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Document 52022XC0208(02)
Information note Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (OJ L 206, 11.6.2021, p. 1.): Information on measures adopted by Member States in conformity with Articles 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 and 23 2022/C 66/04
Nota informativa Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1.): informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23 2022/C 66/04
Nota informativa Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1.): informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23 2022/C 66/04
PUB/2021/944
OJ C 66, 8.2.2022, p. 27–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 66/27 |
NOTA INFORMATIVA
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (1): informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità degli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23
(2022/C 66/04)
A norma degli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «il regolamento»), le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell’attuazione del regolamento devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Inoltre la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di pubblicare anche informazioni supplementari in merito alle misure imposte dagli Stati membri a norma dell’articolo 4 al fine di garantire che gli esportatori abbiano accesso a informazioni esaurienti sui controlli applicabili in tutta l’UE.
1. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (REQUISITO DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON COMPRESI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO I)
In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, uno Stato membro può estendere l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora l’esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo agli Stati membri che, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, subordinano ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I di informarne, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.
Stato membro |
Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone requisiti di autorizzazione in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3? |
BELGIO |
SÌ in parte |
BULGARIA |
NO |
REPUBBLICA CECA |
NO |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
NO |
ESTONIA |
NO |
IRLANDA |
NO |
GRECIA |
NO |
SPAGNA |
NO |
FRANCIA |
NO |
CROAZIA |
SÌ |
ITALIA |
NO |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
SÌ |
LITUANIA |
NO |
LUSSEMBURGO |
SÌ |
UNGHERIA |
SÌ |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
SÌ |
AUSTRIA |
SÌ |
POLONIA |
NO |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
NO |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
NO |
FINLANDIA |
SÌ |
SVEZIA |
NO |
1.1. Belgio
Nella regione fiamminga e in quella vallona è necessaria un’autorizzazione di esportazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1
(articolo 5 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l’esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articolo 4 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l’esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014)).
1.2. Croazia
È necessaria un’autorizzazione di esportazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1
(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).
1.3. Lettonia
È necessaria un’autorizzazione di esportazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1
(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20 ottobre 2010) relativo a procedure per l’emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).
1.4. Lussemburgo
È necessaria un’autorizzazione di esportazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1
(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 45, paragrafo 1).
1.5. Ungheria
È necessaria un’autorizzazione di esportazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1
(paragrafo 7 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull’autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).
1.6. Paesi Bassi
È necessaria un’autorizzazione di esportazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1
(articolo 2 della legge sui servizi strategici (Wet Strategische diensten) e articoli 2 e 3 del decreto sui prodotti strategici (Besluit Strategische goederen)).
1.7. Austria
È necessaria un’autorizzazione di esportazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1
(articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).
1.8. Finlandia
È necessaria un’autorizzazione di esportazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1
(paragrafo 4, punto 4, della legge 562/1996).
2. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL’INTERMEDIAZIONE)
L’articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per estendere l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.
Stato membro |
L’applicazione dei controlli sull’intermediazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, è stata estesa come previsto all’articolo 6, paragrafo 3? |
BELGIO |
NO |
BULGARIA |
SÌ |
REPUBBLICA CECA |
SÌ |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
NO |
ESTONIA |
SÌ |
IRLANDA |
NO |
GRECIA |
SÌ |
SPAGNA |
SÌ |
FRANCIA |
NO |
CROAZIA |
SÌ |
ITALIA |
SÌ |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
SÌ |
LITUANIA |
NO |
LUSSEMBURGO |
SÌ |
UNGHERIA |
SÌ |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
SÌ |
AUSTRIA |
SÌ |
POLONIA |
NO |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
SÌ |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
NO |
FINLANDIA |
SÌ |
SVEZIA |
NO |
2.1. Bulgaria
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(articolo 34, paragrafo 4, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011, decorrenza degli effetti dal 30 giugno 2012).
2.2. Repubblica ceca
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’autorità competente informi l’intermediario che i prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, o che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari come da articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
(paragrafo 3 della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell’esportazione, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (quale modificata)).
2.3. Estonia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso che presentano caratteristiche di prodotti strategici in ragione del loro uso finale o del loro utilizzatore finale, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, pur non essendo stati inseriti nell’elenco dei prodotti strategici
(paragrafo 6, punto 7, della legge sui prodotti strategici).
2.4. Grecia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
(paragrafo 3.2.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).
2.5. Spagna
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regio decreto 679/2014, del 1o agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).
2.6. Croazia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora l’autorità competente informi l’intermediario che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).
2.7. Italia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento
(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).
2.8. Lettonia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento
(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20 ottobre 2010) relativo a procedure per l’emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).
2.9. Lussemburgo
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 1).
2.10. Ungheria
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per i prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(paragrafo 17.1 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull’autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).
2.11. Paesi Bassi
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e per i prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli usi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento
(articolo 4 della legge sui servizi strategici (Wet Strategische diensten)).
È necessaria un’autorizzazione anche per l’intermediazione relativa a 37 sostanze chimiche qualora siano destinate all’Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall’utilizzatore finale
(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all’Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).
2.12. Austria
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’autorità competente informi l’intermediario che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(articolo 15.1 della legge sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)).
2.13. Romania
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(articolo 14, paragrafo 2, dell’ordinanza di emergenza n. 119, del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010), sul «regime di controllo delle operazioni relative ai prodotti a duplice uso»).
