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Document 52022PC0480

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)

COM/2022/480 final

Bruxelles, 27.10.2022

COM(2022) 480 final

2022/0288(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)

{SEC(2022) 330 final} - {SWD(2022) 298 final} - {SWD(2022) 299 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I flussi illeciti di armi da fuoco favoriscono la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, compreso il terrorismo, permettendo il conseguimento violento di obiettivi criminali, sostenendo imprese illegali e proteggendole dalla concorrenza. Le armi da fuoco illegali influiscono anche su altri settori della criminalità organizzata, come il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani. Si calcola che nel 2017 le armi da fuoco illegali da civili nell'UE fossero 35 milioni (pari al 56 % del totale stimato delle armi da fuoco) 1 . Secondo queste stime il numero di armi da fuoco illegali supererebbe quello delle armi da fuoco detenute legalmente in 12 Stati membri dell'UE 2 .

Le attuali norme dell'UE in materia di importazione, esportazione e transito delle armi da fuoco sono stabilite dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (di seguito "regolamento sulle armi da fuoco"). Il regolamento intendeva affrontare le principali sfide in materia di tracciabilità e traffico illecito di armi da fuoco ad uso civile stabilendo definizioni, norme e principi comuni per le procedure di esportazione, importazione e transito. Il suo obiettivo strategico generale era ridurre il rischio di traffico illecito di armi da fuoco ad uso civile garantendo la coerenza tra le norme sul commercio estero degli Stati membri in linea con l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco.

Il regolamento sulle armi da fuoco definisce le condizioni applicabili alle procedure legali di esportazione e alla tracciabilità delle armi da fuoco durante i trasporti internazionali, che devono essere attuate orizzontalmente in tutti gli Stati membri dell'UE. Dal momento che riguarda persone e imprese che operano nel mercato legale, il suo impatto sul traffico illecito è indiretto. Nello specifico, il regolamento sulle armi da fuoco disciplina l'autorizzazione all'esportazione delle armi da fuoco ad uso civile nonché il transito e l'importazione di tali armi. Stabilisce inoltre formalità doganali, procedure semplificate di esportazione, sanzioni, obblighi di registrazione, di condivisione delle informazioni e di cooperazione amministrativa.

La valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità del 2021, pubblicata dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), mostra che le armi da fuoco illegali provengono dall'interno dell'UE ma anche da scorte di armi presenti in paesi terzi 3 . Il progetto "Studying the Acquisition of Illicit Firearms by Terrorists in Europe" (SAFTE) ha rilevato che nell'UE i canali di approvvigionamento esterni sono più importanti di quelli interni per alimentare i mercati illeciti delle armi da fuoco. Il traffico transfrontaliero di armi da fuoco provenienti da paesi terzi è stato considerato il principale meccanismo di fornitura 4 . Essendo prodotti durevoli, una volta introdotte illegalmente in uno Stato membro le armi da fuoco possono rimanere nell'UE per molti anni e circolare facilmente a livello transfrontaliero 5 .

Un recente studio dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) mostra inoltre che il mercato illegale delle armi da fuoco nell'UE sta perdendo il suo carattere tradizionalmente chiuso, a causa del continuo traffico transfrontaliero verso l'UE di armi da fuoco provenienti da paesi in fase post-bellica, della maggiore disponibilità di armi che possono essere facilmente riattivate o trasformate e di un maggiore accesso alle armi da fuoco attraverso i mercati online. Di conseguenza, vari tipi di armi da fuoco sono diventati più facilmente disponibili per i criminali, compresi i terroristi che dispongono delle opportune connessioni con l'ambiente della criminalità 6 .

Il traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni è favorito dall'elusione delle norme e dallo sviamento delle armi da fuoco. Una delle recenti tendenze nel traffico criminale di armi da fuoco è la ricerca di mercati, interni o esterni all'UE, con una legislazione meno restrittiva in materia di detenzione di armi da fuoco. I criminali acquistano legalmente armi da fuoco in un paese per trasportarle illegalmente in altri paesi e servirsene per commettere reati o per ridistribuirle 7 .

Come indicato sopra, il traffico di armi da fuoco da paesi appena usciti da conflitti costituisce una delle principali catene di approvvigionamento per l'UE. Le armi rimaste nei Balcani occidentali in seguito ai conflitti armati sono la principale fonte di traffico transfrontaliero di armi da fuoco verso l'UE.

Le conseguenze dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno notevoli ripercussioni al di là dell'Ucraina, sul nostro vicinato e sulla sicurezza interna dell'UE. Sebbene la revisione proposta del regolamento sulle armi da fuoco non sia direttamente collegata all'esportazione di armi da fuoco a fini militari verso l'Ucraina, quando entrerà in vigore essa permetterà di ridurre il rischio di elusione degli embarghi in caso di esportazioni di armi da fuoco per uso civile e di aumentare i controlli sulle importazioni di armi da fuoco ad uso civile da paesi terzi (compresi quelli appena usciti da un conflitto), che saranno oggetto di un adeguato tracciamento.

La proposta mira a combattere e prevenire il traffico di armi da fuoco nell'UE e dall'UE, affrontando anche i rischi relativi all'importazione e all'esportazione. In fase di importazione, i due rischi principali sono legati all'elusione delle norme poco chiare che consentono l'importazione di armi da fuoco e componenti "semilavorati": questi possono essere utilizzati per fabbricare a casa armi da fuoco che non vengono correttamente marcate e registrate (le cosiddette "armi fantasma"). In tutta l'UE, inoltre, sono utilizzate in contesti criminali armi d'allarme e da segnalazione trasformabili in armi da fuoco letali. In fase di esportazione, il rischio principale consiste nello sviamento delle armi da fuoco ad uso civile, che sono spedite verso un paese terzo e riesportate in paesi soggetti a embargo sulle armi, o vendute a criminali e forze armate, per mancanza di controlli e di supervisione prima e dopo il processo di esportazione. Una volta sviate, tali armi da fuoco possono contribuire a una destabilizzazione nelle zone vicine alle frontiere dell'UE o ritornare nell'UE come oggetto di traffico.

La presente proposta mira pertanto a consentire controlli coordinati tra gli Stati membri e a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco. In particolare, la proposta prevede un'adeguata registrazione delle informazioni relative alle armi da fuoco, risponde alla necessità di migliorare il lavoro delle autorità doganali nell'individuazione di armi da fuoco illegali, loro componenti e munizioni, e limita l'importazione di armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati solo agli armaioli e agli intermediari di armi, il che rappresenta una novità fondamentale. La presente proposta mira altresì a chiarire il ruolo delle autorità incaricate del rilascio delle licenze. Intende inoltre migliorare la cooperazione tra le autorità di contrasto (comprese le autorità doganali) e le autorità incaricate del rilascio delle licenze, sia per l'importazione che per l'esportazione, al fine di migliorare la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti e munizioni.

La proposta mira a migliorare la raccolta sistematica dei dati sui movimenti internazionali di armi da fuoco ad uso civile e dei dati sulle armi da fuoco sequestrate. La mancanza di dati centralizzati a livello nazionale e la mancanza di trasparenza dovuta alla natura sensibile dei dati ostacolano la raccolta di dati qualitativi. A sua volta, la mancanza di dati ostacola lo sviluppo di politiche mirate e la ricerca nel settore del traffico di armi da fuoco. Pertanto, la proposta prevede che gli Stati membri trasmettano annualmente i dati sul numero di autorizzazioni e di rifiuti di autorizzazione, nonché sui quantitativi e i valori delle importazioni e delle esportazioni di armi da fuoco ad uso civile, per origine e destinazione. Occorre inoltre raccogliere sistematicamente i dati sui sequestri, per creare politiche mirate di prevenzione e contrasto del traffico di armi da fuoco.

La proposta intende trovare un equilibrio tra la necessità di una maggiore sicurezza e l'agevolazione del commercio legale di armi da fuoco. A tale scopo, garantisce condizioni di parità e riduce gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici e dei proprietari di armi da fuoco, poiché gli operatori economici continuano a dover far fronte a norme, procedure e pratiche nazionali diverse quando cercano di ottenere un'autorizzazione all'esportazione o all'importazione. Inoltre, le imprese dell'UE sono soggette a requisiti e procedure amministrative differenti e pertanto sostengono costi diversi a seconda dello Stato membro in cui operano, e devono svolgere procedure cartacee onerose. Per ovviare a questi problemi la proposta introduce un quadro giuridico chiaro, incentrato sulla digitalizzazione delle procedure, e aumenta la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze per facilitare le procedure di importazione, esportazione e transito. Per quanto riguarda i proprietari di armi da fuoco, le disposizioni pertinenti facilitano i movimenti temporanei di armi da fuoco senza assoggettarli a lunghe procedure di autorizzazione, in particolare prevedendo in alcuni casi esenzioni dalle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione per cacciatori, tiratori sportivi e collezionisti.

Infine, la presente proposta mira a eliminare l'attuale zona grigia e la sovrapposizione tra il campo di applicazione del regolamento sulle armi da fuoco e quello della posizione comune 2008/944/PESC, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (di seguito "posizione comune"). Tale sovrapposizione lascia spazio a interpretazioni divergenti e incongruenze nell'applicazione del corretto regime di esportazione (militare o civile) ai prodotti che rientrano in questo settore. Crea problemi anche la mancanza di chiari criteri oggettivi, stabiliti sia nel regolamento sulle armi da fuoco che nella posizione comune, per stabilire se le armi da fuoco o le munizioni siano militari o civili. In tale contesto, l'ambito di applicazione della presente proposta è pienamente allineato a quello della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (di seguito "direttiva sulle armi da fuoco"), compresa la categoria A comprendente le armi da fuoco più pericolose. Le operazioni tra uno Stato e l'altro (ossia tra un governo e l'altro) e le vendite dirette alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche rimarranno escluse dal campo di applicazione della presente iniziativa e continueranno a essere soggette alla posizione comune. Tutte le altre operazioni sono considerate di natura civile e pertanto sono soggette unicamente alle norme e alle procedure previste dalla presente proposta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con le priorità della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza 8 della Commissione, che invita a valutare se le norme sulle autorizzazioni all'esportazione e sulle misure di importazione e transito per le armi da fuoco siano ancora adeguate. L'attenzione continua a essere rivolta al miglioramento della tracciabilità delle armi e allo scambio di informazioni tra le autorità incaricate del rilascio delle licenze e le autorità di contrasto.

La proposta rispecchia inoltre le priorità della strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 9 della Commissione, che individua nelle armi da fuoco un fattore determinante della violenza crescente dei gruppi criminali, in quanto consentono di intimidire gli avversari e di esercitare un controllo sui loro membri e sui mercati.

La proposta dà seguito all'attuazione del piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco 10 . Il piano d'azione si articola in quattro priorità principali, alle quali la proposta contribuisce: tutelare il mercato legale e limitare lo sviamento, migliorare il quadro di intelligence, aumentare la pressione sui mercati criminali e potenziare la cooperazione internazionale.

Più specificamente, l'azione 1.4 del piano d'azione prevede quanto segue: "La Commissione effettuerà una valutazione d'impatto sulla legislazione dell'UE in materia di controllo delle importazioni ed esportazioni di armi da fuoco ad uso civile, in particolare per vagliare possibili soluzioni per migliorare la tracciabilità (marcature armonizzate per le importazioni), scambiare informazioni tra le autorità nazionali allo scopo di evitare l'elusione dei divieti di esportazione, nonché incrementare la sicurezza delle procedure di controllo delle importazioni ed esportazioni di armi da fuoco (maggiore chiarezza nell'ambito di procedure semplificate). La Commissione valuterà come garantire la coerenza tra il regolamento (UE) n. 258/2012 e la direttiva sulle armi da fuoco, ad esempio per affrontare meglio il problema delle importazioni di armi d'allarme o da segnalazione facilmente trasformabili, o per applicare controlli all'esportazione a tutte le armi disciplinate dalla direttiva. Al fine di garantire un'applicazione solida delle proprie norme, la Commissione intende applicare il sistema di protezione degli informatori ("whistleblower") istituito con la direttiva (UE) 2019/1937 alle persone che segnalano violazioni del regolamento modificato." La proposta riguarda tutti questi aspetti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta tiene conto anche delle pertinenti politiche dell'UE adottate o avviate dopo l'entrata in vigore del regolamento sulle armi da fuoco, compreso il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (di seguito "CDU"), anch'esso modificato più volte, il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento CDU e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante modalità di applicazione del CDU. La proposta è inoltre in linea con la transizione del CDU verso la completa informatizzazione doganale.

Per quanto riguarda la politica doganale dell'UE, la proposta tiene conto del piano d'azione doganale dell'UE 11 , che sostiene le dogane per tutelare le entrate, la prosperità e la sicurezza, e tiene conto delle priorità e della strategia dell'UE per la gestione dei rischi doganali 12 : alcuni degli obiettivi fondamentali di quest'ultima, quali il miglioramento della qualità dei dati, la condivisione delle informazioni, l'efficienza dei controlli, l'attenuazione dei rischi e la cooperazione tra i diversi organismi, sono estremamente validi per la presente proposta.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo alla politica commerciale comune dell'UE. La legislazione adottata nel settore della politica commerciale comune dell'UE è di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 207 TFUE si riferisce alle misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune, che è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. L'articolo 207 TFUE costituisce anche la base giuridica del regolamento sulle armi da fuoco.

Oltre all'articolo 207 TFUE, la presente proposta ha come base giuridica l'articolo 33 TFUE, in quanto affronta aspetti relativi allo scambio di informazioni e alla cooperazione tra le autorità doganali, tra le autorità doganali e le autorità competenti per il rilascio delle licenze e tra tali autorità e la Commissione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'analisi della sussidiarietà non è necessaria in un settore di competenza esclusiva dell'UE; comunque, la necessità di un'azione dell'UE è evidente. L'obiettivo della normativa è escludere lacune giuridiche che facilitino l'elusione della legislazione dell'UE in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni.

Proporzionalità

La proposta è proporzionata rispetto agli obiettivi generali dichiarati. Sebbene gli obblighi degli Stati membri possano, in alcuni casi, comportare oneri amministrativi aggiuntivi (ad esempio perché gli Stati membri devono sviluppare un sistema centralizzato di compilazione informatica, verificare sistematicamente se le armi da fuoco disattivate siano adeguatamente contrassegnate e accompagnate da un certificato di disattivazione, o dichiarare armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati), si prevede che tali oneri siano generalmente limitati in termini di numero o siano investimenti una tantum. A tale riguardo va osservato che in molti Stati membri sono già in atto pratiche in questo settore e alcuni degli obblighi previsti dalla proposta si applicano già ai trasferimenti all'interno dell'UE.

Per quanto riguarda le disposizioni specifiche della proposta, come l'elencazione delle armi da fuoco da rintracciare e registrare all'esportazione, non avrebbero un impatto significativo sulle autorità incaricate del rilascio delle licenze e pertanto non sarebbero sproporzionate, in quanto le informazioni relative al nome del fabbricante o al marchio, al paese o al luogo di fabbricazione, al numero di serie e all'anno di fabbricazione fanno già parte della marcatura unica prevista dalla direttiva sulle armi da fuoco. Di conseguenza, tali informazioni sono già disponibili negli archivi nazionali e sulle armi da fuoco presenti nell'UE. L'unico effetto sarebbe quello di garantire che gli archivi per le autorizzazioni di esportazione contengano le stesse informazioni.

Poiché a tutte le esportazioni corrisponde un'importazione corrispondente in un paese terzo, la presentazione di una copia della dichiarazione di importazione non creerebbe un onere aggiuntivo, tranne nei paesi che presentano una corruzione endemica o strutture amministrative carenti. Consentire agli Stati membri di autorizzare terzi a effettuare controlli successivi alla spedizione a loro nome faciliterebbe i controlli successivi alla spedizione senza creare un onere amministrativo per le amministrazioni nazionali né per gli operatori economici.

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, rispetto all'attuale assenza di notifica, lo scambio obbligatorio di informazioni sui rifiuti in una banca dati comune può leggermente aumentare l'onere amministrativo delle autorità incaricate del rilascio delle licenze, ma il cambiamento sarebbe molto limitato dato che il numero di rifiuti registrati ogni anno è basso (circa 30). Se questo sistema è uguale a quello attualmente utilizzato per i prodotti a duplice uso (DUeS), l'onere aggiuntivo è molto basso, poiché la maggior parte delle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione ha già accesso al DUeS. Pertanto, la disposizione non sarebbe sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

È proporzionato anche l'obbligo per le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di verificare nel sistema d'informazione Schengen (SIS) se le armi da fuoco esportate siano state segnalate come smarrite o rubate in un altro Stato membro, in quanto si applicherebbe solo in casi sospetti e non per le armi registrate nell'archivio nazionale dello Stato membro di esportazione, né per le armi da fuoco di nuova fabbricazione. Limitare l'importazione di armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati agli armaioli e agli intermediari titolari di licenza (e, al contrario, vietarla ai privati) aumenterebbe marginalmente i costi di applicazione delle norme doganali. Tenuto conto della percentuale limitata delle importazioni di armi da fuoco nell'ambito complessivo degli scambi e del fatto che le dogane effettuano controlli mirati sulla base di valutazioni dei rischi, tale impatto è comunque considerato trascurabile.

In generale, le semplificazioni introdotte dalla presente proposta (ad esempio il collegamento all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, il chiarimento dell'ambito di applicazione, l'ulteriore semplificazione delle procedure, anche per quanto riguarda gli operatori economici autorizzati, le esportazioni temporanee) avranno un effetto positivo non solo sulla corretta e completa attuazione del regolamento sulle armi da fuoco, ma anche sugli oneri amministrativi degli operatori economici e dei proprietari di armi da fuoco. Gli investimenti e il lavoro amministrativo necessari per creare le procedure digitalizzate e l'interconnessione tra i sistemi sono una tantum, e risultano proporzionati considerando le loro conseguenze molto positive.

