paesi vicini, con un afflusso senza precedenti di rifugiati nell’UE e gravi conseguenze umanitarie ed economiche.

4.

La crisi geopolitica provocata dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sui settori agricolo, della trasformazione alimentare, della pesca e dell’acquacoltura. Gli elevati prezzi dell’energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti. Anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia. È probabile che la crisi abbia serie conseguenze per l’approvvigionamento nell’UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall’Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento dei prezzi degli alimenti per animali. L’impatto combinato degli aumenti dei costi per l’energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell’allevamento (2). L’Ucraina è anche un importante produttore ed esportatore di oli vegetali (soprattutto di girasole): gli aumenti di prezzo di tali prodotti hanno un impatto sugli operatori del settore della trasformazione alimentare costringendoli a cercare alternative.

5.

Un secondo problema è l’impossibilità per i prodotti dell’UE di continuare a circolare verso l’Ucraina e potenzialmente anche verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sanzioni. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi i prodotti a base di ortofrutticoli), della cioccolata, dei dolciumi, degli alimenti per lattanti e degli alimenti per animali da compagnia nel caso della Russia, dei prodotti ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e della maggior parte dei prodotti agricoli nel caso dell’Ucraina.

6.

La situazione è aggravata dal forte aumento dei costi di produzione, in parte dall’aumento dei costi dei fertilizzanti azotati dovuto all’enorme aumento del prezzo del gas, ma anche dall’uso diretto di energia nei processi di produzione agricola. Poiché la Russia e la Bielorussia sono importanti produttori ed esportatori di tutti e tre i principali fertilizzanti (azoto, fosforo, potassio), le sanzioni comporteranno un ulteriore aumento dei prezzi dei fertilizzanti.

7.

È in tale contesto che la Commissione ha deciso di adottare la presente comunicazione per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche imposte dall’UE e dai suoi partner internazionali e delle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia (3). Una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare le ripercussioni negative immediate nell’UE sul piano sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina.

1.1.   Sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali

8.

A seguito dell’aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito una serie di misure restrittive.

9.

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha approvato un pacchetto comprendente: i) sanzioni mirate nei confronti dei 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone, ii) restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e iii) restrizioni all’accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell’UE (4).

10.

Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha convenuto ulteriori sanzioni nei confronti della Russia che riguardano: i) il settore finanziario, ii) i settori dell’energia, dello spazio e dei trasporti (aviazione), iii) i beni a duplice uso, iv) il controllo delle esportazioni e il finanziamento delle esportazioni, v) la politica dei visti e vi) ulteriori sanzioni nei confronti di cittadini russi e altri (compresi i cittadini bielorussi) (5).

11.

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha deciso di chiudere lo spazio aereo europeo agli aeromobili russi e ha adottato misure preventive per garantire che la Banca centrale russa non possa utilizzare le sue riserve internazionali in modo da compromettere l’impatto delle misure adottate (6). Il Consiglio ha inoltre adottato ulteriori sanzioni nei confronti di persone russe (7).

12.

Il 1o marzo 2022 il Consiglio ha adottato ulteriori misure: i) l’eliminazione di determinate banche russe dal sistema di messaggistica SWIFT (8), ii) misure contro la disinformazione diffusa dai media russi di proprietà statale Russia Today e Sputnik (9).

13.

Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha deciso di introdurre ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, a causa del ruolo svolto da tale Stato nel favoreggiare l’aggressione militare, per quanto riguarda gli scambi di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, prodotti a base di cloruro di potassio («potassa»), prodotti in legno, prodotti di cemento, prodotti siderurgici e prodotti in gomma. Ha inoltre vietato l’esportazione in Bielorussia o per l’uso in Bielorussia di beni e tecnologie a duplice uso, le esportazioni di beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico, della difesa e della sicurezza della Bielorussia e le esportazioni di macchinari e ha introdotto restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi (10). Il Consiglio ha inoltre adottato misure individuali nei confronti di 22 persone bielorusse (11).

14.