2.14. Finlandia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora l’autorità competente abbia informato l’intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, qualora l’autorità competente abbia informato l’intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(paragrafo 3, punto 2, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).
3. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL’INTERMEDIAZIONE)
L’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che subordinano ad autorizzazione l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.
Stato membro |
I controlli sull’intermediazione sono stati estesi come previsto all’articolo 6, paragrafo 4? |
BELGIO |
NO |
BULGARIA |
SÌ |
REPUBBLICA CECA |
SÌ |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
NO |
ESTONIA |
SÌ |
IRLANDA |
NO |
GRECIA |
SÌ |
SPAGNA |
SÌ |
FRANCIA |
NO |
CROAZIA |
SÌ |
ITALIA |
SÌ |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
SÌ |
LITUANIA |
NO |
LUSSEMBURGO |
SÌ |
UNGHERIA |
SÌ |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
SÌ |
AUSTRIA |
SÌ |
POLONIA |
NO |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
SÌ |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
NO |
FINLANDIA |
SÌ |
SVEZIA |
NO |
3.1. Bulgaria
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(articolo 47 della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (promulgata, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011)).
3.2. Repubblica ceca
Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l’autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione
(paragrafo 3, punto 4, della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell’esportazione, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso).
3.3. Estonia
Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa senza indugio la commissione per i prodotti strategici (Strategic Goods Commission, SGC) nonché le autorità di polizia o di sicurezza. In seguito a tale notifica l’SGC può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione
(paragrafo 77 della legge sui prodotti strategici).
3.4. Grecia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(paragrafo 3.2.2 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).
3.5. Spagna
Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento, per i quali egli propone servizi di intermediazione, siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, egli deve informarne l’autorità competente, che deciderà se detti servizi di intermediazione sono sottoposti ad autorizzazione
(articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regio decreto 679/2014, del 1o agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).
3.6. Croazia
Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, egli ne informa l’autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione
(paragrafo 3 della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).
3.7. Italia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).
3.8. Lettonia
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20 ottobre 2010) relativo a procedure per l’emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).
3.9. Lussemburgo
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 2).
3.10. Ungheria
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(paragrafo 17, punto 2, del decreto governativo n. 13 del 2011 sull’autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).
3.11. Paesi Bassi
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell’elenco qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(articolo 4, paragrafo 5, della legge sui servizi strategici (Wet strategische diensten)).
3.12. Austria
Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l’autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione
(articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).
3.13. Romania
È necessaria un’autorizzazione per l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento
(articolo 14, paragrafo 3, dell’ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010) sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).
3.14. Finlandia
Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l’autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione
(paragrafi 3.2 e 4.4 della legge 562/1996).
4. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI DEL TRANSITO)
L’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che estendono l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.
Stato membro |
Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono state estese come previsto all’articolo 7, paragrafo 3? |
BELGIO |
SÌ, in parte |
BULGARIA |
NO |
REPUBBLICA CECA |
SÌ |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
NO |
ESTONIA |
SÌ |
IRLANDA |
NO |
GRECIA |
SÌ |
SPAGNA |
SÌ |
FRANCIA |
SÌ |
CROAZIA |
SÌ |
ITALIA |
SÌ |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
SÌ |
LITUANIA |
NO |
LUSSEMBURGO |
SÌ |
UNGHERIA |
SÌ |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
SÌ |
AUSTRIA |
SÌ |
POLONIA |
NO |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
SÌ |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
NO |
FINLANDIA |
SÌ |
SVEZIA |
NO |
4.1. Belgio
Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(articoli 6 e 7 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l’esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); (articoli 5 e 6 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l’esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014).
4.2. Repubblica ceca
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(paragrafo 13, lettera b), della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell’esportazione, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (1)).
4.3. Estonia
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(paragrafi 3, 6 e 7 della legge sui prodotti strategici (SGA)).
4.4. Grecia
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(paragrafo 3.3.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).
4.5. Spagna
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(articolo 11 della legge n. 53 del 28 dicembre 2007, sul controllo del commercio estero di materiale destinato alla difesa e a duplice uso).
4.6. Francia
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(articolo 3, paragrafo I del decreto n. 2020-74 del 31 gennaio 2020, come modificato dal decreto n. 2020-1481 del 30 novembre 2020).
4.7. Croazia
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).
4.8. Italia
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(articolo 7 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1o febbraio 2018).
4.9. Lettonia
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20 ottobre 2010) relativo a procedure per l’emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).
4.10. Lussemburgo
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 2).
Tali disposizioni non si applicano al transito di prodotti a duplice uso spediti senza trasbordo o cambio del mezzo di trasporto (non costituisce trasbordo o cambio del mezzo di trasporto lo scaricamento delle merci di una nave o di un aeromobile, effettuato al fine di mettere in sicurezza il carico, a condizione che le merci in questione siano reimbarcate sulla stessa nave o sullo stesso aeromobile), né al transito di prodotti a duplice uso per i quali esista già un’autorizzazione generale all’esportazione dall’Unione europea
(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 3).
4.11. Ungheria
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(paragrafo 18 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull’autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).
4.12. Paesi Bassi
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(articolo 4a, paragrafo 1, e articolo 2, del decreto sui prodotti strategici (Besluit strategische goederen)).
4.13. Austria
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(articolo 15 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011).
4.14. Romania
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(articolo 15, paragrafo 2, dell’ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010)).
4.15. Finlandia
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell’elenco può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall’autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2
(paragrafo 3, punto 3, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).
5. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI A PRODOTTI NON COMPRESI NELL’ELENCO PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA, INCLUSA LA PREVENZIONE DI ATTI DI TERRORISMO, O DI RISPETTO DEI DIRITTI DELL’UOMO)
L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per vietare o imporre un requisito di autorizzazione per l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell’uomo.
La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.
Stato membro |
Per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell’uomo, sui prodotti non compresi nell’elenco sono stati attuati controlli supplementari come previsto all’articolo 9, paragrafo 1? |
BELGIO |
NO |
BULGARIA |
SÌ |
REPUBBLICA CECA |
SÌ |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
SÌ |
ESTONIA |
SÌ |
IRLANDA |
SÌ |
GRECIA |
NO |
SPAGNA |
NO |
FRANCIA |
SÌ |
CROAZIA |
NO |
ITALIA |
NO |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
SÌ |
LITUANIA |
NO |
LUSSEMBURGO |
SÌ |
UNGHERIA |
NO |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
SÌ |
AUSTRIA |
SÌ |
POLONIA |
NO |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
SÌ |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
NO |
FINLANDIA |
NO |
SVEZIA |
NO |
5.1. Bulgaria
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo con legge del Consiglio dei ministri
(articolo 34, paragrafo 1, punto 3, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011).
5.2. Repubblica ceca
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con ordinanza governativa, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo
(paragrafo 3, punto 1, lettera d), della legge n. 594/2004 Coll).
5.3. Germania
a. Parte I, sezione B, dell’elenco di controllo delle esportazioni tedesco
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento è sottoposta ad autorizzazione qualora i prodotti siano elencati nella parte I, sezione B, dell’elenco di controllo delle esportazioni tedesco
(sezione 8, punto 1, n. 2, dell’ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)).
La parte I, sezione B, dell’elenco di controllo delle esportazioni tedesco comprende i prodotti seguenti.
– 2B909 |
Macchine per fluotornitura e macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B009, 2B109 e 2B209, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
||||||||||||||||||||
– 2B952 |
Le apparecchiature seguenti utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B352, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l’Iran, la Corea del Nord o la Siria:
|
||||||||||||||||||||
– 2B993 |
Le seguenti apparecchiature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l’Iran:
|
||||||||||||||||||||
– 5A902 |
Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) per le reti pubbliche, non specificati dalla voce 5D001.e dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea e al di fuori delle aree di cui all’allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
||||||||||||||||||||
– 5A911 |
Stazioni di base per ’sistemi radiomobili ad accesso multiplo’ digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan. Nota tecnica: i ’sistemi radiomobili ad accesso multiplo’ sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I ’sistemi radiomobili ad accesso multiplo’ digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali. |
||||||||||||||||||||
–5D902 |
Il ’software’ non specificato dalla voce 5D001.e dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea e al di fuori delle aree di cui all’allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
||||||||||||||||||||
– 5D911 |
’Software’ appositamente progettato o modificato per l’’utilizzazione’ delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan. |
||||||||||||||||||||
– 5E902 |
’Tecnologia’ non specificata dalla voce 5E001.a dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo ’sviluppo’, la ’produzione’ e l’’utilizzazione’ di installazioni, funzioni o caratteristiche di prestazione sottoposte ad autorizzazione in 5A902, o ’software’ sottoposto ad autorizzazione in 5D902, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea e al di fuori delle aree di cui all’allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821. |
||||||||||||||||||||
– 6A908 |
Sistemi radar di navigazione o di sorveglianza per il controllo del traffico navale o aereo, non sottoposti ad autorizzazione in 6A008 o 6A108, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l’Iran. |
||||||||||||||||||||
– 6D908 |
«Software» appositamente concepito o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 6A908, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l’Iran. |
||||||||||||||||||||
– 9A904 |
|
||||||||||||||||||||
– 9A991 |
Veicoli terrestri che non figurano nella parte I A dell’elenco di controllo delle esportazioni:
|
||||||||||||||||||||
– 9A992 |
Autocarri, come segue:
|
||||||||||||||||||||
– 9A993 |
Elicotteri, sistemi di trasmissione di potenza di elicotteri, motori a turbina a gas e unità di potenza ausiliarie (APU) destinati a elicotteri e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l’Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria. |
||||||||||||||||||||
– 9A994 |
Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm3 e fino a 600 cm3, idonei all’utilizzo in «veicoli aerei» senza pilota, e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l’Iran. |
||||||||||||||||||||
– 9D904 |
’Software’ appositamente progettato o modificato per lo ’sviluppo’, la ’produzione’ o l’’utilizzazione’ di prodotti specificati in 9A904, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea e al di fuori delle aree di cui all’allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821. |
||||||||||||||||||||
– 9E904 |
’Tecnologia’, ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella specificata alle voci 5E001.b.2, 9E001 e 9E002 dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di prodotti specificati in 9A904, o ’software’ specificato in 9D904, qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell’allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821. |
||||||||||||||||||||
– 9E991 |
«Tecnologia», ai sensi della nota generale sulla tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l’Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord o la Siria. |
||||||||||||||||||||
– 9E992 |
’Tecnologia’, ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella autorizzata in 9E101, lettera b), nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per la ’produzione’ di ’veicoli aerei senza equipaggio’ (’UAV’), qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell’allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821. |
b. Sezione 9 dell’ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)
È necessaria un’autorizzazione per l’esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I, qualora un esportatore sia stato informato dal BAFA che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla costruzione o all’attività di una centrale nucleare ai sensi della categoria 0 dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821 o ad essere incorporati in tale centrale, e qualora il paese di destinazione sia l’Algeria, l’Iraq, l’Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Repubblica democratica popolare di Corea, il Pakistan o la Siria. Qualora un esportatore sia informato del fatto che i prodotti sono destinati, in tutto o in parte, all’utilizzazione summenzionata, deve informarne il BAFA. Il BAFA deciderà se sottoporre ad autorizzazione o no le esportazioni di cui trattasi. La presente sezione non si applica agli ambiti disciplinati dagli articoli 4 e 10 del regolamento (UE) 2021/821
(sezione 9 dell’ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsverordnung - AWV)).