Scelta dell'atto giuridico

Dato che la presente proposta consiste in una rifusione del regolamento sulle armi da fuoco, deve assumere anch'essa la forma di regolamento. La ragione di questa rifusione è l'elevato numero di nuove disposizioni introdotte dalla presente proposta legislativa. La rifusione consentirà una struttura leggibile e logica del testo. L'allegato V contiene una tabella di corrispondenza.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2017 il regolamento sulle armi da fuoco è stato oggetto di una valutazione che ne ha esaminato l'attuazione in termini di pertinenza, coerenza, efficacia, efficienza, valore aggiunto europeo e sostenibilità 13 .

La valutazione ha individuato alcune lacune dovute alla mancanza di uniformità nell'attuazione. In particolare, ha evidenziato che il valore aggiunto del regolamento sulle armi da fuoco è limitato dalla mancanza di un'effettiva armonizzazione delle norme e dei processi nazionali. Inoltre, il regolamento sulle armi da fuoco è risultato inefficace nel distinguere tra armi da fuoco ad uso militare e ad uso civile, nel garantire la piena tracciabilità delle armi e nel garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati membri (specialmente sui rifiuti di concedere autorizzazioni all'esportazione). La relazione di valutazione ha inoltre rilevato che il regolamento sulle armi da fuoco era inefficiente in termini di riduzione dei costi amministrativi per le imprese, e non era coerente con altre normative pertinenti dell'UE, in particolare la direttiva riveduta sulle armi da fuoco e la posizione comune dell'UE.

La valutazione è stata seguita da una raccomandazione della Commissione, pubblicata nell'aprile 2018, che invitava a rafforzare l'attuazione delle norme dell'UE per migliorare la tracciabilità e la sicurezza delle procedure di controllo delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco e la cooperazione tra le autorità nella lotta contro il traffico di armi da fuoco 14 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione ha consultato un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui: le autorità competenti degli Stati membri, quali gli organi amministrativi responsabili delle licenze di importazione e di esportazione e le autorità di contrasto (polizia e dogane), i proprietari di armi da fuoco (in particolare tiratori sportivi, cacciatori e collezionisti) e gli operatori economici (in particolare gli armaioli, compresi i fabbricanti e gli intermediari).

I portatori di interessi sono stati consultati in diversi modi, tra cui: un'opportunità di feedback pubblico riguardo alla valutazione d'impatto iniziale 15 relativa a questa proposta, scambi bilaterali, una consultazione pubblica 16 e un sondaggio riservato. Inoltre, il contraente esterno responsabile dello studio di fattibilità su cui si è basata la valutazione d'impatto ha consultato molti portatori di interessi, ad esempio, attraverso un questionario online con ulteriori contributi scritti e riunioni individuali. 

Tali consultazioni hanno consentito alla Commissione di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE delle procedure esistenti in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco ad uso civile (ossia la situazione di partenza), le lacune e le sfide, le diverse opzioni strategiche che potrebbero essere vagliate per affrontare tali problemi e gli effetti specifici che tali opzioni potrebbero avere. Nel complesso, i portatori di interessi hanno raggiunto un consenso sui settori che richiedono miglioramenti, in particolare sulla necessità di una maggiore armonizzazione delle norme dell'UE e sulla crescente necessità di digitalizzazione delle procedure.

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione pubblica ha convenuto che le sfide individuate dalla Commissione creavano un onere da elevato a molto elevato per la circolazione legale delle armi da fuoco ad uso civile. Nel concentrarsi sulle possibili opzioni per migliorare l'importazione, l'esportazione e il transito legali di armi da fuoco ad uso civile, la maggior parte dei partecipanti ha affermato che le licenze di importazione e di esportazione digitali, norme chiare per procedure semplificate e la pubblicazione di un elenco di autorità competenti avrebbero un impatto da elevato a molto elevato. Il fatto di avere la stessa procedura di rilascio delle licenze per le armi da fuoco civili e per quelle militari non è stato considerato importante, o è stato considerato di poca importanza, per migliorare l'importazione, l'esportazione e il transito legali di armi da fuoco ad uso civile. La Commissione ha tenuto conto di tale preoccupazione limitando la proposta legislativa alle sole armi da fuoco ad uso civile. I partecipanti alla consultazione pubblica hanno espresso preoccupazione circa la limitazione della vendita di componenti semilavorati. Tuttavia, la presente iniziativa limita la vendita di tali prodotti agli armaioli titolari di licenza: i tiratori sportivi e i cacciatori rimarranno in grado di acquistare pezzi di ricambio presso gli armaioli dell'UE in possesso di licenza.

Il sondaggio riservato ha consentito di porre domande più dettagliate rispetto a quelle della consultazione pubblica, e si è concentrato sul traffico di armi da fuoco. Le risposte hanno confermato le difficoltà, menzionate anche nella consultazione pubblica, create dalla mancanza di armonizzazione nelle procedure di importazione ed esportazione. Il sondaggio riservato ha confermato che lo scambio di informazioni non è sufficiente, specialmente per quanto riguarda l'uso sistematico dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol 17 , le informazioni sui rifiuti di autorizzazione, la creazione di schede informative sui rischi e l'uso del sistema di gestione dei rischi doganali. Il sondaggio riservato ha inoltre confermato le lacune riguardanti le armi d'allarme e da segnalazione, le verifiche dei casellari giudiziali, le armi da fuoco disattivate e i componenti semilavorati. Secondo la maggioranza dei rispondenti, le opzioni strategiche individuate dalla Commissione e proposte nella presente iniziativa avrebbero un impatto da elevato a molto elevato sulla lotta contro il traffico di armi da fuoco.

Le consultazioni bilaterali con gli Stati membri e gli operatori economici hanno preso in esame le risposte fornite a entrambe le consultazioni. Sono state discusse le varie opzioni e osservazioni al fine di comprendere in modo approfondito le esigenze e le responsabilità dei vari attori.

Assunzione e uso di perizie

Come indicato nella sezione precedente, la Commissione si era avvalsa di consulenze esterne nel contesto delle consultazioni con gli Stati membri, gli operatori economici, i proprietari di armi da fuoco e così via.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto su cui si è basata la presente proposta ha esaminato diverse opzioni strategiche per affrontare i problemi generali e specifici descritti sopra. Oltre alla situazione di partenza, che non comporterebbe alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale, si presentavano le opzioni descritte qui di seguito.

Opzione 1: approccio non vincolante. Si tratterebbe di attuare pienamente la raccomandazione della Commissione del 2018 sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, pubblicando orientamenti e raccomandazioni specifici.

Opzione 2: chiarimento del quadro giuridico esistente. Il chiarimento permetterebbe di eliminare le ambiguità nell'interpretazione della legislazione applicabile (ad esempio il tipo di informazioni da registrare, la classificazione di determinate armi e componenti come armi da fuoco), fornire una base giuridica per imporre alle autorità competenti di utilizzare gli attuali sistemi di scambio di informazioni, armonizzare le procedure semplificate già esistenti, allineare i termini, chiarire i ruoli degli importatori e degli esportatori e allineare l'ambito di applicazione del regolamento alle norme intra-UE (stesse categorie di armi, stessi operatori economici). Questa opzione, essenzialmente, inserirebbe la maggior parte delle misure menzionate nell'opzione 1 nel testo del regolamento.

Opzione 3: nuove disposizioni legislative. Questa opzione si baserebbe sull'opzione 2 e la completerebbe, aggiungendovi nuove disposizioni legislative. Garantirebbe la piena tracciabilità delle armi da fuoco importate ed esportate, fra l'altro con la marcatura obbligatoria delle importazioni, la limitazione delle importazioni di componenti semilavorati agli armaioli, la tenuta di un archivio informatizzato, certificati di utente finale per l'esportazione di armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione (categorie A e B) e i controlli successivi alla spedizione. Obbligherebbe le autorità nazionali a condividere statistiche e a migliorare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti per il rilascio delle licenze e le autorità doganali. Introdurrebbe inoltre nuove semplificazioni (importazioni temporanee, autorizzazioni generali all'esportazione, procedure elettroniche) ed eliminerebbe le sovrapposizioni con le norme dell'UE sulle esportazioni di attrezzature militari (posizione comune), applicandosi esclusivamente a tutte le operazioni tra civili.

Opzione 3 bis: nuove disposizioni legislative senza modifica dell'interazione con la posizione comune. Questa opzione sarebbe sostanzialmente simile all'opzione 3, con una sola eccezione: anziché seguire la logica della direttiva sulle armi da fuoco per la distinzione tra operazioni militari e civili, il regolamento sulle armi da fuoco manterrebbe il riferimento alle "armi da fuoco appositamente progettate per uso militare". A tale scopo occorrerebbe definire caratteristiche tecniche in base alle quali stabilire se le armi da fuoco di proprietà di civili debbano essere considerate militari o civili.

Alla luce dei vari effetti economici, sociali e ambientali associati a ciascuna delle opzioni, ma anche del loro valore in termini di efficacia, efficienza e proporzionalità, la valutazione d'impatto ha concluso che l'opzione prescelta è la 3. Mentre le opzioni 1 e 2 non apporterebbero i cambiamenti necessari per affrontare il problema, l'opzione 3 presenterebbe il massimo valore aggiunto dell'UE. Grazie al pieno allineamento del campo di applicazione a quello della direttiva sulle armi da fuoco (codificata nel 2021), il regolamento disciplinerebbe tutte le transazioni relative alle armi da fuoco nel settore civile, compreso il commercio civile di armi da fuoco automatiche, di armi da fuoco semiautomatiche con serbatoio ad alta capacità o di armi da fuoco lunghe semiautomatiche con un calcio pieghevole o telescopico. Come la direttiva sulle armi da fuoco, il regolamento escluderebbe dal suo ambito di applicazione le operazioni tra governi o le vendite alle forze militari o armate, il che significa che gli obiettivi di sicurezza e semplificazione potrebbero essere conseguiti solo per le armi da fuoco ad uso civile. Le nuove semplificazioni introdotte risponderebbero alle richieste di alleggerimento degli oneri amministrativi presentate dai portatori di interessi (venditori al dettaglio, fabbricanti, cacciatori e tiratori sportivi) e consentirebbero un approccio uniforme a livello dell'UE. L'opzione 3 bis non è stata considerata efficace e fattibile in quanto l'istituzione di un elenco di armi da fuoco militari potrebbe dar luogo a controversie giuridiche.

La valutazione d'impatto è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo (di seguito "il comitato"), che ha espresso un parere positivo con osservazioni l'8 aprile 2022, sottolineando una serie di elementi da affrontare. Nello specifico, il comitato ha chiesto di menzionare la mancanza di dati affidabili come un vero e proprio problema da risolvere, di descrivere meglio l'evoluzione prevista dei problemi, di chiarire ulteriormente il ruolo della posizione comune e di chiarire il valore aggiunto dell'opzione relativa all'approccio non vincolante (opzione 1). Ha inoltre ravvisato la necessità di sviluppare ulteriormente la sezione sul monitoraggio e la valutazione futuri, in particolare aggiungendo indicatori dei dati da raccogliere. Il comitato ha inoltre chiesto di chiarire ulteriormente le stime dei costi amministrativi e dei risparmi per le imprese e i cittadini. Infine, per quanto riguarda il confronto tra le opzioni, il comitato ha chiesto ulteriori chiarimenti in termini di efficacia, efficienza e coerenza. Queste e altre osservazioni più dettagliate fornite dal comitato sono state trattate nella versione finale della valutazione d'impatto. Le osservazioni del comitato sono state prese in considerazione nella presente proposta.

Efficienza normativa e semplificazione

In linea con il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, tutte le iniziative volte a modificare la legislazione esistente dell'UE dovrebbero mirare a semplificare e a conseguire gli obiettivi strategici dichiarati in modo più efficiente. Secondo l'analisi dell'impatto, l'opzione prescelta dovrebbe limitare l'onere complessivo a carico degli Stati membri.

Il miglioramento degli scambi di informazioni e dei controlli mirati comporta un carico di lavoro supplementare, soprattutto per le autorità doganali, ma secondo le autorità competenti intervistate tale carico di lavoro sarà moderato, soprattutto perché i controlli rimarranno mirati e basati sul rischio e non sistematici. Inoltre, il commercio di armi da fuoco ad uso civile costituisce una parte trascurabile dell'insieme delle importazioni ed esportazioni. Le autorità incaricate del rilascio delle licenze saranno fra l'altro tenute a controllare sistematicamente i rifiuti di autorizzazione emessi dagli altri Stati membri, verificare il sistema d'informazione Schengen in caso di sospetto, verificare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), rispondere a una richiesta di autorizzazione all'importazione entro un termine di 60 giorni (eccezionalmente 90 giorni) e presentare statistiche annuali.

La proposta comprende anche misure volte ad alleviare il carico di lavoro delle autorità competenti, in particolare: l'istituzione di procedure semplificate per l'importazione o l'esportazione temporanea, che alleggeriranno il carico di lavoro delle autorità incaricate del rilascio delle licenze per queste forme di circolazione semplici; l'introduzione di un certificato UE per l'importazione di armi d'allarme e da segnalazione in una banca dati centrale, che faciliterà i controlli da parte delle autorità doganali; la possibilità di autorizzare terzi a effettuare controlli successivi alla spedizione a nome delle autorità competenti; la digitalizzazione completa delle licenze di importazione ed esportazione, che eliminerà la necessità di inserire manualmente e controllare le richieste cartacee.

Nel complesso, la semplificazione è uno dei principali obiettivi della proposta. L'accento è posto non solo sulla digitalizzazione, ma anche sulla necessità di creare un quadro normativo più semplice e unificato, in particolare affrontando la zona grigia tra le armi da fuoco ad uso civile a cui si applica il regolamento e le armi da fuoco "appositamente progettate per uso militare" soggette alle procedure previste dalla posizione comune.

La presente proposta si applica ai piccoli operatori, che rappresentano il 90 % del totale degli operatori economici interessati. Tuttavia, l'82 % del fatturato totale della fabbricazione di armi da fuoco è realizzato da grandi imprese, per cui le PMI sarebbero interessate solo marginalmente dalla proposta.

Diritti fondamentali

Affrontando la minaccia costituita dal traffico di armi da fuoco, tutte le opzioni previste avranno un impatto positivo sul diritto alla sicurezza sancito dall'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali. L'articolo 16 della Carta riconosce la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. La proposta non incide sulla libertà d'impresa, poiché lo scambio di armi da fuoco è già consentito soltanto agli armaioli autorizzati.

Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di proprietà sancito dall'articolo 17 della Carta non è una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate in nome di obiettivi di interesse generale. Nessuna delle opzioni previste priverebbe dei loro beni i legittimi proprietari. La disposizione che renderebbe illegale l'importazione di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati a soggetti diversi dagli armaioli titolari di licenza non avrebbe effetto retroattivo (purché le armi da fuoco o i componenti semilavorati importati in precedenza siano stati debitamente dichiarati nell'ambito dell'attuale quadro giuridico).

Inoltre, le opzioni previste rispetterebbero pienamente gli obiettivi dell'articolo 45 della Carta per quanto riguarda il diritto di circolazione dei cittadini dell'UE, in quanto confermerebbero la loro possibilità di lasciare temporaneamente l'UE (e tornare) con la loro arma da fuoco personale quando viaggiano per esercitare attività sportive o di caccia. Le ulteriori semplificazioni per collezionisti o musei dovrebbero inoltre agevolare il diritto di circolazione.

Infine, il trattamento di dati personali dovrà sempre essere conforme alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati 18 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. Le risorse finanziarie totali necessarie per sostenere l'attuazione della presente proposta sono stimate a 4,654 milioni di EUR per il periodo 2022-2027, di cui 2,904 milioni di EUR per le spese amministrative al fine di coprire, tra l'altro, 4 ETP supplementari necessari per l'intero periodo del QFP.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione del regolamento proposto sarà riesaminata per la prima volta mediante una relazione intermedia sull'applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore. La relazione valuterà in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi al regolamento. Dieci anni dopo l'entrata in vigore sarà inviata una relazione completa al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE. Queste due relazioni terranno conto del tempo necessario per la piena digitalizzazione delle procedure e l'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Le relazioni comprenderanno una specifica consultazione dei portatori di interessi, intesa a valutare il successo del regolamento. Nel corso di tale consultazione saranno valutati, sotto la prospettiva del settore, gli effetti della sostituzione dell'autorizzazione globale con un'autorizzazione generale all'esportazione per gli operatori economici autorizzati, delle esportazioni e importazioni temporanee semplificate, del consenso implicito del paese terzo di transito come opzione predefinita e della digitalizzazione dei processi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Capo I: Oggetto, definizioni e ambito di applicazione (articoli 1-3)

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, incentrato sull'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

L'articolo 2 fornisce un elenco di definizioni applicabili ai fini del regolamento.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione del regolamento stabilendo ciò che ne è escluso, vale a dire le operazioni tra Stati o i trasferimenti statali, le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche, nonché le armi da fuoco antiche e loro repliche quali definite nell'articolo. Ciò permette di eliminare la zona grigia tra l'ambito di applicazione del regolamento sulle armi da fuoco e quello della posizione comune. 

Capo II: Requisiti in materia di entrata e importazione (articoli da 4 a 11)

Tutti gli articoli di questo capo sono aggiunti dalla presente proposta legislativa.

L'articolo 4 stabilisce deroghe alle semplificazioni doganali dell'Unione e agli insiemi di dati ridotti per armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento. Poiché le armi da fuoco sono articoli sensibili, le procedure doganali dovrebbero essere quanto più possibile accurate per aumentare le possibilità di valutazione dei rischi. È pertanto necessario derogare alle semplificazioni applicabili.