Il 9 marzo 2022 il Consiglio ha adottato misure aggiuntive rivolte al settore finanziario bielorusso, tra cui il blocco dell’accesso a SWIFT per tre banche bielorusse, il divieto di operazioni con la Banca centrale della Bielorussia, i limiti agli afflussi finanziari dalla Bielorussia verso l’UE e il divieto di fornire banconote denominate in euro alla Bielorussia (12). Il Consiglio ha inoltre introdotto ulteriori misure restrittive per quanto riguarda l’esportazione verso la Russia di prodotti per la navigazione marittima e di tecnologie di radiocomunicazione. Oltre a ciò, il Consiglio ha imposto misure restrittive nei confronti di altre 160 persone (13). Il 15 marzo 2022 (14) il Consiglio ha approvato ulteriori misure settoriali e individuali nei confronti della Russia, decidendo segnatamente di: i) vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali, ii) vietare la prestazione di servizi di rating del credito, nonché l’accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione alle attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa, iii) ampliare l’elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, iv) vietare nuovi investimenti nel settore russo dell’energia e introdurre una restrizione generale all’esportazione di attrezzature, tecnologie e servizi per l’industria dell’energia, v) introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso (15). Inoltre, il Consiglio ha deciso di sanzionare i principali oligarchi, lobbisti e propagandisti russi e le principali imprese operanti nei settori militare, dell’aviazione, dei beni a duplice uso, della cantieristica navale e della costruzione di macchinari (16).

15.

In stretta cooperazione con l’UE hanno imposto sanzioni anche i suoi i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Norvegia, il Giappone, la Corea del Sud, la Svizzera e l’Australia.

1.2.   Imprese e famiglie colpite da prezzi elevati del gas e dell’energia elettrica o da perturbazioni dell’approvvigionamento energetico

16.

L’attuale crisi ha già fatto salire i prezzi del gas e dell’elettricità ben al di sopra dei livelli già elevati osservati nel periodo precedente l’aggressione. In tale contesto, la Commissione fa riferimento al pacchetto di misure presentato nell’ottobre 2021 (17) (la «comunicazione di ottobre») e alla comunicazione REPowerEU dell’8 marzo 2022 (la «comunicazione REPowerEU») (18) , (19)

17.

I prezzi dell’energia molto elevati stanno danneggiando l’economia e il potere d’acquisto dei cittadini dell’UE, in particolare dei più vulnerabili. Prima dell’aggressione russa la Banca centrale europea aveva stimato che nel 2022 le crisi dei prezzi dell’energia avrebbero ridotto la crescita del PIL di circa 0,5 punti percentuali. È probabile che il persistere di prezzi elevati dell’energia aumenti la povertà e incida sulla competitività delle imprese. Soprattutto le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto far fronte a maggiori costi di produzione. Tali aumenti dei costi possono in alcuni casi mettere in discussione il proseguimento dell’attività di imprese che altrimenti sarebbero redditizie con probabili conseguenze per l’occupazione.

18.

Il pacchetto di misure presentato dalla Commissione nell’ottobre 2021 si è dimostrato utile ed è stato ampiamente applicato. La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure in linea con il pacchetto di misure. Tali misure hanno alleggerito le bollette energetiche per circa 71 milioni di famiglie e diversi milioni di piccole e medie imprese («PMI») e microimprese. Complessivamente, i costi di tali misure ammontano a oltre 23 miliardi di EUR.

19.

La comunicazione della Commissione REPowerEU fornisce ulteriori orientamenti e propone nuove azioni per aumentare la produzione di energia verde, diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la domanda, anche mediante misure preparatorie per il prossimo inverno. Accelerare la transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall’aumento dei prezzi. È pertanto fondamentale porre rimedio alla crisi attuale. Tuttavia, a breve termine potrebbe essere necessario un sostegno temporaneo per aiutare le imprese che devono far fronte a prezzi energetici elevati.

1.3.   Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali

20.