c. Sezione 6 della legge tedesca sul commercio estero e i pagamenti - Aussenwirtschaftsgesetz - AWG)
A norma della sezione 6 della legge sul commercio estero e i pagamenti internazionali (Aussenwirtschaftsgesetz - AWG), mediante un atto amministrativo è possibile sottoporre a restrizioni i negozi giuridici o le operazioni o imporre obblighi di agire, al fine di scongiurare un pericolo riguardante, in casi specifici, gli interessi della Repubblica federale di Germania, quali ad esempio gli interessi essenziali in materia di sicurezza, la coesistenza pacifica dei popoli nonché le relazioni esterne, l’ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica federale di Germania.
5.4. Estonia
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con decisione della commissione per i prodotti strategici, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo
(paragrafo 2, punto 11, e paragrafo 6, punto 2, della legge sui prodotti strategici).
5.5. Irlanda
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo
(sezione 12, punto 2, del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso), quale modificata).
5.6. Francia
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo (decreto n. 2010-292).
Sono stati adottati controlli nazionali sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, come indicato nelle seguenti ordinanze: ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all’esportazione di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell’8 agosto 2014) e ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all’esportazione di gas lacrimogeni e «agenti antisommossa» in paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell’8 agosto 2014).
5.7. Lettonia
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal comitato di controllo per i prodotti strategici per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo.
L’elenco nazionale dei prodotti non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento è in vigore.
– 10A901 |
Armi che utilizzano munizioni a cartucce non a percussione centrale (a percussione anulare), componenti e munizioni appositamente progettati. |
– 10A902 |
Apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti correlati ad aeromobili. Controllo applicabile unicamente ad apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti per aeromobili che possono essere utilizzati sia negli aeromobili civili che militari. |
– 10A903 |
Fucili ad aria con energia superiore a 12 joule. |
– 10A906 |
Congegni di mira per visione notturna e relativi componenti. |
– 10A907 |
Mine anti-uomo. |
– 10D901 |
Software sviluppato per servizi di intelligence e appositamente progettato per estrarre, distruggere o modificare occultamente informazioni da computer, reti o altri sistemi informatici. |
– 10E902 |
Assistenza militare e assistenza tecnica relativa ai prodotti militari |
(regolamento n. 645 del 25 settembre 2007 - Regolamento relativo all’elenco nazionale dei prodotti e dei servizi strategici; articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla movimentazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007).
5.8. Lussemburgo
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo.
L’esportatore che abbia conoscenza o sospetti che tale esportazione o tali prodotti compromettano la sicurezza interna o esterna del Granducato di Lussemburgo o la tutela dei diritti dell’uomo deve informare il ministro del Commercio estero e il ministro degli Affari esteri che, a loro volta, comunicheranno all’esportatore o al suo rappresentante autorizzato se è necessario richiedere l’autorizzazione
(legge del 27 giugno 2018, articolo 45, paragrafo 2).
5.9. Paesi Bassi
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal ministero degli Affari esteri per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti dell’uomo
(articolo 4 del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).
Sono stati adottati controlli nazionali per l’esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna e per servizi di intermediazione in Siria e per l’esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna in Egitto e Ucraina
(decreto sui prodotti a duplice uso - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).
Sono stati imposti requisiti di autorizzazione per l’esportazione di 37 sostanze chimiche in Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall’utilizzatore finale
(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all’Iraq – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).
5.10. Austria
L’esportazione o il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento possono essere sottoposti ad autorizzazione o vietati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo
(articolo 20 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011)).
5.11. Romania
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo
(articolo 7 dell’ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010) sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).
6. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)
L’articolo 11, paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri che impongono un’autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non compresi nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (l’allegato IV elenca i prodotti che non beneficiano della libertà di circolazione nel mercato unico) devono informare la Commissione, che deve a sua volta pubblicare tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.
Stato membro |
Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all’articolo 11, paragrafo 2? |
BELGIO |
NO |
BULGARIA |
SÌ |
REPUBBLICA CECA |
SÌ |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
SÌ |
ESTONIA |
SÌ |
IRLANDA |
NO |
GRECIA |
SÌ |
SPAGNA |
NO |
FRANCIA |
NO |
CROAZIA |
NO |
ITALIA |
NO |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
NO |
LITUANIA |
NO |
LUSSEMBURGO |
SÌ |
UNGHERIA |
SÌ |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
SÌ |
AUSTRIA |
NO |
POLONIA |
NO |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
NO |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
SÌ |
FINLANDIA |
NO |
SVEZIA |
NO |
6.1. Bulgaria
La Bulgaria ha esteso i controlli sui trasferimenti intra-UE a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento e ha introdotto l’obbligo di fornire informazioni supplementari alle autorità competenti in merito a determinati trasferimenti intra-UE, come previsto all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento
(articolo 51, paragrafi 8 e 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011, decorrenza degli effetti dal 30 giugno 2012).
