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Document 52022PC0557

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201

COM/2022/557 final

Bruxelles, 7.9.2022

COM(2022) 557 final

2022/0281(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

·Motivi e obiettivi della proposta

La proposta mira a consentire all'UE di prestare ulteriore assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale all'Ucraina per un importo di 5 miliardi di EUR in prestiti, dotando nel contempo il bilancio dell'UE dei mezzi che permetteranno di assorbire il rischio di perdite su questi prestiti aggiuntivi e sul prestito AMF da 1 miliardo di EUR adottato il 12 luglio 2022. Intende estendere la stessa protezione del bilancio anche all'erogazione alle autorità ucraine e ai soggetti statali ucraini, dopo il 15 luglio 2022, dei prestiti del mandato esterno già sottoscritti.

·Contesto generale

Il sostegno dell'UE all'Ucraina s'iscrive nel contesto di un saldo rapporto di lunga data.
Dal 2014 l'Ucraina intrattiene con l'UE un solido partenariato che va oltre la semplice cooperazione bilaterale ed è finalizzato a realizzare gradualmente l'associazione politica e l'integrazione economica. L'accordo di associazione UE-Ucraina, entrato in vigore il 1º settembre 2017 e comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), costituisce il principale strumento per avvicinare maggiormente l'Ucraina e l'UE. Oltre a promuovere legami politici più profondi, rapporti economici più stretti e il rispetto dei valori comuni, l'accordo ha messo a disposizione un solido quadro per realizzare un ambizioso programma di riforme incentrato sulla lotta alla corruzione, l'indipendenza del sistema giudiziario, lo Stato di diritto e un migliore contesto imprenditoriale. L'UE ha costantemente appoggiato le significative riforme strutturali dell'Ucraina, che sono fondamentali per attirare investimenti, stimolare la produttività e innalzare il tenore di vita a medio e lungo termine. Con la domanda di adesione all'Unione e il riconoscimento dello status di paese candidato, la cooperazione con l'Ucraina è destinata ad approfondirsi ulteriormente via via che il paese avanza nel suo percorso europeo 1 .

Lo sviluppo economico a lungo termine dell'Ucraina e l'attenzione all'orientamento delle riforme si ritrovano confrontati a sfide immani da quando la Russia ha invaso il paese il 24 febbraio 2022 in un atto senza precedenti di aggressione ingiustificata e non provocata. Oltre alle sofferenze umane che provoca, la guerra di aggressione che la Russia porta avanti in Ucraina danneggia pesantemente le infrastrutture fisiche (strade, ponti, fabbriche, ecc.) e gli edifici residenziali e pubblici (unità abitative, scuole, ospedali, ecc.) del paese.
I combattimenti sono anche all'origine dell'esodo di massa di oltre 8 milioni di sfollati interni e oltre 6 milioni di profughi. L'impatto complessivo sull'economia, in termini di perdita di produzione nel 2022 e di perdita di produzione futura a causa della distruzione del capitale e della migrazione della forza lavoro, è stimato nell'ordine di centinaia di miliardi. Nel solo 2022 il PIL dell'Ucraina è dato in calo tra il 30 % e il 50 %, il che comporterebbe un'ulteriore perdita di oltre 100 miliardi di EUR, oltre alla distruzione del capitale fisico.

Oltre a causare enormi danni all'economia, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha determinato per lo Stato la perdita di accesso ai mercati internazionali dei capitali. Secondo le stime di giugno 2022 delle autorità e del Fondo monetario internazionale (FMI), il conseguente deficit di finanziamento sottostante della bilancia dei pagamenti toccherà un importo attorno ai 39 miliardi di USD per il 2022 complessivamente. Secondo la valutazione iniziale dell'FMI, l'Ucraina potrebbe finanziare 9 miliardi di USD di questo deficit attingendo alle riserve internazionali ufficiali senza per questo compromettere la propria stabilità macrofinanziaria 2 .

Gli impegni bilaterali e multilaterali di sostegno finanziario assunti nei confronti dell'Ucraina nella riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7, tenutasi a Petersberg dal 18 al 20 maggio, sfiorano i 20 miliardi di USD. Si tratta di impegni fondamentali per sostenere il funzionamento dello Stato ucraino, ma anche una loro erogazione integrale e celere lascerebbe comunque scoperto un importo attorno ai 10 miliardi di USD del fabbisogno di finanziamento stimato dall'FMI. Lo svincolo di una quota ingente dell'AMF eccezionale residua permetterebbe un ulteriore e significativo sostegno e contribuirebbe a colmare parzialmente questa carenza.

Dando tra l'altro riscontro al notevole divario tra impegni e effettivi esborsi, nei primi 7 mesi del 2022 le riserve internazionali ucraine sono diminuite dell'equivalente di 8,5 miliardi di USD e a fine luglio si aggiravano sui 22,3 miliardi di USD (importo sufficiente a coprire circa 3,5 mesi di importazioni future); rimangono quindi riserve molto limitate per l'uso nel resto dell'anno (20 miliardi di USD è l'importo ritenuto spesso il livello critico delle riserve necessario ai fini della stabilità macroeconomica nel paese). In questo contesto sempre più difficile, il 21 luglio la banca centrale ucraina (NBU) ha svalutato la hryvnia del 25 % rispetto al dollaro statunitense, pur mantenendo il regime di cambio fisso. Alla misura si sono accompagnate ulteriori misure volte a ridurre al minimo la domanda di valuta estera 3 .

Il 21 luglio l'Ucraina ha presentato formalmente una richiesta di consenso alla sospensione del servizio del debito commerciale del paese almeno sino a fine 2023. Quest'iniziativa di sospensione del servizio del debito, accolta con favore dai grandi creditori ufficiali bilaterali, in particolare dal gruppo dei creditori dell'Ucraina 4 , e da loro sostenuta con un'analoga intenzione, apporta un considerevole contributo sotto forma di aiuto all'Ucraina nella gestione della liquidità. Da essa si attende anche un ulteriore sgravio per il bilancio.

Sul versante dell'UE, molti Stati membri hanno messo a disposizione sovvenzioni e si sono impegnati a ulteriori prestiti e garanzie, sia a livello bilaterale sia per il tramite delle istituzioni finanziarie internazionali. I prestiti bilaterali concessi finora dagli Stati membri dell'UE sono di carattere agevolato e contengono un considerevole elemento di gratuità, evidenziato dall'applicazione della la metodologia consolidata dell'OCSE per il calcolo dell'elemento di gratuità nell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Nel 2022 l'UE in sé ha messo a disposizione dell'Ucraina 2,2 miliardi di EUR in prestiti di AMF, di cui 1,2 miliardi di EUR di AMF di emergenza erogati a marzo e a maggio e 1 miliardo di EUR di AMF eccezionale erogato il 1o e 2 agosto 5 . Quest'ultimo costituisce la prima quota del sostegno dell'AMF eccezionale per un importo massimo di 9 miliardi di EUR annunciato dalla Commissione nella comunicazione "Ucraina: assistenza e ricostruzione" del 18 maggio e approvato dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022. Di fronte all'ampio deficit di finanziamento complessivo, l'UE si è detta determinata a contribuire in modo consistente al finanziamento del restante fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina per l'intero 2022. L'urgenza di sbloccare fondi ingenti entro la fine dell'anno è posta ulteriormente in risalto dal limitato flusso di sostegno finanziario internazionale promesso per il quarto trimestre 6 .

In risposta all'invito del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno e data l'urgenza del fabbisogno di finanziamento a breve termine dell'Ucraina, la Commissione europea ha presentato una prima proposta di AMF eccezionale, per un importo massimo di 1 miliardo di EUR, che è stata erogata integralmente in due tranche il 1o e 2 agosto 2022. Per progredire nella realizzazione del pacchetto di sostegno eccezionale, la Commissione europea propone un'ulteriore AMF eccezionale per un importo di 5 miliardi di EUR in prestiti all'Ucraina.
I restanti 3 miliardi di EUR dell'AMF eccezionale annunciata (per un importo massimo di 9 miliardi di EUR) saranno messi a disposizione non appena possibile.

Oltre al sostegno diretto, a luglio 2022 la Commissione europea ha deciso di reindirizzare verso l'Ucraina 1,59 miliardi di EUR di prestiti non erogati nell'ambito del mandato esterno, di cui 1,05 miliardi di EUR erogabili dalla BEI nel terzo trimestre del 2022 a titolo di sostegno alle autorità ucraine e 536 milioni di EUR di prestiti BEI erogabili in una fase successiva al fine di riavviare taluni progetti. L'importo si aggiunge ai 668 milioni di EUR che la Commissione e la BEI avevano già convenuto di reindirizzare a marzo 2022 e che sono stati erogati entro un mese dall'inizio della guerra di aggressione condotta dalla Russia.

I prestiti dell'AMF e i prestiti riassegnati del mandato esterno si sommano ai molti altri tipi di sostegno offerto dall'UE, in particolare aiuto umanitario, assistenza allo sviluppo e nel settore della difesa, sospensione di tutti i dazi all'importazione sulle esportazioni ucraine per un anno e altre iniziative di solidarietà, ad esempio per superare le strozzature nel settore dei trasporti in modo da permettere le esportazioni, in particolare di cereali 7 .

Quest'esteso programma unionale di sostegno s'inserisce nello straordinario sforzo prodigato a livello internazionale dai donatori bilaterali e dalle istituzioni finanziarie internazionali per sostenere l'Ucraina in questa fase critica e nel percorso di ricostruzione a lungo termine.

Dato l'alto rischio di esposizioni finanziarie verso l'Ucraina, la presente proposta precisa i mezzi di bilancio necessari per sostenere la concessione di ulteriori prestiti di AMF eccezionale per un importo di 5 miliardi di EUR e l'erogazione dei prestiti riassegnati del mandato esterno.

·Principali elementi della proposta

(1)Eccezionalità dell'operazione di AMF

Date le circostanze inedite della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, quest'AMF eccezionale differisce dalle normali operazioni di AMF offrendo maggiore flessibilità sotto diversi aspetti. A rafforzare la natura di agevolazione dell'assistenza vengono la scadenza media più elevata dei prestiti, fino a 25 anni, e la possibilità che il bilancio dell'UE copra le spese per interessi e le spese amministrative. A questo si aggiunge il fatto che, nel contesto attuale e a differenza delle normali operazioni di AMF, l'AMF eccezionale proposta per un importo massimo di 5 miliardi di EUR non è collegata ufficialmente a un programma di erogazione dell'FMI.

Un protocollo d'intesa, da concordare con le autorità ucraine, stabilirà in dettaglio le modalità di svincolo delle rate del prestito. Oltre alle condizioni politiche alle quali saranno collegati gli esborsi in questa seconda parte dell'AMF eccezionale all'Ucraina, il protocollo d'intesa imporrà anche l'impiego dei sistemi di rendicontazione istituiti nel contesto della prima parte. Le misure politiche cui sarà collegata l'erogazione dell'assistenza saranno, da un lato, ritagliate sulle questioni più critiche e, dall'altro, proporzionate ai risultati che si possono ottenere nella situazione attuale, che vede il proseguimento della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Tramite il sistema di rendicontazione, il futuro protocollo d'intesa porrebbe l'accento su una maggiore trasparenza e responsabilità per quanto riguarda l'impiego delle risorse di bilancio (compresi i fondi ricevuti nell'ambito di quest'assistenza). Potrebbe includere valutazioni dei bisogni da soddisfare, specie in termini di infrastrutture critiche quali strade, ferrovie, ospedali, scuole e edilizia residenziale. Potrebbero essere presi in considerazione, se del caso, anche gli interventi, nell'ambito dell'AMF di emergenza da 1,2 miliardi di EUR erogata a marzo e a maggio 2022, volti a migliorare la resilienza e la stabilità del paese, nel settore della governance e dello Stato di diritto e nel settore dell'energia, che non sono stati completati per cause di forza maggiore 8 .