L’applicazione mirata e proporzionata del controllo sugli aiuti di Stato da parte dell’UE serve a garantire che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell’aiutare le imprese e i lavoratori colpiti dall’attuale crisi. Il controllo dell’UE sugli aiuti di Stato garantisce anche che il mercato interno dell’UE non venga frammentato e che le condizioni di parità rimangano intatte. L’integrità del mercato interno è importante per resistere alle pressioni esterne ed evitare situazioni di corsa alle sovvenzioni, in cui gli Stati membri con maggiori disponibilità economiche possono spendere più dei loro vicini a scapito della coesione all’interno dell’Unione.

1.4.   Misure di aiuto di Stato adeguate

21.

Nell’ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la presente comunicazione illustra le possibilità di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche nel contesto dell’attuale crisi.

22.

Come indicato nella comunicazione di ottobre, le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l’efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato.

23.

Le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un’aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. Nella misura in cui gli interventi nazionali si configurano come aiuti, possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato se soddisfano determinati requisiti. Ad esempio, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali armonizzate che rispettano i livelli minimi di tassazione e le norme stabilite dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (20) e sono in linea con le disposizioni di un regolamento di esenzione per categoria possono essere attuati dagli Stati membri senza notifica preliminare alla Commissione.

24.

Gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento per la concessione di aiuti a norma della sezione 2.4 della presente comunicazione. Ciò potrebbe, ad esempio, assumere le seguenti forme (21):

a.

richiesta al beneficiario di soddisfare una determinata quota del fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, ad esempio mediante accordi per l’acquisto di energia elettrica o investimenti diretti nella produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili;

b.

richiesta di effettuare investimenti in misure di efficienza energetica, riducendo il consumo di energia relativo alla produzione economica, ad esempio contenendo i consumi che riguardano i processi produttivi, il riscaldamento o i trasporti;

c.

richiesta di effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale, ad esempio mediante misure di elettrificazione che utilizzano fonti di energia rinnovabili o soluzioni circolari come il riutilizzo dei gas di scarico;

d.

richiesta di flessibilizzazione degli investimenti per facilitare un miglior adeguamento dei processi aziendali ai segnali di prezzo sui mercati dell’energia elettrica;

25.

Gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da altri eventi eccezionali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti di Stato volti ad attenuare i danni causati direttamente dall’attuale evento eccezionale, rappresentato dall’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, possono coprire anche alcuni effetti diretti delle sanzioni economiche imposte o delle contromisure che incidono negativamente sulla capacità del beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività economica.

26.

Gli Stati membri devono notificare tali misure di aiuto e la Commissione le valuterà direttamente a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Tali aiuti possono essere concessi a imprese in difficoltà.

27.

Il trasporto di rifugiati e di materiale umanitario non rientra, in linea di principio, nell’ambito delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, a condizione che lo Stato agisca nell’esercizio di pubblici poteri (piuttosto che svolgere un’attività economica) e che i servizi di trasporto non siano acquistati a prezzi superiori ai prezzi di mercato.

28.

Gli aiuti concessi dagli Stati membri a norma della presente comunicazione, erogati attraverso enti creditizi che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Essi possono nondimeno conferire un vantaggio indiretto agli intermediari finanziari. Tuttavia, in applicazione delle garanzie di cui alle sezioni 2.2 e 2.3, siffatti vantaggi indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. Tali aiuti non si configurerebbero pertanto come un sostegno finanziario pubblico straordinario a norma né della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche) (22) né del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) (23) e non sarebbero valutati ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (24).

29.

Gli aiuti concessi dagli Stati membri agli enti creditizi a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE per compensare i danni diretti subiti a causa dell’attuale crisi, che non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto, non saranno considerati sostegno finanziario pubblico straordinario a norma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche né del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, e non saranno valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario (25).

30.

Se, a causa della crisi attuale e delle sanzioni imposte in collegamento con l’aggressione, gli enti creditizi dovessero aver bisogno di sostegno finanziario pubblico straordinario (cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e l’articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico) sotto forma di liquidità, ricapitalizzazione o di misure per le attività deteriorate, occorrerà valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, l’ente creditizio che riceve tale sostegno finanziario pubblico straordinario non sarebbe considerata in condizione di dissesto o a rischio di dissesto.

31.