6.2. Repubblica ceca
La legge n. 594/2004 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica ceca, come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.
6.3. Germania
La sezione 11 dell’ordinanza sul commercio estero e i pagamenti internazionali (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Germania, come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.
6.4. Estonia
L’articolo 3, paragrafo 6, della legge sui prodotti strategici estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE, come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.
6.5. Grecia
La sezione 3.4 della decisione ministeriale n. 121837/E3/21837, del 28 settembre 2009, estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Grecia, come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.
6.6. Lussemburgo
Può essere imposta un’autorizzazione per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso un altro Stato membro di prodotti a duplice uso, diversi da quelli compresi nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento nei casi contemplati dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento
(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 44).
6.7. Ungheria
Il paragrafo 16 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull’autorizzazione al commercio estero dei prodotti a duplice uso prevede un obbligo di licenza per i prodotti a duplice uso compresi nell’elenco relativamente ai trasferimenti all’interno dell’UE qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.
6.8. Paesi Bassi
In casi specifici può essere richiesta un’autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice uso
(articolo 4a, paragrafo 2, del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).
6.9. Slovacchia
Il paragrafo 23, punto 2, della legge n. 39/2011 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica slovacca, come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.
7. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 8, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)
L’articolo 11, paragrafo 8 stabilisce che uno Stato membro può prescrivere che per il trasferimento dal suo territorio verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell’allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell’allegato IV del regolamento debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.
La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.
Stato membro |
Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all’articolo 11, paragrafo 8? |
BELGIO |
NO |
BULGARIA |
SÌ |
REPUBBLICA CECA |
NO |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
NO |
ESTONIA |
NO |
IRLANDA |
NO |
GRECIA |
NO |
SPAGNA |
NO |
FRANCIA |
NO |
CROAZIA |
NO |
ITALIA |
NO |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
NO |
LITUANIA |
NO |
LUSSEMBURGO |
SÌ |
UNGHERIA |
NO |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
NO |
AUSTRIA |
NO |
POLONIA |
NO |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
NO |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
NO |
FINLANDIA |
NO |
SVEZIA |
NO |
7.1. Bulgaria
Per il trasferimento dal territorio della Repubblica di Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell’allegato IV del regolamento la commissione interministeriale può prescrivere che il soggetto che effettua il trasferimento fornisca informazioni supplementari sui prodotti
(articolo 51, paragrafo 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29 marzo 2011, decorrenza degli effetti dal 30 giugno 2012).
7.2. Lussemburgo
Per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell’allegato IV del regolamento occorre fornire le seguenti informazioni supplementari nel quadro della richiesta di autorizzazione:
1. |
indicazione del riferimento commerciale del prodotto, nonché descrizione e caratteristiche del prodotto in questione; |
2. |
presentazione dei servizi di crittografia da fornire; |
3. |
presentazione dell’attuazione degli algoritmi; |
4. |
presentazione delle norme o regolamentazioni in materia di sicurezza; |
5. |
presentazione del tipo di dati oggetto del servizio; |
6. |
documento relativo alle specifiche tecniche del prodotto (in dodici punti) |
(regolamento granducale del 14 dicembre 2018, articolo 10, paragrafo 1, paragrafo sub 2 e paragrafo 2 sub 4, e allegato 15).
8. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE NAZIONALI)
L’articolo 12, paragrafo 6, lettera b), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne le eventuali autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate.
La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.
Stato membro |
Il vostro Stato membro ha rilasciato o modificato autorizzazioni generali di esportazione nazionali come previsto all’articolo 12, paragrafo 6? |
BELGIO |
NO |
BULGARIA |
NO |
REPUBBLICA CECA |
NO |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
SÌ |
ESTONIA |
NO |
IRLANDA |
NO |
GRECIA |
SÌ |
SPAGNA |
NO |
FRANCIA |
SÌ |
CROAZIA |
SÌ (ma NON in uso) |
ITALIA |
SÌ |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
NO |
LITUANIA |
NO |
LUSSEMBURGO |
NO |
UNGHERIA |
NO |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
SÌ |
AUSTRIA |
SÌ |
POLONIA |
NO |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
NO |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
NO |
FINLANDIA |
SÌ (ma NON in uso) |
SVEZIA |
NO |
8.1. Germania
In Germania vigono sei autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
1 |
autorizzazione generale n. 12 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore; |
2 |
autorizzazione generale n. 13 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso in talune circostanze; |
3 |
autorizzazione generale n. 14 per valvole e pompe; |
4 |
autorizzazione generale n. 15 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (Brexit); |
5 |
autorizzazione generale n. 16 per l’esportazione di prodotti per le telecomunicazioni e la sicurezza dei dati; |
6 |
autorizzazione generale n. 17 per l’esportazione di variatori di frequenza. |
8.2. Grecia
Si applica un’autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Argentina, Repubblica di Corea, Federazione russa, Ucraina, Turchia e Sud Africa
(decisione ministeriale n. 125263/e3/25263/6-2-2007).