L'articolo 5 stabilisce i compiti degli operatori economici all'importazione. Agli operatori economici spetta una serie di compiti, quali la verifica dei prodotti importati, la conservazione di tutti i certificati e la documentazione e la cooperazione con le autorità in caso di sospetto o su richiesta. Stabilire chiaramente i compiti e i ruoli è importante per facilitare la comprensione delle responsabilità dei diversi attori nelle procedure di importazione.

L'articolo 6 stabilisce che ogni arma da fuoco, comprese quelle disattivate, deve essere contrassegnata da una marcatura conformemente alla direttiva dell'UE sulle armi da fuoco prima di essere importata nell'UE. Inoltre, se un'arma da fuoco è marcata conformemente al protocollo delle Nazioni Unite, ma non a norma della direttiva sulle armi da fuoco, essa può essere riesportata o vincolata a un regime doganale. Se un'arma da fuoco non dispone di una marcatura conforme né alla direttiva dell'UE sulle armi da fuoco né al protocollo delle Nazioni Unite, dev'essere sequestrata e distrutta. Questa disposizione garantisce che un'arma da fuoco sia correttamente marcata prima di essere importata nell'UE e impedisce l'ulteriore distribuzione di armi da fuoco che recano una marcatura errata o non conforme al protocollo delle Nazioni Unite. L'obiettivo ultimo è migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco.

L'articolo 7 stabilisce che ogni arma da fuoco disattivata deve essere accompagnata dal certificato di disattivazione previsto dalla direttiva sulle armi da fuoco. Se non è accompagnata dal certificato di disattivazione, l'arma da fuoco disattivata può essere vincolata a un regime doganale o importata come arma da fuoco. Questa disposizione impedisce l'importazione di armi da fuoco disattivate erroneamente, che costituiscono una minaccia in quanto possono essere riattivate.

L'articolo 8 stabilisce le norme in materia di importazione relative alle armi d'allarme e da segnalazione, tra cui l'obbligo di indicarne la non trasformabilità nell'autorizzazione all'importazione, in conformità della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Disciplina inoltre lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sulle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Questa disposizione è importante per impedire l'importazione di armi d'allarme e da segnalazione trasformabili che non siano state autorizzate come armi da fuoco.

L'articolo 9 definisce chi può chiedere un'autorizzazione all'importazione. Stabilisce inoltre in che modo gli Stati membri devono trattare le domande, i motivi del rifiuto e la necessità di effettuare controlli sul richiedente nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per impedire a persone condannate di importare armi da fuoco. Limita inoltre l'importazione di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati solo agli armaioli e agli intermediari titolari di licenza, il che rappresenta una novità fondamentale in quanto riduce significativamente la minaccia di armi da fuoco fabbricate a casa, sprovviste di marcatura e non registrate ("armi fantasma"). Stabilisce che non sono riscossi diritti per la presentazione e il trattamento di un'autorizzazione all'importazione. Questa disposizione faciliterà l'armonizzazione delle norme sulle autorizzazioni all'importazione nell'UE.

L'articolo 10 introduce la semplificazione amministrativa per le autorizzazioni all'importazione, stabilendo le procedure di importazione per le quali non è richiesta un'autorizzazione preventiva all'importazione e la successiva procedura connessa alla dichiarazione in dogana. Ciò significa che per una serie di motivi, come le battute di caccia, le manifestazioni di tiro sportivo e le mostre di armi da fuoco, i proprietari di armi da fuoco saranno esentati dalle autorizzazioni all'importazione e non dovranno registrare preventivamente i movimenti temporanei o chiedere un accordo preventivo per effettuarli, purché tali movimenti non superino i 24 mesi. Tali proprietari di armi da fuoco dovranno rispettare soltanto le pertinenti procedure doganali, che consentiranno alle autorità doganali di verificare se la quantità e il tipo di armi da fuoco temporaneamente esportate dall'UE sono uguali a quelli delle armi da fuoco reimportate. Questa nuova disposizione faciliterà l'armonizzazione delle norme sulle semplificazioni amministrative nell'UE. Ciò contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per i cacciatori, i tiratori sportivi e i collezionisti o la circolazione connessa a esposizioni.

Infine, l'articolo 11 stabilisce la possibilità di confermare il ricevimento di armi da fuoco importate, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento. Questa disposizione consente ai paesi terzi di esportazione di verificare l'effettiva importazione delle armi da fuoco al fine di individuare eventuali sviamenti in caso di mancata importazione.

Capo III: Requisiti in materia di transito (articoli da 12 a 13)

L'articolo 12 stabilisce le procedure da seguire e i documenti da scambiare per il transito intra-UE. Questa disposizione aumenta l'armonizzazione delle procedure relative alla circolazione delle armi da fuoco nell'UE e consente alle autorità doganali e alle autorità competenti di tracciare tutti i movimenti delle armi da fuoco prima dell'effettiva importazione nell'UE. Una volta importate le armi da fuoco, la loro circolazione è disciplinata dalla direttiva sulle armi da fuoco.

L'articolo 13 stabilisce le procedure da seguire e i documenti da scambiare per il transito esterno 19 . Prevede inoltre che gli Stati membri tengano conto della politica estera e di sicurezza nazionale e delle considerazioni a cui si applica la posizione comune. Questa disposizione aumenta l'armonizzazione delle procedure relative alla circolazione delle armi da fuoco nell'UE e consente alle autorità doganali e alle autorità competenti di tracciare tutti i movimenti delle armi da fuoco, anche se non sono mai importate nell'UE.

Capo IV: Requisiti in materia di esportazione (articoli da 14 a 21)

L'articolo 14 definisce chi può chiedere un'autorizzazione all'esportazione. Aggiunge inoltre l'obbligo del certificato di utente finale per le armi da fuoco che appartengono alle categorie A e B dell'allegato I, parte I, e indica le informazioni che devono figurarvi. Stabilisce la procedura da applicare se le merci da esportare si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esportazione. Questa disposizione faciliterà l'armonizzazione delle norme sulle autorizzazioni all'esportazione nell'UE. Introduce inoltre il certificato di utente finale come misura preventiva per impedire lo sviamento delle armi da fuoco al momento dell'esportazione o dopo l'esportazione. L'obbligo di presentare il certificato di utente finale non sarà applicabile ai proprietari di armi da fuoco cui si applicano le semplificazioni amministrative di cui agli articoli 10 e 17, quali cacciatori, tiratori sportivi e collezionisti che beneficiano dell'esenzione dalle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione.

L'articolo 15 stabilisce ciò che gli Stati membri devono verificare prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione: i termini per la procedura, le norme relative alla validità di un'autorizzazione all'esportazione singola, multipla e generale dell'Unione e l'obbligo di utilizzare un processo elettronico. Stabilisce inoltre che l'esportatore deve fornire agli Stati membri i documenti necessari e che non sono riscossi diritti per la presentazione e il trattamento di un'autorizzazione all'esportazione. Prevede che la Commissione adotti un atto delegato per istituire un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione. Questa disposizione accresce l'armonizzazione delle norme nell'UE.

L'articolo 16 stabilisce quali informazioni devono figurare nell'autorizzazione all'esportazione e nell'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo importatore. Specifica che armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni devono recare una marcatura prima dell'esportazione. Questa disposizione mira ad aumentare la tracciabilità delle armi da fuoco.

L'articolo 17 introduce la semplificazione amministrativa per le autorizzazioni all'esportazione, stabilendo le procedure di esportazione per le quali non è richiesta un'autorizzazione preventiva all'esportazione e la successiva procedura connessa alla dichiarazione di esportazione. Ciò permette di semplificare le procedure di esportazione in modo analogo a quello descritte all'articolo 10 per quanto riguarda le procedure di importazione: in alcuni casi i proprietari di armi da fuoco saranno esentati dalle autorizzazioni all'esportazione e dovranno rispettare solo le pertinenti procedure doganali senza dover registrare preventivamente i movimenti temporanei o chiedere un accordo preventivo per effettuarli, purché tali movimenti non superino i 24 mesi. Introduce l'obbligo di utilizzare una carta europea d'arma da fuoco conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco. I proprietari di armi da fuoco che operano nell'UE sono già tenuti a rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva sulle armi da fuoco e pertanto tale disposizione non comporterà alcun obbligo supplementare per loro. Al contrario, garantirà una maggiore coerenza tra il regolamento sulle armi da fuoco e la direttiva sulle armi da fuoco, e offrirà maggiore chiarezza ai proprietari di armi da fuoco. Stabilisce inoltre che uno Stato membro può sospendere il processo di esportazione e fissa il termine per il ricevimento delle obiezioni al transito da parte di paesi terzi. L'attuale regolamento prevede già semplificazioni amministrative nelle procedure di esportazione, ma questa disposizione armonizza le norme sulle semplificazioni amministrative nell'UE. Ciò contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi per i cacciatori, i tiratori sportivi e i collezionisti o la circolazione connessa a esposizioni.

L'articolo 18 stabilisce che gli Stati membri devono tenere conto di tutti gli elementi e gli obblighi pertinenti al momento di decidere se rilasciare un'autorizzazione all'esportazione. L'obiettivo è prevenire l'elusione degli embarghi sulle armi e di altre disposizioni in materia di sicurezza.

L'articolo 19 stabilisce i motivi per cui uno Stato membro deve rifiutare un'autorizzazione all'esportazione, l'obbligo di controllare ECRIS e il sistema d'informazione Schengen, l'obbligo di comunicare i rifiuti utilizzando il sistema di cui all'articolo 30 e l'obbligo di verificare lo stesso sistema prima di concedere un'autorizzazione all'esportazione. Prevede inoltre che gli Stati membri controllino annualmente le condizioni di autorizzazione. Questa disposizione mira a prevenire l'uso improprio delle autorizzazioni all'esportazione.

L'articolo 20 stabilisce che gli esportatori devono fornire la prova del ricevimento della spedizione entro due mesi e precisa quali misure devono essere adottate in caso di assenza di tali documenti. Questa disposizione è introdotta per verificare se un'esportazione è stata effettivamente importata nel paese come dichiarato nell'autorizzazione all'esportazione. L'obiettivo è quello di impedire lo sviamento delle armi da fuoco.

L'articolo 21 prevede che gli Stati membri effettuino controlli successivi alla spedizione in caso di sospetto e che tali controlli possano essere effettuati da terzi. Questa disposizione mira a ridurre i rischi di sviamento dopo l'esportazione.

Capo V: Supervisione e controlli (articoli da 22 a 25)

Questo capo introduce molte nuove disposizioni. L'articolo 22 si concentra sulle competenze e le responsabilità per l'attuazione del regolamento. Stabilisce che l'applicazione generale spetta alle autorità competenti e che le autorità doganali sono responsabili dei controlli basati sull'analisi dei rischi. Questa disposizione chiarisce i diversi ruoli delle autorità nazionali competenti per l'attuazione del regolamento.

L'articolo 23 prevede lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le diverse autorità. Questa disposizione mira a stabilire un migliore collegamento tra le autorità doganali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze.

L'articolo 24 stabilisce l'obbligo per l'importatore o l'esportatore di fornire la prova dell'autorizzazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali. Stabilisce inoltre che gli Stati membri possono sospendere il processo di importazione o esportazione per un periodo di 10 giorni lavorativi. Questa disposizione mira a facilitare i controlli doganali e la valutazione dei rischi.

L'articolo 25 descrive le esigenze di sorveglianza doganale in base ai risultati dei controlli. Prevede che, quando viene scoperta una spedizione illegale, le autorità doganali devono informare le autorità competenti. Stabilisce quali informazioni devono essere condivise attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol, in caso di sospetto di traffico e sequestri. Questa disposizione è importante per facilitare lo scambio di informazioni sui sequestri di armi da fuoco connessi all'importazione e all'esportazione.

Capo VI: Digitalizzazione e cooperazione amministrativa (articoli da 26 a 29)

La proposta legislativa aumenta notevolmente la digitalizzazione e la cooperazione amministrativa. L'articolo 26 impone agli Stati membri di conservare le informazioni relative ad armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni per un periodo non inferiore a 20 anni. Questa disposizione mira ad aumentare la tracciabilità delle armi da fuoco.

L'articolo 27 stabilisce che gli Stati membri devono presentare alla Commissione statistiche annuali e ne stabilisce il contenuto. Questa disposizione consentirà di seguire costantemente le tendenze relative all'importazione e all'esportazione. A lungo termine ciò consentirà di individuare le minacce e sosterrà lo sviluppo delle politiche.

L'articolo 28 stabilisce la creazione di un sistema elettronico per il rilascio di licenze e la sua interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, ma anche di facilitare la procedura di domanda di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione. Questa disposizione impone la digitalizzazione delle procedure, che ridurrà gli oneri amministrativi per gli operatori economici e le autorità nazionali competenti. Gli operatori economici e le persone fisiche saranno tenuti a registrarsi nel sistema elettronico per il rilascio di licenze solo se dovranno richiedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza, i singoli proprietari di armi da fuoco che beneficiano delle semplificazioni amministrative di cui agli articoli 10 e 17, quali cacciatori, tiratori sportivi o collezionisti che beneficiano dell'esenzione dalle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione, non saranno tenuti a registrarsi nel sistema.

L'articolo 29 descrive la creazione di un sistema sicuro per lo scambio di informazioni sui rifiuti di concedere un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione. Questa disposizione consentirà alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di individuare le persone che cercano le condizioni più vantaggiose all'interno dell'UE per ottenere un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione.

Capo VII: Disposizioni generali e finali (articoli da 29 a 40)

In base all'articolo 30 gli Stati membri adottano misure per garantire che le loro procedure di autorizzazione siano sicure.

L'articolo 31 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle loro autorità competenti di raccogliere informazioni e di istituire controlli all'importazione e all'esportazione al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento.

In virtù dell'articolo 32 gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento.

L'articolo 33 istituisce il gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni e stabilisce chi deve essere rappresentato all'interno del gruppo e i suoi compiti.

In virtù dell'articolo 34 gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione delle misure di adozione del presente regolamento e a informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità nazionali competenti. Stabilisce inoltre il calendario per il riesame dell'attuazione del regolamento.

L'articolo 35 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per una serie di materie. L'articolo 36 stabilisce le procedure di adozione di tali atti delegati. L'articolo 37 stabilisce le procedure di adozione degli atti di esecuzione.

L'articolo 38 stabilisce gli obblighi durante il periodo transitorio prima dell'istituzione del sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 e del sistema di scambio di informazioni sui rifiuti di rilasciare autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di cui all'articolo 29.

L'articolo 39 stabilisce l'abrogazione del regolamento (UE) n. 258/2012 e l'articolo 40 stabilisce l'entrata in vigore del regolamento.

Allegati del presente regolamento

L'allegato I elenca le armi da fuoco, i loro componenti essenziali, le munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione, nonché i codici della nomenclatura combinata (NC) delle merci 20 oggetto del presente regolamento. L'allegato II contiene il modello per il modulo di autorizzazione all'importazione. L'allegato III contiene il modello per il modulo di autorizzazione all'esportazione. L'allegato IV elenca le informazioni che devono figurare nel certificato di utente finale e l'allegato V contiene una tavola di concordanza.

🡻 UE n. 258/2012 (adattato)

 nuovo

2022/0288 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

 sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni,  che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articolil'articolo  33 e  207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

 nuovo

(1)Si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 . A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 1 (adattato)

nuovo

(2)Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata 22 , la Commissione ha firmato, a nome della Comunità dell'Unione europea, il suddetto protocollo  delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  ("protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco") il 16 gennaio 2002.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 2

nuovo

(3)Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra le parti al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti  essenziali  e munizioni, è entrato in vigore il 3 luglio 2005.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 5 (adattato)

Nella comunicazione del 18 luglio 2005 relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco, la Commissione ha annunciato l'intenzione di attuare l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco nell'ambito delle misure da adottare per consentire all'Unione di concludere tale protocollo.

 nuovo

(4)Al fine di attuare il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, l'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 258/2012. Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è stato ratificato dall'Unione con decisione 2014/164/UE del Consiglio 23 .

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 6

(5)Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa obbligo alle parti di istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell'importazione e dell'esportazione delle armi da fuoco.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 8

 nuovo

(6)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle  operazioni riguardanti  armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni appositamente destinate ad uso militare  destinati alle forze armate . È opportuno adattare le misure necessarie per rispettare i requisiti di cui all'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, in modo da prevedere procedure semplificate per le armi da fuoco ad uso civile. Di conseguenza, dovrebbero essere garantite alcune facilitazioni per quanto riguarda l'autorizzazione per spedizioni multiple, le misure di transito e  l'ammissione e  l'esportazione temporanea per scopi legittimi.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 9 (adattato)

(7)Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa 24 , o sulla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  né sulla direttiva (UE) 2021/555  relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 10 (adattato)

nuovo

(8)La direttiva 91/477/CEE  UE 2021/555  concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione, mentre il presente regolamento si concentra sulle misure relative  all'importazione e  all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione verso o attraverso paesi terzi.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 11 (adattato)

nuovo

(9)Le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni  e le armi d'allarme e da segnalazione , se importatie da paesi terzi, sono soggettie al diritto dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE  (UE) 2021/555 .

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 17 (adattato)

(10)Il presente regolamento non pregiudica il regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio  (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio 25  .

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 18 (adattato)

nuovo

(11)Il presente regolamento è  dovrebbe essere  coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare, di strategie di sicurezza, di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e di esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio , dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari 26   e la decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio 27

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 15 (adattato)

(12)L'Unione ha adottato un complesso organico di norme doganali, contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, (UE) n. 952/2013 e nelle relative disposizioni d'applicazione fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 28 ,. È opportuno tenere in considerazione anche il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) le cui disposizioni si applicano in fasi diverse conformemente all'al relativo articolo 188 288 del regolamento (UE) n. 952/2013. Nessuna disposizione del presente regolamento limita i poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d'applicazione  regolamento (UE) n. 952/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione .

 nuovo

(13)Molteplici definizioni sono riprese direttamente dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 o dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .

 nuovo

(14)La normativa doganale applicabile non consente la dichiarazione orale di un'arma da fuoco.