(2)Gestione del bilancio e dei rischi

Il presente pacchetto di prestiti di AMF eccezionale deve tenere conto dell'entità e del profilo di rischio più elevato delle esposizioni dell'UE verso l'Ucraina, così come dei particolari vincoli cui nella situazione attuale è confrontato il bilancio dell'UE. Si prevedono tuttavia condizioni estremamente agevolate per i prestiti (scadenza media fino a 25 anni), offrendo nel contempo sollievo a breve termine allo Stato ucraino grazie allo sgravio dal pagamento degli interessi, almeno per l'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP). Alla luce delle diverse considerazioni esposte, la proposta si contraddistingue per gli elementi illustrati di seguito.

a.Maggiore capacità di assorbimento delle perdite commisurata al più elevato rischio di credito

Analogamente alla recente decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un'AMF eccezionale per un importo massimo di 1 miliardo di EUR in prestiti 9 , il pacchetto di prestiti all'Ucraina attualmente proposto presenta in potenza rischi più elevati di inadempimento sui rimborsi rispetto ai normali prestiti di AMF. La guerra di aggressione russa determina l'inadeguatezza del tasso di copertura del 9 % applicato in genere ai paesi che attraversano una crisi della bilancia dei pagamenti: dati i problemi cui l'Ucraina deve far fronte e la probabilità di perdite, la presente proposta presuppone la necessità di una copertura del 70 % per mettere il bilancio dell'UE al riparo da imprevisti futuri. Questo tasso di copertura elevato è al momento ritenuto necessario se, in linea con i principi di sana gestione finanziaria, si vuole contenere il rischio derivante da quest'ulteriore AMF eccezionale concessa all'Ucraina.

Dalla valutazione di detti elementi risulta che la copertura del 70 % esprime quella politica prudente e cautelativa di attenuazione dei rischi che permette di rassicurare gli investitori sul fatto che gli importi investiti nelle obbligazioni dell'UE che finanziano i prestiti dell'AMF eccezionale all'Ucraina saranno rimborsati integralmente e alla scadenza.

b.Necessaria copertura di bilancio realizzata mediante garanzie degli Stati membri

La garanzia per le azioni esterne nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale è intesa a garantire operazioni di AMF per un totale complessivo di circa 11 miliardi di EUR, con copertura del 9 %, dato che i prestiti di AMF comportano un rischio sovrano. Su tale base, nella programmazione finanziaria accantonamenti per 1 miliardo di EUR sono stati riservati alle operazioni di AMF a favore di paesi terzi a partire dai fondi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947.

La copertura è già stata destinata per la maggior parte ai prestiti di AMF all'Ucraina: i prestiti dell'AMF di emergenza per 1,2 miliardi di EUR al 9 % (108 milioni di EUR di accantonamento) e il recente prestito di AMF eccezionale per 1 miliardo di EUR al 70 % (700 milioni di EUR di accantonamento). Le risorse residue del bilancio dell'UE non sono pertanto sufficienti a fornire la necessaria copertura di bilancio dei 5 miliardi di EUR di prestiti aggiuntivi al 70 % del valore nozionale.

I nuovi prestiti di AMF proposti possono pertanto rispondere al criterio della sana gestione finanziaria soltanto se gli Stati membri accettano di fornire il necessario complemento di copertura di bilancio, per il quale è proposta la forma di garanzie con importo impegnato da ciascuno Stato membro calcolato in proporzione dell'RNL. Grazie a tali garanzie l'UE sarebbe in grado di richiamare gli importi necessari per onorare, qualora l'Ucraina risultasse inadempiente, gli impegni di rimborso assunti nei confronti degli obbligazionisti nella misura necessaria a colmare l'eventuale carenza del fondo comune di copertura. Agli Stati membri non sarebbe chiesto di anticipare liquidità ai fini della copertura e le garanzie sarebbero attivate soltanto se gli inadempimenti dell'Ucraina avessero esaurito l'accantonamento specifico disponibile nel fondo comune di copertura. Le garanzie costituiscono una risposta adeguata date anche l'imprevedibilità e l'incertezza che circondano le potenziali perdite.
Come indicato in precedenza, i prestiti sarebbero strutturati in modo da massimizzare le possibilità che l'Ucraina abbia recuperato in misura sufficiente da consentirle di onorare integralmente gli obblighi di rimborso.

La messa a disposizione di garanzie degli Stati membri è una tecnica che è stata usata nel contesto del regolamento sullo strumento di sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) 10 per far sì che l'UE disponesse di una capacità di bilancio sufficiente a assorbire le perdite previste sui prestiti da essa erogati agli Stati membri.
Il SURE era però subordinato all'entrata in vigore di tutte le garanzie; data l'estrema urgenza del fabbisogno di finanziamento del paese, in questo caso i prestiti dell'AMF eccezionale all'Ucraina potrebbero invece essere messi a disposizione prima dell'entrata in vigore dei singoli accordi sulla garanzia nazionale tra la Commissione e gli Stati membri, purché questi assumano il fermo impegno a concluderli quanto prima.

c.Massimizzare le sinergie tra copertura dell'UE e garanzie degli Stati membri

Per ottimizzare la gestione delle situazioni di eventuale richiamo della copertura di bilancio dell'UE e delle garanzie degli Stati membri per rimborsare gli investitori obbligazionari dell'UE, si propone una gestione integrata, come gestione di un'esposizione unica di 6 miliardi di EUR, del recente prestito di 1 miliardo di EUR di AMF eccezionale, erogato il 1o e 2 agosto 2022, e dei prestiti aggiuntivi di 5 miliardi di EUR rientranti nell'ambito della presente iniziativa. In questo modo il bilancio dell'UE provvederà una protezione dalle prime perdite per il 9 % della totalità dei 6 miliardi di EUR, a cui si aggiungeranno garanzie degli Stati membri per un ulteriore 61 % del valore dei prestiti.

S'illustrano qui di seguito le implicazioni della gestione unica dei due complessi di prestiti dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale.

·La prevista copertura da attingere al bilancio dell'UE esclusivamente per soddisfare i 6 miliardi di EUR di potenziali pretese derivanti dalle nuove esposizioni relative all'Ucraina ammonterà a 540 milioni di EUR – un importo ingente (a cui si aggiungeranno gli accantonamenti per i prestiti del mandato esterno riassegnati – cfr. infra) che costituirà una consistente riserva atta a gestire le esigenze di rimborso qualora l'Ucraina si ritrovasse nell'impossibilità, temporanea o no, di assolvere i propri obblighi di pagamento nei confronti dell'UE. Una riserva di quest'entità può fungere da primo livello efficace di protezione qualora l'Ucraina abbia omesso di ripagare l'UE e può servire a procrastinare il necessario richiamo delle garanzie degli Stati membri. I 540 milioni di EUR accantonati possono essere tenuti in uno specifico comparto del fondo comune di copertura, così da consentire lo svincolo di 160 milioni di EUR dai 700 milioni di EUR di accantonamenti già destinati al prestito di 1 miliardo di EUR della prima parte del pacchetto di AMF eccezionale.

·Per portare la copertura di bilancio al necessario livello del 70 %, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione garanzie di bilancio per il restante 61 % dell'intero pacchetto di 6 miliardi di EUR di prestiti dell'AMF eccezionale. Il totale dei volumi che gli Stati membri sono chiamati a garantire ammonterebbe complessivamente a 3,66 miliardi di EUR. Le garanzie sarebbero attivate soltanto in caso di esaurimento degli importi tenuti come accantonamenti nello specifico comparto del fondo comune di copertura dedicato all'AMF all'Ucraina. Gli Stati membri s'impegnano a fornire le risorse incondizionatamente e immediatamente in risposta a una richiesta della Commissione conseguente al potenziale inadempimento degli obblighi di pagamento da parte dell'Ucraina. Poiché gli Stati membri non devono anticipare liquidità, le garanzie di bilancio che mettono a disposizione costituiscono passività potenziali. Rappresentano un secondo livello di protezione per gli investitori in obbligazioni dell'UE che finanziano i prestiti dell'AMF eccezionale.

Quest'impostazione implica la necessità di modificare lievemente il testo della decisione (UE) 2022/1201 11 che ha disposto prestiti dell'AMF eccezionale per 1 miliardo di EUR. La presente proposta stabilisce le modifiche necessarie.

d.Copertura dei costi degli interessi tramite il bilancio dell'UE

Se l'Ucraina lo chiede e ferma restando la disponibilità di risorse di bilancio, è possibile che il bilancio dell'UE si ritrovi a sostenere i costi degli interessi derivanti dal prestito di luglio di 1 miliardo di EUR nell'ambito dell'attuale QFP. Facendosi carico di tali costi l'UE sgraverebbe ulteriormente le finanze ucraine, limitando e posticipando nel contempo il rischio di potenziale inadempimento sul rimborso del capitale alla scadenza del prestito o di potenziale default. La Commissione potrebbe stabilire un prestito a lunga scadenza (25 anni in media) così da lasciare all'Ucraina un periodo il più possibile lungo per tornare alla crescita, ricostruire l'economia in linea con il percorso europeo del paese e massimizzare le possibilità di un rimborso integrale. Strutturando le passività in questo modo, la Commissione potrà anche tentare di attenuare il rischio di escussione parziale o totale delle garanzie degli Stati membri. Per estendere lo stesso trattamento ai costi degli interessi derivanti dai 5 miliardi di EUR di prestiti dell'ulteriore AMF eccezionale occorre mobilitare ulteriori risorse.

e.Tasso di copertura più elevato per i prestiti del mandato esterno reindirizzati erogati nel terzo trimestre 2022 e per i prestiti del mandato esterno ancora da erogare

Dato il fabbisogno urgente di finanziamenti del paese, a luglio 2022 la Commissione ha deciso di riassegnare all'Ucraina 1,59 miliardi di EUR in prestiti del mandato esterno della BEI: la BEI erogherà 1,05 miliardi di euro nel terzo trimestre 2022, mentre prevede l'erogazione di altri 536 milioni di EUR di prestiti nel periodo 2022-2023 per contribuire a finanziare il riavvio di taluni progetti di investimento. Poiché si tratta di prestiti allo Stato ucraino (o da questo garantiti), il livello di rischio è lo stesso dei prestiti dell'AMF eccezionale. Nell'ambito degli accordi di garanzia del mandato esterno, la BEI ha il diritto di ricorrere al bilancio dell'UE per l'intero importo delle perdite da essa sostenute sui prestiti in virtù di tale garanzia. Si noti quindi che a tali esposizioni dovrebbe applicarsi lo stesso approccio precauzionale e che si dovrebbero inserire congrui accantonamenti aggiuntivi nel fondo comune di copertura, in un comparto comune dedicato all'Ucraina. La presente proposta prevede pertanto di estendere il tasso di copertura del 70 % all'esposizione aggiuntiva di 1,59 miliardi di EUR derivante dai prestiti che hanno cambiato destinazione. Agli eventuali ulteriori esborsi di prestiti del mandato esterno reindirizzati verso l'Ucraina si applicherebbe lo stesso tasso di copertura (rivisto periodicamente), sempre che siano reperite le necessarie risorse di bilancio.

La copertura del 70 % necessaria per gli 1,59 miliardi di EUR di prestiti del mandato esterno sarà fornita dal bilancio dell'UE, sarà disciplinata dalle disposizioni sulle coperture previste dal regolamento finanziario (e non dal Fondo di garanzia per le azioni esterne) e sarà tenuta in un comparto distinto del fondo comune di copertura.

Si propone che, salvo evoluzione della valutazione dei rischi associati, qualsiasi ulteriore erogazione all'Ucraina di prestiti del mandato esterno sia subordinata al reperimento delle risorse di bilancio che permettano di coprire le esposizioni al 70 % del valore nozionale, tenuto conto delle priorità dello strumento NDICI – Europa globale.

f.Riesame del fabbisogno di copertura dei prestiti dell'AMF e dei prestiti del mandato esterno

L'elevata percentuale di copertura prevista dalla presente proposta è giustificata dal fatto che l'Ucraina si trova attualmente a far fronte alle implicazioni militari, economiche e sociali di un conflitto armato su vasta scala. Se la situazione militare ed economica del paese si stabilizzerà o migliorerà, questo livello di copertura potrà non risultare più necessario. La presente proposta ne prevede pertanto un riesame periodico (ogni sei mesi) a partire da metà 2023, o prima, se del caso. Il riesame riguarderà anche la copertura del prestito da 1 miliardo di EUR concesso in virtù della decisione (UE) 2022/1201 12 e la copertura eccezionale del 70 % a fronte degli 1,59 miliardi di EUR di prestiti del mandato esterno riassegnati (cfr. infra). Oltre al riesame periodico, la Commissione potrebbe riesaminare il tasso di copertura anche ad hoc, in particolare se giustificato da un evento rilevante.