8.3. Francia
In Francia vigono sette autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
1 |
autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti industriali come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di prodotti industriali soggetti a controllo strategico nella Comunità europea (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 11), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 5)); |
2 |
autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti chimici come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di prodotti chimici a duplice uso (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 12), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 6)); |
3 |
autorizzazione generale di esportazione nazionale per la grafite come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l’esportazione di grafite di qualità nucleare (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 13), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l’allargamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 31 luglio 2004 (testo 7)); |
4 |
autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti biologici come da decreto del 14 maggio 2007, modificato dal decreto del 18 marzo 2010 concernente l’esportazione di determinati elementi genetici e organismi geneticamente modificati (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 20 marzo 2010); |
5 |
autorizzazione generale di esportazione nazionale di determinati prodotti a duplice uso per le forze armate francesi in paesi terzi (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale francese dell’8 agosto 2014); |
6 |
autorizzazione generale nazionale di esportazione o di trasferimento all’interno dell’UE di determinati prodotti a duplice uso per mostre o fiere (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale francese dell’8 agosto 2014). |
7 |
autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di prodotti a duplice uso per la riparazione di aeromobili civili, altresì denominata autorizzazione nazionale generale per le «apparecchiature aeronautiche» (ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2019 pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 gennaio 2019 (testo 19)). |
I prodotti specifici oggetto delle autorizzazioni sono definiti nei pertinenti decreti.
8.4. Croazia
Il ministero degli Affari esteri ed europei può rilasciare un’autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di prodotti a duplice uso in conformità all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)).
8.5. Italia
Si applica un’autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Antartide (basi italiane), Argentina, Repubblica di Corea, Turchia
(decreto del 4 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 202 del 1o settembre 2003).
8.6. Paesi Bassi
Nei Paesi Bassi vigono due autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
1 |
si applica un’autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso tutte le destinazioni, ad eccezione di:
(autorizzazione generale nazionale NL002 - Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002). |
||||
2 |
un’autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di prodotti concernenti la sicurezza dell’informazione verso tutte le destinazioni, ad eccezione di:
(autorizzazione generale nazionale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging)) |
8.7. Austria
In Austria vigono quattro autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
1 |
AT001 per determinati prodotti a duplice uso quando sono riesportati verso il paese d’origine senza subire modifiche, o qualora prodotti della stessa quantità e qualità siano esportati verso il paese d’origine, o qualora la tecnologia sia riesportata con piccole aggiunte, in tutti i casi entro tre mesi dall’importazione nell’Unione europea; |
2 |
AT002 per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore; |
3 |
AT003 per valvole e pompe specificate in 2B350g e 2B350i verso determinate destinazioni; |
4 |
AT004 per i variatori di frequenza specificati in 3A225 e relativi software e tecnologia. |
I dettagli relativi a queste autorizzazioni sono riportati negli articoli da 3 a 3 c della prima ordinanza sul commercio estero BGBl. II n. 343/2011 del 28 ottobre 2011, quale modificata dall’ordinanza BGBl. II n. 430/2015 del 17 dicembre 2015. Le condizioni per il loro uso (obbligo di registrazione e di notifica) sono descritte nell’articolo 16 della stessa ordinanza.
8.8. Finlandia
A norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento il ministero degli Affari esteri può rilasciare un’autorizzazione generale di esportazione nazionale per l’esportazione di prodotti a duplice uso in conformità della sezione 3, paragrafo 1, della legge sul duplice uso n. 562/1996 (quale modificata).
9. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO (UFFICI DOGANALI SPECIFICAMENTE ABILITATI)
L’articolo 22 fa obbligo agli Stati membri di informare la Commissione se si sono avvalsi della facoltà di disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all’uopo abilitati.
La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.
Stato membro |
Sono stati designati determinati uffici doganali, come previsto all’articolo 22, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso? |
BELGIO |
NO |
BULGARIA |
SÌ |
REPUBBLICA CECA |
NO |
DANIMARCA |
NO |
GERMANIA |
NO |
ESTONIA |
SÌ |
IRLANDA |
NO |
GRECIA |
NO |
SPAGNA |
NO |
FRANCIA |
NO |
CROAZIA |
NO |
ITALIA |
NO |
CIPRO |
NO |
LETTONIA |
NO |
LITUANIA |
SÌ |
LUSSEMBURGO |
NO |
UNGHERIA |
NO |
MALTA |
NO |
PAESI BASSI |
NO |
AUSTRIA |
NO |
POLONIA |
SÌ |
PORTOGALLO |
NO |
ROMANIA |
SÌ |
SLOVENIA |
NO |
SLOVACCHIA |
NO |
FINLANDIA |
NO |
SVEZIA |
NO |
9.1. Bulgaria
Gli uffici doganali territoriali della Repubblica di Bulgaria responsabili per i prodotti strategici sono stati approvati dal direttore generale dell’agenzia delle Dogane in applicazione dell’ordinanza del ministero delle Finanze n. 55/32-11385 del 14 gennaio 2016 (Gazzetta ufficiale 9/2016). L’elenco degli uffici doganali in Bulgaria attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell’UE è reperibile sul seguente Internet:
http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html.
9.2. Estonia
L’elenco degli uffici doganali in Estonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell’UE è reperibile sul seguente Internet:
http://www.emta.ee/index.php?id=24795.
9.3. Lituania
L’elenco degli uffici doganali in Lituania attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell’UE è reperibile sul seguente Internet:
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en.
9.4. Polonia
L’elenco degli uffici doganali in Polonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell’UE è reperibile sul seguente Internet: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1.
9.5. Romania
L’elenco degli uffici doganali in Romania attraverso il quale i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell’UE è reperibile sul seguente Internet: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice.
10. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (AUTORITÀ NAZIONALI ABILITATE: AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO; AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO; A VIETARE IL TRANSITO DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON UNIONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO)
L’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare l’elenco delle autorità abilitate:
— |
al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso; |
— |
al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del regolamento; |
— |
a vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali ai sensi del regolamento. |
10.1. Belgio
Per la Regione di Bruxelles capitale (località con codice postale da 1000 a 1299)
Service Public Régional de Bruxelles Brussels International - |
Cellule licences - Cel vergunningen |
Mr Cataldo ALU |
City-Center |
Boulevard du Jardin Botanique 20 |
1035 Bruxelles/Brussels |
BELGIQUE/BELGIË |
Tel. +32 28003727 |
Fax +32 28003824 |
E-mail: calu@sprb.brussels |
Internet: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit |
Per la Regione Vallonia (località con codice postale da 1300 a 1499 e da 4000 a 7999)
Service public de Wallonie |
Direction Générale de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche |
Direction des Licences d’Armes |
Mr Michel Moreels |
Chaussée de Louvain 14 |
5000 Namur |
BELGIQUE |
Tel. +32 81649751 |
Fax +32 81649759/60 |
E-mail: licences.dgo6@spw.wallonie.be |
Internet: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html |
Per la Regione fiamminga (località con codice postale da 1500 a 3999 e da 8000 a 9999)
Flemish Department of Foreign Affairs |
Strategic Goods Control Unit |
Mr Michael Peeters |
Havenlaan 88, bus 80 |
1000 Brussel |
BELGIË |
Tel. +32 499589934 |
E-mail: csg@buza.vlaanderen |
Internet: www.fdfa.be/csg |
10.2. Bulgaria
Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy |
1000 Sofia |
8 Slavyanska Str. |
BULGARIA |
Tel. +359 29407771, +359 29407786 |
Fax +359 29880727 |
E-mail: ivan.penchev@mi.government.bg e n.grahovska@mi.government.bg |
Internet: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg |
10.3. Repubblica ceca
Ministry of Industry and Trade Licensing Office |
Na Františku 32 110 15 Prague 1 |
CZECH REPUBLIC |
Tel. +420 224907638 |
Fax +420 224214558 o +420 224221811 |
E-mail: leitgeb@mpo.cz o dual@mpo.cz |
Internet: www.mpo.cz |
10.4. Danimarca
Exportcontrols |
Danish Business Authority |
Langelinie Allé 17 |
2100 Copenhagen |
DENMARK |
Tel. +45 35291000 |
Fax +45 35466632 |
E-mail: eksportkontrol@erst.dk |
Sito web: in inglese: www.exportcontrols.dk; in danese: www.eksportkontrol.dk |
10.5. Germania
Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) |
Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn |
GERMANY |
Tel. +49 6196908-0 |
Fax +49 6196908-1800 |
E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de |
Internet: http://www.bafa.de/Ausfuhr |
10.6. Estonia
Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs Islandi väljak 1 15049 Tallinn |
ESTONIA |
Tel. +372 6377192 |
Fax +372 6377199 |
E-mail: stratkom@vm.ee |
Sito web: in inglese: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58; |
in estone: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50 |
10.7. Irlanda
Trade Licensing and Control Unit |
Department of Business, Enterprise and Innovation |
Earlsfort Centre |
Lower Hatch Street |
Dublin 2 |
IRELAND |
Contatti: David Martin, Niamh Guihen |
Tel. +353 16312328, +353 16312287 |
E-mail: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie - |
exportcontrol@dbei.gov.ie |
Internet: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/ |
10.8. Grecia
Ministry of Foreign Affairs |
General Secretariat of International Economic Relations and Openness |
B6 Directorate for Multilateral Economic Relations and Trade Policy |
1, Kornarou str |
10563 Atene |
Grecia |
Tel. +30 2103286036/49/51 |
E-mail: andreopoulou.dimitra@mfa.gr; skourti.hara@mfa.gr; skourt.katerina@mfa.gr |
10.9. Spagna
Il segretariato generale del Commercio estero (Secretaría General de Comercio Exterior), il dipartimento delle Dogane (Agencia Tributaria - Aduanas) e il ministero degli Esteri (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) sono le autorità abilitate a rilasciare le licenze e a decidere di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari.