(15)Le autorità competenti dovrebbero ricevere informazioni sull'uso del carnet ATA. L'ATA è un sistema che consente la libera circolazione transfrontaliera delle merci e la loro ammissione temporanea in un territorio doganale in esenzione da dazi e imposte. Le merci sono accompagnate da un unico documento denominato carnet ATA, garantito da un sistema di garanzia internazionale. Tale semplificazione delle formalità doganali non dovrebbe impedire la trasparenza.

 nuovo

(16)Le armi da fuoco, i loro componenti essenziali e le loro munizioni dovrebbero essere immessi in libera pratica solo se provvisti di adeguata marcatura conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco. In attesa della marcatura, gli importatori dovrebbero vincolare le armi da fuoco a un altro regime doganale, come il deposito o le zone franche, durante il quale possono applicare l'obbligo di marcatura, nei propri locali o in altri locali autorizzati, come banchi di prova o centri di prova nazionali, in linea con la normativa doganale dell'Unione.

(17)Quando le armi da fuoco e i loro componenti essenziali non sono provvisti di adeguata marcatura a norma dell'articolo 8 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco o conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, gli Stati membri possono decidere di distruggere le armi da fuoco sequestrate a spese dell'importatore.

(18)Le armi da fuoco disattivate dovrebbero essere immesse in libera pratica solo se accompagnate dal certificato di disattivazione e marcate conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. In attesa del ricevimento di tale certificato o della corretta marcatura, gli importatori dovrebbero vincolare le armi da fuoco disattivate a un altro regime doganale, come il deposito o le zone franche, durante il quale possono chiedere alle autorità di verifica designate a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555 di verificare la disattivazione e di rilasciare il certificato di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione 31 .

(19)Soltanto le armi d'allarme e da segnalazione conformi agli standard previsti dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione 32 potrebbero essere considerate armi d'allarme e da segnalazione e non armi da fuoco. I dispositivi che possono essere facilmente trasformati in armi da fuoco dovrebbero sempre essere classificati come armi da fuoco conformemente alla nomenclatura doganale e trattati come armi da fuoco dalle autorità doganali. Per evitare rischi di sviamenti, è necessario garantire la coerenza delle prassi delle autorità doganali nazionali nella classificazione dei dispositivi dichiarati come armi d'allarme e da segnalazione al momento dell'importazione.

(20)A causa dell'elevato rischio di fabbricazione illecita di armi da fuoco a partire da prodotti importati semilavorati e sprovvisti di marcatura, solo armaioli e intermediari di armi in possesso dell'apposita licenza dovrebbero essere autorizzati a importare armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati.

(21)I controlli del casellario giudiziale di coloro che richiedono autorizzazioni all'importazione nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio 33 dovrebbero essere altrettanto rigorosi quanto quelli effettuati per le autorizzazioni all'esportazione. Le autorità competenti dovrebbero verificare in particolare se le armi da fuoco importate siano registrate come smarrite, rubate o altrimenti ricercate a fini di sequestro nel sistema d'informazione Schengen e nella banca dati iARMS di Interpol.

(22)I precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio 34 dovrebbero costituire un motivo per vietare l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni.

(23)Le informazioni relative alle armi da fuoco dichiarate per l'ammissione temporanea dovrebbero essere indicate chiaramente, per consentire alle autorità doganali e alle autorità competenti di procedere efficacemente all'appuramento e limitare il rischio che le armi da fuoco rimangano illegalmente nel territorio doganale dell'Unione.

(24)Al fine di favorire la facilitazione amministrativa, la dichiarazione in dogana di ammissione temporanea e riesportazione o esportazione temporanea e reimportazione dovrebbe fungere da autorizzazione all'importazione o all'esportazione per l'ammissione temporanea e la riesportazione o reimportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano in casi specifici di semplificazioni amministrative saranno esentati dalle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione.

(25)A causa dei rischi di sviamenti, durante il transito unionale esterno, di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione originari di paesi terzi e destinati a un altro paese terzo, le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero autorizzare espressamente tale transito esterno nel territorio doganale dell'Unione prima che abbia luogo.

(26)Al fine di migliorare la certezza e la prevedibilità giuridiche, il consenso del paese terzo di transito dovrebbe essere considerato espresso se non sono pervenute obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi. La decisione degli Stati membri di richiedere il consenso esplicito dovrebbe essere trasparente per tutti gli operatori economici.

(27)È necessario unificare le norme in materia di prove dell'importazione nel paese terzo di destinazione. Gli esportatori dovrebbero pertanto fornire all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

(28)Gli esportatori dovrebbero poter beneficiare di un'autorizzazione all'esportazione valida per un massimo di tre anni, anche se coperta da più autorizzazioni all'importazione a breve termine successive rilasciate dai paesi terzi importatori.

(29)È necessario provvedere affinché le condizioni dell'autorizzazione all'esportazione continuino a essere rispettate per tutta la durata dell'autorizzazione, come nel caso dell'autorizzazione a detenere o acquisire un'arma da fuoco all'interno dell'Unione europea a norma della direttiva (UE) 2021/555.

(30)Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di confermare il ricevimento.

(31)È necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti per quanto riguarda i controlli successivi alla spedizione. L'onere amministrativo che tali controlli comportano per gli Stati membri può giustificare l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio 35 . Esso rende inoltre necessario prevedere la possibilità di incaricare terzi di eseguire a loro nome i controlli successivi alla spedizione, in particolare mediante l'attuazione della decisione (PESC) 2019/2191 del Consiglio 36 .

(32)È opportuno che gli Stati membri forniscano alle autorità competenti l'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

(33)L'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 stabilisce l'accesso dei servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le autorità doganali dovrebbero essere considerate servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco.

(34)Al fine di garantire la tracciabilità di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, è della massima importanza che le dogane abbiano accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol. È opportuno che gli Stati membri che applicano il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 concedano tale accesso.

(35)Per consentire di applicare l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 22, paragrafo 6, per le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che entrano o escono dal mercato dell'Unione, e per garantire che i controlli siano efficaci e siano effettuati conformemente agli obblighi previsti dal presente regolamento, è opportuno che la Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperino strettamente e si scambino informazioni.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 3

(36)Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti.

 nuovo

(37)A norma dell'articolo 128 del regolamento (UE) n. 952/2013, prima dell'arrivo delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e delle armi d'allarme e da segnalazione, l'ufficio doganale di prima entrata dovrebbe garantire, a fini di sicurezza, che sia effettuata un'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione sommaria di ingresso e prendere le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi dei rischi.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 4

(38)I dati personali devono essere trattati in conformità delle norme previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4) dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 .

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 12

(39)È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell'Unione.

 nuovo

(40)Al fine di garantire un flusso di informazioni efficace, tutte le autorità competenti dovrebbero essere collegate al Sistema informativo doganale ("SID") istituito dal regolamento (CE) n. 515/97 e i dati prodotti o scambiati dalle autorità competenti dovrebbero essere compatibili e comparabili.

(41)L'acquis di Schengen comprende in particolare una decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il traffico illecito di armi (SCH/Com-ex (99) 10) 41 , secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, i dati nazionali dell'anno precedente relativi al traffico illecito di armi sulla base del questionario comune riportato in allegato. Inoltre, nel 2018 la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati statistici dettagliati relativi all'anno precedente sul numero di autorizzazioni e di rifiuti, sulle quantità e sui valori delle esportazioni e delle importazioni di armi da fuoco, per origine o destinazione, e trasmettere questi dati statistici alla Commissione 42 .

(42)L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d’allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi prima di richiedere le autorizzazioni all’importazione o all’esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 13

(43)Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 7

(44)Al fine di conformarsi al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è necessario altresì che la fabbricazione o il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni siano qualificati come illeciti penali e che siano adottate misure per poter procedere alla confisca degli articoli oggetto di tale fabbricazione o traffico.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 16

(45)Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 nuovo

(46)È opportuno che il sistema di protezione degli informatori istituito dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 si applichi anche alle persone che segnalano violazioni delle norme relative all'importazione e all'esportazione di armi da fuoco.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 14

 nuovo

(47)Al fine di  definire le caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati, di modificare gli allegati II e III del presente regolamento e di  mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali  e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione  per ile quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 44  , del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, e all'allegato I della direttiva 91/477/CEE (UE) 2021/555,  alla definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti  , nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 45 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati .

 nuovo

(48)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 .

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 19

(49)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

🡻 (UE) n. 258/2012, considerando 20 (adattato)

(50)Il presente regolamento non  dovrebbe impedire  impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 47 ,

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

nuovo

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
 Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'autorizzazione  all'importazione e  all'esportazione e le misure di importazione,  esportazione  e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali ,e munizioni  e armi d'allarme e da segnalazione  ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").

Articolo 2
 Definizioni  

Ai fini del presente regolamento si intende per  applicano le definizioni seguenti :

1."arma da fuoco":, qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente ai sensi dell'allegato I.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

(a)ha l'aspetto di un'arma da fuoco, e

(b)come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

(2)«parti», qualsiasi elemento o elemento di ricambio di cui all'allegato I specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

 nuovo

2."armi identiche": armi con caratteristiche tecniche identiche per quanto riguarda il fabbricante, il marchio, il tipo, il modello, il materiale, il calibro e il funzionamento;

🡻 (UE) n. 258/2012

nuovo

3."componenti essenziali":, il meccanismo di chiusura, la camera e la canna,  il telaio, il fusto, sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta  delle armi da fuoco, che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;

 nuovo

4."armi da fuoco semilavorate": armi da fuoco non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo delle armi da fuoco finite, che non possono essere utilizzate, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione delle armi da fuoco finite;

5."componenti essenziali semilavorati": componenti essenziali non utilizzabili nello stato in cui si trovano, aventi approssimativamente la forma o il profilo del componente essenziale finito, che non possono essere utilizzati, se non eccezionalmente, a fini diversi dalla fabbricazione dei componenti essenziali finiti; 

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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64. "munizione":, l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, di cui all'allegato I, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;

75. "armi da fuoco disattivate":, oggetti altrimenti conformi alla definizione di arma da fuoco che sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione,  conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403  . Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti affinché tali misure di disattivazione siano verificate da un'autorità competente. Nel quadro di tale verifica, gli Stati membri provvedono al rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o all'applicazione sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile in tal senso;

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8."armi d'allarme e da segnalazione": i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile; 

🡻 (UE) n. 258/2012

97. "persona":, una persona fisica, una persona giuridica e, laddove ammesso dalla normativa vigente, un'associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica;

109. "territorio doganale dell'Unione":, il territorio ai sensi dell'articolo 4 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (UE) n. 952/2013;

nuovo

11. "merci unionali": merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

(a)merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;

(b)merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;

(c)merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);

12. "merci non unionali": le merci diverse da quelle di cui all'articolo 5, punto 23, del regolamento (UE) n. 953/2013 o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali;

13. "autorità doganali": le amministrazioni e le autorità di cui all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

14. "ufficio doganale": qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse;

15. "normativa doganale": il corpus legislativo di cui all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;

16. "formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

17. "controlli doganali": atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale;

18. "dichiarazione in dogana": l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la propria volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;

19. "dichiarazione d'importazione": l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la propria volontà di sottoporre armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni al regime d'importazione;

🡻 (UE) n. 258/2012

2010. "dichiarazione d'esportazione":, l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la propria volontà di sottoporre armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni al regime di esportazione;

nuovo

21. "entrata": l'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione nell'ambito di una dichiarazione sommaria di entrata e ai fini della loro immissione in libera pratica o del vincolo a regimi speciali, a norma del regolamento (UE) n. 952/2013;

22. "importazione": il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 o una reimportazione a seguito dell'esportazione temporanea di merci unionali di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013;

23. "importatore": qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'importazione o di ammissione temporanea;

🡻 (UE) n. 258/2012

246. "esportazione":,

(a)un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 161 269 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (UE) n. 952/2013;

(b)una riesportazione ai sensi dell'articolo 182 270 del regolamento (CEE) n. 2913/92, esclusi i prodotti che circolano nell'ambito del regime di transito esterno di cui all'articolo 91 di tale regolamento in caso di mancato espletamento delle formalità di riesportazione di cui all'articolo 182, paragrafo 2, di tale regolamento (UE) n. 952/2013;

nuovo

25. "uscita": l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea;

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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268. "esportatore":, qualsiasi persona stabilita nell'  territorio doganale dell' Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione  o di esportazione temporanea  , vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio dell'articolo al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

nuovo

27. "operatore economico":

(a)il fabbricante, l'armaiolo o l'intermediario di armi stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

(b)l'importatore, qualora il fabbricante non sia stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

(c)un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per suo conto;

28. "dichiarante": la persona che presenta una dichiarazione di importazione, transito, esportazione o riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è presentata tale dichiarazione;

29. "armaiolo": qualsiasi persona che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

(a)fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o componenti essenziali;

(b)fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni;

30. "intermediario": qualsiasi persona, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte:

(a)nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni;

(b)nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro, da uno Stato membro verso un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro;

31. "autorizzazione all'importazione":

(a)un'autorizzazione singola concessa a uno specifico importatore o dichiarante per i regimi doganali speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013, per una spedizione di una o più armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale identificato o destinatario nel territorio doganale dell'Unione;

(b)un'autorizzazione multipla concessa a uno specifico importatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato nel territorio doganale dell'Unione;

(c)un'autorizzazione all'importazione generale dell'Unione per gli importatori nel territorio doganale dell'Unione, a disposizione di tutti gli importatori che rispettano le condizioni e gli obblighi di cui al capo II del presente regolamento e all'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 8, del presente regolamento;

🡻 (UE) n. 258/2012

 nuovo

3214. "autorizzazione all'esportazione":, 

(a)un'autorizzazione o una licenza singola concessa a uno specifico esportatore per una spedizione di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale identificato o destinatario di un paese terzo; o

(b)un'autorizzazione o una licenza multipla concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; o

(c)un'autorizzazione o una licenza globale  all'esportazione generale dell'Unione  concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a diversi utilizzatori finali o destinatari individuati di uno o più paesi terzi  per le esportazioni in alcuni paesi di destinazione, a disposizione di tutti gli esportatori che rispettano le condizioni e gli obblighi di cui al capo III del presente regolamento e all'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 7  ;

3311. "esportazione temporanea":, la circolazione di armi da fuoco , loro componenti essenziali, munizioni e armi d'allarme e da segnalazione  che escono dal territorio doganale dell'Unione e sono destinatie alla reimportazione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi;

 nuovo

34. "importazione temporanea": la circolazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali, munizioni e armi d’allarme e da segnalazione che entrano nel territorio doganale dell’Unione e sono destinati alla riesportazione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi;

35. "perfezionamento passivo": un'esportazione temporanea ai sensi dell'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013;

36. "perfezionamento attivo": il regime che accorda alle merci non unionali destinate alla riesportazione l'accesso al territorio doganale dell'Unione;

🡻 (UE) n. 258/2012

12. "transito", l'operazione di trasporto di merci che escono dal territorio doganale dell'Unione, attraversano il territorio di uno o più paesi terzi e hanno destinazione finale in un altro paese terzo;

nuovo

37. "transito intra-UE":

(a)l'operazione di trasporto di armi da fuoco non unionali, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I che entrano nel territorio doganale dell'Unione, attraversano il territorio di uno o più Stati membri dell'UE e hanno destinazione finale in un altro Stato membro dell'UE; o

(b)l'operazione di trasporto di armi da fuoco unionali, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono esportati da uno Stato membro dell'UE e attraversano il territorio di uno o più Stati membri dell'UE prima di lasciare il territorio doganale dell'Unione;

38. "transito esterno": l'operazione di trasporto di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I che escono da un paese terzo, attraversano il territorio doganale dell'Unione e hanno destinazione finale in un paese terzo, senza l'importazione effettiva di tali merci;

39. "ammissione temporanea": il regime che accorda a merci non unionali, in questo caso armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I e destinati alla riesportazione, l'accesso al territorio doganale dell'Unione;

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

nuovo

4013. "trasbordo":, il transito che comporta l'operazione fisica di scarico delle merci  di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni  dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico, a fini di riesportazione, in genere su un altro mezzo di trasporto;

4115. "traffico illecito":, l'importazione, l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso il territorio di uno Stato membro verso il territorio di un paese terzo, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

(c)lo Stato membro interessato non lo autorizza in conformità delle disposizioni del presente regolamento;

(d)le armi da fuoco,  loro componenti essenziali e munizioni  non sono provvistie di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477/CEE (UE) 2021/555;

(e)al momento dell'importazione le armi da fuoco importate non sono provviste di marcatura, quantomeno di una semplice marcatura che consenta di identificare il primo paese di importazione all'interno dell'Unione europea oppure, in mancanza di una tale marcatura, di una marcatura unica che identifichi le armi da fuoco importate;

4216. "tracciabilità":, il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e dei loro componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti;

nuovo

43. "normativa dell'Unione sulle armi da fuoco": tutta la normativa dell'Unione relativa ad armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, in particolare la direttiva (UE) 2021/555 e gli atti giuridici basati su tale direttiva;

44. "autorità competente": le autorità nazionali di cui all'articolo 34 del presente regolamento;

45. "autorità competente di spedizione": l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;

46. "autorità competente di destinazione": l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista la spedizione o ha luogo l'importazione;

47. "autorità competente di transito": l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione;

48. "spedizione illecita": una spedizione non conforme agli obblighi stabiliti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 952/2013;

49. "insieme di dati integrato": l'insieme di dati integrato di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento [ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane], comprendente tutti i dati richiesti dalle autorità competenti e dalle autorità doganali per vincolare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione a uno specifico regime doganale o per riesportare tali merci.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

Articolo 3
Ambito di applicazione

1.    Il presente regolamento non si applica:

(a)alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;

b) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni appositamente progettati per uso militare e, in ogni caso, alle armi da fuoco automatiche;

bc)    alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche degli Stati membri;

d) ai collezionisti e agli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, riconosciuti come tali ai fini del presente regolamento dallo Stato membro nel quale sono stabiliti, purché siano garantite misure di tracciabilità;

e) alle armi da fuoco disattivate;

cf)    alle armi da fuoco antiche e alle loro repliche come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.