Dal momento che si tratta di misure adottate per affrontare problemi legati all’aggressione della Russia contro l’Ucraina e di sanzioni imposte in collegamento con tale aggressione, esse rientrerebbero nell’ambito di applicazione del punto 45 della comunicazione sul settore bancario del 2013 (26), che prevede un’eccezione all’obbligo della condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.

32.

Gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno del SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, in quanto ciò potrebbe avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

33.

Gli aiuti a norma della presente comunicazione non sono concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:

a.

persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b.

imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure

c.

imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

1.5.   Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

34.

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo l’economia di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (27). La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale (28).

35.

La Commissione ritiene che l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, abbiano creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l’energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari, compreso il settore agroalimentare. Tali effetti, considerati nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell’economia in tutti gli Stati membri. Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’accresciuta incertezza interessano molti settori. A ciò si aggiunge che l’aumento dei prezzi dell’energia incide praticamente su ogni attività economica in tutti gli Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che un’ampia gamma di settori economici di tutti gli Stati membri sia colpita da un grave turbamento dell’economia. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento.

36.

Gli aiuti di Stato sono in particolare giustificati e possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, per un periodo limitato, al fine di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione militare russa contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia.

37.

Nella presente comunicazione la Commissione definisce i criteri per la valutazione della compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione e che rientrano nell’ambito della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato e che sono soddisfatti tutti i requisiti della presente comunicazione.

38.

Le misure di aiuto di Stato notificate e valutate a norma della presente comunicazione sono intese a sostenere le imprese operanti nell’UE che sono colpite dall’aggressione militare russa e/o subiscono le conseguenze delle sanzioni economiche imposte e delle contromisure di ritorsione adottate, ad esempio dalla Russia. Le misure di aiuto non possono in alcun modo essere utilizzate per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali e devono essere pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili (29). Nello specifico occorre evitare che le persone fisiche o le entità oggetto delle sanzioni beneficino direttamente o indirettamente di tali misure (30).

39.

Le misure di aiuto che rientrano nell’ambito della presente comunicazione possono essere cumulate conformemente ai requisiti di cui alle sezioni specifiche della stessa. Le misure di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» (31) o dai regolamenti di esenzione per categoria (32) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Le misure di aiuto di Stato oggetto della presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 (33), a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni. Quando gli Stati membri concedono agli stessi beneficiari prestiti o garanzie nell’ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 e della presente comunicazione e se l’importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati membri devono garantire che tale fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta dalle misure di aiuto. Analogamente, gli aiuti a norma della presente comunicazione possono essere cumulati con gli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario.

2.   MISURE DI AIUTO DI STATO TEMPORANEE

2.1.   Aiuti di importo limitato

40.

Oltre alle possibilità esistenti basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale.

41.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 42):

a.

l’importo complessivo dell’aiuto non supera in alcun momento i 400 000 EUR per impresa (34). L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (35), prestiti (36) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 400 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c.

l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (37);

d.

l’aiuto è concesso ad imprese colpite dalla crisi;

e.

gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (38) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest’ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

42.

In deroga al punto 41, lettera a, agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli (39), della pesca e dell’acquacoltura (40) si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 41 Error! No bookmark name given., lettere da b a d, le seguenti condizioni specifiche:

a.

l’importo complessivo dell’aiuto non supera in alcun momento i 35 000 EUR per impresa (41); l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (42), prestiti (43) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 35 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b.

gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c.

gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 (44).

43.

Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 41Error! No bookmark name given., lettera a), e al punto 42Error! No bookmark name given., lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 400 000 EUR per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori di cui al punto 42Error! No bookmark name given., lettera a), non dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di 35 000 EUR per impresa.

44.

Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.

2.2.   Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie

45.

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

46.

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma della presente sezione non possono essere cumulate con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.3 della presente comunicazione e viceversa, né con gli aiuti concessi a norma delle sezioni 3.2 o 3.3 del quadro temporaneo per la COVID-19. Le garanzie concesse a norma della presente sezione possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 47, lettera e), della presente comunicazione. Un beneficiario può fruire contemporaneamente delle molteplici misure di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 47, lettera e).