Punto di contatto presso l’ufficio abilitato a rilasciare le licenze: Mr. Ramón Muro Martínez. Subdirector General. |
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid |
SPAIN |
Tel. +34 913492587 |
Fax +34 913492470 |
E-mail: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es |
Internet: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx |
10.10. Francia
Ministère de l’Économie et des Finances |
Direction Générale des Enterprises |
Service des biens à double usage (SBDU) |
67, rue Barbès – BP 80001 |
94201 Ivry-sur-Seine Cedex |
FRANCE |
Tel. +33 179843419 |
E-mail: doublusage@finances.gouv.fr |
Internet: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage |
10.11. Croazia
Ministry of Foreign and European Affairs |
Directorate for Economic Affairs and Development Coordination |
Export Control Division |
Trg N. Š. Zrinskog 7-8 |
10000 Zagreb |
Croazia |
Punto di contatto: Vesna Focht, Silvija Šplajt |
Tel. +385 14598123, 122 |
Fax +385 14597788 |
E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr |
Internet: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/ |
10.12. Italia
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale |
Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) |
Viale Boston, 25 |
00144 Roma |
ITALY |
Tel. +39 0659932439 |
Fax +39 0659932103 |
E-mail: uama.dualuse@esteri.it; uama.dualuse@cert.esteri.it; roberto.orlando@esteri.it |
Internet: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html |
10.13. Cipro
Ministry of Energy, Commerce and Industry - 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia |
CIPRO |
Tel. +357 22867100, 22867197 |
Fax +357 22375120, 22375443 |
E-mail: pevgeniou@meci.gov.cy |
Internet: http://www.meci.gov.cy/MECI/trade/ts.nsf |
10.14. Lettonia
Control Committee for Strategic Goods |
Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs |
Executive Secretary: Sig. Nauris Rumpe |
Ministry of Foreign Affairs |
3, K. Valdemara street |
Riga, LV-1395 |
LATVIA |
Tel. +371 67016426 |
E-mail: nauris.rumpe@mfa.gov.lv |
Internet: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV |
10.15. Lituania
Autorità abilitata al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso e autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione:
Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania |
Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius |
LITHUANIA |
Contatti: |
Export Policy Division |
Economic Development Department |
Tel. +370 70664680 |
E-mail: vienaslangelis@eimin.lt |
Internet: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole |
Autorità abilitata a vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari:
Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania |
A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius |
LITHUANIA |
Contatti: |
Customs Criminal Service |
Tel. +370 52616960 |
E-mail: budetmd@lrmuitine.lt |
10.16. Lussemburgo
1) |
ministro del Commercio estero |
2) |
ministro degli Affari esteri |
Indirizzo postale:
Ministère de l’Economie |
Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT) |
19-21 Boulevard Royal |
L-2449 Luxembourg |
Tel. +352 226162 |
E-mail: oceit@eco.etat.lu |
10.17. Ungheria
Government Office of the Capital City Budapest |
Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay |
Export Control Unit |
Németvölgyi út 37-39. |
1124 Budapest |
HUNGARY |
Tel. +36 14585577 |
Fax +36 14585869 |
E-mail: exportcontrol@bfkh.gov.hu |
Internet: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu |
10.18. Malta
Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services |
MALTA |
Tel. +356 25690214 |
Fax +356 21240516 |
E-mail: brian.montebello@gov.mt |
Internet: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx |
10.19. Paesi Bassi
Ministry for Foreign Affairs |
Directorate-General for International Relations |
Department for Trade Policy and Economic Governance |
PO Box 20061 2500 EB The Hague |
THE NETHERLANDS |
Tel. +31 703485954 |
Dutch Customs/Central Office for Import and Export PO Box 30003 9700 RD Groningen, |
THE NETHERLANDS |
Tel. +31 881512400 |
Fax +31 881513182 |
E-mail: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl |
Internet: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole |
10.20. Austria
Federal Ministry of Digital and Economic Affairs |
Division for Foreign Trade Administration |
Stubenring 1 1010 Vienna |
AUSTRIA |
Tel. +43 171100802335 |
Fax +43 171100808366 |
E-mail: POST.III2_19@bmdw.gv.at |
Internet: http://www.bmdw.gv.at/pawa |
10.21. Polonia
Ministry of Entrepreneurship and Technology |
Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety |
Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa |
POLAND |
Tel. +48 222629665 |
Fax +48 222629140 |
E-mail: SekretariatDOT@mpit.gov.pl |
Internet: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania |
10.22. Portogallo
Autoridade Tributária e Aduaneira |
Customs and Taxes Authority |
Rua da Alfândega, 5 |
1049-006 Lisboa |
PORTUGAL |
Director: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira |
Tel. +351 218813843 |
Fax +351 218813986 |
E-mail: dsl@at.gov..pt |
Internet: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm |
10.23. Romania
Ministry of Foreign Affairs |
Department for Export Controls — ANCEX |
Str. Polonă nr. 8, sector 1 |
010501, Bucureşti |
ROMANIA |
Tel. +40 374306950 |
Fax +40 374306924 |
E-mail: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro |
Internet: www.ancex.ro |
10.24. Slovenia
Ministry of Economic Development and Technology |
Kotnikova ulica 5 |
SI-1000 Ljubljana |
SLOVENIA |
Tel. +386 14003564 |
Fax +386 14003283 |
E-mail: gp.mgrt@gov.si |
Internet: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/ |
10.25. Slovacchia
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 6, lettera a), e dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento:
Ministry of Economy of the Slovak Republic |
Department of Trade Measures |
Mlynské nivy 44/a |
827 15 Bratislava 212 |
SLOVAKIA |
Tel. +421 248544059 |
Fax +421 243423915 |
E-mail: Monika.Maruniakova@mhsr.sk |
Internet: www.economy.gov.sk |
Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 6, lettera b), del regolamento:
Criminal Office of the Financial Administration |
Department of Drugs and Hazardous materials |
Coordination Unit |
Bajkalská 24 |
824 97 Bratislava |
SLOVAKIA |
Tel. +421 258251221 |
E-mail: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk |
10.26. Finlandia
Ministry for Foreign Affairs of Finland |
Export Control Unit |
Merikasarminkatu 5F |
FI - 00160 HELSINKI |
Indirizzo postale: |
P.O. Box 176 |
FI-00023 GOVERNMENT |
FINLAND |
Tel. +358 295350000 |
E-mail: vientivalvonta.um@formin.fi |
Internet: http://formin.finland.fi/vientivalvonta |
10.27. Svezia
1. |
Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter
L’ISP è abilitato al rilascio di autorizzazioni in tutti i casi eccettuati quelli elencati al seguente punto 2. |
2. |
Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.
L’autorità svedese per la sicurezza radioattiva è abilitata a rilasciare le autorizzazioni e a vietare il transito dei prodotti di cui all’allegato I, categoria 0, del regolamento. |