2.    Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), il regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), il regolamento (CE) n. 450/2008 (Codice doganale aggiornato) e il regime di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 (regolamento sul duplice uso).

Capo II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE, PROCEDURE, CONTROLLI E MISURE DI IMPORTAZIONE E TRANSITO 
 Requisiti IN MATERIA DI entrata e importazione 

 nuovo

Articolo 4 
Deroghe ai regimi doganali dell'Unione 

6.Le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento non sono:

(a)vincolati a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013;

(b)soggetti a un'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013;

(c)soggetti all'autovalutazione di cui all'articolo 185 del regolamento (UE) n. 952/2013;

(d)oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati specifico di cui all'articolo 143 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

(e)oggetto di una dichiarazione in dogana contenente l'insieme di dati ridotto di cui all'articolo 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

7.Per quanto riguarda le autorizzazioni uniche per le procedure semplificate ancora valide a norma dell'articolo 345, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo non si applica ad armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento. 

8.Per le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni è richiesta un'autorizzazione a norma degli articoli 12 e 13 del presente regolamento ai fini di un regime di transito intra-UE e di un regime di transito esterno di cui all'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 5 
Compiti degli operatori economici all'importazione

9.Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione importano armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I solo se conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2.

10.L'operatore economico:

(a)verifica che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione importati siano conformi

(a)alle norme relative alla marcatura di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555;

(b)alle norme relative alla non trasformabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/555;

(c)alle norme relative alla disattivazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/555;

(b)tiene a disposizione delle autorità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento tutti i certificati di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e la documentazione pertinente a norma degli articoli 9 e 10 del presente regolamento e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità su loro richiesta;

(c)a seguito di una richiesta motivata di un'autorità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, fornisce a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e delle armi d'allarme e da segnalazione, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;

(d)qualora abbia motivo di ritenere che armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione possano non essere conformi alla normativa dell'Unione sulle armi da fuoco, ne informa le autorità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

(e)coopera con le autorità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni previste dalla normativa dell'Unione sulle armi da fuoco.

11.Gli obblighi di cui al paragrafo 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori economici previsti dalla normativa dell'Unione sulle armi da fuoco applicabile.

Articolo 6 
Marcatura all'importazione

12.Le armi da fuoco o i loro componenti essenziali sono importati a condizione che siano provvisti di marcatura conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

13.In mancanza della marcatura richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le armi da fuoco o i loro componenti essenziali sono vincolati a un altro regime doganale.

14.A norma dell'articolo 8 del protocollo delle Nazioni Unite, tutte le armi da fuoco e i loro componenti essenziali sono contrassegnati da una marcatura unica indicante il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie, o da qualsiasi altra marcatura unica facile da applicare, che comporti simboli geometrici semplici unitamente a un codice numerico e/o alfanumerico, tale da consentire di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

15.In mancanza della marcatura richiesta a norma del paragrafo 3, la riesportazione è vietata e le armi da fuoco e i loro componenti essenziali sono sequestrati e distrutti.

Articolo 7 
Armi da fuoco disattivate

16.Le armi da fuoco disattivate sono importate a condizione che siano accompagnate dall'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento e dal certificato di disattivazione di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555.

17.In mancanza del certificato di disattivazione, l'arma da fuoco disattivata è vincolata a un altro regime doganale o dichiarata come arma da fuoco.

Articolo 8 
Armi d'allarme e da segnalazione

18.Le armi d'allarme e da segnalazione sono importate come armi d'allarme e da segnalazione a condizione che nell'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 9 sia indicato che sono non trasformabili e dichiarate tali dalle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale autorizzazione all'importazione è rilasciata senza applicare le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

19.Al momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2021/555 sono classificate come armi da fuoco in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

20.Il 1º gennaio e il 1º luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle armi d'allarme e da segnalazione classificate come non trasformabili. Tali relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

21.In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.

Articolo 9 
Autorizzazione all'importazione

22.Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata per via elettronica mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

23.Qualsiasi persona autorizzata, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere, possedere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento può chiedere un'autorizzazione all'importazione.

24.Solo gli armaioli e gli intermediari di armi sono autorizzati a importare armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati.

25.Le autorità competenti trattano le domande di autorizzazione all'importazione entro un termine che non eccede i sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui esse dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a novanta giorni lavorativi.

26.Le autorità competenti rifiutano di concedere un'autorizzazione all'importazione se:

(a)al richiedente non è stata concessa un'autorizzazione ad acquisire e detenere un'arma da fuoco, suoi componenti essenziali o munizioni, o gli è stata preclusa a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2021/555;

(b)il richiedente ha precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;

(c)l'arma da fuoco da importare è stata dichiarata smarrita, rubata o altrimenti ricercata a fini di sequestro nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali.

Il primo comma non pregiudica le norme più severe previste dalla legislazione nazionale.

27.Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

28.Ai fini del paragrafo 5, gli Stati membri verificano l'assenza di precedenti penali nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali "ECRIS" e controllano se l'arma da fuoco sia segnalata come smarrita, rubata o oggetto di indagine nelle pertinenti banche dati dell'UE, nazionali o internazionali.

29.La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione e stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

30.L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta.

Articolo 10 
Semplificazioni amministrative

31.Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva (UE) 2021/555, l'autorizzazione all'importazione non è richiesta per:

(a)l'ammissione temporanea a fini di valutazione o esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione siano riesportati a tale persona;

(b)l'importazione a seguito dell'esportazione temporanea a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea, ivi compresa l'importazione con una carta europea d'arma da fuoco di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2021/555;

(c)l'ammissione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali, purché comprovino alle autorità doganali i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nell'Unione europea, di:

(a)una o più armi da fuoco,

(b)loro componenti essenziali, se marcati,

(c)loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi,

(d)una o più armi d'allarme e da segnalazione.

32.Gli importatori presentano un insieme di dati integrato, indicante per quali delle tre categorie di cui al paragrafo 1 chiedono di beneficiare della semplificazione amministrativa. Su richiesta, essi devono presentare alle autorità doganali documenti giustificativi.

33.Le autorità doganali responsabili dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo sono gli uffici doganali di controllo di cui all'articolo 1, punto 36, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

34.Gli ambienti nazionali dello sportello unico dell'UE per le dogane trasmettono l'insieme di dati integrato di cui al paragrafo 2 al sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. Nell'allegato II, parte II, figura l'elenco delle informazioni che devono essere comprese nella dichiarazione d'importazione:

(a)ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, l'importatore indica nella dichiarazione d'importazione il numero di riferimento della dichiarazione di esportazione temporanea;

(b)quando armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono vincolati al regime di ammissione temporanea mediante il carnet ATA di cui all'appendice 1 dell'allegato A della convenzione relativa all'ammissione temporanea 48 , le autorità doganali ne informano l'autorità competente con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale. 

Articolo 11 
Conferma del ricevimento

Su richiesta di un paese terzo di esportazione che è parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell'esportazione, gli Stati membri confermano il ricevimento all'interno del territorio doganale dell'Unione delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni, che è assicurato mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali d'importazione.

CAPO III

REQUISITI IN MATERIA DI TRANSITO 

Articolo 12 
Procedure per il transito intra-UE

35.Per il transito intra-UE è richiesta solo l'autorizzazione all'importazione o all'esportazione di cui agli articoli 9 e 14. Le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione indicano i movimenti di transito previsti. Eventuali modifiche dei movimenti di transito previsti sono notificate dall'operatore economico alle autorità competenti, le quali modificano di conseguenza l'autorizzazione pertinente.

36.Il dichiarante indica nella dichiarazione di transito il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione.

37.Il dichiarante fornisce una copia della dichiarazione di transito alle autorità competenti di spedizione o di destinazione tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

38.Non appena la spedizione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I è importata nel territorio doganale dell'Unione o ne è esportata, l'ufficio doganale di importazione o di esportazione informa l'autorità competente di spedizione o di destinazione nel territorio doganale dell'Unione del completamento della procedura di transito intra-UE, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Articolo 13 
Procedure per il transito esterno 

39.Per il transito esterno è richiesta solo l'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 9. Le autorizzazioni all'importazione indicano i movimenti di transito previsti. In caso di modifiche del movimento di transito previsto o se le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I e soggetti all'autorizzazione devono essere importati, tali modifiche sono notificate alle autorità competenti, le quali modificano di conseguenza l'autorizzazione pertinente.

40.Il dichiarante indica nella dichiarazione di transito il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione.

41.Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'importazione per il transito esterno ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso, considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC.

42.Il dichiarante fornisce una copia della dichiarazione in dogana di transito alle autorità competenti di spedizione e di destinazione, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

43.Non appena la spedizione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione è entrata nel territorio doganale dell'Unione o ne è uscita, l'ufficio doganale competente per il luogo di entrata o di uscita informa l'autorità competente di spedizione o di destinazione nell'Unione del completamento della procedura di transito esterno, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. 

CAPO IV 
REQUISITI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

nuovo

Articolo 144 
 Autorizzazione all'esportazione 

44. Qualsiasi persona autorizzata, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento può chiedere un'autorizzazione all'esportazione.  L'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad un'  Tale  autorizzazione è emessa conformemente al modulo figurante all'allegato IIIII, parte I, del presente regolamento. Tale  L'  autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica  tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 del presente regolamento  . 

2. Qualora l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni necessiti di un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento e tale esportazione sia altresì soggetta a requisiti di autorizzazione conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e da detta posizione comune.

nuovo

45.Le autorità competenti possono concedere autorizzazioni all'esportazione per le armi da fuoco delle categorie A e B dell'allegato I solo se la domanda di autorizzazione è accompagnata da un certificato di utente finale rilasciato dalle autorità del paese di destinazione finale. Il contenuto del certificato di utente finale figura nell'allegato IV.

46.La Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire un certificato uniforme di utente finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

47.Qualora le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si trovino in uno o più Stati membri diversi da quello in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione è stata presentata, tale circostanza è indicata su detta domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione all'esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione che vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.

Articolo 157 
 Procedura di autorizzazione all'esportazione 

48.Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro interessato  le autorità competenti  verificano che:

(a)il paese terzo d'importazione abbia autorizzato l'importazione in questione; e

(b)gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per iscritto — al più tardi prima della spedizione — che non abbianohanno obiezioni al transito. Tale disposizione non si applica:

(a)alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di trasporto,

(b)in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili, che comprendono la caccia, il tiro al bersaglio, la valutazione, le esposizioni senza vendita e la riparazione.

2. Gli Stati membri possono decidere che, se non pervengono obiezioni al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di non obiezione al transito presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito consultato non abbia obiezioni al transito.

23.    L'esportatore presenta all'autorità competente dello Stato membro competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione la documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d'importazione ha autorizzato l'importazione e che il paese terzo di transito non ha obiezioni al transito.

nuovo

3.Per quanto riguarda le armi da fuoco disattivate, l'esportatore fornisce il certificato di disattivazione di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2021/555 alle autorità competenti degli Stati membri responsabili del rilascio dell'autorizzazione all'esportazione.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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4.Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione all'esportazione entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non eccede i sessanta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso  dalle autorità competenti  a novanta giorni lavorativi.

5.Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione  singola  non supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione.  Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione multipla o di un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione non supera i tre anni.  Qualora l'autorizzazione all'importazione non specifichi un periodo di validità, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione è pari almeno a nove mesi.

6.Gli Stati membri possono decidere di usare  usano  documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione all'esportazione.

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7.La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione e stabilire le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37. 

8.L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta. 

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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Articolo 168 
 Tracciabilità delle armi da fuoco 

9.Ai fini della tracciabilità, l'autorizzazione all'esportazione e la licenza o l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo d'importazione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:

(a)date di rilascio e di scadenza;

(b)luogo di rilascio;

(c)il paese di esportazione;

(d)il paese di importazione;

(e)se pertinente, il paese terzo o i paesi terzi di transito;

(f)il destinatario;

(g)il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;

(h)i dettagli che consentono l'identificazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco  o ai componenti essenziali .

10.Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nella licenza o nell'autorizzazione all'importazione  rilasciata dal paese terzo importatore  , sono fornite anticipatamente dall'esportatore ai paesi terzi di transito al più tardi entro la spedizione.

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11.Le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sono esportati a condizione che siano provvisti di marcatura conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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Articolo 179 
 Semplificazioni amministrative 

12.Le procedure  amministrative  semplificate per l'esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:

(a)l'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per:

i)        l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità  doganali  competenti i motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:

una o più armi da fuoco,

loro componenti essenziali, se marcatie, nonché loro parti,

loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi;

ii)    la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;

(b)i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta europea d'arma da fuoco di cui  all'articolo 17  agli articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE (UE) 2021/555. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d'arma da fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione. I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso il proprio Stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d'arma da fuoco, un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro;

(c)per un periodo non superiore a dieci giorni  lavorativi  le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 10 18 del presente regolamento. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a trenta giorni  lavorativi .

13.Conformemente alla legislazione nazionale gli Stati membri stabiliscono procedure semplificate  Fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, non è richiesta alcuna autorizzazione all'esportazione  per:

(a)la riesportazione di armi da fuoco dopo l'ammissione temporanea per la valutazione o l'esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco restino di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;

(b)la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni se sono tenutie in deposito temporaneo dal momento in cui entrano nel territorio doganale dell'Unione fino alla loro uscita;

(c)l'esportazione temporanea di armi da fuoco a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza vendita, a condizione che l'esportatore dimostri il possesso legittimo di tali armi da fuoco e le esporti in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea.

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14.Gli esportatori indicano nell'insieme di dati integrato per quale delle tre categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo chiedono di beneficiare della semplificazione amministrativa. Su richiesta, essi presentano alle autorità doganali i documenti giustificativi. Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane trasmettono tale insieme di dati integrato al sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. Nell'allegato III, parte II, figura l'elenco delle informazioni che devono essere comprese nella dichiarazione d'esportazione.

15.Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, l'esportatore indica nella dichiarazione d'esportazione il numero di riferimento della dichiarazione di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo.

16.Fatto salvo l'articolo 15, se non pervengono obiezioni al transito da parte dei paesi terzi di transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta scritta di non obiezione al transito esterno presentata dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito esterno consultato non abbia obiezioni al transito.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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Articolo 1810 
 Obblighi degli Stati membri  

17.Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:

(a)i rispettivi obblighi e impegni in qualità di parti dei pertinenti accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei trattati internazionali in materia;

(b)considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;

(c)considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario, sull'utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti.

18.Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una domanda di autorizzazione all'esportazione, gli Stati membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

19.Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i loro obblighi relativi a sanzioni imposte da decisioni adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in materia di embarghi sulle armi.

Articolo 1911 
 Rifiuto di concedere autorizzazioni all'esportazione 

20.Gli Stati membri:

(a)rifiutano di concedere un'autorizzazione all'esportazione se

i)    il richiedente ha precedenti penali per condotte che integrano gli estremi dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, o per qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato punibile con una pena privativa della libertà non inferiore a  massima di almeno  quattro anni  di reclusione  o con una pena più severa;

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ii)    le armi da fuoco di cui all'allegato I del presente regolamento sono state dichiarate smarrite, rubate o altrimenti ricercate a fini di sequestro nel sistema d'informazione Schengen o in qualsiasi altra banca dati nazionale o internazionale;

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

(b)annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione.

Il presente paragrafo  Il primo comma  non pregiudica le norme più severe previste dalla legislazione nazionale.

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21.Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti verificano l'assenza di precedenti penali nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali "ECRIS" e verificano che l'arma da fuoco non sia registrata nel sistema d'informazione Schengen. 

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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32.    In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, gli Stati membri ne danno notifica alle  le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle  autorità competenti  doganali  degli altri Stati membri e comunicano loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione  mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 .

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4.In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

5.In caso di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è registrata nel sistema di cui all'articolo 29.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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63.    Prima di concedere un'autorizzazione all'esportazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro prendono in considerazione tutti i rifiuti ai sensi del presente regolamento che sono stati loro notificati  nel sistema di cui all'articolo 29 del presente regolamento  per accertare se un'autorizzazione sia stata rifiutata dalle autorità competenti di un altro Stato membro per una transazione essenzialmente identica (relativa ad un articolo con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e concernente lo stesso importatore o destinatario).

Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1 e 2,  3   e 5 . Se a seguito di tale consultazione le autorità competenti dello Stato membro decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano le autorità competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni pertinenti per motivare la decisione.

74.    Tutte le informazioni scambiate conformemente alle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2,  23  in materia di riservatezza.