47.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di garanzie pubbliche, compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se:

a.

vengono fornite garanzie pubbliche su nuovi prestiti individuali concessi alle imprese;

b.

per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di destinatario

Per il 1° anno

Dal 2° al 3° anno

Dal 4° al 6° anno

PMI

25 punti base

50 punti base

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

c.

in alternativa, gli Stati membri possono, utilizzando la tabella precedente come base, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale (ad esempio, una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore); un premio fisso può essere applicato per l’intera durata della garanzia, se esso è superiore ai premi minimi indicati nella tabella precedente per il 1o anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia in applicazione del presente paragrafo;

d.

le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

e.

l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia in applicazione della presente sezione, non supera:

(i)

il 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi, oppure

(ii)

il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto,

(iii)

sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione ai fini della valutazione (ad esempio, riguardante le sfide che il beneficiario deve affrontare durante la crisi attuale) (45), l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (46) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell’ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 non può essere coperto dalle misure adottate a norma della presente comunicazione. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (47);

f.

la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata conformemente al punto 47, lettera c), è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia non eccede:

(i)

il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato; oppure

(ii)

il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (ad esempio, se si tratta di una garanzia di prima perdita); e

(iii)

in entrambi i casi di cui sopra, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g.

la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

h.

le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori rispetto a quelli senza garanzie pubbliche.

2.3.   Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati

48.

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese colpite dalla crisi attuale, tassi di interesse agevolati per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

49.

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, i prestiti concessi a norma della presente sezione non sono cumulabili con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.2 della presente comunicazione e viceversa. I prestiti e le garanzie concessi a norma della presente sezione possono essere cumulati con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi le soglie di cui al punto 47, lettera e, o al punto 50, lettera e. Un beneficiario può fruire contemporaneamente dei molteplici prestiti agevolati di cui alla presente sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali di cui al punto 50, lettera e.

50.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, gli aiuti di Stato in risposta all’attuale crisi sotto forma di prestiti agevolati, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

i prestiti non sono concessi a enti creditizi o altri enti finanziari;

b.

i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione (48)) disponibile il 1o febbraio 2022 o al momento della notifica, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente:

Tipo di destinatario

Margine per il rischio di credito per il 1o anno

Margine per il rischio di credito per il 2o - 3o anno

Margine per il rischio di credito per il 4o - 6o anno

PMI

25 punti base (49)

50 punti base (49)

100 punti base

Grandi imprese

50 punti base

100 punti base

200 punti base

c.

in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l’intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1o anno per ciascun tipo di beneficiario, adeguato in funzione della scadenza del prestito in applicazione del presente paragrafo (50);

d.

i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 50(c;

e.

l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non supera:

(i)

il 15 % del fatturato annuo totale medio realizzato dal beneficiario negli ultimi tre periodi contabili chiusi; oppure

(ii)

il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto;

(iii)

sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione con le problematiche che il beneficiario deve affrontare durante l’attuale crisi) (51), l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI (52) e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19 non rientra nell’ambito di applicazione dalla presente comunicazione. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario (53);

f.

i prestiti riguardano il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale di esercizio;

g.

i prestiti possono essere concessi ai beneficiari finali direttamente o tramite enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. In tali casi, gli enti creditizi o gli altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, senza subordinare la concessione dei prestiti agevolati di cui alla presente sezione al rifinanziamento di prestiti esistenti.

2.4.   Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica

51.

Al di là delle possibilità esistenti basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle possibilità sopracitate, il sostegno temporaneo potrebbe attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, che le imprese potrebbero non essere in grado di trasferire o ai quali esse potrebbero non essere in grado di adeguarsi nel breve termine. Tali aiuti potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale, così come potrebbero ridurre le pressioni inflazionistiche derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. Possono risultare giustificate misure supplementari di sostegno per consentire il proseguimento delle attività delle imprese a forte consumo di energia.

52.