(1)Esecuzione dei prestiti dell'AMF

La Commissione provvederà ad erogare con urgenza le rate dei prestiti di AMF eccezionale una volta che la presente proposta sarà stata adottata e tutte le formalità espletate, in particolare: i) l'impegno inequivocabile e unanime di tutti gli Stati membri a concludere accordi di garanzia, nel più breve tempo consentito dalle rispettive procedure nazionali; ii) la firma del protocollo d'intesa e l'entrata in vigore dell'accordo di prestito.

In base alla presente proposta la Commissione europea procederà ai prestiti immediatamente dopo l'entrata in vigore della decisione, fatto salvo l'impegno chiaro e inequivocabile di tutti gli Stati membri a mettere a disposizione le garanzie con la massima celerità consentita dalle procedure nazionali. L'esperienza insegna che, sebbene molti Stati membri possano concludere le procedure entro 2-3 mesi, possono trascorrere 4-5 mesi prima che siano disponibili tutte le garanzie. Si tratta di tempi incompatibili con l'obiettivo di sostenere urgentemente l'Ucraina, e la Commissione prevede quindi, in via eccezionale data la situazione estrema, di organizzare i prestiti in parallelo al ricevimento delle garanzie.
In questa peculiare situazione il rischio per il bilancio dell'UE è attenuato, dal momento che nessun evento di pagamento (pagamento di interessi) giungerà a scadenza prima che sia trascorso un lungo periodo di tempo, in particolare non nel corso del periodo (4-5 mesi) che intercorrerà prima che siano state ricevute tutte le garanzie. Nell'ipotesi teorica di un inadempimento nel corso di questo periodo, si potrà colmare la carenza temporanea mobilitando gli accantonamenti del fondo comune di copertura (e, se necessario, prelevando in via temporanea da altri comparti del medesimo). Grazie agli accantonamenti del fondo comune di copertura, si disporrà delle liquidità necessarie per saldare tutti i pagamenti dovuti agli investitori obbligazionari dell'UE anche se le garanzie non saranno ancora disponibili nella loro integralità.

La Commissione propone pertanto di organizzare i nuovi prestiti dell'AMF in un numero limitato di rate da versare il più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione e la messa a punto del collegato accordo di prestito. È massimamente importante che tutti gli Stati membri mettano a disposizione quanto prima le necessarie garanzie di bilancio e che sia assunto l'impegno collettivo di completare rapidamente il processo.

Per erogare l'intero importo di 9 miliardi di EUR di AMF eccezionale, annunciato nella comunicazione "Ucraina: assistenza e ricostruzione" del 18 maggio 2022, la Commissione lavora insieme agli Stati membri dell'UE a un meccanismo solido ed equo per l'erogazione dei restanti 3 miliardi di EUR. Una volta completata la progettazione del meccanismo, presenterà in tempi rapidi una proposta sull'importo residuo del sostegno.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica adeguata per l'assistenza finanziaria concessa dall'Unione ai paesi terzi. L'aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della Russia rende necessaria la concessione di ulteriore assistenza finanziaria all'Ucraina. Per rafforzare la sostenibilità di bilancio di tali misure è necessario prevedere un meccanismo di garanzie degli Stati membri che vengano a sostegno dell'assistenza finanziaria. Nella situazione attuale queste garanzie sono un elemento imprescindibile dell'assistenza finanziaria.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macrofinanziaria a breve termine in Ucraina non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli e possono essere conseguiti meglio a livello di UE.
I motivi principali risiedono nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento dei donatori al fine di massimizzare la portata e l'efficacia dell'assistenza, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente limitata nelle circostanze attuali.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità: si limita infatti al minimo indispensabile per raggiungere l'obiettivo di mantenere la stabilità macrofinanziaria a breve termine e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

Come indicato dalla Commissione sulla base delle stime delle autorità e confermato dall'FMI 13 , l'importo della proposta AMF eccezionale, combinato con l'AMF di emergenza già erogata, corrisponde al massimo alla metà del fabbisogno di finanziamento residuo stimato per il 2022. Si tratta di una percentuale coerente con le normali prassi di ripartizione degli oneri per le operazioni di AMF (per un paese con un accordo di associazione il massimale sarebbe del 60 % secondo le conclusioni del Consiglio ECOFIN dell'8 ottobre 2002) e che tiene conto dell'assistenza che altri donatori bilaterali e multilaterali si sono impegnati a fornire all'Ucraina.

Dal punto di vista finanziario le garanzie degli Stati membri, attivabili soltanto in situazioni eccezionali, paiono la soluzione più efficace, che evita sia di dover reperire risorse aggiuntive entro i massimali dell'attuale QFP, i cui importi sono oggi tutti impiegati integralmente, sia di chiedere agli Stati membri di anticipare fondi aggiuntivi, dato che permette di richiamare gli importi ex post in caso di perdita.

Gli Stati membri saranno tenuti a mettere a disposizione risorse nell'ambito di questo strumento soltanto in una gamma limitata di situazioni stabilite nella decisione. In particolare, non dovranno trasferire liquidità all'UE immediatamente, ma soltanto quando saranno riunite le condizioni per l'attivazione della garanzia. Poiché per i rimborsi si potrà far ricorso in primo luogo agli accantonamenti del fondo comune di copertura, è probabile che le garanzie siano attivate raramente e prevedibilmente, ammesso che si presenti la necessità di attivarle.

Scelta dell'atto giuridico

Strumenti quali il finanziamento di progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero né adeguati né sufficienti per conseguire i più ampi obiettivi macrofinanziari di questa AMF eccezionale. Il principale valore aggiunto dell'AMF eccezionale rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di alleggerire la pressione finanziaria esterna rapidamente e per quanto necessario. A questo si aggiunge il contributo che apporta alla stabilità del contesto macrofinanziario, anche promuovendo una situazione della bilancia dei pagamenti e del bilancio duratura e più sostenibile, sullo sfondo di un quadro adeguato di obblighi di rendicontazione e condizioni politiche. Contribuendo all'adeguatezza del contesto strategico generale, l'AMF può migliorare l'efficacia delle misure finanziate in Ucraina da altri strumenti finanziari più mirati dell'UE. Le conseguenze in termini di sostenibilità del debito del paese sono attutite dalla forte natura di agevolazione dell'operazione, caratterizzata da scadenze più lunghe e dal contributo a copertura dei costi degli interessi. Pare giustificato fornire in tempi rapidi l'importo (molto ingente ed estremamente necessario) del sostegno finanziario attraverso la struttura per i prestiti a condizioni altamente agevolate dell'AMF, considerati in particolare i limiti di cui la comunità internazionale, compresa l'UE, deve tener conto per fornire cospicui finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Dalle passate valutazioni ex post è emerso che, in generale, le precedenti operazioni di AMF a favore dell'Ucraina sono risultate estremamente pertinenti in termini di obiettivi, dotazione finanziaria e condizioni strategiche.

Dette operazioni si sono dimostrate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare fondamentali riforme strutturali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della posizione esterna. Hanno consentito economie di bilancio e benefici finanziari, e hanno funzionato da catalizzatori di ulteriore sostegno finanziario e di fiducia degli investitori. Il complesso della condizionalità dell'AMF, complementare al collegato programma dell'FMI, ha determinato un impulso politico, contribuendo alla mobilitazione delle autorità ucraine su riforme essenziali, specialmente in settori non contemplati dai programmi di altri donatori internazionali.

Recentemente non è stato effettuato nessun riesame dei tassi di copertura applicati ai portafogli dei prestiti di AMF e dell'Euratom né della copertura della garanzia di bilancio del mandato esterno. Il tasso di copertura dell'AMF nell'ambito della garanzia per le azioni esterne è stato confermato al 9 % al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2021/947 (regolamento NDICI-Europa globale). Il regolamento NDICI-Europa globale stabilisce inoltre un importo massimo di copertura per l'intera garanzia per le azioni esterne 14 . Un riesame della copertura dell'assistenza macrofinanziaria è previsto per il 2024. Sebbene l'AMF sia per sua natura uno strumento di crisi, i rischi insiti nella concessione di prestiti a un paese in guerra vanno ben oltre gli scenari prospettati al momento dell'adozione dell'NDICI-Europa globale. È pertanto necessario adottare, sulla base delle analisi disponibili, soluzioni su misura che permettano di far fronte all'urgenza della situazione.

Consultazioni dei portatori di interessi

Questa AMF eccezionale è concessa come parte integrante del sostegno internazionale all'Ucraina. Nel preparare la presente proposta i servizi della Commissione hanno consultato l'FMI, la Banca mondiale e altri donatori bilaterali (Stati membri compresi) e multilaterali dotati di notevole esperienza macrofinanziaria, anche per quanto riguarda l'economia ucraina. La Commissione si è inoltre tenuta regolarmente in contatto con le autorità ucraine.

Assunzione e uso di perizie

I servizi della Commissione hanno basato la presente proposta su un'attenta analisi del fabbisogno finanziario e della più ampia situazione macrofinanziaria dell'Ucraina, condotta in cooperazione con l'FMI e le istituzioni internazionali competenti. Sono comprese discussioni periodiche sulle più recenti proiezioni del fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina nelle sedi internazionali, ad esempio il G7.

I servizi della Commissione tengono discussioni con i loro omologhi delle divisioni Rischi delle istituzioni finanziarie internazionali ampiamente esposte verso l'Ucraina, con l'obiettivo di comprendere in che modo tali istituzioni copriranno e gestiranno queste esposizioni.
Le discussioni hanno messo in luce la misura in cui l'approccio istituzionale di ciascun soggetto dipenda dall'entità dell'esposizione del suo bilancio all'impatto delle perdite sulle esposizioni verso l'Ucraina. Alcune istituzioni fruiscono di controgaranzie totali o parziali con riguardo alla loro esposizione o di altre forme di salvaguardia (riserve detenute dall'Ucraina presso l'FMI). La posizione dell'UE, che ha finanziato prestiti di AMF nella formula backtoback, la mette nella situazione peculiare di dover assicurare un flusso costante e prevedibile di pagamenti ai suoi obbligazionisti secondo un calendario fisso e regolare in caso di inadempimento sui pagamenti da parte dei beneficiari del prestito. Nella situazione attuale l'Unione potrà mettere rapidamente a disposizione di un beneficiario unico un complemento di AMF di entità eccezionale, mantenendo nel contempo il proprio modello di finanziamento, soltanto se potenzierà il fondo comune di copertura con garanzie supplementari degli Stati membri che fungano da meccanismo di protezione di ultima istanza dell'esposizione verso l'Ucraina.

Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, durante l'attuazione dell'assistenza i servizi della Commissione eseguiranno una valutazione operativa dei circuiti finanziari e amministrativi dell'Ucraina per accertarsi che le procedure di gestione dell'assistenza finanziaria, compresa l'AMF, forniscano garanzie adeguate, anche tenendo conto delle circostanze eccezionali dovute alla guerra di aggressione russa. In tal modo sarà possibile aggiornare la valutazione precedente in cui si concludeva che i circuiti e le procedure finanziari in Ucraina si fondano e operano sulla base di principi solidi e sono pertanto ritenuti adeguati ai fini dell'AMF.

Valutazione d'impatto

L'AMF dell'Unione è uno strumento di emergenza eccezionale inteso a superare gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti in paesi terzi. Più in generale le proposte della Commissione relative all'AMF muovono dagli insegnamenti tratti dalle valutazioni ex post effettuate sulle operazioni già compiute nel vicinato dell'UE. Quest'AMF eccezionale contribuirà ad alleviare il fabbisogno di finanziamento a breve termine dell'Ucraina nelle attuali circostanze straordinarie. Gli obblighi di rendicontazione e le condizioni politiche collegate a quest'AMF eccezionale mirano ad assicurare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità del sostegno. L'AMF eccezionale dovrebbe basarsi sui risultati conseguiti dai sei programmi di AMF attuati dal 2015, da ultimo per la COVID-19 e l'AMF di emergenza di inizio 2022.