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8.Le autorità competenti verificano annualmente che le condizioni di autorizzazione siano soddisfatte per tutta la durata dell'autorizzazione. Tali verifiche possono basarsi su campioni rappresentativi di tutte le autorizzazioni in vigore. Ogni autorizzazione all'esportazione è verificata individualmente almeno ogni tre anni dalle autorità competenti. Gli Stati membri riferiscono al gruppo di coordinamento in merito ai risultati dei controlli e delle verifiche. Le relazioni sono discusse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 33.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

Articolo 2013 
 Prova del ricevimento 

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9.Entro due mesi dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'esportatore fornisce all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'esportazione la prova del ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni nel paese terzo di importazione, in particolare mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali di importazione.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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21.     In mancanza di tale prova del ricevimento delle spedizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro due mesi dall'uscita dal territorio doganale dell'Unione, o in caso di sospetto, l'autorità competente degli Stati membri chiede immediatamente alle autorità doganali di esportazione di confermare che la dichiarazione di esportazione è stata presentata e che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, e  Gli Stati membri, in caso di sospetto, chiedeono al paese terzo d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.

2.    Su richiesta di un paese terzo di esportazione che è parte del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento dell'esportazione, gli Stati membri confermano il ricevimento all'interno del territorio doganale dell'Unione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, che è assicurato in via di principio mediante la presentazione dei pertinenti documenti doganali d'importazione.

3.    Gli Stati membri ottemperano ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla loro legislazione o prassi nazionale vigente. In particolare, per quanto riguarda le esportazioni, l'autorità competente dello Stato membro può decidere di rivolgersi all'esportatore o di contattare direttamente il paese terzo d'importazione.

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Articolo 21 
Controlli successivi alla spedizione

10.In caso di sospetto, la Commissione e le autorità competenti che concedono l'autorizzazione all'esportazione effettuano controlli successivi alla spedizione per garantire che le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni esportati siano in linea con gli impegni assunti nel certificato di utente finale di cui all'allegato IV.

11.Ai fini del paragrafo precedente, i controlli successivi alla spedizione possono essere effettuati da terzi espressamente incaricati a tal fine dalla Commissione o dagli Stati membri interessati.

CAPO V 
SUPERVISIONE E CONTROLLI

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

Articolo 2218 
 Competenze e responsabilità 

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12.Le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento che entrano o transitano nel territorio doganale dell'Unione o escono dal medesimo sono soggetti ai controlli e alle misure di cui al presente capo. L'applicazione del presente capo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente regolamento e le altre normative dell'Unione che disciplinano l'importazione o l'esportazione di merci, in particolare gli articoli 46, 47, 134 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020, gli articoli da 25 a 28 di tale regolamento non si applicano ai controlli sulle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni che entrano nel mercato dell'Unione.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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21.    Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali , quali dichiarazioni in dogana  di  importazione o  esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni possano essere espletate esclusivamente presso uffici doganali a tal fine abilitati.

32.    Qualora si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 21, gli Stati membri  pubblicano tale informazione sul portale su cui può essere richiesta l'autorizzazione alle autorità competenti e  comunicano alla Commissione gli uffici  le autorità  doganali debitamente abilitati  designate  e relative modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna annualmente tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C , e sulle sue pagine web .

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13.Le autorità doganali dispongono dei poteri e delle risorse necessari per l'assolvimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento. 

14.Le autorità competenti sono responsabili dell'applicazione generale del presente regolamento per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che entrano o transitano nel territorio doganale dell'Unione o escono dal medesimo. 

15.Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorità doganali effettuano i controlli delle dichiarazioni in dogana presentate in relazione alle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e alle armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento che entrano o transitano nel territorio doganale dell'Unione o escono dal medesimo. Tali controlli si basano principalmente sull'analisi dei rischi di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

Articolo 2319 
 Scambio di informazioni e cooperazione tra autorità 

1.    Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione e nel rispetto dell'articolo 21, paragrafo 2, adottano tutte le misure opportune per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficaci le misure istituite dal presente regolamento. Tali informazioni possono comprendere:

(a)dati dettagliati relativi agli esportatori la cui domanda di autorizzazione è stata rifiutata o che sono oggetto di decisioni adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11;

(b)dati relativi ai destinatari o ad altri soggetti implicati in attività sospette e, se disponibili, ai percorsi seguiti.

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16.La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni.

17.Le informazioni sui rischi, compresi i risultati delle analisi dei rischi e dei controlli, pertinenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, in relazione al sospetto di traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione, sono scambiate e trattate tra le autorità doganali e la Commissione: conformemente all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 tra le autorità doganali; e

(a)conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 tra le autorità doganali e la Commissione;

(b)mediante il sistema istituito dall'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015.

18.Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità competenti.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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42.    Fatto salvo l'articolo 20 del presente regolamento, Aalle misure a norma del presente articolo si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza, in particolare le disposizioni di tale regolamento relative alla riservatezza delle informazioni.

Articolo 2417 
 Procedure all'importazione e all'esportazione 

19.In occasione dell'espletamento delle formalità doganali per  l'importazione o  l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l'ufficio doganale di  importazione o  esportazione,  l'importatore o  l'esportatore fornisce la prova che tutte le autorizzazioni all'esportazione necessarie sono state ottenute  mette a disposizione delle autorità doganali, quando presenta la dichiarazione in dogana, il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione o all'esportazione. Se del caso, quando viene utilizzata un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione multipla, l'importatore o l'esportatore presenta una copia di tutte le precedenti dichiarazioni all'importazione o all'esportazione collegate all'autorizzazione all'importazione o all'esportazione multipla, tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. 

20.Può essere richiesto  all'importatore o  all'esportatore di fornire una traduzione dei documenti prodotti a titolo di prova, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione  in dogana  è presentata dei documenti prodotti a titolo di prova.

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21.Al ricevimento di una dichiarazione in dogana d'importazione o di esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e di armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I, le autorità doganali verificano la validità dell'autorizzazione utilizzando il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. Qualora siano stati soddisfatti tutti i requisiti e le formalità previsti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di importazione o esportazione, le autorità doganali autorizzano l'importazione o l'esportazione delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o delle armi d'allarme e da segnalazione.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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43.    Fatte salve le competenze loro attribuite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 (UE) n. 952/2013, gli Stati membri  le autorità doganali  sospendono, per un periodo non superiore a dieci giorni  lavorativi , la procedura di  importazione o di  esportazione dal loro territorio o, se necessario, impediscono in altro modo che le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni copertie da valida autorizzazione  all'importazione o  all'esportazione lascino il territorio doganale dell'Unione  o vi entrino  attraverso il loro territorio, qualora abbiano ragioni di sospettare che:

(a)al momento della concessione dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o

(b)le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione dell'autorizzazione.

In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a trenta giorni  lavorativi .

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Le autorità doganali possono sospendere l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi e in tal caso ne informano per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro dieci giorni lavorativi, l'autorità doganale concede lo svincolo delle merci. 

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

54.    Entro il periodo o l'estensione del periodo di cui al paragrafo 43, gli Stati membri autorizzano l'importazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell'articolo  19  11 paragrafo 1, lettera b).

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Articolo 25 
Risultati dei controlli

22.Qualora scoprano una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:

(a)informa senza indugio l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione della spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione;

(b)in caso di transito intra-UE o esterno, informa senza indugio l'autorità competente di spedizione nel territorio doganale dell'Unione della spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione.

Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. 

23.In caso di sospetto di traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione, le informazioni relative alle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni sequestrate durante i controlli doganali sono condivise dall'autorità doganale con le autorità competenti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento attraverso l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol. 

24.I dati relativi al sequestro comprendono, se disponibili, le seguenti informazioni:

(a)i dettagli delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o il marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, nonché i quantitativi;

(b)la categoria delle armi da fuoco, conformemente all'allegato I;

(c)informazioni sulla fabbricazione, compresa la riattivazione di armi da fuoco disattivate, la trasformazione di armi d'allarme e da segnalazione, la fabbricazione a mano di armi da fuoco mediante fabbricazione additiva o altre informazioni di rilievo;

(d)il paese di origine;

(e)il paese di provenienza;

(f)il paese di destinazione;

(g)il mezzo di trasporto e la nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno", "aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali";

(h)il luogo e il tipo del sequestro, compresi, a seconda dei casi, "interno", "valico di frontiera", "frontiera terrestre", "aeroporto" o "porto marittimo".

25.Le autorità doganali condividono, con qualsiasi mezzo elettronico stabilito a tal fine conformemente alla normativa doganale applicabile, le informazioni sui rischi e i risultati delle analisi dei rischi pertinenti in relazione al traffico di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

CAPO VI 
DIGITALIZZAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

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Articolo 2612 
 Memorizzazione delle informazioni per l'importazione e l'esportazione 

1.    In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi da fuoco e , se pertinente e fattibile, suisulle loro parti e componenti essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico illecito. Tali informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione all'esportazione, il paese di esportazione, il paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il destinatario, il destinatario finale, se noto al momento dell'esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli, comprese eventuali marcature ad essi apposte  compresa la marcatura unica di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2021/555 .

2.    Il presente articolo  paragrafo 1  non si applica alle  importazioni e alle  esportazioni di cui  agli articoli 10 e  all'articolo 9  17 .

 nuovo

Articolo 27 
Statistiche

26.Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per posta elettronica alla Commissione, in forma riservata, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:

(a)il numero di autorizzazioni e di rifiuti, i quantitativi e i valori delle importazioni e delle esportazioni effettive di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, per categoria e sottocategoria di cui all'allegato I, per origine e per destinazione;

(b)le informazioni sui sequestri di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e di armi d'allarme e da segnalazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

27.Tali statistiche non contengono dati personali.

28.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati statistici anonimi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Articolo 28 
Sistema elettronico per il rilascio di licenze

29.La Commissione istituisce e mantiene un sistema elettronico per il rilascio di licenze per le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e le relative decisioni a norma degli articoli 9 e 14 del presente regolamento.

Il sistema elettronico per il rilascio di licenze fornisce almeno le seguenti funzionalità:

(a)registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche autorizzate, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni e armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento prima di vincolare le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d’allarme e da segnalazione compresi nell’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento al regime doganale di “importazione” o “esportazione”; inclusione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) assegnato dall'autorità doganale al momento della registrazione a fini doganali a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 nel profilo di registrazione;

(b)procedura elettronica per la richiesta, la concessione e il rilascio di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione;

(c)interconnessione con le autorità doganali nazionali attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane di cui all'articolo 4 del regolamento [regolamento sullo sportello unico — inserire il numero e una nota a piè di pagina; il regolamento non è ancora adottato e può essere inserito solo dopo l'adozione da parte dei colegislatori];

(d)definizione, da parte delle autorità competenti, delle autorità doganali e della Commissione, del profilo di rischio degli operatori economici, che sono le persone autorizzate, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, e del profilo di rischio di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione, ai fini dell'individuazione delle spedizioni ad alto rischio in base all'analisi dei rischi di cui all'articolo 25 del presente regolamento;

(e)possibilità di assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione ai fini dello scambio di informazioni e statistiche relative all'uso del sistema elettronico per il rilascio di licenze;

(f)comunicazione tra le autorità competenti, gli operatori economici e le persone autorizzate, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

30.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative al trattamento dei dati personali e allo scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

31.La Commissione fornisce l'accesso al sistema elettronico per il rilascio di licenze alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori economici e alle persone autorizzate, a norma della direttiva (UE) 2021/555, a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I, in funzione dei rispettivi obblighi derivanti dal presente regolamento.

32.La Commissione provvede all'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze e i sistemi elettronici nazionali per il rilascio di licenze, se istituiti.

 
Articolo 29 
Scambio di informazioni sul rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione

33.La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento istituito dall'articolo 33, sviluppa o sceglie un sistema sicuro e criptato per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione.

34.Tutte le informazioni scambiate conformemente alle disposizioni del presente articolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 23 in materia di riservatezza.

35.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di rilasciare autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

nuovo

CAPO VIIV 
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 3014 
 Procedure sicure 

36.Gli Stati membri adottano le misure ritenute necessarie per garantire che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o convalidata.

37.La verifica e la convalida, ove opportuno, possono anche essere effettuate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 3115 
 Compiti delle autorità competenti 

38.Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di:

(a)raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni; e

(b)verificare la corretta applicazione delle misure di controllo  delle importazioni e  delle esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di persone interessate a un'operazione di esportazione.

Articolo 3216 
 Applicazione del regolamento 

1.    Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

nuovo

39.Il sistema di protezione degli informatori istituito dalla direttiva (UE) 2019/1937 si applica alle persone che segnalano violazioni del presente regolamento. 

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

nuovo

Articolo 3320 
 Gruppo di coordinamento 

40.È istituito un gruppo di coordinamento per  le importazioni e  le esportazioni di armi da fuoco ("il gruppo di coordinamento") presieduto da un rappresentante della Commissione. Ogni Stato membro nomina un rappresentante in tale gruppo  Il gruppo è composto dai rappresentanti delle autorità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a)  .

41.Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro  delle autorità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a).  Esso è vincolato dalle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 515/97.

42.Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti interessate dal presente regolamento.

Articolo 3421 
 Compiti di esecuzione 

43.Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresei le misure di cui all'articolo 3316.

44. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,  Entro il 19 aprile 2012, ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di quanto segue: circa le autorità nazionali competenti per l'attuazione degli articoli 7, 9, 11 e17.

nuovo

(a)l'autorità nazionale di ciascuno Stato membro responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);

(b)qualora non siano le stesse, le autorità nazionali competenti per l'attuazione degli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17 e 19.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

nuovo

In base a tali informazioni, la Commissione pubblica  sul suo sito web  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, un elenco di dette autorità e lo aggiorna annualmente.

45.Entro il 19 aprile 2017 Ssu richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni dieci anni, la Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione, ivi incluse le informazioni relative all'utilizzo della procedura unica prevista all'articolo 4, paragrafo 2.  La Commissione pubblica una prima relazione intermedia sull'applicazione entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento .

Articolo 35, paragrafo 5 
 Atti delegati 

46.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 366 del presente regolamento per 

(a)modificare l'allegato I  del presente regolamento  in base alle modifiche all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base alle modifiche all'allegato I della direttiva 91/477/CEE (UE) 2021/555;.

nuovo

(b)definire le caratteristiche tecniche delle armi da fuoco semilavorate e dei componenti essenziali semilavorati, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento;

(c)modificare gli allegati II e III del presente regolamento. 

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

Articolo 366 
 Potere di adottare atti delegati 

47.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

48.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 355 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

49.La delega di potere di cui all'articolo 355 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

50.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

51.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 355 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 nuovo

Articolo 37 
Procedura di comitato

La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38

Periodo transitorio

52.Fino all'istituzione delle funzionalità del sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti disposizioni:

(a)ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, restano in vigore i sistemi nazionali di autorizzazione all'importazione;

(b)ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, una copia della dichiarazione in dogana di transito è fornita alle autorità competenti con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale;

(c)ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, una copia della dichiarazione in dogana di transito è fornita alle autorità competenti con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale;

(d)ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 6, restano in vigore i sistemi nazionali di autorizzazione all'esportazione.

53.Fino all'istituzione della funzionalità del sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), si applicano le seguenti disposizioni:

(a)ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, lo scambio di informazioni si svolge con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale;

(b)ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4, le autorità doganali forniscono, con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale, una copia della dichiarazione in dogana alle autorità competenti, che la mettono a disposizione del sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28;

(c)ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, l'importatore allega alla dichiarazione di importazione una copia della dichiarazione di esportazione temporanea;

(d)ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, il dichiarante allega alla dichiarazione in dogana una copia dell'autorizzazione all'importazione;

(e)ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, lo scambio di informazioni si svolge con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale;

(f)ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, il dichiarante allega alla dichiarazione in dogana una copia dell'autorizzazione all'importazione;

(g)ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, lo scambio di informazioni si svolge con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale;

(h)ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, le autorità doganali forniscono, con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale, una copia della dichiarazione in dogana alle autorità competenti, che la mettono a disposizione del sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28;

(i)ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4, l'esportatore allega alla dichiarazione di esportazione una copia della dichiarazione di importazione temporanea;

(j)ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, lo scambio di informazioni si svolge con i mezzi elettronici stabiliti a livello nazionale;

(k)ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, l'importatore o l'esportatore allega alla dichiarazione di importazione o di esportazione una copia dell'autorizzazione all'importazione o all'esportazione;

(l)ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, le autorità doganali verificano le copie di cui al paragrafo 2, lettera k), del presente articolo prima di consentire l'importazione o l'esportazione delle armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I.

54.Quando è stabilita la funzionalità del sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), ad eccezione della cooperazione digitale supplementare di cui all'articolo 12 del regolamento [regolamento sullo sportello unico], si applica la seguente disposizione:

(a)ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), l'esportatore allega alla dichiarazione di esportazione una copia della dichiarazione di importazione temporanea.

55.Fino all'istituzione del sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito al rifiuto di concedere autorizzazioni all'importazione o all'esportazione di cui all'articolo 29, l'articolo 19, paragrafi 5 e 6, non è attuato.

Articolo 39

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 258/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V del presente regolamento.

🡻 (UE) n. 258/2012 (adattato)

Articolo 4022 
 Disposizioni finali 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2013. Tuttavia, l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore nell'Unione europea del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, a seguito della sua conclusione ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il president

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito per le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e che abroga il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012.

Settore/settori interessati 

Sicurezza

La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 49  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

Obiettivi

Obiettivi generali

L'elusione delle norme vigenti in materia di armi da fuoco favorisce il traffico di armi da fuoco verso l'UE. Queste armi da fuoco illegali sono strumenti per commettere reati, compresi atti di terrorismo. In fase di esportazione esiste un rischio di sviamento delle armi da fuoco, che alimenta il traffico illecito di armi da fuoco a livello mondiale e contribuisce all'instabilità e alla criminalità organizzata in tutto il mondo. In fase di importazione esiste il rischio che armi d'allarme e da segnalazione trasformabili, armi da fuoco disattivate e componenti semilavorati siano importati senza adeguate autorizzazioni. Inoltre, la valutazione del regolamento ha mostrato che il valore aggiunto del regolamento è limitato dall'assenza di una reale armonizzazione delle norme e dei processi nazionali. Gli operatori economici continuano a dover far fronte a oneri amministrativi per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco ad uso civile.