La Commissione considererà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.

l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

b.

l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali (54) e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (55), prestiti (56) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

c.

le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione;

d.

l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale. Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l’economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari;

e.

i costi ammissibili nell’ambito della presente misura sono calcolati sulla base dell’aumento dei costi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale ed energia elettrica acquistate dall’impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale (57) nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l’impresa paga per unità consumata (espresso, ad esempio, in EUR/MWh). Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato mese e il doppio (200 %) del prezzo unitario pagato dall’impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (58);

f.

l’aiuto complessivo per impresa non supera in alcun momento il 30 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di EUR;

g.

l’autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo all’impresa se l’aiuto è concesso prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l’autorità che concede l’aiuto può basarsi sulle stime dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto di cui al punto 52, lettera f). L’autorità che concede l’aiuto è tenuta a verificare ex post il rispetto dei massimali pertinenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare eventuali pagamenti di aiuti che superino tali massimali, entro sei mesi dalla fine del periodo ammissibile;

h.

gli aiuti concessi a norma del punto 52 possono essere cumulati con gli aiuti concessi a norma della sezione 2.1, a condizione che non venga superato l’importo totale di 2 milioni di EUR.

53.

In determinate situazioni, per garantire il proseguimento di un’attività economica possono risultare necessari aiuti supplementari. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente al punto 52, lettere e) e f), se, oltre alle condizioni di cui al punto 52, lettere da a) a d) e g), risultano soddisfatte anche le condizioni seguenti:

a.

l’impresa è ammissibile se si configura come «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva sulla tassazione dell’energia (59), vale a dire se i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall’energia elettrica) siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo (60);

b.

l’impresa è ammissibile se subisce perdite di esercizio (61), laddove l’aumento dei costi ammissibili definiti al punto 52, lettera e) deve ammontare almeno al 50 % delle perdite operative subite nel periodo ammissibile definito al punto 52, lettera e);

c.

l’aiuto complessivo non supera il 50 % dei costi ammissibili e non supera l’80 % delle perdite di esercizio dell’impresa;

d.

l’importo complessivo dell’aiuto non supera in alcun momento i 25 milioni di EUR per impresa;

e.

per le imprese a forte consumo di energia operanti in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato I, l’aiuto complessivo può essere aumentato fino a un massimo del 70 % dei costi ammissibili relativi alla produzione dei prodotti nei settori o sottosettori elencati nell’allegato I e può ammontare a un massimo dell’80 % delle perdite di esercizio di tali attività. L’aiuto complessivo non può superare in alcun momento i 50 milioni di EUR per impresa, mentre le attività non elencate nell’allegato I non possono beneficiare di più di 25 milioni di EUR. Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al presente punto 53, si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 50 milioni di EUR per impresa;

f.

gli aiuti di cui al presente punto 53 possono essere cumulati con gli aiuti di cui alla sezione 2.1, a condizione che non siano superati i massimali di cui al punto 53, lettera d) o al punto 53, lettera e), a seconda dei casi.

3.   MONITORAGGIO E NOTIFICA

54.

Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR (62) concesso in virtù della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR (63) nei settori dell’agricoltura primaria e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (64) entro 12 mesi dal momento della concessione.

55.

Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione (65).

56.

Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa.

57.

La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, in particolare per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

58.

Al fine di monitorare l’attuazione della presente comunicazione, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni aggregate sull’uso delle misure di aiuto di Stato per porre rimedio al grave turbamento dell’economia causato dalla crisi attuale e dalle misure restrittive adottate di conseguenza.

4.   DISPOSIZIONI FINALI

59.

La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 1o febbraio 2022, tenendo conto dell’impatto economico dell’aggressione russa contro l’Ucraina e delle relative sanzioni. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile le date in essa specificate.

60.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni di cui alla presente comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

61.

La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida valutazione delle misure una volta avvenuta la notifica chiara e completa delle misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.

(1)  Ad esempio, il 6 marzo 2022 il governo della Federazione russa ha adottato una modifica al paragrafo 2 del decreto n. 299 concernente la metodologia per determinare l’importo dell’indennità da corrispondere al titolare del brevetto quando, senza il suo consenso, viene deciso l’uso dell’invenzione, il modello di utilità e le modalità di uso dell’invenzione e per determinare la procedura di pagamento. La modifica prevede che non vi sarà «alcun compenso per l’uso di un’invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale a ’titolari di brevetti’ originari di Stati stranieri che commettono ’atti ostili’».