La proposta non necessita di valutazione d'impatto, in quanto l'assistenza macrofinanziaria è l'unica opzione strategica a disposizione per affrontare il problema. L'impiego di garanzie complementari consegue a una valutazione approfondita del rischio finanziario delle passività in essere.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione.

Diritti fondamentali

I paesi interessati dalla politica europea di vicinato sono ammissibili all'AMF. La concessione dell'AMF è subordinata al rispetto, da parte del paese ammissibile, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

Costituiscono un chiaro segnale positivo il rinnovato impegno riformatore e la forte volontà politica delle autorità ucraine, dimostrati in particolare dal positivo assolvimento delle condizioni di politica strutturale connesse al programma di AMF destinata all'Ucraina per far fronte alla COVID-19, in settori fondamentali quali il sistema giudiziario, il buon governo, lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Analogamente gli sforzi profusi per sostenere la domanda di adesione all'UE, in particolare rispondendo in maniera circostanziata a due questionari completi ed estremamente dettagliati, trasmettono il chiaro segnale che le autorità intendono perseguire le aspirazioni europee dell'Ucraina e concretarle. Dopo l'aggressione russa le autorità ucraine hanno dimostrato un notevole grado di resilienza e hanno proseguito nell'impegno di realizzazione di queste riforme in modo trasparente e in linea con le norme dell'UE. Attualmente, quindi, la condizione politica preliminare per un'operazione di AMF è considerata soddisfatta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

I fondi per quest'AMF eccezionale all'Ucraina da 5 miliardi di EUR proverranno da prestiti contratti sui mercati dei capitali e a loro volta trasferiti all'Ucraina. Verranno a integrare l'AMF eccezionale da 1 miliardo di EUR concessa all'Ucraina in virtù della decisione (UE) 2022/1201.

A tutela del bilancio dell'Unione, i due prestiti di AMF eccezionale a favore dell'Ucraina, che complessivamente implicano un importo massimo di 6 miliardi di EUR, dovrebbero essere coperti al 70 % mediante una dotazione versata del 9 % e garanzie richiamabili degli Stati membri per il 61 %. La copertura versata richiesta (in percentuale del 9 % della garanzia per le azioni esterne) sarà assegnata nell'ambito dell'NDICI-Europa globale, per un importo totale di 540 milioni di EUR (linea di bilancio 14 02 01 70 "NDICI-Europa globale – Dotazione del fondo comune di copertura"). La possibilità di mobilitare, nell'ambito degli attuali massimali del QFP, risorse di bilancio per la copertura aggiuntiva al di sopra del 9 % è tuttavia limitata. Per poter mettere a disposizione dell'Ucraina ulteriori prestiti di AMF mantenendo una sana gestione del bilancio e senza interferire nell'attuazione del QFP 2021‑2027 occorre ricorrere alle garanzie degli Stati membri: è questa la logica di fondo che spinge a chiedere agli Stati membri di mettere a disposizione garanzie per un ulteriore 61 % del valore dei proposti 6 miliardi di EUR di prestiti.

La copertura complessiva potrebbe quindi contare sulla protezione dalle prime perdite, con un accantonamento versato pari al 9 % di 6 miliardi di EUR, integrata dalle garanzie complementari degli Stati membri a copertura di esposizioni fino a 3,66 miliardi di EUR, pari al 61 % dei 6 miliardi di EUR di prestiti dell'AMF; in conformità della normativa applicabile, gli eventuali importi residui sarebbero coperti dal bilancio dell'Unione come passività potenziale.

L'assistenza macrofinanziaria eccezionale concessa all'Ucraina in virtù della presente decisione partirà immediatamente all'entrata in vigore della decisione stessa, senza attendere il ricevimento delle garanzie nazionali richieste.

Data l'urgenza di partire con i prestiti all'Ucraina nel corso del 2022, l'UE li attiverà prima che siano disponibili le garanzie degli Stati membri. L'esperienza insegna che, sebbene molti Stati membri possano concludere le procedure entro 2-3 mesi, possono trascorrere 4‑5 mesi prima che siano disponibili tutte le garanzie. Data l'estrema urgenza del fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina, non si possono rispettare questi tempi: la Commissione prevede quindi, in via eccezionale data la situazione estrema, di organizzare i prestiti in parallelo al ricevimento delle garanzie.

La struttura medesima del pacchetto di prestiti mette gli investitori in obbligazioni unionali al riparo dal rischio di incorrere in un inadempimento dell'Unione nel corso del breve periodo che intercorrerà prima del ricevimento delle garanzie (4-5 mesi), durante il quale non è comunque previsto alcun evento di pagamento. Nell'ipotesi teorica di un inadempimento nel corso di questo periodo, la Commissione potrà attingere agli importi accantonati per i prestiti dell'AMF e, se necessario, ad altri accantonamenti del fondo comune di copertura dell'UE.

Gli Stati membri dovrebbero completare le rispettive procedure nazionali affinché le garanzie entrino in vigore con la massima urgenza.

Le garanzie coprirebbero importi superiori all'iniziale accantonamento versato del 9 % dell'importo dei prestiti previsti dalla presente decisione e dalla decisione (UE) 2022/1201, iscrivendosi nell'ambito del QFP secondo quanto disposto all'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento NDICI-Europa globale e dalla programmazione finanziaria. Le attivazioni si limiteranno alle situazioni di inadempimento dell'Ucraina sul rimborso dei prestiti previsti dalla presente decisione e dalla decisione (UE) 2022/1201 e sarebbero in primo luogo impiegate per assolvere gli obblighi dell'Unione e, se del caso, per ricostituire lo specifico comparto del fondo comune di copertura dedicato all'Ucraina. I contributi sarebbero conteggiati nel calcolo dell'accantonamento risultante dal tasso di copertura di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in deroga all'articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento.

Gli importi richiesti agli Stati membri costituirebbero entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario, finalizzate a mettere a disposizione contributi degli Stati membri per la copertura dell'AMF, che è un programma di aiuti esterni garantito in conformità dell'NDICI-Europa globale.

Data l'eccezionalità dell'assistenza macrofinanziaria assistita dalle garanzie, è opportuno coprire la passività finanziaria derivante dall'AMF prevista dalla presente decisione e dalla decisione (UE) 2022/1201 separandola dalle altre passività finanziarie che rientrano nell'ambito della garanzia per le azioni esterne. È in particolare opportuno usare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per quest'AMF unicamente per le passività finanziarie derivanti dalla presente decisione, anziché la norma generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento NDICI-Europa globale.

Le stesse considerazioni di rischio si applicano ai prestiti del mandato esterno già erogati o destinati ad essere erogati dalla BEI dopo il 15 luglio 2022. La presente proposta prevede pertanto l'estensione a tali prestiti del tasso di copertura del 70 %, l'applicazione delle norme sulla copertura previste dal regolamento finanziario (e non delle norme del Fondo di garanzia per le azioni esterne) e la collocazione degli accantonamenti in un comparto distinto del fondo comune di copertura.

Nel periodo del QFP 2021-2027 dovrebbe essere messo a disposizione un contributo in conto interessi, a carico della dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, dell'NDICI-Europa globale. L'Unione rinuncerebbe ai costi amministrativi connessi all'assunzione e alla concessione di prestiti, che l'Ucraina non sarebbe quindi tenuta a coprire e che resterebbero a carico delle rispettive linee del bilancio amministrativo.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'Unione europea mette a disposizione dell'Ucraina AMF eccezionale per un importo complessivo di 5 miliardi di EUR sotto forma di prestiti a lungo termine. L'assistenza, che si prevede di erogare in più rate, contribuirà a coprire il fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell'Ucraina nel 2022. La prima rata sarà versata una volta approvata la presente proposta ed entrato in vigore il relativo protocollo d'intesa, e non appena gli Stati membri all'unanimità avranno accettato di completare con la massima urgenza le procedure nazionali di messa a disposizione delle rispettive garanzie.

L'erogazione sarebbe subordinata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d'intesa. La Commissione collaborerà strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali e le autorità nazionali per monitorare gli sviluppi e l'applicazione degli obblighi e delle condizioni concordati nel protocollo d'intesa.

L'assistenza sarà gestita dalla Commissione. Si applicano disposizioni specifiche, conformi al regolamento finanziario, in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La decisione inquadrerà le garanzie degli Stati membri a copertura delle perdite che vadano oltre la dotazione già versata al fondo comune di copertura o prevista nella programmazione finanziaria del QFP 2021-2027.

L'articolo 1 illustra le caratteristiche principali dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale contemplata dalla decisione.

L'articolo 2 impone l'obbligo di rispettare le condizioni politiche preliminari necessarie per l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria.

L'articolo 3 stabilisce precisamente gli obblighi in materia di monitoraggio e rendicontazione e le condizioni politiche alle quali dev'essere collegata l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione. Tali obblighi e condizioni sono stabiliti in un protocollo d'intesa.

L'articolo 4 stabilisce le condizioni necessarie per l'erogazione in più rate dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale. Tempi e condizioni dell'erogazione di ciascuna rata sono stabiliti nel protocollo d'intesa.

L'articolo 5 illustra le norme applicabili alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti.

L'articolo 6 illustra il finanziamento del contributo in conto interessi.

L'articolo 7 illustra gli obblighi di rendicontazione della Commissione nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio nella fase di attuazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale a favore dell'Ucraina.

L'articolo 8 precisa le modalità di valutazione dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale.

L'articolo 9 prevede la costituzione di garanzie nazionali degli Stati membri per un importo complessivo di 3,66 miliardi di EUR.

L'articolo 10 illustra gli accordi di garanzia che la Commissione conclude con gli Stati membri.

L'articolo 11 illustra le modalità di copertura dell'AMF.

L'articolo 12 prevede il rafforzamento della copertura a fronte di alcune passività finanziarie in Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE.

L'articolo 13 prevede la valutazione dell'adeguatezza della copertura e la procedura di riesame.

L'articolo 14 stabilisce le norme contabili applicabili all'accantonamento iscritto nel fondo comune di copertura.

L'articolo 15 stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato in conformità delle regole della comitatologia.

L'articolo 16 precisa l'esercizio della delega.

L'articolo 17 illustra gli obblighi di rendicontazione della Commissione nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio nella fase di attuazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale a favore dell'Ucraina.

L'articolo 18 riporta le modifiche della decisione (UE) 2022/1201.

L'articolo 19 indica la data di entrata in vigore della decisione.

2022/0281 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 15 ,

considerando quanto segue:

(1)Il 1º settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina 16 ("accordo di associazione"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA).

(2)Nella primavera del 2014 l'Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l'economia e migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Tra le priorità del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L'attuazione di tali riforme è stata sostenuta da programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell'ambito dei quali l'Ucraina ha ricevuto assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,6 miliardi di EUR. L'assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti tensioni lungo la frontiera con la Russia ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , ha comportato l'erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all'Ucraina in due rate di 600 milioni di EUR nel marzo e nel maggio 2022. L'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale fino a 1 miliardo di EUR a norma della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ha fornito un sostegno rapido e urgente al bilancio ucraino ed è stata interamente erogata il 1° e il 2 agosto 2022. Ha rappresentato la prima parte del pacchetto eccezionale di AMF all'Ucraina annunciato dalla Commissione nella comunicazione "Ucraina: assistenza e ricostruzione" del 18 maggio 2022 e approvato dal Consiglio europeo del 23-24 giugno 2022. La presente decisione costituisce la seconda fase di attuazione dell'impegno di fornire fino a 9 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina. Essa stabilisce la base per la concessione di ulteriori 5 miliardi di EUR di prestiti AMF a condizioni molto agevolate. Dovrebbe essere rapidamente seguita da un terzo pacchetto di assistenza finanziaria per un ulteriore importo massimo di 3 miliardi di EUR, una volta definite le modalità appropriate.