L'obiettivo generale della proposta è armonizzare le norme nazionali sulle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e sul transito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni nelle transazioni civili, al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, facilitare la tracciabilità delle armi da fuoco e combattere il traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.

Obiettivi specifici

L'iniziativa intende perseguire i seguenti obiettivi specifici:

-    Il primo obiettivo è migliorare e rendere sistematica la raccolta dei dati sulla circolazione internazionale di armi da fuoco ad uso civile e dei dati sulle armi da fuoco sequestrate. A tal fine gli Stati membri dovranno trasmettano annualmente i dati sul numero di autorizzazioni e di rifiuti di autorizzazione, nonché sui quantitativi e i valori delle importazioni e delle esportazioni di armi da fuoco ad uso civile, per origine e destinazione. Inoltre, il ricevimento dei dati sui sequestri consentirà di formulare politiche mirate in materia di prevenzione e contrasto del traffico di armi da fuoco.

-    Il secondo obiettivo è consentire controlli e valutazioni dei rischi coordinati. Per questo è innanzitutto necessario garantire la tracciabilità delle armi da fuoco. La tracciabilità è il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di aiutare le autorità competenti degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti. Sia all'importazione che all'esportazione, occorre migliorare il quadro attuale a tale riguardo, poiché sono state individuate lacune nei movimenti sia verso l'interno che verso l'esterno. Si tratta in particolare di garantire la corretta registrazione delle informazioni relative alle armi da fuoco e di migliorare il lavoro delle autorità doganali nell'individuazione di tali armi, mentre al momento dell'esportazione occorre piuttosto migliorare il lavoro delle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione. Per entrambi i tipi di circolazione, occorre incrementare la cooperazione tra le autorità di contrasto (comprese le dogane) e le autorità incaricate del rilascio delle licenze.

-    Il terzo obiettivo specifico è garantire parità di condizioni e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici e dei proprietari di armi da fuoco. In questo contesto, occorre soprattutto garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'UE e del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, mentre nella situazione attuale gli operatori economici devono far fronte a 27 tipi diversi di norme e manca la certezza del diritto, nonostante l'applicazione del regolamento attualmente in vigore.

Tali obiettivi sono pienamente compatibili con le altre politiche dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali. In particolare, sono pienamente allineati all'impegno dell'UE a continuare "a promuovere controlli responsabili ed efficaci delle esportazioni di armi nei paesi vicini in conformità alla posizione comune 2008/944/PESC per le armi di tipo militare e al regolamento (UE) n. 258/2012 per le armi da fuoco a uso civile". Sono inoltre coerenti con l'approccio relativo alla modernizzazione del meccanismo di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso conformemente al regolamento (UE) n. 2021/821.

Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'iniziativa dovrebbe ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, armonizzando le norme nazionali sulle autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di armi da fuoco. L'iniziativa dovrebbe inoltre rafforzare la capacità delle autorità competenti di prevenire e combattere il traffico e lo sviamento delle armi da fuoco.

Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

La Commissione istituisce e mantiene, entro la data stabilita nel regolamento di esecuzione di cui alla presente proposta di regolamento, un sistema di informazione sui registri contenente tutte le autorizzazioni necessarie messe a disposizione in virtù degli articoli corrispondenti della presente proposta di regolamento.

Gli indicatori principali riportati di seguito consentiranno di monitorare l'attuazione e il rendimento degli obiettivi specifici.

   numero di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione (obiettivi 1 e 3)

   numero di rifiuti (obiettivi 1 e 2)

   quantità e valori delle importazioni ed esportazioni effettive (obiettivi 1, 2 e 3)

   numero di sequestri (obiettivi 1 e 2)

   numero di ricerche in ECRIS (obiettivo 2)

   numero di controlli nel sistema d'informazione Schengen e nell'iArms di Interpol sulle armi da fuoco smarrite e rubate (obiettivo 2)

   numero di autorità doganali collegate a SIENA (obiettivo 2)

   numero di schede informative sui rischi inserite nel CRMS (obiettivo 2)

   numero di Stati membri che dispongono di un sistema di licenze completamente digitalizzato (obiettivo 3)

   numero di controlli successivi alla spedizione effettuati (obiettivo 2)

   numero di dichiarazioni di importazione temporanea e di esportazione concesse (obiettivo 3)

   numero di operatori che beneficiano di un'autorizzazione generale all'esportazione (obiettivo 3)

Motivazione della proposta/iniziativa

Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione del regolamento richiederà l'adozione di una serie di elementi dettagliati mediante atti delegati o di esecuzione entro 2-5 anni dalla data di applicazione del regolamento. Inoltre, la Commissione dovrà assumere un ruolo più importante nel monitoraggio dell'attuazione del nuovo regolamento per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi.

Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare i seguenti atti delegati:

   definire le caratteristiche tecniche delle armi da fuoco semilavorate e dei componenti essenziali semilavorati, conformemente all'articolo 9 del regolamento;

   modificare l'allegato I del regolamento in base alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2685/87 e in base alle modifiche dell'allegato I della direttiva (UE) 2021/555;

   modificare gli allegati II e III del regolamento.

Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare i seguenti atti di esecuzione:

   definire un elenco di armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili conformemente all'articolo 8 del regolamento;

   istituire un'autorizzazione generale all'importazione e all'esportazione dell'Unione e stabilire le condizioni per l'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;

   istituire o scegliere un sistema sicuro e criptato conformemente all'articolo 28 del regolamento e fissare le condizioni e i tempi per il suo utilizzo;

   stabilire norme e moduli uniformi per i certificati di utente finale conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento;

   sviluppare o scegliere un sistema sicuro e criptato conformemente all'articolo 29 del regolamento;

   stabilire i criteri per un quadro comune di gestione dei rischi e, più specificamente, i criteri di rischio, le norme e i settori di controllo prioritari, sulla base delle informazioni scambiate a norma del regolamento, nonché delle politiche e delle migliori pratiche dell'Unione e internazionali;

   stabilire le norme tecniche per lo scambio efficace di informazioni attraverso il sistema informativo doganale istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 515/97;

   definire le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni conformemente all'articolo 27 del regolamento.

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Per l'UE, in quanto spazio senza frontiere interne in cui le merci e le persone circolano liberamente, è essenziale disporre di norme comuni sull'importazione e l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. Questo è possibile soltanto a livello dell'UE, in quanto la diversità delle legislazioni nazionali incide direttamente sull'efficacia e sull'interpretazione uniforme del diritto interno dell'UE (ossia la direttiva sulle armi da fuoco). Le divergenze normative possono anche creare scappatoie giuridiche a vantaggio dei criminali.

Le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le procedure di autorizzazione all'esportazione, all'importazione e al transito e i relativi controlli sono in contrasto con il concetto stesso di competenza esclusiva dell'UE nel commercio estero.

In sintesi, la valutazione d'impatto ha individuato tre problemi principali: l'assenza di dati centralizzati a livello nazionale, la minaccia costituita dal traffico di armi da fuoco da e verso l'UE e l'onere amministrativo che grava sugli operatori economici nelle operazioni di esportazione e importazione di armi da fuoco ad uso civile.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Il valore aggiunto dell'Unione consisterebbe nel pieno allineamento del campo di applicazione a quello della direttiva sulle armi da fuoco: il regolamento disciplinerebbe tutte le transazioni relative alle armi da fuoco nel settore civile, compreso il commercio civile di armi da fuoco automatiche, armi da fuoco semiautomatiche con serbatoio ad alta capacità e armi da fuoco lunghe semiautomatiche con un calcio pieghevole o telescopico.

Come nel caso della direttiva sulle armi da fuoco, le operazioni tra governi o le vendite alle forze militari o armate rimarrebbero escluse dal regolamento, il che significa che gli obiettivi di sicurezza e semplificazione potrebbero essere conseguiti solo per le armi da fuoco ad uso civile.

Le nuove semplificazioni introdotte risponderebbero alle richieste di alleggerimento degli oneri amministrativi presentate dai portatori di interessi e consentirebbero un approccio uniforme a livello dell'UE. Inoltre, gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire dati annuali.

Per gli obiettivi specifici, il valore aggiunto consisterebbe in quanto segue:

primo obiettivo specifico (raccolta di dati): elevato valore aggiunto dovuto alla raccolta obbligatoria dei dati e alla digitalizzazione;

secondo obiettivo specifico (sicurezza): elevato valore aggiunto grazie all'inclusione di armi d'allarme e da segnalazione, componenti semilavorati, certificati di utente finale, ecc., che aumenterebbe in particolare la tracciabilità delle armi da fuoco;

terzo obiettivo specifico (semplificazione): elevato valore aggiunto grazie alle nuove semplificazioni introdotte per rispondere alle richieste dei portatori di interessi. La sovrapposizione con la posizione comune sarà risolta.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La proposta si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2021, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, e sulla relativa valutazione (COM(2020) 608).

La valutazione d'impatto ha analizzato inoltre l'attuazione da parte degli Stati membri della raccomandazione della Commissione sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, pubblicata nel 2018 (C(2018) 2197 final).

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'obiettivo generale della proposta è in linea con la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, che pone l'obiettivo essenziale di migliorare la tracciabilità delle armi, garantendo lo scambio di informazioni tra le autorità incaricate del rilascio delle licenze e le autorità di contrasto, e prevede la valutazione delle norme in materia di autorizzazione all'esportazione e delle misure di importazione e transito per le armi da fuoco.

La revisione del regolamento è stata annunciata nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE contro il traffico di armi da fuoco, nell'ambito della priorità 1 (tutelare il mercato legale e limitare lo sviamento), ed è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2021, allegato II.

Gli investimenti richiesti a livello dell'UE sono compatibili con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in cui i finanziamenti figurano nella rubrica "Sicurezza e difesa".

Il sistema elettronico per il rilascio di licenze sarà sviluppato come modulo specifico del sistema di licenze elettroniche, attualmente gestito dalla DG TRADE. Il sistema di licenze elettroniche, già in vigore e attualmente adottato da alcuni Stati membri, consente agli operatori di richiedere qualsiasi licenza prevista dal regolamento (UE) 2021/821, che istituisce un regime di controllo delle esportazioni dell'UE per i prodotti a duplice uso.

Una volta adottato da tutti gli Stati membri, il sistema di informazione sui registri consentirà agli Stati membri di svolgere i seguenti compiti stabiliti nella proposta di regolamento:

   registrazione di operatori, commercianti e proprietari civili di armi da fuoco (se intendono importare o esportare un'arma);

   registrazione delle autorità nazionali competenti (per il rilascio delle autorizzazioni);

   richieste di autorizzazioni all'importazione e all'esportazione e concessione o rifiuto delle stesse da parte delle autorità competenti;

   consultazione, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, di rifiuti, annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione, per verificare se un'autorizzazione sia stata rifiutata dalle autorità competenti di un altro Stato membro o di altri Stati membri per un'operazione sostanzialmente identica;

   assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione ai fini dello scambio di informazioni e dati;

   produzione di dati statistici, tra cui: il numero di autorizzazioni e di rifiuti, i quantitativi e i valori delle importazioni e delle esportazioni effettive di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, per categoria e sottocategoria di cui all'allegato I del regolamento, per origine e per destinazione;

   scambio di informazioni tra le autorità competenti e gli operatori e commercianti ai fini dell'attuazione del presente regolamento;

   conservazione di tutte le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione concesse con un numero di riferimento specifico, nonché delle richieste ricevute per l'esportazione temporanea e l'importazione temporanea;

   possibilità per le autorità nazionali competenti di condividere con le autorità competenti di altri Stati membri i dati sulle autorizzazioni concesse e sui movimenti delle spedizioni.

Saranno sviluppate sinergie riguardo all'interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU SWE-C).

Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione



Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste 50  

Gestione diretta a opera della Commissione

☑ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

◻ a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le modalità di lavoro per lo sviluppo del sistema di informazione sui registri inizieranno entro un anno dall'adozione della proposta da parte della Commissione, al fine di accelerare il processo di sviluppo del modulo specifico nell'ambito del sistema di licenze elettroniche già in vigore, che consente agli operatori di richiedere qualsiasi licenza prevista dal regolamento (CE) 2021/821, che istituisce un regime di controllo delle esportazioni dell'UE per i prodotti a duplice uso.

I requisiti e i compiti specifici saranno discussi nell'ambito del gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni istituito dall'attuale regolamento.

Sarà firmato un protocollo d'intesa tra la DG HOME e la DG TRADE per le disposizioni specifiche in termini di finanziamenti e risorse umane necessari.

Le modalità di lavoro per l'interconnessione del sistema di informazione sui registri e dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C) inizieranno entro un anno dall'adozione del regolamento proposto.

Sarà firmato un protocollo d'intesa tra la DG HOME e la DG TAXUD per le disposizioni specifiche in termini di finanziamenti e risorse umane necessari.

I requisiti e i compiti specifici saranno discussi nell'ambito del gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni istituito dall'attuale regolamento.

Sistema di gestione e di controllo

Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento dell'Unione dedicato al settore della sicurezza (COM (2018) 472 final): la Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva delle azioni attuate nell'ambito del Fondo, in linea con il regolamento recante disposizioni comuni. La valutazione intermedia è basata, in particolare, sulla valutazione intermedia dei programmi presentata dagli Stati membri alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

La DG HOME non ha constatato gravi rischi di errori nei suoi programmi di spesa, come confermato anche dalla ricorrente assenza di risultanze significative nelle relazioni annuali della Corte dei conti.

Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Sul rapporto "costi del controllo/valore dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La relazione annuale di attività 2020 della DG HOME indica l'1,16 % per le sovvenzioni in regime di gestione diretta e il 7,32 % per gli appalti in gestione diretta.

La relazione annuale di attività 2020 ha indicato un tasso di errore cumulativo residuo dell'1,37 % per i programmi nazionali AMIF/ISF e un tasso di errore cumulativo residuo del 2,23 % per le sovvenzioni in gestione diretta non relative alla ricerca.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La DG HOME continuerà ad applicare la propria strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l'altro, che i propri controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il proprio approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio di frode e a trovare risposte adeguate.

La DG HOME ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode sulla base della metodologia fornita dall'OLAF.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 51 .

di paesi EFTA 52

di paesi candidati 53

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

5

12 02 01

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

SÌ/NO

Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti (*)

Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

 

DG: HOME

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Stanziamenti operativi

12 02 01 — Fondo per la sicurezza interna (ISF)

Impegni

 

0,000

0,330

0,580

0,490

0,350

1,750

12 02 01 — Fondo per la sicurezza interna (ISF)

Pagamenti

 

0,000

0,212

0,452

0,440

0,300

1,404

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

 

 

12 01 01 - Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna (FSI)

SI = SP

 

 

TOTALE stanziamenti 
per la DG HOME

Impegni

 

0,000

0,330

0,580

0,490

0,350

1,750

Pagamenti

 

0,000

0,212

0,452

0,440

0,300

1,404

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

 

0,000

0,330

0,580

0,490

0,350

1,750

Pagamenti

 

0,000

0,212

0,452

0,440

0,300

1,404

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,000

0,000

0,330

0,580

0,490

0,350

1,750

Pagamenti

0,000

0,000

0,212

0,452

0,440

0,300

1,404

* Nota: Le esigenze della DG TAXUD e della DG TRADE sono incluse nella linea di bilancio operativa della DG HOME: gli importi relativi saranno trasferiti tramite una codelega dalla DG HOME alla DG TAXUD e dalla DG HOME alla DG TRADE sulla linea di bilancio dell'ISF interessata.

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6



Rubrica del quadro finanziario  
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: HOME

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Risorse umane

SI = SP

0,000

0,157

0,399

0,484

0,484

0,484

2,008

Altre spese amministrative

SI = SP

0,000

0,000

0,263

0,263

0,185

0,185

0,896

TOTALE DG HOME

SI = SP

0,000

0,157

0,662

0,747

0,669

0,669

2,904

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,157

0,662

0,747

0,669

0,669

2,904

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,000

0,157

0,992

1,327

1,159

1,019

4,654

Pagamenti

0,000

0,157

0,874

1,199

1,109

0,969

4,307



Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Fase

Tipo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

Numero

Costo

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: consentire controlli coordinati e valutazioni dei rischi.

Risultato

Istituzione iniziale

Sviluppo completo del sistema di informazione sui registri come modulo dell'attuale licenza elettronica gestita dalla DG TRADE

 

0,000

 

0,000

 

0,250

 

0,000

 

0,000

 

0,000

 

0,250

Risultato

Manutenzione

Costi ricorrenti del sistema di informazione sui registri

 

 

 

 

 

 

 

0,050

 

0,050

 

0,050

 

0,150

Risultato

 

Integrazione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane

 

 

 

 

 

0,080

 

0,530

 

0,440

 

0,300

 

1,350 54

Totale parziale obiettivo specifico 2

 

0,000

 

0,000

 

0,330

 

0,580

 

0,490

 

0,350

 

1,750

TOTALI

 

0,000

 

0,000

 

0,330

 

0,580

 

0,490

 

0,300

 

1,750

Tipo = I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).

OS = Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 del QFP

 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane

0,000

0,157

0,399

0,484

0,484

0,484

2,008

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,263

0,263

0,185

0,185

0,896

Totale parziale RUBRICA 7 del QFP

0,000

0,157

0,662

0,747

0,669

0,669

2,904

Esclusa la RUBRICA 7 del QFP

 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del QFP

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,157

0,662

0,747

0,669

0,669

2,904

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Fabbisogno previsto di risorse umane

◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

2

2

2

2

2

20 01 02 03 (delegazioni)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (ricerca diretta)

 

 

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

2

2

2

2

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

 

 

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

0

0

2

4

4

4

4

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Tutti costituiscono risorse umane supplementari da assumere.