(2)  L’Ucraina è il quarto fornitore esterno di prodotti alimentari dell’UE e uno dei principali fornitori di cereali (52 % delle importazioni di granturco dell’UE, 19 % di frumento tenero), oli vegetali (23 %) e semi oleosi (22 %, in particolare semi di colza: 72 %). I prezzi mondiali dei prodotti alimentari sono già elevati e potrebbero ancora aumentare alla luce della situazione.

(3)  Ad esempio, secondo, rispettivamente, la banca dati mondiale dei marchi dell’OMPI, la banca dati mondiale dei disegni e modelli dell’OMPI e la banca dati PatentSight, nel marzo 2022 erano in uso in Russia circa 150 000 marchi, 2 000 disegni industriali e 44 000 brevetti di cui sono titolari le imprese dell’UE. I marchi delle imprese dell’UE protetti in Russia riguardano principalmente i seguenti settori: prodotti farmaceutici, cosmetici, automobilistici, chimici e di consumo, moda e beni di lusso. Data la terminologia vaga della modifica della metodologia relativa all’indennità da corrispondere al titolare di brevetto di cui al decreto n. 299 del 6 marzo 2022 (cfr. nota 1) adottato dal governo russo e l’esposizione economica delle imprese dell’UE e dei loro beni immateriali detenuti in Russia, tale contromisura può avere un impatto potenzialmente ampio e dannoso sulle imprese dell’UE.

(4)  Regolamento UE 2022/259 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 1); regolamenti di esecuzione (UE) 2022/260 e (UE) 2022/261 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attuano il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 3; GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 15); regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 74); regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77); decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 95); decisione (PESC) 2022/265 e decisione (PESC) 2022/267 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modificano la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 98; GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 114); e decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).

(5)  Decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 48 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 49 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2014/145 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 51 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (PESC) 2022/331 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 52 del 25.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/332 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 53 del 25.2.2022, pag. 1); decisione (UE) 2022/333 del Consiglio del 25 febbraio 2022 sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa (GU L 54 del 25.2.2022, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 57 del 28.2.2022, pag. 4).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 58 del 28.2.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 59 del 28.2.2022, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).

(9)  Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 65 del 2.3.2022, pag. 5).

(10)  Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).

(11)  Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/354 del Consiglio, del 2o marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/145/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 63 del 2.3.2022, pag. 5).

(12)  Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 82 del 9.3.2022, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 81 del 9.3.2022, pag. 1).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 1); regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13).

(15)  Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 13) e decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione n. 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 56).

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 1) e decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 87I del 15.3.2022, pag. 44).

(17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2021) 660 final del 13 ottobre 2021 - Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno".

(18)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2022) 108 final dell’8 marzo 2022 - REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili".

(19)  Attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1), la Commissione sostiene, su richiesta, gli Stati membri nell’elaborazione e nell’attuazione di riforme volte a garantire un’energia più accessibile, sicura e sostenibile.

(20)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(21)  Gli Stati membri sono invitati ad avvalersi delle possibilità di concessione di aiuti approvate a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o altre misure di decarbonizzazione.

(22)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190; cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche.

(23)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1; cfr. articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico.

(24)  Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario del 2013») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

(25)  Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non rientri nell’ambito di applicazione della presente comunicazione deve essere notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle pertinenti norme sugli aiuti di Stato.

(26)  Secondo la definizione di cui alla nota 24.

(27)  Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, EU:T:1999:326, punto 167.

(28)  Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1); la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3); la decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa all’aiuto di Stato C 9/08, Sachsen LB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).

(29)  Ad esempio l’articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(30)  In considerazione della situazione specifica di due crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, gli Stati membri possono scegliere di concedere aiuti ai sensi della presente comunicazione anche alle imprese in difficoltà.

(31)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9); regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45); e regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

(32)  Regolamento (EU) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1); e regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(33)  Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19», C(2020) 1863 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell’1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1).