(3)L'aggressione militare della Russia all'Ucraina, non provocata e ingiustificata, iniziata il 24 febbraio 2022, e la guerra in corso da allora hanno causato la perdita di accesso al mercato e un drastico calo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In questa situazione molto incerta e volatile le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale (FMI), indicano un fabbisogno straordinario di finanziamenti di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà potrebbe essere soddisfatta qualora venisse integralmente erogato il sostegno internazionale fin qui promesso. L'erogazione rapida di questa seconda fase del pacchetto di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina da parte dell'Unione è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria del paese. Questi ulteriori 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione favorirebbero la stabilizzazione macrofinanziaria dell'Ucraina, rafforzerebbero la resilienza immediata del paese e ne sosterrebbero la capacità di ripresa, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell'Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari.

(4)Questa nuova fase di assistenza macrofinanziaria eccezionale fornirà un contributo significativo alla copertura del fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina stimato dall'FMI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, tenendo conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione. È opportuno riconoscere l'impegno delle autorità ucraine a collaborare strettamente con l'FMI per quanto riguarda la definizione e l'attuazione di misure di emergenza a breve termine e l'intenzione delle medesime autorità di collaborare con l'FMI a un programma economico adeguato quando le condizioni lo consentiranno. Tale programma è stato formalmente richiesto nell'agosto 2022. L'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione dovrebbe mirare a mantenere la stabilità macrofinanziaria e la resilienza nella situazione della guerra di aggressione della Russia. La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(5)L'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti dell'Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(6)È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione al prerequisito del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché a garanzie sul rispetto dei diritti umani. Le attuali condizioni correlate alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, e in particolare la legge marziale in vigore, non dovrebbero intaccare tali principi, nonostante la concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo.

(7)Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria eccezionale da questa fornita, l'Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre è opportuno stabilire disposizioni in materia di controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti ed esercizio delle competenze da parte della Procura europea.

(8)L'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione dovrebbe essere collegata a obblighi di rendicontazione e condizioni inerenti alle politiche, da stabilire in un protocollo d'intesa. I solidi obblighi di rendicontazione mirano, nelle attuali circostanze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, a garantire l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità del ricorso ai fondi.
Le condizioni inerenti alle politiche sono intese a rafforzare la resilienza immediata del paese e la sostenibilità del suo debito a più lungo termine, riducendo in tal modo i rischi connessi al rimborso dei suoi obblighi finanziari in essere e futuri.

(9)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 .

(10)La scadenza media massima dei prestiti a norma della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 dovrebbe essere di 25 anni.

(11)Dato che i prestiti ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 comportano gli stessi rischi per il bilancio dell'Unione e dovrebbero avere una scadenza media massima comune di 25 anni, l'importo aggregato di 6 miliardi di EUR dell'assistenza macrofinanziaria a titolo della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 a favore dell'Ucraina dovrebbe essere coperto da una metodologia comune per la gestione delle implicazioni finanziarie e di bilancio. In particolare dovrebbe essere stabilito lo stesso livello di copertura di bilancio quale protezione adeguata contro la possibilità di un potenziale mancato rimborso da parte dell'Ucraina di alcuni o di tutti i prestiti alla data prevista. Le coperture messe a disposizione dal bilancio dell'Unione per le due serie di prestiti dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dovrebbero essere gestite come un insieme integrato di coperture. Ciò rafforzerà la resilienza e la flessibilità del bilancio dell'Unione in risposta a qualsiasi situazione di mancato pagamento. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 7, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/1201.

(12)L'assistenza macrofinanziaria eccezionale ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 costituisce una passività finanziaria per l'Unione nell'ambito del volume complessivo della garanzia per le azioni esterne.
L'importo totale fino a 6 miliardi di EUR di prestiti di assistenza macrofinanziaria eccezionale a favore dell'Ucraina dovrebbe beneficiare del 9 % di copertura versata disponibile per i prestiti di assistenza macrofinanziaria nell'ambito della garanzia per le azioni esterne. L'importo della copertura dovrebbe essere finanziato dalla dotazione programmata per l'assistenza macrofinanziaria a norma del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , per un importo totale pari a 540 milioni di EUR. Tale importo dovrebbe essere impegnato e versato al fondo comune di copertura nell'ambito del QFP 2021-2027.

(13)A norma dell'articolo 210, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario"), le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria a carico del bilancio devono essere ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 21 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale previsto all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE e il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 22 . Al fine di consentire all'Unione di concedere all'Ucraina un sostegno significativo attraverso un'AMF di entità senza precedenti in modo sicuro sotto il profilo finanziario, preservando nel contempo l'elevata affidabilità creditizia dell'Unione e, di conseguenza, la sua capacità di erogare finanziamenti in modo efficace nel contesto delle sue politiche interne ed esterne, è indispensabile tutelare adeguatamente il bilancio dell'Unione dall'insorgere di tali passività potenziali e garantirne la sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

(14)Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il fondo comune di copertura dovrebbe essere rafforzato con mezzi commisurati ai rischi derivanti dalle passività potenziali connesse a questa assistenza macrofinanziaria di entità senza precedenti a favore di un unico beneficiario. In assenza di un tale rafforzamento, il bilancio dell'Unione non sarebbe in grado di garantire, in condizioni di sicurezza finanziaria, l'ingente assistenza senza precedenti che l'Ucraina ha chiesto per far fronte alla guerra. Per proteggere il bilancio dell'Unione i prestiti AMF eccezionali fino a 6 miliardi di EUR a favore dell'Ucraina dovrebbero beneficiare di una copertura del 70 % mediante accantonamenti versati (al livello del 9 %), integrati da garanzie nazionali per fornire una copertura di bilancio per perdite fino a un ulteriore 61 % del valore dei prestiti.

(15)Le risorse di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sono soggette a forti pressioni in considerazione delle priorità generali di spesa dell'Unione. È pertanto opportuno cercare, per le risorse aggiuntive, una soluzione alternativa che non influisca sulla spesa regolare prevista nella programmazione finanziaria del QFP 20212027.

(16)I contributi degli Stati membri sotto forma di garanzie sono stati individuati come uno strumento adeguato per fornire una protezione aggiuntiva rispetto alla copertura iniziale versata. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere fornite su base volontaria e costituire un sostegno adeguato del bilancio dell'Unione, qualora gli accantonamenti del fondo comune di copertura relativi alle passività finanziarie di cui alla presente decisione e alla decisione (UE) 2022/1201 fossero esauriti. La copertura ai fini di tali garanzie dovrebbe essere inclusa nell'importo della passività finanziaria autorizzata in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, primo comma, del regolamento finanziario. Tali importi dovrebbero essere presi in considerazione per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in deroga all'articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento. 

(17)Le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero coprire il prestito AMF eccezionale di cui alla presente decisione e il prestito AMF eccezionale di 1 miliardo di EUR di cui alla decisione (UE) 2022/1201. Dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e a richiesta. Tali garanzie dovrebbero assicurare la capacità dell'Unione di rimborsare i prestiti contratti sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie. Dovrebbero essere attivate solo quando sono soddisfatte condizioni rigorose relative all'adeguatezza degli accantonamenti disponibili e qualora l'Unione non riceva dall'Ucraina un pagamento dei prestiti di assistenza macrofinanziaria concessi ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 in tempo utile per adempiere agli obblighi finanziari dell'Unione derivanti da obbligazioni o in caso di modifica del calendario di pagamento dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere attivate per un importo corrispondente all'importo derivante dalle perdite incorse nell'assistenza finanziaria all'Ucraina ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 e per ricostituire il fondo comune di copertura fino al livello necessario per riportare la copertura versata al livello richiesto. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere attivate solo dopo che l'importo della dotazione iniziale accantonata per l'AMF di cui alla presente decisione e alla decisione (UE) 2022/1201 sia stato esaurito o sia in procinto di esserlo. Gli importi recuperati nell'ambito degli accordi di prestito in relazione all'assistenza finanziaria all'Ucraina ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 dovrebbero essere rimborsati agli Stati membri che hanno onorato le attivazioni della garanzia, in deroga all'articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario.

(18)Nel caso in cui il pagamento degli obblighi finanziari dell'Unione derivanti da obbligazioni per l'assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina di cui alla presente decisione e alla decisione (UE) 2022/1201 sia stato temporaneamente coperto con gli accantonamenti del fondo comune di copertura destinati alla copertura di altre passività finanziarie dell'Unione, è possibile ricorrere all'attivazione delle garanzie degli Stati membri per ricostituire gli accantonamenti a copertura di tali passività finanziarie.

(19)Considerata la natura eccezionale dell'assistenza macrofinanziaria coperta dalle garanzie, è opportuno gestire gli accantonamenti a fronte delle passività finanziarie derivanti dall'assistenza macrofinanziaria ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 e per le eventuali erogazioni successive al 15 luglio 2022 di prestiti garantiti ai sensi della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 separatamente dalle altre passività finanziarie nell'ambito della garanzia per le azioni esterne e del fondo di garanzia per le azioni esterne. Si propone pertanto di utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura unicamente per le passività finanziarie derivanti dall'assistenza macrofinanziaria di cui alla presente decisione e alla decisione (UE) 2022/1201, anziché in conformità alla regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento NDICI-GE 24 . Si propone inoltre di utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per i prestiti garantiti a norma della decisione n. 466/2014/UE erogati dopo il 15 luglio 2022 unicamente per le passività finanziarie derivanti da tali prestiti e di applicare alla copertura le norme del regolamento finanziario, anziché la regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento NDICI-GE. Questa procedura dovrebbe essere integrata dall'esclusione della dotazione accantonata per la presente assistenza macrofinanziaria dall'applicazione del tasso di copertura effettivo, in deroga all'articolo 213 del regolamento finanziario.

(20)La quota relativa dei contributi di ciascuno Stato membro (criterio di contribuzione) all'importo globale garantito dovrebbe corrispondere alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo totale dell'Unione. Le attivazioni della garanzia dovrebbero essere effettuate proporzionalmente e basarsi su tale criterio di contribuzione.

(21)Gli Stati membri dovrebbero completare le rispettive procedure nazionali affinché le garanzie entrino in vigore con la massima priorità. Considerata l'urgenza della situazione, il tempo necessario per il completamento di tali procedure non dovrebbe ritardare l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale urgentemente necessaria all'Ucraina di cui alla presente decisione. I prestiti AMF supplementari previsti dalla presente decisione saranno predisposti rapidamente dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'adozione del protocollo d'intesa e la firma dell'accordo di prestito.

(22)Considerata la difficile situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e al fine di sostenere il paese nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e consentire all'Unione di coprire i costi legati al tasso d'interesse e di rinunciare alle spese amministrative a carico dell'Ucraina. Il contributo in conto interessi dovrebbe essere concesso in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l'efficacia del sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario ed essere a carico del bilancio dell'Unione almeno per l'attuale ciclo del QFP. Nel periodo 2021-2027 esso dovrebbe essere a carico della dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947.

(23)Il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative potrebbero essere chiesti dall'Ucraina entro la fine di marzo di ogni anno.
Per consentire una certa flessibilità nel rimborso del capitale, in deroga all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dovrebbe essere altresì possibile rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell'Unione.

(24)A fronte del fabbisogno di finanziamento urgente dell'Ucraina, nel luglio 2022 la Commissione europea ha concordato la riassegnazione e l'erogazione di ulteriori 1,59 miliardi di EUR di prestiti della BEI all'Ucraina garantiti dal mandato di prestiti esterni 201420 (ELM). Poiché si tratta di prestiti a favore di entità sovrane e statali ucraine, il livello di rischio per il bilancio dell'Unione è tuttavia lo stesso dei prestiti dell'AMF. Il bilancio dell'UE dovrebbe pertanto applicare a tali esposizioni lo stesso approccio precauzionale applicato ai nuovi prestiti AMF. La presente decisione applica pertanto un tasso di copertura del 70 % agli 1,59 miliardi di EUR di prestiti del mandato di prestiti esterni riconvertiti e a qualsiasi ulteriore erogazione di prestiti del mandato di prestiti esterni all'Ucraina. Tale tasso di copertura dovrebbe applicarsi al posto del tasso di copertura risultante dall'articolo 31, paragrafo 8, terza frase, del regolamento (UE) 2021/947. La copertura del 70 % per l'erogazione di 1,59 miliardi di EUR di prestiti nel quadro del mandato di prestiti esterni all'Ucraina sarà finanziata dal bilancio dell'Unione.