Il piano di assunzione prevede:

2023: + 1 AD nella DG HOME: responsabile delle politiche previste dal regolamento, del processo di adozione della proposta, del monitoraggio dell'attuazione del regolamento negli Stati membri e dello sviluppo di atti delegati e di esecuzione (2 atti delegati e 8 atti di esecuzione).

2023: + 1 AST assistente del responsabile delle politiche presso la DG HOME.

2024: + 2 AC GF IV presso la DG TAXUD 55 : responsabile delle politiche per l'interconnessione, l'integrazione e la gestione dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane con il sistema di informazione sui registri.

Personale esterno

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

☑ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

L'incidenza sul bilancio delle risorse finanziarie supplementari sarà compensata da una riduzione delle spese programmate nell'ambito dello strumento tematico dell'ISF.

◻ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

◻ comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

☑ non prevede cofinanziamenti da terzi

◻ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 56

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 



Incidenza prevista sulle entrate 

☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

◻ sulle risorse proprie

◻ su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 57

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    Small Arms Survey, "Estimating Global Civilian-held Firearms Numbers", Briefing Paper, giugno 2018. Dati disponibili sul sito http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/Weapons_and_Markets/Tools/Firearms_holdings/SAS-BPCivilian-held-firearms-annexe.pdf  
(2)    Si tratta dei seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Germania, Francia, Ungheria, Italia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Slovenia.
(3)    Valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità del 2021 (SOCTA), pag. 57.
(4)    Duquet, N. e Goris, K. (2018), progetto SAFTE cit., pag. 104 ( link ).
(5)    Mancuso (M) e Savona (E) ed. (2017), Relazione finale del progetto FIRE – Fighting Illicit firearms trafficking Routes and actors at European level, pag. 21 ( link ).
(6)    UNODC, Illicit Trafficking in Firearms their Parts, Components and Ammunition to, from and across the European Union; regional analysis report (2020), pag. 17 https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-EU-Report-A8_FINAL.pdf .
(7)    FRONTEX (2021), Manuale sulle armi da fuoco per guardie di frontiera e dogane.
(8)    Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 605 final).
(9)    Comunicazione della Commissione - Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 20212025 (COM(2021) 170 final).
(10)    Comunicazione della Commissione - Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco (COM (2020) 608 final).
(11)    Comunicazione della Commissione - Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione (COM(2020) 581 final).
(12)    COM(2014) 527 final
(13)    COM(2017)737,  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0737:FIN:IT:PDF
(14)    C(2018)2197, https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2018-04/20180417_commission-recommendation-immediate-steps-improve-security-firearms-ammunition_en.pdf 
(15)    Le consultazioni sulla valutazione d'impatto iniziale sono disponibili su questo sito .
(16)    Cfr. weOnlibiste della DG HOME
(17)    L'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) è una piattaforma creata per soddisfare le esigenze di comunicazione delle autorità di contrasto dell'UE. La piattaforma consente uno scambio rapido e agevole di informazioni operative e strategiche relative alla criminalità.
(18)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
(19)    Per "transito esterno" si intende l'operazione di trasporto di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I che escono da un paese terzo, attraversano il territorio doganale dell'Unione e hanno destinazione finale in un paese terzo, senza l'importazione effettiva di tali merci.
(20)    La nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
(21)    Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).
(22)    Decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (GU L 280 del 24.10.2001, pag. 5).
(23)    Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).
(24)    Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).
(26)    Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(27)    Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio del 15 gennaio 2021 che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 4).
(28)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(29)    Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 115 del 6.4.2021, pag. 1).
(30)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(31)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).
(32)    Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 22).
(33)    Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
(34)    Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(35)    Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(36)    Decisione (PESC) 2019/2191 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale ("iTrace IV") (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 53).
(37)    Regolamento (UE) 2018/1862 del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
(38)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(39)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)
(40)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)
(41)    GU L 239 del 22.9.2000, pag. 469.
(42)    Raccomandazione della Commissione C(2018) 2197 final, del 17.4.2018, sull'adozione di disposizioni immediate miranti a migliorare la sicurezza delle misure di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni.
(43)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(44)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(45)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(46)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(47)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(48)    GU L 130 del 27.5.1993, pag. 4.
(49)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(50)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(51)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(52)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(53)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(54)    Gli stanziamenti operativi complessivi per l'integrazione nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane ammontano complessivamente a 1,580 milioni di EUR nel periodo dal 2024 al 2028, seguiti da un contributo annuo di 0,100 milioni di EUR per la manutenzione a partire dal 2029.    
(55)    Gli ETP sono previsti a titolo del bilancio amministrativo della DG HOME, che li richiederà come risorse umane supplementari, e sarà effettuato un trasferimento del bilancio amministrativo dalla DG HOME alla direzione B TAXUD per coprire 2 ETP (AC FG IV) ogni anno nel periodo dal 2024 al 2027 ai fini dell'interconnessione del sistema di informazione sui registri con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
(56)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(57)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 27.10.2022

COM(2022) 480 final

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)

{SEC(2022) 330 final} - {SWD(2022) 298 final} - {SWD(2022) 299 final}


ALLEGATO I

I: Elenco delle armi da fuoco e munizioni, conformemente alla direttiva (UE) 2021/555

DESCRIZIONE

CODICE NC

Categoria A — Armi da fuoco proibite

(1)

Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.

9301 10 00

9301 20 00

9306 90 10

(2)

Armi da fuoco automatiche.

9301 90 00

(3)

Armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.

ex 9302 00 00

ex 9303 10 00

ex 9303 90 00

9301 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

(4)

Munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.

9306 30 30

9306 90 10

ex 9306 21 00

(5)

Munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

ex 9306 30 10

9306 30 30

(6)

Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche.

9301 90 00

ex 9302 00 00

(7)

Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

(a)le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco; o

un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito;

ex 9302 00 00

(b)le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco; o

un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

ex 9303 30 00

9301 90 00

ex 9303 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

(8)

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.

9301 90 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(9)

Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.

9301 90 00

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

(1)

Armi da fuoco corte a ripetizione.

ex 9302 00 00

(2)

Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

ex 9302 00 00

(3)

Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.

ex 9302 00 00

(4)

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(5)

Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

ex 9302 00 00

(6)

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b), con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(7)

Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

(8)

Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00 

(9)

Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.

ex 9302 00 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione

(1)

Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(2)

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(3)

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.

ex 9303 30 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 90 00

(4)

Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

ex 9302 00 00

(5)

Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

ex 9303 30 00

ex 9303 90 00

(6)

Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

ex 9304 00 00

(7)

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.

9303 10 00

ex 9303 20 10

ex 9303 20 95

II: Armi da fuoco e munizioni diverse da quelle elencate nella parte I e componenti essenziali.

(1)

Esemplari di collezioni e collezionisti di interesse storico.

Esemplari antichi di oltre cento anni.

ex 9705 10 00

ex 9706 10 00

ex 9706 90 00

(2)

Munizione: l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato

ex 3601 00 00

9306 21 00

ex 9306 29 00

ex 9306 30 10

ex 9306 30 30

ex 9306 30 90

ex 9306 90 10

ex 9306 90 90

(3)

Ogni componente essenziale di tali armi da fuoco, anche semilavorato.

ex 9305 10 00

ex 9305 20 00

ex 9305 91 00

ex 9305 99 00

III: Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili

(1)

Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili di cui all'articolo 8 del presente regolamento

ex 9303 90 00

ex 9304 00 00

Ai fini del presente allegato si intende per:

(a)"arma da fuoco corta": un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 centimetri oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri;

(b)"arma da fuoco lunga": qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

(c)"arma automatica": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare più colpi azionando una sola volta il grilletto;

(d)"arma semiautomatica": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

(e)"arma a ripetizione": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;

(f)"arma a colpo singolo": un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna.

(1)Basato sulla nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria statistica ed alla tariffa doganale comune.

(2)Quando è indicato il codice "ex", l'ambito di applicazione deve essere determinato ricorrendo alla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

ALLEGATO II

Parte I

(Modello di modulo per l'autorizzazione all'importazione)

(di cui all'articolo 9 del presente regolamento)

Quando concedono autorizzazioni all'importazione, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della natura dell'autorizzazione sul modulo fornito.

La presente autorizzazione all'importazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA

IMPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO
(regolamento (UE) ....)

Tipo di autorizzazione

Singola Multipla

Transito intra-UE prima dell'importazione applicabile? Sì Transito esterno applicabile? Sì

Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili

Armi da fuoco disattivate

1

1. importatore N.

(se del caso, numero EORI)

2. numero identificativo dell'autorizzazione 1

3. data di scadenza

Autorizzazione

4. dettagli sul punto di contatto

5. destinatario(i) (se del caso, numero EORI)

6. autorità di rilascio

7. agente(i)/rappresentante(i) n.

(se diverso dall'importatore) (se del caso, numero EORI)

8. paese(i) d'importazione

Codice 2

9. paese(i) di esportazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'esportazione

Codice ²

10. destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)

11. paesi terzi di transito (se del caso)

Codice ²

12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella procedura di importazione doganale

Codice ²

13. descrizione degli articoli

14. codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

17. uso finale

18. data del contratto (se del caso)

19. procedura di importazione doganale

20. informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo)

Disponibile per informazioni prestampate

A discrezione degli Stati membri

Da completare a cura dell'autorità di rilascio

Firma

Timbro

Autorità di rilascio

Luogo e data

UNIONE EUROPEA

1 bis. (per ogni destinatario si compila un modulo separato)

1. importatore

2. numero d'identificazione

9. paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione

Autorizzazione

5. destinatario

13.1 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.2 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.3 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.4 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.5 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.6 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte A della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione.

21. quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)

24. documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione

25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione

22. in cifre

23. in lettere per la quantità/il valore detratti

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Parte II

(di cui all'articolo 10 del presente regolamento)

La dichiarazione d'importazione per l'ammissione temporanea deve comprendere le informazioni relative alle armi da fuoco in questione. Tali informazioni comprendono in particolare:

i dettagli delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello;

la data e il numero di riferimento unico dell'autorizzazione a possedere o detenere un'arma da fuoco e dell'autorizzazione all'esportazione dal paese terzo.

ALLEGATO III

Parte I

(Modello di modulo per l'autorizzazione all'esportazione)

(di cui all'articolo 14 del presente regolamento)

Quando concedono autorizzazioni all'esportazione, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della natura dell'autorizzazione sul modulo fornito.

Si tratta di un'autorizzazione all'esportazione valida in tutti gli Stati membri dell'Unione fino alla sua scadenza.

UNIONE EUROPEA

ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO (regolamento (UE) ....)

Tipo di autorizzazione

Singola Multipla

Transito intra-UE dopo l'esportazione applicabile sì

Armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili

Armi da fuoco disattivate

1

1. esportatore n.

(se del caso, numero EORI)

2. numero identificativo dell'autorizzazione 3

3. data di scadenza

Autorizzazione

4. dettagli sul punto di contatto

5. destinatario(i) (se del caso, numero EORI)

6. autorità di rilascio

7. agente(i)/rappresentante(i) n.

(se diverso dall'esportatore) (se del caso, numero EORI)

8. paese(i) d'esportazione

Codice 4

9. paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione

Codice 4

10. destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)

11. paesi terzi di transito (se del caso)

Codice 4

12. Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella procedura di esportazione doganale

Codice 4

13. descrizione degli articoli

14. codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

17. uso finale

18. data del contratto (se del caso)

19. procedura doganale di esportazione

20. informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo)

Disponibile per informazioni prestampate

A discrezione degli Stati membri

Da completare a cura dell'autorità di rilascio

Firma

Timbro

Autorità di rilascio

Luogo e data

UNIONE EUROPEA

1 bis. (per ogni destinatario si compila un modulo separato)

1. esportatore

2. numero d'identificazione

9. paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione

Autorizzazione

5. destinatario

13.1 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.2 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.3 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.4 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.5 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

13.6 descrizione degli articoli

14. codice della merce (se del caso, otto caratteri)

13 bis. marcatura

15. valuta e valore

16. quantità degli articoli

Nota: per ogni destinatario si compila un modulo separato in linea con il modello 1 bis. Nella parte A della colonna 22, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 22 indicare la quantità detratta nella presente occasione.

21. quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)

24. documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione

25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione

22. in cifre

23. in lettere per la quantità/il valore detratti

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Parte II

(di cui all'articolo 17 del presente regolamento)

La dichiarazione di esportazione per le esportazioni temporanee e per le riesportazioni deve comprendere le informazioni relative alle armi da fuoco in questione. Tali informazioni comprendono in particolare:

i dettagli delle armi da fuoco, compresi il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello;

la data e il numero di riferimento unico dell'autorizzazione a possedere o detenere un'arma da fuoco e dell'autorizzazione all'esportazione dal paese terzo.

ALLEGATO IV

Certificato di utente finale

Il certificato di utente finale deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

(a)i dati dell'esportatore (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese);

(b)i dati dell'utente finale (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata l'utente finale ai fini del presente regolamento. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli utenti finali effettivi;

(c)il paese di destinazione finale;

(d)una descrizione delle merci compreso, se disponibile, il riferimento al numero del contratto o al numero d'ordine indicato nel contratto;

(e)ove del caso, quantità o valore delle merci destinate all'esportazione;

(f)firma, nome e titolo dell'utente finale;

(g)nome dell'autorità nazionale competente nel paese di destinazione finale;

(h)certificazione da parte delle autorità nazionali competenti in base alla prassi nazionale (compresi la data, il nome, il titolo e la firma originale del funzionario che rilascia l'autorizzazione);

(i)la data di rilascio del certificato di utente finale;

(j)ove del caso, un numero identificativo unico o un numero contrattuale relativo al certificato di utente finale;

(k)l'impegno che i prodotti in questione non saranno riesportati senza esplicito consenso dello Stato membro che rilascia la licenza di esportazione e l'impegno che i prodotti saranno usati soltanto a fini civili;

(l)ove del caso, dati dell'intermediario pertinente (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese).

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 258/2012

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

-

-

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 3

-

Articolo 2, punto 4

-

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 7

-

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 10

-

Articolo 2, punto 11

-

Articolo 2, punto 12

-

Articolo 2, punto 13

-

Articolo 2, punto 14

-

Articolo 2, punto 15

-

Articolo 2, punto 16

-

Articolo 2, punto 17

-

Articolo 2, punto 18

-

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 20

-

Articolo 2, punto 20

-

Articolo 2, punto 21

-

Articolo 2, punto 22

-

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 24

-

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 26

-

Articolo 2, punto 27

-

Articolo 2, punto 28

-

Articolo 2, punto 29

-

Articolo 2, punto 30

-

Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 33

-

Articolo 2, punto 34

-

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 12

-

-

Articolo 2, punto 37

-

Articolo 2, punto 38

-

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 40

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 42

-

Articolo 2, punto 43

-

Articolo 2, punto 44

-

Articolo 2, punto 45

-

Articolo 2, punto 46

-

Articolo 2, punto 47

-

Articolo 2, punto 48

-

Articolo 2, punto 49

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c) ed f)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d) ed e)

-

Articolo 3, paragrafo 2

-

-

Articolo 4

-

Articolo 5

-

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articolo 10

-

Articolo 11

-

Articolo 12

-

Articolo 13

-

Articolo 14, paragrafo 1, prima frase

Articolo 4, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 14, paragrafo 1, seconda e terza frase

-

Articolo 14, paragrafo 1, quarta frase

Articolo 4, paragrafo 2

-

-

Articolo 14, paragrafo 2

-

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 35, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a)

-

Articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 6

Articolo 36

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

-

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5, prima frase

Articolo 15, paragrafo 5, prima frase

-

Articolo 15, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 5, terza frase

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 6, prima frase

-

Articolo 15, paragrafo 7

-

Articolo 15, paragrafo 8

Articolo 8

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 17, punto 3

Articolo 10

Articolo 18

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima parte

-

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), seconda parte

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 1, ultima frase

Articolo 19, paragrafo 1, ultima frase

-

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

-

Articolo 19, paragrafo 4

-

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 7

-

Articolo 19, paragrafo 8

Articolo 12, prima e seconda frase

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 12, terza frase

Articolo 26, paragrafo 2

-

Articolo 20, paragrafo 1

-

Articolo 20, paragrafo 2, prima frase

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2, ultima frase

Articolo 13, paragrafi 2 e 3

-

-

Articolo 21

Articolo 14

Articolo 30

Articolo 15

Articolo 31

Articolo 16

Articolo 32, paragrafo 1

-

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1, prima frase

-

Articolo 24, paragrafo 1, seconda e terza frase

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

-

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4

-

Articolo 24, paragrafo 4, ultime due frasi

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 4

-

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

-

Articolo 22, paragrafo 4

-

Articolo 22, paragrafo 5

-

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 1

-

-

Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

-

Articolo 25

-

Articolo 27

-

Articolo 28

-

Articolo 29

Articolo 20

Articolo 33

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, prima parte della prima frase

Articolo 34, paragrafo 2, frase introduttiva

-

Articolo 34, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 34, paragrafo 2, ultima frase

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 3

-

Articolo 34, paragrafo 3, ultima frase

-

Articolo 37

-

Articolo 38

-

Articolo 39

Articolo 22, prima frase

Articolo 40, prima frase

Articolo 22, seconda e terza frase

-

Articolo 22, ultima frase

Articolo 40, ultima frase

Allegato I

Allegato I

-

Allegato II

Allegato II

Allegato III, prima parte

-

Allegato III, seconda parte

-

Allegato IV

-

Allegato V

(1)    Da completare a cura dell'autorità competente
(2)    Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10)
(3)    Da completare a cura dell'autorità competente
(4)    Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10)
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