(34)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(35)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h).

(36)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).

(37)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2022.

(38)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(39)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(40)  Secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(41)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

(42)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h).

(43)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).

(44)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45).

(45)  Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell’aggressione, comprese le sanzioni imposte dall’UE e dai suoi partner internazionali, così come le contromisure adottate, ad esempio, dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell’Ucraina, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.

(46)  Come definite nell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(47)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(48)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all’indirizzo:https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

(49)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all’anno.

(50)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all’anno.

(51)  Una giustificazione pertinente potrebbe riguardare i beneficiari che operano in settori particolarmente colpiti dagli effetti diretti o indiretti dell’aggressione russa, comprese le misure economiche restrittive adottate dall’UE e dai suoi partner internazionali, nonché le contromisure adottate dalla Russia. Tali effetti possono comprendere interruzioni delle catene di approvvigionamento o pagamenti in essere da parte della Russia o dell’Ucraina, maggiori rischi di attacchi informatici o un aumento dei prezzi di determinati fattori di produzione o materie prime colpiti dalla crisi attuale.

(52)  Come definite nell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria.

(53)  Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.

(54)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2022.

(55)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 47, lettera h).

(56)  Se l’aiuto è concesso sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 50, lettera g).

(57)  Sulla base di quanto l’impresa potrà dimostrare, ad esempio presentando le fatture pertinenti. Saranno conteggiati solo i consumi finali mentre sono escluse le vendite e la produzione propria.

(58)  (p(t) - p(rif) * 2) * q(t), dove p indica il prezzo unitario, q la quantità consumata, rif il periodo di riferimento tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e t il dato mese nel periodo dal 1o febbraio al 31 dicembre 2022.

(59)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(60)  Sulla base delle relazioni contabili finanziarie per l’anno civile 2021 o degli ultimi resoconti annuali disponibili.

(61)  Si ritiene che l’impresa subisca perdite di esercizio se l’indice EBITDA (utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento) relativo al periodo ammissibile è negativo.

(62)  Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(63)  Con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi.

(64)  La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo:https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.

(65)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Settori e sottosettori particolarmente colpiti

 

Codice NACE

Descrizione

1.

14.11

Confezione di abbigliamento in pelle

2.

24.42

Produzione di alluminio

3.

20.13

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

4.

24.43

Produzione di zinco, piombo e stagno

5.

17.11

Fabbricazione di pasta-carta

6.

07.29

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

7.

17.12

Fabbricazione di carta e di cartone

8.

24.10

Attività siderurgiche

9.

20.17

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

10.

24.51

Fusione di ghisa

11.

20.60

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

12.

19.20

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

13.

24.44

Produzione di rame

14.

20.16

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

15.

13.10

Preparazione e filatura di fibre tessili

16.

24.45

Produzione di altri metalli non ferrosi

17.

23.31

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

18.

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario

19.

23.14

Fabbricazione di fibre di vetro

20.

20.15

Fabbricazione di concimi e di composti azotati

21.

16.21

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

22.

23.11

Fabbricazione di vetro piano

23.

23.13

Fabbricazione di vetro cavo

24.

 

I seguenti sottosettori del settore dei gas industriali (20.11):

 

20.11.11.50

20.11.12.90

Idrogeno

Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

25.

 

I seguenti sottosettori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (20.14):

 

20.14.12.13

20.14.12.23

20.14.12.25

20.14.12.43

20.14.12.45

20.14.12.47

20.14.12.50

20.14.12.60

20.14.12.70

20.14.12.90

20.14.23.10

20.14.63.33

20.14.63.73

20.14.73.20

20.14.73.40

Cicloesano

Benzenici

Toluene

o-Xilene

p-Xilene

m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene

Stirene

Etilbenzene

Cumene

Altri idrocarburi ciclici

Glicole etilenico (etandiolo)

2,2-Ossidietanolo (dietilenglicole)

Ossirano (ossido di etilene)

Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni)

Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo)

26.

 

I seguenti sottosettori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a. (23.99):

 

23.99.19.10

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli


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