(25)Ogni sei mesi dovrebbe essere effettuata una revisione degli accantonamenti per le rispettive AMF e i prestiti del mandato di prestiti esterni, a partire dalla metà del 2023 o, se del caso, prima di tale data. Tale revisione dovrebbe valutare in particolare se la situazione dell'Ucraina si sia evoluta in modo tale da giustificare un aumento o una diminuzione del tasso di copertura. La Commissione potrebbe riesaminare il tasso di copertura su base ad hoc, in particolare se giustificato da un evento rilevante.
Al fine di garantire che il tasso di copertura rimanga adeguato ai rischi finanziari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda il tasso di copertura qualora sia giustificato un aumento o una diminuzione dello stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(26)Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la concessione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina al fine di sostenerne, in particolare, la resilienza e la stabilità economica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato al paragrafo 4 dello stesso articolo.

(27)Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dall'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(28)Data l'urgenza della situazione in Ucraina, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Capo I Assistenza macrofinanziaria eccezionale

Articolo 1

Messa a disposizione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione

1.L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria eccezionale per un importo massimo di 5 000 000 000 EUR ("assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione") al fine di sostenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata all'Ucraina sotto forma di prestiti. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina individuato in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

2.Al fine di finanziare l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione, la Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all'Ucraina. I prestiti di cui al paragrafo 1 e alla decisione (UE) 2022/1201 hanno congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.

3.L'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione è messa a disposizione a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e durante il periodo di disponibilità ivi definito, anche se le garanzie di cui al capo II, sezione 1, della presente decisione non sono ancora state fornite.

4.Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione riduce, sospende o annulla l'importo dell'assistenza.

Articolo 2

Prerequisito per l'assistenza macrofinanziaria

1.La concessione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell'Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2.La Commissione monitora il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione, in particolare prima dell'erogazione, tenendo conto altresì delle circostanze sul campo e delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale.

3.I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio 25 .

Articolo 3

Protocollo d'intesa

1.La Commissione concorda con l'Ucraina condizioni inerenti alle politiche alle quali deve essere collegata l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione.
Le condizioni inerenti alle politiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Tali condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d'intesa.

2.Gli obblighi di rendicontazione adottati nel contesto della prima parte della presente assistenza macrofinanziaria eccezionale sono inclusi nel protocollo d'intesa e garantiscono, in particolare, l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità in relazione all'utilizzo dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione.

3.Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l'Ucraina.

4.La Commissione verifica, con cadenza periodica, l'attuazione degli obblighi di rendicontazione e i progressi compiuti nel rispetto delle condizioni inerenti alle politiche concordate nel protocollo d'intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

Articolo 4

Erogazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale

1.Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione in rate, ciascuna delle quali consistente in un prestito. Il calendario per l'erogazione di ciascuna rata è stabilito dalla Commissione. Una rata può essere erogata in una o più tranche.

2.L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese raggiunti tra la Commissione e l'Ucraina nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.La Commissione decide di versare le rate a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

(a)il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

(b)l'attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d'intesa;

(c)per la seconda rata e per le rate successive, progressi soddisfacenti verso l'attuazione delle condizioni inerenti alle politiche concordate nel protocollo d'intesa.

Prima di erogare l'importo massimo dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni inerenti alle politiche concordate nel protocollo d'intesa.

4.Qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatti, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della sospensione o dell'annullamento.

5.In linea di principio l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere erogati al ministero delle Finanze dell'Ucraina quale beneficiario finale.

Articolo 5

Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti 

1.Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti sono eseguite in conformità dell'articolo 220 del regolamento finanziario.

2.Se necessario, in deroga all'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione può rinnovare i relativi prestiti contratti per conto dell'Unione.

Articolo 6

Contributo in conto interessi

1.Per i prestiti di cui alla presente decisione, in deroga all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, l'Unione può farsi carico degli interessi concedendo un contributo in conto interessi e coprendo le spese amministrative connesse all'assunzione e all'erogazione di prestiti, a eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.

2.L'Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell'Unione entro la fine di marzo di ogni anno.

3.La dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947 è utilizzata sotto forma di contributo in conto interessi per coprire i costi dei pagamenti di interessi relativi all'assistenza macrofinanziaria durante il periodo 2021-2027.

Articolo 7

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione, compresi i relativi esborsi e gli sviluppi delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.

Articolo 8

Valutazione dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale

Durante l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione riesamina, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell'Ucraina che sono pertinenti ai fini dell'assistenza. Tale valutazione operativa può essere condotta congiuntamente a quella prevista dalla decisione (UE) 2022/1201.

Capo II Rafforzamento del fondo comune di copertura

Sezione 1

Garanzie degli Stati membri per l'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2021/1201

Articolo 9

Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri

1.Con riguardo all'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione a favore dell'Ucraina di cui all'articolo 1 della presente decisione e di cui alla decisione (UE) 2022/1201, gli Stati membri possono integrare la copertura per l'assistenza macrofinanziaria detenuta nel fondo comune di copertura fornendo garanzie fino all'importo totale di 3 660 000 000 EUR ("AMF coperta").

2.I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia concluso con la Commissione, in conformità dell'articolo 10. 

3.La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato all'importo di cui al paragrafo 1 corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sul reddito nazionale lordo totale dell'Unione, quale risulta dalla parte A ("Finanziamento del bilancio annuale dell'Unione - Introduzione"), tabella 4, colonna 1), della rubrica Stato generale delle entrate del bilancio 2022 iscritta nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, adottato il 24 novembre 2021.

4.Le garanzie prendono effetto per ciascuno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di garanzia tra la Commissione e tale Stato membro di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Accordi di garanzia

La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia a norma dell'articolo 9. L'accordo stabilisce le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri e comprendono in particolare:

(b)disposizioni che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione all'AMF coperta, una volta che gli importi complessivi della dotazione iniziale accantonata nel fondo comune di copertura a fronte della passività finanziaria derivante dall'AMF coperta siano stati prelevati o stiano per esserlo;

(c)disposizioni atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia siano effettuate proporzionalmente e si basino sul criterio di contribuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

(d)disposizioni atte a prevedere che le attivazioni della garanzia assicurino la capacità dell'Unione di rimborsare i fondi presi a prestito a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a seguito di un mancato pagamento, anche previsto, da parte dell'Ucraina, compresi i casi di modifica del calendario di pagamento per qualsiasi motivo;

(e)disposizioni atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia possano essere utilizzate per ricostituire la dotazione del fondo comune di copertura prelevata a fronte dell'AMF coperta;

(f)disposizioni atte ad assicurare che in capo a uno Stato membro che non abbia onorato l'attivazione di una garanzia continui a incombere tale obbligo;

(g)disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Sezione 2

Copertura dell'AMF coperta e di alcune passività finanziarie nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina

Articolo 11

Copertura dell'AMF coperta

1.Per l'AMF coperta è applicato un tasso di copertura del 70 % anziché la regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947. 
Tuttavia il livello della dotazione versata al fondo comune di copertura è mantenuto e, se utilizzato, ricostituito, a livello del 9 % delle passività in essere dell'AMF coperta fino al completo utilizzo delle garanzie di cui all'articolo 9.

2.Gli importi risultanti dalle attivazioni della garanzia di cui all'articolo 10 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate al pagamento delle passività finanziarie derivanti dall'AMF coperta e ai pagamenti al fondo comune di copertura, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento finanziario, l'importo delle garanzie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è incluso nell'importo della passività finanziaria autorizzata. In deroga all'articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, gli importi della copertura di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono presi in considerazione per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura a fronte dell'AMF coperta.

4.In deroga all'articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli importi recuperati dall'Ucraina in relazione all'AMF coperta non contribuiscono alla copertura fino all'importo delle attivazioni della garanzia onorate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, lettera a). Tali importi sono rimborsati a detti Stati membri.

Articolo 12

Rafforzamento della copertura a fronte di alcune passività finanziarie in Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE

In deroga all'articolo 31, paragrafo 8, terza frase, del regolamento (UE) 2021/947, il tasso di copertura del 70 % si applica agli importi dei prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 nell'ambito di operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti in Ucraina firmate dalla Banca europea per gli investimenti prima del 31 dicembre 2021 e garantite dall'UE in conformità della decisione n. 466/2014/UE ("passività finanziarie coperte nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina") e si applicano gli articoli 211, 212 e 213 del regolamento finanziario, fatti salvi gli articoli 13 e 14 della presente decisione.
Ai fini dell'articolo 211, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, la copertura raggiunge entro il 31 dicembre 2027 il livello corrispondente al tasso di copertura applicato all'importo totale delle passività in essere derivanti dalle passività finanziarie coperte nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina.

Articolo 13

Valutazione dell'adeguatezza del tasso di copertura e procedura di revisione

1.Ogni sei mesi a decorrere dal 30 giugno 2023 e ogniqualvolta la Commissione concluda che altri motivi o eventi indicano la necessità di farlo, la Commissione valuta se vi siano nuovi sviluppi che potrebbero incidere in modo duraturo e significativo sull'adeguatezza del tasso di copertura, compreso il tasso di copertura versata, di cui agli articoli 11 e 12. La Commissione individua in particolare la presenza di una variazione duratura significativa del profilo di rischio di credito di tali esposizioni avvalendosi di dati relativi a un periodo di almeno due anni.

2.Alla Commissione è conferito il potere di modificare gli articoli 11 e 12 per adeguare il tasso di copertura mediante un atto delegato in conformità dell'articolo 16, in particolare per tenere conto degli sviluppi di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Dotazione detenuta nel fondo comune di copertura

1.Anziché la regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dall'AMF coperta è coperta separatamente da altre passività finanziarie nell'ambito della garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l'AMF coperta è utilizzata unicamente per le passività finanziarie ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201.

Anziché la regola generale di cui all'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dalle passività finanziarie coperte nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina è coperta separatamente da altre passività finanziarie nell'ambito del fondo di garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per le passività finanziarie coperte nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina è utilizzata unicamente per le passività finanziarie ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201.

2.In deroga all'articolo 213 del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo non si applica alla dotazione accantonata nel fondo comune di copertura a fronte dell'AMF coperta e delle passività finanziarie coperte nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina.

3.In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, qualsiasi eccedenza della copertura di cui all'articolo 12 costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario per il programma di assistenza esterna cui l'Ucraina è ammissibile.

Capo III Disposizioni comuni

Articolo 15

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

3.La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Relazione annuale

1.Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della sua relazione annuale, una valutazione dell'attuazione del capo I della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva di una valutazione dell'attuazione. Tale relazione:

(a)esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione;

(b)valuta la situazione e le prospettive economiche dell'Ucraina, nonché l'attuazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

(c)indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d'intesa, l'attuale situazione dell'Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione.

2.Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria eccezionale dell'Unione erogata e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Capo IV Modifica della decisione (UE) 2022/1201 e disposizione finale

Articolo 18

La decisione (UE) 2022/1201 è così modificata:

1.all'articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"I prestiti di cui al paragrafo 1 e alla decisione [COM(2022)XXX - la presente proposta] hanno congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.";

2.l'articolo 7 è soppresso.

Articolo 19

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo            Per il Consiglio

La presidente            Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 26

Settore: affari economici e finanziari

Attività: affari economici e finanziari internazionali

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 27  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

"Il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti: promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE"

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

"Promuovere la prosperità anche al di fuori dell'UE"

Attività ABM/ABB interessate

Le attività concernenti la DG ECFIN riguardano:

a)    il sostegno alla stabilità macroeconomica e la promozione delle riforme a favore della crescita al di fuori dell'UE, anche attraverso dialoghi economici regolari con partner fondamentali e l'erogazione di assistenza macrofinanziaria; 

b)    il sostegno al processo di allargamento e all'attuazione delle politiche di allargamento e di vicinato dell'UE, così come delle altre priorità dell'UE nei paesi partner, mediante analisi economiche, consulenze e valutazioni delle politiche.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

·Fornire assistenza macrofinanziaria all'Ucraina al fine di sostenerne la resilienza economica e la stabilità in una situazione di guerra.

·Contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni dell'Ucraina per il 2022, nel contesto di un considerevole deterioramento della bilancia dei pagamenti dovuto all'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia.

·Alleviare il fabbisogno di finanziamento di bilancio del partner in continuità con l'assistenza emergenziale già fornita.

·Sostenere le riforme strutturali volte a migliorare la gestione macroeconomica complessiva, a rafforzare la governance economica e la trasparenza e a migliorare le condizioni per una crescita sostenibile.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Le autorità ucraine dovranno riferire periodicamente ai servizi della Commissione su una serie di indicatori economici e sugli obblighi di rendicontazione di cui al protocollo d'intesa.

Nella scia della valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative ucraini, presentata a giugno 2020, i servizi della Commissione continueranno a monitorare la gestione delle finanze pubbliche. La Commissione effettuerà una seconda valutazione operativa nel corso della fase attuativa.

La proposta di decisione prevede la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di una relazione annuale sull'AMF comprensiva di una valutazione dell'attuazione dell'operazione. Entro due anni dall'erogazione dell'ultima rata è prevista una valutazione indipendente ex post dell'assistenza.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'erogazione dell'assistenza sarà subordinata al rispetto dei prerequisiti politici elencati in un protocollo d'intesa concluso tra la Commissione e le autorità ucraine. È previsto che l'assistenza sia erogata in più rate. Le rate saranno svincolate in tempi rapidi una volta approvata la presente proposta ed entrato in vigore il relativo protocollo d'intesa, e quindi messe a disposizione.

L'assistenza sarà gestita dalla Commissione. Si applicano disposizioni specifiche, conformi al regolamento finanziario, in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità.

La Commissione e le autorità ucraine concorderanno un protocollo d'intesa per stabilire gli obblighi di rendicontazione. La Commissione collaborerà strettamente con le istituzioni finanziarie internazionali e le autorità nazionali per monitorare gli sviluppi e l'applicazione degli obblighi e delle condizioni concordati nel protocollo d'intesa.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La presente proposta di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina per un importo massimo di 5 miliardi di EUR rientra nell'obiettivo dell'UE di fornire fino a 9 miliardi di EUR di sostegno alla liquidità a breve termine. La proposta consegue e modifica la decisione (UE) 2022/1201 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina per un importo di 1 miliardo di EUR in prestiti, erogato integralmente a inizio agosto 2022. La presente AMF rafforza le iniziative dell'Unione finalizzate al sostegno diretto di carattere umanitario, economico e alla difesa, e quelle volte a coordinare gli interventi multilaterali, quali la campagna Stand-up for Ukraine. Per sua stessa natura l'AMF è anche un catalizzatore di riforme che rafforzano la resilienza a breve termine del paese, favorendo altresì una maggiore stabilità a lungo termine. Questi esiti attesi sono di particolare rilevanza per l'Ucraina in questo momento critico.

In questa fase l'erogazione di ulteriore sostegno all'Ucraina sotto forma di prestiti può aiutare le autorità del paese a superare i problemi immediati e più urgenti di finanziamento derivanti dalla guerra in atto. Sostenendo gli sforzi profusi dalle autorità per mantenere un contesto macroeconomico stabile, l'AMF proposta incrementa il valore aggiunto dell'impegno complessivo dell'UE in Ucraina e migliora l'efficacia delle altre forme di assistenza finanziaria dell'UE al paese, comprese le operazioni di sostegno al bilancio e le sovvenzioni disponibili nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027.

Strumenti quali il finanziamento di progetti o l'assistenza tecnica non sarebbero né adeguati né sufficienti per conseguire i più ampi obiettivi macrofinanziari di questa AMF eccezionale. Il valore aggiunto fondamentale dell'AMF rispetto ad altri strumenti dell'UE risiede nella capacità di alleggerire rapidamente la pressione finanziaria esterna e di contribuire a mantenere nel tempo un contesto macrofinanziario stabile, anche promuovendo una situazione della bilancia dei pagamenti e del bilancio duratura e sostenibile, in un quadro adeguato di obblighi di rendicontazione. Contribuendo all'adeguatezza del contesto strategico generale, l'AMF può migliorare l'efficacia degli interventi finanziati in Ucraina da altri strumenti finanziari più mirati dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le operazioni di assistenza macrofinanziaria nei paesi partner sono soggette alla valutazione ex post. Dalle passate valutazioni ex post è emerso che, in generale, le precedenti operazioni di AMF a favore dell'Ucraina sono risultate estremamente pertinenti in termini di obiettivi, dotazione finanziaria e obiettivi strategici.

Dette operazioni si sono dimostrate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare fondamentali riforme strutturali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della posizione esterna. Hanno consentito economie di bilancio e benefici finanziari, e hanno funzionato da catalizzatori di ulteriore sostegno finanziario e di fiducia degli investitori. Il complesso della condizionalità dell'AMF, perfettamente in linea con il collegato programma dell'FMI, ha determinato un impulso politico, contribuendo alla mobilitazione delle autorità ucraine su riforme essenziali, specialmente in settori non contemplati dai programmi di altri donatori internazionali.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

In linea di massima gli accantonamenti per l'assistenza macrofinanziaria di cui al QFP 2021-2027 sono costituiti nel fondo comune di copertura di cui all'articolo 212 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio a un tasso di copertura del 9 %.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria e in considerazione dell'esposizione al rischio attualmente stimata, è necessario prevedere una copertura al 70 % di queste esposizioni supplementari collegate alla situazione in Ucraina. Il bilancio dell'UE provvederà una protezione dalle prime perdite per il 9 % della totalità dei 6 miliardi di EUR, a cui si aggiungeranno garanzie degli Stati membri per un ulteriore 61 % del valore dei prestiti. 

Data la difficile situazione dell'Ucraina e al fine di sostenere il paese nel suo percorso di stabilità a lungo termine, l'Unione dovrebbe avere la possibilità di coprire in via eccezionale i costi degli interessi e di rinunciare alla riscossione delle spese amministrative a carico dell'Ucraina. Nel periodo del QFP 2021-2027 il contributo in conto interessi dovrebbe essere a carico della dotazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947.

Oltre al sostegno diretto, a luglio 2022 la Commissione europea ha deciso di reindirizzare verso l'Ucraina 1,59 miliardi di EUR di prestiti del mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI) sostenuti da garanzie del bilancio dell'UE. Un importo di 1,05 miliardi di euro sarà erogato dalla BEI nel terzo trimestre 2022; è prevista l'erogazione di altri 536 milioni di EUR di prestiti della BEI nel periodo 2022-2023 per contribuire a finanziare il riavvio di taluni progetti di investimento. Poiché si tratta di prestiti allo Stato ucraino (o da questo garantiti), il livello di rischio è lo stesso dei prestiti dell'AMF eccezionale. Nell'ambito degli accordi di garanzia del mandato di prestiti esterni, la BEI ha il diritto di ricorrere al bilancio dell'UE per l'intero importo delle perdite da essa sostenute su tali prestiti. Si noti quindi che a tali esposizioni dovrebbe applicarsi lo stesso approccio precauzionale e che si dovrebbero inserire congrui accantonamenti aggiuntivi nel fondo comune di copertura, in uno specifico comparto comune dedicato all'Ucraina. La presente proposta prevede pertanto di estendere il tasso di copertura del 70 % all'esposizione aggiuntiva di 1,59 miliardi di EUR derivante da prestiti della BEI che hanno cambiato destinazione.

Eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'UE è uno dei principali donatori per l'Ucraina, di cui sostiene le riforme economiche, strutturali e istituzionali, come pure la società civile. In questa fase l'erogazione di ulteriore sostegno all'Ucraina sotto forma di prestiti può aiutare le autorità del paese a superare i considerevoli problemi di finanziamento derivanti dalla guerra in atto. Sostenendo gli sforzi profusi dalle autorità per mantenere un contesto macroeconomico stabile, l'AMF proposta incrementa il valore aggiunto dell'impegno complessivo dell'UE in Ucraina e migliora l'efficacia delle altre forme di assistenza finanziaria dell'UE al paese, comprese le operazioni di sostegno al bilancio e le sovvenzioni disponibili nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno previsti dall'attuale quadro finanziario pluriennale per il 20212027. L'AMF proposta rientra inoltre nella più ampia iniziativa unionale di assistenza e ricostruzione a beneficio dell'Ucraina e costituisce parte integrante del sostegno internazionale globale a favore di tale paese 28 .

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Ricorrendo al prestito, la presente operazione di AMF aumenta l'efficacia del bilancio dell'UE mediante l'effetto leva e costituisce l'opzione più efficiente sotto il profilo dei costi.

La Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom servendosi del bilancio dell'UE come garanzia, con l'obiettivo di ottenere finanziamenti sul mercato ai migliori tassi disponibili grazie alla massima classe di merito di credito attribuita all'UE/Euratom (AAA per Fitch, Moody's e DBRS, AA per S&P, in tutti i casi con prospettive stabili) e di trasferire poi a sua volta il prestito a mutuatari ammissibili nel contesto del MESF, della BdP, dell'AMF e dei progetti Euratom. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono condotte nella formula back‑to‑back, così che il bilancio dell'UE non assuma alcun rischio di cambio o di tasso d'interesse. L'obiettivo di ottenere fondi ai migliori tassi disponibili per l'assunzione e l'erogazione di prestiti è stato raggiunto, perché tali tassi sono in linea con quelli di istituzioni analoghe (BEI, MESF e MES).

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2022 al 2027 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Le azioni che saranno finanziate nell'ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione in sede.

La presente assistenza è di natura macroeconomica. Il monitoraggio dell'azione da parte dei servizi della Commissione avverrà sulla base di misure specifiche da definire in un protocollo di intesa con le autorità ucraine.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Le azioni che saranno finanziate nell'ambito della presente decisione saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione in sede.

Le erogazioni dell'AMF sono subordinate all'esito positivo dei riesami e al rispetto delle condizioni politiche preliminari collegate all'operazione. Il rispetto di tali condizioni è monitorato attentamente dalla Commissione.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Rischi individuati

L'operazione di AMF proposta presenta rischi politici, fiduciari e strategici.

Un rischio fondamentale per l'operazione deriva dal proseguimento della guerra causata dall'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, che potrebbe avere un ulteriore impatto negativo sulla stabilità macroeconomica dell'Ucraina, influenzando l'erogazione e/o il rimborso dell'AMF proposta.

Vi è il rischio che l'AMF possa essere usata in modo fraudolento. Poiché l'AMF non è destinata a spese specifiche (contrariamente, ad esempio, al finanziamento di progetti), tale rischio dipende da fattori quali la qualità generale dei sistemi di gestione presso la Banca nazionale dell'Ucraina e il ministero delle Finanze, le procedure amministrative e le funzioni di controllo e vigilanza, la sicurezza dei sistemi informatici e l'adeguatezza delle capacità di audit interno ed esterno.

Un terzo rischio deriva dalla possibilità che l'Ucraina non riesca ad assolvere gli obblighi finanziari nei confronti dell'UE relativi al prestito di AMF proposto (rischio di default o rischio di credito), a causa, per esempio, di un ulteriore notevole deterioramento della bilancia dei pagamenti e della situazione di bilancio del partner.

Sistemi di controllo interno

L'assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario.

Nel corso dell'attuazione la Commissione controllerà periodicamente le dichiarazioni del partner. Il pagamento è soggetto 1) al monitoraggio del personale della DG ECFIN e 2) alla normale procedura di controllo prevista dal circuito finanziario (modello 2) in uso alla DG ECFIN. Le erogazioni relative alle operazioni di AMF possono essere soggette a verifiche ex post (documentali e/o in loco) supplementari e indipendenti da parte dei membri del gruppo di controllo ex post della DG. Tali verifiche possono essere anche avviate su richiesta dell'ordinatore sottodelegato competente. Se necessario (tale eventualità non si è finora materializzata) si può procedere all'interruzione e alla sospensione dei pagamenti, alle rettifiche finanziarie (attuate dalla Commissione) e ai recuperi previsti esplicitamente negli accordi di finanziamento con i partner.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Finora i sistemi di controllo in vigore hanno garantito un tasso di errore effettivo dello 0 % per i pagamenti AMF. Non vi sono casi noti di frode, corruzione o attività illecite.
Le operazioni di AMF hanno una logica di intervento chiara, che consente alla Commissione di valutarne l'impatto. I controlli consentono la conferma dell'affidabilità e del conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategici.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Per ridurre il rischio di uso fraudolento, sono state e saranno adottate diverse misure.

In primo luogo, l'accordo di prestito prevede una serie di disposizioni in materia di accertamenti, prevenzione delle frodi, audit e recupero dei fondi in caso di frode o corruzione. Si prevede inoltre che all'assistenza sarà collegata una serie di obblighi di rendicontazione, al fine di rafforzare la trasparenza e la responsabilità in relazione all'utilizzo dei fondi.
In più l'assistenza è versata su un conto ad hoc presso la Banca nazionale d'Ucraina.

Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, i servizi della Commissione eseguiranno una valutazione operativa dei circuiti finanziari e amministrativi dell'Ucraina per accertarsi che le procedure di gestione dell'assistenza finanziaria, compresa l'AMF, forniscano garanzie adeguate. La valutazione precedente è stata effettuata nel giugno 2020 e riguarda in particolare gli aspetti seguenti: preparazione ed esecuzione del bilancio, controllo finanziario interno nel settore pubblico, audit interno ed esterno, appalti pubblici, gestione della liquidità e del debito pubblico e indipendenza della banca centrale. La Commissione effettuerà una seconda valutazione operativa nel corso dell'attuazione dell'operazione di AMF eccezionale proposta.

Infine l'assistenza sarà oggetto di procedure di verifica, controllo e audit, effettuate sotto la responsabilità della Commissione, anche tramite l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti europea, come previsto dall'articolo 129 del regolamento finanziario.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 29

di paesi EFTA 30

di paesi candidati 31

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

6

14 02 01 11 "Vicinato orientale"

Diss.

NO

NO

NO

NO

6

14 02 01 70 "NDICI-Europa globale – Dotazione del fondo comune di copertura"

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione - Non pertinente

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

6

Rubrica 6 - "Vicinato e resto del mondo" 

DG: NEAR

Anno

2021

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

□ Stanziamenti operativi AMF I 32

Linea di bilancio 33  

14 02 01 11 "Vicinato orientale"  34

Impegni

a)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

Pagamenti

b)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

□ Stanziamenti operativi AMF II

Linea di bilancio

14 02 01 11 "Vicinato orientale"  35

Impegni

a)

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

Pagamenti

b)

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

750,0

□ Copertura per 1,586 miliardi di EUR di esborsi di prestiti BEI nell'ambito del mandato di prestito esteso

Linea di bilancio

14 02 01 70. 05 "NDICI – Dotazione del fondo comune di copertura" (per il 9 %)

Impegni

a)

47,58

47,58

47,58

142,74

Pagamenti

b)

47,58

47,58

47,58

142,74

Linea di bilancio

14 02 01 70. 05 "NDICI – Dotazione del fondo comune di copertura"  36  (per il 61 %)

Impegni

a)

322,48

322,48

322,48

967,46

Pagamenti

b)

322,48

322,48

322,48

967,46

TOTALE degli stanziamenti per la DG NEAR

Impegni

Totale a)

170,0

170,0

540,06

540,06

540,06

1 960,2

Pagamenti

Totale b)

170,0

170,0

540,06

540,06

540,06

1 960,2

DG: ECFIN

Anno

2021

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

□ AMF I8

Linea di bilancio

14 02 01 70. 06 "NDICI – Dotazione del fondo comune di copertura"  37

Impegni

c)

27,3

62,7

90,0

Pagamenti

d)

81,2

8,8

 

 

90,0

□ AMF II

Linea di bilancio

14 02 01 70. 06 "NDICI – Dotazione del fondo comune di copertura"  38

Impegni

c)

62,4

162,6

32,5

143,4

49,1

450,0

Pagamenti

d)

91,2

300,0

58,8

450,0

□ Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 39  

Linea di bilancio

14 20 03. 01 "AMF – Sovvenzioni"

Impegni

c)

0,15

0,15

0,3

Pagamenti

d)

0,15

0,15

0,3

TOTALE degli stanziamenti per la DG ECFIN

Impegni

Totale c)

27,3

125,2

162,6

32,5

143,55

49,1

540,3

Pagamenti

Totale d)

0,15

81,2

100,15

300,0

58,8

540,3

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 6 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

= a+c

27,3

125,2

332,6

202,5

683,6

589,19

540,06

2 500,5

Pagamenti

= b+d

0,15

170,0

251,2

640,22

840,06

598,87

2 500,5



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

DG: ECFIN

□ Risorse umane

0,848

0,424

0,424

0,072

0,072

0,072

1,912

□ Altre spese amministrative

-

0,06

-

-

-

-

0,06

TOTALE DG ECFIN

Stanziamenti

0,848

0,484

0,424

0,072

0,072

0,072

1,972

TOTALE stanziamenti

per la RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,848

0,484

0,424

0,072

0,072

0,072

1,972

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

2021

Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

27,3

126,098

333,084

202,924

683,672

589,262

540,132

2502,472

Pagamenti

0,998

170,484

251,624

640,292

840,132

598,942

2502,472

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 40

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 41 ...

- Risultato

Erogazione di sovvenzioni

170,0

170,0

170,0

170,0

170,0

850

- Risultato

Copertura della garanzia per le azioni esterne

27,3

125,2

162,6

32,5

513,46

419,16

370,06

1 650,2

- Risultato

Valutazione operativa

1

0,15

1

0,15

- Risultato

Valutazione ex post

1

0,15

1

0,15

TOTALE

27,3

1

125,2

332,6

1

202,65

683,46

589,16

540,06

2 500,5

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE

RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,848

0,424

0,424

0,072

0,072

0,072

1,912

Altre spese amministrative

-

0,06

-

-

-

-

0,06

Totale parziale RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

0,848

0,484

0,424

0,072

0,072

0,072

1,972

Esclusa la RUBRICA 7 42  

del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,848

0,484

0,424

0,072

0,072

0,072

1,972

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

5,4

2,7

2,7

0,45

0,45

0,45

12,15

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

□ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 43

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  44

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5,4

2,7

2,7

0,45

0,45

0,45

12,15

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Direttore Dir. D: controllare e gestire l'operazione, tenere i contatti con il Consiglio e il Parlamento per l'adozione della decisione e l'approvazione del protocollo d'intesa, negoziare il protocollo d'intesa con le autorità ucraine, esaminare le relazioni, dirigere missioni e valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità.

Capounità/capounità aggiunto Dir. D: assistere il direttore nel gestire l'operazione, nel tenere i contatti con il Consiglio e il Parlamento per l'adozione della decisione e l'approvazione del protocollo d'intesa, nel negoziare con le autorità ucraine il protocollo d'intesa e l'accordo di prestito (insieme alla DG BUDGET), nell'esaminare le relazioni e nel valutare l'andamento dell'osservanza della condizionalità.

Economisti, settore AMF (Dir. D): preparare la decisione e il protocollo d'intesa, tenere i contatti con le autorità e le IFI, condurre missioni di verifica, preparare le relazioni dei servizi della Commissione e le procedure della Commissione connesse alla gestione dell'assistenza, tenere i contatti con gli esperti esterni per la valutazione operativa e la valutazione ex post.

DG BUDGET (Unità E1, E3 sotto la supervisione del direttore): preparare l'accordo di prestito, negoziarlo con le autorità ucraine, farlo approvare dai servizi competenti della Commissione e farlo firmare da entrambe le parti. Dare seguito all'entrata in vigore dell'accordo di prestito. Preparare la o le decisioni della Commissione sull'operazione o le operazioni di assunzione del prestito, dare seguito alla presentazione della o delle richieste di fondi, selezionare le banche, preparare ed eseguire la o le operazioni di finanziamento ed erogare i fondi all'Ucraina. Svolgere le attività di back-office per seguire il rimborso del prestito/dei prestiti. Preparare le relazioni su queste attività.

Personale esterno

-

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

La proposta include una partecipazione degli Stati membri sotto forma di garanzie, individuata come strumento di protezione adeguato che viene ad aggiungersi alla copertura del 9 % del bilancio dell'UE. La copertura ai fini di tali garanzie dovrebbe essere inclusa nell'importo della passività finanziaria autorizzata in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, primo comma, del regolamento finanziario. Gli importi dell'attivazione delle garanzie dovrebbero essere utilizzati per adempiere gli obblighi finanziari dell'Unione derivanti dai prestiti e per ricostituire il fondo comune di copertura.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

(1)    L'Ucraina ha presentato ufficialmente domanda di adesione all'UE il 28 febbraio 2022, quattro giorni dopo l'invasione russa, ed ha ottenuto dal Consiglio europeo lo status di paese candidato il 23 giugno 2022.
(2)    Confermato dall'FMI alla Commissione europea in una lettera di valutazione ricevuta il 3 giugno 2022.
(3)    In primo luogo, la NBU ha consentito alle banche di vendere valuta estera senza contante così che l'importo fosse depositato per almeno tre mesi senza diritto di scioglimento anticipato. In secondo luogo, sono stati imposti limiti più rigorosi per i prelievi di valuta estera tramite carta così come per i bonifici e i pagamenti sull'estero. In terzo luogo, è stato adattato l'algoritmo per il calcolo delle posizioni aperte in cambi delle banche, con effetto dal 1º agosto 2022.
(4)    Fanno parte del gruppo dei creditori dell'Ucraina Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e     Stati Uniti d'America. Sono osservatori al gruppo Australia, Austria, Belgio, Brasile, Corea, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera.
(5)    La rata unica dell'AMF eccezionale per un importo fino a 1 miliardo di EUR è stata erogata in due tranche su due giorni consecutivi al fine di ottimizzare il tasso di interesse medio sui fondi presi in prestito.
(6)    Il ministero delle Finanze ucraino, di concerto con l'FMI, prevede che nel quarto trimestre i fermi impegni assunti dai donatori garantiranno un sostegno al bilancio sufficiente, lievemente superiore a 2 miliardi di USD.
(7)    Il sito web https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine_it presenta una panoramica dell'accresciuto impegno dell'UE.
(8)    Sebbene la guerra abbia ostacolato il rispetto delle condizioni politiche cui era subordinata l'AMF di emergenza, le autorità ucraine hanno nel frattempo compiuto comunque progressi al riguardo, ad esempio con la recente nomina del nuovo capo della Procura specializzata anticorruzione (SAPO) il 28 luglio.
(9)     Decisione (UE) 2022/1201
(10)

   Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19.

(11)    Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).
(12)    Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).
(13)    Confermato dall'FMI alla Commissione europea in una lettera di valutazione ricevuta a giugno 2022.
(14)    La garanzia per le azioni esterne vale per le operazioni dell'EFSD + coperte da garanzie di bilancio nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria e dei prestiti ai paesi terzi, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) 2021/948. L'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento NDICI-Europa globale fissa l'importo massimo delle operazioni nell'ambito della garanzia per le azioni esterne a 53 448 800 000 EUR e l'importo massimo della copertura a 10 000 000 EUR.
(15)    Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2022.
(16)    Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ( GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3 ).
(17)    Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ( GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4 ).
(18)    Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).
(19)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(20)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(21)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(22)    Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
(23)    Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
(25)    Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(26)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(27)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(28)    Come illustrato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0233&qid=1662139719909&from=IT .
(29)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(30)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(31)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(32)    Decisione (UE) 2022/1201
(33)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(34)    Da rafforzare dalla linea di bilancio 14 02 04 "NDICI – Sfide emergenti e riserva per le priorità".
(35)    Da rafforzare dalla linea di bilancio 14 02 04 "NDICI – Sfide emergenti e riserva per le priorità".
(36)    Da rafforzare dalla linea di bilancio 14 02 04 "NDICI – Sfide emergenti e riserva per le priorità".
(37)    Importo dell'accantonamento per i prestiti AMF (9 %) da impegnare e versare al fondo comune di copertura nel periodo 2021-2027, fatta salva l'adozione dei bilanci annuali.
(38)    Importo dell'accantonamento per i prestiti AMF (9 %) da impegnare e versare al fondo comune di copertura nel periodo 2021-2027, fatta salva l'adozione dei bilanci annuali.
(39)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(40)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.).
(41)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(42)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(43)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(44)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
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